REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 26 ottobre 2004, n. 15363

L.R. 26/03 - Adempimenti relativi agli stabilimenti sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del DLgs 334/99. Criteri e modalita' per la definizione del programma annuale di visite ispettive. Indirizzi per effettuazione delle visite ispettive

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Visti:                                                                          
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti             
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                                   
- il DLgs 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE           
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi              
con determinate sostanze pericolose";                                           
- il decreto ministeriale 9 agosto 2001 (G.U. n. 195 del 22 agosto              
2000) "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della               
sicurezza" emanato ai sensi dell'art.7, comma 3 del citato DLgs                 
334/99;                                                                         
- la L.R. del 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli             
ambientali ed istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e           
l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna";                                         
- la L.R. del 17 dicembre 2003 n. 26 recante "Disposizioni in materia           
di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze            
pericolose";                                                                    
- la direttiva approvata con la delibera di Giunta regionale n. 938             
del 17 maggio 2004 per l'applicazione dell'art. 6 della L.R. 26/03;             
- la determinazione della Giunta regionale n. 12709 del 17 settembre            
2004 "Istituzione di un gruppo di coordinamento per l'applicazione              
della disciplina regionale in materia di pericoli di incidente                  
rilevante connessi con determinate sostanze pericolose";                        
premesso:                                                                       
- che il DLgs 17 agosto 1999, n. 334 di seguito denominato "decreto"            
si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose           
in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato 1 del           
decreto stesso;                                                                 
- che in relazione alle diverse quantita' presenti, gli stabilimenti            
sono sottoposti a due diverse discipline, quella relativa agli                  
articoli 6 e 7 e quella relativa all'art. 8 del "decreto";                      
- che il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 all'art. 72, ha conferito alle              
Regioni solo le competenze relative agli stabilimenti sottoposti alla           
disciplina dei suddetti articoli 6 e 7, mentre ha subordinato il                
conferimento delle competenze relative agli stabilimenti di cui                 
all'articolo 8 alla sottoscrizione di un Accordo di programma                   
Stato-Regione, ad oggi non ancora avvenuta;                                     
- che il "decreto" stabilisce all'art. 25 comma 2 che le verifiche              
ispettive sono effettuate dalla Regione e al comma 4 che tutti gli              
stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione del decreto, sono              
sottoposti ad un programma di controllo con una periodicita'                    
stabilita in base ad una valutazione sistematica dei pericoli                   
associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento;               
- che la L.R. del 17 dicembre 2003 n. 26, art. 15 stabilisce che la             
Provincia, d'intesa con l'ARPA, dispone un programma annuale di                 
verifiche ispettive - programma che in assenza di accordo                       
Stato-Regione e' relativo ai soli stabilimenti sottoposti alla                  
disciplina di cui agli articoli 6 e 7 - e che l'ARPA provvede allo              
svolgimento dei controlli;                                                      
- che la direttiva di cui alla DGR n. 938 del 17 maggio 2004,                   
all'art. 4 ha previsto l'istituzione presso la Regione di un gruppo             
di coordinamento composto da Regione, Province ed ARPA al fine di               
individuare criteri e modalita' omogenei per la definizione del                 
programma annuale di visite ispettive;                                          
considerato:                                                                    
- che con propria determinazione n. 12709 del 17 settembre 2004 e'              
stato istituito il citato Gruppo di coordinamento;                              
- che il gruppo a supporto del complesso delle attivita' relative               
alle "Misure di controllo" di cui all'art. 15 della legge regionale             
ha ritenuto di dover procedere non solo alla definizione di criteri e           
modalita' sulla base dei quali le Province definiscono il programma             
annuale delle visite ispettive,  ma ha anche valutato l'importanza di           
definire i criteri e le procedure con cui tali visite devono essere             
effettuate tenuto conto che:                                                    
- non e' ancora stato emanato il decreto ministeriale di cui                    
all'art.25, comma 3 del DLgs 334/99 per la definizione dei criteri di           
svolgimento delle verifiche ispettive;                                          
- l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici             
(APAT) nell'ambito delle funzioni di supporto tecnico al Ministero              
dell'Ambiente ha predisposto delle Linee Guida per lo svolgimento               
delle verifiche ispettive che non hanno ancora carattere di                     
ufficialita' in quanto non sono ancora state proposte all'esame della           
Conferenza Stato-Regioni;                                                       
- il Ministero dell'Ambiente cui compete ad oggi la disposizione e lo           
svolgimento delle verifiche ispettive relative agli stabilimenti di             
cui all'articolo 8 del DLgs 334/99, ha ritenuto necessario, nelle               
more dell'emanazione della suddetta disciplina, impartire specifiche            
direttive rivolte ai membri delle Commissioni ispettive nominate dal            
Ministero stesso, direttive nelle quali vengono definiti i criteri e            
le procedure con cui condurre le visite;                                        
preso atto:                                                                     
- che i documenti elaborati dal Gruppo di coordinamento sono:                   
- un primo documento denominato "Criteri e modalita' per la                     
definizione del programma annuale di visite ispettive" di supporto              
alle Province nell'attivita' di definizione del programma annuale di            
visite ispettive negli stabilimenti sottoposti alla disciplina di cui           
agli articoli 6 e 7 del DLgs 334/99;                                            
- un secondo documento denominato "Indirizzi per l'effettuazione                
delle visite ispettive" di supporto ad ARPA nell'attivita' di                   
svolgimento dei controlli degli stessi stabilimenti;                            
rilevato che i due citati documenti predisposti dal Gruppo di                   
coordinamento, rappresentano un rilevante supporto per lo svolgimento           
in forma omogenea condivisa e coordinata del complesso delle                    
attivita' relative alle "Misure di controllo" di cui all'art. 15                
della L.R. 26/03;                                                               
rilevato altresi' che il documento di "Indirizzi per l'effettuazione            
delle visite ispettive" sara' comunque sottoposto a revisione a                 
seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 25             
DLgs 334/99, per renderlo, se necessario, aderente alla disciplina              
statale;                                                                        
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto, ai sensi             
dell'art. 37 comma 4 della L.R. n. 43 del 2001 e della DGR n. 447 del           
24 marzo 2003;                                                                  
determina:                                                                      
1) di assumere per le motivazioni riportate in premessa,  l'elaborato           
- parte integrante e sostanziale del presente atto - predisposto dal            
Gruppo di coordinamento istituito  ai sensi dell'art. 4, comma 3                
della direttiva di cui alla DGR n. 938 del 17 maggio 2004, costituito           
da due documenti denominati:                                                    
- Allegato 1 "Criteri e modalita' per la definizione del programma              
annuale di visite ispettive";                                                   
- Allegato 2 "Indirizzi per l'effettuazione delle visite ispettive"             
relativi agli stabilimenti sottoposti alla disciplina di cui agli               
articoli 6 e 7 del DLgs 334/99, comprensivo di:                                 
- Allegato a) "Analisi dell'esperienza operativa";                              
- Allegato b1) "Riscontri sugli elementi del Sistema di Gestione                
della Sicurezza" (format base);                                                 
- Allegato b2) "Riscontri sugli elementi del Sistema di Gestione                
della sicurezza" (format per stabilimenti semplici e ad elevato                 
livello di standardizzazione);                                                  
come indicazioni operative alla predisposizione da parte della                  
Amministrazioni provinciali del programma annuale e ad ARPA per                 
l'effettuazione delle visite ispettive negli stabilimenti sottoposti            
alla disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del DLgs 334/99;                     
2) di stabilire che il documento "Indirizzi per l'effettuazione delle           
visite ispettive" sara' sottoposto a revisione a seguito                        
dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 25 DLgs                
334/99;                                                                         
3) di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e              
della Tutela del Territorio;                                                    
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              
ALLEGATO 1                                                                      
Criteri e modalita' per la definizione del programma annuale delle              
visite ispettive                                                                
Sulla base dei documenti presentati dalle aziende a seguito degli               
adempimenti normativi di cui al DLgs 334/99 ed al DM 9/5/2001 ed in             
considerazione della conoscenza acquisita in vigenza del DPR 175/88,            
il Gruppo di coordinamento ha individuato il criterio e le modalita'            
sulla base dei quali le Province definiscono i programmi annuali                
delle visite ispettive e le relative priorita'.                                 
Il criterio scelto e' che si procede effettuando una valutazione                
dello stabilimento tenendo conto di una serie di parametri, e che ai            
singoli parametri non viene associato ne' un peso ne' un ordine di              
rilevanza, utilizzandoli pertanto in termini "qualitativi" e non                
"quantitativi".                                                                 
Le priorita' vengono di conseguenza definite effettuando una                    
valutazione globale di quanto si evidenzia durante l'analisi -                  
tenendo conto delle specificita' locali.                                        
I parametri di cui tenere conto sono:                                           
- pericolosita' e quantita' delle sostanze detenute;                            
- tipologia di scenario incidentale (incendio, bleve/fireball,                  
flash-fire ecc.);                                                               
- distanze in metri delle aree di danno e relative tipologie di danno           
(elevata letalita', inizio letalita', lesioni reversibili ecc.);                
- accadimento di incidente rilevante;                                           
- vulnerabilita' del contesto territoriale nell'intorno dello                   
stabilimento;                                                                   
- eventuale presenza di parere o di decreto ai sensi del DPR 175/88;            
- periodo di tempo di assoggettabilita' alle norme in materia di                
incidenti rilevanti.                                                            
Il programma viene definito da ogni Provincia su base triennale e               
sottoposto a revisione annuale sulla base di dati e/o informazioni              
piu' aggiornati e completi eventualmente ricevuti attraverso i                  
documenti presentati dai gestori (es. nuovi stabilimenti, modifiche             
di stabilimenti esistenti ecc.) nonche' sulla base delle risultanze             
delle visite ispettive effettuate nell'anno precedente.                         
In prima applicazione, il programma e' finalizzato all'avvio delle              
attivita' nell'anno 2004.                                                       
Il programma delle visite ispettive e' comunicato dalla Provincia a:            
- Regione - Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della              
costa;                                                                          
- ARPA - Direzione generale ed Eccellenza Impianti a rischio di                 
incidente rilevante;                                                            
- ARPA Sezione provinciale territorialmente competente;                         
- Direzione regionale dei Vigili del Fuoco;                                     
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente                     
competente;                                                                     
- Dipartimento ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la               
Sicurezza del Lavoro) territorialmente competente;                              
al fine di definire il calendario delle visite e stabilire quali                
attivita' necessitano di esame congiunto.                                       
Il programma viene altresi' comunicato al Ministero dell'Ambiente e             
Tutela del Territorio per opportuna conoscenza.                                 
Visite ispettive non pianificate possono essere disposte in qualunque           
momento in relazione tra l'altro al verificarsi di un incidente.                
ALLEGATO 2                                                                      
Indirizzi per l'effettuazione delle visite ispettive                            
Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al DLgs 334/99, art.              
25, comma 3, che individua i criteri e le modalita' per                         
l'effettuazione delle verifiche ispettive, negli stabilimenti di cui            
agli articoli 6 e 7 del DLgs 334/99 si definiscono i seguenti criteri           
e procedure.                                                                    
Gli obiettivi delle visite ispettive                                            
Le visite ispettive, attraverso un esame pianificato e sistematico              
dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati in uno               
stabilimento, perseguono i seguenti obiettivi:                                  
a) verifica della conformita' del documento di politica e prevenzione           
degli incidenti ai contenuti richiesti dalla normativa vigente, con             
particolare riferimento a quanto previsto dal DM 9/8/2000 (G.U. n.              
195 del 22/8/2000);                                                             
b) verifica della conformita' del Sistema di Gestione della Sicurezza           
(SGS) ai requisiti strutturali ed ai contenuti richiesti dalla                  
normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal            
DM 9/8/2000 (G.U. n. 195 del 22/8/2000);                                        
c) verifica della sostanziale attuazione della politica di                      
prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal gestore, tenuto            
conto anche degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonche'            
dei risultati effettivamente raggiunti;                                         
d) verifica della rispondenza della situazione dello stabilimento a             
quanto dichiarato dal gestore e a quanto prescritto dalle Autorita'             
competenti, sotto il profilo sia dei sistemi tecnici adottati per la            
prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti sia organizzativo           
e gestionale, anche mediante l'accertamento della funzionalita' del             
sistema di gestione e delle modalita' di attuazione, ivi compreso il            
livello di comprensione e di coinvolgimento dei soggetti che svolgono           
funzioni o attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, ad ogni                 
livello del sistema;                                                            
e) accertamento del grado di coinvolgimento del gestore nelle                   
attivita', svolte dalle Autorita' competenti, di pianificazione di              
emergenza esterna e di informazione alla popolazione sulle misure di            
sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in            
caso di incidente.                                                              
Le fasi preliminari della visita ispettiva                                      
Ogni visita ispettiva e' preceduta dalle seguenti fasi preliminari:             
a) individuazione dei componenti della Commissione ispettiva, a cura            
di ARPA e comunicazione dei nominativi alla Provincia;                          
b) comunicazione al Gestore dello Stabilimento della data, dell'ora             
dell'avvio e dei Componenti (compresi eventuali "auditor") della                
verifica ispettiva. La comunicazione viene effettuata a cura della              
Provincia con almeno 15 giorni di anticipo;                                     
c) incontro preliminare dei componenti della Commissione ispettiva.             
La Commissione ispettiva e' composta da non meno di 2 e non piu' di             
6 ispettori qualificati: di norma sono presenti tre ispettori, aventi           
professionalita' ed esperienze diverse. Il rappresentante di ARPA ha            
funzione di Referente. La Commissione puo' essere affiancata da                 
"auditor", in numero mai superiore a quello degli ispettori                     
qualificati.                                                                    
Oltre ai tecnici di ARPA possono essere presenti  con funzioni di               
ispettori ovvero come auditor:                                                  
- tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;                             
- tecnici della Regione;                                                        
- tecnici della Provincia territorialmente competente;                          
- tecnici del Comune territorialmente competente;                               
- tecnici del Dipartimento ISPESL (Istituto Superiore per la                    
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) territorialmente competente.             
Su richiesta di ARPA, gli Enti sopraindicati  designano i tecnici               
componenti della Commissione di verifica e gli auditor. ARPA                    
conseguentemente da' comunicazione dei nominativi alla Provincia.               
I componenti della Commissione di verifica dei SGS devono essere in             
possesso dei seguenti requisiti:                                                
1) cultura tecnico-scientifica adeguata;                                        
2) specifica e comprovata esperienza, per un periodo non inferiore a            
2 anni, in attivita' relative a: - analisi di sicurezza; - controllo            
e verifica su impianti a rischio di incidente rilevante;                        
3) esperienza nel campo dei SGS;                                                
4) esperienza nello svolgimento di verifiche ispettive.                         
La visita ispettiva                                                             
Il lavoro della Commissione ispettiva durante lo svolgimento di una             
visita ispettiva e' articolato di norma, in tre fasi operative:                 
1) presa visione della documentazione inerente lo stabilimento;                 
2) analisi dell'esperienza operativa;                                           
3) effettuazione di interviste sul campo e redazione del Rapporto               
Conclusivo.                                                                     
Ognuna di queste fasi, che generalmente corrisponde ad una visita               
ispettiva presso lo stabilimento, si conclude con la redazione da               
parte della Commissione di un verbale sulle attivita' svolte. Tale              
verbale e' firmato dai componenti la Commissione e controfirmato dal            
gestore o suo delegato.                                                         
Di norma una visita ispettiva non supera le 6 giornate complessive di           
presenza della Commissione presso lo stabilimento.                              
I FASE OPERATIVA: PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE                            
La visita ispettiva ha inizio con la presa visione, presso il gestore           
o altra sede opportuna, da parte degli ispettori incaricati, della              
documentazione inerente lo stabilimento, al fine dell'identificazione           
degli elementi gestionali critici. Tra i documenti presi in esame               
devono figurare:                                                                
- il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;            
- i documenti che descrivono e sostanziano il Sistema di Gestione               
della Sicurezza;                                                                
- la documentazione relativa alla valutazione dei rischi;                       
- i piani di emergenza esterno ed interno.                                      
Qualora lo stabilimento sia dotato di un sistema di gestione                    
ambientale EMAS o ISO 14001 le relative documentazioni sono messe a             
disposizione della Commissione.                                                 
Al fine di valutare la possibilita' di accadimento degli incidenti              
rilevanti, e' effettuata una verifica in campo presso le parti dello            
stabilimento ritenute piu' critiche, per osservarne gli aspetti                 
impiantistici, le attivita', le condizioni operative, ecc.                      
La prima fase operativa si conclude con la consegna al gestore da               
parte della Commissione delle schede da compilare per la successiva             
valutazione "della esperienza operativa". In particolare vengono                
consegnate al gestore:                                                          
- la scheda di cui all'Allegato a) "Analisi dell'esperienza                     
operativa";                                                                     
- la lista di riscontro di cui all'Allegato b1) "Riscontri sugli                
elementi del Sistema di Gestione della Sicurezza" nel tipo format               
base  o nel tipo format per stabilimenti semplici e ad elevato                  
livello di standardizzazione (Allegato b2).                                     
La Commissione ne richiede la compilazione per la successiva visita             
ispettiva la cui data e' concordata con il gestore stesso.                      
II FASE OPERATIVA: ANALISI DELL'ESPERIENZA OPERATIVA                            
La visita ispettiva prosegue con l'analisi dell'esperienza operativa            
dello stabilimento, effettuata congiuntamente con il gestore al fine            
di integrare gli elementi gestionali ed i sistemi tecnici critici               
individuati sulla base della valutazione dei rischi.                            
La Commissione effettua quindi tale analisi  sulla base delle schede            
consegnate in precedenza al gestore (vedi fase 1) ed opportunamente             
compilate dallo stesso al fine di verificare:                                   
- attraverso l'analisi della scheda "Analisi dell'esperienza                    
operativa" l'esistenza di un sistema organizzato per la rilevazione,            
raccolta, registrazione e analisi di incidenti, quasi incidenti e               
anomalie verificatisi nello stabilimento;                                       
- attraverso l'analisi della "lista di riscontro" la Politica di                
prevenzione ed individuare gli elementi gestionali ed i sistemi                 
tecnici critici del sistema.                                                    
Durante la visita, tutti i rilievi emersi devono essere portati                 
all'attenzione del gestore, o dei suoi delegati, all'atto del loro              
riscontro, anche al fine di verificare che quanto segnalato non sia             
dovuto solo ad un insufficiente approfondimento.                                
III FASE OPERATIVA: EFFETTUAZIONE DI INTERVISTE SUL CAMPO E REDAZIONE           
DEL RAPPORTO CONCLUSIVO                                                         
La visita ispettiva prosegue poi con l'effettuazione da parte degli             
ispettori incaricati di interviste sul campo sia con i dipendenti               
dell'azienda che con quelli di ditte terze operanti nello                       
stabilimento, al fine di valutare il livello di comprensione e di               
sensibilizzazione di tale personale nonche' la conoscenza dei manuali           
operativi e delle procedure previste dal Piano di Emergenza Interno.            
A tal fine si effettuano anche prove e simulazioni che permettono di            
valutare l'efficacia delle procedure e/o delle istruzioni del sistema           
di gestione ed il grado con cui queste sono state recepite dal                  
personale.                                                                      
La visita ispettiva si conclude con la redazione, da parte della                
Commissione, di un Rapporto conclusivo nel quale devono essere                  
riportate le non conformita' ed i rilievi emersi durante la visita.             
In particolare il Rapporto conclusivo, deve contenere almeno:                   
a) valutazione generale del documento di politica e prevenzione degli           
incidenti rilevanti e del SGS adottato e del relativo grado di                  
attuazione;                                                                     
b) indicazione degli elementi gestionali e dei sistemi tecnici                  
critici individuati;                                                            
c) indicazione dei riscontri effettuati, unitamente alle evidenze,              
alle non conformita' ed ai rilievi attinenti sia il SGS  sia le                 
verifiche effettuate sui sistemi tecnici critici;                               
d) segnalazione alla Provincia delle eventuali prescrizioni da                  
impartire al gestore, in relazione ai rilievi ed alle non conformita'           
riscontrate;                                                                    
e) segnalazione alla Provincia delle eventuali raccomandazioni                  
generali e puntuali, da impartire al gestore, ai fini del                       
miglioramento del SGS e dei sistemi tecnici esaminati.                          
Il Rapporto conclusivo e' inviato dalla Commissione alla Provincia.             
Le risultanze della visita ispettiva                                            
La Provincia valutato il Rapporto conclusivo redatto e trasmessogli             
dalla Commissione a seguito dello svolgimento della visita ispettiva,           
ne comunica gli esiti al gestore, ed alle Autorita' competenti                  
all'applicazione delle disposizioni del DLgs 334/99, ivi incluso il             
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.                          
In caso di inidoneita' del sistema di gestione della Sicurezza, la              
Provincia ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 26/03 prescrive             
al gestore gli adempimenti necessari ed i tempi di adeguamento                  
prevedendo in caso di inadempienza, la sospensione dell'attivita'.              
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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