DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2004, n. 476
Modifica e integrazione alla propria deliberazione 2395/01 "Accesso alla formazione iniziale per OSS". Credito formativo attribuito al corso integrato per "Tecnico dei servizi sociali" presso gli Istituti professionali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DPR 9 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21
della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 29 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e in
particolare l'art. 5 "Riconoscimenti e certificazioni" nel quale al
comma 1 si afferma che "ogni persona ha diritto ad ottenere il
riconoscimento formale e la certificazione delle competenze
acquisite";
- l'Accordo Quadro tra Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunita' Montane per la realizzazione dell'anno
scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di
istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei
decreti legislativi di cui alla Legge n. 53 del 28 marzo 2003,
approvato dalla Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;
- il conseguente Protocollo d'Intesa fra la Regione Emilia-Romagna,
il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, siglato in data 8
ottobre 2003;
richiamate le proprie deliberazioni:
- 986/01 avente per oggetto "Attuazione delle linee guida di cui alla
delibera di Giunta regionale 1404/00 e recepimento dell'accordo
sancito in Conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo
dell'operatore socio-sanitario: approvazione del modello regionale di
formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di Operatore
socio-sanitario";
- 2395/01 avente ad oggetto "Criteri e modalita' di riconoscimento
dei crediti formativi per l'accesso alla formazione iniziale per
operatore socio-sanitario, in attuazione della delibera di Giunta
regionale 986/01 e dell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni
relativo all'Operatore socio-sanitario";
- 238/02 "Composizione della commissione d'esame per il rilascio
della qualifica di Operatore socio-sanitario";
preso atto che:
- gli Istituti professionali che rilasciano il titolo di "Tecnico dei
Servizi sociali" richiedono da tempo il riconoscimento del percorso
formativo ai fini dell'accesso alla qualifica regionale di Operatore
socio-sanitario, quando il curriculum sia realizzato in integrazione
con Organismi di formazione professionale accreditati;
- nella modalita' integrata i contenuti del percorso formativo
nell'istruzione sono analoghi a quelli del percorso realizzato dagli
Organismi di formazione professionale accreditati per il rilascio
della qualifica di OSS, fatta eccezione per alcuni contenuti teorici
e per la rilevanza del periodo di stage;
ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle normative sopra citate
ed al fine di corrispondere all'esigenza di ampliare le opportunita'
occupazionali degli studenti degli istituti professionali che
intendono conseguire la qualifica di OSS, di consentire l'ammissione
al relativo esame con criteri e modalita' di riconoscimento dei
crediti formativi che integrano le indicazioni contenute nella
delibera 2395/01, se ne precisano le condizioni come segue:
- da parte degli Istituti professionali interessati, per la
elaborazione del percorso integrato con gli Organismi di formazione
professionale accreditati, devono essere presi a riferimento i
contenuti formativi individuati con delibera di Giunta regionale
986/01, Allegato A) "Modello di Formazione iniziale per il
conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario" punto 3)
Moduli formativi;
- in considerazione della giovane eta' degli allievi e della natura
particolare della professione, si ritiene utile richiedere, al
termine del quinquennio, in vista dell'accesso all'esame di
qualifica, un ulteriore periodo formativo che consenta agli
interessati e ai formatori il necessario riscontro motivazionale per
l'attribuzione di qualifiche qualitativamente e quantitativamente
rispondenti ai fabbisogni propri del territorio;
ritenuto di:
- indicare il percorso integrato quale modalita' per formare le
competenze dell'OSS attraverso le Unita' Formative Capitalizzabili,
cosi' come previste dalla deliberazione 986/01, ed i relativi periodi
di stage;
- riconoscere l'onere all'Organismo di formazione professionale
accreditato di far corrispondere alle UFC superate la relativa
"Dichiarazione delle competenze" e di tenerne repertorio;
- richiedere al fine dell'accesso all'esame di qualifica di Operatore
socio-sanitario, a partire dall'anno scolastico 2005/2006, una misura
compensativa di 180 ore, che privilegi soprattutto l'esperienza di
stage, a completamento delle competenze tecnico professionali,
individuate con atto della Giunta regionale 986/01, relative in
particolare alla presa in carico del caso, alla relazione e capacita'
di affrontare le criticita' del lavoro, alla realizzazione di
attivita' operative di assistenza di base e alla realizzazione di
semplici operazioni con il personale sanitario a supporto
dell'assistenza diretta;
- prevedere da parte dell'Organismo di formazione professionale
accreditato, in caso di utilizzo non immediato del credito formativo
rappresentato dalle "dichiarazioni di competenze", l'accertamento
della loro validita' al momento in cui se ne richiede la
spendibilita' per l'accesso all'esame di qualifica e la conseguente
eventuale compensazione con i contenuti professionali successivamente
sviluppati;
sentiti la Conferenza Regionale Tripartita in data 27/2/2004 e il
Comitato di Coordinamento Interistituzionale in data 5/3/2004;
richiamati l'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e la propria
deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto ai sensi della predetta legge e deliberazione del parere di
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale "Cultura,
Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare, integrandola come espresso al successivo punto 2),
la propria deliberazione 2395/01, limitatamente al punto 3.2
dell'Allegato 1) "Titolo di tecnico dei servizi sociali conseguito
presso gli Istituti professionali di Stato per i Servizi sociali al
termine del quinquennio e con curriculum scolastico integrato con la
formazione professionale, documentato da dichiarazione o
certificazione di competenze o da altro attestato conforme alle
direttive regionali vigenti";
2) di ritenere validi, a partire dall'anno scolastico 2005/2006, al
fine del conseguimento della qualifica regionale di Operatore
socio-sanitario, i percorsi scolastici degli Istituti professionali
di Stato per i Servizi sociali, relativi al conseguimento del titolo
di "Tecnico dei Servizi sociali", soltanto qualora vengano rispettate
le modalita' di seguito indicate:
a) nel progetto formativo, elaborato in modo integrato dall'Istituto
scolastico e dall'Organismo di formazione professionale accreditato,
devono trovare completo riscontro modalita', contenuti ed obiettivi
dei moduli formativi e delle UFC, declinati all'Allegato A) alla
delibera della Giunta regionale 986/01, ad eccezione di quelli di cui
al successivo punto d);
b) al termine del quinquennio agli studenti vengono rilasciate, a
cura dell'Organismo di formazione professionale accreditato che ne
terra' repertorio, le "Dichiarazioni delle competenze" relative a
ciascuna UFC positivamente superata o una dichiarazione riassuntiva
dell'insieme delle UFC positivamente superate;
c) per l'ammissione all'esame di qualifica di Operatore
socio-sanitario, per le ragioni espresse in premessa, ai candidati in
possesso della/e dichiarazione/i delle competenze relative all'intero
percorso formativo integrato di cui al punto a) e b), viene richiesta
una misura compensativa di 180 ore che privilegi soprattutto
l'esperienza di stage, a completamento delle competenze tecnico
professionali, individuate con atto della Giunta regionale 986/01,
relative in particolare alla presa in carico del caso, alla relazione
e capacita' di affrontare le criticita' del lavoro, alla
realizzazione di attivita' operative di assistenza di base e alla
realizzazione di semplici operazioni con il personale sanitario a
supporto dell'assistenza diretta;
d) qualora l'utilizzo, da parte degli allievi, delle dichiarazioni di
competenza di cui al punto c), quale titolo di ammissione all'esame
di qualifica di OSS, sia procrastinato di oltre un biennio dalla data
di rilascio dell'ultima di esse, e' responsabilita' dell'Organismo di
formazione professionale accreditato ricevente quantificarne con
apposita valutazione il credito formativo attribuibile ed il limite
della sua spendibilita' all'interno di percorsi di qualifica per OSS,
al momento presenti nei territori provinciali;
e) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.