REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 1978

Nuovi criteri applicativi della L.R. 7/4/2000, n. 24 e successive modificazioni "Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti agro-alimentari". Organizzazioni di produttori

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. n. 24 del 7 aprile 2000 "Disciplina delle                         
Organizzazioni di produttori e delle organizzazioni                             
interprofessionali per i prodotti agro-alimentari", modificata con              
legge regionale n. 14 del 9 maggio 2001;                                        
preso atto che la Commissione Europea ha comunicato, con nota prot.             
SG (2000) D/109509 del 22/12/2000, l'esito positivo dell'esame della            
L.R. 24/00, e che tale esito e' stato pubblicato nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 23/2/2001;                     
dato atto che le modificazioni introdotte con la predetta L.R. 14/01            
rispondono alle osservazioni espresse dalla Commissione in sede di              
approvazione della L.R. 24/00;                                                  
visto il DLgs n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e                         
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della             
Legge 5 marzo 2001, n. 57" ed in particolare gli articoli 25, 26, 27,           
28 e 29, successivamente modificato dall'art. 6 del DLgs 29 marzo               
2004, n. 99;                                                                    
dato atto che, secondo quanto disposto dalla L.R. 24/00, spetta alla            
Giunta regionale stabilire i criteri applicativi definendo:                     
- i requisiti richiesti alle Organizzazioni di produttori ed alle               
Organizzazioni interprofessionali per l'iscrizione negli elenchi                
regionali, i termini e le procedure per l'iscrizione stessa nonche'             
le modalita' di controllo dei requisiti e quelle di concessione dei             
contributi;                                                                     
- i contenuti del concetto di ampliamento significativo di                      
attivita';                                                                      
- le modalita' di controllo sulla attivita' delle Organizzazioni di             
produttori e delle Organizzazioni interprofessionali;                           
- le procedure applicative relative agli accordi del sistema                    
agro-alimentare;                                                                
dato atto che con propria deliberazione n. 114 del 28 gennaio 2002 -            
successivamente modificata con deliberazioni n. 1448 del 2 agosto               
2002 e n. 2774 del 30 dicembre 2003 - sono stati definiti i suddetti            
criteri applicativi;                                                            
preso atto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale e              
delle esigenze di integrazione e chiarimento, anche in relazione agli           
Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,            
intervenute dopo la prima fase di applicazione dei criteri sopra                
richiamati;                                                                     
ritenuto, pertanto, di provvedere a un adeguamento dei criteri                  
applicativi, procedendo a una nuova stesura dei criteri stessi                  
limitatamente alla parte relativa alle Organizzazioni di produttori;            
ritenuto, inoltre, opportuno - per quanto concerne le linee di                  
intervento finanziario regionale previste all'art. 4 della legge in             
argomento - confermare, allo stato attuale, esclusivamente quella               
prevista al comma 3 del predetto articolo relativa ai contributi per            
l'ampliamento significativo dell'attivita';                                     
dato atto che i presenti criteri sono stati sottoposti all'esame                
della Consulta agricola di cui all'art. 14 della L.R. 15/97;                    
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"            
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003                
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi                    
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della predetta                    
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, nel testo allegato al presente atto quale parte                
integrante e sostanziale, i "Nuovi criteri applicativi della L.R. 7             
aprile 2000, n. 24 'Disciplina delle Organizzazioni di produttori e             
delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti                          
agro-alimentari'" e successive modificazioni, limitatamente alla                
parte relativa alle Organizzazioni di produttori;                               
2) di dare atto che i predetti "Nuovi criteri" trovano applicazione             
dalla data di approvazione del presente atto, fatto salvo quanto                
stabilito al successivo punto 3);                                               
3) di disporre:                                                                 
a) che le attivita' di controllo finalizzate alla verifica del                  
mantenimento per l'anno 2004 dei requisiti da parte delle OP gia'               
iscritte nell'Elenco regionale saranno espletate secondo quanto                 
previsto nella deliberazione 114/02 e successive modifiche;                     
b) che alla rendicontazione delle attivita' oggetto di contributo per           
l'anno 2004 si applicano i "Nuovi criteri" di cui al presente atto ad           
eccezione di quanto previsto alla lettera i) del punto 4.g.3,                   
relativo alla percentuale di fatturazione diretta da parte delle OP             
che resta disciplinata dai criteri di cui alla citata deliberazione             
114/02, ed in particolare dal punto 4.b dell'allegato alla                      
deliberazione medesima;                                                         
4) di prevedere che per gli eventuali documenti di programmazione               
riferiti al 2005 e seguenti gia' presentati ai sensi della                      
deliberazione 114/02, l'Amministrazione provvedera' a richiedere le             
integrazioni necessarie ai fini dell'istruttoria secondo i nuovi                
criteri approvati;                                                              
5) di prevedere, inoltre, che dalla data di approvazione del presente           
atto cessano di avere efficacia tutte le indicazioni operative gia'             
fornite sulla base dei criteri di cui alla deliberazione 114/02 e               
successive modifiche;                                                           
6) di confermare - per quanto concerne le linee di intervento                   
finanziario regionale previste all'art. 4 della legge in argomento -            
esclusivamente quella prevista al comma 3 del predetto articolo                 
relativa ai contributi per l'ampliamento significativo                          
dell'attivita';                                                                 
7) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO                                                                        
L.R. 7 aprile 2000, n. 24 - Disciplina delle Organizzazioni di                  
produttori e delle Organizzazioni professionali per i prodotti                  
agro-alimentari e successive modificazioni - Nuovi criteri                      
applicativi - Organizzazioni di produttori                                      
1) Requisiti                                                                    
Ai sensi del DLgs n. 228 del 18 maggio 2001 e successive                        
modificazioni e della L.R. 24/00 e successive modificazioni, possono            
costituirsi Organizzazioni di produttori (in seguito per brevita'               
indicate come OP) per settori o singoli prodotti agro-alimentari, tra           
quelli previsti nella medesima legge, individuati dall'Allegato I               
all'articolo 32 del Trattato CE, ed indicati, in via esemplificativa,           
nell'Allegato 1 dei presenti criteri applicativi.                               
Le OP si costituiscono:                                                         
- con carattere universale, se trattano tutti i prodotti di un intero           
settore;                                                                        
- con carattere specializzato, se trattano solo uno o piu' prodotti             
all'interno di un settore ovvero una o piu' tipologie merceologiche             
all'interno dello stesso prodotto.                                              
Ai fini dei presenti criteri, sono considerati prodotti diversi le              
tipologie merceologiche differenti all'interno dello stesso prodotto            
(es. all'interno del prodotto "carni suine e derivati" sono prodotti            
differenti i "suini grassi da macello" ed i "suinetti da                        
allevamento").                                                                  
Le societa' che svolgono anche altre attivita' e/o sono interessate             
anche ad altri settori/prodotti, possono costituire, prevedendo gli             
opportuni strumenti statutari, al loro interno una o piu' "sezione              
OP" per ciascun settore d'interesse. I vincoli e i controlli hanno              
efficacia per la sezione OP: tutti i relativi adempimenti dell'OP               
devono essere riferiti specificatamente ad ogni sezione OP. Il                  
prodotto proveniente da non soci dell'OP/sezione OP non puo'                    
concorrere alla definizione dei requisiti.L'OP, nel caso abbia anche            
produttori che operano in altre regioni, puo' richiedere che tali               
produttori vengano evidenziati ai fini dell'iscrizione dell'OP                  
all'Albo nazionale (DM MIPAF 703/2004), che consente di rilevare la             
presenza di OP che operano in un contesto interregionale. Il Servizio           
Valorizzazione delle produzioni provvede a prendere accordi con le              
altre Regioni interessate per la verifica dei requisiti.                        
Per quanto riguarda le attivita' di competenza della Regione                    
Emilia-Romagna, in particolare la verifica dei requisiti dimensionali           
e la definizione di eventuali contributi, tali attivita' avranno ad             
oggetto esclusivamente il prodotto riferito all'Emilia-Romagna ed i             
produttori che operano nella stessa regione.                                    
Potranno essere trattate con condizioni di reciprocita' anche OP                
riconosciute da altre Regioni che dispongano di normative equivalenti           
a quella della Regione Emilia-Romagna, limitatamente ai loro soci che           
producono in Emilia-Romagna.                                                    
1. a - Produttori e Soci                                                        
Possono essere soci i produttori agricoli singoli o associati in                
forme giuridiche societarie.                                                    
Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, vengono considerati             
soltanto i produttori i cui terreni o allevamenti si trovino                    
all'interno del territorio regionale. Nel caso di apicoltori si                 
considera prodotto regionale quello realizzato da alveari di                    
proprieta' dell'apicoltore stesso anche se condotti con la tecnica              
del nomadismo.                                                                  
In presenza di soci sovventori o di partecipazione, lo statuto                  
dell'OP deve precisare che tali figure, non aderendo in qualita' di             
produttore agricolo, non partecipano alle decisioni e agli eventuali            
benefici riconoscibili all'OP. Nell'eventualita' che lo statuto                 
preveda una sezione OP, questo deve garantire un'adeguata autonomia             
decisionale della sezione stessa nonche' una esclusiva fruizione dei            
benefici agli aderenti alla sezione.                                            
All'Organizzazione devono aderire un numero minimo di produttori come           
indicato nell'Allegato 2 ai presenti criteri applicativi.                       
I soci, sia diretti che indiretti, possono aderire, per lo stesso               
settore o prodotto, ad una sola OP (o Associazione di produttori ex             
L.R. 28/81) ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. a) punto 2) del               
DLgs 228/01 e dell'art. 3, comma 2, lett. g), punto 1 della                     
L.R.24/00.                                                                      
Un produttore puo' aderire a piu' OP per prodotti/settori diversi               
purche' le OP a cui e' iscritto non abbiano nessun prodotto in comune           
tra quelli per i quali sono iscritte nell'Elenco regionale.                     
L'OP iscrive nel proprio Libro soci soltanto i soci diretti (elenco             
soci diretti). Nell'ipotesi in cui siano socie dell'OP una o piu'               
cooperative o altre societa' o organizzazioni collettive, nel Libro             
soci deve essere iscritta la societa' nella sua ragione sociale e non           
i singoli soci della stessa, che diventano soci indiretti.                      
L'OP deve allegare l'elenco di tali soci indiretti al Libro soci.               
L'OP deve predisporre annualmente:                                              
- un elenco generale dei soci produttori (elenco produttori                     
diretti-indiretti) riferito a ciascun settore per cui l'OP e'                   
riconosciuta;                                                                   
- un elenco dei soci che hanno prodotto nell'anno di riferimento                
(elenco produttori - diretti-indiretti - dell'anno di riferimento),             
riferito a ciascun settore per cui l'OP e' riconosciuta.                        
Al fine di predisporre correttamente gli elenchi di cui sopra,                  
l'eventuale socio che riveste natura societaria o comunque di                   
organizzazione collettiva, deve fornire annualmente all'OP un elenco            
aggiornato dei propri soci diviso tra soci produttori totali e soci             
produttori nell'anno di riferimento, limitatamente al/i prodotto/i              
trattato/i dall'OP.                                                             
Tali elenchi devono essere redatti secondo le modalita' stabilite               
dalla Regione che sono fornite dal Servizio Valorizzazione delle                
produzioni.                                                                     
Ogni produttore (ragione sociale) puo' risultare una sola volta nel             
Libro soci dell'OP o suo allegato.                                              
Ai fini del raggiungimento del numero minimo dei produttori sono                
computati anche i soci indiretti.                                               
I produttori biologici possono aderire contestualmente alle                     
Associazioni dei produttori biologici di cui alla L.R. 28/97 soltanto           
qualora tale partecipazione non comporti alcun tipo di vincolo in               
materia di immissione sul mercato e commercializzazione del                     
prodotto.                                                                       
1. b - Produzione rappresentata                                                 
In attuazione all'art. 3, comma 2, lett. d) della L.R. 24/00, nonche'           
del DLgs 228/01 e successive modifiche, viene definita una soglia               
minima di prodotto regionale rappresentato dall'OP indicata                     
nell'Allegato 2 dei presenti criteri applicativi, corrispondente al             
3% della produzione regionale; tale soglia viene generalmente                   
espressa utilizzando il volume fisico della produzione, quando cio'             
non sia possibile potra' essere espressa in valore (Euro).                      
Il prodotto rappresentato proveniente da produttori soci regionali e'           
ottenuto:                                                                       
- ai fini dell'iscrizione, dalla media dei dati dei tre anni                    
precedenti, indicati nel bilancio e nel registro di carico e scarico            
della societa', o, in mancanza, dei dati dei singoli soci;                      
- ai fini del mantenimento dei requisiti, dalla somma del prodotto              
fatturato direttamente dall'OP (almeno il 50% del 3%) e del prodotto            
commercializzato dalla stessa attraverso contratti/accordi                      
interprofessionali ad essi equivalenti, ma fatturato direttamente dai           
soci; tali dati devono essere ricavabili dal bilancio e dal registro            
di carico e scarico compilati secondo le modalita' indicate ai punti            
1.f e 1.g.                                                                      
Le OP devono provvedere all'immissione del prodotto sul mercato,                
secondo le modalita' di cui al successivo punto 1.d.                            
Nel caso in cui almeno il 50% dei soci dell'OP sia ubicato in zone              
definite svantaggiate ai sensi della Direttiva comunitaria 273/75 e             
successive modificazioni ed integrazioni, la soglia di prodotto                 
rappresentato e' ridotta all'1,5% della produzione regionale.                   
In presenza di OP la cui produzione commercializzata sia                        
rappresentata per una quota eccedente il 50% da prodotti biologici,             
certificati ai sensi della vigente normativa, il requisito del 3%               
della produzione regionale di riferimento e' ridotto all'1,5%.                  
Analogamente anche il numero minimo dei produttori associati viene              
ridotto del 50%.                                                                
Nel caso in cui l'OP commercializzi almeno il 50% del volume della              
produzione regionale il numero minimo dei produttori indicato                   
nell'Allegato 2 ai presenti criteri e' ridotto del 50%.Nel caso in              
cui l'OP chieda il riconoscimento per i vini di qualita' prodotti in            
regioni determinate, si considera quale soglia minima il 30% del                
totale del volume di prodotto "rivendicato" (media degli ultimi 3               
anni disponibili) ed il 30% dei produttori della zona classificata              
V.Q.P.R.D.                                                                      
Nel caso in cui l'OP chieda il riconoscimento per il prodotto                   
Parmigiano Reggiano, il volume minimo di prodotto rappresentato viene           
ridotto al 2%, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c-bis del DLgs             
228/01, in considerazione della frammentazione produttiva e delle               
ormai storiche difficolta' ad aggregare l'offerta del prodotto,                 
tenuto conto del peso economico e sociale che questa produzione                 
rappresenta per il territorio regionale.                                        
I parametri "prodotto regionale", "percentuali di prodotto minimo               
rappresentato" e "percentuale di fatturazione diretta" sono                     
aggiornati con cadenza non superiore ai 3 anni, con atto del                    
Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni.                      
I valori indicativi della produzione regionale sono desunti dalla               
media degli ultimi 3 anni sulla base delle fonti statistiche                    
disponibili (es. dati ISTAT, AUSL, AGEA/AGREA, Rapporto annuale sul             
sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna, ecc.).                             
1. c - Statuto e regolamenti dell'OP                                            
La redazione dello statuto deve tenere conto delle linee guida di cui           
all'Allegato 3 dei presenti criteri applicativi.                                
In attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. e) della L.R. 24/00, deve             
essere approvato in assemblea, con la maggioranza qualificata secondo           
le norme del Codice civile, un regolamento che definisca le modalita'           
di produzione, di conferimento, di immissione sul mercato, nonche' le           
modalita' di controllo della produzione dei soci.                               
1. d - Immissione del prodotto sul mercato                                      
- Vincoli del produttore                                                        
I produttori (siano soci diretti o indiretti) sono obbligati a                  
commercializzare almeno il 75% del proprio prodotto tramite l'OP.               
Possono vendere il residuo prodotto (dal 75% al 100%) in deroga ai              
sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 24/00 e successive modificazioni           
e come meglio precisato al punto 1.e; tale quota di prodotto viene              
sottratta dal prodotto fatturato direttamente dal produttore.                   
In particolare:                                                                 
- sono obbligati a conferire/rendere disponibile almeno il 50% del              
proprio prodotto all'OP per vendita diretta;                                    
- possono fatturare direttamente il restante prodotto se viene                  
venduto sulla base di contratti/accordi interprofessionali stipulati            
dall'OP. La fatturazione diretta del produttore puo' interessare fino           
a un massimo del 25% del prodotto se c'e' utilizzo della deroga, fino           
a un massimo del 50% se non c'e' utilizzo della deroga.Nel caso di              
piu' prodotti appartenenti allo stesso settore - es. grano e orzo -             
le percentuali di cui sopra si considerano riferite al totale dei               
prodotti dello stesso settore.                                                  
- Vincoli dell'OP                                                               
L'immissione sul mercato del prodotto dei soci (almeno il 75% del               
totale prodotto da ciascun socio) da parte dell'OP puo' avvenire                
secondo le seguenti modalita':                                                  
- vendita diretta da parte dell'OP del prodotto reso disponibile dai            
soci almeno per il 50% del prodotto minimo rappresentato (50% del               
3%);                                                                            
- la rimanente quota di prodotto puo' essere:                                   
a) conferita a strutture cooperative che svolgano attivita' di                  
trasformazione/confezionamento, ecc.;                                           
b) commercializzata attraverso la stipulazione di contratti da parte            
dell'OP, con la fatturazione da parte dei soci;                                 
c) commercializzata mediante accordi interprofessionali con carattere           
equivalente ai contratti; (tali accordi, risultanti per iscritto,               
dovranno contenere l'indicazione del prodotto, delle quantita' da               
commercializzare e del prezzo, in valori determinati o determinabili,           
con l'indicazione espressa dei relativi parametri; dovra' altresi'              
essere indicato un termine per l'adempimento o la campagna produttiva           
a cui detto accordo si applica).                                                
Per vendita diretta dell'OP si intende sia quella effettuata con                
contratto dell'OP e fattura dell'OP stessa, sia quella conclusa                 
mediante societa' controllata dall'OP, secondo le disposizioni                  
previste dall'art. 2359 del C.c., inclusi patti parasociali e                   
controllo indiretto.                                                            
Ai fini dei presenti criteri applicativi per contratti/accordi ad               
essi assimilabili, si intendono quei contratti che risultino essere             
stati stipulati dall'OP stessa intesa quale parte contrattuale (non             
e' quindi sufficiente una partecipazione di mera assistenza alla                
stipulazione/redazione del contratto).                                          
Il prodotto conferito a strutture cooperative di secondo grado deve             
essere supportato da una delibera di conferimento adottata dalla                
struttura cooperativa stessa con precisazione di quantita' e prezzo             
indicativo e da regolari fatture che specifichino in modo chiaro la             
quantita' e il valore del prodotto riferito al conferimento.                    
Le fatture emesse dai soci per vendite "in nome e per conto" e/o                
sulla base di accordi interprofessionali, debbono comunque essere               
registrate nei conti d'ordine del bilancio dell'OP e nel registro di            
carico e scarico.                                                               
Il prodotto venduto in deroga dal socio (massimo 25% dell'intera                
produzione individuale) non rientra in alcun modo nel calcolo del               
prodotto rappresentato.                                                         
Per le organizzazioni del settore sementiero, in considerazione degli           
specifici vincoli tecnici e normativi, sara' possibile stipulare                
accordi annuali tra le OP, nell'ambito dei quali i soci possono                 
frazionare la produzione e cederla in conto conferimento a piu' OP.             
Ai fini del rispetto di quanto indicato dal DLgs. 228/01 e successive           
modificazioni - art. 26, comma 3, lett. b), punto 4 - l'OP deve                 
dimostrare di avere una sufficiente organizzazione, con particolare             
riguardo alla gestione commerciale, per garantire la                            
commercializzazione del prodotto.                                               
A questo fine la stessa OP deve comunicare annualmente, come previsto           
al successivo punto 3.a, la propria struttura commerciale, indicando            
un referente commerciale per l'attivita' dell'OP.                               
A tal fine puo' servirsi anche di societa' controllate dall'OP,                 
secondo le disposizioni prima richiamate.                                       
1. e - Deroghe all'immissione dei prodotti sul mercato                          
Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 24/00, il socio puo':                  
- commercializzare e fatturare direttamente fino al 25% della sua               
produzione;                                                                     
- commercializzare e fatturare direttamente (o vendere tramite altra            
OP ai sensi della L.R. 24/00 - art. 3 punto 3b) prodotti che                    
rappresentano volumi marginali per l'OP rispetto al volume                      
commercializzabile della stessa. Per volume marginale si considera              
anche una tipologia merceologica non trattata dall'OP.                          
In entrambi i casi e' necessaria apposita autorizzazione scritta                
dell'OP di appartenenza.                                                        
Il socio deve comunicare all'OP la quantita' di prodotto venduta                
direttamente.                                                                   
L'immissione sul mercato in deroga non puo' essere rivolta agli                 
stessi interlocutori dell'OP, salvo specifica autorizzazione della              
stessa.                                                                         
I prodotti commercializzati ai sensi del presente paragrafo non                 
concorrono alla determinazione dei requisiti minimi.                            
1. f - Registro di carico e scarico                                             
L'OP e' tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun            
socio conferisce/rende disponibile secondo le norme vigenti e i                 
regolamenti dell'OP stessa.                                                     
Da tali registrazioni deve essere sempre possibile verificare la                
quantita' di prodotto regionale conferito/reso disponibile all'OP da            
ciascun produttore, sia esso socio diretto che socio indiretto.                 
L'OP e' tenuta, inoltre, alla compilazione di un riepilogo del                  
registro di carico e scarico secondo i modelli riportati negli                  
Allegati 4 e 5 ai presenti criteri applicativi. Nei predetti Modelli            
devono essere indicati la quantita' ed il valore di ogni prodotto               
oggetto di iscrizione (es.: sementi ortive da mercato                           
fresco/liliacee; sementi di cereali a paglia, etc.).                            
Non e' iscrivibile nel registro, anche in presenza di contratti ai              
sensi dell'art. 1742 e segg. del Codice civile, il prodotto                     
commercializzato da produttori che non siano soci, diretti o                    
indiretti, dell'OP.                                                             
Il prodotto deve sempre essere espresso in quantita' e in valore e              
deve sempre essere possibile un collegamento con le fatture e le                
registrazioni contabili dell'OP.                                                
Tale registro deve coprire un periodo di tempo di dodici mesi                   
riferiti all'anno solare o alla campagna produttiva convenzionale e             
comunque deve sempre corrispondere all'arco temporale del bilancio.             
Nel caso in cui l'OP utilizzi normalmente documenti o registri                  
similari, e' consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del             
registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati gli            
stessi elementi riportati nei modelli sopra citati (Allegati 4 e 5).            
1. g - Redazione del bilancio                                                   
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del                 
bilancio, le OP devono prevedere le seguenti precisazioni:                      
a) Conto economico (art. 2425 C.c.): - la voce A1 deve specificare              
espressamente il valore dei ricavi riferito ad ogni prodotto per cui            
l'OP e' iscritta all'Elenco regionale; - la voce A2 deve specificare            
espressamente il valore delle variazioni delle rimanenze di prodotti            
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, riferito ad ogni                
prodotto per cui l'OP e' iscritta all'Elenco regionale.                         
b) Conti d'ordine L'importo delle fatture emesse direttamente dai               
soci, relative al prodotto regionale commercializzato dall'OP                   
attraverso contratti/accordi professionali equivalenti, deve essere             
indicato nei conti d'ordine separatamente per ciascun prodotto                  
oggetto d'iscrizione. Tali valori devono corrispondere a quelli                 
indicati nella colonna D dell'Allegato 5.                                       
c) Nota integrativa Relativamente alle voci A1 e A2 del conto                   
economico la nota integrativa deve specificare le quantita' ed il               
valore riferiti al solo prodotto regionale dei soci, suddiviso per              
ciascun prodotto oggetto d'iscrizione. Dette quantita' devono trovare           
riscontro esplicito nel registro di carico e scarico.                           
1. h - Soci indiretti                                                           
Ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve garantire che i propri            
soci (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti, attraverso opportune            
norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci                  
diretti.                                                                        
2) Elenco regionale                                                             
2. a - Struttura                                                                
L'Elenco regionale di cui all'art. 2 della L.R. 24/00 comprende, per            
ciascuna OP iscritta, l'indicazione della ragione sociale, della sede           
legale e di quella operativa, del prodotto/prodotti o settore per cui           
e' iscritta. L'Elenco puo' essere gestito sia su supporto informatico           
che cartaceo.                                                                   
Le OP sono identificate con un numero progressivo di iscrizione.                
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni,                   
competente per materia, e' il responsabile del procedimento e                   
provvede, con propri atti formali:                                              
- all'iscrizione delle OP in possesso dei requisiti previsti;                   
- all'aggiornamento dei dati riferiti alle OP iscritte;                         
- alla cancellazione delle OP dall'Elenco.                                      
I citati atti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della                 
Regione Emilia-Romagna.                                                         
2. b - Domanda di iscrizione all'Elenco                                         
L'istanza, in carta bollata, deve essere presentata alla "Regione               
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio                      
Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 - 40122                    
Bologna", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante                    
dell'Organizzazione.                                                            
La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al              
DPR 445/00, non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in                
presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento                        
dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia                     
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di             
identita' del sottoscrittore, da trattenere agli atti.                          
La domanda dovra' contenere l'esatta indicazione di:                            
- ragione sociale;                                                              
- codice fiscale e partita IVA;                                                 
- legale rappresentante;                                                        
- sede legale;                                                                  
- sede operativa;                                                               
- recapito telefonico, numero di fax ed eventuale indirizzo Internet            
e di posta elettronica;                                                         
- prodotto/prodotti o settore per cui si chiede l'iscrizione o                  
tipologia merceologica.                                                         
Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari alla                  
verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 24/00, ed in                
particolare:                                                                    
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;               
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal            
legale rappresentante, indicante: - numero dei soci (distinti tra               
diretti e indiretti), come risulta dal libro soci; - attestazione che           
presso la sede della OP sono conservate copie degli statuti delle               
societa' di capitali, consorzi e cooperative soci e delle                       
deliberazioni con cui e' stata approvata l'adesione delle stesse alla           
OP; - volume/fatturato del prodotto regionale rappresentato dalla OP            
relativamente a ciascun prodotto per cui si chiede l'iscrizione,                
risultante dalla media dei tre anni precedenti, desunto dal                     
volume/fatturato dei singoli soci; - che i soci, diretti e indiretti,           
non sono aderenti ad altra OP o Associazione di produttori ex L.R.              
28/81; - attestazione che presso la sede dell'OP sono conservate le             
adesioni dei soci persone fisiche;                                              
c) dichiarazione relativa all'organizzazione commerciale e                      
all'organigramma dell'OP, con l'indicazione del referente                       
commerciale;                                                                    
d) elenco nominativo dei soci, conforme al Libro soci, ed elenco dei            
soci indiretti, per il/i prodotto/i di adesione all'OP, entrambi su             
supporto informatico secondo le indicazioni fornite dal Servizio                
Valorizzazione delle produzioni;                                                
e) copia autentica della deliberazione dell'organo competente che               
decide la presentazione della domanda di iscrizione;                            
f) copia autentica del regolamento interno relativo alle modalita' di           
produzione, conferimento, commercializzazione dei prodotti da parte             
dei soci e le modalita' di controllo svolte dall'OP.                            
2. c - Istruttoria e iscrizione nell'Elenco                                     
Il Servizio Valorizzazione delle produzioni puo' richiedere, in fase            
di istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche              
presso la sede dell'OP, se ritenuti necessari.                                  
L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale.                       
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, sulla             
base dell'esito dell'istruttoria, provvede all'iscrizione                       
nell'Elenco.                                                                    
Il procedimento di iscrizione dell'OP nell'Elenco deve concludersi              
entro 90 giorni dal ricevimento della domanda ed e' articolato nelle            
seguenti fasi:                                                                  
A) Istruttoria e iscrizione nell'Elenco                                         
L'istruttoria si compone delle seguenti fasi:                                   
I. istruttoria documentale: il Servizio Valorizzazione delle                    
produzioni verifica la regolarita' e la completezza dell'istanza                
presentata ai sensi della presente deliberazione;                               
II. sopralluogo presso la sede del soggetto richiedente - effettuato            
da componenti del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo                       
interservizi di cui al successivo punto 4.g.1 - per la constatazione            
delle potenzialita' operative e riscontro delle dichiarazioni e                 
documentazione prodotte. In particolare devono essere esaminati i               
seguenti aspetti: a) elenco soci: - presso la sede dell'OP va                   
verificata la corrispondenza dell'elenco dei soci, allegato alla                
domanda presentata, con il Libro soci; - possono essere effettuate              
ulteriori verifiche, presso la sede dei soci persone giuridiche, in             
merito alla corrispondenza dell'elenco dei soci indiretti dell'OP al            
Libro soci della persona giuridica; b) verifica dell'organizzazione             
commerciale e della eventuale disponibilita' dei mezzi tecnici ed               
organizzativi per l'eventuale stoccaggio, confezionamento, trasporto            
e trasformazione dei prodotti; c) statuti e deliberazioni di adesione           
all'OP dei soci persone giuridiche con verifica a campione. Negli               
statuti vanno verificate almeno le parti relative a scopi/oggetto e             
obblighi dei soci, al fine di verificarne la compatibilita' con gli             
obblighi imposti per l'adesione all'OP; d) adesione dei soci persone            
fisiche; e) volume/fatturato del prodotto rappresentato. L'OP deve              
fornire spiegazioni sulla elaborazione dei dati di produzione                   
presentati in domanda mettendo a disposizione i documenti di supporto           
(es. registro di carico e scarico, registro di magazzino, altri                 
documenti contabili, ecc.). E' opportuno che siano svolte analoghe              
verifiche presso la sede di alcune cooperative socie, in particolare            
se l'OP e' costituita solo o in prevalenza da soci persone                      
giuridiche. Devono essere verificati i documenti di recesso dei soci            
eventualmente aderenti in precedenza ad Associazioni riconosciute in            
base alla L.R. 28/81, abrogata ai sensi dell'art. 12 della L.R.                 
24/00;                                                                          
III. controllo della doppia adesione sugli elenchi dei soci (diretti            
ed indiretti). Il Servizio Valorizzazione delle produzioni, con                 
l'utilizzo di apposita procedura informatizzata realizzata con il               
supporto del Servizio Informativo agricolo regionale, effettua                  
verifiche in merito all'eventuale adesione, da parte del socio, a due           
diverse OP, per lo stesso prodotto. A seguito di riscontro della                
presenza della doppia adesione, il Responsabile del Servizio                    
Valorizzazione delle produzioni provvede a diffidare l'OP e sospende            
l'iscrizione all'Elenco regionale, come previsto dal punto "3.c -               
Sanzioni" dei presenti criteri applicativi;                                     
IV. controllo informatico a campione-casuale dei soci diretti ed                
indiretti: il Servizio Valorizzazione delle produzioni procede alla             
verifica dell'esistenza del numero minimo di produttori richiesto               
dalla normativa attraverso la consultazione della banca dati                    
dell'anagrafe regionale delle aziende agricole e, nel caso in cui               
l'azienda non risulti validata, del registro delle imprese tenuto               
dalle CCIAA. Inoltre, qualora lo si ritenga opportuno, e' possibile             
svolgere ulteriori controlli su altri produttori al di fuori del                
campione. Di tale attivita' sara' redatto resoconto scritto (prima              
e/o dopo l'iscrizione);                                                         
V. il verbale conclusivo dell'istruttoria, redatto e sottoscritto               
dagli incaricati, esprime al Responsabile del Servizio Valorizzazione           
delle produzioni parere favorevole o meno all'iscrizione.                       
B) Verbali e check-list                                                         
I modelli di verbale e check-list a supporto allo svolgimento del               
lavoro sono formalizzati dal Responsabile del Servizio Valorizzazione           
delle produzioni.                                                               
Il procedimento di iscrizione e' sintetizzato nei suoi passaggi                 
attraverso la compilazione di apposita check-list, firmata dagli                
incaricati dell'istruttoria e dal responsabile del procedimento.                
C) Pubblicizzazione del provvedimento di iscrizione                             
Il provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale viene pubblicato            
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicato              
all'organizzazione interessata, agli altri Servizi centrali della               
Regione e a quanti potenzialmente interessati.                                  
2. d - Aggiornamento                                                            
E' fatto obbligo al legale rappresentante a trasmettere alla Regione            
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio                      
Valorizzazione delle produzioni, entro 30 giorni dalla loro                     
approvazione, copia conforme degli atti con cui l'OP provvede a                 
modificare lo statuto, il numero e/o la tipologia degli associati, la           
forma societaria, l'oggetto dell'attivita', ecc.                                
Se le modifiche riguardano aspetti di carattere sostanziale, il                 
Servizio Valorizzazione delle produzioni procede ad avviare                     
un'apposita istruttoria per verificare il mantenimento dei requisiti            
previsti dalla L.R. 24/00 e dai presenti criteri.                               
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni con                
proprio atto formale provvede all'eventuale aggiornamento                       
dell'Elenco.                                                                    
3) Controlli per mantenimento iscrizione all'Elenco                             
3. a - Verifica requisiti                                                       
Il permanere dei requisiti posseduti dall'OP all'atto dell'iscrizione           
e' oggetto di controllo da parte della Regione.                                 
Le OP iscritte nell'Elenco regionale hanno l'obbligo di trasmettere             
annualmente alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale                    
Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale                  
Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro il 31 maggio o comunque entro 1            
mese dal termine utile per l'approvazione del bilancio consuntivo               
dell'esercizio precedente, copia autentica secondo le norme vigenti             
dei seguenti documenti:                                                         
a) bilancio consuntivo (comprensivo di stato patrimoniale, conto                
economico e nota integrativa) dell'esercizio precedente, con relativa           
copia autentica del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci,            
accompagnato dalle copie autentiche del verbale del Consiglio                   
d'amministrazione e della relazione del Collegio dei Revisori dei               
Conti; qualora l'OP, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 6/03,             
non si avvalga del predetto Collegio, la relazione dovra' essere                
redatta da un revisore contabile iscritto nel registro istituito                
presso il Ministero della Giustizia;                                            
b) regolamento interno relativo alle modalita' di produzione, di                
conferimento, di immissione del prodotto sul mercato e di controllo             
da parte dell'OP, con relativa copia autentica del verbale di                   
approvazione o di aggiornamento; se non sono intervenute modifiche fa           
fede l'ultimo regolamento presentato;                                           
c) estratto riepilogativo del registro di carico e scarico,                     
debitamente timbrato e firmato dal legale rappresentante, riferito              
allo stesso arco temporale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato            
e redatto secondo i modelli presentati negli Allegati 4 e 5 dei                 
presenti criteri applicativi;                                                   
d) dichiarazione relativa all'organizzazione commerciale e                      
all'organigramma dell'OP, con l'indicazione del referente                       
commerciale;                                                                    
e) elenco nominativo dei soci diretti, conforme al Libro soci, e dei            
soci indiretti;                                                                 
f) elenco nominativo dei produttori (siano essi soci diretti o                  
indiretti), limitatamente a coloro che hanno prodotto/conferito                 
nell'anno di riferimento il/i prodotto/i di adesione all'OP.                    
Gli elenchi di cui sopra dovranno essere prodotti su supporto                   
informatico secondo le modalita' stabilite dalla Regione.                       
Il prodotto regionale rappresentato, definito secondo il precedente             
punto 1.b, dichiarato annualmente dall'OP per ciascun prodotto di               
iscrizione, viene confrontato con la quantita'/valore dello stesso              
prodotto regionale realizzato nello stesso anno, desunto dalle fonti            
statistiche disponibili.                                                        
Nel caso di OP universali, e' consentita una compensazione tra un               
prodotto e l'altro nella misura massima dello 0,5% del volume/valore            
regionale, purche' l'OP rappresenti comunque almeno il 3% del settore           
regionale.                                                                      
Possono essere effettuati controlli e verifiche incrociate, sia in              
merito alla possibile doppia adesione, sia in merito alle quantita'             
prodotte e vendute dal socio, anche utilizzando banche dati                     
ufficiali. Possono inoltre essere richieste tutte le informazioni, i            
dati e i documenti ritenuti necessari, anche eventualmente su                   
supporto informatico, tra cui in particolare quelli relativi alla               
consistenza d'allevamento e alle superfici agricole utilizzate.                 
La Regione effettua visite ispettive, con cadenza almeno biennale,              
presso la sede dell'OP, documentandole con apposito verbale.                    
Le OP del settore sementiero devono presentare tutti gli eventuali              
accordi annuali scritti conclusi tra le OP medesime ai fini di                  
consentire l'eventuale frazionamento della produzione dei soci per la           
cessione in conto conferimento a piu' OP.                                       
Tali accordi devono essere stati conclusi anteriormente al                      
conferimento del prodotto.                                                      
3. b - Procedure di controllo                                                   
A) Controllo informatico a campione-casuale dei soci diretti ed                 
indiretti e controllo della doppia adesione dei soci                            
Detti controlli hanno lo scopo di verificare l'esistenza delle                  
aziende socie e la loro eventuale presenza anche in altre OP per lo             
stesso prodotto.                                                                
Sono effettuati secondo le stesse procedure sopraindicate per                   
l'iscrizione all'Elenco regionale.                                              
Gli elenchi da utilizzare per l'estrazione del campione sono quelli             
aggiornati annualmente con l'elenco dei produttori che hanno                    
prodotto/conferito nell'anno/campagna di riferimento.                           
B) Controllo del prodotto rappresentato e del prodotto fatturato                
direttametne dall'OP                                                            
Sono effettuati controlli:                                                      
- sul prodotto rappresentato dall'OP per la verifica del requisito              
minimo (3% del prodotto regionale o % specifiche per i casi                     
particolari previsti);                                                          
- sul prodotto fatturato direttamente dall'OP;                                  
- sul prodotto conferito/reso disponibile dai singoli produttori (a             
campione), attraverso l'incrocio con banche dati ufficiali, per la              
verifica del rispetto dei vincoli del produttore.La verifica delle              
quantita'/valori dichiarati nell'estratto del registro di carico e              
scarico viene svolta attraverso un controllo della regolare tenuta              
del registro stesso con i seguenti sistemi:                                     
- verifica delle produzioni individuali di un numero di soci pari ad            
almeno il 20% del numero minimo richiesto per l'iscrizione, scelti              
tra quelli del campione gia' utilizzato per il controllo relativo al            
mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale, supportata dalla             
consultazione delle banche dati ufficiali (es: anagrafe regionale               
delle aziende agricole, PAC seminativi, sistema informativo quote               
latte, anagrafe zootecnica) qualora disponibili;                                
- le produzioni stimate dei singoli produttori di cui al precedente             
punto 1, sono quindi confrontate con i documenti contabili e fiscali            
presso l'OP, in particolare con il registro di carico e scarico e con           
i documenti di accompagnamento, per controllare la relativa                     
disponibilita' del prodotto. Nell'eventualita' che il produttore                
abbia fatturato direttamente una parte del prodotto, sulla base di              
contratti stipulati dall'OP, devono essere disponibili le copie di              
tali fatture e i contratti.                                                     
Possono essere inoltre effettuati controlli sui contratti e sugli               
aspetti di organizzazione commerciale.                                          
C) Verbale di verifica mantenimento requisiti                                   
Il Servizio Valorizzazione delle produzioni redige apposito verbale             
dal quale risulti il mantenimento o meno dei requisiti previsti;                
viene dato riscontro all'OP solo nel caso si rilevino irregolarita'.            
3. c - Sanzioni                                                                 
In applicazione dell'art. 8, comma 2 della L.R. 24/00 il Responsabile           
del Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede ad inviare la             
diffida, concedendo da 1 a 12 mesi per il superamento delle                     
inadempienze.                                                                   
In relazione alla natura e gravita' delle inadempienze riscontrate,             
il predetto Responsabile puo' disporre, ove necessario, con proprio             
atto formale, la sospensione dall'Elenco regionale.                             
Nel caso siano state riscontrate "doppie adesioni", il volume/valore            
del prodotto dei soci aderenti a piu' OP viene scorporato dal                   
prodotto rappresentato di ciascuna OP, con le relative conseguenze.             
Nel caso permanga la situazione di inadempienza, il Responsabile del            
Servizio Valorizzazione delle produzioni, sulla base di apposito                
verbale tecnico, dispone con proprio atto la cancellazione dell'OP              
dall'Elenco regionale.                                                          
La cancellazione dall'Elenco regionale comporta la revoca, anche                
parziale, degli eventuali contributi concessi come disposto al punto            
4.l.2.                                                                          
Se, per documentate cause di forza maggiore, il prodotto                        
rappresentato dall'OP scende al di sotto del valore minimo richiesto,           
il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni puo'               
consentire, per un periodo predefinito e con provvedimento motivato,            
il mantenimento dell'iscrizione.                                                
4) Contributi per le OP                                                         
Fermo restando che si ritiene opportuno attivare soltanto i                     
contributi per l'ampliamento significativo delle attivita', la                  
concessione dei contributi previsti e' disciplinata secondo i criteri           
che seguono.                                                                    
La Regione puo' concedere alle OP contributi per la costituzione ed             
il funzionamento amministrativo e per l'ampliamento significativo               
delle attivita'.                                                                
I contributi si riferiscono all'attivita' realizzata dalla OP                   
nell'arco di tempo dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.               
I contributi sono concedibili solo per le attivita' relative a                  
produzioni realizzate sul territorio della regione Emilia-Romagna.I             
contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo e             
per l'ampliamento significativo delle attivita' sono articolati in un           
periodo massimo di quattro anni e sono concessi nella misura massima            
dell'80% al I anno, del 60% al II anno, del 40% al III anno e del 20%           
al IV anno delle spese ritenute ammissibili.                                    
L'attivita' oggetto di contributo deve svolgersi senza interruzioni             
nell'arco di 4 anni, fatte salve le interruzioni per cause di forza             
maggiore.                                                                       
I contributi regionali sono concessi nei limiti delle disponibilita'            
recate dalle leggi annuali di bilancio e nei limiti disposti dagli              
Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.            
Qualora le risorse disponibili nel bilancio annuale di competenza               
siano inferiori al fabbisogno, puo' essere definito, con apposito               
atto della Giunta regionale, un tetto massimo di contributo e/o una             
riduzione proporzionale su tutti i documenti di programmazione                  
annuale ammessi a contributo.                                                   
4. a - Costituzione e funzionamento amministrativo                              
Le OP iscritte nell'Elenco regionale possono beneficiare di                     
contributi annuali per la costituzione e funzionamento amministrativo           
a condizione che non ne abbiano gia' beneficiato con la precedente              
normativa regionale (ex L.R. 28/81).                                            
Nel caso di OP che non derivino da Associazioni precedentemente                 
riconosciute, i contributi di costituzione e funzionamento saranno              
riconosciuti limitatamente ai soci che non ne abbiano gia' usufruito            
nell'ambito di precedenti diverse organizzazioni.                               
4. b - Ampliamento significativo delle attivita'                                
L'accesso ai contributi di ampliamento significativo di attivita' e'            
consentito esclusivamente alle OP che soddisfano entrambe le seguenti           
condizioni:                                                                     
- vendita diretta (contratto + fattura) di almeno il 50 % del                   
prodotto di ciascun socio;                                                      
- fatturazione diretta di almeno il 50% del prodotto minimo                     
rappresentato (50% del 3%).                                                     
Si precisa che le attivita' realizzate con i contributi previsti dal            
presente paragrafo debbono risultare conformi alle azioni previste              
dal DLgs 18 maggio 2001, n. 228, all'art. 28, comma 1, lettere a) e             
b) e successive modificazioni, nonche' alle azioni rivolte alla                 
realizzazione e sviluppo di accordi di filiera.                                 
Sono pertanto concedibili contributi per ampliamento significativo              
delle attivita' nel caso ricorra almeno una delle categorie di                  
attivita':                                                                      
a) attivita' di assistenza legate ad azioni rivolte al miglioramento            
qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione               
commerciale, alla diffusione di sistemi di certificazione della                 
qualita' e di rintracciabilita' dei singoli prodotti;                           
b) modifiche del sistema di produzione e creazione di linee di                  
produzione biologiche;                                                          
c) creazioni di sistemi di controllo per la certificazione della                
qualita', della rintracciabilita' e della tipicita';                            
d) attivita' a supporto di accordi di filiera finalizzati al                    
miglioramento qualitativo delle produzioni;                                     
e) attivita' svolte dall'OP, prima non realizzate, legate al                    
trattamento, alla lavorazione/trasformazione, allo stoccaggio, al               
confezionamento e al trasporto dei prodotti dei soci.                           
4. c - Spese ammissibili                                                        
Nell'ambito dei contributi di costituzione e funzionamento                      
amministrativo e di ampliamento significativo delle attivita' sono              
voci di spese ammissibili quelle indicate all'art. 4, comma 6 della             
L.R. 24/00, e precisamente:                                                     
a) costi per ottenere la disponibilita' della sede: tali spese sono             
ammissibili solo nel caso di contributo per la costituzione ed il               
funzionamento amministrativo di cui al paragrafo 4.a. Si tratta delle           
spese di locazione o, in caso di acquisto, spese per interessi                  
realmente pagati nonche' le altre spese ed oneri risultanti                     
dall'occupazione degli stabili destinati al funzionamento                       
amministrativo (spese ordinarie condominiali, pulizia, riscaldamento,           
elettricita', acqua, custodia locali). Tali spese devono risultare              
dalla seguente documentazione: - copia del contratto di affitto; -              
ricevute e/o fatture di pagamento del canone; - ricevuta bancaria dei           
ratei di interesse pagati; - copia delle ricevute e/o fatture                   
intestate all'OP relative agli oneri risultanti dall'occupazione                
degli stabili;                                                                  
b) acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e                     
attrezzature informatiche: si tratta del costo di ammortamento                  
(risultante dal libro cespiti) relativo all'acquisto di beni durevoli           
per l'allestimento degli uffici amministrativi. Per materiali e                 
attrezzature informatiche si intendono sia hardware che software. Si            
precisa che tali attrezzature devono essere strettamente finalizzate            
ad azioni tecnico-commerciali, e che, per quanto concerne l'acquisto            
di beni durevoli d'ufficio, vanno intesi come strettamente collegati            
a dotazioni hardware. La decisione dell'acquisto deve risultare dal             
verbale dell'organo competente. Ogni acquisto deve essere                       
giustificato con preventivi-offerta da parte di almeno tre ditte e              
con la motivazione di quello prescelto sottoscritta dal legale                  
rappresentante dell'OP. Qualora non sia possibile interpellare almeno           
tre ditte (es: non piu' di una o due ditte costruttrici, acquisti               
all'estero, specificita' delle attrezzature, prototipi, ecc.), il               
legale rappresentante deve sottoscrivere apposita motivata                      
dichiarazione. Nell'ipotesi in cui l'acquisto di beni durevoli                  
avvenga da parte di un socio dell'OP, la spesa ammessa al contributo            
(equivalente alla quota di ammortamento, risultante dal libro                   
cespiti) deve essere formalmente rendicontata dal socio alla OP                 
stessa. Tale rendicontazione deve avvenire utilizzando l'apposito               
modello riportato nell'Allegato 6 dei presenti criteri applicativi,             
allegando allo stesso le copie del documento di acquisto e della                
pagina relativa del libro cespiti. L'originale del modello deve                 
essere conservato presso l'OP a disposizione per i controlli                    
sull'attivita'. Secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97           
"i beni acquisiti ....mediante contributi pubblici sono soggetti a              
vincolo di destinazione di durata ...quinquennale". Tale vincolo deve           
essere rispettato sia da parte dell'acquirente del bene (OP o socio             
della stessa) sia da parte di chi utilizza direttamente il bene                 
medesimo (acquisto del bene da parte OP ed uso da parte del socio).             
Il rispetto del vincolo deve essere comprovato con delibera                     
dell'Organo competente;                                                         
c) costi del personale: nell'ambito di questa categoria di spese non            
sono ammesse spese per personale dedicato ad attivita'                          
amministrativa, ma solo il costo per unita' destinata all'attivita'             
dell'ampliamento cosi' come successivamente specificato. Il personale           
tecnico inserito nell'attivita' di ampliamento puo' rientrare in                
questa voce di spesa solo se non utilizzato per le attivita' di cui             
alle lettere e-f), g) e h). Anche per il personale inserito nelle               
suddette categorie di voci di spesa, valgono i massimali e le                   
disposizioni di seguito specificate. La spesa complessiva annua,                
pro-capite, ammissibile per salario/stipendio ed oneri sociali ad               
esclusivo carico dell'OP, tenuto conto del contratto di comparto, e'            
di Euro 41.320,00, riferito ad un impegno equivalente al 100% del               
tempo lavorativo del personale coinvolto. Tale massimale e'                     
comprensivo di rimborsi spese per missioni (viaggi, vitto e alloggio)           
inerenti l'attivita' oggetto di aiuto fino ad un massimo di Euro                
7.750,00. Il tempo lavorativo puo' essere computato in mesi (massimo            
12) o in giornate lavorative (massimo 210). Nell'ipotesi di impegni             
lavorativi che non raggiungono la percentuale del 100%, le spese                
sostenute dovranno necessariamente essere proporzionate al tempo                
impiegato e alla durata del programma. Le spese sostenute per il                
personale, dipendente e non, dovranno essere attestate con                      
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' come da modello                 
riportato nell'Allegato 7 dei presenti criteri applicativi. Il numero           
delle unita' lavorative ammissibili a contributo sara' definito, in             
sede di istruttoria dei documenti di programmazione annuale, in                 
relazione all'ampliamento di attivita' realizzato dall'OP per il                
quale viene richiesto il contributo. In merito alle diverse azioni,             
puo' essere inserito anche personale dipendente di aziende socie                
dell'OP o di societa' controllate dalla stessa OP. Se il personale              
non e' dipendente dell'OP o di suoi soci, deve essere stipulato                 
apposito contratto tra l'organizzazione e la/e persona/e                        
interessata/e, che stabilisca oggetto dell'incarico, tempi e                    
modalita' dello svolgimento del lavoro, sede di lavoro e compenso,              
durata del rapporto. Tale contratto deve essere approvato dal                   
competente Organo dell'OP e deve essere esibito alla Regione in sede            
di rendicontazione dell'attivita' svolta. Se il personale e'                    
dipendente di soci dell'OP o societa' controllate, il contratto da              
stipulare puo' anche consistere in una lettera di incarico, purche'             
contenente tutti gli elementi sopra citati, sottoscritta dal legale             
rappresentante dell'azienda socia dell'OP o dalla societa'                      
controllata dalla stessa OP e, per accettazione, dall'incaricato.               
L'impiego del personale coinvolto nell'attivita' oggetto di                     
contributo, deve essere indicato, ai fini della rendicontazione,                
utilizzando l'apposito modello riportato nell'Allegato 8 dei presenti           
criteri applicativi, per i dipendenti/collaboratori dell'OP, e                  
l'apposito modello riportato nell'Allegato 9 dei presenti criteri               
applicativi, per i dipendenti/collaboratori dei soci dell'OP. Le                
spese di missione del personale coinvolto nell'attivita' oggetto di             
contributo devono essere indicate, ai fini della rendicontazione,               
utilizzando l'apposito modello riportato nell'Allegato 10 dei                   
presenti criteri applicativi. Gli originali dei modelli 7, 8, 9 e 10            
sopra richiamati devono essere conservati presso l'OP a disposizione            
per i controlli sull'attivita' e una copia deve essere allegata alla            
richiesta di liquidazione del contributo. L'attivita' svolta dal                
personale oggetto di contributo non deve configurarsi come attivita'            
di funzionamento;                                                               
d) spese necessarie per l'ordinario funzionamento: tali spese sono              
ammissibili solo nel caso di contributo per la costituzione ed il               
funzionamento amministrativo di cui al paragrafo 4.a. Sono                      
ammissibili le seguenti spese: - compensi per i componenti del                  
Collegio dei Revisori ovvero per il Revisore contabile (comprovati              
dalla delibera dell'Organo competente dell'OP); - tenuta della                  
contabilita' se gestita esternamente all'OP; - consulenze                       
professionali per specifiche problematiche legate al funzionamento o            
all'ampliamento di attivita'; - costi per i lavori preparatori                  
concernenti la costituzione dell'OP nonche' spese relative all'atto             
costitutivo e allo statuto; - spese generali (comprensive di                    
cancelleria, corrispondenza e telecomunicazioni, spese telematiche)             
nella misura massima del 10% sul totale delle spese ammesse;                    
e-f) assistenza tecnico-economica - assistenza giuridica e                      
commerciale: tali spese sono riferite all'ampliamento significativo             
delle attivita' di cui al paragrafo 4.b, nei limiti imposti dagli               
Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo             
(punto 14.3). Le spese di cui sopra sono ammissibili per: - la                  
consulenza tecnico-economica e giuridico-commerciale all'OP (unita'             
lavorative per il tempo impiegato per le attivita' specifiche); -               
l'assistenza tecnico-economica e giuridico-commerciale all'azienda              
agricola (unita' lavorative per il tempo impiegato per le attivita'             
specifiche); - la partecipazione a fiere e manifestazioni (solo spese           
di personale impegnato); - la formazione agli agricoltori, non                  
compresa alla lettera h) (spese di personale docente e organizzatore            
per il tempo impiegato); - l'elaborazione di testi tecnici volti a              
promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti                   
agricoli di qualita' (spese di personale per il tempo impiegato); - i           
test di valutazione della qualita' dei prodotti (es. panel-test).               
Conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari per gli           
aiuti di Stato nel settore agricolo, non sono ammissibili,                      
nell'ambito delle attivita' di assistenza, analisi fisico-chimiche,             
biologiche, microbiologiche, tantomeno se previste da normativa                 
cogente. Anche le spese di realizzazione del documento di                       
programmazione quadriennale dell'OP possono rientrare in questa voce            
di spesa, nella misura massima del 10% della spesa ammessa a                    
contributo riferita al primo anno di attivita';                                 
g) assistenza per l'elaborazione di disciplinari relativi a metodi              
specifici di produzione e creazione di marchi: tali spese sono                  
riferite all'ampliamento significativo delle attivita' di cui al                
paragrafo 4.b, nei limiti imposti dagli Orientamenti Comunitari per             
gli aiuti di Stato nel settore agricolo (punto 13.2) e dalla L.R.               
24/00 (art. 4, punto 7). Le spese di cui sopra sono ammissibili per:            
- azioni di comunicazione e attivita' di marketing (costi di                    
personale per il tempo impiegato);  - indagini di mercato finalizzate           
alla definizione di disciplinari relativi a metodi specifici di                 
produzione o alla creazione di marchi; - ideazione e progettazione di           
prodotti; - predisposizione dei relativi disciplinari finalizzati               
alla presentazione di domande di riconoscimento delle denominazioni             
di origine o di marchi di qualita' certificata previsti dalle                   
normative vigenti. Sono escluse spese finalizzate alla realizzazione            
di marchi commerciali privati/d'impresa;                                        
h) assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo: tali                
spese sono riferite all'ampliamento significativo delle attivita' di            
cui al paragrafo 4.b., nei limiti imposti dagli Orientamenti                    
Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (punto 13.2) e           
dalla L.R. 24/00 (art. 4, punto 7). Le spese di cui sopra sono                  
ammissibili per: - l'introduzione di norme di assicurazione della               
qualita' (ISO 9000, ISO 14000, HACCP - dove non gia' obbligatori); -            
l'introduzione di sistemi di audit ambientale; - i costi per la                 
formazione del personale relativamente alle certificazioni suddette.            
Eventuali progetti di rintracciabilita' sono ammissibili purche'                
rispettino alcune regole e principi stabiliti nell'allegato alla                
deliberazione regionale n. 502 del 24/3/2003, applicativa della L.R.            
33/02 relativa allo sviluppo dei sistemi di rintracciabilita'. In               
particolare: - il progetto deve prevedere un accordo di                         
rintracciabilita' come indicato alla lettera D) dell'allegato                   
soprarichiamato; tale accordo deve prevedere inoltre la presenza di             
un sito web o di specifici sistemi di etichettatura verificati                  
dall'organismo certificatore (lettera F), punto 3), lettera d)                  
dell'allegato medesimo);  - le spese ammissibili sono quelle                    
individuate alla lettera G) del suddetto allegato, tenendo conto che            
per le voci c) e d) si considera solo la quota di ammortamento; - si            
deve dimostrare la conclusione dell'attivita' relativa nel modo                 
indicato alla lettera H), punto 6) del piu' volte sopracitato                   
allegato. Oltre alle suddette voci di spesa, sono ammissibili le                
seguenti: - certificazioni, etichettatura non obbligatoria e                    
controlli di qualita' di aziende o prodotti specifici, effettuati da            
organismi terzi (costi di certificazione, costi di personale per il             
tempo impiegato sulle attivita' specifiche); - formazione per i                 
dipendenti (solo spese sostenute). Le spese relative alla creazione             
di sistemi di qualita' sono ammissibili se l'OP ottiene la                      
certificazione prevista; non sono ammissibili spese successive                  
all'ottenimento della certificazione. Per quanto riguarda attivita'             
definite "servizi ai clienti" o "servizi post-vendita" o simili, le             
spese relative sono ammesse purche' non siano riferite ad attivita'             
amministrative. Conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti              
Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono                    
ammissibili spese relative ad analisi fisico-chimiche, biologiche, e            
microbiologiche solo se finalizzate all'ottenimento di prima                    
certificazione nell'ambito di sistemi di autocontrollo. Non sono                
ammessi i costi di analisi o autocontrollo successivi all'ottenimento           
della certificazione.                                                           
4. d - Disposizioni generali in materia di ammissibilita' delle                 
spese                                                                           
Non sono ammissibili:                                                           
- spese per abbonamenti a riviste;                                              
- spese di stampa e spedizione;                                                 
- spese per attivita' di coordinamento dei tecnici;                             
- spese per attrezzature ed analisi di laboratorio (ad esclusione di            
quanto esplicitamente ammesso al precedente punto 4.c, lettera h);              
- spese generali (ad esclusione di quanto previsto al precedente                
punto 4.c, lettera d).                                                          
Non sono in ogni caso ammissibili spese per interventi di tipo                  
strutturale.                                                                    
4. e - Documentazione delle spese                                               
Tutti i pagamenti devono essere effettuati e registrati anche                   
contabilmente entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla                   
chiusura dell'annualita' di riferimento.                                        
Le fatture, intestate all'OP, devono essere quietanzate e riportare,            
quale causale, il riferimento all'attivita' oggetto di contributo,              
con l'indicazione della data di consegna o accompagnate dal documento           
di trasporto.                                                                   
Tutte le spese per le missioni vanno documentate con fatture e/o                
ricevute intestate all'OP.I costi chilometrici sono rimborsati                  
computando 1/5 del prezzo medio annuale della benzina per i km                  
percorsi.                                                                       
Non sono ammesse le spese per l'uso del taxi e per la mensa.                    
Per le spese di viaggio andra' compilato l'apposito modulo indicato             
al successivo punto 4.g.3.                                                      
Per le spese inerenti l'alloggio la ricevuta e/o fattura deve                   
indicare il nominativo della persona che ha usufruito del servizio.             
Non sono ammissibili spese documentate da scontrini fiscali salvo che           
non siano allegati a documenti intestati all'OP da cui risulti                  
l'oggetto del servizio ricevuto.                                                
Le spese sostenute devono essere pagate con assegni bancari o                   
circolari, bonifico bancario, ricevuta bancaria.                                
La prova dei pagamenti deve risultare da dichiarazione liberatoria              
del creditore o quietanza bancaria che indichi importo, beneficiario,           
causale del pagamento, ordinante.                                               
La documentazione di spesa presentata deve essere riferita                      
esclusivamente alle attivita' oggetto di contributo.                            
4. f - Limiti di spesa                                                          
L'ammontare delle spese ammissibili, sia per la costituzione e il               
funzionamento amministrativo che per l'ampliamento significativo                
delle attivita', non puo' superare il 5% del valore del prodotto                
regionale fatturato direttamente dall'OP, desunto dal bilancio                  
dell'ultimo esercizio chiuso e dal registro di carico e scarico                 
redatti secondo le indicazioni di cui ai punti 1.f e 1.g.                       
Per il primo anno di attivita' dell'OP, in mancanza dei documenti di            
cui sopra, si fa riferimento al valore del prodotto rappresentato               
indicato nella domanda d'iscrizione all'Elenco regionale.                       
Per quanto riguarda l'ampliamento significativo di attivita' sono               
ammissibili unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi                
svolti dall'OP.                                                                 
4. g - Richiesta dei contributi                                                 
4.g.1 - Documento di programmazione quadriennale                                
Tutte le OP iscritte nell'Elenco regionale che intendono chiedere               
contributi alla Regione Emilia-Romagna, sia per attivita' di                    
"costituzione e funzionamento" che di "ampliamento significativo                
delle attivita'", devono presentare al Servizio Valorizzazione delle            
produzioni un documento di programmazione quadriennale.                         
Detto documento deve essere presentato entro il termine perentorio              
del 15 settembre dell'anno precedente al primo anno di                          
programmazione.                                                                 
Il documento di programmazione quadriennale per l'ampliamento                   
significativo delle attivita' deve contenere la descrizione delle               
azioni che saranno sviluppate, articolate per categoria di attivita'            
tra quelle ammesse al punto 4.b, con l'indicazione degli obiettivi              
previsti e delle spese che si prevede di sostenere nei quattro anni             
di attivita'.                                                                   
Al suddetto documento, presentato a firma del legale rappresentante,            
va allegata copia autentica della delibera di approvazione                      
dell'Organo decisionale dell'OP.                                                
A) Schema descrittivo del documento di programmazione quadriennale -            
Individuazione OP richiedente: citare sempre il CUAA e il numero di             
iscrizione all'Elenco regionale. - Presentazione tecnica dell'OP,               
breve analisi dell'assetto organizzativo e strutturale, comprensivo             
della disponibilita' di personale, posseduto dall'OP nel periodo                
precedente l'attuazione dell'ampliamento di attivita'. - Strategia              
commerciale dell'OP, della situazione produttiva e di mercato dei               
prodotti interessati, corredata con dati statistici ed economici di             
supporto, eventuali marchi commerciali posseduti. L'illustrazione               
delle strategie di sviluppo dell'Organizzazione deve comunque rendere           
possibile chiarire e separare cio' che l'OP intende realizzare quale            
ampliamento significativo rispetto all'ordinaria attivita'. -                   
Categorie di attivita' che si intendono sviluppare (tra quelle                  
indicate nel precedente punto 4.b). Per ogni categoria di attivita'             
tra quelle indicate al punto 4.b vanno precisati: a) scopi                      
dell'attivita', intesi come benefici che i soci (produttori agricoli)           
ottengono con le azioni sviluppate dal programma; b) azioni previste            
all'interno della singola categoria di attivita', intese come cio'              
che si prevede concretamente di realizzato nel programma per ottenere           
i risultati previsti. La descrizione dell'azione deve essere                    
supportata per quanto possibile con dati di partenza e di arrivo                
riferiti a: numero produttori agricoli, superfici, quantita' di                 
prodotti per tipologie interessate, ecc.; c) risultati previsti,                
intesi come servizi o benefici che gli associati ricevono                       
dall'attuazione del programma; d) temporalizzazione delle azioni e              
dei risultati attesi: distribuzione nell'arco dei quattro anni di               
programmazione delle azioni previste; e) spese previste: per ciascuna           
azione devono essere indicate le spese previste, distinte nelle voci            
di spesa ammissibili di cui al punto 4.c articolate nei quattro anni;           
f) totale delle spese di tutte le azioni comprese in ciascuna                   
categoria di attivita'; g) numero complessivo di unita' lavorative              
per categoria di attivita' prevista.                                            
Variazioni al documento di programmazione quadriennale possono essere           
presentate, per le annualita' successive alla prima, con le stesse              
modalita' indicate per la sua presentazione, entro il termine                   
perentorio del 15 settembre precedente all'anno di attivita' cui si             
riferisce la variazione.                                                        
Il documento di programmazione quadriennale viene esaminato da un               
apposito gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi                   
costituito con atto formale del Direttore generale Agricoltura.                 
Tale esame, i cui esiti saranno esposti in apposito verbale                     
sottoscritto dai componenti del gruppo, deve concludersi entro 60               
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del programma            
quadriennale.                                                                   
Il Servizio Valorizzazione delle produzioni comunica alle OP il                 
parere del gruppo sull'ammissibilita' delle attivita' proposte ai               
sensi della L.R. 24/00.                                                         
B) Pluralita' di linee di finanziamento                                         
In considerazione del fatto che alcune normative regionali prevedono            
contributi per attivita' simili (es. assistenza tecnica), si chiede             
di esplicitare chiaramente nel documento di programmazione                      
l'eventuale utilizzo sinergico di altre fonti di finanziamento,                 
richiamando gli estremi della domanda presentata e gli esiti della              
relativa istruttoria, qualora gia' disponibile.                                 
4.g.2 - Domanda di contributo annuale                                           
A seguito di parere favorevole sul programma quadriennale, l'OP, per            
accedere al contributo, deve presentare specifica domanda per ogni              
anno di attivita'.                                                              
La domanda di contributo, in carta semplice, deve essere indirizzata            
alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura -                 
Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 - 40122           
Bologna" entro il termine perentorio del 15 dicembre dell'anno                  
precedente a quello per il quale si chiede il contributo.                       
La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'OP.               
Alla domanda di contributo devono essere allegati:                              
I. il documento di programmazione annuale contenente il dettaglio               
analitico delle attivita' previste e delle relative spese articolate            
per categoria di attivita' (tra quelle indicate al precedente punto             
4.b) e, all'interno di queste, per azioni. Il documento deve essere             
predisposto in modo conforme allo schema del documento quadriennale,            
come indicato al punto 4.g.1 lettera A). Il documento di                        
programmazione annuale deve precisare l'importo delle singole voci di           
spesa, all'interno di tutte le azioni di ciascuna categoria di                  
attivita'. Devono inoltre essere individuati i nominativi del                   
personale utilizzato in ciascuna azione, il titolo di coinvolgimento,           
la spesa per unita' lavorativa. Tale documento deve dare attuazione             
al documento di programmazione quadriennale ed essere coerente con              
esso sia in termini finanziari che di attivita', pena l'esclusione              
dal contributo. L'importo totale delle spese riferite ad ogni singolo           
anno approvato nel documento di programmazione quadriennale                     
costituisce tetto massimo di spesa ai fini dell'istruttoria                     
sull'attivita' annuale, unitamente alle indicazioni fornite al                  
precedente punto 4.f;                                                           
II. organigramma completo dell'OP e di ciascuna struttura associata             
alla medesima il cui personale partecipi all'attivita' in oggetto,              
riferiti alla data di presentazione della domanda;                              
III. organigramma completo dell'OP e di ciascuna struttura associata            
alla medesima il cui personale partecipi all'attivita' in oggetto,              
previsto al 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'attivita';                
IV. dichiarazione relativa all'attivita' precedentemente svolta nella           
struttura di appartenenza da ciascuna persona dipendente utilizzata             
nel programma, indicando inoltre, qualora l'attivita' continui ad               
essere svolta, l'eventuale sostituto e le modalita' di impiego;                 
V. dichiarazione per ciascuna persona coinvolta nel programma se                
l'attivita' svolta dalla stessa e' stata oggetto o meno di richiesta            
di altro finanziamento pubblico, precisando la norma di riferimento,            
l'attivita' prevista e il relativo tempo impiegato, nonche' la                  
percentuale di finanziamento previsto;                                          
VI. copia autentica della delibera di approvazione dell'organo                  
decisionale dell'OP;                                                            
VII. dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere a            
conoscenza che l'accesso ai contributi e' consentito esclusivamente             
alle OP che soddisfano le condizioni di vendere direttamente almeno             
il 50% del prodotto di ciascun socio e di fatturare direttamente                
almeno il 50% del prodotto minimo rappresentato (50% del 3%) e che in           
mancanza di tali requisiti si applicheranno le sanzioni previste                
dall'art. 18 della L.R. 15/97 (restituzione del contributo con                  
interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a              
titolo di sanzione amministrativa, nonche' l'esclusione fino a cinque           
anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura);                           
VIII. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa                      
all'imposta sui redditi, di cui all'art. 28 del DPR 29 settembre                
1973, n. 600;                                                                   
IX. dichiarazione del regime IVA applicato nonche' l'eventuale                  
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle                 
spese. Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere d), e)  e g)             
devono essere rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di               
atto notorio ai sensi del DPR 445/00.                                           
L'istruttoria tecnico-amministrativa sui singoli programmi annuali,             
sintetizzata in apposito verbale, e' effettuata dal Servizio                    
competente in relazione alla tipologia del prodotto trattato e deve             
concludersi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine              
previsto per la presentazione della domanda.                                    
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni approva,           
ai fini della concessione del contributo e sulla base delle                     
risultanze istruttorie, i documenti di programmazione annuale e                 
definisce il contributo spettante a ciascuna OP.                                
4.g.3 - Richiesta di liquidazione del contributo                                
La richiesta di liquidazione del contributo, in carta semplice,                 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP, deve                
essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale            
Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale                  
Silvani n. 6 - 40122 Bologna" entro il termine perentorio del 15                
febbraio dell'anno successivo quello cui si riferisce il contributo.            
A detta domanda devono essere allegati:                                         
a) rendiconto delle spese sostenute, presentato nella forma di                  
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del DPR           
445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante; le spese sostenute             
dall'OP devono essere indicate separatamente da quelle eventualmente            
sostenute dal socio;                                                            
b) fotocopie dei modelli di cui agli Allegati 7, 8, 9 e 10 richiamati           
al punto 4.c, debitamente compilati e firmati;                                  
c) relazione dettagliata sulle attivita' svolte durante l'anno cui si           
riferisce il contributo;                                                        
d) copia della certificazione ottenuta dall'OP per l'eventuale                  
progetto di rintracciabilita' o di altre certificazioni ammesse a               
contributo;                                                                     
e) copia dei contratti/lettere di incarico relative al personale                
utilizzato nell'ambito dell'attivita' oggetto di contributo, firmati            
dalle parti interessate;                                                        
f) relazione specifica sui risultati conseguiti dai consulenti                  
utilizzati nell'attivita' oggetto di contributo;                                
g) organigramma completo dell'OP e di ciascuna struttura associata              
alla medesima il cui personale ha partecipato all'attivita' in                  
oggetto, riferiti al 31 dicembre dell'anno di attivita';                        
h) copia dei preventivi-offerta e copia autentica del verbale                   
dell'organo competente dell'OP/socio dell'OP alla decisione di                  
acquisto, relativi all'eventuale acquisizione di attrezzature                   
d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche;                      
i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti che              
nell'anno di riferimento dell'attivita' oggetto di contributo l'OP ha           
soddisfatto le seguenti condizioni: - vendita diretta (contratto +              
fattura) di almeno il 50 % del prodotto di ciascun socio; -                     
fatturazione diretta di almeno il 50% del prodotto minimo                       
rappresentato (50% del 3%);                                                     
l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' indicante, ai fini           
del controllo del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sugli             
Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo:            
- le ragioni sociali delle aziende considerate beneficiarie dei                 
servizi i cui costi rientrano nelle voci di spesa e-f), g) ed h) come           
specificate al punto 4.c; - la ripartizione, per beneficiario, delle            
spese ammissibili. Nella medesima dichiarazione dovra' essere                   
precisata l'appartenenza o meno, per ogni singolo beneficiario, alla            
categoria "Piccola e Media Impresa" sulla base dei requisiti                    
richiesti dalla raccomandazione della Commissione europea del 3                 
aprile 1996 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'                 
Europee in data 30 aprile 1996.                                                 
In particolare, la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente             
lettera a) deve contenere i seguenti elementi:                                  
I. indicazione analitica dei costi di competenza ammessi a contributo           
riferiti all'anno di attivita' (1 gennaio - 31 dicembre), redatta in            
forma comparabile con il preventivo contenuto nel programma annuale             
(per ogni azione deve essere stilato un elenco di tutti i documenti             
di spesa ad essa relativi con indicazione del numero, della data,               
dell'importo e della data di pagamento);                                        
II. dichiarazione che tutte le spese indicate sono state                        
effettivamente sostenute per la costituzione ed il funzionamento                
amministrativo oppure per l'ampliamento significativo                           
dell'attivita';                                                                 
III. dichiarazione: - che tutte le spese indicate sono supportate da            
titoli giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati entro il 31            
gennaio successivo all'anno di riferimento dell'attivita'; - che tali           
spese sono regolarmente registrate nella contabilita' e chiaramente             
identificabili per centro di costo; - che gli originali dei titoli              
giustificativi sono conservati e disponibili presso la sede                     
dell'OP/sede del socio per consentire l'effettuazione delle eventuali           
verifiche tecnico-amministrative da parte della Regione                         
Emilia-Romagna; - che detti titoli non sono stati utilizzati per                
conseguire altri contributi pubblici; - di essere a conoscenza che i            
medesimi titoli non possono essere utilizzati per conseguire altri              
contributi pubblici;                                                            
IV. che l'organo competente dell'OP/socio dell'OP ha deliberato di              
non distogliere o alienare per almeno 5 anni, decorrenti dalla data             
dell'acquisto comprovata dalla relativa fattura, i beni durevoli per            
il cui acquisto l'organizzazione ha ottenuto il contributo;                     
V. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta             
sui redditi, di cui all'art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;              
VI. dichiarazione del regime IVA applicato nonche' l'eventuale                  
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle                 
spese.                                                                          
4.g.4 - Varianti                                                                
Tutte le eventuali variazioni che si discostino di oltre il 15%                 
rispetto al totale della spesa ammessa a contributo della singola               
categoria di attivita' di cui al punto 4.b, devono essere                       
preventivamente autorizzate con atto del Responsabile del Servizio              
competente per tipologia di prodotto trattato, pena                             
l'inammissibilita' delle maggiori spese sostenute.                              
La domanda di variazione, adeguatamente motivata, deve essere                   
presentata al Servizio Valorizzazione delle produzioni entro il                 
termine perentorio del 30 giugno dell'anno di attivita'.                        
Eventuali variazioni al documento di programmazione annuale non                 
potranno in ogni caso determinare un aumento del contributo.                    
Ogni variazione relativa al personale utilizzato nell'ampliamento di            
attivita', anche se non comporta nessuna variazione di spesa, deve              
essere preventivamente comunicata al Servizio competente per                    
tipologia di prodotto.                                                          
4. h - Acconto e liquidazione dei contributi                                    
L'OP puo' richiedere la liquidazione di un acconto sul contributo               
concesso dell'importo massimo del 50% dello stesso.                             
Tale richiesta deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni               
dalla concessione del contributo.                                               
La richiesta di acconto deve essere accompagnata da fidejussione                
bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto richiesto                   
maggiorato del 10%. La fidejussione dovra' restare valida fino alla             
liquidazione del saldo.                                                         
Alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di                  
pagamento relativi ai contributi concessi, provvede, ai sensi degli             
articoli 51 e 52 della L.R. 40/01, il Responsabile del Servizio                 
competente per tipologia di prodotto trattato, con propri atti                  
formali.                                                                        
4. i - Rinuncia al contributo                                                   
L'OP puo' rinunciare al contributo per ragioni motivate da                      
sopravvenute difficolta' di attuazione dell'attivita', comunicando              
tale rinuncia alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale                  
Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - entro lo               
scadere dell'anno a cui si riferisce l'attivita'.                               
4. l - Controlli                                                                
La Regione effettua controlli di natura tecnica ed amministrativa               
durante lo svolgimento dell'attivita' oggetto del contributo ovvero             
prima della liquidazione del saldo annuale.                                     
Le OP devono provvedere ad una preventiva e puntuale informazione in            
corso d'opera sullo svolgimento delle attivita' programmate a                   
rilevanza esterna, in modo da consentire ai funzionari regionali di             
seguire la realizzazione dell'attivita' stessa acquisendone miglior             
conoscenza, anche ai fini di un'opportuna valutazione.                          
La Regione Emilia-Romagna effettua la verifica del requisito in esame           
attraverso appositi controlli sui documenti contabili dell'OP.                  
I controlli da svolgere prima della liquidazione del saldo sono                 
effettuati con il metodo del "campione casuale"; tale campione deve             
rappresentare almeno il 25% delle OP ed il 30% dell'importo totale              
dei contributi concessi per tipologia di prodotto (vegetale e                   
animale).                                                                       
Deve essere in ogni caso effettuato un controllo per ciascuna OP                
durante l'arco del programma quadriennale.                                      
Qualora dai controlli emergano irregolarita' di rilievo la Regione              
puo' effettuare controlli supplementari.                                        
Potranno essere disposti ulteriori controlli, non compresi nel                  
predetto campione, in base ad una analisi dei rischi.                           
L'analisi dei rischi tiene conto di quanto segue:                               
- importo dei contributi;                                                       
- criticita' emerse nel corso di controlli compiuti negli anni                  
precedenti;                                                                     
- presenza, nell'attivita' oggetto di contributo, di azioni                     
potenzialmente in grado di accedere ad altre fonti di finanziamento;            
- variazione sostanziale della base sociale;                                    
- altri eventuali parametri.                                                    
4.l.1 - Esito controllo                                                         
L'esito del controllo viene formalizzato con un verbale sottoscritto            
dal/i collaboratore/i regionale/i controllante/i e da chi                       
eventualmente presenzia per l'OP.                                               
Qualora le spese ritenute ammissibili a consuntivo siano inferiori di           
oltre il 30% rispetto a quelle approvate in sede di concessione del             
contributo, l'esito del controllo e' ritenuto negativo, fatti salvi i           
casi di documentata forza maggiore.                                             
4.l.2 - Revoca del contributo                                                   
La revoca del contributo e' disposta nei casi di cui all'art. 18                
della L.R. 15/97, nel caso di esito negativo del controllo di cui al            
precedente punto 4.l.1, nonche' nell'ipotesi di cancellazione                   
dall'Elenco regionale.                                                          
In qualsiasi momento, a seguito dei previsti controlli, puo' essere             
disposta la revoca dei contributi complessivamente concessi                     
sull'attivita' svolta, qualora si accertino gravi lacune nella                  
realizzazione di quanto programmato, tali da compromettere il                   
raggiungimento degli obiettivi previsti nel quadriennio.                        
4. m - Deroghe transitorie                                                      
Limitatamente alle OP che presentano domanda di iscrizione entro il             
31/12/2004 e' consentito - ai sensi dell'art. 6, comma 10 del DLgs              
99/04 - derogare all'obbligo previsto al punto 1.d dei presenti                 
criteri, riguardante il vincolo del produttore di commercializzare              
almeno il 75% del proprio prodotto tramite l'OP di appartenenza.                
Per le OP che si avvalgono di tale possibilita', la percentuale di              
prodotto che i soci diretti o indiretti sono obbligati a                        
conferire/rendere disponibile all'OP esclusivamente per vendita                 
diretta e' pari al limite minimo del 60% . Il restante prodotto (fino           
al 40%) puo' essere venduto direttamente dal produttore secondo le              
modalita' previste al punto 1.e dei presenti criteri.Per le OP che              
intendono utilizzare la deroga qui in esame, i limiti di spesa                  
ammissibile individuati al punto 4.f dei presenti criteri sono                  
ridotti, per le annualita' 2005 e 2006, al 2,5% del valore del                  
prodotto regionale fatturato direttamente dall'OP.                              
Entro la data del 31/12/2006 tali OP devono comunque dimostrare,                
eventualmente anche attraverso specifica modifica statutaria, che i             
produttori (soci diretti o indiretti) rispettano l'obbligo di                   
commercializzazione almeno il 75% del proprio prodotto attraverso               
l'OP.                                                                           
Qualora dalle verifiche effettuate dal Servizio Valorizzazione delle            
produzioni  risulti il mancato raggiungimento della sopra indicata              
condizione, il medesimo Servizio dispone la cancellazione dell'OP               
dall'Elenco regionale.                                                          
4. n - Norme transitorie                                                        
Per le OP che risulteranno iscritte nell'Elenco regionale alla data             
del 20 ottobre 2004, e solo con riferimento alla programmazione                 
decorrente dal 2005, sono fissati i seguenti termini perentori:                 
- 25 ottobre 2004 per la presentazione del documento di                         
programmazione quadriennale;                                                    
- 30 dicembre 2004 per la presentazione della domanda di contributo             
annuale.                                                                        
Per consentire il rispetto del termine fissato per la presentazione             
della domanda di contributo annuale, il parere regionale previsto al            
precedente punto 4.g.1 sara' espresso entro il 13 dicembre 2004.                
Le OP che hanno gia' in corso una programmazione quadriennale possono           
presentare eventuali modifiche al relativo documento secondo le                 
disposizioni di cui ai presenti criteri entro il 25 ottobre 2004.               
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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