REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 327

Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 12 ottobre 1998, n. 34             
"Norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture           
sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997,            
nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che                   
svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenziale", e con i              
successivi provvedimenti attuativi assunti con proprie deliberazioni            
n. 125 in data 8 febbraio 1999 "Primi provvedimenti applicativi della           
L.R. 34/98" e n. 594 in data 1 marzo 2000 "Requisiti generali e                 
specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie                        
dell'Emilia-Romagna", ha disciplinato le modalita' di attuazione, sul           
territorio regionale, della normativa nazionale riguardante la                  
materia, con particolare riferimento all'art. 8 del DLgs 502/92 e del           
DPR 14 gennaio 1997, in materia di autorizzazione all'esercizio delle           
attivita' sanitarie e di eventuale successivo loro accreditamento;              
preso atto:                                                                     
- che la disciplina della materia suddetta ha subito molteplici                 
interventi modificativi, per cui si rende necessaria una revisione              
dei provvedimenti richiamati, alla luce della successiva evoluzione             
del quadro normativo di riferimento;                                            
- che e' altresi' intervenuta la Legge costituzionale 18 ottobre                
2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della                     
Costituzione" che, nel riformulare l'art. 117 della Costituzione, ha            
attribuito alle Regioni la competenza concorrente nell'ambito della             
"tutela della salute";                                                          
atteso che:                                                                     
- dalle innovazioni del quadro normativo nazionale emerge la                    
necessita' di autorizzazione all'esercizio per tutte le diverse                 
tipologie di strutture sanitarie pubbliche o private, cosi' come                
sancito dall'art. 8 bis del richiamato DLgs 502/92 e successive                 
modificazioni ed integrazioni, da leggere in correlazione con il                
primo comma del successivo art. 8 ter che impone la necessita' di               
autorizzazione per le nuove strutture, mentre per quelle gia' in                
esercizio o gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del                 
richiamato decreto legislativo, l'autorizzazione dovra' essere                  
correlata al loro adattamento, alla loro diversa utilizzazione, al              
loro ampliamento, alla loro trasformazione o al loro trasferimento in           
altra sede, con la conseguenza che queste ultime, fatti salvi gli               
adempimenti derivanti da disposizioni normative di carattere                    
generale, nel frattempo, possono continuare ad operare sulla base del           
pregresso quadro normativo;                                                     
ritenuto, pertanto, che:                                                        
- relativamente alle strutture gia' in esercizio o gia' autorizzate,            
gli eventuali Piani di adeguamento redatti in conformita' a quanto              
previsto dall'art. 7 della L.R. 34/98 e trasmessi ai Comuni devono              
essere valutati alla luce delle disposizioni prima richiamate e,                
fatte salve ulteriori indicazioni, debbano essere utilizzati quali              
strumenti attraverso cui dar corso ad una presa d'atto circa                    
l'assetto di ciascuna struttura, da esaminare analiticamente al                 
verificarsi degli eventi stabiliti dalla norma di cui all'art. 8 ter,           
comma 1, del DLgs 502/92 e successive modificazioni;                            
- i Comuni, sulla base dell'istruttoria tecnica del Dipartimento di             
Sanita' pubblica espressa per il tramite delle Commissioni locali di            
esperti previste dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 34/98,                  
nell'evidenziare se si tratti di struttura gia' in esercizio o gia'             
autorizzata, provvedano all'emanazione di appositi provvedimenti                
descrittivi dell'assetto esistente e degli eventuali adeguamenti                
strutturali, tecnologici ed organizzativi descritti dal relativo                
Piano di adeguamento. Al riguardo, sono ipotizzabili le seguenti                
situazioni:                                                                     
1) strutture gia' in esercizio o gia' autorizzate alla data di                  
entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, autorizzate               
all'esercizio delle attivita' sanitarie ai sensi degli articoli 4 e 5           
della L.R. 34/98;                                                               
2) strutture gia' in esercizio o gia' autorizzate alla data di                  
entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, non ancora                
autorizzate all'esercizio delle attivita' sanitarie ai sensi degli              
articoli 4 e 5 della L.R. 34/98. Tali strutture sono da ritenere                
autorizzabili all'esercizio delle attivita' sanitarie ai sensi del              
primo comma del richiamato art. 8 ter, ma, in quanto abbisognevoli di           
adeguamenti in particolare di natura strutturale, dovranno essere               
sottoposte alle relative verifiche in data successiva al verificarsi            
degli eventi (adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento,                  
trasformazione, trasferimento) previsti dal comma 1 dell'art. 8 ter             
e, solo quando in possesso dei requisiti prima assenti, potranno                
essere autorizzate all'esercizio ai sensi degli articoli 4 e 5 della            
L.R. 34/98;                                                                     
ritenuto opportuno puntualizzare che per "diversa utilizzazione" si             
intende la destinazione della medesima struttura all'esercizio di               
attivita' assistenziali del tutto diverse da quelle preesistenti (es.           
da poliambulatorio a centro diurno psichiatrico, da ospedale a RSA,             
ecc.); per "ampliamento" si intende sia un incremento di natura                 
edilizia (nuovo piano, locali aggiuntivi, nuovo padiglione, ecc.) sia           
un aumento di ricettivita' in termini di posti letto, ferma restando            
la tipologia di attivita' precedentemente esercitata; per                       
"trasformazione/adattamento" si intende un intervento che comporta              
l'attivazione di nuove funzioni riconducibili in una delle categorie            
di cui all'Allegato n. 1 del presente provvedimento (es. area                   
ambulatoriale, blocco operatorio, ecc.);                                        
il verificarsi di eventi diversi da quelli sopra descritti, non                 
determina la necessita' di un nuovo provvedimento di autorizzazione,            
pur comportando una presa d'atto delle autorita' competenti,                    
derivante da comunicazioni circostanziate da parte dei titolari delle           
strutture interessate;                                                          
valutato che, al fine di facilitare l'espletamento delle funzioni               
prima descritte, sia opportuno attribuire all'accezione di struttura            
sanitaria, indifferentemente adoperata dal legislatore nazionale per            
stabilire sia l'oggetto dell'autorizzazione che quello                          
dell'accreditamento, significato e contenuti diversi a seconda che il           
termine sia riferito all'uno o all'altro istituto.                              
Nell'autorizzazione, infatti, l'accezione assume valenza riferibile             
alla singola struttura edilizia, fisicamente individuata e                      
considerata, mentre nell'accreditamento l'accertamento della qualita'           
delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti comporta                      
valutazioni che interessano le attivita' cliniche, derivanti, tra               
l'altro, dal grado di integrazione organizzativa e funzionale,                  
riguardante, spesso, attivita' rese da una molteplicita' di                     
strutture, eventualmente ubicate anche in comuni diversi;                       
ritenuto rilevante esplicitare ulteriormente le tematiche prima                 
evidenziate, fornendo un orientamento per affrontare adeguatamente              
alcuni aspetti particolari derivanti:                                           
- dalla presenza di strutture, prevalentemente ospedaliere che, se              
anche separate dal punto di vista edilizio, hanno una finalizzazione            
unificata non solo dalla unicita' giuridico/istituzionale                       
dell'assetto proprietario, ma dalla vera e propria complementarieta'            
delle funzioni espletate in ogni singola struttura. In tali casi, il            
provvedimento di autorizzazione - unico sul piano sostanziale - puo',           
al suo interno, essere articolato in provvedimenti separati,                    
riguardanti ogni singola struttura o anche, secondo quanto espresso             
al punto successivo, singole aree organizzative interne dotate di               
autonomia operativa. In tali casi, in sostanza, ferme restando                  
l'unicita' del provvedimento finale e l'evidenziazione del grado di             
interdipendenza delle funzioni esercitate in ciascuna struttura o               
area, il percorso autorizzatorio puo' completarsi attraverso                    
l'emanazione di una molteplicita' di provvedimenti assunti in tempi             
successivi, man mano che, relativamente alle singole aree o                     
strutture, gli interventi previsti dallo specifico Piano di                     
adeguamento concretizzino uno degli eventi di cui al primo comma                
dell'art. 8 ter;                                                                
- o, viceversa, dalla presenza, nell'ambito di un'unica struttura               
edilizia, di una molteplicita' di funzioni tra loro operativamente              
autonome, anche se collegate dalla comune utilizzazione di servizi              
tecnici per cui e' ipotizzabile, ai fini autorizzatori, una                     
valutazione separata delle specifiche aree edilizie dedicate ad ogni            
singola funzione, che comunque, per ciascuna area, si concretizzi in            
altrettanti provvedimenti di autorizzazione da unificarsi, al                   
termine, in un unico provvedimento;                                             
ritenuto opportuno, relativamente alle tematiche autorizzatorie,                
specificare che:                                                                
- le strutture gia' autorizzate ai sensi della deliberazione di                 
Giunta regionale 125/99, continuano ad espletare la propria attivita'           
in forza dei provvedimenti in loro possesso;                                    
- le nuove strutture, intendendo per tali quelle attivate                       
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento,               
previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'apposito               
allegato, saranno autorizzate ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R.             
34/98;                                                                          
- i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi riformulati             
nei termini di cui allo specifico allegato, si riferiscono in                   
particolare alle strutture attivate successivamente alla presente               
deliberazione, cio' in quanto gli stessi intervengono, modificandoli,           
su quelli stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale 125/99,             
che, fino a tale data, continua ad essere pienamente efficace;                  
- il passaggio tra il vecchio regime e quello nuovo deve essere                 
risolto attraverso il riferimento alla concessione o meno del                   
permesso di costruire da parte del Comune. Il riferimento a tale                
elemento, in particolare per i requisiti di carattere strutturale non           
coincidenti, appare, infatti, idoneo ad evitare dubbi in quanto il              
progetto edilizio valutato per la concessione del permesso di                   
costruire, ponendosi come discriminante dotata di sufficienti                   
elementi di oggettivita' e sicurezza, consente all'interessato, in              
termini di requisiti, di optare tra quelli di cui al presente                   
provvedimento e quelli previsti in precedenza, provvedendo                      
all'eventuale riformulazione del Piano di adeguamento;                          
preso atto che le procedure ed i percorsi di cui al presente                    
provvedimento riguardano anche i presidi di riabilitazione funzionale           
dei soggetti portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali           
di cui all'art. 26 della Legge 833/78, nonche' le strutture                     
riabilitative per tossicodipendenti, il cui pregresso regime                    
autorizzatorio aveva caratteristiche peculiari, per cui e' necessario           
stabilire uno specifico percorso per la regolarizzazione di quelle              
gia' esistenti alla data di adozione del presente provvedimento,                
affidando alle Commissioni di esperti di cui all'art. 4 della L.R.              
34/98, con il supporto dello strumento di coordinamento regionale               
piu' oltre descritto, il compito di definire specifici Piani di                 
adeguamento ai requisiti eventualmente mancanti, da sottoporre al               
Comune, ai fini delle necessarie formalizzazioni;                               
richiamato il secondo comma del citato art. 8 ter, il quale,                    
innovando in materia, stabilisce che "l'autorizzazione all'esercizio            
di attivita' sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi                    
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ove attrezzati           
per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure            
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che                   
comportino un rischio per la sicurezza del paziente", estendendo,               
pertanto, la necessita' di autorizzazione anche a tali categorie di             
studi professionali, per cui appare opportuno dare attuazione a tale            
previsione normativa stabilendo che i professionisti titolari degli             
studi di cui trattasi debbano avanzare domanda di autorizzazione al             
Comune entro 180 giorni dalla data di adozione del presente                     
provvedimento, trascorsi i quali l'eventuale attivita' comunque                 
espletata dovra' essere considerata, a tutti gli effetti, viziata da            
illegittimita' e potra' dar luogo all'adozione dei provvedimenti                
previsti dalla normativa in vigore;                                             
ritenuto, in merito, di precisare che per studio professionale                  
soggetto a regime di autorizzazione all'esercizio, si intende la sede           
di espletamento dell'attivita' professionale, che, pur conservando la           
natura di studio professionale, in quanto dedicata a particolari                
attivita' (odontoiatrica, di chirurgia ambulatoriale, ovvero                    
all'esecuzione di procedure diagnostiche e terapeutiche di                      
particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza           
del paziente), deve essere in possesso dei medesimi requisiti                   
strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti dall'Allegato n.            
1 per gli ambulatori relativi a ciascuna tipologia di attivita'                 
avente le caratteristiche prima evidenziate;                                    
preso atto, anche per quanto concerne l'accreditamento delle                    
strutture e dei professionisti, che la regolamentazione di cui                  
all'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni assume,            
in particolare relativamente alle tematiche trattate dai primi tre              
commi, valenza di norma di principio, con riferimento specifico                 
all'affermazione che i requisiti da valutare per l'accreditamento               
delle strutture sono ulteriori (e quindi diversi) rispetto a quelli             
per l'autorizzazione all'esercizio;                                             
ritenuto:                                                                       
- che l'accreditamento istituzionale di cui alla citata norma e' da             
qualificare come l'atto attraverso il quale, a conclusione di uno               
specifico procedimento valutativo, comprensivo di verifica della                
funzionalita' rispetto alla programmazione regionale e alla copertura           
del fabbisogno, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private che           
ne facciano richiesta, in possesso di autorizzazione all'esercizio,             
acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per            
conto del Servizio sanitario nazionale;                                         
- che, per esigenze di programmazione o derivanti da particolari                
complessita' organizzative, possono essere effettuati processi di               
valutazione aggregati per struttura fisica di erogazione, ovvero                
relativi a parti di strutture fisiche, con conseguente accreditamento           
di molteplicita' di strutture o di aree interne alla medesima                   
struttura fisica;                                                               
- che, sulla base di requisiti specificamente definiti possono essere           
accreditati specifici programmi assistenziali indicati dalla                    
programmazione regionale, a condizione, tuttavia, che le strutture              
sanitarie e/o i professionisti che concorrono alla realizzazione                
delle specifiche attivita' siano accreditati;                                   
- che procedimento analogo viene attivato per i professionisti                  
titolari di studio professionale personale che ne facciano                      
richiesta;                                                                      
- di approvare l'Allegato n. 3, quale parte integrante del presente             
provvedimento, contenente i requisiti generali e specifici per                  
l'accreditamento di strutture, professionisti e programmi                       
clinico-assistenziali, puntualizzando che, nella fase transitoria,              
relativamente alle tipologie non incluse nell'allegato prima                    
richiamato, si procede con riferimento ai requisiti di carattere                
generale e, per analogia, a quelli specifici se ed in quanto                    
applicabili;                                                                    
- di demandare all'Agenzia sanitaria regionale il compito di                    
predisporre proposte per l'integrazione e il periodico aggiornamento            
dei requisiti stessi, nonche', al fine di valorizzare                           
l'accreditamento come processo di miglioramento della qualita' dei              
servizi a garanzia dell'utenza, quello di sviluppare idonei strumenti           
informativi e di supporto per le organizzazioni sanitarie pubbliche e           
private accreditate e/o interessate all'accreditamento;                         
- che il procedimento amministrativo finalizzato all'accreditamento,            
inclusi i termini per la presentazione della domanda da parte dei               
soggetti interessati ed i relativi percorsi di cui all'art. 9 della             
L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, saranno definiti con uno o piu'                    
provvedimenti adottati dal Direttore generale Sanita' e Politiche               
sociali, fermo restando che per le visite di verifica circa il                  
possesso dei requisiti deve essere utilizzato, per il tramite                   
dell'Agenzia sanitaria regionale, personale qualificato per tali                
verifiche di accreditamento o certificato da Ente accreditato EN                
45013 come valutatore di sistemi qualita' in sanita' secondo UNI EN             
30011, parte prima e seconda o successive revisioni. Tale personale             
deve, comunque, essere incluso in apposita lista tenuta dalla Agenzia           
sanitaria regionale che e' impegnata a vigilare sullo sviluppo delle            
verifiche e a redigere le relazioni motivate previste dalla L.R.                
34/98;                                                                          
- che nell'ambito regionale sono presenti:                                      
a) strutture transitoriamente accreditate con riferimento all'art. 12           
della L.R. 34/98 in quanto:                                                     
- struttura pubblica in esercizio alla data di entrata in vigore                
della stessa legge regionale;                                                   
- struttura privata o professionista, provvisoriamente accreditati ai           
sensi del comma 6, dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;            
b) strutture autorizzate per l'esercizio di attivita' sanitarie, ai             
sensi della legge regionale prima richiamata, e professionisti che              
potrebbero accedere all'accreditamento in quanto disponibili ad                 
operare nell'ambito del Servizio sanitario regionale;                           
c) strutture autorizzate, accreditate con specifico provvedimento               
regionale assunto con riferimento al comma 7 dell'art. 8 quater del             
DLgs 502/92 e successive modificazioni;                                         
- che le strutture ospedaliere private che svolgono attivita' di tipo           
psichiatrico, in coerenza con le linee di programmazione regionale e            
nazionale in ambito psichiatrico, sono state collocate in un sistema            
a rete di offerta di servizi integrato, svolgendo complessivamente              
funzioni residenziali e semiresidenziali sanitarie di natura                    
intensiva ed estensiva sia di breve che di media durata, fatte salve            
funzioni di tipo ospedaliero, mono o pluridisciplinari, gia' svolte             
sulla base di specifici accordi aziendali;                                      
ritenuto necessario, alla luce di quanto espresso, stabilire che:               
1) le Aziende sanitarie della regione devono provvedere, secondo                
modalita' che saranno successivamente stabilite dalla competente                
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali, all'inserimento                 
nell'anagrafe regionale costituita in attuazione di quanto previsto             
dall'articolo 6 della L.R. 34/98, delle informazioni relative alle              
strutture sanitarie autorizzate ed al loro aggiornamento;                       
2) in ordine alla composizione ed alle competenze delle Commissioni             
di esperti di cui all'articolo 4 della L.R. 34/98: - al fine di                 
garantire omogeneita' nella composizione delle Commissioni ed                   
assicurare, in esse, la presenza delle competenze professionali                 
fondamentali con riferimento alle diverse categorie di requisiti da             
accertare, ogni Commissione e' composta da almeno 6 esperti, oltre al           
Presidente, aventi documentate competenze ed esperienze                         
rispettivamente in materia di: edilizia sanitaria, impiantistica                
generale, tecnologie sanitarie, igiene ed organizzazione sanitaria,             
organizzazione e sicurezza del lavoro, sistemi di gestione della                
qualita'; - la Commissione, presieduta dal Responsabile del                     
Dipartimento di Sanita' pubblica, e' validamente e stabilmente                  
costituita con la presenza di dette competenze, assicurate da esperti           
anche esterni all'organico del Dipartimento di Sanita' pubblica della           
stessa Azienda Unita' sanitaria locale, in misura di almeno un terzo            
dei componenti; - ciascuna Commissione dura in carica 5 anni; - il              
Responsabile del Dipartimento di Sanita' pubblica, in qualita' di               
Presidente della Commissione, assicura la tenuta di un apposito                 
registro per la verbalizzazione dell'attivita' e dei pareri espressi            
dalla Commissione stessa; - il Gruppo ispettivo di cui all'art 4                
della L.R. 34/98, comma 3, attivato dal Responsabile del Dipartimento           
di Sanita' pubblica, in relazione alla tipologia e dimensioni della             
struttura o dell'attivita' per la quale e' stata richiesta                      
l'autorizzazione o rispetto alle quali deve essere verificato                   
l'adeguamento ai requisiti minimi, oltre ad essere formato da membri            
della Commissione, potra' essere integrato da esperti esterni alla              
Commissione stessa, purche' in possesso di: a) competenze                       
specialistiche-professionali nel settore; b) conoscenze del modello             
di verifica di cui al DPR 14/1/1997, alla L.R. 34/98 e relativi                 
provvedimenti applicativi; c) esperienze nelle tecniche di verifica             
ispettiva; d) esperienze di gestione/verifica gia' effettuate nel               
settore, preferibilmente maturate attraverso la partecipazione ai               
corsi formativi dell'Agenzia sanitaria regionale; - la Commissione ed           
il Gruppo ispettivo non esercitano funzioni di Polizia giudiziaria e,           
in particolare, il Gruppo ispettivo esaurisce i propri compiti con la           
trasmissione alla Commissione delle risultanze scritte in ordine agli           
accertamenti eseguiti; - sia l'attivita' di accertamento di cui                 
all'art. 4 della L.R. 34/98, che quella di verifica e controllo                 
attribuita ai Comuni e alla Regione dal successivo art. 5, riguardano           
il possesso dei requisiti per l'ottenimento e/o mantenimento, da                
parte delle singole strutture, della specifica autorizzazione al                
funzionamento, senza con cio' interferire con l'attivita' di                    
vigilanza autonomamente attribuita dalla legge in capo ai                       
Dipartimenti di Sanita' pubblica e alle loro articolazioni, ai sensi            
dell'art. 43 della Legge 833/78, del DLgs 502/92 e successive                   
modificazioni ed integrazioni, e della L.R. 19/82;                              
ritenuto altresi' necessario procedere alla approvazione:                       
1) della declaratoria dei requisiti generali e specifici per                    
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie di cui                 
Allegato n.1, con la specificazione che lo stesso evidenzia i                   
requisiti di carattere strutturale, impiantistico, tecnologico ed               
organizzativo per l'esercizio delle funzioni sanitarie adeguati alla            
tipologia di attivita' per la quale si chiede l'autorizzazione,                 
mentre non riprende quelli strutturali ed impiantistici previsti da             
normative di carattere generale che, a causa della stessa loro                  
natura, riguardano comunque anche le strutture sanitarie, approvando,           
in tale contesto, anche un "glossario" concernente le piu' frequenti            
terminologie e le piu' rilevanti definizioni relative ad aspetti e              
tematiche oggetto di trattazione da parte del presente                          
provvedimento;                                                                  
2) dell'apposito modello di domanda per l'autorizzazione                        
all'esercizio, di cui agli Allegati n. 2 e n. 2bis nonche'                      
all'approvazione del modello per l'autocertificazione di cui all'art.           
5, comma 1 della L.R. 34/98, Allegato n. 2 ter;                                 
valutata l'opportunita', al fine di supportare l'attivita' delle                
Commissioni facenti capo ai Dipartimenti di Sanita' pubblica delle              
singole Aziende Unita' sanitarie locali e di promuovere comportamenti           
uniformi delle stesse, di prevedere apposite funzioni di                        
coordinamento da parte dei competenti Assessorato alla Sanita' ed               
Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani.             
Cooperazione internazionale, dando atto che il Direttore generale               
Sanita' e Politiche sociali provvedera', con propri atti, a definire            
le modalita' operative di svolgimento di tali funzioni;                         
richiamata la propria deliberazione n. 555 dell'1/3/2000 con cui si             
e' proceduto, in conformita' a quanto stabilito dal quinto comma del            
citato art. 8 ter, a determinare i contenuti, le modalita' e i                  
termini per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle            
strutture sanitarie di cui al primo e terzo comma del medesimo art. 8           
ter, e, valutata l'opportunita' di intervenire, con il presente                 
provvedimento, anche su tale tematica al fine di confermarne oltre              
che i contenuti anche gli aspetti procedurali fino ad una eventuale             
diversa definizione della materia;                                              
richiamata altresi' la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di             
Legge n. 447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle                
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,             
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria           
deliberazione 447/03;                                                           
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'            
e Politiche sociali" espresso nella seduta del 19 febbraio 2004;                
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) per quanto riguarda l'autorizzazione, di stabilire che:                      
1.1) le strutture pubbliche gia' in esercizio e quelle private gia'             
autorizzate alla data di entrata in vigore del DLgs 229/99, qualora             
abbiano proceduto alla elaborazione di un Piano di adeguamento ai               
sensi dell'art. 7 della L.R. 34/98, continuano provvisoriamente ad              
operare ai sensi del pregresso quadro normativo. I Comuni, preso atto           
attraverso la Commissione di esperti di cui alla L.R. 34/98, degli              
adempimenti previsti dal Piano di adeguamento e prescindendo dalle              
scadenze temporali ivi previste, provvedono all'emanazione del                  
provvedimento di autorizzazione all'esercizio assunto ai sensi                  
dell'art. 8 ter, comma 1 del DLgs 502/92 e successive modificazioni,            
descrittivo dell'assetto esistente. Tale provvedimento abilita la               
struttura ad operare, fatti salvi gli adempimenti derivanti da                  
disposizioni normative di carattere generale;                                   
1.2) al verificarsi di uno degli eventi previsti dal comma 1                    
dell'art. 8 ter del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed                   
integrazioni, la struttura, previa verifica dell'avvenuto                       
adeguamento, viene autorizzata ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R.            
34/98. Il provvedimento di autorizzazione, unico sul piano                      
sostanziale per ogni struttura sanitaria, puo' essere articolato in             
provvedimenti separati riguardanti strutture fisiche distinte ovvero            
aree organizzative interne, purche' dotate di autonomia operativa,              
anche se collegate dalla comune utilizzazione di servizi generali. Le           
verifiche dei Piani di adeguamento devono tenere conto delle                    
indicazioni di cui sopra. A conclusione, per ciascuna struttura, del            
complesso degli adempimenti previsti dal Piano di adeguamento, le               
singole autorizzazioni saranno confermate in un unico provvedimento             
finale, assunto con riferimento agli artt. 4 e 5 della L.R. 34/98;              
1.3) le strutture pubbliche gia' in esercizio e quelle private gia'             
autorizzate, operanti alla data di adozione della presente                      
deliberazione, devono dimostrare il possesso dei requisiti elencati             
nell'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente                 
provvedimento, laddove aggiuntivi rispetto a quelli previsti in                 
vigenza di precedenti normative, in occasione di modificazioni quali            
adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento, o trasferimento in             
altra sede. Tali requisiti devono, invece, essere posseduti dalle               
strutture realizzate successivamente alla data di adozione del                  
presente provvedimento, fatta salva la possibilita' di opzione tra              
vecchi e nuovi requisiti da parte delle strutture che alla data di              
adozione del presente provvedimento siano in possesso del permesso di           
costruire rilasciato da parte del Comune competente;                            
1.4) ai fini di cui sopra, per "diversa utilizzazione" si intende la            
destinazione della medesima struttura all'esercizio di attivita'                
assistenziali del tutto diverse da quelle preesistenti (es. da                  
poliambulatorio a centro diurno psichiatrico, da ospedale a RSA,                
ecc.); per "ampliamento" si intende sia un incremento di natura                 
edilizia (nuovo piano, locali aggiuntivi, nuovo padiglione, ecc.) sia           
un aumento di ricettivita' in termini di posti letto, ferma restando            
la tipologia di attivita' precedentemente esercitata; per                       
"trasformazione/adattamento" si intende un intervento che comporta              
l'attivazione di nuove funzioni riconducibili in una delle categorie            
di cui all'Allegato n. 1 del presente provvedimento (es. area                   
ambulatoriale, blocco operatorio, ecc). Il verificarsi di eventi                
diversi da quelli sopra descritti, non determina la necessita' di un            
nuovo provvedimento di autorizzazione, pur comportando una presa                
d'atto delle Autorita' competenti, derivante da comunicazioni                   
circostanziate da parte dei titolari delle strutture interessate;               
1.5) sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali                    
utilizzati per procedure diagnostiche e/o terapeutiche di particolare           
complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del                   
paziente, ivi comprese le procedure di cui all'Allegato n. 2 della              
delibera di Giunta regionale 559/00 e successive modificazioni. Il              
rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla verifica del                   
possesso dei requisiti stabiliti dall'Allegato n.1 al presente                  
provvedimento per gli ambulatori medici o chirurgici, a seconda della           
tipologia di attivita' e delle procedure espletate. I titolari degli            
studi professionali, in esercizio alla data di adozione del presente            
provvedimento, devono inoltrare domanda di autorizzazione al Comune             
competente per territorio, entro 180 giorni dalla sua data di                   
adozione, trascorsi i quali l'eventuale attivita' comunque espletata            
sara' considerata, a tutti gli effetti, viziata da illegittimita' e             
potra' dar luogo all'adozione dei provvedimenti previsti dalla                  
normativa in vigore;                                                            
1.6) gli studi odontoiatrici necessitano di autorizzazione                      
all'esercizio previa verifica del possesso dei requisiti specifici              
previsti dall'Allegato n. 1 al presente provvedimento per gli                   
ambulatori odontoiatrici. I titolari degli studi odontoiatrici, in              
esercizio alla data di adozione del presente provvedimento, devono              
inoltrare domanda di autorizzazione al Comune competente per                    
territorio, entro 180 giorni dalla data di adozione del presente                
atto;                                                                           
1.7) sono soggetti ad autorizzazione, secondo le procedure ed i                 
percorsi di cui al presente provvedimento, i presidi di                         
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilita'                 
fisiche, psichiche e sensoriali di cui all'art. 26 della Legge                  
833/78, nonche' le strutture riabilitative per tossicodipendenti.               
Relativamente alle strutture esistenti, le Commissioni di esperti di            
cui all'art. 4 della L.R. 34/98, procedono, ove necessario, alla                
definizione di uno specifico percorso per il loro adeguamento ai                
requisiti previsti dall'Allegato n. 1 al presente provvedimento;                
1.8) si approva la declaratoria dei requisiti generali e specifici              
per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie                    
analiticamente previsti dall'Allegato n. 1, quale parte integrante              
del presente provvedimento, precisando che lo stesso evidenzia i                
requisiti di carattere strutturale, impiantistico, tecnologico ed               
organizzativo per l'esercizio delle funzioni sanitarie, adeguati alla           
tipologia di attivita' per la quale si chiede l'autorizzazione,                 
mentre non riprende quelli strutturali ed impiantistici previsti da             
normative di carattere generale che, a causa della loro stessa                  
natura, riguardano anche le strutture sanitarie. Viene altresi'                 
approvato un "glossario" concernente le piu' frequenti terminologie e           
le piu' rilevanti definizioni relative ad aspetti e tematiche oggetto           
di trattazione da parte del presente provvedimento;                             
1.9) Si approvano, quale parte integrante del presente provvedimento,           
gli Allegati n. 2 e n. 2 bis, riguardanti gli schemi di modello di              
domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle                 
attivita' di cui al presente atto, nonche' dell'Allegato n. 2 ter               
riguardante lo schema di modello di autocertificazione per le                   
verifiche quadriennali di cui all'art. 5, comma 1 della L.R. 34/98;             
1.10) le Aziende sanitarie provvedono all'iscrizione delle                      
informazioni relative alle strutture sanitarie autorizzate                      
nell'anagrafe delle stesse e al loro aggiornamento secondo le                   
modalita' che saranno stabilite dalla Direzione generale Sanita' e              
Politiche sociali;                                                              
1.11) le procedure per l'autorizzazione all'esercizio, per la                   
costituzione delle Commissioni locali di esperti, nonche' per la                
definizione delle relative competenze ed attivita' sono quelle                  
desumibili dalla L.R. 34/98, come analiticamente descritte in                   
premessa;                                                                       
1.12) Il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali definisce,              
con propri atti, le modalita' di svolgimento delle funzioni di                  
coordinamento regionale in premessa richiamate;                                 
2) per quanto riguarda l'accreditamento, di stabilire che:                      
2.1) l'accreditamento istituzionale e' l'atto che conferisce alle               
strutture sanitarie ed ai professionisti lo status di soggetto idoneo           
ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale;              
2.2) l'accreditamento delle strutture e dei professionisti che                  
svolgono attivita' specialistica ambulatoriale sara' regolamentato da           
apposito successivo atto;                                                       
2.3) l'accreditamento ha luogo attraverso uno specifico procedimento            
valutativo, a condizione che i soggetti di cui al punto 2.1)                    
risultino funzionali alle esigenze della programmazione regionale e             
siano in possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli necessari            
per l'esercizio dell'attivita'; la valutazione della funzionalita'              
alle esigenze della programmazione regionale e' effettuata, in                  
relazione al fabbisogno assistenziale, a partire dalle strutture                
pubbliche e da quelle private accreditate provvisoriamente ai sensi             
della Legge 724/94 e ai sensi dell'art. 8 quater, settimo comma del             
DLgs 502/92 e successive modificazioni;                                         
2.4) oggetto dell'accreditamento sono le strutture sanitarie                    
pubbliche e quelle private che ne facciano richiesta, dotate di                 
autonomia gestionale, organizzativa e tecnico professionale, che                
svolgono la propria attivita' in strutture fisiche in possesso di               
autorizzazione all'esercizio. Per esigenze di programmazione                    
regionale o di complessita' organizzativa, possono tuttavia essere              
effettuati processi di valutazione aggregati per struttura fisica di            
erogazione, ovvero relativi a parti di strutture fisiche, con                   
conseguenti accreditamenti riguardanti molteplicita' di strutture o             
aree interne alla medesima struttura fisica;                                    
2.5) possono inoltre essere accreditati specifici programmi                     
assistenziali indicati dalla programmazione regionale, sulla base di            
requisiti specificamente definiti, fatta salva la condizione che le             
strutture sanitarie e/o i professionisti che concorrono alla                    
realizzazione delle specifiche attivita' siano accreditati;                     
2.6) si approva la declaratoria dei requisiti generali e specifici              
per l'accreditamento delle strutture e per l'accreditamento dei                 
professionisti analiticamente previsti dall'Allegato n. 3, quale                
parte integrante del presente provvedimento;                                    
2.7) il procedimento amministrativo finalizzato all'accreditamento,             
inclusa la presentazione della domanda da parte dei soggetti                    
interessati, ed i relativi percorsi di verifica di cui all'art. 9               
della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, sara' definito con uno o piu'                
provvedimenti adottati dal Direttore generale Sanita' e Politiche               
sociali;                                                                        
2.8) si approvano gli schemi di modello di domanda per                          
l'accreditamento delle strutture sanitarie, delle strutture                     
ambulatoriali monospecialistiche e dei professionisti di cui agli               
Allegati n. 4, n. 4 bis e n. 4 ter, quali parte integrante del                  
presente provvedimento;                                                         
2.9) e' compito della Agenzia sanitaria regionale la predisposizione            
delle proposte per l'integrazione ed il periodico aggiornamento dei             
requisiti e lo sviluppo di strumenti informativi e di supporto per le           
organizzazioni sanitarie sui processi di accreditamento, anche al               
fine di valorizzare l'accreditamento come processo di miglioramento             
della qualita' dei servizi a garanzia dell'utenza;                              
2.10) per la realizzazione delle visite di verifica, sara'                      
utilizzato, per il tramite dell'Agenzia Sanitaria regionale,                    
personale qualificato per le verifiche di accreditamento o                      
certificato da Ente accreditato EN 45013 come valutatore di sistemi             
qualita' in sanita' secondo UNI EN 30011, parte prima e seconda o               
successive revisioni. Tale personale dovra', comunque, essere incluso           
in apposita lista tenuta dalla Agenzia Sanitaria regionale che e'               
impegnata a vigilare sullo sviluppo delle verifiche e a redigere le             
relazioni motivate previste dalla L.R. 34/98;                                   
delibera inoltre:                                                               
3) di confermare i contenuti, le modalita', i termini e le procedure            
per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture            
sanitarie di cui all'art. 8 ter, commi primo e terzo, del DLgs 502/92           
e successive modificazioni e integrazioni, gia' definiti con                    
deliberazione n. 555 dell'1/3/2000 fino ad una eventuale diversa                
regolamentazione della materia;                                                 
4) di procedere, per quanto espresso in premessa, ai soli fini                  
dell'accreditamento istituzionale, senza pertanto modificare                    
l'assetto autorizzatorio e quanto previsto dai vigenti accordi fra              
Regione e AIOP regionale, e fatte salve le funzioni di tipo                     
ospedaliero, mono o pluridisciplinari, gia' svolte sulla base di                
specifici accordi aziendali, all'assimilazione delle strutture                  
ospedaliere private che erogano attivita' di tipo psichiatrico alle             
Residenze sanitarie psichiatriche qualificandole, in relazione                  
all'intensita' e alla durata dell'intervento, in base alle tipologie            
di cui alla voce "Requisiti specifici per l'accreditamento delle                
strutture di psichiatria adulti" dell'Allegato 3) "Requisiti generali           
e specifici per l'accreditamento istituzionale delle strutture                  
sanitarie", parte integrante della presente deliberazione;                      
5) di revocare le deliberazioni di questa Giunta regionale n. 125               
dell'8 febbraio 1999 "Primi provvedimenti applicativi della L.R.                
34/98", n. 594 dell'1 marzo 2000 "Requisiti generali e specifici per            
l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna" e n.            
1716 del 17 ottobre 2000 "Requisiti strutturali, tecnologici ed                 
organizzativi minimi delle strutture residenziali di cure palliative            
(Hospice): integrazione della deliberazione n. 125 dell'8/2/1999                
ôPrimi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98'" che, pertanto,              
sono da considerare non piu' produttive di effetti con decorrenza               
dalla data di adozione del presente provvedimento;                              
6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed i                   
relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione                        
Emilia-Romagna.                                                                 
ALLEGATO 1                                                                      
Requisiti generali e specifici per                                              
l'autorizzazione al funzionamento                                               
delle strutture sanitarie                                                       
INDICE                                                                          
1. Glossario                                                                    
2. Requisiti generali                                                           
3. Requisiti specifici 3.1 Ambulatorio medico 3.2 Ambulatorio                   
Chirurgico 3.3 Ambulatorio Endoscopico 3.4 Ambulatorio/Studio                   
Odontoiatrico 3.5 Centro dialisi 3.6 Poliambulatorio 3.7 Laboratorio            
analisi 3.8 Punto Prelievo 3.9 Attivita' diagnostica per immagini               
3.10 Presidi ambulatoriali di Medicina fisica e Riabilitazione 3.11             
Centri ambulatoriali di Medicina fisica e Riabilitazione 3.12 Pronto            
Soccorso 3.13 Area di degenza 3.14 Blocco operatorio 3.15 Punto                 
nascita-Blocco parto in strutture di ricovero 3.16 Rianimazione e               
Terapia intensiva 3.17 Terapia intensiva neonatale 3.18 Day Hospital            
3.19 Day Surgery 3.20 Medicina nucleare e attivita' di terapia                  
radiometabolica 3.21 Attivita' di radioterapia 3.22 Servizi e Centri            
di Medicina trasfusionale 3.23 Unita' o Punti fissi di raccolta                 
sangue 3.24 Anatomia patologica 3.25 Servizio mortuario 3.26 Servizio           
farmaceutico 3.27 Centrale di Sterilizzazione 3.28 Hospice 3.29                 
Centro di Salute mentale 3.30 Centro diurno Psichiatrico 3.31 Day               
Hospital Psichiatrico 3.32 Residenza sanitaria psichiatrica 3.33                
Consultorio familiare 3.34 SERT 3.35 Comunita' Pedagogico/Terapeutica           
residenziale Tossicodipendenti 3.36 Comunita' Pedagogico/Terapeutica            
semiresidenziale Tossicodipendenti 3.37 Struttura residenziale per              
persone dipendenti da sostanze d'abuso affette da patologie                     
psichiatriche 3.38 Centro di Osservazione e Diagnosi per persone                
dipendenti da sostanze d'abuso 3.39 Struttura per persone dipendenti            
da sostanze d'abuso con figli minori (o donne in gravidanza)                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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