LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 22
MODIFICA DI CONFINE TRA I COMUNI DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E MONGHIDORO, IN PROVINCIA DI BOLOGNA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e
Monghidoro, su proposta dei Consigli comunali interessati e sentite
le popolazioni interessate, e' modificato secondo le linee risultanti
dall'allegata planimetria che, delimitando il nuovo confine
catastale, indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono
oggetto di trasferimento da un Comune all'altro.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Provincia di Bologna e' delegata a regolare, con propri atti e nel
rispetto dei criteri e principi enunciati dall'articolo 14 della
legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino
territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), i
rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni
comunali.
Allegato 1 - Planimetria del Comune di Monghidoro
Allegato 1 bis - Planimetria del Comune di San Benedetto Val di
Sambro
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 11 ottobre 2004 VASCO ERRANI
(seguono planimetrie)
NOTA ALL'ART. 1
Comma 2
1) Il testo dell'art.14 della legge regionale 8 luglio 1996, n.24
concernente Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno
alle Unioni e alle fusioni di Comuni e' il seguente:
"Art. 14 - Successione nei rapporti
1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla
modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega
della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto
conto dei principi riguardanti la successione delle persone
giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di
modifica delle circoscrizioni.
2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione
risulti ampliata subentra nella titolarita' delle posizioni e dei
rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e
alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;
b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione
risulti ampliata, e' trasferita, d'ufficio o a domanda degli
interessati, una quota proporzionale del personale del Comune
d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la
qualifica gia' acquisiti.
3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli
atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti
urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto
compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova
istituzione.
4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata,
negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:
a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione
territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili,
sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti
ampliata;
b)
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 539 del 29 marzo 2004; oggetto consiliare n. 5513 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 291, in data 6 aprile 2004;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali e istituzionali";
- consultazione popolare, a norma della L.R. 8 luglio 1996 n. 24,
indetta con deliberazione consiliare n. 583 del 26 luglio 2004.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 22
giugno 2004, con relazione scritta del consigliere Mauro Bosi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 2004,
atto n. 146/2004.