LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 24
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma regionale per
la montagna, di cui all'articolo 8, la Regione fa fronte con le
disponibilita' dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate
unita' previsionali di base, nell'ambito degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge
finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2. Ulteriori risorse regionali che si rendessero disponibili in sede
di approvazione della legge annuale di bilancio verranno allocate in
apposito specifico accantonamento, nell'ambito dei fondi speciali di
cui all'articolo 28 della legge regionale n. 40 del 2001 e nel
rispetto della natura economica delle spese da finanziare.
3. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad effettuare
con propri provvedimenti amministrativi le conseguenti variazioni al
bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto previsto
dall'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del
2001.
4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui
all'articolo 11, la Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per
la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), mediante
l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul Capitolo 03455
(risorse regionali) afferente alla unita' previsionale di base (UPB)
1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul Capitolo 03444
afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse
statali, del bilancio annuale di previsione;
b) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le
piccole opere ed attivita' di risanamento idrogeologico, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle
risorse allocate annualmente sul Capitolo 03446 afferente alla UPB
1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del
bilancio annuale di previsione;
c) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere
pubbliche montane, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),
mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul Capitolo
03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna -
Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla base delle
assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti,
destinate alle Comunita' montane, disposte annualmente dallo Stato ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n.
244 del 1997.
5. Per gli esercizi finanziari successivi all'esercizio 2003 sara' la
legge annuale di bilancio ad autorizzare l'iscrizione degli oneri
relativi nonche' l'eventuale aggiornamento della denominazione e
della numerazione dei capitoli di spesa e delle correlate unita'
previsionali di base, nel rispetto delle assegnazioni statali
destinate alla Regione stessa e degli equilibri economico-finanziari
del bilancio regionale.
NOTE ALL'ART. 24
Comma 2
1) Il testo dell'art. 28 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 28 - Fondi speciali
1. Nel bilancio di competenza e di cassa sono iscritti uno o piu'
fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo
l'approvazione del bilancio.
2. I fondi speciali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria
per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio
di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in
corso di approvazione.
3. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti
di spesa, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da
iscrivere in aumento alle assegnazioni delle unita' previsionali di
base esistenti oppure in nuove unita' previsionali di base nonche'
dei corrispondenti capitoli di spesa ovvero di nuovi capitoli di
spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti
legislativi che autorizzano gli interventi di spesa.
4. Sono tenuti distinti i fondi speciali destinati al finanziamento
di spese correnti e di spese in conto capitale.
5. Al bilancio e' allegato un elenco indicativo dei provvedimenti
legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo speciale,
con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi
previsti stanziamenti di competenza.
6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine
dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera b) della L.R. 15 novembre
2000, n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di
finanziamento specificatamente individuate;
omissis".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244 concernente Riordino del sistema dei
trasferimenti erariali agli enti locali e' citato alla nota 4
all'art. 11.