REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2825

Programma regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Approvazione del bando per la richiesta di contributi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del            
27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da           
fonti rinnovabili di energia;                                                   
- la Legge 1 giugno 2002, n. 120 recante "Ratifica ed esecuzione del            
Protocollo di Kyoto";                                                           
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e             
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali"             
ed in particolare gli articoli 29 e 30 concernenti le funzioni e i              
compiti dello Stato e delle Regioni relativi alla materia energia;              
- il DLgs 16 marzo 1999, n. 79 recante "Attuazione della direttiva              
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia               
elettrica";                                                                     
- il DLgs 23 maggio 2000, n. 164 recante "Attuazione della direttiva            
n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas                 
naturale";                                                                      
- la deliberazione CIPE 19 dicembre 2002 recante "Revisione delle               
Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle              
emissioni di gas serra" con la quale vengono stabiliti gli obiettivi            
nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra;                            
- il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti                  
rinnovabili, approvato dal CIPE con deliberazione n. 126 del 6 agosto           
1999, con il quale si indicano gli obiettivi che devono essere                  
conseguiti per ciascuna fonte rinnovabile ed in particolare per il              
fotovoltaico si stima uno sviluppo tale da consentire di giungere al            
2008-2012 ad una potenza installata di circa 300 MW;                            
- la Legge 13 maggio 1999, n. 133 che all'art. 10 detta norme di                
agevolazione e di semplificazione dirette a favorire, tra l'altro,              
l'installazione di impianti utilizzanti fonti rinnovabili di potenza            
elettrica non superiore a 20 kW, connessi alla rete di                          
distribuzione;                                                                  
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 6           
dicembre 2000, n. 224, concernente la disciplina delle condizioni               
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia               
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non            
superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale;                             
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del                     
territorio 16 marzo 2001 che ha definito e avviato il programma                 
"Tetti fotovoltaici", ed in particolare il sottoprogramma rivolto ai            
soggetti pubblici e privati, gestito direttamente dalle Regioni e               
dalle Province autonome che aderiscono al sottoprogramma medesimo;              
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del                     
territorio 28 maggio 2001, n. 292, con il quale la Regione                      
Emilia-Romagna e' stata ammessa al cofinanziamento statale del                  
programma "Tetti fotovoltaici" nella misura corrispondente ad Euro              
1.422.447,67, per l'attuazione del sottoprogramma di competenza delle           
Regioni e delle Province autonome;                                              
- la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 1471 con           
la quale e' stato approvato il bando per la concessione dei                     
contributi  per l'attuazione, ai sensi del decreto 16 marzo 2001 ed             
in conformita' al DD 292/01 sopra citato, del sottoprogramma di                 
competenza delle Regioni e Province autonome, al quale la Regione               
Emilia-Romagna ha contribuito con un proprio cofinanziamento pari ad            
Euro 609.620,43;                                                                
- il decreto direttoriale n. 973/2001/SIAR/DEC del Ministero                    
dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 21 dicembre 2001, che           
apporta nuove risorse finanziarie al programma "Tetti fotovoltaici",            
da destinare ai soggetti pubblici e privati selezionati da bandi                
pubblici emessi dalle Regioni e Province autonome;                              
- l'art. 3 del decreto direttoriale 973/2001/SIAR/DEC sopra citato,             
che prevede che le Regioni e Province autonome concorrano alla                  
realizzazione del programma con un finanziamento pari al 50% del                
finanziamento pubblico, il cui restante 50% e' a carico del Ministero           
dell'Ambiente;                                                                  
- l'art. 4 del decreto direttoriale 973/2001/SIAR/DEC piu' volte                
citato che rimanda a successivo provvedimento la definizione delle              
modalita' di attuazione ed i criteri di ripartizione delle risorse              
tra le Regioni e Province autonome;                                             
- il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela            
del territorio 24 luglio 2002 recante "Programma tetti fotovoltaici:            
bandi regionali", con il quale, nell'ambito della ripartizione delle            
risorse tra le Regioni e Province autonome per l'attuazione dei                 
sottoprogrammi di loro competenza, sono assegnate alla Regione                  
Emilia-Romagna risorse pari ad Euro 956.705,00;                                 
- il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela            
del territorio 11 aprile 2003 recante "Programma tetti fotovoltaici             
2003 - Nuovi bandi regionali", con il quale, in aggiunta alle risorse           
ripartite con il decreto 24 luglio 2002, sono assegnate alla Regione            
Emilia-Romagna ulteriori risorse pari ad Euro 711.795,87;                       
- l'art. 6 del decreto 11 aprile 2003 sopra citato che stabilisce               
che:                                                                            
- una prima quota pari al 50% delle risorse assegnate sara'                     
trasferita alle Regioni a seguito della pubblicazione dei relativi              
bandi nei Bollettini Ufficiali regionali;                                       
- una quota del 45% delle risorse assegnate sara' trasferita                    
all'accettazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela           
del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie                
degli ammessi al finanziamento, emanate dalle Regioni;                          
- la restante quota del 5% sara' trasferita sulla base di specifica             
rendicontazione di spesa che  attesti l'avvenuta utilizzazione degli            
importi trasferiti;                                                             
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del                     
territorio 16 marzo 2001, prima citato, ed in particolare l'art. 9              
che stabilisce che una quota non inferiore al 3% dell'ammontare                 
complessivo del contributo pubblico dovra' essere riservata al                  
monitoraggio degli impianti;                                                    
- il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001,           
relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE sugli              
aiuti d'importanza minore "de minimis";                                         
richiamata la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29 "Bilancio di previsione              
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e                 
Bilancio pluriennale 2004-2006", pubblicata nel Bollettino Ufficiale            
regionale 193/03, che entrera' in vigore l'1 gennaio 2004;                      
dato atto che le risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna con i            
sopracitati decreti 24 luglio 2002 e 11 aprile 2003, ammontanti                 
complessivamente ad Euro 1.668.500,87, risultano allocate ai seguenti           
capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio                    
finanziario 2004:                                                               
- quanto ad Euro 1.597.321,28 al Capitolo n. 32125 "Contributi in               
conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla                    
attuazione del Piano regionale "Tetti fotovoltaici" (D. direttoriale            
SIAR del 16 marzo 2001 e decreto direttore Servizio Inquinamento                
atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'Ambiente n. 292             
del 28 maggio 2001) - Mezzi statali", nell'ambito della UPB                     
1.4.1.3.12821;                                                                  
- quanto ad Euro 71.179,59 al Capitolo n. 32105 "Spese per la                   
realizzazione del monitoraggio degli impianti relativi al programma             
"Tetti fotovoltaici" (art. 9, D. direttoriale SIAR 16 marzo 2001) - -           
Mezzi statali", nell'ambito della UPB 1.4.1.2.12330;                            
dato atto che le somme di cofinanziamento regionale, ammontanti                 
complessivamente ad Euro 1.668.500,87, risultano allocate ai seguenti           
Capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio                    
finanziario 2004:                                                               
- quanto ad Euro 1.597.321,28 al Capitolo n. 32123 "Contributi in               
conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla                    
attuazione del programma ôTetti fotovoltaici' sottoprogramma                    
regionale (D. direttoriale SIAR del 16 marzo 2001 e decreto direttore           
Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero            
dell'Ambiente n. 292 del 28 maggio 2001) - Quota regionale",                    
nell'ambito della UPB 1.4.1.3.12820;                                            
- quanto ad Euro 71.179,59 al Capitolo n. 32103 "Spese per la                   
realizzazione del monitoraggio degli impianti relativi al programma             
ôTetti fotovoltaici' (art. 9, D. direttoriale SIAR 16 marzo 2001)",             
nell'ambito della UPB 1.4.1.2.12328;                                            
ritenuto che il Programma regionale di intervento risultera' tanto              
piu' efficace quanto piu' riuscira' a dare luogo alle seguenti                  
attivita' complementari in conformita' a quanto stabilito dall'art. 9           
del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 16 marzo               
2001:                                                                           
a) creazione di una banca dati e messa in rete delle notizie relative           
a costi e rendimenti della tecnologia fotovoltaica, attraverso un               
programma operativo di monitoraggio e di check-up in grado di                   
focalizzare gli elementi di criticita' delle condizioni specifiche di           
applicazione e di indirizzare le azioni di miglioramento delle                  
specifiche progettuali anche in vista di procedure di                           
certificazione;                                                                 
b) diffusione delle informazioni presso gli utenti finali in ordine             
agli standard prestazionali delle diverse tipologie progettuali;                
c) qualificazione e aggiornamento dei progettisti e dei tecnici di              
impresa adibiti alla installazione e alla manutenzione degli impianti           
fotovoltaici;                                                                   
d) formulazione di un insieme di raccomandazioni e indirizzi idonei a           
facilitare e rendere apprezzabile il raggiungimento dell'obiettivo              
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ed in particolare del                     
fotovoltaico negli interventi di riqualificazione edilizia, nella               
assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle                
opere pubbliche previsti dalle leggi regionali di settore, nella                
predisposizione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti                   
comunali;                                                                       
e) adesione ad accordi volontari da parte di Regione, Enti locali e             
imprese operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le                
imprese artigiane e loro forme consortili, anche ai fini del rispetto           
degli obblighi di servizio pubblico di cui ai decreti del Ministero             
dell'Industria 24 aprile 2001 di attuazione delle disposizioni di cui           
all'art. 16, comma 4 del DLgs 24 maggio 2000, n. 164 e all'art. 9,              
comma 1 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79;                                          
considerato che l'integrazione dei sistemi fotovoltaici nelle                   
strutture edilizie, a partire dalla fase progettuale delle medesime,            
viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei             
costi e mitigare i problemi connessi all'occupazione di territorio              
causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali;                          
ritenuto opportuno provvedere all'adozione di un atto per la                    
disciplina delle procedure per la concessione e l'erogazione dei                
contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici                        
conformemente al sottoprogramma di competenza regionale nell'ambito             
del programma "Tetti fotovoltaici" del Ministero dell'Ambiente e                
della Tutela del territorio;                                                    
ritenuto di approvare il documento dal titolo "Secondo bando per la             
attuazione del Programma regionale per la realizzazione di impianti             
fotovoltaici" allegato quale parte integrante e sostanziale della               
presente deliberazione (Allegato I), nonche' gli Allegati A, B,                 
B/bis, C, D ed E ad esso riferiti;                                              
dato atto che per la valutazione delle domande e della documentazione           
ai fini della concessione ed erogazione dei contributi, nonche' per             
la formulazione delle proposte per dare luogo alle attivita'                    
complementari, potra' essere costituito apposito Gruppo di Lavoro da            
parte del Dirigente competente ai sensi della propria delibera                  
447/03;                                                                         
richiamate le seguenti leggi regionali:                                         
- 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
- 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della                  
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31           
e 27 marzo 1972, n. 4";                                                         
vista la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447 recante                    
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale alle Attivita' produttive, Commercio e Turismo dott. Uber              
Fontanesi ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 26 novembre            
2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari                   
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie             
dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione della Giunta                 
regionale 447/03;                                                               
su proposta dell'Assessore regionale alle Attivita' produttive,                 
Sviluppo economico e Piano telematico;                                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il "Secondo bando per la attuazione del Programma               
regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici" allegato               
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione               
(Allegato 1), nonche' gli Allegati A, B, B/bis, C, D, E ed F ad esso            
riferiti;                                                                       
2) di impegnare il Servizio Politiche energetiche della Regione a               
dare esecuzione al bando di cui al punto 1) della presente                      
deliberazione, secondo le procedure e le scadenze in esso indicate e            
tenuto conto degli adempimenti previsti per l'acquisizione ed il                
relativo utilizzo delle risorse di cofinanziamento statale, dando               
atto altresi' che alla concessione dei finanziamenti conseguenti                
all'attuazione del presente programma provvedera', con propria                  
deliberazione, la Giunta regionale sulla base delle risultanze                  
dell'istruttoria formulata secondo le modalita' indicate                        
nell'allegato bando;                                                            
3) di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento del                  
Programma regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici               
ammontano complessivamente ad Euro 3.337.001,74, di cui Euro                    
3.194.642,56 per la concessione di contributi in conto capitale ed              
Euro 142.359,18 per il monitoraggio degli impianti e la realizzazione           
delle attivita' complementari descritte in premessa, e trovano                  
allocazione ai seguenti Capitoli di spesa del Bilancio di Previsione            
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e                 
Bilancio Pluriennale 2004-2006, negli importi di seguito indicati:              
- quanto ad Euro 1.597.321,28 al Capitolo n. 32125 "Contributi in               
conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla                    
attuazione del Piano regionale ôTetti fotovoltaici' (D. direttoriale            
SIAR del 16 marzo 2001 e decreto direttore Servizio inquinamento                
atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'Ambiente n. 292             
del 28 maggio 2001) - Mezzi statali", nell'ambito della UPB                     
1.4.1.3.12821;                                                                  
- quanto ad Euro 71.179,59 al Capitolo n. 32105 "Spese per la                   
realizzazione del monitoraggio degli impianti relativi al programma             
ôTetti fotovoltaici' (art. 9, D. direttoriale SIAR 16 marzo 2001) -             
Mezzi statali", nell'ambito della UPB 1.4.1.2.12330;                            
- quanto ad Euro 1.597.321,28 al Capitolo n. 32123 "Contributi in               
conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla                    
attuazione del programma ôTetti fotovoltaici' sottoprogramma                    
regionale (D. direttoriale SIAR del 16 marzo 2001 e decreto direttore           
Servizio Inquinamento Atmosferico e rischi industriali del Ministero            
dell'Ambiente n. 292 del 28 maggio 2001) - quota regionale",                    
nell'ambito della UPB 1.4.1.3.12820;                                            
- quanto ad Euro 71.179,59 al Capitolo n. 32103 "Spese per la                   
realizzazione del monitoraggio degli impianti relativi al programma             
ôTetti fotovoltaici' (art. 9, D. direttoriale SIAR 16 marzo 2001)",             
nell'ambito della UPB 1.4.1.2.12328;                                            
4) di dare atto che al finanziamento degli interventi di monitoraggio           
degli impianti e delle attivita' complementari descritte in premessa,           
nonche' alla definizione delle relative modalita' di erogazione, si             
provvedera' con propri successivi atti;                                         
5) di dare atto che la presente programmazione sara' operativa a                
decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di Bilancio (1           
gennaio 2004);                                                                  
6) di dare atto che per la valutazione delle domande e della                    
documentazione ai fini della concessione ed erogazione dei                      
contributi, nonche' per la formulazione delle proposte per dare luogo           
alle attivita' complementari, nel rispetto di quanto indicato ai                
punti 3) e 4) precedenti, potra' essere costituito apposito Gruppo di           
Lavoro da parte del dirigente competente ai sensi della propria                 
deliberazione 447/03;                                                           
7) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero                        
dell'Ambiente e della Tutela del territorio per le finalita' di cui             
all'articolo 6 del decreto 11 aprile 2003, citato in premessa;                  
8) di pubblicare il "Secondo bando per la attuazione del Programma              
regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici" contenuto              
nella presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna.                                                                 
ALLEGATO 1                                                                      
Secondo bando per la attuazione del Programma regionale per la                  
realizzazione di impianti fotovoltaici                                          
Art. 1                                                                          
Finalita' e disponibilita' finanziarie                                          
1.1. Il presente bando disciplina le procedure per la concessione ed            
erogazione di contributi pubblici in conto capitale, nella misura               
massima del 75% del costo d'investimento ammesso (art. 9 del presente           
bando), per l'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla             
rete elettrica di distribuzione.                                                
1.2. L'erogazione del contributo pubblico e' a valere su risorse                
finanziarie complessivamente pari ad Euro 3.194.642,56.                         
Art. 2                                                                          
Requisiti oggettivi                                                             
2.1. Possono essere ammessi al contributo esclusivamente gli                    
interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza                 
nominale non inferiore a 1 KWp e non superiore a 20 KWp, i cui moduli           
fotovoltaici siano installati su strutture edilizie e relative                  
pertinenze (interventi in sovrastruttura o retrofit) e/o                        
costituiscano parte degli elementi costruttivi fissi delle medesime             
strutture e pertinenze (interventi di integrazione architettonica).             
Sono altresi' ammissibili i sistemi fotovoltaici che costituiscano              
elementi di arredo urbano (lampioni, cartelloni informativi,                    
pensiline, ecc.). Sono comunque esclusi, invece, tutti i sistemi                
fotovoltaici poggiati al suolo.                                                 
2.2. Un intervento e' considerato di integrazione architettonica nei            
seguenti casi:                                                                  
a. nelle nuove costruzioni, qualora si realizzino parti fisse                   
integranti moduli fotovoltaici, quali: lucernai, frangisole, vetrate,           
balaustre, tettoie/pensiline e similari;                                        
b. nei rifacimenti, qualora il componente fotovoltaico sostituisca              
totalmente o parzialmente il componente edile (tipicamente coperture,           
rivestimenti, vetrate, tettoie/pensiline, ecc.).                                
Non costituiscono comunque interventi d'integrazione architettonica i           
casi di sovrapposizione del componente fotovoltaico alla copertura o            
al rivestimento della struttura edilizia.                                       
2.3. Non rientrano tra gli interventi ammissibili gli interventi di             
ampliamento, di ristrutturazione o di sostituzione di parti di                  
impianti fotovoltaici gia' esistenti.                                           
2.4. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi avviati                     
successivamente alla data di pubblicazione del presente bando.                  
2.5. Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi oltre che               
alla vigente normativa in materia, alla Specifica Tecnica predisposta           
dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), di            
cui all'Allegato A, relativa ai requisiti tecnici di ammissibilita',            
agli aspetti impiantistici, alle prestazioni di funzionamento attese            
e ai criteri di dimensionamento e di progettazione.                             
2.6. La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica             
di distribuzione, attraverso la rete di utente - cioe' la rete                  
elettrica della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento -              
costituisce un ulteriore requisito obbligatorio ai fini                         
dell'ammissione al contributo. E' altresi' obbligatorio, ai fini                
dell'ammissione al contributo, che la titolarita' del contratto di              
fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la            
rete di utente, sia in capo al soggetto destinatario del contributo.            
2.7. Possono essere collegati alla rete di utente anche piu' impianti           
fotovoltaici distinti e separati, purche' le potenze nominali di                
detti impianti non siano superiori a 20 kW.                                     
Art. 3                                                                          
Requisiti soggettivi                                                            
e obblighi del richiedente                                                      
3.1. Possono concorrere ai benefici previsti dal presente bando tutti           
i soggetti pubblici e privati che siano proprietari o esercitino un             
diritto reale di godimento sulla struttura edilizia cui si riferisce            
l'intervento.                                                                   
3.2. E' fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare             
e/o dismettere l'impianto fotovoltaico prima che siano trascorsi                
almeno 12 anni a partire dalla data del collegamento dell'impianto              
stesso alla rete di distribuzione.                                              
3.3. Nel caso di alienazione o di estinzione di diritti reali di                
godimento sulla struttura edilizia cui si riferisce l'intervento                
oggetto del contributo, il subentrante nella titolarita'                        
dell'impianto fotovoltaico deve impegnarsi con atto scritto a                   
mantenere il sistema medesimo per la stessa durata prevista ai sensi            
del punto precedente. Il beneficiario del contributo, entro il                  
termine perentorio di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che              
determina l'alienazione o la cessazione del diritto reale di                    
godimento, deve trasmettere alla Regione Emilia-Romagna,                        
all'indirizzo di cui all'art. 4, punto 4.9, l'atto da cui risulti il            
suddetto impegno, pena la revoca del contributo erogato e la                    
restituzione del contributo stesso maggiorato del pagamento degli               
interessi legali.                                                               
3.4. Per quanto riguarda le domande presentate dalle imprese,                   
l'eventuale contributo e' concesso a titolo "de minimis". Non                   
verranno pertanto ammesse a istruttoria le domande presentate dalle             
sole imprese alle quali non si applica il suddetto Regolamento, ai              
sensi dell'art. 1 dello stesso. La disciplina comunitaria vigente in            
materia di aiuti di Stato d'importanza minore (Regolamento CE n.                
69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001) stabilisce che                   
l'importo complessivo degli aiuti accordati allo stesso beneficiario,           
nell'arco degli ultimi tre anni, non deve eccedere il massimale di              
Euro 100.000,00. Il contributo o quota parte di esso verra' concesso            
solo se il nuovo aiuto "de minimis" non comportera' il superamento              
del suddetto massimale nel triennio di riferimento. A tal fine,                 
all'atto della presentazione della domanda di contributo, le imprese            
devono obbligatoriamente, all'interno del modulo di domanda,                    
comunicare se nel triennio precedente la richiesta di contributo                
hanno ricevuto aiuti "de minimis" e, in caso affermativo, fornire               
informazioni con relazione dettagliata.                                         
Art. 4                                                                          
Presentazione delle domande                                                     
4.1. Le domande di contributo, pena la non ammissione a istruttoria,            
dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo plico raccomandato             
con avviso di ricevimento ed essere redatte in conformita' al modello           
di cui all'Allegato B al presente bando ovvero all'Allegato B/bis nel           
caso di domande in forma collettiva secondo quanto previsto all'art.            
5 seguente. Sul plico dovranno essere apposte dall'ufficio postale di           
partenza la data e l'ora della spedizione.                                      
4.2. Ogni busta dovra' contenere, a pena di inammissibilita', una               
sola domanda e dovra' riportare la dicitura "Domanda di contributo              
per impianti fotovoltaici".                                                     
4.3. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente dal 15 marzo           
al 30 aprile 2004. Non saranno ammesse a istruttoria le domande che             
risultino spedite antecedentemente al 15 marzo o spedite                        
successivamente al 30 aprile 2004. Non saranno altresi' ammesse a               
istruttoria le domande di contributo pervenute al Servizio Politiche            
energetiche della Regione oltre il 15 maggio 2004. Ai fini                      
dell'ammissione delle domande, fara' fede la data e l'ora apposta               
dall'Ufficio postale di partenza. In nessun caso la Regione                     
rispondera' del mancato o ritardato recapito delle domande di                   
contributo.                                                                     
4.4. Le domande dovranno essere presentate nel rispetto della vigente           
disciplina dell'imposta di bollo.                                               
4.5. Le domande dovranno essere sottoscritte, in caso di privati, dai           
diretti interessati, in caso di pubbliche amministrazioni e di                  
imprese, dal legale rappresentante o chi per esso delegato a tale               
funzione, pena la non ammissione a istruttoria.                                 
4.6. Nel caso in cui lo stesso soggetto intenda richiedere la                   
concessione del contributo relativamente a piu' interventi distinti,            
qualora gli interventi facciano tutti riferimento a uno stesso                  
contratto di fornitura di energia elettrica, e' ammessa la                      
presentazione di una unica domanda, fermo restando che la somma delle           
potenze nominali di detti impianti deve essere non superiore a 20               
kW.                                                                             
4.7. La domanda dovra' indicare, tra l'altro, la percentuale del                
contributo pubblico richiesto, espresso in cifre con due decimali,              
nonche', pena la non ammissibilita' a istruttoria, l'ammontare del              
preventivo di spesa (al netto di IVA) per la realizzazione                      
dell'intervento, la potenza nominale dell'intero impianto                       
fotovoltaico. Qualora l'indicazione della percentuale del contributo            
pubblico sia omessa, o qualora sia richiesta una percentuale                    
maggiore di quella massima ammessa dal presente bando (pari al 75%),            
per la domanda sara' assunto comunque quest'ultimo valore.                      
4.8. Alla domanda dovra' essere allegata, pena la non ammissione a              
istruttoria, la seguente documentazione obbligatoria:                           
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la              
titolarita' del diritto di proprieta' o la titolarita' del diritto di           
godimento e la decorrenza e la durata di quest'ultimo, come da                  
modello Allegato D;                                                             
b) autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell'intervento           
(nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale di             
godimento) come da modello Allegato E; tale autorizzazione deve                 
essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di                   
riconoscimento del proprietario firmatario;                                     
c) scheda tecnica, conforme al modello di cui all'Allegato C al                 
presente bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto               
(una per ogni impianto, in caso di piu' interventi riferiti allo                
stesso contratto di fornitura di energia elettrica);                            
d) preventivo di spesa rilasciato dall'installatore o da ditta                  
specializzata, dettagliato secondo le voci di spesa di cui al                   
successivo art. 6;                                                              
e) dichiarazione inerente all'assunzione dell'impegno di spesa della            
quota a carico del soggetto richiedente (solo in caso di pubbliche              
Amministrazioni);                                                               
f) sintetica relazione ed elaborato grafico che documenti                       
l'integrazione architettonica (si veda la definizione all'art. 2,               
punto 2.2) per il riconoscimento del fattore moltiplicativo  K= 1,3             
(solo nel caso di impianto integrato);                                          
g) relazione dettagliata nel caso in cui negli ultimi tre anni siano            
stati ricevuti aiuti "de minimis" (solo per le imprese);                        
h) certificato vigente attestante l'iscrizione alla CCIAA (solo per             
le imprese).                                                                    
4.9. Le domande, corredate della documentazione predetta, dovranno              
essere spedite al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna -                  
Assessorato Attivita' produttive - Servizio Politiche energetiche -             
Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna.                                          
Art. 5                                                                          
Presentazione delle domande                                                     
in forma collettiva                                                             
5.1. Possono presentare domanda per conto di altri soggetti le                  
imprese operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le                
imprese artigiane o loro forme consortili purche' i progetti                    
rientrino tra i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 2            
e 3. In tal caso i contributi sono concessi a tali imprese alle quali           
spetta instaurare ulteriori e separati rapporti con i destinatari               
ultimi del finanziamento regionale. Le domande dovranno essere                  
redatte in conformita' al modello di cui all'Allegato B/bis al                  
presente bando.                                                                 
5.2. Il Servizio Politiche energetiche, espletate le procedure                  
istruttorie, acquisisce l'impegno delle imprese di servizio alla                
realizzazione del programma regionale di intervento attraverso la               
stipula di una convenzione secondo lo schema di cui all'Allegato F al           
presente bando.                                                                 
5.3. Nell'ambito di detta convenzione, in relazione ai progetti                 
ammessi a contributo, le imprese di servizio o loro forme consortili            
si impegnano a provvedere:                                                      
a) all'approvvigionamento e alla installazione dell'impianto                    
fotovoltaico e relativi componenti e accessori, adottando le migliori           
soluzioni progettuali in relazione alle specifiche caratteristiche              
dell'utenza finale;                                                             
b) alla manutenzione periodica degli impianti in conformita' alla               
normativa tecnica vigente e ad intervenire con sollecitudine in caso            
di guasti e malfunzionamenti, secondo specifiche previsioni contenute           
nei contratti che regolano i rapporti con i clienti;                            
c) ad inviare alla Regione una relazione annuale, per tre anni                  
consecutivi, descrittiva delle prestazioni rese dagli impianti                  
installati, degli elementi di criticita' riscontrati in relazione               
alle condizioni specifiche di applicazione, dei suggerimenti per                
allestire un programma di formazione e aggiornamento dei tecnici                
preposti e per dar luogo a linee guida regionali inerenti le                    
specifiche progettuali, anche in vista di procedure di                          
certificazione. I contenuti di detta relazione, comprese le                     
rappresentazioni grafiche e le immagini fotografiche, debbono essere            
conformi a quanto concordato con il Servizio Politiche energetiche;             
d) a provvedere all'approvvigionamento, installazione e gestione, in            
un numero significativo di impianti fotovoltaici, di sistemi di                 
acquisizione dati per il monitoraggio delle prestazioni ivi comprese            
le iniziative di informazione a favore degli utenti potenziali,                 
secondo quanto concordato con il Servizio Politiche energetiche in              
relazione agli elementi tecnici e qualitativi che caratterizzano gli            
impianti, quali: tipologia d'installazione, dimensione e tecnologia             
dei moduli fotovoltaici, tecnologia del gruppo di conversione,                  
eventuali peculiarita' dell'impianto e altre caratteristiche tecniche           
o funzionali.                                                                   
5.4. Il finanziamento dei suddetti interventi di monitoraggio di cui            
all'art. 5.3. e' effettuato dalla Regione subordinatamente alla                 
stipula della convenzione di cui all'Allegato F.                                
5.5. Le imprese di servizio o loro forme consortili, in relazione ai            
progetti ammessi a contributo, trasmettono alla Regione il mandato              
dei soggetti di cui all'art. 3 destinatari del contributo regionale             
ad eseguire gli interventi e la procura a ricevere detto contributo             
per conto di questi.                                                            
5.6. Per quanto non altrimenti disposto nel presente articolo,                  
valgono le prescrizioni fissate nell'art. 4 precedente.                         
Art. 6                                                                          
Costi ammissibili per la realizzazione                                          
degli impianti fotovoltaici                                                     
6.1. Le spese ammissibili al contributo regionale, al netto dell'IVA,           
sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:                              
- progettazione, direzione lavori, oneri per la sicurezza, collaudo e           
certificazioni dell'impianto fotovoltaico;                                      
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla                       
realizzazione dell'impianto;                                                    
- installazione e posa in opera dell'impianto;                                  
- eventuali opere accessorie strettamente necessarie e connesse                 
all'installazione dell'impianto fotovoltaico.                                   
6.2. Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese                  
dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati           
successivamente alla data di pubblicazione del presente bando.                  
6.3. Per quanto attiene alle spese si precisa che non verranno                  
riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati, di                
consumo o parti di ricambio. Non verranno altresi' riconosciute le              
spese relative a moduli fotovoltaici il cui anno di fabbricazione               
risulti anteriore al 2001 (l'anno di fabbricazione, come prescritto             
nella Specifica Tecnica di cui all'Allegato A, deve essere                      
documentato in maniera inequivocabile dal costruttore dei moduli).              
Art. 7                                                                          
Esame delle domande                                                             
7.1. L'esame delle domande e' effettuato dal Servizio Politiche                 
energetiche.                                                                    
7.2. Saranno esclusi dalla concessione del contributo pubblico gli              
interventi che presentino gravi inesattezze tecniche e/o non                    
contengano gli elementi documentali richiesti.                                  
Art. 8                                                                          
Selezione delle domande                                                         
e concessione del contributo                                                    
8.1. La scelta delle iniziative ai fini della concessione del                   
contributo avverra' mediante una graduatoria di merito redatta in               
ordine decrescente sulla base del seguente indice:                              
X = 100*K*(C*P)/(Y*Z)                                                           
dove:                                                                           
C: costo unitario massimo riconosciuto di cui all'art. 9, punto 9.2             
(in E./kW)                                                                      
P: potenza nominale dell'impianto compresa tra 1 e 20 kW (in kW)                
Y: costo preventivato di spesa (in Euro)                                        
Z: percentuale di contributo pubblico richiesta (in percento, con due           
cifre decimali)                                                                 
K: fattore moltiplicativo pari a 1,3 (integrazione architettonica)              
per la realizzazione di impianti che prevedono l'impiego di moduli              
che costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi               
della struttura edilizia. Per tutti gli altri casi il fattore                   
moltiplicativo e' pari ad 1.                                                    
L'indice di merito cosi' calcolato sara' arrotondato alla quarta                
cifra decimale.                                                                 
8.2. A parita' di detto indice, la scelta verra' effettuata in ordine           
sequenziale, sulla base della data ed ora di spedizione delle                   
domande, desunte dal timbro a cio' apposto dall'ufficio postale di              
partenza, secondo quanto indicato all'art. 4, punto 4.1. In caso di             
parita', la scelta verra' effettuata mediante sorteggio pubblico,               
fino all'esaurimento delle risorse disponibili.                                 
8.3. Il sorteggio pubblico sara' effettuato a cura di una commissione           
composta da tre funzionari regionali scelti nell'ambito delle                   
Direzioni generali alle Attivita' produttive, Programmazione e                  
Pianificazione urbanistica, Affari Istituzionali e Legislativi,                 
rispettivamente. La sede e la data di effettuazione del sorteggio               
verranno opportunamente rese pubbliche.                                         
8.4. I richiedenti individuati dal provvedimento regionale come                 
beneficiari dei contributi dovranno trasmettere il progetto del                 
sistema fotovoltaico al Servizio Politiche energetiche della Regione,           
all'indirizzo indicato all'art. 4, punto 4.9, entro e non oltre 30              
giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della                   
comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, pena la              
revoca del contributo concesso. Detto progetto, corredato di schede             
tecniche dei materiali installati, come previsto dalla Specifica                
Tecnica, e sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad Ordine,             
Albo o Collegio professionale competente per materia, deve essere               
costituito dal progetto del sistema fotovoltaico e dal progetto                 
architettonico dell'intervento e deve comprendere:                              
a) una relazione tecnica, descrittiva dell'intervento, la quale                 
evidenzi i criteri di dimensionamento e di progettazione adottati,              
l'inserimento della componente fotovoltaica nella struttura edilizia,           
atta a consentire la verifica circa il rispetto della Specifica                 
Tecnica, comprese dettagliate informazioni sui rischi specifici                 
presenti nell'ambiente in cui il personale addetto alla installazione           
e manutenzione dell'impianto dovra' operare e sulle misure di                   
prevenzione e protezione adottate;                                              
b) schemi elettrici di dettaglio relativi alle connessioni interne al           
campo fotovoltaico e tra quest'ultimo e la rete elettrica esistente;            
c) elaborati grafici, sia ante che post operam, composti almeno da              
una planimetria quotata del piano d'installazione, un prospetto                 
laterale e uno frontale, atti ad evidenziare la posizione e la sagoma           
del generatore fotovoltaico;                                                    
d) elaborati grafici relativi ai particolari costruttivi delle                  
strutture di supporto dei moduli e alle rispettive modalita' di                 
ancoraggio, comprese le opere e gli apprestamenti ai fini della                 
sicurezza;                                                                      
e) eventuali sezioni e quant'altro utile alla comprensione                      
dell'intervento, soprattutto nel caso di integrazione architettonica            
del generatore fotovoltaico;                                                    
f) documentazione fotografica a colori nel formato minimo 13 x 18 cm.           
della struttura edilizia sulla quale deve essere installato                     
l'impianto fotovoltaico e dell'ambiente circostante.                            
8.5. La Regione si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva,             
necessaria ai fini della istruttoria.                                           
8.6. La Regione provvedera' alla valutazione del progetto, della sua            
conformita' alla Specifica Tecnica e all'accertamento della sua                 
corrispondenza con i dati contenuti nella scheda tecnica prodotta               
all'atto della presentazione della domanda di contributo.                       
8.7. Eventuali variazioni progettuali minime rispetto ai dati                   
contenuti nella scheda tecnica potranno essere tollerate, a giudizio            
della Regione, purche' non violino le caratteristiche dell'impianto             
cosi' come sintetizzate nei dati della scheda tecnica gia' presente             
agli atti e non portino a variazioni significative dei valori dei               
parametri dell'indice di merito attribuito tali da collocare il nuovo           
indice al di fuori della fascia utile di concessione del contributo.            
8.8. Eventuali variazioni non potranno, in ogni caso, comportare                
aumenti rispetto all'importo del contributo concesso: in presenza,              
invece, di una riduzione  dell'investimento si provvedera' al                   
ricalcolo e all'eventuale diminuzione del contributo erogabile.                 
8.9. La valutazione negativa della documentazione prodotta portera'             
alla non ammissibilita' della domanda di contributo e alla                      
conseguente revoca, da parte della Regione, del contributo concesso.            
8.10. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di           
rinunce, revoche o riduzioni di contributo, saranno assegnate, nel              
rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente, alle              
domande rimaste escluse dalle provvidenze regionali per carenza di              
fondi, secondo l'ordine della graduatoria regionale.                            
Art. 9                                                                          
Entita' del contributo                                                          
9.1. Gli interventi potranno essere finanziati con un contributo in             
conto capitale nella misura massima del 75% dei costi di investimento           
ammissibili, IVA esclusa, le cui voci sono state elencate al                    
precedente art. 6. Tale importo non potra' superare, in ogni caso,              
quello calcolato applicando i costi unitari massimi riconosciuti di             
cui al successivo punto 9.2. Per il calcolo del contributo, quindi,             
si applichera' la percentuale indicata dal richiedente al minore dei            
due valori di costo: quello relativo all'investimento ammissibile               
(preventivo) e quello massimo riconosciuto dal presente bando di cui            
al successivo punto 9.2.                                                        
9.2. Al fine della concessione del contributo, per la realizzazione             
degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo unitario               
massimo d'investimento, riconosciuto dal presente bando, e' fissato             
in Euro 8.000,00 (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti di           
potenza superiore e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo (IVA             
esclusa) e' quello derivante dall'applicazione della seguente                   
formula:                                                                        
C = 7.000,00 + (5.000,00/P)                                                     
dove:                                                                           
C: costo unitario massimo riconosciuto (in E./kW);                              
P: potenza nominale dell'impianto (in kW) (compresa tra 5 e 20 kW).             
9.3. Al soggetto richiedente che si avvale o intende avvalersi, per             
la realizzazione dell'intervento, di altri meccanismi di                        
incentivazione in conto capitale, verra' concesso, nei limiti della             
percentuale e dei costi massimi ammissibili di cui al presente bando,           
il solo complemento al suddetto contributo.                                     
9.4. Nel caso di soggetti per i quali si applica la disciplina                  
comunitaria sul regime "de minimis", che abbiano ricevuto eventuali             
altri aiuti nello stesso regime, durante i tre anni precedenti,                 
potra' essere concesso un contributo tale da non superare il                    
massimale consentito dalla vigente normativa comunitaria in materia.            
Art. 10                                                                         
Tempi e modalita'                                                               
di realizzazione degli interventi                                               
10.1. Entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di                     
ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di                
contributo, pena la revoca del contributo concesso, dovra' essere               
dato inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto. Il soggetto               
richiedente dovra' trasmettere alla Regione, entro e non oltre 5                
giorni lavorativi a partire dal termine prefissato per l'inizio dei             
lavori, l'avvenuto inizio dei lavori stessi, trasmettendo alla                  
Regione la seguente documentazione:                                             
- copia del verbale di consegna lavori (per i soggetti pubblici)                
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del           
DPR 445/00 da parte del direttore dei lavori o dell'installatore                
attestante la data di inizio dei lavori unitamente alla fotocopia di            
un valido documento di identita' del firmatario (per i soggetti                 
privati);                                                                       
- copia dei provvedimenti autorizzativi (comunicazione, DIA,                    
autorizzazione, concessione o licenza a costruire) rilasciati ai                
sensi della normativa vigente per l'installazione degli impianti                
fotovoltaici unitamente, nel caso di area soggetta a vincolo                    
ambientale o paesaggistico, a copia del nulla osta ai sensi del DLgs            
490/99 ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai              
sensi del DPR 445/00 a firma del richiedente che attesti che per                
l'installazione dell'impianto fotovoltaico non e' richiesta alcuna              
autorizzazione o atto analogo.                                                  
10.2. L'eventuale istanza di proroga al termine per l'inizio dei                
lavori di cui al comma precedente, sottoscritta e motivata, dovra'              
essere spedita almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima dello              
scadere del termine di cui al comma precedente. La Regione                      
comunichera' al soggetto richiedente l'esito della valutazione. Non             
sara' presa in considerazione una richiesta di proroga presentata               
oltre il suddetto termine. In ogni caso la proroga e' concessa una              
sola volta e per un periodo non superiore a 120 giorni naturali e               
consecutivi a partire dal termine prefissato per l'inizio dei                   
lavori.                                                                         
10.3. Entro 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di                     
ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di                
contributo, pena la revoca del contributo concesso, le opere dovranno           
essere completate. Il soggetto richiedente dovra' trasmettere alla              
Regione, entro e non oltre 5 giorni lavorativi a partire dal termine            
prefissato per l'ultimazione dei lavori, la copia del verbale o della           
comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione                        
dell'impianto fotovoltaico attestante l'avvenuta ultimazione degli              
stessi entro il termine prefissato.                                             
10.4. L'eventuale istanza di proroga al termine per l'ultimazione dei           
lavori, sottoscritta e motivata, dovra' essere spedita almeno 30                
(trenta) giorni naturali e consecutivi prima dello scadere del                  
termine di cui al comma precedente. La Regione comunichera' al                  
soggetto richiedente l'esito della valutazione. Non sara' presa in              
considerazione una richiesta di proroga presentata oltre il suddetto            
termine. In ogni caso la proroga e' concessa una sola volta e per un            
periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni naturali e                      
consecutivi a partire dal termine prefissato per l'ultimazione dei              
lavori.                                                                         
Art. 11                                                                         
Varianti                                                                        
11.1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera dovra'                 
essere inoltrata alla Regione entro 90 giorni naturali e consecutivi            
dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della             
domanda di contributo mediante raccomandata debitamente sottoscritta            
e motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa. Non             
sara' presa in considerazione una richiesta di variante presentata              
oltre il suddetto termine.                                                      
11.2. La suddetta variante verra' esaminata dalla Regione che                   
comunichera' tempestivamente al soggetto richiedente l'approvazione o           
meno della stessa. In ogni caso la proposta di variante puo' essere             
esaminata una sola volta e deve comportare la fine lavori entro il              
termine convenuto.                                                              
11.3. L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non potra'             
comportare l'aumento del contributo gia' concesso all'intervento                
originariamente ammesso. Detto contributo sara' decurtato in                    
proporzione alla eventuale riduzione della potenza installata.                  
Art. 12                                                                         
Erogazione del contributo                                                       
12.1. Per ciascun intervento valutato finanziabile, l'erogazione del            
contributo concesso avverra' in una unica soluzione, a lavori                   
ultimati, a seguito della verifica della conformita' e idoneita'                
della documentazione a corredo dell'intervento realizzato, inclusa la           
documentazione comprovante la verifica tecnico-funzionale                       
dell'impianto in conformita' alla Specifica Tecnica.                            
12.2. Per interventi comportanti un investimento ammissibile                    
superiore ad Euro 30.000,00, qualora l'interessato ne faccia                    
richiesta, l'erogazione potra' essere disposta in due fasi. Un                  
acconto, pari al 50% dell'ammontare del contributo concesso, sara'              
erogato sulla base della presentazione della comunicazione di                   
avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto. Ai                   
soggetti privati e' richiesta la presentazione di fidejussione                  
bancaria o assicurativa a copertura dell'importo dell'acconto                   
medesimo e di durata di sei mesi oltre la data del termine assegnato            
per la ultimazione dell'intervento, incondizionata, irrevocabile, se            
non dietro autorizzazione regionale, ed escutibile a prima e semplice           
richiesta scritta, non oltre quindici giorni dalla ricezione della              
richiesta stessa. Il saldo, determinato sulla base della spesa                  
ammissibile effettivamente sostenuta e comunque entro il limite                 
massimo del contributo concesso, sara' erogato al termine dei lavori,           
a seguito delle verifiche di cui al punto precedente.                           
12.3. Ai fini dell'erogazione del contributo a saldo ovvero in unica            
soluzione, il soggetto richiedente dovra' trasmettere alla Regione,             
entro e non oltre 30 giorni dal termine prefissato per l'ultimazione            
dei lavori la seguente documentazione:                                          
a) copia delle fatture originali, conformi alle vigenti leggi                   
fiscali, debitamente quietanzate; nelle fatture deve essere distinto            
l'ammontare relativo alle spese sostenute nel rispetto della                    
distinzione delle voci di cui al precedente art. 6: non sono                    
considerate valide, ai fini del riconoscimento del contributo, le               
fatture che non contengono la suddetta distinzione;                             
b) attestazione da parte del distributore di energia elettrica                  
dell'avvenuto collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete                 
elettrica (contratto di scambio) (vedi successivo punto 12.4);                  
c) dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto secondo           
il fac-simile contenuto nella Specifica Tecnica (Allegato A);                   
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi e per             
gli effetti del DPR 445/00 con il quale il soggetto beneficiario                
dichiara: - di non aver usufruito o richiesto altri contributi,                 
nazionali o comunitari, per l'intervento in corso di finanziamento,             
ovvero, di aver usufruito o chiesto altri contributi (in quest'ultimo           
caso indicare la fonte di finanziamento e l'ammontare del                       
contributo); - di non avere ricevuto negli ultimi tre anni - o di               
avere ricevuto - aiuti "de minimis" (solo per impresa beneficiaria:             
in caso affermativo, rendere informazione dettagliata);                         
e) dichiarazione di conformita' dell'impianto alle regole dell'arte             
ai sensi della Legge 46/90, completa degli allegati obbligatori,                
sottoscritta dall'installatore;                                                 
f) copia delle fatture originali, conformi alle vigenti leggi                   
fiscali, debitamente quietanzate, relative all'approvvigionamento e             
installazione del sistema di acquisizione dati, al monitoraggio e               
alle iniziative di informazione per i progetti di cui alle lettere              
c), d) del punto 5.3;                                                           
g) certificazione, fornita dal Costruttore, attestante la data di               
fabbricazione ed il numero di anni di garanzia delle prestazioni dei            
moduli fotovoltaici installati;                                                 
h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi e per             
gli effetti del DPR 445/00 con la quale l'installatore dichiara la              
data di fabbricazione, il numero di anni di garanzia delle                      
prestazioni dei moduli fotovoltaici dell'impianto installato per il             
quale e' stato concesso il contributo di cui al presente bando e di             
aver consegnato al richiedente i certificati di garanzia relativi               
alle apparecchiature installate, il manuale d'uso e manutenzione,               
inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di                  
manutenzione, e tutte le informazioni necessarie ai fini della                  
sicurezza;                                                                      
i) dichiarazione, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, iscritto ad            
Ordine, Collegio o Albo professionale competente per materia,                   
attestante che per l'opera ammessa a contributo, sono stati espletati           
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto               
attiene la messa in opera e il funzionamento, comprese opere,                   
apprestamenti e misure ai fini della sicurezza, e che l'opera stessa            
e' stata eseguita in conformita' a quanto dichiarato nella domanda di           
contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera, richiesta ed             
approvata secondo le modalita' di cui al precedente art. 11;                    
j) documentazione fotografica a colori nel formato minimo 13 x 18               
cm., comprendente l'impianto fotovoltaico e la struttura edilizia di            
riferimento;                                                                    
k) scheda contenente i dati anagrafici del creditore e le modalita'             
di pagamento.                                                                   
Detta documentazione verra' valutata dal Servizio Politiche                     
energetiche della Regione. Si ricorda che la mancata rispondenza al             
requisito di integrazione cosi' come definito all'art. 2, punto 2.2,            
nel caso in cui l'integrazione stessa sia stata indicata all'atto               
della domanda, costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria. La           
Regione si riserva la facolta' di richiedere integrazioni e/o                   
ulteriori verifiche di progetto, qualora lo ritenga necessario.                 
L'invio di quanto richiesto deve avvenire entro il termine perentorio           
di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della             
richiesta, pena la revoca del contributo concesso.                              
12.4. Nel caso in cui, alla scadenza dei termini per la presentazione           
della documentazione finale, non sia disponibile l'attestazione del             
distributore di cui alla precedente lettera b), deve essere                     
presentata copia della richiesta di allacciamento alla rete elettrica           
di distribuzione. In tal caso il contributo sara' erogato solo dopo             
la presentazione dell'attestazione da parte del Distributore                    
dell'avvenuto collegamento dell'impianto.                                       
12.5. Nel caso in cui il beneficiario del contributo, sia esso                  
soggetto pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura             
inferiore alla spesa considerata per la concessione del contributo,             
il contributo da erogare sara' calcolato in conformita' a tali minori           
spese documentate. Al contrario, l'eventuale documentazione di spesa            
superiore a quella preventivata ed indicata al momento della domanda,           
non comportera' l'aumento del contributo concesso. In quest'ultimo              
caso, inoltre, si procedera' alla verifica dell'indice di merito con            
l'eventuale revoca del contributo concesso nel caso in cui il nuovo             
valore di detto indice dovesse collocarsi al di fuori della fascia              
utile considerata per la concessione del contributo.                            
Art. 13                                                                         
Verifiche e controlli                                                           
13.1. La Regione accertera' la regolare esecuzione e manutenzione               
delle opere, nonche' la loro conformita' al progetto presentato                 
(incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi                
fissati per la realizzazione dell'intervento, la permanenza dei                 
parametri di valutazione che hanno consentito l'utile collocazione in           
graduatoria e tutto quant'altro possa risultare necessario per                  
procedere all'erogazione del contributo. A tal fine potranno essere             
eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in                  
qualsiasi momento nell'arco dei 12 anni successivi al collegamento              
dell'impianto alla rete di distribuzione.                                       
13.2. La Regione si riserva, in ognuna delle fasi di attuazione del             
presente bando, di effettuare controlli e verifiche a campione al               
fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del bando con                 
particolare riferimento alla Specifica Tecnica.                                 
Art. 14                                                                         
Decadenza e revoca del contributo                                               
14.1. Comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo:                
a) la mancata presentazione del progetto dell'impianto;                         
b) il mancato inizio dell'intervento o la mancata ultimazione dei               
lavori entro i termini prescritti;                                              
c) la mancata presentazione della documentazione attestante l'inizio            
o l'ultimazione dei lavori entro i termini prescritti.                          
14.2. La Regione procedera' alla revoca del contributo concesso e al            
recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali              
nei seguenti casi:                                                              
a) mancato rispetto degli adempimenti di legge;                                 
b) mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in           
fase di presentazione della domanda;                                            
c) riscontro di significativi scostamenti tra progetto presentato ed            
opera realizzata;                                                               
d) mancato rispetto della Specifica Tecnica;                                    
e) accertamento, a seguito della verifica della documentazione finale           
presentata in sede di erogazione del contributo, di eventuali                   
variazioni dei parametri dell'indice di merito che collochino il                
valore dell'indice stesso al di fuori della fascia utile di                     
concessione del contributo.                                                     
L'entita' degli scostamenti e/o della difformita' sara' valutata a              
giudizio insindacabile della Regione.                                           
Art. 15                                                                         
Raccolta e diffusione dati sulle prestazioni                                    
15.1. La Regione individuera' un campione significativo di impianti             
fotovoltaici, fra quelli che avranno acquisito il diritto al                    
contributo pubblico di cui all'art. 5, i quali dovranno essere                  
opportunamente strumentati per la raccolta dei dati di funzionamento            
e per l'analisi delle prestazioni, ai fini della creazione di una               
banca dati e la messa in rete delle notizie utili.                              
15.2. La formazione del campione avverra' selezionando gli impianti             
piu' significativi sulla base degli elementi tecnici e qualitativi              
che li caratterizzano, quali: dimensione, tipologia d'installazione,            
tecnologia ed esposizione dei moduli fotovoltaici, tecnologia del               
gruppo di conversione, localita' d'installazione, eventuali                     
peculiarita' dell'impianto e altre caratteristiche tecniche o                   
funzionali.                                                                     
15.3. La specifica tecnica del sistema di acquisizione dati, riferita           
a ciascun impianto da strumentare, sara' parte integrante della                 
convenzione sottoscritta dalle imprese di servizio e dalla Regione  e           
costituira' riferimento per le specifiche di installazione del                  
sistema di monitoraggio e di fornitura dei dati di sintesi alla                 
Regione.                                                                        
15.4. La Regione, sulla base degli elementi informativi raccolti                
attivera' specifiche iniziative di informazione e orientamento degli            
operatori e degli utenti finali in ordine agli standard prestazionali           
e agli elementi di criticita' delle diverse tipologie progettuali.              
15.5. La Regione provvedera' inoltre a formulare un programma di                
qualificazione ed aggiornamento dei progettisti e degli operatori               
addetti alla installazione e alla manutenzione degli impianti                   
fotovoltaici, anche in vista dell'istituzione di un sistema di                  
accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli                    
interventi assistiti dal contributo regionale.                                  
15.6. La Regione provvedera' alla stipula di accordi di programma con           
le imprese operanti nel Settore dei servizi energetici per coordinare           
gli obiettivi perseguiti dal programma regionale per la realizzazione           
di impianti fotovoltaici con gli obiettivi di risparmio energetico e            
sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle             
imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas ai sensi              
dell'art. 9, comma 1 del DLgs 79/99 e dell'art. 16, comma 4 del DLgs            
164/00, citati in premessa.                                                     
Art. 16                                                                         
Responsabile del procedimento                                                   
e tutela della privacy                                                          
16.1. Il responsabile del procedimento e' individuato nella persona             
del dottor Massimo Cenerini, Responsabile del Servizio Politiche                
energetiche.                                                                    
16.2. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga           
in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento verranno            
trattati nel rispetto della Legge 675/96 e successive modifiche ed              
integrazioni.                                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Specifica tecnica per la realizzazione di sistemi fotovoltaici di               
potenza nominale non superiore a 20 kW connessi alla rete                       
Premessa                                                                        
Vengono di seguito fornite le indicazioni di massima e di normativa             
da rispettare per la realizzazione, nell'ambito del Programma "Tetti            
fotovoltaici", di sistemi fotovoltaici di potenza nominale non                  
inferiore a 1 kWp e non superiore a 20 kWp, destinati a operare in              
parallelo alla rete elettrica del distributore locale.                          
Il presente documento, pertanto, non e' esaustivo ai fini di un                 
eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e                 
collegamento alla rete dei sistemi in oggetto.                                  
1. Definzioni                                                                   
a) un sistema fotovoltaico e' un sistema capace di produrre energia             
elettrica, mediante conversione diretta della luce, cioe' della                 
radiazione solare, in elettricita' (effetto fotovoltaico);                      
b) un impianto fotovoltaico e' schematicamente composto, in generale,           
dal dispositivo di interfaccia, dal gruppo di condizionamento e                 
controllo della potenza (o semplicemente convertitore c.c./a.c.) e              
dal campo fotovoltaico;                                                         
c) il dispositivo di interfaccia e' essenzialmente un organo di                 
interruzione, sul quale agiscono le protezioni di interfaccia;                  
d) il gruppo di condizionamento e controllo della potenza e'                    
l'apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione            
dell'energia elettrica in c.c., prodotta dal campo fotovoltaico, e              
per il trasferimento di essa sulla rete in ca;                                  
e) il campo (o generatore) fotovoltaico e' l'insieme dei moduli                 
fotovoltaici, opportunamente collegati in serie/parallelo;                      
f) la potenza nominale di un impianto fotovoltaico (espressa in kWp)            
e' la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del campo            
fotovoltaico, cioe' la potenza determinata dalla somma delle singole            
potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo           
costituente il campo, misurate in STC(1);                                       
g) l'efficienza nominale di un campo fotovoltaico e' il rapporto fra            
la potenza generata dal campo e la potenza della radiazione solare              
incidente sull'area totale dei moduli, in STC; detta efficienza puo'            
essere numericamente ottenuta anche da una formula pratica, cioe' dal           
rapporto tra la potenza nominale del campo stesso (espressa in kWp) e           
la relativa superficie (espressa in m2) intesa come somma dell'area             
dei moduli;                                                                     
h) l'efficienza operativa media di un campo fotovoltaico e' il                  
rapporto tra l'energia elettrica prodotta dal campo fotovoltaico e              
l'energia solare incidente sull'area totale dei moduli, in un                   
determinato intervallo di tempo;                                                
i) il distributore e' il soggetto che presta il servizio di                     
distribuzione e vendita dell'energia elettrica agli utenti;                     
j) l'utente e' la persona fisica o giuridica titolare di un contratto           
di fornitura di energia elettrica.                                              
2. Normativa e leggi di riferimento                                             
La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la                     
progettazione e realizzazione di un sistema fotovoltaico sono:                  
- Norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;                           
- Norme CEI/IEC per i moduli fotovoltaici; in particolare, la CEI EN            
61215 per moduli al silicio cristallino e la CEI EN 61646 per moduli            
a film sottile;                                                                 
- Norma UNI 10349, o Atlante Europeo della Radiazione solare, per il            
dimensionamento del campo fotovoltaico;                                         
- DM Lavori pubblici del 9/1/1996 e DM Lavori pubblici del 16/1/1996            
e successive modificazioni e integrazioni, per le strutture                     
meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici.                 
Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle norme vigenti per quanto               
riguarda:                                                                       
- i quadri elettrici;                                                           
- il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal                 
gruppo di condizionamento e controllo della potenza,                            
- la compatibilita' elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle               
emissioni in RF;                                                                
- la conformita' al marchio CE per il gruppo di condizionamento e               
controllo della potenza e per le altre apparecchiature.                         
Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:                
- il DPR 547/55 e il DLgs 626/94 e successive modificazioni e                   
integrazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul             
lavoro;                                                                         
- la Legge 46/90 e il DPR 447/91 (Regolamento di attuazione della               
Legge 46/90) e successive modificazioni e integrazioni, per la                  
sicurezza elettrica.                                                            
Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio di un               
sistema fotovoltaico, le scelte progettuali devono essere effettuate            
anche nel rispetto delle seguenti normative e leggi:                            
- Norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica, con                   
particolare riferimento al paragrafo 5.1 (IV edizione, agosto 2000);            
- Norma CEI 64-8 (III edizione), soprattutto per quanto concerne la             
Parte 4 relativa alle prescrizioni per la sicurezza;                            
- Legge 133/99, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali: il               
comma prevede che l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di               
potenza non superiore a 20 kWp, anche collegati alla rete, non e'               
soggetto agli obblighi della denuncia di officina elettrica per il              
rilascio della licenza di esercizio e che l'energia consumata, sia              
autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e' sottoposta                   
all'imposta erariale e alle relative addizionali;                               
- deliberazione 224/00 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il              
gas del 6 dicembre 2000, per gli aspetti tariffari: l'utente puo'               
optare per il regime di scambio dell'energia elettrica con il                   
distributore; in tal caso, si applica la: "Disciplina delle                     
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto                 
dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza            
nominale non superiore a 20 kWp (deliberazione 224/00)".                        
I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi.                        
Ulteriori disposizioni di legge, norme, prescrizioni e deliberazioni            
in materia, purche' vigenti al momento della pubblicazione della                
presente specifica, anche se non espressamente richiamati, si                   
considerano applicabili.                                                        
3. Dimensionamento, prestazioni e garanzie                                      
Fatto comunque salvo quanto disposto dal citato paragrafo 5.1 della             
norma CEI 11-20, la potenza nominale del sistema fotovoltaico (per              
potenza nominale di un sistema fotovoltaico si intende la potenza               
determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun               
impianto costituente il sistema stesso) deve essere tale che la                 
quantita' di energia elettrica da esso producibile su base annua (in            
corrente alternata) sia inferiore a quella normalmente consumata,               
sempre su base annua, dall'utente.                                              
Quest'ultima energia e' quella risultante dalla media dei consumi               
degli ultimi 3 anni. Nel caso di nuove utenze o di previsione di                
consumi significativamente diversi da quelli calcolati secondo quanto           
sopra, si dovra' fare riferimento al consumo annuale presunto,                  
fornendone adeguata valutazione.Per quanto riguarda la quantita' di             
energia elettrica producibile, devono essere impiegati i dati                   
radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 (o dell'Atlante                 
Europeo della Radiazione solare) e si deve assumere come valore                 
dell'efficienza operativa media annuale del sistema il 75% del valore           
dell'efficienza nominale del campo fotovoltaico. In alternativa, il             
calcolo dell'energia producibile puo' essere effettuato mediante                
l'apposita applicazione disponibile presso il sito web di ENEA:                 
www.tettifotovoltaici.org.                                                      
L'intero sistema e le relative prestazioni di funzionamento, oltre a            
rispettare anche i requisiti tecnici di cui al successivo punto 5,              
devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data               
dalla verifica tecnico-funzionale del sistema stesso (di cui al                 
citato punto 5); inoltre, i moduli fotovoltaici devono godere di una            
garanzia di funzionamento di almeno 20 anni, mentre il decadimento              
delle loro prestazioni deve risultare non superiore al 10% della                
potenza nominale nell'arco di 12 anni e non superiore al 20%                    
nell'arco di 20 anni.                                                           
Infine, l'anno di fabbricazione dei moduli deve essere documentato in           
maniera inequivocabile e non deve essere antecedente all'1 gennaio              
2001.                                                                           
4. Principali caratteristiche tcniche del sistema                               
Premesso che alla rete di utente e' ammesso il collegamento di un               
solo sistema fotovoltaico (sempre purche' la potenza nominale del               
sistema non superi i 20 kWp) e ricordando che (almeno nel presente              
contesto) il sistema fotovoltaico puo' essere costituito                        
indifferentemente da un solo o piu' impianti fotovoltaici, si                   
distingue il caso del collegamento in monofase (anche se l'utenza e'            
trifase) da quello del collegamento del sistema fotovoltaico in                 
trifase, alla rete di utente.                                                   
In ogni caso, e' assolutamente vietato l'impiego di piu' gruppi di              
condizionamento e controllo della potenza in parallelo tra loro sul             
lato corrente continua (cioe' alimentati da un unico campo                      
fotovoltaico).                                                                  
4.1. Sistema fotovoltaico monofase                                              
Il sistema fotovoltaico sara' costituito da un solo impianto qualora            
sia presente un solo campo fotovoltaico (2), un solo gruppo di                  
condizionamento e controllo della potenza e un solo dispositivo di              
interfaccia. Nel caso in cui, invece, siano distinguibili piu' gruppi           
di condizionamento e controllo della potenza (anche diversi tra loro,           
ma sempre connessi alla stessa fase della rete di utente) ciascuno              
alimentato dal proprio campo fotovoltaico, allora il sistema sara'              
costituito da piu' impianti (tanti quanti i gruppi di condizionamento           
e controllo della potenza); in questo caso, inoltre, viene richiesto,           
di norma, un dispositivo di interfaccia unico ed esterno.                       
4.2. Sistema fotovoltaico trifase                                               
Nel caso specifico in cui siano interessate le tre fasi della rete di           
utente, il sistema fotovoltaico sara' costituito da un solo impianto            
esclusivamente qualora venga impiegato un solo gruppo di                        
condizionamento e controllo della potenza effettivamente trifase,               
cioe' con un solo ingresso in continua (quindi, un solo campo                   
fotovoltaico e un solo stadio di MPPT - salvo lo specifico caso di              
impiego di un convertitore trifase del tipo "multingresso"), oltre al           
dispositivo di interfaccia. In tutti gli altri casi, il sistema                 
fotovoltaico si comporra' di tanti impianti quanti sono i gruppi di             
condizionamento e controllo della potenza (indipendentemente se                 
monofase e/o trifase) allacciati alla rete di utente.                           
4.3. Caratteristiche generali del sistema fotovoltaico                          
Il punto di allaccio del sistema fotovoltaico alla rete elettrica               
deve essere sempre in bassa tensione e a valle del dispositivo                  
generale della rete di utente. La figura 1 riporta lo schema di                 
collegamento alla rete, nel caso tipico di applicazione del regime di           
scambio.                                                                        
Qualora le condizioni impiantistiche e di uso del sistema                       
fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita nella rete del              
distributore una potenza maggiore di quella contrattuale della                  
fornitura, i termini del contratto stesso dovranno essere aggiornati            
affinche' detta potenza risulti non inferiore a quella massima                  
erogabile in rete.                                                              
Il gruppo di condizionamento e controllo della potenza deve essere              
idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla               
rete del distributore, in conformita' ai requisiti normativi tecnici            
e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente            
di ingresso di questa apparecchiatura devono essere compatibili con             
quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della                 
tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con              
quelli della rete alla quale viene connesso il sistema. Il                      
convertitore dovrebbe, preferibilmente, essere basato su inverter a             
commutazione forzata, con tecnica PWM; deve essere privo di clock e/o           
riferimenti interni e deve essere in grado di operare in modo                   
completamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza             
(MPPT) del campo fotovoltaico. Infine, tra i dati di targa deve                 
figurare la potenza massima erogabile in rete dal convertitore.                 
Il campo fotovoltaico deve essere esposto alla radiazione solare in             
modo da massimizzare l'energia annua producibile, nei limiti degli              
eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il campo            
stesso. L'orientamento e' prioritariamente a Sud; sono comunque                 
consentiti orientamenti diversi, purche' entro un angolo massimo di             
+60 gradi rispetto Sud. Sono ammessi fenomeni di ombreggiamento,                
purche' le perdite di energia da essi derivanti siano non superiori             
al 7% su base annua. Inoltre, nel caso di applicazioni su coperture a           
falda, il piano dei moduli deve essere parallelo a quello della falda           
stessa. Dal punto di vista elettrico, poi, il campo fotovoltaico deve           
essere gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a               
terra.                                                                          
Le stringhe devono essere costituite dalla serie di singoli moduli              
fotovoltaici, devono essere singolarmente sezionabili, provviste di             
diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni. Non e'                 
ammesso il parallelo di stringhe non perfettamente identiche tra loro           
per anche una sola delle seguenti caratteristiche: esposizione,                 
marca, modello, numero dei moduli impiegati. Ciascun modulo, infine,            
deve essere dotato di diodi di by-pass, ad eccezione di quelli a film           
sottile e la cui conformita' alle norme applicabili sia avvenuta                
specificatamente in assenza di detti diodi.                                     
Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in                   
corrente continua di ciascun impianto costituente il sistema                    
fotovoltaico e la rete; tale separazione puo' essere sostituita da              
una protezione sensibile alla corrente continua solo nel caso di                
sistemi monofase.                                                               
Ciascun impianto costituente il sistema fotovoltaico deve essere                
dotato di un proprio complesso di misura dell'energia prodotta                  
(cumulata) dal singolo impianto e delle relative ore di                         
funzionamento: a tal fine, puo' essere impiegata l'eventuale                    
strumentazione di misura in dotazione ai gruppi di condizionamento e            
controllo della potenza; altrimenti, si deve ricorrere ad appositi              
contatori, preferibilmente di tipo elettromeccanico.                            
Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, sono                      
adottabili, purche' nel rispetto delle norme vigenti e della buona              
regola dell'arte.                                                               
Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene             
ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensita' di corrente             
disponibile (dovuta al contributo del sistema fotovoltaico), la rete            
stessa o la parte interessata dovra' essere opportunamente adeguata o           
protetta.                                                                       
5. Verifica tecnico-funzionale                                                  
L'insieme delle operazioni di realizzazione del sistema fotovoltaico            
si conclude con la verifica tecnico-funzionale del sistema stesso, la           
quale consiste nel controllare, per ciascun impianto:                           
- la continuita' elettrica e le connessioni tra moduli;                         
- la messa a terra di masse e scaricatori;                                      
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;                              
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse            
condizioni di potenza generata e nelle varie modalita' previste dal             
gruppo di condizionamento e controllo della potenza (accensione,                
spegnimento, mancanza rete, ecc.);                                              
- la condizione: Pca >> 0,75*Pnom*I/ISTC, ove:                                  
- Pca e' la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di            
condizionamento e controllo della potenza, con precisione migliore              
del 2%;                                                                         
- Pnom e' la potenza nominale (in kWp) del campo fotovoltaico;                  
- I e' la radianza (in W/m2) misurata sul piano dei moduli con                  
precisione migliore del 3% (il valore di detta precisione deve essere           
debitamente documentato);                                                       
- ISTC, pari a 1000 W/m2, e' la radianza in STC.                                
Qualora nel corso della misura della potenza attiva (Pca) venga                 
rilevata una temperatura di lavoro dei moduli superiore a 40 gradi              
centigradi, e' ammessa la correzione in temperatura della potenza               
stessa.                                                                         
Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori                  
ultimati, dall'installatore, che dovra' essere in possesso di tutti i           
requisiti previsti dalle leggi in materia e dovra' emettere, per ogni           
impianto costituente il sistema fotovoltaico installato, una                    
dichiarazione (secondo il fac-simile allegato), firmata e siglata in            
ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le             
predette sono state effettuate.                                                 
6. Documentazione                                                               
Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti                
documenti:                                                                      
- manuale d'uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione                  
consigliata degli interventi di manutenzione;                                   
- progetto esecutivo in versione "come costruito", corredato di                 
schede tecniche dei materiali installati;                                       
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo                
esito;                                                                          
- dichiarazione di conformita' ai sensi della Legge 46/90, articolo             
1, lettera a);                                                                  
- certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la              
conformita' alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio                      
cristallino e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;                      
- certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la              
conformita' del gruppo di condizionamento e controllo della potenza             
alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI 11-20 qualora venga              
impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore                 
stesso;                                                                         
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;             
- garanzia sull'intero sistema e sulle relative prestazioni di                  
funzionamento.                                                                  
Note:                                                                           
(1) standard Test Conditions (radianza solare: 1000 W/m2, temperatura           
di cella fotovoltaica: 25 gradi centigradi, condizioni del cielo: Air           
Mass 1,5)                                                                       
(2) o piu' campi qualora venga impiegato un convertitore del tipo               
"multingresso".                                                                 
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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