REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CIRCOLARE 6 dicembre 2004, n. 24185

CIRCOLARE DELL'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE ABITATIVE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, protocollo n. AED/04/24185 del 6/12/2004 Chiarimenti in merito all'applicazione del condono edilizio, ai sensi della L.R. n. 23 del 2004

Si ritiene utile fornire ulteriori chiarimenti in relazione                     
all'applicazione del Titolo II della L.R. n. 23 del 2004 al fine di             
facilitare e uniformare l'attivita' dei cittadini, dei professionisti           
e delle Amministrazioni che in questi giorni sono impegnati nella               
presentazione delle domande di condono edilizio.                                
1) Sanatoria di cui all'art. 26, comma 4, della L.R. n. 23 del 2004:            
requisiti igienico sanitari e procedimento di accertamento                      
Com'e' noto, la disposizione riguarda la sanatoria ex lege delle                
difformita' realizzate prima dell'entrata in vigore della Legge n. 10           
del 1977, all'atto dell'esecuzione del titolo edilizio originario. La           
sanatoria delle difformita' e' consentita, nel rispetto dei requisiti           
igienico sanitari e di sicurezza.                                               
A chiarimento di tale ultima disposizione, si precisa che                       
l'osservanza dei requisiti suddetti e' da riferirsi alla normativa              
vigente al tempo della realizzazione dell'opera in difformita' dal              
titolo rilasciato.                                                              
Un secondo aspetto che appare utile chiarire riguarda il fatto che              
l'articolo in questione non prevede la necessita' di uno specifico              
procedimento per l'applicazione della suddetta ipotesi di                       
regolarizzazione delle difformita' edilizie ne' alcun onere.                    
Ne consegue che, il soggetto interessato, nelle varie sedi nelle                
quali venisse contestata la difformita' tra quanto originariamente              
autorizzato e quanto realizzato (in attuazione del medesimo titolo              
originario), potra' richiedere l'applicazione della suddetta                    
disposizione e fornire, ove richiesto, adeguata documentazione                  
probante della ricorrenza delle condizioni esplicitamente previste              
dalla legge.                                                                    
Cosi' per esempio, ai fini della stipula di una compravendita, la               
ricorrenza delle condizioni cui e' legata la sanatoria degli abusi              
sara' accertata dal Notaio o dall'Ufficiale rogante, avvalendosi                
della documentazione probante fornita dal soggetto interessato ovvero           
ricorrendo ad un apposito accertamento peritale. Analogamente, le               
Amministrazioni comunali, nel corso dei procedimenti edilizi per il             
rilascio o la presentazione dei titoli abilitativi ordinari, qualora            
rilevassero la non corrispondenza tra lo stato di fatto e l'ultimo              
stato autorizzato, richiederanno la produzione della suddetta                   
documentazione atta a provare l'epoca di realizzazione delle                    
difformita' e la sua natura originaria, ai sensi e per gli effetti              
dell'art. 26, comma 4, della legge regionale.                                   
Nulla impedisce, infine, che le Amministrazioni comunali,                       
nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, possano                   
prevedere l'emanazione, su richiesta dei soggetti interessati, di un            
atto di accertamento della ricorrenza della fattispecie di                      
regolarizzazione ope legis in parola.                                           
2) Irricevibilita' della domanda di condono edilizio                            
L'art. 27, comma 4, sanziona con l'irricevibilita' la presentazione             
della domanda totalmente priva di taluno dei documenti indicati                 
tassativamente dalla medesima disposizione.                                     
Pertanto, occorre precisare che nei casi in cui la domanda di                   
sanatoria, l'elaborato grafico, l'asseverazione del professionista e            
le attestazioni dei versamenti dovuti siano stati prodotti, ma                  
risultino incompleti o irregolari, si dovra' procedere alla richiesta           
di integrazione e regolarizzazione degli stessi, ai sensi dell'art.             
27, comma 6, lettera d), senza che cio' possa essere considerato                
causa di irricevibilita' della domanda.                                         
Inoltre, tenuto conto che la richiesta di condono ha effetti penali             
ed amministrativi e che il profilo penalistico e' sottratto al                  
legislatore regionale (al quale e' precluso intervenire per                     
condizionare gli effetti estintivi del reato), occorre chiarire che             
la domanda incompleta e' da considerare irricevibile (o piu'                    
correttamente "improcedibile") solo sotto l'aspetto amministrativo e            
che detta declaratoria preclude unicamente il conseguimento del                 
titolo in sanatoria.                                                            
Alla suddetta dichiarazione di irricevibilita' deve infatti seguire             
l'accertamento, da parte dell'Amministrazione comunale, della                   
sussistenza o meno dei requisiti e condizioni che comportano                    
l'estinzione del reato, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma             
36, del DL n. 269 del 2003.                                                     
3) Definizione di volume                                                        
L'art. 33, comma 3, lettera a), della L.R. n. 23 del 2004 consente il           
rilascio del titolo in sanatoria relativamente ad ampliamenti e                 
sopraelevazioni contenuti entro il limite del 10% della cubatura                
dell'unita' immobiliare preesistente.                                           
Si precisa che per il calcolo della percentuale anzidetta occorre               
considerare, nell'ambito delle definizioni di volume previsto                   
dall'art. 2 del regolamento edilizio tipo (volume utile, volume lordo           
e volume totale) quella utilizzata nelle norme comunali ed applicata            
per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.                                 
La stessa definizione di volume trova applicazione per determinare il           
volume degli edifici principali nel caso in cui l'opera da sanare sia           
una tettoia, un manufatto leggero o altra struttura pertinenziale, di           
cui al comma 8 del citato art. 33.                                              
4) Riferibilita' della domanda di sanatoria alle unita' immobiliari,            
ai fabbricati esistenti in zona agricola, alle parti comuni degli               
edifici e all'intero edificio                                                   
La domanda di condono va presentata di regola con riguardo alla                 
singola unita' immobiliare accatastata, fatti salvi i casi di seguito           
individuati.                                                                    
Nel caso di nuove unita' abitative recuperate nei sottotetti di                 
edifici mono o bifamiliari, la domanda di condono sara' riferita alla           
unita' immobiliare suscettibile di nuovo accatastamento.                        
Relativamente ai fabbricati rurali privi di accatastamento, la                  
domanda di condono deve essere presentata con riferimento al singolo            
fabbricato oggetto di sanatoria edilizia.                                       
Nel caso di interventi abusivi realizzati su parti comuni di edifici            
condominiali, l'amministratore del condominio o i singoli condomini             
presentano una domanda unica per l'intero edificio.                             
Ancora un'unica richiesta di sanatoria e' da presentare, sempre ad              
opera dell'amministratore del condominio o dei singoli condomini, nel           
caso di interventi abusivi che abbiano riguardato l'intero edificio,            
quale ad esempio la diversa collocazione sul lotto di pertinenza.               
5) Conversione del volume in superficie ai fini del calcolo                     
dell'oblazione e del contributo di costruzione                                  
Rispetto agli interventi abusivi che hanno comportato un aumento                
misurabile solo in termini di volume (come ad esempio l'innalzamento            
del tetto), si rende necessario individuare le modalita' di                     
misurazione della superficie di riferimento per il calcolo                      
dell'oblazione e del contributo di costruzione.                                 
In proposito si rimanda a quanto gia' stabilito dalla Tabella                   
allegata alla Legge n. 47 del 1985, ove e' previsto che detta                   
superficie convenzionale si ottiene dividendo il volume realizzato              
per 5 e moltiplicando il risultato per 3.                                       
6) Elaborato grafico                                                            
Quanto all'elaborato grafico da allegare alla domanda si richiama               
quanto gia' precisato ai punti 2.3 e 2.4 della circolare illustrativa           
della L.R. n. 23 del 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 143           
del 22 ottobre 2004.                                                            
In particolare, ai fini di assicurare l'uniformita' dell'attivita'              
tecnico amministrativa dei Comuni e il trattamento omogeneo dei                 
cittadini, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 31/02, si                   
ribadisce che ai fini della descrizione dell'opera realizzata, anche            
in considerazione della brevita' dei tempi di presentazione delle               
domande di condono, e' sufficiente allegare alla domanda, oltre alla            
idonea documentazione fotografica, un unico elaborato grafico che               
rappresenti gli elementi essenziali per l'individuazione dell'opera             
abusiva.                                                                        
Successivamente, in sede di istruttoria delle domande presentate, le            
Amministrazioni comunali potranno eventualmente richiedere                      
l'integrazione dei suddetti elaborati, qualora gli stessi non                   
risultassero sufficienti ai fini della perfetta definizione tecnica             
della tipologia e della consistenza delle opere oggetto della                   
domanda, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 6, lettera d)              
della L.R. n. 23 del 2004.                                                      
7) Limiti inderogabili di distanza fra i fabbricati, distanze dai               
confini e densita' edilizia                                                     
Si ribadisce che le distanze tra i fabbricati previste dall'art. 9              
del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 costituiscono norme inderogabili da             
osservarsi anche ai fini del rilascio del titolo in sanatoria.                  
Occorre tuttavia considerare il caso dei Comuni che siano dotati di             
norme di regolamento o di piano urbanistico che prevedono distanze              
tra fabbricati inferiori ai limiti stabiliti dalla disposizione                 
statale appena citata. In tale caso, la normativa da applicarsi per             
il rilascio del titolo in sanatoria e' quella piu' favorevole                   
presente nella normativa comunale, in quanto la stessa troverebbe               
applicazione ai fini della sanatoria ordinaria ai sensi dell'art. 17            
della L.R. n. 23 del 2004.                                                      
Si precisa che la distanza dai confini da osservarsi ai fini della              
sanabilita' degli interventi abusivi, compresa tra gli oggetti della            
legislazione urbanistica elencati al punto 2.4.1 della precedente               
circolare, e' quella precisata all'art. 873 e seguenti del codice               
civile. Sono fatte salve anche in questo caso le norme urbanistiche             
comunali piu' favorevoli.                                                       
A parziale rettifica della precedente circolare, e precisamente del             
punto 2.4.1, si chiarisce che le disposizioni sui limiti di densita'            
edilizia di cui all'art. 7 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, sono da             
osservarsi in sede di pianificazione urbanistica e pertanto detta               
norma non trova applicazione relativamente al rilascio del titolo in            
sanatoria, anche considerando che l'edificazione di nuovi manufatti             
non e' intervento ammesso al condono edilizio.                                  
8) Osservanza dei requisiti igienico sanitari                                   
Quanto ai requisiti igienico sanitari che devono essere osservati               
come condizione per la sanabilita' dalle opere edilizie, occorre                
riferirsi:                                                                      
- per le unita' immobiliari abitative a quanto previsto dal DM 5                
luglio 1975 fatte salve le disposizioni dall'art. 34, comma 2,                  
lettere b), c) e d) della L.R. n. 23 del 2004, che dettano taluni               
speciali requisiti minimi inderogabili (in ordine al recupero a fini            
abitativi dei sottotetti, alle altezze medie utili dei locali ad uso            
abitativo, ed al divieto di destinare a funzioni abitative i locali             
totalmente interrati);                                                          
- per le unita' immobiliari aventi destinazione non abitativa alla              
normativa relativa agli ambienti di lavoro, di cui al DPR 19 marzo              
1956, n. 303 e alle disposizioni legislative e alla normativa tecnica           
di natura igienico sanitaria relative all'uso specifico cui l'opera             
edilizia e' destinata.                                                          
9) Conformita' ai requisiti richiesti nel caso di interventi                    
parziali                                                                        
Nei casi di interventi abusivi che non abbiano interessato l'intera             
unita' immobiliare preesistente (ampliamento, sopraelevazione,                  
parziale ristrutturazione o manutenzione straordinaria, ecc.),                  
l'osservanza di quanto richiesto ai fini del rilascio del titolo in             
sanatoria (in termini di conformita' alla legislazione urbanistica,             
di requisiti igienico sanitari, di sicurezza statica, di prevenzione            
degli incendi e degli infortuni, ecc.) va riferito, di norma, alle              
sole parti dell'organismo edilizio che siano state oggetto                      
dell'intervento edilizio abusivo. Tuttavia, detta verifica dovra'               
interessare l'intero edificio originario o parti dello stesso piu'              
ampie di quelle oggetto dell'abuso, qualora le opere realizzate, per            
la loro natura ed estensione, comportino effetti significativi per              
quanto attiene alla sicurezza statica e alla resistenza alle azioni             
sismiche, verticali e orizzontali, ovvero abbiano comportato la                 
violazione delle prescrizioni antincendio osservate dall'edificio               
originario ecc.                                                                 
10) Opere di completamento e di adeguamento                                     
In ordine alle opere abusive realizzate al rustico ed alle opere da             
ricondurre all'interno dei limiti e delle condizioni di                         
ammissibilita' per la loro sanabilita' amministrativa, la precedente            
circolare ha chiarito che la domanda di condono debba essere                    
accompagnata da un atto unilaterale d'obbligo e da un progetto                  
relativo ai lavori da eseguire e ultimare entro la data del 10 giugno           
2005.                                                                           
Ad ulteriore chiarimento si precisa che le opere di completamento e             
di adeguamento da realizzare su tali opere possono attenere ad                  
interventi edilizi di manutenzione straordinaria e ad interventi di             
demolizione senza ricostruzione (finalizzati all'osservanza dei                 
limiti dimensionali o dei requisiti igienico sanitari necessari per             
ricondurre l'opera alle condizioni previste per la sanabilita' dalla            
L.R. n. 23 del 2004, per l'adeguamento dimensionale delle aperture,             
per il completamento e l'adeguamento delle dotazioni impiantistiche,            
per assicurare il rispetto della Legge n. 13 del 1989,                          
sull'abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.).                        
A tale scopo si ribadisce che l'insieme della documentazione                    
comprendente la domanda di condono, l'atto unilaterale d'obbligo ed             
il progetto di completamento o adeguamento sopra indicato                       
costituiscono titolo abilitativo per la esecuzione dei lavori,                  
richiedendo l'osservanza della normativa attinente alla sicurezza dei           
cantieri e alla esecuzione dei lavori edilizi.                                  
11) Interventi abusivi eseguiti in corso d'opera                                
I limiti e le condizioni di ammissibilita' della sanatoria                      
amministrativa previsti nel Titolo II della L.R. n. 23 del 2004                 
trovano applicazione anche per gli interventi abusivi realizzati                
entro il 31 marzo 2003 in contrasto con titoli abilitativi in corso             
di validita' alla stessa data.                                                  
Pertanto, gli interventi in corso d'opera al 31 marzo 2003 possono              
essere anch'essi oggetto di domanda di sanatoria se le opere, non               
previste dal titolo edilizio ma concretamente realizzate, rientrano             
nelle tipologie e rispettano i limiti e condizioni previsti dagli               
articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 della citata legge regionale.                  
12) Abusi edilizi in aree soggette a vincolo paesaggistico                      
Da piu' parti e' stato sollecitato un chiarimento in merito                     
all'individuazione dei casi di abusi in aree soggette a vincolo                 
paesaggistico che ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d), del DL           
n. 269 del 2003 non sono suscettibili di sanatoria.                             
Occorre premettere che detta normativa statale trova piena                      
applicazione nel territorio regionale, in quanto e' espressamente               
richiamata dall'art. 32, comma 1, della L.R. n. 23 del 2004 (e non e'           
stata in alcun modo specificata e integrata dalla medesima legge                
regionale, quanto all'ambito e ai casi di applicazione). Inoltre,               
trattandosi di normativa statale, ogni indicazione proveniente dalla            
Regione non puo' che costituire un contributo interpretativo, utile             
in considerazione della assenza di ogni chiarimento sul punto da                
parte delle competenti Amministrazioni statali.                                 
La normativa in esame appare inserita in un contesto                            
significativamente contraddittorio. L'alinea del comma 27, infatti,             
da una parte fa salvo quanto previsto dagli articoli 32 (come                   
sostituito ad opera del successivo comma 43 del DL n. 269 del 2003) e           
33 della Legge n. 47 del 1985, e quindi richiama, per gli abusi                 
commessi in ambiti territoriali vincolati, la necessita' di acquisire           
il parere vincolante dell'autorita' preposta alla tutela del                    
vincolo.                                                                        
Dall'altra, il medesimo comma 27 stabilisce che non sono comunque               
suscettibili di sanatoria le opere abusive che siano state realizzate           
su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e            
regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde                  
acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonche' dei parchi e            
delle aree protette nazionali regionali o provinciali, qualora detti            
vincoli siano stati istituiti prima dell'esecuzione di dette opere              
abusive. Va poi considerato che una analoga esclusione dalla                    
sanatoria e' prevista, dalla lettera e) del comma 27, per gli abusi             
che abbiano interessato immobili dichiarati monumento nazionale o di            
interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del           
Codice per i beni culturali e per il paesaggio.                                 
In considerazione del fatto che l'art. 32 della Legge n. 47 del 1985            
ha riguardo ad ogni possibile ipotesi di opere costruite su aree                
sottoposte a vincolo (e, per di piu', in passato e' stata oggetto di            
interpretazione estensiva dell'ambito di applicazione), mentre la               
lettera d) del comma 27 del DL n. 269 del 2003 si riferisce a solo              
talune ipotesi di aree vincolate, si deve ritenere, in applicazione             
del principio di specialita', che l'apparente antinomia tra le due              
norme deve essere superata nel senso che la localizzazione delle                
opere abusive in ambiti soggetti a vincoli comporta di regola la                
sottoposizione al parere vincolante di cui all'art. 32 della Legge n.           
47 del 1985, mentre nei casi speciali sopra elencati trova                      
applicazione il divieto di sanabilita' degli abusi.                             
In altre parole, il legislatore statale, in considerazione                      
evidentemente della lesivita' in se' della realizzazione di opere               
abusive su immobili soggetti ai vincoli di natura ambientale e                  
culturale sopra ricordati, ha escluso in via di principio la                    
sanabilita' di tali abusi, indipendentemente da ogni valutazione in             
concreto della loro compatibilita' con le esigenze di salvaguardia              
del bene tutelato, da parte dell'autorita' preposta alla tutela del             
vincolo.                                                                        
Va da ultimo sottolineato che, dal momento che ai sensi dell'art.               
149, comma 1, lettera a), del DLgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni              
culturali e del paesaggio) non sono soggette ad autorizzazione                  
paesaggistica le opere di manutenzione (ordinaria e) straordinaria e            
gli interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo             
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli                
edifici, si deve ritenere che detti interventi, anche se realizzati             
su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, non incorrano nel                 
divieto di sanatoria di cui al citato comma 27 dell'art. 32 del DL n.           
269 del 2003, e possano pertanto essere sanati ai sensi di quanto               
disposto dalla L.R. n. 23 del 2004. Analogamente, sono ammissibili in           
tali immobili i mutamenti di destinazione d'uso, senza opere o che si           
accompagnino agli interventi edilizi appena indicati.                           
Detta normativa dovra' tuttavia essere integrata con quanto disposto            
dalla legge di delega al Governo in materia ambientale, in corso di             
pubblicazione.                                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina