REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2003, n. 2639

PRSR 2000-2006 - Misura 1G Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione del programma operativo di misura e del secondo avviso pubblico per la richiesta dei contributi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, sul sostegno             
allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di Orientamento e di            
Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in             
particolare gli articoli 25, 26, 27, 28;                                        
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, relativa al Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione              
Emilia-Romagna per il periodo 2000-2006 (d'ora in poi richiamato in             
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;                        
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2, che pone in attuazione il Piano                
regionale di Sviluppo rurale, ed in particolare l'articolo 2;                   
- il Reg. CE n. 445/2002 della Commissione del 26 gennaio 2002, che             
sostituisce il Reg. CE n. 1750/1999, ed in particolare gli articoli             
22, 23 e 24;                                                                    
- la decisione della Commissione europea C(2003) 2697 del 17 luglio             
2003 che approva alcune modifiche al PRSR;                                      
richiamata in particolare la Misura 1.g. "Miglioramento delle                   
condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti                 
agricoli" compresa nel PRSR;                                                    
atteso che la scheda relativa alla predetta Misura non e' stata                 
oggetto di modificazioni;                                                       
preso atto:                                                                     
- che nella predetta scheda sono individuati, oltre ai contenuti                
della Misura stessa, anche le competenze e le procedure per la sua              
attivazione;                                                                    
- che, a tale riguardo, e' prevista la predisposizione di uno                   
specifico Programma Operativo di Misura che individui le scelte                 
programmatiche idonee a perseguire l'obiettivo di sostenere e                   
qualificare il sistema delle imprese agroindustriali regionali,                 
garantendo il loro stretto collegamento con i produttori agricoli di            
base;                                                                           
- che detto Programma Operativo di Misura ha validita' per l'intero             
arco di programmazione del PRSR, fatta salva l'eventuale                        
rimodulazione, a partire dal terzo anno di validita' del PRSR, in               
funzione di significative modifiche del settore agroalimentare;                 
- che le procedure di attivazione della Misura 1.g. prevedono, una              
volta definiti i contenuti del Programma Operativo, l'approvazione di           
specifici avvisi pubblici che fissino i criteri di presentazione,               
istruttoria, selezione, approvazione e finanziamento dei progetti               
relativi agli interventi individuati nella scheda di Misura;                    
dato atto che con propria deliberazione n. 2548 del 29 dicembre 2000            
si e' provveduto contestualmente all'approvazione del Programma                 
Operativo di Misura e dell'avviso pubblico per la presentazione di              
domande a valere sulle risorse programmate sulle annualita'                     
2002-2004, prevedendo altresi' che le disponibilita' finanziarie                
relative alle annualita' 2005-2006 fossero oggetto di un successivo             
avviso pubblico;                                                                
considerato indispensabile, preliminarmente alla emanazione del                 
secondo avviso pubblico, procedere ad adeguare i contenuti del                  
Programma Operativo approvato con la citata deliberazione 2548/00, al           
fine di rispondere in maniera puntuale ed efficace alle nuove                   
problematiche ed alle specifiche esigenze settoriali emerse                     
nell'ultimo triennio;                                                           
ritenuto che, per consentire la massima utilizzazione delle risorse             
previste per il periodo 2005-2006 e tenuto conto degli adempimenti              
necessari a dare piena attuazione agli interventi di che trattasi,              
occorra provvedere con il presente atto alla contestuale approvazione           
di un nuovo Programma Operativo di Misura e dell'avviso pubblico per            
la presentazione di domande a valere sulle risorse programmate per le           
annualita' 2005-2006, entrambi allegati al presente atto quali parti            
integranti e sostanziali, nonche' della modulistica necessaria alla             
presentazione delle domande stesse, nella formulazione acquisita agli           
atti della Direzione generale Agricoltura in data 5 dicembre 2003 al            
n. AAG/INV/03/35520 di protocollo, anch'essa parte integrante e                 
sostanziale della presente deliberazione;                                       
dato atto:                                                                      
- che il finanziamento degli interventi previsti nella scheda di                
Misura, trattandosi di misura di tipo strutturale, fa carico anche a            
fondi propri della Regione, come espressamente indicato nel PRSR;               
- che si provvedera' con successivi atti all'assunzione a carico del            
bilancio regionale degli impegni di spesa necessari al                          
cofinanziamento delle annualita' 2005-2006, cui l'avviso pubblico               
approvato con il presente atto si riferisce, nei limiti di quanto               
indicato nella tabella finanziaria, parte integrante del PRSR, e                
delle disponibilita' che saranno recate dal bilancio regionale per              
gli esercizi finanziari di riferimento;                                         
dato atto che in merito alla coerenza della presente deliberazione              
con i contenuti del PRSR e' stato sentito il Responsabile del                   
Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione;                                 
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'area agricoltura;                                      
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle                
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" ed in particolare il                
punto 4.1.1. dell'Allegato;                                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, ai sensi del                  
sopracitato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta                  
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il Programma Operativo della Misura 1.g.                        
"Miglioramento delle condizioni di trasformazione e                             
commercializzazione dei prodotti agricoli" di cui all'Allegato A,               
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;                    
2) di approvare l'avviso pubblico, a valere sulle disponibilita'                
finanziare previste per la Misura medesima nel periodo 2005-2006,               
concernente i criteri di presentazione, istruttoria, selezione,                 
approvazione e finanziamento dei progetti di cui all'Allegato B,                
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;                    
3) di approvare la modulistica, di cui agli Allegati n. 3), 4), 5),             
6) e 7) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;            
4) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente               
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,            
ivi compresa la modulistica di cui al precedente punto.                         
ALLEGATO A                                                                      
Regg. (CE) 1257/99 e 445/2002. Piano regionale di sviluppo rurale               
della Regione Emilia-Romagna - Programma operativo 2005-2006 - Misura           
1.G. "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e                        
commercializzazione dei prodotti agricoli"                                      
Premessa                                                                        
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2548 del 29 dicembre 2000           
e' stato approvato il Programma operativo della Misura 1.g.                     
"Miglioramento delle condizioni di trasformazione e                             
commercializzazione dei prodotti agricoli" compresa nel Piano                   
regionale di Sviluppo rurale (di seguito denominato per brevita'                
PRSR).                                                                          
Il Programma, strumento propedeutico alle specifiche procedure di               
attuazione della misura in oggetto, ha individuato le scelte                    
operative funzionali al raggiungimento, nell'arco temporale di                  
validita' del PRSR, dell'obiettivo di sostenere e qualificare il                
sistema delle imprese agroindustriali regionali, garantendo il loro             
stretto collegamento con i produttori agricoli di base. Al fine di              
rispondere in maniera puntuale ed efficace alle nuove problematiche             
ed alle specifiche esigenze settoriali che costantemente emergono,              
stante la vivacita' del tessuto produttivo regionale, e' stata                  
prevista la possibilita', successivamente al 2003, di procedere ad              
una rimodulazione del Programma, anche alla luce dei risultati                  
ottenuti nel primo triennio di applicazione.                                    
dunque necessario introdurre, preliminarmente all'approvazione del              
secondo avviso pubblico che rendera' disponibili le risorse                     
programmate per le annualita' 2005-2006, alcuni adeguamenti che,                
senza intaccare gli obiettivi di fondo e le scelte programmatiche               
precedentemente effettuate, garantiscano al provvedimento in oggetto            
la massima efficacia.                                                           
Entita' dell'aiuto pubblico                                                     
L'aiuto sara' concesso in forma di contributo in conto capitale                 
calcolato nella misura del 40% dell'investimento ritenuto                       
ammissibile.                                                                    
Contenuti                                                                       
Per maggiore chiarezza espositiva e' opportuno sottolineare che il              
presente Programma recepisce l'impostazione e la struttura di quello            
adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2548 del 29                
dicembre 2000. Si configura, quindi, come un testo integrato in cui             
vengono confermati o ridefiniti, a fronte di motivate considerazioni            
ed in base alla valutazione dei risultati conseguiti su analoghi                
interventi attivati nel periodo 2000-2003, i seguenti aspetti:                  
- percentuali di riparto dei fondi disponibili sui singoli settori e            
loro eventuale riorganizzazione;                                                
- tipologie di intervento ammissibili a livello di singolo settore o            
comparto e priorita' da attribuire a specifiche categorie di opere;             
- pesi da attribuire ai criteri di valutazione gia' esplicitati nella           
scheda di Misura;                                                               
- metodologia che le Amministrazioni provinciali dovranno adottare              
nell'attribuzione del parametro valutativo di loro competenza.                  
Interventi attivati nel periodo 2000-2003                                       
Nell'ultimo triennio a favore del settore agroindustriale regionale             
sono stati resi disponibili finanziamenti pubblici pari a 78,5                  
milioni di Euro: 47,5 milioni di Euro a valere sulla Misura 1g. del             
PRSR, annualita' 2000-2004, e 30,9 milioni di Euro, di esclusiva                
fonte regionale, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 39/99. Entrambi            
i provvedimenti sono al momento ancora in essere, pertanto e'                   
possibile riportare solo dati disaggregati, che tuttavia forniscono             
elementi significativi sulla entita' della richiesta sviluppata dai             
singoli settori e sul livello di soddisfacimento che gli stessi hanno           
avuto.                                                                          
(segue allegato fotografato)     E' inoltre opportuno richiamare le             
agevolazioni di cui all'articolo 8 della Legge 23/12/2000, n. 388,              
cosi' come modificato dall'articolo 60 della Legge n. 448 del                   
28/12/2001 e dall'articolo 69 della Legge n. 289 del 27/12/2002, che            
ha esteso la possibilita' di fruire di aiuti sotto forma di credito             
d'imposta anche alle imprese agricole che effettuano in tutto il                
territorio nazionale nuovi investimenti ai sensi Reg. (CE) n. 1257/99           
o di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della                    
Commissione europea.                                                            
Nel corso del 2003 sono state 34 le imprese agroindustriali che hanno           
ottenuto questa agevolazione, in relazione a progetti presentati ai             
sensi dell'articolo 3 della L.R. 39/99 e preventivamente validati               
dall'Amministrazione regionale.                                                 
L'importo dei crediti complessivamente autorizzati dall'Agenzia delle           
Entrate ammonta a 12,44 milioni di Euro, cosi' suddivisi per settori            
produttivi:                                                                     
Settore  Progetti numero  % sul totale  Importi crediti  % sul                  
totale                                                                          
Ortofrutta  3  8,82  862.034,00  6,93                                           
Latte  21  61,77  4.751.368,00  38,18                                           
Carne  3  8,82  1.115.934,00  8,97                                              
Vino  5  14,71  4.116.429,00  33,08                                             
Cereali  1  2,94  485.799,00  3,90                                              
Uova  1  2,94  1.113.000,00  8,84                                               
Sementi  -  -  -  -                                                             
Altri  -  -  -  -                                                               
Totale  34  100,00  12.444.564,00  100,00                                       
Occorre infine precisare che nel periodo 2000-2003 gli impianti di              
lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli hanno             
potuto attivare investimenti anche nell'ambito di Piani Operativi               
delle Organizzazioni dei Produttori previsti dal Reg. (CE) 2200/96.             
SETTORI DI INTERVENTO                                                           
Le modifiche al PRSR approvate con decisione della Commissione                  
europea n. C(2003) 2697 del 17 luglio 2003 non riguardano i contenuti           
della Misura 1g.; pertanto i settori della produzione agricola di               
base ammessi e le specifiche esclusioni non mutano rispetto a quanto            
definito nel Programma Operativo approvato con deliberazione della              
Giunta regionale n. 2548 del 29 dicembre 2000, fatta eccezione per i            
trasformati del pomodoro, per i quali e' stato modificato il regime             
da quota a soglia.                                                              
Considerazioni di merito, oltre che quantitative, riguardo agli                 
effetti degli interventi attivati nel primo triennio di                         
programmazione, associate ad una valutazione sulla rilevanza                    
economica e sul grado di integrazione delle singole filiere                     
produttive, rendono indispensabile procedere ad una rimodulazione               
delle quote di riparto dei fondi disponibili fra i diversi settori.             
E' inoltre opportuno recepire le esigenze e le problematiche emerse             
recentemente nell'ambito di alcuni segmenti produttivi, definendo               
adeguate tipologie di investimento da considerare prioritarie in fase           
di valutazione e prevedendo, in alcuni casi, una differente                     
aggregazione settoriale o intersettoriale.                                      
SETTORE ORTOFRUTTICOLO                                                          
Il settore ortofrutticolo continua a rappresentare, nonostante                  
problemi strutturali di fondo tuttora irrisolti, un punto di forza              
dell'agroalimentare regionale, che tuttora esprime un'elevata                   
integrazione fra i differenti segmenti della filiera.                           
Nei provvedimenti posti in atto nel primo triennio di programmazione            
la richiesta di sostegno espressa da tutti i comparti produttivi ha             
ottenuto un indice di soddisfacimento, sia in termine di domande                
accolte che in termini di importi assegnati, inferiore alla media. Da           
un'analisi di merito delle tipologie di investimenti finanziate                 
emerge in particolare che il segmento piu' penalizzato risulta essere           
quello della commercializzazione del prodotto fresco, segmento che              
peraltro presenta margini operativi sempre piu' ristretti, in molti             
casi tendenti al pareggio, in funzione della crescente concorrenza              
esercitata in ambito CE ed extra CE, dei tempi di adeguamento ad un             
mercato in continua evoluzione e delle ripercussioni determinate                
dagli specifici andamenti stagionali.                                           
Pertanto e' confermata l'applicazione della deroga a quanto previsto            
dall'art. 37 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1257/99, che permette di                 
intervenire, nell'ambito del suddetto comparto, anche a favore delle            
imprese aderenti ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta ai            
sensi del Reg. (CE) 2200/96, limitatamente agli investimenti                    
superiori a 1.000.000 Euro.                                                     
Considerazioni analoghe portano inoltre ad evidenziare la necessita'            
di sostenere specifici comparti strategici a livello regionale, quali           
quello delle patate, che, di fatto sono rimasti esclusi dalle forme             
di intervento pubblico richiamate in premessa.                                  
Percentuali di riparto                                                          
Al settore, nel suo complesso, viene attribuito il 27% delle risorse            
disponibili.                                                                    
Tipologie di interventi da attivare e priorita'                                 
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento                     
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti                  
categorie di opere.                                                             
Sottosettore prodotti freschi:                                                  
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione             
che la nuova struttura abbia una capacita' superiore a 10.000                   
tonnellate/anno di capacita' lavorativa e/o 7.000 tonnellate di                 
prodotto conferito;                                                             
- investimenti dedicati all'adozione di tecnologie innovative nelle             
fasi di condizionamento e conservazione del prodotto;                           
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di lavorazione           
e confezionamento funzionali alla commercializzazione di prodotti               
innovativi.                                                                     
Comparto patate e prodotti derivati:                                            
- interventi di razionalizzazione, potenziamento innovazione                    
tecnologica finalizzati alla qualificazione e diversificazione della            
produzione in funzione di prodotti innovativi.                                  
SETTORE LATTIERO CASEARIO                                                       
In Emilia-Romagna l'attivita' connessa alla trasformazione ed alla              
commercializzazione del latte bovino non ha subito sostanziali                  
modifiche rispetto a quanto esposto nel precedente Programma                    
Operativo. E' infatti ipotizzabile che il lieve incremento produttivo           
che si e' verificato a partire dall'anno 2000, portando i                       
quantitativi totali a 1.800.000 tonnellate, venga riassorbito nel               
breve medio periodo in funzione dei vincoli meno restrittivi                    
introdotti nei meccanismi di cessione delle quote.                              
Si conferma, peraltro, un trend di consumi in leggera crescita per              
cio' che riguarda il latte alimentare ed una situazione                         
sostanzialmente positiva per cio' che riguarda la produzione di                 
latticini freschi.                                                              
Relativamente al comparto dei formaggi stagionati a denominazione               
d'origine protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone),              
che assorbe piu' dell'80% della produzione regionale, si rileva che,            
a fronte di un discreto assestamento dei prezzi di vendita,                     
permangono problematiche legate alla frammentazione degli impianti di           
produzione ed alla scarsa organizzazione della rete di                          
commercializzazione.                                                            
In particolare, in riferimento alla filiera del Parmigiano Reggiano,            
si evidenzia che le recenti modifiche del disciplinare di produzione,           
possono comportare problemi strutturali a livello di singoli impianti           
di trasformazione e di commercializzazione.                                     
L'incidenza economica del settore e' rilevante con un'elevata                   
integrazione a livello di filiera produttiva, favorita dalla                    
prevalenza di strutture di trasformazione, anche di grosse                      
dimensioni, organizzate in forma cooperativa.                                   
Nell'ambito delle misure di aiuto attivate successivamente al 2000              
l'indice di soddisfacimento delle richieste espresse dall'intero                
comparto risulta nettamente superiore alla media settoriale. Al                 
proposito e' opportuno sottolineare l'elevato numero di imprese che             
hanno usufruito di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta ex             
articolo 8 della Legge 23/12/2000, n. 388 e successive modifiche ed             
integrazioni.                                                                   
Percentuali di riparto                                                          
Al settore nel suo complesso viene attribuito il 18% delle risorse              
disponibili.                                                                    
Tipologie di interventi da attivare e priorita'                                 
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento                     
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti                  
categorie di opere.                                                             
Sottosettore formaggi stagionati a denominazione d'origine protetta             
(Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone):                                 
- investimenti rivolti all'adeguamento ed alla razionalizzazione                
della fase di cottura del prodotto;                                             
- investimenti in tecnologie finalizzate al confezionamento del                 
prodotto finito in impianti ubicati in zona di produzione;                      
- investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a condizione              
che la nuova struttura abbia una capacita' di lavorazione superiore             
alle 3.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in             
area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75, e di 5.000               
tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in altre aree;            
- investimenti rivolti alla razionalizzazione ed all'ampliamento                
della fase di stagionatura.                                                     
Sottosettore latte alimentare e latticini freschi:                              
- investimenti per l'introduzione di tecnologie produttive                      
finalizzate alla diversificazione, innovazione e qualificazione dei             
prodotti finali.                                                                
SETTORE CARNE                                                                   
Il settore agroindustriale della carne e' quello in cui e'                      
maggiormente emersa la necessita' di apportare modifiche  rispetto              
alle scelte operate nella prima fase di attuazione della Misura 1g.             
L'estrema eterogeneita' che caratterizza a livello regionale                    
l'industria della carne implica scelte differenziate che valorizzino            
i principali comparti produttivi: bovino, suino ed avicolo,                     
garantendo un efficace e capillare utilizzo delle risorse pubbliche.            
Tutto cio' si traduce a livello operativo, oltre che                            
nell'individuazione di mirate priorita' d'intervento, in una                    
riaggregazione intrasettoriale in funzione del riparto dei                      
finanziamenti disponibili.                                                      
COMPARTI BOVINO E SUINO                                                         
Per cio' che riguarda l'attivita' di macellazione, tenuto conto delle           
limitazioni contenute nel PRSR, si ribadisce la necessita' di                   
favorire investimenti mirati a ridurre l'impatto ambientale e ad                
adeguare gli impianti ai nuovi obblighi conseguenti alle recenti                
problematiche sanitarie.                                                        
Relativamente al comparto della carne bovina si rileva come                     
l'attivita' industriale connessa sia tuttora prevalentemente legata             
alle fasi di abbattimento del capo ed a quelle di prima lavorazione.            
L'integrazione fra i vari anelli della filiera produttiva continua ad           
essere labile in funzione di un approvvigionamento di materia prima             
che avviene a livello di bacino europeo con un apporto irrilevante da           
parte degli allevamenti ubicati sul territorio regionale.                       
La recente stabilizzazione dei consumi interni ed il superamento dei            
problemi sanitari, che nei recenti anni hanno compromesso                       
pesantemente la credibilita' del settore, devono peraltro essere                
sostenuti da adeguati interventi che favoriscano uno sviluppo del               
ciclo di lavorazione in funzione di prodotti di seconda e terza gamma           
e di sistemi di controllo della qualita' in grado di fornire adeguate           
garanzie al consumatore finale.                                                 
Nel comparto suino regionale sono emersi nell'ultimo triennio                   
elementi destabilizzanti che hanno determinato un costante calo del             
valore della PLV generato dall'attivita' di allevamento, a fronte di            
una consistenza del patrimonio zootecnico di fatto invariata,                   
stimabile intorno a 1.800.000 capi/anno.                                        
A questo trend negativo a livello di produzione di base si                      
contrappone una sostanziale tenuta in termini economici dei risultati           
ottenuti dall'attivita' di trasformazione. Le cause di questa                   
discrepanza sono dovute in particolare ai fenomeni di riassetto che             
si sono verificati nell'ambito della filiera agroindustriale che                
hanno portato ad una piu' stretta connessione fra la fase di                    
macellazione e quella successiva di lavorazione, spesso riconducibili           
ad un'unica impresa, ed alla diminuzione, a parita' di materia prima            
trattata, del numero di realta' produttive.                                     
La piu' forte coesione determinatasi nel segmento della                         
trasformazione e l'elevata caratterizzazione dei prodotti finali,               
prosciutti e salumi in larga parte identificati da marchi d'origine,            
che concentra prevalentemente la domanda su alcuni tagli suini, si              
sono ripercosse negativamente sul margine di reddito conseguibile               
dagli allevatori.                                                               
Conseguentemente, ferma restando la scelta di continuare a favorire             
le carni provenienti da filiere certificate, occorre spostare                   
l'attenzione su interventi che valorizzino l'utilizzo di tutti i                
tagli suini anche in funzione del consumo fresco.                               
Percentuali di riparto                                                          
Ai comparti suino e bovino, considerati congiuntamente, viene                   
attribuito il 16% delle risorse disponibili.                                    
Tipologie di interventi da attivare e priorita'                                 
Nel segmento della macellazione e' esclusa la possibilita' di                   
investire in nuovi impianti, il sostegno e' inoltre limitato al                 
mantenimento della preesistente capacita' produttiva. Cio' premesso             
e' accordata priorita' alla seguente tipologia di interventi:                   
- investimenti dedicati alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione           
degli inquinamenti in funzione dell'ottenimento di soglie di                    
sicurezza superiori a quelle previste dalla normativa vigente.                  
Nell'ambito dell'attivita' di commercializzazione e trasformazione,             
comprensiva di seconde e terze lavorazioni, il sostegno e' accordato            
a tutte le tipologie di intervento individuate nella scheda di Misura           
con priorita' alle seguenti categorie di opere:                                 
Comparto carni bovine:                                                          
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative               
nelle fasi successive alla macellazione e prima lavorazione di                  
materie prime biologiche, a Denominazione d'origine riconosciuta e/o            
filiere di prodotto che risultino identificate ai sensi dei Regg.               
(CE) nn. 1760/2000 e 1825/2000.                                                 
Comparto carni suine:                                                           
- interventi finalizzati alla valorizzazione di tagli ottenuti da               
carcasse di suini prodotti nel rispetto dei disciplinari delle                  
denominazioni d'origine protetta non destinati a produzioni tutelate            
ai sensi dei Regg. (CEE) n. 2081/92 e 2082/92.                                  
COMPARTI AVICOLO ED UOVA                                                        
La forte incidenza del comparto avicolo e gli aspetti peculiari che             
lo identificano costituiscono una peculiarita' della zootecnia                  
regionale. La forte caratterizzazione di questo segmento produttivo,            
determinata dall'elevata integrazione e specializzazione, e dall'alto           
tasso di auto approvvigionamento, decisamente superiore a quello                
delle altre filiere, comporta necessariamente uno specifico                     
riconoscimento nell'ambito del comparto delle carni.                            
La recente stagnazione della connessa industria di trasformazione,              
dopo un decennio di crescita economica determinata da un incremento             
delle produzioni, da un significativo miglioramento qualitativo della           
materia prima, da una notevole diversificazione dei prodotti immessi            
sul mercato, impone di finalizzare l'intervento pubblico ad                     
investimenti idonei ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti               
finiti ed a fornire idonee garanzie qualitative e sanitarie.                    
Parimenti nel comparto delle uova, strutturalmente connesso a quello            
avicolo, occorre sostenere l'attuale leadership delle imprese                   
regionali aumentandone la competitivita' attraverso scelte mirate che           
favoriscano, al contempo, un'ulteriore miglioramento qualitativo                
della materia prima trattata ed un rinnovamento delle tecnologie                
funzionale ad una piu' incisiva caratterizzazione del prodotto                  
immesso sul mercato.                                                            
Percentuali di riparto                                                          
Ai comparti avicolo ed uova, considerati congiuntamente, viene                  
attribuito l'8% delle risorse disponibili.                                      
Tipologie di interventi da attivare e priorita'                                 
Comparto avicolo                                                                
esclusa ogni forma di sostegno alla fase di macellazione.                       
Riguardo alla fase di commercializzazione e trasformazione,                     
comprensiva di seconde e terze lavorazioni, e' accordata priorita'              
alla seguente tipologia di opere:                                               
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di                       
trasformazione per prodotti di terza, quarta e quinta gamma a maggior           
contenuto di servizi aggiunti;                                                  
- investimenti dedicati a filiere di prodotto identificate ai sensi             
del Reg. (CE) 1538/91.                                                          
Comparto uova                                                                   
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento                     
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti                  
tipologie di opere:                                                             
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie volte           
ad una razionalizzazione del ciclo di lavorazione e/o trasformazione            
ed al miglioramento qualitativo del prodotto.                                   
SETTORE VITIVINICOLO                                                            
L'industria enologica regionale mantiene nell'ultimo triennio un                
andamento decisamente favorevole. L'aumento delle superfici                     
investite, in relazione anche all'applicazione del Reg. (CE) 1493/99            
in base al quale sono stati autorizzati 1050.00 ha di nuovi vigneti,            
ha accelerato i processi di riconversione gia' in atto, non                     
producendo tuttavia significativi incrementi dei quantitativi di uva            
e di vino nelle ultime campagne vitivinicole, fortemente condizionate           
da andamenti climatici decisamente anomali.                                     
Si conferma la buona qualita' delle produzioni ed una significativa             
crescita del segmento commerciale, che ha determinato un ulteriore              
consolidamento dei tradizionali canali di vendita e l'acquisizione di           
nuovi sbocchi di mercato.                                                       
Il positivo andamento del settore ha accelerato i processi di                   
ristrutturazione e rinnovamento in atto a livello di imprese di                 
trasformazione, processi che devono essere adeguatamente sostenuti              
dall'intervento pubblico privilegiando gli investimenti finalizzati             
alla concentrazione di impianti e allo sviluppo e qualificazione                
della fase di imbottigliamento.                                                 
Percentuali di riparto                                                          
Al settore viene attribuito il 20% delle risorse disponibili.                   
Tipologie d'interventi da attivare e priorita'                                  
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento                     
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti                  
tipologie di opere:                                                             
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione             
che la nuova struttura abbia una capacita' di trasformazione                    
superiore alle 4.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se              
ubicata in area svantaggiata ai sensi della direttiva (CEE) 268/75, e           
di 6.000 tonnellate/anno, se ubicata in altre aree;                             
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie                 
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di                     
imbottigliamento di capacita' superiore ai 30.000 ettolitri/anno;               
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie                 
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di                     
imbottigliamento di capacita' inferiore ai 30.000 ettolitri/anno.               
SETTORE CEREALICOLO                                                             
Nell'ultimo triennio la situazione complessiva del comparto                     
cerealicolo regionale e' rimasta sostanzialmente stabile in termini             
di superfici investite, con variazioni di produzione riconducibili              
alle naturali oscillazioni proprie delle colture annuali. Questa                
situazione di relativo equilibrio e' destinata a modificarsi nel                
medio periodo in funzione dell'applicazione della recente riforma               
della PAC. Indipendentemente dalle scelte operative che saranno poste           
in atto al riguardo, il miglioramento qualitativo a livello di                  
filiera produttiva rimane il principale obiettivo da perseguire.                
Nel comparto della commercializzazione i recenti interventi                     
strutturali hanno concorso al raggiungimento di questa finalita',               
favorendo un significativo rinnovamento degli impianti destinati alla           
raccolta e conservazione del prodotto, in funzione di un idoneo                 
trattamento delle produzioni di qualita'.                                       
E' pertanto necessario ribadire e sostenere le scelte adottate nel              
precedente programma favorendo ulteriormente la ristrutturazione e la           
razionalizzazione delle imprese del settore.                                    
Percentuali di riparto                                                          
Al settore viene attribuito il 5% delle risorse disponibili.                    
Tipologie d'interventi da attivare e priorita'                                  
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento                     
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti                  
tipologie di opere:                                                             
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative               
nella fase di lavorazione, essiccazione, conservazione del prodotto.            
ALTRI SETTORI                                                                   
Nel raggruppamento vengono compresi settori che, nell'ambito                    
dell'economia agroindustiale regionale, occupano a tutti gli effetti            
nicchie produttive o in cui le scelte operate a livello di PRSR hanno           
previsto interventi limitati a singoli segmenti produttivi:                     
- olio d'oliva;                                                                 
- aceto balsamico;                                                              
- miele;                                                                        
- canapa;                                                                       
- erba medica;                                                                  
- prodotti di nicchia: intesi come prodotti inclusi nell'Allegato I             
del trattato per cui non sono previste specifiche quote di produzione           
e non risultano regolamentati da OCM.                                           
Ai suddetti comparti e' associato anche il settore sementi, che pur             
rappresentando una peculiarita' regionale, nei provvedimenti                    
strutturali recentemente attivati ha espresso una esigua richiesta di           
investimenti, tale da escludere una trattazione individuale.                    
Percentuali di riparto                                                          
Al raggruppamento "altri settori" nel complesso e' attribuito il 6%             
delle risorse disponibili.                                                      
Tipologie d'interventi da attivare e priorita'                                  
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento                     
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti                  
tipologie di opere:                                                             
- investimenti dedicati ad innovazioni di processo nella fase di                
produzione e/o movimentazione del prodotto finito;                              
- investimenti nel comparto sementiero finalizzati all'introduzione             
di nuove tecnologie volte ad una razionalizzazione del ciclo di                 
lavorazione ed al miglioramento qualitativo dei prodotti.                       
PESI ATTRIBUITI AI CRITERI DI VALUTAZIONE                                       
I criteri di valutazione gia' individuati nella scheda di Misura sono           
riparametrati coi seguenti pesi.                                                
Requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente                          
- Produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e                    
successive modifiche ed integrazioni: fino a 5 punti nel caso del               
100% di produzioni biologiche;                                                  
- prodotti a denominazione di origine riconosciuta ai sensi dei Regg.           
(CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992, n. 164              
sulla denominazione dei vini: fino a 5 punti nel caso del 100% di               
produzioni a denominazione d'origine riconosciuta;                              
- prodotti identificati da marchi riconosciuti in sede comunitaria              
es. produzione integrata di cui alla L.R. 28/99 (Q.C): fino a 3 punti           
nel caso del 100% di produzioni identificate da marchi;                         
- sistema di controllo e pagamento secondo qualita' (solo per i                 
progetti del settore lattiero caseario): 3 punti;                               
- certificazione secondo le normative UNI EN ISO 9000: 1 punto;                 
- adesione volontaria dell'impresa a sistemi di gestione ambientale             
(norma UNI EN ISO 14001): 3 punti;                                              
- adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di                 
ecogestione e audit di cui al Reg. CE 761/01 (EMAS): 5 punti;                   
- certificazione di bilancio: fino a 3 punti;                                   
- vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le               
parti sociali: 2 punti;                                                         
- impegni e/o vincoli contrattuali gia' in essere, fra l'impresa ed i           
produttori agricoli, che coprano quote superiori al 51% del                     
prodotto/prodotti (materia prima) cui l'investimento e' dedicato:               
fino a 7 punti nel caso in cui il 100% della materia prima soddisfi             
la precedente condizione.                                                       
Caratteristiche intrinseche del progetto                                        
- Innovazione tecnologica: fino a 8 punti;                                      
- diversificazione delle produzioni in funzione di prodotti                     
innovativi: fino a 4 punti;                                                     
- investimenti che prevedono azioni finalizzate alla tutela                     
dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti in funzione                
dell'ottenimento di soglie di sicurezza superiori a quelle previste             
dalla normativa vigente: 2 punti;                                               
- investimenti che prevedono azioni finalizzate al raggiungimento di            
garanzie igieniche e/o sanitarie superiori a quelle previste dalla              
normativa vigente, compresa l'adozione di sistemi volontari di                  
rintracciabilita' conformi alla norma UNI 10939: 4 punti;                       
- investimenti che prevedono azioni finalizzate al recupero e                   
smaltimento di sottoprodotti di provenienza agroindustriale: 2                  
punti;                                                                          
- progetti dedicati a categorie di investimenti prioritarie: fino a 8           
punti.                                                                          
In riferimento ai singoli settori e sottosettori ed alle categorie di           
opere prioritarie precedentemente individuate sono attribuiti i                 
seguenti pesi.                                                                  
SETTORE ORTOFRUTTICOLO                                                          
Sottosettore prodotti freschi:                                                  
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione             
che la nuova struttura abbia una capacita' superiore a 10.000                   
tonnellate/anno di capacita' lavorativa e/o 7.000 tonnellate di                 
prodotto conferito: 8 punti;                                                    
- investimenti dedicati all'adozione di tecnologie innovative nelle             
fasi di condizionamento e conservazione del prodotto: 6 punti;                  
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di lavorazione           
e confezionamento funzionali alla commercializzazione di prodotti               
innovativi: 3 punti.                                                            
Comparto patate e prodotti derivati:                                            
- interventi di razionalizzazione, potenziamento innovazione                    
tecnologica finalizzati alla qualificazione e diversificazione della            
produzione in funzione di prodotti innovativi: 8 punti.                         
SETTORE LATTIERO CASEARIO                                                       
Sottosettore formaggi stagionati a denominazione d'origine protetta             
(Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone):                                 
- investimenti rivolti all'adeguamento ed alla razionalizzazione                
della fase di cottura del prodotto: 8 punti;                                    
- investimenti in tecnologie finalizzate al confezionamento del                 
prodotto finito in impianti ubicati in zona di produzione: 6 punti;             
- investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a condizione              
che la nuova struttura abbia una capacita' di lavorazione superiore             
alle 3.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in             
area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75, e di 5.000               
tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in altre aree:            
4 punti;                                                                        
- investimenti rivolti alla razionalizzazione ed all'ampliamento                
della fase di stagionatura: 2 punti.                                            
Sottosettore latte alimentare e latticini freschi:                              
- investimenti per l'introduzione di tecnologie produttive                      
finalizzate alla diversificazione, innovazione e qualificazione dei             
prodotti finali: 6 punti.                                                       
COMPARTI BOVINO E SUINO                                                         
Macellazione                                                                    
- investimenti dedicati alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione           
degli inquinamenti in funzione dell'ottenimento di soglie di                    
sicurezza superiori a quelle previste dalla normativa vigente: 6                
punti.                                                                          
Commercializzazione e  trasformazione carni bovine:                             
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative               
nelle fasi successive alla macellazione e prima lavorazione di                  
materie prime biologiche, a denominazione d'origine riconosciuta e/o            
filiere di prodotto che risultino identificate ai sensi dei Regg.               
(CE) nn. 1760/2000 e 1825/2000: 6 punti.                                        
Commercializzazione e  trasformazione carni suine:                              
- interventi finalizzati alla valorizzazione di tagli ottenuti da               
carcasse di suini prodotti nel rispetto dei disciplinari delle                  
denominazioni d'origine protetta non destinati a produzioni tutelate            
ai sensi dei Regg. (CEE) n. 2081/92 e 2082/92: 8 punti.                         
COMPARTI AVICOLO ED UOVA                                                        
Commercializzazione e trasformazione carni avicole:                             
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di                       
trasformazione per prodotti di terza, quarta e quinta gamma a maggior           
contenuto di servizi aggiunti: 8 punti;                                         
- investimenti dedicati a filiere di prodotto identificate ai sensi             
del Reg. (CE) 1538/91: 4 punti.                                                 
Commercializzazione e trasformazione uova:                                      
-  investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie                
volte ad una razionalizzazione del ciclo di lavorazione e/o                     
trasformazione ed al miglioramento qualitativo del prodotto: 6                  
punti.                                                                          
SETTORE VITIVINICOLO                                                            
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione             
che la nuova struttura abbia una capacita' di trasformazione                    
superiore alle 4.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se              
ubicata in area svantaggiata ai sensi della direttiva (CEE) 268/75, e           
alle 6.000 tonnellate/anno, se ubicata in altre aree: 8 punti;                  
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie                 
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di                     
imbottigliamento di capacita' superiore ai 30.000 ettolitri/anno: 6             
punti;                                                                          
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie                 
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di                     
imbottigliamento di capacita' inferiore ai 30.000 ettolitri/anno: 3             
punti.                                                                          
SETTORE CEREALICOLO                                                             
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative               
nella fase di lavorazione, essiccazione, conservazione del prodotto:            
8 punti.                                                                        
RAGGRUPPAMENTO ALTRI SETTORI (olio d'oliva, aceto balsamico, miele,             
piante foraggiere, piante da fibra, sementi, prodotti di nicchia):              
- investimenti dedicati ad innovazioni di processo nella fase di                
produzione e/o movimentazione del prodotto finito: 8 punti;                     
- investimenti nel comparto sementiero finalizzati all'introduzione             
di nuove tecnologie volte ad una razionalizzazione del ciclo di                 
lavorazione ed al miglioramento qualitativo dei prodotti: 4 punti.              
Ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio                         
Per questo livello di priorita' sono previsti fino a 12 punti,                  
attribuiti dalla Amministrazione provinciale sul cui territorio                 
ricade l'impianto oggetto dell'investimento, in funzione dei seguenti           
parametri e relativa ponderazione attribuita da ciascuna Provincia:             
- incidenza del progetto in termini economici ed occupazionali sul              
settore agricolo provinciale con particolare riferimento alla                   
ricaduta sui produttori agricoli di base;                                       
- incidenza del progetto sul sistema economico complessivo della                
Provincia;                                                                      
- valenza territoriale, attribuibile a progetti sulla base di                   
specifiche peculiarita' provinciali e/o che  concorrono in maniera              
determinante al mantenimento del tessuto economico e sociale di                 
specifiche aree in cui sussistono svantaggi naturali e/o processi di            
declino economico e/o situazioni di degrado socio-economico.                    
ALLEGATO B                                                                      
Regg. (CE) 1257/99 e 445/2002. Piano regionale di sviluppo rurale               
della Regione Emilia-Romagna - Avviso pubblico Misura 1.G.                      
"Miglioramento delle condizioni di trasformazione e                             
commercializzazione dei prodotti agricoli"                                      
RIFERIMENTI NORMATIVI                                                           
Piano regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) della Regione                         
Emilia-Romagna 2000-2006 approvato con Decisioni della Commissione              
Europea C (2000) 2153 del 20 luglio 2000 e C (2003) 2697 del 17                 
luglio 2003.                                                                    
Misura 1.g. "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e                 
commercializzazione dei prodotti agricoli".                                     
PERIODO DI VALIDITA'                                                            
Il presente avviso e' a valere sulle risorse assegnate dal PRSR alla            
Misura 1.g. relativamente alle annualita' 2005-2006, pari                       
complessivamente a 22,6 milioni di Euro, comprensivi di quota                   
comunitaria, nazionale e regionale.                                             
OGGETTO DELL'INTERVENTO                                                         
La misura prevede l'erogazione di incentivi, sottoforma di contributi           
in conto capitale, a fronte di investimenti in impianti                         
agroindustriali ubicati sul territorio della regione Emilia-Romagna.            
1. BENEFICIARI                                                                  
Imprese che svolgono attivita' nell'ambito della commercializzazione            
e/o trasformazione dei prodotti agricoli e che sostengono l'onere               
degli investimenti.                                                             
2. VOCI DI SPESA AMMESSE ED AZIONI PREVISTE                                     
Le spese ammissibili a finanziamento comprendono:                               
- costruzione e ristrutturazione di beni immobili;                              
- acquisto di immobili;                                                         
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature compresi programmi             
informatici;                                                                    
- spese generali, come onorari di professionisti e consulenti, studi            
di fattibilita', connesse al progetto presentato fino ad un massimo             
del 12% delle precedenti voci.                                                  
I progetti proposti dovranno inoltre essere riconducibili alle                  
seguenti tipologie di azioni:                                                   
- investimenti per la realizzazione, ristrutturazione ed                        
ammodernamento di stabilimenti;                                                 
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie                 
funzionali alla razionalizzazione del ciclo di lavorazione, alla                
qualificazione e/o diversificazione delle produzioni, al                        
miglioramento degli standard di sicurezza per i lavoratori;                     
- investimenti per la creazione o ristrutturazione di depositi o                
servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico, per             
l'adeguamento delle strutture della logistica connessa e                        
l'acquisizione di attrezzature e mezzi di movimentazione interna per            
il trasporto combinato. Adeguamento delle unita' di trasporto                   
funzionali alla movimentazione intermodale. Creazione o                         
ristrutturazione di linee per l'imballaggio (packaging) finalizzate             
all'utilizzo delle modalita' di trasporto intermodale;                          
- investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla                      
prevenzione degli inquinamenti, al recupero e smaltimento di rifiuti            
e sottoprodotti di provenienza agroindustriale;                                 
- investimenti connessi all'introduzione di sistemi volontari di                
certificazione della qualita'.                                                  
3. LIMITI E DIVIETI                                                             
Non saranno considerati ammissibili:                                            
- gli investimenti che gia' beneficiano, al momento della concessione           
dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi               
titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;                         
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al                   
dettaglio;                                                                      
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al           
momento della presentazione della domanda i cui  eventuali termini di           
adeguamento siano scaduti (es. ambientali, di sicurezza sul lavoro,             
igienico-sanitarie);                                                            
- gli investimenti relativi alle abitazioni di servizio di importo              
superiore a 60.000 Euro;                                                        
- gli investimenti riguardanti  beni immateriali (es. promozione dei            
prodotti, marchi ecc.);                                                         
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della           
domanda.                                                                        
Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:            
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;                   
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del                
progetto;                                                                       
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;                         
- acquisto di terreni e relative spese;                                         
- acquisto di beni immobili che non rappresentino una quota parte di            
un progetto di sviluppo;                                                        
- acquisto di beni immobili che abbiano usufruito a qualsiasi titolo            
di altri finanziamenti pubblici - previsti da normative regionali,              
nazionali e comunitarie - nei dieci anni precedenti, calcolati a                
partire dalla data di concessione di detti finanziamenti pubblici;              
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;                                
- acquisto di motrici di trasporto;                                             
- spese per l'acquisto di immobili eccedenti il 30% della spesa                 
globale dell'investimento ammesso a finanziamento calcolato al netto            
della voce spese generali;                                                      
- spese non iscritte a cespiti;                                                 
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con                 
leasing;                                                                        
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del              
beneficiario del contributo;                                                    
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;                       
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per            
il finanziamento dell'investimento;                                             
- indennita' corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri,                 
frutti pendenti ecc.;                                                           
- IVA ed altre imposte e tasse;                                                 
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per                      
inflazione.                                                                     
4. SETTORI DI INTERVENTO                                                        
Nell'ambito dei settori individuati e nel rispetto delle esclusioni             
di seguito specificate, sono ammissibili solo gli investimenti                  
relativi alla commercializzazione ed alla trasformazione di materie             
prime e di prodotti trasformati e commercializzati dal beneficiario             
di esclusiva provenienza comunitaria ed inclusi nell'Allegato 1 del             
Trattato di Amsterdam, esclusi i prodotti della pesca.                          
SETTORE ORTOFRUTTICOLO                                                          
Il sostegno e' accordato a tutti i prodotti indicati nella tabella              
allegata all'articolo 1 del Reg. (CE) 2200/96 ed alle patate, con le            
seguenti specifiche deroghe ed esclusioni:                                      
a) Prodotti freschi                                                             
In deroga a quanto previsto dall'art. 37, paragrafo 3 del Reg. (CE)             
1257/99, il sostegno e' accordato anche alle imprese aderenti ad una            
Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (CE)                
2200/96 o che svolgano esse stesse funzione di Organizzazione di                
Produttori, purche' la spesa ammissibile relativa all'investimento              
proposto sia superiore a 1.000.000 di Euro.                                     
b) Prodotti trasformati                                                         
Non sono considerate trasformazioni la pulizia, il taglio, la                   
pelatura, l'essiccazione ed il condizionamento del prodotto in vista            
della sua commercializzazione.                                                  
Nel comparto dei trasformati del pomodoro sono esclusi:                         
- gli investimenti riguardanti la produzione di concentrato cosi'               
come definito dal Reg. (CE) 449/2001 art. 1, comma 1, lettera l).               
SETTORE LATTIERO CASEARIO                                                       
Il sostegno e' accordato a tutti i prodotti del settore con le                  
seguenti specifiche esclusioni e deroghe:                                       
- investimenti riguardanti: latte UHT, latte in polvere, siero e                
derivati, burro e derivati con deroga per il burro biologico;                   
- investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei               
confronti dei produttori di base, riferiti ad una capacita'                     
produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali              
(quote) di cui i produttori di base conferenti dispongono;                      
- investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei               
confronti dei produttori di base non iscritte all'Albo regionale                
acquirenti per la gestione delle quote latte.                                   
COMPARTI BOVINI E SUINI                                                         
Nel segmento della macellazione il sostegno e' limitato ad                      
investimenti, in impianti preesistenti, dedicati alla tutela                    
dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti per                        
l'ottenimento di soglie di sicurezza superiori a quelle previste                
dalla normativa vigente. Detti investimenti non dovranno essere                 
funzionali ad un aumento di capacita' di lavorazione dell'impianto              
stesso. E' esclusa la possibilita' di investire in nuovi impianti.              
Nel segmento trasformazione (comprese le fasi di seconda e terza                
lavorazione) sono esclusi gli investimenti finalizzati alla                     
surgelazione e/o allo stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti           
non funzionali al normale ciclo produttivo.                                     
COMPARTI AVICOLO ED UOVA                                                        
Nel comparto avicolo e' esclusa ogni forma di sostegno alla fase di             
macellazione.                                                                   
Nel segmento trasformazione (comprese le fasi di seconda e terza                
lavorazione) sono esclusi gli investimenti finalizzati alla                     
surgelazione e/o allo stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti           
non funzionali al normale ciclo produttivo.                                     
Nel comparto uova sono ammissibili solo gli investimenti la cui                 
materia prima sia costituita da prodotto fresco.                                
SETTORE VITIVINICOLO                                                            
Nel settore vitivinicolo sono ammessi esclusivamente:                           
- gli investimenti finalizzati o funzionali alla produzione di vini             
DOC, DOCG, IGT, VQPRG;                                                          
- gli investimenti per la produzione di succhi d'uva biologici.                 
SETTORE CEREALICOLO                                                             
Nel settore cereali, compreso il riso, sono ammessi solo i prodotti             
ottenuti secondo le disposizioni del Reg. (CEE) 2092/91 (biologico) e           
da prodotti identificati da marchi di qualita' riconosciuti ai sensi            
della normativa comunitaria, per i quali e' garantito il rispetto               
dell'articolo 28 del Trattato (es. Q.C. di cui alla L.R 28/99).                 
In questo ambito il sostegno e' accordato limitatamente agli                    
investimenti rivolti alle fasi di lavorazione, essiccazione e                   
conservazione del prodotto. Sono esclusi gli investimenti rivolti               
alla fase di trasformazione e/o funzionali a prodotti trasformati.              
SETTORE SEMENTIERO                                                              
Nessuna esclusione specifica.                                                   
SETTORE OLIO D'OLIVA                                                            
Nel settore sono esclusi:                                                       
- gli investimenti relativi alla estrazione e raffinazione dell'olio            
di sanse;                                                                       
- gli investimenti riguardanti strutture di trasformazione che non              
siano ubicate nella zona di produzione della materia prima stessa.              
SETTORE PIANTE FORAGGERE                                                        
Sono ammessi esclusivamente gli investimenti rivolti ad impianti di             
disidratazione dell'erba medica.                                                
SETTORE MIELE                                                                   
Nessuna esclusione specifica.                                                   
SETTORE ACETO BALSAMICO                                                         
Nessuna esclusione specifica.                                                   
SETTORE PIANTE DA FIBRA                                                         
Sono ammessi solo gli investimenti in impianti per la lavorazione               
della canapa.                                                                   
SETTORE PRODOTTI DI NICCHIA                                                     
In questo settore rientrano tutti i prodotti per cui non sono                   
previste quote o soglie di produzione, che non rientrano in OCM (es.            
funghi, erbe officinali, spezie, fiori recisi, conigli, latte ovino,            
ecc.) e per i quali non e' prevista nessuna esclusione specifica.               
Relativamente a tutti i settori ammessi a sostegno nel Programma                
Operativo della Misura 1.g, le specifiche limitazioni precedentemente           
individuate non verranno applicate nel caso di investimenti dedicati            
al recupero e smaltimento di sottoprodotti di provenienza                       
agroindustriale.                                                                
5. NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI                          
L'aiuto finanziario sara' concesso sotto forma di contributi in conto           
capitale nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile.                 
Al fine di garantire condizioni di accesso omogenee, nell'ambito dei            
diversi comparti di intervento, i finanziamenti disponibili nel                 
periodo di validita' del presente avviso vengono destinati ai singoli           
settori o raggruppamenti nella seguente misura percentuale:                     
- Settore Ortofrutticolo 27%                                                    
- Settore Lattiero caseario 18%                                                 
- Comparto bovini e suini 16%                                                   
- Comparto avicoli ed uova 8%                                                   
- Settore Vitivinicolo 20%                                                      
- Settore Cerealicolo 5%                                                        
- Altri settori (olio d'oliva, aceto balsamico, miele, piante                   
foraggere, piante da fibra, sementi, prodotti di nicchia) 6%.                   
6. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO                                         
I progetti dovranno avere una dimensione finanziaria minima di                  
500.000 Euro con deroga a 250.000 Euro per investimenti ricadenti               
nelle aree Obiettivo 2 (decisione della Commissione europea C (2000)            
2327 del 27/7/2000).                                                            
I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo           
relative alle spese generali.                                                   
Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il              
cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti                       
dell'istruttoria tecnica di conformita' ai criteri precedentemente              
esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.                              
L'importo massimo di investimento ammissibile e' fissato in 2.500.000           
di Euro, elevabile a 5.000.000 di Euro in caso di interventi                    
finalizzati alla concentrazione di impianti.                                    
Per concentrazione di impianti si intende l'unificazione                        
dell'attivita' svolta in piu' stabilimenti in un'unica struttura, che           
puo' essere costruita ex novo o derivare dal potenziamento di un                
impianto preesistente, con relativa concentrazione delle produzioni             
precedentemente trattate e dismissione dello stabilimento/i                     
precedentemente utilizzato/i.                                                   
Per dismissione di uno stabilimento si intende il non utilizzo a fini           
produttivi o la riconversione in funzione di attivita' diverse da               
quella originaria.                                                              
data peraltro facolta' alle imprese richiedenti di presentare                   
progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo            
massimo concedibile verra' calcolato nel rispetto dei suddetti limiti           
massimi di spesa.                                                               
ammessa la presentazione di un unico progetto da parte della medesima           
impresa, riguardante uno o piu' stabilimenti.                                   
Tale prescrizione costituisce limite ai fini dell'accesso ai benefici           
di cui al presente avviso pubblico. E' data peraltro facolta' alle              
imprese interessate di presentare ulteriori progetti esclusivamente             
in funzione dell'istruttoria di conformita' e coerenza necessaria per           
usufruire delle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta ex                
articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive                    
modifiche ed integrazioni.                                                      
Le domande presentate ai soli fini dell'ottenimento del suddetto                
parere di conformita' dovranno essere redatte sull'apposito modello             
di cui all'Allegato 6.                                                          
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'                                                 
Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti gia' definiti al           
punto 1. dovranno rispettare le seguenti condizioni:                            
a) garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di           
prodotti agricoli di base ai vantaggi economici che derivano                    
dall'investimento, sia in termini di certezza di collocazione del               
prodotto nel medio periodo che in termini di certezza di                        
remunerazione del prodotto stesso;                                              
b) dimostrare di essere in regola con le normative vigenti in materia           
ambientale, benessere degli animali, sicurezza sul lavoro i cui                 
eventuali termini di adeguamento siano scaduti alla data di                     
pubblicazione del presente avviso;                                              
c) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente                
avviso;                                                                         
d) dimostrare la fattibilita' del progetto sotto l'aspetto                      
tecnico-logistico;                                                              
e) dimostrare la fattibilita' del progetto sotto l'aspetto                      
finanziario.                                                                    
Il possesso dei predetti requisiti dovra' essere comprovato, con                
riferimento a ciascuno di essi, attraverso:                                     
a) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali             
gia' in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli, che coprano              
almeno il 51% del prodotto/prodotti (materia prima) cui                         
l'investimento e' dedicato, comprovabili attraverso: - contratti, con           
valenza giuridica, stipulati con produttori agricoli singoli o                  
associati in grado di dimostrare un vantaggio poliennale (almeno                
triennale) per i produttori stessi a decorrere dal momento in cui il            
beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; - contratti, con valenza            
giuridica, stipulati con altre imprese di raccolta e/o trasformazione           
che identifichino i produttori di base e dimostrino un vantaggio                
poliennale (almeno triennale) per i produttori stessi a decorrere dal           
momento in cui il beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; -                 
statuto o regolamento che definisca i rapporti di conferimento da               
parte dei soci e dichiarazione del legale rappresentate sul                     
quantitativo del prodotto conferito dai soci stessi rispetto al                 
totale delle materie prime cui l'investimento e' rivolto. Nel caso di           
soggetti che siano anche produttori agricoli, dovra' inoltre essere             
dimostrato che almeno il 60% della materia prima lavorata sia di                
provenienza extra-aziendale.                                                    
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a firma del                
legale rappresentante attestante il rispetto delle normative di cui             
all'Allegato 1 al presente avviso, con esplicita indicazione delle              
eventuali esclusioni o deroghe;                                                 
c) specifica relazione di progetto e relativi allegati tecnici;                 
d) concessione edilizia o documento rilasciato dal Comune comprovante           
l'edificabilita' dei mappali su cui insistera' l'investimento.  Nel             
caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano                     
subordinate a denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22            
del DPR n. 380 del 6 giugno 2001, specifica dichiarazione in merito             
rilasciata dal tecnico progettista. Nel caso di investimenti rivolti            
esclusivamente all'acquisizione di impianti, macchinari ed                      
attrezzature, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a               
firma del legale rappresentante attestante l'attuale disponibilita'             
dell'immobile cui sono destinati;                                               
e) dichiarazione del legale rappresentante attestante le modalita' di           
reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a                 
carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche                       
dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso            
sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.                                     
La concessione del contributo sara' inoltre subordinata alla                    
dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di                   
condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento           
dell'attivita' di impresa sulla base di criteri di economicita'. Tali           
condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di              
apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:                            
- societa' di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di              
bilanci certificati;                                                            
- presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli               
organi societari;                                                               
- revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti               
casi.                                                                           
La dichiarazione dovra' attestare:                                              
a) che l'impresa non e' in stato di insolvenza ne' sottoposta a                 
procedure concorsuali;                                                          
b) che l'impresa non e' oggetto di situazioni economiche e/o                    
finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a              
breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);                      
c) che l'impresa svolge normalmente l'attivita' aziendale sulla base            
di criteri di economicita', adempiendo regolarmente alle proprie                
obbligazioni;                                                                   
d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che                 
possano pregiudicarne il regolare funzionamento;                                
e) che eventuali societa' controllanti e/o controllate rispondono ai            
requisiti di cui ai precedenti punti.                                           
8. CRITERI DI PRIORITA'                                                         
I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento            
precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfano i               
requisiti di cui al punto 7. del presente avviso pubblico, verranno             
ordinati utilizzando i seguenti criteri ed i relativi punteggi a loro           
attribuiti.                                                                     
a) Requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente,                      
quantificano il livello di eccellenza garantito dalla realta'                   
produttiva, determinati in base al possesso dei seguenti requisiti:             
a.1) produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e                 
successive modifiche ed integrazioni: fino a 5 punti nel caso del               
100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni 2 punti                       
percentuali).                                                                   
Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi dei prodotti                 
finiti cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei           
medesimi prodotti finiti certificati biologici.                                 
I suddetti dati debbono riferirsi alle produzioni ottenute nel corso            
dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.                             
Nei settori ortofrutticolo e cerealicolo e per i progetti                       
riconducibili al comparto "latte alimentare e latticini freschi" e'             
data facolta', in alternativa alla metodologia precedentemente                  
esposta e su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere           
l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di                      
riferimento il quantitativo in valore assoluto di prodotti finiti               
certificati biologici lavorati o trasformati nel corso dell'ultimo              
esercizio finanziario approvato/chiuso, in base alla seguente                   
ponderazione:                                                                   
Settore ortofrutticolo:                                                         
- 2 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a           
3.000 tonnellate;                                                               
- 3 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a           
7.000 tonnellate;                                                               
- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 7.000 e fino a           
15.000 tonnellate;                                                              
- 5 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 15.000                   
tonnellate.                                                                     
Settore cerealicolo:                                                            
- 2 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a           
3.000 tonnellate;                                                               
- 3 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a           
5.000 tonnellate;                                                               
- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 7.000 e fino a           
9.000 tonnellate;                                                               
- 5 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 9.000                    
tonnellate.                                                                     
Comparto latte alimentare e latticini freschi:                                  
- 2 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 100 e fino a             
500 tonnellate;                                                                 
- 3 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 500 e fino a             
1.000 tonnellate;                                                               
- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.000 e fino a           
3.000 tonnellate;                                                               
- 5 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000                    
tonnellate.                                                                     
Per i progetti rivolti ai macelli di carne suina, su esplicita                  
richiesta del soggetto proponente, il punteggio puo' essere                     
attribuito utilizzando come parametro di riferimento il numero di               
suini certificati biologici macellati nel corso dell'ultimo esercizio           
finanziario approvato/chiuso, in base alla seguente ponderazione:               
- 2 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno                 
compresi fra 5.000 capi e fino a 20.000 capi;                                   
- 3 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno                 
superiori a 20.000 capi e fino a 45.000 capi;                                   
- 4 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno                 
superiori a 45.000 capi e fino a 60.000 capi;                                   
- 5 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno                 
superiori a 60.000 capi.                                                        
a.2) prodotti a Denominazione di Origine riconosciuta ai sensi dei              
Regg. (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992, n.            
164 sulla denominazione dei vini: fino a 5 punti nel caso del 100% di           
produzioni a denominazione d'origine riconosciuta (0,1 punto per ogni           
2 punti percentuali).                                                           
Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi dei prodotti                 
finiti cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei           
medesimi prodotti finiti a denominazione d'origine riconosciuta. I              
suddetti dati debbono intendersi riferiti alle produzioni ottenute              
nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.                   
Riguardo ai macelli di carne suina il punteggio viene calcolato                 
rapportando il numero di suini interi in ingresso al numero di suini            
interi in ingresso certificati ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92.              
a.3) prodotti identificati da marchi riconosciuti in sede comunitaria           
es. produzione integrata di cui alla L.R. 28/99 (Q.C): fino a 3 punti           
nel caso del 100% di prodotti finiti cui l'investimento e' rivolto              
identificati da marchi di qualita' (0,3 punti per ogni 10 punti                 
percentuali).                                                                   
Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi dei prodotti                 
finiti cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei           
medesimi prodotti finiti identificati da marchi.                                
I suddetti dati debbono intendersi riferiti ai prodotti lavorati o              
trasformati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario                         
approvato/chiuso.I punteggi relativi ai criteri di cui ai precedenti            
punti a.2) ed a.3) non sono cumulabili in riferimento ai medesimi               
quantitativi di prodotti finiti.                                                
a.4) Sistema di controllo e pagamento secondo qualita' (solo per i              
progetti del settore lattiero caseario proposti da soggetti che siano           
primi acquirenti rispetto ai produttori di base): 3 punti.                      
Il punteggio viene attribuito nel caso in cui il conferimento della             
materia prima latte sia regolata, in riferimento alla totalita' del             
prodotto trattato, da sistemi di controllo e pagamento secondo                  
qualita'. Il dato deve intendersi riferito al quantitativo di materia           
prima lavorato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario                      
approvato/chiuso.                                                               
a.5) certificazione secondo le normative UNI EN ISO 9000: 1 punto.              
Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui               
viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla             
presentazione della domanda di aiuto;                                           
a.6) adesione volontaria dell'impresa a sistemi di gestione                     
ambientale (norma UNI EN ISO 14001): 3 punti. Sono valutate solo le             
certificazioni relative all'impianto in cui viene effettuato                    
l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione                
della domanda di aiuto;                                                         
a.7) adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di              
ecogestione e audit di cui al Reg. CE 761/01 (EMAS): 5 punti. Sono              
valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui viene              
effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla                   
presentazione della domanda di aiuto;                                           
a.8) certificazione di bilancio: fino a 3 punti (1 punto nel caso di            
bilancio certificato riferito all'ultimo esercizio finanziario                  
approvato, ulteriori 0,5 punti per ciascun esercizio finanziario                
immediatamente precedente certificato);                                         
a.9) vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le            
parti sociali: 2 punti.                                                         
Il punteggio viene attribuito in presenza di specifici accordi che              
dimostrino un vantaggio per i lavoratori legato alla realizzazione              
del progetto presentato.                                                        
a.10) impegni e/o vincoli contrattuali gia' in essere, fra l'impresa            
ed i produttori agricoli che coprano quote superiori al 51% del                 
prodotto/prodotti (materia prima) cui l'investimento e' dedicato:               
fino a 7 punti nel caso in cui il 100% della materia prima soddisfi             
la precedente condizione. Viene valutata ai fini dell'attribuzione              
del punteggio la quota eccedente il 51%, fissato come requisito di              
accesso, con la seguente scansione: 51-60% 1 punto, >>60-70% 2 punti,           
>>70-80% 3 punti, >>80-90% 5 punti, >>90-100% 7 punti.                          
b) caratteristiche intrinseche del progetto: quantificano i punti di            
forza dell'investimento proposto.                                               
b.1) innovazione tecnologica:                                                   
- 4 punti per progetti in cui la percentuale di investimenti                    
finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti,                     
attrezzature di lavorazione/trasformazione sia compresa fra il 70% e            
il 90% del costo totale al netto della voce spese generali;                     
- 8 punti per progetti in cui la percentuale di investimenti                    
finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti,                     
attrezzature di lavorazione/trasformazione sia superiore al 90% del             
costo totale al netto della voce spese generali;                                
b.2) diversificazione delle produzioni in funzione di prodotti                  
innovativi:                                                                     
- 1 punto attribuibile a progetti in cui e' prevista una                        
riconversione fra il 10% ed il 20% della produzione post progetto,              
rispetto alla situazione di partenza;                                           
- 2 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una                        
riconversione superiore al 20% e fino al 30% della produzione post              
progetto, rispetto alla situazione di partenza;                                 
- 3 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una                        
riconversione superiore al 30% e fino al 40% della produzione post              
progetto rispetto alla situazione di partenza;                                  
- 4 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una                        
riconversione superiore al 40% della produzione post progetto                   
rispetto alla situazione di partenza;b.3) investimenti che prevedono            
azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione                
degli inquinamenti in funzione dell'ottenimento di soglie di                    
sicurezza superiori a quelle previste dalla normativa vigente: 2                
punti, attribuibili a progetti che prevedono investimenti finalizzati           
al suddetto obiettivo;                                                          
b.4) investimenti che prevedono azioni finalizzate al raggiungimento            
di garanzie igieniche e/o sanitarie superiori a quelle previste dalla           
normativa vigente, compresa l'adozione di sistemi volontari di                  
rintracciabilita' conformi alla norma UNI 10939: 4 punti,                       
attribuibili a progetti che prevedono investimenti finalizzati ad uno           
o piu' dei suddetti obiettivi;                                                  
b.5) investimenti che prevedono azioni finalizzate al recupero ed               
allo smaltimento di sottoprodotti di provenienza agroindustriale: 2             
punti, attribuibili a progetti che prevedono investimenti finalizzati           
al suddetto obiettivo;                                                          
b.6) progetti dedicati a categorie di investimenti prioritarie: fino            
a 8 punti, attribuibili a progetti in cui la percentuale di                     
investimenti finalizzata alla specifica categoria di opere sia                  
superiore al 60% del costo totale al netto della voce spese                     
generali.                                                                       
In relazione ai differenti settori o sottosettori sono state                    
individuate le seguenti tipologie d'investimento prioritarie ed i               
relativi punteggi:                                                              
SETTORE ORTOFRUTTICOLO                                                          
Sottosettore prodotti freschi:                                                  
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione             
che la nuova struttura abbia una capacita' superiore a 10.000                   
tonnellate/anno di capacita' lavorativa e/o 7.000 tonnellate di                 
prodotto conferito: 8 punti;                                                    
- investimenti dedicati all'adozione di tecnologie innovative nelle             
fasi di condizionamento e conservazione del prodotto: 6 punti;                  
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di lavorazione           
e confezionamento funzionali alla commercializzazione di prodotti               
innovativi: 3 punti.                                                            
Comparto patate e prodotti derivati:                                            
- interventi di razionalizzazione, potenziamento innovazione                    
tecnologica finalizzati alla qualificazione e diversificazione della            
produzione in funzione di prodotti innovativi: 8 punti.                         
SETTORE LATTIERO CASEARIO                                                       
Sottosettore formaggi stagionati a denominazione d'origine protetta            
(Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone):                                 
- investimenti rivolti all'adeguamento e alla razionalizzazione della           
fase di cottura del prodotto: 8 punti;                                          
- investimenti in tecnologie finalizzate al confezionamento del                 
prodotto finito in impianti ubicati in zona di produzione: 6 punti;             
- investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a condizione              
che la nuova struttura abbia una capacita' di lavorazione superiore             
alle 3.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in             
area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75, e di 5.000               
tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in altre aree:            
4 punti;                                                                        
- investimenti rivolti alla razionalizzazione e all'ampliamento della           
fase di stagionatura: 2 punti.                                                  
Sottosettore latte alimentare e latticini freschi:                              
- investimenti per l'introduzione di tecnologie produttive                      
finalizzate alla diversificazione, innovazione e qualificazione dei             
prodotti finali: 6 punti.                                                       
COMPARTI BOVINO E SUINO                                                         
Macellazione:                                                                   
- investimenti dedicati alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione            
degli inquinamenti in funzione dell'ottenimento di soglie di                    
sicurezza superiori a quelle previste dalla normativa vigente: 6                
punti.                                                                          
Commercializzazione e trasformazione carni bovine:                              
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative               
nelle fasi successive alla macellazione e prima lavorazione di                  
materie prime biologiche, a denominazione d'origine riconosciuta e/o            
filiere di prodotto che risultino identificate ai sensi dei Regg.               
(CE) nn. 1760/2000 e 1825/2000: 6 punti.                                        
Commercializzazione e trasformazione carni suine:                               
- interventi finalizzati alla valorizzazione di tagli ottenuti da               
carcasse di suini prodotti nel rispetto dei disciplinari delle                  
denominazioni d'origine protetta non destinati a produzioni tutelate            
ai sensi dei Regg. (CEE) n. 2081/92 e 2082/92: 8 punti.                         
COMPARTI AVICOLO ED UOVA                                                        
Commercializzazione e trasformazione carni avicole:                             
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di                       
trasformazione per prodotti di terza, quarta e quinta gamma a maggior           
contenuto di servizi aggiunti: 8 punti;                                         
- investimenti dedicati a filiere di prodotto identificate ai sensi             
del Reg. (CE) 1538/91: 4 punti.                                                 
Commercializzazione e trasformazione uova:                                      
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie volte           
ad una razionalizzazione del ciclo di lavorazione e/o trasformazione            
ed al miglioramento qualitativo del prodotto: 6 punti.                          
SETTORE VITIVINICOLO                                                            
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione             
che la nuova struttura abbia una capacita' di trasformazione                    
superiore alle 4.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se              
ubicata in area svantaggiata ai sensi della direttiva (CEE) 268/75, e           
alle 6.000 tonnellate/anno, se ubicata in altre aree: 8 punti;                  
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie                 
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di                     
imbottigliamento di capacita' superiore ai 30.000 ettolitri/anno: 6             
punti;                                                                          
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie                 
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di                     
imbottigliamento di capacita' inferiore ai 30.000 ettolitri/anno: 3             
punti.                                                                          
SETTORE CEREALICOLO                                                             
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative               
nella fase di lavorazione, essiccazione, conservazione del prodotto:            
8 punti.                                                                        
RAGGRUPPAMENTO ALTRI SETTORI (olio d'oliva, aceto balsamico, miele,             
piante foraggiere, piante da fibra, sementi, prodotti di nicchia):              
- investimenti dedicati ad innovazioni di processo nella fase di                
produzione e/o movimentazione del prodotto finito: 8 punti;                     
- investimenti nel comparto sementiero finalizzati all'introduzione             
di nuove tecnologie volte ad una razionalizzazione del ciclo di                 
lavorazione ed al miglioramento qualitativo dei prodotti: 4 punti.              
c) Ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio                      
Questo punteggio e' attribuito dall'Amministrazione provinciale sul             
cui territorio ricade l'impianto oggetto d'investimento. I progetti             
rivolti a piu' stabilimenti ubicati in aree provinciali diverse                 
saranno considerati di competenza della Amministrazione provinciale             
su cui ricade la maggiore quota di investimenti. Per questo livello             
di priorita' sono previsti fino a 12 punti in funzione dei seguenti             
parametri e della specifica ponderazione attribuita da ciascuna                 
Provincia:                                                                      
- incidenza del progetto in termini economici ed occupazionali sul              
settore agricolo provinciale con particolare riferimento alla                   
ricaduta sui produttori agricoli di base;                                       
- incidenza del progetto sul sistema economico complessivo                      
provinciale;                                                                    
- valenza territoriale, attribuibile a progetti sulla base delle                
specifiche peculiarita' del proprio territorio e/o che concorrono in            
maniera determinante al mantenimento del tessuto economico e sociale            
di specifiche aree in cui sussistono svantaggi naturali e/o processi            
di declino economico e/o situazioni di degrado socio-economico.                 
L'ordine intersettoriale dei progetti, risultante dall'utilizzo dei             
precedenti criteri e relativa ponderazione, dovra' essere convertito            
in una graduatoria finale articolata nelle seguenti fasce di                    
punteggio:                                                                      
fascia A: 12 punti;                                                             
fascia B: 10 punti;                                                             
fascia C: 8 punti;                                                              
fascia D: 6 punti;                                                              
fascia E: 4 punti;                                                              
fascia F: 2 punti.                                                              
A ciascuna fascia dovra' essere ricondotto 1/6 del totale dei                   
progetti trasmessi alla singola Provincia, con arrotondamento                   
all'unita' superiore da effettuarsi a partire dalla fascia A.                   
Entro il 16 gennaio 2004, le Amministrazioni provinciali devono                 
assumere un motivato atto formale in cui individuano:                           
- i pesi attribuiti a ciascuno dei criteri precedentemente esposti;             
- la metodologia adottata per convertire l'ordinamento dei progetti,            
ottenuta in base alla precedente ponderazione, nelle fasce di                   
punteggio sopra indicate.                                                       
Il suddetto atto dovra' essere trasmesso all'Amministrazione                    
regionale e reso disponibile a tutti i soggetti che ne richiedano               
l'acquisizione.                                                                 
Ai fini della formulazione delle singole graduatorie finali i                   
progetti che abbiano ottenuto analoga valutazione, in funzione                  
dell'applicazione delle classi di punteggio di cui ai precedenti                
punti a), b), c), verranno ordinati in base alle seguenti priorita'             
progressive:                                                                    
- alle iniziative rivolte a stabilimenti ubicati in area Obiettivo              
2;                                                                              
- alle iniziative promosse da soggetti che non abbiano beneficiato di           
finanziamenti ai sensi della deliberazione regionale n. 107 del 28              
gennaio 2002 e/o ai sensi della determinazione del Responsabile del             
Servizio Aiuti alle imprese n. 9760 del 7 agosto 2003;                          
- alle iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di            
base;                                                                           
- alle iniziative dedicate a produzioni biologiche ai sensi del Reg.            
(CE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni;                            
- alle iniziative dedicate a produzioni a Denominazione d'Origine               
riconosciuta ai sensi dei Regg. (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92;                    
- alle iniziative per le quali sono previsti investimenti riguardanti           
esclusivamente impianti, macchinari ed attrezzature, fatta salva la             
voce spese generali;                                                            
- alle iniziative per le quali e' maggiore l'incidenza dei costi di             
investimento per impianti, macchinari ed attrezzature in termini                
percentuali calcolati al netto della voce spese generali.                       
In caso di ulteriore parita' precederanno gli investimenti con                  
maggiore importo di spesa ammissibile.                                          
Ulteriori specificazioni sul calcolo dei parametri utilizzati                   
nell'attribuzione dei punteggi e sulla documentazione che l'impresa             
deve produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorita' sono               
contenuti nell'Allegato 2 del presente avviso pubblico.                         
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO                                 
Responsabile della Posizione organizzativa "Attuazione interventi               
agroindustriali" dr. Claudia Orlandini - Servizio Aiuti alle imprese            
- Direzione generale Agricoltura - Regione Emilia-Romagna, Viale                
Silvani n. 6 - 40122 Bologna.                                                   
10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA                                    
Le domande di contributo e la relativa documentazione richiesta                 
devono essere presentate direttamente, o inviate con raccomandata con           
avviso di ricevimento, alla Direzione generale Agricoltura della                
Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle imprese - Viale Silvani            
n. 6 - 40122 Bologna, entro il termine perentorio del 10 marzo 2004.            
Le istanze presentate a mano devono pervenire al Servizio Aiuti alle            
imprese entro e non oltre le ore 13 del giorno di scadenza del                  
presente avviso. Per le domande inviate a mezzo posta fara' fede la             
data di invio, desumibile dal timbro postale.                                   
Tali scadenze sono da ritenersi vincolanti anche per le istanze                 
presentate ai soli fini dell'istruttoria di merito necessaria per               
usufruire delle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta ex                
articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed               
integrazioni.                                                                   
Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse ai              
fini del presente avviso.                                                       
Le domande devono essere redatte sull'apposito modello (Allegato 3 al           
presente avviso) e devono essere corredate della seguente                       
documentazione in unica copia, ove non altrimenti specificato:                  
1) schede di misura relative agli aspetti anagrafici, finanziari,               
progettuali e di monitoraggio dell'investimento in due copie                    
(Allegati 4/A, 4/B, 4/C);                                                       
2) delibera del Consiglio d'amministrazione riguardante: -                      
l'approvazione del progetto definitivo, la delega al legale                     
rappresentante a presentare domanda e a rilasciare quietanza del                
contributo; - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di           
finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista                    
destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e             
per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a               
contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente                     
documentata, cosi' come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio             
1997, n. 15. Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda             
la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma             
del legale rappresentante riguardante: - l'assunzione in modo pieno e           
incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non                    
distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli                  
immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le             
attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione            
dei beni idoneamente documentata, cosi' come stabilito dall'art. 19             
della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;                                               
3) bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, completo delle               
relazioni di corredo; per le imprese individuali e le societa' di               
persone e' necessario allegare anche copia della denuncia dei                   
redditi. Nel caso di imprese di recente costituzione che non                    
dispongano ancora di bilancio approvato dichiarazione sostitutiva               
dell'atto di notorieta' a firma del legale rappresentante attestante            
tale condizione;                                                                
4) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria                   
Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico                  
dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento,                 
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o                  
amministrazione controllata;                                                    
5) dichiarazione del legale rappresentante attestante le modalita' di           
reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a                 
carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche                       
dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito nel caso             
sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;                                     
6) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'area e/o               
dell'immobile su cui insiste l'investimento (da produrre anche nel              
caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti            
macchinari ed attrezzature);                                                    
7) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva               
dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico                    
estimativo analitico, disegni, lay-out e preventivi.  Tale progetto,            
dovra' essere elaborato secondo le indicazioni che seguono: - per le            
spese relative alle sistemazioni esterne ed alle opere edili e affini           
propriamente dette (entrambe a misura), si dovra' applicare il                  
prezzario regionale per opere ed interventi in Agricoltura - edizione           
2002 - approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n.            
37 del 20 gennaio 2003 e consultabile sul sito - www.                           
regione.emilia-romagna.it per le voci non contemplate dovra' essere             
utilizzato il Prezzario ufficiale di riferimento per le opere edili             
del Ministero dei Lavori pubblici - Provveditorato alle opere                   
pubbliche per l'Emilia-Romagna - in vigore alla data di presentazione           
della domanda. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal              
numero d'ordine del prezzario applicato. In subordine alle precedenti           
alternative dovra' essere fornita una specifica analisi del prezzo              
applicato; - tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e             
gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla                
documentazione da fornire o gia' fornita al Comune competente per               
ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di            
progetti che prevedano opere di ristrutturazione e' necessario                  
allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima            
dell'intervento; - opere a preventivo (opere edili ed affini                    
complementari, strutture prefabbricate, impianti idrico-sanitario,              
elettrico, macchinari, attrezzature ed impianti specifici): il                  
calcolo della spesa dovra' essere fatto sulla base d'offerta                    
contenuta nei preventivi di almeno tre ditte. Occorre inoltre                   
predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del              
preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal                 
legale rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata              
esperienza (Allegato 7); - l'acquisto di beni immobili dovra' essere            
supportato da:  perizia giurata recante la suddivisione del valore              
dell'immobile e del terreno su cui insiste lo stabilimento;  promessa           
di vendita rilasciata dal venditore, in cui siano definiti i tempi              
d'acquisto;  dichiarazione del venditore che l'immobile non ha                  
beneficiato di finanziamenti pubblici nei dieci anni precedenti alla            
presentazione della domanda di finanziamento;  spese generali: non              
dovranno superare il 12% complessivo del costo di realizzazione                 
dell'iniziativa prevista risultante dalle precedenti voci;                      
concessione edilizia o documento rilasciato dal Comune comprovante              
l'edificabilita' dei mappali su cui insistera' l'investimento (es.              
certificato d'uso ai sensi della L.R. 33/90). Nel caso di                       
investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate a               
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 380           
del 6 giugno 2001, specifica dichiarazione in merito rilasciata dal             
tecnico progettista. Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente            
alla acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature:                      
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a firma del legale            
rappresentante circa l'attuale disponibilita' dell'immobile cui sono            
destinate;                                                                      
8) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a firma del                
legale rappresentante relativa al rispetto delle normative di cui               
all'allegato 1 al presente Avviso con esplicita indicazione delle               
eventuali esclusioni o deroghe;                                                 
9) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali             
gia' in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli, che coprano              
almeno il 51% del prodotto/prodotti (materia prima) cui                         
l'investimento e' dedicato comprovabili attraverso (Allegato 5): -              
contratti, con valenza giuridica,  stipulati con produttori agricoli            
singoli o associati in grado di dimostrare un vantaggio poliennale              
(almeno triennale) per i produttori stessi a decorrere dal momento in           
cui il beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; - contratti, con             
valenza giuridica,  stipulati con altre imprese di raccolta e/o                 
trasformazione che identifichino i produttori di base e dimostrino un           
vantaggio poliennale (almeno triennale) per i produttori stessi a               
decorrere dal momento in cui il beneficiario avra' realizzato                   
l'iniziativa; - statuto o regolamento che definisca i rapporti di               
conferimento da parte dei soci e dichiarazione del legale                       
rappresentate sul quantitativo del prodotto conferito dai soci stessi           
rispetto al totale delle materie prime cui l'investimento e'                    
rivolto.                                                                        
Nel caso di soggetti che siano anche produttori agricoli dovra'                 
inoltre essere dimostrato che almeno il 60% della materia prima                 
lavorata sia di provenienza extra-aziendale.                                    
Nel caso in cui uno o piu' documenti richiesti siano gia' in possesso           
della Direzione generale Agricoltura, il richiedente potra' ometterne           
la presentazione allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma           
del legale rappresentante, in cui e' fatto specifico riferimento                
alla/e domanda/e cui detti documenti risultano allegati.                        
inoltre facolta' del richiedente di avvalersi di quanto previsto dal            
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo Unico delle disposizioni            
legislative e regolamenti in materia di documentazione                          
amministrativa".                                                                
I soggetti che propongono investimenti nel sottosettore                         
ortofrutticolo-prodotti freschi dovranno produrre in alternativa una            
delle seguenti specifiche dichiarazioni, a firma del legale                     
rappresentante, attestante:                                                     
- che l'impresa aderisce ad una Organizzazione di Produttori (O.P.)             
riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 2200/96 (specificando quale) e              
che l'investimento proposto e' coerente con gli obiettivi e le azioni           
previste nel Programma Operativo presentato dall'Organizzazione di              
appartenenza. Detta dichiarazione deve essere controfirmata dal                 
legale rappresentante dell'OP;                                                  
- che l'impresa svolge essa stessa funzione di Organizzazione di                
Produttori;                                                                     
- che l'impresa non aderisce a nessuna Organizzazione di Produttori             
riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 2200/96 e che non svolge essa               
stessa funzione di Organizzazione di Produttori.                                
I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario            
e siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base                   
dovranno produrre specifiche dichiarazioni, a firma del legale                  
rappresentante, attestanti:                                                     
- che l'impresa risulta iscritta all'Albo regionale acquirenti per la           
gestione delle quote latte con l'indicazione specifica della Regione,           
del numero di iscrizione e della data di riconoscimento;                        
- che l'investimento proposto e' rivolto a materia prima coperta da             
quantitativi di riferimento individuali (quote) di cui i produttori             
di base conferenti dispongono, eventualmente anche a titolo di                  
affitto in corso di campagna, con allegato l'elenco dei produttori              
conferenti e relativi quantitativi.                                             
I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario            
e non siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base               
dovranno produrre specifica dichiarazione, a firma del legale                   
rappresentante, attestante tale condizione.                                     
I soggetti che propongono investimenti nel settore vitivinicolo                 
dovranno produrre specifica dichiarazione, a firma del legale                   
rappresentante, attestante:                                                     
- che il progetto proposto e' dedicato esclusivamente alla produzione           
e/o commercializzazione di vini DOC, DOCG, IGT, VQRPG con specificati           
i rispettivi quantitativi.                                                      
I soggetti che propongono investimenti nel settore cerealicolo                  
dovranno produrre specifica dichiarazione, a firma del legale                   
rappresentante, attestante:                                                     
- che il progetto proposto e' dedicato esclusivamente a materie prime           
ottenute secondo le disposizioni del Reg. (CEE) 2092/91 (biologico)             
e/o a materie prime identificate da marchi di qualita' riconosciuti             
ai sensi della normativa comunitaria (es. Q.C. di cui alla L.R.                 
28/99) con specificati i rispettivi quantitativi.                               
Dovra' inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini           
dell'eventuale attribuzione dei punteggi di priorita' di cui al                 
precedente punto 8. "Criteri di priorita'" per il quale si rimanda              
all'Allegato 2 del presente avviso pubblico.                                    
L'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere formalmente              
eventuale documentazione necessaria ai fini della verifica                      
dell'ammissibilita' delle istanze. In tale ipotesi le integrazioni              
dovranno essere prodotte entro quindici giorni, calcolati dalla data            
di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla                 
possibilita' di accedere agli aiuti oggetto del presente avviso                 
pubblico.                                                                       
Non e' ammesso produrre o perfezionare documentazione finalizzata               
all'attribuzione dei punteggi di priorita' di cui al precedente punto           
8., successivamente alla data di presentazione della domanda.                   
La Regione effettuera' controlli sulla corrispondenza al vero di                
quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione             
prodotta a supporto delle domande su un campione di almeno il 5%                
delle stesse.                                                                   
11. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA                                          
Entro il 15 settembre 2004 le domande pervenute saranno istruite ed             
esaminate da un apposito Gruppo di Valutazione, nominato con atto               
formale del Direttore generale Agricoltura, che provvedera'                     
preliminarmente a proporre le eventuali esclusioni ed in seguito ad             
attribuire i punteggi di merito di cui ai punti 8.a) ed 8.b),                   
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico del Servizio Aiuti             
alle imprese.                                                                   
Contemporaneamente copia dei progetti ritenuti ammissibili sara'                
trasmessa alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio,           
che, entro sessanta giorni calcolati dalla data di ricevimento dei              
progetti, provvederanno alla valutazione di merito di cui al punto              
8.c) ed alla trasmissione delle risultanze, previa assunzione di                
motivato atto formale, alla Direzione generale Agricoltura.                     
A conclusione delle precedenti fasi, il Gruppo di Valutazione                   
formulera' una proposta di graduatoria dei progetti ritenuti                    
ammissibili per ciascun settore.                                                
Entro il 15 ottobre 2004 il Dirigente competente provvedera'                    
all'approvazione delle graduatorie degli interventi ammessi, alla               
definizione del relativo importo massimo di spesa ammissibile nonche'           
dell'ammontare massimo del contributo concedibile. Nel medesimo atto            
verranno indicate le domande escluse e le relative motivazioni.                 
12. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E MODALITA' DI CONCESSIONE ED                    
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO                                              
I progetti inseriti nelle graduatorie settoriali di merito verranno             
finanziati nell'ordine delle graduatorie stesse fino ad esaurimento             
delle risorse per ciascuna disponibili.                                         
Le eventuali economie derivanti da revoche effettuate da parte della            
Regione Emilia-Romagna, o da rinunce dei beneficiari verranno                   
utilizzate nell'ambito delle singole graduatorie settoriali in cui si           
sono verificate.                                                                
Qualora nell'ambito delle singole graduatorie settoriali si rendano             
disponibili finanziamenti residui derivanti da:                                 
- graduatoria che non copra tutte le risorse ad essa assegnate;                 
- residue disponibilita' che non coprano almeno il 50% del fabbisogno           
finanziario dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile                 
nell'ambito della graduatoria;                                                  
dette risorse saranno destinate al settore dei cereali ed in                    
subordine alla graduatoria del settore avente il maggior numero di              
domande non soddisfatte, calcolate in termini di investimento                   
complessivo.                                                                    
Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini               
dell'accesso agli aiuti verranno invitate ad integrare la domanda con           
la seguente documentazione:                                                     
1) concessione edilizia (se necessaria e non presentata all'atto                
della domanda);                                                                 
2) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria                   
Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico                  
dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento,                 
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato,                   
amministrazione controllata. Tale certificato deve essere emesso                
dalla CCIAA utilizzando il sistema informativo della Prefettura di              
Roma (dicitura antimafia);                                                      
3) dichiarazione rilasciata in alternativa da: - societa' di                    
revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci                    
certificati; - Presidente del Collegio sindacale, se presente                   
nell'ambito degli organi societari; - revisore contabile iscritto               
all'apposito registro, nei rimanenti casi. La dichiarazione dovra'              
attestare: a) che l'impresa non e' in stato di insolvenza, ne'                  
sottoposta a procedure concorsuali; b) che l'impresa non e' oggetto             
di situazioni economico/finanziarie che potrebbero, a parere del                
certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al                 
precedente punto a); c) che l'impresa svolge normalmente l'attivita'            
aziendale sulla base di criteri di economicita', adempiendo                     
regolarmente le proprie obbligazioni; d) che l'impresa non ha                   
prestato garanzie a favore di terzi che ne possano pregiudicare il              
regolare funzionamento; e) che eventuali societa' controllanti,                 
controllate rispondano ai requisiti dei punti precedenti;                       
4) certificazione rilasciata dall'Organismo di Controllo autorizzato            
comprovante il possesso dei titoli di priorita' di cui ai punti 8.a.1           
e 8.a.2 se siano stati dichiarati al momento della presentazione                
della domanda.                                                                  
La suddetta documentazione dovra' essere prodotta entro sessanta                
giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta.             
In caso di mancato rispetto del suddetto termine l'impresa                      
beneficiaria decadra' dalla possibilita' di accedere ai benefici                
previsti.                                                                       
La documentazione prodotta sara' sottoposta all'esame del Gruppo di             
Valutazione per confermare la sussistenza dei requisiti e delle                 
caratteristiche che hanno determinato il punteggio di merito                    
attribuito in sede di esame preliminare, ovvero per ridefinire tale             
punteggio e la conseguente posizione in graduatoria.                            
Successivamente il Dirigente competente provvedera', con propri atti            
formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla           
concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla                  
fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare                   
esecuzione del progetto. Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti              
dirigenziali, viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di             
provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.                     
L'erogazione del contributo, da parte dell'Agenzia regionale                    
Erogazioni Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), potra' avvenire,           
successivamente all'esecutivita' dell'atto di concessione, secondo le           
seguenti modalita':                                                             
- acconto pari al 50% del contributo concesso ad avvenuto inizio dei            
lavori su richiesta del beneficiario, subordinata alla presentazione            
di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore                       
dell'Organismo pagatore rilasciata da soggetti autorizzati. La                  
garanzia dovra' essere conforme a quanto stabilito con determinazione           
del Direttore dell'Agenzia regionale Erogazioni Agricoltura per                 
l'Emilia-Romagna (AGREA) n. 1069 del 19 febbraio 2002;                          
- saldo pari alla residua percentuale di contributo, ovvero minor               
somma, ad avvenuto accertamento dell'esecuzione delle opere e previa            
approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile           
inerenti i lavori effettuati.                                                   
13. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI                                              
I lavori relativi all'investimento approvato dovranno essere ultimati           
entro dodici mesi dalla data di notifica dell'atto dirigenziale di              
concessione del contributo. L'eventuale possibilita' di concedere               
proroghe a detti termini potra' essere disposta e regolamentata con             
il medesimo atto dirigenziale di approvazione delle graduatorie, nel            
rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2 della L.R. 15/97             
ed in funzione del termine ultimo fissato dalla Comunita' Europea per           
il perfezionamento della procedura di liquidazione del finanziamento            
concesso.                                                                       
Il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione                       
dell'investimento comporta la revoca del contributo, anche se in                
parte gia' erogato.                                                             
14. VARIANTI                                                                    
Le imprese beneficiarie devono preventivamente richiedere alla                  
Regione l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti                     
presentati, pena la decadenza dagli aiuti previsti.                             
A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al                   
progetto:                                                                       
- cambiamento di beneficiario o modifica di ragione sociale;                    
- cambio di sede dell'investimento;                                             
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;                         
- modifica della tipologia di opere approvate.                                  
La Regione si riserva di autorizzare, con atto formale del Dirigente            
competente, le richieste di varianti in funzione della loro                     
ammissibilita' e subordinatamente alla verifica che la modifica                 
proposta non incida sulla graduatoria di merito rendendo l'iniziativa           
non piu' prioritaria rispetto alle altre.                                       
In ogni caso la variante richiesta non potra' comportare un aumento             
della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.               
Cio' premesso, non sono considerate varianti gli interventi disposti            
dal direttore dei lavori relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni           
tecniche migliorative.                                                          
15. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI                                                  
Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da                  
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di                    
agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma della L.R 15/97 e            
dall'art. 63, commi 1 e 2 del Reg. (CE) 445/02.                                 
I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti                
ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di              
durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro              
bene. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene                 
idoneamente documentata.                                                        
Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire l'applicazione             
ed il mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i                 
produttori agricoli di base, che hanno costituito condizione di                 
ammissibilita' e/o titolo di priorita' ai fini dell'accesso ai                  
benefici in oggetto, nei tre anni successivi all'ultimazione                    
dell'investimento identificata con la data di accertamento finale di            
regolare esecuzione del progetto.                                               
16. REVOCHE E SANZIONI                                                          
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora             
il soggetto beneficiario:                                                       
- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;                          
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;                                
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti             
di concessione;                                                                 
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono           
stati concessi;                                                                 
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto             
15) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 della L.R.            
15/97;                                                                          
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre                            
l'Amministrazione in grave errore.                                              
In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi della normativa           
vigente:                                                                        
- al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse                
calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di               
sanzione amministrativa;                                                        
- all'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia            
di agricoltura nonche' alla segnalazione, se del caso, all'Autorita'            
giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.                    
Nell'atto formale di revoca verra' fissata l'eventuale rateazione               
delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle                     
agevolazioni.                                                                   
L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere inoltrata                   
successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori e'                  
equiparata al non rispetto dei termini di realizzazione fissati, di             
cui all'art. 18, lettera a) della L.R. 15/97, e comporta, oltre alla            
revoca del contributo ed all'eventuale recupero di somme percepite a            
titolo di acconto, l'applicazione delle sanzioni precedentemente                
indicate.                                                                       
17. CONTROLLI                                                                   
Successivamente alla data di esecutivita' del provvedimento di                  
liquidazione del saldo del contributo, la Direzione generale                    
Agricoltura effettuera' controlli su un campione, non inferiore ad              
una percentuale del 5% dei beneficiari, in merito al mantenimento dei           
vincoli e degli obblighi di cui al precedente punto 15., nonche' a              
specifici impegni assunti in sede di concessione del contributo.                
In particolare, riguardo all'obbligo di garantire l'applicazione ed             
il mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i                    
produttori agricoli di base, che hanno costituito condizione di                 
ammissibilita' e/o titolo di priorita' ai fini dell'accesso ai                  
benefici in oggetto, il controllo verra' effettuato:                            
- confrontando i dati riportati nei contratti con le effettive                  
quantita' e provenienze degli approvvigionamenti di materia prima               
effettuati dall'impresa e desumibili dalla documentazione                       
amministrativa e/o fiscale (es. fatturazione);                                  
- verificando il mantenimento delle percentuali di conferimento di              
materia prima da parte dei soci, rispetto al totale del prodotto                
lavorato, attraverso dati di bilancio e/o documentazione                        
amministrativa e/o fiscale.                                                     
L'estrazione del campione dei beneficiari da sottoporre a controllo             
avverra' con procedura tale da assicurare la piu' completa                      
casualita'.                                                                     
18. DISPOSIZIONI FINALI                                                         
L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare in qualsiasi               
momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di            
esecuzione dei lavori.                                                          
Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda alla                    
normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.                           
ALLEGATO 1                                                                      
Riferimenti legislativi in materia di ambiente, benessere degli                 
animali, produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari e              
sicurezza sul lavoro                                                            
1. ACQUA (SCARICHI ED APPROVVIGIONAMENTI)                                       
- DLgs 11 maggio 1999, n. 152                                                   
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento           
della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque               
reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione             
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da              
fonti agricole (Suppl. ord alla GU del 29 maggio 1999)                          
- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775                                       
Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (GU 8            
gennaio 1934, n. 5)                                                             
- DLgs 12 luglio 1993, n. 275                                                   
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche (GU 5 agosto              
1993, n. 182)                                                                   
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36                                                   
Disposizioni in materia di risorse idriche (GU 19 gennaio 1994, n.              
24)                                                                             
2. RIFIUTI E INQUINAMENTO DEL SUOLO                                             
- DLgs 5 febbraio 1997, n. 22                                                   
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui               
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di                
imballaggio (e successive modifiche, integrazioni e regolamenti                 
applicativi) (SO alla GU 10 febbraio 1997, n. 38)                               
- DLgs 27 gennaio 1992, n. 95                                                   
Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla               
eliminazione degli oli usati (GU 15 febbraio 1992, n. 38)                       
- DLgs 14 dicembre 1992, n. 508                                                 
Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre             
1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la                  
trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine                 
animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per                
animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la                  
direttiva 90/425/CEE (GU 30 dicembre 1992, n. 305)                              
- DM 25 ottobre 1999, n. 471                                                    
Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in              
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,           
ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, e                    
successive modificazioni e integrazioni (SO alla GU n. 293 del 15               
dicembre 1999)                                                                  
3. ARIA                                                                         
3.1. Emissioni in atmosfera                                                     
- Legge 13 luglio 1966, n. 615                                                  
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (GU 13 agosto 1966,             
n. 201)                                                                         
- DPR 24 maggio 1988, n. 203                                                    
Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203              
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a             
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli                   
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile               
1987, n. 183 (GU 16 giugno 1988, n. 140)                                        
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 luglio 1990                            
Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli                
impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione             
(SO alla GU 30 luglio 1990, n. 176)                                             
3.2. Sostanze lesive per l'ozono stratosferico                                  
- Legge 28 dicembre 1993, n. 549                                                
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (e                     
successive integrazioni e regolamenti applicativi) (GU 30 dicembre              
1993, n. 305)                                                                   
4. INQUINAMENTO ACUSTICO                                                        
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447                                                 
Legge quadro sull'inquinamento acustico (SO alla GU 30 ottobre 1995,            
n. 254)                                                                         
5. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE                                           
- DPR 24 novembre 1981, n. 927                                                  
Recepimento della direttiva del Consiglio CEE n. 79/831 del 18                  
settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n.                    
67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed                       
etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (GU 20                  
febbraio 1982, n. 50)                                                           
- DPR 20 febbraio 1988, n. 141                                                  
Modificazioni all'art. 8 del DPR 24 novembre 1981, n. 927, e                    
recepimento delle direttiva CEE n. 83/467 e n. 86/431 che adeguano              
per la quinta e la settima volta al progresso tecnico la direttiva              
CEE n. 67/548 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura               
delle sostanze e dei preparati pericolosi (GU 5 maggio 1988, n. 104)            
- DLgs 3 febbraio 1997, n. 52                                                   
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,               
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (SO alla GU 11           
marzo 1997, n. 58)                                                              
- DLgs 14 marzo 2003, n. 65                                                     
Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE              
relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura             
dei preparati pericolosi (SO alla GU 14 aprile 2003, n. 87)                     
6. POLICLOROBIFENILI (PCB) E POLICLOROTRIFENILI (PCT)                           
- DPR 24 maggio 1988, n. 216                                                    
Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica              
(PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento           
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli           
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul             
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi            
dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (GU 20 giugno 1988,             
n. 143)                                                                         
- Decreto del Ministero della Sanita' 29 luglio 1994                            
Attuazione delle direttive CEE nn. 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339              
recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima           
modifica della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento            
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli           
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul             
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi            
dell'art. 27 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (GU 13 settembre              
1994, n. 214)                                                                   
- DLgs 22 maggio 1999, n. 209                                                   
Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei               
policlorodifenili e dei policlorotrifenili (Gazzetta Ufficiale n. 151           
del 30 giugno 1999)                                                             
7. AMIANTO                                                                      
- DPR 24 maggio 1988, n. 215                                                    
Attuazione delle Direttive CEE n. 83/478 e n. 85/610 recanti,                   
rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della                
direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni                
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri                 
relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di             
uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15            
della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (GU 20 giugno 1988, n. 143)                  
- DLgs 15 agosto 1991, n. 277                                                   
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.                    
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione             
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti               
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7              
della Legge 30 luglio 1990, n. 212 (SO alla GU 27 agosto 1991)                  
8. ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE                                   
- DPR 17 maggio 1988, n. 175                                                    
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di                 
incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali,             
ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (GU 16 giugno 1988, n.              
140, abrogato da DLgs 334/99, ad eccezione dell'art. 20)                        
- DLgs 17 agosto 1999, n. 334                                                   
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei                   
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze               
pericolose (SO alla GU n. 228 del 28 settembre 1999)                            
9. ENERGIA                                                                      
- Circolare del Ministero dell'Industria 2 marzo 1992, n. 219/F                 
Art. 19 della Legge 10/91. Obbligo di nomina e comunicazione annuale            
del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia            
(GU 9 marzo 1992, n. 57)                                                        
10. BENESSERE DEGLI ANIMALI                                                     
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 532                                                 
Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli            
animali durante il trasporto (SO alla GU dell'11 gennaio 1993, n. 7)            
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 533                                                 
Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime            
per la protezione dei vitelli (SO alla GU dell'11 gennaio 1993, n.              
7)                                                                              
- DLgs 1 settembre 1998, n. 331                                                 
Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la            
protezione dei vitelli (GU del 25 settembre 1998, n. 224)                       
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 534                                                 
Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime            
per la protezione dei suini (SO alla GU dell'11 gennaio 1973, n. 7)             
- DLgs 20 ottobre 1998, n. 388                                                  
Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli              
animali durante il trasporto (GU del 9 novembre 1998, n. 262)                   
11. PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE LA MACELLAZIONE O                          
L'ABBATTIMENTO                                                                  
- DLgs 1 settembre 1998, n. 333                                                 
Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli             
animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU del 28 settembre           
1998, n. 226)                                                                   
12. CARNI FRESCHE ROSSE (PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE)                      
- DPR 10 settembre 1991, n. 312                                                 
Regolamento recante norme di attuazione delle direttive CEE numeri              
83/90, 85/323, 85/325, 86/587, e 88/288 relative a problemi sanitari            
in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU del 4                 
ottobre 1991, n. 233)                                                           
- Legge 29 novembre 1971, n. 1073                                               
Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli                
altri Stati membri della Comunita' Economica Europea (GU del 18                 
dicembre 1971, n. 319)                                                          
- DLgs 18 aprile 1994, n. 286                                                   
Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti                  
problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato            
di carni fresche (SO alla GU del 14 maggio 1994, n. 111)                        
- DM 23 novembre 1995                                                           
Modificazioni al DLgs 18 aprile 1994, n. 286, in attuazione della               
direttiva 95/23/CE che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle           
condizioni sanitarie per la produzione e immissione sul mercato di              
carni fresche (GU del 30 dicembre 1995, n. 303)                                 
13. CARNI FRESCHE DI VOLATILI DA CORTILE (POLLAME E AVICOLI)                    
- DPR 10 dicembre 1997, n. 495                                                  
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE              
che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in            
materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di              
volatili da cortile (GU del 26 gennaio 1998, n. 20)                             
14. CARNI DI CONIGLIO E SELVAGGINA ALLEVATA                                     
- DPR 30 dicembre 1992, n. 559                                                  
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai             
problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e                       
commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina                        
d'allevamento (SO alla GU del 4 febbraio 1993, n. 28)                           
- DPR 17 ottobre 1996, n. 607                                                   
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE            
relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di              
uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni           
(GU del 29 novembre 1996, n. 280)                                               
15. PRODOTTI A BASE DI CARNE (PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE)                 
- DPR 17 maggio 1988, n. 194                                                    
Attuazione delle direttive CEE numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100,           
83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in               
materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai               
sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (SO alla GU del           
10 giugno 1988, n. 135)                                                         
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 537                                                 
Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in             
materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di               
carne e di alcuni prodotti di origine animale (SO alla GU dell'11               
gennaio 1993, n. 7)                                                             
- DLgs 19 marzo 1996, n. 251                                                    
Modificazioni al DLgs 30 dicembre 1992, n. 537, concernente                     
attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in            
materia di protezione e commercializzazione di prodotti a base di               
carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU del 10 maggio 1996,           
n. 108)                                                                         
- DM 11 luglio 1997                                                             
Attuazione della direttiva 95/68/CE, che modifica la direttiva                  
77/99/CEE, gia' modificata con direttiva 92/5/CEE, relativa a                   
problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di             
prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;               
attuazione della decisione della Commissione 94/837/CE che fissa le             
condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di                           
riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE e le norme di                 
bollatura dei prodotti che ne provengono; attuazione della                      
disposizione di cui all'art. 3, paragrafo A, punto 7, primo trattino            
dell'allegato alla direttiva 92/5/CEE (GU del 22 settembre 1997, n.             
221)                                                                            
- DLgs 25 febbraio 2000, n. 71                                                  
Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni           
macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine              
animale (GU del 29 marzo 2000, n. 74)                                           
16. CARNI MACINATE E PREPARAZIONI DI CARNE                                      
- DPR 3 agosto 1998, n. 309                                                     
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE,               
relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni           
macinate e di preparazione di carni (GU del 27 agosto 1998, n. 199)             
17. RESIDUI NEGLI ALIMENTI (CARNI)                                              
- DLgs 4 agosto 1999, n. 336                                                    
Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto           
di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica            
e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le                 
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli                 
animali vivi e nei loro prodotti (GU del 30 settembre 1999, n. 230)             
18. UOVA E OVOPRODOTTI                                                          
- DLgs 4 febbraio 1993, n. 65                                                   
Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici           
e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli             
ovoprodotti (SO alla GU del 18 marzo 1993, n. 64)                               
19. LATTE (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE)                    
- DPR 14 gennaio 1997, n. 54                                                    
Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in             
materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti           
a base di latte (SO alla GU del 12 marzo 1997, n. 59)                           
20. AUTOCONTROLLO DELL'IGIENE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (HACCP)               
- DLgs 26 maggio 1997, n. 155                                                   
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene             
dei prodotti alimentari (SO alla GU del 13 giugno 1997, n. 136)                 
- Legge 21 dicembre 1999, n. 526                                                
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti                            
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge                    
Comunitaria 1999 (SO alla GU del 18 gennaio 2000, n. 13)                        
21. ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI                   
- DLgs 27 gennaio 1992, n. 109                                                  
Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti                  
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti                 
alimentari (SO alla GU del 17 febbraio 1992, n. 39)                             
22. SICUREZZA SUL LAVORO                                                        
- DLgs 19 settembre 1994, n. 626                                                
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,                  
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,                     
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 1999/38/CE, 99/92/CE                   
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei                 
lavoratori durante il lavoro (SO alla GU del 12 novembre 1994, n.               
265)                                                                            
Nota: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa             
al rispetto delle precedenti normative, a firma del legale                      
rappresentante, deve riportare esplicita indicazione delle eventuali            
esclusioni e deroghe.                                                           
ALLEGATO 2                                                                      
Metodologia da adottare ai fini del calcolo dei punteggi di priorita'           
e documentazione da produrre                                                    
a)  Requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente,                     
quantificano il livello di eccellenza garantito dalla realta'                   
produttiva.                                                                     
a.1) Produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e                 
successive modifiche ed integrazioni: fino a 5 punti nel caso del               
100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni 2 punti                       
percentuali).                                                                   
Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi di prodotti finiti           
cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei                  
medesimi prodotti finiti certificati biologici prodotti e/o                     
lavorati.                                                                       
Esclusivamente nei settori ortofrutticolo e cerealicolo, per i                  
progetti riconducibili al comparto "latte alimentare e latticini                
freschi" e per quelli rivolti a macelli di carne suina e' data                  
facolta', in alternativa alla metodologia precedentemente esposta e             
su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere                     
l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di                      
riferimento i quantitativi in valore assoluto di prodotti finiti                
certificati biologici lavorati o trasformati nell'impianto/i oggetto            
di investimento, o il numero di suini interi macellati                          
nell'impianto/i oggetto di investimento. In questo caso la                      
ponderazione avverra' in funzione di quanto esplicitato al punto                
8.a.a.1) dell'avviso pubblico.                                                  
Per entrambe le metodologie occorre considerare le produzioni                   
ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario                            
approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella               
"Produzioni realizzate pre-progetto" dell'Allegato 4.B.                         
La dimostrazione deve avvenire producendo idonea certificazione,                
suddivisa per tipologia di prodotto, rilasciata dall'Organismo di               
Certificazione che controlla la produzione della struttura. In                  
alternativa potra' essere prodotta dichiarazione sostitutiva                    
dell'atto di notorieta', a firma del legale rappresentante, in cui              
sono indicati i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per             
tipologie, e l'Organismo di Certificazione cui sono demandati i                 
controlli.                                                                      
a.2) Prodotti a Denominazione di Origine riconosciuta ai sensi dei              
Regg. (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992, n.            
164 sulla denominazione dei vini: fino a 5 punti nel caso del 100% di           
produzioni a denominazione d'origine riconosciuta (0,1 punto per ogni           
2 punti percentuali).                                                           
Con riferimento ai macelli di carne suina il punteggio viene                    
calcolato rapportando il numero di suini interi in ingresso al numero           
di suini interi in ingresso certificati ai sensi del Reg. (CEE) n.              
2081/92.                                                                        
Il calcolo e' riferito alla somma dei prodotti finiti cui                       
l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi             
prodotti finiti a denominazione d'origine riconosciuta ottenuti nel             
corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con                   
riferimento ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate              
pre-progetto" dell'Allegato 4.B.                                                
La dimostrazione deve avvenire producendo:                                      
- per i prodotti a Denominazione di Origine riconosciuta ai sensi dei           
Regg. (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 e, nel caso di strutture di                   
macellazione, per i suini interi, idonea attestazione rilasciata                
dall'Organismo di Certificazione.                                               
In alternativa potra' essere prodotta dichiarazione sostitutiva                 
dell'atto di notorieta', a firma del legale rappresentante, in cui              
sono indicati i quantitativi di prodotto a denominazione d'origine e            
l'Organismo di Certificazione;                                                  
- per i vini (Legge 10 febbraio 1992, n. 164) denunce di produzione e           
di declassamento delle singole tipologie di prodotto. In alternativa            
potra' essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di                   
notorieta', a firma del legale rappresentante, in cui sono indicati i           
quantitativi riferiti a ciascuna tipologia di prodotto.                         
a.3) Prodotti identificati da marchi riconosciuti in sede comunitaria           
es. produzione integrata di cui alla L.R. 28/99 (Q.C): fino a 3 punti           
nel caso del 100% di prodotti finiti cui l'investimento e' rivolto              
identificati da marchi di qualita' (0,3 punti per ogni 10 punti                 
percentuali).                                                                   
Il calcolo e' riferito alla somma dei prodotti finiti cui                       
l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi             
prodotti finiti identificati da marchi, ottenuti nel corso                      
dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento             
ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate pre-progetto"            
dell'Allegato 4.B.                                                              
La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione sostitutiva             
dell'atto di notorieta', a firma del legale rappresentante, in cui              
sono indicati i quantitativi di prodotto, suddivisi per tipologie ed            
il riferimento normativo.                                                       
I punteggi relativi ai criteri di cui ai precedenti punti a.2) e a.3)           
non sono cumulabili in riferimento ai medesimi quantitativi di                  
prodotti finiti.                                                                
a.4) Sistema di controllo e pagamento secondo qualita', attribuibile            
solo ai progetti del settore lattiero caseario proposti da soggetti             
che siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base: 3              
punti.                                                                          
Il punteggio e' attribuito nel caso in cui il conferimento della                
materia prima latte sia regolato, in riferimento alla totalita' del             
prodotto trattato, da sistemi di controllo e pagamento secondo                  
qualita'. Il dato deve intendersi riferito al quantitativo di materia           
prima lavorato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario                      
approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella               
"Materie prime lavorate pre-progetto" dell'Allegato 4.B.                        
La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione sostitutiva             
dell'atto di notorieta', a firma del legale rappresentante,                     
attestante la suddetta condizione.                                              
a.5) Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 9000: 1 punto.              
Sono valutate solo le certificazioni relative allo stabilimento in              
cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore              
alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve                
avvenire producendo copia del certificato.                                      
a.6) Adesione volontaria dell'impresa a sistemi di gestione                     
ambientale (norma UNI EN ISO 14001): 3 punti. Sono valutate solo le             
certificazioni relative allo stabilimento in cui viene effettuato               
l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione                
della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo               
copia del certificato.                                                          
a.7) Adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di              
ecogestione e audit di cui al Reg. CE 761/01 (EMAS): 5 punti. Sono              
valutate solo le certificazioni relative allo stabilimento in cui               
viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla             
presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire            
producendo copia del certificato.                                               
a.8) Certificazione di bilancio: fino a 3 punti. E' attribuito 1                
punto in presenza di certificazione di bilancio riferita all'ultimo             
esercizio approvato, ulteriori 0,5 punti verranno attribuiti per                
ciascun bilancio certificato, relativo ad esercizi precedenti, a                
condizione che la certificazione risulti rilasciata nell'anno                   
corrispondente e non posteriormente. La dimostrazione deve avvenire             
producendo copia dei bilanci e relativa relazione di certificazione.            
a.9) Vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le            
parti sociali: 2 punti.                                                         
Il punteggio e' attribuito in presenza di specifici accordi sindacali           
che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori legato alla              
realizzazione del progetto presentato. La dimostrazione deve avvenire           
producendo copia dell'accordo sottoscritto.                                     
a.10) Impegni e/o vincoli contrattuali gia' in essere, fra l'impresa            
ed i produttori agricoli, che coprano quote superiori al 51% del                
prodotto/prodotti (materia prima) cui l'investimento e' dedicato:               
fino a 7 punti nel caso in cui il 100% della materia prima soddisfi             
la precedente condizione. Viene valutata ai fini dell'attribuzione              
del punteggio la quota eccedente il 51%, fissato come requisito di              
accesso, con la seguente scansione: >>51-60% 1 punto, >>60-70% 2                
punti, >>70-80% 3 punti, >>80-90% 5 punti, >>90-100% 7 punti. La                
dimostrazione deve avvenire con le medesime modalita' gia' indicate             
al punto 7.a) dell'avviso pubblico relativo ai requisiti di accesso.            
Circa lo schema da seguire nella stesura dei contratti di fornitura             
si rimanda all'Allegato 5.                                                      
b) Caratteristiche intrinseche del progetto: quantificano i punti di            
forza dell'investimento proposto.                                               
b.1) Innovazione tecnologica:                                                   
- 4 punti per progetti in cui la quota di investimenti finalizzata              
all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di                 
lavorazione/trasformazione sia compresa fra il 70% e il 90% del costo           
totale al netto della voce spese generali;                                      
- 8 punti per progetti in cui la quota di investimenti finalizzata              
all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di                 
lavorazione/trasformazione sia superiore al 90% del costo totale al             
netto della voce spese generali.                                                
Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla             
disaggregazione dei costi indicata nell'Allegato 4.C; la quota di               
investimento da rapportare al costo totale, al netto della voce spese           
generali, al fine del calcolo della percentuale e' data dalla somma             
delle singole voci afferenti al raggruppamento "impianti e macchinari           
specifici" piu' le voci relative agli impianti di condizionamento e             
refrigerazione afferenti al raggruppamento "impianti fissi". A                  
supporto della metodologia precedentemente esposta occorre produrre             
uno specifico schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del           
caso, dettagliate le voci di spesa che concorrono alla definizione              
della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo                      
percentuale. Detto schema deve risultare coerente con la                        
disaggregazione di costi esposta nell'Allegato 4.C.. Si sottolinea              
che le singole voci di spesa inserite nel raggruppamento "impianti e            
macchinari specifici" devono essere oggettivamente riconducibili  al            
processo/prodotto cui l'investimento e' finalizzato.                            
b.2) Diversificazione delle produzioni in funzione di prodotti                  
innovativi:                                                                     
- 1 punto attribuibile a progetti in cui e' prevista una                        
riconversione fra il 10% ed il 20% della produzione post progetto,              
rispetto alla situazione di partenza;                                           
- 2 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una                        
riconversione superiore al 20% e fino al 30% della produzione post              
progetto, rispetto alla situazione di partenza;                                 
- 3 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una                        
riconversione superiore al 30% e fino al 40% della produzione post              
progetto rispetto alla situazione di partenza;                                  
- 4 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una                        
riconversione superiore al 40% della produzione post progetto                   
rispetto alla situazione di partenza.                                           
Ai fini del calcolo della percentuale occorre rapportare l'incremento           
di prodotti innovativi, ottenuto per differenza fra i quantitativi              
previsti successivamente alla realizzazione dell'investimento ed i              
quantitativi attualmente realizzati, con il volume totale delle                 
produzioni attualmente conseguite. I suddetti dati sono riferiti a              
quanto riportato nelle tabelle afferenti le produzioni realizzate pre           
e post investimento contenute nell'Allegato 4.B. A supporto della               
metodologia precedentemente esposta occorre produrre una specifica              
nota che riporti l'elenco dei prodotti considerati, gli aspetti                 
innovativi dei prodotti stessi, lo schema di calcolo utilizzato per             
determinare la percentuale. I contenuti di detta relazione devono               
risultare coerenti ed oggettivamente riconducibili a quanto esposto             
nell'Allegato 4.B.                                                              
b.3) Investimenti che prevedono azioni finalizzate alla tutela                  
dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti in funzione                
dell'ottenimento di soglie di sicurezza superiori a quelle previste             
dalla normativa vigente: 2 punti attribuibili a progetti che                    
prevedono azioni finalizzate al suddetto obiettivo. Ai fini                     
dell'attribuzione del punteggio occorre produrre una breve nota                 
tecnica contenente: i riferimenti normativi, la quantificazione degli           
obiettivi finali che si ritiene di raggiungere, le singole voci di              
spesa ascrivibili ad azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente con           
riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'Allegato               
4.C.. Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente               
riconducibile alle predette azioni occorre procedere alla                       
disaggregazione di detta voce.                                                  
b.4) Investimenti che prevedono azioni finalizzate al raggiungimento            
di garanzie igieniche e/o sanitarie superiori a quelle previste dalla           
normativa vigente, compresa l'adozione di sistemi volontari di                  
rintracciabilita' conformi alla norma UNI 10939: 4 punti,                       
attribuibili a progetti che prevedano azioni finalizzate al                     
raggiungimento di uno o piu' dei suddetti obiettivi. Ai fini                    
dell'attribuzione del punteggio occorre produrre una breve nota                 
tecnica contenente: i riferimenti normativi, la quantificazione degli           
obiettivi finali che si ritiene di raggiungere, le singole voci di              
spesa ascrivibili ad azioni finalizzate ai suddetti scopi con                   
riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'Allegato               
4.C. Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente                
riconducibile alle predette azioni occorre procedere alla                       
disaggregazione di detta voce.                                                  
b.5) Investimenti che prevedono azioni finalizzate al recupero ed               
allo smaltimento di sottoprodotti di provenienza agroindustriale: 2             
punti, attribuibili a progetti che prevedano azioni finalizzate al              
suddetto obiettivo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre             
produrre una breve nota tecnica contenente: la quantificazione degli            
obiettivi finali che si ritiene di raggiungere, le singole voci di              
spesa ascrivibili ad azioni finalizzate ad assicurare il recupero e             
lo smaltimento di sottoprodotti con riferimento alla disaggregazione            
dei costi indicata nell'Allegato 4.C..                                          
Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente                     
riconducibile alle predette azioni occorre procedere alla                       
disaggregazione di detta voce.                                                  
Occorre inoltre indicare, se non gia' evidenziati nell'Allegato 4.B.,           
sia i sottoprodotti cui l'investimento e' rivolto, sia l'eventuale              
prodotto finale ottenibile. Si rammenta che entrambi devono essere              
compresi nell'Allegato 1 del Trattato di Amsterdam.                             
b.6) Progetti dedicati a categorie di investimenti prioritarie: fino            
a 8 punti, attribuibili a progetti in cui la quota di investimenti              
finalizzata alla specifica categoria di opere sia superiore al 60%              
del costo totale al netto della voce spese generali.                            
Occorre specificare il settore e sottosettore cui l'investimento e'             
rivolto. Nel caso l'investimento coinvolga piu' settori dovra' essere           
ricondotto a quello interessato alla maggiore quota di investimenti.            
Deve essere inoltre indicata un'unica categoria di opere per cui si             
richiede l'attribuzione del punteggio di merito. Ai fini del calcolo            
della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei             
costi indicata nell'Allegato 4.C.. La quota di investimento da                  
rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al              
fine del calcolo della percentuale e' data dalla somma delle singole            
voci specificatamente ed oggettivamente ascrivibili alla categoria di           
opere prioritarie. Nel caso il costo di una singola voce sia solo               
parzialmente riconducibile alla predetta categoria occorre produrre             
una specifica disaggregazione della voce. A supporto della                      
metodologia precedentemente esposta occorre produrre una breve nota             
tecnica che evidenzi le eventuali condizioni cui la priorita' e'                
subordinata (es. filiera di prodotto identificata ai sensi di                   
specifici regolamenti, provenienza della materia prima certificata,             
ecc.) ed uno schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del            
caso, dettagliate le voci di spesa ed i relativi costi, che                     
concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai           
fini del calcolo percentuale.                                                   
c) Ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio.                     
Ai fini dell'accesso a questo livello di priorita' occorre produrre             
una specifica relazione (in due copie) in cui sono evidenziati gli              
elementi atti a permettere la valutazione dei singoli parametri                 
esposti al punto 8.c) dell'avviso pubblico.                                     
ALLEGATO 5                                                                      
Fac-simile contratto di fornitura                                               
Lo schema allegato riguarda un contratto stipulato con produttori               
agricoli di base; nel caso il richiedente stipuli contratti con altre           
imprese di commercializzazione o trasformazione, queste ultime                  
dovranno allegare l'elenco dei produttori agricoli di base                      
conferenti, specificando i rapporti contrattuali in essere con i                
produttori di base stessi.                                                      
Contratto di fornitura fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                
(produttore agricolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . e la . . . .            
. . . . . . . . . . . (richiedente del contributo) . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . .;                                                    
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (produttore           
agricolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . .            
. . . . . . . .il . . . . . . . . e residente in . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,                   
dichiara                                                                        
- di essere proprietario/affittuario di terreni posti in . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . e distinti al catasto di . . .            
. . . . . . . . . . ., foglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . , mappali . . . . . . . . . . . . . .;                                      
- di essere produttore agricolo, socio del . . . . . . . . . . . . .            
. . . . ;                                                                       
- di produrre prevalentemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . .;                                                                    
- di impegnarsi a conferire/fornire alla . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . (richiedente del contributo) . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . la seguente quantita' di materia prima: . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . .                                                       
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a .            
. . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . e residente in . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . , nella sua qualita' di . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Presidente, amministratore             
delegato, ecc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . e legale                    
rappresentante della . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              
(richiedente del contributo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           
si obbliga                                                                      
- di ritirare il prodotto sopracitato alle migliori condizioni di               
mercato in essere al momento del conferimento/fornitura.                        
Il presente contratto ha validita' di anni tre a decorrere dal . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             
IL VENDITORE  L'ACQUIRENTE                                                      
. . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .             
ALLEGATO 6                                                                      
Schema di domanda da utilizzare nel caso di progetti presentati ai              
soli fini dell'istruttoria di conformita' e coerenza necessaria per             
usufruire delle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta ex                
articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive                    
modifiche ed integrazioni. Regg. (CE) 1257/99 e 445/2002                        
Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna                 
Avviso pubblico Misura 1.G. "Miglioramento delle condizioni di                  
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"                     
Richiesta attestazione di compatibilita'                                        
Il sottoscritto (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
in qualita' di (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                
della (3) . . . . . . . . . . . . . . . . richiedente, con sede                 
legale in Via/Piazza (4) . . . . . . . . . . . . . . cap. . . . . . .           
. loc. . . . . . . . . . . . . . . . Comune . . . . . . . . . . . . .           
. Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . .                                                   
presenta istanza                                                                
al fine di ottenere, ai sensi dell'articolo 6 del decreto                       
ministeriale 2 agosto 2002, il rilascio della attestazione di                   
compatibilita' - cui e' subordinato l'accesso al credito d'imposta di           
cui all'articolo 8 della Legge 388/00 e dell'articolo 11 del DL n.              
138 dell'8 luglio 2002, convertito in Legge n. 178 dell'8 agosto 2002           
e successive modifiche ed integrazioni relativamente al progetto . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . da realizzare nello/negli                   
stabilimento/i sito/i in Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . , Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,                 
loc./fraz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Via . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . per una spesa complessiva pari ad Euro (5) .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . .                                                                           
a tal fine dichiara:                                                            
- che i dati identificativi dell'impresa richiedente sono i                     
seguenti:                                                                       
1) codice fiscale (CUAA): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . ;                                                                     
2) partita IVA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . ;                                                             
3) REA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . .;                                                          
- che relativamente al suddetto progetto intende accedere al credito            
d'imposta di cui alla normativa sopracitata;                                    
- sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze              
civili e penali previste dalla vigente normativa per coloro che                 
rendono attestazioni false o incomplete, che quanto riportato nella             
presente istanza e relativi allegati corrisponde al vero;                       
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Piano                
regionale di Sviluppo rurale e dell'avviso pubblico relativo alla               
Misura 1.G;                                                                     
- di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione            
del credito d'imposta;                                                          
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente                
istanza di attestazione non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo              
titolo, contributi ad altri Enti pubblici;                                      
- di essere pienamente consapevole che la presente richiesta e                  
l'eventuale accoglimento non comporta obblighi ed impegni da parte              
della Regione Emilia-Romagna relativamente ai finanziamenti ed alle             
agevolazioni di cui alla Misura 1.G, nonche' in relazione alle                  
responsabilita' connesse alla realizzazione dell'investimento;                  
- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare tempestivamente             
l'ammissione al credito d'imposta;                                              
- di essere a conoscenza che, in caso di fruizione del credito,                 
l'autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza                   
restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle              
sedi del richiedente per l'eventuale attivita' di ispezione, nonche'            
a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dei                   
controlli ritenuti necessari;                                                   
allega:                                                                         
la seguente documentazione seguendo nella redazione le modalita' e le           
prescrizioni previste dall'avviso pubblico della Misura 1.G:                    
modelli 4A, 4B e 4C debitamente compilati; bilancio relativo                    
all'ultimo esercizio sociale completo delle relazioni di corredo;               
certificato CCIAA; titolo di possesso dell'area su cui insiste                  
l'investimento e/o l'immobile; progetto definitivo; dichiarazione               
sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa al rispetto dei                    
requisiti minimi ambientali, igiene, salute animali; documentazione             
comprovante l'esistenza di vincoli contrattuali coi produttori                  
agricoli; dichiarazioni settoriali specifiche; altro (specificare) .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;              
fotocopia fronte retro di un documento di identita' valido;                     
dichiara infine:                                                                
che i documenti di seguito elencati sono gia' in possesso della                 
Regione Emilia-Romagna, allegati all'istanza presentata in data . . .           
. . . . . . . . prot. n. . . . . . . . . . ai sensi di . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . :                                                                   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .                                                                   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .                                                                   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .                                                                   
data  firma del richiedente                                                     
(1) nome e cognome                                                              
(2) presidente, legale rappresentante, ecc.                                     
(3) indicare l'esatta ragione sociale                                           
(4) indicare indirizzo come da certificato di iscrizione alla CCIAA.            
(5) indicare l'importo complessivo del progetto                                 
(6) barrare la casella in corrispondenza del documento presentato.              
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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