REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

OPCM n. 3359 "Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il 14 settembre 2003". Ordinanza del Presidente della Provincia di Bologna - in qualita' di Commissario delegato - P.G. n. 205459 del 24/8/2004, "Approvazione del secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Bologna a partire dal 14 settembre 2003"

Il Presidente della Provincia di Bologna                                        
in qualita' di Commissario delegato                                             
Premesso che una crisi sismica ha interessato alcuni comuni della               
provincia di Bologna a partire dal 14 settembre 2003, causando                  
ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato, a seguito           
dei quali e' stata disposta l'evacuazione di numerosi nuclei                    
familiari dagli stabili interessati;                                            
visti:                                                                          
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio           
nazionale della Protezione civile", e successive modifiche ed                   
integrazioni;                                                                   
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in           
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                        
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29               
settembre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza           
in ordine agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel             
territorio della provincia di Bologna;                                          
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del             
14 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica            
Italiana n. 120 del 25 maggio 2004, con la quale, per fronteggiare i            
danni conseguenti agli eventi specificati in premessa, e' stato                 
assegnato alla Provincia di Bologna un finanziamento pari 12 milioni            
di Euro, per la gestione del quale e' stata autorizzata l'istituzione           
di una contabilita' speciale intestata al Presidente della Provincia            
di Bologna - Commissario delegato, secondo le modalita' previste                
dall'art. 10 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;                                    
rilevato che il piano redatto ai sensi dell'art. l dell'ordinanza del           
Presidente del Consiglio dei Ministri 3359/04, ha come obiettivo                
l'individuazione degli interventi di ripristino degli edifici e delle           
infrastrutture danneggiate dalla crisi sismica del 14 settembre 2003            
e ripartire il finanziamento statale principalmente:                            
a) a favore degli Enti locali per il rimborso degli oneri sostenuti             
per far fronte agli interventi disposti in emergenza al fine di                 
assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la                 
rimozione delle situazioni di pericolo;                                         
b) a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale,                 
abituale e continuata, sia stata sgomberata in esecuzione di                    
provvedimenti delle competenti autorita', per autonoma sistemazione;            
c) a favore di soggetti pubblici e privati per il ripristino di beni            
immobili gravemente danneggiati e per la ripresa delle attivita'                
produttive;                                                                     
richiamata la propria ordinanza prot. n. 177206 del 13/7/2004                   
relativa a: "Approvazione del primo stralcio del Piano degli                    
interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla              
crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Bologna           
a partire dal 14 settembre 2003" con cui si e' approvato il primo               
stralcio dei Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i            
danni conseguenti alla crisi sismica contenente l'individuazione                
degli interventi, le risorse rispettivamente assegnate, le necessarie           
direttive in ordine alle modalita' di attuazione dei seguenti                   
interventi:                                                                     
- a favore degli Enti locali per il rimborso degli oneri sostenuti              
per far fronte agli interventi disposti in emergenza al fine di                 
assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la                 
rimozione delle situazioni di pericolo;                                         
- a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale,                  
abituale e continuata sia stata sgomberata in esecuzione di                     
provvedimenti delle competenti autorita', per autonoma sistemazione;            
rilevato che, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio              
dei Ministri 3359/04, il Commissario delegato deve provvedere:                  
- anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori, alla                      
predisposizione di un piano recante l'individuazione degli interventi           
di ripristino in condizioni di sicurezza degli edifici danneggiati in           
modo grave e significativo dalla crisi sismica del 14 settembre 2003,           
nel quale possono essere ricompresi anche gli interventi urgenti ed             
indifferibili gia' eseguiti o in corso di esecuzione al momento                 
dell'approvazione del piano stesso, da attuare anche avvalendosi                
delle deroghe normative consentite dall'ordinanza medesima. In                  
particolare, qualora si ricorra alla convocazione di Conferenze di              
Servizi, i termini previsti dalla vigente normativa sono ridotti alla           
meta';                                                                          
- alla concessione ed erogazione, nei limiti delle risorse stanziate            
dall'ordinanza, di contributi a favore di soggetti pubblici e privati           
per il ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del                 
rischio dei beni immobili danneggiati e per la ripresa delle                    
attivita' produttive, secondo un ordine di priorita' preventivamente            
determinato nel piano previsto dall'articolo 1 della medesima                   
ordinanza;                                                                      
vista la proposta del secondo Piano stralcio, formulata nella seduta            
del 30/7/2004, dallo Staff tecnico-amministrativo;                              
considerato:                                                                    
- che tale proposta e' stata valutata positivamente nella seduta del            
23/8/2004, del Comitato Istituzionale;                                          
- che in tale seduta si e' convenuto sull'opportunita' di destinare             
all'attuazione del piano in questione, integralmente il finanziamento           
di Euro 12 milioni, previsto dall'ordinanza 3359/04, ricordando che             
Euro 562.764,56 sono stati gia' destinati all'attuazione del primo              
stralcio del piano stesso;                                                      
- che il medesimo Comitato Istituzionale ha anche formulato indirizzi           
in ordine all'articolazione del finanziamento nei diversi ambiti di             
attivita' previsti dall'ordinanza;                                              
visto l'elenco degli interventi relativi ad opere pubbliche e private           
con fruizione pubblica che il Comitato Istituzionale ha valutato come           
prioritari, contenuto nel piano che si va ad approvare nel presente             
decreto, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 4.771.460,00;               
dato atto che sulla base dei dati raccolti e dei censimenti                     
effettuati il Comitato Istituzionale tenuto conto degli indirizzi               
formulati ha quindi proposto che il piano si articoli nelle seguenti            
attivita', nei limiti dei sottoelencati importi:                                
- contributi ai soggetti privati ed alle attivita' produttive a                 
fronte di immobili danneggiati - 6.665.775,44 Euro;                             
- contributi per interventi sul patrimonio pubblico o a fruizione               
pubblica danneggiati - 4.771.460,00 Euro;                                       
per un totale di 11.437.235,44 Euro;                                            
dato atto inoltre:                                                              
- che le modalita' di erogazione dei diversi tipi di contributi sopra           
richiamati ai soggetti interessati e le conseguenti modalita' di                
erogazione delle somme assegnate ai Comuni territorialmente                     
competenti sono stabilite nelle rispettive ed apposite sezioni del              
Piano stralcio allegato che si va ad approvare con il presente                  
decreto;                                                                        
- che il piano contiene le necessarie direttive procedurali per                 
l'attuazione degli interventi sulle opere pubbliche e private con               
fruizione pubblica;ritenuto pertanto di procedere all'approvazione              
del secondo Piano stralcio;                                                     
dato atto infine:                                                               
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Segretario              
generale                                                                        
decreta:                                                                        
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che           
qui si intendono integralmente richiamate:                                      
- di approvare: "Il secondo stralcio del Piano degli interventi                 
straordinari diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi              
sismica che ha colpito il territorio della provincia di Bologna a               
partire dal 14 settembre 2003", allegato al presente atto, quale                
parte integrante e sostanziale, contenente le risorse rispettivamente           
assegnate, le necessarie direttive in ordine alle modalita' di                  
attuazione dei diversi tipi di interventi stessi e di erogazione                
delle relative risorse;                                                         
- di assegnare ai Comuni interessati ed ai soggetti attuatori                   
appositamente individuati le somme indicate nel piano per le diverse            
finalita' di intervento;                                                        
- di pubblicare il presente decreto e l'allegato Piano stralcio di              
cui al precedente punto 1) nel Bollettino Ufficiale della Regione               
Emilia-Romagna e all'Albo pretorio.                                             
LA PRESIDENTE                                                                   
Beatrice Draghetti                                                              
Secondo Piano stralcio degli interventi straordinari diretti a                  
fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il           
territorio della provincia di Bologna a partire dal 14 settembre 2003           
(in esecuzione dell'OPCM 3359/04)                                               
Indice                                                                          
1. Elenco degli interventi sugli edifici pubblici e privati con                 
fruizione pubblica danneggiati dal sisma del 14 settembre                       
2. Procedure per l'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici           
e privati con fruizione pubblica Dichiarazioni sostitutive di                   
notorieta' (Allegati A, B, C, D, E)                                             
3. Procedura per contributi a soggetti privati ed attivita'                     
produttive (Allegati 1, 2, 3, 4, 5)                                             
(segue allegato fotografato)                                                    
1 PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI            
E PRIVATI CON FRUIZIONE PUBBLICA                                                
1. Disposizioni generali                                                        
1.1 Le presenti procedure si applicano agli interventi di ripristino            
in condizioni di sicurezza e di miglioramento sismico degli edifici e           
delle infrastrutture di proprieta' pubblica e privata con fruizione             
pubblica danneggiati dall'evento sismico del 14 settembre 2003 nel              
territorio della provincia di Bologna, ricompresi nel piano di cui              
all'art. l dell'OPCM 3359/04, di seguito indicato come "Piano                   
stralcio n. 2".                                                                 
I soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel "Piano stralcio            
n. 2" hanno competenze e responsabilita' in ordine a tutte le fasi di           
realizzazione degli stessi. In particolare ai soggetti attuatori                
spetta:                                                                         
a) l'affidamento della progettazione, l'approvazione del progetto,              
l'acquisizione della presa d'atto provinciale di cui al punto 3.1,              
nonche' dei pareri, visti, nullaosta e assensi, comunque denominati,            
da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;                         
b) l'affidamento dei lavori, degli incarichi di direzione lavori, di            
redazione del piano di sicurezza e di collaudo;                                 
c) l'onere di informare l'UO provinciale Protezione civile in ordine            
all'avanzamento degli interventi secondo le modalita' di cui al punto           
4.7.                                                                            
1.2 I soggetti attuatori, comprese le Curie per gli interventi sugli            
edifici di culto, provvedono agli adempimenti di loro competenza nel            
rispetto delle presenti procedure e della normativa vigente in                  
materia, fatta salva la possibilita' di avvalersi delle deroghe di              
cui all'art. 3 dell'OPCM 3359/04.                                               
La decisione di avvalersi delle deroghe alla normativa vigente e'               
comunque rimessa alla responsabilita' dei soggetti attuatori                    
medesimi, i quali dovranno in ogni caso accertarsi che non sia                  
scaduto l'originario termine, o quello eventualmente prorogato con              
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dello               
stato di emergenza.                                                             
2. Progettazione degli interventi                                               
2.1. Per la realizzazione degli interventi si applica la disciplina             
di cui al DPR 6/6/2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni                  
legislative e regolamentari in materia edilizia", alla L.R.                     
19/6/1984, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' al             
RR 13/10/1986, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.                    
2.2. I progetti devono tenere conto dell'insieme strutturale e                  
perseguire l'obiettivo del miglioramento sismico come descritto nei             
seguenti documenti, allegati alla deliberazione della Giunta                    
regionale Emilia-Romagna n. 283 del 10/3/1999 pubblicata nel                    
Bollettino Ufficiale regionale n. 60 del 10/5/1999:                             
a) i punti da 1.3 a 1.9 delle "Prescrizioni tecniche";                          
b) le "Indicazioni tecniche circa i contenuti e requisiti di                    
completezza dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e               
consolidamento sismico di edifici esistenti";                                   
c) le "Istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro             
nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona                     
sismica".                                                                       
2.3. I progetti devono contenere anche tutte le necessarie                      
indicazioni analitiche per le stime dei lavori ai sensi del punto               
1.10 delle predette "Prescrizioni tecniche".                                    
In particolare, l'ivi citato "Elenco prezzi per opere di riparazione            
e consolidamento sismico di edifici esistenti" approvato con                    
deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1848 del                 
19/10/1998 e ripubblicato, previa integrazione dei prezzi unitari in            
lire con il corrispondente valore espresso in Euro, nel Bollettino              
Ufficiale regionale del 10/5/1999, n. 60, puo' essere soggetto, se              
necessario, all'adeguamento del prezzo di singole voci, debitamente             
motivato e documentato, per effetto delle variazioni del costo dei              
materiali, della manodopera, dei mezzi e di quant'altro strettamente            
pertinente alla realizzazione dell'intervento. E' ammesso il ricorso            
a nuovi prezzi esclusivamente per compensare lavorazioni non previste           
nel suddetto elenco prezzi regionale. In tale caso dovra' essere                
motivata la scelta di tali lavorazioni ed allegata una dettagliata              
analisi prezzi specificando le singole voci e l'elenco prezzi                   
utilizzato.                                                                     
Le economie di spesa dei singoli interventi determinate dai ribassi             
d'asta o dall'uso parziale del contributo assegnato tornano nella               
disponibilita' del Commissario delegato, Presidente della Provincia             
di Bologna.                                                                     
Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, tenuto conto del                 
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 3/7/2003,                    
pubblicato in data 21/8/2003 nella Gazzetta Ufficiale n. 193, che               
disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza e di                       
coordinamento dei cantieri edili temporanei o mobili e                          
dell'"Aggiornamento elenco prezzi regionale dei prezzi per lavori di            
difesa del suolo, di bonifica e della costa, indagini diagnostiche e            
rilievi e formazione elenco prezzi per la sicurezza - annualita'                
2003" approvato con delibera di Giunta regionale n. 519 del 31/3/2003           
pubblicata in data 20/5/2003 nel Bollettino Ufficiale regionale n.              
72, dovra' essere elaborato un computo metrico specifico sulla base             
di tale elenco prezzi.                                                          
Relativamente a eventuali indagini diagnostiche (quali saggi,                   
prelievi di campioni o prove di caratterizzazione fisica, chimica o             
meccanica dei materiali ecc.) strettamente funzionali a idonee e                
verificate scelte progettuali per i relativi interventi per la                  
riduzione del rischio sismico, e comunque per un limite massimo del             
3% dell'importo complessivo dei lavori, al progetto dovra' essere               
allegata una dettagliata analisi prezzi che specifichi le singole               
voci e l'eventuale elenco prezzi utilizzato.                                    
I contributi assegnati per ciascun intervento, a valere sui fondi di            
cui all'OPCM 3359/04, sono destinati esclusivamente alla copertura              
delle seguenti tipologie di spesa:                                              
- costi, al lordo dei relativi oneri fiscali, delle opere a carattere           
strutturale necessarie per riparare i danni prodotti dall'evento                
sismico e per conseguire l'obiettivo della riduzione del rischio                
sismico, nonche' le finiture strettamente connesse e le eventuali               
indagini diagnostiche;                                                          
- costi, al lordo dei relativi oneri fiscali, degli oneri per la                
sicurezza;                                                                      
- spese tecniche (di progettazione, per la sicurezza, di direzione              
lavori, di collaudo) relative alle opere sopra richiamate;                      
- imprevisti, al lordo dell'IVA, nella misura massima del 10% ai                
sensi del DPR 554/99 art. 44, comma 3, lettera b).                              
Il progetto da sottoporre alle presenti procedure puo' comprendere              
anche opere aggiuntive cofinanziate a carico dell'ente attuatore; in            
tale caso il "visto di conformita'" per dette opere aggiuntive e'               
limitato al parere di congruita' tecnica per i soli aspetti                     
strutturali.                                                                    
(Spese generali) Relativamente alle attivita' connesse alla                     
realizzazione degli interventi, e' compito dei soggetti attuatori               
quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per            
categoria di spesa (esempio: spese tecniche di progettazione,                   
direzione lavori, eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo,             
gara) il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi (fiscali e               
previdenziali), non puo', a valere sulle somme ammesse a                        
finanziamento, superare il 10% dell'importo degli interventi a base             
di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia, cosi' come               
riportati nel progetto approvato. Gli oneri suindicati concernono le            
attivita' svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori           
dalla fase progettuale al collaudo.                                             
Resta fermo che, a valere sulle somme ammesse a finanziamento, sono             
riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa vigente, i soli                
compensi incentivanti di cui al comma 1 dell'art. 18 della Legge 11             
febbraio 1994, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni,               
quando gli incarichi ivi previsti siano espletati direttamente dagli            
uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli                 
uffici consortili di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 17 della                
citata Legge 109/94.                                                            
Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli              
organismi di altri soggetti pubblici anche in assenza di apposite               
leggi - giusta la deroga all'art. 17, comma 1, lett. c) della citata            
Legge 109/94 - e' riconosciuta la copertura finanziaria sia dei                 
compensi incentivanti ai dipendenti di questi ultimi, nei limiti di             
legge, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate,            
prima dell'affidamento dell'incarico, tra i soggetti pubblici                   
affidatari ed i soggetti attuatori. La spesa per i compensi                     
incentivanti e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola             
fattispecie sopraindicata, costituiscono quota parte del predetto               
10%.                                                                            
2.4. I soggetti attuatori, ove non sia possibile provvedere con le              
proprie strutture organizzative, possono affidare all'esterno gli               
incarichi per le prestazioni tecniche, avvalendosi all'occorrenza               
delle deroghe autorizzate dall'art. 3 dell'OPCM 3359/04.                        
2.5. Qualora i danni subiti a seguito dell'evento sismico siano in              
tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di                
compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi ha luogo           
solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il            
contributo cosi' determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari           
ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio           
antecedente la data dell'evento. In presenza di polizze assicurative            
che coprono diverse tipologie di rischi, verra' considerata solamente           
la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni                 
connessi all'evento sismico, comprensiva della corrispondente quota             
parte di accessori, diritti e imposte a carico del                              
contraente/assicurato. Tale ulteriore somma non puo' comunque                   
superare la meta' del rimborso percepito dalle compagnie di                     
assicurazione.                                                                  
2.6. Qualora sorgano difficolta' di giudizio tecnico per la redazione           
del progetto e/o nel corso dei lavori, i soggetti attuatori possono             
avvalersi della consulenza tecnica regionale che, tramite esperti del           
Comitato Tecnico Scientifico istituito con decreto dell'Assessore               
alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile 40/01 verra'             
svolta d'intesa con i tecnici incaricati dai soggetti attuatori                 
stessi della progettazione e/o conduzione lavori; anche il Settore              
Edilizia della Provincia di Bologna potra' richiedere e avvalersi               
della consulenza tecnica di cui sopra per l'attivita' di sua                    
competenza.                                                                     
3. Approvazione dei progetti                                                    
3.1. Per gli interventi previsti nel piano, il Settore Edilizia della           
Provincia di Bologna, con il supporto degli uffici competenti del               
nuovo Circondario di Imola, prende atto dei relativi progetti e ne              
verifica la congruita' tecnico-economica, tenuto conto di quanto                
previsto al punto 2. A tal fine i progetti devono essere trasmessi              
dai soggetti attuatori al Settore Edilizia della Provincia di Bologna           
entro 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino                 
Ufficiale regionale del presente piano. Il Settore Edilizia, entro e            
non oltre il termine di 90 giorni dal ricevimento del progetto,                 
formula la relativa presa d'atto con contestuale invio della stessa             
all'ente attuatore e per conoscenza all'UO provinciale Protezione               
civile e al Comune nei casi in cui l'ente attuatore sia un soggetto             
diverso da quest'ultimo.                                                        
Nel caso di incompletezza del progetto, entro il termine citato dei             
60 giorni e con la conseguente sospensione dello stesso, il Settore             
Edilizia richiede all'ente attuatore le integrazioni assegnando una             
congrua scadenza; qualora le integrazioni richieste non siano                   
trasmesse entro la scadenza stabilita, il Settore Edilizia comunica             
la mancata presa d'atto all'UO provinciale Protezione civile per i              
provvedimenti di competenza.                                                    
3.2. La presa d'atto, effettuata dal Settore Edilizia, ha anche                 
valore di parere tecnico per il rilascio della autorizzazione                   
all'inizio dei lavori ai sensi della normativa statale e regionale              
citata al precedente punto 2.1.                                                 
3.3. Per gli interventi su beni architettonici di valore                        
storico-artistico, l'ente attuatore trasmette contestualmente il                
progetto, per l'acquisizione del relativo parere, anche alla sezione            
della Direzione generale per i Beni architettonici ed il Paesaggio              
territorialmente competente, la quale si pronuncia, entro il termine            
di 60 giorni dal ricevimento del progetto. Nei casi di particolare              
complessita' tecnica gli enti possono concordare di procedere                   
all'esame congiunto del progetto ai fini del rilascio degli atti di             
rispettiva competenza entro il predetto termine.                                
3.4. Sono, altresi', soggette alla presa d'atto del Settore Edilizia            
le varianti sostanziali al progetto. Le varianti indicate all'art.              
25, comma 3, ultimo periodo della Legge 109/94 e successive                     
modificazioni ed integrazioni, nei limiti del 15% previsto all'art.             
14, comma 5 della Legge 61/98, non necessitano di una nuova presa               
d'atto da parte del Settore Edilizia, purche' risultino varianti non            
sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata             
nel progetto originario.                                                        
Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico- economico               
deve essere comunicata al Settore Edilizia. Le suddette variazioni              
non possono comportare aumento del finanziamento assegnato; in caso             
contrario, la maggiore spesa rimane a carico del soggetto attuatore.            
4. Affidamento, esecuzione ed ultimazione degli interventi                      
4.1. I soggetti attuatori provvedono ad affidare i lavori non appena            
acquisiti tutti gli assensi di legge sul progetto e comunque non                
oltre 60 giorni da tale acquisizione.                                           
4.2. I lavori possono essere affidati a trattativa privata, previa              
gara informale alla quale puo' essere invitato, in forza della deroga           
all'art. 24 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed                    
integrazioni, autorizzata dall'art. 3 dell'OPCM 3359/04, un numero di           
imprese anche inferiore a quindici e comunque non a cinque, in                  
possesso dei requisiti di legge. Resta ferma la facolta' di procedere           
all'affidamento diretto dei lavori in economia di importo inferiore a           
20.000 Euro, ai sensi dell'art. 144 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.           
E' consentito aggregare piu' progetti di importo limitato, fino                 
all'importo complessivo di 100.000 Euro, per espletare una singola              
trattativa privata. Resta inteso che i singoli progetti dovranno                
essere redatti per il finanziamento loro assegnato.                             
4.3. Le presenti procedure devono ritenersi parte integrante e                  
sostanziale del contratto d'appalto nel quale devono inoltre essere             
espressamente richiamati gli estremi della presa d'atto provinciale             
ai sensi del precedente punto 3.1, le norme derogate, i criteri di              
aggiudicazione dei lavori e la clausola per l'esercizio dei poteri              
sostitutivi qualora ricorrano le circostanze di cui al successivo               
punto 7.                                                                        
4.4. Le opere devono essere completate entro i 12 mesi successivi               
alla data di affidamento dei lavori.                                            
4.5. Con riferimento ai controlli in corso d'opera e a lavori                   
ultimati, si applica la normativa statale e regionale citata al punto           
2.1.                                                                            
4.6. Salvo i casi in cui il collaudo e' sostituito dal certificato di           
regolare esecuzione a norma della normativa vigente, per gli                    
interventi di importo a base d'appalto superiori a 200.000 Euro si              
provvede al relativo collaudo, per le cui operazioni sono nominati              
dal soggetto attuatore tecnici qualificati ai sensi di legge.                   
Per i lavori comprendenti strutture, al collaudatore, in possesso dei           
requisiti specifici previsti dalla legge, e' affidato anche il                  
collaudo statico. Il collaudo e' svolto in corso d'opera ed e' esteso           
alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.                             
Copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e'                   
trasmessa al Settore Edilizia dopo la sua approvazione.                         
4.7. Ai fini della rilevazione dello stato di attuazione degli                  
interventi previsti nel piano, i soggetti attuatori devono                      
trasmettere i relativi dati semestralmente all'UO provinciale                   
Protezione civile, avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio             
lavori di cui alla circolare 20 aprile 2000, n. 1 del Sottosegretario           
di Stato delegato al coordinamento della Protezione civile,                     
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000. Le                
scadenze sono fissate al 31 gennaio e al 31 luglio per tutta la                 
durata dei lavori. La scheda di monitoraggio deve essere sottoscritta           
in ogni pagina dal responsabile del procedimento; per i lavori da               
realizzarsi a cura delle Curie, la scheda deve essere sottoscritta in           
ogni pagina dal Direttore dei lavori e controfirmata dal                        
rappresentante legale delle Curie medesime.                                     
5. Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale                        
5.1. I fondi di cui all'ordinanza 3359/04 saranno gestititi                     
attraverso un'apposita contabilita' speciale istituita presso la                
Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di                 
Bologna. Presso il Servizio provinciale Bilancio-Risorse finanziarie,           
Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna, operera' pertanto l'UO                       
Contabilita' Speciale che, su richiesta del soggetto attuatore,                 
provvedera':                                                                    
- all'erogazione del primo acconto, pari al 35% della somma ammessa a           
finanziamento, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva             
di atto di notorieta' di cui all'Allegato A). In caso di mancata                
richiesta del predetto acconto, il soggetto attuatore presentera' la            
dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B) ai fini                        
dell'erogazione del 1 stato di avanzamento dell'intervento. In questo           
caso il soggetto attuatore che non intende chiedere un secondo SAL,             
dovra' assicurarsi di non eccedere l'85% della somma ammessa a                  
finanziamento;                                                                  
- alla erogazione di un numero massimo di due stati di avanzamento              
degli interventi, previo recupero proporzionale dell'acconto e dietro           
presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'             
di cui all'Allegato C). Il soggetto attuatore dovra' assicurarsi di             
non eccedere complessivamente l'85% della somma ammessa a                       
finanziamento;                                                                  
- all'erogazione del saldo spettante, dietro presentazione della                
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'Allegato           
D). La somma spettante a saldo sara' al netto di eventuali economie             
che rimarranno a disposizione del Commissario delegato, Presidente              
della Provincia di Bologna per il finanziamento di ulteriori                    
interventi in sede di eventuale rimodulazione del Piano stralcio                
n.2.                                                                            
5.2. Per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di             
somma urgenza ancora in corso di esecuzione, si applicheranno le                
disposizioni di cui al precedente punto 5.1. Nel caso invece di                 
interventi di somma urgenza gia' ultimati, i soggetti attuatori                 
inoltreranno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di              
cui all'Allegato E) al Settore provinciale Bilancio-Risorse                     
finanziarie che provvedera' alla liquidazione in un'unica soluzione             
della somma ammessa a finanziamento, al netto di eventuali economie             
che rimarranno a disposizione del Commissario delegato, Presidente              
della Provincia di Bologna per le finalita' indicate al precedente              
punto 5.1.                                                                      
5.3. I soggetti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le           
imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di             
eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema            
dei flussi di finanziamento sopra delineato.                                    
5.4. I soggetti attuatori invieranno per conoscenza all'UO                      
provinciale Protezione civile una copia delle dichiarazioni                     
sostitutive di atti di notorieta' di cui agli Allegati A), B), C),              
D), E) indicati nei precedenti punti 5.1. e 5.2.                                
5.5. Il Commissario delegato, Presidente della Provincia si riserva             
la facolta' di richiedere ai soggetti attuatori in ogni fase del                
procedimento di erogazione delle somme ammesse a finanziamento la               
documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per              
estremi nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' di cui            
agli allegati menzionati nei punti precedenti.                                  
5.6. Ad avvenuta erogazione del saldo della somma ammessa a                     
finanziamento, il Settore provinciale Bilancio-Risorse finanziarie              
comunichera' all'UO provinciale Protezione civile l'ammontare delle             
eventuali economie accertate per ciascun intervento.                            
6. Poteri sostitutivi                                                           
6.1. Qualora dalle verifiche sugli interventi, effettuate ai sensi di           
quanto previsto ai precedenti punti 4. e 5., emergano gravi                     
inadempienze o violazioni delle disposizioni che regolano                       
l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato diffida il               
soggetto attuatore a provvedere alla rimozione dell'inadempienza o              
violazione, assegnando a tal fine un congruo termine. Scaduto tale              
termine senza che il soggetto attuatore abbia provveduto o addotto un           
giustificato motivo, il Commissario delegato, con propri                        
provvedimenti, individua un nuovo soggetto cui affidare la                      
realizzazione o il completamento dell'intervento.                               
Sono a carico del soggetto attuatore, nei confronti del quale sia               
stato esercitato il potere sostitutivo, gli eventuali danni e i                 
maggiori oneri derivanti dalle inadempienze o violazioni contestate.            
7. Procedure di controllo degli interventi ultimati                             
7.1 Ad avvenuta ultimazione, gli interventi saranno sottoposti a                
controllo da parte dei funzionari della UO provinciale Protezione               
civile o di altre strutture pubbliche all'uopo individuate nel                  
rispetto della normativa vigente.                                               
Il controllo sara' diretto a verificare:                                        
- la veridicita' delle dichiarazioni rese in sede di dichiarazione              
sostitutiva di atto di notorieta';                                              
- la correttezza delle procedure seguite dai soggetti attuatori nel             
corso della realizzazione e della rendicontazione degli interventi.             
Saranno controllati tutti gli interventi di importo superiore a                 
200.000 Euro.                                                                   
Gli interventi di importo inferiore a 200.000 Euro saranno sottoposti           
a controllo a campione, secondo il criterio della casualita'                    
numerica, nella misura di almeno il 15% del totale. Il Commissario              
delegato, Presidente della Provincia di Bologna, si riserva la                  
facolta' di sottoporre a controllo ulteriori interventi laddove siano           
state rilevate anomalie. Con uno o piu' atti dell'UO provinciale                
Protezione civile saranno resi noti gli interventi ricadenti nel                
campione, unitamente ai nominativi dei funzionari incaricati e del              
responsabile del procedimento di controllo.                                     
I funzionari incaricati provvederanno a richiedere al soggetto                  
attuatore la trasmissione in copia conforme agli originali dei                  
seguenti documenti, con facolta' di disporre un successivo                      
sopralluogo:                                                                    
- verbale di urgenza o di somma urgenza;                                        
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di                     
progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di                
sicurezza, eventuale collaudo e requisiti professionali dei tecnici             
incaricati;                                                                     
- progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto             
di approvazione;                                                                
- atto di affidamento degli interventi;                                         
- verbale di consegna dei lavori;                                               
- eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;                        
- eventuali atti di approvazione di perizie di variante;                        
- certificato di ultimazione dei lavori redatto del Direttore dei               
lavori;                                                                         
- dichiarazioni circa eventuali avvisi ad opponendum e a cessioni di            
credito;                                                                        
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata           
documentazione;                                                                 
- certificato di regolare esecuzione e relativo atto di                         
approvazione;                                                                   
- certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;                      
- fatture, parcelle o note pro-forma.                                           
Ogni procedimento di controllo si concludera' con una relazione                 
sottoscritta dal funzionario incaricato. Tutte le relazioni verranno            
trasmesse al soggetto attuatore e al Commissario delegato, Presidente           
della Provincia di Bologna.                                                     
7.2. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' (Allegati A, B,            
C, D, E)                                                                        
Allegato A - Richiesta di erogazione dell'acconto della somma ammessa           
a finanziamento                                                                 
Allegato B - Richiesta di erogazione della somma ammessa a                      
finanziamento per stato di avanzamento lavori non preceduta da                  
richiesta di acconto                                                            
Allegato C - Richiesta di erogazione della somma ammessa a                      
finanziamento per stato di avanzamento lavori                                   
Allegato D - Richiesta di erogazione del saldo della somma ammessa a            
finanziamento                                                                   
Allegato E - Richiesta di erogazione in un'unica soluzione della                
somma ammessa a finanziamento per interventi di somma urgenza gia'              
ultimati.                                                                       
Nota: Il secondo Piano stralcio e' scricabile dal sito della                    
Provincia: www.provincia.bologna.it. Aste, bandi e                              
concorsi/Bandi/Bandi e modulistica/Ambiente/Piano degli interventi              
urgenti secondo stralcio/Allegati.                                              
(segue allegato fotografato)                                                    
PROCEDURA PER CONTRIBUTI AI PRIVATI ED ATTIVITA' PRODUTTIVE                     
1. Contributi a soggetti privati e attivita' produttive                         
L'ordinanza 3359/04 prevede la redazione di "un piano di interventi             
straordinari per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture             
danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti dal                
sisma". La concessione ed erogazione di contributi a favore dei                 
soggetti privati per tali interventi avverra' secondo un ordine di              
priorita' e con le procedure determinate nel piano predisposto dal              
Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'OPCM 3359/04.                    
2. Soggetti privati che possono accedere al contributo                          
Possono accedere al contributo di cui al punto precedente i                     
proprietari di immobili (destinati ad uso di abitazione o di                    
attivita' commerciali o produttive) e ACER, in qualita' di gestore              
degli alloggi ERP, localizzati nei comuni individuati al punto 4 del            
primo stralcio del piano pubblicato nel Bollettino Ufficiale                    
regionale n. 109 del 4/8/2004 e danneggiati in modo grave dalla crisi           
sismica del 14 settembre 2003.                                                  
Qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino il loro             
diritto, i contributi possono essere concessi ad usufruttuari o a               
titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai                   
proprietari nella richiesta dei contributi spettanti. In questi casi,           
alle richieste di contributi, deve essere allegata anche la                     
dichiarazione di esplicita rinuncia al contributo da parte del                  
proprietario.                                                                   
Sono esclusi dalla possibilita' di accedere al contributo i                     
proprietari di fabbricati che, pur danneggiati dal sisma, risultavano           
in stato di grave incuria per non uso o perche' rudere al momento del           
sisma.                                                                          
3. Interventi ammessi a contributo                                              
Sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale                   
necessarie per riparare i danni prodotti dalla crisi sismica e per              
conseguire l'obiettivo del miglioramento, nonche' le finiture                   
strettamente connesse. Sono altresi' ammesse altre opere, qualora               
necessarie per rimuovere uno stato di inagibilita' non legato a fatti           
strutturali. Non e' ammesso a finanziamento il risarcimento di danni            
ad arredi o beni mobili. In linea di principio, non sono ammessi                
interventi di demolizione e ricostruzione, salvo situazioni                     
eccezionali che andranno valutate caso per caso.                                
Sono ammissibili al contributo pubblico, secondo le priorita'                   
stabilite al successivo punto 7, gli interventi sugli edifici per i             
quali sia stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o inagibilita'           
totale o parziale a seguito dell'evento sismico.                                
Sono altresi' ammissibili al contributo pubblico, secondo le                    
priorita' stabilite al successivo punto 7, gli interventi sugli                 
edifici per i quali, pur in assenza di ordinanza sindacale di                   
sgombero o inagibilita', sia riscontrabile un grave danno, cosi' come           
definito al punto 1.2 dell'Allegato B alla delibera di Giunta                   
regionale 1147/98 (Allegato 4), in rapporto di causalita' diretta ed            
immediata con gli eventi sismici suddetti. La tipologia dei danni               
presenti deve essere pertanto compatibile e congruente con la                   
specificita' dell'evento verificatosi. In tal caso, alla domanda di             
contributo dovra' essere allegata una perizia asseverata come                   
indicato al successivo punto 6.                                                 
Sono esclusi dal contributo gli interventi su immobili o porzioni di            
immobili che, seppur danneggiati, risultino realizzati in difformita'           
alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni                      
urbanistiche ed edilizie, vigenti (all'epoca della realizzazione),              
salvo che sia intervenuta sanatoria.                                            
I contributi potranno riguardare anche interventi effettuati prima              
dell'entrata in vigore delle presenti procedure, purche' per gli                
stessi sia stata rilasciata regolare autorizzazione comunale e sia              
stato depositato il progetto per gli interventi in zona sismica, ove            
richiesto; e a condizione che sia stato conseguito un maggior grado             
di sicurezza dell'edificio stesso alle azioni sismiche.Gli interventi           
su parti comuni del fabbricato possono essere disposti dalla                    
maggioranza dei condomini che comunque rappresentino almeno la meta'            
del valore dell'edificio, secondo quanto previsto dal comma 2                   
dell'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche           
e integrazioni.                                                                 
4. Definizioni                                                                  
Unita' strutturale (o edificio): e' identificata come organismo                 
strutturalmente omogeneo dalle fondazioni alla copertura e                      
planimetricamente individuato dalle chiusure verticali e, in genere,            
distinguibile dalle altre unita' adiacenti in base a caratteristiche            
specifiche che influiscono sul comportamento dinamico (in linea di              
massima: presenza di giunti verticali, ristrutturazione da cielo a              
terra su parte del complesso edilizio che abbia aumentato in maniera            
consistente la rigidezza della struttura, sensibili variazioni dello            
spessore dei muri portanti, sensibili variazioni delle altezze o                
della tipologia costruttiva con particolare riferimento a materiali e           
modalita' di costruzione delle strutture verticali, ecc.).                      
Rappresenta l'entita' strutturale minima da analizzare per una                  
corretta impostazione del progetto di ripristino e riduzione del                
rischio.                                                                        
Aggregato strutturale: e' identificato come l'insieme di tutte le               
unita' strutturali in grado di interagire reciprocamente in fase                
dinamica. In linea di massima, all'interno di centri storici,                   
l'aggregato strutturale puo' essere identificato come coincidente con           
l'isolato.                                                                      
Unita' immobiliari: vengono individuate in relazione alla loro                  
eventuale diversa destinazione, per usi abitativi e non,                        
comprendendo, per ciascuna unita' e per ciascuno dei due usi, sia i             
locali principali che quelli di pertinenza. Pertanto, per l'uso                 
abitativo l'unita' immobiliare corrisponde all'unita' immobiliare               
come definita nel catasto, comprensiva pero' delle relative                     
pertinenze (garage, depositi, ecc.), anche se localizzate in                    
fabbricati distinti; quindi una unita' immobiliare puo' trovarsi                
collocata in piu' unita' strutturali. Per l'uso commerciale o                   
produttivo le unita' immobiliari comprendono tutti i corpi di                   
fabbrica, anche distinti (principali e pertinenze) nei quali si                 
svolge l'attivita' commerciale o produttiva.                                    
5. Determinazione dell'entita' del contributo                                   
Il contributo massimo concedibile e' una quota percentuale, fino al             
75%, del minor valore tra:                                                      
a) un primo parametro dedotto quale prodotto tra un parametro                   
unitario di 300 Euro/mq. e la superficie dell'unita' immobiliare                
valutata come somma della superficie complessiva dell' unita'                   
immobiliare (come precedentemente definita) al lordo dei muri ed                
esclusione della sola superficie di sottotetto se il solaio non e'              
strutturale (controsoffitto);                                                   
b) un secondo parametro riferito all'unita' immobiliare pari a 41.000           
Euro.                                                                           
Gli importi eccedenti il contributo concedibile sono                            
obbligatoriamente a carico del soggetto richiedente. Il suddetto                
limite massimo di quota percentuale e' abbassato al 50%, qualora                
l'intervento riguardi unita' immobiliari ad uso abitazione che non              
costituiscano prima casa.                                                       
Per le unita' immobiliari danneggiate comprese all'interno di un                
edificio identificabile come unita' strutturale di cui rappresentano            
una parte volumetricamente e strutturalmente significativa,                     
l'intervento va considerato in maniera unitaria sull'intera unita'              
strutturale dal punto di vista tecnico-procedurale. In questi casi,             
per la valutazione delle priorita', si fara' riferimento all'unita'             
immobiliare con priorita' massima per tutte le unita' immobiliari               
sulle quali si rendera' necessario intervenire. In questi casi dovra'           
essere presentata un'unica istanza di contributo da persona munita di           
delega da tutti i proprietari per l'intera unita' strutturale come da           
allegato atto di procura speciale tipo (Allegato 1).                            
L'entita' massima del contributo e' pari alla somma dei contributi              
massimi spettanti alle singole unita' immobiliari effettivamente                
danneggiate e verra' erogato al delegato che ha presentato domanda,             
il quale provvedera' alla ripartizione del contributo (e dell'                  
accollo di spesa) tra i singoli proprietari sulla base di criteri               
concordati precedentemente tra gli stessi (ad esempio, con criterio             
di proporzionalita' in funzione delle cifre effettivamente spese per            
ogni unita' immobiliare).                                                       
Per la riparazione di edifici riconosciuti di particolare interesse             
storico-artistico, assoggettati a vincolo dalla competente                      
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, i                  
parametri di cui alle lettere a) e b) si considerano maggiorati del             
20% e quindi pari rispettivamente a 360 Euro/mq. e 49.200 Euro/unita'           
immobiliare.                                                                    
Qualora l'unita' immobiliare coincida con l'unita' strutturale e sia            
completamente isolata il parametro di cui alla lettera b) si                    
considera raddoppiato e quindi pari a 82.000 Euro/unita'                        
immobiliare.                                                                    
Qualora l'unita' immobiliare sia compresa in un aggregato strutturale           
molto esteso e non ne costituisca parte volumetricamente o                      
strutturalmente significativa, esistendo comunque la necessita' di              
estendere le valutazioni tecniche anche a unita' immobiliari e/o                
strutturali contermini, i parametri di cui alle lettere a) e b) si              
considerano maggiorati del 20% e quindi pari rispettivamente a 360              
Euro/mq. e 49.200 Euro/unita' immobiliare.                                      
Per l'edilizia agricola-produttiva (capannoni, stalle, fienili . . .)           
il parametro di cui alla lettera a) si considera ridotto al 60% e               
quindi pari a 180 Euro/mq.                                                      
Nel caso di attivita' produttive che comprendano piu' unita'                    
strutturali isolate (capannoni, stalle, ecc.) il parametro di cui               
alla lettera a) va applicato alle sole superfici delle unita'                   
strutturali inagibili o gravemente danneggiate.                                 
Nel caso che l'ordinanza di inagibilita' o il grave danno riguardino            
pertinenze di abitazioni o di attivita' varie, il parametro di cui              
alla lettera a) si considera ridotto al 60% e quindi pari a 180                 
Euro/mq. mentre il parametro di cui alla lettera b) si considera                
ridotto al 40% e quindi pari a 16.400 Euro/unita' immobiliare. Le               
precedenti riduzioni dei due parametri vanno adottate qualora fosse             
danneggiata la sola pertinenza. In questo caso anche la superficie di           
riferimento per il calcolo del contributo sara' quella della sola               
pertinenza. Nel caso in cui sia ammessa a contributo l'unita'                   
principale la pertinenza e' considerata parte integrante della stessa           
(unica unita' immobiliare).                                                     
Le spese tecniche, determinate in base alle vigenti tariffe                     
professionali, sono ammesse a contributo entro il limite massimo del            
10% dell'importo netto dei lavori per opere strutturali e finiture              
strettamente connesse, comprensivo dei relativi oneri fiscali e                 
previdenziali.                                                                  
L'incidenza delle opere di finitura finanziabili non potra', in                 
nessun caso, essere maggiore del 30% dell'importo complessivo dei               
lavori risultanti dal computo metrico estimativo.                               
6. Modalita' di presentazione delle domande di contributo                       
Le domande di contributo per gli interventi devono essere presentate            
dagli aventi titolo al Comune ove e' ubicato l'immobile danneggiato             
entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti                  
procedure, avvalendosi dell'allegato modulo di domanda (Allegato 2) e           
secondo le indicazioni previste (Allegato 5).                                   
Qualora usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia si                 
sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi, alla               
domanda deve essere allegata anche la dichiarazione di esplicita                
rinuncia al contributo da parte del proprietario.                               
Nei casi di piu' unita' immobiliari danneggiate comprese all'interno            
di unita' o aggregati strutturali di cui rappresentano una parte                
volumetricamente e strutturalmente significativa, alla domanda, che             
dovra' essere presentata da persona munita di delega da tutti i                 
proprietari per l'intera/o unita'/aggregato strutturale, dovra'                 
essere allegato l'atto di procura speciale conforme all'Allegato 1.             
Nel caso in cui non vi sia una inagibilita' totale o parziale ma                
esista comunque un grave danno cosi' come definito al punto 1.2                 
dell'Allegato B alla delibera di Giunta regionale 1147/98, (Allegato            
4) alla domanda di contributo dovra' essere allegata una perizia                
asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che dovra' attestare i             
seguenti punti:                                                                 
- i danni presenti sull'immobile oggetto della richiesta di                     
contributo sono chiaramente identificati in una o piu' tipologie di             
"grave danno" , specificate per le voci strettamente attinenti                  
l'immobile in questione;                                                        
- tali danni sono sostanzialmente dovuti alla crisi sismica iniziata            
il 14 settembre 2003.                                                           
7. Criteri per l'identificazione di classi di priorita' per                     
l'assegnazione dei contributi                                                   
L'assegnazione dei contributi e' disposta secondo le seguenti                   
priorita':                                                                      
a) abitazioni principali, attivita' commerciali e produttive, aziende           
agricole, con inagibilita' totale: unita' o aggregati strutturali con           
unita' immobiliari risultate, per effetto del sisma, totalmente                 
inagibili. Nel caso che l'inagibilita' riguardi solo pertinenze o               
fabbricati accessori, senza compromissione dell'abitabilita' o                  
dell'attivita', si ricade nella priorita' di classe d;                          
b) abitazioni principali, attivita' commerciali e produttive, aziende           
agricole, con inagibilita' parziale: unita' o aggregati strutturali             
con unita' immobiliari risultate, per effetto del sisma, parzialmente           
inagibili. Nel caso che l'inagibilita' parziale riguardi solo                   
pertinenze o fabbricati accessori, senza compromissione                         
dell'abitabilita' o dell'attivita', si ricade nella priorita' di                
classe d;                                                                       
c)                                                                              
unita' o aggregati strutturali con unita' immobiliari risultate, per            
effetto del sisma, gravemente danneggiate;                                      
d) altre unita' immobiliari totalmente o parzialmente inagibili:                
unita' o aggregati strutturali con unita' immobiliari risultate, per            
effetto del sisma, totalmente o parzialmente inagibili che non                  
ricadono ai punti precedenti ma per le quali risulti dimostrabile               
l'utilizzazione, anche saltuaria (ad esempio, seconde case,                     
pertinenze o fabbricati accessori di abitazioni principali);                    
e) immobili gravemente danneggiati utilizzati anche saltuariamente:             
unita' o aggregati strutturali risultati, per effetto del sisma,                
gravemente danneggiati, con unita' immobiliari che non ricadono ai              
punti precedenti ma per le quali risulti dimostrabile                           
l'utilizzazione, anche saltuaria (ad esempio, seconde case,                     
pertinenze o fabbricati accessori di abitazioni principali).                    
Va ricordato che le abitazioni principali devono risultare tali alla            
data del sisma, mentre le unita' immobiliari relative ad attivita'              
produttive o commerciali o aziende agricole devono essere                       
effettivamente utilizzate a tale scopo alla data del sisma.                     
8. Limite dei contributi                                                        
Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano in               
tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di                
compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi ha luogo           
solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il            
contributo cosi' determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari           
ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio           
antecedente la data dell'evento. In presenza di polizze assicurative            
che coprono diverse tipologie di rischi, verra' considerata solamente           
la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni                 
connessi all'evento calamitoso, comprensiva della corrispondente                
quota parte di accessori, diritti e imposte a carico del                        
contraente/assicurato. Tale somma non puo' comunque superare la meta'           
del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.                        
9. Istruttoria delle domande                                                    
Entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle                  
domande di cui al punto 6, i Comuni provvedono all'istruttoria delle            
stesse, previa verifica della loro ammissibilita'. Qualora la domanda           
non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede                          
l'integrazione, dando un termine, non superiore a 15 giorni, per la             
regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, la domanda e'                   
dichiarata inammissibile.                                                       
Il Comune puo' disporre accertamenti a campione sulla veridicita' dei           
dati riportati nella perizia asseverata di cui al punto 6.                      
Nei dieci giorni successivi alla fase istruttoria, i Comuni approvano           
gli elenchi dei soggetti aventi titolo a richiedere i contributi,               
ripartiti per classi di priorita', definendone i singoli importi                
massimi concedibili, e li trasmettono al Commissario delegato.                  
Il Commissario delegato provvede, entro 15 giorni, a ripartire i                
finanziamenti ai Comuni in relazione al fabbisogno indicato e alle              
priorita' adottate, compatibilmente con le disponibilita'                       
finanziarie.                                                                    
10. Criteri progettuali                                                         
I progetti devono essere redatti, per la parte dell'immobile                    
interessata, tenendo conto dell'unita' e dell'aggregato strutturale,            
secondo obiettivi di ripristino e miglioramento sismico ai sensi                
delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica vigenti.                
In particolare, per gli edifici compresi all'interno di aggregati               
strutturali costituiti da isolati storici di cui rappresentano una              
parte volumetricamente e strutturalmente significativa, l'intervento            
va considerato in maniera unitaria sull'intero aggregato come                   
indicato negli allegati "Criteri per la valutazione degli interventi            
unitari" (Allegato 3).                                                          
Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono               
essere prioritariamente finalizzati:                                            
- a riparare accettabilmente i danni e gli eventuali dissesti in                
atto;                                                                           
- ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando                 
particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali           
dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;                         
- ad eliminare gli indebolimenti locali delle pareti murarie, quali             
presenza di canne fumarie o vuoti di qualsiasi genere;                          
- a ridurre, a entita' sicuramente accettabile, l'eventuale spinta              
generata dalle coperture e dalle strutture voltate;                             
- a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale             
ai fini della risposta sismica della struttura;                                 
- evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti             
sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o                       
indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze                      
orizzontali dei maschi murari.                                                  
Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti               
portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la              
continuita' del sistema resistente. Dovranno comunque essere chiuse             
con tecniche adeguate le aperture che indeboliscono palesemente la              
struttura.                                                                      
Nella realizzazione degli interventi, sono da limitarsi le soluzioni            
che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza            
di qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di            
interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, e' da              
privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando               
opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del            
comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilita'                  
dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e,            
se richiesta, rigidezza nel piano).                                             
Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica gli               
interventi andranno limitati, in linea di massima:                              
- alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e               
alle tamponature che possano essere considerate efficaci ai fini                
dell'assorbimento delle forze orizzontali;                                      
- alla eventuale correzione delle irregolarita' di distribuzione                
delle tamponature che possano essere considerate efficaci al fine di            
ridurre gli effetti torsionali e le concentrazioni di                           
sollecitazione;                                                                 
- all'eventuale miglioramento della stabilita' di dette tamponature             
mediante idonea connessione alla struttura intelaiata ed adozione di            
dispositivi che limitino il pericolo di crolli per azioni fuori dal             
piano.                                                                          
Il finanziamento e' altresi' ammesso qualora il quadro di danno metta           
in luce carenze evidenti, non risolte dai provvedimenti precedenti, e           
allora si provvedera' a migliorare il comportamento sismico                     
dell'edificio agendo soprattutto sulla distribuzione in pianta e in             
alzato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti            
torsionali che le irregolarita' in altezza o le zone critiche                   
determinate dalla presenza di elementi tozzi.                                   
Nelle strutture prefabbricate andra' curata prioritariamente                    
l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilita' e della                   
resistenza alle azioni orizzontali.                                             
Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di                   
intervento e le priorita' elencate per la parte in muratura e per               
quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare                   
attenzione deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti            
strutturali e alla compatibilita' delle loro diverse deformazioni.              
Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno                 
risultare coerenti con l'Allegato A alla delibera di Giunta regionale           
n. 283 del 10 marzo 1999 e, per gli interventi su edifici di valore             
storico-artistico, anche con l'Allegato B alla stessa delibera,                 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.             
60 in data 10 maggio 1999.                                                      
I progetti devono contenere anche un dettagliato computo metrico                
estimativo dei lavori, tenendo a tal fine presente che per gli                  
interventi su edifici con danni da terremoto, sono ammesse a                    
finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per                  
riparare i danni prodotti dall'evento sismico e per conseguire                  
l'obiettivo del miglioramento come meglio specificato ai commi                  
precedenti, nonche' le finiture strettamente connesse e le eventuali            
indagini preliminari occorrenti.                                                
A tal fine:                                                                     
- il computo metrico estimativo dovra' essere redatto secondo i                 
criteri previsti e con riferimento all'"Elenco prezzi per opere di              
riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti, approvato            
con deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 1998, n. 1848, e            
ripubblicato, previa integrazione dei prezzi unitari in lire con il             
corrispondente valore espresso in Euro, nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna n. 60 in data 10 maggio 1999. Tale                 
elenco prezzi potra' essere soggetto, ove necessario per singole                
voci, ad adeguamenti di prezzo, debitamente motivati e documentati              
solo se in aumento, in conseguenza delle eventuali variazioni del               
costo dei materiali, della manodopera e di quant'altro strettamente             
pertinente alla realizzazione dell'intervento. E' ammesso il ricorso            
a nuovi prezzi esclusivamente nei casi in cui non sia possibile                 
risalire attraverso il suddetto elenco prezzi regionale alla                    
lavorazione prevista. Dovra' quindi essere giustificata                         
l'impossibilita' di ricorso a tecniche di intervento tradizionali,              
allegando contestualmente una dettagliata analisi prezzi specificante           
le singole voci e l'elenco prezzi utilizzato;                                   
- il quadro economico riepilogativo dovra' specificare la                       
suddivisione dei costi in finanziabili e non finanziabili, con                  
relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori ripartiti tra           
costi per opere strutturali e costi per finiture connesse, anche                
delle spese tecniche e dell'IVA.                                                
11. Modalita' di erogazione dei contributi                                      
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna del piano di riparto di cui al punto 9,            
i Comuni comunicano ai soggetti interessati l'esito delle domande               
presentate nonche' l'ammontare del contributo assegnato e calcolato             
sulla base delle risultanze dell'istruttoria delle domande medesime.            
Nella comunicazione i Comuni devono specificare che il contributo               
effettivamente erogabile non puo' comunque superare il minore importo           
tra il contributo assegnato e il limite del 75% della spesa                     
effettivamente sostenuta e fiscalmente documentata. Entro i 120                 
giorni successivi a tale comunicazione, il progetto esecutivo,                  
redatto in conformita' ai criteri progettuali di cui al precedente              
punto 10, deve essere depositato presso il Comune.                              
L'esame tecnico-amministrativo del progetto, che comprende anche la             
verifica di congruita' economica, e' effettuato dal nucleo di                   
valutazione comunale, integrato da un tecnico nominato dal                      
Commissario delegato, Presidente della Provincia di Bologna, esperto            
in materia di edilizia antisismica, entro 90 giorni dalla                       
presentazione del progetto medesimo.                                            
Qualora i progetti non risultino redatti conformemente ai criteri               
precedentemente citati, il nucleo di valutazione richiede una sola              
volta la documentazione integrativa indicando un congruo tempo per la           
sua presentazione; il termine fissato per la conclusione del                    
procedimento rimane sospeso e riprende a decorrere dalla                        
presentazione della documentazione integrativa. In mancanza della               
documentazione integrativa richiesta, il Comune nega il contributo              
mediante provvedimento motivato.                                                
La presentazione del progetto e l'esame tecnico-amministrativo hanno            
valore rispettivamente di denuncia del deposito del progetto e di               
autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi della vigente normativa           
statale e regionale in materia di costruzione in zone sismiche (DPR             
380/01, L.R. 35/84 e successive modifiche ed integrazioni e RR 33/86            
e successive modifiche ed integrazioni).                                        
I lavori devono essere iniziati entro 90 giorni dalla comunicazione             
dell'esito positivo del suindicato esame tecnico-amministrativo e               
ultimati nei successivi 18 mesi, pena la decadenza del contributo.              
Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comune soltanto in                
presenza di cause impreviste ed imprevedibili.                                  
I Comuni liquideranno i contributi agli aventi titolo secondo le                
seguenti modalita':                                                             
- dopo l'avvenuto inizio dei lavori, in ragione del 50 per cento del            
minor importo tra il contributo assegnato e l'importo complessivo dei           
lavori risultante dal computo metrico-estimativo;                               
- il saldo, a lavori ultimati, fino alla concorrenza del minore                 
importo tra il contributo assegnato e il limite del 75% della spesa             
effettivamente sostenuta, dietro presentazione della documentazione             
fiscalmente valida, della comunicazione di fine lavori e                        
dell'attestazione di regolare esecuzione degli stessi;                          
- in un'unica soluzione per gli interventi gia' ultimati, dietro                
presentazione della documentazione sopra indicata.Nel caso dei lavori           
eseguiti in economia, sono ammesse a contributo solo le spese                   
fiscalmente documentate (ad es. la fornitura dei materiali).                    
La Provincia di Bologna trasferira' ai Comuni le risorse finanziarie            
dietro presentazione, di copia conforme agli originali, degli atti di           
liquidazione dei contributi in parola agli aventi titolo.                       
Entro 20 giorni dalla disponibilita' di dette risorse i Comuni                  
provvederanno al pagamento dei contributi agli aventi titolo.                   
Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio finanziario, i Comuni              
trasmetteranno alla Provincia un prospetto analitico con                        
l'indicazione, per ciascun soggetto beneficiario del contributo                 
assegnato, delle somme liquidate e pagate e di quelle ancora da                 
liquidare, nonche' dello stato di attuazione del relativo intervento.           
Il prospetto deve essere corredato anche di copia conforme agli                 
originali dei mandati di pagamento emessi nell'anno precedente.                 
Con riferimento ai controlli sugli interventi finanziati si applica             
la sopra citata normativa in materia di costruzioni in zone sismiche.           
Con riferimento ai controlli sulla veridicita' di quando dichiarato             
nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' i Comuni                  
procederanno ai controlli a campione previsti dal DPR 28 dicembre               
2000, n. 445, nella misura di almeno il 15% delle domande accolte.              
Qualora, in sede di controllo, siano accertate situazioni di gravi              
irregolarita' o falsita' nelle dichiarazioni rese, il Comune procede            
alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze             
previste dalla legge.                                                           
Allegati:                                                                       
Allegato 1: procura speciale tipo per l'affidamento da parte di tutti           
i proprietari interessati da un intervento unitario, ad un solo                 
soggetto, di tutte le attivita' dalla presentazione della domanda di            
contributo alla presentazione dei progetti, dalla riscossione dei               
contributi fino alla completa attuazione degli interventi.                      
Allegato2: domanda di contributo per danni a beni immobili adibiti ad           
uso abitativo, commerciale e produttivo.                                        
Allegato 3: criteri per la valutazione degli interventi unitari.                
Allegato 4: definizione di grave danno.                                         
Allegato 5: indicazioni per la compilazione delle domande di                    
contributo.                                                                     
Nota: i sopra citati Allegati A e B alla delibera di Giunta regionale           
n.  283 del 10 marzo 1999 nonche' l'"Elenco prezzi per opere di                 
riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti" sono stati           
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.             
60 in data 10 maggio 1999.                                                      
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 3                                                                      
Criteri per la valutazione degli interventi unitari (4)                         
(omissis)                                                                       
All'interno dei suddetti tessuti edilizi di particolare rilevanza               
assumono ulteriore significato gli "interventi unitari" (...)                   
perimetrati dai Comuni per individuare "edifici o complessi di                  
edifici tra loro collegati, con particolare riferimento                         
all'interazione strutturale", tali da comportare sia un progetto                
unitario ed un'esecuzione unitaria sia particolari strumenti di                 
gestione di tutte le attivita' ad essa connesse (consorzi o procura             
speciale ad unico soggetto da parte dei proprietari dei diversi                 
immobili che compongono il complesso). Questa necessita' nasce dalla            
consapevolezza che ogni singolo elemento costruttivo partecipa alla             
stabilita' del complesso di edifici. (omissis).                                 
1.3. Obiettivi dei presenti criteri                                             
(...)                                                                           
- sottolineare, attraverso possibili tipizzazioni di situazioni                 
ricorrenti, l'utilita' del rilievo critico quale fattore determinante           
le scelte di intervento e garante della loro correttezza;                       
- fornire criteri progettuali espressamente finalizzati al                      
raggiungimento del risultato atteso di conservazione (rispetto dei              
caratteri costruttivi e meccanici del patrimonio edilizio e tutela              
urbana) e sicurezza duratura (miglioramento sismico);                           
- identificare cosi' un percorso tipo per l'approccio agli interventi           
unitari che garantisca la congruenza tra finalita' normative, rilievo           
critico e scelte progettuali.                                                   
Analisi dell'edificio e del sistema edilizio continuo                           
2.1 Finalita' del rilievo                                                       
La comprensione del sistema edilizio continuo oggetto dell'intervento           
unitario si attua attraverso analisi propedeutiche che hanno tra i              
principali strumenti il rilievo geometrico e il rilievo critico                 
(...).                                                                          
Il rilievo geometrico descrive lo stato dell'oggetto d'intervento               
unitario (definizione geometrica e dimensionale) con un livello di              
dettaglio tale da:                                                              
- distinguere la struttura primaria (muri) dalle partizioni interne             
(tramezzi e controsoffitti);                                                    
- indicare la tessitura degli orizzontamenti (solai e coperture) e la           
geometria delle volte;                                                          
- posizionare e descrivere i principali fenomeni fessurativi.                   
Il rilievo critico descrive "l'analisi storico-critica delle                    
trasformazioni e dei danni subiti dal fabbricato (...)". Il rilievo             
critico infatti localizza, descrive, dettaglia e sintetizza:                    
1) le valenze (...) del sistema edilizio da conservare e mettere in             
sicurezza;                                                                      
2) gli "elementi di interazione strutturale tra gli edifici che                 
costituiscono l'intervento unitario" (esempio adiacenza di edifici              
con diversa tipologia strutturale);                                             
3) le tracce di formazione e trasformazione del sistema edilizio                
continuo, con particolare riferimento a quelle che individuano                  
"condizioni di danno e vulnerabilita'" anche future (esempio:                   
mancanza di  ammorsature tra pareti ortogonali);                                
4) i danni verificatisi nel tempo (lesioni, distacchi, dislocazioni,            
fuori piombo, disallineamenti, perdite di sesto, (...), evidenziando            
quelli dovuti all'ultimo evento sismico (...).                                  
Sulla base di tali aspetti, delle tracce di formazione e                        
trasformazione e dei danni osservati potranno essere formulate le               
ipotesi dei meccanismi di danno attivati dal sisma e dei possibili              
meccanismi di danno attivabili (...).                                           
Il rilievo geometrico documenta quindi lo "stato di fatto", mentre il           
rilievo critico documenta "come" si e' prodotto lo stato di fatto.              
Dal rilievo critico scaturisce il progetto che determina la vita                
futura del sistema edilizio (...).                                              
2.2. I punti fondamentali del rilievo critico                                   
Nel particolare il rilievo critico deve:                                        
A. mettere in evidenza le valenze e i valori riconosciuti al fine di            
garantirne la conservazione anche in previsione di futuri terremoti             
individuando: A.1. le valenze storico-paesaggistiche e i valori                 
architettonici e tipologici; A.2. i valori tecnico-costruttivi e                
materici;                                                                       
B. mettere in evidenza le irregolarita' plano-altimetriche del                  
sistema edilizio al fine di evidenziare eventuali punti di debolezza            
individuando: B.l. le irregolarita' dovute alle caratteristiche                 
morfologiche del sito (sfalsamento della quota di imposta delle                 
fondazioni, strutture di sostegno di terrazzamenti); B.2. la presenza           
di elementi di irregolarita' morfologiche sia orizzontali sia                   
verticali nel sistema edilizio continuo (adiacenza di scatole murarie           
di dimensioni molto diverse, presenza di edifici specialistici); B.3.           
l'integrazione nelle scatole murarie di strutture preesistenti aventi           
caratteristiche molto diverse dalle altre parti che compongono la               
medesima scatola muraria (strutture murarie di edilizia di base                 
preesistenti, mura castellane o urbane, muri di sostegno del                    
terreno);                                                                       
C. mettere in evidenza le connessioni tra i singoli elementi                    
costruttivi al fine di verificare l'effettiva chiusura delle scatole            
murarie e le carenze di connessione anche nascoste, individuando:               
C.1. le fasi di edificazione e di trasformazione delle strutture                
murarie che hanno determinato lo stato di fatto e, in particolare,              
hanno determinato la mancanza di ammorsature nei nodi (le fasi di               
edificazione e di trasformazione, per semplicita', possono essere               
descritte con schemi grafici); C.2. la presenza di discontinuita'               
nella struttura muraria (canne fumarie, impianti in traccia, aperture           
in breccia); C.3. la congruenza strutturale della posizione delle               
aperture (prossimita' ai cantonali, larghezza o altezza); C.4.                  
l'eliminazione di elementi costruttivi con conseguente indebolimento            
delle cellule murarie (per esempio un muro longitudinale di divisione           
tra due cellule chiuse o un orizzontamento di divisione tra due                 
cellule sovrapposte); C.5. l'inserimento di elementi estranei alla              
scatola muraria chiusa (corpi addossati, in aggetto, superfetazioni             
incongrue);                                                                     
D. mettere in evidenza la corrispondenza alla "regola dell'arte"                
degli elementi costruttivi al fine di segnalare problemi tecnologici            
e tecnico-costruttivi che ne compromettono l'efficacia, individuando:           
D.l. la qualita' dei materiali e della regola compositiva delle                 
murature con particolare riferimento all'alternanza dei diatoni                 
(elementi posti di punta) e ortostati (elementi posti di fascia),               
alla correttezza della fattura delle piattabande, alla qualita' della           
muratura di cimasa, alla qualita' dei cantonali, alla presenza di               
incatenamenti o altri accorgimenti, previsti nella fase originaria di           
edificazione e nelle fasi successive; alla risarcitura di antiche               
lesioni, ecc.; D.2. la correttezza della posa delle travi e dei solai           
sul muro e delle travi di copertura sulla muratura di cimasa e la               
correttezza della tipologia, della disposizione e dei collegamenti              
reciproci fra le varie travi della copertura; D.3. lo stato di                  
conservazione dei vari elementi strutturali e le cause dell'eventuale           
degrado;                                                                        
E. mettere in evidenza le snellezze orizzontali e verticali delle               
pareti murarie al fine di evidenziare le parti soggette a                       
cinematismi, individuando: E.1. i rapporti geometrici delle pareti              
(B/L e B/H) in relazione alle condizioni di vincolo (connessioni ai             
muri ortogonali e agli orizzontamenti) considerando anche i casi di             
muri plurivincolati per la presenza di orizzontamenti sfalsati; E.2.            
i vincoli verticali (qualita' delle connessioni tra pareti                      
ortogonali, semplice ammorsamento, assenza di ammorsamento) e i                 
vincoli orizzontali (appoggio dei solai, del tetto, presenza di                 
catene) di ciascuna parete;                                                     
F. mettere in evidenza le contiguita' tra sistemi costruttivi diversi           
al fine di valutare eventuali interazioni ovvero problemi                       
tecnico-costruttivi specifici individuando: F.1. le caratteristiche             
del contatto tra gli edifici con struttura portante diversa (edifici            
in muratura e edifici con struttura portante intelaiata) e                      
l'eventuale presenza del giunto di separazione; F.2. la presenza di             
interventi strutturali pregressi che hanno mutato le caratteristiche            
di rigidezza dei muri o dei solai o il rapporto fra peso dei muri e             
peso degli orizzontamenti o comunque alterazione di equilibri                   
d'insieme, come possibili fattori di vulnerabilita';                            
G. leggere il quadro dei dissesti al fine di comprendere il                     
comportamento meccanico, individuando: G.l. la congruenza geometrica            
di: lesioni, distacchi, dislocazioni, fuori piombo, disallineamenti,            
perdite di sesto; G.2. una o piu' ipotesi sui meccanismi di danno               
sismico avvenuti e sulla loro successione temporale; G.3. lesioni a             
carattere "patologico" quali quelle innescate dal sisma o da altri              
meccanismi individuati (precedenti sismi, cedimenti di fondazione,              
eliminazione o inefficacia di vincoli); le lesioni a carattere                  
"fisiologico" quali assestamenti dovuti alla fase di costruzione o di           
trasformazione o a cicli termo igrometrici (...).                               
2.3 La sintesi del rilievo critico: dal rilievo al progetto                     
Tutte le informazioni derivanti dai precedenti punti confluiscono               
nella formulazione delle ipotesi di meccanismo di danno attivato dal            
sisma e nella definizione di altri meccanismi di danno sismico                  
attivabili (comportamento atteso-vulnerabilita') documentabile sia              
mediante sintesi grafica (in molti casi i meccanismi trovano in uno o           
piu' schemi assonometrici d'assieme il piu' semplice ed efficace modo           
di rappresentazione) sia mediante sintesi scritta (che e' la parte              
basilare della relazione tecnica di progetto).                                  
Ambedue gli strumenti:                                                          
- documentano l'acquisizione delle conoscenze necessarie per                    
affrontare il progetto;                                                         
- documentano la congruenza tra il rilievo critico e le scelte di               
progetto.                                                                       
Le informazioni raccolte nel rilievo critico possono riassumersi in             
tre categorie di problematiche, le quali, ove riconosciute,                     
costituiscono la linea d'impostazione di scelte progettuali efficaci            
e congruenti (...):                                                             
1) manca qualcosa o l'efficacia di qualcosa;                                    
2) qualcosa e' di troppo;                                                       
3) qualcosa di corretto e' ammalorato.                                          
Una volta evidenziate le problematiche sopra descritte, le scelte               
minime di progetto scaturiscono in modo consequenziale e possono                
essere sintetizzate nelle seguenti operazioni (...):                            
1) introdurre cio' che manca;                                                   
2) eliminare cio' che e' di troppo;                                             
3) sostituire l'elemento ammalorato.                                            
3. Il progetto                                                                  
Il progetto potra' anche prevedere i punti nei quali vanno effettuate           
ulteriori indagini, mirate ad accertare l'esistenza di discontinuita'           
prevedibili in relazione alle ipotesi fatte, circa le fasi di                   
formazione e di trasformazione del sistema edilizio continuo.                   
Nel caso in cui non sia possibile mantenere (per motivi tecnici,                
funzionali, distributivi, ....) la stretta relazione tra il rilievo e           
il progetto introdotta tramite lo strumento del rilievo critico                 
(modifiche alle tecniche costruttive rilevate, alla rigidezza nel               
piano dei muri e degli orizzontamenti, alla configurazione di                   
equilibrio esistente), il progettista giustifichera' le scelte                  
operate e valutera' le conseguenze delle variazioni apportate, con              
riferimento alle eventuali vulnerabilita' indotte. Rispetto al                  
comportamento strutturale d'assieme storicamente collaudato e                   
evidenziato tramite il rilievo critico, occorre ripercorrere nel                
progetto, anche per iterazioni successive: le analisi dei meccanismi            
(...) e giustificare le scelte di progetto nell'ottica di                       
compatibilita, durabilita', (....) degli interventi modificativi.               
(...)                                                                           
Il progetto deve mirare (...) al conseguimento di due obiettivi                 
generali (...):                                                                 
a) riparare i danni prodottisi in occasione del sisma;                          
b) ridurre o eliminare le vulnerabilita' individuate, attraverso il             
rilievo critico, nel sistema edilizio continuo.                                 
Nella valutazione del progetto sara' posta particolare attenzione               
(...):                                                                          
- alla riduzione o eliminazione della vulnerabilita' nell'intero                
sistema edilizio inteso nella sua unita' strutturale;                           
- all'estensione, in modo quanto piu' possibile uniforme, del grado             
di riduzione o eliminazione della vulnerabilita' all'intero sistema             
edilizio, inteso nella sua unita' strutturale;                                  
- all'impedimento dell'insorgere di elementi di vulnerabilita' tra              
gli edifici contermini;                                                         
- alla conservazione delle caratteristiche architettoniche,                     
tecnico-costruttive, materiali e cromatiche, che caratterizzano                 
l'edificato.                                                                    
Per quanto concerne la riduzione o eliminazione delle vulnerabilita'            
dell'intervento unitario, le operazioni implicate, elencate nei                 
seguenti punti, vanno condotte considerando ogni singolo elemento               
costruttivo come partecipe della stabilita' del complesso degli                 
edifici, considerando che gli interventi progettati non causino danni           
alle strutture limitrofe in caso di cinematismi (anche se su tali               
strutture non si eseguono interventi strutturali):                              
1) "assicurare i collegamenti tra gli orizzontamenti e i maschi                 
murari" (...);                                                                  
2) "assicurare i collegamenti tra maschi murari" contigui (...);                
3) "ridurre le spinte derivanti da strutture volate e coperture"                
(...);                                                                          
4) prevenire i dissesti che possono derivare da condizioni                      
particolari del substrato di fondazione o degli stessi elementi                 
fondali, con particolare riferimento agli eventuali effetti di                  
amplificazione sismica locale;                                                  
5) ridurre le possibili vulnerabilita' derivanti da: - carenze o                
disomogeneita' nella qualita' costruttiva; - carenze o disomogeneita'           
nello stato di conservazione; - irregolarita' morfologiche                      
plani-altimetriche, nel rispetto dei valori                                     
architettonico-tipologici; (...).                                               
Per quanto concerne il risultato atteso della conservazione e della             
sicurezza dell'intervento unitario, sara' posta particolare                     
attenzione al rispetto dei seguenti criteri generali:                           
- compatibilita' meccanica - oltre che chimico-fisica,                          
tecnico-costruttiva e tecnologica - dei materiali e degli interventi            
di progetto;                                                                    
- durabilita' degli interventi proposti, la cui efficacia deve essere           
garantita tanto nella situazione presente quanto in situazioni                  
future, soprattutto in relazione al differimento temporale degli                
eventi sismici attesi; (omissis).                                               
Nota (4): Il presente documento e' estratto dall'Allegato n. l alla             
delibera della Giunta regionale delle Marche n. 2976 del 29/11/1999,            
curato dal Dirigente dell'Ufficio Programmi di recupero della Regione           
Marche arch. Paola Mazzotti avvalendosi del contributo del Presidente           
del Comitato Tecnico Scientifico delle Marche prof. Alberto Cherubini           
e della consulenza di: arch. Irene Cremonini (nell'ambito di una                
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna); arch. Vittorio                   
Ceradini; arch. Caterina Carocci; in collaborazione con arch.                   
Emanuela Mollica, arch. Cristiana Pesciullesi, arch. Marco Panzetta.            
L'Allegato della DGR Marche 2976/99 si riferisce alla valutazione               
degli interventi unitari compresi nei Piani di recupero post-sismici            
della Regione Marche redatti ai sensi dell'art. 3 della Legge 61/98.            
ALLEGATO 4                                                                      
Definizione di immobile gravemente danneggiato punto 1.2 Allegato B             
alla DGR 1147/98                                                                
Si riporta il punto 1.2 e le relative figure dell'Allegato B alla               
deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 1998, n. 1147                    
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna -              
Parte seconda n. 103 del 12/8/1998.                                             
"1.2. Definizione di immobile gravemente danneggiato                            
Nella definizione di immobile gravemente danneggiato si fa                      
riferimento ai danni presenti nelle strutture verticali e                       
orizzontali, comprensive delle coperture.                                       
L'immobile non e' considerato gravemente danneggiato qualora si                 
verifichino danni che interessano soltanto:                                     
- controsoffitti privi di funzione strutturale;                                 
- tramezzi, cornicioni, grondaie e camini;                                      
- sconnessioni manto di copertura.                                              
A seguito di quanto descritto in precedenza e in particolare nel                
primo capoverso del punto 1.1.a), anche con riferimento alle figure             
1, 2 e 3 che riportano alcune delle tipologie di danno piu'                     
ricorrenti, l'immobile e' da considerarsi gravemente danneggiato                
qualora si verifichi almeno uno dei casi seguenti:                              
1.2.1 Strutture in muratura                                                     
a) Lesioni passanti che interessino almeno il 20 per cento del totale           
della superfi'cie delle pareti portanti di un qualunque livello (fig.           
1 - tipo: 7, 9, 2, 3, 5);                                                       
b) schiacciamenti della muratura che abbiano interessato almeno il 5            
per cento delle pareti portanti di un livello (fig. 1-  tipo: 4);               
c) pareti con fuori piombo d'ampiezza superiore a 5 cm sull'altezza             
di un piano, o che superano tale ampiezza puntualmente e che si                 
estendono per oltre i 2/3 della parete stessa;                                  
d) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino           
una superficie superiore al 5 per cento della superficie totale delle           
murature portanti;                                                              
e) distacchi ben definiti (> 3 mm) tra strutture verticali e                    
orizzontamenti, compresa la copertura, o strutture di collegamento,             
su almeno il 20 per cento dello sviluppo delle correlazioni a un                
qualunque livello;                                                              
f) dissesti negli orizzontamenti, compresa la copertura, che abbiano            
comportato il crollo di una parte di superficie degli stessi                    
superiore al 5 per cento della superficie complessiva di un livello;            
g) lesioni nelle volte di ampiezza superiore a 2 mm o schiacciamenti,           
sia in estradosso che in intradosso, che interessino una superficie             
voltata almeno pari al 5 per cento della superficie di un piano (fig.           
2 - tipo: 1, 2, 3, 4, 5);                                                       
h) sfilamento dell'ancoraggio o rottura di almeno una catena (fig. 1            
- tipo: 10).                                                                    
1.2.2 Strutture in c.a.                                                         
a) Presenza di lesioni significative (> 0,5 mm) su elementi                     
strutturali (travi, pilastri, nodi travi-pilastro, pareti in c.a.),             
interessanti almeno il 20 per cento degli elementi stessi a un                  
qualunque livello, con un minimo di uno;                                        
b) sintomi di schiacciamento nel raccordo tra le nervature del solaio           
e le travi, ovvero inizio di incurvamento alle barre longitudinali,             
interessanti almeno il 20 per cento degli elementi stessi a un                  
qualunque livello;                                                              
c) presenza di lesioni passanti di ampiezza superiore a 2 mm nelle              
tamponature, efficaci ai fini della resistenza secondo quanto                   
specificato al punto 1.1.c., per una estensione pari ad almeno il 20            
per cento della loro superficie in corrispondenza di almeno un                  
livello (fig. 3 - tipo: 2);                                                     
d) presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di               
tamponature, efficaci ai fini della resistenza secondo quanto                   
specificato al punto 1.1.c, per una estensione pari ad almeno il 20             
per cento della loro superficie in corrispondenza di almeno un                  
livello (fig. 3 - tipo: 3).                                                     
1.2.3 Capannoni industriali                                                     
a) Evidenti martellamenti in almeno il 20 per cento dei giunti                  
strutturali;                                                                    
b) evidenti sconnessioni sugli attacchi dei pannelli per una                    
estensione superiore al 20 per cento degli attacchi stessi;                     
c) scorrimenti e sconnessioni nei punti di vincolo di almeno il 5%              
degli elementi portanti principali, con un minimo di uno, di entita'            
tale da comprometterne la stabilita';                                           
d) lesioni passanti alle tamponature di ampiezza superiore a 2 mm,              
per una estensione pari ad almeno il 20% della loro superficie;                 
e) danni evidenti ad almeno il 5% delle giunzioni bullonate o                   
chiodate di strutture portanti principali in acciaio consistenti in             
slabbrature visibili e diffuse o rotture di parte dei chiodi o                  
bulloni o cricche nelle giunzioni saldate;                                      
f) deformazioni permanenti per instabilita' di ali o anime di travi             
e/o pilastri di strutture portanti principali in acciaio estese ad              
almeno il 5% degli elementi.                                                    
1.2.4 Strutture miste in muratura e c.a.                                        
Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie di danno sopra             
specificate per la parte in muratura e per la parte in c.a..                    
(segue "Descrizione delle tipologie di danno piu' ricorrenti" figure            
1, 2 e 3)".                                                                     
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 5                                                                      
Indicazioni per la compilazione delle domande di contributo                     
Definizioni                                                                     
Unita' immobiliari: vengono individuate in relazione alla loro                  
eventuale diversa destinazione, per usi abitativi e non,                        
comprendendo, per ciascuna unita' e per ciascuno dei due usi, sia i             
locali principali che quelli di pertinenza. Pertanto, per l'uso                 
abitativo l'unita' immobiliare corrisponde all'unita' immobiliare               
come definita nel catasto, comprensiva pero' delle relative                     
pertinenze (garage, depositi, ecc.), anche se localizzate in                    
fabbricati distinti; quindi una unita' immobiliare puo' trovarsi                
collocata in piu' unita' strutturali. Per l'uso commerciale o                   
produttivo le unita' immobiliari comprendono tutti i corpi di                   
fabbrica, anche distinti (principali e pertinenze) nei quali si                 
svolge l'attivita' commerciale o produttiva.                                    
In sostanza, l'unita' immobiliare si puo' definire come l'insieme di            
spazi che fanno riferimento ad una stessa proprieta' e ad una classe            
d'uso analogo, anche se in fabbricati differenti (es. abitazione                
principale e relative pertinenze, abitazione secondaria e relative              
pertinenze, attivita' commerciale o produttiva e relative pertinenze            
o depositi, azienda agricola e relative pertinenze, depositi e                  
stalle).                                                                        
Unita' strutturale (o edificio): e' identificata come organismo                 
strutturalmente omogeneo dalle fondazioni alla copertura e                      
planimetricamente individuato dalle chiusure verticali e, in genere,            
distinguibile dalle altre unita' adiacenti in base a caratteristiche            
specifiche che influiscono sul comportamento dinamico (in linea di              
massima: presenza di giunti verticali, ristrutturazione da cielo a              
terra su parte del complesso edilizio che abbia aumentato in maniera            
consistente la rigidezza della struttura, sensibili variazioni dello            
spessore dei muri portanti, sensibili variazioni delle altezze o                
della tipologia costruttiva con particolare riferimento a materiali e           
modalita' di costruzione delle strutture verticali, ecc.).                      
Rappresenta l'entita' strutturale minima da analizzare per una                  
corretta impostazione del progetto di ripristino e riduzione del                
rischio.                                                                        
Praticamente l'unita' strutturale rappresenta la parte piu' piccola             
di struttura, da cielo a terra, che sia in grado di reggersi                    
autonomamente e abbia caratteristiche omogenee per materiali (tutta             
muratura, tutto c.a., tutto acciaio) e altezza. In generale, nelle              
villette unifamiliari l'unita' strutturale coincide con l'unita'                
immobiliare, nelle villette bifamiliari ad una unita' strutturale               
corrispondono due unita' immobiliari mentre, ad esempio, in una                 
azienda agricola con casa colonica e stalla isolata ad una unita'               
immobiliare corrispondono due unita' strutturali (casa e stalla).               
Aggregato strutturale: e' identificato come l'insieme di tutte le               
unita' strutturali in grado di interagire reciprocamente in fase                
dinamica. In linea di massima, all'interno di centri storici,                   
l'aggregato strutturale puo' essere identificato come coincidente con           
l'isolato.                                                                      
Unita' strutturale gravemente danneggiata: l'unita' strutturale e' da           
considerarsi gravemente danneggiata in presenza delle tipologie di              
grave danno definite nell'Allegato "B" alla deliberazione della                 
Giunta regionale del 13 luglio 1998, n. 1147 (Allegato 4 alla                   
procedura per contributi ai privati a seguito della crisi sismica del           
14 settembre 2003). La presenza di tale danno, da dimostrare con                
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato (arch., ing., geom.)            
e' condizione essenziale al fine di rientrare nella categorie di                
contributo ... e ...                                                            
Note: - in presenza di unita' immobiliari comprese in piu' unita'               
strutturali, vanno presentate piu' schede relative alle unita'                  
strutturali ed una relativa all'unita' immobiliare.                             

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