COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
Richiesta di modifica del disciplinare di produzione IGP (Indicazione Geografica Protetta) Pesca e Nettarina di Romagna
Il Direttore generale Direzione Agricoltura comunica che il CSO
(Centro servizi ortofrutticoli) di Ferrara, come Ente promotore, ha
presentato alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 9 del
Regolamento CE 2081/92, la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dell'IGP della "Pesca e Nettarina di Romagna" gia'
approvato da questa Amministrazione nel 1998.
La richiesta consiste sostanzialmente nella revisione della
delimitazione geografica dell'area interessata alla produzione
soggetta a tutela di IGP (Indicazione Geografica Protetta) e
nell'inserimento di nuove cultivar.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
1273 del 15 luglio 1997, la documentazione resta a disposizione
presso il Servizio regionale Valorizzazione delle produzioni, per il
periodo dei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione,
valido per la presentazione di eventuali motivate opposizioni.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Qualificazione delle
produzioni dr.ssa Gloria Savigni - tel. 051/284466 - e-mail:
gsavigni¹Regione.Emilia-Romagna.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
A) "Pesca di Romagna IGP"
Art. 2
Correzioni
All'art. 2, nell'elenco delle varieta' a polpa gialla si propone di
aggiungere le seguenti cultivar: Ruby Rich, Vista Rich, Kaweah.
Motivazione
L'evoluzione della ricerca scientifica ha permesso l'introduzione di
nuove varieta' che stanno dimostrando buone caratteristiche sia dal
punto di vista produttivo, sia qualitativo, tant'e' che sono tutte
ricomprese nell'elenco delle cultivar consigliate dal Disciplinare di
produzione integrata dell'Emilia-Romagna del 2003 (All.to 4).
Le varieta' indicate hanno, altresi', superato la fase sperimentale,
quindi, anche al fine di dare continuita' alle produzioni sviluppate
sul territorio regionale, si ritiene opportuno aggiornare la lista
varietale del disciplinare di produzione della Pesca di Romagna IGP.
Per avere dati oggettivi sulla effettiva presenza delle varieta' di
cui si chiede l'inserimento, occorre fare riferimento all'unica fonte
disponibile e depositata presso lo stesso Mipaf, ossia ai dati
catastali forniti dalle Organizzazioni dei produttori (OP). Tali dati
non sono esaustivi di tutta la produzione, poiche' le imprese non
associate non hanno l'obbligo di dichiarare le varieta' messe a
dimora (All.to 5).
Tuttavia, pur se parziali, ad oggi costituiscono l'unica fonte
documentale, nelle aree del territorio della Indicazione Geografica
Protetta, aventi informazioni oggettive per varieta' (tale
precisazione vale ogni qualvolta vi e' un richiamo ai dati catastali
dei soci delle OP).
All'articolo 2, nell'elenco delle varieta' a polpa bianca si propone
di aggiungere le seguenti cultivar: Kevina, Duchessa d'Este.
Motivazione
Per le varieta' di pesche a polpa bianca valgono le medesime
considerazioni sopra svolte per le varieta' di pesche a polpa
gialla.
Con particolare riferimento alla cultivar Duchessa d'Este, e'
opportuno precisare in questa sede che, al momento della
pubblicazione della proposta di modifica al disciplinare di
produzione in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 160 -
dell'11/7/2000, pagg. 71 e segg. e' stata erroneamente omessa la
varieta' Duchessa d'Este, gia' presente nel disciplinare prima
stesura.
Occorre correggere, l'errore materiale poiche' la varieta' in esame
e' diffusa in tutto il territorio della regione, come dimostrano
anche i dati catastali dei produttori soci delle OP (da leggere con
l'avvertenza di cui sopra) (All.to 6).
Art. 3
Richiesta di variazione
All'art. 3, nell'elenco delle Province si richiede di aggiungere i
seguenti Comuni:
Provincia di Ferrara: aggiungere i Comuni di Ferrara e Vigarano
Mainarda.
Provincia di Bologna: aggiungere i Comuni di Dozza, Malalbergo,
Castel S. Pietro Terme, Baricella.
Provincia di Forli'-Cesena: aggiungere i Comuni di Borghi e San Mauro
Pascoli.
Eliminare dall'elenco il Comune di Sant'Arcangelo di Romagna, in
quanto e' situato nella provincia di Rimini.
Motivazione
Considerata la continuita' territoriale con le suddette Province,
nonche' i Comuni, ed il fatto che i territori aggiunti sono terreni
vocati alla coltivazione del pesco, si ritiene opportuno inserire i
sopracitati Comuni.
A supporto della considerazione sopra svolta e della richiesta si
allega una scheda contenente i dati di superficie relativi ai
suddetti comuni dichiarati dalle Organizzazioni dei produttori (OP)
operanti su detti territori, nel rispetto delle disposizioni di cui
al Regolamento 2200/96/CE (All.to 7).
Si precisa, come sopra, che le risultanze di superficie derivanti dai
catasti delle OP, non hanno carattere esaustivo, bensi'
esemplificativo, poiche' non rappresentano tutte le superfici adibite
alla coltura del pesco, ma solo parte di esse.
Tuttavia, ad oggi, costituiscono l'unica fonte di prova documentale
delle aree impiegate per la peschicoltura, con dettaglio di anno di
impianto.
Occorre tener presente che la superficie adibita a peschicoltura deve
essere rapportata all'estensione territoriale del comune di
riferimento (v. cartina dell'Emilia-Romagna allegata).
All'art. 3, alla fine dell'elenco delle Province si richiede di
distinguere, da quella di Forli'-Cesena, la seguente Provincia:
Provincia di Rimini: Sant'Arcangelo di Romagna.
Motivazione
A seguito della nuova ripartizione provinciale attuata in
Emilia-Romagna, che ha dato vita alla Provincia di Rimini, si ritiene
opportuno e corretto riportare anche la nuova Provincia di Rimini,
attribuendole il Comune di Sant'Arcangelo di Romagna, precedentemente
inserito nella Provincia di Forli'-Cesena.
Art. 7
Correzioni
All'art. 7 dove si dice:
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo
intercorrente tra il 10 giugno e il 20 settembre di ogni anno.".
Si propone di sostituire con:
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo
intercorrente tra il 10 giugno e il 30 settembre di ogni anno.".
Motivazione
Tale variazione e' dettata dalla introduzione di varieta' che
giungono in maturazione intorno a meta' settembre tra quelle proposte
all'art. 2. L'allungamento del periodo di commercializzazione non va
ad incidere negativamente sulla qualita' del prodotto.
All'art. 7 dove si dice:
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa
delle medesime dimensioni, le diciture "Pesca di Romagna"
immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica
Protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del
confezionatore, nonche' il peso lordo all'origine.".
Si propone di sostituire con:
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa
delle medesime dimensioni, le diciture "Pesca di Romagna"
immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica
Protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del
confezionatore, nonche' il peso netto sulle confezioni non egalizzate
e destinate al consumatore finale.".
Motivazione
Erroneamente e' stato indicato il peso lordo all'origine.
In realta' le norme sull'etichettatura richiedono che sul prodotto
preconfezionato e non egalizzato, destinato al consumatore finale
debba essere riportato il peso netto. (Si vedano il DM 1/4/2003 del
Ministero delle Politiche agricole e forestali recante "Manuale per
le procedure di controlli di conformita' alle norme comuni di
qualita' sui prodotti ortofrutticoli", nonche' le disposizioni
generali in materia di etichettatura di cui al DLgs 109/92 e
successive modifiche).
Si precisa che con il termine egalizzato si intendono le confezioni
predisposte in modo tale da corrispondere ad un peso predefinito in
base alla combinazione tra calibro o peso dei singoli frutti e
numerosita' degli stessi.
B) "Nettarina di Romagna IGP"
Art. 2
Correzioni
All'art. 2, nell'elenco delle varieta' a polpa gialla si richiede di
aggiungere le seguenti cultivar: August Red, Alexa, Fire Top, Max 7,
Rose Diamond, Early Top, New Top, Honey Kist, Amiga, Mailara',
Cristina, Caldesi 84, La Rubra.
Motivazione
Anche per le nettarine, l'evoluzione della ricerca scientifica ha
permesso l'introduzione di nuove varieta' che stanno dimostrando
buone caratteristiche sia dal punto di vista produttivo, sia
qualitativo, tant'e' che la maggior parte di esse sono ricomprese
nell'elenco delle cultivar consigliate dal Disciplinare di produzione
integrata dell'Emilia-Romagna del 2003 (All.to 4).
Le varieta' indicate hanno, altresi', superato la fase sperimentale,
quindi, anche al fine di dare continuita' alle produzioni sviluppate
sul territorio regionale, si ritiene opportuno aggiornare la lista
varietale del disciplinare di produzione della Nettarina di Romagna
IGP.
Anche in questo caso, per avere dati oggettivi sulla effettiva
presenza, nel territorio della Indicazione Geografica Protetta, delle
varieta' di cui si chiede l'inserimento, occorre fare riferimento
all'unica fonte disponibile: i dati catastali forniti dalle
Organizzazioni dei produttori (OP) (All.to 8), da leggere con
l'avvertenza di cui sopra (si veda motivazione di cui all'art. 2
della Pesca di Romagna IGP).
All'articolo 2, nell'elenco delle varieta' a polpa bianca aggiungere
le seguenti cultivar: Emeraude, Sweet Silver, Zephir, Silver King.
Motivazione
Anche per le nettarine a polpa bianca, valgono le medesime
considerazioni svolte per le pesche. L'evoluzione della ricerca
scientifica ha permesso l'introduzione di nuove varieta' che hanno
dimostrato buone caratteristiche sia dal punto di vista produttivo,
sia qualitativo, tant'e' che sono ricomprese nella lista varietale
delle cultivar consigliate dal Disciplinare di produzione integrata
delle Regione Emilia-Romagna. Esse sono presenti gia' da tempo sul
territorio regionale, a conferma della validita' delle varieta'
proposte e del superamento della fase sperimentale.
Art. 3
Richiesta di variazione
All'art. 3, nell'elenco delle Province si richiede di aggiungere i
seguenti Comuni:
Provincia di Ferrara: aggiungere i Comuni di Ferrara e Vigarano
Mainarda.
Provincia di Bologna: aggiungere i Comuni di Dozza, Malalbergo,
Castel S. Pietro Terme, Baricella.
Provincia di Forli'-Cesena: aggiungere i Comuni di Borghi e San Mauro
Pascoli.
Eliminare dall'elenco il Comune di Sant'Arcangelo di Romagna, poiche'
situato nella provincia di Rimini.
Motivazione
Considerata la continuita' territoriale con le suddette province,
nonche' i comuni, ed il fatto che i territori aggiunti sono terreni
vocati alla coltivazione del pesco, si ritiene opportuno inserire i
sopracitati Comuni.
A supporto della considerazione sopra svolta e della richiesta si
allega una scheda contenente i dati di superficie relativi ai
suddetti Comuni dichiarati dalle Organizzazioni dei produttori (OP)
operanti su detti territori, nel rispetto delle disposizioni di cui
al Regolamento 2200/96/CE (All.to 9).
Si precisa, come sopra, che le risultanze di superficie derivanti dai
catasti delle OP non hanno carattere esaustivo, bensi'
esemplificativo, poiche' non rappresentano tutte le superfici adibite
alla coltura delle nettarine, ma solo parte di esse.
Tuttavia, ad oggi, costituiscono l'unica fonte di prova documentale
delle aree impiegate per la coltura delle nettarine, con dettaglio di
anno di impianto.
Occorre tener presente che la superficie adibita alla coltura delle
nettarine deve essere rapportata all'estensione territoriale del
Comune di riferimento (v. cartina dell'Emilia-Romagna allegata).
All'art. 3, alla fine dell'elenco delle Province si richiede di
distinguere, da quella di Forli'-Cesena, la seguente Provincia:
Provincia di Rimini: Sant'Arcangelo di Romagna.
Motivazione
A seguito della nuova ripartizione provinciale attuata in
Emilia-Romagna, che ha dato vita alla Provincia di Rimini, si ritiene
opportuno e corretto riportare anche la nuova Provincia di Rimini,
attribuendole il Comune di Sant'Arcangelo di Romagna, precedentemente
inserito nella Provincia di Forli'-Cesena.
Art. 7
Correzioni
All'art. 7 dove si dice:
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo
intercorrente tra il 10 giugno e il 20 settembre di ogni anno.".
Si propone di sostituire con:
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo
intercorrente tra il 10 giugno e il 30 settembre di ogni anno.".
Motivazione
Tale variazione e' dettata dalla introduzione di varieta' che
giungono in maturazione intorno a meta' settembre tra quelle proposte
all'art. 2. L'allungamento del periodo di commercializzazione non va
ad incidere negativamente sulla qualita' del prodotto.
All'art. 7 dove si dice:
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa
delle medesime dimensioni, le diciture "Nettarina di Romagna"
immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica
Protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del
confezionatore, nonche' il peso lordo all'origine".
Si propone di sostituire con:
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa
delle medesime dimensioni, le diciture "Nettarina di Romagna"
immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica
Protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del
confezionatore, nonche' il peso netto sulle confezioni non egalizzate
e destinate al consumatore finale".
Motivazione
Erroneamente e' stato indicato il peso lordo all'origine.
In realta' le norme sull'etichettatura richiedono che sul prodotto
preconfezionato e non egalizzato, destinato al consumatore finale
debba essere riportato il peso netto. (Si vedano il DM 1/4/2003 del
Ministero delle Politiche agricole e forestali recante "Manuale per
le procedure di controlli di conformita' alle norme comuni di
qualita' sui prodotti ortofrutticoli", nonche' le disposizioni
generali in materia di etichettatura di cui al DLgs 109/92 e
successive modifiche).
Si precisa che con il termine egalizzato si intendono le confezioni
predisposte in modo tale da corrispondere ad un peso predefinito in
base alla combinazione tra calibro o peso dei singoli frutti e
numerosita' degli stessi.