REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
            CAPO V                                                              
       Forme di conoscenza, monitoraggio                                        
       e supporto al sistema delle Autonomie locali                             
          Art. 29                                                               
Soppressione del controllo preventivo                                           
sugli atti degli Enti locali                                                    
e soppressione del Comitato regionale di controllo -                            
Abrogazione della legge regionale n. 7 del 1992                                 
1. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli Enti                
locali previsto dall'articolo 130 della Costituzione e disciplinato             
dagli articoli 126 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del                
2000, e' cessato dalla data di entrata in vigore della legge                    
costituzionale n. 3 del 2001.                                                   
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso            
il Comitato regionale di controllo ed e' abrogata la legge regionale            
7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti           
locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione).                                  
NOTE ALL'ART. 29                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.            
267 concernente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti             
locali e' il seguente.                                                          
"Art. 126 - Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo               
preventivo di legittimita'                                                      
1. Il controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 130              
della Costituzione sugli atti degli Enti locali si esercita                     
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza           
del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e           
contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e           
relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul                   
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo           
unico.                                                                          
2. Il controllo preventivo di legittimita' si estende anche agli atti           
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.".                      
Comma 2                                                                         
2) La legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 concerne Ordinamento dei            
controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla             
Regione.                                                                        

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