LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO II
Ripartipazione istituzionale delle funzioni
e programmazione regionale delle attivita'
Art. 4
Funzioni delle Province
1. Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini
stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:
a) partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona
previsti dalla legge regionale n. 2 del 2003, in materia di
interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di
coordinamento, monitoraggio e predisposizione di specifici piani e di
programmi provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale n.
2 del 2003;
b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale
ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte dei
cittadini stranieri immigrati;
c) concedono i contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo
18;
d) esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita dalla presente
legge.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e' citata alla nota 5
all'articolo 1.
2) Il testo dell'art.18, comma 3, della legge regionale 12 marzo
2003, n. 2 concernente Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali e' il seguente:
"Art. 18 - Province
omissis
3. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani
di zona con compiti di coordinamento e predispongono i Programmi
provinciali come indicato all'articolo 27, comma 3.".