REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2004, n. 1166

Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- gli articoli 117 e 118 della Costituzione;                                    
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del                   
Servizio nazionale della protezione civile";                                    
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il              
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per             
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione              
amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;                         
- il DLgs 30 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in                
particolare, il Capo VIII del Titolo III (artt. 107-109);                       
- il DLgs 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma                              
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge           
15 marzo 1997, n. 59";                                                          
- il DL 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per             
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle             
attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture                    
logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con                    
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;                             
- il DL 4 novembre 2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore           
delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni                
Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia             
di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla Legge 27            
dicembre 2002, n. 286;                                                          
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attivita'            
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                   
protezione civile";                                                             
premesso che:                                                                   
- l'articolo 117, III comma della Costituzione qualifica la                     
protezione civile tra le materie di legislazione concorrente per le             
quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la             
determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla               
legislazione dello Stato;                                                       
- il successivo VI comma del medesimo articolo, trattando della                 
potesta' regolamentare, stabilisce che essa compete allo Stato solo             
per le materie di propria legislazione esclusiva, salva delega alle             
Regioni, mentre spetta direttamente alle Regioni in ogni altra                  
materia;                                                                        
- l'articolo 118, I comma della Costituzione attribuisce le funzioni            
amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio                
unitario, siano conferite a Province, Citta', metropolitane, Regioni            
e Stato, sulla base di principi di sussidiarieta', differenziazione             
ed adeguatezza;                                                                 
- in materia di protezione civile il quadro normativo di riferimento            
e' attualmente definito dal combinato disposto della Legge 225/92,              
come modificata dalla Legge 401/02, nonche' dal DLgs 112/98;                    
- tale quadro normativo di riferimento trovava, antecedentemente                
all'intervento legislativo del settembre 2001, un ulteriore elemento            
fondamentale nella apposita sezione del DLgs 30 luglio 1999, n. 300,            
che aveva provveduto al riordino dell'organizzazione del Governo e              
delle diverse strutture statali, dedicando un apposito Capo                     
all'istituzione dell'Agenzia di protezione civile ed al riassetto               
complessivo del settore, disponendo, con l'art. 87 l'abrogazione                
esplicita di alcune disposizioni della Legge 225/92;                            
- in seguito, la citata Legge 401/01, ha abrogato l'intero Capo del             
DLgs 300/99 relativo all'Agenzia di protezione civile e, quindi,                
anche l'art. 87, comportando la riviviscenza dell'intera originaria             
versione della Legge 225/92, compatibilmente con la clausola di                 
abrogazione innominata contenuta nell'art. 6 del provvedimento che,             
testualmente, recita: "Sono abrogate le disposizioni della Legge 24             
febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto";                  
- in particolare la Legge 401/01, pur cancellando le abrogazioni                
disposte dal DLgs 300/99, ha ripristinato la Legge 225/92 facendo               
salve le integrazioni di sistema apportate dal DLgs 112/98, ai sensi            
dell'art. 5, commi 1 e 6, con particolare riferimento alle                      
attribuzioni di responsabilita' stabilite dagli articoli 107 e 108              
del DLgs in parola;                                                             
- la Legge 401/01 ha definito, peraltro, un nuovo assetto                       
ordinamentale della materia, solo in parte ripercorrendo la strada              
gia' segnata dalla Legge 225/92;                                                
- alla luce di questo complesso susseguirsi di disposizioni                     
legislative il quadro delle responsabilita' dei diversi soggetti                
istituzionali con riferimento a specifiche funzioni richiede una                
ricostruzione articolata;                                                       
- in questo percorso si colloca la Circolare del Dipartimento della             
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30                
settembre 2002, n. 35114, recante "Ripartizione delle competenze                
amministrative in materia di protezione civile", pubblicata nella               
Gazzetta Ufficiale n. 236 (Serie generale) dell'8 ottobre 2002,                 
emanata nell'ambito di quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della               
Legge 401/01, che ha opportunamente sottolineato che "in sede di                
interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo,              
malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve             
ricercare il significato il piu' possibile coerente con le                      
disposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la               
norma da interpretare si trova collocata, facendo, a tal fine,                  
ricorso alla cosiddetta interpretazione "evolutiva"";                           
dato atto altresi' che, con particolare riguardo alla tematica della            
pianificazione di emergenza:                                                    
- la Legge 225/92, nel testo originario, attribuiva al Dipartimento             
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri             
la responsabilita' della predisposizione dei piani di emergenza di              
rilievo nazionale (art. 4) mentre rinviava alla responsabilita' dei             
Prefetti la predisposizione dei piani di emergenza di livello locale            
(art. 14, I comma), non attribuendo ne' alle Regioni, ne' agli Enti             
locali specifiche responsabilita' in materia di pianificazione                  
d'emergenza;                                                                    
- il DLgs 112/98, innovando profondamente tale quadro di                        
responsabilita' ha successivamente:                                             
- introdotto il piano comunale ed intercomunale (art. 108, comma 1,             
lettera c), punto 3);                                                           
- ripartito la responsabilita' di pianificazione in sede locale tra             
gli organismi di rappresentanza democratica (Regioni ed Enti                    
locali);                                                                        
- distinto i piani per eventi di tipo "c" e per quelli di tipo "b";             
- per quanto riguarda gli eventi di tipo "c" o, comunque, le                    
emergenze di rilievo nazionale, l'art. 107, comma 1, lettera f),                
punto 2), ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello               
centrale e periferico, ne' limitazioni di carattere territoriale) la            
responsabilita' della pianificazione d'emergenza e del coordinamento            
unitario degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che              
essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il             
concorso delle Regioni e degli Enti locali interessati;                         
- per quanto riguarda gli eventi di tipo "b" o, comunque, le                    
emergenze di dimensione regionale, ha invece conferito:                         
- alle Regioni la responsabilita':                                              
- di dettare indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di              
emergenza per gli eventi di tipo "b" (art. 108, comma 1, lettera a),            
punto 3);                                                                       
-  di attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi                      
determinato dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo "b",             
anche avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 108,           
comma 1, lettera a), punto 2);                                                  
- alle Province la responsabilita' di predisporre i piani provinciali           
di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2);                          
- ai Comuni la responsabilita' di predisporre i piani comunali e/o              
intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);            
considerato, altresi':                                                          
- che il citato art. 5, commi 1 e 6 della Legge 401/01 fa                       
esplicitamente salvo il riparto delle attribuzioni previsto dal DLgs            
112/98, fornendo, pertanto, una inequivoca indicazione in ordine ad             
ogni eventuale ulteriore riferimento al testo originario della Legge            
225/92;                                                                         
- il comma 4 dell'art. 5 della Legge 401/01 attribuisce alla                    
responsabilita' del Dipartimento della Protezione civile della                  
Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivita' tecnico-operativa             
volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le           
Regioni e da queste in raccordo con i Prefetti e con i Comitati                 
provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto                
dall'articolo 14 della Legge 225/92 che, come gia' rilevato, va letto           
alla luce delle innovazioni di sistema introdotte dal DLgs 112/98;              
- il successivo comma 4-bis assegna al medesimo Dipartimento della              
Protezione civile, d'intesa con le Regioni, il compito di definire in           
sede locale e sulla base dei piani d'emergenza gli interventi e la              
struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi                   
calamitosi da coordinare con i Prefetti anche per gli aspetti                   
dell'ordine e della sicurezza pubblica;                                         
- la richiamata Circolare del Dipartimento della Protezione civile n.           
35114 del 30 settembre 2002 ribadisce che:                                      
- le competenze degli enti territoriali nelle situazioni emergenziali           
sono fatte espressamente salve dall'art. 5, comma 1 del DL 343/01,              
convertito nella Legge 401/01;                                                  
- per effetto dell'art. 5, comma 4 del citato DL 343/01, rimane fermo           
quanto previsto dall'art. 14 della Legge 225/92 in materia di                   
competenze del Prefetto;                                                        
- conseguentemente, le richiamate competenze prefettizie e degli enti           
territoriali debbono "convivere" in un contesto di unicita' di                  
obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico,            
si' da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione           
di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto                
indispensabile in materia di Protezione civile" e che "quindi, in               
concreto, una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente           
con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti                       
territoriali, assicurera', agli stessi, il concorso dello Stato e               
delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli                     
interventi urgenti di protezione civile",                                       
- che, pertanto, verificatosi l'evento suscettibile di apprezzamento            
nell'ambito delle competenze di protezione civile, dovra' darsi                 
attuazione a quanto pianificato, alla stregua delle previsioni di cui           
all'art. 108 del DLgs 112/98, a livello locale dagli enti pubblici              
territoriali per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se           
necessario, dell'esercizio dei poteri prefettizi, come detto, volti,            
in particolare, all'attivazione delle risorse statali presenti sul              
territorio";                                                                    
- la richiamata Legge 286/02, (articoli 1, 2 e 3) stabilisce che in             
caso di eventi di tipo c) e in situazioni di particolare gravita', su           
richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito            
il Presidente della Regione interessata, il Presidente del Consiglio            
dei Ministri dispone, con proprio decreto, anche prima della                    
dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1               
della Legge 225/92, che il Capo del Dipartimento della Protezione               
civile possa provvedere, in qualita' di Commissario delegato e con i            
poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge 225/92, al                     
coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per                     
fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le               
Regioni e gli Enti locali interessati appositi piani esecutivi di               
misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Per questa           
finalita' il Capo del Dipartimento della Protezione civile - quale              
Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri -                
dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle              
strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione           
civile di cui all'art. 11, comma 1 della Legge 225/92, realizzando              
anche i necessari coordinamenti con le Regioni e gli Enti locali, per           
assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza;                      
dato atto:                                                                      
- che al verificarsi di un evento calamitoso occorre assicurare il              
massimo di protezione agli interessi esposti a pericolo quali la vita           
e l'incolumita' delle persone e la salvaguardia di beni e                       
infrastrutture, innanzitutto attraverso la immediata e coordinata               
attivazione di tutte le risorse necessarie disponibili sul                      
territorio, in una logica di garanzia dell'efficacia su tutto il                
territorio regionale di prestazioni pubbliche che attengono alla                
tutela di diritti fondamentali della persona;                                   
- che e' stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei            
Ministri recante: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa            
e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il           
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile",               
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004;                   
- che la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, all'art. 9, comma 2, stabilisce            
che la Regione emana gli indirizzi e i principi in materia di                   
protezione civile cui devono attenersi gli Enti locali e fornisce               
supporto ai Comuni nella pianificazione degli interventi di                     
emergenza;                                                                      
- che in questo articolato disegno complessivo la Regione                       
Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno emanare gli indirizzi di cui               
sopra mediante la definizione di linee-guida in materia di                      
pianificazione d'emergenza che siano frutto di una procedura                    
concertata con tutti i soggetti istituzionali interessati;                      
dato atto, altresi', che:                                                       
- il 19 settembre 2003 l'Assessore regionale Difesa del suolo e della           
costa. Protezione civile, ha proposto agli enti ed alle strutture               
tecniche interessate la bozza di un protocollo di intesa, con                   
allegato documento tecnico di indirizzo, per la predisposizione dei             
piani di emergenza provinciali e comunali, nel rispetto del                     
complessivo assetto di responsabilita' e competenze derivante dalla             
legislazione vigente, chiedendo, altresi', ai medesimi soggetti di              
formulare proposte di integrazione ed osservazioni;                             
- a seguito di tale richiesta gli enti e le strutture tecniche che              
hanno formulato osservazioni sono le seguenti: Prefetture-Uffici                
territoriali di governo di Forli'-Cesena e Modena, le Province di               
Bologna, Ferrara e Modena, la Sezione regionale dell'ANCI, a nome dei           
Comuni della regione, i Servizi Tecnici di Bacino dei Fiumi Romagnoli           
e del Po di Volano, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli,                 
l'Unione regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna e L'ARPA-SIM;            
- il Dipartimento nazionale della Protezione civile con nota n.                 
DPC/IS/0055445 del 9 dicembre 2003 ha espresso il proprio                       
apprezzamento per l'iniziativa, formulando alcune osservazioni;                 
- il Ministero dell'Interno ha ritenuto di incaricare formalmente               
l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna, di                  
raccogliere e coordinare le osservazioni proprie e di tutte le sedi             
periferiche interessate, con particolare riferimento al coordinamento           
ed all'integrazione fra le componenti regionali e statali del sistema           
regionale di protezione civile, e che tali osservazioni sono state              
esaminate in occasione di alcuni incontri congiunti svoltisi presso             
la sede del Servizio Protezione civile;                                         
- le bozze dei due documenti, sulla base delle osservazioni formulate           
dagli enti sopraindicati ed anche a seguito degli specifici incontri            
effettuati, ha integrato i documenti in parola;                                 
ritenuto, anche a seguito delle osservazioni degli enti e delle                 
strutture tecniche interessate, di approvare il protocollo d'intesa e           
la proposta di linee guida regionali per la pianificazione                      
d'emergenza in materia di protezione civile, allegati al presente               
atto quali parti integranti e sostanziali, fra la Regione                       
Emilia-Romagna, le Province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena,                 
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, le                    
Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Bologna, Ferrara,                 
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e                
Rimini, la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso               
pubblico e della Difesa civile dell'Emilia-Romagna, l'Associazione              
regionale dell'Emilia-Romagna della Associazione nazionale dei Comuni           
d'Italia, la Delegazione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Unione              
nazionale dei Comuni, delle Comunita' e degli Enti Montani, l'Agenzia           
interregionale per il fiume Po (AIPO), e l'Unione regionale delle               
Bonifiche Emilia-Romagna, stabilendo altresi', che le linee guida               
entreranno in vigore alla data di pubblicazione della presente                  
deliberazione con i relativi allegati nel  Bollettino Ufficiale della           
Regione Emilia-Romagna, eccezion fatta per le procedure relative alle           
attivazioni in caso di emergenze di tipo idrogeologico (paragrafo               
5.1), per le quali resta in vigore il dispositivo attuale, mentre il            
nuovo dispositivo contenuto nelle linee-guida entrera' in vigore dai            
sei mesi successivi alla data di pubblicazione di cui sopra, tenuto             
conto della necessita' di adeguare opportunamente l'organizzazione              
del sistema regionale di protezione civile;                                     
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003:                           
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Responsabile            
del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio Egidi, a cio' delegato            
dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa,               
dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio           
2003 recante "Delega di funzioni in materia di protezione civile";              
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.                     
Protezione civile";                                                             
delibera:                                                                       
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che vengono             
integralmente richiamate, il protocollo d'intesa sulle linee guida              
regionali per la pianificazione d'emergenza in materia di protezione            
civile ed il documento tecnico contenente le "Linee guida per la                
predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali",                 
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, fra             
la Regione Emilia-Romagna, le Province di Bologna, Ferrara,                     
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e                
Rimini, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Bologna,               
Ferrara, Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio                
Emilia e  Rimini, la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del              
Soccorso pubblico e della Difesa civile dell'Emilia-Romagna,                    
l'Associazione regionale dell'Emilia-Romagna della Associazione                 
nazionale dei Comuni d'Italia, la Delegazione regionale                         
dell'Emilia-Romagna dell'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunita'           
e degli Enti Montani, l'Agenzia interregionale per il fiume Po                  
(AIPO), e l'Unione regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna;                    
2) di dare incarico all'Assessore alla Difesa del suolo e della                 
costa. Protezione civile di convocare tutti i soggetti interessati              
per la firma del protocollo d'intesa nonche' di delegarlo alla firma            
del medesimo atto, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna;              
3) di disporre che, il documento tecnico entrera' in vigore alla data           
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna della presente deliberazione con i relativi allegati,            
ad eccezione delle procedure di cui al paragrafo 5.1 delle                      
linee-guida (in materia di rischio idrogeologico), la cui validita'             
decorrera' dai sei mesi successivi alla data della pubblicazione di             
cui sopra, tenuto conto delle esigenze di adeguamento organizzativo             
del sistema regionale di protezione civile, restando immutata, nel              
frattempo, la procedura vigente;                                                
4) di incaricare il Servizio Protezione civile di assicurare l'azione           
di coordinamento necessario alla implementazione delle linee-guida,             
in esito anche ad eventuali osservazioni che potessero essere                   
rappresentate, garantendo il rispetto dello spirito collaborativo e             
degli obiettivi di funzionalita' ed efficacia delle predette                    
linee-guida, riferendone, se del caso, all'Assessore alla Difesa del            
suolo e della costa. Protezione civile;                                         
5) di incaricare il Servizio Protezione civile di assicurare la                 
massima diffusione delle predette linee-guida, anche valutando                  
apposite iniziative di informazione alla popolazione, da realizzare             
con la massima collaborazione degli altri soggetti firmatari;                   
6) di pubblicare la presente deliberazione, il testo del protocollo             
d'intesa ed il documento tecnico contenente le linee guida ad essa              
allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                 
Protocollo d'intesa sulle linee-guida regionali per la pianificazione           
d'emergenza in materia di protezione civile                                     
Tra                                                                             
- Regione Emilia-Romagna,                                                       
- Province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Modena, Parma,                   
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,                                      
- Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Bologna, Ferrara,               
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e                
Rimini,                                                                         
- Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e             
della Difesa civile dell'Emilia-Romagna,                                        
- Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - Emilia-Romagna,                  
- Delegazione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Unione nazionale dei           
Comuni, delle Comunita' e degli Enti Montani,                                   
- Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)                                 
Unione regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna.                                
Premesso che, in via generale,                                                  
- l'articolo 117, III comma della Costituzione qualifica la                     
protezione civile tra le materie di legislazione concorrente per le             
quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la             
determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla               
legislazione dello Stato;                                                       
- il successivo VI comma del medesimo articolo, trattando della                 
potesta' regolamentare, stabilisce che essa compete allo Stato solo             
per le materie di propria legislazione esclusiva, salva delega alle             
Regioni, mentre spetta direttamente alle Regioni in ogni altra                  
materia;                                                                        
- l'articolo 118, I comma della Costituzione attribuisce le funzioni            
amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio                
unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e           
Stato, sulla base di principi di sussidiarieta', differenziazione ed            
adeguatezza;                                                                    
- in questo disegno complessivo trova fondamento l'iniziativa della             
Regione Emilia-Romagna di emanare delle linee-guida in materia di               
pianificazione d'emergenza, ricorrendo ad una procedura concertata              
con tutti i soggetti istituzionali interessati;                                 
- la principale fonte normativa in materia di protezione civile                 
resta, a tutt'oggi, la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante                  
"Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", come              
recentemente modificata dal DL 7 settembre 2001, n. 343, recante                
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle           
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per                    
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile",            
convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401,             
unitamente alle disposizioni contenute nel Capo VIII del Titolo III             
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 107-109), con il quale si e'              
data attuazione alla riforma amministrativa di cui al Capo I della              
Legge 15 marzo 1997, n. 59 determinando, in particolare, gli ambiti             
di rispettiva responsabilita' dello Stato, delle Regioni e degli Enti           
locali per quanto riguarda compiti e funzioni in materia di                     
protezione civile;                                                              
- la successiva emanazione del DLgs 30 luglio 1999, n. 300, aveva               
provveduto al riordino dell'organizzazione del Governo e delle                  
diverse strutture statali, dedicando un apposito Capo all'istituzione           
dell'Agenzia di protezione civile ed al riassetto complessivo del               
settore, disponendo, con l'art. 87 l'abrogazione esplicita di alcune            
disposizioni della Legge 225/92;                                                
- in seguito, la citata Legge 401/01, ha abrogato l'intero Capo del             
DLgs 300/99 relativo all'Agenzia di protezione civile e, quindi,                
anche l'art. 87, comportando la riviviscenza dell'intera originaria             
versione della Legge 225/92, compatibilmente con la clausola di                 
abrogazione innominata contenuta nell'art. 6 del provvedimento che,             
testualmente, recita: "Sono abrogate le disposizioni della Legge 24             
febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto";                  
- va tenuto conto, comunque, che la Legge 401/01, pur cancellando le            
abrogazioni disposte dal DLgs 300/99, ha ripristinato la Legge 225/92           
facendo salve le integrazioni di sistema apportate dal DLgs 112/98,             
che, infatti, la Legge 401/01 fa esplicitamente salvo all'art. 5,               
commi 1 e 6, con particolare riferimento alle attribuzioni di                   
responsabilita' stabilite dagli articoli 107 e 108 del DLgs in                  
parola;                                                                         
- la Legge 401/01 ha definito, peraltro, un nuovo assetto                       
ordinamentale della materia, solo in parte ripercorrendo la strada              
gia' segnata dalla Legge 225/92;                                                
- alla luce di questo complesso susseguirsi di disposizioni                     
legislative il quadro delle responsabilita' dei diversi soggetti                
istituzionali con riferimento a specifiche funzioni richiede una                
ricostruzione articolata;                                                       
- in questo percorso si colloca la Circolare del Dipartimento della             
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30                
settembre 2002, n. 35114, recante "Ripartizione delle competenze                
amministrative in materia di protezione civile", pubblicata nella               
Gazzetta Ufficiale n. 236 (Serie generale) dell'8 ottobre 2002,                 
emanata nell'ambito di quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della               
Legge 401/01, che ha opportunamente sottolineato che "in sede di                
interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo,              
malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve             
ricercare il significato il piu' possibile coerente con le                      
disposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la               
norma da interpretare si trova collocata, facendo, a tal fine,                  
ricorso alla cosiddetta interpretazione "evolutiva"";                           
dato atto altresi' che, con particolare riguardo alla tematica della            
pianificazione d'emergenza:                                                     
- la Legge 225/92, nel testo originario, affrontava la questione dei            
piani di emergenza in due punti: all'art. 4, trattando dei piani di             
livello nazionale da predisporre a cura del Dipartimento della                  
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e                
all'art. 14, comma 1, trattando dei piani di livello locale, da                 
predisporre a cura dei Prefetti, non attribuendo ne' alle Regioni,              
ne' agli Enti locali specifiche responsabilita' in materia di                   
pianificazione d'emergenza;                                                     
- successivamente il DLgs 112/98 ha profondamente innovato il quadro            
delle responsabilita' in materia di pianificazione d'emergenza                  
rispetto alla Legge del 1992 e, in particolare:                                 
- ha introdotto il piano comunale ed intercomunale (art. 108, comma             
1, lettera c), punto 3);                                                        
- ha ripartito la responsabilita' di pianificazione in sede locale              
tra gli organismi di rappresentanza democratica (Regioni ed Enti                
locali);                                                                        
- ha distinto i piani per eventi di tipo "c" e per quelli di tipo               
"b";                                                                            
- per quanto riguarda gli eventi di tipo "c" o, comunque, le                    
emergenze di rilievo nazionale, l'art. 107, comma 1, lettera f),                
punto 2), ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello               
centrale e periferico, ne' limitazioni di carattere territoriale) la            
responsabilita' della pianificazione d'emergenza e del coordinamento            
unitario degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che              
essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il             
concorso delle Regioni e degli Enti locali interessati;                         
- per quanto riguarda gli eventi di tipo "b" o, comunque, le                    
emergenze di dimensione regionale, ha invece conferito:                         
- alle Regioni la responsabilita':                                              
-  di dettare indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di             
emergenza per gli eventi di tipo "b" (art. 108, comma 1, lettera a),            
punto 3);                                                                       
-  di attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi                      
determinato dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo "b",             
anche avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 108,           
comma 1, lettera a), punto 2);                                                  
- alle Province la responsabilita' di predisporre i piani provinciali           
di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2);                          
- ai Comuni la responsabilita' di predisporre i piani comunali e/o              
intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);            
- come gia' richiamato, l'art. 5, commi 1 e 6 della Legge 401/01 fa             
esplicitamente salvo il riparto delle attribuzioni previsto dal DLgs            
112/98 ed in questa prospettiva va quindi letto ogni eventuale nuovo            
riferimento al testo originario della Legge 225/92;                             
- il comma 4 dell'art. 5 della Legge 401/01 attribuisce alla                    
responsabilita' del Dipartimento della Protezione civile della                  
Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivita' tecnico-operativa             
volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le           
Regioni e da queste in raccordo con i Prefetti e con i Comitati                 
provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto                
dall'articolo 14 della Legge 225/92 che, come gia' rilevato, va letto           
alla luce delle innovazioni di sistema introdotte dal DLgs 112/98;              
- il successivo comma 4-bis assegna al medesimo Dipartimento della              
Protezione civile, d'intesa con le Regioni, il compito di definire in           
sede locale e sulla base dei piani d'emergenza gli interventi e la              
struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi                   
calamitosi da coordinare con i Prefetti anche per gli aspetti                   
dell'ordine e della sicurezza pubblica;                                         
- la Circolare del Dipartimento della Protezione civile n. 35114 del            
30 settembre 2002 ribadisce che:                                                
- le competenze degli enti territoriali nelle situazioni emergenziali           
sono fatte espressamente salve dall'art. 5, comma 1 del DL 343/01,              
convertito nella Legge 401/01;                                                  
- per effetto dell'art. 5, comma 4 del citato DL 343/01, rimane fermo           
quanto previsto dall'art. 14 della Legge 225/92 in materia di                   
competenze del Prefetto;                                                        
- conseguentemente, le richiamate competenze prefettizie e degli enti           
territoriali debbono "convivere" in un contesto di unicita' di                  
obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico,            
si' da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione           
di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto                
indispensabile in materia di protezione civile" e che "quindi, in               
concreto, una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente           
con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti                       
territoriali, assicurera', agli stessi, il concorso dello Stato e               
delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli                     
interventi urgenti di protezione civile",                                       
- che, pertanto, verificatosi l'evento suscettibile di apprezzamento            
nell'ambito delle competenze di protezione civile, dovra' darsi                 
attuazione a quanto pianificato, alla stregua delle previsioni di cui           
all'art. 108 del DLgs 112/98, a livello locale dagli enti pubblici              
territoriali per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se           
necessario, dell'esercizio dei poteri prefettizi, come detto, volti,            
in particolare, all'attivazione delle risorse statali presenti sul              
territorio";                                                                    
- e' poi intervenuta la Legge 27 dicembre 2002, n. 286, di                      
conversione del DL 245/02, che nel combinato disposto degli articoli            
1, 2 e 3 stabilisce che in caso di eventi di tipo c) e in situazioni            
di particolare gravita', su richiesta del Capo del Dipartimento della           
Protezione civile, sentito il Presidente della Regione interessata,             
il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio                   
decreto, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di            
cui all'art. 5, comma 1 della Legge 225/92, che il Capo del                     
Dipartimento della Protezione civile provvede, in qualita' di                   
Commissario delegato e con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5               
della Legge 225/92, al coordinamento degli interventi e di tutte le             
iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto,                 
definendo con le Regioni e gli Enti locali interessati appositi piani           
esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze                 
stesse. Per questa finalita' il Capo del Dipartimento della                     
Protezione civile - quale Commissario delegato del Presidente del               
Consiglio dei Ministri - dispone direttamente in ordine agli                    
interventi di competenza delle strutture operative nazionali del                
Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11, comma            
1 della Legge 225/92, realizzando anche i necessari coordinamenti con           
le Regioni e gli Enti locali, per assicurare la direzione unitaria              
dei servizi di emergenza;                                                       
- che, in particolare, in caso di evento calamitoso, occorre                    
assicurare il massimo di protezione agli interessi esposti a pericolo           
quali la vita e l'incolumita' delle persone e la salvaguardia di beni           
e infrastrutture, innanzitutto attraverso la immediata e coordinata             
attivazione di tutte le risorse necessarie disponibili sul                      
territorio, in una logica di garanzia dell'efficacia su tutto il                
territorio regionale di prestazioni pubbliche che attengono alla                
tutela di diritti fondamentali della persona;                                   
- e' inoltre intervenuta la direttiva del Presidente del Consiglio              
dei Ministri in materia di "Indirizzi operativi per la gestione                 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e              
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di                  
protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11           
marzo 2004; la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, all'art. 9, comma 2,                 
stabilisce che la Regione emana gli indirizzi e i principi in materia           
di protezione civile cui devono attenersi gli Enti locali e fornisce            
supporto ai Comuni nella pianificazione degli interventi di                     
emergenza;                                                                      
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore alla Difesa             
del suolo, della costa e Protezione civile, delegato dal Presidente             
della Giunta regionale;                                                         
le Province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Modena, Parma,                  
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, rappresentate dai                    
rispettivi Presidenti o loro delegati;                                          
le Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Bologna, Ferrara,              
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e                
Rimini, rappresentate dai rispettivi Prefetti;                                  
la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e            
della Difesa civile dell'Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore            
regionale;                                                                      
l'Associazione regionale dell'Emilia-Romagna della Associazione                 
nazionale dei Comuni d'Italia, rappresentata dal suo Presidente;                
la Delegazione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Unione Nazionale              
dei Comuni, delle Comunita' e degli Enti Montani, rappresentata dal             
suo Presidente;                                                                 
l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), rappresentata dal              
suo Presidente                                                                  
e l'Unione regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna, rappresentata              
dal suo Presidente                                                              
convengono quanto segue                                                         
1) in attesa dell'emanazione degli indirizzi statali in materia di              
pianificazione d'emergenza ex art. 5 della Legge 9 novembre 2001, n.            
401, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), punto 3) del DLgs             
112/98 la Regione Emilia-Romagna ha predisposto le linee-guida per              
l'elaborazione di piani d'emergenza a livello locale, che, secondo              
quanto indicato con la Circolare 35114/02 del Dipartimento della                
Protezione civile garantiscano "un coinvolgimento pieno delle risorse           
statali e locali, in una chiave di evidente ottimizzazione delle                
risorse stesse nell'ambito delle finalita' di protezione civile e nel           
rispetto, in particolare, di quanto pianificato a livello                       
regionale";                                                                     
2) dette linee-guida sono rivolte alle Amministrazioni provinciali,             
agli Uffici territoriali del Governo ed agli Enti locali, anche in              
forma consorziata o associata, nel rispetto del complessivo assetto             
di responsabilita' e competenze derivante dalla legislazione vigente,           
secondo quanto specificato in premessa;                                         
3) le linee-guida contengono, oltre agli opportuni indirizzi in                 
termini procedurali ed operativi, tutti gli elementi conoscitivi e le           
informazioni disponibili in sede regionale relativamente alle diverse           
tipologie di rischio e rilevanti ai fini della definizione, con                 
criteri uniformi ed omogenei, degli scenari di rischio da porre a               
base della pianificazione d'emergenza.                                          
Bologna, . . . . . . . . . . .                                                  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                          
L'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO                                               
 E DELLA COSTA E PROTEZIONE CIVILE                                              
PROVINCIA DI PIACENZA                                                           
PROVINCIA DI PARMA                                                              
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA                                                      
PROVINCIA DI MODENA                                                             
PROVINCIA DI BOLOGNA                                                            
PROVINCIA DI FERRARA                                                            
PROVINCIA DI RAVENNA                                                            
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA                                                      
PROVINCIA DI RIMINI                                                             
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PIACENZA                       
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PARMA                          
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO EMILIA                  
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MODENA                         
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA                        
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FERRARA                        
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAVENNA                        
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FORLI'-CESENA                  
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIMINI                         
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO,                                       
DEL SOCCORSO PUBBLICO                                                           
E DELLA DIFESA CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA                                       
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA - EMILIA-ROMAGNA                     
DELEGAZIONE REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA                                       
DELL'UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI, DELLE COMUNITA'                               
E DEGLI ENTI MONTANI                                                            
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)                                   
UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE EMILIA-ROMAGNA                                 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                          
ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO DELLA COSTA                                        
PROTEZIONE CIVILE                                                               
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                                                      
LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI                                          
PIANI DI EMERGENZA PROVINCIALI E COMUNALI                                       
INDICE                                                                          
  1.  Obiettivi generali                                                        
  2.  Struttura e strumenti del sistema regionale di protezione                 
civile                                                                          
  3.  Scenari degli eventi attesi                                               
  4.  Modello di intervento                                                     
  5.  Indirizzi specifici per tipologia di eventi                               
  5.1  Rischio idrogeologico                                                    
  Idraulico - Frane e valanghe - Mareggiate - Fenomeni di forte                 
intensita' e breve durata                                                       
  Scenari degli eventi attesi                                                   
  Modello di intervento                                                         
  5.2  Rischio sismico                                                          
  Scenari degli eventi attesi                                                   
  Modello di intervento                                                         
  5.3  Rischio incendi boschivi                                                 
  Scenari degli eventi attesi                                                   
  Modello di intervento                                                         
  5.4  Rischio chimico industriale                                              
  Scenari degli eventi attesi                                                   
  Modello di intervento                                                         
1. Obiettivi generali                                                           
Il DLgs 112/98, art. 108 trasferisce alle Province la funzione di               
predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli             
indirizzi regionali ed attribuisce ai Comuni il compito di                      
predisporre i piani di emergenza comunali, anche in forma associata.            
Tali disposizioni si integrano ed armonizzano con la Legge 225/92 e             
con la Legge 401/01 nel delineare un assetto di ruoli e competenze              
complesso ed articolato.                                                        
Le principali componenti del Servizio nazionale della Protezione                
civile presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna hanno               
convenuto, nell'ambito del richiamato quadro normativo,                         
sull'opportunita' di fornire le indicazioni in materia di                       
pianificazione d'emergenza di seguito illustrate.                               
La Giunta della Regione Emilia-Romagna, su proposta della Struttura             
regionale di Protezione civile, in riferimento alla L.R. 19 aprile              
1995, n. 45, recependo il DLgs sopra richiamato, con deliberazione n.           
2466 del 29 dicembre 2000 ha approvato un programma di sostegno e               
incentivo alle Province per la predisposizione dei piani provinciali            
di emergenza.                                                                   
Il programma prevede che la Regione Emilia-Romagna in collaborazione            
con le Province, predisponga apposite linee guida per la                        
pianificazione di emergenza.                                                    
Principale obiettivo delle presenti linee guida e' quello di fornire            
alle Province ed ai Comuni un quadro di riferimento metodologico                
omogeneo per la elaborazione dei piani di emergenza.                            
In sintesi i piani di emergenza sono documenti che, finalizzati alla            
salvaguardia dei cittadini e dei beni:                                          
- affidano responsabilita' ad Amministrazioni, strutture tecniche,              
organizzazioni ed individui per la attivazione di specifiche azioni,            
in tempi e spazi predeterminati, in caso di incombente pericolo o di            
emergenza che superi la capacita' di risposta di una singola                    
struttura operativa o ente, in via ordinaria;                                   
- definiscono la catena di comando e le modalita' del coordinamento             
interorganizzativo, necessarie alla individuazione ed alla attuazione           
degli interventi urgenti;                                                       
- individuano le risorse umane e materiali necessarie per                       
fronteggiare e superare la situazione di emergenza.                             
Quindi i piani costituiscono, sia a livello comunale che a livello              
provinciale, lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema           
locale di Protezione civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o           
di emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili           
sul territorio.                                                                 
Inoltre devono tenere conto ed integrare i piani operativi di                   
emergenza di Enti, strutture tecniche, gestori di servizi pubblici ed           
essere completati con procedure tecniche di dettaglio, necessarie               
all'attivazione.                                                                
I piani devono essere integrati con il livello regionale e statale di           
pianificazione e gestione dell'emergenza.                                       
I piani, nella forma speditiva, devono almeno contenere le procedure            
necessarie per effettuare una rapida ed ordinata evacuazione e/o                
assistenza dei cittadini e dei loro beni, presenti in un'area a                 
rischio preindividuata o a seguito di segnalazione di un pericolo               
incombente o di un'emergenza in atto.                                           
I piani sono costituiti dagli scenari di evento attesi e dai modelli            
d'intervento.                                                                   
Gli scenari attesi costituiscono supporto fondamentale e                        
imprescindibile per la predisposizione dei modelli di intervento e              
sono basati sui dati e sulle indicazioni dei programmi di previsione            
e prevenzione e dei piani territoriali e di settore.                            
La pianificazione provinciale e comunale di emergenza prende in                 
esame, in riferimento agli scenari possibili per il territorio, le              
tipologie di evento naturale o connesso con l'attivita' dell'uomo che           
per loro natura ed estensione territoriale, richiedono l'intervento             
coordinato di piu' Enti e Amministrazioni competenti in via                     
ordinaria.                                                                      
Per le Province ed i Comuni che hanno gia' elaborato propri piani di            
emergenza, le linee guida devono essere utilizzate ove necessario               
come base di riferimento per un aggiornamento degli stessi.                     
Il documento e' composto da una parte generale e da parti specifiche            
per tipologia di eventi.                                                        
In questo documento vengono affrontate le tematiche relative alle               
seguenti tipologie di rischio e ambiti d'intervento:                            
- rischio idrogeologico;                                                        
- rischio sismico;                                                              
- rischio incendi boschivi;                                                     
- rischio chimico industriale.                                                  
I piani, per ciascuno dei rischi elencati sopra, dovranno contenere             
specifiche sezioni tecniche che potranno essere integrate                       
successivamente in relazione al progressivo affinamento degli scenari           
e al completamento del censimento risorse ed elementi esposti a                 
rischio.                                                                        
La Regione d'intesa con le Province, ritiene che il rischio                     
idrogeologico e sismico abbiano carattere prioritario per il                    
territorio.                                                                     
La stesura dei piani provinciali e comunali di emergenza e' di                  
competenza rispettivamente delle Province e dei Comuni o loro                   
Consorzi e Unioni.                                                              
Le Province, considerata la necessaria integrazione delle componenti            
locali e statali per una efficace e coordinata risposta in caso di              
emergenza, prevedono la partecipazione degli Prefetture-Uffici                  
territoriali del Governo alle attivita' di pianificazione ed                    
acquisiscono l'intesa dei Prefetti sui piani di emergenza                       
provinciale.                                                                    
Nei territori montani i Comuni possono affidare alla Comunita'                  
Montana di appartenenza la stesura del piano sovracomunale o                    
comunale.                                                                       
Le Comunita' Montane, oltre alle attivita' previste nel modello di              
intervento relativo a specifici rischi, assicurano ai Comuni di                 
competenza ogni possibile assistenza tecnica nelle fasi di attuazione           
del piano, ferma restando la responsabilita' operativa dei Sindaci.             
Spetta alle Province con il supporto regionale il compito di                    
promuovere, coordinare e verificare la predisposizione dei piani di             
emergenza anche a livello comunale.                                             
2. Struttura e strumenti della Regione per fronteggiare l'emergenza e           
a supporto del sistema regionale di protezione civile                           
La Regione, in attivazione della Legge 45/95, ha istituito il Centro            
Operativo regionale - COR presso la Struttura regionale di Protezione           
civile, costituito da un responsabile, da una sala operativa e, in              
caso di eventi di particolare gravita', da staff tecnici, costituiti            
in emergenza, integrati dalle commissioni grandi rischi regionali.              
Il COR presidia le funzioni ed i compiti della Regione in materia di            
preparazione, previsione, allertamento, sorveglianza e gestione di              
situazioni di crisi e di emergenza, finalizzati alla salvaguardia dei           
cittadini, dei beni e del patrimonio culturale ed ambientale.                   
Il COR ha il compito di valutare le situazioni in atto, di assumere             
decisioni di natura tecnica, e di supportare il Presidente della                
Giunta regionale, o l'Assessore delegato, per il governo delle                  
emergenze.                                                                      
La sala operativa assicura la presenza di personale regionale con               
turni dalle ore 8 alla ore 20 dal lunedi' al sabato e con un servizio           
di reperibilita' nel restante periodo.                                          
In caso di evento di tipo c) o di particolare severita', su                     
disposizione del Responsabile della Struttura regionale di Protezione           
civile, la sala operativa, integrata, progressivamente, da personale            
interno o esterno alla Struttura, sulla base di uno schema                      
organizzativo predefinito, si organizza, in riferimento al Metodo               
Augustus, per funzioni di supporto, anche accorpate.                            
Presso la sede di Tresigallo, in provincia di Ferrara, la Struttura             
regionale di Protezione civile dispone del Centro di Pronto                     
Intervento Idraulico, denominato CERPIC, con attrezzature e mezzi               
specialistici da impiegare in situazioni di crisi o di emergenza.               
Inoltre presso tale Centro sono stati immagazzinati i materiali ed i            
mezzi del Centro Assistenziale di Pronto Intervento, CAPI, trasferito           
dallo Stato alla Regione a seguito del DLgs 112/98.                             
Per tale ragione questa struttura viene denominata CERPIC-CAPI.                 
Il CERPIC-CAPI e' gestito da personale regionale, che assicura anche            
un servizio di reperibilita', con il supporto del volontariato di               
protezione civile.                                                              
In riferimento all'art. 18 della L.R. 45/95 la Regione puo' concedere           
concorsi finanziari per interventi urgenti connessi ad eventi                   
calamitosi.                                                                     
Inoltre la Regione ha attivato convenzioni con strutture operative ed           
Enti pubblici al fine di disporre di attrezzature mezzi e personale             
specializzato, ordinariamente impegnato in attivita' d'istituto, per            
fronteggiare situazioni di emergenza.                                           
Nel quadro di coordinamento nazionale la Regione ha costituito una              
struttura modulare di pronto impiego autosufficiente denominata                 
Colonna Mobile del Volontariato di protezione civile composta da                
organizzazioni di volontariato e gruppi comunali, con attrezzature e            
mezzi specialistici, in grado di mobilitarsi rapidamente per                    
fronteggiare gli eventi piu' ricorrenti sul territorio anche in modo            
integrato con l'intervento dei VVF.                                             
E' opportuno sottolineare che, al fine di un efficace ed efficiente             
impiego delle risorse regionali di concorso, le Province ed i Comuni            
devono prevedere, nei modelli di intervento dei piani di emergenza,             
la tempestiva segnalazione di pericoli incombenti o di situazioni di            
emergenza ed assicurare un continuo flusso di informazioni alla sala            
operativa del COR.                                                              
La Regione, sulla base di un piano elaborato dalla Struttura                    
regionale di Protezione civile, condiviso dalle Province e dai                  
Comuni, avvalendosi delle risorse del fondo regionale, ha avviato il            
potenziamento del sistema regionale di protezione civile che prevede,           
entro il 2005, l'attivazione di circa 200 strutture di protezione               
civile tra le quali: centri unificati provinciali (CUP), aree di                
ammassamento, centri di prima assistenza, centri operativi misti                
(COM), centri sovracomunali (CS), centri operativi comunali (COC) e             
diversi distaccamenti vigili del fuoco volontari.                               
3. Scenari degli eventi attesi                                                  
Per una puntuale ed efficace pianificazione dell'emergenza e'                   
necessario procedere alla definizione degli scenari di evento                   
rispetto ai quali delineare i modelli di intervento.                            
Per Scenario d'evento atteso si intende:                                        
- la descrizione sintetica della dinamica dell'evento;                          
- la perimetrazione anche approssimativa dell'area che potrebbe                 
essere interessata dall'evento;                                                 
- la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che            
si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.                                   
In questo paragrafo vengono indicate in modo schematico le                      
informazioni necessarie per produrre gli scenari di evento.                     
Le analisi di criticita' contenute nel programma provinciale di                 
previsione e prevenzione, le analisi di pericolosita' contenute nei             
piani assetto idrogeologico o nei piani stralcio, il piano regionale            
di protezione delle foreste contro gli incendi e altri documenti di             
analisi territoriale costituiscono base fondamentale per la                     
definizione degli scenari attesi, della dinamica del fenomeno e della           
perimetrazione dell'area.                                                       
Per la valutazione preventiva del danno atteso e' necessario                    
procedere al censimento degli elementi esposti a rischio compresi               
nelle aree predefinite.                                                         
Bisogna tenere presente che la perimetrazione dell'area non sempre e'           
definibile a priori ovvero l'evento puo' manifestarsi in un area                
diversa o non coincidente con quella ipotizzata. In questo caso si              
procedera' alla perimetrazione dell'area minacciata o interessata               
dall'evento imminente o avvenuto e contestualmente si provvedera' al            
rilevamento del danno atteso o verificatosi.                                    
Il piano dovra' contenere in questa specifica sezione i seguenti                
elaborati:                                                                      
- descrizione sintetica della dinamica dell'evento, nei documenti               
stralcio dovra' essere predisposta opportuna scheda descrittiva;                
- Carta dello scenario, la carta dovra' essere predisposta dalle                
Province nelle due forme di dettaglio da utilizzare nella                       
pianificazione comunale e di sintesi provinciale, ad opportuna scala            
da valutarsi in funzione del rischio e da definire esattamente nei              
documenti stralcio; la carta dello scenario puo' essere un estratto             
dei programmi provinciali di previsione e prevenzione o una                     
rielaborazione dello stesso;                                                    
- valutazione del danno atteso, si deve intendere il numero di unita'           
relative ad ognuno degli elementi esposti.                                      
4. Modello di intervento                                                        
I modelli di intervento devono essere delineati sulla base degli                
scenari di evento e articolati per tipologia di rischio.                        
Bisogna pero' tenere presente che i fenomeni naturali o connessi                
all'attivita' dell'uomo, in relazione alla prevedibilita', estensione           
ed intensita' possono essere descritti con livelli di approssimazione           
di grado anche molto diverso (prevedibili quantitativamente -                   
prevedibili qualitativamente - non prevedibili).                                
Per modello di intervento si deve intendere la definizione dei                  
protocolli operativi da attivare in situazioni di crisi per evento              
imminente o per evento gia' iniziato, finalizzati al soccorso ed al             
superamento dell'emergenza. I protocolli individuano le fasi nelle              
quali si articola l'intervento di protezione civile, le componenti              
istituzionali e le strutture operative (d'ora in avanti Organismi di            
protezione civile) che devono essere gradualmente attivate                      
rispettivamente nei centri decisionali della catena di coordinamento            
(DI.COMA.C - COR - CCS - COM - COC) e nel teatro d'evento,                      
stabilendone composizione, responsabilita' e compiti.                           
4.1 Evento con preannuncio                                                      
Nel caso di eventi calamitosi con possibilita' di preannuncio                   
(alluvioni, frane, eventi meteorologici pericolosi, incendi boschivi            
limitatamente alla fase di attenzione) il modello di intervento                 
prevede le fasi di attenzione, preallarme e allarme.                            
Le fasi vengono attivate in riferimento a soglie di criticita',                 
definite con le modalita' indicate dalla direttiva del Presidente del           
Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59                
dell'11 marzo 2004 ed in relazione a situazioni contingenti di                  
rischio.                                                                        
L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dalla                   
Struttura regionale di Protezione civile (SPC) sulla base della                 
valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e                
dalle strutture incaricati delle previsioni, del monitoraggio e della           
vigilanza del territorio, e vengono comunicate dalla SPC agli                   
Organismi di protezione civile territorialmente interessati.                    
La fase di attenzione viene attivata quando le previsioni e le                  
valutazioni di carattere meteorologico fanno ritenere possibile il              
verificarsi di fenomeni pericolosi. Essa comporta l'attivazione di              
servizi di reperibilita' e, se del caso, di servizi ore 24 da parte             
della SPC e degli enti e strutture preposti al monitoraggio e alla              
vigilanza (ed agli interventi nel caso di incendi boschivi).                    
La fase di preallarme viene attivata quando i dati pluviometrici e/o            
idrometrici superano determinate soglie in presenza di previsioni               
meteo negative e/o di segnalazioni provenienti dal territorio su                
pericoli incombenti. Essa comporta la convocazione, in composizione             
ristretta degli organismi di coordinamento dei soccorsi (COR - CCS -            
COM - COC) e l'adozione di misure di preparazione ad una possibile              
emergenza.                                                                      
La fase di allarme viene attivata quando i dati pluviometrici e/o               
idrometrici superano determinate soglie, con previsioni meteo                   
negative e segnalazioni di fenomeni pericolosi incombenti o in atto             
provenienti dal territorio.L'evento calamitoso preannunciato ha                 
quindi elevata probabilita' di verificarsi. Essa comporta                       
l'attivazione completa degli organismi di coordinamento dei soccorsi            
e l'attivazione di tutti gli interventi per la messa in sicurezza e             
l'assistenza alla popolazione che devono essere pertanto                        
dettagliatamente previsti nei piani provinciali e comunali.                     
E' possibile che l'evento atteso si verifichi o inizi prima della               
completa attuazione delle misure previste dal piano per la fase di              
allarme, determinando una situazione di emergenza con due diversi               
momenti di risposta.                                                            
Primi soccorsi                                                                  
I posti di coordinamento (CCS - COM - COC) attivati nella fase di               
allarme non sono ancora a regime. I primi soccorsi urgenti vengono              
effettuati dalle strutture gia' presenti sul luogo o in prossimita'.            
Soccorsi a regime                                                               
I posti di coordinamento (CCS - COM - COC) e relative sale operative            
attivate nella fase di allarme, ed organizzati secondo le funzioni              
del Metodo Augustus, sono a regime e perseguono gli obiettivi del               
piano con priorita' rivolta alla salvaguardia e all'assistenza della            
popolazione.                                                                    
Lo schema tipo del modello di intervento per il rischio                         
idrogeologico, contenente il sistema di comunicazioni - informazioni,           
i livelli di attivazione nelle varie fasi e le risposte da parte                
degli Organismi di protezione civile, e' riportato negli indirizzi              
per tipologie di rischio. Ad esso dovranno uniformarsi tutti i piani            
provinciali e comunali.                                                         
4.2 Evento senza preannuncio                                                    
Comprende i fenomeni per i quali non e' possibile prevedere in                  
anticipo l'accadimento (terremoti, incidenti chimico-industriali,               
tromba d'aria) mentre e' comunque possibile elaborare scenari di                
rischio.                                                                        
In tali casi devono essere immediatamente attivate, per quanto                  
possibili nella situazione data, tutte le azioni previste nella fase            
di allarme-emergenza, con priorita' per quelle necessarie per la                
salvaguardia delle persone e dei beni. Anche in questo caso lo schema           
tipo cui adeguarsi nella redazione dei piani provinciali e comunali             
di emergenza e' riportato negli indirizzi relativi a questi specifici           
tipi di rischio.                                                                
4.3 Organismi di coordinamento                                                  
Per gli eventi di tipo b) e c) il modello di intervento, in                     
conformita' a quanto delineato in direttive nazionali, prevede la               
costituzione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) formato dai                
rappresentanti delle Amministrazioni e degli enti tenuti al concorso            
di protezione civile e supportato da una sala operativa provinciale             
presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo o presso il               
Centro Unificato provinciale di protezione civile, con compiti                  
tecnici ed organizzata secondo le funzioni del Metodo Augustus.                 
In caso di necessita' si prevede anche la costituzione di centri                
operativi periferici incaricati del coordinamento delle attivita' di            
emergenza riguardanti un ambito territoriale composto da piu'                   
comuni.                                                                         
I centri denominati Centro Operativi Misti (COM), sono attivati dal             
Prefetto e sono retti di norma da un Sindaco o dal Presidente della             
Comunita' Montana.                                                              
I COM vengono costituiti nelle sedi prestabilite previste nei piani             
di emergenza.                                                                   
Il modello di intervento prevede anche, da parte dei sindaci, nei               
casi ritenuti necessari l'attivazione dei COC, presso i comuni                  
interessati dall'evento, anch'essi organizzati per funzioni come                
previsto dal Metodo Augustus.                                                   
Componenti, sedi ed attivita' del CCS, dei COM e dei COC e delle                
relative sale operative costituiscono parte integrante della                    
pianificazione provinciale e comunale dell'emergenza.                           
 Sara' pertanto compito della pianificazione provinciale e comunale             
individuare costituzione e modalita' di funzionamento dei Posti di              
Coordinamento (CCS - COM - COC) e della sala operativa a livello                
provinciale, garantendo il necessario raccordo funzionale ed                    
operativo con il Centro Operativo regionale per la protezione civile            
(COR) e con il Piano regionale di concorso di emergenza.                        
In particolare le Province con il piano provinciale di emergenza                
definiscono, d'intesa con i Prefetti, i comuni sede di COM, i                   
relativi Comuni afferenti e d'intesa con le Amministrazioni                     
interessate, le idonee sedi destinate ad ospitare i centri di                   
coordinamento.                                                                  
4.4 Funzioni Metodo Augustus                                                    
Si ricorda che le funzioni individuate dal Metodo Augustus per la               
sala operativa provinciale (SOP) e per il CCS sono:                             
 1. tecnico scientifica e pianificazione                                        
 2. Sanita', assistenza sociale e veterinaria                                   
 3. mass media e informazione                                                   
 4. volontariato                                                                
 5. materiali e mezzi                                                           
 6. trasporti, circolazione e viabilita'                                        
 7. telecomunicazioni                                                           
 8. servizi essenziali                                                          
 9. censimento danni a persone e cose                                           
10. strutture operative e sar                                                   
11. Enti locali                                                                 
12. materiali pericolosi                                                        
13. assistenza alla popolazione                                                 
14. coordinamento centri operativi                                              
15. tutela beni culturali.                                                      
Le funzioni da attivare nei COM e nei COC sono un sottoinsieme di               
quelle del CCS, che possono essere esercitate mediante opportuni                
accorpamenti, in funzione della tipologia del fenomeno da                       
fronteggiare della sua estensione territoriale e delle dimensioni e             
risorse del comune interessato. Nell'elenco sono evidenziate in                 
grassetto le funzioni principali da attivare nei COM e nei COC.                 
4.5 Carta del modello di intervento                                             
Il piano dovra' necessariamente essere corredato di una carta del               
modello di intervento e da un censimento dati.                                  
La carta dovra' avere i seguenti contenuti minimi:                              
Titolo: carta del modello di intervento di protezione civile.                   
Scala: la carta del modello di intervento del piano provinciale di              
emergenza dovra' essere predisposta in tavole a scala 1:50.000,                 
formato A0, per ciascun COM articolato nei comuni afferenti. La carta           
in oggetto dovra' essere contenuta nel piano provinciale e in ciascun           
piano comunale.                                                                 
La carta del modello di intervento del piano comunale rappresentativa           
dell'intero territorio del comune dovra' essere predisposta a scala             
1:25.000 e ove necessario e possibile a maggior dettaglio.                      
Base topografica: carta tecnica regionale fotoriduzione 1:50.000,               
carta topografica 1:25.000; carta tecnica regionale 1:5.000. Raster             
1:25.000, 1:5.000 UTM32*.                                                       
Temi puntuali: i centri di coordinamento (DI.COMA.C - COR - CCS - COM           
- COC) devono essere rappresentati utilizzando la simbologia tematica           
nazionale opportunamente integrata per il livello regionale.                    
Le aree di emergenza devono essere rappresentate utilizzando la                 
simbologia tematica nazionale standard rispettando sia la grafica che           
i colori.                                                                       
Strutture di protezione civile (CUP, CS).                                       
Strutture operative (VVF, CFS, Carabinieri); depositi e magazzini,              
scuole, ospedali, strutture sanitarie.                                          
Albergo/casa di riposo/convento/monastero, aeroporti, eliporti.                 
Temi lineari: limiti amministrativi infrastrutture di trasporto                 
(autostrade, superstrade, S.S., S.P., S.C., rete ferroviaria) reti              
tecnologiche e di servizio.                                                     
Temi areali: scenari di evento.La carta del modello d'intervento                
dovra' essere predisposta secondo gli standard regionali per quanto             
riguarda l'ambiente GIS, utilizzando la simbologia nazionale                    
opportunamente integrata per il livello regionale (Allegato 1), ed il           
sistema di coordinate di riferimento (UTM32*). Le carte del modello             
d'intervento provinciali e locali possono essere predisposte con                
ulteriori elementi necessari ad ottimizzare l'impiego delle stesse in           
situazioni di crisi o di emergenza.                                             
Sistema informativo di protezione civile - Data base risorse ed                 
elementi esposti a rischio                                                      
La Struttura regionale di Protezione civile ha recentemente                     
acquistato e condiviso (nota dell'Assessore Bruschini del 20 febbraio           
2003 AMB/PTC/03/5621) con Province e Comuni un pacchetto di software            
costituito dai seguenti moduli:                                                 
- Dbrisorse: si tratta del modulo per l'implementazione e la gestione           
della banca dati;                                                               
- MapViever: e' il modulo basato su tecnologia GIS che consente di              
trattare i dati cartografici;                                                   
- NetAtlante: e' il modulo che consente la condivisione in rete di              
dati, cartografie e informazioni che provengono da piu' fonti,                  
mettendo in relazione le componenti istituzionali e le strutture                
operative di protezione civile.                                                 
I tre moduli software costituiscono un pacchetto collegato da                   
procedure capaci di univocita' operativa, e rappresentano la dorsale            
del sistema informativo territoriale di protezione civile.                      
La struttura della banca dati sottesa, e' stata progettata da un                
gruppo di lavoro costituito dal Dipartimento della Protezione civile,           
dalla Struttura regionale di Protezione civile e dalla Provincia di             
Modena.                                                                         
L'obiettivo principale e' la creazione di una banca dati                        
standardizzata, omogenea e georeferenziata che costituisca                      
riferimento per la predisposizione dei piani di emergenza e nel                 
contempo supporto per i decisori in caso di eventi.                             
Gli Enti responsabili del censimento (Province e Comuni) dovranno               
quindi avvalersi per la raccolta dati di questo apposito software               
condiviso con tutte le Province ed i Comuni.                                    
Il censimento dati deve riguardare sia le risorse che gli elementi              
esposti a rischio e deve essere effettuato in conformita' alle "Linee           
guida per il sistema di censimento delle risorse e degli elementi               
esposti a rischio a supporto della pianificazione comunale                      
provinciale e regionale di emergenza" previste dalla deliberazione di           
Giunta regionale 2318/98 ed approvate formalmente con determinazione            
del Responsabile della Struttura regionale di Protezione civile n.              
6640 dell'8 luglio 2002.                                                        
La carta del modello di intervento di protezione civile, la banca               
dati risorse ed elementi esposti a rischio di livello provinciale               
devono rappresentare la sommatoria e la sintesi degli stessi                    
documenti e dati elaborati a livello comunale.                                  
5. Indirizzi specifici per tipologia di eventi                                  
Di seguito vengono elencati i principali tipi di eventi calamitosi              
che possono verificarsi sul territorio regionale e vengono forniti              
gli indirizzi per gli scenari di evento e per le azioni di risposta             
del sistema regionale di protezione civile in caso di emergenza.                
Il modello di intervento indica i ruoli, i compiti e le attivita' di            
ciascun organismo, fatto salvo il coordinamento unitario da parte               
dello Stato, in caso di eventi di tipo c.                                       
I Prefetti, inoltre, nelle varie parti previste dal modello di                  
intervento, assicurano l'efficace coordinamento delle forze e delle             
risorse statali per le attivita' di concorso nella gestione delle               
emergenze negli eventi di cui alla lettera b) dell'art. 2 della Legge           
225/92.                                                                         
5.1 Rischio idrogeologico                                                       
Rischio da inondazione, da frane, da eventi meteorologici pericolosi            
di forte intensita' e breve durata.                                             
Questo rischio comprende gli eventi connessi al movimento                       
incontrollato di masse d'acqua sul territorio, causato da                       
precipitazioni abbondanti o dal rilascio di grandi quantitativi                 
d'acqua da bacini di ritenuta (alluvioni), gli eventi connessi                  
all'instabilita' dei versanti (frane), anch'essi spesso innescati               
dalle precipitazioni, nonche' gli eventi meteorologici pericolosi               
quali forti mareggiate, nevicate, trombe d'aria.                                
Per motivi di praticita' e' opportuno che la pianificazione prenda in           
esame scenari differenziati da definire in modo particolareggiato               
nello stralcio del piano relativo al rischio idrogeologico.                     
5.1.1 Scenario di evento                                                        
Il contenuto dei programmi provinciali di previsione e prevenzione              
costituisce la base fondamentale per la rappresentazione degli                  
scenari di evento.                                                              
Per la definizione degli scenari di evento relativi al rischio                  
idraulico ci si dovra' pertanto avvalere della seguente                         
documentazione e/o elaborati cartografici:                                      
1. "Carta delle celle idrauliche di pianura" (scala 1:25.000);                  
2. "Carta delle sezioni e tratti critici della rete fluviale e dei              
canali di bonifica" di dettaglio (scala 1:10.000) e di sintesi (scala           
1:25.000);                                                                      
3. database delle sezioni e dei tratti critici delle aste fluviali e            
della rete di bonifica;                                                         
4. carta delle aree storicamente inondate 1945-2002 (scala                      
1:50.000);                                                                      
5. carta delle fasce fluviali aree golenali individuate dalle                   
Autorita' di Bacino nell'ambito dei piani di Bacino (1);                        
6. carta delle aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate           
dalle Autorita' di Bacino;                                                      
7. carta dei bacini scolanti di pianura dei consorzi di bonifica;               
8. eventuali documenti di analisi territoriale di dettaglio derivanti           
da studi idraulici.                                                             
Per la definizione degli scenari di evento relativi al rischio da               
frana ci si dovra' avvalere della seguente documentazione e/o                   
elaborati cartografici:                                                         
1. "Carta della pericolosita' da frana ai fini di protezione civile             
1:25.000";                                                                      
2. "Carta dei dissesti di versante censiti nell'ambito dei programmi            
provinciali di previsione e prevenzione 1:5.000, 1:10.000";                     
3. "Carta dell'inventario del dissesto 1:25.000";                               
4. "Carta geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo 1:10.000";                
5. "Schede IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia)";                   
6. documenti di analisi territoriale predisposti dalle Autorita' di             
Bacino;                                                                         
7. cartografia del dissesto contenuta nei PTCP.                                 
I Comuni e le Province si potranno altresi' avvalere di altra                   
documentazione integrativa ritenuta opportuna per la predisposizione            
dei piani.                                                                      
5.1.2 Modello di intervento                                                     
Si tratta di eventi per i quali e' in genere possibile il preannuncio           
e la risposta del sistema di protezione civile puo' quindi avvenire             
attraverso le seguenti fasi successive di attivazione (livelli di               
allerta).                                                                       
Attenzione                                                                      
La fase di attenzione viene attivata dalla Struttura regionale di               
Protezione civile (SPC) previa valutazione e integrazione degli                 
avvisi sul livello di criticita' trasmessi, con modalita'                       
predefinite, dall'ARPA SIM Centro funzionale quando le previsioni               
meteo superano valori di soglia prestabiliti. Ove possibile, la SPC             
fornisce valutazioni sull'estensione territoriale e sulle conseguenze           
del fenomeno atteso.                                                            
Preallarme                                                                      
La fase di preallarme viene attivata dalla Struttura regionale di               
Protezione civile (SPC) sulla base della stima dei livelli di                   
criticita' e della valutazione dei dati relativi alle precipitazioni,           
alle previsioni meteorologiche ed ai livelli idrometrici forniti                
dall'ARPA SIM Centro funzionale nonche' da eventuali informazioni su            
elementi di pericolo o dissesto in atto provenienti dal territorio e            
forniti dai Comuni e/o dalle strutture preposte alle attivita' di               
presidio territoriale e alla vigilanza.                                         
Allarme                                                                         
La fase di allarme viene attivata dalla Struttura regionale di                  
Protezione civile (SPC) sulla base della stima dei livelli di                   
criticita' e della valutazione dei dati relativi alle precipitazioni,           
alle previsioni meteorologiche ed ai livelli idrometrici forniti                
dall'ARPA SIM Centro funzionale, nonche' da informazioni sul                    
territorio provenienti dalle strutture preposte alla vigilanza, cioe'           
alle attivita' di presidio territoriale, relative ad elementi di                
pericolo e dissesto in atto.                                                    
RUOLI, COMPITI ED ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE CIVILE                
Struttura regionale di Protezione civile (SPC)                                  
Attenzione                                                                      
- Comunica l'avvenuta attivazione della fase di attenzione ed i                 
relativi aggiornamenti ai soggetti indicati nella Tabella A e ne                
informa l'Assessore regionale delegato.                                         
Tabella A                                                                       
Elenco dei destinatari delle comunicazioni di attivazione e di                  
cessazione delle fasi operative (livelli di allerta):                           
- Dipartimento della Protezione civile                                          
- ARPA SIM Centro funzionale                                                    
- AIPO (*), STB (*), SGSS, Consorzi di bonifica (*)                             
- Prefetture (*) - Uffici territoriali del Governo                              
- Province (*)                                                                  
- Direzione regionale VVF                                                       
- Coordinamento provinciale del volontario di protezione civile (*)             
- Coordinatore regionale CFS                                                    
- Capitanerie di Porto (*)                                                      
- Registro Italiano Dighe (RID) (*)                                             
- Comuni (*) per il tramite delle Prefetture - Uffici territorili del           
Governo                                                                         
(*) territorialmente interessati;                                               
- provvede al costante aggiornamento della valutazione in base ai               
nuovi dati trasmessi dall'ARPA SIM Centro funzionale;                           
- attiva la propria reperibilita' e quella del CERPIC - CAPI; attiva            
il Centro Operativo regionale in servizio h 24 al superamento di                
valori prefissati di precipitazioni meteorologiche reali e sulla base           
di valutazioni meteorologiche aggiornate e ne da' comunicazione                 
all'ARPA SIM Centro funzionale, AIPO, STB, Province e Consorzi                  
interessati che gestiscono reti di monitoraggio;                                
- comunica l'eventuale cessazione della fase di attenzione.                     
Preallarme                                                                      
- Comunica l'avvenuta attivazione della fase di preallarme ai                   
soggetti indicati nella tabella A e ne informa l'Assessore regionale            
delegato;                                                                       
- provvede al costante aggiornamento delle valutazioni sulla base dei           
dati pluviometrici ed idrometrici trasmessi anche dall'ARPA SIM                 
Centro funzionale, e delle informazioni provenienti dal territorio;             
- attiva il servizio h 24 del Centro Operativo regionale;                       
- si mantiene in costante collegamento con gli enti e le strutture              
preposte alla vigilanza;                                                        
- tiene costantemente informati sull'evolversi della situazione                 
meteorologica, pluviometrica ed idrometrica, i soggetti elencati                
nella Tabella A;                                                                
- allerta i Servizi tecnici regionali interessati all'attivita' di              
presidio territoriale (STB e SGSS) anche al fine della loro                     
confluenza nel CCS e, a ragion veduta, nei COM; allerta le altre                
strutture regionali interessate al concorso e le organizzazioni di              
volontariato;                                                                   
- attiva, se del caso, la Commissione regionale Grandi Rischi                   
idrogeologici;                                                                  
- valuta, in relazione all'evoluzione delle precipitazioni, dei dati            
idrometrici e delle previsioni meteorologiche e sulla base delle                
informazioni provenienti dal territorio, sentiti i Prefetti, le                 
Province ed i Sindaci, l'avvio di attivita' propedeutiche alla                  
gestione dell'emergenza;                                                        
- richiede ai Prefetti di allertare gli enti gestori di dighe e di              
dare disposizioni sulle misure da attivare in caso di passaggio alla            
fase di allarme;                                                                
- dichiara e comunica la cessazione della fase di preallarme sulla              
base dei dati idrometrici, pluviometrici, delle previsioni                      
meteorologiche e delle informazioni provenienti dal territorio.                 
Allarme                                                                         
- Comunica l'avvenuta attivazione della fase di allarme ai soggetti             
indicati in Tabella A e ne informa l'Assessore regionale delegato;              
- tiene costantemente informati i soggetti della Tabella A                      
sull'evolversi della situazione meteorologica, pluviometrica ed                 
idrometrica e delle informazioni sul territorio trasmesse dagli enti            
e strutture preposte al presidio territoriale ed alla vigilanza;                
- mantiene, anche attraverso i rappresentanti dei servizi regionali,            
contatti costanti con i CCS ed i COM;                                           
- adotta le misure di competenza regionale previste nei piani di                
emergenza;:                                                                     
- attiva gli interventi per la valutazione dei danni;                           
- informa i Prefetti sulle disposizioni agli enti gestori di dighe;             
- dichiara e comunica la cessazione della fase di allarme sulla base            
dei dati pluviometrici e idrometrici, delle previsioni meteorologiche           
e delle informazioni provenienti dal territorio;                                
- a ragion veduta dispone l'attivazione e l'invio della Colonna                 
Mobile Integrata.                                                               
ARPA SIM Centro funzionale                                                      
Attenzione                                                                      
- Ricevuta dalla SPC la comunicazione dell'avvenuta attivazione della           
fase di attenzione, attiva il servizio di reperibilita' che si                  
trasforma in servizio h 24 al superamento dei valori di                         
precipitazioni reali prefissati e sulla base di valutazioni                     
meteorologiche e idrologiche aggiornate. Il servizio h 24 deve                  
comunque iniziare al momento dell'attivazione del Centro Operativo              
regionale di protezione civile;                                                 
- trasmette almeno ogni 12 ore alla SPC l'aggiornamento delle                   
previsioni meteorologiche e, attivato il servizio h 24, ogni ora, dei           
 dati pluviometrici, idrometrici e di "now-casting" (valutazione del            
livello di criticita').                                                         
Preallarme e allarme                                                            
- Mantiene il servizio h 24 e aggiorna con continuita' e trasmette a            
ragion veduta alla SPC i dati pluviometrici, idrometrici, di                    
"now-casting e", con la frequenza piu' ravvicinata possibile, le                
previsioni meteorologiche.                                                      
Enti e strutture preposte alla vigilanza e al presidio territoriale             
(AIPO, STB, Consorzi di bonifica)                                               
Attenzione                                                                      
- Ricevuta dalla SPC la comunicazione dell'avvenuta attivazione della           
fase di attenzione, i Responsabili delle strutture a ragion veduta,             
attivano il servizio di reperibilita' che si trasforma in servizio h            
24 in contemporanea con l'attivazione del Centro Operativo regionale            
di protezione civile;                                                           
- allertano i propri tecnici per interventi di vigilanza e di                   
presidio nei punti di crisi;                                                    
- attivato il servizio h 24, trasmettono con continuita' ad ARPA SIM            
e alla SPC i dati idrometrici e ogni eventuale informazione e                   
valutazione sulle condizioni del territorio.                                    
Preallarme                                                                      
- A ragion veduta attivano il servizio h 24, se non gia' avvenuto               
nella fase di attenzione;                                                       
- comunicano alla SPC e ai CCS territorialmente competenti, con                 
continuita', i dati idrometrici relativi ai bacini di competenza e le           
relative valutazioni;                                                           
- dispongono la partecipazione alle riunioni dei CCS di propri                  
funzionari anche in rappresentanza della SPC;                                   
- attivano il servizio di vigilanza e di presidio territoriale con              
particolare riferimento ai punti critici e segnalano immediatamente             
alla SPC e ai CCS territorialmente competenti ogni eventuale pericolo           
incombente;                                                                     
- forniscono alla SPC specifiche proposte sulle operazioni da                   
eseguire nelle dighe e negli invasi che insistono nei bacini di                 
competenza, in relazione allo stato dei fiumi;                                  
- ove necessario, chiedono alla Provincia di attivare l'intervento              
del coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile             
ai fini del concorso all'attivita' di presidio e ne danno                       
comunicazione alla SPC.                                                         
Allarme                                                                         
- Mantengono il servizio h 24 e aggiornano continuamente la SPC e i             
CCS interessati, sull'evoluzione della situazione idrometrica e del             
territorio vigilato;                                                            
- garantiscono il servizio di piena e la vigilanza nei punti critici            
dei corsi d'acqua e dei versanti, mantenendone costantemente                    
informato la SPC e i CCS;                                                       
- provvedono , d'intesa con la SPC, ad attuare interventi urgenti per           
la rimozione di pericoli incombenti e di riduzione del rischio;                 
- forniscono ai CCS e, a ragion veduta ai COM, ogni assistenza                  
tecnica.                                                                        
Prefetture - Uffici territoriali del Governo                                    
Attenzione                                                                      
- Ricevuta comunicazione dalla SPC dell'avvenuta attivazione della              
fase di attenzione, ne informano i Sindaci dei Comuni interessati e             
le Comunita' Montane e verificano con i Comuni le procedure e i                 
collegamenti;                                                                   
- comunicano l'avvenuta attivazione della fase di attenzione alle               
autorita' e alle strutture operative che fanno parte del CCS e ne               
verificano la reperibilita';                                                    
- mantengono informato la SPC.                                                  
Preallarme                                                                      
- Ricevuta comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di                
preallarme, convocano immediatamente il CCS in composizione ristretta           
(funzione 1, VVF, Forze dell'ordine, rappresentante STB, Provincia)             
riservandosi di convocare i rappresentanti dei rimanenti Enti, che              
devono assicurare la pronta reperibilita', in caso di evoluzione                
negativa degli eventi in atto;                                                  
- convocano i COM, anch'essi nella stessa composizione ristretta e              
con la partecipazione dei Comuni (affidandone di norma il                       
coordinamento al Sindaco del Comune principale) verificano                      
l'attivazione dei COC;                                                          
- dispongono, in coordinamento con le Province, i COM e i COC,                  
l'allertamento delle strutture operative e verificano l'attivazione             
degli interventi di preparazione all'emergenza previsti nel piano               
provinciale e nei singoli piani comunali;                                       
- allertano gli Enti gestori di dighe e danno disposizioni sulle                
misure da attivare in caso di passaggio alla fase di allarme, sulla             
base delle informazioni e dati forniti dalla SPC;                               
- informano la SPC circa l'insorgenza di eventuali difficolta' o                
problemi che richiedano interventi da parte delle strutture                     
regionali.                                                                      
Allarme                                                                         
- Ricevuta comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di                
allarme, convocano il CCS e i COM in composizione completa e                    
verificano che siano attivati gli interventi di soccorso necessari;             
- verificano che i Sindaci abbiano attivato i COC e le azioni                   
previste nei piani comunali di emergenza;                                       
- adottano ogni misura ulteriore, eventualmente necessaria, atta a              
garantire l'efficacia degli interventi di soccorso e di assistenza              
alla popolazione e dispongono se del caso idonee misure integrative;            
- informano la SPC circa l'insorgenza di eventuali difficolta' e                
problemi che richiedano interventi da parte delle strutture                     
regionali.                                                                      
Province                                                                        
Collaborano con il Prefetto ed i Sindaci per l'attivazione degli                
interventi previsti nel piano provinciale di emergenza.                         
Attenzione                                                                      
- Attivano la reperibilita' dei propri servizi di protezione civile;            
- all'attivazione del Centro Operativo regionale di protezione                  
civile, le Province che mantengono stazioni di monitoraggio                     
idro-pluviometrico attivano il servizio h 24 e trasmettono con                  
continuita' i dati ad ARPA SIM e alla SPC;                                      
- allertano le proprie strutture tecniche di vigilanza e presidio               
sulla rete stradale e sul territorio.                                           
Preallarme                                                                      
- Confluiscono nel CCS e concorrono alle decisioni e azioni;                    
- attivano, a ragion veduta, il servizio h 24 da parte delle                    
strutture tecniche e di protezione civile;                                      
- concorrono all'attivita' di presidio assicurando la vigilanza della           
rete stradale e del territorio segnalando ogni problema alla SPC, CCS           
e COM;                                                                          
- ricevuta dalle strutture preposte alla vigilanza la richiesta di              
concorso da parte del volontariato di protezione civile per attivita'           
di presidio attivano in tal senso il coordinamento provinciale del              
volontariato.                                                                   
Allarme                                                                         
- Partecipano all'attivita' dei CCS e concorrono agli interventi per            
l'assistenza alle popolazioni;                                                  
- mantengono la vigilanza sulla rete stradale e sul territorio ed               
attuano gli interventi di urgenza nei settori di competenza;                    
- concorrono, con il coordinamento della SPC, all'attivita' per il              
censimento dei danni, in corso d'evento e nella fase post evento.               
Sindaci                                                                         
Attenzione                                                                      
- Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione                
della fase di attenzione, verificano la reperibilita' dei propri                
funzionari da far confluire nel COM o nel COC;                                  
- se il piano provinciale prevede l'attivazione di un COM, informano            
i rappresentanti delle strutture confluenti verificandone la                    
reperibilita';                                                                  
- allertano le strutture tecniche e di polizia urbana del Comune,               
anche al fine del concorso all'attivita' di presidio territoriale.              
Preallarme                                                                      
- Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione                
della fase di preallarme, se necessario attivano il COC e partecipano           
all'attivita' del COM se convocato;                                             
- avvisano i responsabili delle altre funzioni di supporto del COC e            
ne verificano la reperibilita';                                                 
- attivano, a ragion veduta, altre procedure previste nel piano                 
comunale o ritenute utili per la sicurezza, allertando in particolare           
le strutture operative e il volontariato coinvolto nell'attivita' di            
soccorso;                                                                       
- informano COM e CCS su eventuali problemi insorti sul territorio.             
Allarme                                                                         
- Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione                
della fase di allarme, dispongono, attraverso il COM o il COC,                  
convocati al completo, l'invio:                                                 
- delle squadre a presidio delle vie di deflusso;                               
- di volontari nelle aree di attesa;                                            
- di uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di                    
accoglienza della popolazione;                                                  
- di uomini e mezzi per l'informazione alla popolazione;                        
- dispongono l'allontanamento della popolazione dalle aree a rischio            
secondo le modalita' previste dalla pianificazione comunale di                  
emergenza;                                                                      
- coordinano tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di             
supporto secondo quanto previsto dal piano, utilizzando anche il                
volontariato di protezione civile;                                              
- assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica            
e privata incolumita';                                                          
- predispongono uomini e mezzi per la comunicazione alla popolazione            
del cessato allarme;                                                            
- dalle prime manifestazioni dell'evento il Sindaco assicura un                 
flusso continuo di informazioni verso la SPC e CCS.                             
Comunita' Montane                                                               
Attenzione                                                                      
- Ricevuta la comunicazione dalle Prefetture - UTG della avvenuta               
attivazione della fase di attenzione attivano le misure previste nei            
piani comunali o intercomunali se delegate dai Comuni;                          
- allertano i propri tecnici per concorrere all'attivita' di presidio           
territoriale e di vigilanza;                                                    
- trasmettono ogni eventuale informazione e valutazione sulle                   
condizioni del territorio alla SPC ed a STB competente.                         
Preallarme                                                                      
- Ricevuta la comunicazione dalle Prefetture - UTG della avvenuta               
attivazione della fase di preallarme attivano le misure previste nei            
piani comunali o intercomunali se delegate dai Comuni e partecipano             
all'attivita' dei COM;                                                          
- coadiuvano gli Enti preposti, per l'attivita' di presidio                     
territoriale e di vigilanza;                                                    
- trasmettono con continuita' informazioni e valutazioni sulle                  
condizioni del territorio alla SPC ed a STB competente.                         
Allarme                                                                         
- Ricevuta la comunicazione dalle Prefetture - UTG della avvenuta               
attivazione della fase di allarme attivano le misure previste nei               
piani comunali o intercomunali se delegate dai Comuni e partecipano             
all'attivita' dei COM;                                                          
- concorrono all'attivita' di censimento dei danni, in corso d'evento           
e nella fase post evento;                                                       
- trasmettono con continuita' informazioni e valutazioni sulle                  
condizioni del territorio alla SPC ed a STB competente;                         
- concorrono con i Sindaci per l'attivazione di tutte le iniziative             
atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumita'.                    
Direzione regionale dei Vigili del fuoco                                        
Attenzione                                                                      
- Ricevuta dalla Struttura regionale di Protezione civile la                    
comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, ne            
informa i Comandi provinciali interessati e dispone che vengano                 
allertati tutti i distaccamenti.                                                
Preallarme                                                                      
- Confluisce nei CCS e, ove previsto, nei COM e nei COC;                        
- allerta i Comandi provinciali per predisporre le operazioni di                
partenza delle Sezioni Operative previste nel piano particolare.                
Allarme                                                                         
- Dispone l'invio delle squadre disponibili sul territorio e ne                 
coordina l'impiego nell'attivita' di soccorso tecnico urgente;                  
- in caso di necessita', richiede alle competenti strutture del                 
Ministero dell'Interno, l'invio di colonne mobili dei VVF da altre              
regioni;                                                                        
- segnala al Prefetto e alla Struttura regionale di Protezione civile           
ogni problema o difficolta', con particolare riferimento ad eventuali           
situazioni di pericolo incombente.                                              
Coordinamento regionale Corpo Forestale dello Stato                             
Attenzione                                                                      
- Ricevuta dalla Struttura regionale di Protezione civile la                    
comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, ne            
informa i Coordinamenti provinciali interessati e dispone che vengano           
allertati i comandi stazione.                                                   
Preallarme                                                                      
- Confluisce nei CCS e, ove previsto, nei COM e nei COC;                        
- dispone d'intesa con le Amministrazioni locali e con il Servizio              
Tecnico di Bacino che il proprio personale concorra al servizio di              
vigilanza e sopralluoghi dei tratti critici della rete fluviale di              
bonifica e dei versanti (attivita' di presidio territoriale).                   
Allarme                                                                         
- Dispone affinche' i coordinamenti ed i comandi assicurino la                  
vigilanza ed i sopralluoghi in coordinamento con i Servizi Tecnici di           
Bacino.                                                                         
Capitaneria di Porto                                                            
Attenzione                                                                      
- Ricevuta dalla Struttura regionale di Protezione civile la                    
comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione ne             
informa le proprie strutture operative.                                         
Preallarme                                                                      
- Dispone il servizio di vigilanza nei tratti critici della costa e             
ne riferisce ai CCS di competenza.                                              
Allarme                                                                         
- Coordina il servizio di vigilanza ed attua gli interventi di                  
soccorso di propria competenza informandone il COR e il CCS.                    
Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione civile                 
Attenzione                                                                      
- Ricevuta comunicazione dell'attivazione della fase di attenzione              
informa i referenti delle squadre specialistiche.                               
Preallarme                                                                      
- Ricevuta comunicazione dell'attivazione della fase di preallarme              
predispone le azioni necessarie a garantire l'intervento delle                  
squadre specialistiche, coadiuvando le strutture preposte, per il               
presidio territoriale e la vigilanza.                                           
Allarme                                                                         
- Ricevuta comunicazione dell'attivazione della fase di allarme                 
garantisce, con squadre specializzate il concorso operativo alle                
strutture istituzionali preposte agli interventi.                               
5.2 Rischio sismico                                                             
I terremoti sono fenomeni che si verificano senza possibilita' di               
preannuncio e pertanto il piano di emergenza riguardera' solo la fase           
di allarme per interventi post evento, con magnitudo superiore a 4.             
5.2.1 Scenario di evento                                                        
Un primo scenario di evento verra' fornito dalla Struttura regionale            
di Protezione civile e predisposto in collaborazione con l'Ufficio              
Servizio Sismico nazionale del Dipartimento della Protezione civile             
(USSN) e con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione           
(SGSS). Lo scenario e' costruito sulla base delle mappe di                      
pericolosita' sismica e sui dati relativi alla vulnerabilita'                   
dell'edificato e verra' aggiornato man mano che miglioreranno queste            
conoscenze. Lo scenario fornisce la descrizione a livello comunale              
del danno probabile atteso in caso di eventi sismici con diversa                
probabilita' di accadimento. Verranno fornite anche indicazioni sulle           
informazioni da raccogliere a livello comunale per elaborare uno                
scenario piu' approfondito.                                                     
5.2.2 Modello di intervento                                                     
Ruoli, compiti ed attivita' degli organismi di Protezione civile                
Struttura regionale di Protezione civile (SPC)                                  
- Avvenuto l'evento, la SPC raccoglie immediatamente i dati sulle               
caratteristiche della scossa (coordinate epicentrali, magnitudo,                
durata, profondita') dall'INGV e quelli accelerometrici dall'USSN.              
D'intesa con quest'ultimo e con la collaborazione del SGSS elabora la           
proiezione del danno possibile. Trasmette queste informazioni ai                
soggetti elencati nella Tabella B e ne informa l'Assessore delegato;            
- mantiene contatti con i Prefetti, i Sindaci, i VVF e le Stazioni              
dei Carabinieri;                                                                
- per magnitudo superiori a 4, e se dalle prime informazioni                    
provenienti dal territorio emergono segnalazioni di crolli o comunque           
di danni diffusi:                                                               
- attiva il Centro Operativo regionale in servizio h 24 e il                    
CERPIC-CAPI;                                                                    
- dispone che vengano immediatamente inviate nelle zone colpite le              
squadre del Nucleo regionale di valutazione per il censimento                   
dell'agibilita' degli edifici e se necessario per la verifica                   
d'idoneita' delle aree di emergenza coordinate dal SGSS;                        
- verifica con il Prefetto l'avvenuta attivazione di CCS e COM e                
mantiene con essi contatti costanti, anche attraverso i                         
rappresentanti dei Servizi regionali;                                           
- verifica con il Sindaco l'attivazione del COC.                                
Tabella B                                                                       
Elenco dei destinatari delle comunicazioni di evento sismico:                   
- Dipartimento Protezione civile                                                
- STB (*)                                                                       
- SGSS                                                                          
- Prefetture (*) - Uffici territoriali del Governo                              
- Province (*)                                                                  
- Sindaco (*)                                                                   
- Direzione regionale VVF/Comandi provinciali (*)                               
- Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile(*)                
- Coordinatore regionale CFS                                                    
(*) territorialmente interessati;                                               
- adotta le misure di competenza regionale previste nei piani di                
emergenza con particolare riferimento all'assistenza dei                        
senza-tetto;                                                                    
- se del caso chiede ai Prefetti che dispongano verifiche da parte              
degli enti gestori di dighe e degli enti titolari di infrastrutture             
primarie (ponti, gallerie, strade, reti di servizi principali) e                
controlli sugli impianti industriali a rischio di incidente                     
rilevante;                                                                      
- dispone verifiche sulla stabilita' dei versanti nei punti critici;            
- attiva gli interventi per la valutazione dei danni.                           
Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione SGSS                      
- Su richiesta della Struttura regionale di Protezione civile,                  
dispone l'invio immediato nelle zone colpite delle squadre tecniche             
per il censimento dell'agibilita' degli edifici, ne coordina                    
l'attivita' in raccordo con COM e COC e trasmette i risultati alla              
SPC e ai CCS;                                                                   
- trasmette alla SPC e ai CCS ogni informazione tecnico-scientifica             
in suo possesso utile alla gestione della crisi;                                
- assicura con propri rappresentanti o con componenti del Nucleo                
tecnico di valutazione o con funzionari del Servizio Tecnico di                 
Bacino, il supporto alla funzione tecnico-scientifica nel COR nei CCS           
e nei COM.                                                                      
Enti e strutture preposte alla vigilanza (AIPO, STB, Consorzi di                
bonifica)                                                                       
- Dispongono interventi di controllo sui punti critici dei versanti,            
anche su richiesta della SPC o segnalazione degli enti territoriali;            
- in caso di problemi in atto svolgono le funzioni previste nella               
fase di allarme nelle procedure di attivazione per il rischio                   
idrogeologico.                                                                  
Prefetture - Uffici territoriali del Governo                                    
- Ricevuta comunicazione dell'evento, per magnitudo superiore a 4 e             
se dalle prime informazioni dal territorio emergono segnalazioni di             
crolli o comunque di danni diffusi:                                             
- convocano i CCS e i COM e dispongono gli interventi di soccorso               
necessari;                                                                      
- verificano, l'attivazione dei COC;                                            
- verificano attraverso CCS, COM e COC l'efficacia degli interventi             
di soccorso e di assistenza alla popolazione;                                   
- dispongono interventi di controllo da parte degli enti gestori di             
dighe, ponti, gallerie, strade, reti di servizio e di impianti                  
industriali a rischio rilevante;                                                
- informano la SPC circa l'insorgenza di eventuali difficolta' o                
problemi che richiedano interventi da parte delle strutture                     
regionali.                                                                      
Province                                                                        
- Partecipano all'attivita' del CCS e concorrono agli interventi per            
l'assistenza alle popolazioni;                                                  
- dispongono interventi di controllo sulle infrastrutture di loro               
proprieta' o vigilate, con particolare riferimento alle opere                   
stradali ed attivano i conseguenti interventi urgenti;                          
- concorrono, con il coordinamento della SPC, all'attivita' per il              
censimento dei danni.                                                           
Sindaci                                                                         
- Assicurano la prima assistenza alla popolazione colpita, anche                
ricorrendo al coordinamento provinciale di volontariato di protezione           
civile. In particolare dispongono, attraverso il COC o il COM, in               
relazione alla gravita' dell'evento ed ai risultati dei censimenti di           
agibilita' degli edifici:                                                       
- l'invio di volontari nelle aree di attesa;                                    
- l'invio di uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di            
accoglienza della popolazione;                                                  
- coordinano tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di             
supporto del COM o del COC; utilizzando anche il volontariato di                
protezione civile;                                                              
- assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica            
e privata incolumita';                                                          
- il Sindaco assicura un flusso continuo di informazioni verso la SPC           
- COR e CCS;                                                                    
- assicura per il tramite dell'Ufficio Tecnico il supporto                      
all'attivita' di censimento e verifiche di agibilita'.                          
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco                                            
- I Comandanti provinciali interessati dispongono l'invio delle                 
squadre disponibili sul territorio e ne coordinano tutte le attivita'           
connesse al soccorso tecnico urgente, se del caso, richiedano alla              
SPC l'invio a supporto di squadre di volontari di protezione civile;            
- in caso di necessita' la Direzione regionale dispone l'invio di               
squadre da altri Comandi provinciali, richiede alle competenti                  
strutture del Ministero dell'Interno, l'invio di colonne mobili dei             
VVF da altre regioni;                                                           
- segnala al prefetto e alla SPC ogni problema o esigenza, con                  
particolare riferimento ad eventuali situazioni di pericolo                     
incombente.                                                                     
Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile                 
Ricevuta dalla SPC la segnalazione di evento avvenuto, dispone la               
mobilita' immediata di volontari e mezzi e l'invio di squadre su                
richiesta del Prefetto, dei Sindaci e dei VVF, previa autorizzazione            
della SPC relativamente al coordinamento logistico ed alle                      
autorizzazioni di legge.                                                        
Coordinamento regionale Corpo Forestale dello Stato                             
Oltre agli interventi richiesti dal Prefetto nell'ambito del CCS,               
dispone in coordinamento con i Servizi Tecnici di Bacino, e il SGSS             
sopralluoghi ed interventi di controllo e vigilanza sui punti critici           
dei versanti.                                                                   
5.3 Rischio incendi boschivi                                                    
La superficie forestale della regione Emilia-Romagna, che si estende            
per 518.000 ettari e' esposta, nel periodo secco, al pericolo degli             
incendi. A questa superficie, costituita da dominanti querceti misti            
e subordinati faggete, querceti xerofili, latifoglie e conifere,                
prevalentemente cedui, debbono aggiungersi altre vaste superfici di             
praterie pascoli ed incolti arbustivi, oltre che di colture di                  
cereali, anch'esse soggette ad incendi, per cui circa un milione di             
ettari, cioe' meta' dell'intera superficie regionale, e' esposta al             
pericolo di incendi nei periodi di scarsa piovosita' ed alta                    
ventosita'. La superficie media annua percorsa dal fuoco negli ultimi           
venti anni e' stata circa 730 ettari, con forti oscillazioni (massimo           
1500 ettari nel 1998). I periodi piu' soggetti agli incendi sono                
quello tardo invernale (febbraio-aprile) e quello estivo                        
(giugno-settembre). Le cause degli incendi sono da imputare                     
pressoche' totalmente all'azione dell'uomo, sia colposa che dolosa.             
5.3.1 Scenari di evento                                                         
Le zone piu' esposte al pericolo incendio, valutate in base al tipo             
di vegetazione, l'esposizione del versante, l'altitudine sul livello            
del mare, sono gia' state individuate a livello sia provinciale che             
comunale, nell'ambito del piano regionale di protezione civile delle            
foreste contro gli incendi 1999-2003 approvato con deliberazione del            
Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre 1999.                               
Nello stesso piano sono stati anche indicati il livello di                      
vulnerabilita', valutato sulla base della frequenza di accadimento e            
sulla localizzazione territoriale degli incendi degli ultimi anni.              
Dall'incrocio della mappa di pericolosita' con quella di                        
vulnerabilita' sono state ricavate le mappe di rischio degli incendi            
boschivi su base comunale. Questi documenti, insieme con i dati                 
meteo-climatici che indicano i momenti favorevoli per lo sviluppo               
degli incendi, rappresentano lo scenario di riferimento per la                  
pianificazione d'emergenza che riguarda gli interventi di contrasto,            
di contenimento e di spegnimento degli incendi.                                 
Di importanza fondamentale sono comunque le attivita' di prevenzione,           
anch'esse indicate nel sopracitato piano regionale, e quelle di                 
divulgazione e propaganda.                                                      
Le analisi di criticita' sviluppate nell'ambito dei programmi                   
provinciali di previsione e prevenzione costituiscono documento di              
riferimento per la definizione degli scenari.                                   
5.3.2 Modello d'intervento                                                      
Gli interventi di lotta diretta contro gli incendi boschivi                     
comprendono:                                                                    
- attivita' di vigilanza e avvistamento avente lo scopo di una                  
tempestiva segnalazione dell'insorgere dell'incendio;                           
- spegnimento per azione diretta a terra;                                       
- controllo della propagazione del fuoco;                                       
- intervento con mezzi aerei;                                                   
- bonifica.                                                                     
Queste attivita' sono assicurate, dal Corpo Forestale dello Stato dal           
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dai Volontari di protezione              
civile appositamente formati ed equipaggiati, anche in base a                   
specifiche convenzioni, stipulate tra la Regione Emilia-Romagna                 
Struttura regionale di Protezione civile, il Corpo Forestale dello              
Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed i Coordinamenti               
provinciali di volontariato di protezione civile, che garantiscono il           
coordinamento interforze.                                                       
L'intervento e' articolato in fasi successive, che servono a scandire           
temporalmente il crescere del livello di attenzione e di impiego                
degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie che vengono messi           
in campo.                                                                       
Si distinguono:                                                                 
- un periodo ordinario (durante il quale la pericolosita' di incendi            
e' limitata o inesistente);                                                     
- un periodo di intervento (durante il quale la pericolosita' di                
incendi boschivi e' alta).                                                      
Nel periodo ordinario vengono effettuate, nell'ambito dei compiti               
istituzionali dei vari enti e strutture tecniche, le normali                    
attivita' di studio e sorveglianza del territorio nonche'                       
l'osservazione e la previsione delle condizioni metereologiche. La              
conoscenza e il monitoraggio dell'ambiente sono il presupposto per              
una pianificazione antincendio concreta e per una preparazione degli            
interventi mirata.                                                              
Nel periodo di intervento si attivano fasi di operativita' crescente,           
proporzionata agli aspetti previsionali, articolate nell'ambito delle           
seguenti fasi:                                                                  
- fase di attenzione (indicativamente da febbraio ad aprile e da                
giugno a settembre);                                                            
- fase di preallarme (dichiarazione di stato di grave                           
pericolosita');                                                                 
- fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio);                      
- fase di spegnimento e bonifica (estinzione dell'incendio).                    
E' necessario ribadire che le strutture operative, considerata la               
natura del rischio incendi boschivi e le tipologie di innesco piu'              
frequenti, devono essere pronte ad attivare la fase di allarme per              
interventi di spegnimento in qualsiasi periodo dell'anno.                       
Ruoli, compiti ed attivita' degli organismi di protezione civile                
Struttura regionale di Protezione civile (SPC)                                  
Attenzione e preallarme                                                         
- Sulla base delle segnalazioni del Corpo Forestale dello Stato e               
dell'ARPA SIM Centro funzionale comunica l'avvenuta attivazione della           
fase di attenzione e di quella di preallarme ed i relativi                      
aggiornamenti ai soggetti indicati nella Tabella C e ne informa                 
l'Assessore delegato.                                                           
Tabella C                                                                       
Elenco dei destinatari delle comunicazioni di attivazione (e di                 
cessazione) delle fasi operative relative agli incendi boschivi:                
- Dipartimento Protezione civile - Ufficio Rischio incendi boschivi             
- Coordinatore regionale CFS                                                    
- Direzione regionale VVF e Comandi provinciali (*)                             
- Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile (*)               
- Prefetture (*) - Uffici territoriali del Governo                              
- Province (*)                                                                  
- Sindaco (*)                                                                   
- Presidente della Comunita' Montana (*)                                        
- ARPA SIM Centro funzionale                                                    
(*) territorialmente interessati;                                               
- in caso di preallarme dispone l'attivazione in servizio h 12 (con             
reperibilita' h 24) della Sala operativa unificata permanente (SOUP)            
con la presenza di funzionari della Struttura regionale di Protezione           
civile, del CFS, VVF e di Volontari di protezione civile.                       
Allarme e spegnimento                                                           
- Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio comunica                    
l'attivazione della fase di allarme ai soggetti della Tabella C;                
- assicura, attraverso la Sala operativa unificata, il coordinamento            
delle attivita' di spegnimento degli incendi, valutando le                      
segnalazioni provenienti dal territorio, anche alla luce delle                  
condizioni meteo; controlla che vi sia adeguata risposta da parte               
delle strutture operative, anche garantendo, ove necessario, il                 
concorso di squadre da altre province;                                          
- provvede, su proposta del CFS, a richiedere il concorso di mezzi              
aerei al DPC-COAU;                                                              
- nel caso di incendio duraturo e di vasta estensione che minacci               
zone abitate chiede al Prefetto l'attivazione delle opportune                   
strutture di coordinamento dei soccorsi.                                        
ARPA SIM Centro funzionale                                                      
- L'ARPA SIM Centro funzionale fornisce con continuita' alla                    
Struttura regionale di Protezione civile informazioni climatologiche            
e meteorologiche (previsionali ed osservate) sullo stato dei                    
parametri che concorrono alla definizione dell'indice di pericolo               
meteorologico incendi boschivi come definito nel piano regionale di             
protezione delle foreste contro gli incendi 1999-2003.                          
Corpo Forestale dello Stato                                                     
Attenzione e preallarme                                                         
- Comunica alla Struttura regionale di Protezione civile i dati sulle           
condizioni del territorio utili, insieme con quelli meteorologici               
dell'ARPA SIM Centro funzionale, ai fini dell'attivazione della fase            
di attenzione. Richiede, se del caso, l'attivazione della fase di               
preallarme (stato di grave pericolosita' per gli incendi boschivi);             
- intensifica l'attivita' di sorveglianza e di avvistamento                     
antincendi, avvalendosi anche del concorso dei VVF e del                        
volontariato;                                                                   
- verifica l'efficienza dei mezzi, delle strutture, dei sistemi di              
comunicazione e la disponibilita' del personale;                                
- assicura la presenza di proprio personale nella SOUP.                         
Allarme e spegnimento                                                           
- Assicura, attraverso il COP il coordinamento a livello provinciale            
degli interventi di spegnimento, avvalendosi del proprio personale,             
di quello dei VVF e del volontariato e ne assume la direzione;                  
- ricevuta la segnalazione di incendio informa tempestivamente il               
Comando dei VVF;                                                                
- assicura la costante informazione al Prefetto e al Sindaco                    
interessato;                                                                    
- assicura i contatti con la Sala operativa unificata, richiedendo,             
se del caso, il concorso di forze operative da altre province e                 
l'invio di mezzi aerei per lo spegnimento, al Dipartimento della                
Protezione civile;                                                              
- bonifica: assicurare gli interventi di bonifica delle aree percorse           
dal fuoco e comunica la cessazione dello stato di allarme alla Sala             
operativa unificata, Prefettura - UTG e Sindaci interessati.                    
Vigili del fuoco                                                                
Attenzione e preallarme                                                         
- Assicura la presenza del proprio personale nella Sala operativa               
unificata;                                                                      
- in aggiunta all'attivita' ordinaria espletata dai distaccamenti sul           
territorio, attiva in ogni provincia apposite squadre AIB in servizio           
h 12 sulla base della convenzione con la Regione-SPC.                           
Allarme e spegnimento                                                           
- Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio, assicura,                  
tramite il proprio nucleo elicotteri, anche in collaborazione con il            
CFS, interventi di monitoraggio e valutazione;                                  
- ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio informa                     
tempestivamente il CFS;                                                         
- concorre all'attivita' di spegnimento in collaborazione con il                
Corpo Forestale dello Stato ed il Volontariato e ne assume il                   
coordinamento se l'incendio minaccia zone abitate o infrastrutture.             
Province                                                                        
Attenzione e preallarme                                                         
- Nella fase di attenzione attiva il Servizio di vigilanza ed                   
avvistamento antincendio, in coordinamento con i Comuni e in accordo            
con il CFS, mediante l'impiego del volontariato preventivamente                 
addestrato ed equipaggiato;                                                     
- nella fase di preallarme attiva il Centro Operativo provinciale               
(COP) con le modalita' di cui al piano di emergenza, rafforza il                
servizio avvistamento incendi e si assicura della pronta                        
disponibilita' di squadre di volontari per interventi AIB.                      
Allarme e spegnimento                                                           
- Assicura, attraverso il COP, il concorso del coordinamento                    
provinciale del volontariato di protezione civile, in coordinamento             
con i Comuni, il CFS e VVF, e vigila sull'efficacia operativa degli             
interventi.                                                                     
Comune e/o Comunita' montana                                                    
Attenzione e preallarme                                                         
- Concorre all'attivita' di vigilanza e di avvistamento antincendio,            
in raccordo con il CFS e la Provincia, mediante l'impiego del                   
volontariato comunale;                                                          
- provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare                   
comportamenti che possono provocare incendi.                                    
Allarme e spegnimento                                                           
- Mette a disposizione del CFS il volontariato comunale specializzato           
e, se richiesto dal CFS e dalla Provincia, mezzi e personale tecnico            
del Comune e della Comunita' Montana.                                           
Sindaci                                                                         
Attenzione e preallarme                                                         
- Il Sindaco ricevuta la comunicazione dell'attivazione della fase di           
attenzione e di preallarme dispone opportune misure di prevenzione e            
salvaguardia di competenza informandone la Provincia.                           
Allarme e spegnimento                                                           
- Fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e successiva                  
bonifica ogni possibile supporto;                                               
- sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di             
spegnimento se necessario ordina e coordina le operazioni di                    
evacuazione della popolazione e dispone le misure di prima                      
assistenza.                                                                     
Prefetture - Uffici territoriali del Governo                                    
La Prefettura - UTG e' mantenuta costantemente informata dalla Sala             
operativa unificata sull'eventuale insorgenza e propagazione di                 
incendi boschivi;                                                               
- su richiesta della SPC e in caso di incendi, per durata ed                    
estensione, che potrebbero rappresentare un pericolo per i centri               
abitati attiva le opportune strutture di coordinamento dei soccorsi;            
- attiva gli interventi delle Forze dell'Ordine per l'assistenza alla           
popolazione.                                                                    
Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile                 
Attenzione e preallarme                                                         
- Sulla base di quanto previsto dai piani comunali e provinciali                
coadiuvano le attivita' di sorveglianza, avvistamento e presidio del            
territorio.                                                                     
Allarme e spegnimento                                                           
- Su richiesta del coordinatore delle operazioni di spegnimento,                
previa autorizzazione della SOUP anche ai fini dei benefici dell'art.           
9 se richiesti, mette a disposizione le squadre di volontari                    
opportunamente formati ed equipaggiati per coadiuvare le forze                  
impegnate nelle operazioni di spegnimento e le operazioni di                    
bonifica.                                                                       
5.4 Rischio chimico industriale                                                 
Gli incidenti industriali (incendi, esplosioni, rilasci) sono eventi            
tipicamente imprevedibili. Il piano di emergenza riguardera' pertanto           
solo la fase di allarme per interventi post evento.                             
Ai fini della pianificazione di emergenza, negli impianti a rischio             
di incidente rilevante, si distinguono:                                         
- Piani di emergenza interni (PEI);                                             
- Piani di emergenza esterni (PEE).                                             
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003            
la predisposizione dei PEI, con le finalita' di cui all'art. 11 del             
DLgs 334/99(2), per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del medesimo             
decreto, e' di esclusiva pertinenza del gestore dello stabilimento.             
Le Province d'intesa con il Prefetto ed i Comuni interessati, sentita           
l'ARPA e l'AUSL, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 26,               
predispongono i PEE per gli stabilimenti per i quali il gestore e'              
tenuto alla trasmissione del rapporto di sicurezza.                             
La predisposizione e l'attuazione del PEE di cui alla circolare n.              
994 del 27 giugno 2000 e' di competenza dell'Ufficio Territoriale di            
Governo che ne cura la predisposizione, d'intesa con la Regione e gli           
Enti locali, e ne coordina l'attuazione.                                        
Il PEE contiene in particolare la descrizione dei fenomeni possibili            
del loro impatto sul territorio, dei pericoli connessi e prevede le             
misure necessarie per fronteggiare l'emergenza, individuando                    
strutture, personale e mezzi e le relative procedure di attivazione             
(3).                                                                            
Per gli stabilimenti non compresi al punto precedente (anche sulla              
base dei programmi provinciali di previsione e prevenzione) e'                  
facolta' dell'Ente locale predisporre lo specifico PEE.                         
5.4.1 Scenario di evento                                                        
Gli scenari di evento predisposti dal gestore dello stabilimento ai             
sensi del DLgs 334/99 e del DM 9/5/2001(4), nonche' l'analisi                   
territoriale condotta nei programmi provinciali di previsione e                 
prevenzione costituiscono riferimento per la definizione del modello            
di intervento.                                                                  
5.4.2 Modello di intervento                                                     
Ruoli, compiti ed attivita' degli organismi di protezione civile                
Struttura regionale di Protezione civile (SPC)                                  
- Venuto a conoscenza dell'evento incidentale raccoglie                         
immediatamente le informazioni sulle caratteristiche dell'incidente             
dai Vigili del fuoco e dall'ARPA trasmettendoli ai soggetti indicati            
nella Tabella D, e ne informa l'Assessore regionale delegato;                   
- fornisce supporto tecnico-scientifico mediante gli strumenti (reti,           
software e banche dati) disponibili al proprio interno e, se                    
necessario, convocando la Commissione regionale Grandi Rischi                   
Industriale e Trasporti;                                                        
- mantiene i contatti con i Vigili del fuoco, ARPA e i soggetti di              
cui alla Tabella D territorialmente interessati;                                
- attiva il Centro Operativo regionale CERPIC-CAPI mettendo a                   
disposizione i mezzi e materiali in dotazione per affrontare                    
l'emergenza;                                                                    
- attiva, su autorizzazione dell'Assessore regionale delegato, gli              
interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza anche            
su richiesta degli Enti territorialmente interessati.                           
Tabella D                                                                       
Elenco dei destinatari delle comunicazioni a seguito di incidente               
industriale:                                                                    
- Dipartimento Protezione civile                                                
- Prefetture (*) - Uffici territoriali del Governo                              
- Sindaci (*)                                                                   
- Province (*)                                                                  
- Capitaneria di Porto (*)                                                      
- Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile(*)                
(*) territorialmente interessati                                                
Prefetture - Uffici territoriali del Governo                                    
- Ricevuta comunicazione dell'evento dal gestore e dai Vigili del               
fuoco si assicura che ne siano informati il Sindaco e la Struttura              
regionale di Protezione civile;                                                 
- mantiene i contatti con i Vigili del fuoco, il Sindaco, la                    
Struttura regionale di Protezione civile e i rimanenti soggetti                 
indicati nella Tabella D;                                                       
- coordina l'attuazione del PEE previsto dall'art. 10 della L.R. n.             
26 e dall'art. 20 e dalla circolare n. 994 del 27 giugno 2000;                  
- in caso di necessita' convoca le strutture di coordinamento                   
soccorsi (CCS, COM, COC);                                                       
- coordina gli interventi delle Forze dell'Ordine.                              
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco                                            
- I Comandanti provinciali interessati dispongono l'invio delle                 
squadre disponibili sul territorio e ne coordinano tutte le attivita'           
connesse al soccorso tecnico urgente;                                           
- assumono la direzione e la responsabilita' delle operazioni                   
all'interno dello stabilimento coordinandosi con le Forze di                    
Polizia;                                                                        
- avvertono immediatamente la SPC, la Prefettura - UTG ed il                    
Sindaco;                                                                        
- in caso di necessita' chiedono alla Direzione regionale il supporto           
di squadre provenienti da altri Comandi provinciali;                            
- segnalano al Prefetto, alla SPC e ad ARPA SIM Centro funzionale               
ogni problema o esigenza, con particolare riferimento ad eventuali              
situazioni di pericolo incombente.                                              
Capitaneria di Porto                                                            
Nel caso di evento all'interno dell'area portuale concorre al                   
soccorso tecnico urgente mettendo a disposizione squadre di                     
intervento, mezzi e attrezzature.                                               
Assume il coordinamento degli interventi in caso di emergenza in mare           
sulla base di quanto previsto dal piano operativo di pronto                     
intervento locale contro gli inquinamenti marini da idrocarburi e               
altre sostanze nocive.                                                          
ARPA SIM Centro funzionale                                                      
Assicura il monitoraggio continuo dei parametri meteorologici di                
possibile influenza sull'evento, ne valuta l'evoluzione nel tempo e             
li comunica alla SPC.                                                           
ARPA - Sezioni provinciali                                                      
- Svolge funzione di supporto tecnico specialistico per il controllo            
e la tutela dell'ambiente effettuando, se necessario, prelievi di               
campioni di aria, acqua e terreno;                                              
- collabora con Vigili del fuoco e AUSL Dipartimento di Igene                   
pubblica al fine di proporre i provvedimenti piu' idonei per la                 
salvaguardia della popolazione e dell'ambiente.                                 
Provincia                                                                       
- Fornisce, se necessario, supporto tecnico-logistico durante la fase           
di gestione dell'emergenza;                                                     
- vigila sulla propria rete infrastrutturale e mette a disposizione,            
in caso di necessita', le proprie strutture tecniche.                           
Sindaco                                                                         
- In applicazione del PEE assume il coordinamento delle azioni di               
soccorso e di assistenza alla popolazione adottando tutti i                     
provvedimenti necessari ad assicurare la pubblica incolumita';                  
- cura la diramazione dell'allarme e provvede affinche' vengano                 
impartite alla popolazione coinvolta le necessarie istruzioni di                
comportamento;                                                                  
- ove necessario per l'assistenza alla popolazione attiva i gruppi              
comunali di volontariato e richiede l'intervento del Coordinamento              
provinciale del volontariato di protezione civile informandone la               
SPC.                                                                            
Gestore dello stabilimento                                                      
- Attiva il PEI dello stabilimento;                                             
- avverte i Vigili del fuoco, il 118, la Prefettura - UTG, il                   
Sindaco, la Provincia e la Struttura regionale di Protezione civile;            
- all'arrivo dei Vigili del fuoco si mette a loro disposizione                  
fornendo tutte le informazioni utili al superamento dell'emergenza.             
AUSL Dipartimento di Igiene pubblica                                            
- Supporta il Sindaco in merito agli aspetti di protezione sanitaria            
della popolazione fornendo indicazioni su eventuali provvedimenti da            
adottare.                                                                       
118                                                                             
- Provvede alle attivita' di soccorso sanitario urgente attivando le            
proprie procedure interne.                                                      
Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile                     
- Allerta la propria struttura e se necessario mette a disposizione             
del Sindaco proprie squadre per interventi di assistenza alla                   
popolazione.                                                                    
Note                                                                            
(1) Carte delle fasce fluviali (fascia A, fascia B e B di progetto,             
fascia C) dell'Autorita' di Bacino fiume Po scala 1:25.000.                     
Carta delle aree ad alta probabilita' di inondazione e fasce di                 
pertinenza fluviali secondo il dettaglio dei piani stralcio Autorita'           
di Bacino Reno.                                                                 
Carte delle aree ad elevata moderata e bassa probabilita' di                    
inondazione Autorita' di Bacino dei fiumi romagnoli.                            
Carta delle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad              
alta vulnerabilita' idraulica Autorita' di Bacino Conca Marecchia.              
(2) Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei               
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze               
pericolose.                                                                     
(3) Allegato IV del DLgs 334/99.                                                
(4) Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione                  
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a            
rischio di incidente rilevante.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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