REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 luglio 2004, n. 589

Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni - Anno 2004. Attuazione della L.R. 1/00 cosi' come modificata dalla L.R. 8/04 (proposta della Giunta regionale in data 7 giugno 2004, n. 1068)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1068 del           
7 giugno 2004, recante in oggetto "Programma degli interventi per lo            
sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini           
in eta' 0-3 anni - Anno 2004. Attuazione L.R. 1/00 cosi' come                   
modificata dalla L.R. 8/04";                                                    
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro" di questo                  
Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 9681 del 7 luglio 2004;               
preso atto dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della               
discussione di Consiglio;                                                       
vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi                
educativi per la prima infanzia", e successive modificazioni ed                 
integrazioni, ed in particolare l'art. 10, il quale prevede che il              
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi di norma ogni            
tre anni il programma regionale dei servizi per la prima infanzia,              
che definisca:                                                                  
- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di             
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la                 
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'            
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,             
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,              
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali;                           
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione            
degli operatori;                                                                
- le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca,            
formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione,                      
monitoraggio, verifica e valutazione della qualita' dei servizi e               
degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;                         
vista la L.R. 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo           
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.                  
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'" e in                 
particolare l'art. 14, comma 1, lettera f);                                     
dato atto che da tempo la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a                 
perseguire obiettivi di continuita', di arricchimento dell'offerta              
educativa anche tramite un confronto e una concertazione continui tra           
le realta' educative della prima e seconda infanzia;                            
rilevate, altresi', le finalita' generali della normativa vigente e             
dando atto che il programma delle azioni relative ai servizi                    
educativi per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso,             
in cui le finalita' e gli obiettivi propri delle diverse aree sono              
elementi che concorrono a costituire un quadro di insieme, che assume           
come riferimento la qualita' della vita dei bambini e delle loro                
famiglie e che impegna le istituzioni di governo a una programmazione           
comune;                                                                         
ritenuto importante, in attuazione della sopracitata legge regionale,           
adottare un atto programmatico di indirizzo limitatamente all'anno              
2004 in considerazione:                                                         
a) della opportunita' di fare coincidere la programmazione                      
provinciale dei servizi educativi per bambini da 0 a tre anni con               
l'approvazione dei piani di zona indicati all'art. 29 della L.R. 12             
marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale            
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi            
sociali";                                                                       
b) della necessita' di consentire l'attuazione della programmazione             
provinciale nelle more dell'approvazione delle modifiche alle                   
direttive regionali attuative, rese necessarie dalle modificazioni              
apportate dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8 "Modifiche alla L.R. 10               
gennaio 2000, n. 1 recante 'Norme in materia di servizi educativi per           
la prima infanzia'";                                                            
dato atto inoltre che:                                                          
- qualora, nel corso dell'esercizio 2004, si rendessero disponibili             
per le medesime finalita' ulteriori risorse, sia regionali che                  
statali, riferite alle assegnazioni a favore delle Amministrazioni              
provinciali, le stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli              
posti dalla normativa contabile vigente, tra le Province, con                   
provvedimento della Giunta regionale, secondo i criteri indicati                
nell'Allegato "Programma degli interventi per lo sviluppo e la                  
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3             
anni. Anno 2004. Attuazione L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, come                    
modificata dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8", parte integrante e                 
sostanziale del presente atto;                                                  
assunto il parere, da parte della Giunta regionale, della Conferenza            
regionale Autonomie locali nella seduta del 28 maggio 2003;                     
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il                  
"Programma deg interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei               
servizi educativi rivolti a bambini in eta' 0-3 anni. Anno 2004.                
Attuazione L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 come modificata dalla L.R. 14             
aprile 2004, n. 8" allegato parte integrante e sostanziale della                
presente deliberazione;                                                         
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, la Giunta                  
regionale, in attuazione del sopracitato programma:                             
a) adottera' la delibera di programma annuale per i finanziamenti in            
conto capitale, approvera' gli atti programmatori delle Province per            
le spese di investimento e adottera' il relativo riparto;                       
b) approvera' il riparto dei fondi a favore delle Province per le               
spese correnti unitamente all'assegnazione delle risorse a favore               
delle Amministrazioni provinciali;                                              
3) di stabilire che, in attuazione dell'art. 10, comma 3, L.R. 1/00             
con successivi atti provvedera' alla realizzazione di progetti di               
ricerca formazione dei coordinatori pedagogici, documentazione,                 
monitoraggio verifica e valutazione della qualita' dei servizi e                
degli interventi anche in accordo con gli Enti locali;                          
di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione autorizzando la Giunta regionale a garantirne la piu' ampia             
diffusione.                                                                     
ALLEGATO                                                                        
Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei              
servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Anno 2004.               
Attuazione L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 come modificata dalla L.R. 14             
aprile 2004, n. 8.                                                              
INDICE                                                                          
1. Premessa                                                                     
2. Interventi 2.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in            
eta' 0-3 anni 2.2 Consolidamento dei servizi educativi funzionanti              
2.3 Qualificazione dei servizi 2.3.1 Coordinamento pedagogico                   
sovracomunale 2.3.2 Coordinamento pedagogico provinciale 2.3.3                  
Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei                  
servizi integrativi e sperimentali 2.4 Realizzazione di servizi                 
sperimentali                                                                    
1. Premessa                                                                     
Il presente programma, relativo ai servizi per l'infanzia, contiene             
tutti gli elementi, utili ad offrire agli enti locali un quadro                 
unitario e organico di riferimento in stretta connessione con le                
norme nazionali e regionali che lo sostengono, orientando l'azione              
programmatica degli Enti locali stessi per l'anno 2004.                         
Le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione del                
presente programma promuovono una progettualita' integrata e mirata             
degli interventi al fine:                                                       
da un lato, di sostenere, sviluppare e consolidare:                             
- il patrimonio di servizi e di esperienze di notevole valore,                  
orientato alla promozione del benessere del bambino e alla                      
predisposizione di una pluralita' di offerte, tali da facilitare una            
scelta delle famiglie verso quelle tipologie di servizio riconosciute           
piu' adeguate ai propri bisogni educativi e organizzativi;                      
dall'altro, di sollecitare:                                                     
- un progressivo superamento degli squilibri territoriali ancora                
esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi, sia                    
all'interno delle diverse realta' provinciali sia tra le stesse;                
- una adeguata risposta ad una domanda sociale parzialmente inevasa,            
che annualmente determina liste d'attesa, in particolare nelle                  
realta' di maggiori dimensioni e in quelle di piu' recente espansione           
e, nello specifico, laddove e' piu' alta la presenza di giovani                 
coppie con figli piccoli;                                                       
- un'attenzione alla qualita' delle prestazioni offerte dai servizi,            
in forma piu' omogenea, siano essi pubblici o privati;                          
- una metodologia orientata alla verifica e alla valutazione, anche             
attraverso i coordinatori  pedagogici (figura professionale                     
obbligatoria per il funzionamento dei servizi educativi per la prima            
infanzia pubblici e privati accreditati) la cui presenza, stabilita'            
e continuita' consente di monitorare e promuovere standard                      
quantitativi e qualitativi relativi al funzionamento dei servizi;               
- una comunicazione sistematica tra le diverse realta' all'interno              
dei territori provinciali, in grado di sottolineare e socializzare le           
esperienze piu' avanzate, facendole divenire oggetto di analisi e di            
studio per una crescita professionale degli educatori e dei                     
coordinatori pedagogici e per l'espansione di una cultura                       
sull'infanzia;                                                                  
- un piu' accentuato raccordo tra Servizi e Universita', anche                  
tramite l'attuazione della convenzione tra Regione, ANCI, UPI,                  
Legautonomie e Universita' degli Studi di Bologna, Facolta' di                  
Scienze della Formazione-Dipartimento di Scienze dell'Educazione;               
- una rilettura del territorio provinciale come ambito di                       
realizzazione di interventi volti a promuovere il riconoscimento dei            
diritti di cittadinanza dei bambini offrendo, al tempo stesso, alle             
loro famiglie opportunita' di scelta tra differenti opzioni, nel                
tentativo di conciliare tempi di cura e tempi di lavoro.                        
Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale definiscono                      
rispettivamente le funzioni della Regione, delle Province e dei                 
Comuni, affidando in particolare:                                               
- alla Regione il compito specifico di approvare il programma                   
regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso il            
quale definire le linee di indirizzo e i criteri generali di                    
programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per i            
seguenti interventi: lo sviluppo e la qualificazione dei servizi; la            
promozione di forme di continuita' e raccordo tra i servizi                     
educativi, scolastici, sociali e sanitari; la promozione di                     
iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori                     
pedagogici, nonche' per attivita' di ricerca, documentazione,                   
monitoraggio, verifica e valutazione della qualita' dei servizi e               
degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;                         
- alle Province, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra e           
sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il compito di                   
approvare programmi e piani provinciali comprensivi dei diversi                 
interventi, indicando nel contempo i beneficiari dei contributi                 
regionali (artt. 5 e 14, L.R. 1/00) e specificatamente:                         
a) i Comuni e, sentito il Comune interessato, altri soggetti gestori            
pubblici e privati, per spese di investimento relative a interventi             
di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,            
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da                  
destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonche' arredo             
degli stessi;                                                                   
b) i soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5,              
comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione            
dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la               
formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici,              
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali.                           
Si rammenta che le Province dovranno dare attuazione all'art. 14,               
comma 1, lettera f) della L.R. 6/04 il quale prevede l'adozione di              
criteri preferenziali relativamente alla erogazione di contributi ai            
Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni,              
dalla Comunita' Montana e dalle Associazioni intercomunali, tenendo             
conto della densita' demografica dei territori.                                 
Le Province potranno integrare i finanziamenti regionali con fondi              
propri.                                                                         
In base al nuovo testo dell'art. 14 (comma 1, lettera b) della legge            
regionale, la Giunta regionale assegna direttamente alle Province               
finanziamenti per le funzioni direttamente svolte da queste ultime,             
in particolare le risorse per il funzionamento della Commissione                
tecnica provinciale di cui all'art. 23 e per il sostegno contributivo           
ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'art. 34.                     
2. Interventi                                                                   
2.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni.           
Nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,               
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da                  
destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonche' arredo              
degli stessi (art. 14, comma 2, L.R. 1/00)                                      
Al riguardo va specificato che le tipologie di intervento indicate              
all'art. 14, comma 2 sono tratte dalla L.R. 25 novembre 2002, n. 31             
"Disciplina generale dell'edilizia" come modificata da ultimo dalla             
L.R. 24 marzo 2004, n. 6.                                                       
L'allegato a tale legge definisce puntualmente ciascuna tipologia di            
intervento. A tale riguardo si precisa che rientra nella tipologia              
"nuova costruzione" la "costruzione di manufatti edilizi fuori terra            
o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno               
della sagoma esistente", ferma restando la particolare disciplina               
prevista per gli interventi pertinenziali.                                      
Obiettivo                                                                       
Aumentare l'offerta educativa di servizi 0-3 anni al fine di                    
contrastare da un lato lo squilibrio territoriale ancora esistente e            
dall'altro rispondere in maniera adeguata alla domanda di servizi               
educativi, per superare le liste d'attesa consentendo quindi un                 
aumento dei posti disponibili o un corretto rapporto tra posti                  
disponibili e domande effettivamente soddisfatte.                               
L'analisi e la valutazione del rapporto tra domanda e offerta, da               
rilevare all'interno di ogni territorio provinciale, diviene uno                
strumento imprescindibile attraverso il quale le Province possono               
orientare i Comuni ad una programmazione mirata degli interventi,               
prestando attenzione anche alle situazioni di rischio, che meritano             
per il loro sviluppo un sostegno particolare.                                   
Di conseguenza le risorse finanziarie, per quanto attiene                       
all'estensione e all'adeguamento dei servizi educativi, dovranno                
essere ripartite tra i Comuni nel rispetto degli obiettivi di cui               
sopra, per la cui realizzazione le Province dovranno predisporre                
un'adeguata programmazione.                                                     
A questo proposito, vale la pena ricordare l'art. 27 della legge                
regionale, laddove, al comma 1, assegna al progetto pedagogico                  
estrema rilevanza, dalla fase iniziale di progettazione fino                    
all'attivazione del servizio.                                                   
Sara' compito degli uffici provinciali responsabili aggiornare la               
ricognizione, concordata con gli uffici regionali.                              
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Una quota del finanziamento, previsto per l'estensione e definito in            
sede di riparto delle risorse con atto della Giunta regionale, in               
accordo con le Province, verra' suddivisa in parti uguali tra le                
stesse.                                                                         
Le restanti risorse verranno ripartite, tra le Province, secondo i              
seguenti parametri:                                                             
- numero delle domande inevase per carenza di posti-bambino;                    
- utenza potenziale rappresentata dai bambini in eta' 0-3 anni,                 
residenti in ogni provincia;                                                    
- indice di copertura dei servizi (rapporto tra utenza potenziale               
provinciale e bambini iscritti) sulle classi di eta' 0-3 anni.                  
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
I finanziamenti verranno erogati dalle Province:                                
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per               
questi ultimi, il Comune interessato;                                           
b) ai soggetti privati, sentito il Comune interessato. Gli edifici da           
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,                 
all'atto della concessione del contributo, in proprieta', oppure in             
diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei                
richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente             
al termine del vincolo di destinazione. In base all'art. 28, comma 2,           
il vincolo di destinazione nel caso di finanziamenti in conto                   
capitale a soggetti privati e' di durata ventennale.                            
Si evidenzia che, in base al comma 3 dell'art. 14 della legge                   
regionale, i finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati                 
indicati al precedente punto b), sono revocati, con le modalita'                
indicate all'art. 28 della stessa legge, se i relativi servizi non              
ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine                    
stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione e' revocata.                   
2.2. Consolidamento dei servizi educativi funzionanti. Sostegno alle            
spese di gestione (art. 14, comma 4, L.R. 1/00)                                 
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per                 
l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai                  
soggetti gestori indicati all'art. 5, lettere a), b), c) e d). I                
soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di                         
autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei              
requisiti richiesti dalla legge regionale per l'accreditamento (art.            
19).                                                                            
Obiettivo                                                                       
Sostenere i soggetti gestori di servizi educativi per l'infanzia                
nelle spese di gestione, in considerazione degli elevati costi di               
tali servizi, in relazione all'eta' dei bambini, al fine di                     
garantirne la diffusione non solo nelle maggiori citta', ma anche nei           
centri di minori dimensioni e per promuovere una pluralita' di                  
risposte alle esigenze differenziate degli utenti ed arricchire                 
l'offerta di servizi esistenti.                                                 
Criteri di ripartizione delle risorse                                           
Le risorse regionali, per la definizione dei budget provinciali                 
riferiti alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia, verranno           
ripartite dalla Giunta regionale in base alle risorse disponibili e             
al numero dei bambini iscritti ai servizi.                                      
L'accesso ai contributi verra' definito dalle Province principalmente           
in base:                                                                        
- a criteri demografici;                                                        
- al riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista                
geografico (quali ad esempio l'appartenenza a Comuni montani) e                 
socio-economico (quali ad esempio l'apertura di nuovi servizi o un              
forte potenziamento di quelli esistenti in rapporto allo sviluppo di            
attivita' economiche o turistiche);                                             
- alla valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione            
di servizi educativi, attraverso l'attribuzione di una quota di                 
risorse finanziarie aggiuntive nel rispetto del budget previsto.                
Le risorse regionali, per la definizione dei budget provinciali                 
riferiti alla gestione dei centri per bambini e genitori, verranno              
ripartite in base al numero dei bambini frequentanti gli stessi,                
mentre per i nidi e gli spazi bambini verra' considerato il numero              
degli iscritti.                                                                 
L'elaborazione dei programmi provinciali (art. 11, comma 1, lett. a)            
dovra' garantire la coerenza degli interventi ed una ottimizzazione             
delle risorse disponibili. Al fine di potenziare l'offerta dei                  
servizi integrativi, si prevederanno contributi differenziati in base           
all'orario di apertura del servizio (minimo n. 3 volte alla settimana           
per complessive 9 ore).                                                         
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
I finanziamenti saranno erogati dalle Province a:                               
a) Comuni, singoli o associati;                                                 
b) altri soggetti pubblici;                                                     
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati           
con i Comuni;                                                                   
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza            
pubblica.                                                                       
2.3 Qualificazione dei servizi. Articolazione e differenziazione                
degli interventi (art. 14, comma 4, L.R. 1/00)                                  
Obiettivo generale                                                              
Sostenere il processo di qualificazione dei servizi attraverso una              
pluralita' di interventi, in particolare:                                       
a) figure di coordinamento pedagogico sovraccomunale;                           
b) coordinamenti pedagogici provinciali;                                        
c) formazione permanente degli operatori.                                       
2.3.1 - Coordinamento pedagogico sovracomunale e di servizi privati             
aggregati, convenzionati o in appalto (art. 34, comma 1 e art. 14,              
comma 4, L.R. 1/00)                                                             
Obiettivo                                                                       
Sostenere i soggetti gestori affinche' provvedano a dotarsi di                  
coordinamento pedagogico in forma associata, ritenendo tale organismo           
professionale indispensabile ai fini della programmazione educativa,            
dell'analisi dei bisogni sociali delle famiglie, dell'elaborazione              
delle risposte, della formazione degli operatori e piu' in generale,            
dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei                    
servizi.                                                                        
Il ruolo del coordinatore pedagogico e' divenuto indispensabile per             
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia,                      
all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di             
coerenza e continuita' degli interventi sul piano educativo ed                  
istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema            
integrato.                                                                      
Il presidio svolto dalle Province potra' favorire azioni di                     
regolazione e di riequilibrio degli interventi sul territorio,                  
evitando la presenza discontinua e sbilanciata del coordinatore                 
all'interno della stessa Provincia.                                             
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Con atto della Giunta regionale si provvedera' alla ripartizione                
delle risorse regionali alle Province, secondo i seguenti criteri:              
a) sostegno finanziario ai Comuni, con popolazione inferiore ai                 
30.000 abitanti;                                                                
b) al numero dei servizi (nidi, servizi integrativi, sperimentali)              
coordinati, pubblici e privati.                                                 
Le Province prevederanno forme di sostegno economico differenziato              
nei confronti dei soggetti gestori che attueranno interventi volti a            
dare continuita' alla figura del coordinatore pedagogico.                       
Ai fini della determinazione del contributo andra' valutato l'impegno           
professionale dei coordinatori pedagogici, in termini di tempo e                
presenza richiesta per lo svolgimento delle attivita'.                          
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
Soggetti gestori associati, pubblici e privati, convenzionati o in              
appalto. Soggetti gestori, pubblici e privati, singoli, solo se                 
collocati in comuni montani o in aree che per la loro estensione                
comportino un aggravio organizzativo ed economico dei servizio.                 
I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di                       
autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei              
requisiti richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).             
2.3.2 - Coordinamento pedagogico provinciale (art. 34, comma 2 e art.           
14, comma 1, lettera b), L.R. 1/00)                                             
Obiettivo                                                                       
La Regione promuove e sostiene iniziative di formazione comune e                
confronto sistematico tra tutti i coordinatori pedagogici, operanti a           
livello provinciale, funzionali alla conoscenza dei differenti                  
orientamenti, che hanno prodotto i modelli organizzativi a cui fanno            
riferimento i progetti pedagogici esistenti.                                    
L'art. 34, comma 2, ha previsto l'obbligo per le Province di                    
istituire il coordinamento pedagogico provinciale. Sara' quindi un              
impegno delle Province promuovere sui loro territori i coordinamenti            
pedagogici provinciali e nel sollecitare una evoluzione del ruolo del           
coordinatore pedagogico, affinche' le competenze possano esprimersi             
anche in aree differenti da quelle strettamente pedagogiche.                    
Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province                          
Una quota del finanziamento regionale verra' suddivisa in parti                 
uguali tra le Province. La restante quota sara' ripartita in base al            
numero dei coordinatori pedagogici presenti in ogni territorio                  
provinciale.                                                                    
Le Province coordineranno gli Enti e i soggetti gestori nella                   
realizzazione di interventi di formazione permanente rivolti a tutti            
i coordinatori pedagogici presenti nei rispettivi territori, in                 
attuazione a quanto disposto dall'art. 35 della L.R. 1/00. Le                   
Province si impegneranno a monitorare e controllare gli esiti della             
formazione e a sollecitare tra i coordinatori una maggiore                      
integrazione attraverso l'adozione di metodologie comuni. Possono               
essere considerati, tra gli altri, i seguenti:                                  
- l'adozione della figura di tutor ovvero di una figura qualificata a           
coordinare, sollecitare, elaborare e documentare il lavoro prodotto             
dal gruppo;                                                                     
- l'applicazione di una modalita' di ricerca configurabile secondo le           
caratteristiche della ricerca-azione o della ricerca attiva;                    
- la sistematizzazione di una documentazione efficace che metta in              
rete quello che, a livello provinciale, le esperienze avviate e                 
consolidate hanno prodotto.                                                     
Destinatari dei finanziamenti                                                   
In base all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge regionale, le             
risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici                
provinciali spettano alle Province.                                             
2.3.3 Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei            
servizi integrativi e sperimentali (art. 35 e art. 14, comma 4, L.R.            
1/00)                                                                           
Obiettivo                                                                       
Promozione e sostegno alle iniziative di formazione permanente degli            
operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali           
0-3 anni, a gestione pubblica o privata, finalizzate anche alla                 
realizzazione del sistema educativo integrato (L.R. 1/00).                      
Nell'ambito della formazione permanente i coordinatori pedagogici               
svolgono compiti di programmazione, sostegno tecnico e consulenza               
organizzativa al lavoro degli operatori. La formazione deve sempre              
piu' orientarsi verso saperi plurimi, la cui divulgazione puo'                  
avvenire sia con l'apporto diretto del coordinatore pedagogico nella            
conduzione dei corsi, sia con l'apporto di esperti nelle aree                   
disciplinari per le quali si richiede un approfondimento                        
particolare.                                                                    
Allo stesso modo il coordinatore pedagogico puo' sollecitare la                 
visibilita' delle competenze tecnico-operative acquisite nel tempo              
dagli operatori dei servizi, prevedendo per quanto attiene ad alcuni            
corsi, la conduzione da parte degli stessi, in un'ottica di                     
valorizzazione del capitale professionale acquisito.                            
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Le risorse regionali verranno ripartite, per la definizione dei                 
budget provinciali, sulla base del numero degli operatori che hanno             
effettivamente partecipato ad essa con riferimento all'anno educativo           
e scolastico precedente.                                                        
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
I finanziamenti saranno erogati dalle Province a:                               
a) Comuni, singoli o associati;                                                 
b) altri soggetti pubblici;                                                     
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati           
con i Comuni;                                                                   
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza            
pubblica.                                                                       
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per                 
l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai                  
soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono           
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto, purche'           
tali contributi siano finalizzati agli obiettivi e ai criteri                   
suindicati.                                                                     
I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di                       
autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei              
requisiti richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).             
Le Province, preso atto dei piani di formazione presentati dai                  
soggetti gestori, potranno erogare sostegni finanziari a quelli che,            
in forma associata o singola (solo per i soggetti che nel territorio            
comunale gestiscono un numero di servizi 0-3 anni pari o superiori a            
7), promuovono:                                                                 
- forme di aggregazione tra soggetti gestori, pubblici e privati,               
orientate allo scambio e alla definizione di obiettivi formativi                
comuni, funzionali a creare omogeneita' sul territorio;                         
- corsi intensivi di formazione, particolarmente in occasione                   
dell'apertura dell'anno educativo;                                              
- corsi di formazione dilazionati durante l'anno.                               
2.4 Realizzazione di servizi sperimentali (art. 3, commi 7 e 8, art.            
14, comma 4, L.R. 1/00, delibera del Consiglio regionale 1390/00,               
modificata dalla delibera del Consiglio regionale 227/01)                       
Obiettivo                                                                       
L'art. 3, comma 7 della legge stabilisce: "La Regione e gli Enti                
locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono             
sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni             
sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni.",           
e il comma 8 dello stesso articolo inserisce tra i servizi                      
sperimentali quello dell'educatore domiciliare.                                 
La norma modificata elimina il collegamento tra servizi sperimentali            
e servizi integrativi e inserisce il riferimento all'educatore                  
domiciliare.                                                                    
Si sono definiti i servizi sperimentali, non piu' motivati da ragioni           
di flessibilita' oraria, che gia' caratterizza anche i servizi                  
"tradizionali" 0-3 anni, ma per fare fronte a particolari situazioni            
territoriali - si pensi alla montagna - o sociali, come la carenza di           
servizi o le liste di attesa, o per far fronte a bisogni emergenti.             
La nuova normativa impone una rivisitazione della direttiva sui                 
requisiti strutturali e organizzativi dei servizi che verra'                    
successivamente approvata.                                                      
In attesa dell'approvazione di tale nuova regolamentazione, il                  
riferimento rimane, naturalmente, la normativa vigente integrata                
dalla definizione di educatore domiciliare stabilita dalla legge, che           
peraltro fa propria una prassi gia' sperimentata nel territorio                 
regionale. Allo stesso modo, i progetti concordati tra soggetto                 
gestore e Comune verranno presentati direttamente dai soggetti                  
gestori alle Province e verranno sottoposti al Nucleo di valutazione,           
indicato dalla deliberazione del Consiglio regionale 1417/00.                   
Il Comune, attraverso il coordinatore pedagogico, garantisce cosi'              
come gia' avviene per l'educatrice familiare, la supervisione in                
ordine al progetto presentato, la formazione permanente delle                   
educatrici dei servizi sperimentali e il suo collegamento con il                
sistema dei servizi per l'infanzia presenti nel territorio, in                  
particolare con i centri per bambini e genitori, anche grazie a forme           
di accesso agevolate.                                                           
Oltre ai servizi sperimentali previsti dalla legge, possono essere              
presentati altri progetti di servizi sperimentali promossi e                    
coordinati dalle Amministrazioni comunali, in stretta collaborazione            
con la Provincia e la Regione, unitamente, nel caso fosse proponente,           
al gestore privato.                                                             
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Le risorse regionali verranno individuate, per la definizione dei               
budget provinciali, sulla base del numero delle sperimentazioni                 
concordate fra soggetti gestori, Comuni, Province e Regione in ogni             
territorio provinciale.                                                         
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
1) Per il servizio sperimentale di educatrice familiare, destinatari            
del finanziamento sono le Amministrazioni comunali interessate;                 
2) in via transitoria per le convenzioni in corso nell'anno                     
scolastico 2003/2004 tra le Amministrazioni comunali ed educatrici              
domiciliari, i finanziamenti saranno erogati dalle Province alle                
Amministrazioni comunali. Dall'anno scolastico 2004/2005 i                      
finanziamenti per il servizio di educatrice domiciliare saranno                 
erogati al soggetto gestore;                                                    
3) per gli altri servizi sperimentali, destinatari del finanziamento            
sono i soggetti gestori pubblici e privati.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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