PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO 21 ottobre 2004, n. 99

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Emilia-Romagna per la dichiarazione di illeggittimita' costituzionale dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                                           
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e              
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in              
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato nei confronti della              
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta                  
regionale per la dichiarazione di illeggittimita' costituzionale                
degli articoli 2, comma 1, lett. f), 15, comma 1, 13, comma 1, lett.            
a), 17, 19, 24, comma 4, 26, comma 3, 28, comma 2, 45, comma 2, 49,             
comma 2, 62, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna,                
approvato in prima deliberazione l'1 luglio 2004 ed in seconda                  
deliberazione il 14 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione n. 130 del 16 settembre 2004, in relazione              
agli articoli 1, 3, 48, 49, 97, 114, 123, 117, comma secondo, lettere           
a), f), l), p), comma terzo e comma quinto - anche in relazione                 
all'art. 6, comma 1 della Legge 131/03, 118, commi 1 e 2, 121, comma            
2, 122, comma 1, 123, 126, 138 della Costituzione                               
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a             
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)                   
In data 16 settembre 2004 e' stato pubblicato lo Statuto della                  
Regione Emilia-Romagna approvato in seconda deliberazione in data 14            
settembre 2004.                                                                 
Tale Statuto, in conformita' della delibera del Consiglio dei                   
Ministri in data 8 ottobre 2004, viene impugnato nelle sottoindicate            
disposizioni non in armonia con la Costituzione e quindi in                     
violazione dell'art. 123 di questa, come appresso specificato.                  
1) Art. 2, comma 1, lett.f) ed art. 15, comma 1                                 
Dichiara la prima delle due norme in oggetto che la Regione ispira la           
propria azione prioritariamente all'obiettivo del godimento dei                 
diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati             
ed apolidi, "assicurando, nell'ambito delle facolta' che le sono                
costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati             
residenti". La seconda norma stabilisce che la Regione, "nell'ambito            
delle facolta' che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce           
e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio           
regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente                  
Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre            
forme di consultazione popolare,".                                              
Tali disposizioni appaiono in contrasto con l'art. 48 Cost., che                
considera elettori i soli cittadini.                                            
Non puo' confondersi il concetto di popolazione (sommatoria dei                 
residenti in un certo territorio in un determinato momento) con                 
quello di popolo (detentore della sovranita' ai diversi livelli di              
governo) riferito appunto allo status di cittadino. Di qui anche il             
contrasto con l'art. 1 Cost.                                                    
Per altro aspetto, si ravvisa un contrasto con le disposizioni                  
dell'art. 117, comma 2, lettere f) e p), Cost., che attribuiscono               
allo Stato la competenza legislativa esclusiva rispettivamente in               
materia di organi dello Stato e relative leggi elettorali ed in                 
materia di legislazione elettorale di Comuni, Province e citta'                 
metropolitane.                                                                  
Per quanto specificamente riguarda l'esercizio dell'ettorato da parte           
degli immigrati nell'ambito della partecipazione alla vita pubblica             
locale, non varrebbe richiamarsi alla disposizione dell'art. 9, comma           
4, lett. d) del DLgs 286/98 e del Capitolo C (art. 6) della                     
Convenzione di Strasburgo 5/9/1992 cui essa fa riferimento, perche'             
di detta convenzione e' stata autorizzata la ratifica (Legge 203/94)            
solo limitatamente ai capitoli A e B (cio' a prescindere dal rilievo            
che il Capitolo C pone condizioni per nulla indicate nelle clausole             
statutarie in esame, le quali fanno riferimento al solo dato della              
residenza, in qualunque momento acquisita). In ogni caso lo stesso              
art. 9, comma 4, lett. d) del DLgs 286/98 espressamente precisa che             
l'elettorato anzidetto potra' essere esercitabile "quando previsto              
dall'ordinamento". Al riguardo, fermo il rilievo inerente alla                  
previsione dell'art. 48 Cost., e' chiaro poi che la concreta                    
attribuzione del diritto di voto potrebbe attuarsi solo in forza di             
una legge statale, data l'evidente esigenza di una disciplina                   
unitaria ed uniforme sull'intero territorio nazionale dei diritti               
politici degli immigrati, quale che sia la parte di territorio                  
nazionale ove essi risiedono.                                                   
Fermo sempre il rilievo pregiudiziale fondato sull'art. 48 Cost., un            
contrasto sembra configurabile anche con l'art. 122, comma 1, Cost.             
per quanto concerne il "sistema di elezione" degli organi                       
rappresentativi regionali, ove in questo, specificamente riferibile             
al meccanismo di organizzazione delle modalita' di espressione del              
voto per la selezione dei candidati, si ritenga rientrare anche la              
definizione del relativo corpo elettorale. Lo Statuto, infatti, non             
puo' disciplinare direttamente la materia elettorale che interessa              
l'area legislativa riservata dal primo comma dell'art. 122 Cost. alla           
"legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti             
con legge della Repubblica" (cfr. Sent. 2/04), ai quali ultimi                  
specificamente atterrebbe il criterio di individuazione                         
dell'elettorato attivo.                                                         
In altri termini e' contrario alla Costituzione sia esercitare                  
direttamente in sede statutaria una potesta' legislativa in materia             
elettorale, attribuita ad organi ed a pocedure diverse, sia definire            
statutariamente indirizzi per l'esercizio della potesta' legislativa            
regionale in materia; indirizzi che spetta invece allo Stato                    
stabilire in termini generali e di principio non legati alle                    
specificita' delle singole Regioni.                                             
A conclusioni non diverse deve pervenirsi anche con riguardo al                 
diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione             
espressione di sovranita' popolare.                                             
Poiche' nell'ambito delle facolta' che le sono costituzionalmente               
riconosciute la Regione non puo' "assicurare", "riconoscere" e                  
"garantire" alcunche', circa il diritto di voto agli immigrati,                 
palesemente illeggittime risultano le denunziate clausole                       
statutarie.                                                                     
Puo' aggiungersi che un ulteriore contrasto con l'art. 121, comma 2,            
Cost. puo' prospettarsi nei limiti in cui le disposizioni in esame              
intendano anche vincolare il Consiglio regionale, in materia non di             
competenza della Regione, nel suo potere di fare proposte di legge              
alle Camere, il cui esercizio deve rimanere alla responsabilita'                
politica dell'organo anzidetto.                                                 
2) Art. 13, comma 1, lett. a)                                                   
Secondo la norma in oggetto la Regione, nell'ambito delle materie di            
propria competenza "provvede direttamente all'esecuzione ed                     
all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato,              
nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge".                    
In quanto per l'esercizio della prevista facolta' non pone la                   
condizione che gli accordi siano stati previamente ratificati e siano           
entrati internazionalmente in vigore, la norma non appare rispettosa            
dell'art. 117, comma 2, lett. a) Cost., che riserva allo Stato la               
competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti                   
internazionali dello Stato stesso.                                              
In modo ambiguo inoltre - tenuto conto delle specificazioni invece              
rispettivamente recate dai commi 2 e 3 dello stesso art. 13 e                   
dell'implicito riferimento alla legge regionale ogni qualvolta                  
difetti una diversa qualificazione - la denunziata disposizione del             
comma 1 richiamata genericamente le norme di procedura "previste                
dalla legge" senza precisare che deve trattarsi di una legge dello              
Stato; cio' in contrasto con l'art. 117, comma 5, Cost.                         
3) Art. 17 e 19                                                                 
Nell specificare i diritti di partecipazione garantiti a "tutti i               
residenti" (ivi compresi dunque gli immigrati) ai sensi del comma 1             
dell'art. 15, l'art. 17 prevede la possibilita' di un'istruttoria in            
forma di contraddittorio pubblico, indetta dall'Assemblea legislativa           
(d'ufficio o su richiesta di cinquemila "persone") cui possono                  
partecipare, oltre ai consiglieri regionali e alla Giunta regionale,            
"associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un                   
interesse a carattere non individuale", per la formazione di atti               
normativi o amministrativi di carattere generale, i quali vanno                 
motivati con riferimento alle risultanze istruttorie.                           
Tale norma - che, stando al lessico dello Statuto sembra riferirsi              
anche all'attivita' legislativa, cui del resto espressamente si                 
rivolge l'art. 19 per rendere effettivo il diritto di partecipazione            
al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi                 
politico-programmatici piu' generali - contrasta, per quanto concerne           
l'attivita' normativa di carattere amministrativo e l'adozione degli            
atti amministrativi di carattere generale, con l'art. 97 Cost., in              
quanto non coerente con i principi di efficienza, buon andamento ed             
imparzialita'. Cio' sia per la pressione esercitabile da parte dei              
gruppi piu' forti ed organizzati, tra l'altro in assenza di qualsiasi           
garanzia di serieta' di tali aggregati, sia per l'esposizione al                
pericolo di istruttorie lunghe e defatiganti a protezione di                    
interessi settoriali - si pensi, esemplificativamente, ai                       
procedimenti per l'emanazione di disposizioni in matreria tributaria            
- fermo rimanendo che il mancato rispetto dei termini che fossero               
stabiliti per la conclusione dell'intero procedimento (ultimo comma             
dell'art. 17) non potrebbe comportare la decadenza dell'organo                  
regionale dal potere di provvedere normativamente. L'obbligo di                 
motivazione in riferimento alle risultanze istruttorie contraddice              
poi i principi in tema di attivita' normativa e principalmente quello           
dell'irrilevanza della motivazione della norma, tanto piu' in tema di           
attivita' legislativa, espressione, quest'ultima, di libere scelte              
politiche.                                                                      
La forma di istruttoria in questione e l'obbligo di motivazione                 
contraddicono anche il principio di ragionevolezza riconducibile                
all'art. 3 Cost., su cui si fondano, unitamente ad intuitive esigenze           
pratiche, le diametralmente opposte previsioni dell'art. 3, comma 2 e           
dell'art. 13, commi 1 e 2 della Legge 241/90, dalla quale erano                 
desumibili principi generali dell'ordinamento giuridico (cfr. art. 29           
della stessa legge).                                                            
A sua volta, l'art. 19 prevede per "tutte le associazioni" che                  
facciano richiesta un "diritto di partecipazione" e la "garanzia di             
un dialogo permanente" in ordine al procedimento legislativo ed alla            
definizione degli indirizzi politico-programmatici piu' generali che            
nulla ha a che vedere con la facolta' spettante alle Commissioni                
dell'assemblea legislativa, ove ne avvertano l'esigenza, di                     
consultare le rappresentanze della societa' civile e di conseguire              
apporti di enti ed associazioni (art. 39).                                      
Le previsioni dell'art. 19 appaiono suscettibili di compromettere               
l'autonomia del Consiglio regionale, cui e' demandato dall'art. 121             
Cost. l'esercizio della potesta' legislativa, e contraddicono le                
stesse affermazioni statutarie rispettivamente recate: dall'art. 27,            
secondo il quale il Consiglio regionale e' organo della                         
rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di                
controllo e l'Assemblea ha autonomia funzionale; dall'art. 31, comma            
1, lett. a), secondo il quale l'autonomia e la rappresentativita'               
dell'Assemblea - eletta a suffragio univerale e diretto, con voto               
personale, libero e segreto (art. 29, comma 1) - sono condizioni                
essenziali per la funzione istituzionale e per il libero confronto              
democratico tra maggioranza ed opposizioni.                                     
In particolare, sul postulato implicito e contraddittorio di                    
un'inidoneita' del Consiglio regionale a rappresentare con                      
effettivita' gli interessi della comunita' nazionale, le censurate              
disposizioni alterano il sistema realizzando uno specifico                      
condizionamento nel modo di operare di tale principale istituto di              
democrazia rappresentativa, di per se' dotato del piu' alto grado di            
legittimazione democratica ed i cui componenti politicamente                    
responsabili verso l'intero elettorato, rappresentano singolarmente             
l'intera comunita' regionale ed esercitano le proprie funzioni senza            
vincolo di mandato (art. 27, comma 2).                                          
Ben diversamente da quanto avviene nella principale forma di                    
democrazia diretta costituita dalla consultazione referendaria, che             
coinvolge individualmente e singolarmente ogni componente di tutta la           
comunita' elettrice, i diritti di partecipazione e le garanzie                  
previste realizzerebbero, nella sostanza, una sorta di democrazia               
"governata" da parte di gruppi di pressione organizzati, della cui              
struttura democratica non v'e' garanzia, per assicurare la coerenza             
dell'azione politica degli organi rappresentativi non con gli                   
orientamenti maggioritari degli elettori bensi' con gli interessi               
degli stessi gruppi.                                                            
Sembra palese il contrasto, oltre che con il principio di coerenza di           
cui all'art. 3 per l'alterazione di un sistema di democrazia                    
rappresentativa, con l'art. 1, comma 2 e con l'art. 49 Cost., il                
quale ultimo presuppone che i fattori di politica generale, "forze              
intermedie ed intermediatrici", costituiti dai partiti siano sottesi            
nel funzionamento delle assemblee legislative.                                  
4) Art. 24, comma 4                                                             
La norma stabilisce che "La Regione, nell'ambito delle proprie                  
competenze, disciplina le modalita' di conferimento agli Enti locali            
di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, definendo              
finalita' e durata dell'affidamento . . .".                                     
La previsione in linea generale di "affidamenti" di funzioni                    
amministrative a durata limitata con risulta in linea con i principi            
costituzionali, in quanto sempra menomare l'autonomia degli Enti                
locali sancita dall'art. 114 e violare lo stesso art. 118, commi 1 e            
2 Cost.                                                                         
Da un lato, infatti, la predeterminazione di un termine contraddice e           
limita l'operativita' dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza             
che condizionano il conferimento a livello di governo superiore delle           
funzioni amministrative, di regola attribuite ai Comuni.                        
Dall'altro una tale previsione appare in contrasto con la stessa                
affermazione costituzionale secondo la quale i Comuni, le Province e            
le Citta' metropolitane sono "titolari" (oltre che delle funzioni               
istituzionalmente proprie) delle funzioni conferite con legge statale           
o regionale. Affidare temporaneamente determinate funzioni e' cosa              
diversa dal conferirne la titolarita'.                                          
5) Art. 26, comma 3                                                             
La norma in oggetto dispone che "l'Assemblea legislativa, in                    
conformita' con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato,                
procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla            
costituzione della citta' metropolitana, nonche' alla individuazione            
delle sue funzioni".                                                            
L'attribuzione all'Assemblea legislativa di individuare le funzioni             
della citta' metropolitana risulta in contrasto con la previsione di            
cui all'art. 117, comma 2, lett. p), Cost., che riserva alla potesta'           
legislativa esclusiva dello Stato la materia delle funzioni                     
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane.                        
6) Art. 28, comma 2                                                             
Secondo la norma in oggetto "l'Assemblea, nei tempi definiti dal                
Regolamento interno, discute e approva il programma di governo                  
predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera                    
legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale . . . ".                 
La disposizione non e' accompagnata dall'indicazione delle                      
conseguenze della mancata approvazione, la quale comunque menoma di             
per se' la legittimazione ed il ruolo del Presidente, ed e' gia'                
censurabile per questa sua ambiguita'.                                          
Nel sistema delineato dallo Statuto, l'approvazione del programma di            
governo compete al Consiglio (articolo 28), cui spetta indicare                 
l'indirizzo politico e programmatico della Regione e controllarne               
l'attuazione. Al Presidente della Giunta, eletto a suffragio                    
universale e diretto, spetta la predisposizione del programma e la              
sua attuazione (articoli 43 e 44).                                              
La disposizione in oggetto (che non si limita a prescrivere la                  
tempestiva presentazione del programma di governo ma prevede un                 
termine per la sua approvazione determinato dal Regolamento interno             
dell'Assemblea) non risulta coerente con l'elezione diretta del                 
Presidente (di cui sembra ridurre i poteri di indirizzo), in quanto             
la prevista approvazione consiliare del programma di governo instauri           
irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio             
regionale un rapporto diverso rispetto a quello che consegue                    
all'elezione a suffragio universale e diretto del vertice                       
dell'esecutivo prevista dall'art. 42 (conformemente al comma quinto             
dell'art. 122 Cost.) in relazione alla quale non sussiste il                    
tradizionale rapporto fiduciario con il Consiglio rappresentativo               
dell'intero corpo elettorale (Sent. 2/04).                                      
Essa, pertanto, tenuto anche conto dei canoni fondamentali di                   
coerenza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., non puo' ritenersi           
in armonia con la Costituzione.                                                 
7) Art. 45, comma 2                                                             
Nello stabilire che "la carica di Assssore e' incompatibile con                 
quella di Consigliere regionale", la norma in oggetto viola l'art.              
122, comma 1, Cost., il quale prevede che i casi di incompatibilita'            
dei componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri                   
regionali sono disciplinati con "legge della Regione nei limiti dei             
principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica".                    
Con la previsione del caso di incompatibilita', lo Statuto invade               
dunque illeggittimamente l'area legislativa riservata alla legge                
regionale.                                                                      
Contrario alla Costituzione, oltre che il diretto esercizio in sede             
statutaria della potesta' legislativa attributa ad organi ed a                  
procedure diverse (Sent. 2/04) e' anche l'indicazione statutaria di             
indirizzi per l'esercizio della potesta' legislativa regionale in               
materia i cui principi fondamentali compete alla legge dello Stato              
definire.                                                                       
8) Art. 49, comma 2                                                             
La norma prevede che la Giunta regionale disciplina l'esecuzione dei            
regolamenti comunitari "nei limiti stabiliti dalla legge regionale".            
Essa, omettendo di riferirsi al necessario rispetto delle norme di              
procedura stabilite da legge dello Stato, la quale deve disciplinare            
anche le modalita' di esercizio del potere sostitutivo, viola l'art.            
117, comma 5, Cost. che tale limite stabilisce.                                 
9) Art. 62, comma 3                                                             
La norma preve una disciplina regionale del rapporto di lavoro del              
personale regionale, in conformita' ai principi costituzionali e                
secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione                     
collettiva. Essa, in quanto presuppone una disciplina sostanziale del           
rapporto di lavoro e dei suoi aspetti fondamentali, si pone in                  
violazione dell'art. 117, comma 2, lett. 1), Cost.                              
E' infatti pacifico che questa disposizione riserva alla competenza             
legislativa esclusiva dello Stato la disciplina sostanziale del                 
rapporto di lavoro, riconducibile alla materia "ordinamento civile"             
(Sent. 2/04).                                                                   
Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita'                    
costituzionale dello Statuto della Regione Emilia-Romagna negli                 
articoli 2, comma 1, lett. f), 15, comma 1, 13, comma 1, lett. a),              
17, 19, 24, comma 4, 26, comma 3, 28, comma 2, 45, comma 2, 49, comma           
2, 62, comma 3, per le ragioni e come sopra precisato.                          
Roma, 12 ottobre 2004                                                           
AVVOCATO DELLO STATO                                                            
Giorgio D'Amato                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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