REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2004, n. 1228

Finanziamenti per la realizzazione di azioni e interventi volti alla armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro in attuazione della delibera del Consiglio regionale 514/03. Prima sperimentazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione           
del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in                     
particolare l'art. 20 che prevede la ripartizione da parte dello                
Stato delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per            
la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica                   
sociale;                                                                        
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della                    
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di            
interventi e servizi sociali" la quale prevede:                                 
- all'art. 8, comma 1, lettera c) la competenza degli Enti locali a             
"conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro" e, al comma             
3, che la Regione incentivi programmi ed iniziative per la                      
realizzazione degli obiettivi indicati al comma 1;                              
- all'art. 9, comma 2, lettera b), che la Regione promuova iniziative           
sperimentali per la stipula di accordi fra organizzazioni                       
imprenditoriali e organizzazioni sindacali che prevedano forme di               
articolazione delle attivita' lavorative volte a conciliare tempi di            
vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della Legge 8 marzo 2000,           
n. 53;                                                                          
- all'art. 47, comma 2) che il Fondo sociale regionale per le spese             
correnti operative sia destinato ai Comuni singoli ed alle forme                
associative di cui all'art. 16 della legge stessa, a sostegno delle             
attivita' a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie,            
previste, tra l'altro dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni             
per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto             
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle              
citta');                                                                        
dato atto che con la deliberazione n. 514 del 4 novembre 2003, avente           
per oggetto "Programma annuale degli interventi e dei criteri di                
ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R.            
12 marzo 2003. Stralcio Piano regionale degli interventi e dei                  
servizi sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03" il Consiglio                  
regionale ha indicato tra gli obiettivi da perseguire, alla lettera             
A): il "Sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla                    
promozione sociale e alle iniziative formative", la realizzazione di            
iniziative per l'armonizzazione dei tempi delle citta' e ha stabilito           
che la Giunta regionale provvedera' successivamente                             
all'individuazione delle iniziative con la conseguente assegnazione             
delle risorse ai destinatari individuati e, qualora ricorrano le                
condizioni previste dalla L.R. 40/01, all'assunzione dei relativi               
impegni di spesa, nonche' alla definizione delle modalita' di                   
erogazione dei finanziamenti;                                                   
considerato che sul territorio regionale sono state avviate                     
iniziative rientranti nell'obiettivo sopra richiamato e ritenuto                
opportuno avviare in forma sperimentale il sostegno all'attuazione di           
tali iniziative da parte dei Comuni singoli o associati e di quelle             
che verranno avviate entro il 31/12/2005, nonche' al monitoraggio               
delle stesse;                                                                   
stabilito:                                                                      
- di destinare a tale finalita' complessivi Euro 300.000,00 compresi            
nello stanziamento di Euro 777.800,00 previsto alla lettera A) della            
delibera di Consiglio regionale sopra richiamata;                               
- di procedere, in via sperimentale, all'individuazione delle                   
modalita' di accesso ai finanziamenti da erogare per l'attuazione di            
iniziative per l'armonizzazione dei tempi delle citta' indicate                 
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente                  
deliberazione;                                                                  
richiamate:                                                                     
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della                  
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle LL.RR. 6/7/1977, n. 31 e              
27/3/1972, n. 4";                                                               
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2003 e Bilancio                   
pluriennale 2003-2005";                                                         
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16 "Assestamento del Bilancio di                   
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'art. 30 della            
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 - Primo provvedimento generale di                  
variazione";                                                                    
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n.            
447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle                    
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' Politiche sociali dott. Franco Rossi ai              
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione              
della Giunta regionale 447/03;                                                  
su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione.                
Progetto Giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della              
presente deliberazione, concernente le modalita' sperimentali di                
accesso ai finanziamenti da parte dei Comuni, singoli o associati ai            
sensi dell'art. 16 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, per la                       
realizzazione di azioni e interventi volti alla armonizzazione dei              
tempi di vita e di lavoro, nonche' al coordinamento dei tempi di                
funzionamento delle citta', anche in attuazione di Piani comunali di            
regolazione degli orari (PRO) previsti dalla L.R. 16 maggio 1994, n.            
21, e per la stipula di accordi fra organizzazioni imprenditoriali e            
organizzazioni sindacali che prevedano contratti part-time,                     
telelavoro e forme di articolazione delle attivita' lavorative volte            
a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro al fine di rispondere a            
nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalita' organizzative            
e gestionali, rientranti nelle finalita' indicate alla lettera A) del           
Programma approvato con la deliberazione del Consiglio regionale                
514/03;                                                                         
b) di destinare a tale scopo risorse per complessivi Euro 300.000,00            
compresi all'interno dello stanziamento di Euro 777.800,00 previsto             
alla lettera A) della delibera di Consiglio regionale sopra                     
richiamata;                                                                     
c) di dare atto che con successiva propria deliberazione provvedera'            
previa istruttoria condotta secondo le modalita' indicate                       
nell'allegato alla presente deliberazione:                                      
- all'individuazione delle azioni e degli interventi ammessi a                  
finanziamento;                                                                  
- alla quantificazione, all'assegnazione ed alla concessione dei                
finanziamenti, fino alla concorrenza massima del 50% (55% in caso di            
Comuni associati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 2/03) della spesa             
ammissibile, con variazioni connesse ad arrotondamenti, e al                    
contestuale impegno di spesa qualora ricorrano le condizioni previste           
dalla L.R. 40/01;                                                               
d) di stabilire che il contributo regionale non potra' comunque                 
eccedere, per ciascuna azione o intervento finanziato, l'importo di             
Euro 40.000,00 (Euro 45.000,00 in caso di Comuni associati ai sensi             
dell'art. 16 della L.R. 2/03) fino ad esaurimento dei fondi a                   
disposizione;                                                                   
e) di stabilire altresi' che saranno accettate le domande di                    
finanziamento fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre            
il 31/12/2005;                                                                  
f) di dare atto altresi' che alla liquidazione dei finanziamenti                
concessi a favore dei beneficiari, provvedera' ai sensi della L.R.              
40/01, nonche' della propria deliberazione 447/03, il Dirigente                 
competente per materia, secondo le modalita' indicate al punto 8)               
dell'allegato alla presente deliberazione;                                      
g) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO A                                                                      
Finanziamenti per la realizzazione di azioni e interventi volti alla            
armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro in attuazione della                
delibera del Consiglio regionale 514/03. Prima sperimentazione                  
1. Soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento                       
I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento sono i                 
Comuni singoli o associati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 marzo            
2003, n. 2.                                                                     
2. Obiettivi                                                                    
Gli obiettivi sono:                                                             
A) sostegno ad azioni e interventi di armonizzazione dei tempi da               
parte dei Comuni singoli o associati ai sensi dell'art. 16 della L.R.           
n. 2 del 2003, anche in attuazione dei Piani territoriali degli orari           
aventi le finalita' indicate al comma 1 dell'art. 24 della Legge n.             
53 del 2000 o di Piani comunali di regolazione degli orari (PRO) di             
cui alla L.R. 16 maggio 1994, n. 21. In particolare le azioni e gli             
interventi sono volti a: a) agevolare l'accessibilita' ai servizi               
pubblici e privati, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, e            
ai luoghi della vita sociale, con particolare riguardo ai diritti dei           
bambini e degli adolescenti e alla promozione delle citta' amiche               
dell'infanzia e dell'adolescenza; b) armonizzare gli orari dei                  
servizi pubblici e privati con quelli di vita e di lavoro delle                 
persone, tenendo conto degli effetti sul traffico e                             
sull'inquinamento;                                                              
B) sostegno al monitoraggio delle attivita' e degli interventi                  
stessi;                                                                         
C) sostegno alla conclusione di accordi con Organizzazioni                      
imprenditoriali, economiche, sindacali che prevedano contratti                  
part-time, telelavoro e forme di articolazione delle attivita'                  
lavorative volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro;                      
D) adozione di strumenti amministrativi idonei a promuovere la                  
gestione coordinata delle azioni (ad esempio Uffici tempi);                     
E) sostegno ad azioni ed interventi innovativi, non rientranti nelle            
tipologie indicate sopra, volte alla armonizzazione dei tempi delle             
citta'.                                                                         
3. Destinatari delle risorse                                                    
I beneficiari sono i Comuni, singoli o associati ai sensi dell'art.             
16 della L.R. n. 2 del 2003, che abbiano avviato azioni e interventi            
per il raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 2.                      
A parita' delle altre condizioni, verra' data priorita' alle                    
iniziative attuate dai Comuni associati ai sensi dell'art. 16 della             
L.R. n. 2 del 2003.                                                             
4. Oggetto dei finanziamenti                                                    
Costituiscono oggetto di finanziamento:                                         
a) le azioni e gli interventi delle Amministrazioni comunali volte              
alla armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro (Obiettivi A ed               
E);                                                                             
b) gli strumenti di rilevazione dell'efficacia e del gradimento delle           
azioni e degli interventi attuati per la armonizzazione dei tempi di            
vita e di lavoro; (Obiettivo B);                                                
c) gli accordi siglati con Organizzazioni imprenditoriali,                      
economiche, sindacali che prevedano contratti part-time, telelavoro e           
forme di articolazione delle attivita' lavorative volte a conciliare            
i tempi di vita e di lavoro; (Obiettivo C);                                     
d) la costituzione di Uffici tempi o l'individuazione di un Dirigente           
responsabile cui e' assegnata la competenza in materia di tempi e di            
orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, o l'adozione di            
altri strumenti amministrativi idonei al raggiungimento dello scopo             
della gestione coordinata delle azioni (Obiettivo D).                           
5. Criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a                 
finanziamento                                                                   
Sono ammessi al finanziamento:                                                  
- relativamente al paragrafo 4a), le azioni e gli interventi in atto            
al momento della domanda (a titolo di esempio: l'istituzione di                 
servizi di sportello in uffici pubblici in orari extra lavorativi e             
l'adozione di un piano di servizi pubblici e privati aperti al                  
pubblico in orari che facilitino l'accesso da parte dei lavoratori;             
il piano deve essere avviato al momento della richiesta di                      
finanziamento; la messa a punto di strumenti informatici atti a                 
consentire lo svolgimento di operazioni di sportello anche in orario            
pomeridiano o serale);                                                          
- relativamente agli strumenti di rilevazione indicati al paragrafo             
4b), occorre che gli stessi siano stati predisposti entro la data di            
richiesta di finanziamento;                                                     
- relativamente al paragrafo 4c) saranno finanziati gli accordi                 
siglati alla data della richiesta di finanziamento;                             
- gli uffici tempi, i dirigenti e gli altri strumenti indicati al               
paragrafo 4d) dovranno essere costituiti o incaricati al momento                
della richiesta di finanziamento.                                               
6. Divieto di doppio finanziamento                                              
In nessun caso potra' essere finanziata con il presente atto                    
un'azione o un intervento gia' ammesso a finanziamento regionale.               
7. Criteri di valutazione delle domande                                         
Le domande saranno valutate secondo i seguenti criteri:                         
- per le azioni volte alla armonizzazione dei tempi di vita e di                
lavoro indicate al punto 4a), il finanziamento sara' proporzionale al           
tempo di apertura del servizio e verra' valutato in misura maggiore             
il servizio aperto oltre le ore 17 dei giorni feriali e nei giorni              
non lavorativi;                                                                 
- per gli strumenti indicati al punto 4b) verra' valutata la presenza           
di indicatori ed il coinvolgimento degli utenti;                                
- per gli accordi di cui al punto 4c) verra' valutato in misura                 
maggiore l'accordo che preveda la maggiore articolazione oraria e che           
coinvolga il maggior numero di organizzazioni o di aziende;                     
- verra' riconosciuta una maggiorazione del finanziamento nel caso di           
attuazione di piu' di un'azione o di un intervento previsti al punto            
4.                                                                              
8. Istruttoria                                                                  
L'istruttoria delle domande di finanziamento e' svolta da un nucleo             
di valutazione composto:                                                        
- dal Responsabile del Servizio competente in materia di politiche              
familiari, che lo presiede;                                                     
- dal Responsabile del Servizio competente in materia di pari                   
opportunita' o un suo delegato;                                                 
- dal Responsabile del Servizio competente in materia di Enti locali            
o un suo delegato;                                                              
- dal Responsabile del Servizio competente in materia qualita',                 
semplificazione e innovazione dell'azione amministrativa o un suo               
delegato.                                                                       
In caso di parita' prevale il voto del Presidente.                              
Il nucleo potra' essere integrato di volta in volta dai Responsabili            
di Servizio degli Assessorati regionali competenti nelle materie                
interessate dalle domande di finanziamento, o da loro delegati, senza           
diritto di voto, su richiesta del nucleo stesso o del Presidente.               
Il nucleo si riunira' di norma trimestralmente per l'esame delle                
domande.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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