REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2004, n. 1263

Approvazione disposizioni attuative del Capo II, Sezione III "Finanziamento delle attivita' e Sistema informativo" della L.R. 12/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di                  
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,                    
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione                  
professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare                
l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attivita'";                       
- le proprie deliberazioni:                                                     
- n. 1475 dell'1/8/1997 "Direttive attuative per la formazione                  
professionale e per l'orientamento triennio 1997/99" e successive               
modificazioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 528/99;             
- n. 539 dell'1/3/2000 "Approvazione direttive regionali stralcio per           
l'avvio della nuova programmazione 2000/2006" ed in particolare il              
punto 2.2 "Assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato"              
nonche' le determinazioni del Direttore generale Formazione                     
professionale e Lavoro 6398/00, 8125/00 e le determinazioni del                 
Responsabile del Servizio gestione diretta delle attivita' della                
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro 5295/01 e 12602/01;             
-  n. 1697 del 10/10/2000 "Approvazione modifiche alle direttive                
regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006             
di cui alla deliberazione 539/00" e successive integrazioni e                   
modificazioni;                                                                  
- n. 615 dell'1/3/2000 "Approvazione del progetto sistema                       
esternalizzato di tesoreria per i pagamenti per l'attivita' formativa           
nell'ambito del programma Agenda per la modernizzazione regionale" ed           
in particolare il relativo allegato, nel quale sono individuate le              
modalita' di pagamento esternalizzato con riferimento all'art. 14               
della Convenzione stipulata in data 29/3/2000 tra la Regione                    
Emilia-Romagna e il Tesoriere nonche' la successiva Convenzione                 
sottoscritta in data 25/10/2000 e la determinazione del Direttore               
generale Formazione Professionale e Lavoro n. 1027 del 15 febbraio              
2000 e successive modificazioni;                                                
- n. 709 dell'8/5/2001 "Implementazione del progetto Sistema                    
esternalizzato di Tesoreria per i pagamenti relativi ad attivita'               
formativa nell'ambito del Programma "Agenda per la modernizzazione              
regionale" - Approvazione e parziale modifica della deliberazione               
615/00" nonche' l'ulteriore convenzione stipulata in data 3/9/2001              
tra la Regione Emilia-Romagna e il Tesoriere;                                   
- n. 2659 del 3/12/2001 "Integrazione alla propria deliberazione n.             
615 dell'1/3/2000";                                                             
- n. 1201 del 26/7/2002 "Approvazione del nuovo modello di                      
preventivo/consuntivo dei progetti co-finanziati e della                        
sperimentazione di coerenti modalita' di contabilizzazione dei costi.           
Regolamento applicativo della rendicontazione attraverso il                     
bilancio";                                                                      
- n. 177 del 10/2/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie            
di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di                
formazione professionale";                                                      
- n. 2049 del 20/10/2003 "Approvazione modalita' di selezione dei               
soggetti attuatori dell'offerta formativa rivolta ai ragazzi in                 
obbligo formativo a partire dall'anno 2004/2005 (L.R. 12, artt. 13 e            
27)";                                                                           
- n. 936 del 17/5/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la            
definizione del sistema regionale delle qualifiche";richiamate le               
"Disposizioni attuative del Capo II, Sezione III "Finanziamento delle           
attivita' e Sistema informativo" della L.R. 12/03", di cui                      
all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente                   
deliberazione;                                                                  
tenuto conto che le sopraccitate disposizioni:                                  
- sono il risultato di un processo di collaborazione istituzionale              
con le Province e di concertazione con le parti sociali a livello               
regionale;                                                                      
- fissano, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 12/03, criteri            
generali di attuazione, validi per tutti i piani e per tutti i                  
progetti, lasciando a specifici atti la normazione di azioni di tipo            
sperimentale/innovativo o che presentino peculiarita' in ragione                
della specifica tipologia di attivita';                                         
- prevedono come campo di applicazione gli atti di programmazione               
regionale, i piani provinciali, i progetti comunitari nazionali o               
interregionali a titolarita' regionale o che prevedono una                      
approvazione regionale, nonche' i progetti che rilasciano una                   
certificazione regionale;                                                       
acquisiti:                                                                      
- il parere favorevole espresso dal Comitato Interistituzionale di              
Coordinamento, di cui alla L.R. 27 luglio 1998, n. 25, in data                  
27/5/2004;                                                                      
- il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale                     
Tripartita, di cui alla L.R. 27 luglio 1998, n. 25, in data                     
4/6/2004;                                                                       
ritenuto pertanto:                                                              
- di procedere all'approvazione delle citate disposizioni di cui                
all'Allegato 1) parte integrante del presente atto, dando                       
contestualmente atto che le parti non espressamente abrogate con                
detto documento rispetto alle Direttive attuative per la formazione             
professionale e per l'orientamento triennio 1997-1999 approvate con             
propria deliberazione 1475/97 e successive integrazioni e                       
modificazioni citate in premessa, rimangono valide ed operanti sino a           
nuove disposizioni in materia;                                                  
- che eventuali integrazioni o modificazioni da apportare alle                  
presenti, saranno approvate con successivi propri atti, a seguito di            
processi di collaborazione istituzionale e di concertazione con le              
parti sociali;                                                                  
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale dell'area "Cultura, Formazione e Lavoro" dott.ssa            
Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e            
della propria deliberazione 447/03;                                             
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui                  
integralmente richiamate, le "Disposizioni attuative del Capo II,               
Sezione III "Finanziamento delle attivita' e Sistema informativo"               
della L.R. 12/03" di cui all'Allegato 1) parte integrante e                     
sostanziale del presente atto;                                                  
2) di dare atto che:                                                            
- le parti non espressamente abrogate con detto documento rispetto              
alle Direttive attuative per la formazione professionale e per                  
l'orientamento triennio 1997-1999 approvate con propria deliberazione           
1475/97 e successive integrazioni e modificazioni citate in premessa,           
rimangono valide ed operanti sino a nuove disposizioni in materia;              
- restano in vigore le direttive per la gestione delegata delle                 
misure di politica del lavoro triennio 2000/2002 di cui alla propria            
deliberazione 539/00 sopracitata;                                               
- si confermano altresi' le disposizioni di cui al Cap. II della                
propria deliberazione 1475/97 e successive integrazioni e                       
modificazioni, in attesa di ridefinire con successivi appositi atti,            
il sistema regionale delle certificazioni ai sensi di  quanto                   
previsto dall'art. 32 "Standard formativi e certificazioni" della               
L.R. 12/03 e con quanto disposto con la propria deliberazione                   
936/04;                                                                         
- eventuali integrazioni o modificazioni da apportare alle presenti             
disposizioni, saranno approvate con successivi propri atti, a seguito           
di processi di collaborazione istituzionale e di concertazione con le           
parti sociali;                                                                  
3) di stabilire l'entrata in vigore delle Disposizioni che con il               
presente atto si approvano, dal giorno successivo alla loro                     
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;            
4) di dare altresi' atto che:                                                   
- i procedimenti in corso, approvati e attuati nel rispetto delle               
direttive vigenti in materia di cui alla propria deliberazione                  
1475/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sopra richiamate,           
rimangono disciplinati dalle stesse fino alla loro conclusione e                
rendicontazione;                                                                
- le disposizioni, oggetto del presente provvedimento, troveranno               
applicazione sulle attivita' bandite, con appositi avvisi pubblici,             
dopo l'entrata in vigore delle stesse;                                          
5) disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione             
nel Bollettino Ufficiale della Regione.                                         
ALLEGATO 1                                                                      
Disposizioni attuative del Capo II, Sezione III                                 
"Finanziamento delle attivita' e Sistema informativo"                           
della L.R. 12/03                                                                
INDICE                                                                          
1. Premessa  pag.  7                                                            
2. Finanziamento delle attivita'  pag.  7                                       
3. Informazione e pubblicita' degli interventi  pag.  7                         
4. Progetti finanziabili  pag.  7                                               
5. Avvisi di diritto pubblico per la selezione dei progetti  pag.  8            
5.1 Contenuti minimi degli avvisi 5.2 Selezione dei progetti                    
6. Avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori            
pag.  9                                                                         
7. Sostegno alla domanda individuale: assegni formativi e voucher di            
servizio  pag.  9 7.1 Assegni formativi 7.2 Voucher di servizio                 
8. Monitoraggio delle iniziative  pag.  10 8.1 Monitoraggio delle               
iniziative finanziate 8.2 Flusso informativo a supporto del                     
monitoraggio delle iniziative 8.3 Variazione di un progetto                     
approvato                                                                       
9. Norme finanziarie  pag.  10 9.1 Regole di finanziamento di un                
progetto approvato 9.2 Parametri di costo 9.3 Voci di costo e                   
articolazione dei preventivi 9.4 Regole di ammissibilita'                       
rendicontuale dei costi 9.5. Aiuti di Stato 9.6 Modalita' di                    
erogazione dei finanziamenti                                                    
10. Diritti e responsabilita' dei soggetti attuatori  pag.  15                  
11. Pista di controllo  pag.  15 11.1 Le verifiche di conformita'               
amministrativa in itinere (visite ispettive e controllo d'ufficio)              
11.2 Verifiche economico-finanziarie 11.3 Esiti del controllo                   
12. Standard informativi ed informatici  pag.  16                               
13. Coordinamento delle attivita' fra Regione, Province e Comuni                
pag.  17                                                                        
14. Norme transitorie e finali  pag.  17                                        
1. Premessa                                                                     
La Regione Emilia-Romagna e le Province condividono l'obiettivo di              
fornire una serie di riferimenti comuni per il sistema formativo                
regionale in modo da favorire l'omogeneizzazione delle procedure e              
delle prassi operative e la semplificazione nell'approccio degli                
utenti e dei soggetti attuatori.                                                
Le presenti disposizioni, frutto della collaborazione istituzionale             
con le Province, sono l'esito di processo di concertazione con le               
parti sociali avvenuto a livello regionale.                                     
In coerenza con quanto previsto dalla L.R. 12/03 si concentra                   
l'attenzione su alcune disposizioni di carattere generale, comuni a             
tutti i piani ed a tutti i progetti, lasciando a specifici atti la              
normazione di azioni di tipo sperimentale/innovativo o che presentino           
peculiarita' in ragione della specifica tipologia di attivita'.                 
Le disposizioni hanno come campo di applicazione gli atti di                    
programmazione regionale, i piani provinciali, i progetti comunitari            
nazionali o interregionali a titolarita' regionale o che prevedono              
una approvazione regionale, nonche' i progetti che rilasciano una               
certificazione regionale.                                                       
Al fine di valorizzare i processi di concertazione e partenariato che           
hanno portato alla stesura delle presenti disposizioni e di                     
perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3 della LR 12/03, sono                 
valide solamente le integrazioni o le modifiche adottate alle                   
presenti disposizioni con atti della Giunta regionale, a seguito di             
collaborazione istituzionale e concertazione con le parti sociali.              
I destinatari delle disposizioni sono sia i soggetti di                         
programmazione che i soggetti destinatari di finanziamenti (d'ora               
innanzi soggetti attuatori).                                                    
2. Finanziamento delle attivita'                                                
La Regione e le Province provvedono alla scelta dei soggetti e delle            
attivita' di formazione professionale e di integrazione fra                     
istruzione e formazione da finanziare nel rispetto dei principi di              
parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', mutuo                    
riconoscimento.                                                                 
Il sostegno all'offerta organizzata di servizi ed alla domanda                  
individuale delle persone avviene utilizzando di norma:                         
a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti                      
b) avvisi di diritto pubblico per la selezione dei soggetti                     
attuatori                                                                       
c) appalti pubblici di servizio.                                                
Per quanto riguarda i progetti o le attivita' selezionate attraverso            
appalti pubblici di servizio, il riferimento e' alla normativa                  
comunitaria e nazionale vigente. Nel caso in cui vengano utilizzate             
risorse del Fondo Sociale Europeo, le gare espletate con questa                 
procedura dovranno tener conto di quanto previsto negli atti di                 
programmazione concordati con la Commissione Europea.                           
Per le finalita' di cui alla L.R. 12/03, la Regione Emilia-Romagna,             
le Province e i Comuni con specifici atti possono finanziare                    
direttamente le istituzioni scolastiche autonome.                               
3. Informazione e pubblicita' degli interventi                                  
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i              
progetti cofinanziati o autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna e              
dalle Province o per cui viene rilasciata una certificazione                    
regionale e mirano ad aumentare la visibilita' e la trasparenza                 
dell'azione regionale e provinciale e a garantire un'immagine                   
omogenea degli interventi in causa.                                             
Il campo di applicazione e' rappresentato da:                                   
a) azioni informative o di pubblicita'                                          
b) conferenze o iniziative fieristiche                                          
c) materiali prodotti                                                           
d) certificazioni rilasciate                                                    
e) notifiche ai beneficiari ed ai destinatari                                   
f) qualsiasi altra iniziativa che abbia lo scopo di informare                   
potenziali beneficiari e destinatari sulle possibilita' offerte dagli           
interventi realizzati dalla Regione e dalle Province e sui risultati            
ottenuti dalle politiche pubbliche.                                             
Le azioni informative e di pubblicita' (ad es. predisposizione di               
materiali informativi, campagne pubblicitarie generali, azioni                  
promozionali di iniziative formative ecc. con cartelloni, targhe,               
manifesti, opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi ecc.) nonche'           
i materiali prodotti (cartacei, audio, video, su supporto                       
elettronico, siti web, ecc.) devono riportare chiaramente il logo               
della Regione e della Provincia che le ha approvate e la dicitura               
"progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia           
di ...".                                                                        
Nel caso di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere,            
esposizioni, concorsi, ecc) e' fatto obbligo di segnalare nelle forme           
piu' opportune nei materiali pubblicitari e all'interno degli spazi             
utilizzati, il ruolo della Regione e delle Province nel                         
cofinanziamento dell'iniziativa.                                                
Nella notifica della concessione dei contributi ai beneficiari finali           
o ai destinatari, nonche' negli attestati rilasciati, da parte dei              
soggetti di programmazione deve essere evidenziato il ruolo regionale           
e provinciale nel cofinanziamento dell'attivita'.                               
Nel caso di progetti di "aiuto alle persone", la pubblicizzazione               
delle attivita' effettuata dai soggetti attuatori deve                          
obbligatoriamente riportare:                                                    
- gli estremi di approvazione dell'iniziativa ed, in caso di                    
attivita' cofinanziata dal FSE, la presenza di tale caratteristica.             
In assenza di atti formali di approvazione, il soggetto attuatore e'            
tenuto, sotto la propria responsabilita', a citare gli estremi della            
richiesta di finanziamento;                                                     
- i requisiti di accesso e gli eventuali criteri di selezione                   
previsti;                                                                       
- l'attestato rilasciato al termine;                                            
- il trattamento economico previsto (quota a carico dei partecipanti,           
assegni di frequenza, rimborsi spese previsti, ecc.);                           
- la durata del percorso formativo con l'articolazione fra teoria e             
stage;                                                                          
- la descrizione sintetica del profilo professionale oggetto                    
dell'iniziativa;                                                                
- l'indicazione del tipo di sbocchi occupazionali previsti.                     
I partecipanti alle attivita' dovranno essere opportunamente                    
informati dai soggetti attuatori del finanziamento di cui gode                  
l'iniziativa, degli obiettivi dell'intervento, della natura della               
fonte di finanziamento e degli obblighi che ne conseguono. I soggetti           
attuatori sono tenuti a prevedere questo tipo di attivita' in fase di           
presentazione dei progetti e a dimostrare, a chiusura degli stessi,             
le modalita' adottate per assolvere a questi obblighi.                          
Per quanto riguarda i progetti cofinanziati anche dal Fondo Sociale             
Europeo, i soggetti attuatori devono attenersi strettamente al                  
Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e                       
pubblicizzazione degli interventi dei Fondi Strutturali (Regolamento            
CE 1159/2000). A tale proposito si evidenzia la necessita' di                   
prevedere una gerarchia dei loghi che tenga conto della                         
partecipazione dei diversi soggetti all'iniziativa.                             
In caso di mancata pubblicizzazione delle attivita', i soggetti                 
attuatori incorrono nel non riconoscimento del finanziamento                    
accordato. Se la pubblicizzazione risulta non conforme alle presenti            
disposizioni, non risulta ammissibile il relativo finanziamento.                
I soggetti attuatori che citano in modo indebito Regione o Province             
per pubblicizzare le attivita' che non rientrano nell'ambito dei                
piani sono passibili di denuncia agli organi competenti.                        
4. Progetti finanziabili                                                        
I progetti finanziabili devono essere ricondotti alle tipologie di              
azione di cui all'articolo 29 della L.R. 12/03 ed alla delibera della           
Giunta regionale n. 177 del 10/2/2003 e successive modificazioni.               
Le tipologie di azione sono riconducibili alla distinzione fra                  
"azioni rivolte alle persone, azione di assistenza a strutture e                
sistemi e misure di accompagnamento" di cui alle indicazioni del                
Regolamento CE 1262/1999.                                                       
L'unita' minima di programmazione e' il progetto semplice. I progetti           
semplici possono essere articolati in attivita'/azioni/iniziative               
normalmente identificate da specifiche unita' di servizio/prodotto              
(es. ore corso, tirocini, colloqui, bilanci di competenza, ore                  
utente, ecc.) che costituiscono elementi identificativi delle singole           
attivita' e del progetto nel suo insieme. Esso e' posto sotto la                
responsabilita' di un soggetto attuatore e deve essere riconducibile            
ad una sola tipologia di azione. Il progetto si intende realizzato              
quando lo sono tutte le attivita'/azioni/iniziative previste.                   
Il progetto integrato prevede la contestuale realizzazione di una               
pluralita' di progetti semplici riconducibili a tipologie di azioni             
diverse e a soggetti diversi. Il progetto integrato si intende                  
realizzato quando lo sono tutti i progetti semplici che lo                      
compongono.                                                                     
5. Avvisi di diritto pubblico per la selezione dei progetti                     
5.1 Contenuti minimi degli avvisi                                               
Gli avvisi pubblici di chiamata di progetti emanati dai soggetti di             
programmazione devono riportare:                                                
A) Riferimenti legislativi e normativi.                                         
B) Obiettivi generali: contesto di riferimento entro cui si                     
inseriscono le azioni dell'avviso, strategie generali dell'intervento           
e obiettivi specifici dello stesso.                                             
C) Misure ed azioni finanziabili: descrizione analitica delle azioni            
finanziabili nonche' indicazione di eventuali richieste di                      
integrazione tra le diverse tipologie di azione (persone, sistemi,              
accompagnamento) e di standard di durata dei progetti. La descrizione           
delle azioni deve consentire, laddove possibile, la presentazione di            
progetti articolati per fasi di esecuzione e prodotti/servizi da                
consegnare, nonche' fornire una chiara indicazione sui tempi e                  
modalita' di consegna dei prodotti/servizi.                                     
D) Aiuti di Stato: riferimenti alla normativa comunitaria e regionale           
in materia di aiuti, ove applicabile, ed individuazione delle azioni,           
tra quelle messe a bando, che configurano aiuti di Stato.                       
E) Priorita': indicazione delle priorita' generali e di specifiche              
modalita' attuative con riferimento almeno a: - eventuali riserve               
finanziarie previste dai documenti di programmazione - contributo               
alle politiche di sviluppo locale; - contributo alle politiche pari             
opportunita'; - contributo alle politiche per la societa'                       
dell'informazione; - eventuali risorse riservate alle aree obiettivo            
2.                                                                              
F) Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: indicazione dei            
requisiti dei soggetti candidati alla realizzazione dei progetti                
tenuto conto delle caratteristiche delle azioni dell'avviso;                    
composizione richiesta di eventuali partnership. Nel caso di progetti           
per cui non e' richiesto l'accreditamento vanno specificate le                  
condizioni di partecipazione: onorabilita' del soggetto (condizioni             
di cui all'articolo 93 del Regolamento del Consiglio Europeo                    
1605/02), assenza di eventuali casi di conflitto di interesse,                  
coerenza degli scopi del soggetto attautore con le azioni dell'avviso           
pubblico, eventuali garanzie economiche, curriculum del soggetto                
attautore rispetto ai servizi/prodotti di cui all'avviso.                       
G) Destinatari: i soggetti destinatari delle azioni facenti parte               
degli avvisi devono essere chiaramente riconducibili ai documenti di            
programmazione generale.                                                        
H) Risorse disponibili e vincoli finanziari: l'avviso deve contenere            
un piano finanziario in cui vengono evidenziate le risorse messe a              
disposizione per ogni linea di attivita'; l'avviso deve inoltre                 
indicare eventuali limiti di costo aggiuntivi per specifiche                    
tipologie di azione.                                                            
I) Modalita' e termini per la presentazione dei progetti: l'avviso              
riporta il termine di scadenza (almeno 30 giorni dalla pubblicazione)           
e le modalita' di presentazione delle candidature (formulari da                 
utilizzare, uffici di riferimento, modalita' informative, ecc.).                
J) Procedure e criteri di valutazione: negli avvisi sono indicate le            
condizioni di ammissibilita' dei progetti alla valutazione; i criteri           
di valutazione dei progetti e i loro rispettivi pesi con riferimento            
alle finalita' e alle priorita' dei documenti di programmazione; il             
punteggio minimo per ottenere l'idoneita'.                                      
K) Tempi ed Esiti delle istruttorie: negli avvisi sono indicati i               
tempi previsti per la conclusione delle istruttorie e le modalita' di           
pubblicizzazione dei risultati.                                                 
L) Termine per l'avvio dei progetti.                                            
5.2 Selezione dei progetti                                                      
La selezione dei progetti viene schematizzata in tre fasi                       
a) verifica di ammissibilita' alla selezione                                    
b) istruttoria tecnica e definizione delle graduatorie                          
c) presentazione degli esiti della selezione                                    
A) Verifica di ammissibilita'                                                   
Per poter accedere alla fase di valutazione, i progetti candidati sui           
singoli avvisi debbono essere in possesso dei requisiti formali                 
previsti dalle normative regionali.                                             
In particolare, essere candidati da:                                            
- soggetti attuatori accreditati per l'ambito/gli ambiti specifici              
(attivita' formative);                                                          
- istituzioni scolastiche autonome in rete fra loro, formalizzate               
mediante la costituzione di consorzi o la stipula di convenzioni, per           
progetti di assistenza a strutture e sistemi o misure di                        
accompagnamento;                                                                
- i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti                
singolarmente o in rete fra loro per progetti di assistenza a                   
strutture e sistemi e misure di accompagnamento;                                
- le imprese e gli enti pubblici e privati, nonche' le aziende                  
pubbliche, per lo svolgimento diretto di  attivita' formative per i             
propri dipendenti e collaboratori                                               
- altri soggetti con specifiche competenze tecniche secondo quanto              
previsto dagli avvisi pubblici (assistenza a strutture e sistemi,               
misure di accompagnamento)                                                      
I progetti sono inoltre ritenuti ammissibili ed approvabili se:                 
- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'avviso;                     
- compilati sull'apposito formulario regionale;                                 
- coerenti con le misure e le azioni di riferimento, con finalita'              
generali e specifiche indicate nell'avviso e con le linee di                    
programmazione regionali e provinciali;                                         
- completi delle informazioni richieste.                                        
Gli avvisi pubblici possono individuare altri criteri aggiuntivi di             
ammissibilita' dei progetti alla valutazione coerentemente alle                 
indicazioni della programmazione comunitaria di riferimento ed alle             
disposizioni regionali in materia. Tali criteri aggiuntivi non                  
possono in alcun modo limitare surrettiziamente l'accesso agli avvisi           
pubblici che deve essere consentito al numero piu' largo possibile di           
interlocutori.                                                                  
In assenza di uno o piu' requisiti citati i progetti non potranno               
essere ammessi alla successiva fase di istruttoria.                             
B) Istruttoria tecnica e definizione delle graduatorie                          
Ogni progetto in possesso dei requisiti formali di ammissibilita'               
viene valutato almeno sulla base dei seguenti criteri generali,                 
eventualmente articolabili per sotto-criteri:                                   
- finalizzazione dell'attivita' alla programmazione;                            
- qualita' progettuale;                                                         
- economicita' dell'offerta;                                                    
- rispondenza dei progetti alle priorita' indicate.                             
I pesi attribuiti a ciascun criterio di valutazione sono definiti               
nell'ambito dei singoli avvisi. Eventuali criteri aggiuntivi dovranno           
essere coerenti con la programmazione comunitaria e le normative in             
materia.In sede di istruttoria, ad ogni progetto viene associato un             
punteggio globale frutto della valutazione dei singoli criteri. Tutti           
i progetti che superano la soglia di punteggio minimo eventualmente             
indicata dai singoli avvisi (progetti idonei) accedono alla fase di             
selezione che, oltre al rispetto della qualita' globale espressa dai            
punteggi, tiene conto:                                                          
- del grado di sovrapposizione dei progetti sullo stesso territorio;            
- della distribuzione dei progetti rispetto ai vari settori                     
produttivi e dei servizi;                                                       
- di tutti gli altri fattori di possibile sovrapposizione previsti              
dal singolo avviso.                                                             
In ogni caso, i progetti sovrapposti o ripetitivi vengono selezionati           
sulla base della qualita' globale piu' elevata espressa, e percio'              
sulla base del punteggio piu' elevato ottenuto.                                 
L'Amministrazione regionale e provinciale si avvalgono, di norma, di            
nuclei di valutazione composti da funzionari interni all'Ente                   
incaricati di predisporre la graduatoria finale dei progetti                    
sottoposti alla selezione. L'Amministrazione regionale e provinciale            
possono avvalersi di attivita' di supporto alla valutazione                     
affidandoli a soggetti esterni purche' non si tratti di                         
rappresentanti dei soggetti che candidano i progetti.                           
Il nucleo di valutazione puo' richiedere una audizione al soggetto              
proponente qualora si rendessero necessari ulteriori informazioni o             
approfondimenti per la determinazione della qualita' del progetto.              
C) Presentazione degli esiti della selezione                                    
Gli esiti della selezione sono sottoposti all'approvazione degli                
organi competenti, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la            
presentazione delle candidature e comunque, se il numero e la                   
complessita' dei progetti pervenuti richieda tempi piu' lunghi, non             
oltre i 120 giorni.                                                             
I progetti idonei possono essere approvati con richieste di modifica            
a seguito di apposita istruttoria del nucleo di valutazione. In                 
questo caso il soggetto attuatore e' tenuto a ripresentare, prima               
dell'approvazione della graduatoria, un progetto che tenga conto                
delle modifiche richieste in fase di valutazione, pena l'esclusione             
dalla stessa.                                                                   
Le iniziative debbono attivarsi, di norma, entro 60 giorni dalla                
comunicazione dell'ammissione al finanziamento.                                 
6. Avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori            
Le procedure per l'identificazione di soggetti attuatori vengono                
utilizzate nei seguenti casi:                                                   
a) formazione nell'obbligo formativo                                            
b) scuole regionali specializzate come previsto dall'art. 37 della LR           
12/03                                                                           
c) sovvenzioni globali.                                                         
I singoli avvisi pubblici disciplinano le tipologie di soggetti                 
ammessi alla selezione e le procedure che verranno seguite per                  
l'identificazione dei contraenti.                                               
Nel caso dell'offerta in obbligo formativo, la Regione Emilia-Romagna           
definisce con proprio atto di indirizzo i criteri generali per la               
selezione dei soggetti attuatori, che verra' effettuata con appositi            
avvisi pubblici dalle Province. L'atto di indirizzo regionale                   
identifica le caratteristiche dei percorsi che si intende finanziare            
e disciplina le condizioni per la candidatura dei soggetti e le                 
modalita' di approvazione e di finanziamento dei progetti. A                    
conclusione dell'iter di selezione, la Regione Emilia-Romagna adotta            
l'elenco dei soggetti selezionati.                                              
7. Sostegno alla domanda individuale: assegni formativi e voucher di            
servizio                                                                        
7.1 Assegni formativi                                                           
L'accesso individuale ad attivita' di formazione iniziale per adulti,           
superiore, continua e permanente viene favorita tramite l'erogazione            
di assegni formativi (voucher) alle persone che abbiano adempiuto               
all'obbligo formativo.L'attuazione di questo obiettivo si esplica               
attraverso l'emanazione di avvisi per la selezione dei soggetti                 
destinatari degli assegni e la realizzazione di elenchi (cataloghi)             
dell'offerta formativa regionale.                                               
A seconda delle tipologie di intervento da realizzare la Regione                
Emilia-Romagna, d'intesa con le Province,  con appositi atti                    
definisce:                                                                      
- le modalita' di accesso dei soggetti attuatori agli elenchi (nel              
rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta                    
Regionale 177/03);                                                              
- le caratteristiche delle proposte formative attese;                           
- le caratteristiche dei destinatari dei voucher;                               
- i criteri e le modalita' di assegnazione dei voucher;                         
- gli obblighi dei soggetti attuatori e quelli del destinatario del             
voucher.                                                                        
Gli elenchi regionali delle proposte formative accessibili tramite              
voucher sono realizzati ed aggiornati dalla Regione Emilia-Romagna,             
anche tramite il supporto di soggetti specializzati. L'ammissione dei           
soggetti attuatori agli elenchi avviene sulla base dei lavori di                
validazione di una Commissione appositamente nominata dalla Regione             
Emilia-Romagna. Con riferimento all'offerta formativa, la Regione               
Emilia-Romagna, in accordo con le Province e su richiesta delle                 
stesse, potra' promuovere l'attivazione di corsi da inserire negli              
elenchi per specifici settori, ambiti o profili, tenendo conto di               
esigenze non soddisfatte degli aspiranti destinatari o di elementi di           
priorita' programmatica individuati dalle Province medesime.                    
Non sono ammessi negli elenchi i corsi altrimenti finanziati                    
totalmente o parzialmente dalla Regione Emilia-Romagna, dalle                   
Province o da altre risorse pubbliche.                                          
Gli elementi oggetto dell'offerta formativa, evidenziati all'interno            
degli elenchi, sono tutti vincolanti per i soggetti attuatori nella             
realizzazione dei corsi, sia nei confronti dei destinatari che della            
pubblica Amministrazione. Nel caso in cui non siano rispettati i                
vincoli posti dalla progettazione approvata, il soggetto attuatore              
potra' essere escluso dagli elenchi delle offerte formative                     
validate.                                                                       
Con riferimento alle modalita' di assegnazione dei voucher, la                  
selezione dei soggetti destinatari dell'aiuto, effettuata tramite               
avvisi a partire da criteri di indirizzo regionali, deve avvenire               
attraverso una procedura di evidenza pubblica garantendo parita' di             
trattamento ai potenziali destinatari, un'equa distribuzione delle              
opportunita' di accesso agli interventi formativi e trasparenza nelle           
procedure.                                                                      
L'avviso pubblico deve esplicitare con chiarezza la fonte normativa             
di riferimento, le risorse disponibili, gli obiettivi dell'intervento           
e le tipologie di destinatari ammissibili. Al momento                           
dell'assegnazione del voucher il beneficiario dovra' ricevere                   
adeguata documentazione informativa utile alla conoscenza dei propri            
obblighi (tempestivita' nella partecipazione a percorsi formativi,              
obbligo di frequenza e di registrazione della partecipazione, ecc) e            
di quelli del soggetto attuatore nei suoi confronti (obbligo di avvio           
dei corsi secondo i tempi, i contenuti e le modalita' del progetto              
approvato; documenti da rilasciare al destinatario, ecc). Al                    
destinatario dovra' inoltre essere comunicato l'importo del voucher             
assegnato e del finanziamento massimo concedibile per l'annualita' di           
riferimento, nonche' la natura e le caratteristiche del programma e             
dei soggetti che contribuiscono a finanziarlo.                                  
Il destinatario del voucher dovra' essere in possesso delle                     
caratteristiche richieste dal canale di finanziamento individuato               
dall'avviso pubblico ed e' tenuto a frequentare almeno il 70% della             
durata del corso prescelto, pena la revoca del voucher. I voucher               
revocati verranno riassegnati ad altra persona nell'ambito della                
graduatoria di appartenenza e seguendo l'ordine della stessa.                   
Al di la' delle verifiche d'obbligo per l'assegnazione e il rimborso            
dei voucher, ulteriori controlli potranno essere attuati direttamente           
dalle Province con riferimento al possesso, da parte dei richiedenti,           
dei requisiti d'accesso da essi dichiarati.Parimenti la Regione                 
potra'  effettuare controlli a campione sulle sedi indicate per lo              
svolgimento dei corsi, anche al fine di verificarne l'adeguatezza               
alle norme di igiene e sicurezza oggetto delle auto-dichiarazioni               
previste dalla deliberazione della Giunta regionale 177/03. In caso             
di eventuali segnalazioni di anomalie riguardanti sia le sedi che le            
attivita' corsuali, potra' inoltre effettuare controlli, d'intesa con           
le Province interessate, tesi ad accertare la coerenza delle                    
attivita' con quanto approvato ed inserito a catalogo nonche'                   
l'adeguatezza delle sedi a quanto previsto dalle normative.                     
7.2 Voucher di servizio                                                         
La Regione Emilia-Romagna e le Province sono autorizzate a                      
sperimentare modalita' innovative per favorire l'accesso delle                  
persone alle politiche attive del lavoro (voucher di servizio). In              
particolare i voucher di servizio potranno essere attivati per                  
sostenere ed accompagnare interventi a favore dell'occupabilita',               
imprenditorialita', adattabilita' e pari opportunita'.                          
8. Monitoraggio delle iniziative                                                
8.1 Monitoraggio delle iniziative finanziate                                    
Tutte le attivita' gestite dalla Regione Emilia-Romagna e dalle                 
Province, comprese le attivita' autorizzate, rientrano nel sistema di           
monitoraggio regionale.                                                         
Il Sistema informativo regionale e' il supporto operativo che                   
gestisce le informazioni sui progetti e produce tutti i dati che                
vengono utilizzati per il monitoraggio delle attivita'. Tutti i                 
soggetti di programmazione ed i soggetti attuatori devono quindi                
rispettare gli standard indicati nel paragrafo 12.                              
Poiche' il sistema di monitoraggio e' alla base della pista di                  
controllo fisico e finanziario e delle certificazioni ai soggetti               
terzi (ad es. Unione Europea), ogni soggetto attuatore e'                       
responsabile della completezza, correttezza e coerenza dei dati                 
inviati alla Amministrazione competente.                                        
Ogni soggetto di programmazione e' responsabile dei dati presenti nel           
sistema informativo e deve mettere in campo misure di verifica e                
controllo in ordine alla completezza, correttezza e coerenza dei                
dati.                                                                           
8.2 Flusso informativo a supporto del monitoraggio                              
economico-finanziario delle iniziative                                          
Le esigenze di monitoraggio e controllo dell'ente finanziatore                  
richiedono un costante aggiornamento delle informazioni sullo                   
svolgimento dell'attivita'. Tale aggiornamento si esplica attraverso            
la richiesta di formulari, schede di utenti/partecipanti, calendari             
di attivita', stati di avanzamento lavori ed altre forme di documenti           
informativi elaborati dalla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con le             
Province, e richiamati dagli specifici atti di approvazione.                    
Per regolare ed uniformare i flussi informativi di tipo gestionale              
nel caso di avvisi pubblici per la selezione di soggetti e di                   
progetti, la Regione Emilia-Romagna, d'intesa con le Amministrazioni            
provinciali, definisce le forme ed i modi per la trasmissione della             
documentazione, eventualmente differenziate a seconda delle tipologie           
di azione.                                                                      
Relativamente agli aspetti economico-finanziari, i documenti che                
tutti i soggetti attuatori sono tenuti ad inviare, sono i seguenti:             
- il preventivo analitico dell'attivita' utilizzando il formulario              
"conto economico analitico" nel quale e' necessario indicare elementi           
economici di dettaglio sui costi che si presume sostenere nonche' sui           
principali indicatori fisici ad essi relativi;                                  
- la proposta di rendiconto a 90 giorni dalla data di conclusione del           
progetto.                                                                       
Per gli enti accreditati la proposta di rendiconto inviata a 90                 
giorni dalla conclusione del progetto ha natura di rendicontazione              
provvisoria che deve essere integrata dall'invio della proposta di              
rendiconto definitivo a chiusura del bilancio di esercizio,                     
unitamente al bilancio stesso e dagli allegati previsti dalla                   
rendicontazione attraverso il bilancio.                                         
Per i soggetti che aderiscono al Sistema esternalizzato di Tesoreria,           
nella fase di realizzazione dei progetti deve essere inviata la                 
dichiarazione di costi maturati (Allegato A previsto dal Sistema                
esternalizzato di Tesoreria) e le dichiarazioni dei pagamenti                   
effettuati (Allegato B). A conclusione dell'attivita', deve essere              
inviata la Dichiarazione di pagamenti effettuati a saldo (Allegato              
C). L'invio di quest'ultimo documento deve avvenire  entro 30 giorni            
dall'erogazione del saldo da parte del soggetto di programmazione.              
Nella fase di realizzazione del progetto deve essere redatta e                  
conservata la documentazione probante l'attivita' realizzata (ad es.            
relazioni intermedie e finali, registri e schede di presenza,                   
elaborati, etc.) che costituisce base di riferimento per la                     
valutazione consuntiva del progetto terminato nonche' la                        
determinazione del finanziamento maturato. Devono inoltre essere                
conservate dai soggetti attuatori che aderiscono al Sistema                     
esternalizzato di Tesoreria le autocertificazioni di spesa corredate            
dall'elenco delle fatture relative alla dichiarazione. L'assenza di             
tale documentazione o l'irregolarita' di tenuta comportano sanzioni             
che variano dalla rideterminazione, alla revoca del finanziamento e,            
nel caso di gravi e continuate irregolarita', alla perdita                      
dell'accreditamento.                                                            
La documentazione relativa alle attivita' finanziate dal Fondo                  
Sociale Europeo deve essere conservata per almeno tre anni dalla data           
di pagamento del saldo alla Regione Emilia-Romagna da parte                     
dell'Unione Europea.                                                            
8.3 Variazione di un progetto approvato                                         
Non sono ammesse variazioni sostanziali negli obiettivi e nei                   
contenuti dei progetti approvati.                                               
Ogni variazione rispetto agli elementi caratteristici del progetto              
approvato deve essere anticipatamente richiesta ai fini della                   
necessaria autorizzazione.                                                      
Nel caso in cui la pubblica Amministrazione non risponda nei termini            
di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la variazione           
si intende autorizzata.                                                         
Le variazioni di tipo finanziario devono sempre essere autorizzate,             
con la sola esclusione di quelle ammissibili rispetto al preventivo,            
descritte al successivo punto 9.4.                                              
9. Norme finanziarie                                                            
9.1 Regole di finanziamento di un progetto approvato                            
Le regole di finanziamento hanno di norma a riferimento i singoli               
progetti semplici nonche' le singole attivita'/azioni/iniziative che            
li contraddistinguono.                                                          
Nel caso di mancata realizzazione delle attivita' secondo il progetto           
approvato il corrispettivo si intende revocato. In caso di parziale             
realizzazione delle attivita', il corrispettivo pattuito e' soggetto            
a riduzioni commisurate all'effettivo svolgimento dell'attivita'                
stessa.                                                                         
Il valore approvato rappresenta la valorizzazione economico                     
finanziaria preventiva delle attivita' previste nel progetto                    
approvato inteso in termini equivalenti di:                                     
- costi complessivamente necessari per la sua realizzazione, come               
risultanti dal preventivo economico;                                            
- entita' complessiva e composizione del finanziamento (pubblico e              
privato) previsto a copertura dei costi di realizzazione del                    
progetto.                                                                       
Il valore approvato si traduce normalmente nel prodotto tra unita' di           
prodotto/servizio previste nel progetto approvato ed un parametro               
economico finanziario unitario (ad es. costo ora allievo, costo ora,            
costo giornata uomo, ecc.).                                                     
Nella sua accezione finanziaria il valore approvato si esplicita                
sempre in termini di:                                                           
- integrale copertura finanziaria da parte di finanziamento pubblico            
oppure                                                                          
- concorso di piu' fonti finanziarie pubbliche e private                        
(cofinanziamento).                                                              
Il finanziamento pubblico approvato, sia esso integrale o in regime             
di cofinanziamento, costituisce limite massimo di finanziamento                 
erogabile di parte pubblica.                                                    
Il regime di cofinanziamento individua percentuali di partecipazione            
finanziaria pubblica e privata che sono vincolanti anche per la                 
definizione del finanziamento consuntivo determinato in sede di                 
rendicontazione finale.                                                         
Il cofinanziamento privato puo' essere previsto in forma di                     
finanziamento in denaro, attraverso dimostrazione di mancato reddito            
o con modalita' mista; la sua articolazione deve essere espressamente           
precisata nel progetto. Per dimostrazione di mancato reddito si                 
intende la valorizzazione del costo (reddito equivalente nel caso di            
lavoratori autonomi) di partecipanti/utenti occupati, calcolato in              
relazione alla partecipazione al progetto in orario di lavoro.                  
Il valore maturato (o massimo rendicontabile) rappresenta la                    
valorizzazione consuntiva delle attivita' effettivamente realizzate             
nell'ambito del progetto che costituisce il massimo valore                      
riconoscibile in sede di verifica rendicontuale. La determinazione              
del valore maturato viene effettuata al termine del progetto                    
prendendo in esame il parametro unitario di approvazione e le unita'            
di prodotto/servizio effettivamente realizzate, secondo modalita'               
differenziate per le diverse tipologie progettuali.                             
Il valore riconosciuto rappresenta la valorizzazione consuntiva del             
progetto a seguito di verifica rendicontuale in termini di costi                
complessivamente sostenuti e riconosciuti ammissibili al                        
finanziamento o cofinanziamento pubblico.                                       
Il valore riconosciuto non puo' essere superiore al valore maturato.            
In caso di integrale copertura finanziaria pubblica il finanziamento            
pubblico consuntivo coincide con il valore riconosciuto.                        
In caso di cofinanziamento, le quote di partecipazione finanziaria              
pubblica e privata consuntive si definiscono applicando al valore               
riconosciuto le percentuali definite in sede di approvazione. Il                
riscontro di finanziamento privato eccedente detta percentuale, se              
non compensato da maggiori costi sostenuti con specifica inerenza al            
progetto, comporta corrispondente riduzione del finanziamento                   
pubblico consuntivo. Il cofinanziamento privato deve risultare                  
conforme a quanto previsto nel progetto approvato. Il riscontro                 
rendicontuale di proventi non conformi a quanto previsto nel progetto           
ne' successivamente autorizzati, conseguiti con riferimento al                  
progetto, possono comportare la revoca del finanziamento.                       
a. Aiuti alle persone                                                           
Norme generali                                                                  
I progetti che sviluppano "Aiuti alle persone" devono identificare              
gli indicatori fisici specifici dell'attivita'/servizio offerto in              
termini di:                                                                     
- articolazione dei percorsi;                                                   
- durata dei singoli percorsi;                                                  
- partecipanti/utenti che l'azione si prefigge di servire;                      
- modalita' di erogazione del servizio.                                         
I progetti devono risultare realizzati per intero, in tutte le                  
attivita'/azioni/iniziative/percorsi previste con una partecipazione            
degli utenti nei termini descritti dal progetto approvato.                      
Finanziamento tramite il parametro costo ora/partecipante                       
Il valore approvato si esplicita normalmente nel prodotto tra il                
monte ore approvato (partecipanti previsti per le ore del singolo               
percorso) ed il parametro unitario di finanziamento (parametro costo            
ora/partecipante).                                                              
Il progetto si intende completamente realizzato ed il valore maturato           
coincide con il valore approvato, quando i partecipanti effettivi               
risultano almeno pari al 70% dei partecipanti approvati. A tale                 
riguardo si definiscono partecipanti/utenti effettivi, coloro che               
hanno frequentato almeno il 70% delle ore approvate. Qualora il                 
risultato del calcolo non sia un numero intero deve intendersi                  
arrotondato all'unita' inferiore.                                               
Nel caso in cui i partecipanti effettivi siano inferiore al 70% dei             
partecipanti approvati, Il valore maturato deve essere calcolato                
moltiplicando il parametro unitario di finanziamento per il monte ore           
risultante dalla seguente formula:                                              
monte ore rideterminato =                                                       
monte ore approvato * partecipanti effettivi                                    
70%*partecipanti approvati                                                      
Nel caso di progetto articolato in sottoprogetti l'applicazione della           
formula di cui sopra avviene per ciascun sottoprogetto.                         
Percorsi individualizzati                                                       
Nel caso di attivita' individualizzate (cioe' progettate ad hoc per             
ogni singolo utente), fermo restando l'accertamento dell'efficacia di           
ciascun intervento individualizzato, le verifiche avvengono sui                 
singoli momenti di incontro e sull'effettiva partecipazione del                 
singolo utente/partecipante, sulla cui base avviene l'eventuale                 
riparametrazione del progetto. In particolare, nel caso di percorsi             
individuali (percorsi formativi individualizzati e tirocini), si                
considera condizione minima di efficacia, al di sotto del quale non             
si ha diritto ad alcun finanziamento, una realizzazione pari ad                 
almeno il 70% di quanto previsto. Superata tale soglia minima, il               
finanziamento maturato in relazione al singolo percorso individuale             
e' strettamente commisurato alla sua effettiva realizzazione. Onde              
permettere il raggiungimento della soglia minima di realizzazione il            
soggetto attuatore ha la possibilita' di richiedere una proroga del             
termine previsto dell'attivita' fino a compimento delle ore                     
programmate. Nel caso in cui il percorso non abbia raggiunto la                 
soglia minima sopra indicata per cause di forza maggiore che il                 
soggetto e' in grado di dimostrare, lo stesso puo' richiedere una               
ridefinizione (riduzione) del percorso individuale previsto che sara'           
valutata in funzione della possibilita' di attribuire una seppur                
parziale efficacia del percorso ridotto.                                        
Finanziamento tramite il parametro costo/ora                                    
Il finanziamento approvato di tali progetti si esplicita normalmente            
nel prodotto tra le ore approvate ed il parametro unitario di                   
finanziamento (parametro costo/ora).                                            
Il finanziamento approvato e' assegnato una volta certificata la                
presenza degli allievi minimi previsti dagli avvisi pubblici. Nel               
caso in cui il percorso venga completamente realizzato (ore erogate             
pari a quelle approvate) il valore finanziario maturato coincide con            
quello approvato.                                                               
I percorsi in obbligo formativo nel segmento della formazione                   
professionale vengono attivati qualora si raggiunga il numero di 15             
iscritti. L'avvio di percorsi con un numero inferiore di iscritti e'            
possibile solo previa autorizzazione provinciale. La Provincia invia            
tempestivamente alla Regione il provvedimento di autorizzazione in              
cui viene motivata la deroga. La Regione entro 7 giorni dalla data di           
ricevimento del provvedimento puo' richiedere chiarimenti o                     
supplementi di istruttoria. A conclusione di questa fase ed in caso             
di parere negativo da parte della Regione, il percorso non si intende           
autorizzato.                                                                    
L'autorizzazione all'avvio di percorsi con un numero di allievi                 
inferiori ai 15 potra' essere rilasciata solo in caso di dislocazioni           
territoriali in aree deboli o in montagna o di presenza significativa           
di soggetti in situazione di disabilita' certificata.                           
Nel caso in cui gli iscritti al secondo anno di un percorso formativo           
in obbligo siano inferiori a 15, la Provincia potra' decidere di                
provvedere alla soppressione dello stesso ed alla ricollocazione                
degli allievi su percorsi coerenti nel rispetto delle aspettative dei           
partecipanti e della economicita' nell'impiego dei finanziamenti                
pubblici. Nel caso in cui non sia possibile procedere in tal senso,             
il percorso potra' essere autorizzato dalle Province con le forme               
previste precedentemente. Sia nel caso di soppressione di percorsi              
che di autorizzazione all'avvio in deroga, la Provincia, sentita la             
Regione, e' tenuta a valutare l'eventuale esclusione per gli anni               
successivi di convenzione dell'offerta formativa in oggetto                     
dall'elenco dei percorsi/soggetti selezionati.                                  
b.  Azioni di assistenza strutture e sistemi e misure di                        
accompagnamento                                                                 
Le azioni di assistenza e le misure di accompagnamento devono di                
norma esplicitare chiaramente le unita' di prodotto/servizio previste           
per ciascun sottoprogetto/fase, utili per la valutazione in sede di             
approvazione e di verifica rendicontuale. In caso di servizio a corpo           
devono essere esplicitate fasi intermedie di realizzazione, risultati           
previsti, prodotti consegnati per singola fase ed alla conclusione              
dell'attivita' e, laddove possibile, le giornate uomo offerte per               
fase con relativa valorizzazione. Questa descrizione deve rendere               
possibile una loro verifica intermedia, di norma, al 25%, al 50% e al           
75% della loro realizzazione.                                                   
Nel caso di progetti che prevedono l'integrazione di servizi diversi,           
esplicitati in diversi sottoprogetti/fasi, devono essere ipotizzati             
in sede di progettazione i margini di flessibilita' dei vari                    
interventi, predefinendo i limiti entro cui l'intervento conserva la            
sua efficacia. In tali progetti e' ammissibile la variazione di                 
finanziamento da un sottoprogetto all'altro, entro un limite massimo            
del 20% rispetto alla previsione approvata di ciascuno di essi, a               
condizione che i sottoprogetti interessati risultino interamente                
realizzati.                                                                     
Il valore finanziario maturato viene commisurato al numero di unita'            
di prodotto/servizio realizzate valorizzate al costo unitario                   
desumibile dal progetto approvato.                                              
9.2 Parametri di costo                                                          
a. Aiuti alle persone                                                           
Finanziamento tramite il parametro costo ora partecipante                       
I parametri massimi di costo ora/partecipante approvabili sono i                
seguenti:                                                                       
- Formazione iniziale per adulti e formazione superiore: Euro 12,00             
- Formazione continua: Euro 21,00                                               
- Formazione permanente: Euro 12,00                                             
- Tirocini: Euro 6,00 elevabili fino a Euro 9,00 per soggetti in                
condizione di svantaggio documentata, ovvero a fronte di particolari            
esigenze connesse alle caratteristiche dell'iniziativa da valutare              
caso per caso                                                                   
- apprendistato: Euro 13,00.                                                    
I valori massimi definiti possono essere superati solo in casi                  
speciali e tenuto conto di elementi di peculiarita' dell'iniziativa             
(transnazionalita', convittualita',ecc.).                                       
Nel caso di utenza svantaggiata, l'indennita' riconosciuta ai                   
partecipanti deve essere esclusa dal calcolo del parametro.                     
Finanziamento tramite il parametro costo/ora nell'obbligo formativo             
Per i percorsi integrati di istruzione e formazione professionale               
nell'obbligo formativo il costo complessivo massimo per corso e per             
anno e' composto da una parte variabile commisurata alle ore                    
approvate calcolata sulla base del parametro di costo/ora fissato in            
100 Euro e da una parte fissa pari a 5.000,00 Euro a copertura di               
attivita' di coprogettazione, monitoraggio ed autovalutazione del               
progetto.                                                                       
Il costo massimo per classe e per anno nell'obbligo formativo nella             
formazione professionale e' di 110.000 Euro (pari ad un massimo di              
122,22 Euro/ora). In aggiunta a questo finanziamento, e' possibile              
riconoscere un rimborso per un massimo di 1.000 Euro anno pro-capite            
a fronte dei costi, debitamente documentati, per mense, trasporti non           
ricompresi nei costi dell'attivita' formativa. Il riconoscimento                
economico relativo alla convittualita' deve ritenersi aggiuntivo                
rispetto ai massimali indicati. I percorsi in obbligo formativo nella           
formazione professionale possono essere integrati da misure di                  
accompagnamento volte a favorire la socializzazione degli allievi,  a           
rafforzare le competenze necessarie al raggiungimento della                     
qualifica, al recupero ed alla rimotivazione. Il finanziamento                  
massimo per questo tipo di misure e' di 10.000 Euro per classe e per            
anno                                                                            
Qualora fra gli iscritti nella formazione professionale in obbligo              
formativo siano presenti disabili saranno ammissibili costi                     
aggiuntivi pari a 4.500 Euro/anno per il sostegno di ogni allievo               
inserito e la realizzazione di percorsi personalizzati.                         
Voucher                                                                         
Nel caso di voucher (assegni formativi, voucher di servizio) il                 
finanziamento massimo accordabile verra' definito da singoli atti di            
programmazione. Il valore di ogni singolo assegno formativo assegnato           
non potra' comunque superare il costo di iscrizione al corso                    
prescelto.                                                                      
b. Assistenza a strutture e sistemi e misure di accompagnamento                 
Nel caso di assistenza strutture e sistemi e misure di                          
accompagnamento, il finanziamento deve intendersi complessivo sulla             
base della quantificazione dell'obiettivo progettuale finale e della            
sua articolazione in fasi intermedie. Eventuali indicazioni di                  
parametri unitari e limiti massimi di approvazione aggiuntivi,                  
rispetto a quelli individuati nei paragrafi successivi per questo               
tipo di attivita', sono lasciate ai relativi avvisi pubblici.                   
9.3 Voci di costo e articolazione dei preventivi                                
I costi del progetto devono essere esposti unitamente al progetto               
presentato, utilizzando il seguente schema di conto economico                   
articolato in macrovoci di costo                                                
B. Costi di progetto 1. Preparazione 2. Realizzazione 3. Diffusione             
dei risultati 4. Direzione e Valutazione                                        
C. Costi indiretti di funzionamento                                             
D. Costi figurativi                                                             
I progetti che configurano prestazioni imponibili ai fini                       
dell'imposta sul valore aggiunto devono inoltre prevedere apposita              
voce finanziaria "Totale IVA" nella quale deve essere valorizzata               
l'imposta addebitata nella fatturazione della prestazione.                      
Successivamente all'approvazione del progetto, i costi del progetto             
devono sempre essere esposti in voci corrispondenti allo schema di              
cui al conto economico analitico di progetto, sia in fase di                    
preventivazione di dettaglio che di rendicontazione.                            
9.4 Regole di ammissibilita' rendicontuale dei costi                            
Principi generali                                                               
I costi presentati a rendiconto sono ammissibili solo se risultino              
direttamente o indirettamente inerenti al progetto approvato e se               
documentati attraverso l'esibizione dei relativi contratti o lettere            
di incarico, documenti giustificativi di costo e documenti probanti             
l'effettiva quietanza. Tale documentazione deve essere presentata in            
originale.                                                                      
I costi presentati a rendiconto sono altresi' ammissibili se non                
rientrano fra quelli che trovano gia' copertura finanziaria tramite             
altri canali ordinari o straordinari di finanziamento.                          
Quale supporto al controllo dei costi e dei relativi pagamenti                  
possono essere richiesti prospetti estratti dalla contabilita'                  
dell'ente gestore, compresi resoconti dei movimenti bancari. Nella              
categoria dei costi ammissibili di indiretta inerenza dei progetti              
sono ricomprese congrue quote proporzionali di costi di funzionamento           
dei soggetti attuatori accreditati.                                             
Costi di funzionamento                                                          
I costi di funzionamento sono costi a carattere generale riferibili             
all'operazione finanziata in base ad un calcolo pro-rata secondo un             
metodo equo e corretto debitamente giustificato.I costi di                      
funzionamento attribuiti a ciascun progetto, unitamente a quelli di             
gestione e rendicontazione non possono risultare superiori al 35% del           
totale dei costi di progetto.                                                   
Variazioni ammissibili rispetto al preventivo                                   
Il preventivo analitico, da inviarsi in sede di avvio attivita', puo'           
prevedere variazioni massime del 20% al livello di macrovoce di                 
costo, rispetto al preventivo contenuto nel progetto approvato.                 
Variazioni superiori devono essere specificamente richieste e                   
sottoposte ad autorizzazione. E' fatta salva la possibilita', da                
esercitarsi, di norma,  entro il 50% dello stato d'avanzamento del              
progetto, di richiedere ulteriori variazioni economiche, eccedenti il           
limite del 20%, attraverso la presentazione di nuovo preventivo                 
analitico aggiornato accompagnato da idonea richiesta di                        
autorizzazione.                                                                 
A rendiconto non sono ammissibili scostamenti di macrovoce di costo             
superiori al 20% rispetto al preventivo analitico.                              
Ad integrazione alla regola sopra esposta:                                      
- una economia rendicontuale relativa alle Attivita' di sostegno                
all'utenza ed alla Pubblicizzazione delle iniziative non puo' essere            
compensata da variazioni in aumento in altre voci di costo;                     
- la voce di costo D1 - Mancato reddito non puo' in alcun caso                  
prevedere valori superiori a quanto approvato.                                  
Tipologie di costi non ammissibili                                              
Rispetto al principio generale di ammissibilita' precedentemente                
esposto, si precisano le seguenti eccezioni e regole particolari.               
- Non sono di norma ammissibili imposte e tasse. Sono tuttavia                  
ammissibili l'imposta IRAP in quanto e nella misura in cui risulti              
costo accessorio al costo del lavoro-indennita' nonche' le tasse                
quali corrispettivi per servizi pubblici che possono rientrare tra i            
costi di progetto o tra i costi di funzionamento. E' inoltre                    
ammissibile il costo di IVA che in base al regime fiscale del                   
soggetto attuatore non sia compensabile con IVA a credito.                      
Non sono inoltre ammissibili:                                                   
- oneri bancari non direttamente inerenti i progetti gestiti (sono              
ammissibili costi di apertura e di tenuta in relazione a conti                  
correnti bancari utilizzati per i pagamenti dei costi dei progetti              
finanziati e le commissioni per bonifici, quale costo accessorio dei            
pagamenti cui si riferiscono; non sono ammissibili costi legati a               
singole operazioni finanziarie non inerenti);                                   
- costi di parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese             
per consulenza tecnica o finanziaria se non direttamente legate alla            
preparazione o esecuzione dei progetti finanziati;                              
- compensi ed indennita' di carica relativi agli organi istituzionali           
del soggetto attuatore;                                                         
- costi per contabilita' o revisione contabile non direttamente                 
legati all'operazione;                                                          
- gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite di cambio             
ed altri oneri meramente finanziari. Tuttavia, nel solo caso di                 
finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati                            
dall'intermediario designato, a causa di pagamenti anticipati                   
rispetto al saldo finale, sono ammissibili, previa detrazione degli             
interessi creditori sugli anticipi riscossi all'inizio                          
dell'intervento;                                                                
- costi per garanzie fidejussorie non richieste dalla normativa                 
regionale, nazionale o comunitaria;                                             
- costi per ammende, penali e spese per controversie legali;                    
- corrispettivi pattuiti espressi in percentuale del costo totale del           
progetto approvato;                                                             
- i riscatti di attrezzature in leasing o noleggio;                             
- nei progetti di riqualificazione aziendale o di qualificazione                
volti all'assunzione presso l'azienda, i costi per acquisto o                   
utilizzo attrezzature inerenti il processo produttivo caratteristico            
dell'azienda stessa;                                                            
- costi per quote associative ad organizzazioni locali, nazionali od            
estere;                                                                         
- costi per l'utilizzo di taxi e autonoleggio se non in casi                    
particolari per i quali sia motivata e documentata la reale                     
impossibilita' a raggiungere agevolmente e tempestivamente la sede              
dell'attivita' formativa utilizzando mezzi pubblici;                            
- costi di rappresentanza del soggetto attuatore;                               
- elementi ad personam del costo di lavoro dipendente: commissioni,             
indennita' forfettarie, liberalita' o altre forme di riconoscimento             
extracontrattuale non derivanti dalle previsioni normative e                    
retributive dei contratti di lavoro collettivi o individuali o non              
rientranti fra gli elementi retributivi corrisposti                             
continuativamente;                                                              
- il costo per l'utilizzo di beni di uso promiscuo, privato ed                  
aziendale (telefonia mobile, auto) e' ammissibile al 50%;                       
- nei progetti di riqualificazione aziendale o di qualificazione                
volti all'assunzione presso l'azienda, se non espressamente previsti            
nel progetto approvato o successivamente autorizzati, i costi per               
prestazioni degli imprenditori o componenti del consiglio di                    
amministrazione. In caso di autorizzazione, il relativo compenso deve           
risultare nella media delle analoghe prestazioni del progetto.                  
Il costo (o rimborso spesa) per vitto dei partecipanti e'                       
ammissibile, per un pasto al giorno, solo nel caso di attivita'                 
formativa con frequenza giornaliera di almeno 6 ore, svolta con un              
intervallo per il pranzo ed un rientro pomeridiano. Nel caso di                 
visite guidate ovvero nelle giornate di trasferimento durante gli               
stages all'estero, non si tiene conto del vincolo delle 6 ore                   
giornaliere. Nel caso in cui il progetto preveda costi di                       
residenzialita' dei partecipanti e' ammissibile il rimborso anche per           
il pasto serale.                                                                
Il costo (o rimborso spesa) per alloggio dei partecipanti/utenti e'             
ammissibile solo nel caso in cui la residenzialita' sia prevista nel            
progetto approvato.                                                             
Non e' di norma ammissibile il costo (o rimborso spesa) per il                  
trasporto dei partecipanti/utenti per il raggiungimento della sede              
delle attivita'. Tale rimborso puo' essere autorizzato a singoli                
partecipanti nel caso in cui la distanza elevata e condizioni di                
forte disagio geografico richiedano l'utilizzo del mezzo di trasporto           
proprio. E' sempre riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali              
richiesti dai portatori di handicap.                                            
Sono ammissibili al finanziamento solo le indennita' di frequenza               
erogate nei confronti di persone non occupate che usufruiscano dei              
servizi di cui al D.Lgs. 469/97, partecipanti a percorsi di                     
tirocinio, orientamento, formazione ovvero ad azioni di politica                
attiva del lavoro e che rientrino nelle seguenti condizioni:                    
- donne inserite in percorsi specifici (Asse E) e finalizzati ad                
agevolarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;             
- persone disabili di cui alla Legge 68/99;                                     
- persone in condizione di svantaggio sociale e/o individuale di cui            
alla L.R. 14/00 (soggetti in situazione di disagio sociale o                    
familiare, ex detenuti assoggettati nel corso degli ultimi cinque               
anni a misure limitative della liberta' per almeno sei mesi e                   
detenuti ammessi al lavoro esterno o in regime di semiliberta',                 
persone sottoposte al trattamento curativo per tossicodipendenza o              
alcoolismo cosi' come segnalate dai competenti servizi, nonche' altre           
categorie sulla base delle determinazioni previste al c.2, art. 2               
della citata L.R. 14/00);                                                       
- detenuti e internati;                                                         
- cittadini provenienti da aree extra UE, ovvero provenienti dai                
nuovi Paesi membri UE,  in regola con la normativa vigente;                     
- disoccupati di lunga durata secondo le disposizioni della UE.                 
L'indennita' di frequenza agli allievi e' ammissibile se commisurata            
alle ore d'effettiva presenza dei partecipanti e la sua                         
corresponsione non puo' essere subordinata a limiti minimi di                   
frequenza/partecipazione. Le aziende ospitanti i soggetti teste'                
richiamati in attivita' di tirocinio possono corrispondere loro                 
borse-lavoro finalizzate a facilitarne la partecipazione alla                   
iniziative, di norma non cumulabili con l'assegno di frequenza.                 
Documentazione dei costi                                                        
Rispetto al principio generale della documentazione dei costi                   
precedentemente esposto, si precisa quanto segue:                               
- i costi documentati da giustificativi che non permettano di                   
identificare l'identita'  del fruitore del bene o servizio acquistato           
non sono ammissibili. Sono tuttavia ammissibili costi documentati da            
scontrini fiscali quando parte integrante di rimborsi missioni di               
dipendenti e collaboratori o se sostenuti in Paesi che non prevedono            
il rilascio di fattura;                                                         
- i costi relativi a rimborsi di trasporti, vitto e alloggio dei                
partecipanti possono essere documentati con ricevuta del singolo                
partecipante all'attivita' formativa che attesti specifica (date,               
mezzi, importi) dei viaggi, dei pernottamenti e dei pasti per i quali           
si e' richiesto ed ottenuto rimborso. Alle ricevute dei partecipanti            
devono comunque essere allegati i giustificativi di spesa dagli                 
stessi sostenuti;                                                               
- i costi relativi al lavoro del personale tecnico/didattico che ha             
concorso alla preparazione ed alla realizzazione del progetto (es.              
progettazione, tutoraggio, coordinamento o direzione del progetto)              
sono ammissibili a condizione che il concorso di questo personale               
(con separata indicazione di nominativi e funzioni svolte) risulti              
chiaramente indicato nella relazione finale, parte integrante della             
proposta di rendiconto, la cui redazione si intende a carico della              
direzione o coordinamento di progetto. Per tutto il personale                   
impegnato nel progetto, si dovra' inoltre predisporre la relativa               
documentazione originale di curriculum professionale, rispetto alla             
quale desumere qualifiche ed esperienze maturate in ordine alle                 
valutazioni di ammissibilita' (in particolare di congruenza) con                
riferimento particolare, ma non esclusivo, al carattere senior o                
junior della prestazione.                                                       
Massimali di costo                                                              
Al fine di tenere sotto controllo la dinamica dei corrispettivi di              
alcune categorie di costi particolarmente rilevanti per la                      
realizzazione dei progetti, sono fissate alcune regole in termini di            
massimali di costo.                                                             
Per le prestazioni di personale tecnico caratteristico della                    
preparazione e realizzazione di progetto (es coordinamento,                     
progettazione, tutoraggio, ecc.), non puo' essere riconosciuto, se              
non autorizzato, costo orario superiore a 36,00 Euro/ora per la                 
prestazione junior ed 62,00 Euro/ora per la prestazione senior.                 
La realizzazione della funzione di coordinamento di progetti                    
formativi corsuali si intende caratterizzata da un mix di competenze            
amministrative, organizzative e didattiche/tecniche, di norma                   
rivestite da una medesima persona incaricata, ma che possono essere             
affidate disgiuntamente a persone diverse con specifica                         
professionalita' maturata. Per quanto riguarda il coordinamento                 
didattico/tecnico inoltre, in caso di progetti complessi, tale                  
funzione puo' essere a sua volta affidata a piu' persone operanti in            
ambiti specifici del progetto (ambiti geografici o tematici). In tale           
ultimo caso il preventivo analitico deve esplicitamente descrivere              
l'organizzazione adottata. Non sono ammissibili costi di                        
coordinamento di un progetto che non rispondano ai requisiti                    
quantitativi e qualitativi sopra indicati.                                      
Per le prestazioni di docenza non puo' essere riconosciuto costo                
orario superiore a 62,00 Euro/ora per la prestazione junior e 103,00            
Euro/ora per la prestazione senior.                                             
I precedenti massimali potranno essere superati, previa                         
autorizzazione, solo per esperti di chiara fama nazionale o per                 
esperti stranieri chiamati ad intervenire nell'ambito delle                     
iniziative avanzate sempre all'interno del preventivo complessivo               
approvato.                                                                      
Il compenso per le commissioni di esame viene stabilito come segue:             
al Presidente spetta un gettone di presenza di 193,00 Euro per ogni             
giornata (ivi compresa la seduta di insediamento) - ai commissari               
spetta un gettone di presenza di 129,00 Euro per ogni giornata (ivi             
compresa la seduta di insediamento della commissione). Al docente che           
partecipi in qualita' di commissario d'esame con il particolare                 
incarico di predisposizione, somministrazione e correzione di prove             
finali scritte potra' essere pagato corrispettivo su base oraria nei            
limiti dei massimali previsti per la docenza, a valere per le ore di            
effettiva partecipazione all'esame.Tutti i compensi per le                      
prestazioni di cui sopra si intendono onnicomprensivi e devono                  
considerarsi al netto di eventuali oneri accessori a carico del                 
soggetto attuatore. Si intendono ammissibili quali oneri accessori al           
costo delle prestazioni, l'imposta sul valore aggiunto fatturata, le            
quote di contributi previdenziali a carico del soggetto attuatore e             
l'IRAP eventualmente calcolata sul valore della prestazione.                    
Esclusivamente per i dipendenti e collaboratori coordinati o a                  
progetto si intendono altresi' ammissibili, quali oneri accessori, il           
rimborso per trasporti, vitto e alloggio risultanti da regolari fogli           
di missione, conformi ai contratti di lavoro di riferimento e                   
comunque non superiori ai massimali previsti nella normativa in                 
vigore per le missioni dei pubblici dipendenti.                                 
Il rimborso spesa per vitto dei partecipanti non puo' superare il               
limite di Euro 7,75 per singolo pasto. Questo massimale puo' essere             
superato nel caso di visite guidate e progetti transnazionali: in tal           
caso come massimali si fa riferimento a quelli previsti nella                   
normativa in vigore per le missioni dei dipendenti pubblici.                    
Laddove siano ammissibili, gli assegni di frequenza possono essere              
corrisposti nella misura di Euro 3,10 per ora frequentata fino ad un            
massimo di 413,17 Euro mensili.                                                 
Ricavato delle vendite dei prodotti realizzati                                  
In linea di principio, salvo specifiche indicazioni progettuali, il             
soggetto attuatore, liberatosi a monte di tutti i diritti                       
patrimoniali degli autori, e' tenuto a valorizzare al massimo i                 
prodotti realizzati in esecuzione di un progetto cofinanziato                   
(materiali didattici fad, prototipi, software etc.) attraverso i                
seguenti istituti:                                                              
- il comodato gratuito;                                                         
- la distribuzione su richiesta, al solo costo di riproduzione;                 
- la vendita o il noleggio.                                                     
In tutti i casi di cessione a titolo oneroso (vendita o noleggio) i             
corrispettivi conseguiti devono essere dedotti dai costi di                     
funzionamento da imputare nei progetti da rendicontare. Medesima                
disciplina deve intendersi in vigore per la gestione dei prodotti               
realizzati dai partecipanti nello svolgimento dei progetti.                     
9.5. Aiuti di Stato                                                             
In attuazione della normativa sugli aiuti di stato alla formazione e            
degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) e' previsto un           
cofinanziamento privato dei progetti di formazione generale e                   
specifica rivolti ad imprese nella misura prevista dai regolamenti CE           
n. 68 e 69 richiamati alla deliberazione della Giunta regionale n.              
254 del 6/3/2001 "Approvazione regime di aiuti in attuazione del                
regolamento CE 68/01" e successive integrazioni e modificazioni in              
attuazione  dei nuovi Regolamenti CE di esenzione 363/04 e 364/04.              
Nel caso di progetti che scelgano il regime de minimis il                       
cofinanziamento aziendale al progetto non puo' essere inferiore al              
20%.                                                                            
La percentuale di cofinanziamento deve risultare rispettata in sede             
di rendicontazione finale e puo' avvenire con finanziamento in                  
denaro, con dimostrazione di mancato reddito o con modalita' mista;             
la sua articolazione deve essere espressamente precisata nel                    
progetto.                                                                       
Un eventuale cofinanziamento privato in denaro eccedente la                     
percentuale di approvazione comporta corrispondente riduzione del               
finanziamento pubblico, a meno che a tale eccedenza non corrispondano           
prestazioni aggiuntive con conseguente aumento di costi sostenuti e             
riconosciuti ammissibili.                                                       
La partecipazione privata attraverso mancato reddito puo' essere                
dimostrata esclusivamente attraverso la valorizzazione del costo                
(reddito nel caso di lavoratori autonomi) dei lavoratori                        
partecipanti/utenti del progetto, calcolato in relazione alla                   
effettiva partecipazione allo stesso in normale orario di lavoro.               
9.6 Modalita' di erogazione dei finanziamenti                                   
I contributi pubblici agli organismi accreditati vengono erogati con            
le modalita' previste dal Sistema esternalizzato di Tesoreria.                  
Tale progetto di innovazione del sistema organizzativo regionale                
presentato nell'ambito dell'"Agenda per la modernizzazione",                    
approvato con deliberazione della Giunta regionale 615/00 e                     
successive integrazioni, consente all'ente finanziatore di erogare              
"in conto sospeso" - grazie a convenzioni in atto con gli Istituti di           
credito che gestiscono il Sistema di tesoreria della Regione e delle            
Amministrazioni provinciali - e regolarizzare solo successivamente              
con registrazione del corrispondente mandato di pagamento nella                 
contabilita' di bilancio.                                                       
I pagamenti ai soggetti attuatori avvengono normalmente a titolo di             
anticipo iniziale, acconti periodici a titolo di rimborso e saldo               
finale.                                                                         
Le procedure in "conto sospeso" sono estese anche ai soggetti non               
accreditati per i quali e' prevista la presentazione di garanzia                
fidejussoria commisurata al valore dell'anticipazione percepita. Lo             
svincolo della garanzia fidejussioria puo' aver luogo solo a seguito            
di presentazione della dichiarazione finale di pagamenti effettuati a           
cura del legale rappresentante del soggetto attuatore che attesti il            
pagamento del 100% dei costi ammessi a rendiconto. Onde evitare la              
costituzione di garanzia fidejussoria, e' possibile accedere solo ad            
acconti periodici a titolo di rimborso, rinunciando all'anticipo                
iniziale.                                                                       
Ulteriori e diverse forme di pagamento rispetto a quelle previste dal           
Sistema esternalizzato di Tesoreria devono essere indicate negli                
specifici atti di approvazione.                                                 
10. Diritti e responsabilita' dei soggetti attuatori                            
L'ente finanziatore, con l'atto di approvazione delle attivita',                
garantisce al soggetto attuatore l'assegnazione ed il pagamento del             
corrispettivo pattuito delle prestazioni, alle condizioni e con le              
modalita' previste nell'atto stesso e nel rispetto delle presenti               
disposizioni.                                                                   
Il soggetto attuatore si impegna ad attuare l'attivita' approvata e             
risponde della realizzazione del progetto approvato nonche' della               
corretta gestione amministrativa e contabile nel rispetto delle                 
normative comunitarie nazionali e regionali e delle procedure                   
gestionali definite ai sensi del presente atto e dei singoli atti di            
approvazione.                                                                   
Si impegna inoltre a garantire la diretta realizzazione                         
dell'attivita' progettata, vale a dire, di norma, la progettazione,             
il controllo ed il coordinamento dell'attivita', nonche', la                    
direzione di merito degli aspetti caratteristici del progetto.                  
La fornitura di servizi caratteristici dell'attivita' finanziata da             
parte di persone giuridiche, deve essere espressamente prevista da              
progetto e contribuirne alla realizzazione attraverso un "maggior               
valore aggiunto" (vedi Regolamento CE 448/2004).                                
Le forniture di tali servizi non possono comunque superare il 45% dei           
costi complessivi del progetto. Tale soglia puo' essere superata,               
previa autorizzazione in fase di approvazione, qualora si tratti di             
progetti svolti da soggetti tra i quali intercorre un vincolo                   
associativo, societario o consortile, o nel caso in cui l'apporto di            
soggetti attuatori diversi venga esplicitamente richiesta dal bando             
di gara (ad es. progetti volti a favorire la messa in rete di                   
soggetti; progetti in integrazione fra scuola - formazione -                    
universita' - imprese, ecc.).                                                   
Nel caso di affidamento ad altra persona giuridica, il massimale dei            
costi generali (35%) si calcola con riferimento ai costi sostenuti e            
rendicontati al netto di quelli relativi alle forniture di servizi              
che sono gia' comprensive di quote di costi di funzionamento del                
soggetto affidatario. Il corrispettivo per la fornitura di tali                 
servizi deve essere valorizzato al costo sostenuto dal fornitore,               
inteso come comprensivo di quote di costi generali di funzionamento             
nella misura massima del 35%. Il soggetto attuatore e beneficiario              
finale del finanziamento si assume ogni responsabilita' in merito al            
dovere di informare i propri fornitori di tale disciplina ed                    
assicurarne il rispetto attraverso forme contrattuali che                       
garantiscano il controllo da parte dell'ente finanziatore. Il                   
contratto stipulato deve inoltre garantire che l'attivita' assegnata            
ad altra persona giuridica venga svolta direttamente dalla stessa.              
Per i progetti assegnati tramite appalti di servizio, sono valide le            
disposizioni della legislazione in materia vigente in merito a                  
responsabilita' del soggetto attuatore ed al subappalto.                        
Quando il titolare del finanziamento e' un'associazione temporanea              
d'impresa (ATI), dal relativo atto costitutivo dovra' risultare che             
al capogruppo mandatario e' stato conferito mandato speciale con                
rappresentanza esclusiva dei singoli mandanti nei confronti del                 
soggetto di programmazione; l'atto costitutivo deve indicare inoltre            
l'entita' della partecipazione economica di ciascun associato,                  
nonche' le modalita' di gestione e rendicontazione delle rispettive             
quote di finanziamento. Qualsiasi sia la forma di rappresentanza                
prevista dall'ATI, l'associato capofila, oltre che dell'esecuzione              
della propria attivita', risponde del coordinamento economico                   
finanziario dell'attivita' complessiva e del relativo risultato                 
finale. Pertanto sono di sua competenza tutte le principali                     
comunicazioni gestionali con l'ente finanziatore ed in particolare le           
eventuali richieste di autorizzazione per variazioni del progetto in            
itinere. Il capofila, in quanto unico soggetto che riceve i                     
finanziamenti, e' responsabile delle eventuali somme erroneamente               
percepite dagli associati in eccedenza rispetto a quanto riconosciuto           
e della corresponsione di eventuali penali, ove previste.                       
Il soggetto attuatore si impegna a gestire il progetto nel rispetto             
degli standard informativi ed informatici del Sistema Informativo               
regionale ed al termine dello stesso, si impegna a presentare un                
rendiconto economico finanziario dei costi realmente sostenuti per la           
sua realizzazione, utilizzando la modulistica predisposta dalla                 
Regione.                                                                        
Si impegna inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione             
attestante l'avvenuta realizzazione del progetto e l'effettivo                  
sostenimento dei costi presentati a rendiconto.                                 
Gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi                  
dell'art. 33 della L.R. 12/03 sono tenuti a gestire i progetti                  
approvati attraverso una contabilita' analitica allineata alla                  
contabilita' generale, al fine della rendicontazione finale                     
attraverso il bilancio (in conformita' a quanto disciplinato nel                
regolamento di contabilita' approvato con delibera della Giunta                 
regionale n. 1201 dell'8/7/ 2002); sono tenuti a redigere bilancio              
d'esercizio secondo la normativa vigente, integrando la nota                    
integrativa con apposito allegato di riconciliazione dei valori della           
contabilita' generale ed analitica ed a mettere a disposizione il               
proprio sistema informativo contabile per le verifiche dell'ente                
finanziatore. Nel caso in cui l'entita' dei finanziamenti approvati             
da Regione e Province risulti scarsamente rilevante in termini                  
assoluti e/o rispetto al volume d'affari complessivamente gestito da            
parte di un organismo accreditato, si provvedera' a definire un                 
sistema di controllo semplificato rispetto a quello previsto dalle              
disposizioni in vigore.                                                         
11. Pista di controllo                                                          
La pista di controllo ha come riferimento gli aspetti amministrativi,           
contabili e di qualita' ed e' integrata e complementare ai controlli            
previsti dal sistema dell'accreditamento. Si sviluppa nelle fasi ex             
ante, in itinere ed ex-post e prevede verifiche realizzate presso la            
sede della pubblica Amministrazione competente o presso le sedi                 
amministrative e operative dei soggetti attuatori. Le informazioni              
richieste dall'art. 7 del Regolamento 438/00 in merito alla pista di            
controllo, sono contenute nel Manuale di qualita' della Direzione               
generale Cultura, Lavoro e Formazione, che descrive analiticamente i            
processi, le procedure ed individua le responsabilita' delle                    
funzioni.                                                                       
11.1 Le verifiche di conformita' amministrativa in itinere (visite              
ispettive e controllo d'ufficio)                                                
Le verifiche di conformita' amministrativa hanno come obiettivo                 
quello di controllare la corrispondenza fra progetto approvato e                
progetto effettivamente realizzato nonche' il permanere di requisiti            
di ammissibilita' del progetto stesso.                                          
In particolare le verifiche di conformita' sono svolte secondo un               
modello regionale appositamente predisposto ed hanno principalmente             
le seguenti finalita':                                                          
- accertare il regolare svolgimento delle attivita' e la regolare               
utilizzazione dei fondi pubblici, attraverso la trasparenza della               
gestione;                                                                       
- assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e               
regionale;                                                                      
- prevenire eventuali irregolarita' amministrative, correggendo                 
comportamenti amministrativi e formali non corretti;                            
- recuperare finanziamenti pubblici in caso di abusi o negligenze;              
- fornire informazioni e dati integrativi agli uffici preposti alla             
gestione ed ai controlli ex ante ed ex post.                                    
Nel caso di aiuti alle persone i controlli hanno prioritariamente per           
oggetto la verifica sull'andamento dell'attivita', sul corretto                 
svolgimento delle azioni e sulla conformita' delle stesse alle norme            
gestionali in ordine agli adempimenti con particolare riguardo alla             
corretta tenuta e conservazione della documentazione probante                   
l'attivita' in corso.                                                           
Le verifiche di conformita', effettuate a campione, possono essere              
svolte:                                                                         
a) presso gli uffici regionali e provinciali sulla base della                   
documentazione inviata;                                                         
b) presso le sedi di svolgimento delle attivita' sulla base di                  
calendari inviati dai soggetti attuatori;                                       
c) presso le sedi amministrative dei soggetti attuatori;                        
d) presso i partecipanti tramite interviste telefoniche.                        
Le funzioni di monitoraggio e verifica di merito sono di competenza             
della Regione e delle Amministrazioni provinciali, negli ambiti di              
rispettiva competenza, secondo criteri e metodologie omogenee su                
tutto il territorio regionale. E' facolta' della Regione e delle                
Amministrazioni provinciali affidare ad uno o piu' enti esterni                 
l'attivita' di valutazione. In tale circostanza, l'Amministrazione              
pubblica stipulera' un apposito accordo scritto con l'ente esterno in           
cui saranno incluse anche apposite clausole sulla riservatezza e                
l'assenza di conflitto di interessi circa le attivita' di valutazione           
da svolgere.                                                                    
L'accertamento, in sede di verifica di conformita', della mancata               
realizzazione delle iniziative formative, secondo quanto previsto dal           
progetto approvato, o di gravi irregolarita' nella attuazione                   
comporta l'adozione di sanzioni commisurate alla scala di gradazione            
delle irregolarita' riscontrate che possono variare dalla                       
prescrizione, alla sospensione del progetto fino alla revoca del                
finanziamento.                                                                  
11.2 Verifiche economico-finanziarie                                            
Il soggetto di programmazione esercita il controllo economico                   
finanziario sui costi e sui relativi pagamenti sostenuti dai soggetti           
attuatori in riferimento ai progetti realizzati ed ha a principale              
riferimento la relativa documentazione giustificativa, che puo'                 
essere estesa al risconto con la contabilita' del soggetto                      
attuatore.                                                                      
Esame di costi a preventivo                                                     
La prima fase di verifica economica sui progetti approvati riguarda             
l'esame del preventivo analitico che il soggetto attuatore e' tenuto            
ad inviare in fase di avvio delle attivita'. Tale esame riguarda  la            
congruenza di talune voci di costo preventivate e viene effettuato              
sulla base dei massimali definiti nelle presenti disposizioni o di              
valutazioni su prezzi di mercato ed ha l'obiettivo di verificare il             
rispetto da parte del beneficiario finale del principio della sana              
gestione economico finanziaria dei progetti, onde prevenire la                  
presentazione di costi ritenuti non ammissibili al finanziamento.               
Le fasi successive di verifica riguardano il controllo di                       
ammissibilita' dei costi e pagamenti effettivamente sostenuti, come             
presentati nelle certificazioni intermedie e si basano in via                   
principale, ma non esclusiva, sull'esame dei documenti elementari               
attestanti i costi sostenuti ed i relativi pagamenti, verifica che,             
in caso di soggetti attuatori accreditati puo' avvenire anche secondo           
modalita' campionaria.                                                          
Verifiche sulle dichiarazioni di pagamenti effettuati                           
Le dichiarazioni di pagamenti effettuati presentate in allegato alle            
fatturazioni del soggetto attuatore per la liquidazione del                     
finanziamento a rimborso tramite tesoreria regionale sono sottoposte            
a verifica a campione che puo' essere effettuata sia in corso d'opera           
che al termine del progetto in sede di verifica rendicontuale. Nel              
caso di soggetti attuatori accreditati, tale controllo e' affidato              
alle visite contabili in itinere sul sistema informativo contabile ed           
alla verifica rendicontuale definitiva in sede di controllo del                 
bilancio d'esercizio.                                                           
Controllo del rendiconto                                                        
Entro 60 giorni dal termine di ciascun progetto, il soggetto                    
attuatore deve predisporre ed inviare la proposta di rendiconto                 
accompagnata da specifica dichiarazione di responsabilita' a firma              
del legale rappresentante. Il controllo rendicontuale prende il via             
dal ricevimento di tale proposta di rendiconto e si concreta nella              
valutazione finale dell'ammontare di valore finanziario maturato e              
riconosciuto, attraverso il riscontro dell'effettiva realizzazione              
del progetto, nei suoi indicatori fisici e la valutazione di                    
ammissibilita' dei costi sostenuti e presentati al finanziamento. Il            
controllo di ammissibilita' ha per oggetto il riscontro                         
dell'effettivo sostenimento economico e finanziario per il                      
beneficiario finale, dell'inerenza diretta o indiretta all'attivita'            
finanziata, della conformita' alle prescrizioni ed ai massimali                 
previsti e si estende alla valutazione di congruenza di voci di costo           
caratteristiche sulla base di parametri di riferimento appositamente            
definiti.                                                                       
Verifiche sui soggetti attuatori accreditati                                    
I soggetti attuatori accreditati sono tenuti ad una specifica                   
gestione contabile ai fini rendicontuali, in collegamento con la                
contabilita' civilistico-fiscale in conformita' a quanto previsto               
nell'allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1201                      
dell'8/7/2002 "Regolamento rendicontazione attraverso il bilancio".             
In tale regolamento sono delineate anche le relative modalita' di               
verifica sui singoli progetti realizzati nonche' sulla contabilita'             
del soggetto attuatore.                                                         
Casi particolari - Progetti autofinanziati                                      
Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano ai                   
progetti approvati ma non cofinanziati con contributo pubblico. In              
tale caso la verifica economico finanziaria si limita al riscontro              
documentale di conformita' dell'attivita' realizzata e della                    
corrispondenza delle quote di finanziamento incassate dai                       
partecipanti nel rispetto del progetto approvato.                               
11.3 Esiti del controllo                                                        
Fatte salvo quanto previsto dall'attuale legislazione per chi                   
fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisca o produca false               
attestazioni, ed in conformita' con quanto gia' indicato in merito              
all'istituto della revoca dell'accreditamento del soggetto attuatore,           
il sistema dei controlli contabili, amministrativi e di qualita', in            
caso di gravi irregolarita' nella realizzazione del progetto e nella            
sua gestione amministrativa e contabile, puo' dare luogo ai seguenti            
provvedimenti:                                                                  
- sospensione dell'attivita';                                                   
- revoca del finanziamento;                                                     
- revoca dell'accreditamento.                                                   
Le principali fattispecie cui si riferiscono provvedimenti di revoca            
del finanziamento sono, per esempio, le seguenti:                               
- mancato rispetto delle scadenze massime previste per l'avvio ed il            
termine delle attivita';                                                        
- realizzazione parziale delle attivita' approvate tali da non                  
garantire il pieno raggiungimento dell'obiettivo previsto;                      
- gravi e ripetuti errori causati da negligenza nelle gestione dei              
progetti (solo a titolo esemplificativo: frequenti errori nella                 
compilazione dei formulari di gestione, non completa compilazione dei           
registri di presenza, uso improprio di cancellazioni e barrature                
delle assenze, frequenti errori nella documentazione economico                  
finanziaria messa a disposizione per il relativo controllo, etc.).              
12. Standard informativi ed informatici                                         
In tutte le comunicazioni gestionali con l'Amministrazione titolare             
il soggetto attuatore e' tenuto al rispetto degli standard                      
informativi ed informatici definiti dalla Regione Emilia-Romagna,               
d'intesa con le Province, ed in particolare all'utilizzo dei                    
formulari e dei software gestionali predisposti a cura                          
dell'Assessorato Scuola, Formazione professionale, Universita',                 
Lavoro, Pari opportunita'.                                                      
Le informazioni e gli standard sono disponibili presso il sito della            
formazione professionale, www.form-azione.it link SIFP                          
http//sifp.regione.emilia-romagna.it                                            
13. Coordinamento delle attivita' fra Regione, Province e Comuni                
La Regione Emilia-Romagna garantisce il coordinamento della                     
programmazione tramite gli Indirizzi programmatici approvati dal                
Consiglio regionale.                                                            
I Programmi provinciali rappresentano gli strumenti di definizione              
delle scelte programmatiche locali nell'ambito degli indirizzi                  
regionali e sono elaborati attraverso un processo ampio di                      
partenariato istituzionale con gli Enti locali, di consultazione e              
concertazione con le parti sociali ed economiche a livello                      
territoriale, di partecipazione attiva dei soggetti formativi e delle           
famiglie.                                                                       
Le Province, nell'approvazione dei propri documenti di programmazione           
indicheranno le procedure di partenariati, consultazione e                      
concertazione previste e realizzate, con particolare riferimento, per           
la relazione fra Province e Comuni, a quanto previsto all'art. 46               
della L.R. 12/03.                                                               
Con riferimento alle scelte programmatiche di sviluppo concordate fra           
Regione e Province, e nel rispetto delle specificita' territoriali,             
la Giunta regionale approva, anche con atti differenziati, le                   
disponibilita' finanziarie da assegnare alle Province inerenti i                
diversi ambiti o programmi di intervento (ivi compresi quelli di                
competenza dei Comuni), con riferimento alle specifiche                         
disponibilita' finanziarie derivate da risorse regionali o da                   
trasferimenti comunitari o nazionali.                                           
La ripartizione delle assegnazioni fra le singole Province avverra'             
sulla base di indicatori di riferimento, da individuarsi                        
concordemente fra Regione, Province e Parti sociali, riferiti alle              
specifiche politiche ed utenze individuate negli Indirizzi per il               
sistema formativo approvati dal Consiglio regionale.                            
Sulla base delle deliberazioni di Giunta regionale che assegnano e              
ripartiscono i fondi alle Province, il Servizio regionale competente            
provvede, con atti del dirigente, al relativo impegno, alla                     
liquidazione ed erogazione delle risorse, di norma secondo le                   
modalita' di seguito indicate:                                                  
- una anticipazione sull'assegnazione annuale, da definirsi in                  
funzione delle politiche e dei programmi, che sara' riassorbita                 
dall'erogazione a saldo;                                                        
- liquidazioni successive, per stati di avanzamento intermedi, sulla            
base dei pagamenti effettuati dai tesorieri provinciali ai                      
beneficiari finali degli interventi, rilevati attraverso il Sistema             
Informativo regionale, nonche' dei pagamenti non esternalizzati,                
effettuati dalle Amministrazioni provinciali con mandati                        
trasformati;                                                                    
- l'ammontare dell'anticipazione e delle liquidazioni intermedie                
potra' al massimo raggiungere il 95% dell'assegnazione annuale,                 
mentre il saldo avverra' con le stesse modalita' dei rimborsi per               
stati d'avanzamento, sulla base del pagato dalle Province, con                  
riferimento ai rendiconti provvisori delle attivita', rilevato                  
tramite il Sistema Informativo della formazione professionale.                  
A seguito dei rendiconti definitivi le Province comunicheranno alla             
Regione eventuali economie rispetto al saldo gia' ricevuto e la                 
Regione potra' stabilire se richiederne la restituzione o lasciarle             
alle Province quale acconto su successive attivita'.                            
La Regione garantisce alle Province ed ai Comuni la continuita' dei             
finanziamenti annuali con le assegnazioni del periodo immediatamente            
precedente, con l'unica condizione della loro spendibilita' entro il            
termine ultimo di attuazione delle specifiche politiche, cosi' come             
fissati dalle normative di riferimento (comunitarie, regionali o                
nazionali).                                                                     
La Regione e le Province adottano il sistema di monitoraggio e                  
controllo previsto dalle presenti disposizioni e cooperano affinche'            
la trasmissione dei dati sia tempestiva e la qualita' degli stessi              
sia tale da favorire una puntuale valutazione in sede intermedia e              
finale delle politiche.                                                         
14. Norme transitorie e finali                                                  
Le presenti disposizioni si applicano alle attivita' bandite                    
successivamente alla data di pubblicazione del presento atto nel                
Bollettino regionale.                                                           
Viene previsto un gruppo tecnico composto da funzionari regionali,              
rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e dei soggetti                 
attuatori rappresentativi del territorio con l'obiettivo di                     
monitorare l'applicazione delle presenti disposizioni.                          
Le presenti disposizioni abrogano i Capitoli IV, V, VI e VII con                
eccezione di quanto relativo alla selezione dei partecipanti ed alla            
tenuta della documentazione di cui ai Paragrafi VII.6 e VII.7 delle             
Direttive attuative per la formazione professionale e per                       
l'orientamento Triennio 1997-1999 (delibera di Giunta regionale 1               
agosto 1997, n. 1475) e successive integrazioni e modificazioni.                
Restano in vigore le direttive per la gestione delegata delle misure            
di politica del lavoro triennio 2000/2002, contenute nella delibera             
di Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 539 "Approvazione direttive                
regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione                       
2000/2006".                                                                     
Di seguito si riportano le deliberazioni ed i materiali richiamati              
nel testo delle presenti disposizioni:                                          
- delibera di Giunta regionale 20 ottobre 2003, n. 2049 "Approvazione           
modalita' di selezione dei soggetti attuatori dell'offerta formativa            
rivolta ai ragazzi in obbligo formativo a partire dall'anno                     
2004/2005";                                                                     
- delibera di Giunta regionale 23 gennaio 2003, n. 177 "Direttive               
regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per                 
l'accreditamento degli oranismi di formazione professionale";                   
- delibera di Giunta regionale 8 luglio 2002, 1201/2002 "Approvazione           
del nuovo modello di preventivo/consuntivo dei progetti co-finanziati           
e della sperimentazione di coerenti modalita' di contabilizzazione              
dei costi. Regolamento applicativo della rendicontazione attraverso             
il bilancio dei soggetti accreditati per la gestione di attivita'               
formative";                                                                     
- delibera di Giunta regionale 1 marzo 2000 n. 615 "Sistema                     
esternalizzato di tesoreria per i pagamenti relativi all'attivita'              
formativa" e successive modificazioni e integrazioni;                           
- Manuale di qualita' della Direzione regionale per la pista dei                
controlli di cui al Regolamento CE 438/2000.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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