REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2004, n. 476

Modifica e integrazione alla propria deliberazione 2395/01 "Accesso alla formazione iniziale per OSS". Credito formativo attribuito al corso integrato per "Tecnico dei servizi sociali" presso gli Istituti professionali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DPR 9 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia             
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21               
della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                                              
- la Legge 29 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione           
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle             
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";               
- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle               
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco                
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della                 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e in                  
particolare l'art. 5 "Riconoscimenti e certificazioni" nel quale al             
comma 1 si afferma che "ogni persona ha diritto ad ottenere il                  
riconoscimento formale e la certificazione delle competenze                     
acquisite";                                                                     
- l'Accordo Quadro tra Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e            
della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le            
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i              
Comuni e le Comunita' Montane per la realizzazione dell'anno                    
scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di                    
istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei            
decreti legislativi di cui alla Legge n. 53 del 28 marzo 2003,                  
approvato dalla Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;                         
- il conseguente Protocollo d'Intesa fra la Regione Emilia-Romagna,             
il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, il              
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, siglato in data 8               
ottobre 2003;                                                                   
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- 986/01 avente per oggetto "Attuazione delle linee guida di cui alla           
delibera di Giunta regionale 1404/00 e recepimento dell'accordo                 
sancito in Conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo                     
dell'operatore socio-sanitario: approvazione del modello regionale di           
formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di Operatore           
socio-sanitario";                                                               
- 2395/01 avente ad oggetto "Criteri e modalita' di riconoscimento              
dei crediti formativi per l'accesso alla formazione iniziale per                
operatore socio-sanitario, in attuazione della delibera di Giunta               
regionale 986/01 e dell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni             
relativo all'Operatore socio-sanitario";                                        
- 238/02 "Composizione della commissione d'esame per il rilascio                
della qualifica di Operatore socio-sanitario";                                  
preso atto che:                                                                 
- gli Istituti professionali che rilasciano il titolo di "Tecnico dei           
Servizi sociali" richiedono da tempo il riconoscimento del percorso             
formativo ai fini dell'accesso alla qualifica regionale di Operatore            
socio-sanitario, quando il curriculum sia realizzato in integrazione            
con Organismi di formazione professionale accreditati;                          
- nella modalita' integrata i contenuti del percorso formativo                  
nell'istruzione sono analoghi a quelli del percorso realizzato dagli            
Organismi di formazione professionale accreditati per il rilascio               
della qualifica di OSS, fatta eccezione per alcuni contenuti teorici            
e per la rilevanza del periodo di stage;                                        
ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle normative sopra citate             
ed al fine di corrispondere all'esigenza di ampliare le opportunita'            
occupazionali degli studenti degli istituti professionali che                   
intendono conseguire la qualifica di OSS, di consentire l'ammissione            
al relativo esame con criteri e modalita' di riconoscimento dei                 
crediti formativi che integrano le indicazioni contenute nella                  
delibera 2395/01, se ne precisano le condizioni come segue:                     
- da parte degli Istituti professionali interessati, per la                     
elaborazione del percorso integrato con gli Organismi di formazione             
professionale accreditati, devono essere presi a riferimento i                  
contenuti formativi individuati con delibera di Giunta regionale                
986/01, Allegato A) "Modello di Formazione iniziale per il                      
conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario" punto 3)            
Moduli formativi;                                                               
- in considerazione della giovane eta' degli allievi e della natura             
particolare della professione, si ritiene utile  richiedere, al                 
termine del quinquennio, in vista dell'accesso all'esame di                     
qualifica, un ulteriore periodo formativo che consenta agli                     
interessati  e ai formatori il necessario riscontro motivazionale per           
l'attribuzione di  qualifiche qualitativamente e quantitativamente              
rispondenti ai fabbisogni propri del territorio;                                
ritenuto di:                                                                    
- indicare il percorso integrato quale modalita' per formare le                 
competenze dell'OSS attraverso le Unita' Formative Capitalizzabili,             
cosi' come previste dalla deliberazione 986/01, ed i relativi periodi           
di stage;                                                                       
- riconoscere l'onere all'Organismo di formazione professionale                 
accreditato di far corrispondere alle UFC superate la relativa                  
"Dichiarazione delle competenze" e di tenerne repertorio;                       
- richiedere al fine dell'accesso all'esame di qualifica di Operatore           
socio-sanitario, a partire dall'anno scolastico 2005/2006, una misura           
compensativa di 180 ore, che privilegi soprattutto l'esperienza di              
stage, a completamento delle competenze tecnico professionali,                  
individuate con atto della Giunta regionale 986/01, relative in                 
particolare alla presa in carico del caso, alla relazione e capacita'           
di affrontare le criticita' del lavoro, alla realizzazione di                   
attivita' operative di assistenza di base e alla realizzazione di               
semplici operazioni con il personale sanitario a supporto                       
dell'assistenza diretta;                                                        
- prevedere da parte dell'Organismo di formazione professionale                 
accreditato, in caso di utilizzo non immediato del credito formativo            
rappresentato dalle "dichiarazioni di competenze", l'accertamento               
della loro validita' al momento in cui se ne richiede la                        
spendibilita' per l'accesso all'esame di qualifica e la conseguente             
eventuale compensazione con i contenuti professionali successivamente           
sviluppati;                                                                     
sentiti la Conferenza Regionale Tripartita in data 27/2/2004 e il               
Comitato di Coordinamento Interistituzionale in data 5/3/2004;                  
richiamati l'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e la propria                
deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine             
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                    
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto ai sensi della predetta legge e deliberazione del parere di           
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale "Cultura,            
Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;                                
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di modificare, integrandola come espresso al successivo punto 2),            
la propria deliberazione 2395/01, limitatamente al punto 3.2                    
dell'Allegato 1) "Titolo di tecnico dei servizi sociali conseguito              
presso gli Istituti professionali di Stato per i Servizi sociali al             
termine del quinquennio e con curriculum scolastico integrato con la            
formazione professionale, documentato da dichiarazione o                        
certificazione di competenze o da altro attestato conforme alle                 
direttive regionali vigenti";                                                   
2) di ritenere validi, a partire dall'anno scolastico 2005/2006, al             
fine del conseguimento della qualifica regionale di Operatore                   
socio-sanitario, i percorsi scolastici degli Istituti professionali             
di Stato per i Servizi sociali, relativi al conseguimento del titolo            
di "Tecnico dei Servizi sociali", soltanto qualora vengano rispettate           
le modalita' di seguito indicate:                                               
a) nel progetto formativo, elaborato in modo integrato dall'Istituto            
scolastico e dall'Organismo di formazione professionale accreditato,            
devono trovare completo riscontro modalita', contenuti ed obiettivi             
dei moduli formativi e delle UFC, declinati all'Allegato A) alla                
delibera della Giunta regionale 986/01, ad eccezione di quelli di cui           
al successivo punto d);                                                         
b) al termine del quinquennio agli studenti vengono rilasciate, a               
cura dell'Organismo di formazione professionale accreditato che ne              
terra' repertorio, le "Dichiarazioni delle competenze" relative a               
ciascuna UFC positivamente superata o una dichiarazione riassuntiva             
dell'insieme delle UFC positivamente superate;                                  
c) per l'ammissione all'esame di qualifica di Operatore                         
socio-sanitario, per le ragioni espresse in premessa, ai candidati in           
possesso della/e dichiarazione/i delle competenze relative all'intero           
percorso formativo integrato di cui al punto a) e b), viene richiesta           
una misura compensativa di 180 ore che privilegi soprattutto                    
l'esperienza di stage, a completamento delle competenze tecnico                 
professionali, individuate con atto della Giunta regionale 986/01,              
relative in particolare alla presa in carico del caso, alla relazione           
e capacita' di affrontare le criticita' del lavoro, alla                        
realizzazione di attivita' operative di assistenza di base e alla               
realizzazione di semplici operazioni con il personale sanitario a               
supporto dell'assistenza diretta;                                               
d) qualora l'utilizzo, da parte degli allievi, delle dichiarazioni di           
competenza di cui al punto c), quale titolo di ammissione all'esame             
di qualifica di OSS, sia procrastinato di oltre un biennio dalla data           
di rilascio dell'ultima di esse, e' responsabilita' dell'Organismo di           
formazione professionale accreditato ricevente quantificarne  con               
apposita valutazione il credito formativo attribuibile ed il limite             
della sua spendibilita' all'interno di percorsi di qualifica per OSS,           
al momento presenti nei territori provinciali;                                  
e) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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