REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2004, n. 1210

L.R. 31/75, art. 5, lett. d) ed e) - Approvazione Programma Operativo per attuazione di interventi contributivi finalizzati alla difesa antigrandine ed antibrina - Avviso pubblico per la presentazione delle domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la L.R. 14 maggio 1975, n. 31 ed in particolare l'art. 5,            
lett. d) ed e), che prevede la concessione di contributi                        
rispettivamente per l'acquisto di impianti per l'irrigazione e                  
l'acquisto di reti antigrandine;                                                
preso atto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel             
settore agricolo pubblicati in GUCE C 28/2 dell'1 febbraio 2000 e               
successive rettifiche pubblicate sulla GUCE C 232/17 del 12 agosto              
2000;                                                                           
vista la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed                   
integrazioni, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali           
in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n.            
34" ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce alle                   
Comunita' Montane e, per il restante territorio, alle Province                  
l'esercizio di tutte le funzioni amministrative rientranti nella                
sfera di competenza regionale, ivi compresa la concessione degli                
incentivi;                                                                      
considerato:                                                                    
- che le produzioni frutticole rappresentano un importante segmento             
dell'agricoltura regionale, con una superficie complessiva di oltre             
85.000 ettari investita;                                                        
- che la difesa delle produzioni frutticole contro i rischi                     
atmosferici investe aspetti economico produttivi, qualitativi ed                
occupazionali che interessano oltre al settore della produzione anche           
quello della trasformazione, della commercializzazione e della                  
vendita di prodotti agricoli;                                                   
- che il DLgs 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno           
delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i) della            
Legge 7 marzo 2003, n. 38" per fare fronte ai danni alle produzioni             
agricole colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, prevede,           
tra l'altro, misure volte a incentivare la stipula di contratti                 
assicurativi;                                                                   
- che lo strumento assicurativo non e' ancora riuscito per diverse              
motivazioni - legate essenzialmente all'incremento progressivo del              
costo delle polizze, alla mancanza di appropriate offerte da parte              
delle compagnie di assicurazione e agli squilibri del mercato - a               
tutelare adeguatamente i produttori agricoli contro i rischi                    
atmosferici;                                                                    
- che l'adozione di sistemi di difesa attiva contro i danni piu'                
ricorrenti sulle produzioni frutticole di pregio (grandine e gelo),             
nelle zone maggiormente a rischio, concorre a contenere i costi                 
assicurativi, a salvaguardare le quantita' prodotte e a difendere gli           
standard qualitativi richiesti dal mercato;                                     
- che in tale contesto l'impresa agricola, per rimanere competitiva             
sul mercato e garantire la propria capacita' produttiva, ha                     
l'esigenza di effettuare investimenti volti a difendere attivamente             
le colture di pregio contro i danni provocati dalla grandine e dal              
gelo;                                                                           
preso atto che la L.R. 31/75 e successive modificazioni ed                      
integrazioni, all'art. 5, prevede tra l'altro, l'intervento                     
finanziario della Regione per l'attuazione dei seguenti interventi:             
- acquisto di impianti per l'irrigazione - lett. d);                            
- acquisto di reti antigrandine - lett. e);                                     
ritenuto di dare attuazione alle disposizioni predette approvando -             
nella formulazione allegata al presente atto perche' ne formi parte             
integrante e sostanziale - un apposito Programma Operativo                      
finalizzato all'incentivazione della difesa attiva attraverso la                
concessione di contributi per la realizzazione di coperture con reti            
antigrandine e di impianti irrigui per la difesa antibrina;                     
considerato che, al fine di assicurare significativita'                         
all'intervento rivolto alle imprese agricole delle aree vocate alle             
produzioni di pregio, e' necessario dimensionare le risorse                     
disponibili in relazione alla prevedibile numerosita' delle domande             
che saranno presentate nell'intero territorio regionale;                        
ritenuto:                                                                       
- che tale dimensione non possa essere inferiore ad Euro                        
5.000.000,00;                                                                   
- che, inoltre, detto importo debba essere suddiviso fra le due                 
tipologie di intervento previste nel Programma come segue:                      
- Euro 4.000.000,00 finalizzati alla concessione di contributi per la           
realizzazione di coperture con reti antigrandine;                               
- Euro 1.000.000,00 finalizzati alla concessione di contributi per la           
realizzazione di impianti irrigui per la difesa antibrina;                      
vista la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29 di approvazione del Bilancio              
per l'esercizio 2004 e pluriennale 2004-2006;                                   
preso atto che, a norma della precitata L.R. 29/03, sul Capitolo                
12124 "Contributi in conto capitale per il finanziamento di                     
interventi per la ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli e             
olivicoli nonche' per l'acquisto di macchine e strutture mobili per             
l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola            
a norma degli artt. 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 e                    
successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 7, L.R. 2 settembre            
1978, n. 42" - afferente all'UPB 1.3.1.3.6110 "Ristrutturazione e               
miglioramento degli impianti per l'ortofruttiviticoltura" del                   
bilancio per l'esercizio finanziario in corso - sono stanziati                  
complessivamente Euro 2.855.512,95;                                             
ritenuto che, nell'ambito del predetto stanziamento, Euro                       
2.582.000,00 possano essere destinati all'attuazione del Programma              
Operativo di cui al presente atto;                                              
visti in proposito:                                                             
- l'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;                      
- la disposizione del Vice Presidente Assessore alle Finanze,                   
Organizzazione, Sistemi informativi e Controllo strategico prot.                
VIC/04/450 del 18 maggio 2004 avente ad oggetto "Misure transitorie             
per l'applicazione dell'art. 3, commi da 16 a 20, della Legge 24                
dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)";                                
rilevato:                                                                       
- che la citata disposizione ha a riferimento l'eventuale adozione di           
una specifica norma derogatoria finalizzata a salvaguardare gli                 
impegni contabili da assumersi entro il 31 dicembre 2004;                       
- che il Programma Operativo qui approvato stabilisce - per gli                 
adempimenti di competenza dei diversi livelli istituzionali coinvolti           
nel procedimento - una tempistica adeguata a consentire agli Enti               
competenti, nel caso di avvenuta approvazione della suddetta norma              
derogatoria, il perfezionamento entro il 31 dicembre 2004 di                    
obbligazioni giuridicamente valide nei confronti dei beneficiari                
finali;                                                                         
ritenuto di dovere pertanto stabilire che il mancato rispetto del               
termine del 31 dicembre 2004 comporta, per gli Enti medesimi la                 
decadenza dall'assegnazione disposta in loro favore a valere sul                
citato Capitolo 12124 per la parte che - alla data sopra indicata -             
non risultera' utilizzata con impegni di spesa giuridicamente                   
validi;                                                                         
dato atto:                                                                      
- che, nel caso la predetta norma derogatoria non venga adottata nei            
tempi utili, la parte del presente Programma che trova copertura                
nell'ambito del citato Capitolo 12124 dovra' ritenersi non                      
attivabile;                                                                     
- che, in considerazione della possibilita', prevista dal presente              
Programma Operativo, di poter fruire anche di finanziamenti di                  
provenienza statale, la Giunta regionale verifichera' la sussistenza            
delle condizioni volte ad individuare una diversa copertura                     
finanziaria per la quota programmata attualmente sul Capitolo 12124;            
considerato, inoltre, per quanto concerne l'ulteriore fabbisogno di             
Euro 2.418.000,00:                                                              
- che nel progetto di legge di assestamento al bilancio per                     
l'esercizio in corso pubblicato nel Supplemento al Bollettino                   
Ufficiale n. 302 del 15 giugno 2004 si e' provveduto ad istituire -             
per le medesime finalita' di cui al predetto Capitolo 12124 ma con              
copertura assicurata da risorse di provenienza statale - il Capitolo            
12126 "Contributi in conto capitale per il finanziamento di                     
interventi per la ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli e             
olivicoli nonche' per l'acquisto di macchine e strutture mobili per             
l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola            
a norma degli artt. 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 e                    
successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 7, L.R. 2 settembre            
1978, n. 42 (DLgs 4 giugno 1997, n. 143) - Mezzi statali" - afferente           
all'UPB 1.3.1.3.6111 "Ristrutturazione e miglioramento degli impianti           
per l'ortofruttiviticoltura - Risorse statali", con una dotazione               
complessivi di Euro 7.745.166,81;                                               
- che, pertanto, la predetta residua disponibilita' di Euro                     
2.418.000,00 necessaria per la realizzazione del Programma Operativo            
nell'entita' definita piu' sopra potra' rinvenirsi nell'ambito dello            
stanziamento del suddetto Capitolo 12126 subordinatamente all'entrata           
in vigore della legge di assestamento al bilancio per l'esercizio in            
corso;                                                                          
dato atto infine che - in considerazione dell'importanza attribuita             
alla difesa attiva - il Programma Operativo approvato con il presente           
atto potra' essere rifinanziato - nel rispetto degli equilibri                  
economico-finanziari del bilancio regionale - anche nel biennio                 
2005-2006;                                                                      
richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di           
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
viste le proprie deliberazioni:                                                 
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'Incarico di           
Direttore generale per l'Area Agricoltura;                                      
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle                
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il               
punto 4.1.1. dell'Allegato;                                                     
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del citato art.              
37, comma 4 della L.R. 43/01 e della richiamata deliberazione                   
447/03;                                                                         
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari                   
espresso dalla Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse                       
finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi della citata                        
deliberazione 447/03, subordinatamente alle condizioni esplicitate              
nel presente provvedimento;                                                     
su proposta dell'Assessore Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                     
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare - sulla base delle considerazioni formulate in                  
premessa e qui integralmente richiamate - il Programma Operativo per            
l'attuazione di interventi contributivi previsti dall'art. 5, lett.             
d) ed e) della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 denominato "Programma                 
Operativo per l'attuazione degli interventi contributivi previsti               
dall'art. 5, lettere d) ed e) della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 -                
Acquisto di impianti irrigui per la difesa antibrina e di reti                  
antigrandine", allegato al presente atto quale parte integrante e               
sostanziale, e che costituisce anche avviso pubblico per la                     
presentazione delle domande;                                                    
2) di stabilire in Euro 5.000.000,00 la dimensione finanziaria del              
Programma Operativo qui approvato, di cui:                                      
a) Euro 4.000.000,00 finalizzati alla concessione di contributi per             
la realizzazione di coperture con reti antigrandine;                            
b) Euro 1.000.000,00 finalizzati alla realizzazione di impianti                 
irrigui per la difesa antibrina;                                                
3) di dare atto che alla copertura finanziaria dell'onere derivante             
dall'attuazione del Programma si provvedera' come segue:                        
a) quanto ad Euro 2.582.000,00 a valere sullo stanziamento                      
complessivo del Capitolo 12124 "Contributi in conto capitale per il             
finanziamento di interventi per la ristrutturazione di impianti                 
ortofruttiviticoli e olivicoli nonche' per l'acquisto di macchine e             
strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la                  
coltura della barbabietola a norma degli artt. 2 e 5 della L.R. 14              
maggio 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.           
7, L.R. 2 settembre 1978, n. 42", afferente all'Unita' previsionale             
di base 1.3.1.3.6110 "Ristrutturazione e miglioramento degli impianti           
per l'ortofruttiviticoltura", del Bilancio per l'esercizio                      
finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilita';                     
b) quanto ad Euro 2.418.000,00 a valere sullo stanziamento                      
complessivo del Capitolo di nuova istituzione 12126 "Contributi in              
conto capitale per il finanziamento di interventi per la                        
ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli e olivicoli nonche'             
per l'acquisto di macchine e strutture mobili per                               
l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola            
a norma degli artt. 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 e                    
successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 7, L.R. 2 settembre            
1978, n. 42 (DLgs 4 giugno 1997, n. 143) - Mezzi statali" - afferente           
all'Unita' previsionale di base 1.3.1.3.6111 "Ristrutturazione e                
miglioramento degli impianti per l'ortofruttiviticoltura - Risorse              
statali" quale risulta dal progetto di legge di approvazione                    
dell'assestamento al bilancio in corso pubblicato nel Supplemento al            
Bollettino Ufficiale n. 302 del 15 giugno 2004;                                 
4) di dare atto, per quanto concerne le risorse indicate alla lettera           
a) del precedente punto 3), che:                                                
- la disposizione del Vice Presidente Assessore alle Finanze,                   
Organizzazione, Sistemi informativi e Controllo strategico prot.                
VIC/04/450 del 18 maggio 2004, avente ad oggetto "Misure transitorie            
per l'applicazione dell'art. 3, commi da 16 a 20 della Legge 24                 
dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)", ha a riferimento               
l'eventuale adozione di una specifica norma derogatoria finalizzata a           
salvaguardare gli impegni contabili da assumersi entro il 31 dicembre           
2004;                                                                           
- che il Programma Operativo qui approvato stabilisce - per gli                 
adempimenti di competenza dei diversi livelli istituzionali coinvolti           
nel procedimento - una tempistica adeguata a consentire agli Enti               
competenti, nel caso di avvenuta approvazione della suddetta norma              
derogatoria, il perfezionamento entro il 31 dicembre 2004 di                    
obbligazioni giuridicamente valide nei confronti dei beneficiari                
finali;                                                                         
- che il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2004 comporta,            
per gli Enti medesimi la decadenza dall'assegnazione disposta in loro           
favore a valere sul citato Capitolo 12124 per la parte che - alla               
data sopra indicata - non risultera' utilizzata con impegni di spesa            
giuridicamente validi;                                                          
- che, nel caso la predetta norma derogatoria non venga adottata nei            
tempi utili, la parte del presente Programma che trova copertura                
nell'ambito del citato Capitolo 12124 dovra' ritenersi non                      
attivabile;                                                                     
- che, in considerazione della possibilita', prevista dal presente              
Programma Operativo, di poter fruire anche di finanziamenti di                  
provenienza statale, la Giunta regionale verifichera' la sussistenza            
delle condizioni volte ad individuare una diversa copertura                     
finanziaria per la quota programmata attualmente sul Capitolo 12124;            
5) di dare atto, per quanto concerne le risorse indicate alla lettera           
b) del precedente punto 3), che la loro effettiva disponibilita'                
resta comunque subordinata all'entrata in vigore della legge di                 
approvazione dell'assestamento al bilancio per l'esercizio in                   
corso;6) di stabilire che il Responsabile del Servizio Aiuti alle               
imprese, nel cui ambito di competenza rientrano gli interventi                  
oggetto del Programma Operativo qui approvato, provvedera':                     
a) a ripartire fra le Province e le Comunita' Montane le risorse                
previste sulla base delle domande presentate e formalmente ritenute             
ammissibili da ciascun Ente territoriale competente, fermo restando             
che il riparto delle risorse rese disponibili nell'ambito del                   
Capitolo di nuova istituzione 12126 e' subordinato al verificarsi               
della condizione di cui al precedente punto 5);                                 
b) a disporre contestualmente l'assegnazione e l'impegno a carico dei           
pertinenti capitoli del bilancio regionale tenuto conto, peraltro, di           
quanto specificato al punto 4) che precede;                                     
c) a disporre - con riferimento alle risorse ripartite ed impegnate             
sul Capitolo 12124 ed ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e           
della deliberazione 447/03 - la liquidazione di quanto spettante a              
ciascun Ente nei limiti degli importi dallo stesso effettivamente               
liquidati a valere sugli impegni giuridicamente validi e formalmente            
assunti entro il 31 dicembre 2004. A tal fine gli Enti dovranno                 
formulare le richieste di erogazione con riferimento - oltre che agli           
atti di liquidazione esecutivi assunti nei confronti dei beneficiari            
finali - anche ai corrispondenti atti di impegno formalmente assunti            
entro la predetta data;                                                         
d) a disporre - con riferimento alle risorse ripartite ed impegnate,            
nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione contabile vigente,            
sul Capitolo di nuova istituzione 12126 ed ai sensi dell'art. 51                
della L.R. 40/01 e della deliberazione 447/03 - la liquidazione delle           
somme assegnate a ciascun Ente con le seguenti modalita': - 70%                 
contestualmente all'assegnazione e all'impegno delle somme di cui al            
precedente punto 3); - il restante 30%, anche in piu' soluzioni, a              
presentazione, da parte degli Enti territoriali competenti, degli               
atti di liquidazione esecutivi ovvero di note con le quali i                    
Presidenti o i Dirigenti incaricati per statuto degli Enti stessi               
attestano che sono stati adottati atti di liquidazione per gli                  
importi richiesti, fermo restando l'obbligo da parte degli Enti                 
stessi del rispetto delle procedure imposte in sede attuativa della             
L.R. 15/97;                                                                     
7) di stabilire, ai fini del rispetto delle disposizioni richiamate             
al precedente punto 4), che le Province e le Comunita' Montane                  
trasmettano improrogabilmente entro il 31 gennaio 2005 alla Direzione           
generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese apposita                     
dichiarazione formale, del Presidente o del Dirigente incaricato per            
statuto, circa l'importo delle risorse loro assegnate a valere sul              
Capitolo 12124 effettivamente utilizzate con impegni giuridicamente             
validi assunti nei confronti del beneficiario finale al fine di                 
consentire alla Regione il disimpegno delle somme residue;                      
8) di dare atto che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese             
provvedera', con atto formale, ad approvare la modulistica per la               
presentazione delle domande e la documentazione di supporto in tempi            
compatibili con la pubblicazione del Programma Operativo approvato              
con il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;                    
9) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonche' i relativi            
allegati.                                                                       
Programma Operativo per l'attuazione degli interventi contributivi              
previsti dall'art. 5, lettere d) ed e) della L.R. 14 maggio 1975, n.            
31 "Acquisto di impianti irrigui per la difesa antibrina e di reti              
antigrandine" - Avviso pubblico                                                 
Premessa                                                                        
All'attuazione del presente Programma Operativo sono destinate                  
risorse per complessivi Euro 5.000.000,00 di cui:                               
- Euro 4.000.000,00 finalizzati alla concessione di contributi per la           
realizzazione di coperture con reti antigrandine;                               
- Euro 1.000.000,00 finalizzati alla concessione di contributi per la           
realizzazione di impianti irrigui per la difesa antibrina.                      
1. Obiettivi                                                                    
La difesa delle produzioni frutticole contro i rischi atmosferici,              
investe aspetti economico-produttivi, qualitativi ed occupazionali              
che interessano oltre il settore della produzione anche quello della            
trasformazione della commercializzazione e della vendita dei prodotti           
agricoli.                                                                       
Gli interventi di difesa attiva, finalizzati al contenimento dei                
costi ed al miglioramento delle qualita' frutticole di pregio, hanno            
lo scopo di mantenere e favorire il consolidamento della                        
frutticoltura come risorsa del territorio rurale e non si configurano           
pertanto come incentivo alla produzione regionale.                              
L'incentivazione della difesa attiva per la protezione delle                    
produzioni frutticole contro i danni piu' ricorrenti provocati dalle            
avversita' atmosferiche riguarda il sostegno alla realizzazione di              
coperture con reti antigrandine e alla realizzazione di impianti                
irrigui per la difesa antibrina.                                                
Infatti la grandine, ed in misura piu' limitata il gelo,                        
rappresentano gli elementi di maggior rischio per il reddito dei                
produttori agricoli.                                                            
1.1 Reti antigrandine                                                           
L'uso delle reti antigrandine in frutticoltura offre una                        
soddisfacente salvaguardia contro le perdite di produzione sia in               
termini quantitativi che qualitativi.                                           
A fronte dell'incremento progressivo del costo assicurativo,                    
conseguente all'aumento dell'incidenza dei danni da grandine e agli             
squilibri del mercato delle assicurazioni agricole agevolate, tale              
strumento si puo' rivelare, per alcune aree, economicamente                     
sostitutivo alla polizza stessa.                                                
Le analisi economiche comparative dimostrano infatti che nelle aree a           
piu' alto rischio, nelle quali il costo della polizza raggiunge                 
valori tanto elevati da rendere la stessa non sostenibile,                      
l'investimento aziendale, per l'impianto di copertura con rete                  
antigrandine, puo' rappresentare una valida alternativa sia per                 
l'azienda agricola che per la pubblica amministrazione.                         
Nel corso degli ultimi decenni vi e' stata una notevole evoluzione              
dei materiali e delle caratteristiche costruttive delle                         
tensostrutture applicate ai frutteti. Cio' consente di adattare                 
meglio la durata ed i sistemi di produzione alle specifiche                     
caratteristiche produttive.                                                     
1.2   Irrigazione antibrina                                                     
Le gelate primaverili sono in grado di provocare danni rilevanti alla           
produzione arborea della regione.                                               
Lo studio del rischio climatico da gelate tardive in Emilia-Romagna e           
lo sviluppo di strumenti per la programmazione degli impianti                   
frutticoli e per la previsione e la difesa dalle calamita', hanno               
costituito l'oggetto dello specifico programma DISGELO, finanziato              
con L.R. 28/98.                                                                 
La ricerca ha tra l'altro evidenziato che le tecniche basate sull'uso           
dell'acqua garantiscono, tra i diversi sistemi utilizzabili per la              
difesa attiva dalle gelate, una buona efficacia protettiva in                   
rapporto al costo dell'investimento.                                            
L'applicazione a fini antibrina della microirrigazione, con impianti            
a spruzzo sottochioma, puo' dare confortanti risultati in termini di            
efficacia protettiva e presenta notevoli vantaggi, rispetto alla                
tecnica tradizionale del "sovrachioma," per il minor fabbisogno                 
idrico richiesto e per il minor rischio operativo. Il sistema di                
irrigazione sottochioma ha il grande vantaggio di essere multiuso e             
puo' quindi essere utilizzato sia per la difesa antibrina che per               
l'irrigazione estiva.                                                           
L'applicazione del sistema di irrigazione sottochioma non e' pero' in           
grado di garantire sufficiente protezione nelle aree declivi,                   
pertanto nelle zone collinari, che presentano pendenze dei terreni              
superiori al 15%, una efficiente protezione contro la brina puo'                
essere ottenuta facendo ricorso alla tecnica di irrigazione                     
sovrachioma.                                                                    
2. Localizzazione                                                               
Per garantire la maggior efficacia all'intervento si ritiene                    
opportuno privilegiare, all'interno delle aree territoriali vocate              
alle produzioni di pregio, le seguenti colture arboree: mele, pere,             
albicocche, susine, nettarine, pesche, ciliegie, actinidia e                    
cachi.Pertanto, le risorse destinate all'attuazione del presente                
Programma saranno utilizzate per la concessione di aiuti volti                  
prioritariamente:                                                               
- per le reti antigrandine: alle aree territoriali ed alle colture              
maggiormente sottoposte al rischio grandine, individuate sulla base             
dell'incidenza dei premi sul valore assicurato, prendendo a                     
riferimento i valori stabiliti, per coltura e per Comune, nel decreto           
ministeriale di approvazione dei parametri contributivi per                     
l'assicurazione delle produzioni agricole contro la grandine                    
nell'anno 2003;                                                                 
- per gli impianti di irrigazione antibrina: alle aree territoriali             
ed alle colture maggiormente soggette alle gelate, individuate sulla            
base della sensibilita' delle principali specie e delle classi                  
territoriali di rischio definite mediante elaborazioni                          
topoclimatiche.                                                                 
3. Beneficiari                                                                  
Possono usufruire dell'aiuto, di cui al presente programma, gli                 
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, in                
possesso di partita IVA agricola o combinata, che soddisfano i                  
prerequisiti stabiliti al punto 3) del Programma Operativo della                
Misura 1.A, approvato nel testo coordinato dalla deliberazione di               
Giunta regionale n. 305 del 25 febbraio 2002.                                   
Le aziende agricole, al momento della domanda, devono essere iscritte           
all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna ed avere il             
fascicolo aziendale validato.                                                   
I beneficiari non potranno usufruire di altri interventi pubblici per           
investimenti finanziati con il presente Programma.                              
Possono essere ammessi a finanziamento sul presente Programma                   
impianti per irrigazione e reti antigrandine costituenti unico                  
oggetto di un Piano di investimenti presentato ai sensi della Misura            
1.a, a condizione che la presentazione dell'istanza sulla presente              
linea di intervento sia successiva al ritiro del Piano di                       
investimenti considerato.                                                       
Non sono ammessi ai benefici di cui al presente Programma le spese              
riguardanti gli acquisti di impianti per l'irrigazione antibrina e/o            
di reti antigrandine gia' inseriti in un Piano di investimenti                  
presentato ai sensi della Misura 1.A del PRSR, inclusa l'ipotesi in             
cui gli stessi risultino stralciati a seguito di successiva                     
variante.                                                                       
Non sono altresi' ammessi agli aiuti del presente Programma analoghi            
investimenti - che hanno una dimensione collettiva nelle                        
Organizzazioni di produttori ortofrutticoli previsti dal regolamento            
CE n. 2200/96, i cui programmi operativi prevedono analoghi                     
investimenti solo per aziende ad esse associate - per i quali sia               
stata presentata domanda di contributo all'OP sulla annualita' di               
riferimento.                                                                    
Sono esclusi dall'aiuto i frutteti misti non professionali, i prati             
arborati e le alberature sparse.                                                
4. Descrizione dell'impegno                                                     
Il beneficiario s'impegna a mantenere la destinazione d'uso e                   
l'efficienza  degli  impianti, finanziati ai sensi del presente                 
programma per almeno:                                                           
- 10 anni per  le reti antigrandine                                             
- 5 anni per gli impianti di irrigazione antibrina                              
decorrenti dalla data di acquisto, salvo la possibilita' di                     
richiedere varianti e salvo eventuali cause di forza maggiore, che              
dovranno essere valutate ed autorizzate dall'Ente territoriale che ha           
concesso il contributo.                                                         
5. Tipologia degli investimenti ammessi                                         
Le spese ammissibili a finanziamento ai sensi del presente Programma            
comprendono:                                                                    
- per le reti antigrandine:                                                     
- acquisto ed installazione di sistemi di protezione basati su reti             
antigrandine;                                                                   
- per gli impianti di protezione antibrina:                                     
- acquisto e installazione di sistemi di irrigazione antibrina                  
basati sull'uso dell'irrigazione antibrina sottochioma e/o                      
soprachioma;                                                                    
- riconversione  di  impianti  di  irrigazione esistenti per la                 
realizzazione della protezione antibrina.                                       
Le spese massime ammissibili a finanziamento non possono superare:              
- 14.000 Euro ad ettaro per le reti antigrandine;                               
- 4.500 Euro ad ettaro per gli impianti di irrigazione antibrina.               
Non sono ammissibili all'intervento gli acquisti effettuati prima               
della presentazione della domanda di contributo.                                
E' ammessa la presentazione di un'unica domanda da parte di                     
un'impresa, con una spesa massima di 200.000 Euro. La domanda puo'              
comunque riguardare entrambe le tipologie, fermo restando il limite             
massimo di spesa ammissibile.                                                   
L'investimento minimo oggetto della richiesta di contributo deve                
interessare almeno 0,5 ettari di superficie per le reti antigrandine            
ed 1 ettaro di superficie per la difesa antibrina.                              
6. Entita' del contributo massimo concedibile                                   
L'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, puo' essere               
concesso nella misura massima del 30% della spesa ammessa, elevabile            
al 40% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25               
luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.                 
7. Congruita' della spesa                                                       
Per la verifica della congruita' della spesa si fa riferimento al               
Prezzario dell'Azienda agricola approvato dalla Regione                         
Emilia-Romagna nella sua piu' recente edizione.                                 
Nel caso di acquisti di attrezzature ed impianti, si dovranno                   
allegare almeno due preventivi di ditte specializzate con quadro di             
raffronto che giustifichi le scelte effettuate.                                 
Spetta alla Provincia o alla Comunita' Montana la facolta' di                   
esprimere il giudizio finale di congruita'.                                     
Le prestazioni aziendali volontarie di mano d'opera, limitatamente a            
prestazioni dell'imprenditore e della sua famiglia, purche'                     
chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili                
nell'attivita' agricola, si riconosceranno come spese ammissibili.              
Tali prestazioni devono essere preventivamente accordate dall'Ente              
territoriale competente, sulla base di specifica relazione presentata           
dal richiedente al momento della presentazione della domanda, con la            
quale espone, in forma analitica, i lavori che intende eseguire                 
direttamente ed indica i relativi tempi e costi.                                
Il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo                    
effettivamente impiegato e delle normali tariffe in vigore per                  
l'attivita' eseguita.                                                           
In ogni caso la spesa totale ammissibile (acquisto materiali e mano             
d'opera) deve essere contenuta  nel limite massimo stabilito al                 
precedente punto 5.                                                             
8. Competenza territoriale e procedure di attuazione                            
Le domande di contributo devono essere presentate all'Ente                      
territorialmente competente (Provincia o Comunita' Montana)                     
utilizzando l'apposita  modulistica.                                            
La competenza territoriale e' determinata dalla localizzazione                  
dell'area nella quale si effettua l'investimento.                               
Qualora l'investimento interessi superfici ubicate sul territorio di            
piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata                        
all'Amministrazione nel cui territorio ricade la prevalenza degli               
investimenti oggetto della richiesta dell'intervento.                           
8.1 Presentazione delle domande                                                 
Le domande dovranno pervenire, agli Enti territorialmente competenti,           
entro le ore 12 del 30 luglio 2004.                                             
8.2 Istruttoria domande e definizione graduatorie                               
Gli Enti territorialmente competenti dovranno istruire le domande ed            
approvare due distinte graduatorie di ammissibilita' a contributo:              
- una per gli investimenti riguardanti le reti di difesa                        
antigrandine;                                                                   
- una per gli investimenti riguardanti gli impianti irrigui di difesa           
antibrina.                                                                      
Tali graduatorie saranno determinate sulla base dei criteri di cui al           
successivo punto 8.3, con atto formale, entro 60 giorni dalla                   
scadenza del termine di presentazione delle domande.                            
8.3 Criteri di priorita' per la definizione delle graduatorie di                
ammissibilita'                                                                  
Le graduatorie delle istanze ammissibili verranno formate, sulla base           
delle valutazioni istruttorie delle domande presentate da imprese in            
possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, seguendo i                 
criteri sottoriportati.                                                         
8.3.1 Reti antigrandine                                                         
Il punteggio da attribuire a ciascuna istanza, ai fini della                    
determinazione della graduatoria, verra' determinato sulla base di un           
procedimento di calcolo contenente i seguenti elementi:                         
a) costo dell'assicurazione: l'incidenza percentuale del costo                  
assicurativo, sul valore assicurato, e' quella calcolata nei                    
parametri stabiliti, per coltura e per Comune, con il Decreto                   
ministeriale di approvazione dei parametri contributivi per                     
l'assicurazione delle produzioni agricole contro la grandine                    
nell'anno 2003 (DM 24 marzo 2003 pubblicato nella GU n. 165 del 18              
luglio  2003). Tali valori sono riportati nell'Allegato 1 del                   
presente Programma. In presenza di colture ricadenti all'interno di             
comuni per i quali, con il sopra richiamato decreto, non sono stati             
individuati i parametri contributivi, alle stesse si applicheranno i            
valori medi dei Comuni limitrofi;                                               
b) area territoriale: assegnando valore uguale a 1,2 alle aziende               
poste nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25                
luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni e                
valore uguale a 1 alle aziende poste nelle altre aree;                          
c) conduttore:  assegnando valore uguale 1,2 alle aziende condotte da           
giovani agricoltori al primo insediamento, di cui al precedente punto           
3.2 del Programma Operativo della Misura 1.A, approvato nel testo               
coordinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 305 del 25                
febbraio 2002, e valore uguale a 1 alle altre aziende.                          
l punteggio della domanda sara' calcolato con la seguente formula:              
P = a) x b) x c).                                                               
In presenza di domande con investimenti riguardanti colture e/o                 
particelle diverse, il valore di a) rappresenta la media ponderata,             
sull'unita' di superficie, dell'intero investimento ed e' ottenuto,             
dalla sommatoria dei prodotti delle superfici, di ciascuna                      
coltura/particella coperta con rete, per il corrispondente parametro,           
diviso la superficie totale investita.                                          
In caso di parita' di punteggio, l'ulteriore elemento di priorita' ai           
fini della determinazione della graduatoria e' costituito dalla data            
di presentazione della domanda.                                                 
8.3.2 Irrigazione antibrina                                                     
Il punteggio attribuito a ciascuna istanza, ai fini della                       
determinazione della graduatoria, verra' calcolato sulla base di un             
procedimento di calcolo contenente i seguenti elementi:                         
a) sensibilita' della coltura alle basse temperature: assegnando i              
seguenti valori alle colture: - Actinidia e Albicocche        4 -               
Susine, Nettarine e Pesche   3 - Ciliege, Cachi e Pere         2 -              
Mele                       1                                                    
b) indice di rischio del territorio: assegnando i valori numerici (da           
1 a 4) che sono stati individuati, per ciascun Comune, attraverso               
rilevazioni topoclimatiche effettuate  dal Servizio Idrometeorologico           
dell'ARPA e che sono riportati nell'Allegato 2 (indice di rischio) al           
presente Programma;                                                             
c) indice frutticolo: assegnando i valori numerici (da 1 a 4)                   
risultanti, per ciascun Comune, dal rapporto tra la superficie                  
investita a frutteto e la superficie agricola utilizzata e che sono             
riportati nell'Allegato 2  (indice frutticolo) al presente                      
Programma;                                                                      
d) area territoriale: assegnando valore uguale a 1,2 alle aziende               
poste nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25                
luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni e                
valore uguale a  1 alle aziende poste nelle altre aree;                         
e) conduttore:  assegnando valore uguale 1,2 alle aziende condotte da           
giovani agricoltori al primo insediamento, di cui al precedente punto           
3.2 del Programma Operativo della Misura 1.A, approvato nel testo               
coordinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 305 del 25                
febbraio 2002, e valore uguale a 1 alle altre aziende.                          
Il punteggio sara' calcolato con la seguente formula:                           
P = a) x b) x c) x d) x e).                                                     
In presenza di domande con investimenti riguardanti colture e/o                 
particelle diverse la media ponderata, sull'unita'  di  superficie,             
dell'intero investimento, sara' data dalla formula:                             
P = (sommatoria ac x bc x cc x superficie c) / superficie totale x d)           
x c), nella quale  ac, bc, cc e sc rappresentano i corrispondenti               
valori coltura/particella.                                                      
In caso di parita' di punteggio, l'ulteriore elemento di priorita' ai           
fini della determinazione della graduatoria e' costituito dalla data            
di presentazione della domanda.                                                 
8.4 Riparto delle risorse tra le Province e le Comunita' Montane                
Al riparto, assegnazione, impegno ed erogazione agli Enti                       
territorialmente competenti delle risorse rese disponibili per                  
l'attuazione del presente Programma provvede il Responsabile del                
Servizio regionale Aiuti alle imprese secondo le modalita' stabilite            
nell'atto deliberativo che approva il Programma medesimo.                       
Qualora una delle graduatorie approvate non consentisse l'integrale             
utilizzo delle risorse ad essa riservate dal presente Programma, in             
sede di riparto il predetto Responsabile potra' destinare la residua            
disponibilita' al finanziamento della graduatoria che presenta                  
maggior fabbisogno rispetto alla quota ad essa riservata.                       
8.5 Concessione dei contributi                                                  
Con riferimento alle risorse loro assegnate a valere sul capitolo del           
bilancio regionale 12124 - al cui finanziamento la Regione provvede             
attraverso il ricorso all'indebitamento - le Province e le Comunita'            
Montane devono provvedere alla formale assunzione degli atti di                 
concessione dei contributi in favore del beneficiario finale e di               
impegno della relativa spesa improrogabilmente entro il 31 dicembre             
2004 secondo  quanto indicato nell'atto deliberativo che approva il             
presente Programma Operativo.                                                   
Le Province e le Comunita' Montane dovranno trasmettere                         
improrogabilmente entro il 31 gennaio 2005 alla Direzione generale              
Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese apposita dichiarazione                
formale, del Presidente o del Dirigente incaricato per statuto, circa           
l'importo delle risorse loro assegnate a valere sul predetto Capitolo           
12124 effettivamente utilizzate con impegni giuridicamente validi               
assunti nei confronti del beneficiario finale entro il 31 dicembre              
2004.                                                                           
9. Varianti alla tipologia degli investimenti                                   
Si prevede la possibilita' di consentire un'unica variante alla                 
domanda riguardante la tipologia degli investimenti, purche' motivata           
e preventivamente autorizzata con atto formale dall'Ente competente.            
In ogni caso, non si potra' aumentare l'importo ammesso per la                  
realizzazione degli investimenti, ne' apportare variazioni agli                 
interventi previsti che incidano nella valutazione dell'istruttoria             
di ammissione delle domande e, di conseguenza, sulla loro                       
collocazione nella graduatoria.                                                 
Cio' premesso, non sono considerate varianti gli investimenti                   
difformi relativamente ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche             
migliorative, purche' contenute nell'ambito del 10% del costo                   
complessivo dell'intervento.                                                    
10. Termini di realizzazione degli investimenti e liquidazione dei              
contributi al beneficiario finale                                               
Il termine di realizzazione degli investimenti e' fissato in 12 mesi            
decorrenti dalla data di notifica della concessione del contributo da           
parte dell'Ente competente.                                                     
Entro tale termine il beneficiario dovra' presentare all'Ente                   
competente la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione             
degli investimenti previsti, corredata delle relative fatture                   
quietanzate e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento,            
costituita da apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla               
ditta fornitrice o dalla documentazione bancaria attestante                     
l'avvenuto bonifico.                                                            
Le prestazioni aziendali volontarie di mano d'opera dell'imprenditore           
e della sua famiglia dovranno essere espressamente indicate  in                 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che riporti i                
lavori eseguiti ed indichi i corrispondenti valori sulla base dei               
tempi effettivamente impiegati e delle tariffe applicate.                       
Sul 5% degli interventi finanziati, successivamente al ricevimento              
della sopracitata richiesta di accertamento, l'Ente competente                  
procedera' ad effettuare un controllo in loco al fine di verificare             
il regolare acquisto ed il rispetto di eventuali prescrizioni.                  
11. Esclusioni e vincoli                                                        
Non potranno accedere al beneficio gli investimenti proposti da                 
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in agricoltura, ai               
sensi dell'articolo 18, comma 3 della L.R. 15/97.                               
Gli impianti e le attrezzature acquistate beneficiando del contributo           
di cui al presente Programma sono soggetti al vincolo di destinazione           
per i periodi indicati, per le diverse tipologie di investimento, al            
precedente punto 4.                                                             
12.   Controlli e sanzioni                                                      
Le Province e le Comunita' Montane dovranno effettuare controlli sui            
beneficiari nel rispetto delle modalita' qui indicate:                          
a) controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate           
alla istanza, su un campione pari ad una percentuale del 5% sul                 
totale delle domande presentate, salvo quanto diversamente                      
specificato nei rispettivi ordinamenti dei singoli Enti.                        
L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di                
decadenza della domanda di contributo nonche' la trasmissione                   
d'ufficio agli organi competenti per l'esercizio dell'azione penale;            
b) controlli in loco volti a verificare il rispetto dei requisiti               
minimi ambientali su un campione pari al 5% delle domande finanziate            
che possono essere effettuati in concomitanza con i controlli di cui            
al precedente punto 10.;                                                        
c) controllo annuale post pagamento sul rispetto degli impegni                  
assunti e vincoli prescritti dal presente programma su un campione              
pari al 5% delle aziende finanziate.                                            
Il campione dei beneficiari da sottoporre ai controlli di cui alle              
lettere a), b) e c) dovra' essere estratto con procedura tale da                
assicurare la piu' completa casualita', fermo restando                          
l'individuazione di classi di rischio. Le operazioni dovranno essere            
verbalizzate e l'esito assunto con atto del dirigente.                          
I controlli di cui alla lettera a) dovranno essere effettuati durante           
le operazioni istruttorie e dovranno essere conclusi prima della                
approvazione delle graduatorie.                                                 
Gli esiti dei controlli dovranno essere resi noti con raccomandata              
a/r ai diretti interessati entro 15 giorni dalla data di esecuzione             
del controllo.                                                                  
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora             
il soggetto beneficiario:                                                       
a) non effettui l'investimento entro i termini stabiliti;                       
b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto           
previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/97;                                
c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre                           
l'Amministrazione in grave errore;                                              
d) acquisti dotazioni difformi da quelle autorizzate;                           
e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nell'atto di                
concessione.                                                                    
La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle            
somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato             
di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'                   
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di             
agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/97.                         
Nell'atto formale di revoca verra' fissata l'eventuale rateazione               
delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle                     
agevolazioni.                                                                   
13. Disposizioni finali                                                         
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie            
per l'attuazione del presente Programma, saranno definite con atto              
formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.                       
Allegato 1) - Parametri contributivi 2003  "GRANDINE"                           
determinati con DM del 24 marzo 2003                                            
pubblicato nella GU n. 165 del 18 luglio 2003                                   
(segue allegato fotografato)                                                    
Allegato 2) - Indici di rischio ed indici frutticoli                            

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