DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 1978
Nuovi criteri applicativi della L.R. 7/4/2000, n. 24 e successive modificazioni "Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti agro-alimentari". Organizzazioni di produttori
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. n. 24 del 7 aprile 2000 "Disciplina delle
Organizzazioni di produttori e delle organizzazioni
interprofessionali per i prodotti agro-alimentari", modificata con
legge regionale n. 14 del 9 maggio 2001;
preso atto che la Commissione Europea ha comunicato, con nota prot.
SG (2000) D/109509 del 22/12/2000, l'esito positivo dell'esame della
L.R. 24/00, e che tale esito e' stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 23/2/2001;
dato atto che le modificazioni introdotte con la predetta L.R. 14/01
rispondono alle osservazioni espresse dalla Commissione in sede di
approvazione della L.R. 24/00;
visto il DLgs n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
Legge 5 marzo 2001, n. 57" ed in particolare gli articoli 25, 26, 27,
28 e 29, successivamente modificato dall'art. 6 del DLgs 29 marzo
2004, n. 99;
dato atto che, secondo quanto disposto dalla L.R. 24/00, spetta alla
Giunta regionale stabilire i criteri applicativi definendo:
- i requisiti richiesti alle Organizzazioni di produttori ed alle
Organizzazioni interprofessionali per l'iscrizione negli elenchi
regionali, i termini e le procedure per l'iscrizione stessa nonche'
le modalita' di controllo dei requisiti e quelle di concessione dei
contributi;
- i contenuti del concetto di ampliamento significativo di
attivita';
- le modalita' di controllo sulla attivita' delle Organizzazioni di
produttori e delle Organizzazioni interprofessionali;
- le procedure applicative relative agli accordi del sistema
agro-alimentare;
dato atto che con propria deliberazione n. 114 del 28 gennaio 2002 -
successivamente modificata con deliberazioni n. 1448 del 2 agosto
2002 e n. 2774 del 30 dicembre 2003 - sono stati definiti i suddetti
criteri applicativi;
preso atto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale e
delle esigenze di integrazione e chiarimento, anche in relazione agli
Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
intervenute dopo la prima fase di applicazione dei criteri sopra
richiamati;
ritenuto, pertanto, di provvedere a un adeguamento dei criteri
applicativi, procedendo a una nuova stesura dei criteri stessi
limitatamente alla parte relativa alle Organizzazioni di produttori;
ritenuto, inoltre, opportuno - per quanto concerne le linee di
intervento finanziario regionale previste all'art. 4 della legge in
argomento - confermare, allo stato attuale, esclusivamente quella
prevista al comma 3 del predetto articolo relativa ai contributi per
l'ampliamento significativo dell'attivita';
dato atto che i presenti criteri sono stati sottoposti all'esame
della Consulta agricola di cui all'art. 14 della L.R. 15/97;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nel testo allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, i "Nuovi criteri applicativi della L.R. 7
aprile 2000, n. 24 'Disciplina delle Organizzazioni di produttori e
delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti
agro-alimentari'" e successive modificazioni, limitatamente alla
parte relativa alle Organizzazioni di produttori;
2) di dare atto che i predetti "Nuovi criteri" trovano applicazione
dalla data di approvazione del presente atto, fatto salvo quanto
stabilito al successivo punto 3);
3) di disporre:
a) che le attivita' di controllo finalizzate alla verifica del
mantenimento per l'anno 2004 dei requisiti da parte delle OP gia'
iscritte nell'Elenco regionale saranno espletate secondo quanto
previsto nella deliberazione 114/02 e successive modifiche;
b) che alla rendicontazione delle attivita' oggetto di contributo per
l'anno 2004 si applicano i "Nuovi criteri" di cui al presente atto ad
eccezione di quanto previsto alla lettera i) del punto 4.g.3,
relativo alla percentuale di fatturazione diretta da parte delle OP
che resta disciplinata dai criteri di cui alla citata deliberazione
114/02, ed in particolare dal punto 4.b dell'allegato alla
deliberazione medesima;
4) di prevedere che per gli eventuali documenti di programmazione
riferiti al 2005 e seguenti gia' presentati ai sensi della
deliberazione 114/02, l'Amministrazione provvedera' a richiedere le
integrazioni necessarie ai fini dell'istruttoria secondo i nuovi
criteri approvati;
5) di prevedere, inoltre, che dalla data di approvazione del presente
atto cessano di avere efficacia tutte le indicazioni operative gia'
fornite sulla base dei criteri di cui alla deliberazione 114/02 e
successive modifiche;
6) di confermare - per quanto concerne le linee di intervento
finanziario regionale previste all'art. 4 della legge in argomento -
esclusivamente quella prevista al comma 3 del predetto articolo
relativa ai contributi per l'ampliamento significativo
dell'attivita';
7) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
L.R. 7 aprile 2000, n. 24 - Disciplina delle Organizzazioni di
produttori e delle Organizzazioni professionali per i prodotti
agro-alimentari e successive modificazioni - Nuovi criteri
applicativi - Organizzazioni di produttori
1) Requisiti
Ai sensi del DLgs n. 228 del 18 maggio 2001 e successive
modificazioni e della L.R. 24/00 e successive modificazioni, possono
costituirsi Organizzazioni di produttori (in seguito per brevita'
indicate come OP) per settori o singoli prodotti agro-alimentari, tra
quelli previsti nella medesima legge, individuati dall'Allegato I
all'articolo 32 del Trattato CE, ed indicati, in via esemplificativa,
nell'Allegato 1 dei presenti criteri applicativi.
Le OP si costituiscono:
- con carattere universale, se trattano tutti i prodotti di un intero
settore;
- con carattere specializzato, se trattano solo uno o piu' prodotti
all'interno di un settore ovvero una o piu' tipologie merceologiche
all'interno dello stesso prodotto.
Ai fini dei presenti criteri, sono considerati prodotti diversi le
tipologie merceologiche differenti all'interno dello stesso prodotto
(es. all'interno del prodotto "carni suine e derivati" sono prodotti
differenti i "suini grassi da macello" ed i "suinetti da
allevamento").
Le societa' che svolgono anche altre attivita' e/o sono interessate
anche ad altri settori/prodotti, possono costituire, prevedendo gli
opportuni strumenti statutari, al loro interno una o piu' "sezione
OP" per ciascun settore d'interesse. I vincoli e i controlli hanno
efficacia per la sezione OP: tutti i relativi adempimenti dell'OP
devono essere riferiti specificatamente ad ogni sezione OP. Il
prodotto proveniente da non soci dell'OP/sezione OP non puo'
concorrere alla definizione dei requisiti.L'OP, nel caso abbia anche
produttori che operano in altre regioni, puo' richiedere che tali
produttori vengano evidenziati ai fini dell'iscrizione dell'OP
all'Albo nazionale (DM MIPAF 703/2004), che consente di rilevare la
presenza di OP che operano in un contesto interregionale. Il Servizio
Valorizzazione delle produzioni provvede a prendere accordi con le
altre Regioni interessate per la verifica dei requisiti.
Per quanto riguarda le attivita' di competenza della Regione
Emilia-Romagna, in particolare la verifica dei requisiti dimensionali
e la definizione di eventuali contributi, tali attivita' avranno ad
oggetto esclusivamente il prodotto riferito all'Emilia-Romagna ed i
produttori che operano nella stessa regione.
Potranno essere trattate con condizioni di reciprocita' anche OP
riconosciute da altre Regioni che dispongano di normative equivalenti
a quella della Regione Emilia-Romagna, limitatamente ai loro soci che
producono in Emilia-Romagna.
1. a - Produttori e Soci
Possono essere soci i produttori agricoli singoli o associati in
forme giuridiche societarie.
Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, vengono considerati
soltanto i produttori i cui terreni o allevamenti si trovino
all'interno del territorio regionale. Nel caso di apicoltori si
considera prodotto regionale quello realizzato da alveari di
proprieta' dell'apicoltore stesso anche se condotti con la tecnica
del nomadismo.
In presenza di soci sovventori o di partecipazione, lo statuto
dell'OP deve precisare che tali figure, non aderendo in qualita' di
produttore agricolo, non partecipano alle decisioni e agli eventuali
benefici riconoscibili all'OP. Nell'eventualita' che lo statuto
preveda una sezione OP, questo deve garantire un'adeguata autonomia
decisionale della sezione stessa nonche' una esclusiva fruizione dei
benefici agli aderenti alla sezione.
All'Organizzazione devono aderire un numero minimo di produttori come
indicato nell'Allegato 2 ai presenti criteri applicativi.
I soci, sia diretti che indiretti, possono aderire, per lo stesso
settore o prodotto, ad una sola OP (o Associazione di produttori ex
L.R. 28/81) ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. a) punto 2) del
DLgs 228/01 e dell'art. 3, comma 2, lett. g), punto 1 della
L.R.24/00.
Un produttore puo' aderire a piu' OP per prodotti/settori diversi
purche' le OP a cui e' iscritto non abbiano nessun prodotto in comune
tra quelli per i quali sono iscritte nell'Elenco regionale.
L'OP iscrive nel proprio Libro soci soltanto i soci diretti (elenco
soci diretti). Nell'ipotesi in cui siano socie dell'OP una o piu'
cooperative o altre societa' o organizzazioni collettive, nel Libro
soci deve essere iscritta la societa' nella sua ragione sociale e non
i singoli soci della stessa, che diventano soci indiretti.
L'OP deve allegare l'elenco di tali soci indiretti al Libro soci.
L'OP deve predisporre annualmente:
- un elenco generale dei soci produttori (elenco produttori
diretti-indiretti) riferito a ciascun settore per cui l'OP e'
riconosciuta;
- un elenco dei soci che hanno prodotto nell'anno di riferimento
(elenco produttori - diretti-indiretti - dell'anno di riferimento),
riferito a ciascun settore per cui l'OP e' riconosciuta.
Al fine di predisporre correttamente gli elenchi di cui sopra,
l'eventuale socio che riveste natura societaria o comunque di
organizzazione collettiva, deve fornire annualmente all'OP un elenco
aggiornato dei propri soci diviso tra soci produttori totali e soci
produttori nell'anno di riferimento, limitatamente al/i prodotto/i
trattato/i dall'OP.
Tali elenchi devono essere redatti secondo le modalita' stabilite
dalla Regione che sono fornite dal Servizio Valorizzazione delle
produzioni.
Ogni produttore (ragione sociale) puo' risultare una sola volta nel
Libro soci dell'OP o suo allegato.
Ai fini del raggiungimento del numero minimo dei produttori sono
computati anche i soci indiretti.
I produttori biologici possono aderire contestualmente alle
Associazioni dei produttori biologici di cui alla L.R. 28/97 soltanto
qualora tale partecipazione non comporti alcun tipo di vincolo in
materia di immissione sul mercato e commercializzazione del
prodotto.
1. b - Produzione rappresentata
In attuazione all'art. 3, comma 2, lett. d) della L.R. 24/00, nonche'
del DLgs 228/01 e successive modifiche, viene definita una soglia
minima di prodotto regionale rappresentato dall'OP indicata
nell'Allegato 2 dei presenti criteri applicativi, corrispondente al
3% della produzione regionale; tale soglia viene generalmente
espressa utilizzando il volume fisico della produzione, quando cio'
non sia possibile potra' essere espressa in valore (Euro).
Il prodotto rappresentato proveniente da produttori soci regionali e'
ottenuto:
- ai fini dell'iscrizione, dalla media dei dati dei tre anni
precedenti, indicati nel bilancio e nel registro di carico e scarico
della societa', o, in mancanza, dei dati dei singoli soci;
- ai fini del mantenimento dei requisiti, dalla somma del prodotto
fatturato direttamente dall'OP (almeno il 50% del 3%) e del prodotto
commercializzato dalla stessa attraverso contratti/accordi
interprofessionali ad essi equivalenti, ma fatturato direttamente dai
soci; tali dati devono essere ricavabili dal bilancio e dal registro
di carico e scarico compilati secondo le modalita' indicate ai punti
1.f e 1.g.
Le OP devono provvedere all'immissione del prodotto sul mercato,
secondo le modalita' di cui al successivo punto 1.d.
Nel caso in cui almeno il 50% dei soci dell'OP sia ubicato in zone
definite svantaggiate ai sensi della Direttiva comunitaria 273/75 e
successive modificazioni ed integrazioni, la soglia di prodotto
rappresentato e' ridotta all'1,5% della produzione regionale.
In presenza di OP la cui produzione commercializzata sia
rappresentata per una quota eccedente il 50% da prodotti biologici,
certificati ai sensi della vigente normativa, il requisito del 3%
della produzione regionale di riferimento e' ridotto all'1,5%.
Analogamente anche il numero minimo dei produttori associati viene
ridotto del 50%.
Nel caso in cui l'OP commercializzi almeno il 50% del volume della
produzione regionale il numero minimo dei produttori indicato
nell'Allegato 2 ai presenti criteri e' ridotto del 50%.Nel caso in
cui l'OP chieda il riconoscimento per i vini di qualita' prodotti in
regioni determinate, si considera quale soglia minima il 30% del
totale del volume di prodotto "rivendicato" (media degli ultimi 3
anni disponibili) ed il 30% dei produttori della zona classificata
V.Q.P.R.D.
Nel caso in cui l'OP chieda il riconoscimento per il prodotto
Parmigiano Reggiano, il volume minimo di prodotto rappresentato viene
ridotto al 2%, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c-bis del DLgs
228/01, in considerazione della frammentazione produttiva e delle
ormai storiche difficolta' ad aggregare l'offerta del prodotto,
tenuto conto del peso economico e sociale che questa produzione
rappresenta per il territorio regionale.
I parametri "prodotto regionale", "percentuali di prodotto minimo
rappresentato" e "percentuale di fatturazione diretta" sono
aggiornati con cadenza non superiore ai 3 anni, con atto del
Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni.
I valori indicativi della produzione regionale sono desunti dalla
media degli ultimi 3 anni sulla base delle fonti statistiche
disponibili (es. dati ISTAT, AUSL, AGEA/AGREA, Rapporto annuale sul
sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna, ecc.).
1. c - Statuto e regolamenti dell'OP
La redazione dello statuto deve tenere conto delle linee guida di cui
all'Allegato 3 dei presenti criteri applicativi.
In attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. e) della L.R. 24/00, deve
essere approvato in assemblea, con la maggioranza qualificata secondo
le norme del Codice civile, un regolamento che definisca le modalita'
di produzione, di conferimento, di immissione sul mercato, nonche' le
modalita' di controllo della produzione dei soci.
1. d - Immissione del prodotto sul mercato
- Vincoli del produttore
I produttori (siano soci diretti o indiretti) sono obbligati a
commercializzare almeno il 75% del proprio prodotto tramite l'OP.
Possono vendere il residuo prodotto (dal 75% al 100%) in deroga ai
sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 24/00 e successive modificazioni
e come meglio precisato al punto 1.e; tale quota di prodotto viene
sottratta dal prodotto fatturato direttamente dal produttore.
In particolare:
- sono obbligati a conferire/rendere disponibile almeno il 50% del
proprio prodotto all'OP per vendita diretta;
- possono fatturare direttamente il restante prodotto se viene
venduto sulla base di contratti/accordi interprofessionali stipulati
dall'OP. La fatturazione diretta del produttore puo' interessare fino
a un massimo del 25% del prodotto se c'e' utilizzo della deroga, fino
a un massimo del 50% se non c'e' utilizzo della deroga.Nel caso di
piu' prodotti appartenenti allo stesso settore - es. grano e orzo -
le percentuali di cui sopra si considerano riferite al totale dei
prodotti dello stesso settore.
- Vincoli dell'OP
L'immissione sul mercato del prodotto dei soci (almeno il 75% del
totale prodotto da ciascun socio) da parte dell'OP puo' avvenire
secondo le seguenti modalita':
- vendita diretta da parte dell'OP del prodotto reso disponibile dai
soci almeno per il 50% del prodotto minimo rappresentato (50% del
3%);
- la rimanente quota di prodotto puo' essere:
a) conferita a strutture cooperative che svolgano attivita' di
trasformazione/confezionamento, ecc.;
b) commercializzata attraverso la stipulazione di contratti da parte
dell'OP, con la fatturazione da parte dei soci;
c) commercializzata mediante accordi interprofessionali con carattere
equivalente ai contratti; (tali accordi, risultanti per iscritto,
dovranno contenere l'indicazione del prodotto, delle quantita' da
commercializzare e del prezzo, in valori determinati o determinabili,
con l'indicazione espressa dei relativi parametri; dovra' altresi'
essere indicato un termine per l'adempimento o la campagna produttiva
a cui detto accordo si applica).
Per vendita diretta dell'OP si intende sia quella effettuata con
contratto dell'OP e fattura dell'OP stessa, sia quella conclusa
mediante societa' controllata dall'OP, secondo le disposizioni
previste dall'art. 2359 del C.c., inclusi patti parasociali e
controllo indiretto.
Ai fini dei presenti criteri applicativi per contratti/accordi ad
essi assimilabili, si intendono quei contratti che risultino essere
stati stipulati dall'OP stessa intesa quale parte contrattuale (non
e' quindi sufficiente una partecipazione di mera assistenza alla
stipulazione/redazione del contratto).
Il prodotto conferito a strutture cooperative di secondo grado deve
essere supportato da una delibera di conferimento adottata dalla
struttura cooperativa stessa con precisazione di quantita' e prezzo
indicativo e da regolari fatture che specifichino in modo chiaro la
quantita' e il valore del prodotto riferito al conferimento.
Le fatture emesse dai soci per vendite "in nome e per conto" e/o
sulla base di accordi interprofessionali, debbono comunque essere
registrate nei conti d'ordine del bilancio dell'OP e nel registro di
carico e scarico.
Il prodotto venduto in deroga dal socio (massimo 25% dell'intera
produzione individuale) non rientra in alcun modo nel calcolo del
prodotto rappresentato.
Per le organizzazioni del settore sementiero, in considerazione degli
specifici vincoli tecnici e normativi, sara' possibile stipulare
accordi annuali tra le OP, nell'ambito dei quali i soci possono
frazionare la produzione e cederla in conto conferimento a piu' OP.
Ai fini del rispetto di quanto indicato dal DLgs. 228/01 e successive
modificazioni - art. 26, comma 3, lett. b), punto 4 - l'OP deve
dimostrare di avere una sufficiente organizzazione, con particolare
riguardo alla gestione commerciale, per garantire la
commercializzazione del prodotto.
A questo fine la stessa OP deve comunicare annualmente, come previsto
al successivo punto 3.a, la propria struttura commerciale, indicando
un referente commerciale per l'attivita' dell'OP.
A tal fine puo' servirsi anche di societa' controllate dall'OP,
secondo le disposizioni prima richiamate.
1. e - Deroghe all'immissione dei prodotti sul mercato
Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 24/00, il socio puo':
- commercializzare e fatturare direttamente fino al 25% della sua
produzione;
- commercializzare e fatturare direttamente (o vendere tramite altra
OP ai sensi della L.R. 24/00 - art. 3 punto 3b) prodotti che
rappresentano volumi marginali per l'OP rispetto al volume
commercializzabile della stessa. Per volume marginale si considera
anche una tipologia merceologica non trattata dall'OP.
In entrambi i casi e' necessaria apposita autorizzazione scritta
dell'OP di appartenenza.
Il socio deve comunicare all'OP la quantita' di prodotto venduta
direttamente.
L'immissione sul mercato in deroga non puo' essere rivolta agli
stessi interlocutori dell'OP, salvo specifica autorizzazione della
stessa.
I prodotti commercializzati ai sensi del presente paragrafo non
concorrono alla determinazione dei requisiti minimi.
1. f - Registro di carico e scarico
L'OP e' tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun
socio conferisce/rende disponibile secondo le norme vigenti e i
regolamenti dell'OP stessa.
Da tali registrazioni deve essere sempre possibile verificare la
quantita' di prodotto regionale conferito/reso disponibile all'OP da
ciascun produttore, sia esso socio diretto che socio indiretto.
L'OP e' tenuta, inoltre, alla compilazione di un riepilogo del
registro di carico e scarico secondo i modelli riportati negli
Allegati 4 e 5 ai presenti criteri applicativi. Nei predetti Modelli
devono essere indicati la quantita' ed il valore di ogni prodotto
oggetto di iscrizione (es.: sementi ortive da mercato
fresco/liliacee; sementi di cereali a paglia, etc.).
Non e' iscrivibile nel registro, anche in presenza di contratti ai
sensi dell'art. 1742 e segg. del Codice civile, il prodotto
commercializzato da produttori che non siano soci, diretti o
indiretti, dell'OP.
Il prodotto deve sempre essere espresso in quantita' e in valore e
deve sempre essere possibile un collegamento con le fatture e le
registrazioni contabili dell'OP.
Tale registro deve coprire un periodo di tempo di dodici mesi
riferiti all'anno solare o alla campagna produttiva convenzionale e
comunque deve sempre corrispondere all'arco temporale del bilancio.
Nel caso in cui l'OP utilizzi normalmente documenti o registri
similari, e' consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del
registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati gli
stessi elementi riportati nei modelli sopra citati (Allegati 4 e 5).
1. g - Redazione del bilancio
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del
bilancio, le OP devono prevedere le seguenti precisazioni:
a) Conto economico (art. 2425 C.c.): - la voce A1 deve specificare
espressamente il valore dei ricavi riferito ad ogni prodotto per cui
l'OP e' iscritta all'Elenco regionale; - la voce A2 deve specificare
espressamente il valore delle variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, riferito ad ogni
prodotto per cui l'OP e' iscritta all'Elenco regionale.
b) Conti d'ordine L'importo delle fatture emesse direttamente dai
soci, relative al prodotto regionale commercializzato dall'OP
attraverso contratti/accordi professionali equivalenti, deve essere
indicato nei conti d'ordine separatamente per ciascun prodotto
oggetto d'iscrizione. Tali valori devono corrispondere a quelli
indicati nella colonna D dell'Allegato 5.
c) Nota integrativa Relativamente alle voci A1 e A2 del conto
economico la nota integrativa deve specificare le quantita' ed il
valore riferiti al solo prodotto regionale dei soci, suddiviso per
ciascun prodotto oggetto d'iscrizione. Dette quantita' devono trovare
riscontro esplicito nel registro di carico e scarico.
1. h - Soci indiretti
Ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve garantire che i propri
soci (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti, attraverso opportune
norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci
diretti.
2) Elenco regionale
2. a - Struttura
L'Elenco regionale di cui all'art. 2 della L.R. 24/00 comprende, per
ciascuna OP iscritta, l'indicazione della ragione sociale, della sede
legale e di quella operativa, del prodotto/prodotti o settore per cui
e' iscritta. L'Elenco puo' essere gestito sia su supporto informatico
che cartaceo.
Le OP sono identificate con un numero progressivo di iscrizione.
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni,
competente per materia, e' il responsabile del procedimento e
provvede, con propri atti formali:
- all'iscrizione delle OP in possesso dei requisiti previsti;
- all'aggiornamento dei dati riferiti alle OP iscritte;
- alla cancellazione delle OP dall'Elenco.
I citati atti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
2. b - Domanda di iscrizione all'Elenco
L'istanza, in carta bollata, deve essere presentata alla "Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio
Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 - 40122
Bologna", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Organizzazione.
La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al
DPR 445/00, non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento
dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di
identita' del sottoscrittore, da trattenere agli atti.
La domanda dovra' contenere l'esatta indicazione di:
- ragione sociale;
- codice fiscale e partita IVA;
- legale rappresentante;
- sede legale;
- sede operativa;
- recapito telefonico, numero di fax ed eventuale indirizzo Internet
e di posta elettronica;
- prodotto/prodotti o settore per cui si chiede l'iscrizione o
tipologia merceologica.
Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari alla
verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 24/00, ed in
particolare:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal
legale rappresentante, indicante: - numero dei soci (distinti tra
diretti e indiretti), come risulta dal libro soci; - attestazione che
presso la sede della OP sono conservate copie degli statuti delle
societa' di capitali, consorzi e cooperative soci e delle
deliberazioni con cui e' stata approvata l'adesione delle stesse alla
OP; - volume/fatturato del prodotto regionale rappresentato dalla OP
relativamente a ciascun prodotto per cui si chiede l'iscrizione,
risultante dalla media dei tre anni precedenti, desunto dal
volume/fatturato dei singoli soci; - che i soci, diretti e indiretti,
non sono aderenti ad altra OP o Associazione di produttori ex L.R.
28/81; - attestazione che presso la sede dell'OP sono conservate le
adesioni dei soci persone fisiche;
c) dichiarazione relativa all'organizzazione commerciale e
all'organigramma dell'OP, con l'indicazione del referente
commerciale;
d) elenco nominativo dei soci, conforme al Libro soci, ed elenco dei
soci indiretti, per il/i prodotto/i di adesione all'OP, entrambi su
supporto informatico secondo le indicazioni fornite dal Servizio
Valorizzazione delle produzioni;
e) copia autentica della deliberazione dell'organo competente che
decide la presentazione della domanda di iscrizione;
f) copia autentica del regolamento interno relativo alle modalita' di
produzione, conferimento, commercializzazione dei prodotti da parte
dei soci e le modalita' di controllo svolte dall'OP.
2. c - Istruttoria e iscrizione nell'Elenco
Il Servizio Valorizzazione delle produzioni puo' richiedere, in fase
di istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche
presso la sede dell'OP, se ritenuti necessari.
L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale.
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, sulla
base dell'esito dell'istruttoria, provvede all'iscrizione
nell'Elenco.
Il procedimento di iscrizione dell'OP nell'Elenco deve concludersi
entro 90 giorni dal ricevimento della domanda ed e' articolato nelle
seguenti fasi:
A) Istruttoria e iscrizione nell'Elenco
L'istruttoria si compone delle seguenti fasi:
I. istruttoria documentale: il Servizio Valorizzazione delle
produzioni verifica la regolarita' e la completezza dell'istanza
presentata ai sensi della presente deliberazione;
II. sopralluogo presso la sede del soggetto richiedente - effettuato
da componenti del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo
interservizi di cui al successivo punto 4.g.1 - per la constatazione
delle potenzialita' operative e riscontro delle dichiarazioni e
documentazione prodotte. In particolare devono essere esaminati i
seguenti aspetti: a) elenco soci: - presso la sede dell'OP va
verificata la corrispondenza dell'elenco dei soci, allegato alla
domanda presentata, con il Libro soci; - possono essere effettuate
ulteriori verifiche, presso la sede dei soci persone giuridiche, in
merito alla corrispondenza dell'elenco dei soci indiretti dell'OP al
Libro soci della persona giuridica; b) verifica dell'organizzazione
commerciale e della eventuale disponibilita' dei mezzi tecnici ed
organizzativi per l'eventuale stoccaggio, confezionamento, trasporto
e trasformazione dei prodotti; c) statuti e deliberazioni di adesione
all'OP dei soci persone giuridiche con verifica a campione. Negli
statuti vanno verificate almeno le parti relative a scopi/oggetto e
obblighi dei soci, al fine di verificarne la compatibilita' con gli
obblighi imposti per l'adesione all'OP; d) adesione dei soci persone
fisiche; e) volume/fatturato del prodotto rappresentato. L'OP deve
fornire spiegazioni sulla elaborazione dei dati di produzione
presentati in domanda mettendo a disposizione i documenti di supporto
(es. registro di carico e scarico, registro di magazzino, altri
documenti contabili, ecc.). E' opportuno che siano svolte analoghe
verifiche presso la sede di alcune cooperative socie, in particolare
se l'OP e' costituita solo o in prevalenza da soci persone
giuridiche. Devono essere verificati i documenti di recesso dei soci
eventualmente aderenti in precedenza ad Associazioni riconosciute in
base alla L.R. 28/81, abrogata ai sensi dell'art. 12 della L.R.
24/00;
III. controllo della doppia adesione sugli elenchi dei soci (diretti
ed indiretti). Il Servizio Valorizzazione delle produzioni, con
l'utilizzo di apposita procedura informatizzata realizzata con il
supporto del Servizio Informativo agricolo regionale, effettua
verifiche in merito all'eventuale adesione, da parte del socio, a due
diverse OP, per lo stesso prodotto. A seguito di riscontro della
presenza della doppia adesione, il Responsabile del Servizio
Valorizzazione delle produzioni provvede a diffidare l'OP e sospende
l'iscrizione all'Elenco regionale, come previsto dal punto "3.c -
Sanzioni" dei presenti criteri applicativi;
IV. controllo informatico a campione-casuale dei soci diretti ed
indiretti: il Servizio Valorizzazione delle produzioni procede alla
verifica dell'esistenza del numero minimo di produttori richiesto
dalla normativa attraverso la consultazione della banca dati
dell'anagrafe regionale delle aziende agricole e, nel caso in cui
l'azienda non risulti validata, del registro delle imprese tenuto
dalle CCIAA. Inoltre, qualora lo si ritenga opportuno, e' possibile
svolgere ulteriori controlli su altri produttori al di fuori del
campione. Di tale attivita' sara' redatto resoconto scritto (prima
e/o dopo l'iscrizione);
V. il verbale conclusivo dell'istruttoria, redatto e sottoscritto
dagli incaricati, esprime al Responsabile del Servizio Valorizzazione
delle produzioni parere favorevole o meno all'iscrizione.
B) Verbali e check-list
I modelli di verbale e check-list a supporto allo svolgimento del
lavoro sono formalizzati dal Responsabile del Servizio Valorizzazione
delle produzioni.
Il procedimento di iscrizione e' sintetizzato nei suoi passaggi
attraverso la compilazione di apposita check-list, firmata dagli
incaricati dell'istruttoria e dal responsabile del procedimento.
C) Pubblicizzazione del provvedimento di iscrizione
Il provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicato
all'organizzazione interessata, agli altri Servizi centrali della
Regione e a quanti potenzialmente interessati.
2. d - Aggiornamento
E' fatto obbligo al legale rappresentante a trasmettere alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio
Valorizzazione delle produzioni, entro 30 giorni dalla loro
approvazione, copia conforme degli atti con cui l'OP provvede a
modificare lo statuto, il numero e/o la tipologia degli associati, la
forma societaria, l'oggetto dell'attivita', ecc.
Se le modifiche riguardano aspetti di carattere sostanziale, il
Servizio Valorizzazione delle produzioni procede ad avviare
un'apposita istruttoria per verificare il mantenimento dei requisiti
previsti dalla L.R. 24/00 e dai presenti criteri.
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni con
proprio atto formale provvede all'eventuale aggiornamento
dell'Elenco.
3) Controlli per mantenimento iscrizione all'Elenco
3. a - Verifica requisiti
Il permanere dei requisiti posseduti dall'OP all'atto dell'iscrizione
e' oggetto di controllo da parte della Regione.
Le OP iscritte nell'Elenco regionale hanno l'obbligo di trasmettere
annualmente alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale
Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale
Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro il 31 maggio o comunque entro 1
mese dal termine utile per l'approvazione del bilancio consuntivo
dell'esercizio precedente, copia autentica secondo le norme vigenti
dei seguenti documenti:
a) bilancio consuntivo (comprensivo di stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa) dell'esercizio precedente, con relativa
copia autentica del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci,
accompagnato dalle copie autentiche del verbale del Consiglio
d'amministrazione e della relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti; qualora l'OP, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 6/03,
non si avvalga del predetto Collegio, la relazione dovra' essere
redatta da un revisore contabile iscritto nel registro istituito
presso il Ministero della Giustizia;
b) regolamento interno relativo alle modalita' di produzione, di
conferimento, di immissione del prodotto sul mercato e di controllo
da parte dell'OP, con relativa copia autentica del verbale di
approvazione o di aggiornamento; se non sono intervenute modifiche fa
fede l'ultimo regolamento presentato;
c) estratto riepilogativo del registro di carico e scarico,
debitamente timbrato e firmato dal legale rappresentante, riferito
allo stesso arco temporale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato
e redatto secondo i modelli presentati negli Allegati 4 e 5 dei
presenti criteri applicativi;
d) dichiarazione relativa all'organizzazione commerciale e
all'organigramma dell'OP, con l'indicazione del referente
commerciale;
e) elenco nominativo dei soci diretti, conforme al Libro soci, e dei
soci indiretti;
f) elenco nominativo dei produttori (siano essi soci diretti o
indiretti), limitatamente a coloro che hanno prodotto/conferito
nell'anno di riferimento il/i prodotto/i di adesione all'OP.
Gli elenchi di cui sopra dovranno essere prodotti su supporto
informatico secondo le modalita' stabilite dalla Regione.
Il prodotto regionale rappresentato, definito secondo il precedente
punto 1.b, dichiarato annualmente dall'OP per ciascun prodotto di
iscrizione, viene confrontato con la quantita'/valore dello stesso
prodotto regionale realizzato nello stesso anno, desunto dalle fonti
statistiche disponibili.
Nel caso di OP universali, e' consentita una compensazione tra un
prodotto e l'altro nella misura massima dello 0,5% del volume/valore
regionale, purche' l'OP rappresenti comunque almeno il 3% del settore
regionale.
Possono essere effettuati controlli e verifiche incrociate, sia in
merito alla possibile doppia adesione, sia in merito alle quantita'
prodotte e vendute dal socio, anche utilizzando banche dati
ufficiali. Possono inoltre essere richieste tutte le informazioni, i
dati e i documenti ritenuti necessari, anche eventualmente su
supporto informatico, tra cui in particolare quelli relativi alla
consistenza d'allevamento e alle superfici agricole utilizzate.
La Regione effettua visite ispettive, con cadenza almeno biennale,
presso la sede dell'OP, documentandole con apposito verbale.
Le OP del settore sementiero devono presentare tutti gli eventuali
accordi annuali scritti conclusi tra le OP medesime ai fini di
consentire l'eventuale frazionamento della produzione dei soci per la
cessione in conto conferimento a piu' OP.
Tali accordi devono essere stati conclusi anteriormente al
conferimento del prodotto.
3. b - Procedure di controllo
A) Controllo informatico a campione-casuale dei soci diretti ed
indiretti e controllo della doppia adesione dei soci
Detti controlli hanno lo scopo di verificare l'esistenza delle
aziende socie e la loro eventuale presenza anche in altre OP per lo
stesso prodotto.
Sono effettuati secondo le stesse procedure sopraindicate per
l'iscrizione all'Elenco regionale.
Gli elenchi da utilizzare per l'estrazione del campione sono quelli
aggiornati annualmente con l'elenco dei produttori che hanno
prodotto/conferito nell'anno/campagna di riferimento.
B) Controllo del prodotto rappresentato e del prodotto fatturato
direttametne dall'OP
Sono effettuati controlli:
- sul prodotto rappresentato dall'OP per la verifica del requisito
minimo (3% del prodotto regionale o % specifiche per i casi
particolari previsti);
- sul prodotto fatturato direttamente dall'OP;
- sul prodotto conferito/reso disponibile dai singoli produttori (a
campione), attraverso l'incrocio con banche dati ufficiali, per la
verifica del rispetto dei vincoli del produttore.La verifica delle
quantita'/valori dichiarati nell'estratto del registro di carico e
scarico viene svolta attraverso un controllo della regolare tenuta
del registro stesso con i seguenti sistemi:
- verifica delle produzioni individuali di un numero di soci pari ad
almeno il 20% del numero minimo richiesto per l'iscrizione, scelti
tra quelli del campione gia' utilizzato per il controllo relativo al
mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale, supportata dalla
consultazione delle banche dati ufficiali (es: anagrafe regionale
delle aziende agricole, PAC seminativi, sistema informativo quote
latte, anagrafe zootecnica) qualora disponibili;
- le produzioni stimate dei singoli produttori di cui al precedente
punto 1, sono quindi confrontate con i documenti contabili e fiscali
presso l'OP, in particolare con il registro di carico e scarico e con
i documenti di accompagnamento, per controllare la relativa
disponibilita' del prodotto. Nell'eventualita' che il produttore
abbia fatturato direttamente una parte del prodotto, sulla base di
contratti stipulati dall'OP, devono essere disponibili le copie di
tali fatture e i contratti.
Possono essere inoltre effettuati controlli sui contratti e sugli
aspetti di organizzazione commerciale.
C) Verbale di verifica mantenimento requisiti
Il Servizio Valorizzazione delle produzioni redige apposito verbale
dal quale risulti il mantenimento o meno dei requisiti previsti;
viene dato riscontro all'OP solo nel caso si rilevino irregolarita'.
3. c - Sanzioni
In applicazione dell'art. 8, comma 2 della L.R. 24/00 il Responsabile
del Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede ad inviare la
diffida, concedendo da 1 a 12 mesi per il superamento delle
inadempienze.
In relazione alla natura e gravita' delle inadempienze riscontrate,
il predetto Responsabile puo' disporre, ove necessario, con proprio
atto formale, la sospensione dall'Elenco regionale.
Nel caso siano state riscontrate "doppie adesioni", il volume/valore
del prodotto dei soci aderenti a piu' OP viene scorporato dal
prodotto rappresentato di ciascuna OP, con le relative conseguenze.
Nel caso permanga la situazione di inadempienza, il Responsabile del
Servizio Valorizzazione delle produzioni, sulla base di apposito
verbale tecnico, dispone con proprio atto la cancellazione dell'OP
dall'Elenco regionale.
La cancellazione dall'Elenco regionale comporta la revoca, anche
parziale, degli eventuali contributi concessi come disposto al punto
4.l.2.
Se, per documentate cause di forza maggiore, il prodotto
rappresentato dall'OP scende al di sotto del valore minimo richiesto,
il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni puo'
consentire, per un periodo predefinito e con provvedimento motivato,
il mantenimento dell'iscrizione.
4) Contributi per le OP
Fermo restando che si ritiene opportuno attivare soltanto i
contributi per l'ampliamento significativo delle attivita', la
concessione dei contributi previsti e' disciplinata secondo i criteri
che seguono.
La Regione puo' concedere alle OP contributi per la costituzione ed
il funzionamento amministrativo e per l'ampliamento significativo
delle attivita'.
I contributi si riferiscono all'attivita' realizzata dalla OP
nell'arco di tempo dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
I contributi sono concedibili solo per le attivita' relative a
produzioni realizzate sul territorio della regione Emilia-Romagna.I
contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo e
per l'ampliamento significativo delle attivita' sono articolati in un
periodo massimo di quattro anni e sono concessi nella misura massima
dell'80% al I anno, del 60% al II anno, del 40% al III anno e del 20%
al IV anno delle spese ritenute ammissibili.
L'attivita' oggetto di contributo deve svolgersi senza interruzioni
nell'arco di 4 anni, fatte salve le interruzioni per cause di forza
maggiore.
I contributi regionali sono concessi nei limiti delle disponibilita'
recate dalle leggi annuali di bilancio e nei limiti disposti dagli
Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Qualora le risorse disponibili nel bilancio annuale di competenza
siano inferiori al fabbisogno, puo' essere definito, con apposito
atto della Giunta regionale, un tetto massimo di contributo e/o una
riduzione proporzionale su tutti i documenti di programmazione
annuale ammessi a contributo.
4. a - Costituzione e funzionamento amministrativo
Le OP iscritte nell'Elenco regionale possono beneficiare di
contributi annuali per la costituzione e funzionamento amministrativo
a condizione che non ne abbiano gia' beneficiato con la precedente
normativa regionale (ex L.R. 28/81).
Nel caso di OP che non derivino da Associazioni precedentemente
riconosciute, i contributi di costituzione e funzionamento saranno
riconosciuti limitatamente ai soci che non ne abbiano gia' usufruito
nell'ambito di precedenti diverse organizzazioni.
4. b - Ampliamento significativo delle attivita'
L'accesso ai contributi di ampliamento significativo di attivita' e'
consentito esclusivamente alle OP che soddisfano entrambe le seguenti
condizioni:
- vendita diretta (contratto + fattura) di almeno il 50 % del
prodotto di ciascun socio;
- fatturazione diretta di almeno il 50% del prodotto minimo
rappresentato (50% del 3%).
Si precisa che le attivita' realizzate con i contributi previsti dal
presente paragrafo debbono risultare conformi alle azioni previste
dal DLgs 18 maggio 2001, n. 228, all'art. 28, comma 1, lettere a) e
b) e successive modificazioni, nonche' alle azioni rivolte alla
realizzazione e sviluppo di accordi di filiera.
Sono pertanto concedibili contributi per ampliamento significativo
delle attivita' nel caso ricorra almeno una delle categorie di
attivita':
a) attivita' di assistenza legate ad azioni rivolte al miglioramento
qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione
commerciale, alla diffusione di sistemi di certificazione della
qualita' e di rintracciabilita' dei singoli prodotti;
b) modifiche del sistema di produzione e creazione di linee di
produzione biologiche;
c) creazioni di sistemi di controllo per la certificazione della
qualita', della rintracciabilita' e della tipicita';
d) attivita' a supporto di accordi di filiera finalizzati al
miglioramento qualitativo delle produzioni;
e) attivita' svolte dall'OP, prima non realizzate, legate al
trattamento, alla lavorazione/trasformazione, allo stoccaggio, al
confezionamento e al trasporto dei prodotti dei soci.
4. c - Spese ammissibili
Nell'ambito dei contributi di costituzione e funzionamento
amministrativo e di ampliamento significativo delle attivita' sono
voci di spese ammissibili quelle indicate all'art. 4, comma 6 della
L.R. 24/00, e precisamente:
a) costi per ottenere la disponibilita' della sede: tali spese sono
ammissibili solo nel caso di contributo per la costituzione ed il
funzionamento amministrativo di cui al paragrafo 4.a. Si tratta delle
spese di locazione o, in caso di acquisto, spese per interessi
realmente pagati nonche' le altre spese ed oneri risultanti
dall'occupazione degli stabili destinati al funzionamento
amministrativo (spese ordinarie condominiali, pulizia, riscaldamento,
elettricita', acqua, custodia locali). Tali spese devono risultare
dalla seguente documentazione: - copia del contratto di affitto; -
ricevute e/o fatture di pagamento del canone; - ricevuta bancaria dei
ratei di interesse pagati; - copia delle ricevute e/o fatture
intestate all'OP relative agli oneri risultanti dall'occupazione
degli stabili;
b) acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e
attrezzature informatiche: si tratta del costo di ammortamento
(risultante dal libro cespiti) relativo all'acquisto di beni durevoli
per l'allestimento degli uffici amministrativi. Per materiali e
attrezzature informatiche si intendono sia hardware che software. Si
precisa che tali attrezzature devono essere strettamente finalizzate
ad azioni tecnico-commerciali, e che, per quanto concerne l'acquisto
di beni durevoli d'ufficio, vanno intesi come strettamente collegati
a dotazioni hardware. La decisione dell'acquisto deve risultare dal
verbale dell'organo competente. Ogni acquisto deve essere
giustificato con preventivi-offerta da parte di almeno tre ditte e
con la motivazione di quello prescelto sottoscritta dal legale
rappresentante dell'OP. Qualora non sia possibile interpellare almeno
tre ditte (es: non piu' di una o due ditte costruttrici, acquisti
all'estero, specificita' delle attrezzature, prototipi, ecc.), il
legale rappresentante deve sottoscrivere apposita motivata
dichiarazione. Nell'ipotesi in cui l'acquisto di beni durevoli
avvenga da parte di un socio dell'OP, la spesa ammessa al contributo
(equivalente alla quota di ammortamento, risultante dal libro
cespiti) deve essere formalmente rendicontata dal socio alla OP
stessa. Tale rendicontazione deve avvenire utilizzando l'apposito
modello riportato nell'Allegato 6 dei presenti criteri applicativi,
allegando allo stesso le copie del documento di acquisto e della
pagina relativa del libro cespiti. L'originale del modello deve
essere conservato presso l'OP a disposizione per i controlli
sull'attivita'. Secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97
"i beni acquisiti ....mediante contributi pubblici sono soggetti a
vincolo di destinazione di durata ...quinquennale". Tale vincolo deve
essere rispettato sia da parte dell'acquirente del bene (OP o socio
della stessa) sia da parte di chi utilizza direttamente il bene
medesimo (acquisto del bene da parte OP ed uso da parte del socio).
Il rispetto del vincolo deve essere comprovato con delibera
dell'Organo competente;
c) costi del personale: nell'ambito di questa categoria di spese non
sono ammesse spese per personale dedicato ad attivita'
amministrativa, ma solo il costo per unita' destinata all'attivita'
dell'ampliamento cosi' come successivamente specificato. Il personale
tecnico inserito nell'attivita' di ampliamento puo' rientrare in
questa voce di spesa solo se non utilizzato per le attivita' di cui
alle lettere e-f), g) e h). Anche per il personale inserito nelle
suddette categorie di voci di spesa, valgono i massimali e le
disposizioni di seguito specificate. La spesa complessiva annua,
pro-capite, ammissibile per salario/stipendio ed oneri sociali ad
esclusivo carico dell'OP, tenuto conto del contratto di comparto, e'
di Euro 41.320,00, riferito ad un impegno equivalente al 100% del
tempo lavorativo del personale coinvolto. Tale massimale e'
comprensivo di rimborsi spese per missioni (viaggi, vitto e alloggio)
inerenti l'attivita' oggetto di aiuto fino ad un massimo di Euro
7.750,00. Il tempo lavorativo puo' essere computato in mesi (massimo
12) o in giornate lavorative (massimo 210). Nell'ipotesi di impegni
lavorativi che non raggiungono la percentuale del 100%, le spese
sostenute dovranno necessariamente essere proporzionate al tempo
impiegato e alla durata del programma. Le spese sostenute per il
personale, dipendente e non, dovranno essere attestate con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' come da modello
riportato nell'Allegato 7 dei presenti criteri applicativi. Il numero
delle unita' lavorative ammissibili a contributo sara' definito, in
sede di istruttoria dei documenti di programmazione annuale, in
relazione all'ampliamento di attivita' realizzato dall'OP per il
quale viene richiesto il contributo. In merito alle diverse azioni,
puo' essere inserito anche personale dipendente di aziende socie
dell'OP o di societa' controllate dalla stessa OP. Se il personale
non e' dipendente dell'OP o di suoi soci, deve essere stipulato
apposito contratto tra l'organizzazione e la/e persona/e
interessata/e, che stabilisca oggetto dell'incarico, tempi e
modalita' dello svolgimento del lavoro, sede di lavoro e compenso,
durata del rapporto. Tale contratto deve essere approvato dal
competente Organo dell'OP e deve essere esibito alla Regione in sede
di rendicontazione dell'attivita' svolta. Se il personale e'
dipendente di soci dell'OP o societa' controllate, il contratto da
stipulare puo' anche consistere in una lettera di incarico, purche'
contenente tutti gli elementi sopra citati, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'azienda socia dell'OP o dalla societa'
controllata dalla stessa OP e, per accettazione, dall'incaricato.
L'impiego del personale coinvolto nell'attivita' oggetto di
contributo, deve essere indicato, ai fini della rendicontazione,
utilizzando l'apposito modello riportato nell'Allegato 8 dei presenti
criteri applicativi, per i dipendenti/collaboratori dell'OP, e
l'apposito modello riportato nell'Allegato 9 dei presenti criteri
applicativi, per i dipendenti/collaboratori dei soci dell'OP. Le
spese di missione del personale coinvolto nell'attivita' oggetto di
contributo devono essere indicate, ai fini della rendicontazione,
utilizzando l'apposito modello riportato nell'Allegato 10 dei
presenti criteri applicativi. Gli originali dei modelli 7, 8, 9 e 10
sopra richiamati devono essere conservati presso l'OP a disposizione
per i controlli sull'attivita' e una copia deve essere allegata alla
richiesta di liquidazione del contributo. L'attivita' svolta dal
personale oggetto di contributo non deve configurarsi come attivita'
di funzionamento;
d) spese necessarie per l'ordinario funzionamento: tali spese sono
ammissibili solo nel caso di contributo per la costituzione ed il
funzionamento amministrativo di cui al paragrafo 4.a. Sono
ammissibili le seguenti spese: - compensi per i componenti del
Collegio dei Revisori ovvero per il Revisore contabile (comprovati
dalla delibera dell'Organo competente dell'OP); - tenuta della
contabilita' se gestita esternamente all'OP; - consulenze
professionali per specifiche problematiche legate al funzionamento o
all'ampliamento di attivita'; - costi per i lavori preparatori
concernenti la costituzione dell'OP nonche' spese relative all'atto
costitutivo e allo statuto; - spese generali (comprensive di
cancelleria, corrispondenza e telecomunicazioni, spese telematiche)
nella misura massima del 10% sul totale delle spese ammesse;
e-f) assistenza tecnico-economica - assistenza giuridica e
commerciale: tali spese sono riferite all'ampliamento significativo
delle attivita' di cui al paragrafo 4.b, nei limiti imposti dagli
Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
(punto 14.3). Le spese di cui sopra sono ammissibili per: - la
consulenza tecnico-economica e giuridico-commerciale all'OP (unita'
lavorative per il tempo impiegato per le attivita' specifiche); -
l'assistenza tecnico-economica e giuridico-commerciale all'azienda
agricola (unita' lavorative per il tempo impiegato per le attivita'
specifiche); - la partecipazione a fiere e manifestazioni (solo spese
di personale impegnato); - la formazione agli agricoltori, non
compresa alla lettera h) (spese di personale docente e organizzatore
per il tempo impiegato); - l'elaborazione di testi tecnici volti a
promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti
agricoli di qualita' (spese di personale per il tempo impiegato); - i
test di valutazione della qualita' dei prodotti (es. panel-test).
Conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo, non sono ammissibili,
nell'ambito delle attivita' di assistenza, analisi fisico-chimiche,
biologiche, microbiologiche, tantomeno se previste da normativa
cogente. Anche le spese di realizzazione del documento di
programmazione quadriennale dell'OP possono rientrare in questa voce
di spesa, nella misura massima del 10% della spesa ammessa a
contributo riferita al primo anno di attivita';
g) assistenza per l'elaborazione di disciplinari relativi a metodi
specifici di produzione e creazione di marchi: tali spese sono
riferite all'ampliamento significativo delle attivita' di cui al
paragrafo 4.b, nei limiti imposti dagli Orientamenti Comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo (punto 13.2) e dalla L.R.
24/00 (art. 4, punto 7). Le spese di cui sopra sono ammissibili per:
- azioni di comunicazione e attivita' di marketing (costi di
personale per il tempo impiegato); - indagini di mercato finalizzate
alla definizione di disciplinari relativi a metodi specifici di
produzione o alla creazione di marchi; - ideazione e progettazione di
prodotti; - predisposizione dei relativi disciplinari finalizzati
alla presentazione di domande di riconoscimento delle denominazioni
di origine o di marchi di qualita' certificata previsti dalle
normative vigenti. Sono escluse spese finalizzate alla realizzazione
di marchi commerciali privati/d'impresa;
h) assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo: tali
spese sono riferite all'ampliamento significativo delle attivita' di
cui al paragrafo 4.b., nei limiti imposti dagli Orientamenti
Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (punto 13.2) e
dalla L.R. 24/00 (art. 4, punto 7). Le spese di cui sopra sono
ammissibili per: - l'introduzione di norme di assicurazione della
qualita' (ISO 9000, ISO 14000, HACCP - dove non gia' obbligatori); -
l'introduzione di sistemi di audit ambientale; - i costi per la
formazione del personale relativamente alle certificazioni suddette.
Eventuali progetti di rintracciabilita' sono ammissibili purche'
rispettino alcune regole e principi stabiliti nell'allegato alla
deliberazione regionale n. 502 del 24/3/2003, applicativa della L.R.
33/02 relativa allo sviluppo dei sistemi di rintracciabilita'. In
particolare: - il progetto deve prevedere un accordo di
rintracciabilita' come indicato alla lettera D) dell'allegato
soprarichiamato; tale accordo deve prevedere inoltre la presenza di
un sito web o di specifici sistemi di etichettatura verificati
dall'organismo certificatore (lettera F), punto 3), lettera d)
dell'allegato medesimo); - le spese ammissibili sono quelle
individuate alla lettera G) del suddetto allegato, tenendo conto che
per le voci c) e d) si considera solo la quota di ammortamento; - si
deve dimostrare la conclusione dell'attivita' relativa nel modo
indicato alla lettera H), punto 6) del piu' volte sopracitato
allegato. Oltre alle suddette voci di spesa, sono ammissibili le
seguenti: - certificazioni, etichettatura non obbligatoria e
controlli di qualita' di aziende o prodotti specifici, effettuati da
organismi terzi (costi di certificazione, costi di personale per il
tempo impiegato sulle attivita' specifiche); - formazione per i
dipendenti (solo spese sostenute). Le spese relative alla creazione
di sistemi di qualita' sono ammissibili se l'OP ottiene la
certificazione prevista; non sono ammissibili spese successive
all'ottenimento della certificazione. Per quanto riguarda attivita'
definite "servizi ai clienti" o "servizi post-vendita" o simili, le
spese relative sono ammesse purche' non siano riferite ad attivita'
amministrative. Conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti
Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono
ammissibili spese relative ad analisi fisico-chimiche, biologiche, e
microbiologiche solo se finalizzate all'ottenimento di prima
certificazione nell'ambito di sistemi di autocontrollo. Non sono
ammessi i costi di analisi o autocontrollo successivi all'ottenimento
della certificazione.
4. d - Disposizioni generali in materia di ammissibilita' delle
spese
Non sono ammissibili:
- spese per abbonamenti a riviste;
- spese di stampa e spedizione;
- spese per attivita' di coordinamento dei tecnici;
- spese per attrezzature ed analisi di laboratorio (ad esclusione di
quanto esplicitamente ammesso al precedente punto 4.c, lettera h);
- spese generali (ad esclusione di quanto previsto al precedente
punto 4.c, lettera d).
Non sono in ogni caso ammissibili spese per interventi di tipo
strutturale.
4. e - Documentazione delle spese
Tutti i pagamenti devono essere effettuati e registrati anche
contabilmente entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla
chiusura dell'annualita' di riferimento.
Le fatture, intestate all'OP, devono essere quietanzate e riportare,
quale causale, il riferimento all'attivita' oggetto di contributo,
con l'indicazione della data di consegna o accompagnate dal documento
di trasporto.
Tutte le spese per le missioni vanno documentate con fatture e/o
ricevute intestate all'OP.I costi chilometrici sono rimborsati
computando 1/5 del prezzo medio annuale della benzina per i km
percorsi.
Non sono ammesse le spese per l'uso del taxi e per la mensa.
Per le spese di viaggio andra' compilato l'apposito modulo indicato
al successivo punto 4.g.3.
Per le spese inerenti l'alloggio la ricevuta e/o fattura deve
indicare il nominativo della persona che ha usufruito del servizio.
Non sono ammissibili spese documentate da scontrini fiscali salvo che
non siano allegati a documenti intestati all'OP da cui risulti
l'oggetto del servizio ricevuto.
Le spese sostenute devono essere pagate con assegni bancari o
circolari, bonifico bancario, ricevuta bancaria.
La prova dei pagamenti deve risultare da dichiarazione liberatoria
del creditore o quietanza bancaria che indichi importo, beneficiario,
causale del pagamento, ordinante.
La documentazione di spesa presentata deve essere riferita
esclusivamente alle attivita' oggetto di contributo.
4. f - Limiti di spesa
L'ammontare delle spese ammissibili, sia per la costituzione e il
funzionamento amministrativo che per l'ampliamento significativo
delle attivita', non puo' superare il 5% del valore del prodotto
regionale fatturato direttamente dall'OP, desunto dal bilancio
dell'ultimo esercizio chiuso e dal registro di carico e scarico
redatti secondo le indicazioni di cui ai punti 1.f e 1.g.
Per il primo anno di attivita' dell'OP, in mancanza dei documenti di
cui sopra, si fa riferimento al valore del prodotto rappresentato
indicato nella domanda d'iscrizione all'Elenco regionale.
Per quanto riguarda l'ampliamento significativo di attivita' sono
ammissibili unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi
svolti dall'OP.
4. g - Richiesta dei contributi
4.g.1 - Documento di programmazione quadriennale
Tutte le OP iscritte nell'Elenco regionale che intendono chiedere
contributi alla Regione Emilia-Romagna, sia per attivita' di
"costituzione e funzionamento" che di "ampliamento significativo
delle attivita'", devono presentare al Servizio Valorizzazione delle
produzioni un documento di programmazione quadriennale.
Detto documento deve essere presentato entro il termine perentorio
del 15 settembre dell'anno precedente al primo anno di
programmazione.
Il documento di programmazione quadriennale per l'ampliamento
significativo delle attivita' deve contenere la descrizione delle
azioni che saranno sviluppate, articolate per categoria di attivita'
tra quelle ammesse al punto 4.b, con l'indicazione degli obiettivi
previsti e delle spese che si prevede di sostenere nei quattro anni
di attivita'.
Al suddetto documento, presentato a firma del legale rappresentante,
va allegata copia autentica della delibera di approvazione
dell'Organo decisionale dell'OP.
A) Schema descrittivo del documento di programmazione quadriennale -
Individuazione OP richiedente: citare sempre il CUAA e il numero di
iscrizione all'Elenco regionale. - Presentazione tecnica dell'OP,
breve analisi dell'assetto organizzativo e strutturale, comprensivo
della disponibilita' di personale, posseduto dall'OP nel periodo
precedente l'attuazione dell'ampliamento di attivita'. - Strategia
commerciale dell'OP, della situazione produttiva e di mercato dei
prodotti interessati, corredata con dati statistici ed economici di
supporto, eventuali marchi commerciali posseduti. L'illustrazione
delle strategie di sviluppo dell'Organizzazione deve comunque rendere
possibile chiarire e separare cio' che l'OP intende realizzare quale
ampliamento significativo rispetto all'ordinaria attivita'. -
Categorie di attivita' che si intendono sviluppare (tra quelle
indicate nel precedente punto 4.b). Per ogni categoria di attivita'
tra quelle indicate al punto 4.b vanno precisati: a) scopi
dell'attivita', intesi come benefici che i soci (produttori agricoli)
ottengono con le azioni sviluppate dal programma; b) azioni previste
all'interno della singola categoria di attivita', intese come cio'
che si prevede concretamente di realizzato nel programma per ottenere
i risultati previsti. La descrizione dell'azione deve essere
supportata per quanto possibile con dati di partenza e di arrivo
riferiti a: numero produttori agricoli, superfici, quantita' di
prodotti per tipologie interessate, ecc.; c) risultati previsti,
intesi come servizi o benefici che gli associati ricevono
dall'attuazione del programma; d) temporalizzazione delle azioni e
dei risultati attesi: distribuzione nell'arco dei quattro anni di
programmazione delle azioni previste; e) spese previste: per ciascuna
azione devono essere indicate le spese previste, distinte nelle voci
di spesa ammissibili di cui al punto 4.c articolate nei quattro anni;
f) totale delle spese di tutte le azioni comprese in ciascuna
categoria di attivita'; g) numero complessivo di unita' lavorative
per categoria di attivita' prevista.
Variazioni al documento di programmazione quadriennale possono essere
presentate, per le annualita' successive alla prima, con le stesse
modalita' indicate per la sua presentazione, entro il termine
perentorio del 15 settembre precedente all'anno di attivita' cui si
riferisce la variazione.
Il documento di programmazione quadriennale viene esaminato da un
apposito gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi
costituito con atto formale del Direttore generale Agricoltura.
Tale esame, i cui esiti saranno esposti in apposito verbale
sottoscritto dai componenti del gruppo, deve concludersi entro 60
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del programma
quadriennale.
Il Servizio Valorizzazione delle produzioni comunica alle OP il
parere del gruppo sull'ammissibilita' delle attivita' proposte ai
sensi della L.R. 24/00.
B) Pluralita' di linee di finanziamento
In considerazione del fatto che alcune normative regionali prevedono
contributi per attivita' simili (es. assistenza tecnica), si chiede
di esplicitare chiaramente nel documento di programmazione
l'eventuale utilizzo sinergico di altre fonti di finanziamento,
richiamando gli estremi della domanda presentata e gli esiti della
relativa istruttoria, qualora gia' disponibile.
4.g.2 - Domanda di contributo annuale
A seguito di parere favorevole sul programma quadriennale, l'OP, per
accedere al contributo, deve presentare specifica domanda per ogni
anno di attivita'.
La domanda di contributo, in carta semplice, deve essere indirizzata
alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura -
Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 - 40122
Bologna" entro il termine perentorio del 15 dicembre dell'anno
precedente a quello per il quale si chiede il contributo.
La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'OP.
Alla domanda di contributo devono essere allegati:
I. il documento di programmazione annuale contenente il dettaglio
analitico delle attivita' previste e delle relative spese articolate
per categoria di attivita' (tra quelle indicate al precedente punto
4.b) e, all'interno di queste, per azioni. Il documento deve essere
predisposto in modo conforme allo schema del documento quadriennale,
come indicato al punto 4.g.1 lettera A). Il documento di
programmazione annuale deve precisare l'importo delle singole voci di
spesa, all'interno di tutte le azioni di ciascuna categoria di
attivita'. Devono inoltre essere individuati i nominativi del
personale utilizzato in ciascuna azione, il titolo di coinvolgimento,
la spesa per unita' lavorativa. Tale documento deve dare attuazione
al documento di programmazione quadriennale ed essere coerente con
esso sia in termini finanziari che di attivita', pena l'esclusione
dal contributo. L'importo totale delle spese riferite ad ogni singolo
anno approvato nel documento di programmazione quadriennale
costituisce tetto massimo di spesa ai fini dell'istruttoria
sull'attivita' annuale, unitamente alle indicazioni fornite al
precedente punto 4.f;
II. organigramma completo dell'OP e di ciascuna struttura associata
alla medesima il cui personale partecipi all'attivita' in oggetto,
riferiti alla data di presentazione della domanda;
III. organigramma completo dell'OP e di ciascuna struttura associata
alla medesima il cui personale partecipi all'attivita' in oggetto,
previsto al 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'attivita';
IV. dichiarazione relativa all'attivita' precedentemente svolta nella
struttura di appartenenza da ciascuna persona dipendente utilizzata
nel programma, indicando inoltre, qualora l'attivita' continui ad
essere svolta, l'eventuale sostituto e le modalita' di impiego;
V. dichiarazione per ciascuna persona coinvolta nel programma se
l'attivita' svolta dalla stessa e' stata oggetto o meno di richiesta
di altro finanziamento pubblico, precisando la norma di riferimento,
l'attivita' prevista e il relativo tempo impiegato, nonche' la
percentuale di finanziamento previsto;
VI. copia autentica della delibera di approvazione dell'organo
decisionale dell'OP;
VII. dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere a
conoscenza che l'accesso ai contributi e' consentito esclusivamente
alle OP che soddisfano le condizioni di vendere direttamente almeno
il 50% del prodotto di ciascun socio e di fatturare direttamente
almeno il 50% del prodotto minimo rappresentato (50% del 3%) e che in
mancanza di tali requisiti si applicheranno le sanzioni previste
dall'art. 18 della L.R. 15/97 (restituzione del contributo con
interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a
titolo di sanzione amministrativa, nonche' l'esclusione fino a cinque
anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura);
VIII. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa
all'imposta sui redditi, di cui all'art. 28 del DPR 29 settembre
1973, n. 600;
IX. dichiarazione del regime IVA applicato nonche' l'eventuale
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle
spese. Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere d), e) e g)
devono essere rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ai sensi del DPR 445/00.
L'istruttoria tecnico-amministrativa sui singoli programmi annuali,
sintetizzata in apposito verbale, e' effettuata dal Servizio
competente in relazione alla tipologia del prodotto trattato e deve
concludersi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine
previsto per la presentazione della domanda.
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni approva,
ai fini della concessione del contributo e sulla base delle
risultanze istruttorie, i documenti di programmazione annuale e
definisce il contributo spettante a ciascuna OP.
4.g.3 - Richiesta di liquidazione del contributo
La richiesta di liquidazione del contributo, in carta semplice,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP, deve
essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale
Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale
Silvani n. 6 - 40122 Bologna" entro il termine perentorio del 15
febbraio dell'anno successivo quello cui si riferisce il contributo.
A detta domanda devono essere allegati:
a) rendiconto delle spese sostenute, presentato nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del DPR
445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante; le spese sostenute
dall'OP devono essere indicate separatamente da quelle eventualmente
sostenute dal socio;
b) fotocopie dei modelli di cui agli Allegati 7, 8, 9 e 10 richiamati
al punto 4.c, debitamente compilati e firmati;
c) relazione dettagliata sulle attivita' svolte durante l'anno cui si
riferisce il contributo;
d) copia della certificazione ottenuta dall'OP per l'eventuale
progetto di rintracciabilita' o di altre certificazioni ammesse a
contributo;
e) copia dei contratti/lettere di incarico relative al personale
utilizzato nell'ambito dell'attivita' oggetto di contributo, firmati
dalle parti interessate;
f) relazione specifica sui risultati conseguiti dai consulenti
utilizzati nell'attivita' oggetto di contributo;
g) organigramma completo dell'OP e di ciascuna struttura associata
alla medesima il cui personale ha partecipato all'attivita' in
oggetto, riferiti al 31 dicembre dell'anno di attivita';
h) copia dei preventivi-offerta e copia autentica del verbale
dell'organo competente dell'OP/socio dell'OP alla decisione di
acquisto, relativi all'eventuale acquisizione di attrezzature
d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche;
i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti che
nell'anno di riferimento dell'attivita' oggetto di contributo l'OP ha
soddisfatto le seguenti condizioni: - vendita diretta (contratto +
fattura) di almeno il 50 % del prodotto di ciascun socio; -
fatturazione diretta di almeno il 50% del prodotto minimo
rappresentato (50% del 3%);
l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' indicante, ai fini
del controllo del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sugli
Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo:
- le ragioni sociali delle aziende considerate beneficiarie dei
servizi i cui costi rientrano nelle voci di spesa e-f), g) ed h) come
specificate al punto 4.c; - la ripartizione, per beneficiario, delle
spese ammissibili. Nella medesima dichiarazione dovra' essere
precisata l'appartenenza o meno, per ogni singolo beneficiario, alla
categoria "Piccola e Media Impresa" sulla base dei requisiti
richiesti dalla raccomandazione della Commissione europea del 3
aprile 1996 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
Europee in data 30 aprile 1996.
In particolare, la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente
lettera a) deve contenere i seguenti elementi:
I. indicazione analitica dei costi di competenza ammessi a contributo
riferiti all'anno di attivita' (1 gennaio - 31 dicembre), redatta in
forma comparabile con il preventivo contenuto nel programma annuale
(per ogni azione deve essere stilato un elenco di tutti i documenti
di spesa ad essa relativi con indicazione del numero, della data,
dell'importo e della data di pagamento);
II. dichiarazione che tutte le spese indicate sono state
effettivamente sostenute per la costituzione ed il funzionamento
amministrativo oppure per l'ampliamento significativo
dell'attivita';
III. dichiarazione: - che tutte le spese indicate sono supportate da
titoli giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati entro il 31
gennaio successivo all'anno di riferimento dell'attivita'; - che tali
spese sono regolarmente registrate nella contabilita' e chiaramente
identificabili per centro di costo; - che gli originali dei titoli
giustificativi sono conservati e disponibili presso la sede
dell'OP/sede del socio per consentire l'effettuazione delle eventuali
verifiche tecnico-amministrative da parte della Regione
Emilia-Romagna; - che detti titoli non sono stati utilizzati per
conseguire altri contributi pubblici; - di essere a conoscenza che i
medesimi titoli non possono essere utilizzati per conseguire altri
contributi pubblici;
IV. che l'organo competente dell'OP/socio dell'OP ha deliberato di
non distogliere o alienare per almeno 5 anni, decorrenti dalla data
dell'acquisto comprovata dalla relativa fattura, i beni durevoli per
il cui acquisto l'organizzazione ha ottenuto il contributo;
V. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta
sui redditi, di cui all'art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
VI. dichiarazione del regime IVA applicato nonche' l'eventuale
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle
spese.
4.g.4 - Varianti
Tutte le eventuali variazioni che si discostino di oltre il 15%
rispetto al totale della spesa ammessa a contributo della singola
categoria di attivita' di cui al punto 4.b, devono essere
preventivamente autorizzate con atto del Responsabile del Servizio
competente per tipologia di prodotto trattato, pena
l'inammissibilita' delle maggiori spese sostenute.
La domanda di variazione, adeguatamente motivata, deve essere
presentata al Servizio Valorizzazione delle produzioni entro il
termine perentorio del 30 giugno dell'anno di attivita'.
Eventuali variazioni al documento di programmazione annuale non
potranno in ogni caso determinare un aumento del contributo.
Ogni variazione relativa al personale utilizzato nell'ampliamento di
attivita', anche se non comporta nessuna variazione di spesa, deve
essere preventivamente comunicata al Servizio competente per
tipologia di prodotto.
4. h - Acconto e liquidazione dei contributi
L'OP puo' richiedere la liquidazione di un acconto sul contributo
concesso dell'importo massimo del 50% dello stesso.
Tale richiesta deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni
dalla concessione del contributo.
La richiesta di acconto deve essere accompagnata da fidejussione
bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto richiesto
maggiorato del 10%. La fidejussione dovra' restare valida fino alla
liquidazione del saldo.
Alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di
pagamento relativi ai contributi concessi, provvede, ai sensi degli
articoli 51 e 52 della L.R. 40/01, il Responsabile del Servizio
competente per tipologia di prodotto trattato, con propri atti
formali.
4. i - Rinuncia al contributo
L'OP puo' rinunciare al contributo per ragioni motivate da
sopravvenute difficolta' di attuazione dell'attivita', comunicando
tale rinuncia alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale
Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - entro lo
scadere dell'anno a cui si riferisce l'attivita'.
4. l - Controlli
La Regione effettua controlli di natura tecnica ed amministrativa
durante lo svolgimento dell'attivita' oggetto del contributo ovvero
prima della liquidazione del saldo annuale.
Le OP devono provvedere ad una preventiva e puntuale informazione in
corso d'opera sullo svolgimento delle attivita' programmate a
rilevanza esterna, in modo da consentire ai funzionari regionali di
seguire la realizzazione dell'attivita' stessa acquisendone miglior
conoscenza, anche ai fini di un'opportuna valutazione.
La Regione Emilia-Romagna effettua la verifica del requisito in esame
attraverso appositi controlli sui documenti contabili dell'OP.
I controlli da svolgere prima della liquidazione del saldo sono
effettuati con il metodo del "campione casuale"; tale campione deve
rappresentare almeno il 25% delle OP ed il 30% dell'importo totale
dei contributi concessi per tipologia di prodotto (vegetale e
animale).
Deve essere in ogni caso effettuato un controllo per ciascuna OP
durante l'arco del programma quadriennale.
Qualora dai controlli emergano irregolarita' di rilievo la Regione
puo' effettuare controlli supplementari.
Potranno essere disposti ulteriori controlli, non compresi nel
predetto campione, in base ad una analisi dei rischi.
L'analisi dei rischi tiene conto di quanto segue:
- importo dei contributi;
- criticita' emerse nel corso di controlli compiuti negli anni
precedenti;
- presenza, nell'attivita' oggetto di contributo, di azioni
potenzialmente in grado di accedere ad altre fonti di finanziamento;
- variazione sostanziale della base sociale;
- altri eventuali parametri.
4.l.1 - Esito controllo
L'esito del controllo viene formalizzato con un verbale sottoscritto
dal/i collaboratore/i regionale/i controllante/i e da chi
eventualmente presenzia per l'OP.
Qualora le spese ritenute ammissibili a consuntivo siano inferiori di
oltre il 30% rispetto a quelle approvate in sede di concessione del
contributo, l'esito del controllo e' ritenuto negativo, fatti salvi i
casi di documentata forza maggiore.
4.l.2 - Revoca del contributo
La revoca del contributo e' disposta nei casi di cui all'art. 18
della L.R. 15/97, nel caso di esito negativo del controllo di cui al
precedente punto 4.l.1, nonche' nell'ipotesi di cancellazione
dall'Elenco regionale.
In qualsiasi momento, a seguito dei previsti controlli, puo' essere
disposta la revoca dei contributi complessivamente concessi
sull'attivita' svolta, qualora si accertino gravi lacune nella
realizzazione di quanto programmato, tali da compromettere il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel quadriennio.
4. m - Deroghe transitorie
Limitatamente alle OP che presentano domanda di iscrizione entro il
31/12/2004 e' consentito - ai sensi dell'art. 6, comma 10 del DLgs
99/04 - derogare all'obbligo previsto al punto 1.d dei presenti
criteri, riguardante il vincolo del produttore di commercializzare
almeno il 75% del proprio prodotto tramite l'OP di appartenenza.
Per le OP che si avvalgono di tale possibilita', la percentuale di
prodotto che i soci diretti o indiretti sono obbligati a
conferire/rendere disponibile all'OP esclusivamente per vendita
diretta e' pari al limite minimo del 60% . Il restante prodotto (fino
al 40%) puo' essere venduto direttamente dal produttore secondo le
modalita' previste al punto 1.e dei presenti criteri.Per le OP che
intendono utilizzare la deroga qui in esame, i limiti di spesa
ammissibile individuati al punto 4.f dei presenti criteri sono
ridotti, per le annualita' 2005 e 2006, al 2,5% del valore del
prodotto regionale fatturato direttamente dall'OP.
Entro la data del 31/12/2006 tali OP devono comunque dimostrare,
eventualmente anche attraverso specifica modifica statutaria, che i
produttori (soci diretti o indiretti) rispettano l'obbligo di
commercializzazione almeno il 75% del proprio prodotto attraverso
l'OP.
Qualora dalle verifiche effettuate dal Servizio Valorizzazione delle
produzioni risulti il mancato raggiungimento della sopra indicata
condizione, il medesimo Servizio dispone la cancellazione dell'OP
dall'Elenco regionale.
4. n - Norme transitorie
Per le OP che risulteranno iscritte nell'Elenco regionale alla data
del 20 ottobre 2004, e solo con riferimento alla programmazione
decorrente dal 2005, sono fissati i seguenti termini perentori:
- 25 ottobre 2004 per la presentazione del documento di
programmazione quadriennale;
- 30 dicembre 2004 per la presentazione della domanda di contributo
annuale.
Per consentire il rispetto del termine fissato per la presentazione
della domanda di contributo annuale, il parere regionale previsto al
precedente punto 4.g.1 sara' espresso entro il 13 dicembre 2004.
Le OP che hanno gia' in corso una programmazione quadriennale possono
presentare eventuali modifiche al relativo documento secondo le
disposizioni di cui ai presenti criteri entro il 25 ottobre 2004.
(segue allegato fotografato)