REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 22

MODIFICA DI CONFINE TRA I COMUNI DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E MONGHIDORO, IN PROVINCIA DI BOLOGNA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
1. Il confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e                     
Monghidoro, su proposta dei Consigli comunali interessati e sentite             
le popolazioni interessate, e' modificato secondo le linee risultanti           
dall'allegata planimetria che, delimitando il nuovo confine                     
catastale, indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono                  
oggetto di trasferimento da un Comune all'altro.                                
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la                
Provincia di Bologna e' delegata a regolare, con propri atti e nel              
rispetto dei criteri e principi enunciati dall'articolo 14 della                
legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino              
territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), i             
rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni                    
comunali.                                                                       
Allegato 1 - Planimetria del Comune di Monghidoro                               
Allegato 1 bis - Planimetria del Comune di San Benedetto Val di                 
Sambro                                                                          
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 11 ottobre 2004  VASCO ERRANI                                          
(seguono planimetrie)                                                           
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art.14 della legge regionale 8 luglio 1996, n.24               
concernente Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno             
alle Unioni e alle fusioni di Comuni e' il seguente:                            
"Art. 14 - Successione nei rapporti                                             
1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla               
modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega           
della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto                
conto dei principi riguardanti la successione delle persone                     
giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di           
modifica delle circoscrizioni.                                                  
2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:                  
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione             
risulti ampliata subentra nella titolarita' delle posizioni e dei               
rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e             
alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;                              
b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione            
risulti ampliata, e' trasferita, d'ufficio o a domanda degli                    
interessati, una quota proporzionale del personale del Comune                   
d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la            
qualifica gia' acquisiti.                                                       
3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli               
atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti            
urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto                 
compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova                   
istituzione.                                                                    
4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata,                
negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:                   
a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione               
territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili,              
sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti           
ampliata;                                                                       
b)                                                                              
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione           
n. 539 del 29 marzo 2004; oggetto consiliare n. 5513 (VII                       
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione  n. 291, in data 6 aprile 2004;                                         
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali e istituzionali";                                
- consultazione popolare, a norma della L.R. 8 luglio 1996 n. 24,               
indetta con deliberazione consiliare n. 583 del 26 luglio 2004.                 
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 22               
giugno 2004, con relazione scritta del consigliere Mauro Bosi;                  
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 2004,            
atto n. 146/2004.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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