DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 12 maggio 2004, n. 6381
L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 - Norme in materia di tutela fitosanitaria - Abrogazione delle LL.RR. 19/1/1998, n. 3 e 21/8/2001, n. 31 - Criteri e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attivita' sementiera
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri
e' subordinata al possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal
Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale;
visti:
- la Legge 25 novembre 1971, n. 1096 "Disciplina dell'attivita'
sementiera" e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPR 8 ottobre 1973, n. 1065 "Regolamento di esecuzione della
Legge 25 novembre 1971, n. 1096 , concernente la disciplina della
produzione e del commercio delle sementi";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle LL.RR. 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n.
31", ed in particolare l'art. 3, il quale demanda alla Regione
Emilia-Romagna la fissazione dei requisiti di professionalita'
necessari ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
sementiera, nonche' l'approvazione del modello di domanda e
l'individuazione della documentazione da allegare;
ravvisata la necessita' di definire i citati requisiti di
professionalita' al fine di ottenere l'autorizzazione regionale
all'esercizio dell'attivita' sementiera, a seguito dell'entrata in
vigore della nuova L.R. 3/04;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003, e
n. 2554 del 9/12/2003, aventi per oggetto rispettivamente "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e "Disposizioni in
merito alla proroga degli incarichi di livello dirigenziale";
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione
delle responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28
dicembre 2001;
- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le quali
sono stati ulteriormente specificati gli ambiti di competenza
assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle
posizioni dirigenziali professional;
- n. 17325 del 23/12/2003, recante "Proroga degli incarichi di
livello dirigenziale della Direzione generale Agricoltura";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Dirigente titolare della posizione Professional "Certificazione e
controlli" dott. Alberto Contessi, ai sensi della citata
deliberazione di Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di approvare, nel testo allegato sotto il numero 1) alla presente
determinazione della quale e' parte integrante e sostanziale, i
requisiti occorrenti ai soggetti indicati all'art. 2, terzo comma
della L.R. 3/04 per ottenere l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' sementiera;
2) di stabilire che, alla domanda per il rilascio
dell'autorizzazione, debba essere allegata la documentazione indicata
nell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3) di approvare lo schema di domanda per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al punto 1), come risulta nell'Allegato
3), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti
ALLEGATO 1)
L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' sementiera
A) Premessa
1) Devono presentare la domanda i soggetti di cui al comma 3
dell'art. 2 della legge che intendono produrre le sementi a scopo di
vendita. Si intende produzione di sementi quella effettuata da
imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di
moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e
condizionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entita' e la cui
attivita' sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali
o commerciali. altres considerata produzione a scopo di vendita
quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende
agrarie ed altri enti, anche se al solo scopo della distribuzione ai
propri associati, compartecipanti, coloni, mezzadri e dipendenti.
inoltre considerata produzione a scopo di vendita la lavorazione dei
prodotti sementieri effettuata per conto terzi o comunque per la
distribuzione. La domanda deve essere presentata dagli interessati
prima di iniziare l'attivita', che non puo' essere esercitata fino al
rilascio dell'autorizzazione.
2) Le ditte sementiere che intendono chiedere l'autorizzazione per
produrre sementi debbono essere iscritte al Registro delle imprese
presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA), a norma dell'art. 8 della Legge 29 dicembre
1993, n. 580.
3) La validita' dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
sementiera e' subordinata al mantenimento, nel tempo, dei requisiti
soggettivi e oggettivi posseduti al momento del rilascio.
B) Requisiti soggettivi specifici che devono essere posseduti per
l'esercizio dell'attivita' sementiera
1) Il richiedente, per ottenere l'autorizzazione a produrre, deve
dimostrare di possedere sufficienti conoscenze professionali,
direttamente o tramite una figura tecnica appositamente designata,
sulle tecniche di produzione/selezione nonche' sulle normative
sementiere e fitosanitarie riguardanti le categorie delle sementi per
le quali chiede l'autorizzazione a produrre. Nel caso la figura
tecnica sia diversa dal legale rappresentante alle dirette dipendenze
della ditta, deve essere in possesso di apposito incarico e di
relativa accettazione.
2) Tali conoscenze professionali devono essere descritte in un
sintetico curriculum e si intendono acquisite previo superamento, con
esito favorevole, di un colloquio alla presenza della Commissione di
cui al successivo punto D), finalizzato a verificare la conoscenza
delle tecniche di produzione e le relative normative, in funzione del
tipo di richiesta inoltrata.
C) Requisiti oggettivi
1) La ditta deve disporre di locali e di attrezzature tecniche idonee
e sufficienti per svolgere razionalmente l'attivita' di produzione di
sementi descritta nella domanda di autorizzazione. Il possesso di
tale requisito viene verificato dalla Commissione di cui alla lettera
D), previo sopralluogo effettuato da un tecnico incaricato dalla
citata Commissione.
D) Commissione sementiera
1) Presso la Direzione generale Agricoltura e' istituita una
Commissione formata da: - due funzionari, o eventuali supplenti,
designati dal Servizio Produzioni vegetali della Direzione generale
Agricoltura, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con
funzioni di segretario; - un funzionario, o eventuale supplente,
designato dal Servizio Fitosanitario regionale della Direzione
generale Agricoltura; - un rappresentante, o eventuale supplente,
designato dall'Ente nazionale sementi elette; - un rappresentante, o
eventuale supplente, designato dall'Associazione italiana sementi; -
un rappresentante, o eventuale supplente, designato dal Comitato
delle Organizzazioni di agricoltori moltiplicatori delle sementi; -
un rappresentante, o eventuale supplente, designato dall'Istituto
sperimentale per le colture industriali; - un rappresentante, o
eventuale supplente, designato dal Dipartimento di Scienze e
Tecnologie ambientali - Universita' degli Studi di Bologna.
2) La Commissione ha il compito di valutare la conformita' della
domanda, i requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti
l'autorizzazione, ovvero delle figure tecniche da essi designate. A
tal fine puo' incaricare uno o piu' componenti ad effettuare
sopralluoghi o verifiche presso la ditta che ha richiesto
l'autorizzazione.
ALLEGATO 2)
Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio
dell'autorizzazione - Art. 2 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3
1) Certificato di attribuzione del numero di partita IVA.
2) Certificato di iscrizione al Registro ditte della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
3) Attestazione della disponibilita' dei locali destinati
all'esercizio dell'attivita'. I documenti di cui ai punti 1), 2) e 3)
possono essere trasmessi in originale, in copia autenticata o, in
alternativa, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'.
4) Planimetria evidenziante gli spazi destinati all'attivita'
sementiera.
5) Descrizione sintetica dell'attivita' che si intende esercitare,
con puntuale riferimento agli impianti ed all'attrezzatura
disponibile elencata nella richiesta di autorizzazione.
6) Documentazione relativa ai requisiti posseduti dal titolare o
dalla figura tecnica (il titolo di studio o professionale se
posseduto, sintetico curriculum, ecc.).
7) Qualora la responsabilita' tecnica sia stata affidata a persona
diversa dal legale rappresentante, allegare la lettera di incarico
con relativa accettazione dell'interessato.
N.B.: Allegare anche una marca da bollo del valore legale in corso
che sara' applicata, da parte del Servizio Fitosanitario regionale,
sull'autorizzazione che verra' rilasciata.
(segue allegato fotografato)