REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1393

L.R. 7/98. Parziale modifica delle deliberazioni di Giunta regionale 715/98 e successive modificazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, concernente: "Organizzazione turistica            
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione                  
turistica - Abrogazione delle LL.RR. 5 dicembre 1996, n. 47, 20                 
maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione               
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28";                                               
- nel loro testo integrale le seguenti proprie deliberazioni,                   
esecutive nei modi di legge:                                                    
- n. 715 del 18/5/1998, concernente: "L.R. 4 marzo 1998, n. 7.                  
Approvazione delle direttive per gli interventi regionali di                    
promozione e di commercializzazione turistica, e successive                     
modificazioni di cui alle deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00,              
539/01, 1200/01, 1830/01, 1051/02, 1330/03 e 412/04;                            
- n. 2465 del 14/12/1998, concernente: "Approvazione ai sensi                   
dell'articolo 12 della L.R. 7/98 dello schema di convenzione quadro             
di durata poliennale tra la Regione Emilia-Romagna e l'APT Servizi              
Srl, e successive modificazioni di cui alle deliberazioni 2452/99,              
1225/00, 1546/00, 1200/01, 1869/01, 1051/02 e 1729/02;                          
vista la convenzione quadro sottoscritta tra la Regione                         
Emilia-Romagna e l'APT Servizi Srl in data 13/1/1999, cosi' come                
modificata con le convenzioni aggiuntive sottoscritte tra le parti in           
data 20/12/1999, 7/8/2000, 25/9/2000, 9/7/2001, 17/9/2001, 19/6/2002            
e 7/10/2002;                                                                    
considerato che:                                                                
- l'esperienza maturata sia dai soggetti pubblici che dai soggetti              
privati nei cinque anni di applicazione della L.R. 7/98 ha                      
determinato un sostanziale rafforzamento del complessivo sistema                
organizzativo turistico della Regione;                                          
- il processo organizzativo attuato ha consentito sia alle Unioni di            
prodotto che alle aggregazioni di imprese turistiche emiliano                   
romagnole di elevare la loro capacita' progettuale;                             
- risulta opportuno un ulteriore adeguamento delle direttive                    
applicative della L.R. 7/98 per renderle sempre piu' aderenti alla              
costante evoluzione sia del sistema organizzativo turistico della               
Regione, sia del mercato turistico nazionale ed internazionale;                 
ritenuto che:                                                                   
- in questi anni il sistema delle aggregazioni si e' evoluto e deve             
ora affermarsi quale robusto sistema di confronto permanente con il             
mercato, a tali fini risulta necessario un rafforzamento                        
organizzativo interno alle aggregazioni che puo' determinarsi con un            
consolidamento degli assetti giuridici delle aggregazioni stesse;               
- in un mercato turistico globalizzato, sempre piu' caratterizzato da           
una forte competitivita', e' opportuno puntare anche al costante                
miglioramento della qualita' dei progetti di commercializzazione                
proposti dalle aggregazioni di imprese turistiche. Tale processo di             
qualita' necessita di:                                                          
- una piu' incisiva definizione delle azioni che possono rientrare in           
un progetto;                                                                    
- sistemi di verifica che misurino i risultati raggiunti;                       
ravvisata pertanto l'opportunita' di procedere ad un'ulteriore                  
modifica della citata deliberazione 715/98 e successive                         
modificazioni, anche al fine di rafforzare in termini di efficacia ed           
efficienza l'azione della Regione;                                              
dato atto che i contenuti delle modifiche in parola hanno formato               
oggetto di consultazioni con gli operatori pubblici e le                        
rappresentanze delle categorie degli imprenditori del comparto                  
turistico, dalle quali e' emerso il consenso sulle linee di carattere           
generale e sulle nuove modalita' procedurali;                                   
richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai               
sensi di legge:                                                                 
- n. 447 del 24/3/2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni             
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
- n. 72 del 26/1/2004, recante "Contratto di lavoro e affidamento               
dell'incarico di Direttore generale al dott. Andrea Vecchia";                   
dato atto del parere favorevole, reso sul presente provvedimento ai             
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01, nonche' delle                     
sopracitate deliberazioni 447/03 e 72/04, in ordine alla regolarita'            
amministrativa, dal dott. Andrea Vecchia, Direttore generale                    
Attivita' produttive, Commercio, Turismo;                                       
su proposta dell'Assessore Turismo.Commercio;                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che si               
intendono qui integralmente richiamate, la parziale modifica della              
propria deliberazione 715/98, cosi' come modificata con le                      
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 539/01, 1200/01, 1830/01,              
1051/02, 1330/03 e 412/04, nel seguente modo.                                   
Emendamento 1                                                                   
Il Paragrafo 3 "Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni"             
del Capo 2 del Titolo II della deliberazione della Giunta regionale             
715/98, cosi' come modificato dalle deliberazioni 1546/00, 1200/01,             
1830/01, 1051/02 e 1330/03, e' interamente soppresso e sostituito               
come segue:                                                                     
"Paragrafo 3                                                                    
Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni                              
1) I progetti ammissibili a cofinanziamento regionale                           
Il cofinanziamento previsto dall'articolo 7 della L.R. 7/98 e'                  
rivolto principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori           
privati suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,           
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di             
concertazione e di condivisione degli obiettivi, cosi' come previsto            
dall'art. 13 della stessa legge.                                                
2) I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti e le modalita'            
per la presentazione della domanda                                              
I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti regionali sono le            
aggregazioni costituite:                                                        
- in forma di impresa;                                                          
- in forma di associazione;                                                     
- in forma di associazione temporanea di imprese (ATI).                         
Tali soggetti possono richiedere il cofinanziamento regionale per un            
progetto di promo-commercializzazione e di commercializzazione                  
turistica.                                                                      
Ciascuna aggregazione puo' presentare un solo progetto.                         
La domanda, regolarmente bollata e redatta obbligatoriamente sugli              
appositi moduli, di cui all'Allegato 1) alle presenti direttive, deve           
essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo e              
Qualita' Aree turistiche - V.le A. Moro n. 64 - 40127 Bologna, e deve           
essere sottoscritta dal legale rappresentante della aggregazione. Nel           
caso in cui l'aggregazione sia una Associazione temporanea di imprese           
la domanda deve essere sottoscritta dal mandatario.                             
Tale domanda deve essere inviata alla Regione entro il 15 settembre             
dell'anno antecedente quello di riferimento, esclusivamente a mezzo             
raccomandata con ricevuta di ritorno e fara' fede la data del timbro            
postale di partenza.                                                            
Nella domanda di cofinanziamento deve essere dichiarato quanto                  
segue:                                                                          
- i dati identificativi ed anagrafici della aggregazione;                       
- i dati identificativi ed anagrafici del legale rappresentante o del           
mandatario dell'aggregazione;                                                   
- l'appartenenza della aggregazione, alla data di presentazione della           
domanda, all'Unione di prodotto cui fa riferimento il progetto                  
presentato;                                                                     
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il                       
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e                  
dell'Unione Europea.                                                            
Alla domanda deve inoltre essere allegata una specifica                         
documentazione obbligatoria, in assenza della quale il progetto non             
sara' ritenuto ammissibile a cofinanziamento. A seconda delle diverse           
tipologie di aggregazione che richiedono il cofinanziamento, la                 
documentazione da allegare e' la seguente:                                      
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma            
di impresa, contestualmente alla domanda compilata obbligatoriamente            
sulla base dell'apposito fac-simile di cui al Modulo 1/A                        
dell'Allegato 1) alle presenti direttive:                                       
a) il certificato di iscrizione al Registro imprese della Camera di             
Commercio competente;                                                           
b) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e                    
obbligatorie:                                                                   
- strategie e obiettivi;                                                        
- mercati e target di domanda di riferimento;                                   
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle                    
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi              
del loro svolgimento;                                                           
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la              
realizzazione del progetto;                                                     
c) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di                
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile            
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive.                                 
Nel caso in cui un'aggregazione costituita in forma di consorzio                
realizzi il progetto per conto di propri soci, i quali partecipano              
direttamente ai costi complessivi del progetto, il legale                       
rappresentante del consorzio stesso deve presentare la seguente                 
documentazione integrativa:                                                     
- dichiarazione, resa dal legale rappresentante del consorzio,                  
attestante l'identificazione anagrafica dei soci che aderiscono al              
progetto e le relative quote di partecipazione ai costi per la                  
realizzazione del progetto stesso. Tale dichiarazione, compilata                
obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile di cui al                 
Modulo A dell'Allegato 1) alle presenti direttive, dovra' essere                
sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante, anche da ogni                
socio indicato nella dichiarazione.                                             
Anche i consorzi che agiscono secondo le suddette modalita', d'ora in           
poi denominati, per semplificazione, "consorzi per soci", possono               
presentare un solo progetto;                                                    
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma            
di associazione, contestualmente alla domanda compilata                         
obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile di cui al                 
Modulo 1/B dell'Allegato 1) alle presenti direttive:                            
a) il certificato di iscrizione al REA della Camera di Commercio                
competente;                                                                     
b) l'atto costitutivo contenente gli estremi di registrazione presso            
l'Ufficio del Registro;                                                         
c) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e                    
obbligatorie:                                                                   
- strategie e obiettivi;                                                        
- mercati e target di domanda di riferimento;                                   
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle                    
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi              
del loro svolgimento;                                                           
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la              
realizzazione del progetto;                                                     
d) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di                
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile            
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive;                                 
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma            
di associazione temporanea di imprese (ATI), contestualmente alla               
domanda compilata obbligatoriamente sulla base dell'apposito                    
fac-simile di cui al Modulo 1/C dell'Allegato 1) alle presenti                  
direttive:                                                                      
a) l'elenco delle singole imprese aderenti all'ATI, contenente per              
ognuna di esse il numero di partita IVA e i dati identificativi ed              
anagrafici, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito                  
fac-simile di cui al Modulo C dell'Allegato 1) alle presenti                    
direttive;                                                                      
b) l'atto costitutivo, in originale o copia conforme, redatto e                 
sottoscritto obbligatoriamente da un notaio, debitamente registrato,            
contenente la percentuale di partecipazione alla realizzazione del              
progetto di ogni singola impresa aderente all'ATI, nonche' la                   
dichiarazione che l'ATI stessa operera' almeno fino alla conclusione            
del procedimento per il quale e' stato richiesto il cofinanziamento;            
c) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e                    
obbligatorie:                                                                   
- strategie e obiettivi;                                                        
- mercati e target di domanda di riferimento;                                   
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle                    
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi              
del loro svolgimento;                                                           
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la              
realizzazione del progetto;                                                     
d) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di                
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile            
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive.                                 
Il Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche provvedera' ad                   
attivare uno sportello informativo, nonche' le piu' idonee iniziative           
per facilitare la diffusione della documentazione e delle                       
informazioni relative ai cofinanziamenti di cui alla L.R. 7/98.                 
3) Le spese ammissibili e non ammissibili a cofinanziamento                     
3.1) Spese non ammissibili                                                      
Non sono ammissibili a cofinanziamento regionale le spese per:                  
- gli investimenti e/o l'acquisto di beni durevoli;                             
- le iniziative di sola incentivazione;                                         
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di                  
materiale cartaceo di carattere generale;                                       
- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti               
estranei alla Regione Emilia-Romagna in misura quantitativamente                
superiore al 30% del progetto;                                                  
- le spese per ospitalita' a terzi nelle sue varie forme (es.                   
pernottamenti, pranzi e cene, trattamenti benessere, ecc.) non                  
esplicitamente previste nel progetto;                                           
- qualsiasi tipo di attivita' formativa.                                        
Si precisa inoltre che non saranno ritenute ammissibili in sede di              
rendicontazione le spese documentate da: autofatture e/o                        
autoricevute, fatture con causale "cambio merce" o "provvigioni".               
3.2) Spese ammissibili                                                          
Sono ritenute ammissibili a cofinanziamento regionale:                          
- le spese documentate per la stampa e la spedizione di materiale               
cartaceo finalizzato alla realizzazione del progetto (pacchetti,                
confidential, ecc);                                                             
- le spese documentate di viaggio e alloggio del personale e del                
legale rappresentante che, per la realizzazione di quanto                       
esplicitamente previsto dal progetto, partecipano a manifestazioni              
fieristiche;                                                                    
- le spese documentate per i gadget, esplicitamente previsti dal                
progetto, nella misura massima del 10% calcolato sul totale delle               
spese previste per le seguenti voci del piano finanziario: "Immagine            
coordinata, editoria, informazione all'ospite", "Comunicazione,                 
pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno alla                        
commercializzazione" e "Marketing diretto";                                     
- le spese documentate per l'organizzazione di eventi, esplicitamente           
previsti dal progetto, nella misura massima del 20% calcolato sul               
totale delle spese previste per le seguenti voci del piano                      
finanziario: "Immagine coordinata, editoria, informazione                       
all'ospite", "Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e                     
workshop", "Sostegno alla commercializzazione" e "Marketing                     
diretto";                                                                       
- le spese documentate per il personale dipendente, in qualsiasi                
forma contrattuale assunto, che opera ai fini della realizzazione del           
progetto, nella misura massima del 10% calcolato sul totale delle               
spese previste per le seguenti voci del piano finanziario: "Immagine            
coordinata, editoria, informazione all'ospite", "Comunicazione,                 
pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno alla                        
commercializzazione" e "Marketing diretto";                                     
- le spese documentate di progettazione e/o di realizzazione della              
verifica dei risultati, nella misura massima del 15% calcolato sul              
totale delle spese previste per le seguenti voci del piano                      
finanziario: "Immagine coordinata, editoria, informazione                       
all'ospite", "Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e                     
workshop", "Sostegno alla commercializzazione", "Marketing diretto",            
"Gadget", "Organizzazione eventi" e "Spese per personale                        
dipendente";                                                                    
- le spese generali, quale riconoscimento forfetario per la gestione            
delle iniziative, nella misura massima del 10% calcolato sul totale             
delle spese previste per le seguenti voci del piano finanziario:                
"Immagine coordinata, editoria, informazione all'ospite",                       
"Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno             
alla commercializzazione", "Marketing diretto", "Gadget",                       
"Organizzazione eventi" e "Spese per personale dipendente".                     
4) Limiti di spesa                                                              
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti              
presentati dalle aggregazioni aderenti all'Unione di prodotto Costa             
non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 41.000,00,              
mentre i progetti presentati dalle aggregazioni aderenti alle altre             
Unioni di prodotto non possono essere di importo unitario inferiore a           
Euro 21.000,00.                                                                 
I progetti saranno ammessi a cofinanziamento per un importo unitario            
non superiore ad Euro 233.000,00, senza alcuna distinzione tra                  
aggregazioni aderenti alle diverse Unioni di prodotto; a tal fine i             
progetti di importo superiore, dovranno essere accompagnati da uno              
stralcio funzionale, e relativo piano finanziario, dell'importo                 
massimo di Euro 233.000,00.                                                     
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione           
ordinaria, le spese per il personale ordinariamente impegnato nelle             
imprese costituenti l'aggregazione e non attinenti al progetto                  
presentato dall'aggregazione stessa.                                            
5) L'istruttoria amministrativa                                                 
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' Aree turistiche:                       
- trasmette tempestivamente copia dei progetti al coordinatore del              
nucleo di valutazione di cui al successivo punto 6.1);                          
- effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di                    
ammissibilita' delle aggregazioni richiedenti i cofinanziamenti, la             
completezza della anagrafica e della documentazione prodotta. In                
particolare deve essere verificata:                                             
- l'esatta denominazione e i dati anagrafici dell'aggregazione                  
richiedente il cofinanziamento regionale;                                       
- l'esatta identificazione del legale rappresentante o del mandatario           
dell'aggregazione;                                                              
- l'appartenenza alla Unione di prodotto indicata nella richiesta di            
cofinanziamento;                                                                
- l'esatta denominazione del progetto;                                          
- la ammissibilita' o la non ammissibilita' a cofinanziamento delle             
aggregazioni richiedenti.                                                       
6) L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti                          
6.1) Il nucleo di valutazione                                                   
L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti, nonche' la                 
valutazione dei requisiti previsti per le aggregazioni che richiedono           
l'accesso ai "Progetti di Eccellenza" di cui al successivo punto                
6.3), e' effettuata da un nucleo di valutazione nominato, con propria           
determinazione, dal Direttore generale Attivita' produttive,                    
Commercio, Turismo.                                                             
Il nucleo di valutazione e' coordinato dal Responsabile del Servizio            
competente in materia di turismo e cosi' composto:                              
- due collaboratori del Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
- due tecnici interni al personale dell'APT Servizi, designati dal              
Consiglio di Amministrazione dell'APT stessa;                                   
- un esperto tecnico designato da Unioncamere regionale.                        
Il nucleo di valutazione effettua l'istruttoria tecnica dei progetti            
ed esprime per ciascuno un parere di valutazione "Alto", "Medio" o              
"Basso". Valuta inoltre i requisiti previsti per le aggregazioni che            
richiedono l'accesso ai cofinanziamenti per "Progetti di                        
Eccellenza".                                                                    
Per esprimere il giudizio di valutazione, il nucleo si avvale della             
"Metodologia per la valutazione dei progetti" di cui al successivo              
punto 6.2), e puo' richiedere eventuali chiarimenti alle                        
aggregazioni.                                                                   
Entro il 30 ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento, il             
nucleo di valutazione comunica alla Regione Emilia-Romagna le                   
risultanze del lavoro svolto mediante invio delle schede tecniche               
relative alla valutazione dei progetti, unitamente all'elenco dei               
progetti stessi (uno per ciascuna Unione).                                      
Gli elenchi dovranno evidenziare:                                               
- i "Progetti di Eccellenza";                                                   
- il parere di valutazione "Alto, Medio o Basso" su ciascun                     
progetto;                                                                       
- l'importo complessivo della spesa risultante dal piano finanziario            
presentato e della spesa ammessa per ciascun progetto.                          
6.2) Metodologia per la valutazione dei progetti                                
Per esprimere il giudizio di valutazione dei progetti si considerano            
i seguenti parametri:                                                           
- relativamente al valore intrinseco del progetto:                              
A) livello di internazionalizzazione: con tale parametro si vuole               
individuare il livello di esposizione del progetto verso i mercati              
esteri. Nella valutazione si tiene anche conto della valenza                    
strategica delle azioni previste sui mercati esteri rispetto alla               
globalita' del progetto, nonche' del rapporto fra l'investimento                
finanziario globale e la parte relativa ai mercati esteri;                      
B) incisivita' di prodotto: con tale parametro si vuole individuare,            
anche in base a caratteristiche di  specificita'/unicita' nonche' di            
corretta e motivata identificazione dei target e dei mercati, il                
livello di competitivita' del prodotto, la sua capacita' di successo            
rispetto alla domanda del mercato turistico e, in particolare,                  
rispetto ai bacini geografici, ai segmenti di mercato e  ai target              
cui tale prodotto si rivolge in modo specifico;                                 
C) innovazione e/o creativita': con tale parametro si vogliono                  
individuare e premiare quei progetti che si distinguono per la                  
capacita' di presentare un prodotto totalmente nuovo e/o per la                 
capacita' di aver introdotto una forte spinta alla diversificazione             
di un prodotto gia' esistente. Tali caratteristiche saranno valutate            
positivamente anche se riferite alle singole azioni che compongono il           
progetto;                                                                       
D) coerenza tra gli obiettivi, i mercati, le azioni ed i costi: con             
tale parametro si vuole individuare la coerenza intrinseca del                  
progetto determinata dalla relazione esistente tra obiettivi                    
prefissati, prodotto prescelto, mercati di riferimento, azioni                  
definite per colpire i mercati e costi da sostenere per attuare                 
strategie e raggiungere obiettivi;                                              
E) integrazione tra soggetti di settori diversi: con tale parametro             
si vuole individuare il grado di integrazione raggiunta dalle diverse           
tipologie di operatori partecipanti al progetto. L'integrazione tra             
soggetti di settori diversi deve produrre un arricchimento concreto             
dell'offerta turistica e favorire la realizzazione di progetti di               
commercializzazione di prodotti turistici  il cui livello di                    
innovazione e qualita' e' determinato anche dalla molteplicita' e dal           
grado di integrazione dei servizi erogati dai soggetti facenti parte            
dell'aggregazione;                                                              
- relativamente al rapporto con il Piano annuale delle azioni di                
carattere generale di promozione turistica regionale:                           
F) coerenza con il Piano annuale: con tale parametro si vuole                   
individuare, attraverso un'analisi comparativa, il grado di coerenza            
del progetto esaminato con gli obiettivi strategici contenuti nel               
Piano annuale delle azioni di carattere generale di promozione                  
turistica;                                                                      
- relativamente al rapporto con il Programma di promozione turistica            
dell'Unione di prodotto di riferimento:                                         
G) coerenza con il Programma: con tale parametro si vuole                       
individuare, attraverso un'analisi comparativa, il grado di coerenza            
del progetto esaminato con gli obiettivi strategici contenuti nel               
Programma di promozione turistica dell'Unione di prodotto di                    
riferimento; in particolare, si deve valutare la coerenza dei mercati           
e dei target previsti dal progetto con quelli previsti dal                      
Programma;                                                                      
H) collegamento specifico con il Programma: con tale parametro si               
vuole individuare il grado di collegamento concreto del progetto                
esaminato con le linee operative che contraddistinguono la                      
programmazione dell'Unione di prodotto di riferimento; in                       
particolare, si deve valutare il collegamento con specifiche                    
azioni/strumenti del Programma.                                                 
6.3) I "Progetti di Eccellenza"                                                 
I requisiti per accedere ai cofinanziamenti per "Progetti di                    
Eccellenza" sono i seguenti:                                                    
Requisiti relativi al soggetto                                                  
Essere in possesso di un disciplinare di regolamentazione mirante al            
miglioramento della qualita' del servizio offerto, sottoscritto dal             
legale rappresentante dell'aggregazione. Tale disciplinare dovra'               
almeno prevedere:                                                               
- la definizione e l'applicazione degli standard di qualita' dei                
prodotti e dei servizi  che si intende proporre al mercato e                    
commercializzare;                                                               
- l'indicazione di specifici strumenti di controllo e di verifica               
rispetto alla applicazione degli standard condivisi;                            
- l'indicazione di un sistema di verifica attraverso il quale i                 
clienti/consumatori possano valutare la conformita' dell'offerta                
ricevuta rispetto agli standard contenuti nel disciplinare;                     
- la chiara identificazione del soggetto preposto al controllo del              
rispetto degli standard di qualita' e all'analisi dei risultati                 
emersi dal sistema di customer satisfaction. Tale soggetto dovra'               
redigere una relazione relativa agli esiti dei suddetti controlli da            
presentare, a cura del beneficiario del cofinanziamento,                        
contestualmente alla richiesta di saldo del cofinanziamento stesso.             
In relazione ai "requisiti relativi al soggetto", il nucleo di                  
valutazione deve riconoscere al disciplinare caratteristiche di "alta           
qualita'".                                                                      
Le aggregazioni devono segnalare, nella domanda di cofinanziamento,             
le  denominazioni assunte quali club di prodotto, circuiti o altre              
specifiche, l'utilizzo di marchi e/o logos di riconoscimento, le                
eventuali certificazioni richieste e/o ottenute.                                
Possono richiedere l'accesso ai cofinanziamenti per i "Progetti di              
Eccellenza" solo i soggetti costituiti in forma di impresa (ad                  
esclusione dei "consorzi per soci") ed in forma di associazione.                
Le aggregazioni, in possesso dei requisiti suddetti, devono                     
presentare la relativa documentazione allegandola alla domanda di               
richiesta di cofinanziamento.                                                   
Requisiti relativi al progetto                                                  
Ottenere un parere di valutazione "Alto", secondo quanto indicato al            
precedente punto 6.1).                                                          
7) Procedura per la concessione dei cofinanziamenti regionali                   
7.1) Modalita' per la formazione della graduatoria dei progetti                 
ammissibili                                                                     
La Giunta regionale, a fronte delle risultanze del lavoro svolto dal            
nucleo di valutazione e delle risultanze dell'istruttoria                       
amministrativa, provvede con proprio atto, entro il 15 dicembre                 
dell'anno antecedente quello di riferimento, alla approvazione della            
graduatoria dei progetti ammissibili, redatta secondo la graduazione            
di seguito indicata:                                                            
- per i "Progetti di Eccellenza", la percentuale di cofinanziamento             
non potra' essere superiore al 35% della spesa ammessa.                         
I progetti presentati dalle aggregazioni costituite in forma di                 
associazione temporanea di imprese (ATI), nonche' dai "consorzi per             
soci", non accedono ai cofinanziamenti per i "Progetti di                       
Eccellenza";                                                                    
- per i progetti con parere di valutazione "Alto o Medio" la                    
percentuale di cofinanziamento non potra' essere superiore:                     
- al 20% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa (esclusi i "consorzi per            
soci") e di associazione. Per le aggregazioni aderenti alle Unioni              
relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di            
prodotto "Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e               
"Terme e Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di                    
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;                                  
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dai "consorzi            
per soci". Per tali consorzi aderenti alle Unioni relative ai                   
comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di prodotto               
"Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e "Terme e               
Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento             
in misura non superiore al 5%;                                                  
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di                  
imprese (ATI), indipendentemente dall'Unione di prodotto di                     
appartenenza;                                                                   
- per i progetti con parere di valutazione "Basso" la percentuale di            
cofinanziamento non potra' essere superiore:                                    
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa (esclusi i "consorzi per            
soci") e di associazione. Per le aggregazioni aderenti alle Unioni              
relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di            
prodotto "Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e               
"Terme e Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di                    
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;                                  
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dai "consorzi            
per soci". Per tali consorzi aderenti alle Unioni relative ai                   
comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di prodotto               
"Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e "Terme e               
Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento             
in misura non superiore al 5%;                                                  
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di                  
imprese (ATI), indipendentemente dall'Unione di prodotto di                     
appartenenza.                                                                   
7.2) Piano di cofinanziamento                                                   
Sulla base della graduatoria dei progetti ammissibili di cui al                 
precedente punto 7.1) ed in relazione alle disponibilita' del                   
bilancio regionale per l'esercizio di riferimento, la Giunta                    
regionale approva, con propri atti, il Piano di cofinanziamento dei             
progetti di promo-commercializzazione secondo le seguenti priorita':            
1) Progetti di "Eccellenza";                                                    
2) Progetti con parere di valutazione "Alto";                                   
3) Progetti con parere di valutazione "Medio";                                  
4) Progetti con parere di valutazione "Basso".                                  
I cofinanziamenti in parola rientrano nell'applicazione degli                   
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de            
minimis").                                                                      
Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche,                    
riduzioni o utilizzo di minori importi nella realizzazione dei                  
progetti, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' derivanti               
dall'assestamento del bilancio regionale per il medesimo esercizio,             
potranno essere utilizzate, nel rispetto delle disposizioni indicate            
in termini contabili dalla normativa vigente, per cofinanziare, con             
appositi atti, i progetti ritenuti ammissibili ma non cofinanziati.             
Con la deliberazione del piano di cofinanziamento la Giunta regionale           
dispone le modalita' per la gestione e la liquidazione dei                      
cofinanziamenti dei progetti di promo-commercializzazione relativi              
all'anno di riferimento.Per tutto quanto concerne le attivita'                  
relative ai cofinanziamenti, la Regione puo' eventualmente avvalersi            
anche di specifico apporto specialistico esterno, da attivarsi in               
rapporto alla normativa regionale vigente.".                                    
Emendamento 2                                                                   
Successivamente al Titolo IV sono aggiunti gli Allegati 1) e 2),                
cosi' come segue:                                                               
ALLEGATO 1)                                                                     
Fac-simili per la presentazione delle domande di cofinanziamento per            
progetti di promo-commercializzazione turistica                                 
- Modulo 1/A: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle               
aggregazioni costituite in forma di impresa;                                    
- Modulo A: fac-simile di dichiarazione per consorzi che realizzano             
il progetto per conto di propri soci, i quali partecipano                       
direttamente ai costi complessivi del progetto stesso;                          
- Modulo 1/B: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle               
aggregazioni costituite in forme di associazione;                               
- Allegato 1/C: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle             
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di                  
imprese - ATI                                                                   
- Modulo C: fac-simile per la compilazione dell'elenco delle imprese            
aderenti all'ATI da allegare alla domanda di cofinanziamento.                   
(segue allegato fotografato)B) di approvare contestualmente il testo            
aggiornato delle direttive per gli interventi regionali di promozione           
e di commercializzazione turistica, approvate con la deliberazione n.           
715 del 18/5/1998 e successive modificazioni di cui alle                        
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 539/01, 1200/01, 1830/01,              
1051/02, 1330/03, 412/04 e con il presente atto, che in Allegato A)             
al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;              
C) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A)                                                                     
L.R. 7/98 - Testo delle direttive per la attuazione degli interventi            
regionali per la promozione e la commercializzazione turistica                  
emanate con la deliberazione della Giunta regionale 715/98, come                
risultante dalle modifiche apportate con le proprie deliberazioni               
2145/98, 1225/00, 1546/00, 539/01, 1200/01, 1830/01, 1051/02,                   
1330/03, 412/04 e n.  . . .                                                     
INDICE                                                                          
TITOLO I - PREMESSA                                                             
TITOLO II - ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ATTI- VITA' DI                           
COMMERCIALIZZAZIONE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE                            
CAPO 1 - Il Piano annuale delle azioni di carattere generale                    
Paragrafo 1 - Adempimenti procedurali dell'Agenzia regionale per il             
Turismo                                                                         
Paragrafo 2 - Gestione                                                          
CAPO 2 - Le Unioni di prodotto                                                  
Paragrafo 1 - Riconoscimento delle Unioni                                       
Paragrafo 2 - Programmi delle Unioni di prodotto relativi alla                  
promozione, al marketing, al co-marketing di prodotto, al sostegno              
alla commercializzazione, ad altre iniziative realizzate con la                 
partecipazione di soggetti pubblici e privati per l'integrazione                
della promozione e della commercializzazione                                    
Paragrafo 3 - Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni                
TITOLO III - ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIA- LE E LOCALE                      
CAPO 1 - Programmi turistici di promozione locale                               
CAPO 2 - Criteri generali per la ripartizione                                   
CAPO 3 - Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'             
inserite nei Programmi turistici di promozione locale delle Province            
TITOLO IV - PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE DI CARATTERE STRAORDINARIO           
OVVE- RO NUOVE INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO RE-               
GIONALE                                                                         
Allegato 1) Fac-simili per la presentazione delle domande di                    
co-finanziamento per progetti di promo-commercializzazione turistica            
presentati da soggetti privati aderenti alle Unioni di prodotto                 
Allegato 2) Fac-simile per la compilazione del piano finanziario                
relativo a progetti di promo-commercializzazione turistica presentati           
da soggetti privati aderenti alle Unioni di prodotto                            
TITOLO I                                                                        
PREMESSA                                                                        
La presente direttiva viene adottata in sede di prima applicazione              
della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, nelle more della approvazione del                
"Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e            
la commercializzazione turistica", di cui all'art. 5 della citata               
legge.                                                                          
Vengono pertanto fornite le prime indicazioni circa i criteri, le               
procedure, le modalita' ed i termini per tutti gli adempimenti da               
adottarsi da parte dei diversi soggetti previsti dalla citata L.R.              
7/98, al fine di assicurare l'avvio ed il funzionamento della nuova             
organizzazione regionale, gia' dall'esercizio 1999.                             
Aggiornamenti delle presenti direttive potranno prevedersi a seguito            
della definizione, previa consultazione e concertazione con i diversi           
soggetti interessati, delle linee strategiche degli interventi della            
Regione, degli Enti locali ed istituzionali e delle Unioni di                   
prodotto, in materia di promozione e di commercializzazione                     
turistica.                                                                      
TITOLO II                                                                       
ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ATTIVITA'                                            
DI COMMERCIALIZZAZIONE                                                          
DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE                                                
CAPO 1                                                                          
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale                             
Paragrafo 1                                                                     
Adempimenti procedurali                                                         
dell'Agenzia regionale per il Turismo                                           
La determinazione del Comitato di concertazione dell'Agenzia                    
concernente il Piano annuale e' trasmessa alla Giunta regionale per             
la prevista approvazione, dal Direttore dell'Agenzia entro 15 giorni            
dall'adozione dell'atto.                                                        
Il Direttore stesso provvede inoltre a trasmettere tempestivamente              
alla Regione le determinazioni attinenti le altre funzioni svolte               
dall'Agenzia.                                                                   
Il Piano annuale costituisce punto di riferimento propedeutico al               
successivo iter procedurale per le domande dei soggetti proponenti e            
per i provvedimenti regionali di cofinanziamento nonche' per gli                
incarichi all'APT Servizi Srl.                                                  
L'Agenzia regionale per il Turismo adotta il Piano annuale entro il             
15 giugno dell'anno antecedente quello di riferimento, al fine di               
consentirne l'approvazione da parte della Regione entro il 15                   
luglio.                                                                         
Paragrafo 2                                                                     
Gestione                                                                        
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale approvato con               
provvedimento della Giunta regionale, e' trasmesso tempestivamente              
alle Unioni di prodotto, alla APT Servizi Srl ed alle Province.                 
L'APT Servizi Srl invia alla Regione, entro il 15 agosto dell'anno              
antecedente quello di riferimento, le proprie proposte contenenti la            
progettazione esecutiva.                                                        
Sulla base delle proposte dell'APT Servizi Srl e di quanto previsto             
dall'art. 12 della L.R. 7/98, la Giunta regionale dispone la                    
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi per la                     
realizzazione del Piano annuale relativo all'anno di riferimento,               
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Dirigente regionale               
competente in materia di turismo.                                               
CAPO 2                                                                          
Le Unioni di prodotto                                                           
Paragrafo 1                                                                     
Riconoscimento delle Unioni                                                     
La domanda per il riconoscimento regionale deve essere sottoscritta             
dal legale rappresentante dell'Unione e deve contenere l'elenco dei             
soci fondatori.                                                                 
Alla domanda per il riconoscimento deve essere acclusa copia conforme           
dello Statuto dell'Unione, nonche' qualsiasi altra documentazione che           
l'Unione ritenga di produrre.                                                   
Per concorrere ai cofinanziamenti regionali per l'anno 1999, la                 
costituzione delle Unioni deve essere approvata da una parte                    
significativa delle Amministrazioni pubbliche che intendono aderire             
alle Unioni stesse, con volonta' espressa almeno con delibera                   
preliminare delle rispettive Giunte entro il 30 giugno 1998.                    
Ai fini della presentazione delle domande di cofinanziamento                    
regionale, le Unioni devono comunque essere regolarmente costituite,            
legalmente rappresentate e riconosciute dalla Regione.                          
La Giunta regionale, con apposito atto e ai sensi del comma 2                   
dell'art. 13 della L.R. 7/98, riconosce le Unioni aventi diritto                
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.                                  
I legali rappresentanti delle Unioni riconosciute dalla Regione,                
hanno l'obbligo di comunicare alla Regione stessa, entro il 15                  
settembre di ciascun anno, l'elenco dei soci e dei loro                         
rappresentanti, nonche' eventuali modifiche statutarie.                         
Paragrafo 2                                                                     
Programmi delle Unioni di prodotto relativi                                     
alla promozione, al marketing, al co-marketing di prodotto,                     
al sostegno alla commercializzazione, ad altre iniziative                       
realizzate con la partecipazione di soggetti pubblici e privati                 
per l'integrazione della promozione e della commercializzazione                 
1. Presentazione delle domande                                                  
Ciascuna Unione regolarmente costituita e riconosciuta deve                     
presentare alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita'           
produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e Qualita' Aree               
turistiche - V.le A. Moro n. 64 - 40127 Bologna - la domanda,                   
regolarmente bollata, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi           
dell'art. 13, comma 5, lettera a) della L.R. 7/98, entro il 15 agosto           
dell'anno antecedente quello di riferimento.                                    
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante                   
dell'Unione di prodotto e deve contenere il programma annuale                   
dell'Unione stessa da proporre per il cofinanziamento regionale,                
concordato dai soggetti pubblici e dai soggetti privati aderenti                
all'Unione stessa.                                                              
Tale programma deve contenere:                                                  
- l'indicazione dei singoli progetti di promozione, di marketing, di            
co-marketing di prodotto, di sostegno alla commercializzazione e di             
altre iniziative realizzate con la partecipazione di soggetti                   
pubblici e privati;                                                             
- l'indicazione di eventuali soggetti incaricati dell'attuazione di             
parti del programma stesso (progetti o azioni);                                 
- una relazione generale ed una scheda tecnica di sintesi per                   
evidenziare:                                                                    
- obiettivi;                                                                    
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate e le tipologie di strumenti che si prevede di           
utilizzare;                                                                     
- il preventivo di spesa, comprensivo dell'IVA, corredato da un piano           
finanziario;                                                                    
- che i progetti contenuti nel programma non sono stati presentati              
per il finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e           
dell'Unione Europea.                                                            
Copia del programma stesso viene inviata dall'Unione interessata, per           
opportuna conoscenza e per gli opportuni raccordi di coordinamento,             
all'APT Servizi Srl ed alle Province interessate.                               
2. Elementi per l'ammissibilita' dei programmi                                  
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto              
principalmente a sostenere le azioni congiunte dei soggetti pubblici            
con i soggetti privati aderenti alle Unioni, suscettibili di                    
rafforzare ed integrare le attivita' promozionali ed ottimizzare le             
risorse disponibili in una logica di concertazione, di condivisione             
degli obiettivi, nonche' le azioni di co-marketing realizzate                   
congiuntamente tra pubblico e privato.                                          
Spese non ammissibili a cofinanziamento:                                        
- le iniziative promozionali che pubblicizzino risorse turistiche e             
prodotti estranei alla regione Emilia-Romagna in misura                         
quantitativamente superiore al 30% dell'intero programma o delle                
singole iniziative;                                                             
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshops dei soci                
pubblici e privati aderenti alle Unioni e del loro personale                    
ordinario.                                                                      
E' ritenuta ammissibile una quota in misura non eccedente il 10% sul            
costo del programma quale riconoscimento forfettario di spese                   
generali per la gestione del programma stesso.                                  
3. Modalita' procedurali e misura dei cofinanziamenti regionali                 
La Giunta regionale, a seguito del proprio provvedimento di                     
approvazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale per           
l'anno di riferimento, stabilisce, con proprio atto, una preventiva             
determinazione a carattere indicativo ed orientativo degli importi in           
cifre assolute del cofinanziamento destinato ai programmi delle                 
diverse Unioni, per l'esercizio di riferimento, tenuto conto delle              
risorse finanziarie iscritte a bilancio a livello previsionale.                 
Il Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche della Direzione                  
regionale Attivita' produttive, Commercio e Turismo valuta i                    
programmi di ciascuna Unione, entro sessanta giorni dalla ricezione             
degli stessi, tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza           
del programma alle linee strategiche regionali contenute nel Piano              
annuale delle azioni di carattere generale, approvato dalla Giunta              
regionale per l'anno di riferimento, nonche' della congruita',                  
incisivita' ed efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel                
programma stesso.                                                               
La Giunta regionale, a seguito della suddetta valutazione, provvede,            
con propria deliberazione, ad approvare il piano di cofinanziamento             
dei programmi delle Unioni per l'anno di riferimento e stabilisce e             
quantifica gli importi di cofinanziamento definitivi assegnati, sulla           
base delle effettive disponibilita' del bilancio regionale per                  
l'esercizio di riferimento.                                                     
Tale piano tiene conto delle indicazioni iniziali di finanziamento,             
rapportate alla consistenza e alla qualita' dei programmi                       
presentati.                                                                     
I suddetti cofinanziamenti possono essere differenziati per ciascuna            
Unione ed i relativi importi in cifre assolute originariamente                  
previsti dalla Giunta regionale, sono almeno confermati se i                    
programmi presentati dalle singole Unioni hanno contenuti che la                
Giunta regionale ritenga qualitativamente e quantitativamente                   
adeguati in relazione ai parametri di valutazione di cui sopra.I                
cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura fino al             
50% della spesa complessiva ammissibile risultante dal programma                
dell'Unione relativa al comparto Costa Adriatica, nonche' in misura             
fino al 60% della spesa complessiva ammissibile risultante dal                  
programma delle Unioni relative ai comparti turistici economicamente            
piu' deboli: Appennino e Verde, Terme e Benessere, Citta' d'Arte,               
Cultura e Affari.                                                               
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone le                    
modalita' per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei             
programmi delle Unioni relativi all'anno di riferimento.                        
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la           
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto                 
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa                  
regionale vigente.                                                              
Paragrafo 3                                                                     
Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni                              
1) I progetti ammissibili a cofinanziamento regionale                           
Il cofinanziamento previsto dall'articolo 7 della L.R. 7/98 e'                  
rivolto principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori           
privati suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,           
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di             
concertazione e di condivisione degli obiettivi, cosi' come previsto            
dall'art. 13 della stessa legge.                                                
2) I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti e le modalita'            
per la presentazione della domanda                                              
I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti regionali sono le            
aggregazioni costituite:                                                        
- in forma di impresa;                                                          
- in forma di associazione;                                                     
- in forma di associazione temporanea di imprese (ATI).                         
Tali soggetti possono richiedere il cofinanziamento regionale per un            
progetto di promo-commercializzazione e di commercializzazione                  
turistica.                                                                      
Ciascuna aggregazione puo' presentare un solo progetto.                         
La domanda, regolarmente bollata e redatta obbligatoriamente sugli              
appositi moduli, di cui all'Allegato 1) alle presenti direttive, deve           
essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo e              
Qualita' Aree turistiche - V.le A. Moro n. 64 - 40127 Bologna, e deve           
essere sottoscritta dal legale rappresentante della aggregazione. Nel           
caso in cui l'aggregazione sia una associazione temporanea di imprese           
la domanda deve essere sottoscritta dal mandatario.                             
Tale domanda, deve essere inviata alla Regione entro il 15 settembre            
dell'anno antecedente quello di riferimento, esclusivamente a mezzo             
raccomandata con ricevuta di ritorno e fara' fede la data del timbro            
postale di partenza.                                                            
Nella domanda di cofinanziamento deve essere dichiarato quanto                  
segue:                                                                          
- i dati identificativi ed anagrafici della aggregazione;                       
- i dati identificativi ed anagrafici del legale rappresentante o del           
mandatario dell'aggregazione;                                                   
- l'appartenenza della aggregazione, alla data di presentazione della           
domanda, all'Unione di prodotto cui fa riferimento il progetto                  
presentato;                                                                     
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il                       
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e                  
dell'Unione Europea.                                                            
Alla domanda deve inoltre essere allegata una specifica                         
documentazione obbligatoria, in assenza della quale il progetto non             
sara' ritenuto ammissibile a cofinanziamento. A seconda delle diverse           
tipologie di aggregazione che richiedono il cofinanzamento, la                  
documentazione da allegare e' la seguente:                                      
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma            
di impresa, contestualmente alla domanda compilata obbligatoriamente            
sulla base dell'apposito fac-simile di cui al Modulo 1/A                        
dell'Allegato 1) alle presenti direttive:                                       
a) il certificato di iscrizione al Registro imprese della Camera di             
Commercio competente;                                                           
b) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e                    
obbligatorie:                                                                   
- strategie e obiettivi;                                                        
- mercati e target di domanda di riferimento;                                   
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle                    
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi              
del loro svolgimento;                                                           
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la              
realizzazione del progetto;                                                     
c) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di                
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile            
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive.                                 
Nel caso in cui un'aggregazione costituita in forma di consorzio                
realizzi il progetto per conto di propri soci, i quali partecipano              
direttamente ai costi complessivi del progetto, il legale                       
rappresentante del consorzio stesso deve presentare la seguente                 
documentazione integrativa:                                                     
- dichiarazione, resa dal legale rappresentante del consorzio,                  
attestante l'identificazione anagrafica dei soci che aderiscono al              
progetto, e le relative quote di partecipazione ai costi per la                 
realizzazione del progetto stesso. Tale dichiarazione, compilata                
obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile di cui al                 
Modulo A dell'Allegato 1) alle presenti direttive, dovra' essere                
sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante, anche da ogni                
socio indicato nella dichiarazione.                                             
Anche i consorzi che agiscono secondo le suddette modalita', d'ora in           
poi denominati, per semplificazione, "consorzi per soci", possono               
presentare un solo progetto;                                                    
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma            
di associazione, contestualmente alla domanda compilata                         
obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile di cui al                 
Modulo 1/B dell'Allegato 1) alle presenti direttive:                            
a) il certificato di iscrizione al REA della Camera di Commercio                
competente;                                                                     
b) l'atto costitutivo contenente gli estremi di registrazione presso            
l'Ufficio del Registro;                                                         
c) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e                    
obbligatorie:                                                                   
- strategie e obiettivi;                                                        
- mercati e target di domanda di riferimento;                                   
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle                    
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi              
del loro svolgimento;                                                           
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la              
realizzazione del progetto;                                                     
d) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di                
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile            
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive;                                 
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma            
di associazione temporanea di imprese (ATI), contestualmente alla               
domanda compilata obbligatoriamente sulla base dell'apposito                    
fac-simile di cui al Modulo 1/C dell'Allegato 1) alle presenti                  
direttive:                                                                      
a) l'elenco delle singole imprese aderenti all'ATI, contenente per              
ognuna di esse il numero di partita IVA e i dati identificativi ed              
anagrafici, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito                  
fac-simile di cui al Modulo C dell'Allegato 1) alle presenti                    
direttive;                                                                      
b) l'atto costitutivo, in originale o copia conforme, redatto e                 
sottoscritto obbligatoriamente da un notaio, debitamente registrato,            
contenente la percentuale di partecipazione alla realizzazione del              
progetto di ogni singola impresa aderente all'ATI, nonche' la                   
dichiarazione che l'ATI stessa operera' almeno fino alla conclusione            
del procedimento per il quale e' stato richiesto il cofinanziamento;            
c) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e                    
obbligatorie:                                                                   
- strategie e obiettivi;                                                        
- mercati e target di domanda di riferimento;                                   
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle                    
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi              
del loro svolgimento;                                                           
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la              
realizzazione del progetto;                                                     
d) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di                
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile            
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive.                                 
Il Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche provvedera' ad                   
attivare uno sportello informativo, nonche' le piu' idonee iniziative           
per facilitare la diffusione della documentazione e delle                       
informazioni relative ai cofinanziamenti di cui alla L.R. 7/98.                 
3) Le spese ammissibili e non ammissibili a cofinanziamento                     
3.1) Spese non ammissibili                                                      
Non sono ammissibili a cofinanziamento regionale le spese per:                  
- gli investimenti e/o l'acquisto di beni durevoli;                             
- le iniziative di sola incentivazione;                                         
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di                  
materiale cartaceo di carattere generale;                                       
- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti               
estranei alla Regione Emilia-Romagna in misura quantitativamente                
superiore al 30% del progetto;                                                  
- le spese per ospitalita' a terzi nelle sue varie forme (es.                   
pernottamenti, pranzi e cene, trattamenti benessere, ecc.) non                  
esplicitamente previste nel progetto;                                           
- qualsiasi tipo di attivita' formativa.                                        
Si precisa inoltre che non saranno ritenute ammissibili in sede di              
rendicontazione le spese documentate da: autofatture e/o                        
autoricevute, fatture con causale "cambio merce" o "provvigioni".               
3.2) Spese ammissibili                                                          
Sono ritenute ammissibili a cofinanziamento regionale:                          
- le spese documentate per la stampa e la spedizione di materiale               
cartaceo finalizzato alla realizzazione del progetto (pacchetti,                
confidential, ecc);                                                             
- le spese documentate di viaggio e alloggio del personale e del                
legale rappresentante che, per la realizzazione di quanto                       
esplicitamente previsto dal progetto, partecipano a manifestazioni              
fieristiche;                                                                    
- le spese documentate per i gadget, esplicitamente previsti dal                
progetto, nella misura massima del 10% calcolato sul totale delle               
spese previste per le seguenti voci del piano finanziario: "Immagine            
coordinata, editoria, informazione all'ospite", "Comunicazione,                 
pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno alla                        
commercializzazione" e "Marketing diretto";                                     
- le spese documentate per l'organizzazione di eventi, esplicitamente           
previsti dal progetto, nella misura massima del 20% calcolato sul               
totale delle spese previste per le seguenti voci del piano                      
finanziario: "Immagine coordinata, editoria, informazione                       
all'ospite", "Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e                     
workshop", "Sostegno alla commercializzazione" e "Marketing                     
diretto";                                                                       
- le spese documentate per il personale dipendente, in qualsiasi                
forma contrattuale assunto, che opera ai fini della realizzazione del           
progetto, nella misura massima del 10% calcolato sul totale delle               
spese previste per le seguenti voci del piano finanziario: "Immagine            
coordinata, editoria, informazione all'ospite", "Comunicazione,                 
pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno alla                        
commercializzazione" e "Marketing diretto";                                     
- le spese documentate di progettazione e/o di realizzazione della              
verifica dei risultati, nella misura massima del 15% calcolato sul              
totale delle spese previste per le seguenti voci del piano                      
finanziario: "Immagine coordinata, editoria, informazione                       
all'ospite", "Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e                     
workshop", "Sostegno alla commercializzazione", "Marketing diretto",            
"Gadget", "Organizzazione eventi" e "Spese per personale                        
dipendente";                                                                    
- le spese generali, quale riconoscimento forfetario per la gestione            
delle iniziative, nella misura massima del 10% calcolato sul totale             
delle spese previste per le seguenti voci del piano finanziario:                
"Immagine coordinata, editoria, informazione all'ospite",                       
"Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno             
alla commercializzazione", "Marketing diretto", "Gadget",                       
"Organizzazione eventi" e "Spese per personale dipendente".                     
4) Limiti di spesa                                                              
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti              
presentati dalle aggregazioni aderenti all'Unione di Prodotto Costa             
non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 41.000,00,              
mentre i progetti presentati dalle aggregazioni aderenti alle altre             
Unioni di prodotto non possono essere di importo unitario inferiore a           
Euro 21.000,00.                                                                 
I progetti saranno ammessi a cofinanziamento per un importo unitario            
non superiore ad Euro 233.000,00, senza alcuna distinzione tra                  
aggregazioni aderenti alle diverse Unioni di prodotto; a tal fine i             
progetti di importo superiore, dovranno essere accompagnati da uno              
stralcio funzionale, e relativo piano finanziario, dell'importo                 
massimo di Euro 233.000,00.                                                     
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione           
ordinaria, le spese per il personale ordinariamente impegnato nelle             
imprese costituenti l'aggregazione e non attinenti al progetto                  
presentato dall'aggregazione stessa.                                            
5) L'istruttoria amministrativa                                                 
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' Aree turistiche:                       
- trasmette tempestivamente copia dei progetti al coordinatore del              
nucleo di valutazione di cui al successivo punto 6.1);                          
- effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di                    
ammissibilita' delle aggregazioni richiedenti i cofinanziamenti, la             
completezza della anagrafica e della documentazione prodotta. In                
particolare deve essere verificata:                                             
- l'esatta denominazione e i dati anagrafici dell'aggregazione                  
richiedente il cofinanziamento regionale;                                       
- l'esatta identificazione del legale rappresentante o del mandatario           
dell'aggregazione;                                                              
- l'appartenenza alla Unione di prodotto indicata nella richiesta di            
cofinanziamento;                                                                
- l'esatta denominazione del progetto;                                          
- la ammissibilita' o la non ammissibilita' a cofinanziamento delle             
aggregazioni richiedenti.                                                       
6) L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti                          
6.1) Il nucleo di valutazione                                                   
L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti, nonche' la                 
valutazione dei requisiti previsti per le aggregazioni che richiedono           
l'accesso ai "Progetti di Eccellenza" di cui al successivo punto                
6.3), e' effettuata da un nucleo di valutazione nominato, con propria           
determinazione, dal Direttore generale Attivita' produttive,                    
Commercio, Turismo.                                                             
Il nucleo di valutazione e' coordinato dal Responsabile del Servizio            
competente in materia di turismo e cosi' composto:                              
- due collaboratori del Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
- due tecnici interni al personale dell'APT Servizi, designati dal              
Consiglio di Amministrazione dell'APT stessa;                                   
- un esperto tecnico designato da Unioncamere regionale.                        
Il nucleo di valutazione effettua l'istruttoria tecnica dei progetti            
ed esprime per ciascuno un parere di valutazione "Alto", "Medio" o              
"Basso". Valuta inoltre i requisiti previsti per le aggregazioni che            
richiedono l'accesso ai cofinanziamenti per "Progetti di                        
Eccellenza".                                                                    
Per esprimere il giudizio di valutazione, il nucleo si avvale della             
"Metodologia per la valutazione dei progetti" di cui al successivo              
punto 6.2), e puo' richiedere eventuali chiarimenti alle                        
aggregazioni.                                                                   
Entro il 30 ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento, il             
nucleo di valutazione comunica alla Regione Emilia-Romagna le                   
risultanze del lavoro svolto mediante invio delle schede tecniche               
relative alla valutazione dei progetti, unitamente all'elenco dei               
progetti stessi (uno per ciascuna Unione).                                      
Gli elenchi dovranno evidenziare:                                               
- i "Progetti di Eccellenza";                                                   
- il parere di valutazione "Alto, Medio o Basso" su ciascun                     
progetto;                                                                       
- l'importo complessivo della spesa risultante dal piano finanziario            
presentato e della spesa ammessa per ciascun progetto.                          
6.2) Metodologia per la valutazione dei progetti                                
Per esprimere il giudizio di valutazione dei progetti si considerano            
i seguenti parametri:                                                           
- relativamente al valore intrinseco del progetto:                              
A. livello di internazionalizzazione: con tale parametro si vuole               
individuare il livello di esposizione del progetto verso i mercati              
esteri. Nella valutazione si tiene anche conto della valenza                    
strategica delle azioni previste sui mercati esteri rispetto alla               
globalita' del progetto, nonche' del rapporto fra l'investimento                
finanziario globale e la parte relativa ai mercati esteri;                      
B. incisivita' di prodotto: con tale parametro si vuole individuare,            
anche in base a caratteristiche di specificita'/unicita' nonche' di             
corretta e motivata identificazione dei target e dei mercati, il                
livello di competitivita' del prodotto, la sua capacita' di successo            
rispetto alla domanda del mercato turistico e, in particolare,                  
rispetto ai bacini geografici, ai segmenti di mercato e ai target cui           
tale prodotto si rivolge in modo specifico;                                     
C. innovazione e/o creativita': con tale parametro si vogliono                  
individuare e premiare quei progetti che si distinguono per la                  
capacita' di presentare un prodotto totalmente nuovo e/o per la                 
capacita' di aver introdotto una forte spinta alla diversificazione             
di un prodotto gia' esistente. Tali caratteristiche saranno valutate            
positivamente anche se riferite alle singole azioni che compongono il           
progetto;                                                                       
D. coerenza tra gli obiettivi, i mercati, le azioni ed i costi: con             
tale parametro si vuole individuare la coerenza intrinseca del                  
progetto determinata dalla relazione esistente tra obiettivi                    
prefissati, prodotto prescelto, mercati di riferimento, azioni                  
definite per colpire i mercati e costi da sostenere per attuare                 
strategie e raggiungere obiettivi;                                              
E. integrazione tra soggetti di settori diversi: con tale parametro             
si vuole individuare il grado di integrazione raggiunta dalle diverse           
tipologie di operatori partecipanti al progetto. L'integrazione tra             
soggetti di settori diversi deve produrre un arricchimento concreto             
dell'offerta turistica e favorire la realizzazione di progetti di               
commercializzazione di prodotti turistici  il cui livello di                    
innovazione e qualita' e' determinato anche dalla molteplicita' e dal           
grado di integrazione dei servizi erogati dai soggetti facenti parte            
dell'aggregazione;                                                              
- relativamente al rapporto con il Piano annuale delle azioni di                
carattere generale di promozione turistica regionale:                           
F. coerenza con il Piano annuale: con tale parametro si vuole                   
individuare, attraverso un'analisi comparativa, il grado di coerenza            
del progetto esaminato con gli obiettivi strategici contenuti nel               
Piano annuale delle azioni di carattere generale di promozione                  
turistica;                                                                      
- relativamente al rapporto con il Programma di promozione turistica            
dell'Unione di prodotto di riferimento:                                         
G. coerenza con il Programma: con tale parametro si vuole                       
individuare, attraverso un'analisi comparativa, il grado di coerenza            
del progetto esaminato con gli obiettivi strategici contenuti nel               
Programma di promozione turistica dell'Unione di prodotto di                    
riferimento; in particolare, si deve valutare la coerenza dei mercati           
e dei target previsti dal progetto con quelli previsti dal                      
Programma;                                                                      
H. collegamento specifico con il Programma: con tale parametro si               
vuole individuare il grado di collegamento concreto del progetto                
esaminato con le linee operative che contraddistinguono la                      
programmazione dell'Unione di prodotto di riferimento; in                       
particolare, si deve valutare il collegamento con specifiche                    
azioni/strumenti del Programma.                                                 
6.3) I "Progetti di Eccellenza"                                                 
I requisiti per accedere ai cofinanziamenti per "Progetti di                    
Eccellenza" sono i seguenti:                                                    
Requisiti relativi al soggetto                                                  
Essere in possesso di un disciplinare di regolamentazione mirante al            
miglioramento della qualita' del servizio offerto, sottoscritto dal             
legale rappresentante dell'aggregazione. Tale disciplinare dovra'               
almeno prevedere:                                                               
- la definizione e l'applicazione degli standard di qualita' dei                
prodotti e dei servizi che si intende proporre al mercato e                     
commercializzare;                                                               
- l'indicazione di specifici strumenti di controllo e di verifica               
rispetto alla applicazione degli standard condivisi;                            
- l'indicazione di un sistema di verifica attraverso il quale i                 
clienti/consumatori possano valutare la conformita' dell'offerta                
ricevuta rispetto agli standard contenuti nel disciplinare;                     
- la chiara identificazione del soggetto preposto al controllo del              
rispetto degli standard di qualita' e all'analisi dei risultati                 
emersi dal sistema di customer satisfaction. Tale soggetto dovra'               
redigere una relazione relativa agli esiti dei suddetti controlli da            
presentare, a cura del beneficiario del cofinanziamento,                        
contestualmente alla richiesta di saldo del cofinanziamento stesso.             
In relazione ai "requisiti relativi al soggetto", il nucleo di                  
valutazione deve riconoscere al disciplinare caratteristiche di "alta           
qualita'".                                                                      
Le aggregazioni devono segnalare, nella domanda di cofinanziamento,             
le  denominazioni assunte quali club di prodotto, circuiti o altre              
specifiche, l'utilizzo di marchi e/o logos di riconoscimento, le                
eventuali certificazioni richieste e/o ottenute.                                
Possono richiedere l'accesso ai cofinanziamenti per i "Progetti di              
Eccellenza" solo i soggetti costituiti in forma di impresa (ad                  
esclusione dei "consorzi per soci") ed in forma di associazione.                
Le aggregazioni, in possesso dei requisiti suddetti, devono                     
presentare la relativa documentazione allegandola alla domanda di               
richiesta di cofinanziamento.                                                   
Requisiti relativi al progetto                                                  
Ottenere un parere di valutazione "Alto", secondo quanto indicato al            
precedente punto 6.1).                                                          
7) Procedura per la concessione dei cofinanziamenti regionali                   
7.1) Modalita' per la formazione della graduatoria dei progetti                 
ammissibili                                                                     
La Giunta regionale, a fronte delle risultanze del lavoro svolto dal            
nucleo di valutazione e delle risultanze dell'istruttoria                       
amministrativa, provvede con proprio atto, entro il 15 dicembre                 
dell'anno antecedente quello di riferimento, alla approvazione della            
graduatoria dei progetti ammissibili, redatta secondo la graduazione            
di seguito indicata:                                                            
- per i "Progetti di Eccellenza", la percentuale di cofinanziamento             
non potra' essere superiore al 35% della spesa ammessa.                         
I progetti presentati dalle aggregazioni costituite in forma di                 
associazione temporanea di imprese (ATI), nonche' dai "consorzi per             
soci", non accedono ai cofinanziamenti per i "Progetti di                       
Eccellenza";                                                                    
- per i progetti con parere di valutazione "Alto o Medio" la                    
percentuale di cofinanziamento non potra' essere superiore:                     
- al 20% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa (esclusi i "consorzi per            
soci") e di associazione. Per le aggregazioni aderenti alle Unioni              
relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di            
prodotto "Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e               
"Terme e Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di                    
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;                                  
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dai "consorzi            
per soci". Per tali consorzi aderenti alle Unioni relative ai                   
comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di prodotto               
"Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e "Terme e               
Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento             
in misura non superiore al 5%;                                                  
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di                  
imprese (ATI), indipendentemente dall'Unione di Prodotto di                     
appartenenza;                                                                   
- per i progetti con parere di valutazione "Basso" la percentuale di            
cofinanziamento non potra' essere superiore:                                    
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa (esclusi i "consorzi per            
soci") e di associazione. Per le aggregazioni aderenti alle Unioni              
relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di            
prodotto "Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e               
"Terme e Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di                    
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;                                  
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dai "consorzi            
per soci". Per tali consorzi aderenti alle Unioni relative ai                   
comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di prodotto               
"Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e "Terme e               
Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento             
in misura non superiore al 5%;                                                  
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di                  
imprese (ATI), indipendentemente dall'Unione di prodotto di                     
appartenenza.                                                                   
7.2 Piano di cofinanziamento                                                    
Sulla base della graduatoria dei progetti ammissibili di cui al                 
precedente punto 7.1) ed in relazione alle disponibilita' del                   
bilancio regionale per l'esercizio di riferimento, la Giunta                    
regionale approva, con propri atti, il Piano di cofinanziamento dei             
progetti di promo-commercializzazione secondo le seguenti priorita':            
1) Progetti di "Eccellenza";                                                    
2) Progetti con parere di valutazione "Alto";                                   
3) Progetti con parere di valutazione "Medio";                                  
4) Progetti con parere di valutazione "Basso".                                  
I cofinanziamenti in parola rientrano nell'applicazione degli                   
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de            
minimis").                                                                      
Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche,                    
riduzioni o utilizzo di minori importi nella realizzazione dei                  
progetti, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' derivanti               
dall'assestamento del bilancio regionale per il medesimo esercizio,             
potranno essere utilizzate, nel rispetto delle disposizioni indicate            
in termini contabili dalla normativa vigente, per cofinanziare, con             
appositi atti, i progetti ritenuti ammissibili ma non cofinanziati.             
Con la deliberazione del Piano di cofinanziamento la Giunta regionale           
dispone le modalita' per la gestione e la liquidazione dei                      
cofinanziamenti dei progetti di promo-commercializzazione relativi              
all'anno di riferimento.                                                        
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la           
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto                 
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa                  
regionale vigente.                                                              
TITOLO III                                                                      
ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE                                     
CAPO 1                                                                          
Programmi turistici di promozione locale                                        
La Provincia approva, sentiti i Comuni, il proprio Programma                    
turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento,                  
definendo le priorita' degli interventi proposti dai soggetti                   
attuatori indicati all'art. 6, comma 2 della L.R. 7/98.                         
Il programma provinciale deve essere articolato in ambiti di                    
attivita' ed essere distinto nei seguenti tre filoni fondamentali:              
1) Servizi turistici di base dei Comuni                                         
Tale filone comprende l'accoglienza, l'animazione e l'intrattenimento           
turistico. Assume particolare rilevanza in questo contesto il                   
funzionamento dei servizi di accoglienza ed informazione ai turisti.            
2) Iniziative di promozione turistica di interesse locale                       
In questo ambito di attivita' rientrano le iniziative che vengono               
realizzate dai soggetti attuatori ai fini di affermare l'immagine di            
qualita' dei servizi e dei prodotti turistici locali presenti nel               
territorio provinciale.                                                         
3) Iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di                 
promozione dei territori e delle destinazioni                                   
In questo ambito di attivita'  rientrano le iniziative che vengono              
presentate e realizzate direttamente dalle Province o dai soggetti              
attuatori, di cui all'art. 6, comma 2) della L.R. 7/98, per la                  
valorizzazione turistica locale integrata e per la promozione sui               
mercati nazionale ed internazionale dei territori e delle                       
destinazioni turistiche. Rientrano in questo ambito anche eventuali             
azioni di accertamento e valorizzazione delle professionalita'                  
turistiche locali.                                                              
Le iniziative di promozione dei territori e delle destinazioni sui              
mercati nazionale ed internazionale, devono essere programmate in               
piena coerenza con le linee strategiche contenute nel Piano annuale             
delle azioni di carattere generale di promozione turistica regionale            
dell'anno di riferimento.                                                       
Al fine di ottimizzare gli interventi e razionalizzare l'utilizzo               
delle risorse finanziarie, le Province attivano le piu' adeguate                
forme di collaborazione con APT Servizi srl e con le Unioni di                  
prodotto.                                                                       
CAPO 2                                                                          
Criteri generali per la ripartizione                                            
La ripartizione dei budget alle Province e' disposta, con apposito              
provvedimento della Giunta regionale, al solo fine di assicurare a              
tutte le Province le risorse destinate al finanziamento dei Programmi           
turistici di promozione locale, senza tuttavia costituire alcun                 
vincolo per la definitiva destinazione tra i tre filoni di attivita'            
indicati al precedente Capo 1, che sara' effettuata da ciascuna                 
Provincia in relazione alle proprie effettive esigenze.                         
Le Province effettuano le destinazioni dei fondi alle diverse                   
iniziative e servizi, seguendo propri criteri di programmazione, ai             
fini di favorire i processi di collaborazione fra gli operatori                 
pubblici e privati, con opportune iniziative di consultazione per il            
conseguimento di obiettivi comuni, in quanto concertati e condivisi.            
La Giunta regionale adotta il suddetto provvedimento di ripartizione            
conseguentemente alla approvazione della legge regionale concernente            
il  bilancio di previsione della Regione per l'esercizio di                     
riferimento.                                                                    
La Giunta regionale dispone la ripartizione della disponibilita'                
prevista nel bilancio regionale per l'anno di riferimento, con i                
seguenti criteri:                                                               
- una prima quota pari al 10% della disponibilita' prevista viene               
ripartita in parti uguali fra le Province;                                      
- la restante disponibilita' sara' ripartita sulla base della quota             
attribuita per il finanziamento dei Programmi turistici provinciali             
per l'anno 1998 (Tabella "A" di cui alla deliberazione della Giunta             
regionale 2728/97).                                                             
La Giunta regionale puo' disporre l'utilizzazione di eventuali                  
risorse resesi disponibili nell'ambito degli appositi capitoli per              
ulteriori iniziative.                                                           
I relativi provvedimenti della Giunta regionale stabiliscono altresi'           
le modalita' attuative, procedurali e gestionali.                               
CAPO 3                                                                          
Modalita' procedurali per il finanziamento                                      
delle attivita' inserite nei Programmi turistici                                
di promozione locale delle Province                                             
Ai fini della elaborazione del Programma turistico di promozione                
locale, ciascuna Provincia adotta e pubblicizza un provvedimento per            
stabilire in via preventiva, le linee strategiche e programmatiche              
per l'esercizio di riferimento nonche' le modalita' procedurali cui             
si dovranno attenere i soggetti proponenti ed attuatori dei progetti            
e delle iniziative di promozione turistica locale attinenti ai                  
filoni:                                                                         
1) "Servizi turistici di base dei Comuni";                                      
2) "Iniziative di promozione turistica locale";                                 
3) "Iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di                
promozione dei territori e delle destinazioni".                                 
Le Province presentano alla Regione entro e non oltre il 31 ottobre             
dell'anno antecedente quello di riferimento i propri Programmi                  
turistici di promozione locale contenenti, oltre alle linee                     
strategiche annuali delle politiche provinciali anche i progetti                
considerati ammissibili al contributo, distinti nei tre citati filoni           
di attivita', riportati in schede tecniche contenenti gli elementi              
identificativi dei progetti stessi.                                             
Nel citato provvedimento concernente l'approvazione del Programma               
turistico di promozione locale per l'anno di riferimento, deve essere           
indicata la ridestinazione delle eventuali economie che potranno                
essere accertate dalle Province nel corso dell'attuazione del                   
medesimo Programma per il completamento di iniziative gia' previste o           
programmando nuove iniziative coerenti con gli atti di indirizzo o              
programmatici regionali.                                                        
Al fine della predisposizione del provvedimento regionale relativo al           
riparto delle risorse disponibili sul bilancio regionale e per                  
permettere alle Province l'immediata disponibilita' delle risorse               
necessarie, per fare fronte alle obbligazioni giuridiche da porre in            
essere a favore dei soggetti beneficiari ed al fine di non                      
pregiudicare lo svolgimento delle azioni programmate in rapporto alla           
stagione turistica, si stabilisce il seguente percorso procedurale:             
1) la Giunta regionale approva, nel rispetto delle disposizioni di              
cui al precedente Capo 2, la ripartizione delle risorse disponibili             
sugli appositi capitoli del bilancio regionale per l'esercizio                  
finanziario di riferimento. Il medesimo provvedimento dispone                   
altresi' l'assunzione dell'onere finanziario sui medesimi capitoli,             
subordinandone eventualmente l'effettivo impegno di spesa all'entrata           
in vigore della legge regionale di bilancio per l'esercizio di                  
riferimento ed al rispetto delle disposizioni indicate dalla legge              
regionale che disciplina la normativa contabile;                                
2) con successivi atti il dirigente regionale competente, ai sensi              
della vigente normativa regionale in materia, provvede a liquidare a            
favore di ciascuna Provincia, un acconto fino al 50% del budget                 
assegnato, previo invio da parte delle stesse, di un provvedimento di           
utilizzo del budget assegnato con il provvedimento indicato al                  
precedente punto 1). Ogni atto provinciale di utilizzo del budget               
regionale deve contenere: - la identificazione dei soggetti                     
beneficiari del finanziamento; - l'ammontare del finanziamento                  
assegnato dalla Provincia a ciascun progetto; - le modalita'                    
procedurali ed i contenuti delle documentazioni e delle                         
rendicontazioni consuntive da presentarsi dai diversi soggetti                  
attuatori ai fini della erogazione dei finanziamenti, nonche' i                 
termini per la presentazione delle documentazioni consuntive stesse;            
- le modalita' procedurali per l'utilizzo di eventuali economie di              
spesa, modalita' che verranno determinate con gli stessi atti di                
impegno per il completamento di iniziative gia' previste nel proprio            
PTPL, aumentando il budget ovvero programmando nuove iniziative                 
coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione regionali;               
3) alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di                
pagamento per i saldi dei finanziamenti regionali assegnati, fino               
alla concorrenza del relativo budget, provvede con propri atti il               
dirigente regionale competente ai sensi della vigente normativa                 
regionale attenendosi alle seguenti disposizioni: a) la Provincia               
deve trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno un proprio atto              
che approvi, per ciascuno dei filoni di attivita' ("Servizi di base             
dei Comuni relativi all'informazione e accoglienza turistica",                  
"Promozione turistica di interesse locale" e "Iniziative di                     
valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei                   
territori e delle destinazioni") una relazione tecnico-finanziaria              
pre-consuntiva, dalla quale risultino: gli obiettivi raggiunti e i              
singoli progetti realizzati, l'importo delle spese impegnate, delle             
spese in corso di liquidazione al 31 dicembre e di quelle gia'                  
liquidate; b) la Provincia potra' in corso d'opera riutilizzare                 
eventuali economie secondo quanto stabilito nel proprio Programma di            
promozione turistica locale. La relazione tecnico-finanziaria di cui            
al precedente punto a) deve contenere l'indicazione dei provvedimenti           
provinciali di riutilizzo; c) le Province devono inoltre trasmettere            
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, un             
conto consuntivo redatto per ogni progetto compreso nei filoni di               
attivita' del proprio Programma turistico di promozione locale, dal             
quale risultino le tipologie delle spese e il relativo ammontare                
nonche' le entrate a copertura delle spese.                                     
TITOLO IV                                                                       
PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE DI CARATTERE STRAORDINARIO OVVERO                
NUOVE INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO REGIONALE                  
Il bilancio della Regione Emilia-Romagna prevedera' la disponibilita'           
finanziaria per i progetti speciali e le iniziative previste al                 
quinto comma dell'art. 7 della L.R. 7/98.                                       
I successivi atti deliberativi della Giunta regionale, adottati                 
nell'anno di riferimento, ne approvano la realizzazione e il                    
finanziamento e stabiliscono altresi' le modalita' attuative,                   
procedurali e gestionali.                                                       
ALLEGATO 1)                                                                     
Fac-simili per la presentazione delle domande di cofinanziamento per            
progetti di promo-commercializzazione turistica                                 
- Modulo 1/A: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle               
aggregazioni costituite in forma di impresa;                                    
- Modulo A: fac-simile di dichiarazione per consorzi che realizzano             
il progetto per conto di propri soci, i quali partecipano                       
direttamente ai costi complessivi del progetto stesso;                          
- Modulo 1/B: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle               
aggregazioni costituite in forme di associazione;                               
- Allegato 1/C: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle             
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di                  
imprese - ATI;                                                                  
- Modulo C: fac-simile per la compilazione dell'elenco delle imprese            
aderenti all'ATI da allegare alla domanda di cofinanziamento.                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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