DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2004, n. 1210
L.R. 31/75, art. 5, lett. d) ed e) - Approvazione Programma Operativo per attuazione di interventi contributivi finalizzati alla difesa antigrandine ed antibrina - Avviso pubblico per la presentazione delle domande
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 14 maggio 1975, n. 31 ed in particolare l'art. 5,
lett. d) ed e), che prevede la concessione di contributi
rispettivamente per l'acquisto di impianti per l'irrigazione e
l'acquisto di reti antigrandine;
preso atto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel
settore agricolo pubblicati in GUCE C 28/2 dell'1 febbraio 2000 e
successive rettifiche pubblicate sulla GUCE C 232/17 del 12 agosto
2000;
vista la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali
in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n.
34" ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce alle
Comunita' Montane e, per il restante territorio, alle Province
l'esercizio di tutte le funzioni amministrative rientranti nella
sfera di competenza regionale, ivi compresa la concessione degli
incentivi;
considerato:
- che le produzioni frutticole rappresentano un importante segmento
dell'agricoltura regionale, con una superficie complessiva di oltre
85.000 ettari investita;
- che la difesa delle produzioni frutticole contro i rischi
atmosferici investe aspetti economico produttivi, qualitativi ed
occupazionali che interessano oltre al settore della produzione anche
quello della trasformazione, della commercializzazione e della
vendita di prodotti agricoli;
- che il DLgs 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i) della
Legge 7 marzo 2003, n. 38" per fare fronte ai danni alle produzioni
agricole colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, prevede,
tra l'altro, misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi;
- che lo strumento assicurativo non e' ancora riuscito per diverse
motivazioni - legate essenzialmente all'incremento progressivo del
costo delle polizze, alla mancanza di appropriate offerte da parte
delle compagnie di assicurazione e agli squilibri del mercato - a
tutelare adeguatamente i produttori agricoli contro i rischi
atmosferici;
- che l'adozione di sistemi di difesa attiva contro i danni piu'
ricorrenti sulle produzioni frutticole di pregio (grandine e gelo),
nelle zone maggiormente a rischio, concorre a contenere i costi
assicurativi, a salvaguardare le quantita' prodotte e a difendere gli
standard qualitativi richiesti dal mercato;
- che in tale contesto l'impresa agricola, per rimanere competitiva
sul mercato e garantire la propria capacita' produttiva, ha
l'esigenza di effettuare investimenti volti a difendere attivamente
le colture di pregio contro i danni provocati dalla grandine e dal
gelo;
preso atto che la L.R. 31/75 e successive modificazioni ed
integrazioni, all'art. 5, prevede tra l'altro, l'intervento
finanziario della Regione per l'attuazione dei seguenti interventi:
- acquisto di impianti per l'irrigazione - lett. d);
- acquisto di reti antigrandine - lett. e);
ritenuto di dare attuazione alle disposizioni predette approvando -
nella formulazione allegata al presente atto perche' ne formi parte
integrante e sostanziale - un apposito Programma Operativo
finalizzato all'incentivazione della difesa attiva attraverso la
concessione di contributi per la realizzazione di coperture con reti
antigrandine e di impianti irrigui per la difesa antibrina;
considerato che, al fine di assicurare significativita'
all'intervento rivolto alle imprese agricole delle aree vocate alle
produzioni di pregio, e' necessario dimensionare le risorse
disponibili in relazione alla prevedibile numerosita' delle domande
che saranno presentate nell'intero territorio regionale;
ritenuto:
- che tale dimensione non possa essere inferiore ad Euro
5.000.000,00;
- che, inoltre, detto importo debba essere suddiviso fra le due
tipologie di intervento previste nel Programma come segue:
- Euro 4.000.000,00 finalizzati alla concessione di contributi per la
realizzazione di coperture con reti antigrandine;
- Euro 1.000.000,00 finalizzati alla concessione di contributi per la
realizzazione di impianti irrigui per la difesa antibrina;
vista la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29 di approvazione del Bilancio
per l'esercizio 2004 e pluriennale 2004-2006;
preso atto che, a norma della precitata L.R. 29/03, sul Capitolo
12124 "Contributi in conto capitale per il finanziamento di
interventi per la ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli e
olivicoli nonche' per l'acquisto di macchine e strutture mobili per
l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola
a norma degli artt. 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 7, L.R. 2 settembre
1978, n. 42" - afferente all'UPB 1.3.1.3.6110 "Ristrutturazione e
miglioramento degli impianti per l'ortofruttiviticoltura" del
bilancio per l'esercizio finanziario in corso - sono stanziati
complessivamente Euro 2.855.512,95;
ritenuto che, nell'ambito del predetto stanziamento, Euro
2.582.000,00 possano essere destinati all'attuazione del Programma
Operativo di cui al presente atto;
visti in proposito:
- l'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- la disposizione del Vice Presidente Assessore alle Finanze,
Organizzazione, Sistemi informativi e Controllo strategico prot.
VIC/04/450 del 18 maggio 2004 avente ad oggetto "Misure transitorie
per l'applicazione dell'art. 3, commi da 16 a 20, della Legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)";
rilevato:
- che la citata disposizione ha a riferimento l'eventuale adozione di
una specifica norma derogatoria finalizzata a salvaguardare gli
impegni contabili da assumersi entro il 31 dicembre 2004;
- che il Programma Operativo qui approvato stabilisce - per gli
adempimenti di competenza dei diversi livelli istituzionali coinvolti
nel procedimento - una tempistica adeguata a consentire agli Enti
competenti, nel caso di avvenuta approvazione della suddetta norma
derogatoria, il perfezionamento entro il 31 dicembre 2004 di
obbligazioni giuridicamente valide nei confronti dei beneficiari
finali;
ritenuto di dovere pertanto stabilire che il mancato rispetto del
termine del 31 dicembre 2004 comporta, per gli Enti medesimi la
decadenza dall'assegnazione disposta in loro favore a valere sul
citato Capitolo 12124 per la parte che - alla data sopra indicata -
non risultera' utilizzata con impegni di spesa giuridicamente
validi;
dato atto:
- che, nel caso la predetta norma derogatoria non venga adottata nei
tempi utili, la parte del presente Programma che trova copertura
nell'ambito del citato Capitolo 12124 dovra' ritenersi non
attivabile;
- che, in considerazione della possibilita', prevista dal presente
Programma Operativo, di poter fruire anche di finanziamenti di
provenienza statale, la Giunta regionale verifichera' la sussistenza
delle condizioni volte ad individuare una diversa copertura
finanziaria per la quota programmata attualmente sul Capitolo 12124;
considerato, inoltre, per quanto concerne l'ulteriore fabbisogno di
Euro 2.418.000,00:
- che nel progetto di legge di assestamento al bilancio per
l'esercizio in corso pubblicato nel Supplemento al Bollettino
Ufficiale n. 302 del 15 giugno 2004 si e' provveduto ad istituire -
per le medesime finalita' di cui al predetto Capitolo 12124 ma con
copertura assicurata da risorse di provenienza statale - il Capitolo
12126 "Contributi in conto capitale per il finanziamento di
interventi per la ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli e
olivicoli nonche' per l'acquisto di macchine e strutture mobili per
l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola
a norma degli artt. 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 7, L.R. 2 settembre
1978, n. 42 (DLgs 4 giugno 1997, n. 143) - Mezzi statali" - afferente
all'UPB 1.3.1.3.6111 "Ristrutturazione e miglioramento degli impianti
per l'ortofruttiviticoltura - Risorse statali", con una dotazione
complessivi di Euro 7.745.166,81;
- che, pertanto, la predetta residua disponibilita' di Euro
2.418.000,00 necessaria per la realizzazione del Programma Operativo
nell'entita' definita piu' sopra potra' rinvenirsi nell'ambito dello
stanziamento del suddetto Capitolo 12126 subordinatamente all'entrata
in vigore della legge di assestamento al bilancio per l'esercizio in
corso;
dato atto infine che - in considerazione dell'importanza attribuita
alla difesa attiva - il Programma Operativo approvato con il presente
atto potra' essere rifinanziato - nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari del bilancio regionale - anche nel biennio
2005-2006;
richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
viste le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'Incarico di
Direttore generale per l'Area Agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il
punto 4.1.1. dell'Allegato;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del citato art.
37, comma 4 della L.R. 43/01 e della richiamata deliberazione
447/03;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dalla Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse
finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi della citata
deliberazione 447/03, subordinatamente alle condizioni esplicitate
nel presente provvedimento;
su proposta dell'Assessore Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare - sulla base delle considerazioni formulate in
premessa e qui integralmente richiamate - il Programma Operativo per
l'attuazione di interventi contributivi previsti dall'art. 5, lett.
d) ed e) della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 denominato "Programma
Operativo per l'attuazione degli interventi contributivi previsti
dall'art. 5, lettere d) ed e) della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 -
Acquisto di impianti irrigui per la difesa antibrina e di reti
antigrandine", allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, e che costituisce anche avviso pubblico per la
presentazione delle domande;
2) di stabilire in Euro 5.000.000,00 la dimensione finanziaria del
Programma Operativo qui approvato, di cui:
a) Euro 4.000.000,00 finalizzati alla concessione di contributi per
la realizzazione di coperture con reti antigrandine;
b) Euro 1.000.000,00 finalizzati alla realizzazione di impianti
irrigui per la difesa antibrina;
3) di dare atto che alla copertura finanziaria dell'onere derivante
dall'attuazione del Programma si provvedera' come segue:
a) quanto ad Euro 2.582.000,00 a valere sullo stanziamento
complessivo del Capitolo 12124 "Contributi in conto capitale per il
finanziamento di interventi per la ristrutturazione di impianti
ortofruttiviticoli e olivicoli nonche' per l'acquisto di macchine e
strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la
coltura della barbabietola a norma degli artt. 2 e 5 della L.R. 14
maggio 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.
7, L.R. 2 settembre 1978, n. 42", afferente all'Unita' previsionale
di base 1.3.1.3.6110 "Ristrutturazione e miglioramento degli impianti
per l'ortofruttiviticoltura", del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilita';
b) quanto ad Euro 2.418.000,00 a valere sullo stanziamento
complessivo del Capitolo di nuova istituzione 12126 "Contributi in
conto capitale per il finanziamento di interventi per la
ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli e olivicoli nonche'
per l'acquisto di macchine e strutture mobili per
l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola
a norma degli artt. 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 7, L.R. 2 settembre
1978, n. 42 (DLgs 4 giugno 1997, n. 143) - Mezzi statali" - afferente
all'Unita' previsionale di base 1.3.1.3.6111 "Ristrutturazione e
miglioramento degli impianti per l'ortofruttiviticoltura - Risorse
statali" quale risulta dal progetto di legge di approvazione
dell'assestamento al bilancio in corso pubblicato nel Supplemento al
Bollettino Ufficiale n. 302 del 15 giugno 2004;
4) di dare atto, per quanto concerne le risorse indicate alla lettera
a) del precedente punto 3), che:
- la disposizione del Vice Presidente Assessore alle Finanze,
Organizzazione, Sistemi informativi e Controllo strategico prot.
VIC/04/450 del 18 maggio 2004, avente ad oggetto "Misure transitorie
per l'applicazione dell'art. 3, commi da 16 a 20 della Legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)", ha a riferimento
l'eventuale adozione di una specifica norma derogatoria finalizzata a
salvaguardare gli impegni contabili da assumersi entro il 31 dicembre
2004;
- che il Programma Operativo qui approvato stabilisce - per gli
adempimenti di competenza dei diversi livelli istituzionali coinvolti
nel procedimento - una tempistica adeguata a consentire agli Enti
competenti, nel caso di avvenuta approvazione della suddetta norma
derogatoria, il perfezionamento entro il 31 dicembre 2004 di
obbligazioni giuridicamente valide nei confronti dei beneficiari
finali;
- che il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2004 comporta,
per gli Enti medesimi la decadenza dall'assegnazione disposta in loro
favore a valere sul citato Capitolo 12124 per la parte che - alla
data sopra indicata - non risultera' utilizzata con impegni di spesa
giuridicamente validi;
- che, nel caso la predetta norma derogatoria non venga adottata nei
tempi utili, la parte del presente Programma che trova copertura
nell'ambito del citato Capitolo 12124 dovra' ritenersi non
attivabile;
- che, in considerazione della possibilita', prevista dal presente
Programma Operativo, di poter fruire anche di finanziamenti di
provenienza statale, la Giunta regionale verifichera' la sussistenza
delle condizioni volte ad individuare una diversa copertura
finanziaria per la quota programmata attualmente sul Capitolo 12124;
5) di dare atto, per quanto concerne le risorse indicate alla lettera
b) del precedente punto 3), che la loro effettiva disponibilita'
resta comunque subordinata all'entrata in vigore della legge di
approvazione dell'assestamento al bilancio per l'esercizio in
corso;6) di stabilire che il Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese, nel cui ambito di competenza rientrano gli interventi
oggetto del Programma Operativo qui approvato, provvedera':
a) a ripartire fra le Province e le Comunita' Montane le risorse
previste sulla base delle domande presentate e formalmente ritenute
ammissibili da ciascun Ente territoriale competente, fermo restando
che il riparto delle risorse rese disponibili nell'ambito del
Capitolo di nuova istituzione 12126 e' subordinato al verificarsi
della condizione di cui al precedente punto 5);
b) a disporre contestualmente l'assegnazione e l'impegno a carico dei
pertinenti capitoli del bilancio regionale tenuto conto, peraltro, di
quanto specificato al punto 4) che precede;
c) a disporre - con riferimento alle risorse ripartite ed impegnate
sul Capitolo 12124 ed ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e
della deliberazione 447/03 - la liquidazione di quanto spettante a
ciascun Ente nei limiti degli importi dallo stesso effettivamente
liquidati a valere sugli impegni giuridicamente validi e formalmente
assunti entro il 31 dicembre 2004. A tal fine gli Enti dovranno
formulare le richieste di erogazione con riferimento - oltre che agli
atti di liquidazione esecutivi assunti nei confronti dei beneficiari
finali - anche ai corrispondenti atti di impegno formalmente assunti
entro la predetta data;
d) a disporre - con riferimento alle risorse ripartite ed impegnate,
nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione contabile vigente,
sul Capitolo di nuova istituzione 12126 ed ai sensi dell'art. 51
della L.R. 40/01 e della deliberazione 447/03 - la liquidazione delle
somme assegnate a ciascun Ente con le seguenti modalita': - 70%
contestualmente all'assegnazione e all'impegno delle somme di cui al
precedente punto 3); - il restante 30%, anche in piu' soluzioni, a
presentazione, da parte degli Enti territoriali competenti, degli
atti di liquidazione esecutivi ovvero di note con le quali i
Presidenti o i Dirigenti incaricati per statuto degli Enti stessi
attestano che sono stati adottati atti di liquidazione per gli
importi richiesti, fermo restando l'obbligo da parte degli Enti
stessi del rispetto delle procedure imposte in sede attuativa della
L.R. 15/97;
7) di stabilire, ai fini del rispetto delle disposizioni richiamate
al precedente punto 4), che le Province e le Comunita' Montane
trasmettano improrogabilmente entro il 31 gennaio 2005 alla Direzione
generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese apposita
dichiarazione formale, del Presidente o del Dirigente incaricato per
statuto, circa l'importo delle risorse loro assegnate a valere sul
Capitolo 12124 effettivamente utilizzate con impegni giuridicamente
validi assunti nei confronti del beneficiario finale al fine di
consentire alla Regione il disimpegno delle somme residue;
8) di dare atto che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
provvedera', con atto formale, ad approvare la modulistica per la
presentazione delle domande e la documentazione di supporto in tempi
compatibili con la pubblicazione del Programma Operativo approvato
con il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonche' i relativi
allegati.
Programma Operativo per l'attuazione degli interventi contributivi
previsti dall'art. 5, lettere d) ed e) della L.R. 14 maggio 1975, n.
31 "Acquisto di impianti irrigui per la difesa antibrina e di reti
antigrandine" - Avviso pubblico
Premessa
All'attuazione del presente Programma Operativo sono destinate
risorse per complessivi Euro 5.000.000,00 di cui:
- Euro 4.000.000,00 finalizzati alla concessione di contributi per la
realizzazione di coperture con reti antigrandine;
- Euro 1.000.000,00 finalizzati alla concessione di contributi per la
realizzazione di impianti irrigui per la difesa antibrina.
1. Obiettivi
La difesa delle produzioni frutticole contro i rischi atmosferici,
investe aspetti economico-produttivi, qualitativi ed occupazionali
che interessano oltre il settore della produzione anche quello della
trasformazione della commercializzazione e della vendita dei prodotti
agricoli.
Gli interventi di difesa attiva, finalizzati al contenimento dei
costi ed al miglioramento delle qualita' frutticole di pregio, hanno
lo scopo di mantenere e favorire il consolidamento della
frutticoltura come risorsa del territorio rurale e non si configurano
pertanto come incentivo alla produzione regionale.
L'incentivazione della difesa attiva per la protezione delle
produzioni frutticole contro i danni piu' ricorrenti provocati dalle
avversita' atmosferiche riguarda il sostegno alla realizzazione di
coperture con reti antigrandine e alla realizzazione di impianti
irrigui per la difesa antibrina.
Infatti la grandine, ed in misura piu' limitata il gelo,
rappresentano gli elementi di maggior rischio per il reddito dei
produttori agricoli.
1.1 Reti antigrandine
L'uso delle reti antigrandine in frutticoltura offre una
soddisfacente salvaguardia contro le perdite di produzione sia in
termini quantitativi che qualitativi.
A fronte dell'incremento progressivo del costo assicurativo,
conseguente all'aumento dell'incidenza dei danni da grandine e agli
squilibri del mercato delle assicurazioni agricole agevolate, tale
strumento si puo' rivelare, per alcune aree, economicamente
sostitutivo alla polizza stessa.
Le analisi economiche comparative dimostrano infatti che nelle aree a
piu' alto rischio, nelle quali il costo della polizza raggiunge
valori tanto elevati da rendere la stessa non sostenibile,
l'investimento aziendale, per l'impianto di copertura con rete
antigrandine, puo' rappresentare una valida alternativa sia per
l'azienda agricola che per la pubblica amministrazione.
Nel corso degli ultimi decenni vi e' stata una notevole evoluzione
dei materiali e delle caratteristiche costruttive delle
tensostrutture applicate ai frutteti. Cio' consente di adattare
meglio la durata ed i sistemi di produzione alle specifiche
caratteristiche produttive.
1.2 Irrigazione antibrina
Le gelate primaverili sono in grado di provocare danni rilevanti alla
produzione arborea della regione.
Lo studio del rischio climatico da gelate tardive in Emilia-Romagna e
lo sviluppo di strumenti per la programmazione degli impianti
frutticoli e per la previsione e la difesa dalle calamita', hanno
costituito l'oggetto dello specifico programma DISGELO, finanziato
con L.R. 28/98.
La ricerca ha tra l'altro evidenziato che le tecniche basate sull'uso
dell'acqua garantiscono, tra i diversi sistemi utilizzabili per la
difesa attiva dalle gelate, una buona efficacia protettiva in
rapporto al costo dell'investimento.
L'applicazione a fini antibrina della microirrigazione, con impianti
a spruzzo sottochioma, puo' dare confortanti risultati in termini di
efficacia protettiva e presenta notevoli vantaggi, rispetto alla
tecnica tradizionale del "sovrachioma," per il minor fabbisogno
idrico richiesto e per il minor rischio operativo. Il sistema di
irrigazione sottochioma ha il grande vantaggio di essere multiuso e
puo' quindi essere utilizzato sia per la difesa antibrina che per
l'irrigazione estiva.
L'applicazione del sistema di irrigazione sottochioma non e' pero' in
grado di garantire sufficiente protezione nelle aree declivi,
pertanto nelle zone collinari, che presentano pendenze dei terreni
superiori al 15%, una efficiente protezione contro la brina puo'
essere ottenuta facendo ricorso alla tecnica di irrigazione
sovrachioma.
2. Localizzazione
Per garantire la maggior efficacia all'intervento si ritiene
opportuno privilegiare, all'interno delle aree territoriali vocate
alle produzioni di pregio, le seguenti colture arboree: mele, pere,
albicocche, susine, nettarine, pesche, ciliegie, actinidia e
cachi.Pertanto, le risorse destinate all'attuazione del presente
Programma saranno utilizzate per la concessione di aiuti volti
prioritariamente:
- per le reti antigrandine: alle aree territoriali ed alle colture
maggiormente sottoposte al rischio grandine, individuate sulla base
dell'incidenza dei premi sul valore assicurato, prendendo a
riferimento i valori stabiliti, per coltura e per Comune, nel decreto
ministeriale di approvazione dei parametri contributivi per
l'assicurazione delle produzioni agricole contro la grandine
nell'anno 2003;
- per gli impianti di irrigazione antibrina: alle aree territoriali
ed alle colture maggiormente soggette alle gelate, individuate sulla
base della sensibilita' delle principali specie e delle classi
territoriali di rischio definite mediante elaborazioni
topoclimatiche.
3. Beneficiari
Possono usufruire dell'aiuto, di cui al presente programma, gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, in
possesso di partita IVA agricola o combinata, che soddisfano i
prerequisiti stabiliti al punto 3) del Programma Operativo della
Misura 1.A, approvato nel testo coordinato dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 305 del 25 febbraio 2002.
Le aziende agricole, al momento della domanda, devono essere iscritte
all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna ed avere il
fascicolo aziendale validato.
I beneficiari non potranno usufruire di altri interventi pubblici per
investimenti finanziati con il presente Programma.
Possono essere ammessi a finanziamento sul presente Programma
impianti per irrigazione e reti antigrandine costituenti unico
oggetto di un Piano di investimenti presentato ai sensi della Misura
1.a, a condizione che la presentazione dell'istanza sulla presente
linea di intervento sia successiva al ritiro del Piano di
investimenti considerato.
Non sono ammessi ai benefici di cui al presente Programma le spese
riguardanti gli acquisti di impianti per l'irrigazione antibrina e/o
di reti antigrandine gia' inseriti in un Piano di investimenti
presentato ai sensi della Misura 1.A del PRSR, inclusa l'ipotesi in
cui gli stessi risultino stralciati a seguito di successiva
variante.
Non sono altresi' ammessi agli aiuti del presente Programma analoghi
investimenti - che hanno una dimensione collettiva nelle
Organizzazioni di produttori ortofrutticoli previsti dal regolamento
CE n. 2200/96, i cui programmi operativi prevedono analoghi
investimenti solo per aziende ad esse associate - per i quali sia
stata presentata domanda di contributo all'OP sulla annualita' di
riferimento.
Sono esclusi dall'aiuto i frutteti misti non professionali, i prati
arborati e le alberature sparse.
4. Descrizione dell'impegno
Il beneficiario s'impegna a mantenere la destinazione d'uso e
l'efficienza degli impianti, finanziati ai sensi del presente
programma per almeno:
- 10 anni per le reti antigrandine
- 5 anni per gli impianti di irrigazione antibrina
decorrenti dalla data di acquisto, salvo la possibilita' di
richiedere varianti e salvo eventuali cause di forza maggiore, che
dovranno essere valutate ed autorizzate dall'Ente territoriale che ha
concesso il contributo.
5. Tipologia degli investimenti ammessi
Le spese ammissibili a finanziamento ai sensi del presente Programma
comprendono:
- per le reti antigrandine:
- acquisto ed installazione di sistemi di protezione basati su reti
antigrandine;
- per gli impianti di protezione antibrina:
- acquisto e installazione di sistemi di irrigazione antibrina
basati sull'uso dell'irrigazione antibrina sottochioma e/o
soprachioma;
- riconversione di impianti di irrigazione esistenti per la
realizzazione della protezione antibrina.
Le spese massime ammissibili a finanziamento non possono superare:
- 14.000 Euro ad ettaro per le reti antigrandine;
- 4.500 Euro ad ettaro per gli impianti di irrigazione antibrina.
Non sono ammissibili all'intervento gli acquisti effettuati prima
della presentazione della domanda di contributo.
E' ammessa la presentazione di un'unica domanda da parte di
un'impresa, con una spesa massima di 200.000 Euro. La domanda puo'
comunque riguardare entrambe le tipologie, fermo restando il limite
massimo di spesa ammissibile.
L'investimento minimo oggetto della richiesta di contributo deve
interessare almeno 0,5 ettari di superficie per le reti antigrandine
ed 1 ettaro di superficie per la difesa antibrina.
6. Entita' del contributo massimo concedibile
L'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, puo' essere
concesso nella misura massima del 30% della spesa ammessa, elevabile
al 40% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25
luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Congruita' della spesa
Per la verifica della congruita' della spesa si fa riferimento al
Prezzario dell'Azienda agricola approvato dalla Regione
Emilia-Romagna nella sua piu' recente edizione.
Nel caso di acquisti di attrezzature ed impianti, si dovranno
allegare almeno due preventivi di ditte specializzate con quadro di
raffronto che giustifichi le scelte effettuate.
Spetta alla Provincia o alla Comunita' Montana la facolta' di
esprimere il giudizio finale di congruita'.
Le prestazioni aziendali volontarie di mano d'opera, limitatamente a
prestazioni dell'imprenditore e della sua famiglia, purche'
chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili
nell'attivita' agricola, si riconosceranno come spese ammissibili.
Tali prestazioni devono essere preventivamente accordate dall'Ente
territoriale competente, sulla base di specifica relazione presentata
dal richiedente al momento della presentazione della domanda, con la
quale espone, in forma analitica, i lavori che intende eseguire
direttamente ed indica i relativi tempi e costi.
Il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo
effettivamente impiegato e delle normali tariffe in vigore per
l'attivita' eseguita.
In ogni caso la spesa totale ammissibile (acquisto materiali e mano
d'opera) deve essere contenuta nel limite massimo stabilito al
precedente punto 5.
8. Competenza territoriale e procedure di attuazione
Le domande di contributo devono essere presentate all'Ente
territorialmente competente (Provincia o Comunita' Montana)
utilizzando l'apposita modulistica.
La competenza territoriale e' determinata dalla localizzazione
dell'area nella quale si effettua l'investimento.
Qualora l'investimento interessi superfici ubicate sul territorio di
piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata
all'Amministrazione nel cui territorio ricade la prevalenza degli
investimenti oggetto della richiesta dell'intervento.
8.1 Presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire, agli Enti territorialmente competenti,
entro le ore 12 del 30 luglio 2004.
8.2 Istruttoria domande e definizione graduatorie
Gli Enti territorialmente competenti dovranno istruire le domande ed
approvare due distinte graduatorie di ammissibilita' a contributo:
- una per gli investimenti riguardanti le reti di difesa
antigrandine;
- una per gli investimenti riguardanti gli impianti irrigui di difesa
antibrina.
Tali graduatorie saranno determinate sulla base dei criteri di cui al
successivo punto 8.3, con atto formale, entro 60 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande.
8.3 Criteri di priorita' per la definizione delle graduatorie di
ammissibilita'
Le graduatorie delle istanze ammissibili verranno formate, sulla base
delle valutazioni istruttorie delle domande presentate da imprese in
possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, seguendo i
criteri sottoriportati.
8.3.1 Reti antigrandine
Il punteggio da attribuire a ciascuna istanza, ai fini della
determinazione della graduatoria, verra' determinato sulla base di un
procedimento di calcolo contenente i seguenti elementi:
a) costo dell'assicurazione: l'incidenza percentuale del costo
assicurativo, sul valore assicurato, e' quella calcolata nei
parametri stabiliti, per coltura e per Comune, con il Decreto
ministeriale di approvazione dei parametri contributivi per
l'assicurazione delle produzioni agricole contro la grandine
nell'anno 2003 (DM 24 marzo 2003 pubblicato nella GU n. 165 del 18
luglio 2003). Tali valori sono riportati nell'Allegato 1 del
presente Programma. In presenza di colture ricadenti all'interno di
comuni per i quali, con il sopra richiamato decreto, non sono stati
individuati i parametri contributivi, alle stesse si applicheranno i
valori medi dei Comuni limitrofi;
b) area territoriale: assegnando valore uguale a 1,2 alle aziende
poste nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25
luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni e
valore uguale a 1 alle aziende poste nelle altre aree;
c) conduttore: assegnando valore uguale 1,2 alle aziende condotte da
giovani agricoltori al primo insediamento, di cui al precedente punto
3.2 del Programma Operativo della Misura 1.A, approvato nel testo
coordinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 305 del 25
febbraio 2002, e valore uguale a 1 alle altre aziende.
l punteggio della domanda sara' calcolato con la seguente formula:
P = a) x b) x c).
In presenza di domande con investimenti riguardanti colture e/o
particelle diverse, il valore di a) rappresenta la media ponderata,
sull'unita' di superficie, dell'intero investimento ed e' ottenuto,
dalla sommatoria dei prodotti delle superfici, di ciascuna
coltura/particella coperta con rete, per il corrispondente parametro,
diviso la superficie totale investita.
In caso di parita' di punteggio, l'ulteriore elemento di priorita' ai
fini della determinazione della graduatoria e' costituito dalla data
di presentazione della domanda.
8.3.2 Irrigazione antibrina
Il punteggio attribuito a ciascuna istanza, ai fini della
determinazione della graduatoria, verra' calcolato sulla base di un
procedimento di calcolo contenente i seguenti elementi:
a) sensibilita' della coltura alle basse temperature: assegnando i
seguenti valori alle colture: - Actinidia e Albicocche 4 -
Susine, Nettarine e Pesche 3 - Ciliege, Cachi e Pere 2 -
Mele 1
b) indice di rischio del territorio: assegnando i valori numerici (da
1 a 4) che sono stati individuati, per ciascun Comune, attraverso
rilevazioni topoclimatiche effettuate dal Servizio Idrometeorologico
dell'ARPA e che sono riportati nell'Allegato 2 (indice di rischio) al
presente Programma;
c) indice frutticolo: assegnando i valori numerici (da 1 a 4)
risultanti, per ciascun Comune, dal rapporto tra la superficie
investita a frutteto e la superficie agricola utilizzata e che sono
riportati nell'Allegato 2 (indice frutticolo) al presente
Programma;
d) area territoriale: assegnando valore uguale a 1,2 alle aziende
poste nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25
luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni e
valore uguale a 1 alle aziende poste nelle altre aree;
e) conduttore: assegnando valore uguale 1,2 alle aziende condotte da
giovani agricoltori al primo insediamento, di cui al precedente punto
3.2 del Programma Operativo della Misura 1.A, approvato nel testo
coordinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 305 del 25
febbraio 2002, e valore uguale a 1 alle altre aziende.
Il punteggio sara' calcolato con la seguente formula:
P = a) x b) x c) x d) x e).
In presenza di domande con investimenti riguardanti colture e/o
particelle diverse la media ponderata, sull'unita' di superficie,
dell'intero investimento, sara' data dalla formula:
P = (sommatoria ac x bc x cc x superficie c) / superficie totale x d)
x c), nella quale ac, bc, cc e sc rappresentano i corrispondenti
valori coltura/particella.
In caso di parita' di punteggio, l'ulteriore elemento di priorita' ai
fini della determinazione della graduatoria e' costituito dalla data
di presentazione della domanda.
8.4 Riparto delle risorse tra le Province e le Comunita' Montane
Al riparto, assegnazione, impegno ed erogazione agli Enti
territorialmente competenti delle risorse rese disponibili per
l'attuazione del presente Programma provvede il Responsabile del
Servizio regionale Aiuti alle imprese secondo le modalita' stabilite
nell'atto deliberativo che approva il Programma medesimo.
Qualora una delle graduatorie approvate non consentisse l'integrale
utilizzo delle risorse ad essa riservate dal presente Programma, in
sede di riparto il predetto Responsabile potra' destinare la residua
disponibilita' al finanziamento della graduatoria che presenta
maggior fabbisogno rispetto alla quota ad essa riservata.
8.5 Concessione dei contributi
Con riferimento alle risorse loro assegnate a valere sul capitolo del
bilancio regionale 12124 - al cui finanziamento la Regione provvede
attraverso il ricorso all'indebitamento - le Province e le Comunita'
Montane devono provvedere alla formale assunzione degli atti di
concessione dei contributi in favore del beneficiario finale e di
impegno della relativa spesa improrogabilmente entro il 31 dicembre
2004 secondo quanto indicato nell'atto deliberativo che approva il
presente Programma Operativo.
Le Province e le Comunita' Montane dovranno trasmettere
improrogabilmente entro il 31 gennaio 2005 alla Direzione generale
Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese apposita dichiarazione
formale, del Presidente o del Dirigente incaricato per statuto, circa
l'importo delle risorse loro assegnate a valere sul predetto Capitolo
12124 effettivamente utilizzate con impegni giuridicamente validi
assunti nei confronti del beneficiario finale entro il 31 dicembre
2004.
9. Varianti alla tipologia degli investimenti
Si prevede la possibilita' di consentire un'unica variante alla
domanda riguardante la tipologia degli investimenti, purche' motivata
e preventivamente autorizzata con atto formale dall'Ente competente.
In ogni caso, non si potra' aumentare l'importo ammesso per la
realizzazione degli investimenti, ne' apportare variazioni agli
interventi previsti che incidano nella valutazione dell'istruttoria
di ammissione delle domande e, di conseguenza, sulla loro
collocazione nella graduatoria.
Cio' premesso, non sono considerate varianti gli investimenti
difformi relativamente ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche
migliorative, purche' contenute nell'ambito del 10% del costo
complessivo dell'intervento.
10. Termini di realizzazione degli investimenti e liquidazione dei
contributi al beneficiario finale
Il termine di realizzazione degli investimenti e' fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica della concessione del contributo da
parte dell'Ente competente.
Entro tale termine il beneficiario dovra' presentare all'Ente
competente la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione
degli investimenti previsti, corredata delle relative fatture
quietanzate e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento,
costituita da apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla
ditta fornitrice o dalla documentazione bancaria attestante
l'avvenuto bonifico.
Le prestazioni aziendali volontarie di mano d'opera dell'imprenditore
e della sua famiglia dovranno essere espressamente indicate in
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che riporti i
lavori eseguiti ed indichi i corrispondenti valori sulla base dei
tempi effettivamente impiegati e delle tariffe applicate.
Sul 5% degli interventi finanziati, successivamente al ricevimento
della sopracitata richiesta di accertamento, l'Ente competente
procedera' ad effettuare un controllo in loco al fine di verificare
il regolare acquisto ed il rispetto di eventuali prescrizioni.
11. Esclusioni e vincoli
Non potranno accedere al beneficio gli investimenti proposti da
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in agricoltura, ai
sensi dell'articolo 18, comma 3 della L.R. 15/97.
Gli impianti e le attrezzature acquistate beneficiando del contributo
di cui al presente Programma sono soggetti al vincolo di destinazione
per i periodi indicati, per le diverse tipologie di investimento, al
precedente punto 4.
12. Controlli e sanzioni
Le Province e le Comunita' Montane dovranno effettuare controlli sui
beneficiari nel rispetto delle modalita' qui indicate:
a) controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate
alla istanza, su un campione pari ad una percentuale del 5% sul
totale delle domande presentate, salvo quanto diversamente
specificato nei rispettivi ordinamenti dei singoli Enti.
L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di
decadenza della domanda di contributo nonche' la trasmissione
d'ufficio agli organi competenti per l'esercizio dell'azione penale;
b) controlli in loco volti a verificare il rispetto dei requisiti
minimi ambientali su un campione pari al 5% delle domande finanziate
che possono essere effettuati in concomitanza con i controlli di cui
al precedente punto 10.;
c) controllo annuale post pagamento sul rispetto degli impegni
assunti e vincoli prescritti dal presente programma su un campione
pari al 5% delle aziende finanziate.
Il campione dei beneficiari da sottoporre ai controlli di cui alle
lettere a), b) e c) dovra' essere estratto con procedura tale da
assicurare la piu' completa casualita', fermo restando
l'individuazione di classi di rischio. Le operazioni dovranno essere
verbalizzate e l'esito assunto con atto del dirigente.
I controlli di cui alla lettera a) dovranno essere effettuati durante
le operazioni istruttorie e dovranno essere conclusi prima della
approvazione delle graduatorie.
Gli esiti dei controlli dovranno essere resi noti con raccomandata
a/r ai diretti interessati entro 15 giorni dalla data di esecuzione
del controllo.
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora
il soggetto beneficiario:
a) non effettui l'investimento entro i termini stabiliti;
b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/97;
c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre
l'Amministrazione in grave errore;
d) acquisti dotazioni difformi da quelle autorizzate;
e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nell'atto di
concessione.
La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle
somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato
di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di
agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/97.
Nell'atto formale di revoca verra' fissata l'eventuale rateazione
delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle
agevolazioni.
13. Disposizioni finali
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie
per l'attuazione del presente Programma, saranno definite con atto
formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.
Allegato 1) - Parametri contributivi 2003 "GRANDINE"
determinati con DM del 24 marzo 2003
pubblicato nella GU n. 165 del 18 luglio 2003
(segue allegato fotografato)
Allegato 2) - Indici di rischio ed indici frutticoli