LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 23
Attivita' estrattive
1. Il piano infraregionale delle attivita' estrattive (PIAE)
costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale
di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 e ne
rappresenta la specificazione per il settore delle attivita'
estrattive.
2. Il PIAE puo' assumere, previa intesa con i Comuni interessati, il
valore e gli effetti del piano comunale delle attivita' estrattive
(PAE). L'intesa si perfeziona secondo le procedure previste
dall'articolo 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000
e con la definizione delle modalita' di attuazione al fine di
assicurare una maggiore flessibilita' del sistema. In tal caso il
PIAE individua, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge
regionale n. 17 del 1991, sia per i poli estrattivi di valenza
sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attivita'
estrattiva:
a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantita'
estraibili;
b) la localizzazione degli impianti connessi;
c) le destinazioni finali delle aree oggetto di attivita'
estrattiva;
d) le modalita' di coltivazione e sistemazione finale delle stesse,
anche con riguardo a quelle abbandonate;
e) le modalita' di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli
impatti prevedibili;
f) le relative norme tecniche.
3. I quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente,
derivanti dalla realizzazione di invasi finalizzati alla laminazione
delle piene o al risparmio della risorsa idrica per usi plurimi,
indicati nei piani di bacino e nei piani di tutela delle acque, sono
pianificati e localizzati direttamente nel PAE, attraverso una
specifica variante di adeguamento, e sono soggetti ad autorizzazione
ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 17 del
1991.
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
e' il seguente:
"Art. 26 - Piano territoriale di coordinamento provinciale
(P.T.C.P.)
1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)
considera la totalita' del territorio provinciale ed e' lo strumento
di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con
riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio
le linee di azione della programmazione regionale.
2. Il P.T.C.P. e' sede di raccordo e verifica delle politiche
settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento
per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:
a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale,
relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere
rilevanti per estensione e natura;
b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della
pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale,
prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del
territorio;
c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di
strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;
d) definisce le caratteristiche di vulnerabilita', criticita' e
potenzialita' delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici
del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;
e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i
criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti
di sostenibilita' territoriale e ambientale delle previsioni
urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano
dai confini amministrativi di ciascun ente.
3. Il P.T.C.P. specifica ed articola la disciplina delle dotazioni
territoriali di cui al Capo A-V dell'allegato, indicando a tal fine i
diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo.
4. Per coordinare un'efficace attuazione delle proprie previsioni, il
P.T.C.P. definisce con i comuni modalita' e termini per l'adeguamento
dei piani comunali. Il P.T.C.P. coordina l'attuazione delle
previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle
infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire
prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della
Provincia.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' il seguente:
"Art. 21 - P.T.C.P. con effetti di piani di altre amministrazioni
omissis
2. Il P.T.C.P. puo' inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del DLgs
31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali
di tutela e uso del territorio di competenza di altre
amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa
con le amministrazioni interessate.
3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via
preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le
amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di
partecipazione all'attivita' tecnica di predisposizione del piano e
alla ripartizione delle relative spese.
4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso
all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del P.T.C.P.,
nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9
dell'art. 27.".
3) Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 18 luglio
1991, n. 17 concernente Disciplina delle attivita' estrattive e' il
seguente:
"Art. 7 - Piano comunale delle attivita' estrattive (P.A.E.)
omissis
2. Il P.A.E., corredato da una relazione illustrativa, adeguata
cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:
a) le aree - ulteriori rispetto ai poli individuati dal P.I.A.E. - da
destinare ad attivita' estrattive, entro i limiti definiti dall'art.
6, le relative quantita' estraibili, nonche' la localizzazione degli
impianti connessi;
b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai
sensi dell'art. 8;
c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attivita'
estrattive;
d) le modalita' di coltivazione delle cave e di sistemazione finale
delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;
e) le modalita' di gestione;
f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali
prevedibili.
omissis".
Comma 3
4) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
e' il seguente:
"Art. 11 - Autorizzazione convenzionata all'attivita' estrattiva
1. L'esercizio dell'attivita' estrattiva e' consentito con
provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree
previste dal Piano delle attivita' estrattive, su parere della
Commissione tecnica infraregionale per le attivita' estrattive e
previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.
2. L'autorizzazione e' altresi' subordinata al possesso dei necessari
requisiti imprenditoriali; tecnici ed organizzativi da parte del
richiedente, da documentarsi secondo le modalita' indicate nell'art.
13.
3. Qualora l'attivita' estrattiva debba svolgersi in zone soggette a
tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa
acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle
autorita' preposte a tale tutela.
4. L'autorizzazione determina:
a) il tipo e la quantita' di materiali di cava di cui e' consentita
la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata
dell'autorizzazione stessa;
b) l'estensione e la profondita' massima consentite riferite a
specifici punti fissi di misurazione;
c) le modalita' di sistemazione finale delle aree;
d) la data di scadenza;
e) ogni altra prescrizione e modalita' da osservarsi nell'esercizio
dell'attivita' estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di
tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.
5. L'autorizzazione di coltivazione e' personale. Ogni mutamento
soggettivo e' subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a
norma del presente articolo.".
5) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
e' il seguente:
"Art. 12 - Convenzione
1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato
dalla Giunta regionale, e' lo strumento in base al quale il soggetto
che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:
a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le
strade pubbliche;
b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare
danni ad altri beni ed attivita';
c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione
finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei
termini indicati nell'atto di autorizzazione;
e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per
l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.
2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si
impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro
il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantita' di
materiale estratto nell'anno, in conformita' alle tariffe stabilite
dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie
per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui
al comma 1.
3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate
dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento
alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque
per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sulla base di un
programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione
e rinaturalizzazione ambientale e P.A.E.sistica prioritariamente
delle aree interessate e per attivita' di pianificazione, controllo,
studio, ricerca e sperimentazione in materia di attivita' estrattive
4. La proposta di convenzione e' approvata dalla Giunta comunale. Il
Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio
dell'autorizzazione.
5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del
proprietario dell'area.
6. La convenzione e' efficace ed impegnativa dopo il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 11.".