REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 ottobre 2004, n. 609

L.R. 8 agosto 2001, n. 26, art. 7. Approvazione indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 (proposta della Giunta regionale in data 30 settembre 2004, n. 1902)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1902 del 30             
settembre 2004, recante in oggetto "Legge 26/01, art. 7 -                       
Approvazione indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli             
anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. Proposta al                    
Consiglio regionale" e che qui di seguito si trascrive                          
integralmente:                                                                  
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Viste:                                                                          
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo            
V della parte seconda della Costituzione";                                      
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica e              
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che                     
disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole           
statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali ed                 
introduce un Piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle           
Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di            
studio;                                                                         
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed                          
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio           
1999, n. 10", ed in particolare l'art. 7, comma 1, che prevede                  
l'approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della              
Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, degli                   
indirizzi triennali per il diritto allo studio, determinando altresi'           
complessivamente le risorse regionali disponibili per l'attuazione              
degli interventi di cui all'art. 3 "Tipologia degli interventi" della           
legge citata;                                                                   
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle                  
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco                
della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della                  
formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che:                  
- all'art. 2, comma 7, stabilisce che Resta ferma la normativa                  
regionale vigente in materia di diritto allo studio, quale strumento            
essenziale per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad                  
accedere a tutte le opportunita' formative;                                     
- all'art. 25, prevede l'intervento della Regione e degli Enti locali           
per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni               
scolastiche;                                                                    
- la L.R. 25 marzo 2004, n. 6: "Riforma del sistema amministrativo              
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.                  
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'";                     
rilevate:                                                                       
- la scadenza, con l'a.s. 2003/2004, dei previgenti indirizzi                   
regionali per il diritto allo studio adottati con delibera del                  
Consiglio regionale 18 dicembre 2001, n. 300;                                   
- l'esigenza pertanto di procedere all'approvazione degli indirizzi             
triennali per il diritto allo studio relativamente agli aa.ss.                  
2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, nel testo allegato e parte                    
integrante del presente atto, al fine di consentire lo svolgimento              
degli interventi previsti dalla legge a partire dal prossimo anno               
scolastico 2004/2005;                                                           
sentite le Autonomie locali, l'Amministrazione scolastica regionale e           
le Istituzioni scolastiche in merito alla presente proposta in data             
10 e 17 settembre 2004;                                                         
sentita la Commissione regionale tripartita in data 15 settembre                
2004;                                                                           
richiamati l'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e la propria                
delibera n. 447 del 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle            
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali ";                                   
dato atto ai sensi della predetta legge e deliberazione:                        
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;             
su proposta dell'Assessore competente per materia                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare gli indirizzi triennali per il diritto allo studio,             
nel testo allegato e parte integrante del presente atto, ai sensi               
dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8 agosto 2001, n. 26;                           
2) di proporre la presente deliberazione al Consiglio regionale;                
3) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della               
Regione, al fine di garantirne la piu' ampia diffusione.                        
ALLEGATO                                                                        
L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento             
per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" -              
Indirizzi regionali per gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006,               
2006/2007                                                                       
Premessa                                                                        
La riforma costituzionale del 2001 ha introdotto nell'ordinamento               
nazionale profonde trasformazioni, con particolare riferimento                  
all'ampliamento della sfera delle competenze regionali in materia di            
istruzione e di formazione professionale.                                       
Il successivo intervento legislativo in materia, la Legge 53/03                 
("Delega al Governo per la definizione delle norme generali                     
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia           
di istruzione e formazione professionale"), non e' tuttavia                     
completamente applicabile, nelle more dell'emanazione degli specifici           
decreti legislativi,  previsti dalla legge citata al fine di                    
disciplinarne l'attuazione.                                                     
Nell'esercizio delle proprie, rinnovate competenze costituzionali, la           
Regione ha approvato la L.R. 12/03 che persegue la finalita' di                 
garantire ad ognuno, per tutto l'arco della vita ed in condizioni di            
pari opportunita', l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, nonche'           
il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo            
e per l'inserimento nel mondo del lavoro.                                       
La L.R. 12/03 definisce il quadro di riferimento a livello regionale            
e territoriale delle strategie e degli interventi per il                        
raggiungimento della suddetta finalita', con particolare attenzione             
al miglioramento della qualita' del servizio di istruzione, e del               
piu' complessivo sistema formativo regionale, fondato tra l'altro               
sulla valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,              
sul rafforzamento delle relazioni tra le scuole stesse e con i                  
territori, con gli Enti locali e con le organizzazioni sociali e                
sull'agire in sinergia da parte di tutte le componenti del sistema al           
fine di ridurre i rischi dell'esclusione dal sapere, causa prevalente           
di svantaggio, di possibile sottoccupazione, disoccupazione,                    
precarieta' ed emarginazione sociale. In tale direzione, risulta                
particolarmente importante dare risposte di qualita' alla domanda di            
istruzione e formazione, facendo convergere le politiche e gli                  
strumenti verso obiettivi coerenti ed interrelati.                              
Gli indirizzi per l'attuazione della L.R. 26/01 nel prossimo triennio           
(aa.ss. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007) si inquadrano pertanto in             
una cornice di riferimento rinnovata e piu' ampia rispetto al                   
contesto che ne ha determinato la prima applicazione e tengono conto            
del fatto che gli interventi di arricchimento qualitativo                       
dell'offerta formativa sono riconducibili alla L.R. 12/03, ove sono             
previsti come strumento significativo per il rafforzamento                      
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nell'azione di sostegno            
agli studenti per il raggiungimento del successo formativo.                     
Con il presente atto si dettano quindi gli indirizzi in merito alle             
seguenti tipologie di interventi:                                               
- i servizi per l'accesso e la frequenza;                                       
- la concessione di borse di studio;                                            
- la concessione di contributi per i libri di testo.                            
I risultati del precedente triennio di applicazione della L.R.                  
26/01.                                                                          
I risultati del precedente triennio sono riportati nelle tabelle                
allegate, contenenti i dati piu' significativi relativi ai principali           
ambiti di intervento della legge negli anni scolastici di                       
riferimento, nonche' al numero delle domande ammesse ed al relativo             
fabbisogno finanziario per quanto concerne le borse di studio e la              
concessione di contributi per i libri di testo.                                 
Per quanto riguarda in particolare l'attribuzione dei benefici                  
individuali, l'analisi degli interventi realizzati negli aa.ss.                 
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 evidenzia un progressivo ampliamento            
del numero dei destinatari delle borse di studio che sono aumentati             
da 30.821 (a.s. 2001/2002), a 39.980 (a.s. 2002/2003), a 45.140 (a.s.           
2003/2004); cosi' come rileva un incremento dei beneficiari dei                 
contributi per i libri di testo, cresciuti da 17.776 (a.s.                      
2001/2002), a 20.699 (a.s. 2003/2004), anche se con un andamento                
caratterizzato da una leggera flessione per l'a.s. 2002/2003, in cui            
i beneficiari di tali contributi sono stati 16.555, a seguito della             
tempistica dell'entrata in vigore della normativa relativa all'ISE              
per il calcolo delle condizioni economiche dei richiedenti le                   
prestazioni sociali agevolate.                                                  
Le risorse impiegate per la concessione delle borse di studio, che              
hanno soddisfatto la domanda di  tutti gli aventi diritto, sono                 
state:                                                                          
- a.s. 2001/2002, pari a Euro 14.858.000,00;                                    
- a.s. 2002/2003, pari a Euro 16.616.750,00;                                    
- a.s. 2003/2004, pari a Euro 18.163.025,00.                                    
Le risorse impiegate per la concessione di contributi per i libri di            
testo, che hanno soddisfatto la domanda di  tutti gli aventi diritto,           
sono state:                                                                     
- a.s. 2001/2002, pari a Euro 3.008.264,69;                                     
- a.s. 2002/2003, pari a Euro 2.917.899,15;                                     
- a.s. 2003/2004, pari a Euro 3.662.469,11.                                     
Relativamente alle altre tipologie di intervento previste dalla L.R.            
26/01, si rileva che esse sono state tutte attivate e finanziate, con           
un impiego di risorse regionali (sia per spesa corrente sia per spesa           
di investimento) pressoche' costante nel triennio considerato, in               
ragione della scelta di concentrare le risorse sui benefici di natura           
individuale, a garanzia del diritto soggettivo allo studio.                     
Sotto il profilo qualitativo, l'insieme delle misure per il diritto             
allo studio ha sostanzialmente contribuito a mantenere alto il tasso            
di scolarita' in regione Emilia-Romagna, come dimostrato dal tasso di           
dispersione scolastica che, per l'a.s. 2002/2003, si attesta intorno            
al 10%, contro la media nazionale del 30%.                                      
La Regione ha infatti stabilito che interventi quali le borse di                
studio ed i contributi per i libri di testo siano attribuiti alla               
fascia di utenza che presenta un piu' alto rischio di abbandono o di            
dispersione, in quanto rappresentata da coloro che versano in                   
disagiate condizioni economiche, rilevate attraverso l'indicatore               
ISEE fissato alle due soglie di 21.691,00 Euro e di 43.382,00 Euro              
per un nucleo familiare di tre persone, a seconda del grado di scuola           
frequentata. Conseguentemente, e' stata assunta la decisione di                 
soddisfare tutto il fabbisogno rilevato sul territorio regionale per            
tali benefici, cosi' contribuendo a sostenere gli sforzi delle                  
famiglie meno abbienti per far proseguire gli studi ai propri figli.            
In coerenza con tale approccio, anche il finanziamento di progetti              
per la qualificazione scolastica e' stato prioritariamente destinato            
a favorire l'integrazione delle fasce di utenza particolarmente                 
deboli, quali i ragazzi in situazione di handicap ed i ragazzi                  
stranieri (che presentano difficolta' di inserimento dovute alla                
recente immigrazione), a favore dei quali si e' ritenuto opportuno              
intervenire con progettualita' specifiche e con servizi dedicati,               
anche attraverso il ricorso a professionalita' educative di                     
supporto.                                                                       
Le misure a favore del trasporto scolastico e della disponibilita'              
dei servizi di mensa sono state indirizzate a dare continuita' e                
maggiore incisivita' all'azione condotta in tali ambiti dagli Enti              
locali, cui compete istituzionalmente l'assicurare i servizi                    
strumentali necessari per rendere effettivo il diritto allo studio.             
Va inoltre sottolineato il raggiungimento di un importante obiettivo            
di sistema, da consolidare ed ampliare, anche in coerenza con le                
finalita' della L.R. 12/03. Negli indirizzi del precedente triennio,            
infatti, si dava rilievo all'innovazione introdotta dalla legge in              
merito alle relazioni fra Regione, Province e Comuni, nonche' allo              
sviluppo di rapporti piu' ampi fra le Autonomie locali e le                     
istituzioni scolastiche autonome, riconoscendo l'esigenza di rivedere           
i ruoli precedentemente svolti da tali soggetti in materia di diritto           
allo studio in funzione del complessivo miglioramento delle                     
condizioni di accesso, frequenza, qualita' dei servizi disponibili              
sul territorio per tutti gli studenti. A tale proposito, si                     
evidenziava l'esigenza di attuare, da parte delle Province e dei                
Comuni, una strategia di raccordo, di confronto e di consultazione a            
livello locale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti               
interessati, al fine di costruire una comunita' a rete fra le diverse           
autonomie, cosi' ottimizzando energie, progettualita' e risorse.                
Tale strategia e' stata perseguita su tutto il territorio ed i buoni            
risultati raggiunti, pur con modalita' differenziate da provincia a             
provincia a significare le diverse caratteristiche territoriali,                
hanno confermato la positivita' delle prassi della concertazione e              
partecipazione sociale e della collaborazione istituzionale, peraltro           
assunte a principi fondanti della successiva legge sul sistema                  
formativo regionale (L.R. 12/03).                                               
Vanno segnalati infine i progetti di rilevanza regionale, attraverso            
i quali sono state realizzate azioni a favore dell'intero sistema               
scolastico su temi quali la diffusione della cultura europea,                   
l'inserimento degli studenti in situazione di handicap e degli                  
studenti stranieri, il raccordo tra Enti locali, istituzioni                    
scolastiche e famiglie, l'interazione tra istituzioni scolastiche,              
organismi di formazione professionale accreditati ed imprese al fine            
di diffondere negli studenti la conoscenza del mondo del lavoro.                
Un'attenzione particolare e' stata posta dalla Regione, d'intesa con            
gli Enti locali, alle azioni di controllo. Tali azioni sono state               
svolte dagli enti erogatori sulle autocertificazioni prodotte per la            
richiesta di borsa di studio nel corso del triennio ed hanno da un              
lato contribuito a ridurre il fenomeno delle autocertificazioni                 
mendaci, dall'altro hanno svolto un ruolo deterrente nei confronti              
dei potenziali trasgressori.                                                    
I controlli operati direttamente dagli enti erogatori, come previsto            
dal DLgs 109/98, sono stati di natura formale in quanto mirati                  
essenzialmente a verificare la corrispondenza dei dati ISEE                     
dichiarati dai richiedenti con quanto presente nella banca dati INPS,           
la corrispondenza dei componenti il nucleo familiare con le                     
risultanze delle certificazioni anagrafiche e la corrispondenza dei             
redditi dichiarati ai fini ISEE con le risultanze dell'anagrafe                 
tributaria.                                                                     
Oltre a tali modalita', e' stata posta in essere una procedura per              
effettuare un controllo di natura sostanziale su un numero                      
predefinito di casi, in base ad uno specifico accordo raggiunto tra             
la Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale dell'Agenzia delle           
Entrate per l'Emilia-Romagna. Tale azione e' risultata molto                    
significativa, in quanto gli strumenti a disposizione degli uffici              
territoriali dell'Agenzia delle Entrate attribuiscono forte valenza             
ai controlli sostanziali, sia per la natura dell'ente di verifica,              
sia per il valore deterrente esercitato su tutto il sistema.                    
Indirizzi per il diritto allo studio per gli aa.ss. 2004-2005,                  
2005-2006, 2006-2007                                                            
Alla luce dei positivi risultati conseguiti nel triennio in scadenza,           
si ribadisce il ruolo di coordinamento generale e di programmazione             
svolto dalle Province, alle quali l'art 7, comma 3 della L.R. 26/01             
attribuisce le risorse per l'attuazione degli interventi. La funzione           
di programmazione, peraltro, deve essere svolta, secondo quanto                 
disposto al successivo art. 8, comma 2, con il concorso dei Comuni e            
delle scuole del territorio di riferimento.                                     
Tale scelta, volta anche alla semplificazione delle procedure                   
gestionali ed amministrative, consente altresi'  di ricomporre in un            
quadro unitario lo svolgimento di interventi che, pur se                        
riconducibili a competenze di Enti diversi, spesso riguardano le                
medesime famiglie. Al tempo stesso, cio' assicura il migliore                   
coordinamento dell'impiego delle risorse (regionali, statali,                   
comunitarie e degli Enti locali), ottimizzandone l'utilizzo.                    
Le Province pertanto concordano la regolazione degli interventi a               
livello territoriale con i Comuni al fine di valorizzarne le                    
competenze, nel rispetto delle attribuzioni di legge e dei principi             
di uniformita' di trattamento e delle pari opportunita' per i                   
destinatari del diritto allo studio.                                            
Per corrispondere ai citati principi, si ribadisce che qualora gli              
studenti interessati frequentino le istituzioni scolastiche                     
dell'Emilia-Romagna senza essere residenti in regione, competente               
allo svolgimento delle procedure relative alla assegnazione di borse            
di studio ed alla concessione di contributi per i libri di testo e'             
l'Ente locale nel cui territorio insiste la scuola frequentata dallo            
studente. Tale previsione e' necessaria in quanto la L.R. 26/01                 
riconosce come destinatari dei benefici del diritto allo studio i               
residenti sul territorio regionale; i benefici finanziati con risorse           
statali, quali quelli citati, devono essere tuttavia attribuiti a               
tutti gli aventi diritto, pertanto anche agli studenti destinatari di           
tali benefici e residenti in regioni diverse dall'Emilia-Romagna, che           
- nel quadro della propria legislazione in materia di diritto allo              
studio - applichino il criterio della frequenza (con la conseguenza             
che, diversamente, lo studente rimarrebbe escluso sia in                        
Emilia-Romagna sia nella regione di residenza). Le intese raggiunte             
sul territorio fra gli Enti locali in merito alla gestione dei vari             
interventi dovranno pertanto tenere conto anche di tali fattispecie.            
Particolare attenzione va infine posta agli interventi di supporto              
all'inserimento scolastico degli studenti in situazione di handicap.            
A tale proposito, si ribadisce che tali azioni vanno realizzate nel             
quadro degli Accordi di programma di cui alla legislazione vigente,             
come stabilito all'art. 5 della L.R. 26/01, e secondo i principi di             
cui alla L.R. 12/03, con particolare riferimento alla logica della              
continuita' didattica ed educativa per garantire alle famiglie ed               
agli studenti la partecipazione a percorsi scolastici significativi             
per il raggiungimento degli obiettivi formativi, come pure dei piu'             
alti livelli di autonomia per l'inserimento sociale. E' a tal fine              
indispensabile mettere in atto tutte le modalita' che, nel processo             
di condivisione e compartecipazione delineato dalle leggi citate,               
possono contribuire al conseguimento degli obiettivi suddetti                   
attraverso l'intreccio fra le politiche scolastiche e le politiche              
sociali e sanitarie e la conseguente integrazione fra i soggetti                
competenti in materia e le rispettive azioni. Anche per quanto                  
attiene alle risorse finanziarie da dedicare agli interventi a cio'             
finalizzati, e' pertanto evidente l'esigenza che, oltre alle risorse            
che le Province destineranno ai Comuni in base ai finanziamenti                 
regionali della L.R. 26/01, i Comuni utilizzino risorse del Fondo               
nazionale del piano sociale, di cui alla Legge 328/00, secondo quanto           
disposto dalla L.R. 2/03.                                                       
Determinazione delle risorse e criteri per la relativa ripartizione             
alle Province                                                                   
Si determina di seguito l'insieme delle risorse destinate alla                  
realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 26/01 e disponibili             
per l'esercizio finanziario 2004. Le annualita' 2005 e 2006 saranno             
gestite secondo i presenti indirizzi, nel quadro delle disponibilita'           
evidenziate dai relativi stanziamenti del bilancio regionale.                   
L'attribuzione delle risorse alle Province per la realizzazione degli           
interventi di cui alla L.R. 26/01 tiene conto:                                  
a) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 3,                    
dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero di alunni                    
trasportati e del costo medio regionale del servizio per alunno, per            
uno stanziamento di risorse regionali, relativamente all'esercizio              
finanziario 2004, di Euro 3.098.741,39 - spesa corrente - a valere              
per l'a.s. 2004-2005;                                                           
b) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1, della              
spesa ammissibile, come risultante dal consuntivo dei Comuni dei                
diversi territori provinciali e del rapporto fra fabbisogno                     
complessivo e disponibilita', per uno stanziamento di risorse                   
statali, relativamente all'esercizio finanziario 2004, di Euro                  
2.963.218,69 - spesa corrente -, a valere per l'a.s. 2004-2005;                 
c) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e             
5, dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero degli alunni              
iscritti e degli alunni in situazione di handicap, per uno                      
stanziamento di risorse regionali, relativamente all'esercizio                  
finanziario 2004, di Euro 1.500.000,00 - spesa di investimento -                
riservato prioritariamente all'acquisto di mezzi, ausili didattici ed           
attrezzature fisse, specificamente finalizzati ad agevolare                     
l'inserimento di soggetti in situazione di handicap a valere per                
l'a.s. 2004-2005;                                                               
d) in riferimento all'art. 4, della spesa ammissibile, come                     
risultante dal fabbisogno a consuntivo comunicato dagli Enti locali,            
per uno stanziamento di risorse statali, relativamente all'esercizio            
finanziario 2004, di Euro 4.520.701,00 - spesa corrente -, al quale             
si aggiungeranno risorse regionali, anche di FSE, secondo le                    
disponibilita' evidenziate nel Bilancio regionale per l'esercizio               
2005;                                                                           
e) in riferimento all'art. 7, comma 2, dell'assegnazione dell'a.s.              
precedente, del numero degli alunni iscritti, del numero degli alunni           
stranieri e degli alunni in situazione di handicap, per uno                     
stanziamento di risorse regionali, relativamente all'esercizio                  
finanziario 2004, di Euro 309.874,14. Le progettazioni ammissibili a            
contributo, riferite ad obiettivi coerenti con la normativa di                  
riferimento, significativi in relazione all'ambito territoriale                 
interessato e caratterizzati dalla possibilita' di diffondere le                
migliori prassi realizzate, vanno indirizzate ai seguenti ambiti di             
priorita': - azioni di sostegno all'inserimento scolastico degli                
studenti in situazione di handicap e degli studenti stranieri; -                
iniziative di raccordo fra Enti locali, istituzioni scolastiche e               
famiglie, finalizzate a migliorare i livelli di reciproca                       
interazione.                                                                    
Borse di studio                                                                 
In seguito all'analisi ed al monitoraggio effettuati sui dati                   
relativi al primo triennio di attuazione della L.R. 26/01, si                   
conferma anche per il secondo triennio l'attribuzione delle borse di            
studio agli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione,            
utilizzando, secondo criteri e modalita' coerenti, tutte le risorse             
destinate a tale intervento, indipendentemente dalla fonte                      
finanziaria.                                                                    
Tale scelta e' altresi' conseguente alla considerazione che per i               
frequentanti i corsi di formazione professionale tutte le spese                 
relative all'accesso ed alla frequenza a tale sistema formativo sono            
gia' a carico delle risorse del Fondo sociale europeo, le cui regole            
stabiliscono la gratuita' a favore degli allievi.                               
Al fine di perseguire l'equita' di trattamento a favore degli aventi            
diritto alla borsa di studio su tutto il territorio regionale, si               
stabilisce che le condizioni per raggiungere standard di uniformita'            
siano preventivamente concordate con gli Enti locali e deliberate               
dalla Giunta regionale in attuazione di quanto previsto all'articolo            
4, comma 5 della L.R. 26/01, con particolare riferimento alle                   
modalita' ed ai contenuti dei bandi da emanarsi a livello locale.               
Criteri per la determinazione delle condizioni economiche                       
Ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, le condizioni                  
economiche delle famiglie vengono determinate facendo riferimento               
alle disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni ed           
integrazioni e al DPCM 106/01, di attuazione della Legge 62/00.                 
In particolare, in analogia con quanto disposto dall'art. 3 del                 
citato DPCM 106/01, le soglie di reddito netto per un nucleo                    
familiare di tre persone stabilite ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della             
L.R. 26/01 sono incrementate del quaranta per cento al fine della               
corrispondenza all'Indicatore della situazione economica di un nucleo           
familiare di identica numerosita'.                                              
In tale logica, pertanto, la situazione economica annua non superiore           
a 15.493,71 Euro netti per un nucleo familiare di tre persone                   
corrisponde ad un Indicatore della situazione economica (ISE) pari a            
Euro 21.691,19 e la situazione economica annua non superiore a                  
30.987,41 Euro netti per un nucleo familiare di tre persone                     
corrisponde ad un ISE pari a Euro 43.382,38.                                    
Pertanto, per accedere ai benefici di cui all'art. 4 comma 2 della              
L.R. 26/01, l'Indicatore della situazione economica equivalente                 
(ISEE) del richiedente non potra' essere superiore a Euro 10.632,94,            
mentre per accedere ai benefici di cui all'art. 4 comma 3 della L.R.            
26/01, l'ISEE del richiedente non potra' essere superiore a Euro                
21.265,87.                                                                      
Dove ISE ed ISEE sono calcolati come segue:                                     
ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai            
fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attivita'            
finanziarie (ISR) + 20% Indicatore della situazione patrimoniale                
(ISP).                                                                          
ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) =                      
ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che               
tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle              
condizioni particolari che rendono il calcolo piu' vantaggioso.                 
  Scala di equivalenza                                                          
  N. componenti  Parametro                                                      
  1  1,00                                                                       
  2  1,57                                                                       
  3  2,04                                                                       
  4  2,46                                                                       
  5  2,85                                                                       
Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:                                
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;                          
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori           
e di un solo genitore;                                                          
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico             
permanente di cui  all'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.           
104 o di invalidita' superiore al 66%;                                          
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui            
entrambi i genitori abbiano svolto attivita' di lavoro e di impresa             
per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della             
dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a              
nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un                
unico genitore che ha svolto attivita' di lavoro e di impresa nei               
termini suddetti.                                                               
Per istruzioni piu' dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e             
della composizione del nucleo familiare si rimanda in ogni caso alle            
disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni,                  
integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida             
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" pubblicata             
in allegato al DPCM 18 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale n.155 del           
6 luglio 2001.                                                                  
Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione             
di controllo sulle domande presentate dai beneficiari. Tali                     
controlli, che dovranno essere rivolti ad un campione non inferiore             
al 5% delle domande ammesse, potranno essere svolti in accordo con              
l'Amministrazione finanziaria. Al fine di rendere omogenei ed                   
efficaci tali adempimenti su tutto il territorio, la Regione - visti            
i positivi riscontri derivanti dall'attivita' di controllo                      
sostanziale svolta dall'Agenzia regionale delle Entrate nel triennio            
precedente in virtu' di apposito accordo - assumera' ulteriori                  
iniziative volte ad assicurare la prosecuzione di tale                          
collaborazione.                                                                 
(segue allegato fotografato)visto il favorevole parere espresso al              
riguardo dalla Commissione referente "Turismo, Cultura, Scuola                  
Formazione Lavoro" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot.             
n. 13529 del 13 ottobre 2004;                                                   
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti;                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 30 settembre 2004, progr. n. 1902, riportate              
nel presente atto deliberativo.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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