REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 novembre 2003, n. 514

Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 27 della L.R. n. 2 del 2003 (proposta della Giunta regionale in data 22 settembre 2003, n. 1829)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1829 del           
22 settembre 2003, recante in oggetto "Programma annuale degli                  
interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi                 
dell'art. 47, comma 3 della L.R. 2/03. Stralcio Piano regionale degli           
interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 27, L.R.                
2/03";                                                                          
preso atto:                                                                     
- delle correzioni materiali apportate sulla predetta proposta dalla            
Commissione consiliare "Sanita' e Politiche sociali", in sede                   
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
11533 in data 8 ottobre 2003;                                                   
- ed, inoltre, delle modifiche introdotte da emendamenti presentati             
ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;                            
vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la                     
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi                     
sociali";                                                                       
richiamato in particolare l'art. 20 della citata legge che prevede la           
ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale           
per le politiche sociali per la promozione e il raggiungimento degli            
obiettivi di politica sociale;                                                  
visto il DM in data 18 aprile 2003 "Riparto del Fondo nazionale per             
le Politiche sociali per l'anno 2003" (GU n. 171 del 25/7/2003) con             
il quale e' stata operata la ripartizione delle risorse afferenti al            
Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2003 prevedendo             
inoltre:                                                                        
- che gli stanziamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 46, comma            
1 della Legge 289/02, affluiscono al Fondo senza vincolo di                     
destinazione;                                                                   
- che rassegnazione delle risorse indistinte destinate alle singole             
Regioni, e' uguale in termini percentuali a quella dell'anno 2002;              
- che il totale del finanziamento alle Regioni e' comprensivo della             
quota da destinare ai sensi dell'art. 46, comma 2 della Legge 289/02            
alle famiglie di nuova costituzione, di cui all'articolo 29 della               
Costituzione, per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il            
sostegno alla natalita';                                                        
dato atto che con riferimento al sopracitato decreto e' stata                   
effettuata l'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna delle seguenti            
quote del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2003:             
- Risorse indistinte Euro 49.389.023,22                                         
- Politiche in favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa            
di abitazione e per il sostegno alla natalita' Euro 11.356.617,97               
- Totale Euro 60.745.641,19                                                     
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1828/03 di presa             
d'atto dell'assegnazione afferente al Fondo nazionale per le                    
Politiche sociali per l'anno 2003, con la quale risultano apportate             
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso le               
conseguenti variazioni in aumento allo stato di previsione                      
dell'entrata e allo stato di previsione della spesa per un ammontare            
complessivo pari ad Euro 60.745.641,19;rilevato che la suddetta somma           
risulta cosi' suddivisa fra i seguenti capitoli di spesa del bilancio           
di previsione per l'esercizio in corso, afferenti alle sottoindicate            
unita' previsionali di base:                                                    
UPB 1.5.2.2.20101 - Fondo socio-assistenziale - Risorse statali                 
- Cap. 57103 "Fondo sociale regionale. Spese per interventi diretti             
della Regione a norma dell'art. 47, comma 1, lett. a), L.R. 12 marzo            
2003, n. 2; Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Mezzi statali" - Euro               
641.980,78                                                                      
- Cap. 57105 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle               
Province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attivita'           
di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del                
sistema informativo dei servizi sociali nonche' per l'elaborazione              
dei Piani di zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003, n.           
2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro                      
3.444.405,47                                                                    
- Cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai                 
Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di           
zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di           
cura, al sostegno economico ed alla mobilita' degli anziani dei                 
disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003,             
n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro                   
34.592.613,89                                                                   
- Cap. 57109 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai                 
Comuni singoli e alle forme associative, alle AUSL, alle IPAB, alle             
Aziende pubbliche di servizi alla persona e ai soggetti privati senza           
scopo di lucro per il sostegno alla attivita' di cui all'art. 47,               
comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328 -             
Mezzi statali" - Euro 3.491.951,27                                              
- Cap. 57111 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte             
destinata agli Enti locali per il sostegno delle politiche in favore            
della natalita' (art. 46, comma 2, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e             
Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro 800.000,00               
UPB 1.5.2.2.20111 - Interventi a sostegno delle famiglie - Risorse              
statali                                                                         
- Cap. 57237 "Fondo nazionale per le Politiche sociali. Quota parte             
destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attivita' dei               
centri per le famiglie (artt. 11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27;              
Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro 80.000,00                
UPB 1.5.2.2.20180 - Interventi a favore di cittadini portatori di               
handicap e disabili - Risorse statali                                           
- Cap. 61112 "Contributi per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad           
uso privato, utilizzati per la mobilita' di cittadini gravemente                
disabili. (art. 9, commi 1, 2 e 3, L.R. 21 agosto 1997, n. 29; Legge            
5 febbraio 1992, n. 104; art. 1, lett. c), Legge 21 maggio 1998, n.             
162 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro                    
900.000,00                                                                      
- Cap. 61114 "Contributi per l'acquisto di strumentazioni                       
tecnologiche, informatiche, ausili e arredi personalizzati per                  
favorire la permanenza nel proprio domicilio di cittadini disabili              
con gravi limitazioni dell'autonomia. (L.R. 21 agosto 1997, n. 29,              
art. 10; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; Legge 21 maggio 1998, n. 162,           
art. 1, lett. c) e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" -            
Euro 300.000,00                                                                 
UPB 1.5.2.2.20281 - Iniziative a favore dell'emigrazione e                      
dell'immigrazione - Risorse statali                                             
- Cap. 68317 "Contributi ai Comuni per le attivita' di accoglienza e            
di assistenza a favore degli immigrati (art. 5, commi 1, 2, lett. a)            
e b), 3 e 4, L.R. 21 febbraio 1990, n. 14; art. 45, comma 2, DLgs 25            
luglio 1998, n. 286; DPCM 28 settembre 1998 e DPCM 6 agosto 1999 e              
Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro 781.540,94               
UPB 1.5.2.3.21001 Potenziamento delle strutture socio-assistenziali -           
Risorse statali                                                                 
- Cap. 57201 "Fondo sociale regionale. Contributi per costruzione,              
ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a             
strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 48, L.R. 12               
marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" -            
Euro 5.254.989,91                                                               
UPB 1.5.2.3.21010 - Fondo nazionale per le Politiche sociali -                  
Sostegno per l'acquisto prima casa - Risorse statali                            
- Cap. 57203 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte             
destinata agli Enti locali per il sostegno delle famiglie per                   
l'acquisto della prima casa (art. 46, comma 2, Legge 27 dicembre                
2002, n. 289 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro           
4.678.309,00                                                                    
UPB 1.6.1.2.22101 Servizi educativi per l'infanzia - Risorse statali            
- Cap. 58422 "Interventi per la realizzazione dei piani di intervento           
territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di              
scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia (Legge             
28 agosto 1997, n. 285 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi                 
statali" - Euro 781.540,93                                                      
- Cap. 58432 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte             
destinata alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la                  
qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per                    
l'infanzia (art. 14, comma 2, lett. b) e c), L.R. 10 gennaio 2000, n.           
1; Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro                       
4.998.309,00                                                                    
vista la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della                
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di            
interventi e servizi sociali";                                                  
richiamato in particolare l'art. 47 della predetta legge, che indica            
le destinazioni della quota per spese correnti operative del Fondo              
sociale regionale, istituito ai sensi dell'art. 46, e prevede                   
l'approvazione, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale, di           
un programma annuale contenente i criteri generali di ripartizione              
delle risorse di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2) del             
medesimo art. 47;                                                               
richiamate altresi':                                                            
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio              
pluriennale 2003-2005";                                                         
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16 "Assestamento del Bilancio di                   
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'art. 30 della            
L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di                   
variazione";                                                                    
atteso che nell'ambito del Fondo sociale regionale la quota di                  
risorse regionali per spese di gestione di cui all'art. 47 della L.R.           
2/03, per l'esercizio 2003, a seguito anche delle variazioni                    
apportate con deliberazione della Giunta regionale 1827/03, in                  
attuazione dell'art. 31, comma 4, lett. b) della L.R. 40/01, e'                 
articolata nei seguenti capitoli di spesa il cui stanziamento                   
complessivo ammonta a Euro 10.515.620,41:                                       
UPB 1.5.2.2.20100 Fondo socio-assistenziale                                     
- Capitolo 57100 "Fondo sociale regionale. Spese per interventi                 
diretti della Regione a norma dell'art. 47, comma 1, lett. a), L.R.             
12 marzo 2003, n. 2" - Euro 522.500,00;                                         
- Capitolo 57115 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle           
Province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attivita'           
di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del                
sistema informativo dei servizi sociali nonche' per l'elaborazione              
dei Piani di zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003, n.           
2)" - Euro 98.126,81;                                                           
- Capitolo 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai             
Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di           
zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di           
cura, al sostegno economico ed alla mobilita' degli anziani dei                 
disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003,             
n. 2)" - Euro 8.850.144,87;                                                     
- Capitolo 57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai             
Comuni singoli e alle forme associative, alle AUSL, alle IPAB, alle             
Aziende pubbliche di servizi alla persona e ai soggetti privati senza           
scopo di lucro per il sostegno alla attivita' di cui all'art. 47,               
comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2" - Euro 1.044.848,73;                         
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 497/03                      
concernente le linee guida per l'attivazione del programma 2003                 
relativo alle attivita' a favore degli immigrati stranieri previste             
dal DLgs 286/98;                                                                
atteso inoltre che, risultano presenti in bilancio ulteriori risorse            
regionali da destinare al programma, pari a Euro 335.696,98, allocate           
al Capitolo 57233 "Fondo socio assistenziale regionale. Quota parte             
destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attivita' dei               
centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14               
agosto 1989, n. 27", afferente alla UPB 1.5.2.2.20110 - Interventi a            
sostegno delle famiglie;                                                        
ritenuto di dover provvedere, in attesa degli adempimenti di cui                
all'articolo 27 della L.R. 2/03, alla predisposizione del Programma             
annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse            
per l'anno 2003 con valore di stralcio del Piano regionale degli                
interventi e dei servizi sociali, cosi' come indicato nell'allegato             
parte integrante del presente atto e di sottoporne i contenuti                  
all'approvazione del Consiglio regionale, relativamente ai sopra                
richiamati Capitoli di spesa 57115, 57120 e, per la quota di Euro               
215.848,73 al Capitolo 57150 del Fondo socio-assistenziale regionale            
ricompresi nell'UPB 1.5.2.2.20100, e, nell'ambito dell'UPB                      
1.5.2.2.2011 al Capitolo 57233, nonche' ai Capitoli di spesa 57105,             
57107, 57109, 57111 precedentemente indicati, ricompresi nella UPB              
1.5.2.2.20101, ai sopracitati Capitoli 57237 per la quota di Euro               
(UPB 1.5.2.2.20111), 58432 (UPB 1.6.1.2.22101) e 57203 (UPB                     
1.5.2.3.21010), derivanti dal Fondo nazionale per le Politiche                  
sociali - anno 2003, dando atto che:                                            
- per i restanti capitoli di spesa derivanti dal Fondo nazionale si             
provvedera' con appositi specifici atti;                                        
- oltre alle risorse allocate ai capitoli di spesa sopra richiamati,            
si procede anche alla programmazione di somme riferite al Cap. 58350,           
afferente all'UPB 1.5.2.2.20300 per Euro 52.000,00, al Cap. 68275               
afferente all'UPB 1.5.2.2.20260 per Euro 80.000,00 e al sopracitato             
Capitolo 57237 afferente all'UPB 1.5.2.2.20111 per Euro 103.510,82              
derivanti dal Fondo nazionale per l'anno 2002 e non impegnati nello             
stesso esercizio;                                                               
dato infine atto che la quota del Fondo nazionale per le Politiche              
sociali vincolata ai sensi dell'art. 46, comma 2 della Legge 289/02,            
pari a 11.356.617,97 sara' destinata:                                           
- quanto a Euro 10.556.618,00 dalla Regione alle iniziative di cui al           
punto F) dell'allegato programma;                                               
- quanto Euro 799.999,97 dai Comuni, nell'ambito della quota                    
indistinta per la realizzazione dei Piani di zona di cui al punto B)            
dell'allegato programma, all'obiettivo di priorita' sociale                     
"valorizzazione e sostegno delle responsabilita' familiari, delle               
capacita' genitoriali e della natalita'".                                       
Richiamate:                                                                     
- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27 e successive modificazioni ed                   
integrazioni, che detta norme per la realizzazione di politiche di              
sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i            
figli;                                                                          
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle                  
persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti"           
e successive modificazioni ed integrazioni;                                     
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire             
le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle                 
persone disabili" e successive modificazioni ed integrazioni;                   
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio             
sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,                 
modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517" e successive                       
modificazioni ed integrazioni;                                                  
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del Sistema regionale e                 
locale";                                                                        
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e           
altre disposizioni in materia di Enti locali";                                  
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di approvare il "Programma annuale degli interventi e dei criteri            
di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della              
L.R. 2/03. Stralcio Piano regionale degli interventi e dei servizi              
sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03 - Anno 2003", allegato parte           
integrante del presente atto;                                                   
2) di dare atto che al suddetto Programma e' destinata quota parte              
delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo nazionale per le                
Politiche sociali - Anno 2003, per un importo di Euro 52.085.588,63,            
allocate cosi' come indicato al punto 3) che segue, e che la                    
programmazione delle ulteriori risorse, pari a Euro 8.660.052,56,               
derivanti dal suddetto Fondo nazionale, e' rinviata ad appositi                 
specifici atti;                                                                 
3) di dare atto, altresi', che la somma complessivamente programmata            
per l'anno 2003 ammonta a Euro 62.649.916,84, cosi' come risulta                
dall'allegato parte integrante del presente atto, trova allocazione             
ai capitoli di seguito citati del Bilancio di previsione per                    
l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005 e                 
deriva:                                                                         
- per un totale di Euro 10.328.817,39 da risorse regionali (Capp.               
57115-57120-57150 - UPB 1.5.2.2.20100 e 57233 - 1.5.2.2.20110) di cui           
Euro 829.000,00 gia' programmate (Cap. 57150) con deliberazione del             
Consiglio regionale 497/03;                                                     
- per un totale di Euro 52.085.588,63 da risorse del Fondo nazionale            
per le Politiche sociali - Anno 2003 (Capp. 57105, 57107, 57109,                
57111 - UPB 1.5.2.2.20101, Cap. 58432 - UPB 1.6.1.2.22101, Cap. 57237           
- U.P.B. 1.5.2.2.20111 e 57203 - UPB 1.5.2.3.21010);                            
- per un totale di Euro 235.510,82, di cui Euro 52.000,00 - Cap.                
58350 (UPB 1.5.2.2.20300), Euro 80.000,00 - Cap. 68275 (UPB                     
1.5.2.2.20260) e 103.510,82 - Cap. 57237 (UPB 1.5.2.2.20111),                   
derivanti da quote del Fondo nazionale per l'anno 2002 non impegnate            
nell'esercizio medesimo;                                                        
4) di stabilire che il percorso amministrativo procedurale che verra'           
attivato per dare attuazione operativa alle finalita' indicate nel              
programma risulta dettagliatamente riportato e descritto                        
nell'allegato al presente provvedimento e che la somma indicata al              
punto 3) che precede e' cosi' destinata:                                        
a) quanto a Euro 43.442.758,76 al finanziamento dei Comuni della                
regione Emilia-Romagna e delle forme associative di cui all'art. 16             
della L.R. 2/03 per l'attuazione dei Piani di zona di cui: - Euro               
29.355.758,76, come quota indistinta, in base ai criteri e obiettivi            
indicati al punto B) del Programma; - Euro 14.087.000,00 come quote             
finalizzate in base ai criteri e obiettivi indicati al punto C) del             
Programma;                                                                      
b) quanto a Euro 3.674.532,28 al finanziamento delle Province, di               
cui: - Euro 1.291.142,25 in base ai criteri e obiettivi previsti al             
punto D) del Programma quale concorso regionale alle attivita' di               
coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema           
informativo dei servizi sociali, nonche' per l'elaborazione dei Piani           
di zona; - Euro 2.383.390,03 come quote finalizzate in base ai                  
criteri indicati al punto E) del Programma per l'attuazione dei Piani           
provinciali di cui all'art. 27, comma 3 della L.R. 2/03;                        
c) quanto a Euro 4.536.800,00 al finanziamento: - dei programmi e               
delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative                
formative, ai sensi del comma 2), lett. a), art. 47 della L.R. 2/03,            
di cui al punto A) del citato Programma, per l'ammontare di Euro                
3.707.800,00; - delle iniziative gia' programmate con deliberazione             
del Consiglio regionale 497/03 per l'ammontare di Euro 829.000,00 con           
riferimento al Capitolo 57150 del Bilancio di previsione per                    
l'esercizio 2003;                                                               
d) quanto a Euro 10.995.825,80 al finanziamento delle iniziative a              
favore delle famiglie di nuova costituzione per l'acquisto della                
prima casa e per il sostegno alla natalita', ai sensi dell'art. 46,             
comma 2 della Legge 289/02, delineate al punto F) del presente                  
Programma;                                                                      
5) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE                
DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3 DELLA L.R. 2/03.               
STRALCIO PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI AI              
SENSI DELL'ARTICOLO 27, L.R. 2/03 - ANNO 2003                                   
Premessa                                                                        
La principale novita' intervenuta dall'approvazione del precedente              
Programma regionale di riparto del Fondo ad oggi e' sicuramente                 
l'approvazione della L.R. n. 2 del 12 marzo 2003 "Norme per la                  
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del                
sistema integrato di interventi e servizi sociali". Si e' quindi                
definito, anche a livello regionale, il quadro normativo del processo           
di riforma avviato con la Legge n. 328 del 2000; restano ora da                 
definire l'insieme degli atti attuativi della L.R. n. 2 del 2003, ma            
le coordinate di sistema sono oramai tracciate.                                 
Il processo di riforma si trova oggi in una fase in cui e' gia' stata           
avviata, con il riparto dell'anno 2001, la sperimentazione della                
pianificazione a livello di zona, sperimentazione che - per                     
l'impostazione e le caratteristiche che l'hanno connotata - ha                  
permesso di assumere e valutare diversi aspetti ed elementi                     
importanti per la messa a regime del sistema ora delineato dalla                
legge regionale di riforma.                                                     
La consapevolezza dell'importanza, della complessita' e della                   
corresponsabilita' istituzionale che l'attuazione della legge                   
regionale comporta, ha portato alla istituzione della Cabina di Regia           
tra Assessorato regionale e Associazioni rappresentative delle                  
Autonomie locali; la Cabina di Regia per l'attuazione della L.R. n. 2           
dei 2003 e' la sede stabile di confronto e concertazione                        
istituzionale per la definizione delle priorita' e delle linee di               
indirizzo su cui sviluppare l'elaborazione dei diversi strumenti                
attuativi che la legge regionale prevede.                                       
In questo senso si ricorda il recente "Protocollo d'intesa tra                  
Regione Emilia-Romagna, Associazioni regionali delle Autonomie                  
locali, Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, per lo sviluppo              
del sistema di welfare regionale" sottoscritto dalle parti il 26                
luglio 2003.                                                                    
Indicazioni generali                                                            
Per rendere agevole e maggiormente comprensibile le scelte e le                 
indicazioni di questo programma di riparto che - giova ricordarlo -             
sconta ancora la incompletezza del processo di riforma (ci si                   
riferisce in particolare al Piano regionale degli interventi e dei              
servizi sociali previsto all'articolo 27 della L.R. n. 2 del 2003,              
sul quale si tornera' piu' avanti), si ripercorrono di seguito le               
tappe principali e le scadenze della fase di sperimentazione della              
pianificazione a livello di zona, dal suo avvio ad oggi.                        
- Con la delibera del Consiglio regionale n. 246 del 25/9/2001                  
"Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di                    
ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale e del Fondo                
nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2001 - L.R. 2/85 e                
Legge 328/00" si e' previsto, come gia' accennato piu' sopra, che i             
Comuni predisponessero, con il concorso dei soggetti attivi a livello           
locale nella progettazione e realizzazione degli interventi, Piani di           
zona di ambito distrettuale;                                                    
- con la determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche              
sociali n. 9923 del 5/10/2001 "Ripartizione Fondo regionale                     
socio-assistenziale L.R. 2/85 e Fondo nazionale per le Politiche                
sociali Legge 328/00 - Anno 2001. Quantificazione, assegnazione,                
concessione e liquidazione finanziamenti ai Comuni in attuazione                
della delibera del Consiglio regionale 246/01" si e' previsto che la            
presentazione dei Piani di zona dovesse avvenire entro il 15 aprile             
2002 e che la sottoscrizione dell'accordo di programma che approva il           
Piano non avvenisse in data successiva al 24 marzo 2002, termini poi            
prorogati rispettivamente al 15 giugno e al 24 maggio con determina             
n. 333 del 25/1/2002;                                                           
- con la delibera della Giunta regionale n. 329 dell'11/3/2002                  
"Approvazione Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei           
Piani di zona 2002/2003 in attuazione delibera del Consiglio                    
regionale 246/01" si e' prevista la predisposizione dei Piani di zona           
per il biennio 2002/2003, articolati in due Programmi attuativi                 
annuali, dando quindi indicazione che i Piani di zona da presentare             
entro il 15 giugno 2002 comprendessero anche il primo Programma                 
attuativo (relativo all'anno 2002), mentre il secondo Programma                 
attuativo (relativo all'anno 2003) si disponeva che venisse                     
predisposto ed adottato nei termini previsti per l'approvazione dei             
bilanci comunali per l'esercizio finanziario 2003;                              
- con la delibera del Consiglio regionale n. 394 del 30/7/2002                  
"Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di                    
ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale e del Fondo                
nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002 - L.R. 2/85 e                
Legge 328/00" si sono confermati, aggiornati ed ulteriormente                   
precisati gli obiettivi di priorita' sociale gia' indicati nel                  
Programma 2001 (delibera del Consiglio regionale 246/01), da                    
prevedere e realizzare nei Programmi attuativi 2003;                            
- con la determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche              
sociali n. 9308 del 18/9/2002 "Ripartizione Fondo regionale                     
socio-assistenziale L.R. 2/85 e Fondo nazionale per le Politiche                
sociali, Legge 328/00 - Anno 2002. Quantificazione, assegnazione,               
concessione e liquidazione del 70% dei finanziamenti ai Comuni in               
attuazione della delibera del Consiglio regionale 394/02" si e'                 
previsto che la presentazione dei Programmi attuativi 2003                      
(condizione per l'erogazione del restante 30% dei finanziamenti)                
dovesse avvenire entro il 15 marzo 2003 e che la sottoscrizione                 
dell'integrazione all'Accordo di programma gia' approvato avvenisse             
in data non successiva al 28 febbraio 2003, termini poi prorogati con           
determinazioni del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali               
978/03 e 3140/03 al 30 aprile e 15 maggio 2003.                                 
Dal punto di vista metodologico giova infine ricordare anche                    
l'istituzione del Tavolo tecnico Regione-Province in attuazione della           
delibera del Consiglio regionale 246/01, con compiti di sostegno e              
monitoraggio al processo di pianificazione locale (determinazioni del           
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali n. 12396 del                     
16/11/2001 e n. 5377 del 7 maggio 2003).                                        
Il percorso fatto finora e' stato teso a dare identita' alle Zone               
come ambiti naturali della pianificazione locale che, seppure                   
coincidenti territorialmente con gli ambiti dei Distretti sanitari,             
hanno e devono avere sempre piu' una loro specificita' che le                   
distingue e caratterizza come "sociali"; si deve tendere infatti,               
anche per favorire la realizzazione degli obiettivi in materia di               
integrazione socio-sanitaria, a consolidare il ruolo e le                       
responsabilita' degli Enti locali in un ambito zonale, assieme al               
consolidamento del ruolo e delle responsabilita' dei Distretti                  
sanitari.                                                                       
In questo contesto si collocano le indicazioni regionali contenute in           
questo programma di incentivazione alla promozione di "Uffici di                
Piano", come strumenti tecnici di supporto alla attivita' di                    
pianificazione zonale.                                                          
In questo contesto e' parimenti importante che il Comitato dei                  
Sindaci del Distretto individui il Comune referente per ciascuna                
Zona, sia in quanto assegnatario delle risorse destinate ai programmi           
finalizzati, sia per il ruolo di impulso e coordinamento che la nuova           
legge regionale attribuisce loro.                                               
La ricostruzione del percorso amministrativo fatto finora serve a               
dare conto di alcune scelte necessarie a permettere da un lato il               
riparto delle risorse (comprese quelle provenienti dal riparto del              
Fondo nazionale) del Fondo regionale 2003, dall'altro ad avviare il             
processo di pianificazione locale successivo alla sperimentazione con           
un orizzonte temporale adeguato e congruente alla situazione                    
istituzionale.                                                                  
La mancanza del Piano regionale degli interventi e dei servizi                  
sociali previsto all'articolo 27 della L.R. n. 2 del 2003 infatti,              
rende necessario che l'atto che approva il riparto 2003 assuma le               
caratteristiche di anticipazione e stralcio del Piano regionale,                
considerando il 2003 anno ponte, in cui si prosegue e conclude la               
fase sperimentale.                                                              
d'altra parte evidente la necessita' - pur in assenza di un Piano               
completo ed articolato - di dare continuita' e consolidare le                   
attivita' ed iniziative avviate, mettendo in condizione tutti gli               
attori istituzionali e non, di prepararsi all'appuntamento del                  
confronto per la definizione del Piano regionale triennale in tempi             
adeguati alla complessita' ed importanza dei contenuti da definire.             
C'e' inoltre un altro elemento che conferma l'opportunita' di                   
considerare il 2003 anno ponte: le scadenze elettorali del 2004; il             
confronto ed il dibattito tra Assessorato regionale e Autonomie                 
locali ha posto in evidenza, infatti, la opportunita' che la                    
pianificazione triennale dei territori venga fatta dalle nuove                  
Amministrazioni che usciranno dalle elezioni amministrative della               
prossima primavera.                                                             
Si e' quindi scelto di richiedere agli Enti locali - anche per il               
2004 - la presentazione di un Programma attuativo che assuma come               
riferimento le indicazioni e le scelte strategiche gia' definite con            
i Piani di zona 2002-2003, attualizzate e rese coerenti con le                  
indicazioni regionali che seguono le quali, a loro volta, assumono le           
scelte strategiche gia' individuate con il Programma di cui alla                
delibera di Consiglio regionale 394/02, attualizzate valorizzando               
alcune delle scelte innovative che caratterizzano la legge regionale            
di riforma, quali ad esempio le risorse destinate alle                          
sperimentazioni di sportelli sociali (articolo 7) e quelle destinate            
ad incentivare unioni ed associazioni di IPAB in previsione della               
loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona                
(articoli 22 e seguenti).                                                       
La proroga della sperimentazione per una ulteriore annualita'                   
consentira' di allineare i contenuti e l'orizzonte temporale dei                
prossimi Piani di zona triennali con le indicazioni e l'orizzonte               
temporale del Piano regionale complessivo, che verra' approvato nel             
corso del 2004, e che avra' valenza per il triennio 2005-2007.                  
Restano naturalmente invariati rispetto all'anno precedente i ruoli e           
le modalita' di coinvolgimento dei diversi soggetti interessati alla            
definizione dei contenuti; in particolare per quanto riguarda le                
Amministrazioni provinciali si conferma il ruolo svolto di                      
promozione, supporto, informazione e coordinamento, unitamente alla             
definizione di specifici programmi provinciali, come previsto                   
all'articolo 27, comma 3 della L.R. 2/03, che dovranno essere                   
raccordati ed integrati con i Piani di zona; i termini e le modalita'           
di presentazione degli Accordi di programma e dei Programmi attuativi           
verranno definiti, come per l'anno precedente, con l'atto di                    
ripartizione ed assegnazione ai Comuni del fondo 2003.                          
Valutato infine che gli Accordi di programma che hanno approvato i              
Piani di zona sperimentali coprono il biennio 2002-2003, si rende               
necessario che si provveda ad approvare e sottoscrivere un nuovo                
accordo di programma che proroga la sperimentazione dei Piani di zona           
anche per l'anno 2004, approvando contestualmente anche il relativo             
Programma attuativo.                                                            
Integrazione socio-sanitaria                                                    
Il percorso avviato e finora percorso con i Piani di zona                       
sperimentali ha permesso di raccogliere elementi per la costruzione             
di quella base conoscitiva dei servizi e degli interventi presenti in           
Emilia-Romagna (in termini qualitativi, di distribuzione territoriale           
e di costo), che costituiscono la premessa conoscitiva per affrontare           
il tema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS).              
Il tema dei LIVEAS va del resto affrontato tenuto conto dei livelli             
essenziali di assistenza in materia sanitaria (LEA), in particolare             
socio sanitari, per gli evidenti intrecci e relazioni che                       
intercorrono tra le prestazioni socio-assistenziali e                           
socio-sanitarie, e quindi acquisendo adeguate informazioni sulla                
modalita' di applicazione sul territorio e le eventuali difficolta'             
riscontrate.                                                                    
A questo proposito si ricorda che, con un apposito provvedimento, la            
Giunta regionale, con deliberazione 295/02, ha recepito il DPCM 29              
novembre 2001 di definizione dei LEA ed ha rinviato ad un successivo            
momento l'armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in                
materia di integrazione socio-sanitaria con le indicazioni                      
dell'Allegato 1C del DPCM citato, impegnando le AUSL ad applicare le            
disposizioni regionali vigenti fino alla definizione della prevista             
armonizzazione.                                                                 
Verifica e valutazione                                                          
L'articolo 51, comma 1 della L.R. 2/03 prevede che, a partire dal               
primo anno successivo a quello della entrata in vigore della legge,             
la Giunta regionale presenti al Consiglio una relazione annuale in              
cui sono contenute informazioni relative a:                                     
a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la             
realizzazione del sistema integrato;                                            
b) evoluzione dei compiti assegnati ai soggetti attuatori;                      
c) modalita' di finanziamento della legge, entita', fonti e criteri             
delle ripartizioni dei fondi assegnati agli Enti locali ed altri                
soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.                                 
La prima relazione prevista ai sensi dell'articolo 51, comma 1 deve             
essere presentata nel corso del 2004, e si ritiene che cio'                     
rappresenti l'occasione per fornire informazioni ed i dati richiesti            
non solo sull'annualita' trascorsa ma su tutto il periodo di                    
sperimentazione triennale dei Piani di zona (2002-2004).                        
Gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di                
rischio sociale da contrastare - Stralcio Piano regionale degli                 
interventi e dei servizi sociali - articoli 27, comma 2, lettera a) e           
47, comma 3 della L.R. 2/03                                                     
Come gia' piu' volte ricordato l'esperienza di sperimentazione dei              
Piani di zona e' partita con il Programma regionale di riparto del              
Fondo 2001, che individuava linee di indirizzo in coerenza con gli              
obiettivi strategici del "Piano nazionale degli interventi e dei                
servizi sociali 2001-2003" come anticipazione dei contenuti del Piano           
sociale regionale.                                                              
Per le considerazioni e le motivazioni espresse piu' sopra, che                 
suggeriscono l'opportunita' e necessita' di considerare l'anno 2003             
come anno ponte, che portera' alla piena attuazione di quanto                   
previsto dalla L.R. 2/03, questo Programma annuale conferma gli                 
obiettivi strategici gia' individuati dalla deliberazione di                    
Consiglio regionale 394/02, aggiornati ed integrati con alcuni                  
obiettivi in sintonia con le scelte innovative che la nuova legge               
regionale prevede.                                                              
Gli obiettivi gia' individuati con il Programma dello scorso anno,              
integrati con i nuovi obiettivi che avviano l'attuazione della L.R.             
2/03, come detto piu' sopra, costituiscono stralcio del Piano                   
regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto                       
all'articolo 27, finalizzato all'attuazione di quanto previsto                  
all'articolo 47, comma 3.                                                       
Gli obiettivi regionali di priorita' sociale gia' individuati dalla             
delibera di Consiglio regionale 394/02 sono i seguenti:                         
- valorizzare e sostenere le responsabilita' familiari e le capacita'           
genitoriali;                                                                    
- rafforzare i diritti dei minori assicurandone l'esigibilita' anche            
tramite l'attivazione di servizi e iniziative all'interno di una                
progettazione di piu' ampie politiche di territorio;                            
- potenziare gli interventi a contrasto della poverta';                         
- sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti              
(in particolare le persone anziane e le disabilita' gravi);                     
- prevenire e contrastare i fenomeni di dipendenza da sostanze;                 
- integrazione sociale della popolazione immigrata.                             
Va ricordato che per quanto riguarda le politiche di integrazione               
sociale della popolazione immigrata e gli interventi per la                     
promozione dei diritti e delle opportunita' per l'infanzia e                    
l'adolescenza, la relativa programmazione delle risorse relative                
all'anno 2003 e' gia' stata definita con le deliberazioni di                    
Consiglio regionale 497/03 (immigrazione) e 156/01 (infanzia e                  
adolescenza). Naturalmente i progetti e gli interventi relativi a               
queste programmazioni andranno considerate e ricomprese nel quadro di           
pianificazione complessiva dei Piani di zona.                                   
Il complesso delle risorse del Fondo sociale regionale programmate              
con il presente atto ammonta a Euro 61.820.916,84 cosi' destinate:              
a) Euro 3.707.800,00 per il sostegno dei programmi e delle iniziative           
volte alla promozione sociale e alle iniziative formative (articolo             
47, comma 2, lett. a) della L.R. 2/03);                                         
b) Euro 29.355.758,76 per la ripartizione ai Comuni quale concorso              
regionale all'attuazione dei Piani di zona (quota indistinta -                  
articolo 47, comma 1, lett. b) della L.R. 2/03);                                
c) Euro 14.087.000,00 per la ripartizione ai Comuni quale concorso              
regionale all'attuazione di specifici Programmi finalizzati inseriti            
nei Piani di zona (quota finalizzata - articolo 47, comma 1, lett. b)           
della L.R. 2/03);                                                               
d) Euro 1.291.142,25 per la ripartizione alle Province quale concorso           
regionale alle attivita' di coordinamento e supporto per la                     
implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi                  
sociali, nonche' per l'elaborazione dei Piani di zona (quota                    
indistinta - articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. 2/03);                   
e) Euro 2.383.390,03 per la ripartizione alle Province quale concorso           
regionale all'attuazione di specifici Programmi provinciali (quota              
finalizzata - articolo 27, comma 3 e articolo 47, comma 1, lett. c)             
della L.R. 2/03);                                                               
f) Euro 10.995.825,80 a sostegno della natalita' e alle politiche in            
favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per                 
l'acquisto della prima casa di abitazione (articolo 46, comma 2,                
Legge 289/02).                                                                  
Per ciascuna delle destinazioni di risorse come sopra indicato alle             
lettere a)-f), vengono di seguito riportati: il percorso                        
amministrativo procedurale che verra' attivato per dare attuazione              
operativa al programma, gli obiettivi specifici assegnati, i                    
destinatari o le modalita' per la loro individuazione, i criteri di             
riparto e le modalita' di assegnazione nonche' per alcune delle                 
iniziative sopra indicate anche le modalita' di erogazione.                     
A) SOSTEGNO DEI PROGRAMMI E DELLE INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE              
SOCIALE E ALLE INIZIATIVE FORMATIVE                                             
La Giunta regionale approvera' specifici bandi, per un importo pari a           
Euro 2.930.000,00, finalizzati all'accesso di soggetti pubblici e/o             
privati ai finanziamenti per il sostegno dei programmi e delle                  
iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative            
di cui al comma 2, lett. a), art. 47 della L.R. 2/03, finalizzando le           
risorse ai seguenti obiettivi:                                                  
1) Riorganizzazione territoriale delle IPAB attraverso                          
raggruppamenti, fusioni e sperimentazioni di forme gestionali                   
innovative, da elaborarsi in accordo ai Comuni della Zona. Risorse:             
Euro 500.000,00                                                                 
2) Sperimentazione degli sportelli sociali di cui all'art. 7 della              
L.R. 2/03, quale modalita' di accesso al sistema locale dei servizi             
sociali a rete. In particolare si prevede di finanziare                         
sperimentazioni di sportelli sociali, che vedano il coinvolgimento              
degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati del territorio in           
grado di garantire la costruzione di reti di informazione e                     
orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunita' sociali, sui            
servizi e gli interventi del sistema locale. Tale iniziativa ha                 
l'obiettivo di giungere a una migliore definizione delle                        
caratteristiche essenziali di organizzazione degli sportelli, che               
saranno oggetto di apposita direttiva della Giunta regionale ai sensi           
del comma 5 dell'art. 7 della citata L.R. 2/03. Risorse: Euro                   
800.000,00                                                                      
3) Incentivare l'avvio a livello locale di programmi e di iniziative            
di attuazione di politiche integrate per il miglioramento della                 
qualita' della vita della popolazione anziana anche attraverso la               
realizzazione di metodologie, obiettivi ed azioni indicate nel "Piano           
regionale delle azioni per la popolazione anziana"; in corso di                 
approvazione. Risorse: Euro 1.500.000,00                                        
4) Realizzazione e qualificazione di iniziative e servizi per                   
l'accoglienza e l'autonomia delle donne in difficolta' con figli                
minori in situazione di fragilita' psicosociale. Risorse: Euro                  
130.000,00                                                                      
Ulteriori risorse, per un totale di Euro 777.800,00 saranno                     
finalizzate ai seguenti obiettivi:                                              
- sostegno del processo di riforma (iniziative di formazione ed                 
informazione, sperimentazione di forme innovative di organizzazione e           
gestione degli interventi);                                                     
- sostegno a sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni                 
sociali;                                                                        
- cofinanziamento di programmi di intervento nazionali o di ambito              
comunitario;                                                                    
- attivazione di iniziative di comunicazione sociale, di studio e               
ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere socio                     
assistenziale;                                                                  
- promozione delle banche del tempo finalizzate allo scambio                    
solidale, dei prestiti sull'onore, di iniziative per l'armonizzazione           
dei tempi delle citta';                                                         
- tutela e promozione dei diritti dei minori, attivita' di contrasto            
all'abuso;                                                                      
- promozione e creazione di percorsi ed attivita' finalizzati                   
all'inserimento lavorativo dei/delle detenuti/e in carcere.                     
La Giunta regionale provvedera' successivamente, all'individuazione             
delle iniziative con la conseguente assegnazione delle risorse ai               
destinatari individuati e, qualora ricorrano le condizioni previste             
dalla L.R. 40/01, all'assunzione dei relativi impegni di spesa,                 
nonche' alla definizione delle modalita' di erogazione dei                      
finanziamenti.                                                                  
Le risorse programmate per le finalizzazioni di cui al presente punto           
A) ammontano a Euro 3.707.800,00 e trovano allocazione in bilancio ai           
seguenti capitoli di spesa:                                                     
- quanto a Euro 3.491.951,27 sul Capitolo n. 57109 "Fondo nazionale             
per le Politiche sociali. Quota parte destinata ai Comuni singoli e             
alle forme associative, alle AUSL, alle IPAB, alle Aziende pubbliche            
di servizi alla persona e ai soggetti privati senza scopo di lucro              
per il sostegno delle attivita' di cui all'art. 47, comma 2), L.R.              
2/03 e Legge 328/00 - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101            
- quanto a Euro 215.848,73 sul Capitolo n. 57150 "Fondo sociale                 
regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme                 
associative, alle AUSL, alle IPAB, alle Aziende pubbliche di servizi            
alla persona e ai soggetti privati senza scopo di lucro per il                  
sostegno delle attivita' di cui all'art. 47, comma 2), L.R. 2/03 e              
Legge 328/00" afferente all'UPB 1.5.2.2.20100.                                  
Alla programmazione per l'anno 2003 concorre un'ulteriore quota pari            
a Euro 829.000,00 dello stanziamento previsto al sopracitato Capitolo           
57150, gia' destinata al finanziamento del Programma a favore degli             
immigrati di cui alla delibera di Consiglio regionale 497/03 "Linee             
guida per l'attivazione del Programma 2003 relativo alle attivita' a            
favore degli immigrati stranieri previste dal DLgs 25 luglio 1998, n.           
286".                                                                           
Fermo restando le procedure indicate nell'ambito del punto A) per la            
quantificazione delle risorse da assegnare ai soggetti destinatari ed           
i limiti dell'importo in esso indicati, all'assunzione degli impegni            
di spesa a carico dei soprariportati capitoli si provvedera' in                 
relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul                
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio              
pluriennale 2003-2005.                                                          
B) RIPARTIZIONE AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI           
PIANI DI ZONA - QUOTA INDISTINTA                                                
Le risorse di cui al presente punto B) sono destinate ai Comuni e               
finalizzate a garantire, accanto al mantenimento dei servizi                    
esistenti, gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione degli             
stessi sulla base degli obiettivi di benessere sociale indicati nel             
presente Piano regionale stralcio.                                              
Dette risorse complessivamente ammontano a Euro 29.355.758,75 e sono            
ripartite con le seguenti modalita':                                            
- quanto a Euro 28.355.758,75 tra tutti i Comuni sulla base dei                 
seguenti criteri:                                                               
a) 70% della somma disponibile sulla base della popolazione residente           
al 31/12/2002, ultimo dato disponibile, pesata per fasce di eta'                
secondo lo schema seguente:                                                     
- 0-2   valore 1                                                                
- 3-17  valore 1,5                                                              
- 18-64 valore 1                                                                
- 65-74 valore 2                                                                
- >> 75  valore 3                                                               
b) 20% della somma disponibile soltanto fra i Comuni appartenenti               
alle Comunita' Montane (L.R. n. 22 del 1997 e L.R. n. 11 del 2001) e            
gli altri Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in base           
alla popolazione residente al 31/12/2002, ultimo dato disponibile,              
nel seguente modo:                                                              
- Comuni montani     valore 2                                                   
- Comuni 5>  valore 1                                                           
c) 10% della somma disponibile in base al numero di utenti dei                  
servizi dei Comuni rivolti ad anziani, disabili, minori, adulti in              
difficolta', immigrati e nomadi, rilevati dal Sistema informativo               
delle Politiche sociali regionale al 31/12/2001;                                
- quanto a Euro 1.000.000,00 tra i soli Comuni appartenenti alle                
Comunita' Montane sulla base della popolazione residente al                     
31/12/2002, ultimo dato disponibile.                                            
In ogni caso la quota spettante a ciascun Comune non potra' subire              
diminuzioni superiori al 6% rispetto a quanto assegnato, per le                 
medesime finalita', nell'anno 2002.                                             
Il Dirigente regionale competente provvedera' con propri atti formali           
all'assegnazione e concessione delle risorse, all'assunzione                    
dell'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione del 70% del               
finanziamento concesso. L'ulteriore quota a saldo sara' erogata a               
seguito di presentazione da parte dei Comuni dei Programmi attuativi            
2004, con le modalita' e nei termini individuati nell'atto di                   
concessione dei finanziamenti stessi.                                           
C) RIPARTIZIONE Al COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DI            
SPECIFICI PROGRAMMI FINALIZZATI INSERITI NEI PIANI DI ZONA - QUOTE              
FINALIZZATE                                                                     
Le risorse complessive di cui al presente punto C) destinate ai                 
Comuni ammontano a Euro 14.087.000,00.                                          
Tra gli obiettivi di benessere sociale individuati dalla Regione si             
vuole porre attenzione ad alcuni temi, considerati particolarmente              
rilevanti, prevedendo specifici programmi finalizzati, anche al fine            
di inserirli piu' compiutamente all'interno della programmazione di             
zona.                                                                           
1. Programma finalizzato al sostegno all'attivita' di cura dei                  
familiari a domicilio e della vita indipendente per anziani e                   
disabili                                                                        
Risorse programmate: Euro 6.000.000,00.                                        
Obiettivi: nell'ambito dell'obiettivo di benessere sociale                     
"Valorizzazione e sostegno delle responsabilita' familiari"                     
richiamato nel presente programma, assumono particolare rilievo le              
iniziative volte a sostenere le responsabilita' di cura dei familiari           
che assistono anziani non autosufficienti e/o disabili in situazione            
di gravita, in attuazione di quanto previsto dalle linee di indirizzo           
regionale e dalla lettera d), comma 3 dell'art. 16 della Legge                  
328/00, da realizzarsi mediante:                                                
a) l'impegno diretto dei Comuni, in collaborazione con le Aziende               
USL, nella definizione delle modalita' di concessione e controllo               
dell'assegno di cura per anziani previsto dalla L.R. 5/94 e dalla               
deliberazione di Giunta regionale 1377/99; le risorse assegnate sono            
volte all'ampliamento dei beneficiari di questa misura di intervento,           
in modo particolare per quanto attiene: - un maggior utilizzo di                
assegni relativi al livello assistenziale piu' elevato (livello A); -           
una maggiore garanzia di continuita' degli interventi per i soggetti            
che mantengono le condizioni che hanno motivato l'intervento di                 
sostegno economico;                                                             
b) la continuazione ed ampliamento della sperimentazione avviata con            
la delibera di Giunta regionale 1122/02 "Direttiva per la promozione            
di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di              
domiciliarita' e le opportunita' di vita indipendente dei cittadini             
in situazione di handicap grave (assegno di cura e di sostegno)".               
Destinatari dei contributi: tenuto conto di quanto previsto dalla              
lettera a), comma 3 dell'art 8 della Legge 328/00 circa                         
l'opportunita' di favorire ed incentivare ambiti territoriali per la            
gestione dei servizi sociali a rete coincidenti con i distretti                 
sanitari, considerato che anche l'art. 14 della L.R. 5/94 prevede un            
ruolo propulsivo dei Comuni sedi di distretto, anche alla luce                  
dell'art. 16 e dell'art. 47, comma 1, lett b) ed in particolare                 
dell'art. 29 della L.R. 2/03, si ritiene opportuno assegnare le                 
risorse ai Comuni sede di distretto, o altro soggetto pubblico                  
previsto dall'art. 16 della L.R. 2/03, per programmi finalizzati di             
ambito zonale.                                                                  
Criteri di ripartizione delle risorse: le risorse programmate                  
vengono ripartite tra i soggetti assegnatari individuati come sopra             
indicato per ogni "zona sociale" nel seguente modo:                             
- 4.750.000,00 Euro per l'area anziani, con variazioni connesse ad              
arrotondamenti, in base alla popolazione con eta' eguale o superiore            
a 75 anni residente in ogni zona al 31/12/2002;                                 
- 1.250.000,00 Euro per l'area disabili, con variazioni connesse ad             
arrotondamenti, in base alla popolazione residente in ogni zona al              
31/12/2002.                                                                     
Fermo restando il limite dell'assegnazione massima definita con atto            
del Dirigente competente secondo i criteri sopra richiamati, il                 
limite del concorso finanziario della Regione e' fissato nel 70% del            
totale degli impegni di spesa che le Amministrazioni destinatane                
adotteranno per la realizzazione nell'ambito zonale del programma               
finalizzato area anziani e disabili.                                            
Atti successivi: il Dirigente regionale competente provvedera' con             
propri atti formali all'assegnazione delle risorse, all'impegno di              
spesa e alla determinazione delle modalita' di presentazione del                
programma finalizzato, articolato per area anziani ed area disabili,            
dei termini di esecuzione dello stesso.                                         
La liquidazione dei contributi regionali, avverra' con atto formale             
del Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del                  
Programma attuativo 2004 dei Piani di zona, del Programma finalizzato           
"Assegni di cura" da presentare alla Regione nei tempi previsti per             
il Programma attuativo e previa valutazione di congruita' da parte              
della Regione.                                                                  
Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche             
all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui             
all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di              
quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale           
individuazione per l'area anziani e/o per l'area disabili di un altro           
Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art 16 della L.R. 2/03 in           
qualita' di soggetto capofila, fermo restando la rispondenza                    
dell'ambito territoriale alla "zona sociale".                                   
2. Programma finalizzato "Giovani"                                              
Risorse programmate: Euro 2.000.000,00.                                        
Destinatari: Comuni sede di distretto o un altro soggetto pubblico             
di cui all'art. 16 della L.R. 2/03, per programmi di ambito zonale.             
Obiettivi: in attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 4,               
lett. h) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, il programma e' finalizzato            
a sostenere l'avvio (esclusivamente nelle zone prive o carenti di               
servizi) e il consolidamento di interventi e servizi rivolti agli               
adolescenti, ai giovani ed agli adulti di riferimento, aventi come              
obiettivo la promozione del benessere e la costruzione di rapporti              
sociali significativi nell'ambito delle Comunita' locali; la                    
promozione di opportunita' per adolescenti e giovani nei loro                   
ambienti di vita; la promozione delle competenze e dell'autonomia; il           
supporto ai compiti di sviluppo; la prevenzione del disagio e della             
dipendenza.                                                                     
Le risorse del presente programma sono destinate prioritariamente al            
consolidamento ad alla qualificazione degli interventi e dei servizi            
gia' finanziati con i fondi della Legge 45/99, della Legge 285/97,              
della L.R. 21/96 e della L.R. 40/99 e al sostegno delle attivita'               
sociali svolte nei servizi socio-sanitari per gli adolescenti e i               
giovani (Spazio-giovani dei Consultori ecc), in particolare                     
mediante:                                                                       
- supporto alle istituzioni scolastiche nelle relazioni con gli                 
adolescenti, con particolare attenzione ai passaggi critici, anche              
per contrastare la dispersione scolastica;                                      
- consolidamento delle attivita' dei Centri di aggregazione                     
giovanile;                                                                      
- sviluppo del lavoro di rete territoriale e degli interventi                   
educativi di sostegno alle competenze personali;                                
- promozione e sviluppo, in collaborazione con i servizi sanitari               
competenti, di interventi in situazioni individuali e/o territoriali            
a rischio o caratterizzate da forte disagio, anche attraverso il                
miglioramento delle competenze professionali degli operatori e la               
facilitazione delle modalita' di accesso;                                       
- promozione e sviluppo, in collaborazione con i servizi sanitari               
competenti, degli interventi con gli adulti significativi, anche con            
modalita' innovative che consentano l'aggancio di situazioni                    
famigliari problematiche;                                                       
- consolidamento di relazioni significative con i gruppi informali,             
anche attraverso il lavoro di strada.                                           
I programmi finalizzati dovranno coinvolgere la Comunita' locale nel            
suo insieme (Istituzioni, Associazioni, Gruppi ecc.), prevedere,                
quando necessario, rapporti di collaborazione con Magistratura,                 
Centro Giustizia minorile e Forze dell'Ordine e promuovere la                   
partecipazione dei giovani alla progettazione ed alla gestione delle            
attivita' a loro destinate.                                                     
Criteri di ripartizione: le risorse del presente programma saranno             
ripartite sulla base della popolazione 15-34 anni residente nei                 
Comuni della zona al 31/12/2002.                                                
Atti successivi: l'assegnazione delle risorse a favore dei Comuni              
sede di distretto e l'impegno di spesa saranno effettuati con atto              
formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra                  
riportati.                                                                      
La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare             
il 70% della spesa ammissibile, avverra' con atto formale del                   
Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma            
attuativo 2004 dei Piani di zona, di un Programma finalizzato                   
"Giovani" da presentare alla Regione nei tempi previsti per il                  
Programma attuativo 2004 e previa valutazione della congruita' dei              
Programmi finalizzati da parte della Regione.                                   
Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche             
all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui             
all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di              
quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale           
individuazione, all'atto della presentazione del programma                      
finalizzato, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui                
all'art. 16 della L.R. 2/03 in qualita' di soggetto capofila del                
"Programma finalizzato Giovani", fermo restando la rispondenza                  
dell'ambito territoriale alla "zona sociale".                                   
3. Programma finalizzato "Dipendenze"                                           
Risorse programmate: Euro 2.000.000,00                                         
Destinatari: Comuni sede di distretto o un altro soggetto pubblico             
di cui all'art 16 della L.R. 2/03 per programmi di ambito zonale e              
provinciale.                                                                    
Obiettivi: sostegno a programmi locali, predisposti congiuntamente             
da Amministrazioni locali e AUSL, che prevedano il concorso                     
finanziario da parte di entrambi i soggetti e la collaborazione del             
Terzo settore, finalizzati a:                                                   
- sviluppare e consolidare interventi e servizi socio-sanitari di               
contrasto alla dipendenza da sostanze legali ed illegali associata a            
marginalita' sociale, in particolare nelle aree urbane, attraverso il           
lavoro di strada e l'offerta di interventi e servizi a bassa soglia             
di accesso, anche prevedendo modalita' organizzative innovative e               
flessibili che consentano di rispondere tempestivamente e                       
adeguatamente ai bisogni;                                                       
- sviluppare e consolidare percorsi di avviamento/integrazione                  
lavorativa di soggetti in carico ai Sert;                                       
- sviluppare e consolidare interventi socio-sanitari di promozione              
della salute nei luoghi del divertimento, anche con l'utilizzo di               
unita' mobili e prevedendo il coinvolgimento dei gestori dei locali e           
delle Forze dell'ordine;                                                        
- sviluppare e consolidare interventi socio-sanitari di tutela della            
salute nell'area costiera, in particolare nel periodo estivo.                   
I programmi locali sono predisposti con il supporto tecnico dei                 
Coordinamenti Tecnici territoriali (CTT).                                       
Criteri di ripartizione:                                                       
- 50% sulla base della popolazione 15-44 anni residente nei Comuni              
della Zona al 31/12/2002, assegnando ai Comuni capoluogo valore 1,5 e           
agli altri Comuni valore 1;                                                     
- 50% sulla base del numero di utenti in carico ai Sert nel 2002.               
Atti successivi: l'assegnazione dei fondi e l'assunzione                       
dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del                   
Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.                   
La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare             
il 70% della spesa ammissibile, avverra' con atto formale del                   
Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma            
attuativo 2004 dei Piani di zona, di un Programma finalizzato                   
"Dipendenze" da presentare alla Regione nei tempi previsti per i                
Piani di zona 2004 e previa valutazione della congruita' dei                    
Programmi finalizzati da parte della Regione.                                   
Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche             
all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui             
all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di              
quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale           
individuazione, all'atto della presentazione del programma, di un               
altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R.            
2/03, in qualita' di soggetto capofila del "Programma finalizzato               
Dipendenze".                                                                    
4. Programma finalizzato al contrasto della poverta' e all'inclusione           
sociale                                                                         
Risorse programmate: Euro 2.500.000,00.                                        
Finalita': questo programma intende favorire e rafforzare le                   
politiche regionali di lotta alla poverta' e all'esclusione sociale,            
attraverso la progettualita' territoriale (provinciale, sovrazonale             
e/o zonale) degli interventi e l'attivita' di rete.                             
Valorizzera' quindi il "capitale sociale" regionale, inteso come                
quell'insieme di relazioni e attivita' su base locale che sono                  
diventati non solo fattori di coesione, ma anche di produttivita' e             
benessere sociale.                                                              
Obiettivi:                                                                     
- Fornire ad ogni persona delle opportunita' per la conduzione (o               
riappropriazione) di una vita dignitosa ed equa agendo sulle tre                
principali aree del disagio sociale: lavoro, casa e integrazione;               
- prevenire le situazioni di poverta', rafforzando i legami di                  
solidarieta' familiare e sociale dell'inclusione;                               
- promuovere interventi di politica integrata rivolti alla                      
popolazione nomade e agli individui in situazione di poverta' ed                
esclusione, sviluppando dignita' ed autostima;                                  
- affrontare la cosiddetta "poverta' immateriale", tipica dei                   
contesti urbani, vissuta di silenzio e solitudine;                              
- approfondire la dimensione territoriale della poverta' e le sue               
caratteristiche legate anche a differenze di genere, per                        
l'individuazione di appropriate politiche locali e per la loro                  
socializzazione.                                                                
Azioni: le azioni, nell'ambito di un sistema integrato di interventi           
e servizi sociali, promuoveranno l'attivita' di rete in particolare             
attraverso il coinvolgimento del Terzo Settore.                                 
Riguarderanno:                                                                  
- la realizzazione, ampliamento o innovazione di servizi di pronta              
accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento           
e il reinserimento sociale delle persone che versano in situazioni di           
poverta' estrema e delle persone senza fissa dimora;                            
- la realizzazione di iniziative anche a carattere innovativo che               
intendano dare risposta alle esigenze primarie di sopravvivenza delle           
persone in situazione di grave marginalita', in particolare                     
attraverso il reperimento e/o la fornitura di viveri e beni di prima            
necessita';                                                                     
- lo sviluppo di interventi integrati per l'inserimento sociale di              
persone in situazione di esclusione e per la popolazione nomade, per            
la presa di coscienza delle risorse personali e per la rimozione di             
ostacoli anche di tipo economico;                                               
- lo sviluppo di iniziative di avvicinamento ad attivita'                       
responsabilizzanti, anche attraverso la partecipazione a laboratori             
artigianali e ad iniziative socializzanti;                                      
- lo sviluppo di interventi formativi e seminariali, rivolti agli               
operatori del settore sociale, per la condivisione delle esperienze             
nell'ambito della poverta' e dell'esclusione, anche eventualmente               
ricavandone "buone pratiche".                                                   
Destinatari delle risorse: Comuni sede di distretto o ad altro                 
soggetto pubblico di cui all'art. 16, L.R. 2/03.                                
Criteri di ripartizione delle risorse: la Regione assegnera' le                
risorse ai Comuni sede di distretto sulla base del numero dei                   
residenti nell'ambito della zona al 31/12/2002.                                 
In relazione alla concentrazione nelle grandi citta' delle                      
problematiche di esclusione, si definiscono correttivi da applicare             
alla popolazione residente pari a 3 per il Comune di Bologna e pari a           
2 per i Comuni capoluogo di provincia (Piacenza, Parma, Reggio                  
Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forli' e Cesena).                     
Nell'ambito del ruolo che compete alle Province nella definizione ed            
attuazione dei Piani di zona, le medesime svolgeranno ruolo di                  
coordinamento e monitoraggio dei progetti degli interventi                      
predisposti su base provinciale, sovrazonale e/o zonale.                        
Atti successivi: l'assegnazione delle risorse ed il relativo impegno           
di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente                      
competente, sulla base dei criteri sopra riportati.                             
La liquidazione dei contributi regionali, che non potranno superare             
il 70% della spesa ammissibile, avverra' con atto formale del                   
Dirigente competente a fronte di un "Programma finalizzato al                   
contrasto della poverta' e all'inclusione sociale", con le                      
caratteristiche sopra descritte, che dovra' essere:                             
- approvato nell'ambito del Programma attuativo 2004 dei Piani di               
zona e presentato alla Regione nei tempi previsti per lo stesso                 
Programma attuativo 2004;                                                       
- valutato positivamente in merito alla congruita' da parte del                 
Servizio regionale competente.                                                  
Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche             
all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui             
all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di              
quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale           
individuazione, all'atto della presentazione del programma                      
finalizzato, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui                
all'art. 16 della L.R. 2/03 in qualita' di soggetto capofila.                   
5. Programma finalizzato all'autonomia nell'ambiente domestico di               
disabili ed anziani                                                             
Risorse programmate: Euro 500.000,00.                                          
Obiettivi: nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi           
sociali e del progetto individualizzato che i Comuni sono chiamati a            
formulare a favore delle persone non autosufficienti ai sensi                   
dell'articolo 7 della L.R. 2/03, assumono particolare rilevanza                 
attivita' di informazione e consulenza nel settore degli adattamenti            
dell'ambiente di vita quotidiana della persona in situazione di                 
handicap. A fronte di una situazione di handicap grave, uno dei                 
principali bisogni espressi dalla persona con disabilita' in eta'               
adulta o anziana e dalla sua famiglia consiste nel dover adattare               
l'ambiente domestico alle proprie abilita' e nel dover individuare              
soluzioni per la mobilita'. Sulla base di tali considerazioni si                
rende necessaria un'azione coordinata per assicurare in ogni ambito             
provinciale le funzioni di informazione, consulenza e sostegno per              
l'adattamento dell'ambiente domestico attraverso la costituzione di             
centri provinciali interistituzionali, che potranno anche articolarsi           
con sportelli territoriali e che svolgeranno l'attivita' mediante               
equipe multiprofessionali.                                                      
Tali attivita' si svilupperanno in continuita' e coordinamento con le           
attivita' di informazione, formazione e consulenza di secondo livello           
che in ambito regionale sono gia' state avviate dal Centro regionale            
di InFormazione sull'accessibilita' di Reggio Emilia e dal Centro               
regionale Ausili di Bologna.                                                    
Destinatari: per ogni ambito provinciale viene individuato un                  
soggetto attuatore tra i Comuni o tra altri soggetti pubblici                   
indicati all'art. 16 della L.R. 2/03, secondo le modalita' definite             
in apposita deliberazione di Giunta regionale.Criteri di                       
ripartizione: le risorse programmate sono ripartite, con variazioni             
connesse ad arrotondamenti, tra Comuni o altri soggetti pubblici                
indicati all'art. 16 della L.R. 2/03 designati per ogni ambito                  
provinciale, in base alla popolazione residente al 31/12/2002 nella             
provincia di riferimento.                                                       
Procedure: con deliberazione della Giunta regionale verranno                   
determinati:                                                                    
- le caratteristiche, le attivita' dei centri provinciali di                    
informazione e consulenza per l'adattamento degli ambienti domestici            
e le professionalita' da assicurare nelle equipe multiprofessionali;            
- le modalita' per l'individuazione del soggetto responsabile della             
realizzazione del progetto per ogni ambito provinciale;                         
- le procedure per la presentazione dei progetti attuativi locali da            
parte dei soggetti individuati per ogni ambito provinciale.                     
I Comuni o altri soggetti pubblici indicati all'art. 16 della L.R.              
2/03 individuati per ogni ambito provinciale approveranno il                    
programma finalizzato.                                                          
Fermo restando il limite dell'assegnazione regionale determinata                
secondo le modalita' descritte successivamente, il contributo                   
regionale non puo' in ogni caso superare il 70% del costo totale del            
progetto attuativo locale. Pertanto i soggetti assegnatari debbono              
assicurare il finanziamento di almeno il 30% del costo totale del               
programma finalizzato.                                                          
Il Dirigente regionale competente provvedera' con propri atti formali           
all'assegnazione delle risorse, all'assunzione del relativo impegno             
di spesa, alla determinazione dei termini di realizzazione e delle              
modalita' di rendicontazione dei programmi finalizzati, alla                    
liquidazione delle somme relative agli stessi, tenendo conto del                
limite del 70% del contributo regionale rispetto al costo totale.               
6. Programma finalizzato alla promozione dei Centri Documentazione              
per l'Integrazione delle persone con disabilita'                                
Risorse programmate: Euro 200.000,00.                                          
Obiettivi: nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione                   
culturale, informazione, documentazione e consulenza nell'area della            
disabilita' previste all'articolo 11 della L.R. 29/97 recante "Norme            
e provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e                 
l'integrazione sociale delle persone disabili", si rende opportuno              
promuovere sul territorio regionale il ruolo svolto dai Centri                  
Documentazione Handicap/Centri Documentazione per l'Integrazione                
attraverso il finanziamento di iniziative finalizzate ai seguenti               
obiettivi:                                                                      
a) attivare, in territori che risultino ancora privi di tali servizi,           
Centri Documentazione Handicap per l'offerta di attivita' di                    
informazione, documentazione e consulenza a favore di singoli                   
cittadini, associazioni ed operatori, sulle principali tematiche                
inerenti la qualita' della vita delle persone con disabilita'                   
(scuola, lavoro, servizi sociali e sanitari, cultura, sport, tempo              
libero, mobilita'...), aventi un bacino di utenza di ambito almeno              
provinciale;                                                                    
b) realizzare banche dati sull'offerta dei servizi per le persone con           
disabilita' presenti sul territorio  regionale,  nonche' produrre e             
raccogliere documentazione sulle principali tipologie di deficit o              
disabilita', al fine di garantire su tali argomenti un'adeguata                 
attivita' di informazione, documentazione e consulenza, in                      
continuita' con le iniziative gia' avviate ai sensi della DGR 2591/99           
e DGR 2440/00;                                                                  
c) favorire il coordinamento tra i Centri Documentazione Handicap               
operanti sul territorio regionale, nonche' la pubblicazione e lo                
scambio di buone pratiche, in continuita' e a completamento delle               
attivita' gia' avviate ai sensi della DGR 2591/99 e della DGR                   
2440/00.                                                                        
Destinatari dei contributi: in considerazione dell'obiettivo di                
promuovere la costituzione di un Centro Documentazione Handicap in              
ogni ambito provinciale e tenuto conto dell'articolazione attuale               
della rete dei CDH gia' esistenti ed operanti sul territorio                    
regionale, nonche' degli accordi e delle modalita' di coordinamento             
gia' avviate tra i Centri medesimi, si ritiene opportuno assegnare le           
risorse di cui trattasi ai Comuni capoluogo di Provincia, prevedendo            
per la Provincia di Forli'-Cesena una assegnazione per entrambi i               
Comuni capoluogo.                                                               
Procedure: i Comuni destinatari delle assegnazioni approvano il                
programma finalizzato per il perseguimento degli obiettivi di cui               
alle precedenti lettere a) e b). Fermo restando il limite                       
dell'assegnazione regionale determinata secondo le modalita'                    
descritte successivamente, il contributo regionale non puo' in ogni             
caso superare il 70% del costo totale del programma finalizzato. I              
Comuni assegnatari debbono, pertanto, assicurare il finanziamento di            
almeno il 30% del costo totale delle attivita' di cui alle precedenti           
lettere a) e b). I termini, le modalita' di presentazione e di                  
rendicontazione dei programmi finalizzati saranno definiti nella                
determinazione del Dirigente competente di assegnazione delle                   
risorse.                                                                        
Criteri di ripartizione delle risorse: le risorse programmate sono             
ripartite tra i Comuni capoluogo di Provincia, con variazioni                   
connesse ad arrotondamenti, in base alla popolazione residente in               
ogni Provincia al 31/12/2002, fatto salvo un maggiore stanziamento di           
30.000,00 Euro destinato al Comune di Modena per la realizzazione               
degli obiettivi di cui alla precedente lettera c).                              
Atti successivi: il Dirigente regionale competente provvedera' con             
propri atti formali all'assegnazione delle risorse, all'assunzione              
dell'impegno di spesa, alla determinazione dei termini, delle                   
modalita' di presentazione e di rendicontazione dei programmi                   
finalizzati, nonche' dei termini di esecuzione degli stessi; alla               
successiva liquidazione, tenendo conto del limite del 70% del                   
contributo regionale rispetto al costo totale dei progetti attuativi            
locali.                                                                         
7. Programma finalizzato alla qualificazione delle attivita' connesse           
alla concessione delle provvidenze economiche agli Invalidi civili              
Risorse programmate: Euro 500.000,00.                                          
Destinatari: Comuni capoluogo di Provincia.                                    
Obiettivi: proseguire l'azione di qualificazione e di                          
informatizzazione delle attivita' istruttorie, connesse alle pratiche           
di concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili, con           
particolare attenzione alla semplificazione delle procedure e dei               
rapporti tra i vari interlocutori coinvolti ( Commissioni Sanitarie             
AUSL, INPS, Patronati...) al fine di ridurre i tempi di attesa per i            
cittadini.                                                                      
Criteri di ripartizione: le risorse saranno ripartite sulla base               
della popolazione residente per ambito provinciale al 31/12/2002.               
Atti successivi: il Dirigente regionale competente provvedera' con             
propri atti formali all'assegnazione, alla concessione e                        
all'assunzione dei relativi impegni di spesa, alla liquidazione delle           
risorse del presente programma secondo i criteri sopra individuati.             
8. Programma finalizzato "area detenuti"                                        
Risorse programmate: Euro 387.000,00.                                          
Obiettivi: le azioni di seguito indicate realizzano i punti espressi           
e previsti dal Protocollo d'Intesa far il Ministero di Grazia e                 
Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 1998.                 
a) Miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti: azioni                  
rivolte ad incrementare e facilitare l'esecuzione esterna al carcere            
o alternativa della pena definitiva: orientamento al lavoro,                    
inserimento lavorativo, attivita' di miglioramento degli aspetti                
relazionali dentro gli istituti penitenziari, attivita' culturali e             
sportive, biblioteche e centri di documentazione.                               
b) Sportello informativo per detenuti: consolidamento delle attivita'           
degli sportelli informativi per detenuti/e immigrati/e attualmente              
operanti in tutti gli istituti penitenziari della regione                       
Emilia-Romagna. Il consolidamento delle attivita' degli sportelli               
attraverso le attivita' di mediazione interculturale e' necessario              
per far fronte alle problematiche relative alla forte presenza di               
detenuti/e stranieri pari al 43% della popolazione detenuta (dati               
rilevati al 31/12/2002 "Rapporto sulla situazione penitenziaria nella           
regione Emilia-Romagna" Bologna marzo 2003). Si intende cosi'                   
garantire la presenza dei mediatori interculturali per un minimo di 6           
ore la settimana distribuite su almeno due giorni.                              
Destinatari delle risorse: Comuni sedi di carcere.                             
Criteri di ripartizione: la ripartizione delle risorse verra'                  
effettuata tenendo conto, in uguale misura, dei seguenti indicatori:            
- popolazione detenuta;                                                         
- popolazione detenuta immigrata;                                               
- numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione                 
penale, rispetto allo specifico territorio.                                     
L'entita' del concorso finanziario della Regione e' determinata nella           
misura del 70% della spesa ammessa a contributo.                                
Il Dirigente competente provvedera' con propri atti all'assegnazione            
dei contributi, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla             
definizione delle modalita' di erogazione, nonche' di rendicontazione           
degli stessi.                                                                   
La liquidazione dei contributi concessi avverra' a seguito di                   
presentazione da parte dei beneficiari di progetti finalizzati agli             
obiettivi di cui ai punti a) e b) del presente programma.                       
I progetti di cui sopra dovranno essere presentati sentito il parere            
del Comitato locale per l'Area dell'esecuzione penale adulti,                   
previsto alla lett. C.2 b) del Protocollo d'Intesa fra il Ministero             
di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna, siglato il 5 marzo           
1998.                                                                           
L'ammontare complessivo delle risorse destinate alle finalizzazioni             
di cui ai precedenti punti B) e C) e' di Euro 43.442.758,76, previsto           
a carico del Capitolo 57120 per Euro 8.850.144,87 ed a carico del               
Capitolo 57107 per Euro 34.592.613,89.                                          
Fermo restando le procedure indicate nei punti B) e C) per la                   
quantificazione delle risorse da assegnare ai soggetti destinatari ed           
i limiti di importo in essi indicati, all'assunzione degli impegni di           
spesa a carico dei soprariportati capitoli si provvedera' in                    
relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul                
Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale              
2003-2005.                                                                      
D) RIPARTIZIONE ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITA'           
DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL               
SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI NONCHE' PER L'ELABORAZIONE              
DEI PIANI DI ZONA                                                               
Le risorse di cui al presente punto D) destinate alle Province                  
ammontano a Euro 1.291.142,25, da erogarsi in unica soluzione,                  
vengono ripartite, assegnate, impegnate e liquidate con atto del                
Dirigente competente sulla base della popolazione residente al                  
31/12/2002, ultimo dato disponibile e finalizzate in particolare:               
a) al coordinamento e alla partecipazione alla definizione dei Piani            
di zona, assicurando il necessario supporto tecnico e informativo;              
b) all'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi           
sociali in raccordo con il Sistema informativo regionale delle                  
Politiche sociali;                                                              
c) allo sviluppo del sistema di monitoraggio relativo all'affidamento           
in gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed                   
educativi a norma dell'art. 22, comma 1 bis della L.R. n. 7 del 1994            
cosi' come modificata dalla L.R. n. 6 del 1997;                                 
d) alla gestione delle attivita' di competenza delle Province in                
materia di autorizzazione al funzionamento di servizi per l'infanzia            
in attuazione della L.R. n. 1 del 2000 e di servizi                             
socio-assistenziali e socio-sanitari in attuazione della L.R. n. 34             
del 1998;                                                                       
e) alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla                  
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito provinciale               
(Legge n. 451 del 1997);                                                        
f) alla realizzazione di iniziative articolate di osservazione ed               
analisi della poverta' assoluta e della poverta' relativa in ambito             
provinciale, per la costruzione di un quadro conoscitivo del fenomeno           
a livello regionale.                                                            
E) RIPARTIZIONE ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE           
DI SPECIFICI PROGRAMMI PROVINCIALI - QUOTE FINALIZZATE                          
Valutata la necessita' di individuare alcuni ambiti di intervento               
che, per le caratteristiche presentate, richiedono una programmazione           
di livello provinciale, sono inoltre definiti i seguenti specifici              
programmi per un importo complessivo di Euro 2.383.390,03.                      
Tali programmi dovranno essere raccordati e integrati con i Piani di            
zona.                                                                           
1. Programma provinciale per la promozione e lo sviluppo degli Uffici           
di Piano                                                                        
Risorse programmate: Euro 600.000,00.                                          
Obiettivi: nel corso dei primi due anni di costruzione e adozione              
dei Piani di zona, in circa la meta' delle "zone sociali", e' stato             
attivato l'Ufficio di Piano - suggerito dalle Linee guida regionali             
come possibile struttura di supporto al Comitato di Distretto.                  
L'istituzione dell'Ufficio di Piano appare come funzionale al                   
rafforzamento dell'identita' della zona e della collaborazione tra              
Comuni, in un'ottica di pianificazione partecipata e integrata. Per             
questo si ritiene opportuno sostenere lo sviluppo di tali uffici                
laddove siano gia' operanti, e promuoverne l'avvio nelle altre zone.            
Dall'esame e dalla vantazione dei Piani di zona elaborati in fase               
sperimentale e dai Programmi attuativi 2002 e 2003 presentati dalle             
zone e' emerso che l'Ufficio di Piano, laddove e' stato attivato, ha            
assunto caratteristiche organizzative e funzionali molto diverse da             
territorio a territorio. Le funzioni assegnate in alcuni casi hanno             
parzialmente coinciso con quelle del tavolo di coordinamento politico           
o del tavolo tecnico.                                                           
Si rende pertanto necessario, per il prosieguo dell'attivita' di                
pianificazione zonale, garantire una certa uniformita' sul territorio           
regionale relativamente al quadro delle funzioni minime da attribuire           
all'Ufficio di Piano, nel rispetto della piena autonomia delle zone             
nella scelta ed elaborazione del modello organizzativo da adottare.             
Le funzioni essenziali individuate sono le seguenti:                            
- gestione operativa, a valenza tecnica e organizzativa, del percorso           
per l'elaborazione del Piano di zona: segreteria, supporto                      
organizzativo ai lavori dei tavoli, coinvolgimento e raccordo tra i             
referenti delle varie aree di intervento e dei diversi soggetti (tra            
cui anche i rappresentanti del Terzo settore) che partecipano al                
processo, redazione del piano;                                                  
- attivita' istruttoria per l'attivita' di integrazione delle                   
attivita' delle differenti aree di intervento e con le altre                    
politiche di settore;                                                           
- coordinamento e supporto nella gestione e attuazione del Piano;               
- collaborazione al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione             
del Piano e degli impegni assunti dalle parti.                                  
Piu' in generale e' da attribuirsi all'Ufficio una funzione di                  
raccordo tra gli indirizzi e le priorita' espresse dal Comitato di              
Distretto e l'apporto tecnico-progettuale del Tavolo tecnico di                 
zona.                                                                           
L'esito di tale attivita' di sostegno allo sviluppo degli Uffici di             
Piano sara' utile per la definizione, nel Piano regionale, delle                
linee guida sulla futura programmazione di zona.                                
Destinatari: le risorse specifiche per l'attuazione di                         
quest'intervento sono destinate alle Province, in relazione al loro             
ruolo di coordinamento e promozione dei Piani di zona.                          
L'intervento e' finalizzato a sviluppare in tutte le zone uno                   
strumento operativo del Piano di zona con caratteristiche funzionali            
analoghe, e con modalita' organizzativo-gestionali differenziate in             
relazione alle specificita' territoriali.Nel coordinare e promuovere            
tale processo di consolidamento del livello di governo zonale, le               
Province ripartiranno i fondi regionali tra gli ambiti di zona sulla            
base dei seguenti criteri: popolazione, caratteristiche e dimensioni            
del territorio, condizioni di particolari criticita'. E' facolta'               
delle Province integrare le risorse del programma regionale con                 
risorse proprie aggiuntive.                                                     
Criteri di riparto: con successivo atto dirigenziale, le risorse               
regionali verranno ripartite, assegnate, impegnate e liquidate alle             
Province in base alla popolazione residente al 31/12/2002.                      
2. Programma provinciale per la riqualificazione del personale                  
ADB/OTA operante nei servizi in Operatore socio-sanitario (OSS)                 
Nell'ambito di un percorso di lavoro integrato tra i Settori                    
regionali Politiche sociali, Sanita' e Formazione professionale e'              
stata avviata una sperimentazione regionale, successivamente oggetto            
di uno specifico Accordo Stato-Regioni, per l'introduzione di una               
nuova figura professionale (Operatore socio-sanitario-OSS).                     
L'obiettivo e' innalzare la qualita' dei servizi e dare unitarieta'             
alla risposta assistenziale di base, in contesti di erogazione                  
diversi: sanitari, sociosanitari, socioassistenziali. In una prima              
fase sono stati attivati i percorsi di formazione iniziale rivolti a            
disoccupati e ora si intende attivare quelli rivolti al personale in            
servizio, sempre tramite un percorso integrato intersettoriale, in              
considerazione delle specifiche competenze di settore, della                    
complessita' del processo - sono coinvolte Amministrazioni                      
provinciali, Aziende USL, datori di lavoro, organizzazioni sindacali,           
singole strutture e servizi - e della numerosita' degli operatori.              
Risorse programmate: Euro 1.254.390,03.                                        
Obiettivi: si intende riqualificare gli operatori per l'assistenza             
di base attualmente in servizio nei diversi contesti operativi, per             
il conseguimento della nuova qualifica di "Operatore socio-sanitario"           
tramite specifiche misure compensative differenziate a seconda della            
qualifica di base e dell'anzianita'. La riqualificazione viene                  
sostenuta a livello regionale con risorse finalizzate ad attivare i             
Programmi formativi inerenti le misure compensative.                            
Destinatari: le risorse vengono ripartite tra le Province, in                  
relazione alle loro specifiche competenze nell'ambito della                     
formazione professionale; le Amministrazioni provinciali, sulla base            
di apposite intese con tutti i soggetti del territorio coinvolti,               
attivano Programmi formativi annuali.                                           
Criteri di riparto: le risorse regionali vengono ripartite con atto            
deliberativo di Giunta, sulla base del numero degli operatori                   
potenzialmente coinvolti nel processo di riqualificazione in ciascun            
territorio provinciale, numero desunto dai dati del Sistema                     
informativo politiche sociali, aggiornati al 31/12/2001. Con tale               
atto, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01, si                 
provvedera' all'assunzione del relativo impegno di spesa.                       
3. Programma provinciale per la promozione di politiche di                      
accoglienza e tutela dei minori                                                 
3.1 Adozione nazionale e internazionale (Legge 31 dicembre 1998, n.             
476; Legge 28 marzo 2001, n. 149; L.R. 12 marzo 2003, n. 2)                     
Risorse programmate: le risorse programmate per l'anno 2003 sono               
complessivamente Euro 207.000,00 e trovano allocazione in Bilancio              
come segue:                                                                     
- quanto a Euro 52.000,00 al Capitolo 58350 "Interventi a sostegno              
delle adozioni internazionali (Legge 31 dicembre 1998, n. 476) -                
Mezzi statali", afferente alla UPB 1.5. 2.2.20300;                              
- quanto a Euro 155.000,00 al Capitolo 57105 "Fondo sociale                     
regionale. Quota parte destinata alle Province per l'attuazione dei             
programmi provinciali. Per le attivita' di coordinamento e supporto             
per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi            
sociali nonche' per l'elaborazione dei Piani di zona (art. 47, comma            
1 lett. C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328)           
- Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101.Obiettivi: la                 
deliberazione del Consiglio regionale n. 331 del 12/2/2002                      
"Approvazione del ôProgetto regionale adozione' e dello schema di               
ôProtocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti                
titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in               
materia di adozione internazionale'", ai punti 1.3 e 2.3 del Progetto           
regionale adozione, stabilisce:                                                 
- di aggiornare professionalmente gli operatori dei servizi pubblici            
e privati che si occupano di adozione;                                          
- di sostenere, orientare e attrezzare i servizi pubblici ed Enti               
autorizzati alla formazione e preparazione delle coppie candidate               
all'adozione.                                                                   
Tali obiettivi sono stati riconfermati dalla deliberazione di Giunta            
regionale del 28 luglio 2003, n. 1495 "Approvazione linee di                    
indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in                         
Emilia-Romagna in attuazione del Protocollo d'intesa di cui alla                
deliberazione del Consiglio regionale 331/02. Modifica della                    
deliberazione della Giunta regionale n. 3080 del 28/12/2001".                   
Gli interventi, a livello provinciale, sono finalizzati alla                    
prosecuzione dei corsi di preparazione per le coppie candidate                  
all'adozione nazionale e internazionale e alla riduzione dei tempi di           
attesa; all'attivita' di coordinamento, promozione, organizzazione e            
monitoraggio della formazione degli operatori che si interessano                
delle adozioni; al processo di riorganizzazione, costituzione e                 
qualificazione di e'quipe centralizzate che curano la preparazione              
delle coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale.                 
Destinatari: le Amministrazioni provinciali.                                   
Criteri di ripartizione: il riparto tra le Province avverra' nel               
seguente modo:                                                                  
- una quota corrispondente al 30% delle risorse, verra' destinata in            
uguale misura a tutte le Province;                                              
- la restante quota del 70% verra' suddivisa tra le Province in base            
al numero complessivo delle istruttorie concluse in ogni territorio             
provinciale al 31/12/2002.                                                      
Il Dirigente competente provvedera', con proprio atto                           
all'assegnazione delle risorse, all'assunzione degli impegni di spesa           
e alla liquidazione.                                                            
3.2 Affidamenti familiari e in comunita' (Legge 4 maggio 1983, n.               
184; L.R. 12 marzo 2003, n. 2; deliberazione del Consiglio regionale            
del 28 febbraio 2000, n. 1378)                                                  
Risorse programmate: Euro 120.000,00.                                          
Obiettivi: gli obiettivi prioritari sono:                                      
- dare continuita' agli interventi programmati nell'anno 2002, tra              
cui lo sviluppo e la promozione, in ambito provinciale, di                      
coordinamenti affido, di iniziative locali finalizzate alla                     
diffusione di questo istituto, della formazione degli operatori delle           
e'quipe territoriali affido, dei gruppi di mutuo aiuto per le                   
famiglie affidatarie;                                                           
- promuovere iniziative di raccordo fra servizi pubblici, agenzie               
formative e associazionismo familiare;                                          
- sperimentare e monitorare progetti innovativi atti a rispondere a             
nuovi bisogni sociali, quali l'affidamento di minori stranieri.                 
Destinatari: le Amministrazioni provinciali.                                   
Criteri di ripartizione: i criteri di ripartizione delle risorse tra           
le Amministrazioni provinciali prevedono:                                       
- una quota corrispondente al 30% delle risorse, verra' destinata in            
uguale misura a tutte le Province;                                              
- la restante quota del 70% verra' suddivisa tra le Province in base            
alla popolazione minorile residente nel territorio provinciale al               
31/12/2002.                                                                     
Il Dirigente competente provvedera' all'assegnazione delle risorse,             
all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla liquidazione.               
3.3 Sostegno alle politiche di tutela dei minori (Legge 3 agosto                
1998, n. 269; Legge 15 febbraio 1996, n. 66; Legge 388/00; L.R. 12              
marzo 2003, n. 2).                                                              
Risorse programmate: le risorse programmate per l'anno 2003                    
ammontano complessivamente a Euro 202.000,00 e trovano allocazione in           
Bilancio come segue:                                                            
- quanto a Euro 122.000,00 al Cap. 57105 "Fondo sociale regionale.              
Quota parte destinata alle Province per l'attuazione dei programmi              
provinciali. Per le attivita' di coordinamento e supporto per                   
l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi                
sociali nonche' per l'elaborazione dei Piani di zona (art. 47, comma            
1, lett. C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n.               
328) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101;                          
- quanto a Euro 80.000,00 al Cap. 68275 "Interventi per la                      
realizzazione di specifici programmi e iniziative di prevenzione,               
assistenza, recupero sociale e psicoterapeutico dei minori vittime di           
maltrattamento psicologico e fisico, abuso sessuale, sfruttamento e             
sottrazione (Legge 3 agosto 1998, n. 269) - Mezzi statali" afferente            
all'UPB 1.5.2.2.20260.                                                          
Obiettivi: sostegno all'implementazione delle attivita' e delle                
iniziative dei tavoli provinciali di confronto e di pianificazione,             
istituiti per effetto della deliberazione di Giunta regionale 2608/02           
"Assegnazione alle Province per interventi finalizzati alla                     
realizzazione di attivita' di contrasto alle forme di abuso in danno            
ai minori".                                                                     
Destinatari: le Amministrazioni provinciali.                                   
Criteri di ripartizione: la ripartizione delle risorse avverra'                
sulla base dei seguenti criteri:                                                
- una quota corrispondente al 30% delle risorse, verra' destinata in            
uguale misura a tutte le Province;                                              
- la restante quota 70% verra' suddivisa tra le Province in base alla           
popolazione minorile residente nel territorio provinciale al                    
31/12/2002.                                                                     
Il Dirigente competente provvedera' all'assegnazione delle risorse,             
all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla liquidazione.               
Le risorse complessive per le finalita' di cui ai punti D) ed E)                
ammontano a Euro 3.674.532,28, previsto per Euro 98.126,81 al                   
Capitolo 57115, per Euro 3.444.405,47 al Capitolo 57105, per Euro               
52.000,00 al Capitolo 58350 e per Euro 80.000,00 al Capitolo 68275.             
Fermo restando le procedure indicate nei punti D) ed E) per la                  
quantificazione delle risorse da assegnare ai soggetti destinatari ed           
i limiti di importo in essi indicati, all'assunzione degli impegni di           
spesa a carico dei soprariportati capitoli si provvedere in relazione           
al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul Bilancio di              
previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005.               
F) SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE                   
FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE, IN PARTICOLARE PER L'ACQUISTO DELLA             
PRIMA CASA DI ABITAZIONE                                                        
1. Sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie (L.R. 14                
agosto 1989, n. 27; art. 46, comma 2, Legge 27 dicembre 2002, n. 289;           
L.R. 12 marzo 2003, n. 2)                                                       
Risorse programmate: le risorse complessivamente programmate per               
l'anno 2003 ammontano a Euro 519.207,80, e trovano allocazione in               
Bilancio come segue:                                                            
- quanto a Euro 335.696,98 al Cap. 57233 "Fondo socio assistenziale             
regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento            
delle attivita' dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e            
12 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27", afferente all'UPB 1.5.2.2.20110           
- Interventi a sostegno delle famiglie;                                         
- quanto a Euro 183.510,82 al Cap. 57237 "Fondo nazionale per le                
Politiche sociali. Quota parte destinata all'istituzione ed al                  
finanziamento delle attivita' dei Centri per le famiglie (artt. 11 e            
12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27; Legge 8 novembre 2000, n. 328) -                
Mezzi statali", afferente all'UPB 1.5.2.2.20111 - Interventi a                  
sostegno delle famiglie - Risorse statali.                                      
Obiettivi: gli obiettivi per l'anno 2003 sono i seguenti:                      
a) sviluppare e qualificare l'attivita' di servizio dei 14 Centri               
gia' funzionati, per consentirne il loro regolare funzionamento;                
b) sostenere l'avvio dei 5 nuovi Centri per le famiglie;                        
c) vincolare l'assegnazione dei contributi per l'avvio e la                     
qualificazione del servizio alla presenza dei parametri oggettivi,              
definiti con delibera del Consiglio regionale 396/02 avente per                 
oggetto "Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi               
regionali per l'avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie            
anno 2002 - artt. 11 e 12 della L.R. 27/89", Allegato A), paragrafo 2           
"Modello organizzativo".                                                        
Destinatari: accedono ai contributi regionali in questo ambito:                
- i Comuni, singoli o associati, sede dei 14 Centri per le famiglie             
funzionanti: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna,                   
Ferrara, Ravenna, Forli', Lugo (RA), Carpi (MO), Imola (BO), Faenza             
(RA), Cesena, Rimini;                                                           
- i Comuni, singoli o associati, sede dei 5 nuovi Centri avviati nel            
2002: Forlimpopoli (Fo-Ce), Cavriago (RE), in qualita' di Comune                
capofila dell'Associazione intercomunale Val d'Enza, Vignola (MO), in           
qualita' di Comune capofila dell'Unione Terre di Castelli,                      
Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Portomaggiore (FE), in qualita' di              
Comune capofila dell'Associazione intercomunale dei Comuni di                   
Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera.                                 
Procedure: le domande per l'ottenimento dei contributi dovranno                
essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle                  
Politiche sociali, Servizio politiche familiari, infanzia,                      
adolescenza, Viale Aldo Moro n. 21, 40127 Bologna entro il termine              
stabilito con successiva comunicazione del dirigente competente per             
materia.                                                                        
Criteri di ripartizione: per la determinazione dei contributi, da              
erogarsi in un'unica soluzione, si procedera' nel modo seguente:                
- si definira' una quota di contributo per il numero di ore                     
settimanali di apertura al pubblico della sede di ogni singolo                  
Centro; tale quota sara' incrementata, in percentuale da definirsi in           
fase istruttoria, e applicando in ordine decrescente di priorita' i             
seguenti parametri:                                                             
- l'adeguatezza della sede;                                                     
- l'operativita' a tempo pieno di un responsabile e di uno staff di             
operatori corrispondenti alle aree di attivita' svolte e con i                  
requisiti professionali definiti nella citata delibera consiliare               
326/02, paragrafo 2.2 "Assetto organizzativo e dotazione organica";             
- il funzionamento di almeno 2 fra le 3 aree di servizio che devono             
essere garantite all'interno dei Centri: area dell'informazione e               
vita quotidiana, area del sostegno alle competenze genitoriali, area            
dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunita';                       
- il funzionamento dell'attivita' di mediazione familiare;                      
- l'apertura e il funzionamento di sedi operative decentrate sul                
territorio comunale;                                                            
- ai Comuni, singoli o associati, sede dei 5 nuovi Centri per le                
famiglie verra' erogata una quota aggiuntiva forfetaria pari a Euro             
10.350,00 a riconoscimento complessivo delle spese di avvio.                    
La Giunta regionale provvedera', previo espletamento della necessaria           
istruttoria da parte del Servizio competente per materia, all'esatta            
quantificazione, assegnazione e concessione dei contributi sulla base           
dei criteri sopraindicati, alla contestuale assunzione dei relativi             
impegni di spesa, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R.               
40/01 a carico dei capitoli sopraindicati a valere sul Bilancio di              
previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005 in             
relazione al maturare delle relative obbligazioni giuridiche, nonche'           
all'indicazione delle modalita' di liquidazione delle somme                     
spettanti.                                                                      
2. Interventi relativi al primo anno in famiglia e iniziative di                
conciliazione dei tempi di cura e di lavoro (art. 46, comma 2, Legge            
27 dicembre 2002, n. 289; L.R. 12 marzo 2003, n. 2)                             
Risorse programmate: le risorse complessivamente programmate per               
l'anno 2003 ammontano a Euro 800.000,00, e trovano allocazione in               
Bilancio al Capitolo 57111 ""Fondo nazionale per le politiche                   
sociali. Quota parte destinata agli Enti locali per il sostegno delle           
politiche in favore della natalita' (art. 46, comma 2, Legge 27                 
dicembre 2002, n. 289 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi                  
statali", afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20101 - Fondo                           
socio-assistenziale - Risorse statali.                                          
Obiettivi: il finanziamento regionale sara' finalizzato ad                     
incentivare ed estendere le iniziative dei Comuni per sostenere                 
economicamente la famiglia nel periodo dell'astensione facoltativa              
dal lavoro dopo la nascita di un bambino/bambina, ampliando la                  
possibilita' di scelta delle famiglie rispetto alle modalita' di cura           
dei figli nel primo anno di vita e integrando, percio', l'offerta dei           
servizi esistenti.                                                              
Destinatari: accedono ai contributi regionali in questo ambito i               
Comuni che abbiano destinato, nell'anno finanziario 2003, proprie               
risorse in favore delle famiglie per interventi di sostegno alla                
natalita' e di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di                   
lavoro.                                                                         
Procedure: le domande per l'ottenimento dei contributi, integrate              
dalla documentazione attestante l'impegno di spesa complessivamente             
assunto per gli interventi di sostegno alla natalita', dovranno                 
essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle                  
Politiche sociali, Servizio politiche familiari, infanzia,                      
adolescenza, Viale Aldo Moro n. 21 - 40127 Bologna entro il termine             
di 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione del presente programma.                                                 
Criteri di ripartizione: per la determinazione dei contributi, da              
erogarsi in un'unica soluzione, si procedera' secondo i seguenti                
parametri:                                                                      
- la Regione concorrera' percentualmente, nell'ambito delle risorse             
complessivamente disponbili, sino ad un tetto massimo pari al 40%               
delle risorse destinate dai Comuni, nel corso del 2003, alle                    
famiglie, nell'ambito del sostegno alla natalita', per specifici                
interventi di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (es.            
Progetto Anno in famiglia);                                                     
- la Regione concorrera' percentualmente, nell'ambito delle risorse             
complessivamente disponibili, sino ad un tetto massimo pari al 50%              
delle risorse destinate dai Comuni, nel corso del 2003, alle                    
famiglie, nell'ambito del sostegno alla natalita', per specifici                
interventi di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, che            
siano organicamente inseriti in un sistema di accordi locali tra enti           
pubblici e organizzazioni sindacali e imprenditoriali (es. progetto             
part-time) e che prevedano la realizzazione di specifici servizi                
informativi destinati al contatto personalizzato con famiglie e                 
genitori (es. sportello Informafamiglie realizzato dai Centri per le            
famiglie).                                                                      
Il finanziamento regionale e' esclusivamente finalizzato a parziale             
copertura dei contributi erogati alle famiglie pertanto saranno                 
considerati non ammissibili altre tipologie di spese (es. spese di              
personale, promozione, ricerche ad hoc, ecc.).                                  
La Giunta regionale provvedera', con propri atti formali, previo                
espletamento della necessaria istruttoria da parte del Servizio                 
competente per materia, alla definizione dell'ammontare delle risorse           
da destinare alle due tipologie di interventi e dei criteri di                  
ammissibilita' degli stessi, all'esatta quantificazione, assegnazione           
e concessione dei contributi sulla base dei criteri sopraindicati e,            
ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01, all'assunzione           
dei relativi impegni di spesa, a carico del Capitolo sopraindicato a            
valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio               
pluriennale 2003-2005 in relazione al maturare delle relative                   
obbigazioni giuridiche. Alla liquidazione delle somme spettanti si              
provvedera' in unica soluzione.                                                 
3. Interventi relativi all'acquisto della prima casa in favore delle            
famiglie di nuova costituzione (art. 46, comma 2, Legge 27 dicembre             
2002, n. 289)                                                                   
Risorse programmate: le risorse destinate a tale intervento, per               
l'anno 2003, ammontano a Euro 4.678.309,00 e trovano allocazione in             
Bilancio al Capitolo 57203 "Fondo nazionale per le politiche sociali.           
Quota parte destinata agli enti locali per il sostegno delle famiglie           
per l'acquisto della prima casa (art. 46, comma 2, Legge 27 dicembre            
2002, n. 289 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali",                 
afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21010 - Fondo nazionale per le                    
politiche sociali - Sostegno per l'acquisto prima casa - Risorse                
statali.                                                                        
Obiettivi: in attuazione dell'art. 46, comma 2 della Legge 289/02 e            
nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero              
del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2003 "Riparto del                
Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003" quota parte           
del fondo nazionale per le politiche sociali e' destinato alla                  
concessione di un finanziamento attraverso un "buono casa" del valore           
di Euro 5.198,12 per le famiglie di nuova costituzione per l'acquisto           
della prima casa.                                                               
Destinatari: i beneficiari sono coppie i cui componenti devono                 
possedere i seguenti requisiti:                                                 
- aver contratto o contrarre matrimonio dall'1/1/2003 al 31/12/2003;            
nel caso la famiglia abbia avuto un figlio nel corso del 2003, il               
matrimonio puo' essere stato contratto anche nel corso del 2002;                
- avere un'eta' non superiore ai 35 anni (almeno uno dei coniugi);              
- essere cittadini italiani e/o di uno Stato che appartiene                     
all'Unione europea, oppure ad altro Stato purche' i soggetti siano              
titolari di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti in quanto            
titolari di un permesso di soggiorno che consente loro di esercitare            
una regolare attivita' di lavoro subordinato non stagionale o di                
lavoro autonomo ai sensi del DLgs 286/98 cosi' come modificato dalla            
Legge 189/02;                                                                   
- avere, al momento della richiesta, la residenza nel Comune in cui             
e' ubicata la casa, per cui si richiede il contributo, o ottenerla              
entro il termine stabilito dal Comune stesso;                                   
- non essere titolari del diritto di proprieta', di usufrutto, di uso           
o di abitazione, di un alloggio diverso da quello per cui si chiede             
il contributo;                                                                  
- essere in possesso della promessa di vendita, o compromesso, o                
delibera di assegnazione in proprieta', ovvero del rogito per lo                
stesso alloggio stipulato/sottoscritto dall'1/1/2003 al 31/12/2003;             
- la famiglia di nuova costituzione dovra' avere un valore ISEE                 
(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a             
Euro 30.000,00 e nessun componente di essa dovra' avere la proprieta'           
o l'assegnazione in proprieta' nel territorio italiano, anche con               
patto di futura vendita, di un alloggio, diverso da quello per cui si           
chiede il contributo.                                                           
Requisiti dell'alloggio: la richiesta dovra' riferirsi ad un                   
alloggio di superficie utile max pari a 95 mq, esclusi gli alloggi              
ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, nonche' gli               
edifici monofamiliari, bifamiliari.                                             
Criteri di ripartizione: la ripartizione delle risorse ai Comuni ad            
alta tensione abitativa, come indicato nella tabella dell'Allegato A            
della deliberazione di Giunta regionale 2235/02 comprendente 39                 
Comuni, avverra' sulla base della popolazione residente al                      
31/12/2002.                                                                     
La Giunta regionale con propria deliberazione ripartira' il fondo,              
definendo il numero dei "buoni casa" per ogni Comune, procedera'                
qualora ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01                       
all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del capitolo                      
sopraindicato a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio               
2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005 in relazione al maturare delle            
relative obbligazioni giuridiche, determinando le procedure di                  
erogazione, le priorita', le scadenze, gli obblighi in capo ai                  
beneficiari. I Comuni potranno integrare con proprie risorse o con              
contribuzioni di altri soggetti il numero dei "buoni casa" o                    
l'ammontare degli stessi e potranno prevedere nei bandi ulteriori               
criteri che consentano una migliore attenzione alle particolarita'              
dei rispettivi territori.                                                       
4. Sostegno alla gestione, qualificazione e sperimentazione di                  
servizi educativi per l'infanzia (L.R. 10 gennaio 2000, n. 1; art 46,           
comma 2, Legge 27 dicembre 2002, n. 289)                                        
Risorse programmate: le risorse destinate a tale intervento, per               
l'anno 2003, ammontano a Euro 4.998.309,00 che trovano allocazione in           
Bilancio al Capitolo di Bilancio 58432 "Fondo nazionale per le                  
politiche sociali, quota parte destinata alle Amministrazioni                   
provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione             
di servizi educativi per l'infanzia (art. 14, comma 2, lett. b) e c),           
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1; Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi              
statali", afferente alla UPB 1.6.1.2.22101 - Servizi educativi per              
l'infanzia - Risorse statali.                                                   
Destinatari e criteri: la Giunta regionale, in attuazione della L.R.           
1/00, provvedera' alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a             
favore delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione dei                   
programmi annuali provinciali, nel rispetto della deliberazione del             
Consiglio regionale n. 238 del 26 luglio 2001, recante "Programma               
degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi                
educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni.                                  
Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003 (proposta della           
Giunta regionale in data 10 luglio 2001, n. 1375)" e, ove ricorrano             
le condizioni previste dalla L.R. 40/2001, all'assunzione dei                   
relativi impegni di spesa, a carico del capitolo sopraindicato a                
valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio               
pluriennale 2003-2005 in relazione al maturare delle relative                   
obbligazioni giuridiche. Le Amministrazioni provinciali provvederanno           
con propri atti all'individuazione dei destinatari nel rispetto degli           
indirizzi triennali e secondo le modalita' previste dall'art. 14                
della L.R. 1/00. Il responsabile di Servizio con proprio atto                   
procedera' alla liquidazione a favore delle Province.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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