DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2004, n. 1166
Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
- il DLgs 30 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare, il Capo VIII del Titolo III (artt. 107-109);
- il DLgs 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge
15 marzo 1997, n. 59";
- il DL 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture
logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il DL 4 novembre 2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore
delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni
Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia
di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla Legge 27
dicembre 2002, n. 286;
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attivita'
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile";
premesso che:
- l'articolo 117, III comma della Costituzione qualifica la
protezione civile tra le materie di legislazione concorrente per le
quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla
legislazione dello Stato;
- il successivo VI comma del medesimo articolo, trattando della
potesta' regolamentare, stabilisce che essa compete allo Stato solo
per le materie di propria legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni, mentre spetta direttamente alle Regioni in ogni altra
materia;
- l'articolo 118, I comma della Costituzione attribuisce le funzioni
amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Citta', metropolitane, Regioni
e Stato, sulla base di principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza;
- in materia di protezione civile il quadro normativo di riferimento
e' attualmente definito dal combinato disposto della Legge 225/92,
come modificata dalla Legge 401/02, nonche' dal DLgs 112/98;
- tale quadro normativo di riferimento trovava, antecedentemente
all'intervento legislativo del settembre 2001, un ulteriore elemento
fondamentale nella apposita sezione del DLgs 30 luglio 1999, n. 300,
che aveva provveduto al riordino dell'organizzazione del Governo e
delle diverse strutture statali, dedicando un apposito Capo
all'istituzione dell'Agenzia di protezione civile ed al riassetto
complessivo del settore, disponendo, con l'art. 87 l'abrogazione
esplicita di alcune disposizioni della Legge 225/92;
- in seguito, la citata Legge 401/01, ha abrogato l'intero Capo del
DLgs 300/99 relativo all'Agenzia di protezione civile e, quindi,
anche l'art. 87, comportando la riviviscenza dell'intera originaria
versione della Legge 225/92, compatibilmente con la clausola di
abrogazione innominata contenuta nell'art. 6 del provvedimento che,
testualmente, recita: "Sono abrogate le disposizioni della Legge 24
febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto";
- in particolare la Legge 401/01, pur cancellando le abrogazioni
disposte dal DLgs 300/99, ha ripristinato la Legge 225/92 facendo
salve le integrazioni di sistema apportate dal DLgs 112/98, ai sensi
dell'art. 5, commi 1 e 6, con particolare riferimento alle
attribuzioni di responsabilita' stabilite dagli articoli 107 e 108
del DLgs in parola;
- la Legge 401/01 ha definito, peraltro, un nuovo assetto
ordinamentale della materia, solo in parte ripercorrendo la strada
gia' segnata dalla Legge 225/92;
- alla luce di questo complesso susseguirsi di disposizioni
legislative il quadro delle responsabilita' dei diversi soggetti
istituzionali con riferimento a specifiche funzioni richiede una
ricostruzione articolata;
- in questo percorso si colloca la Circolare del Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30
settembre 2002, n. 35114, recante "Ripartizione delle competenze
amministrative in materia di protezione civile", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 (Serie generale) dell'8 ottobre 2002,
emanata nell'ambito di quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della
Legge 401/01, che ha opportunamente sottolineato che "in sede di
interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo,
malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve
ricercare il significato il piu' possibile coerente con le
disposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la
norma da interpretare si trova collocata, facendo, a tal fine,
ricorso alla cosiddetta interpretazione "evolutiva"";
dato atto altresi' che, con particolare riguardo alla tematica della
pianificazione di emergenza:
- la Legge 225/92, nel testo originario, attribuiva al Dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
la responsabilita' della predisposizione dei piani di emergenza di
rilievo nazionale (art. 4) mentre rinviava alla responsabilita' dei
Prefetti la predisposizione dei piani di emergenza di livello locale
(art. 14, I comma), non attribuendo ne' alle Regioni, ne' agli Enti
locali specifiche responsabilita' in materia di pianificazione
d'emergenza;
- il DLgs 112/98, innovando profondamente tale quadro di
responsabilita' ha successivamente:
- introdotto il piano comunale ed intercomunale (art. 108, comma 1,
lettera c), punto 3);
- ripartito la responsabilita' di pianificazione in sede locale tra
gli organismi di rappresentanza democratica (Regioni ed Enti
locali);
- distinto i piani per eventi di tipo "c" e per quelli di tipo "b";
- per quanto riguarda gli eventi di tipo "c" o, comunque, le
emergenze di rilievo nazionale, l'art. 107, comma 1, lettera f),
punto 2), ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello
centrale e periferico, ne' limitazioni di carattere territoriale) la
responsabilita' della pianificazione d'emergenza e del coordinamento
unitario degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che
essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il
concorso delle Regioni e degli Enti locali interessati;
- per quanto riguarda gli eventi di tipo "b" o, comunque, le
emergenze di dimensione regionale, ha invece conferito:
- alle Regioni la responsabilita':
- di dettare indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di
emergenza per gli eventi di tipo "b" (art. 108, comma 1, lettera a),
punto 3);
- di attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi
determinato dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo "b",
anche avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 108,
comma 1, lettera a), punto 2);
- alle Province la responsabilita' di predisporre i piani provinciali
di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2);
- ai Comuni la responsabilita' di predisporre i piani comunali e/o
intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);
considerato, altresi':
- che il citato art. 5, commi 1 e 6 della Legge 401/01 fa
esplicitamente salvo il riparto delle attribuzioni previsto dal DLgs
112/98, fornendo, pertanto, una inequivoca indicazione in ordine ad
ogni eventuale ulteriore riferimento al testo originario della Legge
225/92;
- il comma 4 dell'art. 5 della Legge 401/01 attribuisce alla
responsabilita' del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivita' tecnico-operativa
volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le
Regioni e da queste in raccordo con i Prefetti e con i Comitati
provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 14 della Legge 225/92 che, come gia' rilevato, va letto
alla luce delle innovazioni di sistema introdotte dal DLgs 112/98;
- il successivo comma 4-bis assegna al medesimo Dipartimento della
Protezione civile, d'intesa con le Regioni, il compito di definire in
sede locale e sulla base dei piani d'emergenza gli interventi e la
struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi
calamitosi da coordinare con i Prefetti anche per gli aspetti
dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- la richiamata Circolare del Dipartimento della Protezione civile n.
35114 del 30 settembre 2002 ribadisce che:
- le competenze degli enti territoriali nelle situazioni emergenziali
sono fatte espressamente salve dall'art. 5, comma 1 del DL 343/01,
convertito nella Legge 401/01;
- per effetto dell'art. 5, comma 4 del citato DL 343/01, rimane fermo
quanto previsto dall'art. 14 della Legge 225/92 in materia di
competenze del Prefetto;
- conseguentemente, le richiamate competenze prefettizie e degli enti
territoriali debbono "convivere" in un contesto di unicita' di
obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico,
si' da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione
di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto
indispensabile in materia di Protezione civile" e che "quindi, in
concreto, una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente
con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti
territoriali, assicurera', agli stessi, il concorso dello Stato e
delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli
interventi urgenti di protezione civile",
- che, pertanto, verificatosi l'evento suscettibile di apprezzamento
nell'ambito delle competenze di protezione civile, dovra' darsi
attuazione a quanto pianificato, alla stregua delle previsioni di cui
all'art. 108 del DLgs 112/98, a livello locale dagli enti pubblici
territoriali per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se
necessario, dell'esercizio dei poteri prefettizi, come detto, volti,
in particolare, all'attivazione delle risorse statali presenti sul
territorio";
- la richiamata Legge 286/02, (articoli 1, 2 e 3) stabilisce che in
caso di eventi di tipo c) e in situazioni di particolare gravita', su
richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito
il Presidente della Regione interessata, il Presidente del Consiglio
dei Ministri dispone, con proprio decreto, anche prima della
dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1
della Legge 225/92, che il Capo del Dipartimento della Protezione
civile possa provvedere, in qualita' di Commissario delegato e con i
poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge 225/92, al
coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per
fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le
Regioni e gli Enti locali interessati appositi piani esecutivi di
misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Per questa
finalita' il Capo del Dipartimento della Protezione civile - quale
Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri -
dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle
strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione
civile di cui all'art. 11, comma 1 della Legge 225/92, realizzando
anche i necessari coordinamenti con le Regioni e gli Enti locali, per
assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza;
dato atto:
- che al verificarsi di un evento calamitoso occorre assicurare il
massimo di protezione agli interessi esposti a pericolo quali la vita
e l'incolumita' delle persone e la salvaguardia di beni e
infrastrutture, innanzitutto attraverso la immediata e coordinata
attivazione di tutte le risorse necessarie disponibili sul
territorio, in una logica di garanzia dell'efficacia su tutto il
territorio regionale di prestazioni pubbliche che attengono alla
tutela di diritti fondamentali della persona;
- che e' stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa
e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004;
- che la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, all'art. 9, comma 2, stabilisce
che la Regione emana gli indirizzi e i principi in materia di
protezione civile cui devono attenersi gli Enti locali e fornisce
supporto ai Comuni nella pianificazione degli interventi di
emergenza;
- che in questo articolato disegno complessivo la Regione
Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno emanare gli indirizzi di cui
sopra mediante la definizione di linee-guida in materia di
pianificazione d'emergenza che siano frutto di una procedura
concertata con tutti i soggetti istituzionali interessati;
dato atto, altresi', che:
- il 19 settembre 2003 l'Assessore regionale Difesa del suolo e della
costa. Protezione civile, ha proposto agli enti ed alle strutture
tecniche interessate la bozza di un protocollo di intesa, con
allegato documento tecnico di indirizzo, per la predisposizione dei
piani di emergenza provinciali e comunali, nel rispetto del
complessivo assetto di responsabilita' e competenze derivante dalla
legislazione vigente, chiedendo, altresi', ai medesimi soggetti di
formulare proposte di integrazione ed osservazioni;
- a seguito di tale richiesta gli enti e le strutture tecniche che
hanno formulato osservazioni sono le seguenti: Prefetture-Uffici
territoriali di governo di Forli'-Cesena e Modena, le Province di
Bologna, Ferrara e Modena, la Sezione regionale dell'ANCI, a nome dei
Comuni della regione, i Servizi Tecnici di Bacino dei Fiumi Romagnoli
e del Po di Volano, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli,
l'Unione regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna e L'ARPA-SIM;
- il Dipartimento nazionale della Protezione civile con nota n.
DPC/IS/0055445 del 9 dicembre 2003 ha espresso il proprio
apprezzamento per l'iniziativa, formulando alcune osservazioni;
- il Ministero dell'Interno ha ritenuto di incaricare formalmente
l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna, di
raccogliere e coordinare le osservazioni proprie e di tutte le sedi
periferiche interessate, con particolare riferimento al coordinamento
ed all'integrazione fra le componenti regionali e statali del sistema
regionale di protezione civile, e che tali osservazioni sono state
esaminate in occasione di alcuni incontri congiunti svoltisi presso
la sede del Servizio Protezione civile;
- le bozze dei due documenti, sulla base delle osservazioni formulate
dagli enti sopraindicati ed anche a seguito degli specifici incontri
effettuati, ha integrato i documenti in parola;
ritenuto, anche a seguito delle osservazioni degli enti e delle
strutture tecniche interessate, di approvare il protocollo d'intesa e
la proposta di linee guida regionali per la pianificazione
d'emergenza in materia di protezione civile, allegati al presente
atto quali parti integranti e sostanziali, fra la Regione
Emilia-Romagna, le Province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena,
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, le
Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Bologna, Ferrara,
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e
Rimini, la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile dell'Emilia-Romagna, l'Associazione
regionale dell'Emilia-Romagna della Associazione nazionale dei Comuni
d'Italia, la Delegazione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Unione
nazionale dei Comuni, delle Comunita' e degli Enti Montani, l'Agenzia
interregionale per il fiume Po (AIPO), e l'Unione regionale delle
Bonifiche Emilia-Romagna, stabilendo altresi', che le linee guida
entreranno in vigore alla data di pubblicazione della presente
deliberazione con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, eccezion fatta per le procedure relative alle
attivazioni in caso di emergenze di tipo idrogeologico (paragrafo
5.1), per le quali resta in vigore il dispositivo attuale, mentre il
nuovo dispositivo contenuto nelle linee-guida entrera' in vigore dai
sei mesi successivi alla data di pubblicazione di cui sopra, tenuto
conto della necessita' di adeguare opportunamente l'organizzazione
del sistema regionale di protezione civile;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Responsabile
del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio Egidi, a cio' delegato
dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio
2003 recante "Delega di funzioni in materia di protezione civile";
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile";
delibera:
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che vengono
integralmente richiamate, il protocollo d'intesa sulle linee guida
regionali per la pianificazione d'emergenza in materia di protezione
civile ed il documento tecnico contenente le "Linee guida per la
predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali",
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, fra
la Regione Emilia-Romagna, le Province di Bologna, Ferrara,
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e
Rimini, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Bologna,
Ferrara, Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia e Rimini, la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del
Soccorso pubblico e della Difesa civile dell'Emilia-Romagna,
l'Associazione regionale dell'Emilia-Romagna della Associazione
nazionale dei Comuni d'Italia, la Delegazione regionale
dell'Emilia-Romagna dell'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunita'
e degli Enti Montani, l'Agenzia interregionale per il fiume Po
(AIPO), e l'Unione regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna;
2) di dare incarico all'Assessore alla Difesa del suolo e della
costa. Protezione civile di convocare tutti i soggetti interessati
per la firma del protocollo d'intesa nonche' di delegarlo alla firma
del medesimo atto, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna;
3) di disporre che, il documento tecnico entrera' in vigore alla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna della presente deliberazione con i relativi allegati,
ad eccezione delle procedure di cui al paragrafo 5.1 delle
linee-guida (in materia di rischio idrogeologico), la cui validita'
decorrera' dai sei mesi successivi alla data della pubblicazione di
cui sopra, tenuto conto delle esigenze di adeguamento organizzativo
del sistema regionale di protezione civile, restando immutata, nel
frattempo, la procedura vigente;
4) di incaricare il Servizio Protezione civile di assicurare l'azione
di coordinamento necessario alla implementazione delle linee-guida,
in esito anche ad eventuali osservazioni che potessero essere
rappresentate, garantendo il rispetto dello spirito collaborativo e
degli obiettivi di funzionalita' ed efficacia delle predette
linee-guida, riferendone, se del caso, all'Assessore alla Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile;
5) di incaricare il Servizio Protezione civile di assicurare la
massima diffusione delle predette linee-guida, anche valutando
apposite iniziative di informazione alla popolazione, da realizzare
con la massima collaborazione degli altri soggetti firmatari;
6) di pubblicare la presente deliberazione, il testo del protocollo
d'intesa ed il documento tecnico contenente le linee guida ad essa
allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Protocollo d'intesa sulle linee-guida regionali per la pianificazione
d'emergenza in materia di protezione civile
Tra
- Regione Emilia-Romagna,
- Province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,
- Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Bologna, Ferrara,
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e
Rimini,
- Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e
della Difesa civile dell'Emilia-Romagna,
- Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - Emilia-Romagna,
- Delegazione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Unione nazionale dei
Comuni, delle Comunita' e degli Enti Montani,
- Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)
Unione regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna.
Premesso che, in via generale,
- l'articolo 117, III comma della Costituzione qualifica la
protezione civile tra le materie di legislazione concorrente per le
quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla
legislazione dello Stato;
- il successivo VI comma del medesimo articolo, trattando della
potesta' regolamentare, stabilisce che essa compete allo Stato solo
per le materie di propria legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni, mentre spetta direttamente alle Regioni in ogni altra
materia;
- l'articolo 118, I comma della Costituzione attribuisce le funzioni
amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base di principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza;
- in questo disegno complessivo trova fondamento l'iniziativa della
Regione Emilia-Romagna di emanare delle linee-guida in materia di
pianificazione d'emergenza, ricorrendo ad una procedura concertata
con tutti i soggetti istituzionali interessati;
- la principale fonte normativa in materia di protezione civile
resta, a tutt'oggi, la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante
"Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", come
recentemente modificata dal DL 7 settembre 2001, n. 343, recante
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile",
convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401,
unitamente alle disposizioni contenute nel Capo VIII del Titolo III
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 107-109), con il quale si e'
data attuazione alla riforma amministrativa di cui al Capo I della
Legge 15 marzo 1997, n. 59 determinando, in particolare, gli ambiti
di rispettiva responsabilita' dello Stato, delle Regioni e degli Enti
locali per quanto riguarda compiti e funzioni in materia di
protezione civile;
- la successiva emanazione del DLgs 30 luglio 1999, n. 300, aveva
provveduto al riordino dell'organizzazione del Governo e delle
diverse strutture statali, dedicando un apposito Capo all'istituzione
dell'Agenzia di protezione civile ed al riassetto complessivo del
settore, disponendo, con l'art. 87 l'abrogazione esplicita di alcune
disposizioni della Legge 225/92;
- in seguito, la citata Legge 401/01, ha abrogato l'intero Capo del
DLgs 300/99 relativo all'Agenzia di protezione civile e, quindi,
anche l'art. 87, comportando la riviviscenza dell'intera originaria
versione della Legge 225/92, compatibilmente con la clausola di
abrogazione innominata contenuta nell'art. 6 del provvedimento che,
testualmente, recita: "Sono abrogate le disposizioni della Legge 24
febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto";
- va tenuto conto, comunque, che la Legge 401/01, pur cancellando le
abrogazioni disposte dal DLgs 300/99, ha ripristinato la Legge 225/92
facendo salve le integrazioni di sistema apportate dal DLgs 112/98,
che, infatti, la Legge 401/01 fa esplicitamente salvo all'art. 5,
commi 1 e 6, con particolare riferimento alle attribuzioni di
responsabilita' stabilite dagli articoli 107 e 108 del DLgs in
parola;
- la Legge 401/01 ha definito, peraltro, un nuovo assetto
ordinamentale della materia, solo in parte ripercorrendo la strada
gia' segnata dalla Legge 225/92;
- alla luce di questo complesso susseguirsi di disposizioni
legislative il quadro delle responsabilita' dei diversi soggetti
istituzionali con riferimento a specifiche funzioni richiede una
ricostruzione articolata;
- in questo percorso si colloca la Circolare del Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30
settembre 2002, n. 35114, recante "Ripartizione delle competenze
amministrative in materia di protezione civile", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 (Serie generale) dell'8 ottobre 2002,
emanata nell'ambito di quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della
Legge 401/01, che ha opportunamente sottolineato che "in sede di
interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo,
malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve
ricercare il significato il piu' possibile coerente con le
disposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la
norma da interpretare si trova collocata, facendo, a tal fine,
ricorso alla cosiddetta interpretazione "evolutiva"";
dato atto altresi' che, con particolare riguardo alla tematica della
pianificazione d'emergenza:
- la Legge 225/92, nel testo originario, affrontava la questione dei
piani di emergenza in due punti: all'art. 4, trattando dei piani di
livello nazionale da predisporre a cura del Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
all'art. 14, comma 1, trattando dei piani di livello locale, da
predisporre a cura dei Prefetti, non attribuendo ne' alle Regioni,
ne' agli Enti locali specifiche responsabilita' in materia di
pianificazione d'emergenza;
- successivamente il DLgs 112/98 ha profondamente innovato il quadro
delle responsabilita' in materia di pianificazione d'emergenza
rispetto alla Legge del 1992 e, in particolare:
- ha introdotto il piano comunale ed intercomunale (art. 108, comma
1, lettera c), punto 3);
- ha ripartito la responsabilita' di pianificazione in sede locale
tra gli organismi di rappresentanza democratica (Regioni ed Enti
locali);
- ha distinto i piani per eventi di tipo "c" e per quelli di tipo
"b";
- per quanto riguarda gli eventi di tipo "c" o, comunque, le
emergenze di rilievo nazionale, l'art. 107, comma 1, lettera f),
punto 2), ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello
centrale e periferico, ne' limitazioni di carattere territoriale) la
responsabilita' della pianificazione d'emergenza e del coordinamento
unitario degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che
essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il
concorso delle Regioni e degli Enti locali interessati;
- per quanto riguarda gli eventi di tipo "b" o, comunque, le
emergenze di dimensione regionale, ha invece conferito:
- alle Regioni la responsabilita':
- di dettare indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di
emergenza per gli eventi di tipo "b" (art. 108, comma 1, lettera a),
punto 3);
- di attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi
determinato dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo "b",
anche avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 108,
comma 1, lettera a), punto 2);
- alle Province la responsabilita' di predisporre i piani provinciali
di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2);
- ai Comuni la responsabilita' di predisporre i piani comunali e/o
intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);
- come gia' richiamato, l'art. 5, commi 1 e 6 della Legge 401/01 fa
esplicitamente salvo il riparto delle attribuzioni previsto dal DLgs
112/98 ed in questa prospettiva va quindi letto ogni eventuale nuovo
riferimento al testo originario della Legge 225/92;
- il comma 4 dell'art. 5 della Legge 401/01 attribuisce alla
responsabilita' del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivita' tecnico-operativa
volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le
Regioni e da queste in raccordo con i Prefetti e con i Comitati
provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 14 della Legge 225/92 che, come gia' rilevato, va letto
alla luce delle innovazioni di sistema introdotte dal DLgs 112/98;
- il successivo comma 4-bis assegna al medesimo Dipartimento della
Protezione civile, d'intesa con le Regioni, il compito di definire in
sede locale e sulla base dei piani d'emergenza gli interventi e la
struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi
calamitosi da coordinare con i Prefetti anche per gli aspetti
dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- la Circolare del Dipartimento della Protezione civile n. 35114 del
30 settembre 2002 ribadisce che:
- le competenze degli enti territoriali nelle situazioni emergenziali
sono fatte espressamente salve dall'art. 5, comma 1 del DL 343/01,
convertito nella Legge 401/01;
- per effetto dell'art. 5, comma 4 del citato DL 343/01, rimane fermo
quanto previsto dall'art. 14 della Legge 225/92 in materia di
competenze del Prefetto;
- conseguentemente, le richiamate competenze prefettizie e degli enti
territoriali debbono "convivere" in un contesto di unicita' di
obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico,
si' da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione
di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto
indispensabile in materia di protezione civile" e che "quindi, in
concreto, una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente
con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti
territoriali, assicurera', agli stessi, il concorso dello Stato e
delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli
interventi urgenti di protezione civile",
- che, pertanto, verificatosi l'evento suscettibile di apprezzamento
nell'ambito delle competenze di protezione civile, dovra' darsi
attuazione a quanto pianificato, alla stregua delle previsioni di cui
all'art. 108 del DLgs 112/98, a livello locale dagli enti pubblici
territoriali per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se
necessario, dell'esercizio dei poteri prefettizi, come detto, volti,
in particolare, all'attivazione delle risorse statali presenti sul
territorio";
- e' poi intervenuta la Legge 27 dicembre 2002, n. 286, di
conversione del DL 245/02, che nel combinato disposto degli articoli
1, 2 e 3 stabilisce che in caso di eventi di tipo c) e in situazioni
di particolare gravita', su richiesta del Capo del Dipartimento della
Protezione civile, sentito il Presidente della Regione interessata,
il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio
decreto, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di
cui all'art. 5, comma 1 della Legge 225/92, che il Capo del
Dipartimento della Protezione civile provvede, in qualita' di
Commissario delegato e con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5
della Legge 225/92, al coordinamento degli interventi e di tutte le
iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto,
definendo con le Regioni e gli Enti locali interessati appositi piani
esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze
stesse. Per questa finalita' il Capo del Dipartimento della
Protezione civile - quale Commissario delegato del Presidente del
Consiglio dei Ministri - dispone direttamente in ordine agli
interventi di competenza delle strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11, comma
1 della Legge 225/92, realizzando anche i necessari coordinamenti con
le Regioni e gli Enti locali, per assicurare la direzione unitaria
dei servizi di emergenza;
- che, in particolare, in caso di evento calamitoso, occorre
assicurare il massimo di protezione agli interessi esposti a pericolo
quali la vita e l'incolumita' delle persone e la salvaguardia di beni
e infrastrutture, innanzitutto attraverso la immediata e coordinata
attivazione di tutte le risorse necessarie disponibili sul
territorio, in una logica di garanzia dell'efficacia su tutto il
territorio regionale di prestazioni pubbliche che attengono alla
tutela di diritti fondamentali della persona;
- e' inoltre intervenuta la direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di "Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2004; la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, all'art. 9, comma 2,
stabilisce che la Regione emana gli indirizzi e i principi in materia
di protezione civile cui devono attenersi gli Enti locali e fornisce
supporto ai Comuni nella pianificazione degli interventi di
emergenza;
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore alla Difesa
del suolo, della costa e Protezione civile, delegato dal Presidente
della Giunta regionale;
le Province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, rappresentate dai
rispettivi Presidenti o loro delegati;
le Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Bologna, Ferrara,
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e
Rimini, rappresentate dai rispettivi Prefetti;
la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e
della Difesa civile dell'Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore
regionale;
l'Associazione regionale dell'Emilia-Romagna della Associazione
nazionale dei Comuni d'Italia, rappresentata dal suo Presidente;
la Delegazione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Unione Nazionale
dei Comuni, delle Comunita' e degli Enti Montani, rappresentata dal
suo Presidente;
l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), rappresentata dal
suo Presidente
e l'Unione regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna, rappresentata
dal suo Presidente
convengono quanto segue
1) in attesa dell'emanazione degli indirizzi statali in materia di
pianificazione d'emergenza ex art. 5 della Legge 9 novembre 2001, n.
401, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), punto 3) del DLgs
112/98 la Regione Emilia-Romagna ha predisposto le linee-guida per
l'elaborazione di piani d'emergenza a livello locale, che, secondo
quanto indicato con la Circolare 35114/02 del Dipartimento della
Protezione civile garantiscano "un coinvolgimento pieno delle risorse
statali e locali, in una chiave di evidente ottimizzazione delle
risorse stesse nell'ambito delle finalita' di protezione civile e nel
rispetto, in particolare, di quanto pianificato a livello
regionale";
2) dette linee-guida sono rivolte alle Amministrazioni provinciali,
agli Uffici territoriali del Governo ed agli Enti locali, anche in
forma consorziata o associata, nel rispetto del complessivo assetto
di responsabilita' e competenze derivante dalla legislazione vigente,
secondo quanto specificato in premessa;
3) le linee-guida contengono, oltre agli opportuni indirizzi in
termini procedurali ed operativi, tutti gli elementi conoscitivi e le
informazioni disponibili in sede regionale relativamente alle diverse
tipologie di rischio e rilevanti ai fini della definizione, con
criteri uniformi ed omogenei, degli scenari di rischio da porre a
base della pianificazione d'emergenza.
Bologna, . . . . . . . . . . .
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
L'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO
E DELLA COSTA E PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIA DI PIACENZA
PROVINCIA DI PARMA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROVINCIA DI FERRARA
PROVINCIA DI RAVENNA
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
PROVINCIA DI RIMINI
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PIACENZA
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PARMA
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO EMILIA
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MODENA
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FERRARA
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAVENNA
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FORLI'-CESENA
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIMINI
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA - EMILIA-ROMAGNA
DELEGAZIONE REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
DELL'UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI, DELLE COMUNITA'
E DEGLI ENTI MONTANI
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)
UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE EMILIA-ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO DELLA COSTA
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI
PIANI DI EMERGENZA PROVINCIALI E COMUNALI
INDICE
1. Obiettivi generali
2. Struttura e strumenti del sistema regionale di protezione
civile
3. Scenari degli eventi attesi
4. Modello di intervento
5. Indirizzi specifici per tipologia di eventi
5.1 Rischio idrogeologico
Idraulico - Frane e valanghe - Mareggiate - Fenomeni di forte
intensita' e breve durata
Scenari degli eventi attesi
Modello di intervento
5.2 Rischio sismico
Scenari degli eventi attesi
Modello di intervento
5.3 Rischio incendi boschivi
Scenari degli eventi attesi
Modello di intervento
5.4 Rischio chimico industriale
Scenari degli eventi attesi
Modello di intervento
1. Obiettivi generali
Il DLgs 112/98, art. 108 trasferisce alle Province la funzione di
predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli
indirizzi regionali ed attribuisce ai Comuni il compito di
predisporre i piani di emergenza comunali, anche in forma associata.
Tali disposizioni si integrano ed armonizzano con la Legge 225/92 e
con la Legge 401/01 nel delineare un assetto di ruoli e competenze
complesso ed articolato.
Le principali componenti del Servizio nazionale della Protezione
civile presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna hanno
convenuto, nell'ambito del richiamato quadro normativo,
sull'opportunita' di fornire le indicazioni in materia di
pianificazione d'emergenza di seguito illustrate.
La Giunta della Regione Emilia-Romagna, su proposta della Struttura
regionale di Protezione civile, in riferimento alla L.R. 19 aprile
1995, n. 45, recependo il DLgs sopra richiamato, con deliberazione n.
2466 del 29 dicembre 2000 ha approvato un programma di sostegno e
incentivo alle Province per la predisposizione dei piani provinciali
di emergenza.
Il programma prevede che la Regione Emilia-Romagna in collaborazione
con le Province, predisponga apposite linee guida per la
pianificazione di emergenza.
Principale obiettivo delle presenti linee guida e' quello di fornire
alle Province ed ai Comuni un quadro di riferimento metodologico
omogeneo per la elaborazione dei piani di emergenza.
In sintesi i piani di emergenza sono documenti che, finalizzati alla
salvaguardia dei cittadini e dei beni:
- affidano responsabilita' ad Amministrazioni, strutture tecniche,
organizzazioni ed individui per la attivazione di specifiche azioni,
in tempi e spazi predeterminati, in caso di incombente pericolo o di
emergenza che superi la capacita' di risposta di una singola
struttura operativa o ente, in via ordinaria;
- definiscono la catena di comando e le modalita' del coordinamento
interorganizzativo, necessarie alla individuazione ed alla attuazione
degli interventi urgenti;
- individuano le risorse umane e materiali necessarie per
fronteggiare e superare la situazione di emergenza.
Quindi i piani costituiscono, sia a livello comunale che a livello
provinciale, lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema
locale di Protezione civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o
di emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili
sul territorio.
Inoltre devono tenere conto ed integrare i piani operativi di
emergenza di Enti, strutture tecniche, gestori di servizi pubblici ed
essere completati con procedure tecniche di dettaglio, necessarie
all'attivazione.
I piani devono essere integrati con il livello regionale e statale di
pianificazione e gestione dell'emergenza.
I piani, nella forma speditiva, devono almeno contenere le procedure
necessarie per effettuare una rapida ed ordinata evacuazione e/o
assistenza dei cittadini e dei loro beni, presenti in un'area a
rischio preindividuata o a seguito di segnalazione di un pericolo
incombente o di un'emergenza in atto.
I piani sono costituiti dagli scenari di evento attesi e dai modelli
d'intervento.
Gli scenari attesi costituiscono supporto fondamentale e
imprescindibile per la predisposizione dei modelli di intervento e
sono basati sui dati e sulle indicazioni dei programmi di previsione
e prevenzione e dei piani territoriali e di settore.
La pianificazione provinciale e comunale di emergenza prende in
esame, in riferimento agli scenari possibili per il territorio, le
tipologie di evento naturale o connesso con l'attivita' dell'uomo che
per loro natura ed estensione territoriale, richiedono l'intervento
coordinato di piu' Enti e Amministrazioni competenti in via
ordinaria.
Per le Province ed i Comuni che hanno gia' elaborato propri piani di
emergenza, le linee guida devono essere utilizzate ove necessario
come base di riferimento per un aggiornamento degli stessi.
Il documento e' composto da una parte generale e da parti specifiche
per tipologia di eventi.
In questo documento vengono affrontate le tematiche relative alle
seguenti tipologie di rischio e ambiti d'intervento:
- rischio idrogeologico;
- rischio sismico;
- rischio incendi boschivi;
- rischio chimico industriale.
I piani, per ciascuno dei rischi elencati sopra, dovranno contenere
specifiche sezioni tecniche che potranno essere integrate
successivamente in relazione al progressivo affinamento degli scenari
e al completamento del censimento risorse ed elementi esposti a
rischio.
La Regione d'intesa con le Province, ritiene che il rischio
idrogeologico e sismico abbiano carattere prioritario per il
territorio.
La stesura dei piani provinciali e comunali di emergenza e' di
competenza rispettivamente delle Province e dei Comuni o loro
Consorzi e Unioni.
Le Province, considerata la necessaria integrazione delle componenti
locali e statali per una efficace e coordinata risposta in caso di
emergenza, prevedono la partecipazione degli Prefetture-Uffici
territoriali del Governo alle attivita' di pianificazione ed
acquisiscono l'intesa dei Prefetti sui piani di emergenza
provinciale.
Nei territori montani i Comuni possono affidare alla Comunita'
Montana di appartenenza la stesura del piano sovracomunale o
comunale.
Le Comunita' Montane, oltre alle attivita' previste nel modello di
intervento relativo a specifici rischi, assicurano ai Comuni di
competenza ogni possibile assistenza tecnica nelle fasi di attuazione
del piano, ferma restando la responsabilita' operativa dei Sindaci.
Spetta alle Province con il supporto regionale il compito di
promuovere, coordinare e verificare la predisposizione dei piani di
emergenza anche a livello comunale.
2. Struttura e strumenti della Regione per fronteggiare l'emergenza e
a supporto del sistema regionale di protezione civile
La Regione, in attivazione della Legge 45/95, ha istituito il Centro
Operativo regionale - COR presso la Struttura regionale di Protezione
civile, costituito da un responsabile, da una sala operativa e, in
caso di eventi di particolare gravita', da staff tecnici, costituiti
in emergenza, integrati dalle commissioni grandi rischi regionali.
Il COR presidia le funzioni ed i compiti della Regione in materia di
preparazione, previsione, allertamento, sorveglianza e gestione di
situazioni di crisi e di emergenza, finalizzati alla salvaguardia dei
cittadini, dei beni e del patrimonio culturale ed ambientale.
Il COR ha il compito di valutare le situazioni in atto, di assumere
decisioni di natura tecnica, e di supportare il Presidente della
Giunta regionale, o l'Assessore delegato, per il governo delle
emergenze.
La sala operativa assicura la presenza di personale regionale con
turni dalle ore 8 alla ore 20 dal lunedi' al sabato e con un servizio
di reperibilita' nel restante periodo.
In caso di evento di tipo c) o di particolare severita', su
disposizione del Responsabile della Struttura regionale di Protezione
civile, la sala operativa, integrata, progressivamente, da personale
interno o esterno alla Struttura, sulla base di uno schema
organizzativo predefinito, si organizza, in riferimento al Metodo
Augustus, per funzioni di supporto, anche accorpate.
Presso la sede di Tresigallo, in provincia di Ferrara, la Struttura
regionale di Protezione civile dispone del Centro di Pronto
Intervento Idraulico, denominato CERPIC, con attrezzature e mezzi
specialistici da impiegare in situazioni di crisi o di emergenza.
Inoltre presso tale Centro sono stati immagazzinati i materiali ed i
mezzi del Centro Assistenziale di Pronto Intervento, CAPI, trasferito
dallo Stato alla Regione a seguito del DLgs 112/98.
Per tale ragione questa struttura viene denominata CERPIC-CAPI.
Il CERPIC-CAPI e' gestito da personale regionale, che assicura anche
un servizio di reperibilita', con il supporto del volontariato di
protezione civile.
In riferimento all'art. 18 della L.R. 45/95 la Regione puo' concedere
concorsi finanziari per interventi urgenti connessi ad eventi
calamitosi.
Inoltre la Regione ha attivato convenzioni con strutture operative ed
Enti pubblici al fine di disporre di attrezzature mezzi e personale
specializzato, ordinariamente impegnato in attivita' d'istituto, per
fronteggiare situazioni di emergenza.
Nel quadro di coordinamento nazionale la Regione ha costituito una
struttura modulare di pronto impiego autosufficiente denominata
Colonna Mobile del Volontariato di protezione civile composta da
organizzazioni di volontariato e gruppi comunali, con attrezzature e
mezzi specialistici, in grado di mobilitarsi rapidamente per
fronteggiare gli eventi piu' ricorrenti sul territorio anche in modo
integrato con l'intervento dei VVF.
E' opportuno sottolineare che, al fine di un efficace ed efficiente
impiego delle risorse regionali di concorso, le Province ed i Comuni
devono prevedere, nei modelli di intervento dei piani di emergenza,
la tempestiva segnalazione di pericoli incombenti o di situazioni di
emergenza ed assicurare un continuo flusso di informazioni alla sala
operativa del COR.
La Regione, sulla base di un piano elaborato dalla Struttura
regionale di Protezione civile, condiviso dalle Province e dai
Comuni, avvalendosi delle risorse del fondo regionale, ha avviato il
potenziamento del sistema regionale di protezione civile che prevede,
entro il 2005, l'attivazione di circa 200 strutture di protezione
civile tra le quali: centri unificati provinciali (CUP), aree di
ammassamento, centri di prima assistenza, centri operativi misti
(COM), centri sovracomunali (CS), centri operativi comunali (COC) e
diversi distaccamenti vigili del fuoco volontari.
3. Scenari degli eventi attesi
Per una puntuale ed efficace pianificazione dell'emergenza e'
necessario procedere alla definizione degli scenari di evento
rispetto ai quali delineare i modelli di intervento.
Per Scenario d'evento atteso si intende:
- la descrizione sintetica della dinamica dell'evento;
- la perimetrazione anche approssimativa dell'area che potrebbe
essere interessata dall'evento;
- la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che
si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.
In questo paragrafo vengono indicate in modo schematico le
informazioni necessarie per produrre gli scenari di evento.
Le analisi di criticita' contenute nel programma provinciale di
previsione e prevenzione, le analisi di pericolosita' contenute nei
piani assetto idrogeologico o nei piani stralcio, il piano regionale
di protezione delle foreste contro gli incendi e altri documenti di
analisi territoriale costituiscono base fondamentale per la
definizione degli scenari attesi, della dinamica del fenomeno e della
perimetrazione dell'area.
Per la valutazione preventiva del danno atteso e' necessario
procedere al censimento degli elementi esposti a rischio compresi
nelle aree predefinite.
Bisogna tenere presente che la perimetrazione dell'area non sempre e'
definibile a priori ovvero l'evento puo' manifestarsi in un area
diversa o non coincidente con quella ipotizzata. In questo caso si
procedera' alla perimetrazione dell'area minacciata o interessata
dall'evento imminente o avvenuto e contestualmente si provvedera' al
rilevamento del danno atteso o verificatosi.
Il piano dovra' contenere in questa specifica sezione i seguenti
elaborati:
- descrizione sintetica della dinamica dell'evento, nei documenti
stralcio dovra' essere predisposta opportuna scheda descrittiva;
- Carta dello scenario, la carta dovra' essere predisposta dalle
Province nelle due forme di dettaglio da utilizzare nella
pianificazione comunale e di sintesi provinciale, ad opportuna scala
da valutarsi in funzione del rischio e da definire esattamente nei
documenti stralcio; la carta dello scenario puo' essere un estratto
dei programmi provinciali di previsione e prevenzione o una
rielaborazione dello stesso;
- valutazione del danno atteso, si deve intendere il numero di unita'
relative ad ognuno degli elementi esposti.
4. Modello di intervento
I modelli di intervento devono essere delineati sulla base degli
scenari di evento e articolati per tipologia di rischio.
Bisogna pero' tenere presente che i fenomeni naturali o connessi
all'attivita' dell'uomo, in relazione alla prevedibilita', estensione
ed intensita' possono essere descritti con livelli di approssimazione
di grado anche molto diverso (prevedibili quantitativamente -
prevedibili qualitativamente - non prevedibili).
Per modello di intervento si deve intendere la definizione dei
protocolli operativi da attivare in situazioni di crisi per evento
imminente o per evento gia' iniziato, finalizzati al soccorso ed al
superamento dell'emergenza. I protocolli individuano le fasi nelle
quali si articola l'intervento di protezione civile, le componenti
istituzionali e le strutture operative (d'ora in avanti Organismi di
protezione civile) che devono essere gradualmente attivate
rispettivamente nei centri decisionali della catena di coordinamento
(DI.COMA.C - COR - CCS - COM - COC) e nel teatro d'evento,
stabilendone composizione, responsabilita' e compiti.
4.1 Evento con preannuncio
Nel caso di eventi calamitosi con possibilita' di preannuncio
(alluvioni, frane, eventi meteorologici pericolosi, incendi boschivi
limitatamente alla fase di attenzione) il modello di intervento
prevede le fasi di attenzione, preallarme e allarme.
Le fasi vengono attivate in riferimento a soglie di criticita',
definite con le modalita' indicate dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell'11 marzo 2004 ed in relazione a situazioni contingenti di
rischio.
L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dalla
Struttura regionale di Protezione civile (SPC) sulla base della
valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e
dalle strutture incaricati delle previsioni, del monitoraggio e della
vigilanza del territorio, e vengono comunicate dalla SPC agli
Organismi di protezione civile territorialmente interessati.
La fase di attenzione viene attivata quando le previsioni e le
valutazioni di carattere meteorologico fanno ritenere possibile il
verificarsi di fenomeni pericolosi. Essa comporta l'attivazione di
servizi di reperibilita' e, se del caso, di servizi ore 24 da parte
della SPC e degli enti e strutture preposti al monitoraggio e alla
vigilanza (ed agli interventi nel caso di incendi boschivi).
La fase di preallarme viene attivata quando i dati pluviometrici e/o
idrometrici superano determinate soglie in presenza di previsioni
meteo negative e/o di segnalazioni provenienti dal territorio su
pericoli incombenti. Essa comporta la convocazione, in composizione
ristretta degli organismi di coordinamento dei soccorsi (COR - CCS -
COM - COC) e l'adozione di misure di preparazione ad una possibile
emergenza.
La fase di allarme viene attivata quando i dati pluviometrici e/o
idrometrici superano determinate soglie, con previsioni meteo
negative e segnalazioni di fenomeni pericolosi incombenti o in atto
provenienti dal territorio.L'evento calamitoso preannunciato ha
quindi elevata probabilita' di verificarsi. Essa comporta
l'attivazione completa degli organismi di coordinamento dei soccorsi
e l'attivazione di tutti gli interventi per la messa in sicurezza e
l'assistenza alla popolazione che devono essere pertanto
dettagliatamente previsti nei piani provinciali e comunali.
E' possibile che l'evento atteso si verifichi o inizi prima della
completa attuazione delle misure previste dal piano per la fase di
allarme, determinando una situazione di emergenza con due diversi
momenti di risposta.
Primi soccorsi
I posti di coordinamento (CCS - COM - COC) attivati nella fase di
allarme non sono ancora a regime. I primi soccorsi urgenti vengono
effettuati dalle strutture gia' presenti sul luogo o in prossimita'.
Soccorsi a regime
I posti di coordinamento (CCS - COM - COC) e relative sale operative
attivate nella fase di allarme, ed organizzati secondo le funzioni
del Metodo Augustus, sono a regime e perseguono gli obiettivi del
piano con priorita' rivolta alla salvaguardia e all'assistenza della
popolazione.
Lo schema tipo del modello di intervento per il rischio
idrogeologico, contenente il sistema di comunicazioni - informazioni,
i livelli di attivazione nelle varie fasi e le risposte da parte
degli Organismi di protezione civile, e' riportato negli indirizzi
per tipologie di rischio. Ad esso dovranno uniformarsi tutti i piani
provinciali e comunali.
4.2 Evento senza preannuncio
Comprende i fenomeni per i quali non e' possibile prevedere in
anticipo l'accadimento (terremoti, incidenti chimico-industriali,
tromba d'aria) mentre e' comunque possibile elaborare scenari di
rischio.
In tali casi devono essere immediatamente attivate, per quanto
possibili nella situazione data, tutte le azioni previste nella fase
di allarme-emergenza, con priorita' per quelle necessarie per la
salvaguardia delle persone e dei beni. Anche in questo caso lo schema
tipo cui adeguarsi nella redazione dei piani provinciali e comunali
di emergenza e' riportato negli indirizzi relativi a questi specifici
tipi di rischio.
4.3 Organismi di coordinamento
Per gli eventi di tipo b) e c) il modello di intervento, in
conformita' a quanto delineato in direttive nazionali, prevede la
costituzione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) formato dai
rappresentanti delle Amministrazioni e degli enti tenuti al concorso
di protezione civile e supportato da una sala operativa provinciale
presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo o presso il
Centro Unificato provinciale di protezione civile, con compiti
tecnici ed organizzata secondo le funzioni del Metodo Augustus.
In caso di necessita' si prevede anche la costituzione di centri
operativi periferici incaricati del coordinamento delle attivita' di
emergenza riguardanti un ambito territoriale composto da piu'
comuni.
I centri denominati Centro Operativi Misti (COM), sono attivati dal
Prefetto e sono retti di norma da un Sindaco o dal Presidente della
Comunita' Montana.
I COM vengono costituiti nelle sedi prestabilite previste nei piani
di emergenza.
Il modello di intervento prevede anche, da parte dei sindaci, nei
casi ritenuti necessari l'attivazione dei COC, presso i comuni
interessati dall'evento, anch'essi organizzati per funzioni come
previsto dal Metodo Augustus.
Componenti, sedi ed attivita' del CCS, dei COM e dei COC e delle
relative sale operative costituiscono parte integrante della
pianificazione provinciale e comunale dell'emergenza.
Sara' pertanto compito della pianificazione provinciale e comunale
individuare costituzione e modalita' di funzionamento dei Posti di
Coordinamento (CCS - COM - COC) e della sala operativa a livello
provinciale, garantendo il necessario raccordo funzionale ed
operativo con il Centro Operativo regionale per la protezione civile
(COR) e con il Piano regionale di concorso di emergenza.
In particolare le Province con il piano provinciale di emergenza
definiscono, d'intesa con i Prefetti, i comuni sede di COM, i
relativi Comuni afferenti e d'intesa con le Amministrazioni
interessate, le idonee sedi destinate ad ospitare i centri di
coordinamento.
4.4 Funzioni Metodo Augustus
Si ricorda che le funzioni individuate dal Metodo Augustus per la
sala operativa provinciale (SOP) e per il CCS sono:
1. tecnico scientifica e pianificazione
2. Sanita', assistenza sociale e veterinaria
3. mass media e informazione
4. volontariato
5. materiali e mezzi
6. trasporti, circolazione e viabilita'
7. telecomunicazioni
8. servizi essenziali
9. censimento danni a persone e cose
10. strutture operative e sar
11. Enti locali
12. materiali pericolosi
13. assistenza alla popolazione
14. coordinamento centri operativi
15. tutela beni culturali.
Le funzioni da attivare nei COM e nei COC sono un sottoinsieme di
quelle del CCS, che possono essere esercitate mediante opportuni
accorpamenti, in funzione della tipologia del fenomeno da
fronteggiare della sua estensione territoriale e delle dimensioni e
risorse del comune interessato. Nell'elenco sono evidenziate in
grassetto le funzioni principali da attivare nei COM e nei COC.
4.5 Carta del modello di intervento
Il piano dovra' necessariamente essere corredato di una carta del
modello di intervento e da un censimento dati.
La carta dovra' avere i seguenti contenuti minimi:
Titolo: carta del modello di intervento di protezione civile.
Scala: la carta del modello di intervento del piano provinciale di
emergenza dovra' essere predisposta in tavole a scala 1:50.000,
formato A0, per ciascun COM articolato nei comuni afferenti. La carta
in oggetto dovra' essere contenuta nel piano provinciale e in ciascun
piano comunale.
La carta del modello di intervento del piano comunale rappresentativa
dell'intero territorio del comune dovra' essere predisposta a scala
1:25.000 e ove necessario e possibile a maggior dettaglio.
Base topografica: carta tecnica regionale fotoriduzione 1:50.000,
carta topografica 1:25.000; carta tecnica regionale 1:5.000. Raster
1:25.000, 1:5.000 UTM32*.
Temi puntuali: i centri di coordinamento (DI.COMA.C - COR - CCS - COM
- COC) devono essere rappresentati utilizzando la simbologia tematica
nazionale opportunamente integrata per il livello regionale.
Le aree di emergenza devono essere rappresentate utilizzando la
simbologia tematica nazionale standard rispettando sia la grafica che
i colori.
Strutture di protezione civile (CUP, CS).
Strutture operative (VVF, CFS, Carabinieri); depositi e magazzini,
scuole, ospedali, strutture sanitarie.
Albergo/casa di riposo/convento/monastero, aeroporti, eliporti.
Temi lineari: limiti amministrativi infrastrutture di trasporto
(autostrade, superstrade, S.S., S.P., S.C., rete ferroviaria) reti
tecnologiche e di servizio.
Temi areali: scenari di evento.La carta del modello d'intervento
dovra' essere predisposta secondo gli standard regionali per quanto
riguarda l'ambiente GIS, utilizzando la simbologia nazionale
opportunamente integrata per il livello regionale (Allegato 1), ed il
sistema di coordinate di riferimento (UTM32*). Le carte del modello
d'intervento provinciali e locali possono essere predisposte con
ulteriori elementi necessari ad ottimizzare l'impiego delle stesse in
situazioni di crisi o di emergenza.
Sistema informativo di protezione civile - Data base risorse ed
elementi esposti a rischio
La Struttura regionale di Protezione civile ha recentemente
acquistato e condiviso (nota dell'Assessore Bruschini del 20 febbraio
2003 AMB/PTC/03/5621) con Province e Comuni un pacchetto di software
costituito dai seguenti moduli:
- Dbrisorse: si tratta del modulo per l'implementazione e la gestione
della banca dati;
- MapViever: e' il modulo basato su tecnologia GIS che consente di
trattare i dati cartografici;
- NetAtlante: e' il modulo che consente la condivisione in rete di
dati, cartografie e informazioni che provengono da piu' fonti,
mettendo in relazione le componenti istituzionali e le strutture
operative di protezione civile.
I tre moduli software costituiscono un pacchetto collegato da
procedure capaci di univocita' operativa, e rappresentano la dorsale
del sistema informativo territoriale di protezione civile.
La struttura della banca dati sottesa, e' stata progettata da un
gruppo di lavoro costituito dal Dipartimento della Protezione civile,
dalla Struttura regionale di Protezione civile e dalla Provincia di
Modena.
L'obiettivo principale e' la creazione di una banca dati
standardizzata, omogenea e georeferenziata che costituisca
riferimento per la predisposizione dei piani di emergenza e nel
contempo supporto per i decisori in caso di eventi.
Gli Enti responsabili del censimento (Province e Comuni) dovranno
quindi avvalersi per la raccolta dati di questo apposito software
condiviso con tutte le Province ed i Comuni.
Il censimento dati deve riguardare sia le risorse che gli elementi
esposti a rischio e deve essere effettuato in conformita' alle "Linee
guida per il sistema di censimento delle risorse e degli elementi
esposti a rischio a supporto della pianificazione comunale
provinciale e regionale di emergenza" previste dalla deliberazione di
Giunta regionale 2318/98 ed approvate formalmente con determinazione
del Responsabile della Struttura regionale di Protezione civile n.
6640 dell'8 luglio 2002.
La carta del modello di intervento di protezione civile, la banca
dati risorse ed elementi esposti a rischio di livello provinciale
devono rappresentare la sommatoria e la sintesi degli stessi
documenti e dati elaborati a livello comunale.
5. Indirizzi specifici per tipologia di eventi
Di seguito vengono elencati i principali tipi di eventi calamitosi
che possono verificarsi sul territorio regionale e vengono forniti
gli indirizzi per gli scenari di evento e per le azioni di risposta
del sistema regionale di protezione civile in caso di emergenza.
Il modello di intervento indica i ruoli, i compiti e le attivita' di
ciascun organismo, fatto salvo il coordinamento unitario da parte
dello Stato, in caso di eventi di tipo c.
I Prefetti, inoltre, nelle varie parti previste dal modello di
intervento, assicurano l'efficace coordinamento delle forze e delle
risorse statali per le attivita' di concorso nella gestione delle
emergenze negli eventi di cui alla lettera b) dell'art. 2 della Legge
225/92.
5.1 Rischio idrogeologico
Rischio da inondazione, da frane, da eventi meteorologici pericolosi
di forte intensita' e breve durata.
Questo rischio comprende gli eventi connessi al movimento
incontrollato di masse d'acqua sul territorio, causato da
precipitazioni abbondanti o dal rilascio di grandi quantitativi
d'acqua da bacini di ritenuta (alluvioni), gli eventi connessi
all'instabilita' dei versanti (frane), anch'essi spesso innescati
dalle precipitazioni, nonche' gli eventi meteorologici pericolosi
quali forti mareggiate, nevicate, trombe d'aria.
Per motivi di praticita' e' opportuno che la pianificazione prenda in
esame scenari differenziati da definire in modo particolareggiato
nello stralcio del piano relativo al rischio idrogeologico.
5.1.1 Scenario di evento
Il contenuto dei programmi provinciali di previsione e prevenzione
costituisce la base fondamentale per la rappresentazione degli
scenari di evento.
Per la definizione degli scenari di evento relativi al rischio
idraulico ci si dovra' pertanto avvalere della seguente
documentazione e/o elaborati cartografici:
1. "Carta delle celle idrauliche di pianura" (scala 1:25.000);
2. "Carta delle sezioni e tratti critici della rete fluviale e dei
canali di bonifica" di dettaglio (scala 1:10.000) e di sintesi (scala
1:25.000);
3. database delle sezioni e dei tratti critici delle aste fluviali e
della rete di bonifica;
4. carta delle aree storicamente inondate 1945-2002 (scala
1:50.000);
5. carta delle fasce fluviali aree golenali individuate dalle
Autorita' di Bacino nell'ambito dei piani di Bacino (1);
6. carta delle aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate
dalle Autorita' di Bacino;
7. carta dei bacini scolanti di pianura dei consorzi di bonifica;
8. eventuali documenti di analisi territoriale di dettaglio derivanti
da studi idraulici.
Per la definizione degli scenari di evento relativi al rischio da
frana ci si dovra' avvalere della seguente documentazione e/o
elaborati cartografici:
1. "Carta della pericolosita' da frana ai fini di protezione civile
1:25.000";
2. "Carta dei dissesti di versante censiti nell'ambito dei programmi
provinciali di previsione e prevenzione 1:5.000, 1:10.000";
3. "Carta dell'inventario del dissesto 1:25.000";
4. "Carta geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo 1:10.000";
5. "Schede IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia)";
6. documenti di analisi territoriale predisposti dalle Autorita' di
Bacino;
7. cartografia del dissesto contenuta nei PTCP.
I Comuni e le Province si potranno altresi' avvalere di altra
documentazione integrativa ritenuta opportuna per la predisposizione
dei piani.
5.1.2 Modello di intervento
Si tratta di eventi per i quali e' in genere possibile il preannuncio
e la risposta del sistema di protezione civile puo' quindi avvenire
attraverso le seguenti fasi successive di attivazione (livelli di
allerta).
Attenzione
La fase di attenzione viene attivata dalla Struttura regionale di
Protezione civile (SPC) previa valutazione e integrazione degli
avvisi sul livello di criticita' trasmessi, con modalita'
predefinite, dall'ARPA SIM Centro funzionale quando le previsioni
meteo superano valori di soglia prestabiliti. Ove possibile, la SPC
fornisce valutazioni sull'estensione territoriale e sulle conseguenze
del fenomeno atteso.
Preallarme
La fase di preallarme viene attivata dalla Struttura regionale di
Protezione civile (SPC) sulla base della stima dei livelli di
criticita' e della valutazione dei dati relativi alle precipitazioni,
alle previsioni meteorologiche ed ai livelli idrometrici forniti
dall'ARPA SIM Centro funzionale nonche' da eventuali informazioni su
elementi di pericolo o dissesto in atto provenienti dal territorio e
forniti dai Comuni e/o dalle strutture preposte alle attivita' di
presidio territoriale e alla vigilanza.
Allarme
La fase di allarme viene attivata dalla Struttura regionale di
Protezione civile (SPC) sulla base della stima dei livelli di
criticita' e della valutazione dei dati relativi alle precipitazioni,
alle previsioni meteorologiche ed ai livelli idrometrici forniti
dall'ARPA SIM Centro funzionale, nonche' da informazioni sul
territorio provenienti dalle strutture preposte alla vigilanza, cioe'
alle attivita' di presidio territoriale, relative ad elementi di
pericolo e dissesto in atto.
RUOLI, COMPITI ED ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE CIVILE
Struttura regionale di Protezione civile (SPC)
Attenzione
- Comunica l'avvenuta attivazione della fase di attenzione ed i
relativi aggiornamenti ai soggetti indicati nella Tabella A e ne
informa l'Assessore regionale delegato.
Tabella A
Elenco dei destinatari delle comunicazioni di attivazione e di
cessazione delle fasi operative (livelli di allerta):
- Dipartimento della Protezione civile
- ARPA SIM Centro funzionale
- AIPO (*), STB (*), SGSS, Consorzi di bonifica (*)
- Prefetture (*) - Uffici territoriali del Governo
- Province (*)
- Direzione regionale VVF
- Coordinamento provinciale del volontario di protezione civile (*)
- Coordinatore regionale CFS
- Capitanerie di Porto (*)
- Registro Italiano Dighe (RID) (*)
- Comuni (*) per il tramite delle Prefetture - Uffici territorili del
Governo
(*) territorialmente interessati;
- provvede al costante aggiornamento della valutazione in base ai
nuovi dati trasmessi dall'ARPA SIM Centro funzionale;
- attiva la propria reperibilita' e quella del CERPIC - CAPI; attiva
il Centro Operativo regionale in servizio h 24 al superamento di
valori prefissati di precipitazioni meteorologiche reali e sulla base
di valutazioni meteorologiche aggiornate e ne da' comunicazione
all'ARPA SIM Centro funzionale, AIPO, STB, Province e Consorzi
interessati che gestiscono reti di monitoraggio;
- comunica l'eventuale cessazione della fase di attenzione.
Preallarme
- Comunica l'avvenuta attivazione della fase di preallarme ai
soggetti indicati nella tabella A e ne informa l'Assessore regionale
delegato;
- provvede al costante aggiornamento delle valutazioni sulla base dei
dati pluviometrici ed idrometrici trasmessi anche dall'ARPA SIM
Centro funzionale, e delle informazioni provenienti dal territorio;
- attiva il servizio h 24 del Centro Operativo regionale;
- si mantiene in costante collegamento con gli enti e le strutture
preposte alla vigilanza;
- tiene costantemente informati sull'evolversi della situazione
meteorologica, pluviometrica ed idrometrica, i soggetti elencati
nella Tabella A;
- allerta i Servizi tecnici regionali interessati all'attivita' di
presidio territoriale (STB e SGSS) anche al fine della loro
confluenza nel CCS e, a ragion veduta, nei COM; allerta le altre
strutture regionali interessate al concorso e le organizzazioni di
volontariato;
- attiva, se del caso, la Commissione regionale Grandi Rischi
idrogeologici;
- valuta, in relazione all'evoluzione delle precipitazioni, dei dati
idrometrici e delle previsioni meteorologiche e sulla base delle
informazioni provenienti dal territorio, sentiti i Prefetti, le
Province ed i Sindaci, l'avvio di attivita' propedeutiche alla
gestione dell'emergenza;
- richiede ai Prefetti di allertare gli enti gestori di dighe e di
dare disposizioni sulle misure da attivare in caso di passaggio alla
fase di allarme;
- dichiara e comunica la cessazione della fase di preallarme sulla
base dei dati idrometrici, pluviometrici, delle previsioni
meteorologiche e delle informazioni provenienti dal territorio.
Allarme
- Comunica l'avvenuta attivazione della fase di allarme ai soggetti
indicati in Tabella A e ne informa l'Assessore regionale delegato;
- tiene costantemente informati i soggetti della Tabella A
sull'evolversi della situazione meteorologica, pluviometrica ed
idrometrica e delle informazioni sul territorio trasmesse dagli enti
e strutture preposte al presidio territoriale ed alla vigilanza;
- mantiene, anche attraverso i rappresentanti dei servizi regionali,
contatti costanti con i CCS ed i COM;
- adotta le misure di competenza regionale previste nei piani di
emergenza;:
- attiva gli interventi per la valutazione dei danni;
- informa i Prefetti sulle disposizioni agli enti gestori di dighe;
- dichiara e comunica la cessazione della fase di allarme sulla base
dei dati pluviometrici e idrometrici, delle previsioni meteorologiche
e delle informazioni provenienti dal territorio;
- a ragion veduta dispone l'attivazione e l'invio della Colonna
Mobile Integrata.
ARPA SIM Centro funzionale
Attenzione
- Ricevuta dalla SPC la comunicazione dell'avvenuta attivazione della
fase di attenzione, attiva il servizio di reperibilita' che si
trasforma in servizio h 24 al superamento dei valori di
precipitazioni reali prefissati e sulla base di valutazioni
meteorologiche e idrologiche aggiornate. Il servizio h 24 deve
comunque iniziare al momento dell'attivazione del Centro Operativo
regionale di protezione civile;
- trasmette almeno ogni 12 ore alla SPC l'aggiornamento delle
previsioni meteorologiche e, attivato il servizio h 24, ogni ora, dei
dati pluviometrici, idrometrici e di "now-casting" (valutazione del
livello di criticita').
Preallarme e allarme
- Mantiene il servizio h 24 e aggiorna con continuita' e trasmette a
ragion veduta alla SPC i dati pluviometrici, idrometrici, di
"now-casting e", con la frequenza piu' ravvicinata possibile, le
previsioni meteorologiche.
Enti e strutture preposte alla vigilanza e al presidio territoriale
(AIPO, STB, Consorzi di bonifica)
Attenzione
- Ricevuta dalla SPC la comunicazione dell'avvenuta attivazione della
fase di attenzione, i Responsabili delle strutture a ragion veduta,
attivano il servizio di reperibilita' che si trasforma in servizio h
24 in contemporanea con l'attivazione del Centro Operativo regionale
di protezione civile;
- allertano i propri tecnici per interventi di vigilanza e di
presidio nei punti di crisi;
- attivato il servizio h 24, trasmettono con continuita' ad ARPA SIM
e alla SPC i dati idrometrici e ogni eventuale informazione e
valutazione sulle condizioni del territorio.
Preallarme
- A ragion veduta attivano il servizio h 24, se non gia' avvenuto
nella fase di attenzione;
- comunicano alla SPC e ai CCS territorialmente competenti, con
continuita', i dati idrometrici relativi ai bacini di competenza e le
relative valutazioni;
- dispongono la partecipazione alle riunioni dei CCS di propri
funzionari anche in rappresentanza della SPC;
- attivano il servizio di vigilanza e di presidio territoriale con
particolare riferimento ai punti critici e segnalano immediatamente
alla SPC e ai CCS territorialmente competenti ogni eventuale pericolo
incombente;
- forniscono alla SPC specifiche proposte sulle operazioni da
eseguire nelle dighe e negli invasi che insistono nei bacini di
competenza, in relazione allo stato dei fiumi;
- ove necessario, chiedono alla Provincia di attivare l'intervento
del coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile
ai fini del concorso all'attivita' di presidio e ne danno
comunicazione alla SPC.
Allarme
- Mantengono il servizio h 24 e aggiornano continuamente la SPC e i
CCS interessati, sull'evoluzione della situazione idrometrica e del
territorio vigilato;
- garantiscono il servizio di piena e la vigilanza nei punti critici
dei corsi d'acqua e dei versanti, mantenendone costantemente
informato la SPC e i CCS;
- provvedono , d'intesa con la SPC, ad attuare interventi urgenti per
la rimozione di pericoli incombenti e di riduzione del rischio;
- forniscono ai CCS e, a ragion veduta ai COM, ogni assistenza
tecnica.
Prefetture - Uffici territoriali del Governo
Attenzione
- Ricevuta comunicazione dalla SPC dell'avvenuta attivazione della
fase di attenzione, ne informano i Sindaci dei Comuni interessati e
le Comunita' Montane e verificano con i Comuni le procedure e i
collegamenti;
- comunicano l'avvenuta attivazione della fase di attenzione alle
autorita' e alle strutture operative che fanno parte del CCS e ne
verificano la reperibilita';
- mantengono informato la SPC.
Preallarme
- Ricevuta comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di
preallarme, convocano immediatamente il CCS in composizione ristretta
(funzione 1, VVF, Forze dell'ordine, rappresentante STB, Provincia)
riservandosi di convocare i rappresentanti dei rimanenti Enti, che
devono assicurare la pronta reperibilita', in caso di evoluzione
negativa degli eventi in atto;
- convocano i COM, anch'essi nella stessa composizione ristretta e
con la partecipazione dei Comuni (affidandone di norma il
coordinamento al Sindaco del Comune principale) verificano
l'attivazione dei COC;
- dispongono, in coordinamento con le Province, i COM e i COC,
l'allertamento delle strutture operative e verificano l'attivazione
degli interventi di preparazione all'emergenza previsti nel piano
provinciale e nei singoli piani comunali;
- allertano gli Enti gestori di dighe e danno disposizioni sulle
misure da attivare in caso di passaggio alla fase di allarme, sulla
base delle informazioni e dati forniti dalla SPC;
- informano la SPC circa l'insorgenza di eventuali difficolta' o
problemi che richiedano interventi da parte delle strutture
regionali.
Allarme
- Ricevuta comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di
allarme, convocano il CCS e i COM in composizione completa e
verificano che siano attivati gli interventi di soccorso necessari;
- verificano che i Sindaci abbiano attivato i COC e le azioni
previste nei piani comunali di emergenza;
- adottano ogni misura ulteriore, eventualmente necessaria, atta a
garantire l'efficacia degli interventi di soccorso e di assistenza
alla popolazione e dispongono se del caso idonee misure integrative;
- informano la SPC circa l'insorgenza di eventuali difficolta' e
problemi che richiedano interventi da parte delle strutture
regionali.
Province
Collaborano con il Prefetto ed i Sindaci per l'attivazione degli
interventi previsti nel piano provinciale di emergenza.
Attenzione
- Attivano la reperibilita' dei propri servizi di protezione civile;
- all'attivazione del Centro Operativo regionale di protezione
civile, le Province che mantengono stazioni di monitoraggio
idro-pluviometrico attivano il servizio h 24 e trasmettono con
continuita' i dati ad ARPA SIM e alla SPC;
- allertano le proprie strutture tecniche di vigilanza e presidio
sulla rete stradale e sul territorio.
Preallarme
- Confluiscono nel CCS e concorrono alle decisioni e azioni;
- attivano, a ragion veduta, il servizio h 24 da parte delle
strutture tecniche e di protezione civile;
- concorrono all'attivita' di presidio assicurando la vigilanza della
rete stradale e del territorio segnalando ogni problema alla SPC, CCS
e COM;
- ricevuta dalle strutture preposte alla vigilanza la richiesta di
concorso da parte del volontariato di protezione civile per attivita'
di presidio attivano in tal senso il coordinamento provinciale del
volontariato.
Allarme
- Partecipano all'attivita' dei CCS e concorrono agli interventi per
l'assistenza alle popolazioni;
- mantengono la vigilanza sulla rete stradale e sul territorio ed
attuano gli interventi di urgenza nei settori di competenza;
- concorrono, con il coordinamento della SPC, all'attivita' per il
censimento dei danni, in corso d'evento e nella fase post evento.
Sindaci
Attenzione
- Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione
della fase di attenzione, verificano la reperibilita' dei propri
funzionari da far confluire nel COM o nel COC;
- se il piano provinciale prevede l'attivazione di un COM, informano
i rappresentanti delle strutture confluenti verificandone la
reperibilita';
- allertano le strutture tecniche e di polizia urbana del Comune,
anche al fine del concorso all'attivita' di presidio territoriale.
Preallarme
- Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione
della fase di preallarme, se necessario attivano il COC e partecipano
all'attivita' del COM se convocato;
- avvisano i responsabili delle altre funzioni di supporto del COC e
ne verificano la reperibilita';
- attivano, a ragion veduta, altre procedure previste nel piano
comunale o ritenute utili per la sicurezza, allertando in particolare
le strutture operative e il volontariato coinvolto nell'attivita' di
soccorso;
- informano COM e CCS su eventuali problemi insorti sul territorio.
Allarme
- Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione
della fase di allarme, dispongono, attraverso il COM o il COC,
convocati al completo, l'invio:
- delle squadre a presidio delle vie di deflusso;
- di volontari nelle aree di attesa;
- di uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di
accoglienza della popolazione;
- di uomini e mezzi per l'informazione alla popolazione;
- dispongono l'allontanamento della popolazione dalle aree a rischio
secondo le modalita' previste dalla pianificazione comunale di
emergenza;
- coordinano tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di
supporto secondo quanto previsto dal piano, utilizzando anche il
volontariato di protezione civile;
- assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica
e privata incolumita';
- predispongono uomini e mezzi per la comunicazione alla popolazione
del cessato allarme;
- dalle prime manifestazioni dell'evento il Sindaco assicura un
flusso continuo di informazioni verso la SPC e CCS.
Comunita' Montane
Attenzione
- Ricevuta la comunicazione dalle Prefetture - UTG della avvenuta
attivazione della fase di attenzione attivano le misure previste nei
piani comunali o intercomunali se delegate dai Comuni;
- allertano i propri tecnici per concorrere all'attivita' di presidio
territoriale e di vigilanza;
- trasmettono ogni eventuale informazione e valutazione sulle
condizioni del territorio alla SPC ed a STB competente.
Preallarme
- Ricevuta la comunicazione dalle Prefetture - UTG della avvenuta
attivazione della fase di preallarme attivano le misure previste nei
piani comunali o intercomunali se delegate dai Comuni e partecipano
all'attivita' dei COM;
- coadiuvano gli Enti preposti, per l'attivita' di presidio
territoriale e di vigilanza;
- trasmettono con continuita' informazioni e valutazioni sulle
condizioni del territorio alla SPC ed a STB competente.
Allarme
- Ricevuta la comunicazione dalle Prefetture - UTG della avvenuta
attivazione della fase di allarme attivano le misure previste nei
piani comunali o intercomunali se delegate dai Comuni e partecipano
all'attivita' dei COM;
- concorrono all'attivita' di censimento dei danni, in corso d'evento
e nella fase post evento;
- trasmettono con continuita' informazioni e valutazioni sulle
condizioni del territorio alla SPC ed a STB competente;
- concorrono con i Sindaci per l'attivazione di tutte le iniziative
atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumita'.
Direzione regionale dei Vigili del fuoco
Attenzione
- Ricevuta dalla Struttura regionale di Protezione civile la
comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, ne
informa i Comandi provinciali interessati e dispone che vengano
allertati tutti i distaccamenti.
Preallarme
- Confluisce nei CCS e, ove previsto, nei COM e nei COC;
- allerta i Comandi provinciali per predisporre le operazioni di
partenza delle Sezioni Operative previste nel piano particolare.
Allarme
- Dispone l'invio delle squadre disponibili sul territorio e ne
coordina l'impiego nell'attivita' di soccorso tecnico urgente;
- in caso di necessita', richiede alle competenti strutture del
Ministero dell'Interno, l'invio di colonne mobili dei VVF da altre
regioni;
- segnala al Prefetto e alla Struttura regionale di Protezione civile
ogni problema o difficolta', con particolare riferimento ad eventuali
situazioni di pericolo incombente.
Coordinamento regionale Corpo Forestale dello Stato
Attenzione
- Ricevuta dalla Struttura regionale di Protezione civile la
comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, ne
informa i Coordinamenti provinciali interessati e dispone che vengano
allertati i comandi stazione.
Preallarme
- Confluisce nei CCS e, ove previsto, nei COM e nei COC;
- dispone d'intesa con le Amministrazioni locali e con il Servizio
Tecnico di Bacino che il proprio personale concorra al servizio di
vigilanza e sopralluoghi dei tratti critici della rete fluviale di
bonifica e dei versanti (attivita' di presidio territoriale).
Allarme
- Dispone affinche' i coordinamenti ed i comandi assicurino la
vigilanza ed i sopralluoghi in coordinamento con i Servizi Tecnici di
Bacino.
Capitaneria di Porto
Attenzione
- Ricevuta dalla Struttura regionale di Protezione civile la
comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione ne
informa le proprie strutture operative.
Preallarme
- Dispone il servizio di vigilanza nei tratti critici della costa e
ne riferisce ai CCS di competenza.
Allarme
- Coordina il servizio di vigilanza ed attua gli interventi di
soccorso di propria competenza informandone il COR e il CCS.
Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione civile
Attenzione
- Ricevuta comunicazione dell'attivazione della fase di attenzione
informa i referenti delle squadre specialistiche.
Preallarme
- Ricevuta comunicazione dell'attivazione della fase di preallarme
predispone le azioni necessarie a garantire l'intervento delle
squadre specialistiche, coadiuvando le strutture preposte, per il
presidio territoriale e la vigilanza.
Allarme
- Ricevuta comunicazione dell'attivazione della fase di allarme
garantisce, con squadre specializzate il concorso operativo alle
strutture istituzionali preposte agli interventi.
5.2 Rischio sismico
I terremoti sono fenomeni che si verificano senza possibilita' di
preannuncio e pertanto il piano di emergenza riguardera' solo la fase
di allarme per interventi post evento, con magnitudo superiore a 4.
5.2.1 Scenario di evento
Un primo scenario di evento verra' fornito dalla Struttura regionale
di Protezione civile e predisposto in collaborazione con l'Ufficio
Servizio Sismico nazionale del Dipartimento della Protezione civile
(USSN) e con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione
(SGSS). Lo scenario e' costruito sulla base delle mappe di
pericolosita' sismica e sui dati relativi alla vulnerabilita'
dell'edificato e verra' aggiornato man mano che miglioreranno queste
conoscenze. Lo scenario fornisce la descrizione a livello comunale
del danno probabile atteso in caso di eventi sismici con diversa
probabilita' di accadimento. Verranno fornite anche indicazioni sulle
informazioni da raccogliere a livello comunale per elaborare uno
scenario piu' approfondito.
5.2.2 Modello di intervento
Ruoli, compiti ed attivita' degli organismi di Protezione civile
Struttura regionale di Protezione civile (SPC)
- Avvenuto l'evento, la SPC raccoglie immediatamente i dati sulle
caratteristiche della scossa (coordinate epicentrali, magnitudo,
durata, profondita') dall'INGV e quelli accelerometrici dall'USSN.
D'intesa con quest'ultimo e con la collaborazione del SGSS elabora la
proiezione del danno possibile. Trasmette queste informazioni ai
soggetti elencati nella Tabella B e ne informa l'Assessore delegato;
- mantiene contatti con i Prefetti, i Sindaci, i VVF e le Stazioni
dei Carabinieri;
- per magnitudo superiori a 4, e se dalle prime informazioni
provenienti dal territorio emergono segnalazioni di crolli o comunque
di danni diffusi:
- attiva il Centro Operativo regionale in servizio h 24 e il
CERPIC-CAPI;
- dispone che vengano immediatamente inviate nelle zone colpite le
squadre del Nucleo regionale di valutazione per il censimento
dell'agibilita' degli edifici e se necessario per la verifica
d'idoneita' delle aree di emergenza coordinate dal SGSS;
- verifica con il Prefetto l'avvenuta attivazione di CCS e COM e
mantiene con essi contatti costanti, anche attraverso i
rappresentanti dei Servizi regionali;
- verifica con il Sindaco l'attivazione del COC.
Tabella B
Elenco dei destinatari delle comunicazioni di evento sismico:
- Dipartimento Protezione civile
- STB (*)
- SGSS
- Prefetture (*) - Uffici territoriali del Governo
- Province (*)
- Sindaco (*)
- Direzione regionale VVF/Comandi provinciali (*)
- Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile(*)
- Coordinatore regionale CFS
(*) territorialmente interessati;
- adotta le misure di competenza regionale previste nei piani di
emergenza con particolare riferimento all'assistenza dei
senza-tetto;
- se del caso chiede ai Prefetti che dispongano verifiche da parte
degli enti gestori di dighe e degli enti titolari di infrastrutture
primarie (ponti, gallerie, strade, reti di servizi principali) e
controlli sugli impianti industriali a rischio di incidente
rilevante;
- dispone verifiche sulla stabilita' dei versanti nei punti critici;
- attiva gli interventi per la valutazione dei danni.
Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione SGSS
- Su richiesta della Struttura regionale di Protezione civile,
dispone l'invio immediato nelle zone colpite delle squadre tecniche
per il censimento dell'agibilita' degli edifici, ne coordina
l'attivita' in raccordo con COM e COC e trasmette i risultati alla
SPC e ai CCS;
- trasmette alla SPC e ai CCS ogni informazione tecnico-scientifica
in suo possesso utile alla gestione della crisi;
- assicura con propri rappresentanti o con componenti del Nucleo
tecnico di valutazione o con funzionari del Servizio Tecnico di
Bacino, il supporto alla funzione tecnico-scientifica nel COR nei CCS
e nei COM.
Enti e strutture preposte alla vigilanza (AIPO, STB, Consorzi di
bonifica)
- Dispongono interventi di controllo sui punti critici dei versanti,
anche su richiesta della SPC o segnalazione degli enti territoriali;
- in caso di problemi in atto svolgono le funzioni previste nella
fase di allarme nelle procedure di attivazione per il rischio
idrogeologico.
Prefetture - Uffici territoriali del Governo
- Ricevuta comunicazione dell'evento, per magnitudo superiore a 4 e
se dalle prime informazioni dal territorio emergono segnalazioni di
crolli o comunque di danni diffusi:
- convocano i CCS e i COM e dispongono gli interventi di soccorso
necessari;
- verificano, l'attivazione dei COC;
- verificano attraverso CCS, COM e COC l'efficacia degli interventi
di soccorso e di assistenza alla popolazione;
- dispongono interventi di controllo da parte degli enti gestori di
dighe, ponti, gallerie, strade, reti di servizio e di impianti
industriali a rischio rilevante;
- informano la SPC circa l'insorgenza di eventuali difficolta' o
problemi che richiedano interventi da parte delle strutture
regionali.
Province
- Partecipano all'attivita' del CCS e concorrono agli interventi per
l'assistenza alle popolazioni;
- dispongono interventi di controllo sulle infrastrutture di loro
proprieta' o vigilate, con particolare riferimento alle opere
stradali ed attivano i conseguenti interventi urgenti;
- concorrono, con il coordinamento della SPC, all'attivita' per il
censimento dei danni.
Sindaci
- Assicurano la prima assistenza alla popolazione colpita, anche
ricorrendo al coordinamento provinciale di volontariato di protezione
civile. In particolare dispongono, attraverso il COC o il COM, in
relazione alla gravita' dell'evento ed ai risultati dei censimenti di
agibilita' degli edifici:
- l'invio di volontari nelle aree di attesa;
- l'invio di uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di
accoglienza della popolazione;
- coordinano tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di
supporto del COM o del COC; utilizzando anche il volontariato di
protezione civile;
- assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica
e privata incolumita';
- il Sindaco assicura un flusso continuo di informazioni verso la SPC
- COR e CCS;
- assicura per il tramite dell'Ufficio Tecnico il supporto
all'attivita' di censimento e verifiche di agibilita'.
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
- I Comandanti provinciali interessati dispongono l'invio delle
squadre disponibili sul territorio e ne coordinano tutte le attivita'
connesse al soccorso tecnico urgente, se del caso, richiedano alla
SPC l'invio a supporto di squadre di volontari di protezione civile;
- in caso di necessita' la Direzione regionale dispone l'invio di
squadre da altri Comandi provinciali, richiede alle competenti
strutture del Ministero dell'Interno, l'invio di colonne mobili dei
VVF da altre regioni;
- segnala al prefetto e alla SPC ogni problema o esigenza, con
particolare riferimento ad eventuali situazioni di pericolo
incombente.
Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile
Ricevuta dalla SPC la segnalazione di evento avvenuto, dispone la
mobilita' immediata di volontari e mezzi e l'invio di squadre su
richiesta del Prefetto, dei Sindaci e dei VVF, previa autorizzazione
della SPC relativamente al coordinamento logistico ed alle
autorizzazioni di legge.
Coordinamento regionale Corpo Forestale dello Stato
Oltre agli interventi richiesti dal Prefetto nell'ambito del CCS,
dispone in coordinamento con i Servizi Tecnici di Bacino, e il SGSS
sopralluoghi ed interventi di controllo e vigilanza sui punti critici
dei versanti.
5.3 Rischio incendi boschivi
La superficie forestale della regione Emilia-Romagna, che si estende
per 518.000 ettari e' esposta, nel periodo secco, al pericolo degli
incendi. A questa superficie, costituita da dominanti querceti misti
e subordinati faggete, querceti xerofili, latifoglie e conifere,
prevalentemente cedui, debbono aggiungersi altre vaste superfici di
praterie pascoli ed incolti arbustivi, oltre che di colture di
cereali, anch'esse soggette ad incendi, per cui circa un milione di
ettari, cioe' meta' dell'intera superficie regionale, e' esposta al
pericolo di incendi nei periodi di scarsa piovosita' ed alta
ventosita'. La superficie media annua percorsa dal fuoco negli ultimi
venti anni e' stata circa 730 ettari, con forti oscillazioni (massimo
1500 ettari nel 1998). I periodi piu' soggetti agli incendi sono
quello tardo invernale (febbraio-aprile) e quello estivo
(giugno-settembre). Le cause degli incendi sono da imputare
pressoche' totalmente all'azione dell'uomo, sia colposa che dolosa.
5.3.1 Scenari di evento
Le zone piu' esposte al pericolo incendio, valutate in base al tipo
di vegetazione, l'esposizione del versante, l'altitudine sul livello
del mare, sono gia' state individuate a livello sia provinciale che
comunale, nell'ambito del piano regionale di protezione civile delle
foreste contro gli incendi 1999-2003 approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre 1999.
Nello stesso piano sono stati anche indicati il livello di
vulnerabilita', valutato sulla base della frequenza di accadimento e
sulla localizzazione territoriale degli incendi degli ultimi anni.
Dall'incrocio della mappa di pericolosita' con quella di
vulnerabilita' sono state ricavate le mappe di rischio degli incendi
boschivi su base comunale. Questi documenti, insieme con i dati
meteo-climatici che indicano i momenti favorevoli per lo sviluppo
degli incendi, rappresentano lo scenario di riferimento per la
pianificazione d'emergenza che riguarda gli interventi di contrasto,
di contenimento e di spegnimento degli incendi.
Di importanza fondamentale sono comunque le attivita' di prevenzione,
anch'esse indicate nel sopracitato piano regionale, e quelle di
divulgazione e propaganda.
Le analisi di criticita' sviluppate nell'ambito dei programmi
provinciali di previsione e prevenzione costituiscono documento di
riferimento per la definizione degli scenari.
5.3.2 Modello d'intervento
Gli interventi di lotta diretta contro gli incendi boschivi
comprendono:
- attivita' di vigilanza e avvistamento avente lo scopo di una
tempestiva segnalazione dell'insorgere dell'incendio;
- spegnimento per azione diretta a terra;
- controllo della propagazione del fuoco;
- intervento con mezzi aerei;
- bonifica.
Queste attivita' sono assicurate, dal Corpo Forestale dello Stato dal
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dai Volontari di protezione
civile appositamente formati ed equipaggiati, anche in base a
specifiche convenzioni, stipulate tra la Regione Emilia-Romagna
Struttura regionale di Protezione civile, il Corpo Forestale dello
Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed i Coordinamenti
provinciali di volontariato di protezione civile, che garantiscono il
coordinamento interforze.
L'intervento e' articolato in fasi successive, che servono a scandire
temporalmente il crescere del livello di attenzione e di impiego
degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie che vengono messi
in campo.
Si distinguono:
- un periodo ordinario (durante il quale la pericolosita' di incendi
e' limitata o inesistente);
- un periodo di intervento (durante il quale la pericolosita' di
incendi boschivi e' alta).
Nel periodo ordinario vengono effettuate, nell'ambito dei compiti
istituzionali dei vari enti e strutture tecniche, le normali
attivita' di studio e sorveglianza del territorio nonche'
l'osservazione e la previsione delle condizioni metereologiche. La
conoscenza e il monitoraggio dell'ambiente sono il presupposto per
una pianificazione antincendio concreta e per una preparazione degli
interventi mirata.
Nel periodo di intervento si attivano fasi di operativita' crescente,
proporzionata agli aspetti previsionali, articolate nell'ambito delle
seguenti fasi:
- fase di attenzione (indicativamente da febbraio ad aprile e da
giugno a settembre);
- fase di preallarme (dichiarazione di stato di grave
pericolosita');
- fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio);
- fase di spegnimento e bonifica (estinzione dell'incendio).
E' necessario ribadire che le strutture operative, considerata la
natura del rischio incendi boschivi e le tipologie di innesco piu'
frequenti, devono essere pronte ad attivare la fase di allarme per
interventi di spegnimento in qualsiasi periodo dell'anno.
Ruoli, compiti ed attivita' degli organismi di protezione civile
Struttura regionale di Protezione civile (SPC)
Attenzione e preallarme
- Sulla base delle segnalazioni del Corpo Forestale dello Stato e
dell'ARPA SIM Centro funzionale comunica l'avvenuta attivazione della
fase di attenzione e di quella di preallarme ed i relativi
aggiornamenti ai soggetti indicati nella Tabella C e ne informa
l'Assessore delegato.
Tabella C
Elenco dei destinatari delle comunicazioni di attivazione (e di
cessazione) delle fasi operative relative agli incendi boschivi:
- Dipartimento Protezione civile - Ufficio Rischio incendi boschivi
- Coordinatore regionale CFS
- Direzione regionale VVF e Comandi provinciali (*)
- Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile (*)
- Prefetture (*) - Uffici territoriali del Governo
- Province (*)
- Sindaco (*)
- Presidente della Comunita' Montana (*)
- ARPA SIM Centro funzionale
(*) territorialmente interessati;
- in caso di preallarme dispone l'attivazione in servizio h 12 (con
reperibilita' h 24) della Sala operativa unificata permanente (SOUP)
con la presenza di funzionari della Struttura regionale di Protezione
civile, del CFS, VVF e di Volontari di protezione civile.
Allarme e spegnimento
- Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio comunica
l'attivazione della fase di allarme ai soggetti della Tabella C;
- assicura, attraverso la Sala operativa unificata, il coordinamento
delle attivita' di spegnimento degli incendi, valutando le
segnalazioni provenienti dal territorio, anche alla luce delle
condizioni meteo; controlla che vi sia adeguata risposta da parte
delle strutture operative, anche garantendo, ove necessario, il
concorso di squadre da altre province;
- provvede, su proposta del CFS, a richiedere il concorso di mezzi
aerei al DPC-COAU;
- nel caso di incendio duraturo e di vasta estensione che minacci
zone abitate chiede al Prefetto l'attivazione delle opportune
strutture di coordinamento dei soccorsi.
ARPA SIM Centro funzionale
- L'ARPA SIM Centro funzionale fornisce con continuita' alla
Struttura regionale di Protezione civile informazioni climatologiche
e meteorologiche (previsionali ed osservate) sullo stato dei
parametri che concorrono alla definizione dell'indice di pericolo
meteorologico incendi boschivi come definito nel piano regionale di
protezione delle foreste contro gli incendi 1999-2003.
Corpo Forestale dello Stato
Attenzione e preallarme
- Comunica alla Struttura regionale di Protezione civile i dati sulle
condizioni del territorio utili, insieme con quelli meteorologici
dell'ARPA SIM Centro funzionale, ai fini dell'attivazione della fase
di attenzione. Richiede, se del caso, l'attivazione della fase di
preallarme (stato di grave pericolosita' per gli incendi boschivi);
- intensifica l'attivita' di sorveglianza e di avvistamento
antincendi, avvalendosi anche del concorso dei VVF e del
volontariato;
- verifica l'efficienza dei mezzi, delle strutture, dei sistemi di
comunicazione e la disponibilita' del personale;
- assicura la presenza di proprio personale nella SOUP.
Allarme e spegnimento
- Assicura, attraverso il COP il coordinamento a livello provinciale
degli interventi di spegnimento, avvalendosi del proprio personale,
di quello dei VVF e del volontariato e ne assume la direzione;
- ricevuta la segnalazione di incendio informa tempestivamente il
Comando dei VVF;
- assicura la costante informazione al Prefetto e al Sindaco
interessato;
- assicura i contatti con la Sala operativa unificata, richiedendo,
se del caso, il concorso di forze operative da altre province e
l'invio di mezzi aerei per lo spegnimento, al Dipartimento della
Protezione civile;
- bonifica: assicurare gli interventi di bonifica delle aree percorse
dal fuoco e comunica la cessazione dello stato di allarme alla Sala
operativa unificata, Prefettura - UTG e Sindaci interessati.
Vigili del fuoco
Attenzione e preallarme
- Assicura la presenza del proprio personale nella Sala operativa
unificata;
- in aggiunta all'attivita' ordinaria espletata dai distaccamenti sul
territorio, attiva in ogni provincia apposite squadre AIB in servizio
h 12 sulla base della convenzione con la Regione-SPC.
Allarme e spegnimento
- Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio, assicura,
tramite il proprio nucleo elicotteri, anche in collaborazione con il
CFS, interventi di monitoraggio e valutazione;
- ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio informa
tempestivamente il CFS;
- concorre all'attivita' di spegnimento in collaborazione con il
Corpo Forestale dello Stato ed il Volontariato e ne assume il
coordinamento se l'incendio minaccia zone abitate o infrastrutture.
Province
Attenzione e preallarme
- Nella fase di attenzione attiva il Servizio di vigilanza ed
avvistamento antincendio, in coordinamento con i Comuni e in accordo
con il CFS, mediante l'impiego del volontariato preventivamente
addestrato ed equipaggiato;
- nella fase di preallarme attiva il Centro Operativo provinciale
(COP) con le modalita' di cui al piano di emergenza, rafforza il
servizio avvistamento incendi e si assicura della pronta
disponibilita' di squadre di volontari per interventi AIB.
Allarme e spegnimento
- Assicura, attraverso il COP, il concorso del coordinamento
provinciale del volontariato di protezione civile, in coordinamento
con i Comuni, il CFS e VVF, e vigila sull'efficacia operativa degli
interventi.
Comune e/o Comunita' montana
Attenzione e preallarme
- Concorre all'attivita' di vigilanza e di avvistamento antincendio,
in raccordo con il CFS e la Provincia, mediante l'impiego del
volontariato comunale;
- provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare
comportamenti che possono provocare incendi.
Allarme e spegnimento
- Mette a disposizione del CFS il volontariato comunale specializzato
e, se richiesto dal CFS e dalla Provincia, mezzi e personale tecnico
del Comune e della Comunita' Montana.
Sindaci
Attenzione e preallarme
- Il Sindaco ricevuta la comunicazione dell'attivazione della fase di
attenzione e di preallarme dispone opportune misure di prevenzione e
salvaguardia di competenza informandone la Provincia.
Allarme e spegnimento
- Fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e successiva
bonifica ogni possibile supporto;
- sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di
spegnimento se necessario ordina e coordina le operazioni di
evacuazione della popolazione e dispone le misure di prima
assistenza.
Prefetture - Uffici territoriali del Governo
La Prefettura - UTG e' mantenuta costantemente informata dalla Sala
operativa unificata sull'eventuale insorgenza e propagazione di
incendi boschivi;
- su richiesta della SPC e in caso di incendi, per durata ed
estensione, che potrebbero rappresentare un pericolo per i centri
abitati attiva le opportune strutture di coordinamento dei soccorsi;
- attiva gli interventi delle Forze dell'Ordine per l'assistenza alla
popolazione.
Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile
Attenzione e preallarme
- Sulla base di quanto previsto dai piani comunali e provinciali
coadiuvano le attivita' di sorveglianza, avvistamento e presidio del
territorio.
Allarme e spegnimento
- Su richiesta del coordinatore delle operazioni di spegnimento,
previa autorizzazione della SOUP anche ai fini dei benefici dell'art.
9 se richiesti, mette a disposizione le squadre di volontari
opportunamente formati ed equipaggiati per coadiuvare le forze
impegnate nelle operazioni di spegnimento e le operazioni di
bonifica.
5.4 Rischio chimico industriale
Gli incidenti industriali (incendi, esplosioni, rilasci) sono eventi
tipicamente imprevedibili. Il piano di emergenza riguardera' pertanto
solo la fase di allarme per interventi post evento.
Ai fini della pianificazione di emergenza, negli impianti a rischio
di incidente rilevante, si distinguono:
- Piani di emergenza interni (PEI);
- Piani di emergenza esterni (PEE).
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003
la predisposizione dei PEI, con le finalita' di cui all'art. 11 del
DLgs 334/99(2), per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del medesimo
decreto, e' di esclusiva pertinenza del gestore dello stabilimento.
Le Province d'intesa con il Prefetto ed i Comuni interessati, sentita
l'ARPA e l'AUSL, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 26,
predispongono i PEE per gli stabilimenti per i quali il gestore e'
tenuto alla trasmissione del rapporto di sicurezza.
La predisposizione e l'attuazione del PEE di cui alla circolare n.
994 del 27 giugno 2000 e' di competenza dell'Ufficio Territoriale di
Governo che ne cura la predisposizione, d'intesa con la Regione e gli
Enti locali, e ne coordina l'attuazione.
Il PEE contiene in particolare la descrizione dei fenomeni possibili
del loro impatto sul territorio, dei pericoli connessi e prevede le
misure necessarie per fronteggiare l'emergenza, individuando
strutture, personale e mezzi e le relative procedure di attivazione
(3).
Per gli stabilimenti non compresi al punto precedente (anche sulla
base dei programmi provinciali di previsione e prevenzione) e'
facolta' dell'Ente locale predisporre lo specifico PEE.
5.4.1 Scenario di evento
Gli scenari di evento predisposti dal gestore dello stabilimento ai
sensi del DLgs 334/99 e del DM 9/5/2001(4), nonche' l'analisi
territoriale condotta nei programmi provinciali di previsione e
prevenzione costituiscono riferimento per la definizione del modello
di intervento.
5.4.2 Modello di intervento
Ruoli, compiti ed attivita' degli organismi di protezione civile
Struttura regionale di Protezione civile (SPC)
- Venuto a conoscenza dell'evento incidentale raccoglie
immediatamente le informazioni sulle caratteristiche dell'incidente
dai Vigili del fuoco e dall'ARPA trasmettendoli ai soggetti indicati
nella Tabella D, e ne informa l'Assessore regionale delegato;
- fornisce supporto tecnico-scientifico mediante gli strumenti (reti,
software e banche dati) disponibili al proprio interno e, se
necessario, convocando la Commissione regionale Grandi Rischi
Industriale e Trasporti;
- mantiene i contatti con i Vigili del fuoco, ARPA e i soggetti di
cui alla Tabella D territorialmente interessati;
- attiva il Centro Operativo regionale CERPIC-CAPI mettendo a
disposizione i mezzi e materiali in dotazione per affrontare
l'emergenza;
- attiva, su autorizzazione dell'Assessore regionale delegato, gli
interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza anche
su richiesta degli Enti territorialmente interessati.
Tabella D
Elenco dei destinatari delle comunicazioni a seguito di incidente
industriale:
- Dipartimento Protezione civile
- Prefetture (*) - Uffici territoriali del Governo
- Sindaci (*)
- Province (*)
- Capitaneria di Porto (*)
- Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile(*)
(*) territorialmente interessati
Prefetture - Uffici territoriali del Governo
- Ricevuta comunicazione dell'evento dal gestore e dai Vigili del
fuoco si assicura che ne siano informati il Sindaco e la Struttura
regionale di Protezione civile;
- mantiene i contatti con i Vigili del fuoco, il Sindaco, la
Struttura regionale di Protezione civile e i rimanenti soggetti
indicati nella Tabella D;
- coordina l'attuazione del PEE previsto dall'art. 10 della L.R. n.
26 e dall'art. 20 e dalla circolare n. 994 del 27 giugno 2000;
- in caso di necessita' convoca le strutture di coordinamento
soccorsi (CCS, COM, COC);
- coordina gli interventi delle Forze dell'Ordine.
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
- I Comandanti provinciali interessati dispongono l'invio delle
squadre disponibili sul territorio e ne coordinano tutte le attivita'
connesse al soccorso tecnico urgente;
- assumono la direzione e la responsabilita' delle operazioni
all'interno dello stabilimento coordinandosi con le Forze di
Polizia;
- avvertono immediatamente la SPC, la Prefettura - UTG ed il
Sindaco;
- in caso di necessita' chiedono alla Direzione regionale il supporto
di squadre provenienti da altri Comandi provinciali;
- segnalano al Prefetto, alla SPC e ad ARPA SIM Centro funzionale
ogni problema o esigenza, con particolare riferimento ad eventuali
situazioni di pericolo incombente.
Capitaneria di Porto
Nel caso di evento all'interno dell'area portuale concorre al
soccorso tecnico urgente mettendo a disposizione squadre di
intervento, mezzi e attrezzature.
Assume il coordinamento degli interventi in caso di emergenza in mare
sulla base di quanto previsto dal piano operativo di pronto
intervento locale contro gli inquinamenti marini da idrocarburi e
altre sostanze nocive.
ARPA SIM Centro funzionale
Assicura il monitoraggio continuo dei parametri meteorologici di
possibile influenza sull'evento, ne valuta l'evoluzione nel tempo e
li comunica alla SPC.
ARPA - Sezioni provinciali
- Svolge funzione di supporto tecnico specialistico per il controllo
e la tutela dell'ambiente effettuando, se necessario, prelievi di
campioni di aria, acqua e terreno;
- collabora con Vigili del fuoco e AUSL Dipartimento di Igene
pubblica al fine di proporre i provvedimenti piu' idonei per la
salvaguardia della popolazione e dell'ambiente.
Provincia
- Fornisce, se necessario, supporto tecnico-logistico durante la fase
di gestione dell'emergenza;
- vigila sulla propria rete infrastrutturale e mette a disposizione,
in caso di necessita', le proprie strutture tecniche.
Sindaco
- In applicazione del PEE assume il coordinamento delle azioni di
soccorso e di assistenza alla popolazione adottando tutti i
provvedimenti necessari ad assicurare la pubblica incolumita';
- cura la diramazione dell'allarme e provvede affinche' vengano
impartite alla popolazione coinvolta le necessarie istruzioni di
comportamento;
- ove necessario per l'assistenza alla popolazione attiva i gruppi
comunali di volontariato e richiede l'intervento del Coordinamento
provinciale del volontariato di protezione civile informandone la
SPC.
Gestore dello stabilimento
- Attiva il PEI dello stabilimento;
- avverte i Vigili del fuoco, il 118, la Prefettura - UTG, il
Sindaco, la Provincia e la Struttura regionale di Protezione civile;
- all'arrivo dei Vigili del fuoco si mette a loro disposizione
fornendo tutte le informazioni utili al superamento dell'emergenza.
AUSL Dipartimento di Igiene pubblica
- Supporta il Sindaco in merito agli aspetti di protezione sanitaria
della popolazione fornendo indicazioni su eventuali provvedimenti da
adottare.
118
- Provvede alle attivita' di soccorso sanitario urgente attivando le
proprie procedure interne.
Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile
- Allerta la propria struttura e se necessario mette a disposizione
del Sindaco proprie squadre per interventi di assistenza alla
popolazione.
Note
(1) Carte delle fasce fluviali (fascia A, fascia B e B di progetto,
fascia C) dell'Autorita' di Bacino fiume Po scala 1:25.000.
Carta delle aree ad alta probabilita' di inondazione e fasce di
pertinenza fluviali secondo il dettaglio dei piani stralcio Autorita'
di Bacino Reno.
Carte delle aree ad elevata moderata e bassa probabilita' di
inondazione Autorita' di Bacino dei fiumi romagnoli.
Carta delle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad
alta vulnerabilita' idraulica Autorita' di Bacino Conca Marecchia.
(2) Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.
(3) Allegato IV del DLgs 334/99.
(4) Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante.