DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2004, n. 901
Modifica alla deliberazione n. 810 del 5/5/2003 "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti :
- il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni,
recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 27 luglio 1998, n. 25, "Norme in materia di politiche
regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";
- il DLgs 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal DLgs 19
dicembre 2002, n. 297, recante "Disposizioni per agevolare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art.
45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- l'art. 1, comma 2 del DPR 7 luglio 2000, n. 442, che demanda alle
Regioni di stabilire "i criteri di organizzazione, le modalita', le
specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente
regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione
presso le pubbliche Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo
confronto con le Autonomie locali";
- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 16;
- la propria deliberazione n. 810 del 5 maggio 2003, avente ad
oggetto "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale
dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel
DLgs del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di
cui al DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442", ed in
particolare l'Allegato 1, parte integrante della stessa;
preso atto che tale deliberazione riportava nella parte narrativa la
seguente affermazione:
"Tenuto conto che gli Indirizzi operativi per l'attuazione nel
sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province dei
principi fissati nel DLgs 21 aprile 2000, n. 181 e successive
modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e
del DPR 7 luglio 2000, n. 442, allegati e parte integrante del
presente atto, intervengono in un percorso ancora in transizione, sia
per cio' che attiene i recenti cambiamenti a livello nazionale a
seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, sia per le
innovazioni che saranno introdotte a livello regionale a seguito
dell'approvazione del nuovo provvedimento normativo in materia di
tutela e sicurezza del lavoro, e che pertanto, dopo un primo periodo
di applicazione, gli stessi Indirizzi operativi saranno sottoposti a
verifica previa discussione in sede congiunta della Commissione
regionale Tripartita e del Comitato di Coordinamento
interistituzionale, di cui alla L.R. 25/98";
preso atto che da diverse Amministrazioni provinciali titolari dei
servizi per l'impiego, come risulta agli atti della Agenzia
Emilia-Romagna Lavoro, e' stata segnalata la opportunita' di
modificare in alcune parti circoscritte gli indirizzi oggetto della
deliberazione sopracitata, per meglio rispondere alle necessita' dei
cittadini e delle imprese ed alla funzionalita' delle Amministrazioni
pubbliche e dei Centri per l'impiego;
ritenuto, quindi, di doversi procedere a talune modifiche ed
integrazioni degli Indirizzi operativi sopracitati, allegati e parte
integrante della deliberazione del 5 maggio 2003, n. 810, con
particolare riferimento alle modalita' di gestione dell'elenco
anagrafico, allo stato di disoccupazione, all'avviamento a selezione
presso la pubblica Amministrazione, alle persone disabili ai sensi
della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ai lavoratori provenienti da Paesi
esterni alla Comunita' Europea, nonche' alla fase transitoria;
ritenuto pertanto, con il presente atto, di riapprovare gli
Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei
Servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs 21
aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al
DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442, con le
integrazioni e le modifiche sopra richiamate, quali parte integrante
e sostanziale del presente atto;
stabilito infine doversi fissare nell'1 giugno 2004 il termine per
l'entrata in vigore di dette modifiche ed integrazioni;
acquisiti i pareri favorevoli del Comitato di Coordinamento
interistituzionale e della Commissione regionale Tripartita, cosi'
come previsto dalla L.R. 25/98, espressi nelle rispettive sedute
tenutesi il 5 marzo 2004 ed il 6 maggio 2004;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale della Cultura, Formazione e Lavoro, dr.ssa
Cristina Balboni ai sensi dell'art. 37, IV comma, della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni sopra descritte, le modifiche e
le integrazioni all'Allegato 1 della propria deliberazione 810/03,
allegato che si riapprova quale parte integrante della presente
deliberazione;
2) di fissare nell'1 giugno 2004 il termine per l'entrata in vigore
delle sopracitate modifiche ed integrazioni;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione,
comprensiva dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei
Servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs 21
aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al
DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442
A. La riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed
offerta di lavoro. Principi ispiratori del provvedimento regionale
Il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, in attuazione della Legge 15 marzo
1997, n. 59, ha conferito alle Regioni le funzioni e i compiti in
materia di "politica attiva" del lavoro e di collocamento (inteso sia
come collocamento "tradizionale", sia come avviamento a selezione,
preselezione tra domanda e offerta di lavoro, iniziative d'incremento
dell'occupazione), prevedendo l'ulteriore trasferimento dalle Regioni
alle Province di numerose funzioni e compiti in materia. Il processo
di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro e'
proseguito con il DLgs 181/00, di recente modificato con il DLgs
297/02, che ha innovato profondamente la disciplina del
collocamento.
La riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha segnato un
deciso mutamento nei rapporti tra Stato ed Enti territoriali,
incidendo anche sul sistema di relazioni tra questi e l'Unione
Europea.
La riforma costituzionale ha dilatato la funzione normativa delle
Regioni sia in ordine alle materie di competenza, sia rispetto ai
metodi della legislazione, invertendo in modo radicale il sistema di
riparto delle competenze: la potesta' legislativa dello Stato appare
ora limitata alle materie espressamente elencate nell'articolo 117,
comma 2, della Costituzione ed alla sola determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di competenza concorrente indicate
nell'articolo 117, comma 3, mentre la potesta' legislativa regionale
pare assumere carattere di generalita' e residualita' nelle (altre)
materie non espressamente indicate.
Tra le materie attribuite alla competenza concorrente, quella della
"tutela e sicurezza del lavoro" rappresenta una novita'
costituzionale molto rilevante, entro la quale comunque la Regione
ritiene di poter ascrivere alla propria competenza concorrente la
disciplina del collocamento nelle sue diverse espressioni (secondo la
definizione del DLgs 469/97 e del DLgs 181/00 e successive
modifiche).
Con il DLgs 297/02 viene portata a compimento la riforma del servizio
pubblico di collocamento, dopo un dibattito piu' che ventennale,
scandita, per far riferimento ad importanti provvedimenti recenti,
dall'art. 9 bis della Legge 28 novembre 1996, n. 608, dal DLgs
181/00, dal DPR 442/00 e dai relativi provvedimenti attuativi.
Ne emerge un assetto finalizzato anche alla semplificazione degli
adempimenti dei datori di lavoro. L'intervento pubblico, d'altra
parte, e' oggi esclusivamente volto a favorire l'incontro tra domanda
ed offerta (e non piu' a registrare la regolarita' delle transazioni
private) nel mercato del lavoro; inoltre a sostenere chi, versando in
condizioni di debolezza sociale ovvero sul mercato, necessita di
specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale.
Questi principi vengono sottolineati con chiarezza con il DLgs
297/02, posto che quest'ultimo provvedimento provvede ad abrogare
esplicitamente la pregressa e stratificata normativa, portatrice di
regole e funzioni diverse da quelle oggi sancite.
Sulla base dei principi fissati nel decreto le linee guida della
riforma possono essere riassunte in sintesi come segue:
- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente
burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come
"soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento e alla ricerca di un'attivita' lavorativa";
- integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi
pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate
al miglioramento della occupabilita' ed all'inserimento lavorativo;
- sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico
dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;
- semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che
assumono lavoratori.
A tali principi la Regione si conforma sottolineando il valore
dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunita' di un
sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da
assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate.
In base al nuovo DLgs 297/02 che integra il precedente DLgs 181/00,
le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale indicati,
devono definire:
1) revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;
2) criteri e modalita' per le procedure del collocamento uniformi in
materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
3) indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della
conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di
disoccupazione;
4) obbiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga
durata.
In base al disposto dell'art. 1, comma 2, del DPR 442/00 le Regioni
debbono altresi' stabilire "i criteri di organizzazione, le
modalita', le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni
del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a
selezione presso le pubbliche Amministrazioni secondo criteri
oggettivi, previo confronto con le Autonomie locali".
Il sistema di intervento pubblico e' ormai da tempo caratterizzato in
termini spiccatamente decentrati, con una predominante
responsabilita' di Regioni e Province: la fondamentale riforma
realizzata con il DLgs 469/97 e' stata seguita dalla ancora piu'
significativa sottolineatura del ruolo di Regioni ed Autonomie
locali, quanto alla regolamentazione e gestione di "tutela e
sicurezza del lavoro", nello stesso testo costituzionale.
L'ordinamento ha d'altra parte legittimato, accanto ai riformati
Servizi pubblici, la presenza di organismi privati autorizzati ed
accreditati. L'importanza del ruolo degli enti privati viene
notevolmente accresciuta, nei principi fondamentali contenuti nel
testo della legge delega sul mercato del lavoro recentemente
approvata; lo stesso DLgs 297/02, nella definizione dei "servizi
competenti" di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), DLgs 181/00, ne
valorizza significativamente il rilievo, benche' la riforma
costituzionale assegni rilevanza alla regolamentazione e gestione
regionale, pure a proposito delle attivita' dei privati nel mercato
del lavoro.
La Regione Emilia-Romagna, a tale proposito:
- sottolinea il ruolo centrale dei "servizi competenti" pubblici,
nella gestione del sistema complessivo di governo del mercato del
lavoro;
- precisa che l'attivita' dei privati incidente sulla gestione di
questo sistema si svolgera' nei casi nonche' secondo le regole
specificate in sede regionale, sulla base dei principi fondamentali
statali;
- intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle
attivita' svolte dai soggetti pubblici e privati, sia in forma
autonoma in un sistema di concorrenza virtuosa, che nelle forme di
collaborazione tra pubblico e privato che sui territori verranno a
crearsi.
Si configura pertanto un sistema pubblico di mediazione tra domanda
ed offerta, sul cui governo assumono decisiva importanza gli
indirizzi del sistema regionale; aperto inoltre alla collaborazione
con gli enti privati di mediazione, per consentire e sviluppare la
quale vengono introdotte specifiche norme di regolamentazione
regionali.
I punti decisivi e qualificanti della riforma dei Servizi pubblici
per l'impiego consistono pertanto:
1) nell'abbandono dell'approccio prevalentemente volto al controllo
formale di regolarita' dei procedimenti;
2) nella fornitura di servizi utili a prestatori e datori di lavoro,
al fine di rafforzare le possibilita' di inserimento occupazionale
dei primi cosi' come la ricerca di personale idoneo dei secondi.
Il presente provvedimento definisce e regola in dettaglio elementi ed
istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico. Ci si
sofferma in particolare su:
- elenco anagrafico;
- scheda professionale;
- stato di disoccupazione;
- obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego;
- avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni;
- discipline speciali;
- fase transitoria.
B. L'elenco anagrafico
L'entrata in vigore del Dlgs 297/02 ha determinato la soppressione
delle liste ordinarie e speciali di collocamento, ad eccezione di
quelle dello spettacolo, di mobilita' e degli elenchi per
l'inserimento lavorativo dei disabili di cui alla Legge 12 marzo
1999, n. 68.
I lavoratori gia' iscritti, al 30 gennaio 2003, nelle liste di
collocamento ordinario e/o al DLgs 181/00 devono ritenersi inseriti
d'ufficio nell'elenco anagrafico, come previsto dal DPR 442/00, art.
8 (e definito piu' in dettaglio con il decreto del Ministero del
Lavoro del 30 maggio 2001).
L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria e vi si possono
iscrivere tutti coloro che sono interessati ad avvalersi del
servizio, occupati compresi.
A seguito delle predette soppressioni e della abrogazione dell'art.
15 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' venuta meno anche la
necessita' della conferma annuale dello stato di disoccupazione: i
lavoratori, infatti, possono rimanere iscritti nell'elenco anagrafico
anche se occupati.
Vengono inserite nell'elenco anagrafico le persone aventi l'eta'
stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che, essendo in
cerca di lavoro poiche' inoccupate, disoccupate, nonche' occupate in
cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego.
L'elenco e' inoltre integrato ed aggiornato d'ufficio nei casi
precisati al punto B.1.
Le persone inserite nell'elenco anagrafico vengono classificate
secondo le disposizioni degli allegati al DM del 30 maggio 2001. La
Regione, in accordo con le Province, puo' individuare ulteriori
classificazioni delle persone inserite.
B.1. Modalita' di gestione dell'elenco anagrafico
I dati relativi a ciascuna persona inserita nell'elenco anagrafico
sono da essa dichiarati ai Centri per l'impiego, ai sensi del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta di inserimento.
Sono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico i lavoratori per
i quali il Centro per l'impiego riceve una delle seguenti
comunicazioni:
- comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle
societa' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati
all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo
nell'ambito del sistema di istruzione, ai sensi dell'art. 8, comma 2,
DPR 12 luglio 2000, n. 257;
- comunicazione degli istituti previdenziali e degli organi ispettivi
in materia di lavoro.
Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione,
cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati
dell'elenco anagrafico spettano al Centro per l'impiego nel cui
ambito territoriale si trova il domicilio della persona inserita. Le
Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai
Centri per l'impiego del rispettivo territorio.
Ai fini ed effetti dell'inserimento nell'elenco anagrafico il
domicilio deve essere uno e uno solo.
In caso di trasferimento del domicilio, la persona interessata deve
presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale e'
ubicato il luogo del nuovo domicilio; questo richiedera' al Centro
per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati posseduti ed
una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. La presa d'atto, da
parte del Centro per l'impiego di provenienza, costituisce il
provvedimento che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in
ordine al trattamento dei dati. Qualora la presa d'atto non pervenga
entro 30 giorni dalla richiesta si considerano, comunque, acquisiti i
dati forniti dal lavoratore.
Qualora il domicilio sia diverso dalla residenza, sara' cura del
Centro per l'impiego acquisire una dichiarazione del lavoratore in
ordine all'elezione di domicilio e renderlo edotto delle conseguenze
amministrative di tale scelta. In casi di inserimento d'ufficio si
fara' riferimento alle risultanze documentali.
Ogni comunicazione del Centro per l'impiego al lavoratore e'
effettuata presso il domicilio registrato nell'elenco anagrafico;
sara' cura del lavoratore comunicare al Centro per l'impiego ogni
variazione del medesimo.
Il Centro per l'impiego che riceva comunicazione, per effetto di
specifica normativa, concernente persona domiciliata in territorio
di competenza di altro Centro per l'impiego, provvede a registrare
questa persona quale "utente esterno", ed inoltra la comunicazione al
Centro per l'impiego competente.
Le persone restano inserite nell'elenco anagrafico per tutta la
durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle
seguenti condizioni che ne determini la cancellazione:
- richiesta da parte della persona inserita;
- raggiungimento del limite massimo di eta' lavorativa, ad esclusione
dei lavoratori che presentano al Centro per l'impiego specifica
richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
- decesso del lavoratore;
- scadenza del permesso di soggiorno o, comunque, se di durata
superiore, decorrenza di un periodo pari a sei mesi successivi alla
perdita del lavoro, fatto salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale.
La persona cosi' cancellata dall'elenco anagrafico resta tuttavia
inserita nell'archivio informatico.
C. La scheda professionale
L'articolo 5 del DPR 442/00 provvede ad istituire la scheda
professionale; in materia e' in seguito intervenuto il decreto del
Ministero del Lavoro del 30 maggio 2001.
Nella scheda professionale sono inseriti, oltre ai dati dell'elenco
anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e
professionali, nonche' alle disponibilita' della persona. Il sistema
di codifica concernente le informazioni relative alla
professionalita' della persona, cosi' come le qualifiche
professionali, vengono definiti secondo disposizioni dell'allegato al
decreto del Ministero del Lavoro del 30 maggio 2001.
La scheda professionale viene compilata dai Centri per l'impiego e
rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne
facciano richiesta, senza alcun onere per queste ultime.
Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione,
cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati
della scheda professionale spettano al Centro per l'impiego nel cui
elenco anagrafico la persona e' inserita.
Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato
dai Centri per l'impiego.
Il Centro per l'impiego acquisisce, anche gradualmente, le
informazioni da inserire nella scheda professionale attraverso:
- dichiarazioni fornite dal lavoratore;
- comunicazioni provenienti dai Centri per l'impiego;
- ogni altra fonte che attesti lo svolgimento di esperienze formative
o professionali;
- informazioni assunte d'iniziativa dei Centri per l'impiego;
- recupero di dati ed informazioni disponibili negli archivi
informativi dei Centri per l'impiego.
C.1. Accesso ai dati
L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale
avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del DPR 442/00 e
della legislazione regionale in materia. Obiettivo della Regione e'
quello di costruire rapidamente, attraverso la collaborazione
istituzionale con le Province e sentita la Commissione regionale
Tripartita, un sistema di regole di accesso ai dati da parte dei
diversi soggetti privati previsti dalla normativa, tramite
convenzione o accordi stipulati con le Province.
I soggetti che inviano la comunicazione di assunzione ai Centri per
l'impiego via Internet, tramite la procedura denominata SARE, possono
accedere ai dati dei lavoratori da loro immessi, tramite specifiche
convenzioni con la Provincia.
Tutti i soggetti pubblici e privati, legittimati all'inserimento ed
aggiornamento dei dati, sono tenuti a farne uso in esclusiva
connessione ad esigenze e finalita' di promozione delle opportunita'
professionali della persona inserita nell'elenco anagrafico; nel
rispetto inoltre della sua dignita' e riservatezza.
L'inserimento e l'aggiornamento dei dati e' consentito al Centro per
l'impiego ed ai Servizi pubblici per l'impiego, oltreche', nei casi
stabiliti, alla persona inserita nell'elenco anagrafico ed ai suoi
eventuali datori di lavoro.
Ai fini della propria disponibilita' al lavoro e nell'ambito del
colloquio con il Servizio competente, la persona inserita nell'elenco
anagrafico deve indicare in quale ambito (provinciale, regionale,
nazionale o europeo) consente la pubblicizzazione attraverso canali
diversi dal servizio di incontro domanda/offerta erogato dal Servizio
competente. Analoga modalita' e' adottata anche per le offerte di
lavoro delle aziende.
D. Lo stato di disoccupazione
Il testo del DLgs 181/00 e' stato su questa materia quasi
integralmente modificato dal DLgs 297/02. Ai sensi dell'art. 1, comma
2, lett. c), DLgs 181/00 modificato, lo "stato di disoccupazione" e'
dato dalla "condizione del soggetto privo di lavoro, che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i Servizi
competenti". Tale definizione, per esplicita previsione di legge,
opera nell'ordinamento nazionale "ad ogni effetto". Si veda peraltro
l'art. 7 del DLgs 181/00 modificato: "In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali, continuano a trovare applicazione le
normative vigenti in materia previdenziale" e l'art. 3, comma 5: "Nei
rapporti con la pubblica Amministrazione lo stato di disoccupazione
puo' essere dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza
(cioe' autocertificazione)".
Lo stato di disoccupazione si compone pertanto di un elemento
oggettivo (lo stato di privo di lavoro), di un elemento soggettivo
(la immediata disponibilita') e di un elemento esterno (il rapporto
con i Servizi pubblici per l'impiego).
La durata dello "stato di disoccupazione", una volta acquisito, si
calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni,
all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a
quindici giorni si computano come un mese intero.
Considerato che le analisi sul mercato del lavoro della nostra
Regione evidenziano che le tensioni maggiori si rilevano sul lato
della domanda di lavoro, piuttosto che su quello dell'offerta,
occorre avere una particolare attenzione a tutte le condizioni di non
occupazione gia' oggetto di percorsi negoziali, come, ad esempio,
quelle riguardanti i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee
dell'attivita', i lavoratori di settori interessati da fenomeni di
stagionalita' (turismo, terme, agricoltura, ecc.), i lavoratori con
rapporto di lavoro a part-time a tempo indeterminato.
Per quello che riguarda i lavoratori sospesi per contrazioni
temporanee dell'attivita', il rapporto che questi instaureranno con i
Centri per l'impiego non puo' prescindere dalla peculiarita' della
loro provenienza, regolata peraltro anche dalla contrattazione
collettiva. Pertanto una particolare attenzione dovra' essere posta,
a partire dal colloquio iniziale, allo specifico percorso
professionale ed al probabile rientro in azienda di tali lavoratori.
Per quello che riguarda i lavoratori con contratti di stagionalita'
lunghi, si affida principalmente al patto tra il Servizio competente
ed il lavoratore il compito di definire le misure concordate,
adeguate alla posizione ed alle aspettative del lavoratore.
La Regione monitorera' gli elementi quantitativi e qualitativi
riconducibili alle fattispecie predette.
La Regione operera', invece, per individuare e monitorare, per le
evidenti implicazioni, le categorie di persone che richiedono il
riconoscimento dello stato di disoccupazione a fini diversi da quelli
occupazionali attinenti alla possibilita' di beneficiare di
particolari provvidenze di tipo sociale e/o assistenziale e ad
affrontare, anche con le pubbliche Amministrazioni interessate, le
singole casistiche, al fine di una applicazione coerente della
normativa, di una salvaguardia dei diritti definiti per legge e della
necessita' di restringere e semplificare i compiti certificativi dei
Centri per l'impiego.
D.1. Riconoscimento e conservazione dello stato di disoccupazione
Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce mediante presentazione
personale dell'interessato presso il Centro per l'impiego nel cui
ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, accompagnata da
dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento
di attivita' lavorativa. Per i minori la dichiarazione di immediata
disponibilita' dovra' essere sottoscritta da chi esercita la potesta'
genitoriale, come previsto dal DPR 445/00.
Le Province individuano peculiari ed idonee modalita' di resa della
dichiarazione di disponibilita' ed acquisizione dello "stato di
disoccupazione", per quanto concerne le persone disabili o altre
categorie soggette per legge a limitazione della mobilita'
personale.
Per "servizi competenti" di cui al DLgs 297/02, relativamente alla
verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione
dello stato di disoccupazione, s'intendono esclusivamente i Servizi
pubblici per l'impiego.
Il riconoscimento e la conservazione dello "stato di disoccupazione"
sono compatibili con lo svolgimento di attivita' lavorativa, qualora
il reddito che ne derivi non sia superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione sulla base dell'anno fiscale in
corso. Tale soluzione consente alla persona che lavora a tempo
parziale o con contratti brevissimi, sia di tipo subordinato che
parasubordinato o autonomo, la cui prospettiva di reddito sia
inferiore alla soglia esente, di rendere la dichiarazione di
disponibilita', acquisendo lo stato di disoccupazione.
consentito avere uno ed un solo domicilio ai fini ed effetti della
resa della dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa e questo deve essere identico a
quello rilevante ai fini dell'iscrizione nell'elenco anagrafico.
La dichiarazione di immediata disponibilita' non puo' essere limitata
ad alcune tipologie di lavoro o settori produttivi, ne' sotto altro
profilo condizionata, fatto salvo che l'offerta di lavoro congrua e'
definita al punto D.2.4.
I Servizi competenti, conformandosi almeno agli standards individuati
all'Allegato 2 della delibera di Giunta regionale n. 810 del
5/5/2003, concordano con la persona in stato di disoccupazione
l'adesione ad una serie di interventi e misure di politica attiva (ad
esempio: formazione professionale, tirocini, preselezione), sulla
base del cui rispetto viene effettuata la verifica di permanenza
dello stato di disoccupazione ed eventualmente disposta la perdita
dello stato di disoccupazione di cui al successivo punto D.2. Vale
anche in questo caso la norma di cui all'ultimo capoverso del punto
D.2.4.
Le preferenze ed opzioni manifestate dal disoccupato vanno
considerate ai fini della precisazione di una congrua offerta di
lavoro e della individuazione delle misure concordate con il
Servizio.
Fatte salve le condizioni generali valide per tutti i disoccupati, la
dichiarazione di disponibilita' immediata al lavoro puo' essere resa
anche dai disoccupati che hanno svolto lavori agricoli a tempo
determinato, soggetti ad uno speciale regime previdenziale, solo
nell'eventualita' che intendano stabilizzare o migliorare la propria
posizione lavorativa, o cambiare settore lavorativo.
A seguito dell'abrogazione del comma 3, dell'art. 11 della Legge 23
aprile 1949, n. 264, si ritiene che anche il personale avente
funzioni direttive (dirigenti) debba rendere la dichiarazione di
immediata disponibilita', ai fini dell'acquisizione dello stato di
disoccupazione.
D.2. Sospensione e perdita dello stato di disoccupazione
Ai sensi dell'art. 4, DLgs 181/00, le Regioni stabiliscono i criteri
per l'adozione da parte dei Servizi competenti di procedure uniformi
in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; la norma
individua altresi' i "principi" sulla cui base tale accertamento deve
essere realizzato.
La perdita dello stato di disoccupazione, di cui ai punti D.2.3. e
D.2.4., e' disposta dalla Provincia, con atto motivato, in coerenza
con le procedure individuate nei seguenti punti D. E' possibile per
l'utente richiedere alla Provincia un riesame dell'atto entro dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione. Nelle more del termine
per la suddetta richiesta, e comunque fino ad avvenuto riesame,
l'efficacia dell'atto resta sospesa. Qualora tale atto sia
confermato, si puo' ricorrere contro di esso in sede
giurisdizionale.
D.2.1. Sospensione dello stato di disoccupazione
La sospensione dello stato di disoccupazione interviene in caso di
accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero ai quattro mesi
se si tratta di giovani, secondo la definizione dell'art. 1, comma 2,
lett. b), DLgs 181/00 modificato.
Il riferimento temporale e' relativo alla effettiva durata del
rapporto di lavoro e comprensivo di eventuali proroghe e si misura in
mesi commerciali con le stesse modalita' del computo riferito allo
stato di disoccupazione.
L'anzianita' riprende a decorrere, una volta cessato il rapporto.
Al fine di perseguire l'obbiettivo di prevenire la disoccupazione di
lunga durata e di non penalizzare, nel calcolo dell'anzianita' di
disoccupazione, il lavoratore con lavoro a tempo determinato o
temporaneo di durata inferiore ad otto mesi, ovvero di quattro mesi
se si tratta di giovane, la sospensione non opera qualora il reddito
annuale non sia superiore al limite di reddito di cui all'art. 4,
lettera a), del DLgs 181/00 modificato.
D.2.2. Requisito di reddito
Acquista e conserva lo stato di disoccupazione, a norma dell'articolo
4 del DLgs 181/00, come modificato dall'art. 5 del DLgs 297/02, chi
svolge attivita' di lavoro, di tipo subordinato, autonomo ovvero
associato, da cui derivi un reddito annuale non superiore a Euro
7.500,00 per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso
assimilate, e di Euro 4.500,00 per lavoro autonomo. Tali importi
devono essere rapportati ai giorni di lavoro nell'anno e verranno
aggiornati secondo quanto stabilito a livello nazionale in relazione
al reddito minimo personale escluso da imposizione. L'anno di
riferimento e' quello commerciale che va dall'1 gennaio al 31
dicembre.
Il vincolo del reddito non trova applicazione per quanto concerne il
reddito percepito da persone impegnate in attivita' di lavoro
socialmente utile, nonche', piu' in generale, quanto al reddito
eventualmente conseguito a seguito di rapporti giuridici che non
costituiscono rapporto di lavoro.
All'atto della dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa, la persona interessata deve
dichiarare, altresi', di non percepire, attualmente, redditi da
lavoro superiori a quelli sopra indicati e di essere stato
informato/a che, in base alla normativa sopra citata, e' possibile
conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello
svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito
annuo non superiore a quello sopra previsto e, pertanto, di
impegnarsi a comunicare al Centro per l'impiego competente il
superamento di tale limite di reddito per l'anno in corso e per gli
anni futuri.
D.2.3. Mancata presentazione alla convocazione dei Servizi per
l'impiego
La persona disoccupata e' tenuta a presentarsi ai Centri per
l'impiego, quando convocata.
Il disoccupato, ove abbia motivata difficolta' a rispondere alla
convocazione nella giornata ed all'orario prefissati, puo' proporre,
purche' non oltre il giorno stabilito, ai Centri per l'impiego altra
data o diverso orario di appuntamento. I Centri per l'impiego
accolgono la proposta del disoccupato, se compatibile con le proprie
esigenze di organizzazione dell'attivita'.
La mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di
disoccupazione ove sia giustificata da malattia, infortunio, servizio
di leva o richiamo alle armi, servizio civile ovvero altri casi di
limitazione per legge della mobilita' personale. Costituisce altresi'
giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione lo
stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione
obbligatoria.
Ulteriori casi di mancata presentazione alla convocazione possono
essere considerati frutto di giustificato motivo sulla base di
indicazioni operative delle Province.
Le ipotesi che costituiscono giustificato motivo di mancata
presentazione alla convocazione devono essere tempestivamente ed
adeguatamente motivate e/o documentate.
La persona che perde lo stato di disoccupazione poiche' non risponde
senza giustificato motivo a convocazione, non puo' rendere nuova
dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento
di attivita' lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche
dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di due mesi.
D.2.4. Rifiuto di congrua offerta di lavoro
La perdita dello stato di disoccupazione consegue pure al rifiuto di
una congrua offerta di lavoro.
Il rifiuto non comporta la perdita dello stato di disoccupazione nei
casi, gia' presi in considerazione, che integrano il giustificato
motivo di mancata presentazione alla convocazione da parte dei
Servizi per l'impiego; inoltre laddove sia opposto da madre o padre
disoccupato, nel primo anno di vita del figlio/della figlia.
La nozione di "congrua offerta di lavoro" viene distinta, a seconda
del fatto che si riferisca a persone disoccupate ovvero inoccupate.
L'offerta fatta a persone disoccupate, per essere "congrua", deve
risultare idonea in relazione a parametri di professionalita',
nonche' di reddito percepibile. Sotto il primo versante risponde a
congruita' una offerta di lavoro conforme alle disponibilita'
espresse dal disoccupato, ovvero omogenea alle esperienze lavorative
in precedenza svolte.
Sotto il secondo profilo, la "congruita'" e' data dalla garanzia di
una retribuzione, connessa alla "offerta di lavoro", non inferiore
del dieci per cento rispetto a quella percepita immediatamente prima
dell'acquisizione dello stato di disoccupazione e autocertificata
dall'interessato. Il rapporto fra le due retribuzioni e' calcolato
sulla base del trattamento economico onnicomprensivo al lordo delle
ritenute fiscali, anche plurimensile, con esclusione di quanto
corrisposto a titolo di rimborso spese. Trascorsi sei mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione, la soglia percentuale del
dieci per cento di cui sopra, viene elevata al quindici per cento.
Nei confronti delle persone inoccupate risponde, invece, al requisito
di congruita' una offerta rispondente alle disponibilita' espresse,
ovvero attinente alla formazione professionale e/o scolastica
maturata.
Criteri ulteriori di individuazione di congruita' dell'offerta
rispondenti alle peculiarita' del mercato del lavoro locale, possono
essere individuati dalle Province previa concertazione con le parti
sociali.
Il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di
lavoro non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, ove il
luogo di lavoro sia distante piu' di cinquanta chilometri ovvero
raggiungibile in un tempo superiore all'ora, utilizzando mezzi di
trasporto pubblici, dal domicilio del disoccupato. Laddove il luogo
di lavoro non sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, il
rifiuto dell'offerta e' opponibile, senza perdita dello stato di
disoccupazione, ove lo stesso sia distante piu' di quindici
chilometri dal domicilio del disoccupato.
La persona che perde lo stato di disoccupazione poiche' senza
giustificato motivo rifiuta una congrua offerta di lavoro, non puo'
rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa nei Centri per l'impiego
della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un
periodo di quattro mesi.
E. Gli obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego
ricadenti su chi impiega prestatori ovvero ospita tirocinanti e
figure a questi assimilate
Ai sensi dell'art. 4 bis, comma 1, DLgs 181/00, i datori di lavoro
privati e gli Enti pubblici economici procedono all'assunzione
diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di
lavoro. Costituiscono eccezione le fattispecie indicate al punto G.
I prestatori non devono essere gia' inseriti nell'elenco anagrafico;
l'inserimento al contrario avviene d'ufficio, ove non gia'
realizzato, proprio a seguito della comunicazione. Non e' quindi piu'
richiesto ai datori di lavoro tenuti, ai sensi dell'art. 9 bis della
Legge 28 novembre 1996, n. 608, a dare successiva comunicazione
dell'avvenuta assunzione, allegare alla comunicazione il modello C/1,
che attestava l'iscrizione nelle liste di collocamento ora
soppresse.
L'obbligo di comunicazione e' allo stato operante secondo le
indicazioni precisate nel punto H.4. A partire dalla data che sara'
indicata nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, di concerto con il Ministero per l'Innovazione e le
Tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4
bis, comma 7, DLgs 181/00, diverranno invece vigenti i seguenti e
diversi obblighi di comunicazione nei confronti dei Centri per
l'impiego.
Oltre che nel caso gia' previsto di instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato, i datori di lavoro privati, gli Enti pubblici
economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare
contestuale comunicazione al Centro per l'impiego nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del
lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia
contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento
economico e normativo, anche in caso di instaurazione:
- del rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa;
- del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa di socio lavoratore di cooperativa.
La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione ed
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata. Rientrano in questo ambito, compatibilmente con la
disciplina speciale eventualmente prevista, tutti i rapporti
giuridici che, nella definizione legale, non costituiscono rapporto
di lavoro.
Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno
festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la
comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno utile
successivo.
I soggetti obbligati a rendere queste informazioni al Centro per
l'impiego sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei
rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi
di rapporti a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la
cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.
I datori di lavoro privati, gli Enti pubblici economici e le
pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, devono inoltre
comunicare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni, le seguenti
variazioni del rapporto di lavoro:
- trasformazione da tirocinio di formazione ed orientamento ovvero
altra esperienza professionale a contratto di lavoro subordinato;
- proroga del termine finale nel contratto di lavoro subordinato;
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo
determinato a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo
parziale a tempo pieno;
- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato;
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare
al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale e' ubicata la
loro sede operativa, entro il giorno venti del mese successivo alla
data di assunzione, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei nel corso del mese precedente.
Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 "Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei
lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8 della Legge 59/97". I
soggetti obbligati a fornire le menzionate informazioni possono
adempiere per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della
professione di consulente del lavoro, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero degli altri soggetti abilitati
dalle vigenti disposizioni alla gestione ed all'amministrazione del
personale dipendente del settore agricolo ovvero ancora delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi
aderiscono o conferiscono mandato.
Le comunicazioni indicate sono valide ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali
sostitutive o esclusive.
A partire dalla data in cui sara' operativo in tutto il territorio
regionale il sistema semplificato di comunicazione in via telematica
denominato SARE, sara' consentito alle imprese, od ai consulenti o
Centri di servizio da esse delegati, di adempiere all'obbligo di
comunicazione nei confronti dei Servizi per l'impiego con tale
specifica modalita', previa sottoscrizione di apposita convenzione
con la Provincia competente. In tal caso la comunicazione da inviare
entro trenta giorni alla Regione di cui all'art. 2 del DL 1 luglio
1999, n. 214, convertito con modificazioni nella Legge 2 agosto 1999,
n. 263, contenente i dati dell'apprendista e quelli del tutore
aziendale, sara' unificata con la comunicazione di assunzione e
trasmessa automaticamente dal SARE al sistema informativo della
formazione professionale regionale.
Il sistema prevede l'utilizzo delle piu' moderne tecnologie che
consentono la piena cooperazione applicativa tra le diverse
Amministrazioni provinciali. Questo al fine di consentire ai centri
servizi e consulenti che hanno la propria clientela distribuita in
ambito sovraprovinciale di effettuare un'unica comunicazione al
server della Provincia con cui si e' convenzionato, relativa ai
movimenti amministrativi di pertinenza anche di diverse Province.
Sara' il sistema stesso ad inoltrarle con modalita' basate sull'invio
di messaggi ad ogni Provincia per le pratiche di propria
competenza.
F. L'avviamento a selezione presso la pubblica Amministrazione
L'art. 8, DLgs 297/02, mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16
della Legge 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico
concernente l'assunzione presso pubbliche Amministrazioni di
personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali e' richiesto
il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'". La
vigenza di tale peculiare modalita' di reclutamento presso gli Enti
pubblici, alternativa alle "procedure selettive", e' stata ribadita
dall'art. 35, DLgs 165/01.
Ai sensi dell'art. 1 bis, DLgs 181/00, sono tuttavia
contemporaneamente "soppresse" - tra "le liste di collocamento
ordinarie e speciali" - pure "le liste di collocamento" previste
dall'art. 16.
In questo contesto regolativo la Regione - nelle more dell'adozione
di un'apposita disciplina, ed al fine di risolvere adeguatamente e
senza soluzioni di continuita' le problematiche di reperimento del
personale in questione da parte degli Enti pubblici, - in
considerazione delle potesta' attribuitele nel Titolo V della
Costituzione riformato con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3; sulla base inoltre della stessa esplicita previsione formulata ai
sensi dell'art. 1, comma 2, DPR 442/00 - detta i seguenti indirizzi
operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri pubblici per
l'impiego delle Province, delle procedure per avviamento a selezione
presso le pubbliche Amministrazioni.
1. Le pubbliche Amministrazioni possono formulare richiesta di
personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove
verra' effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e
secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Su istanza della
pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con il Centro
per l'impiego competente, le procedure di formulazione delle
graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate
direttamente dalla pubblica Amministrazione stessa, nel rispetto
delle regole seguenti.
2. Possono essere avviati a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni tutti i cittadini privi di occupazione. Possono
essere avviate a selezione, quanto ad occasioni di lavoro a tempo
indeterminato, anche cittadini occupati.
3. I Centri per l'impiego predispongono pubblico avviso, dando
preventiva e adeguata informazione dell'occasione di lavoro presso le
pubbliche Amministrazioni richiedenti, almeno 30 giorni prima della
data fissata per l'avviamento. Tale termine si riduce a 8 giorni
qualora l'occasione di lavoro riguardi un'assunzione a tempo
determinato.
4. Chi e' interessato puo' partecipare all'avviamento a selezione
presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego.
5. Le persone da avviare a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni sono individuate sulla base di graduatorie formate
nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva
relazione alle occasioni di lavoro prese in considerazione
nell'avviso di cui al precedente numero 3.
6. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a
selezione presso le pubbliche Amministrazioni e' formata con i
seguenti criteri: 6.1. la graduatoria e' ordinata secondo un criterio
di preferenza per chi ha punteggio maggiore; 6.2. ad ogni persona che
partecipi all'avviamento a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni e' conferito un punteggio di 100 punti; 6.3. al
punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille
Euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo. onere del lavoratore
presentarsi al Centro per l'impiego con il dato ISEE piu' recente in
corso di validita' (che va previamente richiesto ad INPS, Comuni, CAF
od altre strutture abilitate). Il dato ISEE oltre le migliaia va
arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso
(un dato ISEE pari a 13.700 Euro corrisponde quindi a 14 punti); 6.4.
si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato ISEE;
6.5. chi ha effettuato la dichiarazione di disponibilita' ai sensi
del DLgs 181/00 e successive modificazioni ha diritto ad ulteriore
incremento di 5 punti; ulteriore incremento di punteggio verra'
attribuito al disoccupato in base all'eta', secondo il seguente
schema: 2 punti se ha compiuto i 40 anni di eta', 4 punti se ha
compiuto i 45 anni di eta', 6 punti se ha compiuto i 50 anni di eta'.
La dichiarazione di disponibilita' deve essere resa antecedentemente
alla data di pubblicizzazione dell'offerta di lavoro; 6.6. a parita'
di punteggio prevale la persona piu' giovane.
7. Una volta formata, la graduatoria delle persone interessate ad
essere avviate a selezione presso le pubbliche Amministrazioni,
verra' pubblicata presso il Centro per l'impiego e la Provincia
individuera' le modalita' di validazione secondo la propria normativa
interna.
8. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni almeno il triplo delle persone richieste
compatibilmente con la presentazione di un tale numero di candidati
nella giornata prevista per l'avviamento.
9. Il Centro per l'impiego comunica all'Ente pubblico, nei venti
giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, il nominativo
delle persone individuate.
10. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori
individuati nonche' ad effettuare la prima prova di idoneita',
rispettivamente nei venti giorni e nel mese successivi alla
comunicazione da parte del Centro per l'impiego.
11. La selezione effettuata dalle pubbliche Amministrazioni deve
tendere ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a
svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
Le operazioni di selezione sono pubbliche.
12. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro
per l'impiego, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione e
l'eventuale rinuncia della persona avviata. Per la comunicazione di
assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle
pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al DLgs
297/02.
13. La graduatoria ha validita' fino alla comunicazione, da parte
delle pubbliche Amministrazioni, dell'avvenuta assunzione dei
lavoratori avviati. La stessa puo' essere utilizzata - oltre la prima
comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che
risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per
le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi
dalla pubblicazione della graduatoria stessa. La medesima graduatoria
puo' essere utilizzata negli stessi termini, su richiesta della
pubblica Amministrazione interessata e limitatamente alle assunzioni
a tempo determinato, qualora si manifesti da parte della pubblica
Amministrazione stessa la necessita' di coprire posti della medesima
qualifica. Questa possibilita' deve essere contenuta nell'avviso
pubblico. Per chi dovesse rinunciare alla opportunita' di lavoro
successivamente al primo avviamento, non si applica quanto previsto
al successivo punto 14.
14. Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove
di idoneita', ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneita'
da parte delle pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunita'
di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono
piu' partecipare per sei mesi alle chiamate a selezione, ex art. 16,
Legge 56/87, nell'intera regione. Costituisce giustificato motivo,
ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte
delle pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed
effettuazione delle prove di idoneita' e la rinuncia a seguito di
accettazione di altro posto di lavoro; inoltre la tardiva
effettuazione delle prove medesime. Le persone avviate che non si
presentino alle prove di idoneita', ovvero, successivamente alla
dichiarazione di idoneita' da parte delle pubbliche Amministrazioni,
rinuncino all'opportunita' di lavoro, in entrambi i casi senza
giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo
stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova
dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento
di attivita' lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione,
dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di quattro mesi.
G. Le discipline speciali
L'art. 4 bis, comma 1, DLgs 181/00, esplicitamente esclude dalle
regole generali, quanto alle modalita' di assunzione, i casi dei
"lavoratori non comunitari", dei "lavoratori italiani da impiegare o
trasferire" in Paesi esterni alla Comunita' Europea, dei prestatori
tutelati ai sensi della Legge 68/99, in prevalenza disabili.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 3, DLgs 181/00, "sono
soppresse le liste di collocamento ordinario e speciali, ad eccezione
di quelle" concernenti i lavoratori dello spettacolo, i disoccupati
in lista di mobilita', infine ad eccezione degli elenchi concernenti
le persone disabili.
La normativa suddetta richiede alcune puntualizzazioni per quel che
concerne le persone disabili, i lavoratori in mobilita' e quelli
provenienti da Paesi esterni alla Comunita' Europea.
G.1. Le persone disabili ai sensi della Legge 68/99
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge 68/99, le persone disabili
tutelate da questa legge vengono inserite in "apposito elenco", ove
risultino "disoccupate" ed aspirino "ad una occupazione conforme alle
proprie capacita' lavorative".
Queste persone devono oggi effettuare la dichiarazione di
disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs 181/00,
precisando l'intenzione di iscriversi negli elenchi di cui alla Legge
68/99. Una volta che esse siano inserite negli elenchi di cui
all'art. 8, Legge 68/99, risultano soggette alle regole previste da
questa legge.
Opera tuttavia nei confronti delle persone disabili la disciplina di
cui all'art. 4, DLgs 181/00, in materia di "perdita dello stato di
disoccupazione", con i limiti e le integrazioni, dettati da
considerazione di specialita' e concernenti esclusivamente persone
disabili, di seguito precisati:
- l'art. 4, DLgs 181/00, lettere b) e c), non trova applicazione,
posto che specifiche misure di politica attiva e verifiche di
disponibilita' del prestatore sono apprestate ai sensi della Legge
68/99, la quale prevede altresi' un sistema di collocamento del tutto
separato da quello generale;
- il limite di reddito annuale indicato all'art. 4, DLgs 181/00,
lettera a), e' fissato a diecimila Euro, al lordo delle ritenute
fiscali, con rivalutazione annuale secondo parametro ISTAT,
considerato che una delle principali misure di sostegno
all'occupazione di persone disabili e' data da attivita' di lavoro
intermittenti, temporanee ed a tempo parziale.
Le persone disabili, le quali rendano la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, possono
richiedere di fruire pure (od esclusivamente) dei servizi garantiti
alla generalita' dei cittadini, in forza del DLgs 181/00.
La perdita dello stato di disoccupazione, nelle ipotesi di cui alle
lettere b) e c), dell'art. 4, DLgs 181/00, consegue alla convocazione
o all'offerta di lavoro che abbiano caratteri di idoneita', in
considerazione della condizione personale del privo di lavoro.
Il punto 4 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale
n. 1872 del 31 ottobre 2000 "Promozione dell'accesso al lavoro delle
persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della Legge
68/99 e della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14", recante
- Criteri e modalita' di pagamento, riscossione e versamento al fondo
regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle
richieste di esonero (Legge 68/99, art. 5, comma 7)
e' sostituito dal testo seguente:
"4. Criteri e modalita' di pagamento, riscossione e versamento al
fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative
alle richieste di esonero (Legge 68/99, art. 5, comma 7)
I datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli
esoneri versano i contributi esonerativi di cui all'art. 5, comma 3
della Legge 68/99, pari a Euro 12,91 per ciascuna unita' non assunta
e per ogni giorno lavorativo, al Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili mediante bonifico intestato alla Tesoreria della Regione
Emilia-Romagna indicando la causale "Contributo esonerativo di cui
alla Legge 68/99" e secondo le scadenze seguenti:
- entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce
l'esonero, allorche' l'autorizzazione sia stata concessa;
- entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria per
la richiesta di esonero, allorche' la relativa autorizzazione non sia
stata concessa.
Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come
giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedi' al venerdi'
compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di
sabato e domenica nonche' la festivita' patronale.
Le Province, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria
indicano al datore di lavoro richiedente ed al competente Servizio
regionale il numero delle unita' ed i giorni da conteggiare al fine
del versamento.
Tale comunicazione, qualora l'autorizzazione all'esonero sia stata
concessa, avviene entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello
cui si riferisce l'esonero.
Versamenti che non corrispondano alle entita' ed alle scadenze
determinano una maggiorazione del contributo pari al:
- 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai
termini fissati,
- al 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni
dai termini fissati.
L'irrogazione di sanzioni ai datori di lavoro inadempienti avviene
sulla base di opportune forme di raccordo fra la Regione e la
Direzione regionale del lavoro.".
G.2. I disoccupati in mobilita'
Le persone iscritte nelle liste di mobilita', secondo le originarie
previsioni della Legge 23 luglio 1991, n. 223, non debbono rendere la
dichiarazione di disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs
181/00: sono infatti le specifiche regole nella specie operanti ad
accertare la condizione di disoccupazione dei prestatori nonche' a
farsi carico della verifica di reale disponibilita'.
Altrettanto si afferma per gli iscritti nelle liste, non percettori
di indennita' di mobilita', anche ai sensi dell'art. 4 della Legge 19
luglio 1993, n. 236: in tal caso la richiesta di iscrizione nelle
liste di mobilita' del prestatore vale come dichiarazione di
disponibilita' e il Centro per l'impiego rilascia la relativa
certificazione di disoccupazione.
G.3. I lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunita'
Europea
Il DLgs 25 luglio 1998, n. 286, come recentemente modificato dalla
Legge 30 luglio 2002, n. 189, individua una nuova modalita' di
instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con lavoratore
straniero residente all'estero, incardinato sul c.d. "contratto di
soggiorno". D'altra parte, ai sensi dell'art. 22, comma 11, DLgs
286/98, "il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche
per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per
il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi".
L'art. 2, DLgs 286/98, introduce pure generali principi di parita' di
trattamento tra cittadino o lavoratore italiano e cittadino o
lavoratore straniero regolarmente soggiornante. In particolare ai
comma 2 e 3 si stabilisce quanto segue: "Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia
civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita',
essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste dal
regolamento di attuazione. La Repubblica Italiana, in attuazione
della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con
la Legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro
famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani".
Se ne deduce che al cittadino straniero proveniente da Paese esterno
alla Comunita' Europea, se regolarmente soggiornante, debbano essere
forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli
potra' richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove
gia' sia occupato; potra' altresi' rendere la dichiarazione di
disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs 181/00, una volta
perduto il lavoro.
Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel
momento in cui scada il permesso di soggiorno ovvero siano trascorsi
sei mesi dalla data in cui lo straniero privo di occupazione renda la
dichiarazione di disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs
181/00, se la scadenza del permesso di soggiorno precede tale termine
ultimo. I Centri per l'impiego accettano la ricevuta della richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la
conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonche' dello
stato di disoccupazione.
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n. 394, "il
permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per
il periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di attivita'
lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore
settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo
restando il limite annuale di 1.040 ore". Si consente pertanto alle
persone provenienti da Paese esterno alla Comunita' Europea, in
possesso di permesso per motivi di studio o formazione, l'inserimento
nell'elenco anagrafico.
Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo
scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacita' di lavoro,
la persona straniera deve produrre la "dichiarazione di
corrispondenza" del titolo di studio acquisito nel Paese d'origine,
per il cui rilascio e' necessaria la presentazione, da parte del
cittadino proveniente da questo Paese, della c.d. "dichiarazione di
valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel Paese
stesso. Stante pero' la difficolta' di ottemperare a questo
adempimento, si ritiene parificata alla presentazione della
"dichiarazione di corrispondenza" del titolo, la "traduzione giurata
del titolo di studio" purche' da tale titolo si desuma la frequenza
scolastica in base alla normativa vigente.
Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunita' Europea hanno
la possibilita' di accesso all'avviamento a selezione presso le
pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87. I
generali principi di parita' di trattamento di cui all'art. 2, DLgs
286/98, prevalgono infatti sulla disposizione, stabilita dal DPR 9
maggio 1994, n. 487, che richiede il possesso della cittadinanza
italiana per l'accesso alle pubbliche Amministrazioni: la prevalenza
opera sul piano gerarchico (si confrontano infatti una norma di
legge, tra l'altro ad efficacia rafforzata, poiche' volta a recepire
una convenzione OIL, ed una norma regolamentare), nonche' della
successione nel tempo. Si veda altresi' in proposito l'art. 27, comma
1, lett. r bis, del DLgs 286/98 (lettera inserita dall'art. 22 della
Legge 189/02) che consente (pure al di fuori delle "quote" previste)
l'assunzione di "infermieri professionali" stranieri presso
"Strutture sanitarie pubbliche".
Anche ai fini dell'inserimento presso le pubbliche Amministrazioni,
come gia' rilevato per il settore privato, si richiede la "traduzione
giurata del titolo di studio" al fine di comprovare l'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
H. La fase transitoria
Le rilevanti modificazioni di concezione e disciplina che la riforma
attuata dal DLgs 297/02 reca con se', unitamente alla presenza di
norme non immediatamente operanti, richiedono la previsione di una
disciplina transitoria.
Le Province, anche in raccordo con la Regione, devono individuare
opportune modalita' finalizzate a garantire la piu' adeguata
informazione, quanto alle novita' introdotte dal DLgs 297/02 ed alla
presente regolamentazione regionale di attuazione.
La Regione, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'applicazione
sottoporra' a specifico monitoraggio i casi di perdita dello stato
di disoccupazione per mancata presentazione, rifiuto di congrua
offerta di lavoro e violazione delle misure concordate con i servizi,
anche per verificare l'efficacia e adeguatezza degli effetti
dell'applicazione dei punti D.2.3 e D.2.4. In ogni caso il Comitato
di Coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale
Tripartita discuteranno entro sei mesi, in modo congiunto,
l'andamento dell'applicazione della presente normativa.
H.1. Elenco anagrafico
Tutti gli iscritti nelle soppresse liste di collocamento vengono
inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, con decorrenza
corrispondente alla data di originaria iscrizione. Le persone gia'
iscritte alla prima classe vengono inserite sotto la classe "altri",
con specifica "gia' iscritti nella prima classe delle soppresse liste
di collocamento": questa specifica viene appositamente individuata e
prevista. Ove le stesse non acquisiscano entro il 29 luglio 2003 lo
"stato di disoccupazione", secondo quanto precisato nel punto H.3.,
sono trasferite d'ufficio alla specifica "decaduti dallo stato di
disoccupazione".
Le persone gia' iscritte alla seconda classe delle soppresse liste di
collocamento vengono inserite sotto la classe "occupati", con
specifica "in cerca di altra occupazione".
Le persone gia' iscritte alla terza classe vengono inserite sotto la
classe "altri", con specifica "cessati dall'impiego".
Nella stessa classe sono inseriti i lavoratori sospesi dal lavoro per
contrazioni temporanee dell'attivita' con la specifica "sospesi dal
lavoro per contrazione temporanea dell'attivita'".
Gli iscritti nelle liste concernenti i lavoratori dello spettacolo ed
i disoccupati in lista di mobilita', nonche' negli elenchi
concernenti le persone disabili, e gli iscritti allo speciale
collocamento agricolo vengono pure inseriti d'ufficio nell'elenco
anagrafico, sotto la classe "altri", con distinte specifiche
appositamente individuate e previste.
Nella procedura di primo inserimento sono recuperate tutte le
informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle
liste del collocamento, mentre informazioni mancanti vengono ottenute
in occasione della prima presentazione della persona gia' iscritta
nelle soppresse liste di collocamento al Centro per l'impiego.
Sono pure inserite nell'elenco anagrafico, su esplicita richiesta,
persone che intendano avvalersi dei Servizi pubblici per l'impiego.
H.2. Scheda professionale
I Centri per l'impiego provvedono a redigere la scheda professionale
delle persone inserite d'ufficio nell'elenco anagrafico, utilizzando
le informazioni gia' disponibili nei loro archivi e rimandando
l'aggiornamento delle informazioni al primo colloquio di
orientamento.
H.3. Stato di disoccupazione
In applicazione dell'art. 3, comma 2, DLgs 297/02, gli interessati
all'accertamento dello "stato di disoccupazione" sono tenuti a
presentarsi presso il Centro per l'impiego competente per territorio
entro la data del 29 luglio 2003, al fine di rendere la dichiarazione
che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa.
Le persone gia' iscritte nelle liste di collocamento vanno ritenute
in possesso dello "stato di disoccupazione", secondo la vigente
disciplina, fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata
dichiarazione di disponibilita': solamente ove i sei mesi trascorrano
interamente, senza che questa dichiarazione venga resa, gli stessi
perdono lo stato di disoccupazione.
Chi ha gia' reso la dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, secondo le originarie previsioni del DLgs
181/00, non deve rendere nuova dichiarazione ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione.
Le persone gia' iscritte nelle liste di collocamento, che
acquisiscono lo "stato di disoccupazione" entro il 29 luglio 2003, o
coloro che hanno gia' reso la disponibilita' ai sensi del DLgs
181/00, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianita' gia'
maturata in vigenza della precedente normativa, come risulta dalle
liste presenti nei Centri per l'impiego alla data del 29/1/2003. Nel
caso in cui, in tal modo, risultino maturate anzianita' differenti,
si terra' conto di quella piu' favorevole alla persona in stato di
disoccupazione.
La specialita' della disciplina concernente le c.d. "categorie
protette", ai sensi della Legge 68/99, piu' volte ribadita dal DLgs
297/02 - induce a ritenere che per essi non trovi applicazione l'art.
3, comma 2, di questo provvedimento. Gli iscritti nell'"elenco" di
cui all'art. 8 - nonche' le altre persone prese in considerazione
all'art. 18, comma 2 - della Legge 68/99, alla data del 30 gennaio
2003, mantengono il diritto a godere del sistema protettivo
individuato da questa legge, senza necessita' di rendere la
dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa entro il 29 luglio 2003.
H.4. Obblighi di comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi
pubblici per l'impiego
Fino alla data che sara' indicata nel decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero per
l'Innovazione e le Tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata,
di cui all'art. 4 bis, comma 7, DLgs 181/00, continua ad operare la
disciplina previgente il DLgs 297/02, in materia di obblighi di
comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi pubblici per
l'impiego.
Questi devono pertanto nelle more inviare al Centro per l'impiego,
entro cinque giorni dalla assunzione effettuata, una comunicazione
contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data
dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il
trattamento economico normativo.
Non e' quindi ancora obbligatoria fino all'approvazione del predetto
decreto, la comunicazione di inizio attivita' per i collaboratori
coordinati e continuativi, per i soci di cooperativa con rapporto
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonche'
per i tirocinanti.
Per i datori di lavoro agricolo rimane l'obbligo di comunicazione
dell'assunzione, entro cinque giorni, all'INPS.
Rimane inoltre l'obbligo di comunicazione del codice fiscale del
lavoratore dipendente assunto all'INAIL, nonche' l'obbligo di
comunicazione all'INAIL da parte dell'Ente promotore del tirocinio.
I datori di lavoro devono pure comunicare al Centro per l'impiego,
entro cinque giorni, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per
qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro; i datori di
lavoro dell'agricoltura non sono tenuti ad effettuare questa
comunicazione quando si tratti di braccianti giornalieri.
H.5. Certificazioni
L'attivita' certificativa dei Centri per l'impiego, fino a diversa
regolamentazione, e' di norma ristretta all'inserimento nell'elenco
anagrafico ed al possesso dello stato di disoccupazione.
H.6. Costituzione liste ex art. 16, Legge 56/87, e formazione
graduatorie provinciali ex art. 8, Legge 68/99, per l'anno 2003
Fino al 31 luglio 2003 gli avviamenti a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni continuano ad essere effettuati nell'ambito di liste
costituite, nonche' secondo gli ordini di graduatoria previsti dalla
previgente normativa.
Le graduatorie provinciali di persone disabili inserite negli elenchi
di cui all'art. 8, Legge 68/99, sono formate ed operano secondo la
previgente disciplina, fino alla definizione di nuovi criteri
regionali per la loro formazione.