REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 dicembre 2004, n. 623

Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 1 marzo 2004, n. 386)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 386                
dell'1 marzo 2004, recante in oggetto "Direttiva per la                         
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e                      
beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi di            
quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 12/3/2003, n. 2 - Proposta al           
Consiglio";                                                                     
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Sanita' e Politiche sociali", in sede                   
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
15888 in data 1 dicembre 2004;                                                  
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della           
discussione di Consiglio;                                                       
viste:                                                                          
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione           
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ed in                   
particolare l'articolo 10;                                                      
- il DLgs 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle                     
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);                             
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della                    
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di            
interventi e servizi sociali);                                                  
richiamato in particolare il Titolo IV della L.R. 2/03, "Riordino               
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende                
pubbliche di servizi alla persona", che definisce i principi per il             
riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza                
(IPAB), di seguito denominate "Istituzioni", e la loro trasformazione           
in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), di seguito                  
denominate "Aziende";                                                           
ricordato che la L.R. 2/03 all'articolo 2, comma 2 delinea un sistema           
integrato di interventi e servizi sociali realizzato dalla Regione e            
dagli Enti locali con il concorso di una pluralita' di soggetti, in             
particolare del Terzo settore, che partecipano alla progettazione,              
realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema dei servizi            
sociali a rete (articolo 20, comma 2 della L.R. 2/03), ed il cui                
apporto e' il frutto di una consolidata e radicata esperienza                   
professionale nel territorio;                                                   
ricordato inoltre che la trasformazione delle Istituzioni, a seguito            
del riordino di cui al presente atto, portera' alla costituzione di             
Aziende o di Associazioni o Fondazioni di diritto privato e che tali            
soggetti sono inseriti nel sistema dei servizi sociali a rete e                 
partecipano alla realizzazione degli obiettivi con le modalita'                 
indicate dalla L.R. 2/03;dato atto che dal complesso delle norme                
della L.R. 2/03 si delinea un sistema in cui:                                   
- le Aziende derivanti dal processo di trasformazione delle attuali             
Istituzioni devono innanzitutto garantire la continuita' dei servizi            
attualmente gestiti dalle stesse Istituzioni ed assumere il ruolo di            
produzione ed erogazione di eventuali ulteriori servizi nell'ambito e           
secondo le esigenze della pianificazione locale, cosi' come definita            
dai Piani di zona (il cui ambito territoriale coincide con quello del           
Distretto sanitario), attuando un processo di aziendalizzazione, in             
una logica di sviluppo delle proprie capacita' gestionali ed                    
organizzative, per essere in grado di produrre ed erogare servizi               
socio-assistenziali e socio-sanitari necessari alle esigenze della              
programmazione locale, garantendo efficienza, economicita', qualita'            
delle prestazioni; la L.R. 2/03 prevede infatti, all'articolo 15,               
comma 4, che i Comuni possano avvalersi delle Aziende per la gestione           
dei servizi e delle attivita', anche ulteriori rispetto a quelli gia'           
gestiti dalle Istituzioni;                                                      
- il processo di trasformazione che si avvia a partire dal presente             
atto prevede una progressiva implementazione della definizione, da              
parte della Regione e degli Enti locali, dei contenuti e delle azioni           
da porre in essere al fine di raggiungere gli obiettivi sopra                   
indicati; con l'atto di Giunta regionale, previsto all'articolo 23,             
comma 2 della L.R. 2/03, saranno - tra l'altro - indicate le azioni             
da porre in essere per arrivare a definire i piani di trasformazione            
aziendale di cui si dira' piu' oltre; le risorse gia' previste                  
nell'ambito del riparto del Fondo sociale regionale 2003 sono                   
destinate al sostegno di tali azioni;                                           
- la Regione, di concerto con il sistema delle autonomie locali,                
governa complessivamente il processo di trasformazione previsto,                
costituisce le nuove Aziende e ne approva lo statuto, promuove la               
predisposizione di strumenti per la valorizzazione dei patrimoni                
immobiliari ed esercita inoltre le altre funzioni indicate nella L.R.           
2/03;                                                                           
- i Comuni, in quanto titolari della funzione di progettazione e                
realizzazione della rete locale dei servizi e degli interventi, al              
cui interno deve coerentemente collocarsi l'attivita' delle                     
costituende Aziende, esercitano, nell'ambito territoriale della zona,           
la funzione di governo e di indirizzo dei processi locali che                   
porteranno alla costituzione delle Aziende, con le modalita' e                  
nell'ambito degli indirizzi generali previsti con il presente atto; i           
Comuni svolgono inoltre le funzioni di indirizzo, controllo e                   
vigilanza sull'attivita' delle Aziende, che esercitano anche                    
coordinandosi con le Province; i Comuni possono avvalersi delle                 
Aziende per la gestione dei servizi e delle attivita' previsti dalla            
L.R. 2/03;                                                                      
- le Province svolgono, cosi' come previsto dall'articolo 18, comma 3           
della L.R. 2/03, un ruolo di coordinamento nell'ambito del processo             
di programmazione zonale, ruolo che deve essere assicurato anche                
rispetto al processo di aziendalizzazione, unitamente ad una azione             
di monitoraggio;                                                                
dato atto:                                                                      
- che il processo di trasformazione e di aziendalizzazione avviene              
assumendo - a livello regionale e locale - il confronto e la                    
concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni                    
sindacali e con i soggetti del Terzo settore, come previsto                     
dall'articolo 2, comma 4, lettera c) della L.R. n. 2 del 2003 e                 
dall'articolo 35 della L.R. n. 3 del 1999;                                      
dato atto inoltre:                                                              
- che le Istituzioni presenti in Emilia-Romagna alla data dell'1                
gennaio 2004 sono distribuite per territorio provinciale ed ambito              
d'intervento come segue:                                                        
  BO  FE  FC  MO  PR  PC  RA  RE  RN  TOT  %                                    
Minori  13  4  2  5  2  3  7  4  3  41  16,7                                    
Anziani  14  3  12  10  12  14  14  10  6  95  37,0                             
Disabili  1  0  1  1  1  1  0  2  0  7  2,7                                     
Contributi  4  2  0  4  0  1  4  1  0  16  6,2                                  
Scuole  4  0  3  7  11  4  0  2  3  34  13,2                                    
Altro   10  4  7  7  2  4  5  2  0  41  16,0                                    
Inattive  4  0  4  4  4  0  4  0  1  21  8,2                                    
Totale  50  13  29  38  32  27  34  21  13  257  100,0                          
- che le Istituzioni gia' amministrate dai disciolti Enti comunali di           
assistenza (di seguito denominate "ECA") sono n. 13 e che i Consorzi            
costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della Legge 17 luglio 1890, n.           
6972 (Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)            
sono n. 1;                                                                      
- che, secondo quanto previsto dalla L.R. 2/03, le ipotesi di                   
trasformazione delle Istituzioni sono diversificate in relazione a              
diversi elementi quali:                                                         
- possesso dei parametri per la trasformazione in Aziende cosi' come            
definiti dal presente atto;                                                     
- attivita' o inattivita' dell'Istituzione;                                     
- svolgimento diretto o indiretto dell'attivita'                                
socio-assistenziale;                                                            
- possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del                
Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in              
materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto               
privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a                
carattere regionale ed infraregionale) di seguito indicato come                 
"decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio                  
1990";                                                                          
- svolgimento prevalente dell'attivita' socio-assistenziale o                   
socio-sanitaria;                                                                
- istituzioni che operano in ambito prevalentemente scolastico;                 
- consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della Legge n. 6972           
del 1890;                                                                       
ritenuto:                                                                       
- di considerare, secondo quanto previsto dal DLgs n. 207 del 2001,             
come attivita' socio-assistenziale indiretta quella svolta mediante             
l'erogazione ad enti ed organismi pubblici e privati operanti nel               
settore, delle rendite derivanti dall'attivita' di Amministrazione              
del proprio patrimonio e delle liberalita' ricevute;                            
- di fissare i requisiti minimi delle Istituzioni per individuare la            
loro potenziale capacita' aziendale, sulla base dei parametri                   
indicati all'articolo 23, comma 1, lettere d), e) ed f) della L.R.              
2/03, e precisamente: numero e tipologia di utenza, volume di                   
bilancio, patrimonio mobiliare ed immobiliare, che indicano le                  
dimensioni che devono avere le Istituzioni per la loro trasformazione           
in Azienda; ritenuto inoltre che gli ulteriori parametri indicati al            
medesimo comma 1 (territorio servito, tipologia di servizi,                     
complessita' ed innovativita' delle attivita' svolte) vanno invece              
riferiti alle caratteristiche che dovranno possedere le Aziende, e              
cio' sia per un dato letterale;                                                 
- la L.R. 2/03 esplicitamente prevede il parametro "territorio                  
servito dall'Azienda" (comma 1, lettera a), sia perche' tale                    
interpretazione e' coerente con le finalita' e gli obiettivi indicati           
dalla L.R. 2/03 la quale, all'articolo 22, espressamente individua              
l'ambito territoriale, la tipologia e la complessita' dei servizi               
erogati come elementi che dovranno caratterizzare le future Aziende;            
- che tutte le Istituzioni, per la trasformazione in Azienda, debbano           
presentare al Comitato di Distretto un piano di trasformazione che              
preveda un percorso, anche graduale, di riorganizzazione                        
dell'attivita' e della struttura, tale da configurare processi di               
integrazione e fusione tra piu' Istituzioni - fatto salvo quanto                
indicato successivamente - finalizzati alla costituzione di una                 
Azienda con le caratteristiche di seguito indicate, accompagnato                
dalla proposta di statuto della nuova Azienda;                                  
ritenuto opportuno e necessario ricercare i modi e le forme utili a             
sostenere ed agevolare il processo di trasformazione o fusione delle            
Istituzioni in Aziende attraverso:                                              
a) la promozione di un programma di formazione in collaborazione con            
gli Enti locali e d'intesa con le Organizzazioni sindacali e con le             
Organizzazioni rappresentative delle Istituzioni;                               
b) azioni ed interventi di supporto al processo di trasformazione               
destinando - per le finalita' di cui alle lettere a) e b) - apposite            
risorse provenienti da organismi dell'Unione Europea e dal Fondo                
sociale regionale;                                                              
c) riduzioni e/o esenzioni tributarie, compatibilmente con le                   
disponibilita' del bilancio regionale, nei confronti delle                      
Istituzioni riordinate in Aziende;                                              
d) forme di incentivazione destinate a sostenere le scelte di                   
costituzione di Aziende di ambito distrettuale coerenti con le                  
indicazioni regionali programmatiche del presente atto;                         
valutate positivamente le recenti esperienze realizzate di                      
costituzione di organismi composti da Regioni ed Enti locali per                
sostenere ed orientare le scelte di innovazione istituzionale,                  
fornendo al contempo il supporto tecnico-amministrativo ai rilevanti            
processi di cambiamento in corso;                                               
valutato inoltre che il processo che si avvia a partire dal presente            
atto richiede la messa in campo di rilevanti competenze e sinergie              
dei diversi soggetti coinvolti oltre che, come gia' detto, una                  
progressiva implementazione nella definizione delle azioni da porre             
in essere da parte della Regione e degli Enti locali;                           
ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni piu' sopra indicate, che            
presso l'Assessorato competente in materia di politiche sociali si              
costituisca il "Comitato regionale a supporto del processo di                   
trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle Aziende",              
composto dagli attuali componenti della cabina di regia tra Regione             
ed Enti locali, istituita per l'attuazione della L.R. n. 2 del 2003             
presso l'Assessorato alle Politiche sociali, eventualmente integrato            
da ulteriori rappresentanti degli Enti locali e da rappresentanti               
delle Associazioni delle Istituzioni maggiormente rappresentative;              
ritenuto, inoltre, opportuno che il Comitato regionale sia supportato           
da un "Nucleo tecnico operativo" in grado di fornire agli Enti locali           
ed alle Istituzioni interessate dai processi di trasformazione                  
supporto e consulenza giuridica, economica, organizzativa nella                 
definizione degli atti e dei documenti che il processo di                       
trasformazione prevede, nonche' di svolgere funzioni di monitoraggio            
dei processi in corso e di proporre al Comitato regionale azioni in             
ordine alla necessita' di implementazione del sistema fino a qui                
delineato;                                                                      
il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, sentito il                   
Comitato regionale a supporto del processo di trasformazione delle              
Istituzioni e di costituzione delle Aziende, provvedera' con proprio            
atto formale, secondo quanto previsto al punto 2.2.1 dell'allegato              
alla delibera di Giunta regionale n. 447 del 2003, alla costituzione            
del Nucleo tecnico operativo, composto da tecnici regionali, degli              
Enti locali e delle Istituzioni;                                                
il Nucleo tecnico operera' fino al termine del processo di riordino e           
in ogni caso fino all'avvio dell'attivita' delle costituende Aziende.           
Al termine di tale periodo la Giunta presenta al Consiglio una                  
relazione sugli esiti del processo del trasformazione;                          
ricordato:                                                                      
- che l'articolo 4, comma 5 del DLgs n. 207 del 2001 prevede che i              
Comuni, le Province e la Regione possano adottare nei confronti delle           
Istituzioni riordinate in Azienda la riduzione e l'esenzione dal                
pagamento dei tributi di loro pertinenza;                                       
- che la Legge finanziaria 2004 - Legge del 24 dicembre 2003, n. 350            
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale              
dello Stato (Legge finanziaria 2004) - all'articolo 1, comma 24, ha             
previsto la modifica del comma 4 dell'articolo 4 del DLgs n. 207 del            
2001, stabilendo che l'esenzione dalle imposte di registro,                     
ipotecarie e catastali e sull'incremento del valore degli immobili e            
relativa imposta sostitutiva sugli atti relativi al riordino delle              
Istituzioni in Aziende, gia' prevista fino al 31 dicembre 2003, sia             
ora prevista fino al 31 dicembre 2005;                                          
- che a norma del comma 2 dell'articolo 4 del DLgs n. 207 del 2001              
sono estese alle Istituzioni riordinate in Aziende le disposizioni              
contenute all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica            
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)            
- nella specie si tratta della riduzione della meta' dell'imposta sul           
reddito delle persone giuridiche;                                               
- che a norma del comma 6 dell'articolo 4 del DLgs n. 207 del 2001              
sono previste agevolazioni e riduzioni tariffarie per le Istituzioni            
riordinate in Aziende in materia di imposta di registro;                        
- che a norma del comma 7 dell'articolo 4 del DLgs n. 207 del 2001 la           
disciplina delle erogazioni liberali prevista all'articolo 13 del               
DLgs 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria              
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di              
utilita' sociale) e' estesa alle Istituzioni riordinate in Aziende;             
ritenuto che il piano di trasformazione come sopra enunciato dia                
l'avvio al processo teso a costituire Aziende funzionali alle                   
esigenze della programmazione zonale sia socio-assistenziale che                
socio-sanitaria, attraverso la trasformazione della struttura                   
amministrativa ed organizzativa e la riorganizzazione delle attivita'           
assistenziali per renderle aderenti ai principi di efficienza,                  
efficacia e qualita' tecnica, professionale e relazionale;                      
considerato:                                                                    
- che i Comuni esercitano, attraverso il Comitato di Distretto,                 
funzioni strategiche in ordine alla programmazione ed alla                      
realizzazione del sistema locale dei servizi e degli interventi                 
nell'ambito territoriale della zona sociale (coincidente con l'ambito           
territoriale del Distretto sanitario);                                          
- che in ambito provinciale o di Azienda Unita' sanitaria locale, i             
Comuni, insieme alla Provincia, attraverso la Conferenza territoriale           
sociale e sanitaria prevista dall'articolo 11 della L.R. 12 maggio              
1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale             
ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7               
dicembre 1993, n. 517), cosi' come modificato dall'articolo 57 della            
L.R. 2/03:                                                                      
- partecipano alle funzioni di programmazione regionale e locale;               
- promuovono e coordinano la stipula degli accordi in materia di                
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto           
delle indicazioni del Piano regionale sociale e sanitario,                      
assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute;             
- ed in generale svolgono le funzioni previste dalla normativa in               
materia di servizi sociali;                                                     
ritenuto quindi necessario ed opportuno che i Comuni e le Province,             
nell'ambito delle rispettive competenze svolgano, con le modalita' e            
nell'ambito degli indirizzi generali previsti dal presente atto, la             
funzione di governo e di indirizzo dei processi locali di                       
trasformazione in particolare attraverso:                                       
- un'azione generale di indirizzo dei processi di valutazione                   
all'interno delle Istituzioni da riorganizzare e trasformare, per               
fornire orientamenti e supportare le scelte da compiere nell'ottica             
dei fabbisogni e delle esigenze della pianificazione di zona;                   
- l'approvazione - con le modalita' indicate all'articolo 29, comma             
3, in materia di approvazione dei Piani di zona, della L.R. 2/03 -              
del Programma delle trasformazioni aziendali relativo all'ambito                
della zona sociale; il Programma, che costituisce allegato al Piano             
di zona, dovra' definire in particolare - in accordo con le                     
Istituzioni del territorio - le Istituzioni interessate da processi             
di fusione, le Aziende che si dovranno costituire, i settori in cui             
dovranno operare, anche tenendo conto e valorizzando gli altri                  
soggetti erogatori presenti sul territorio, in particolare del Terzo            
settore;                                                                        
- l'espressione del parere della Conferenza territoriale sociale e              
sanitaria sui Programmi delle trasformazioni aziendali come sopra               
indicati. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria dovra'                 
esprimere un parere obbligatorio in ordine alla congruita', coerenza            
e sostenibilita' economica dei Programmi con le esigenze della                  
programmazione socio-sanitaria e con le indicazioni contenute nel               
presente atto. I Programmi delle trasformazioni aziendali, unitamente           
al parere, dovranno essere trasmessi alla Regione entro 6 mesi dalla            
pubblicazione dell'atto di Giunta regionale previsto all'articolo 23,           
comma 2 della L.R. 2/03;                                                        
- l'invio alla Regione, da parte del Comitato di Distretto, dei piani           
di trasformazione aziendale, corredati del parere di congruita'                 
rispetto al Programma delle trasformazioni aziendali approvato;sulla            
base di quanto previsto dalla L.R. 2/03 e di quanto finora indicato,            
il quadro che si delinea e' il seguente:                                        
1) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente                    
attivita' socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, in            
possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda, sono            
tenute a presentare alla Regione il piano di trasformazione aziendale           
come piu' sopra delineato, fatta salva la facolta' di optare per la             
trasformazione in persona giuridica privata, con le modalita' di cui            
al successivo punto 4), se in possesso dei requisiti previsti dal               
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990;             
2) le Istituzioni che operano prevalentemente in ambito scolastico,             
in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda,              
che non possiedono i requisiti previsti dal decreto del Presidente              
del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, sono tenute a presentare           
alla Regione il piano di trasformazione aziendale come piu' sopra               
delineato;                                                                      
3) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente                    
attivita' socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, non           
in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda,              
possono trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal           
fine presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale               
come piu' sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in                
persona giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la              
presentazione dei piani di trasformazione aziendale;                            
4) le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal decreto del            
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 possono                  
trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal fine              
presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale come               
piu' sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in persona             
giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la                      
presentazione dei piani di trasformazione aziendale;                            
5) le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attivita'                   
socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad              
altre attivita', possono trasformarsi in Azienda o in persona                   
giuridica privata; a tal fine presentano alla Regione il piano di               
trasformazione aziendale come piu' sopra delineato o deliberano la              
loro trasformazione in persona giuridica privata entro gli stessi               
termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione               
aziendale;                                                                      
6) i Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della Legge n.             
6972 del 1890 sono tenuti a deliberare la trasformazione della loro             
forma giuridica entro gli stessi termini previsti per la                        
presentazione dei piani di trasformazione aziendale (articolo 23,               
comma 3 e comma 9 della L.R. 2/03);                                             
7) le Istituzioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) che non                
presentano, nel termine previsto, il piano di trasformazione                    
aziendale come piu' sopra delineato e neppure deliberano la                     
trasformazione in persone giuridiche private, sono estinte (articolo            
23, comma 7 della L.R. 2/03); sono altresi' estinte le Istituzioni              
gia' amministrate dai disciolti ECA, qualora non siano in possesso              
dei requisiti per la trasformazione in Aziende e non provvedano a               
fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attivita'            
presentando un piano di trasformazione aziendale (articolo 24 della             
L.R. 2/03); in caso di estinzione delle Istituzioni gia' amministrate           
dai disciolti ECA il patrimonio e' trasferito al Comune sede                    
dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione al                         
raggiungimento delle finalita' socio-assistenziali della Istituzione            
(articolo 24, comma 2 della L.R. 2/03); sono infine estinte le                  
Istituzioni inattive che non presentano un piano di trasformazione              
aziendale come piu' sopra delineato (articolo 23, comma 7 della L.R.            
2/03);                                                                          
8) nei confronti delle Istituzioni di cui ai precedenti punti 1) e              
2), che non possiedono i requisiti previsti dal decreto del                     
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 e che non                
presentano, nel termine previsto, il piano di trasformazione                    
aziendale come piu' sopra delineato, sono attivati i poteri                     
sostitutivi previsti all'articolo 23, comma 3 della L.R. 2/03;                  
9) le Istituzioni che prevedono nei propri statuti finalita'                    
incompatibili con la natura pubblica delle Aziende quali, ad esempio,           
la destinazione di parte delle rendite del proprio patrimonio agli              
eredi dell'originario fondatore devono, se vogliono optare per la               
trasformazione in Aziende, eliminare le finalita' statutarie                    
incompatibili; in caso contrario devono deliberare la loro                      
trasformazione in persona giuridica di diritto privato con le                   
modalita' indicate ai punti precedenti; in caso di mancata                      
presentazione, nei termini previsti, del piano di trasformazione                
aziendale o della delibera di trasformazione in persona giuridica di            
diritto privato, tali Istituzioni sono estinte con le modalita'                 
indicate al precedente punto 7);                                                
ricordato che:                                                                  
- i piani di trasformazione aziendale da presentare alla Regione                
devono essere predisposti in coerenza con il Programma delle                    
trasformazioni aziendali;                                                       
- con atto di Giunta regionale dovranno essere stabilite le procedure           
da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle                   
Istituzioni, le modalita' per la definizione dei piani di                       
trasformazione aziendale, che possono prevedere un percorso anche               
graduale di riorganizzazione dell'attivita' e della struttura, che              
dovra' concludersi entro un termine massimo di tre anni                         
dall'approvazione dell'atto di Giunta regionale, che sara' definito             
entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino            
Ufficiale della Regione e che il termine per la presentazione dei               
piani di trasformazione aziendale da parte delle Istituzioni e' di 12           
mesi dalla pubblicazione di tale atto di Giunta, e che il medesimo              
termine e' fissato anche per la presentazione della deliberazione di            
trasformazione in persona giuridica di diritto privato da parte delle           
Istituzioni che, avendone la facolta', optano per tale scelta;                  
preso atto che occorre provvedere alla definizione di requisiti                 
minimi che devono possedere le Istituzioni per la trasformazione in             
Aziende, fissando le dimensioni sufficienti per tale trasformazione             
(articolo 23, comma 6, lettera b) della L.R. 2/03);                             
ritenuto, a tale ultimo fine, di utilizzare i dati risultanti dal               
questionario inviato a tutte le Istituzioni della Regione in data 1             
agosto 2003, individuando nel possesso di almeno uno dei requisiti              
minimi di seguito indicati, l'indicatore di potenziale capacita'                
aziendale necessaria al fine della trasformazione in Azienda:                   
- per il settore anziani: volume di spese correnti riportate nel                
Bilancio di previsione 2004 superiore a Euro 500.000 oppure                     
patrimonio di valore superiore a Euro 1.500.000, da considerare                 
secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza           
superiore alle 65 unita';                                                       
- per il settore minori e altro: volume di spese correnti riportate             
nel Bilancio di previsione 2004 superiore a Euro 150.000 oppure                 
patrimonio di valore superiore a Euro 750.000, da considerare secondo           
il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza                   
superiore alle 16 unita';                                                       
le differenze di dimensioni richieste per i diversi settori                     
considerati dipendono dalle diverse caratteristiche organizzative che           
contraddistinguono in particolare il settore anziani ed il settore              
minori;                                                                         
ritenuto infine di fissare i successivi parametri di cui alle lettere           
a), b) e c) dell'articolo 23, comma 1 della L.R. 2/03, relativi alle            
caratteristiche che dovranno possedere le future Aziende e che dai              
piani di trasformazione aziendale dovra' risultare il rispetto di               
tutti i parametri di seguito specificati:                                       
a) territorio servito dall'Azienda: cosi' come previsto all'articolo            
22, comma 1, lettera c) della L.R. 2/03, l'ambito territoriale di               
attivita' dell'Azienda e' quello della zona sociale; le Istituzioni             
che operano nello stesso settore di attivita' e nello stesso ambito             
territoriale di zona sono tenute a fondersi in un'unica Azienda,                
fatte salve le eccezioni di seguito indicate. In deroga a quanto                
previsto all'articolo 22, comma 1, lettera c) della L.R. 2/03,                  
possono essere costituite Aziende di ambito sub o sovra zonale se               
maggiormente funzionali o coerenti con le esigenze della                        
programmazione sociale di zona (ad esempio: ambiti territoriali                 
coincidenti con Associazioni intercomunali costituite dai Comuni per            
la gestione dei servizi sociali, territori montani, ecc.); la                   
costituzione di Aziende in questi casi e' prevista dal Comitato di              
Distretto nell'ambito del Programma delle trasformazioni aziendali              
relative alla zona sociale, acquisito il positivo parere obbligatorio           
e vincolante del Comune sede dell'Istituzione. In deroga al principio           
secondo cui le Istituzioni che operano nello stesso settore di                  
attivita' ed ambito territoriale sono tenute a fondersi in un'unica             
Azienda, sono esonerate dall'obbligo di fusione, tenuto conto del               
complesso delle Istituzioni presenti nel Distretto e valutata la                
compatibilita' con le esigenze della programmazione zonale, le                  
Istituzioni il cui volume di spese correnti riportate nel Bilancio di           
previsione 2004 e' superiore a Euro 4.000.000 per il settore anziani            
e 1.500.000 per il settore minori ed altro, fermo restando il                   
possesso delle caratteristiche indicate al successivo punto b);                 
b) tipologia dei servizi: l'Azienda puo', per garantire le necessario           
sinergie nell'erogazione dell'attivita' assistenziale, nell'ambito              
del percorso, anche graduale, di riorganizzazione dell'attivita' e              
della struttura ed in accordo con il Comitato di Distretto,                     
caratterizzarsi come Azienda multiservizi nell'ambito dello stesso              
settore di assistenza; il Programma delle trasformazioni aziendali              
valuta l'opportunita' che l'Azienda estenda la propria attivita'                
anche in altri settori. Il Programma delle trasformazioni aziendali             
tiene conto, nella definizione dell'attivita' dell'Azienda come                 
multiservizi e/o multisettoriale, del carattere pluralistico del                
sistema integrato ed in particolare dell'offerta di servizi erogati             
da altri soggetti, in particolare del Terzo settore. In deroga al               
principio dell'Azienda multiservizi nell'ambito dello stesso settore            
di assistenza, possono essere costituite Aziende che svolgono un solo           
tipo di servizio, purche' dotato di elevata specializzazione ed                 
operante in un bacino di utenza almeno regionale;                               
c) complessita' ed innovativita' delle attivita' svolte: l'Azienda              
deve amministrare un volume di attivita' e di bilancio adeguati ad              
una scelta aziendale; a tal fine il volume di spese correnti                    
riportate nel bilancio di previsione della futura Azienda deve                  
essere, al termine del percorso di riorganizzazione dell'attivita' e            
della struttura delineato dal piano di trasformazione, e fatti salvi            
i casi in deroga previsti alla precedente lettera a), superiore ad un           
valore, attualizzato all'anno 2004, di Euro 4.000.000 per il settore            
anziani e 1.500.000 per il settore minori e altro. In deroga e'                 
comunque ammissibile l'Azienda che, costituita da tutte le                      
Istituzioni operanti nello stesso settore di attivita' e stesso                 
ambito di zona, come previsto alla precedente lettera a), non                   
raggiunga tale volume di bilancio;                                              
ricordato:                                                                      
- che l'Azienda deve dotarsi degli strumenti di gestione                        
dell'attivita' e degli strumenti contabili previsti dalla L.R. 2/03             
all'articolo 25, commi 10, 11 e 12 ed in particolare: il bilancio               
sociale dell'attivita', il piano programmatico, il bilancio                     
pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo, il                 
bilancio consuntivo;                                                            
- che verra' ulteriormente definito il ruolo delle nuove Aziende nel            
sistema integrato mediante la successiva direttiva del Consiglio                
regionale che definira' i principi di autonomia delle Aziende stesse,           
secondo quanto disposto dalla lettera d), comma 1 dell'articolo 22              
della L.R. 2/03;                                                                
dato atto che si rinvia a tale provvedimento la definizione delle               
inadempienze per le quali gli enti preposti al controllo possono                
prevedere il commissariamento dell'Azienda, provvedimento previsto al           
comma 13 dell'articolo 25 della L.R. 2/03;                                      
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che              
da' il seguente risultato:                                                      
presenti  n  35                                                                 
assenti  n. 15                                                                  
voti favorevoli  n. 25                                                          
voti contrari  n.  9                                                            
voti nulli  n.  1                                                               
astenuti  n.   -                                                                
delibera:                                                                       
1) di approvare, secondo quanto esposto in premessa e cosi' come                
previsto all'articolo 23, comma 1, lettere d), e) ed f) della L.R.              
2/03, i requisiti minimi il cui possesso costituisce obbligo per le             
Istituzioni di trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla              
persona, come segue:                                                            
a) per il settore anziani: volume di spese correnti riportate nel               
Bilancio di previsione 2004 superiore a Euro 500.000, oppure                    
patrimonio di valore superiore ad Euro 1.500.000, da considerare                
secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza           
superiore alle 65 unita';                                                       
b) per il settore minori ed altro: volume di spese correnti riportate           
nel Bilancio di previsione 2004 superiore ad Euro 150.000, oppure               
patrimonio di valore superiore a Euro 750.000, da considerare secondo           
il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza                   
superiore alle 16 unita';                                                       
2) di stabilire che l'obbligo di trasformazione in Azienda sorge per            
le Istituzioni in possesso di almeno uno dei requisiti indicati al              
punto 1);                                                                       
3) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si           
intendono integralmente riportate, le caratteristiche che dovranno              
possedere le costituende Aziende (articolo 23, comma 1, lettere a),             
b) e c) della L.R. 2/03), che dovranno risultare congiuntamente dai             
piani di trasformazione aziendale, come segue:                                  
a) territorio servito dall'Azienda: cosi' come previsto all'articolo            
22, comma 1, lettera c) della L.R. 2/03, l'ambito territoriale di               
attivita' dell'Azienda e' quello della zona sociale; le Istituzioni             
che operano nello stesso settore di attivita' e nello stesso ambito             
territoriale di zona sono tenute a fondersi in un'unica Azienda,                
fatte salve le eccezioni di seguito indicate. In deroga a quanto                
previsto all'articolo 22, comma 1, lettera c) della L.R. 2/03,                  
possono essere costituite Aziende di ambito sub o sovra zonale se               
maggiormente funzionali o coerenti con le esigenze della                        
Programmazione sociale di zona (ad esempio: ambiti territoriali                 
coincidenti con Associazioni intercomunali costituite dai Comuni per            
la gestione dei servizi sociali, territori montani, ecc.); la                   
costituzione di Aziende in questi casi e' prevista dal Comitato di              
Distretto nell'ambito del Programma delle trasformazioni aziendali              
relative alla zona sociale, acquisito il positivo parere obbligatorio           
e vincolante del Comune sede dell'Istituzione. In deroga al principio           
secondo cui le Istituzioni che operano nello stesso settore di                  
attivita' ed ambito territoriale sono tenute a fondersi in un'unica             
Azienda, sono esonerate dal l'obbligo di fusione, tenuto conto del              
complesso delle Istituzioni presenti nel Distretto e valutata la                
compatibilita' con le esigenze della Programmazione zonale, le                  
Istituzioni il cui volume di spese correnti riportate nel Bilancio di           
previsione 2004 e' superiore a Euro 4.000.000 per il settore anziani            
e 1.500.000 per il settore minori e altro, fermo restando il possesso           
delle caratteristiche indicate al successivo punto b);                          
b) tipologia dei servizi: l'Azienda puo', per garantire le necessarie           
sinergie nell'erogazione dell'attivita' assistenziale, nell'ambito              
del percorso, anche graduale, di riorganizzazione dell'attivita' e              
della struttura e in accordo con il Comitato di Distretto,                      
caratterizzarsi come Azienda multiservizi nell'ambito dello stesso              
settore di assistenza; il Programma delle trasformazioni aziendali              
valuta l'opportunita' che l'Azienda estenda la propria attivita'                
anche in altri settori. Il Programma delle rasformazioni aziendali              
tiene conto, nella definizione dell'attivita' dell'Azienda come                 
multiservizi e/o multisettoriale, del carattere pluralistico del                
sistema integrato ed in particolare dell'offerta di servizi erogati             
dai soggetti del Terzo settore. In deroga al principio dell'Azienda             
multiservizi nell'ambito dello stesso settore di assistenza, possono            
essere costituite Aziende che svolgono un solo tipo di servizio,                
purche' dotato di elevata specializzazione ed operante in un bacino             
di utenza almeno regionale;                                                     
c) complessita' ed innovativita' delle attivita' svolte: l'Azienda              
deve amministrare un volume di attivita' e di bilancio adeguati ad              
una scelta aziendale; a tal fine il volume di spese correnti                    
riportate nel bilancio di previsione della futura Azienda deve                  
essere, al termine del percorso di riorganizzazione dell'attivita' e            
della struttura delineato nel piano di trasformazione, e fatti salvi            
i casi in deroga previsti alla precedente lettera a), superiore ad un           
valore, attualizzato all'anno 2004, di Euro 4.000.000 per il settore            
anziani e 1.500.000 per il settore minori ed altro. In deroga e'                
comunque ammissibile l'Azienda che, costituita da tutte le                      
Istituzioni operanti nello stesso settore di attivita' e stesso                 
ambito di zona, come previsto alla precedente lettera a), non                   
raggiunga tale volume di bilancio;                                              
4) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si           
intendono integralmente riportate, che:                                         
a) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente                    
attivita' socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, in            
possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda, sono            
tenute a presentare alla Regione il piano di trasformazione aziendale           
come piu' sopra delineato, fatta salva la facolta' di optare per la             
trasformazione in persona giuridica privata se in possesso dei                  
requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei                 
Ministri 16 febbraio 1990;                                                      
b) le Istituzioni che operano prevalentemente in ambito scolastico,             
in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda,              
che non possiedono i requisiti previsti dal decreto del Presidente              
del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, sono tenute a presentare           
alla Regione il piano di trasformazione aziendale come piu' sopra               
delineato;                                                                      
c) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente                    
attivita' socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, non           
in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda,              
possono trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal           
fine presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale               
come piu' sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in                
persona giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la              
presentazione dei piani di trasformazione aziendale;                            
d) le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal decreto del            
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 possono                  
trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal fine              
presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale come               
piu' sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in persona             
giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la                      
presentazione dei piani di trasformazione aziendale;                            
e) le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attivita'                   
socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad              
altre attivita', possono trasformarsi in Azienda o in persona                   
giuridica privata; a tal fine presentano alla Regione il piano di               
trasformazione aziendale come piu' sopra delineato o deliberano la              
loro trasformazione in persona giuridica privata entro gli stessi               
termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione               
aziendale;                                                                      
f) i Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della Legge n.             
6972 del 1890 sono tenuti a deliberare la trasformazione della loro             
forma giuridica entro gli stessi termini previsti per la                        
presentazione dei piani di trasformazione aziendale (articolo 23,               
comma 3 e comma 9 della L.R. 2/03);                                             
g) le Istituzioni di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) che non           
presentano - nel termine previsto - il piano di trasformazione                  
aziendale come piu' sopra delineato e neppure deliberano la                     
trasformazione in persona giuridica privata, sono estinte (articolo             
23, comma 7 della L.R. 2/03); sono altresi' estinte le Istituzioni              
gia' amministrate dai disciolti ECA, qualora non siano in possesso              
dei requisiti per la trasformazione in Azienda e non provvedano a               
fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attivita'            
presentando un piano di trasformazione aziendale (articolo 24 della             
L.R. 2/03); in caso di estinzione delle Istituzioni gia' amministrate           
dai disciolti ECA il patrimonio e' trasferito al Comune sede                    
dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione al                         
raggiungimento delle finalita' socio-assistenziali della Istituzione            
stessa (articolo 24, comma 2 della L.R. 2/03);                                  
h) le Istituzioni inattive che non presentano un piano di                       
trasformazione aziendale come piu' sopra delineato sono estinte                 
(articolo 23, comma 7 della L.R. 2/03); in quest'ultimo caso il                 
patrimonio e' destinato in base agli statuti vigenti e, qualora non             
vi siano disposizioni in tal senso, ad altre Aziende con analoghe               
finalita' presenti nell'ambito territoriale di attivita' o, in                  
assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora           
l'attivita' si svolga in un comune diverso da quello ove ha sede                
l'Istituzione, al comune nel quale si svolge l'attivita' prevalente,            
con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalita'                   
socio-assistenziali dell'Istituzione stessa (articolo 23, comma 8               
della L.R. 2/03);                                                               
i) nei confronti delle Istituzioni di cui alle precedenti lettere a)            
e b) che non presentano - nel termine previsto - il piano di                    
trasformazione aziendale come piu' sopra delineato, sono attivati i             
poteri sostitutivi previsti all'articolo 23, comma 3 della L.R.                 
2/03;                                                                           
l) le Istituzioni che prevedono nei propri statuti finalita'                    
incompatibili con la natura pubblica delle Aziende quali, ad esempio,           
la destinazione di parte delle rendite del proprio patrimonio agli              
eredi dell'originario fondatore devono, se vogliono optare per la               
trasformazione in Aziende, eliminare le finalita' statutarie                    
incompatibili; in caso contrario devono deliberare la loro                      
trasformazione in persona giuridica di diritto privato con le                   
modalita' indicate ai punti precedenti; in caso di mancata                      
presentazione, nei termini previsti, del piano di trasformazione                
aziendale o della delibera di trasformazione in persona giuridica di            
diritto privato, tali Istituzioni sono estinte con le modalita'                 
indicate alla precedente lettera g);                                            
5) di stabilire che tutte le Istituzioni per trasformarsi in Azienda            
devono presentare alla Regione, tramite i Comitati di Distretto,                
entro i termini indicati al successivo punto 9), un piano di                    
trasformazione aziendale coerente con le indicazioni del Programma              
delle trasformazioni aziendali di cui al successivo punto 8), con le            
caratteristiche indicate al precedente punto 3), accompagnato dalla             
proposta di statuto della nuova Azienda;                                        
6) di dare atto che il piano di trasformazione e lo statuto sono                
valutati ed approvati dalla Regione sulla base di quanto previsto dal           
presente atto e di quanto verra' stabilito con l'atto previsto                  
dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. 2/03 e nei termini             
che verranno stabiliti con l'atto di Giunta regionale previsto                  
all'articolo 23, comma 2 della medesima L.R. 2/03;                              
7) di dare atto che nei termini che verranno indicati nella delibera            
di Giunta regionale prevista all'articolo 23, comma 2 della L.R. 2/03           
la Regione costituisce le Aziende;                                              
8) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si           
intendono integralmente riportate, che:                                         
- il Programma delle trasformazioni aziendali relativo all'ambito               
della zona sociale venga approvato con le modalita' indicate                    
all'articolo 29, comma 3 della L.R. 2/03 in materia di approvazione             
dei Piani di zona; il Programma, che costituisce allegato del Piano             
di zona, dovra' definire in particolare - in accordo con le                     
Istituzioni del territorio - le Istituzioni interessate da processi             
di fusione, le Aziende che si dovranno costituire, i settori in cui             
dovranno operare, anche tenendo conto e valorizzando gli altri                  
soggetti erogatori presenti sul territorio, in particolare del Terzo            
settore;                                                                        
- il Comitato di Distretto motivi adeguatamente la sostenibilita'               
economica e le ragioni di convenienza organizzativa della scelta di             
costituire una Azienda e consideri con particolare attenzione i casi            
in cui la costituzione si prevede avvenga nelle ipotesi di deroghe              
ammesse al precedente punto 3);                                                 
- il Sindaco che ha promosso l'Accordo di programma trasmetta alla              
Conferenza territoriale sociale e sanitaria i Programmi delle                   
trasformazioni aziendali sopra indicati;                                        
- la Conferenza territoriale sociale e sanitaria esprima un parere in           
ordine alla congruita', coerenza e sostenibilita' economica dei                 
Programmi delle trasformazioni aziendali con le esigenze della                  
programmazione socio-sanitaria e con le indicazioni contenute nel               
presente atto;                                                                  
- la Conferenza territoriale sociale e sanitaria trasmetta alla                 
Regione i Programmi delle trasformazioni aziendali unitamente al                
parere piu' sopra indicato, entro 8 mesi dalla pubblicazione                    
dell'atto di Giunta regionale previsto all'articolo 23, comma 2 della           
L.R. 2/03;                                                                      
- il Comitato di Distretto trasmetta alla Regione i piani di                    
trasformazione aziendale corredati del parere in ordine alla                    
congruita' degli stessi rispetto al Programma delle trasformazioni              
aziendali;                                                                      
9) di dare atto che, cosi' come previsto all'articolo 23, comma 3               
della L.R. 2/03, il termine per la presentazione alla Regione dei               
piani di trasformazione aziendale e' di 12 mesi a decorrere dalla               
pubblicazione dell'atto di Giunta regionale previsto al comma 2 del             
medesimo articolo 23, che dovra' stabilire le procedure da seguire              
per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni;                 
10) di dare atto inoltre che il termine previsto per la deliberazione           
della trasformazione in persona giuridica privata delle Istituzioni             
che, secondo quanto previsto dalla L.R. 2/03 e dal presente atto,               
hanno titolo a deliberare tale trasformazione e' lo stesso indicato             
al precedente punto 9);                                                         
11) di dare atto infine che con il provvedimento previsto                       
dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. 2/03, verranno                 
stabilite le inadempienze per le quali gli enti preposti al controllo           
possono prevedere il commissariamento dell'Azienda, cosi' come                  
indicato all'articolo 25, comma 13 della L.R. 2/03;                             
12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della               
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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