REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

          CAPO II                                                               
     Ripartipazione istituzionale delle funzioni                                
     e programmazione regionale delle attivita'                                 
          Art. 4                                                                
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini                  
stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:                             
a) partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona                 
previsti dalla legge regionale n. 2 del 2003, in materia di                     
interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di                
coordinamento, monitoraggio e predisposizione di specifici piani e di           
programmi provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini                  
stranieri ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale n.           
2 del 2003;                                                                     
b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale           
ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte dei                
cittadini stranieri immigrati;                                                  
c) concedono i contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo             
18;                                                                             
d) esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita dalla presente             
legge.                                                                          
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e' citata alla nota 5                 
all'articolo 1.                                                                 
2) Il testo dell'art.18, comma 3, della legge regionale 12 marzo                
2003, n. 2 concernente Norme per la promozione della cittadinanza               
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e            
servizi sociali e' il seguente:                                                 
"Art. 18 - Province                                                             
omissis                                                                         
3. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani             
di zona con compiti di coordinamento e predispongono i Programmi                
provinciali come indicato all'articolo 27, comma 3.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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