REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2004, n. 1273

Intesa Stato Regioni per l'approvazione del Piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto da Rete Ferroviaria Italiana RFI, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 29 novembre 2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DPR 18 novembre 1998, n. 459 recante "Regolamento recante norme            
di esecuzione dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, in                  
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"             
che stabilisce norme per la prevenzione ed il contenimento                      
dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle                 
infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di                    
superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari;                    
- il DM 16 marzo 1998, recante "Tecniche di rilevamento e di                    
misurazione dell'inquinamento acustico" che stabilisce i criteri per            
identificare l'effettiva rumorosita' prodotta dall'infrastruttura               
ferroviaria, anche nel caso in cui vi sia la compresenza di altre               
sorgenti ed in particolare di altre infrastrutture di trasporto;                
- il DM 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione, da            
parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di               
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi           
di contenimento e abbattimento del rumore" che definisce gli obblighi           
del gestore dei servizi pubblici di trasporto, i criteri di priorita'           
degli interventi, gli obiettivi dell'attivita' di risanamento nonche'           
gli oneri e le modalita' del risanamento stesso;                                
preso atto che RFI, gestore di rete ferroviaria nazionale, ai sensi             
dell'art. 2 del DM 29/11/2000 ha inviato in data 22/12/2003 con                 
proprio prot. n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001911 alla Regione                       
Emilia-Romagna ed ai Comuni interessati il Piano di risanamento                 
acustico della propria rete ferroviaria di circa 16500 Km, e che                
detto Piano e' pervenuto alla Regione Emilia-Romagna in data                    
29/1/2004 ed e' stato protocollato con il n. 3684/AMB;                          
valutata la necessita' di acquisire i pareri dei Comuni interessati a           
cui e' stata inviata una richiesta formale di parere con nota                   
dell'1/6/2004, prot. AMB/AMB/04/43429, per acquisire osservazioni in            
merito al Piano presentato da RFI con particolare attenzione nella              
verifica della corretta e completa individuazione dei ricettori                 
presenti sul territorio, specialmente per quelli cosiddetti sensibili           
(scuole, ospedali, case di cura e di riposo) o comunque destinati ad            
uso residenziale;                                                               
considerato che:                                                                
- ai sensi del comma 2 dell'art. 5 l'approvazione dei Piani di                  
risanamento delle infrastrutture di trasporto di interesse nazionale,           
compete al Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Conferenza                  
unificata; compete parimenti al Ministero, d'intesa con la Conferenza           
unificata, la ripartizione degli accantonamenti su base regionale,              
tenuto conto delle priorita', valutate ai sensi dell'art. 3, comma              
1;                                                                              
- i Comuni interessati dal Piano di risanamento, anche su                       
sollecitazione di questa Regione, hanno comunicato l'esigenza, in               
taluni casi di effettuare verifiche approfondite sul territorio al              
fine di meglio rilevare tutte le eventuali carenze presenti nel Piano           
medesimo;                                                                       
- e' necessario avviare le opere di risanamento a piu' elevata                  
criticita' individuate nel Piano e previste negli Accordi gia'                  
sottoscritti da Regione Emilia-Romagna, Province e RFI e nel contempo           
proseguire nella necessaria attivita' di approfondimento sul                    
territorio;                                                                     
- il coordinamento delle Regioni, in sede tecnica, ha stilato un                
documento unanimamente condiviso che fornisce un parere positivo                
all'intesa sul programma degli interventi previsti nel piano e sui              
criteri di riparto delle risorse su base regionale e per singole                
annualita' (art. 5, comma 2, DM 29/11/2000), contenuti nel Piano di             
risanamento di RFI, con le seguenti prescrizioni:                               
1) di approvare i progetti di massima di mitigazione passiva, per il            
primo biennio, sottolineando tuttavia la necessita' che gli stessi              
vengano dimensionati anche in funzione delle riduzioni alla sorgente            
che si dovrebbero ottenere nel medio-lungo termine sia con interventi           
sul binario che sul materiale rotabile. In sostanza si osserva                  
l'opportunita' di predisporre una progettazione che, sfruttando                 
l'eventuale modularita' delle barriere, preveda una realizzazione in            
opera per step successivi, entro i termini temporali previsti dalla             
normativa nazionale. Tale soluzione permette anche di affrontare                
problemi di difficile inserimento paesaggistico-ambientale e/o di               
difficile accettabilita' delle opere da parte dei residenti nelle               
aree interessate, attraverso la realizzazione, in una prima fase, di            
mitigazioni di altezza piu' contenuta (ad esempio non superiore ai              
4,5 m); in una fase successiva dovra' essere valutata la necessita'             
di un intervento integrativo da effettuarsi con le modalita' che in             
quel momento risultassero piu' opportune, prediligendo gli interventi           
alla sorgente;                                                                  
2) di verificare, al termine del primo biennio, il Piano e il                   
relativo riparto delle risorse finanziarie sulla base degli                     
interventi realizzati, delle esperienze maturate nonche' degli                  
approfondimenti tecnici e di analisi territoriale che saranno                   
effettuati in sede locale;                                                      
3) di modificare, da parte delle Regioni, d'intesa con i Comuni                 
interessati, l'ordine di priorita' degli interventi previsti (art. 3            
, comma 3 DM 29/11/2000);                                                       
4) di progettare e realizzare da parte di RFI, mediante lo                      
stanziamento di risorse aggiuntive, di eventuali opere di mitigazione           
integrative, attualmente non previste nel Piano, relativamente alla             
mancata individuazione di ricettori, come pure a seguito                        
dell'insufficiente analisi territoriale nelle porzioni di territorio            
esterne alla fascia A (100 m per lato dall'infrastruttura);                     
5) di salvaguardare, i progetti da avviare o avviati sulla base di              
accordi promossi da RFI e gia' sottoscritti da diverse Regioni                  
(progetti pilota), sfruttando, ad esempio, accantonamenti non                   
utilizzati o risparmi, ovvero anticipando risorse previste per le               
annualita' successive;                                                          
6) di prevedere, ferme restando le risorse previste su base regionale           
dal Piano nel primo biennio, un maggior numero di interventi da                 
individuare fra quelli gia' previsti negli anni successivi ed                   
interventi sulla sorgente laddove prontamente individuabili a seguito           
del minor costo derivante dalla realizzazione di opere di mitigazione           
di minor altezza;                                                               
7) di adeguare/integrare le progettazioni relative ad interventi                
previsti dopo il primo biennio, in coerenza con quanto gia' espresso,           
 ed in particolare prendendo in considerazione anche gli interventi             
da realizzare direttamente sulla sorgente, quali: smorzatori della              
rotaia, suole della rotaia ottimizzate, molatura acustica, traversine           
bi-blocco, ballast, rotaia a sezione ridotta; ruote smorzate, ruote a           
sezione ottimizzata, ruote resilienti, sale frenate a disco,                    
sostituzione dei ceppi freni in ghisa con suole innovative,                     
riprofilatura delle ruote, altre tecnologie disponibili in futuro;              
8) di assoggettare dette opere alle procedure di approvazione vigenti           
nelle diverse realta' regionali;                                                
considerato, inoltre, che la Conferenza unificata in sede tecnica,              
tenutasi il 23 giugno u.s. ha sostanzialmente condiviso i contenuti             
del documento ed ha concordato la seguente riformulazione:                      
- le Regioni e gli Enti locali esprimono avviso favorevole all'intesa           
sul Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore            
ferroviario presentato da RFI, sui criteri di riparto delle risorse             
su base regionale (art. 3, comma 3, DM 20/11/2000) e per singole                
annualita' (art. 3, comma 2, DM 29/11/2000) in esso contenute, con le           
seguenti prescrizioni:                                                          
1) gli interventi di mitigazione passiva sono ritenuti condivisibili,           
per il primo quadriennio, a partire dall'anno 2004, sottolineando               
tuttavia la necessita' che gli stessi vengano dimensionati anche in             
funzione delle riduzioni alla sorgente da ottenere nel medio-lungo              
termine sia con interventi sul binario, che sul materiale rotabile              
(art. 5, comma 3, DM 20/11/2000).  opportuno quindi predisporre una             
progettazione che, sfruttando l'eventuale modularita' delle barriere,           
preveda una realizzazione in opera per step successivi, entro i                 
termini temporali previsti dalla normativa nazionale. Tale soluzione            
permette anche di affrontare problemi di difficile inserimento                  
paesaggistico-ambientale e/o di difficile accettabilita' delle opere            
da parte dei residenti nelle aree interessate, attraverso la                    
realizzazione, in una prima fase, di mitigazioni di altezza piu'                
contenuta. In una fase successiva dovra' essere valutata la                     
necessita' di un intervento integrativo da effettuarsi con le                   
modalita' che in quel momento risulteranno piu' opportune,                      
prediligendo gli interventi alla sorgente;                                      
2) al termine del primo quadriennio, il Piano e il relativo riparto             
delle risorse finanziarie andranno verificati sulla base degli                  
interventi realizzati, delle esperienze maturate, degli                         
approfondimenti tecnici e di analisi territoriali che saranno                   
effettuati, nonche' di esperienze di mitigazione effettuate alla                
sorgente;                                                                       
3) eventuali opere di mitigazione integrative, attualmente non                  
previste nel Piano, a seguito della individuazione di altri ricettori           
anche esterni alla fascia A, di cui all'art. 3 del DPR 18 novembre              
1998, n. 459, dovranno essere progettate e realizzate da RFI,                   
mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive;                                 
4) sono fatti salvi i progetti contenuti in precedenti accordi                  
promossi da RFI e gia' sottoscritti dalle Regioni (progetti pilota),            
nell'ambito delle risorse stanziate per le Regioni interessate;                 
5) i progetti di mitigazione e contenimento del rumore sono soggetti            
alle procedure di approvazione previste dalle vigenti norme                     
regionali, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto                
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;                         
ritenuto quindi che sussistono le condizioni per fornire l'intesa sul           
piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto da Rete               
Ferroviaria Italiana RFI, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 29               
novembre con le prescrizioni sopra richiamate;                                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda                  
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente             
deliberazione, ai sensi dell'art. 37 comma 4 della L.R. n. 43 del               
2001 e della delibera di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;             
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di fornire l'intesa della Regione Emilia-Romagna all'approvazione             
piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto da Rete               
Ferroviaria Italiana RFI, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 29               
novembre con le seguenti prescrizioni:                                          
1) gli interventi di mitigazione passiva sono ritenuti condivisibili,           
per il primo quadriennio, a partire dall'anno 2004, sottolineando               
tuttavia la necessita' che gli stessi vengano dimensionati anche in             
funzione delle riduzioni alla sorgente da ottenere nel medio-lungo              
termine sia con interventi sul binario, che sul materiale rotabile              
(art. 5, comma 3, DM 20/11/2000).  opportuno quindi predisporre una             
progettazione che, sfruttando l'eventuale modularita' delle barriere,           
preveda una realizzazione in opera per step successivi, entro i                 
termini temporali previsti dalla normativa nazionale. Tale soluzione            
permette anche di affrontare problemi di difficile inserimento                  
paesaggistico-ambientale e/o di difficile accettabilita' delle opere            
da parte dei residenti nelle aree interessate, attraverso la                    
realizzazione, in una prima fase, di mitigazioni di altezza piu'                
contenuta. In una fase successiva dovra' essere valutata la                     
necessita' di un intervento integrativo da effettuarsi con le                   
modalita' che in quel momento risulteranno piu' opportune,                      
prediligendo gli interventi alla sorgente;                                      
2) al termine del primo quadriennio, il Piano e il relativo riparto             
delle risorse finanziarie andranno verificati sulla base degli                  
interventi realizzati, delle esperienze maturate, degli                         
approfondimenti tecnici e di analisi territoriali che saranno                   
effettuati, nonche' di esperienze di mitigazione effettuate alla                
sorgente;                                                                       
3) eventuali opere di mitigazione integrative, attualmente non                  
previste nel Piano, a seguito della individuazione di altri ricettori           
anche esterni alla fascia A, di cui all'art. 3 del DPR 18 novembre              
1998, n. 459, dovranno essere progettate e realizzate da RFI,                   
mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive;                                 
4) sono fatti salvi i progetti contenuti in precedenti accordi                  
promossi da RFI e gia' sottoscritti dalle Regioni (progetti pilota),            
nell'ambito delle risorse stanziate per le Regioni interessate;                 
5) i progetti di mitigazione e contenimento del rumore sono soggetti            
alle procedure di approvazione previste dalle vigenti norme                     
regionali, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto                
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;                         
- di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel             
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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