DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2004, n. 1273
Intesa Stato Regioni per l'approvazione del Piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto da Rete Ferroviaria Italiana RFI, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 29 novembre 2000
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DPR 18 novembre 1998, n. 459 recante "Regolamento recante norme
di esecuzione dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, in
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
che stabilisce norme per la prevenzione ed il contenimento
dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle
infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di
superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari;
- il DM 16 marzo 1998, recante "Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico" che stabilisce i criteri per
identificare l'effettiva rumorosita' prodotta dall'infrastruttura
ferroviaria, anche nel caso in cui vi sia la compresenza di altre
sorgenti ed in particolare di altre infrastrutture di trasporto;
- il DM 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione, da
parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi
di contenimento e abbattimento del rumore" che definisce gli obblighi
del gestore dei servizi pubblici di trasporto, i criteri di priorita'
degli interventi, gli obiettivi dell'attivita' di risanamento nonche'
gli oneri e le modalita' del risanamento stesso;
preso atto che RFI, gestore di rete ferroviaria nazionale, ai sensi
dell'art. 2 del DM 29/11/2000 ha inviato in data 22/12/2003 con
proprio prot. n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001911 alla Regione
Emilia-Romagna ed ai Comuni interessati il Piano di risanamento
acustico della propria rete ferroviaria di circa 16500 Km, e che
detto Piano e' pervenuto alla Regione Emilia-Romagna in data
29/1/2004 ed e' stato protocollato con il n. 3684/AMB;
valutata la necessita' di acquisire i pareri dei Comuni interessati a
cui e' stata inviata una richiesta formale di parere con nota
dell'1/6/2004, prot. AMB/AMB/04/43429, per acquisire osservazioni in
merito al Piano presentato da RFI con particolare attenzione nella
verifica della corretta e completa individuazione dei ricettori
presenti sul territorio, specialmente per quelli cosiddetti sensibili
(scuole, ospedali, case di cura e di riposo) o comunque destinati ad
uso residenziale;
considerato che:
- ai sensi del comma 2 dell'art. 5 l'approvazione dei Piani di
risanamento delle infrastrutture di trasporto di interesse nazionale,
compete al Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Conferenza
unificata; compete parimenti al Ministero, d'intesa con la Conferenza
unificata, la ripartizione degli accantonamenti su base regionale,
tenuto conto delle priorita', valutate ai sensi dell'art. 3, comma
1;
- i Comuni interessati dal Piano di risanamento, anche su
sollecitazione di questa Regione, hanno comunicato l'esigenza, in
taluni casi di effettuare verifiche approfondite sul territorio al
fine di meglio rilevare tutte le eventuali carenze presenti nel Piano
medesimo;
- e' necessario avviare le opere di risanamento a piu' elevata
criticita' individuate nel Piano e previste negli Accordi gia'
sottoscritti da Regione Emilia-Romagna, Province e RFI e nel contempo
proseguire nella necessaria attivita' di approfondimento sul
territorio;
- il coordinamento delle Regioni, in sede tecnica, ha stilato un
documento unanimamente condiviso che fornisce un parere positivo
all'intesa sul programma degli interventi previsti nel piano e sui
criteri di riparto delle risorse su base regionale e per singole
annualita' (art. 5, comma 2, DM 29/11/2000), contenuti nel Piano di
risanamento di RFI, con le seguenti prescrizioni:
1) di approvare i progetti di massima di mitigazione passiva, per il
primo biennio, sottolineando tuttavia la necessita' che gli stessi
vengano dimensionati anche in funzione delle riduzioni alla sorgente
che si dovrebbero ottenere nel medio-lungo termine sia con interventi
sul binario che sul materiale rotabile. In sostanza si osserva
l'opportunita' di predisporre una progettazione che, sfruttando
l'eventuale modularita' delle barriere, preveda una realizzazione in
opera per step successivi, entro i termini temporali previsti dalla
normativa nazionale. Tale soluzione permette anche di affrontare
problemi di difficile inserimento paesaggistico-ambientale e/o di
difficile accettabilita' delle opere da parte dei residenti nelle
aree interessate, attraverso la realizzazione, in una prima fase, di
mitigazioni di altezza piu' contenuta (ad esempio non superiore ai
4,5 m); in una fase successiva dovra' essere valutata la necessita'
di un intervento integrativo da effettuarsi con le modalita' che in
quel momento risultassero piu' opportune, prediligendo gli interventi
alla sorgente;
2) di verificare, al termine del primo biennio, il Piano e il
relativo riparto delle risorse finanziarie sulla base degli
interventi realizzati, delle esperienze maturate nonche' degli
approfondimenti tecnici e di analisi territoriale che saranno
effettuati in sede locale;
3) di modificare, da parte delle Regioni, d'intesa con i Comuni
interessati, l'ordine di priorita' degli interventi previsti (art. 3
, comma 3 DM 29/11/2000);
4) di progettare e realizzare da parte di RFI, mediante lo
stanziamento di risorse aggiuntive, di eventuali opere di mitigazione
integrative, attualmente non previste nel Piano, relativamente alla
mancata individuazione di ricettori, come pure a seguito
dell'insufficiente analisi territoriale nelle porzioni di territorio
esterne alla fascia A (100 m per lato dall'infrastruttura);
5) di salvaguardare, i progetti da avviare o avviati sulla base di
accordi promossi da RFI e gia' sottoscritti da diverse Regioni
(progetti pilota), sfruttando, ad esempio, accantonamenti non
utilizzati o risparmi, ovvero anticipando risorse previste per le
annualita' successive;
6) di prevedere, ferme restando le risorse previste su base regionale
dal Piano nel primo biennio, un maggior numero di interventi da
individuare fra quelli gia' previsti negli anni successivi ed
interventi sulla sorgente laddove prontamente individuabili a seguito
del minor costo derivante dalla realizzazione di opere di mitigazione
di minor altezza;
7) di adeguare/integrare le progettazioni relative ad interventi
previsti dopo il primo biennio, in coerenza con quanto gia' espresso,
ed in particolare prendendo in considerazione anche gli interventi
da realizzare direttamente sulla sorgente, quali: smorzatori della
rotaia, suole della rotaia ottimizzate, molatura acustica, traversine
bi-blocco, ballast, rotaia a sezione ridotta; ruote smorzate, ruote a
sezione ottimizzata, ruote resilienti, sale frenate a disco,
sostituzione dei ceppi freni in ghisa con suole innovative,
riprofilatura delle ruote, altre tecnologie disponibili in futuro;
8) di assoggettare dette opere alle procedure di approvazione vigenti
nelle diverse realta' regionali;
considerato, inoltre, che la Conferenza unificata in sede tecnica,
tenutasi il 23 giugno u.s. ha sostanzialmente condiviso i contenuti
del documento ed ha concordato la seguente riformulazione:
- le Regioni e gli Enti locali esprimono avviso favorevole all'intesa
sul Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
ferroviario presentato da RFI, sui criteri di riparto delle risorse
su base regionale (art. 3, comma 3, DM 20/11/2000) e per singole
annualita' (art. 3, comma 2, DM 29/11/2000) in esso contenute, con le
seguenti prescrizioni:
1) gli interventi di mitigazione passiva sono ritenuti condivisibili,
per il primo quadriennio, a partire dall'anno 2004, sottolineando
tuttavia la necessita' che gli stessi vengano dimensionati anche in
funzione delle riduzioni alla sorgente da ottenere nel medio-lungo
termine sia con interventi sul binario, che sul materiale rotabile
(art. 5, comma 3, DM 20/11/2000). opportuno quindi predisporre una
progettazione che, sfruttando l'eventuale modularita' delle barriere,
preveda una realizzazione in opera per step successivi, entro i
termini temporali previsti dalla normativa nazionale. Tale soluzione
permette anche di affrontare problemi di difficile inserimento
paesaggistico-ambientale e/o di difficile accettabilita' delle opere
da parte dei residenti nelle aree interessate, attraverso la
realizzazione, in una prima fase, di mitigazioni di altezza piu'
contenuta. In una fase successiva dovra' essere valutata la
necessita' di un intervento integrativo da effettuarsi con le
modalita' che in quel momento risulteranno piu' opportune,
prediligendo gli interventi alla sorgente;
2) al termine del primo quadriennio, il Piano e il relativo riparto
delle risorse finanziarie andranno verificati sulla base degli
interventi realizzati, delle esperienze maturate, degli
approfondimenti tecnici e di analisi territoriali che saranno
effettuati, nonche' di esperienze di mitigazione effettuate alla
sorgente;
3) eventuali opere di mitigazione integrative, attualmente non
previste nel Piano, a seguito della individuazione di altri ricettori
anche esterni alla fascia A, di cui all'art. 3 del DPR 18 novembre
1998, n. 459, dovranno essere progettate e realizzate da RFI,
mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive;
4) sono fatti salvi i progetti contenuti in precedenti accordi
promossi da RFI e gia' sottoscritti dalle Regioni (progetti pilota),
nell'ambito delle risorse stanziate per le Regioni interessate;
5) i progetti di mitigazione e contenimento del rumore sono soggetti
alle procedure di approvazione previste dalle vigenti norme
regionali, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
ritenuto quindi che sussistono le condizioni per fornire l'intesa sul
piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto da Rete
Ferroviaria Italiana RFI, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 29
novembre con le prescrizioni sopra richiamate;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 37 comma 4 della L.R. n. 43 del
2001 e della delibera di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di fornire l'intesa della Regione Emilia-Romagna all'approvazione
piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto da Rete
Ferroviaria Italiana RFI, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 29
novembre con le seguenti prescrizioni:
1) gli interventi di mitigazione passiva sono ritenuti condivisibili,
per il primo quadriennio, a partire dall'anno 2004, sottolineando
tuttavia la necessita' che gli stessi vengano dimensionati anche in
funzione delle riduzioni alla sorgente da ottenere nel medio-lungo
termine sia con interventi sul binario, che sul materiale rotabile
(art. 5, comma 3, DM 20/11/2000). opportuno quindi predisporre una
progettazione che, sfruttando l'eventuale modularita' delle barriere,
preveda una realizzazione in opera per step successivi, entro i
termini temporali previsti dalla normativa nazionale. Tale soluzione
permette anche di affrontare problemi di difficile inserimento
paesaggistico-ambientale e/o di difficile accettabilita' delle opere
da parte dei residenti nelle aree interessate, attraverso la
realizzazione, in una prima fase, di mitigazioni di altezza piu'
contenuta. In una fase successiva dovra' essere valutata la
necessita' di un intervento integrativo da effettuarsi con le
modalita' che in quel momento risulteranno piu' opportune,
prediligendo gli interventi alla sorgente;
2) al termine del primo quadriennio, il Piano e il relativo riparto
delle risorse finanziarie andranno verificati sulla base degli
interventi realizzati, delle esperienze maturate, degli
approfondimenti tecnici e di analisi territoriali che saranno
effettuati, nonche' di esperienze di mitigazione effettuate alla
sorgente;
3) eventuali opere di mitigazione integrative, attualmente non
previste nel Piano, a seguito della individuazione di altri ricettori
anche esterni alla fascia A, di cui all'art. 3 del DPR 18 novembre
1998, n. 459, dovranno essere progettate e realizzate da RFI,
mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive;
4) sono fatti salvi i progetti contenuti in precedenti accordi
promossi da RFI e gia' sottoscritti dalle Regioni (progetti pilota),
nell'ambito delle risorse stanziate per le Regioni interessate;
5) i progetti di mitigazione e contenimento del rumore sono soggetti
alle procedure di approvazione previste dalle vigenti norme
regionali, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.