DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 17 febbraio 2004, n. 1731
L.R. 28/99 - Art. 5 e L.R. 28/98. PRSR 2000/2006 - Misura 2F, Azione 1 - Misura 2H, Azione 2. Reg. CE 2200/ 1996. Aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente
e della salute dei consumatori. Abrogazione delle LL.RR. 29/92 e
51/95";
- il Piano regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 (PRSR) della
Regione Emilia-Romagna, adottato dal Consiglio regionale con atto n.
1338 del 19 gennaio 2000, approvato con Decisione della Commissione
Europea del 20 luglio 2000 C (2000) 2153 ai sensi dei Regg. (CE)
1257/99 e 1750/99 e posto in attuazione con la L.R. 2/01;
- l'Azione 1 "Produzione integrata" della Misura 2f "Misure
agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela della
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio" compresa nel suddetto
PRSR;
- l'intervento 2.2 "Pioppicoltura" dell'Azione 2 "Arboricoltura da
legno a fini produttivi" della Misura 2h "Imboschimento dei terreni
agricoli" compresa nel suddetto PRSR;
- la Decisione della Commissione delle Comunita' Europee C (98)3473
del 29/12/1998 che modifica la Decisione C (94) 2492 del 6/10/1994
che approva il Programma agroambientale in Italia (Emilia-Romagna) e
che approva alcune modifiche al programma, in conformita' al
Regolamento (CEE) 2078/92;
- le norme di attuazione del Regolamento (CE) 2200/96, emanate dal
Ministero per le Politiche agricole e forestali - Direzione generale
delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, denominate
"Disposizioni nazionali per la stesura, la valutazione e la
rendicontazione dei programmi operativi previsti dal Regolamento (CE)
n. 2200/96";
- le disposizioni applicative della L.R. 28/98 relativamente alle
attivita' di assistenza tecnica ordinaria contenute nella
deliberazione della Giunta regionale n. 462 dell'1 marzo 2000 al
punto 3 dell'allegato parte integrante;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 12660 del
21/12/2000 avente per oggetto "L.R. 28/99, art. 5 e Azione 1 - Misura
2f del PRSR 2000-2006 - Approvazione dei disciplinari di produzione
integrata per il settore vegetale" e successive modificazioni
apportate con le determinazioni dello stesso Direttore generale n.
634 dell'1/2/2001, n. 500 del 4/2/2002 e n. 1116 del 7/2/2003;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 13293 del
30/11/2001 avente per oggetto "L.R. 28/99 - Approvazione dei
disciplinari di produzione integrata del pioppo";
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 9284 del
27/7/2003 avente per oggetto "Costituzione gruppo di lavoro
incaricato di formulare proposte tecniche relative all'aggiornamento
dei principi cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione
integrata per il settore produzioni vegetali e alla revisione dei
relativi disciplinari";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2546 del 9 dicembre 2003,
avente per oggetto "L.R. 28/99, art. 5, comma 2 - Aggiornamento dei
criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione integrata
per il settore vegetale";
preso atto:
- che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della richiamata L.R. 28/99,
la Regione deve provvedere alla formulazione dei disciplinari di
produzione che fissano i caratteri dei processi produttivi necessari
per diminuirne 1'impatto ambientale e tutelare la salute dei
consumatori;
- che con determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 16423
del 2/12/2003, e' stato affidato al CRPV - Centro ricerche produzioni
vegetali Soc. Coop. a rl, con sede in Cesena, l'incarico di
predisporre una proposta di aggiornamento dei disciplinari di
produzione relativamente al predetto settore vegetale;
- che con la citata determinazione 12660/00 e successive
modificazioni, con la quale sono stati approvati i disciplinari di
produzione integrata in riferimento ai programmi di assistenza
tecnica (L.R. 28/98 e Regolamento (CE) 2200/96) e per il marchio "QC"
(L.R. 28/99) ed alla Azione 1 - Misura 2f del PRSR 2000-2006, si e'
ritenuto opportuno provvedere con un unico atto ad approvare dette
norme tecniche, in modo da rendere piu' organica l'applicazione degli
interventi regionali, nazionali e comunitari, pur evidenziando le
differenze tra i diversi ambiti normativi;
- che le norme relative alla difesa ed al controllo delle infestanti
da applicare nell'ambito della Azione I - Misura 2f del PRSR,
coerentemente con quanto disposto dalla predetta determinazione
12660/00 e successive modificazioni, devono essere approvate dal
"Comitato tecnico-scientifico per l'attuazione dell'Azione Al del
Regolamento (CEE) 2078/92", istituito con DM n. 6750 del 5/9/1996,
sulla base del documento "Criteri per la definizione di norme
tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti
nell'ambito della misura 'Riduzione o mantenimento della riduzione
dei prodotti fitosanitari'" del Regolamento (CEE) 2078/92 approvato
con decisione della Commissione Europea n. C(96)3864 del 30/12/1996;
- che con DM n. 4157 dell'8/6/2001 e' stato esteso il campo di
applicazione del suddetto Comitato al Regolamento (CE) 1257/92;
considerato:
- che, sempre coerentemente con quanto disposto dalla piu' volte
citata determinazione 12660/00 e successive modificazioni, per le
sole norme di difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti
da impiegare nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica di cui
alla L.R. 28/98 e al Regolamento (CE) 2200/96, nonche' per la
concessione del marchio "QC" di cui alla L.R. 28/99, e' necessario
valutare la rispondenza delle suddette norme alla deliberazione della
Giunta regionale 2546/03;
- che, in questo contesto, si prevede, inoltre, la possibilita' di
introdurre specifiche elasticita', di seguito indicate come "Norme
transitorie di difesa fitosanitaria e di controllo delle infestanti
da impiegare esclusivamente nell'ambito dei programmi di assistenza
tecnica di cui alla L.R. 28/98 e al Regolamento (CE) 2200/96 nonche'
per la concessione del marchio "QC" di cui alla L.R. 28/99", da
approvare contestualmente alle restanti norme di difesa fitosanitaria
e di controllo delle infestanti;
- che, per quanto riguarda esclusivamente il Regolamento (CE) 2200/96
in merito ai programmi di assistenza tecnica attuati in regioni
diverse dalla Emilia-Romagna, la Regione ha previsto la possibilita',
per le aziende interessate, di optare per le norme di difesa e di
controllo delle infestanti definite dalle Regioni competenti, a
condizione che siano state approvate dal "Comitato
tecnico-scientifico per l'attuazione dell'Azione A1 del Regolamento
(CEE) 2078/92" per tali aree;
preso atto:
- che il CRPV ha trasmesso con nota dell'11/12/2003 alla Direzione
generale Agricoltura (prot. AAG/APV/04/2977 del 27/01/2004) le
proposte di modifica dei disciplinari di produzione redatte in
attuazione dell'incarico conferito con la citata determinazione
16423/03;
- che tale proposta comprende anche la prima edizione delle norme per
la fase di coltivazione delle colture del cece, basilico, prezzemolo,
scalogno, noce da frutto e farro e quelle della fase post raccolta
del mais, mais dolce, soia e girasole;
dato atto:
- del contenuto dei verbali delle riunioni del gruppo di lavoro
istituito con la sopracitata determinazione del Direttore generale
9284/03;
- che sulla base di detta documentazione i Servizi regionali
competenti hanno predisposto le modifiche delle "Norme tecniche
generali", delle "Norme tecniche fase di coltivazione" e delle "Norme
tecniche fase post-raccolta" dei disciplinari di produzione integrata
riportate nell'Allegato 1), parte integrante del presente atto;
preso atto:
- che con nota del 22/12/2003, prot. 6071/ST (prot. RER
AAG/OMP/03/7562 del 31/12/2003) , il MiPAF ha comunicato
l'approvazione delle modifiche delle "Norme di difesa fitosanitaria e
di controllo delle infestanti" da parte del citato Comitato
tecnico-scientifico, che tale nota non comprende il parere relativo
alle norme di difesa fitosanitaria e di controllo delle infestanti
delle colture del cece, basilico, prezzemolo, scalogno, noce da
frutto e farro, data l'impossibilita' di presentazione alla
Commissione delle suddette norme nei termini previsti, e pertanto
tali colture non possono essere oggetto degli aiuti previsti
dall'Azione 1 della Misura 2f del PRSR applicativo del Reg. CE
1257/1999;
dato atto:
- che, successivamente al ricevimento del parere di cui sopra, il
Servizio Fitosanitario regionale, in accordo con il Servizio
Produzioni vegetali, ha eseguito la verifica della rispondenza alla
deliberazione della Giunta regionale 2546/03 delle modifiche proposte
e sono state definite le modifiche alle tabelle delle "Norme
transitorie di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti da
impiegare esclusivamente nell'ambito dei programmi di assistenza
tecnica di cui alla L.R. 28/98 e al Regolamento (CE) 2200/96, nonche'
per la concessione del marchio 'QC' di cui alla L.R. 28/99";
- che le norme relative alla coltura del pioppo non sono applicabili
nell'ambito dell'Azione 1 della Misura 2f del PRSR e della Azione Al
del Regolamento (CEE) 2078/92;
ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:
- ad approvare le modifiche ai disciplinari di produzione integrata
per quanto riguarda le "Norme generali", le "Norme tecniche fase di
coltivazione", le "Norme tecniche fase post-raccolta", le "Norme di
difesa fitosanitaria e di controllo delle infestanti" dei
disciplinari di produzione integrata, nonche' le "Norme transitorie
di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti da impiegare
esclusivamente nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica di cui
alla L.R. 28/98 e al Regolamento (CE) 2200/96 nonche' per la
concessione del marchio 'QC' di cui alla L.R. 28/99";
dato atto che sui contenuti del presente provvedimento e' stato
acquisito il parere del Responsabile del Servizio Fitosanitario
regionale, dott. Ivan Ponti;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate:
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali professional ed il conferimento dei relativi incarichi,
nonche' la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021
del 28 dicembre 2001;
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 1289 del 22
febbraio 2002, con la quale sono stati ulteriormente specificati gli
ambiti di competenza assegnati ai Servizi, nonche' la successiva
determinazione n. 7321 del 23/6/2003 con la quale sono stati
specificati gli ambiti operativi-gestionali delle posizioni
dirigenziali professional conferite;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2554 del 9 dicembre 2003
concernente disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di
livello dirigenziale, nonche' la determinazione del Direttore
generale Agricoltura n. 17325 del 23/12/2003 con la quale, in
aderenza a tale deliberazione, sono stati prorogati alla data del 31
marzo 2004 gli incarichi di tutti i dirigenti della Direzione
Agricoltura;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della deliberazione 447/03;
determina:
1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate:
a) le modifiche delle "Norme generali", delle "Norme tecniche fase di
coltivazione" e delle "Norme tecniche fase post-raccolta", indicate
nell'Allegato 1) al presente atto del quale e' parte integrante e
sostanziale;
b) le modifiche alle "Norme di difesa fitosanitaria e di controllo
delle infestanti dei disciplinari di produzione integrata" indicate
nell'Allegato 2) al presente atto del quale e' parte integrante e
sostanziale;
c) le modifiche alle "Norme transitorie di difesa fitosanitaria e
controllo delle infestanti da impiegare esclusivamente nell'ambito
dei programmi di assistenza tecnica di cui alla L.R. 28/98 e al
Regolamento (CE) 2200/96 nonche' per la concessione del marchio 'QC'
di cui alla L.R. 28/99", di cui all'Allegato 3), anch'esso parte
integrante e sostanziale del presente atto;
d) i disciplinari di produzione integrata della fase di coltivazione
delle colture di cece, basilico, prezzemolo, scalogno, noce da frutto
e farro, conservati agli atti del Servizio, con esclusione di tali
colture dagli aiuti previsti dalla Azione 1 della Misura 2f del PRSR
applicativo del Reg. CE 1257/1999;
e) i disciplinari di produzione integrata della fase post raccolta
del mais, mais dolce, soia e girasole, conservati agli atti del
Servizio;
2) di stabilire che le norme relative alla coltura del pioppo non
sono applicabili nell'ambito dell'Azione 1 della Misura 2f del PRSR;
3) di confermare - per quanto riguarda esclusivamente il Regolamento
(CE) 2200/96, in merito ai programmi di assistenza tecnica attuati in
Regioni diverse dall'Emilia-Romagna - la possibilita' per le aziende
interessate di optare per le norme di difesa e di controllo delle
infestanti definite dalle Regioni competenti, a condizione che siano
approvate dal Comitato tecnico-scientifico per l'attuazione
dell'Azione Al del Regolamento (CEE) 2078/92 per tali aree;
4) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e che il testo coordinato dei
disciplinari, aggiornato con le modifiche approvate con il presente
atto, inclusi i disciplinari di cui al punto 1), lettere d) ed e),
venga reso disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna
all'indirizzo http://www.ermesagricoltura.it/.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Trentini