REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 2595

Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma per la riqualificazione delle piccole stazioni e il miglioramento dell'accessibilita' al servizio ferroviario

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  a voti unanimi e palesi, delibera:                                   
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono                    
integralmente richiamate:                                                       
a) di approvare lo schema di "Accordo di programma tra la Regione               
Emilia-Romagna e la Provincia di Parma per la riqualificazione delle            
piccole stazioni e il miglioramento dell'accessibilita' al servizio             
ferroviario" nel testo di cui all'Allegato A parte integrante della             
presente deliberazione;                                                         
b) di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al                  
precedente punto a) procedera' il Presidente della Giunta regionale;            
c) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale potra'                 
apportare al testo dello schema di Accordo di cui al precedente punto           
a) le modifiche che si rendessero necessarie per raggiungere il buon            
fine dell'Accordo stesso;                                                       
d) di dare atto che la Provincia dovra' con specifico atto                      
amministrativo indicare gli interventi, in coerenza con gli strumenti           
di programmazione settoriale sia provinciali che regionali, le                  
priorita' di finanziamento ed individuare le somme da destinare ai              
Comuni interessati;                                                             
e) di stabilire che la Regione possa assegnare i propri finanziamenti           
o alla Provincia o, direttamente, ai Comuni indicati dalla medesima,            
sulla base di ragioni di opportunita' operativa che verranno                    
successivamente valutate, nel rispetto dei vincoli posti dalla                  
legislazione vigente;                                                           
f) di dare atto che ad avvenuta adozione del provvedimento, di cui al           
punto d) che precede, gli investimenti oggetto del presente Accordo             
verranno individuati puntualmente, unitamente ai soggetti attuatori,            
con successivo atto della Giunta regionale che definira' anche                  
l'entita' dei singoli contributi, nonche' le modalita' per la                   
concessione-impegno, liquidazione ed erogazione, nonche' le modalita'           
di eventuale revoca del contributo ai sensi dell'art. 34, comma 7               
della L.R. 30/98;                                                               
g) di dare atto che l'onere finanziario presunto di Euro 550.000,00 a           
carico della Regione in relazione agli interventi di cui all'art. 3             
dell'Accordo in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito del           
Capitolo 43270 "Contributi agli enti locali per investimenti in                 
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,              
comma 2, lett. c); art. 34, comma 1, lett a) e comma 6, lettera a),             
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30), afferente all'UPB 1.4.3.3.16010, della             
parte spesa del Bilancio pluriennale 2002-2004, con riferimento                 
all'esercizio 2003;                                                             
h) di definire le condizioni generali per gli investimenti e per la             
concessione dei contributi regionali come dettagliatamente descritte            
agli articoli 4 e 5 dell'Accordo, parte integrante della presente               
deliberazione;                                                                  
i) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel                
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Schema di Accordo di programma per la riqualificazione delle piccole            
stazioni e il miglioramento dell'accessibilita' al servizio                     
ferroviario                                                                     
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata Regione, con sede in           
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cod. fisc. n. 80062590379, nella                
persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
la Provincia di Parma, di seguito denominata Provincia, cod. fisc. n.           
80015230347, rappresentata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         
Premesso:                                                                       
- che la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del                    
trasporto pubblico regionale e locale", all'art. 12 prevede la                  
stipula di Accordi di programma (di seguito denominati Accordi) per             
la riorganizzazione della mobilita' e la qualificazione dell'accesso            
ai servizi di interesse pubblico;                                               
- che 1'"Atto di indirizzo generale in materia di programmazione e              
amministrazione del trasporto pubblico regionale per il triennio                
2001-2003", approvato con delibera del Consiglio regionale n. 127 del           
20 dicembre 2000, individua, tra l'altro, il prioritario obiettivo di           
sviluppo dell'integrazione modale incentrato sulla riqualificazione             
delle stazioni della rete ferroviaria sia nazionale che regionale;              
- che il PRIT 1998-2010 individua analoghe priorita' di intervento              
nel settore finalizzate allo sviluppo di un sistema di mobilita'                
sostenibile;                                                                    
- che pertanto la Regione ponendo il sistema ferroviario al centro              
del proprio interesse orienta tra l'altro le proprie azioni al                  
sostegno degli investimenti per la realizzazione di infrastrutture              
per l'interscambio modale;                                                      
considerato:                                                                    
- che tra la Regione Emilia-Romagna e Trenitalia e' stato siglato               
tecnicamente, in data 6 novembre 2002, l'Atto Integrativo al                    
Contratto di Servizio 2002-2003, che prevede l'intensificazione dei             
servizi nel territorio parmense;                                                
- che la Provincia di Parma ha avviato un'attivita' di concertazione            
con i Comuni del suo territorio finalizzata alla realizzazione di un            
programma di interventi per la riqualificazione delle stazioni minori           
che assicurino fra l'altro:                                                     
- la garanzia del presidio della stazione (presenza di personale                
dipendente, sedi di associazioni di volontariato, circoli ricreativi,           
attivita' comunali);                                                            
- la riqualificazione immobiliare, attraverso la ristrutturazione dei           
locali e delle aree;                                                            
- la promozione di servizi all'utenza e ai turisti;                             
- l'interscambio con i diversi modi di trasporto;                               
- la connessione con percorsi ciclabili;                                        
ritenuto:                                                                       
- pertanto che l'azione di riqualificazione delle stazioni debba                
accompagnare l'intensificazione dei servizi e che la sinergia tra i             
due interventi giustifichi l'assegnazione a questo scopo delle                  
risorse regionali disponibili in via prioritaria rispetto ad altre              
possibili destinazioni quali quelle della viabilita' e del trasporto            
pubblico tradizionale;                                                          
- che sulla base dei criteri sopra indicati la Provincia individuera'           
le stazioni oggetto di intervento specificando il concorso del                  
relativo Comune nell'attuazione delle opere da realizzare;                      
considerato pertanto che a fronte del quadro sopra richiamato nonche'           
degli obiettivi di comune interesse la Regione e la Provincia                   
ritengono necessario ed opportuno addivenire alla sottoscrizione del            
presente Accordo definendo l'area di intervento e le relative quote             
di finanziamento;                                                               
tutto cio' premesso, ritenuto e considerato, tra le parti come sopra            
rappresentate si conviene e si stipula quanto segue.                            
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
1. L'Accordo determina il concorso finanziario delle Parti per gli              
investimenti e stabilisce quantita', tempi, modalita' e condizioni              
dei trasferimenti regionali alla Provincia o ai Comuni da essa                  
indicati.                                                                       
2. Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante            
e sostanziale.                                                                  
Art. 2                                                                          
Durata                                                                          
1. L'Accordo e' relativo al triennio 2002-2004.                                 
Art. 3                                                                          
Impegni                                                                         
1. La Regione e la Provincia concorrono in ugual misura al                      
finanziamento per la realizzazione degli interventi indicati nel                
quadro riepilogativo.                                                           
2. Il costo globale degli interventi complessivi finanziabili che               
verranno proposti dalla Provincia potra' ammontare ad una spesa                 
presunta non inferiore ad Euro 1.320.000,00 al netto di IVA.                    
3. La Provincia si impegna a mettere a disposizione la quota di Euro            
550.000,00 gia' disponibile dall'annualita' 2002.                               
4. La Regione si impegna pertanto ad assicurare una pari quota di               
Euro 550.000,00 disponibile dall'annualita' 2003.                               
5. L'importo totale della spesa presunta degli interventi potra'                
essere aumentato in dipendenza da eventuali altre fonti di                      
finanziamento messe a disposizione dai Comuni interessati o da altri            
soggetti, fermo restando l'importo complessivo del contributo                   
regionale che in nessun caso potra' superare:                                   
- quanto indicato nella scheda;                                                 
- il 50% dell'importo di ogni singolo intervento;                               
- l'ammontare del contributo della Provincia.                                   
6. Le Parti convengono di dare attuazione agli interventi in                    
riferimento al seguente quadro riepilogativo.                                   
- Descrizione intervento: riqualificazione piccole stazioni e                   
miglioramento dell'accessibilita'.                                              
- Soggetto proponente: Provincia di Parma.                                      
- Importo totale spesa presunta (al netto di IVA): 1320*                        
- Finanziamento (in migliaia di Euro): Regione 550, Provincia 550,              
Altro (v. comma 5, art. 3)                                                      
* non rientrano nel costo totale della spesa gli oneri per                      
l'acquisizione ed esproprio di aree.                                            
Art. 4                                                                          
Condizioni generali per gli investimenti                                        
1. I contraenti concordano di dare attuazione agli interventi sopra             
riportati, secondo il limite percentuale di finanziamento regionale e           
di concorrenza nella spesa dei vari soggetti.                                   
2. La Provincia e' responsabile della realizzazione delle opere anche           
qualora si avvalga degli Enti locali da essa individuati quali                  
stazioni appaltanti e dovra' prendere atto dell'approvazione del                
progetto esecutivo e del relativo quadro economico, presentati dai              
Comuni interessati, attestando la coerenza di ciascun intervento alle           
finalita' del presente Accordo ed assumendo i relativi impegni                  
finanziari per la parte di propria competenza. Quale principale                 
soggetto beneficiario potra' inoltre essere direttamente sostituita             
dal Comune interessato.                                                         
3. Il mancato impegno delle risorse relative agli interventi                    
programmati nel triennio considerato per l'effettuazione di ogni                
singolo investimento, che non derivi da cause di forza maggiore                 
riconosciute dalla Regione, determina la decadenza dal diritto al               
relativo finanziamento regionale.                                               
4. Gli importi relativi alla eventuale decadenza del finanziamento              
regionale di cui al comma precedente rientrano nelle disponibilita'             
regionali per essere impiegati secondo le finalita' della L.R.                  
30/98.                                                                          
5. I contributi per investimenti di cui al presente Accordo ed i                
soggetti attuatori verranno individuati con successivo atto della               
Giunta regionale che definira' le modalita' per la                              
concessione-impegno, liquidazione ed erogazione, nonche' le modalita'           
di eventuale revoca del contributo ai sensi dell'art. 34, comma 7               
della L.R. 30/98.                                                               
Art. 5                                                                          
Condizioni per la concessione dei contributi                                    
1. La Regione partecipa al finanziamento con contributi in conto                
capitale, che concede in misura proporzionale ai costi ammissibili              
desunti dal quadro economico delle opere da realizzare, fino alla               
concorrenza massima del contributo previsto con il presente atto.               
2. I contributi non sono cumulabili tra loro, ne' con altre                     
provvidenze finanziarie che attingano a fondi regionali oltre il                
limite del 50% della spesa ammessa a contributo.                                
3. Rientrano tra i costi ammissibili, oltre ai costi delle opere, le            
spese tecniche per la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed           
analoghe prestazioni professionali purche' inerenti alla                        
realizzazione dell'intervento, fino alla concorrenza massima della              
spesa prevista nell'Accordo.                                                    
4. Sono invece escluse dal finanziamento le spese relative                      
all'acquisizione delle aree e dei diritti d'uso delle stesse,                   
qualsiasi interesse di mora, onere di esercizio e simili, nonche'               
1'IVA su ogni costo.                                                            
5. Le opere finanziate e le forniture di tecnologie varie dovranno              
evidenziare la legge regionale da cui deriva il contributo relativo,            
assicurando la chiara visibilita' del logo regionale durante tutte le           
fasi di cantiere e tramite apposite targhe apposte in loco e/o sulle            
opere a lavori ultimati.                                                        
6. Il finanziamento sara' subordinato all'effettiva disponibilita'              
delle aree oggetto dell'intervento nonche' all'avviato accordo con              
RFI SpA per la gestione dell'edificio di stazione ai fini di un suo             
presenziamento.                                                                 
Art. 6                                                                          
Monitoraggio degli interventi                                                   
1. La Provincia si impegna a presentare alla Regione annualmente un             
rapporto sullo stato di attuazione delle opere.                                 
Art. 7                                                                          
Controversie                                                                    
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al               
rispetto delle clausole del presente Accordo, qualora non possano               
essere composte in via amichevole o tramite l'intervento del collegio           
previsto dal settimo comma dell'articolo 34 del DLgs 267/00, saranno            
devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre               
membri, designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dalla                  
Provincia e il terzo di comune accordo. In mancanza di accordo tra le           
parti, e anche in difetto della designazione di una delle parti, alla           
designazione provvede il Presidente del Tribunale di Bologna.                   
2. Qualora la decisione arbitrale rilevi inadempienze dei soggetti              
partecipanti all'Accordo di programma, la Regione provvede agli                 
interventi surrogatori necessari, a spese dell'inadempiente, secondo            
quanto stabilito nella stessa decisione arbitrale.                              
Il presente atto, composto di n . . . . . ( . . .) pagine e redatto             
in due originali, uno per ciascuna delle parti, viene sottoscritto              
dalle Parti come sopra costituite, che dichiarano di approvarlo.                
per LA REGIONE   per LA PROVINCIA                                               
EMILIA-ROMAGNA   DI PARMA                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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