REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2004, n. 901

Modifica alla deliberazione n. 810 del 5/5/2003 "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti :                                                                         
- il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni,                  
recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle                  
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma                    
dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;                                   
- la L.R. 27 luglio 1998, n. 25, "Norme in materia di politiche                 
regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";                               
- il DLgs 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal DLgs 19                   
dicembre 2002, n. 297,  recante "Disposizioni per agevolare                     
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art.             
45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";                    
- l'art. 1, comma 2 del DPR 7 luglio 2000, n. 442, che demanda alle             
Regioni di stabilire "i criteri di organizzazione, le modalita', le             
specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente            
regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione                
presso le pubbliche Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo           
confronto con le Autonomie locali";                                             
- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del               
mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 16;                               
- la propria deliberazione n. 810 del 5 maggio 2003, avente ad                  
oggetto "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale             
dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel               
DLgs del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di            
cui al DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442", ed in                      
particolare l'Allegato 1, parte integrante della stessa;                        
preso atto che tale deliberazione riportava nella parte narrativa la            
seguente affermazione:                                                          
"Tenuto conto che gli Indirizzi operativi per l'attuazione nel                  
sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province dei                  
principi fissati nel DLgs 21 aprile 2000, n. 181 e successive                   
modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e             
del DPR 7 luglio 2000, n. 442, allegati e parte integrante del                  
presente atto, intervengono in un percorso ancora in transizione, sia           
per cio' che attiene i recenti cambiamenti a livello nazionale a                
seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, sia per le              
innovazioni che saranno introdotte a livello regionale a seguito                
dell'approvazione del nuovo provvedimento normativo in materia di               
tutela e sicurezza del lavoro, e che pertanto, dopo un primo periodo            
di applicazione, gli stessi Indirizzi operativi saranno sottoposti a            
verifica previa discussione in sede congiunta della Commissione                 
regionale Tripartita e del Comitato di Coordinamento                            
interistituzionale, di cui alla L.R. 25/98";                                    
preso atto che da diverse Amministrazioni provinciali titolari dei              
servizi per l'impiego, come risulta agli atti della Agenzia                     
Emilia-Romagna Lavoro, e' stata segnalata la opportunita' di                    
modificare in alcune parti circoscritte gli indirizzi oggetto della             
deliberazione sopracitata, per meglio rispondere alle necessita' dei            
cittadini e delle imprese ed alla funzionalita' delle Amministrazioni           
pubbliche e dei Centri per l'impiego;                                           
ritenuto, quindi, di doversi procedere a talune modifiche ed                    
integrazioni degli Indirizzi operativi sopracitati, allegati e parte            
integrante della deliberazione del 5 maggio 2003, n. 810, con                   
particolare riferimento alle modalita' di gestione dell'elenco                  
anagrafico, allo stato di disoccupazione, all'avviamento a selezione            
presso la pubblica Amministrazione, alle persone disabili ai sensi              
della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ai lavoratori provenienti da Paesi            
esterni alla Comunita' Europea, nonche' alla fase transitoria;                  
ritenuto pertanto, con il presente atto, di riapprovare gli                     
Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei                  
Servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs 21           
aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al            
DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442, con le           
integrazioni e le modifiche sopra richiamate, quali parte integrante            
e sostanziale del presente atto;                                                
stabilito infine doversi fissare nell'1 giugno 2004 il termine per              
l'entrata in vigore di dette modifiche ed integrazioni;                         
acquisiti i pareri favorevoli del Comitato di Coordinamento                     
interistituzionale e della Commissione regionale Tripartita, cosi'              
come previsto dalla L.R. 25/98, espressi nelle rispettive sedute                
tenutesi il 5 marzo 2004 ed il 6 maggio 2004;                                   
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale della Cultura, Formazione e Lavoro, dr.ssa                   
Cristina Balboni ai sensi dell'art. 37, IV comma, della L.R. 43/01 e            
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                              
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni sopra descritte, le modifiche e             
le integrazioni all'Allegato 1 della propria deliberazione 810/03,              
allegato che si riapprova quale parte integrante della presente                 
deliberazione;                                                                  
2) di fissare nell'1 giugno 2004 il termine per l'entrata in vigore             
delle sopracitate modifiche ed integrazioni;                                    
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione,                   
comprensiva dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione               
Emilia-Romagna.                                                                 
ALLEGATO 1                                                                      
Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei                  
Servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs 21           
aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al            
DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442                   
A. La riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed                 
offerta di lavoro. Principi ispiratori del provvedimento regionale              
Il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, in attuazione della Legge 15 marzo            
1997, n. 59, ha conferito alle Regioni le funzioni e i compiti in               
materia di "politica attiva" del lavoro e di collocamento (inteso sia           
come collocamento "tradizionale", sia come avviamento a selezione,              
preselezione tra domanda e offerta di lavoro, iniziative d'incremento           
dell'occupazione), prevedendo l'ulteriore trasferimento dalle Regioni           
alle Province di numerose funzioni e compiti in materia. Il processo            
di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro e'              
proseguito con il DLgs 181/00, di recente modificato con il DLgs                
297/02, che ha innovato profondamente la disciplina del                         
collocamento.                                                                   
La riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha segnato un             
deciso mutamento nei rapporti tra Stato ed Enti territoriali,                   
incidendo anche sul sistema di relazioni tra questi e l'Unione                  
Europea.                                                                        
La riforma costituzionale ha dilatato la funzione normativa delle               
Regioni sia in ordine alle materie di competenza, sia rispetto ai               
metodi della legislazione, invertendo in modo radicale il sistema di            
riparto delle competenze: la potesta' legislativa dello Stato appare            
ora limitata alle materie espressamente elencate nell'articolo 117,             
comma 2, della Costituzione ed alla sola determinazione dei principi            
fondamentali nelle materie di competenza concorrente indicate                   
nell'articolo 117, comma 3, mentre la potesta' legislativa regionale            
pare assumere carattere di generalita' e residualita' nelle (altre)             
materie non espressamente indicate.                                             
Tra le materie attribuite alla competenza concorrente, quella della             
"tutela e sicurezza del lavoro" rappresenta una novita'                         
costituzionale molto rilevante, entro la quale comunque la Regione              
ritiene di poter ascrivere alla propria competenza concorrente  la              
disciplina del collocamento nelle sue diverse espressioni (secondo la           
definizione del DLgs 469/97 e del DLgs 181/00 e successive                      
modifiche).                                                                     
Con il DLgs 297/02 viene portata a compimento la riforma del servizio           
pubblico di collocamento, dopo un dibattito piu' che ventennale,                
scandita, per far riferimento ad importanti provvedimenti recenti,              
dall'art. 9 bis della Legge 28 novembre  1996, n. 608, dal DLgs                 
181/00, dal DPR 442/00 e dai relativi provvedimenti attuativi.                  
Ne emerge un assetto finalizzato anche alla semplificazione degli               
adempimenti dei datori di lavoro. L'intervento pubblico, d'altra                
parte, e' oggi esclusivamente volto a favorire l'incontro tra domanda           
ed offerta (e non piu' a registrare la regolarita' delle transazioni            
private) nel mercato del lavoro; inoltre a sostenere chi, versando in           
condizioni di debolezza sociale ovvero sul mercato, necessita di                
specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale.                     
Questi principi vengono sottolineati con chiarezza con il DLgs                  
297/02, posto che quest'ultimo provvedimento provvede ad abrogare               
esplicitamente la pregressa e stratificata normativa, portatrice di             
regole e funzioni diverse da quelle oggi sancite.                               
Sulla base dei principi fissati nel decreto le linee guida della                
riforma possono essere riassunte in sintesi come segue:                         
- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente                  
burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come                  
"soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo               
svolgimento e alla ricerca di un'attivita' lavorativa";                         
- integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi             
pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate             
al miglioramento della occupabilita' ed all'inserimento lavorativo;             
- sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico               
dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;                 
- semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che            
assumono lavoratori.                                                            
A tali principi la Regione si conforma sottolineando il valore                  
dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunita' di un               
sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da                
assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate.                     
In base al nuovo DLgs 297/02 che integra il precedente DLgs 181/00,             
le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale indicati,            
devono definire:                                                                
1) revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;              
2) criteri e modalita' per le procedure del collocamento uniformi in            
materia di accertamento dello stato di disoccupazione;                          
3) indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della                  
conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di                 
disoccupazione;                                                                 
4) obbiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda ed               
offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga                  
durata.                                                                         
In base al disposto dell'art. 1, comma 2, del DPR 442/00 le Regioni             
debbono altresi' stabilire "i criteri di organizzazione, le                     
modalita', le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni           
del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a             
selezione presso le pubbliche Amministrazioni secondo criteri                   
oggettivi, previo confronto con le Autonomie locali".                           
Il sistema di intervento pubblico e' ormai da tempo caratterizzato in           
termini spiccatamente decentrati, con una predominante                          
responsabilita' di Regioni e Province: la fondamentale riforma                  
realizzata con il DLgs 469/97 e' stata seguita dalla ancora piu'                
significativa sottolineatura del ruolo di Regioni ed Autonomie                  
locali, quanto alla regolamentazione e gestione di "tutela e                    
sicurezza del lavoro", nello stesso testo costituzionale.                       
L'ordinamento ha d'altra parte legittimato, accanto ai riformati                
Servizi pubblici, la presenza di organismi privati autorizzati ed               
accreditati. L'importanza del ruolo degli enti privati viene                    
notevolmente accresciuta, nei principi fondamentali contenuti nel               
testo della legge delega sul mercato del lavoro recentemente                    
approvata; lo stesso DLgs 297/02, nella definizione dei "servizi                
competenti" di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), DLgs 181/00, ne               
valorizza significativamente il rilievo,  benche' la riforma                    
costituzionale assegni rilevanza alla regolamentazione e gestione               
regionale, pure a proposito delle attivita' dei privati nel mercato             
del lavoro.                                                                     
La Regione Emilia-Romagna, a tale proposito:                                    
- sottolinea il ruolo centrale dei "servizi competenti" pubblici,               
nella gestione del sistema complessivo di governo del mercato del               
lavoro;                                                                         
- precisa che l'attivita' dei privati incidente sulla gestione di               
questo sistema si svolgera' nei casi nonche' secondo le regole                  
specificate in sede regionale, sulla base dei principi fondamentali             
statali;                                                                        
- intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle                   
attivita' svolte dai soggetti pubblici e privati, sia in forma                  
autonoma in un sistema di concorrenza virtuosa, che nelle forme di              
collaborazione tra pubblico e privato che sui territori verranno a              
crearsi.                                                                        
Si configura pertanto un sistema pubblico di mediazione tra domanda             
ed offerta, sul cui governo assumono decisiva importanza gli                    
indirizzi del sistema regionale; aperto inoltre alla collaborazione             
con gli enti privati di mediazione, per consentire e sviluppare la              
quale vengono introdotte specifiche norme di regolamentazione                   
regionali.                                                                      
I punti decisivi e qualificanti della riforma dei Servizi pubblici              
per l'impiego consistono pertanto:                                              
1) nell'abbandono dell'approccio prevalentemente volto al controllo             
formale di regolarita' dei procedimenti;                                        
2) nella fornitura di servizi utili a prestatori e datori di lavoro,            
al fine di rafforzare le possibilita' di inserimento occupazionale              
dei primi cosi' come la ricerca di personale idoneo dei secondi.                
Il presente provvedimento definisce e regola in dettaglio elementi ed           
istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico. Ci si               
sofferma in particolare su:                                                     
- elenco anagrafico;                                                            
- scheda professionale;                                                         
- stato di disoccupazione;                                                      
- obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego;                  
- avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni;                   
- discipline speciali;                                                          
- fase transitoria.                                                             
B. L'elenco anagrafico                                                          
L'entrata in vigore del Dlgs 297/02 ha determinato la soppressione              
delle liste ordinarie e speciali di collocamento, ad eccezione di               
quelle  dello spettacolo, di mobilita' e degli elenchi per                      
l'inserimento lavorativo dei disabili di cui alla Legge 12 marzo                
1999, n. 68.                                                                    
I lavoratori gia' iscritti, al 30 gennaio 2003, nelle liste di                  
collocamento ordinario e/o al DLgs 181/00 devono ritenersi inseriti             
d'ufficio nell'elenco anagrafico, come previsto dal DPR 442/00, art.            
8 (e definito piu' in dettaglio con il decreto del Ministero del                
Lavoro del 30 maggio 2001).                                                     
L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria e vi si possono             
iscrivere tutti coloro che sono interessati ad avvalersi del                    
servizio, occupati compresi.                                                    
A seguito delle predette soppressioni e della abrogazione dell'art.             
15 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' venuta meno anche la                 
necessita' della conferma annuale dello stato di disoccupazione: i              
lavoratori, infatti, possono rimanere iscritti nell'elenco anagrafico           
anche se occupati.                                                              
Vengono inserite nell'elenco anagrafico le persone aventi l'eta'                
stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che, essendo in             
cerca di lavoro poiche' inoccupate, disoccupate, nonche' occupate in            
cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego.             
L'elenco e' inoltre integrato ed aggiornato d'ufficio nei casi                  
precisati al punto B.1.                                                         
Le persone inserite nell'elenco anagrafico vengono classificate                 
secondo le disposizioni degli allegati al DM del 30 maggio 2001. La             
Regione, in accordo con le Province, puo' individuare ulteriori                 
classificazioni delle persone inserite.                                         
B.1. Modalita' di gestione dell'elenco anagrafico                               
I dati relativi a ciascuna persona inserita nell'elenco anagrafico              
sono da essa dichiarati ai Centri per l'impiego, ai sensi del DPR 28            
dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta di inserimento.               
Sono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico i lavoratori per            
i quali il Centro per l'impiego riceve una delle seguenti                       
comunicazioni:                                                                  
- comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle            
societa' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati           
all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;                    
- informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo                 
nell'ambito del sistema di istruzione, ai sensi dell'art. 8, comma 2,           
DPR 12 luglio 2000, n. 257;                                                     
- comunicazione degli istituti previdenziali e degli organi ispettivi           
in materia di lavoro.                                                           
Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione,                     
cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati               
dell'elenco anagrafico spettano al Centro per l'impiego nel cui                 
ambito territoriale si trova il domicilio della persona inserita. Le            
Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai            
Centri per l'impiego del rispettivo territorio.                                 
Ai fini ed effetti dell'inserimento nell'elenco anagrafico il                   
domicilio deve essere uno e uno solo.                                           
In caso di trasferimento del domicilio, la persona interessata deve             
presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale e'              
ubicato il luogo del nuovo domicilio; questo richiedera' al Centro              
per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati posseduti ed             
una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. La presa d'atto, da               
parte del Centro per l'impiego di provenienza, costituisce il                   
provvedimento che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in            
ordine al trattamento dei dati. Qualora la presa d'atto non pervenga            
entro 30 giorni dalla richiesta si considerano, comunque, acquisiti i           
dati forniti dal lavoratore.                                                    
Qualora il domicilio sia diverso dalla residenza, sara' cura del                
Centro per l'impiego acquisire una dichiarazione del lavoratore in              
ordine all'elezione di domicilio e renderlo edotto delle conseguenze            
amministrative di tale scelta. In casi di inserimento d'ufficio si              
fara' riferimento alle risultanze documentali.                                  
Ogni comunicazione del Centro per l'impiego al lavoratore e'                    
effettuata presso il domicilio registrato nell'elenco anagrafico;               
sara' cura del lavoratore comunicare al Centro per l'impiego ogni               
variazione del medesimo.                                                        
Il Centro per l'impiego che riceva comunicazione, per effetto di                
specifica normativa, concernente  persona  domiciliata in territorio            
di competenza di altro Centro per l'impiego, provvede a registrare              
questa persona quale "utente esterno", ed inoltra la comunicazione al           
Centro per l'impiego competente.                                                
Le persone restano inserite nell'elenco anagrafico per tutta la                 
durata della vita  lavorativa, salvo il verificarsi di una delle                
seguenti condizioni che ne determini la cancellazione:                          
- richiesta da parte della persona inserita;                                    
- raggiungimento del limite massimo di eta' lavorativa, ad esclusione           
dei lavoratori che presentano al Centro per l'impiego specifica                 
richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;                              
- decesso del lavoratore;                                                       
- scadenza del permesso di soggiorno o, comunque, se di durata                  
superiore, decorrenza di un periodo pari a sei mesi successivi alla             
perdita del lavoro, fatto salvo che si tratti di permesso di                    
soggiorno per lavoro stagionale.                                                
La persona cosi' cancellata dall'elenco anagrafico resta tuttavia               
inserita nell'archivio informatico.                                             
C. La scheda professionale                                                      
L'articolo 5 del DPR 442/00 provvede ad istituire la scheda                     
professionale; in materia e' in seguito intervenuto il decreto del              
Ministero del Lavoro del 30 maggio 2001.                                        
Nella scheda professionale sono inseriti, oltre ai dati dell'elenco             
anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e                
professionali, nonche' alle disponibilita' della persona. Il sistema            
di codifica concernente le informazioni relative alla                           
professionalita' della persona, cosi' come le qualifiche                        
professionali, vengono definiti secondo disposizioni dell'allegato al           
decreto del Ministero del Lavoro del 30 maggio 2001.                            
La scheda professionale viene compilata dai Centri per l'impiego e              
rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne                  
facciano richiesta, senza alcun onere per queste ultime.                        
Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione,                     
cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati               
della scheda professionale spettano al Centro per l'impiego nel cui             
elenco anagrafico la persona e' inserita.                                       
Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato             
dai Centri per l'impiego.                                                       
Il Centro per l'impiego acquisisce, anche gradualmente, le                      
informazioni da inserire nella scheda professionale attraverso:                 
- dichiarazioni fornite dal lavoratore;                                         
- comunicazioni provenienti dai Centri per l'impiego;                           
- ogni altra fonte che attesti lo svolgimento di esperienze formative           
o professionali;                                                                
- informazioni assunte d'iniziativa dei Centri per l'impiego;                   
- recupero di dati ed informazioni disponibili negli archivi                    
informativi dei Centri per l'impiego.                                           
C.1. Accesso ai dati                                                            
L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale           
avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del DPR 442/00 e            
della legislazione regionale in materia. Obiettivo della Regione e'             
quello di costruire rapidamente, attraverso la collaborazione                   
istituzionale con le Province e sentita la Commissione regionale                
Tripartita, un sistema di regole di accesso ai dati da parte dei                
diversi soggetti  privati previsti dalla normativa, tramite                     
convenzione o accordi stipulati con le Province.                                
I soggetti che inviano la comunicazione di assunzione ai Centri per             
l'impiego via Internet, tramite la procedura denominata SARE, possono           
accedere ai dati dei lavoratori da loro immessi, tramite specifiche             
convenzioni con la Provincia.                                                   
Tutti i soggetti pubblici e privati, legittimati all'inserimento ed             
aggiornamento dei dati, sono tenuti a farne uso in esclusiva                    
connessione ad esigenze e finalita' di promozione delle opportunita'            
professionali della persona inserita nell'elenco anagrafico; nel                
rispetto inoltre della sua dignita' e riservatezza.                             
L'inserimento e l'aggiornamento dei dati e' consentito al Centro per            
l'impiego ed ai Servizi pubblici per l'impiego, oltreche', nei casi             
stabiliti, alla persona inserita nell'elenco anagrafico ed ai suoi              
eventuali datori di lavoro.                                                     
Ai fini della propria disponibilita' al lavoro e nell'ambito del                
colloquio con il Servizio competente, la persona inserita nell'elenco           
anagrafico deve  indicare in quale ambito (provinciale, regionale,              
nazionale o europeo) consente  la pubblicizzazione attraverso canali            
diversi dal servizio di incontro domanda/offerta erogato dal Servizio           
competente. Analoga modalita' e' adottata anche per le offerte di               
lavoro delle aziende.                                                           
D. Lo stato di disoccupazione                                                   
Il testo del DLgs 181/00 e' stato su questa materia quasi                       
integralmente modificato dal DLgs 297/02. Ai sensi dell'art. 1, comma           
2, lett. c), DLgs 181/00 modificato, lo "stato di disoccupazione" e'            
dato dalla "condizione del soggetto privo di lavoro, che sia                    
immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una              
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i Servizi                   
competenti". Tale definizione, per esplicita previsione di legge,               
opera nell'ordinamento nazionale "ad ogni effetto". Si veda peraltro            
l'art. 7 del DLgs 181/00 modificato: "In attesa della riforma degli             
ammortizzatori sociali, continuano a trovare applicazione le                    
normative vigenti in materia previdenziale" e l'art. 3, comma 5: "Nei           
rapporti con la pubblica Amministrazione lo stato di disoccupazione             
puo' essere dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza                
(cioe' autocertificazione)".                                                    
Lo stato di disoccupazione si compone pertanto di un elemento                   
oggettivo (lo stato di privo di lavoro), di un elemento soggettivo              
(la immediata disponibilita') e di un elemento esterno (il rapporto             
con i Servizi pubblici per l'impiego).                                          
La durata dello "stato di disoccupazione", una volta acquisito, si              
calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni,                  
all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a           
quindici giorni si computano come un mese intero.                               
Considerato che le analisi sul mercato del lavoro della nostra                  
Regione evidenziano che le tensioni maggiori si rilevano sul lato               
della domanda di lavoro, piuttosto che su quello dell'offerta,                  
occorre avere una particolare attenzione a tutte le condizioni di non           
occupazione gia' oggetto di percorsi negoziali, come, ad esempio,               
quelle riguardanti i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee              
dell'attivita', i lavoratori di settori interessati da fenomeni di              
stagionalita' (turismo, terme, agricoltura, ecc.), i lavoratori con             
rapporto di lavoro a part-time a tempo indeterminato.                           
Per quello che riguarda i lavoratori sospesi per contrazioni                    
temporanee dell'attivita', il rapporto che questi instaureranno con i           
Centri per l'impiego non puo' prescindere dalla peculiarita' della              
loro provenienza, regolata peraltro anche dalla contrattazione                  
collettiva. Pertanto una particolare attenzione dovra' essere posta,            
a partire dal colloquio iniziale, allo specifico percorso                       
professionale ed al probabile rientro in azienda di tali lavoratori.            
Per quello che riguarda i lavoratori con contratti di stagionalita'             
lunghi, si affida principalmente al patto tra il Servizio competente            
ed il lavoratore il compito di definire le misure concordate,                   
adeguate alla posizione ed alle aspettative del lavoratore.                     
La Regione monitorera' gli elementi quantitativi e qualitativi                  
riconducibili alle fattispecie predette.                                        
La Regione operera', invece, per individuare e monitorare, per le               
evidenti implicazioni, le categorie di persone che richiedono il                
riconoscimento dello stato di disoccupazione a fini diversi da quelli           
occupazionali attinenti alla possibilita' di beneficiare di                     
particolari provvidenze di tipo sociale e/o assistenziale e ad                  
affrontare, anche con le pubbliche Amministrazioni interessate, le              
singole casistiche, al fine di una applicazione coerente della                  
normativa, di una salvaguardia dei diritti definiti per legge e della           
necessita' di restringere e semplificare i compiti certificativi dei            
Centri per l'impiego.                                                           
D.1. Riconoscimento e conservazione dello stato di disoccupazione               
Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce mediante presentazione               
personale dell'interessato presso il Centro per l'impiego nel cui               
ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, accompagnata da              
dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento           
di attivita' lavorativa. Per i minori la dichiarazione di immediata             
disponibilita' dovra' essere sottoscritta da chi esercita la potesta'           
genitoriale, come previsto dal DPR 445/00.                                      
Le Province individuano peculiari ed idonee modalita' di resa della             
dichiarazione di disponibilita' ed acquisizione dello "stato di                 
disoccupazione", per quanto concerne le persone disabili o altre                
categorie soggette per legge a limitazione della mobilita'                      
personale.                                                                      
Per "servizi competenti" di cui al DLgs 297/02, relativamente alla              
verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione               
dello stato di disoccupazione, s'intendono esclusivamente i Servizi             
pubblici per l'impiego.                                                         
Il riconoscimento e la conservazione dello "stato di disoccupazione"            
sono compatibili con lo svolgimento di attivita' lavorativa, qualora            
il reddito che ne derivi non sia superiore al reddito minimo                    
personale escluso da imposizione sulla base dell'anno fiscale in                
corso. Tale soluzione consente alla persona che lavora a tempo                  
parziale o con contratti brevissimi, sia di tipo subordinato che                
parasubordinato o autonomo, la cui prospettiva di reddito sia                   
inferiore alla soglia esente, di rendere la dichiarazione di                    
disponibilita', acquisendo lo stato di disoccupazione.                          
 consentito avere uno ed un solo domicilio ai fini ed effetti della             
resa della dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo            
svolgimento di attivita' lavorativa e questo deve essere identico a             
quello rilevante ai fini dell'iscrizione nell'elenco anagrafico.                
La dichiarazione di immediata disponibilita' non puo' essere limitata           
ad alcune tipologie di lavoro o settori produttivi, ne' sotto altro             
profilo condizionata, fatto salvo che l'offerta di lavoro congrua e'            
definita al punto D.2.4.                                                        
I Servizi competenti, conformandosi almeno agli standards individuati           
all'Allegato 2 della delibera di Giunta regionale n. 810 del                    
5/5/2003, concordano con la persona in stato di disoccupazione                  
l'adesione ad una serie di interventi e misure di politica attiva (ad           
esempio: formazione professionale, tirocini, preselezione), sulla               
base del cui rispetto viene effettuata la verifica di permanenza                
dello stato di disoccupazione ed eventualmente disposta la perdita              
dello stato di disoccupazione di cui al successivo punto D.2. Vale              
anche in questo caso la norma di cui all'ultimo capoverso del punto             
D.2.4.                                                                          
Le preferenze ed opzioni manifestate dal disoccupato vanno                      
considerate ai fini della precisazione di una congrua offerta di                
lavoro e della individuazione delle misure concordate con il                    
Servizio.                                                                       
Fatte salve le condizioni generali valide per tutti i disoccupati, la           
dichiarazione di disponibilita' immediata al lavoro puo' essere resa            
anche dai disoccupati che hanno svolto lavori agricoli a tempo                  
determinato, soggetti ad uno speciale regime previdenziale, solo                
nell'eventualita' che intendano stabilizzare o migliorare la propria            
posizione lavorativa, o cambiare settore lavorativo.                            
A seguito dell'abrogazione del comma 3, dell'art. 11 della Legge 23             
aprile 1949, n. 264, si ritiene che anche  il personale avente                  
funzioni direttive (dirigenti) debba rendere la dichiarazione di                
immediata disponibilita', ai fini dell'acquisizione dello stato di              
disoccupazione.                                                                 
D.2. Sospensione e perdita dello stato di disoccupazione                        
Ai sensi dell'art. 4, DLgs 181/00, le Regioni stabiliscono i criteri            
per l'adozione da parte dei Servizi competenti di procedure uniformi            
in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; la norma              
individua altresi' i "principi" sulla cui base tale accertamento deve           
essere realizzato.                                                              
La perdita dello stato di disoccupazione, di cui ai punti D.2.3. e              
D.2.4., e' disposta dalla Provincia, con atto motivato, in coerenza             
con le procedure individuate nei seguenti punti D. E' possibile per             
l'utente richiedere alla Provincia un riesame dell'atto entro dieci             
giorni dal ricevimento della comunicazione. Nelle more del termine              
per la suddetta richiesta, e comunque fino ad avvenuto riesame,                 
l'efficacia dell'atto resta sospesa. Qualora tale atto sia                      
confermato, si puo' ricorrere contro di esso in sede                            
giurisdizionale.                                                                
D.2.1. Sospensione dello stato di disoccupazione                                
La sospensione dello stato di disoccupazione interviene in caso di              
accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro           
temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero ai quattro mesi           
se si tratta di giovani, secondo la definizione dell'art. 1, comma 2,           
lett. b), DLgs 181/00 modificato.                                               
Il riferimento temporale e' relativo alla effettiva durata del                  
rapporto di lavoro e comprensivo di eventuali proroghe e si misura in           
mesi commerciali con le stesse modalita' del computo riferito allo              
stato di disoccupazione.                                                        
L'anzianita' riprende a decorrere, una volta cessato il rapporto.               
Al fine di perseguire l'obbiettivo di prevenire la disoccupazione di            
lunga durata e di non penalizzare, nel calcolo dell'anzianita' di               
disoccupazione, il lavoratore con lavoro a tempo determinato o                  
temporaneo di durata inferiore ad otto mesi, ovvero di quattro mesi             
se si tratta di giovane, la sospensione non opera qualora il reddito            
annuale non sia superiore al limite di reddito di cui all'art. 4,               
lettera a), del DLgs 181/00 modificato.                                         
D.2.2. Requisito di reddito                                                     
Acquista e conserva lo stato di disoccupazione, a norma dell'articolo           
4 del DLgs 181/00, come modificato dall'art. 5 del DLgs 297/02, chi             
svolge attivita' di lavoro, di tipo subordinato, autonomo ovvero                
associato, da cui derivi un reddito annuale non superiore a Euro                
7.500,00 per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso                  
assimilate, e di Euro 4.500,00 per lavoro autonomo.  Tali importi               
devono essere rapportati ai giorni di lavoro nell'anno e verranno               
aggiornati secondo quanto stabilito a livello nazionale in relazione            
al reddito minimo personale escluso da imposizione. L'anno di                   
riferimento e' quello commerciale che va dall'1 gennaio al 31                   
dicembre.                                                                       
Il vincolo del reddito non trova applicazione per quanto concerne il            
reddito percepito da persone impegnate in attivita' di lavoro                   
socialmente utile, nonche', piu' in generale, quanto al reddito                 
eventualmente conseguito  a seguito di  rapporti giuridici che non              
costituiscono rapporto di lavoro.                                               
All'atto della dichiarazione di immediata disponibilita' allo                   
svolgimento di attivita' lavorativa, la persona interessata deve                
dichiarare, altresi', di non percepire, attualmente, redditi da                 
lavoro superiori a quelli sopra indicati e di essere stato                      
informato/a che, in base alla normativa sopra citata, e' possibile              
conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello                     
svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito               
annuo non superiore a quello sopra previsto e, pertanto,  di                    
impegnarsi a comunicare al Centro per l'impiego competente il                   
superamento di tale limite di reddito per l'anno in corso e per gli             
anni futuri.                                                                    
D.2.3. Mancata presentazione alla convocazione dei Servizi per                  
l'impiego                                                                       
La persona disoccupata e' tenuta a presentarsi ai Centri per                    
l'impiego, quando convocata.                                                    
Il disoccupato, ove abbia motivata difficolta' a rispondere alla                
convocazione nella giornata ed all'orario prefissati, puo' proporre,            
purche' non oltre il giorno stabilito, ai Centri per l'impiego altra            
data o diverso orario di appuntamento. I Centri per l'impiego                   
accolgono la proposta del disoccupato, se compatibile con le proprie            
esigenze di organizzazione dell'attivita'.                                      
La mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di                 
disoccupazione ove sia giustificata da malattia, infortunio, servizio           
di leva o richiamo alle armi, servizio civile ovvero altri casi di              
limitazione per legge della mobilita' personale. Costituisce altresi'           
giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione lo               
stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione                     
obbligatoria.                                                                   
Ulteriori casi di mancata presentazione alla convocazione possono               
essere considerati frutto di giustificato motivo sulla base di                  
indicazioni operative delle Province.                                           
Le ipotesi che costituiscono giustificato motivo di mancata                     
presentazione alla convocazione devono essere tempestivamente ed                
adeguatamente motivate e/o documentate.                                         
La persona che perde lo stato di disoccupazione poiche' non risponde            
senza giustificato motivo a convocazione, non puo' rendere nuova                
dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento           
di attivita' lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche           
dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di due mesi.                 
D.2.4. Rifiuto di congrua offerta di lavoro                                     
La perdita dello stato di disoccupazione consegue pure al rifiuto di            
una congrua offerta di lavoro.                                                  
Il rifiuto non comporta la perdita dello stato di disoccupazione nei            
casi, gia' presi in considerazione, che integrano il giustificato               
motivo di mancata presentazione alla convocazione da parte dei                  
Servizi per l'impiego; inoltre laddove sia opposto da madre o padre             
disoccupato, nel primo anno di vita del figlio/della figlia.                    
La nozione di "congrua offerta di lavoro" viene distinta, a seconda             
del fatto che si riferisca a persone disoccupate ovvero inoccupate.             
L'offerta fatta a persone disoccupate, per essere "congrua", deve               
risultare idonea in relazione a parametri di professionalita',                  
nonche' di reddito percepibile. Sotto il primo versante risponde a              
congruita' una offerta di lavoro conforme alle disponibilita'                   
espresse dal disoccupato, ovvero omogenea alle esperienze lavorative            
in precedenza svolte.                                                           
Sotto il secondo profilo, la "congruita'" e' data dalla garanzia di             
una retribuzione, connessa alla "offerta di lavoro", non inferiore              
del dieci per cento rispetto a quella percepita immediatamente prima            
dell'acquisizione dello stato di disoccupazione e autocertificata               
dall'interessato. Il rapporto fra le due retribuzioni e' calcolato              
sulla base del trattamento economico onnicomprensivo al lordo delle             
ritenute fiscali, anche plurimensile, con esclusione di quanto                  
corrisposto a titolo di rimborso spese. Trascorsi sei mesi                      
dall'inizio dello stato di disoccupazione, la soglia percentuale del            
dieci per cento di cui sopra, viene elevata al quindici per cento.              
Nei confronti delle persone inoccupate risponde, invece, al requisito           
di congruita' una offerta rispondente alle disponibilita' espresse,             
ovvero attinente alla formazione professionale e/o scolastica                   
maturata.                                                                       
Criteri ulteriori di individuazione di congruita' dell'offerta                  
rispondenti alle peculiarita' del mercato del lavoro locale,  possono           
essere individuati dalle Province previa concertazione con le parti             
sociali.                                                                        
Il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di                
lavoro non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, ove il            
luogo di lavoro sia distante piu' di cinquanta chilometri ovvero                
raggiungibile in un tempo superiore all'ora, utilizzando mezzi di               
trasporto pubblici, dal domicilio del disoccupato. Laddove il luogo             
di lavoro non sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, il             
rifiuto dell'offerta e' opponibile, senza perdita dello stato di                
disoccupazione, ove lo stesso sia distante piu' di quindici                     
chilometri dal domicilio del disoccupato.                                       
La persona che perde lo stato di disoccupazione poiche' senza                   
giustificato motivo rifiuta una congrua offerta di lavoro, non puo'             
rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita'              
allo svolgimento di attivita' lavorativa nei Centri per l'impiego               
della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un                 
periodo di quattro mesi.                                                        
E. Gli obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego              
ricadenti su chi impiega prestatori ovvero ospita tirocinanti e                 
figure a questi assimilate                                                      
Ai sensi dell'art. 4 bis, comma 1, DLgs 181/00, i datori di lavoro              
privati e gli Enti pubblici economici procedono all'assunzione                  
diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di            
lavoro. Costituiscono eccezione le fattispecie indicate al punto G.             
I prestatori non devono essere gia' inseriti nell'elenco anagrafico;            
l'inserimento al contrario avviene d'ufficio, ove non gia'                      
realizzato, proprio a seguito della comunicazione. Non e' quindi piu'           
richiesto ai datori di lavoro tenuti, ai sensi dell'art. 9 bis della            
Legge 28 novembre 1996, n. 608, a dare successiva comunicazione                 
dell'avvenuta assunzione, allegare alla comunicazione il modello C/1,           
che attestava l'iscrizione nelle liste di collocamento ora                      
soppresse.                                                                      
L'obbligo di comunicazione e' allo stato operante secondo le                    
indicazioni precisate nel punto H.4. A partire dalla data che sara'             
indicata nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche                 
sociali, di concerto con il Ministero per l'Innovazione e le                    
Tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4             
bis, comma 7, DLgs 181/00, diverranno invece vigenti i seguenti e               
diversi obblighi di comunicazione nei confronti dei Centri per                  
l'impiego.                                                                      
Oltre che nel caso gia' previsto di instaurazione del rapporto di               
lavoro subordinato, i datori di lavoro privati, gli Enti pubblici               
economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare                     
contestuale comunicazione al Centro per l'impiego nel cui ambito                
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del              
lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione                  
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia              
contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento                   
economico e normativo, anche in caso di instaurazione:                          
- del rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e                         
continuativa;                                                                   
- del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma              
coordinata e continuativa di socio lavoratore di cooperativa.                   
La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione ed                   
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi              
assimilata. Rientrano in questo ambito, compatibilmente con la                  
disciplina speciale eventualmente prevista, tutti i rapporti                    
giuridici che, nella definizione legale, non costituiscono rapporto             
di lavoro.                                                                      
Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno                  
festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la           
comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno utile                
successivo.                                                                     
I soggetti obbligati a rendere queste informazioni al Centro per                
l'impiego sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei                   
rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi           
di rapporti a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la                    
cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto           
dell'assunzione.                                                                
I datori di lavoro privati, gli Enti pubblici economici e le                    
pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, devono inoltre             
comunicare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni, le seguenti            
variazioni del rapporto di lavoro:                                              
- trasformazione da tirocinio di formazione ed orientamento ovvero              
altra esperienza professionale a contratto di lavoro subordinato;               
- proroga del termine finale nel contratto di lavoro subordinato;               
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo                   
determinato a tempo indeterminato;                                              
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo                   
parziale a tempo pieno;                                                         
- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di lavoro            
subordinato a tempo indeterminato;                                              
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto di             
lavoro subordinato a tempo indeterminato.                                       
Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare             
al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale e' ubicata la               
loro sede operativa, entro il giorno venti del mese successivo alla             
data di assunzione, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei                
lavoratori temporanei nel corso del mese precedente.                            
Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del DPR 28                  
dicembre 2000, n. 445 "Regolamento recante norme per la                         
semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei              
lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8 della Legge 59/97". I                
soggetti obbligati a fornire le menzionate informazioni possono                 
adempiere per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della             
professione di consulente del lavoro, ai sensi dell'art. 1 della                
Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero degli altri soggetti abilitati             
dalle vigenti disposizioni alla gestione ed all'amministrazione del             
personale dipendente del settore agricolo ovvero ancora delle                   
associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi                     
aderiscono o conferiscono mandato.                                              
Le comunicazioni indicate sono valide ai fini dell'assolvimento degli           
obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e             
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza                
sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro            
gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali                
sostitutive o esclusive.                                                        
A partire dalla data in cui sara' operativo in tutto il territorio              
regionale il sistema semplificato di comunicazione in via telematica            
denominato SARE, sara' consentito alle imprese, od ai consulenti o              
Centri di servizio da esse delegati, di adempiere all'obbligo di                
comunicazione nei confronti dei Servizi per l'impiego con tale                  
specifica modalita', previa sottoscrizione di apposita convenzione              
con la Provincia competente. In tal caso la comunicazione da inviare            
entro trenta giorni alla Regione di cui all'art. 2 del DL 1 luglio              
1999, n. 214, convertito con modificazioni nella Legge 2 agosto 1999,           
n. 263, contenente i dati dell'apprendista e quelli del tutore                  
aziendale, sara' unificata con la comunicazione di assunzione e                 
trasmessa automaticamente dal SARE al sistema informativo della                 
formazione professionale regionale.                                             
Il sistema prevede l'utilizzo delle piu' moderne tecnologie che                 
consentono la piena cooperazione applicativa tra le diverse                     
Amministrazioni provinciali. Questo al fine di consentire ai centri             
servizi e consulenti che hanno la propria clientela distribuita in              
ambito sovraprovinciale di effettuare un'unica comunicazione  al                
server della Provincia con cui si e' convenzionato, relativa ai                 
movimenti amministrativi di pertinenza anche di diverse Province.               
Sara' il sistema stesso ad inoltrarle con modalita' basate sull'invio           
di messaggi ad ogni Provincia  per le pratiche di propria                       
competenza.                                                                     
F. L'avviamento a selezione presso la pubblica Amministrazione                  
L'art. 8, DLgs 297/02, mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16              
della Legge 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico               
concernente l'assunzione presso pubbliche Amministrazioni di                    
personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali e' richiesto           
il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli                  
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'". La              
vigenza di tale peculiare modalita' di reclutamento presso gli Enti             
pubblici, alternativa alle "procedure selettive", e' stata ribadita             
dall'art. 35, DLgs 165/01.                                                      
Ai sensi dell'art. 1 bis, DLgs 181/00, sono tuttavia                            
contemporaneamente "soppresse" - tra "le liste di collocamento                  
ordinarie e speciali" - pure "le liste di collocamento" previste                
dall'art. 16.                                                                   
In questo contesto regolativo la Regione - nelle more  dell'adozione            
di un'apposita disciplina, ed al fine di risolvere adeguatamente e              
senza soluzioni di continuita' le problematiche di reperimento del              
personale in questione da parte degli Enti pubblici, - in                       
considerazione delle potesta' attribuitele nel Titolo V della                   
Costituzione riformato con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.             
3; sulla base inoltre della stessa esplicita previsione formulata ai            
sensi dell'art. 1, comma 2, DPR 442/00 - detta i seguenti indirizzi             
operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri pubblici per           
l'impiego delle Province, delle procedure per avviamento a selezione            
presso le pubbliche Amministrazioni.                                            
1. Le pubbliche Amministrazioni possono formulare richiesta di                  
personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove           
verra' effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e                  
secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Su istanza della             
pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con il Centro             
per l'impiego competente, le procedure di formulazione delle                    
graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate             
direttamente dalla pubblica Amministrazione stessa, nel rispetto                
delle regole seguenti.                                                          
2. Possono essere avviati a selezione presso le pubbliche                       
Amministrazioni tutti i cittadini privi di occupazione. Possono                 
essere avviate a selezione, quanto ad occasioni di lavoro a tempo               
indeterminato, anche cittadini occupati.                                        
3. I Centri per l'impiego predispongono pubblico avviso, dando                  
preventiva e adeguata informazione dell'occasione di lavoro presso le           
pubbliche Amministrazioni richiedenti, almeno 30 giorni prima della             
data fissata per l'avviamento. Tale termine si riduce a 8 giorni                
qualora l'occasione di lavoro riguardi un'assunzione a tempo                    
determinato.                                                                    
4. Chi e' interessato puo' partecipare all'avviamento a selezione               
presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego.                     
5. Le persone da avviare a selezione presso le pubbliche                        
Amministrazioni sono individuate sulla base di graduatorie formate              
nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva              
relazione alle occasioni di lavoro prese in considerazione                      
nell'avviso di cui al precedente numero 3.                                      
6. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a                 
selezione presso le pubbliche Amministrazioni e' formata con i                  
seguenti criteri: 6.1. la graduatoria e' ordinata secondo un criterio           
di preferenza per chi ha punteggio maggiore; 6.2. ad ogni persona che           
partecipi all'avviamento a selezione presso le pubbliche                        
Amministrazioni e' conferito un punteggio di 100 punti; 6.3. al                 
punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille            
Euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo.  onere del lavoratore                 
presentarsi al Centro per l'impiego con il dato ISEE piu' recente in            
corso di validita' (che va previamente richiesto ad INPS, Comuni, CAF           
od altre strutture abilitate). Il dato ISEE oltre le migliaia va                
arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso             
(un dato ISEE pari a 13.700 Euro corrisponde quindi a 14 punti); 6.4.           
si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato ISEE;             
6.5. chi ha effettuato la dichiarazione di disponibilita' ai sensi              
del DLgs 181/00 e successive modificazioni ha diritto ad ulteriore              
incremento di 5 punti; ulteriore incremento di punteggio verra'                 
attribuito al disoccupato in base all'eta', secondo il seguente                 
schema: 2 punti se ha compiuto i 40 anni di eta', 4 punti se ha                 
compiuto i 45 anni di eta', 6 punti se ha compiuto i 50 anni di eta'.           
La dichiarazione di disponibilita' deve essere resa antecedentemente            
alla data di pubblicizzazione dell'offerta di lavoro; 6.6. a parita'            
di punteggio prevale la persona piu' giovane.                                   
7. Una volta formata, la graduatoria delle persone interessate ad               
essere avviate a selezione presso le pubbliche Amministrazioni,                 
verra' pubblicata presso il Centro per l'impiego e la Provincia                 
individuera' le modalita' di validazione secondo la propria normativa           
interna.                                                                        
8. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso le pubbliche                
Amministrazioni almeno il triplo delle persone richieste                        
compatibilmente con la presentazione di un tale numero di candidati             
nella giornata prevista per l'avviamento.                                       
9. Il Centro per l'impiego comunica all'Ente pubblico, nei venti                
giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, il nominativo           
delle persone individuate.                                                      
10. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori           
individuati nonche' ad effettuare la prima prova di idoneita',                  
rispettivamente nei venti giorni e nel mese successivi alla                     
comunicazione da parte del Centro per l'impiego.                                
11. La selezione effettuata dalle pubbliche Amministrazioni deve                
tendere ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a                
svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.           
Le operazioni di selezione sono pubbliche.                                      
12. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro             
per l'impiego, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione e              
l'eventuale rinuncia della persona avviata. Per la comunicazione di             
assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro  da parte delle              
pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al DLgs                
297/02.                                                                         
13. La graduatoria ha validita' fino alla comunicazione, da parte               
delle pubbliche Amministrazioni, dell'avvenuta assunzione dei                   
lavoratori avviati. La stessa puo' essere utilizzata - oltre la prima           
comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che                 
risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per             
le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi              
dalla pubblicazione della graduatoria stessa. La medesima graduatoria           
puo' essere utilizzata negli stessi termini, su richiesta della                 
pubblica Amministrazione interessata e limitatamente alle assunzioni            
a tempo determinato, qualora si manifesti da parte della pubblica               
Amministrazione stessa la necessita' di coprire posti della medesima            
qualifica. Questa possibilita' deve essere contenuta nell'avviso                
pubblico. Per chi dovesse rinunciare alla opportunita' di lavoro                
successivamente al primo avviamento, non si applica quanto previsto             
al successivo punto 14.                                                         
14. Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove             
di idoneita', ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneita'           
da parte delle pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunita'            
di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono            
piu' partecipare per sei mesi alle chiamate a selezione, ex art. 16,            
Legge 56/87, nell'intera regione. Costituisce  giustificato motivo,             
ai fini ed effetti ora rilevanti,  il mancato rispetto, da parte                
delle pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed                
effettuazione delle prove di idoneita' e la rinuncia a seguito di               
accettazione di altro posto di lavoro; inoltre la tardiva                       
effettuazione delle prove medesime. Le persone avviate che non si               
presentino alle prove di idoneita', ovvero, successivamente alla                
dichiarazione di idoneita' da parte delle pubbliche Amministrazioni,            
rinuncino all'opportunita' di lavoro, in entrambi i casi senza                  
giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo                
stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova                 
dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento           
di attivita' lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione,                 
dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di quattro mesi.             
G. Le discipline speciali                                                       
L'art. 4 bis, comma 1, DLgs 181/00, esplicitamente esclude dalle                
regole generali, quanto alle modalita' di assunzione, i casi dei                
"lavoratori non comunitari", dei "lavoratori italiani da impiegare o            
trasferire" in Paesi esterni alla Comunita' Europea, dei prestatori             
tutelati ai sensi della Legge 68/99, in prevalenza disabili.                    
D'altra parte, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 3, DLgs 181/00, "sono            
soppresse le liste di collocamento ordinario e speciali, ad eccezione           
di quelle" concernenti i lavoratori dello spettacolo, i disoccupati             
in lista di mobilita', infine ad eccezione degli elenchi concernenti            
le persone disabili.                                                            
La normativa suddetta richiede alcune puntualizzazioni per quel che             
concerne le persone disabili, i lavoratori in mobilita' e quelli                
provenienti da Paesi esterni alla Comunita' Europea.                            
G.1. Le persone disabili ai sensi della Legge 68/99                             
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge 68/99, le persone disabili                 
tutelate da questa legge vengono inserite in "apposito elenco", ove             
risultino "disoccupate" ed aspirino "ad una occupazione conforme alle           
proprie capacita' lavorative".                                                  
Queste persone devono oggi effettuare la dichiarazione di                       
disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs 181/00,                     
precisando l'intenzione di iscriversi negli elenchi di cui alla Legge           
68/99. Una volta che esse siano inserite negli elenchi di cui                   
all'art. 8, Legge 68/99, risultano soggette alle regole previste da             
questa legge.                                                                   
Opera tuttavia nei confronti delle persone disabili la disciplina di            
cui all'art. 4, DLgs 181/00, in materia di "perdita dello stato di              
disoccupazione", con i limiti e le integrazioni, dettati da                     
considerazione di specialita' e concernenti esclusivamente persone              
disabili, di seguito precisati:                                                 
- l'art. 4, DLgs 181/00, lettere b) e c), non trova applicazione,               
posto che specifiche misure di politica attiva e verifiche di                   
disponibilita' del prestatore sono apprestate ai sensi della Legge              
68/99, la quale prevede altresi' un sistema di collocamento del tutto           
separato da quello generale;                                                    
- il limite di reddito annuale indicato all'art. 4, DLgs 181/00,                
lettera a), e' fissato a diecimila Euro, al lordo delle ritenute                
fiscali, con rivalutazione annuale secondo parametro ISTAT,                     
considerato che una delle principali misure di sostegno                         
all'occupazione di persone disabili e' data da attivita' di lavoro              
intermittenti, temporanee ed a tempo parziale.                                  
Le persone disabili, le quali rendano la dichiarazione di immediata             
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, possono                
richiedere di fruire pure (od esclusivamente) dei servizi garantiti             
alla generalita' dei cittadini, in forza del DLgs 181/00.                       
La perdita dello stato di disoccupazione, nelle ipotesi di cui alle             
lettere b) e c), dell'art. 4, DLgs 181/00, consegue alla convocazione           
o all'offerta di lavoro che abbiano caratteri di idoneita', in                  
considerazione della condizione personale del privo di lavoro.                  
Il punto 4 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale            
n. 1872 del 31 ottobre 2000 "Promozione dell'accesso al lavoro delle            
persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della Legge           
68/99 e della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14", recante                            
- Criteri e modalita' di pagamento, riscossione e versamento al fondo           
regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle              
richieste di esonero (Legge 68/99, art. 5, comma 7)                             
e' sostituito dal testo seguente:                                               
"4. Criteri e modalita' di pagamento, riscossione e versamento al               
fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative             
alle richieste di esonero (Legge 68/99, art. 5, comma 7)                        
I datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli                  
esoneri versano i contributi esonerativi di cui all'art. 5, comma 3             
della Legge 68/99, pari a Euro 12,91 per ciascuna unita' non assunta            
e per ogni giorno lavorativo, al Fondo regionale per l'occupazione              
dei disabili mediante bonifico intestato alla Tesoreria della Regione           
Emilia-Romagna indicando la causale "Contributo esonerativo di cui              
alla Legge 68/99" e secondo le scadenze seguenti:                               
- entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce              
l'esonero, allorche' l'autorizzazione sia stata concessa;                       
- entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria per           
la richiesta di esonero, allorche' la relativa autorizzazione non sia           
stata concessa.                                                                 
Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come            
giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedi' al venerdi'                
compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di                
sabato e domenica nonche' la festivita' patronale.                              
Le Province, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria           
indicano al datore di lavoro richiedente ed al competente Servizio              
regionale il numero delle unita' ed i giorni da conteggiare al fine             
del versamento.                                                                 
Tale comunicazione, qualora l'autorizzazione all'esonero sia stata              
concessa, avviene entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello            
cui si riferisce l'esonero.                                                     
Versamenti che non corrispondano alle entita' ed alle scadenze                  
determinano una maggiorazione del contributo pari al:                           
- 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai           
termini fissati,                                                                
- al 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni           
dai termini fissati.                                                            
L'irrogazione di sanzioni ai datori di lavoro inadempienti avviene              
sulla base di opportune forme di raccordo fra la Regione e la                   
Direzione regionale del lavoro.".                                               
G.2. I disoccupati in mobilita'                                                 
Le persone iscritte nelle liste di mobilita', secondo le originarie             
previsioni della Legge 23 luglio 1991, n. 223, non debbono rendere la           
dichiarazione di disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs            
181/00: sono infatti le specifiche regole nella specie operanti ad              
accertare la condizione di disoccupazione dei prestatori nonche' a              
farsi carico della verifica di reale disponibilita'.                            
Altrettanto si afferma per gli iscritti nelle liste, non percettori             
di indennita' di mobilita', anche ai sensi dell'art. 4 della Legge 19           
luglio 1993, n. 236: in tal caso la richiesta di iscrizione nelle               
liste di mobilita' del prestatore vale come dichiarazione di                    
disponibilita' e il Centro per l'impiego rilascia la relativa                   
certificazione di disoccupazione.                                               
G.3. I lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunita'                   
Europea                                                                         
Il DLgs 25 luglio 1998, n. 286, come recentemente modificato dalla              
Legge 30 luglio 2002, n. 189, individua una nuova modalita' di                  
instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con lavoratore                  
straniero residente all'estero, incardinato sul c.d. "contratto di              
soggiorno". D'altra parte, ai sensi dell'art. 22, comma 11, DLgs                
286/98, "il lavoratore straniero in possesso del permesso di                    
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche            
per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per            
il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e                    
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro               
stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi".                           
L'art. 2, DLgs 286/98, introduce pure generali principi di parita' di           
trattamento tra cittadino o lavoratore italiano e cittadino o                   
lavoratore straniero regolarmente soggiornante. In particolare ai               
comma 2 e 3 si stabilisce quanto segue: "Lo straniero regolarmente              
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia             
civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni               
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico                 
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le           
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita',             
essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste dal                 
regolamento di attuazione. La Repubblica Italiana, in attuazione                
della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con            
la Legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori                
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro              
famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti                  
rispetto ai lavoratori italiani".                                               
Se ne deduce che al cittadino straniero proveniente da Paese esterno            
alla Comunita' Europea, se regolarmente soggiornante, debbano essere            
forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli                
potra' richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove               
gia' sia occupato; potra' altresi' rendere la dichiarazione di                  
disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs 181/00, una volta           
perduto il lavoro.                                                              
Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel                
momento in cui scada il permesso di soggiorno ovvero siano trascorsi            
sei mesi dalla data in cui lo straniero privo di occupazione renda la           
dichiarazione di disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs            
181/00, se la scadenza del permesso di soggiorno precede tale termine           
ultimo. I Centri per l'impiego accettano la ricevuta della richiesta            
di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la                  
conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonche' dello             
stato di disoccupazione.                                                        
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n. 394, "il                 
permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per           
il periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di attivita'                  
lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore                      
settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo                 
restando il limite annuale di 1.040 ore". Si consente pertanto alle             
persone provenienti da Paese esterno alla Comunita' Europea, in                 
possesso di permesso per motivi di studio o formazione, l'inserimento           
nell'elenco anagrafico.                                                         
Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo                  
scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacita' di lavoro,             
la persona straniera deve produrre la "dichiarazione di                         
corrispondenza" del titolo di studio acquisito nel Paese d'origine,             
per il cui rilascio e' necessaria la presentazione, da parte del                
cittadino proveniente da questo Paese, della c.d. "dichiarazione di             
valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel Paese            
stesso. Stante pero' la difficolta' di ottemperare a questo                     
adempimento, si ritiene parificata alla presentazione della                     
"dichiarazione di corrispondenza" del titolo, la "traduzione giurata            
del titolo di studio" purche' da tale titolo si desuma la frequenza             
scolastica in base alla normativa vigente.                                      
Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunita' Europea hanno            
la possibilita' di accesso all'avviamento a selezione presso le                 
pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87. I           
generali principi di parita' di trattamento di cui all'art. 2, DLgs             
286/98, prevalgono infatti sulla disposizione, stabilita dal DPR 9              
maggio 1994, n. 487, che richiede il possesso della cittadinanza                
italiana per l'accesso alle pubbliche Amministrazioni: la prevalenza            
opera sul piano gerarchico (si confrontano infatti una norma di                 
legge, tra l'altro ad efficacia rafforzata, poiche' volta a recepire            
una convenzione OIL, ed una norma regolamentare), nonche' della                 
successione nel tempo. Si veda altresi' in proposito l'art. 27, comma           
1, lett. r bis, del DLgs 286/98 (lettera inserita dall'art. 22 della            
Legge 189/02) che consente (pure al di fuori delle "quote" previste)            
l'assunzione di "infermieri professionali" stranieri presso                     
"Strutture sanitarie pubbliche".                                                
Anche ai fini dell'inserimento presso le pubbliche Amministrazioni,             
come gia' rilevato per il settore privato, si richiede la "traduzione           
giurata del titolo di studio" al fine di comprovare l'assolvimento              
dell'obbligo scolastico.                                                        
H. La fase transitoria                                                          
Le rilevanti modificazioni di concezione e disciplina che la riforma            
attuata dal DLgs 297/02 reca con se', unitamente alla presenza di               
norme non immediatamente operanti, richiedono la previsione di una              
disciplina transitoria.                                                         
Le Province, anche in raccordo con la Regione,  devono individuare              
opportune modalita' finalizzate a garantire la piu' adeguata                    
informazione, quanto alle novita' introdotte dal DLgs 297/02 ed alla            
presente regolamentazione regionale di attuazione.                              
La Regione, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'applicazione                      
sottoporra' a specifico monitoraggio i  casi di perdita dello stato             
di disoccupazione per mancata presentazione, rifiuto di congrua                 
offerta di lavoro e violazione delle misure concordate con i servizi,           
anche per verificare l'efficacia e adeguatezza degli effetti                    
dell'applicazione dei punti D.2.3 e D.2.4. In ogni caso il Comitato             
di Coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale                  
Tripartita discuteranno entro sei mesi, in modo congiunto,                      
l'andamento dell'applicazione della presente normativa.                         
H.1. Elenco anagrafico                                                          
Tutti gli iscritti nelle soppresse liste di collocamento vengono                
inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, con decorrenza                       
corrispondente alla data di originaria iscrizione. Le persone gia'              
iscritte alla prima classe vengono inserite sotto la classe "altri",            
con specifica "gia' iscritti nella prima classe delle soppresse liste           
di collocamento": questa specifica viene appositamente individuata e            
prevista. Ove le stesse non acquisiscano entro il 29 luglio 2003 lo             
"stato di disoccupazione", secondo quanto precisato nel punto H.3.,             
sono trasferite d'ufficio alla specifica "decaduti dallo stato di               
disoccupazione".                                                                
Le persone gia' iscritte alla seconda classe delle soppresse liste di           
collocamento vengono inserite sotto la classe "occupati", con                   
specifica "in cerca di altra occupazione".                                      
Le persone gia' iscritte alla terza classe vengono inserite sotto la            
classe "altri", con specifica "cessati dall'impiego".                           
Nella stessa classe sono inseriti i lavoratori sospesi dal lavoro per           
contrazioni temporanee dell'attivita' con la specifica "sospesi dal             
lavoro per contrazione temporanea dell'attivita'".                              
Gli iscritti nelle liste concernenti i lavoratori dello spettacolo ed           
i disoccupati in lista di mobilita', nonche' negli elenchi                      
concernenti le persone disabili, e gli iscritti allo speciale                   
collocamento agricolo vengono pure inseriti d'ufficio nell'elenco               
anagrafico, sotto la classe "altri", con distinte specifiche                    
appositamente individuate e previste.                                           
Nella procedura di primo inserimento sono recuperate tutte le                   
informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle                
liste del collocamento, mentre informazioni mancanti vengono ottenute           
in occasione della prima presentazione della persona gia' iscritta              
nelle soppresse liste di collocamento al Centro per l'impiego.                  
Sono pure inserite nell'elenco anagrafico, su esplicita richiesta,              
persone che intendano avvalersi dei Servizi pubblici per l'impiego.             
H.2. Scheda professionale                                                       
I Centri per l'impiego provvedono a redigere la scheda professionale            
delle persone inserite d'ufficio nell'elenco anagrafico, utilizzando            
le informazioni gia' disponibili nei loro archivi e rimandando                  
l'aggiornamento delle informazioni al primo colloquio di                        
orientamento.                                                                   
H.3. Stato di disoccupazione                                                    
In applicazione dell'art. 3, comma 2, DLgs 297/02, gli interessati              
all'accertamento dello "stato di disoccupazione" sono tenuti a                  
presentarsi presso il Centro per l'impiego competente per territorio            
entro la data del 29 luglio 2003, al fine di rendere la dichiarazione           
che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'            
lavorativa.                                                                     
Le persone gia' iscritte nelle liste di collocamento vanno ritenute             
in possesso dello "stato di disoccupazione", secondo la vigente                 
disciplina, fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata              
dichiarazione di disponibilita': solamente ove i sei mesi trascorrano           
interamente, senza che questa dichiarazione venga resa, gli stessi              
perdono lo stato di disoccupazione.                                             
Chi ha gia' reso la dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento            
dell'attivita' lavorativa, secondo le originarie previsioni del DLgs            
181/00, non deve rendere nuova dichiarazione ai fini della                      
conservazione dello stato di disoccupazione.                                    
Le persone gia' iscritte nelle liste di collocamento, che                       
acquisiscono lo "stato di disoccupazione" entro il 29 luglio 2003, o            
coloro che hanno gia' reso la disponibilita' ai sensi del DLgs                  
181/00, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianita' gia'             
maturata in vigenza della precedente normativa, come risulta dalle              
liste presenti nei Centri per l'impiego alla data del 29/1/2003. Nel            
caso in cui, in tal modo, risultino maturate anzianita' differenti,             
si terra' conto di quella piu' favorevole alla persona in stato di              
disoccupazione.                                                                 
La specialita' della disciplina concernente le c.d. "categorie                  
protette", ai sensi della Legge 68/99, piu' volte ribadita dal DLgs             
297/02 - induce a ritenere che per essi non trovi applicazione l'art.           
3, comma 2, di questo provvedimento. Gli iscritti nell'"elenco" di              
cui all'art. 8 - nonche' le altre persone prese in considerazione               
all'art. 18, comma 2 - della Legge 68/99, alla data del 30 gennaio              
2003,  mantengono il diritto a godere del sistema protettivo                    
individuato da questa legge, senza necessita' di rendere la                     
dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento dell'attivita'                 
lavorativa entro il 29 luglio 2003.                                             
H.4. Obblighi di comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi                  
pubblici per l'impiego                                                          
Fino alla data che sara' indicata nel decreto del Ministero del                 
Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero per              
l'Innovazione e le Tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata,            
di cui all'art. 4 bis, comma 7, DLgs 181/00, continua ad operare la             
disciplina previgente il DLgs 297/02, in materia di obblighi di                 
comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi pubblici per                      
l'impiego.                                                                      
Questi devono pertanto nelle more inviare al Centro per l'impiego,              
entro cinque giorni dalla assunzione effettuata, una comunicazione              
contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data                        
dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il                  
trattamento economico normativo.                                                
Non e' quindi ancora obbligatoria fino all'approvazione del predetto            
decreto, la comunicazione di inizio attivita' per i collaboratori               
coordinati e continuativi, per i soci di cooperativa con rapporto               
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonche'              
per i tirocinanti.                                                              
Per i datori di lavoro agricolo rimane l'obbligo di comunicazione               
dell'assunzione, entro cinque giorni, all'INPS.                                 
Rimane inoltre l'obbligo di comunicazione del codice fiscale del                
lavoratore dipendente assunto all'INAIL, nonche' l'obbligo di                   
comunicazione all'INAIL da parte dell'Ente promotore del tirocinio.             
I datori di lavoro devono pure comunicare al Centro per l'impiego,              
entro cinque giorni, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per           
qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro; i datori di                 
lavoro dell'agricoltura non sono tenuti ad effettuare questa                    
comunicazione quando si tratti di braccianti giornalieri.                       
H.5. Certificazioni                                                             
L'attivita' certificativa dei Centri per l'impiego, fino a diversa              
regolamentazione, e' di norma ristretta all'inserimento nell'elenco             
anagrafico ed al possesso dello stato di disoccupazione.                        
H.6. Costituzione liste ex art. 16, Legge 56/87, e formazione                   
graduatorie provinciali ex art. 8, Legge 68/99, per l'anno 2003                 
Fino al 31 luglio 2003 gli avviamenti a selezione presso le pubbliche           
Amministrazioni continuano ad essere effettuati nell'ambito di liste            
costituite, nonche' secondo gli ordini di graduatoria previsti dalla            
previgente normativa.                                                           
Le graduatorie provinciali di persone disabili inserite negli elenchi           
di cui all'art. 8, Legge 68/99, sono formate ed operano secondo la              
previgente disciplina, fino alla definizione di nuovi criteri                   
regionali per la loro formazione.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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