REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2833

Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di realizzazione dello scalo merci di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio Villanova - Modena - Marzaglia, in comune di Modena. Presa d'atto delle determinazioni della CDS del 13 ottobre 2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di                  
Servizi del 13 ottobre 2003, contenute nel "Rapporto sull'impatto               
ambientale del progetto di realizzazione dello scalo merci                      
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio                 
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di           
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -                 
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna", che costituisce            
l'Allegato 1, quale sua parte integrante e sostanziale, della                   
presente deliberazione, il progetto di realizzazione dello scalo                
merci ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio           
Villanova - Modena - Marzaglia e', nel complesso, ambientalmente                
compatibile e quindi e' possibile realizzare l'infrastruttura in                
oggetto con le prescrizioni citate all'interno del Rapporto nei punti           
1.C., 2.C., 3.C. che sono riportate qui di seguito:                             
1) per quanto concerne le interferenze con la viabilita' si prescrive           
che il progetto esecutivo preveda i necessari elaborati in cui siano            
esplicitate le interazioni con le opere esistenti e con quelle in               
fase di progettazione (IV corsia Autostrada A1 Milano-Bologna,                  
bretella autostradale da Modena a Sassuolo, tangenziale Nord di                 
Modena, variante nord alla Via Emilia); in tale senso dovra' essere             
preventivamente verificata la fattibilita' degli interventi e                   
prodotto un preciso coordinamento attuativo, ovvero dovranno essere             
individuate le opere che dovranno essere assunte come invarianti e              
vincoli per i soggetti che interverranno successivamente e dovranno             
essere individuate puntualmente le modalita' attuative in caso di               
intervento disgiunto;                                                           
2) in relazione all'esistenza, all'altezza del Canalazzo di                     
Cittanova, di un ponte situato su un vecchio manufatto idraulico                
utilizzato per il transito della ciclopedonale Modena Ponte Alto -              
Sassuolo Pescale ed in considerazione della previsione di un                    
rifacimento delle sponde del corso d'acqua, si prescrive che: - deve            
essere assicurata l'integrita' del percorso ciclopedonale lungo il              
fiume Secchia e la regolare transitabilita' su di esso; - deve essere           
garantita la transitabilita' di pedoni e ciclisti anche durante la              
fase di esecuzione dei lavori; - per qualsiasi intervento che                   
interferisca con il percorso ciclopedonale deve essere data                     
preventiva comunicazione alla Provincia di Modena UO Parchi - Foreste           
- Educazione ambientale; - devono essere realizzate opportune                   
schermature verdi tra la ferrovia ed il percorso ciclopedonale nei              
punti di maggiore vicinanza;                                                    
3) si prescrive che, relativamente al terzo binario, i progetti                 
relativi alla soluzione delle interferenze con la viabilita'                    
preesistente, pur proposti e attuati preventivamente dalla Soc. ASG             
Scarl per conto di Cepav, nell'ambito degli interventi riguardanti la           
variante alla linea FS storica, tengano conto degli ingombri e delle            
esigenze attuative del terzo binario; tali progetti dovranno essere             
sottoposti al Comune di Modena ed approvati dal Comune di Modena per            
quanto afferente alla viabilita' comunale;                                      
4) si prescrive che per la realizzazione dell'impianto areale merci             
di prima fase, sia individuata un'area di cantiere all'interno del              
perimetro di acquisizione dello scalo nel suo sviluppo a ovest del              
Canalazzo, o, in alternativa, all'interno del perimetro dell'area di            
futura espansione a est del Canalazzo medesimo, e ne sia proposto il            
recepimento nel Piano di cantierizzazione gia' approvato, previa                
domanda di variante che dovra' essere approvata, secondo quanto                 
stabilito attraverso l'accordo procedimentale integrativo del 31                
luglio 1998, dal Comune di Modena;                                              
5) si prescrive che per la realizzazione degli elementi significativi           
del terzo binario, che dovranno intervenire contestualmente con la              
realizzazione della prima fase dello scalo merci (impianto areale) e            
della rilocalizzazione della linea FS storica, si dia luogo ad                  
un'organizzazione delle attivita' e delle lavorazioni, d'intesa col             
soggetto attuatore delle opere relative alla rilocalizzazione della             
linea FS storica, che, senza investire nuove aree, garantisca                   
tuttavia la contestualita' degli interventi;                                    
6) ove il cantiere impiantato in ottemperanza alla precedente                   
prescrizione relativa all'impianto areale di prima fase possa                   
compromettere o ritardare la realizzazione della II fase                        
dell'intervento, RFI procedera' allo smantellamento di detta area e a           
riproporne ove necessario una ulteriore, anche in questo caso con               
procedura di variante al Piano di cantierizzazione approvato;                   
9) indipendentemente dalla tempistica di attuazione delle opere di              
propria competenza, RFI dovra' procedere alla contestualita' dei                
negoziati per l'acquisizione bonaria, o per l'eventuale esproprio,              
delle relative aree, quando le proprieta' interferite risultino o               
siano risultate interessate dalle acquisizioni per le infrastrutture            
ferroviarie e/o connesse opere provvisionali e di mitigazione per la            
realizzazione del progetto di rilocalizzazione della linea storica,             
conferendo in tal senso pieno mandato al Consorzio Cepavuno, che                
applichera' le condizioni e i criteri valutativi adottati per le                
altre acquisizioni gia' eseguite; cio' fermo restando che, in caso di           
esproprio, i pagamenti potranno intervenire solo ad intervenuta                 
dichiarazione della pubblica utilita';                                          
10) il complesso degli interventi di cui al progetto preliminare                
sottoposto alla presente procedura di VIA, potra' trovare attuazione            
in fasi successive, anche se i singoli interventi dovranno comunque             
risultare tratti da una progettazione esecutiva dell'opera completa,            
rendendosi RFI garante della loro fattibilita' parziale nonche'                 
garante della compiuta realizzazione delle opere nel loro complesso;            
9) si prescrive che il progetto esecutivo contenga studi su: -                  
situazione ante-operam e post-operam relativamente alla viabilita'              
stradale con individuazione dei percorsi probabili per le                       
movimentazioni delle merci in uscita e in ingresso dallo scalo merci            
di Marzaglia; - modifiche alla qualita' dell'aria indotte dalle opere           
in esame a regime; - definizione precisa delle attivita' di cantiere            
con specificazione dei percorsi utilizzati anche sulla viabilita'               
ordinaria; - stima dell'impatto sulla qualita' dell'aria nella fase             
di cantiere, individuazione dei ricettori impattati in modo non                 
trascurabile, opere di mitigazione ed attivita' di controllo e                  
verifica dell'efficacia dei provvedimenti presi;                                
10) e', inoltre, necessario approfondire il tema relativo allo scalo            
merci individuando le problematiche, i ricettori impattati, le opere            
di mitigazione e le attivita' di controllo e verifica dell'efficacia            
dei provvedimenti presi;                                                        
11) relativamente alle opere di mitigazione, durante le attivita' di            
cantiere e' necessario siano rispettate le seguenti prescrizioni di             
carattere gestionale: a) realizzazione di dispositivi per la pulizia            
delle ruote all'ingresso e all'uscita dai cantieri; b) adeguata                 
pavimentazione delle aree interessate dallo spostamento dei mezzi               
d'opera; c) delimitazione delle aree e delle piste di accesso ai                
cantieri con opportuni sistemi di schermatura (barriere di                      
contenimento per la diffusione di polveri); d) delimitazione e                  
compartimentazione delle aree destinate allo stoccaggio del materiale           
a possibile diffusione di polveri; e) bagnatura periodica dell'area             
di cantiere con frequenza congrua al periodo meteorologico; f)                  
utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di                      
approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;             
g) utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze                 
comunali e provinciali, nonche' alle normative ambientali relative              
alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi; h) obbligo di                
velocita' ridotta sulla viabilita' di servizio al fine di contenere             
il sollevamento delle polveri; i) verifica dell'esistenza di                    
emissioni fisse e dell'eventuale applicazione delle disposizioni di             
cui al DPR 203/88;                                                              
12) in fase di progetto esecutivo, inoltre, si prescrive la                     
predisposizione di un adeguato piano di monitoraggio da sottoporre              
preventivamente a valutazione degli organi competenti. Il piano                 
dovra' essere articolato in due fasi, una ante-operam, che si                   
conclude prima dell'inizio dell'attivita', e una in corso d'opera che           
riguarda l'intero periodo di realizzazione delle opere. Il piano di             
monitoraggio, inoltre,  dovra' indicare almeno: - le metodiche di               
rilevamento, analisi ed elaborazione dati; - i criteri per la                   
determinazione delle aree e dei punti da sottoporre al controllo                
ambientale; - l'articolazione temporale delle attivita' e la                    
frequenza delle misure; - i parametri da rilevare nel periodo di                
osservazione; - l'ubicazione dei punti ritenuti significativi per i             
rilievi; - le modalita' per la gestione e rappresentazione dei                  
risultati (ad esempio relazioni a cadenza prestabilita in cui                   
vengono valutati i risultati  delle campagne di monitoraggio);                  
13) in sede di progetto esecutivo si prescrive che sia effettuato,              
per l'area in cui il binario merci indipendente interessa acquiferi             
sotterranei tutelati, un apposito studio contenente l'esame degli               
aspetti concernenti l'effettivo grado di potenziale esposizione                 
dell'acquifero a fattori di inquinamento. Sara' necessario                      
predisporre un'apposita campagna di sondaggi e prove penetrometriche            
in grado di evidenziare litologia di superficie, altezza del tetto              
delle ghiaie, soggiacenza della falda e caratterizzazione dei                   
litotipi, dalla superficie topografica al tetto delle ghiaie, da                
concordare preventivamente con ARPA territorialmente competente;                
14) nel tratto iniziale della linea che interferisce con il perimetro           
di protezione primaria (PA1) dei pozzi di Marzaglia 1 (campo                    
acquifero META - acquiferi vulnerabili), identificati dal n. 30 e n.            
31 della cartografia del Piano regolatore, si prescrive che siano               
attuate tutte le misure di protezione efficaci, atte a preservare la            
falda, ad evitare ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo               
mediante il convogliamento delle acque meteoriche verso recettori               
superficiali opportunamente specificati, e che siano predisposti                
tutti i presidi di intervento in caso di situazioni di sversamenti              
accidentali di sostanze inquinanti;                                             
15) in particolare si prescrive che il progetto esecutivo contenga: -           
la specificazione del dimensionamento, delle caratteristiche tecnico            
costruttive, delle modalita' di funzionamento del sistema di                    
collettamento, raccolta e trattamento delle acque meteoriche in                 
particolare per quanto riguarda la galleria e lo scavalco della linea           
storica e dei liquidi accidentalmente sversati sulla sede stradale; -           
in corrispondenza dei tratti di scavalcamento dei corsi d'acqua, le             
soluzioni tecnico-costruttive piu' idonee ad evitare, in caso di                
eventi incidentali, la caduta di veicoli in alveo; - per tutte le               
opere profonde, le opportune modalita' volte a scongiurare                      
possibilita' di inquinamento delle falde sotterranee; - soprattutto             
nei tratti presenti su zone ad alta vulnerabilita' A, tutte le misure           
di protezione efficaci ad evitare ristagni idrici e dispersioni di              
agenti inquinanti nel suolo: a) le acque meteoriche siano convogliate           
verso recettori superficiali opportunamente specificati; b) nel caso            
di stoccaggio di sostanze pericolose, si provvedera' ad individuare             
un'area adeguata; tale area dovra' essere recintata e posta lontano             
dai baraccamenti e dalla viabilita' di transito dei mezzi di                    
cantiere; c) lo stoccaggio e la gestione di tali sostanze verranno              
effettuati con l'intento di proteggere il sito da potenziali agenti             
inquinanti; d) le sostanze pericolose dovranno essere contenute in              
contenitori idonei e protetti; e) dovranno essere inoltre fornite               
accurate istruzioni ai lavoratori al fine di prevenire sversamento di           
sostanze pericolose; f) il serbatoio del carburante dovra' essere               
posto all'interno di una vasca di contenimento di capacita' pari o              
superiore a quella dello stesso serbatoio; questa dovra' essere posta           
in un'area pavimentata, per impedire la contaminazione del suolo                
durante le operazioni di rifornimento, e protetta da una tettoia;               
16) per l'approvvigionamento idrico si prescrive l'utilizzo della               
risorsa idrica superficiale per tutti gli usi compatibili, al fine di           
garantire la priorita' dell'uso idropotabile alla risorsa sotterranea           
pregiata per la quale risulta necessario che siano avviati i                    
procedimenti di autorizzazione alla concessione di acqua pubblica,              
presso l'Ente competente;                                                       
17) per quanto riguarda lo smaltimento degli scarichi civili e                  
industriali, si prescrive che il progetto esecutivo indichi la                  
tipologia degli scarichi, la georeferenziazione dei punti, e nel caso           
di scarico in acque superficiali l'indicazione del primo corpo                  
recettore e del percorso delle acque reflue fino al corpo idrico                
significativo (definiti dalla delibera della Giunta regionale                   
1420/02);                                                                       
18) si ribadisce che gli scarichi industriali in acque superficiali             
e/o in fognatura devono rispettare i limiti specifici indicati                  
rispettivamente in Tabella 3, Allegato 5 del DLgs 152/99, mentre gli            
scarichi domestici, i limiti di Tabella II della L.R. 7/83; inoltre             
lo scarico puo' essere effettuato solo previa autorizzazione                    
rilasciata dall'Ente competente;                                                
19) per quanto riguarda le lavorazioni in vicinanza di corsi d'acqua            
dovra' essere limitato l'impatto sulla sezione idraulica e sulla                
produzione di sedimenti, in accordo con i Consorzi di bonifica e/o              
gli Enti competenti;                                                            
20) per i processi che lo consentono, nella fase di cantierizzazione            
si prescrive che siano progettati ed utilizzati sistemi di massimo              
ricircolo della risorsa idrica (l'utilizzo della risorsa deve                   
rispettare le direttive di risparmio idrico indicate nel documento              
"Proposta di provvedimenti volti alla riduzione della concentrazione            
di nitrati nelle acque sotterranee ed alla riduzione del consumo                
idrico in provincia di Modena", approvata con delibera della Giunta             
provinciale n. 465 del 12 novembre 2002);                                       
21) per quanto riguarda il sistema idrico superficiale e sotterraneo,           
per lo scalo merci, si prescrive: a) la dorsale principale costituita           
dal manufatto scatolare in c.a. (2,50 x 1,30), che raccoglie le acque           
meteoriche e quelle provenienti dall'impianto di sedimentazione -               
disoleazione afferente al Canalazzo di Cittanova, dovra' essere                 
dotata nel punto di innesto di appositi accorgimenti in grado di                
annullare l'effetto del rigurgito del Canalazzo, in quanto esso e'              
tributario del fiume Secchia e soggiacendo quindi ai livelli                    
idrometrici prodotti dal fiume stesso; b) occorre l'acquisizione del            
parere di merito dell'Autorita' idraulica competente per lo scarico             
delle acque bianche nel Canalazzo di Cittanova comporta                         
l'attraversamento dell'arginatura da questi posseduta; c)                       
l'interferenza con il rio Ghiarola deve essere risolta avendo a                 
riferimento anche le altre opere infrastrutturali in progetto                   
riferibili all'intervento, risultando comunque non condivisibile                
l'ipotizzata soluzione a "falsa rinaturalizzazione" del tratto                  
adiacente alla Via Emilia, che si propone in un contesto                        
profondamente alterato; d) le acque reflue prodotte dai servizi                 
igienici degli edifici destinati ad uffici, dovranno essere dotate di           
apposito impianto di depurazione prima dell'immissione nella rete               
idrografica superficiale;                                                       
22) per quanto riguarda il sistema idrico superficiale e sotterraneo,           
per il terzo binario, si rileva che, in quanto nel SIA vengono                  
riportati i commenti ad uno studio condotto sulle interferenze con i            
corpi idrici sotterranei, senza riportare tale studio, si prescrive             
che detto studio debba essere fornito agli Enti competenti;                     
23) si prescrive che le indicazioni sopra esposte debbano essere                
soggette a verifica d'ottemperanza da parte del Comune di Modena;               
24) si prescrive il riutilizzo del materiale di scavo per il                    
ripristino di cave a seguito di analisi, da inoltrare preventivamente           
agli Enti di controllo competenti, che ne dimostrino la conformita' a           
quanto previsto dalle NTA del PAE;                                              
25) si prescrive che il progetto esecutivo completi l'analisi                   
dell'impatto da rumore e quindi valuti gli effetti acustici del nuovo           
progetto sui 4 ricettori scelti per caratterizzare l'ante-operam                
(punti PMA, PMB, PMC, PMD);                                                     
26) si prescrive, inoltre, che il progetto esecutivo completi                   
l'analisi dell'impatto da rumore e quindi estenda lo studio di                  
impatto acustico al futuro scalo merci;                                         
27) si prescrive che il progetto esecutivo riconsideri le ipotesi               
mitigatorie adottate (barriere acustiche fonoassorbenti/trasparenti)            
nel caso specifico di ricettori posti a lunga distanza (oltre 150               
m.);                                                                            
28) per quanto riguarda le opere di mitigazione dell'impatto acustico           
si prescrive che sia presentato al Comune di Modena, di intesa tra i            
proponenti interessati, un progetto unitario e condiviso - che dal              
Comune medesimo dovra' essere poi validato a fini di verifica                   
d'ottemperanza - dal quale emergano: a) le condizioni di esposizione            
a regime tenuto conto dei coesistenti fattori di alterazione del                
clima acustico derivanti dall'esercizio dell'impianto merci, della              
linea storica e del terzo binario; b) la rappresentazione della                 
cartografia tematica delle curve isofoniche, per verificare gli                 
effetti reali di alterazione del clima acustico derivante dalla                 
realizzazione dell'intervento mitigato, e l'ottimizzazione della                
scelta allocativa per la ricostruzione, ai sensi della L.R. 38/98, di           
eventuali edifici colpiti dalla dichiarazione di oggettiva                      
incompatibilita'; a tal riguardo si evidenzia che dovra' essere                 
specificamente valutato il ruolo del terzo binario ai fini della                
dichiarazione di oggettiva incompatibilita' di edifici disposti lungo           
la linea, con uno specifico elaborato che identifichi e motivi le               
variazioni rispetto alle precedenti proposte, ovvero le conferme; c)            
i dispositivi di mitigazione consistenti in barriere, schermi,                  
interventi sui ricettori, individuando nuove previsioni e                       
modificazioni di gia' previsti dispositivi, a causa della presenza              
del terzo binario e/o dello scalo; d) dovra' essere documentato,                
all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture                      
ferroviarie, il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento sul                
rumore ferroviario, e all'esterno di essa il rispetto dei limiti                
previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale e dei           
limiti differenziali; e) una esatta rappresentazione della variazione           
indotta, malgrado i dispositivi di mitigazione posti in atto, a                 
carico di tutti i ricettori abitativi compresi nella fasce di 250               
dalle infrastrutture, con evidenziazione dei livelli equivalenti                
differenziali ante e post operam, al fine di consentire la puntuale             
identificazione di quelli in corrispondenza dei quali e' ipotizzato             
il conseguimento di un incremento superiore ai 3 dB(A), cui compete             
ai sensi dell'accordo integrativo locale in materia di espropri ed              
indennizzi la corresponsione di un indennizzo pecuniario; f) la                 
scansione temporale degli interventi, qualora diversi tempi di                  
realizzazione delle opere inducano i proponenti a ipotizzare tempi              
diversi di realizzazione o completamento o integrazione degli                   
interventi di mitigazione, con precisazione del soggetto attuatore -            
RFI SpA o CEPAV - degli interventi stessi, fermo restando l'obbligo             
di documentare, in caso di interventi ad attuazione o completamento             
differiti, il pieno rispetto delle norme nel periodo transitorio;               
29) si prescrive che il progetto esecutivo valuti, in base alla norma           
tecnica presa a riferimento (UNI 9614), i livelli di vibrazione                 
massimi sui ricettori e proponga un'ipotesi mitigatoria, sul disturbo           
da vibrazioni per il rientro nei valori limite suggeriti dalla norma            
da concordare con gli organi istituzionalmente competenti (Provincia,           
Comune, ARPA);                                                                  
30) per quanto riguarda le opere a verde di mitigazione paesaggistica           
si prescrive quanto segue: a) le aree e gli impianti lineari                    
finalizzati alla congiunta mitigazione paesaggistica del terzo                  
binario di immissione in linea dallo scalo merci e della linea                  
storica, - ovvero alla congiunta mitigazione paesaggistica                      
dell'impianto areale dello scalo e della linea storica, - previa                
intesa tra i soggetti proponenti, siano contemplati in un unico                 
progetto definitivo da presentare e da sottoporre all'approvazione              
del Comune di Modena, comprensivo anche del relativo piano parcellare           
d'esproprio, da redigersi in conformita' a quanto previsto                      
dall'accordo procedimentale integrativo del 1998, e nel rispetto                
della prassi di concertazione - negoziazione con le Associazioni                
professionali agricole e con le stesse proprieta' interferite gia'              
posta in atto per la linea veloce e per la linea storica; b) un                 
apposito elaborato di tale progetto definitivo evidenzi le parti in             
cui l'attuazione delle opere a verde debba essere differita in                  
relazione alla successiva realizzazione di opere connesse al terzo              
binario, stabilendo nel contempo anche gli eventuali interventi                 
compensativi; c) per quanto riguarda le aree di mitigazione a verde             
esclusivamente riferite all'impianto areale dello scalo merci e'                
posta in facolta' del proponente l'opzione tra integrazione delle               
relative previsioni nel sopra citato progetto comune col verde di               
mitigazione della linea storica, o presentazione al Comune di Modena            
di un progetto definitivo ad hoc, fermo restando l'assoggettamento              
alle modalita' operative e allo schema procedimentale sopra                     
richiamati per il progetto "comune". E' comunque prescritta                     
l'unificazione delle connesse procedure espropriative;                          
31) le precedenti prescrizioni sono soggette a verifica                         
d'ottemperanza da parte del Comune di Modena;                                   
32) in considerazione della complessita' e della molteplicita' dei              
temi che richiedono una verifica successiva sia in fase progettuale             
che in fase operativa, si ritiene necessario la istituzione di un               
organismo di verifica e controllo di natura simile a quella                     
dell'Osservatorio ambientale gia' attivato per altri progetti a                 
livello nazionale (TAV);                                                        
b) di dare atto che il parere sull'impatto ambientale previsto al               
comma 2 dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996 da parte                             
dell'Amministrazione comunale di Modena e dell'Amministrazione                  
provinciale di Modena e' ricompresa nel "Rapporto sull'impatto                  
ambientale del progetto di realizzazione dello scalo merci                      
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio                 
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di           
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -                 
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna", ai sensi                   
dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive              
modifiche ed integrazioni;                                                      
c) di dare atto che il Comune di Modena, con atto prot. n. PG                   
126584/03 del 25 settembre 2003, a firma del Dirigente responsabile,            
Marco Stancari, che costituisce l'Allegato 2, quale sua parte                   
integrante e sostanziale, della presente deliberazione, ha attestato            
che il progetto di realizzazione dello scalo merci ferroviario di               
Marzaglia e del binario indipendente merci bivio Villanova - Modena -           
Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di Modena, presentato             
da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord - Direzione                          
compartimentale Infrastrutture - Bologna, e' conforme al Piano                  
regolatore generale vigente ed alla variante art. 15, L.R. 47/78                
adottata con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 7 aprile 2003,           
attualmente in salvaguardia;                                                    
d) di dare atto che il progetto di realizzazione dello scalo merci              
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio                 
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di           
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -                 
Direzione compartimentale infrastrutture - Bologna, e' coerente con i           
vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed in           
particolare e' conforme al Piano regolatore generale vigente del                
Comune di Modena ed alla variante art. 15, L.R. 47/78 adottata con              
delibera del Consiglio comunale di Modena n. 20 del 7 aprile 2003,              
attualmente in salvaguardia;                                                    
e) di dare atto che il Comune di Modena, con il medesimo atto prot.             
n. PG 126584/03 del 25 settembre 2003, a firma del Dirigente                    
responsabile, Marco Stancari, che costituisce l'Allegato 2, quale sua           
parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione, ha,               
inoltre, attestato che il progetto di realizzazione dello scalo merci           
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio                 
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di           
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -                 
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna non rientra nelle            
aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267/23;                    
f) di dare atto che il Comune di Modena, con atto prot. n. PG                   
126584/03 del 31 ottobre 2003, a firma del Dirigente responsabile,              
Alessandro Annovi, che costituisce l'Allegato 3, quale sua parte                
integrante e sostanziale, della presente deliberazione, ha rilasciato           
l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 29 ottobre 1999, n.            
490 e della L.R. 1 agosto 1978, n. 26 relativa al progetto di                   
realizzazione dello scalo merci ferroviario di Marzaglia e del                  
binario indipendente merci bivio Villanova - Modena - Marzaglia, nel            
comune di Modena, in provincia di Modena, presentato da RFI SpA -               
Zona territoriale Centro Nord - Direzione compartimentale                       
Infrastrutture - Bologna;                                                       
g) di dare atto che i pareri di competenza dell'ARPA - Sezione                  
provinciale di Modena sono ricompresi nel "Rapporto sull'impatto                
ambientale del progetto di realizzazione dello scalo merci                      
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio                 
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di           
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -                 
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna";                            
h) di dare atto che i pareri di competenza dell'Azienda Unita'                  
sanitaria locale di Modena sono ricompresi nel "Rapporto sull'impatto           
ambientale del progetto di realizzazione dello scalo merci                      
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio                 
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di           
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -                 
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna";                            
i) di dare atto che i nulla ota all'attraversamento delle strade                
provinciali e comunali interferite sono ricompresi nel "Rapporto                
sull'impatto ambientale del progetto di realizzazione dello scalo               
merci ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio           
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di           
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nrd -                  
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna";                            
j) di fare proprie le richieste della Soprintendenza per i Beni                 
archeologici, inviate con nota prot. n. 10864 del 25 settembre 2003,            
acquisita al prot. 28393/VIM del 26 settembre 2003 di questa Regione,           
relative all'approfondimento degli aspetti del "rischio archeologico"           
secondo le consuete modalita' adottate per le opere pubbliche di                
particolare impatto: ricerche bibliografiche, archivistiche, esame              
della foto aerea, ricognizioni di superficie, sondaggi di verifica;             
tali indagini conoscitive si devono considerare del tutto preliminari           
e dovranno essere realizzate, sotto la direzione della                          
Sovrintendenza, da ditta specializzata in attivita' archeologiche;              
k) di dare atto che il Ministero delle Infrastrutture non ha                    
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai            
fini dell'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 151              
del DLgs 490/99, e trova quindi applicazione il disposto dell'art.              
14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive                  
modificazioni;                                                                  
l) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni ambientali ed                  
architettonici non ha partecipato alla riunione conclusiva della                
Conferenza di Servizi, ai fini dell'esercizio del potere di                     
annullamento di cui all'art. 151 del DLgs 490/99, trova quindi                  
applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7                
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                                 
m) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni archeologici non ha            
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai            
fini dell'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 151              
del DLgs 490/99, trova quindi applicazione il disposto dell'art.                
14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive                  
modificazioni;                                                                  
n) di dare atto che l'Autorita' di Bacino del Po non ha partecipato             
alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai fini del               
rilascio del proprio parere di competenza, trova quindi applicazione            
il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n.             
241 e successive modificazioni;                                                 
o) di dare atto che l'ANAS non ha partecipato alla riunione                     
conclusiva della Conferenza di Servizi, ai fini dell'esercizio del              
potere di annullamento di cui all' art. 151 del DLgs 490/99, trova              
quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge           
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                               
p) di dare atto che la Societa' "Autostrade per l'Italia" non ha                
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai            
fini dell'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 151              
del DLgs 490/99, trova quindi applicazione il disposto dell'art.                
14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive                  
modificazioni;                                                                  
q) di dare atto che sia necessario, come previsto nelle prescrizioni            
contenute nel "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di                 
realizzazione dello scalo merci ferroviario di Marzaglia e del                  
binario indipendente merci bivio Villanova - Modena - Marzaglia, nel            
comune di Modena, in provincia di Modena, presentato da RFI SpA -               
Zona territoriale Centro Nord - Direzione compartimentale                       
Infrastrutture - Bologna", per la carenza degli elementi progettuali            
al livello di approfondimento necessario e poiche' esse non vengono             
acquisite all'interno della procedura di VIA, che le autorizzazioni             
relative alle attivita' da svolgersi nella fase di cantiere siano               
acquisite dalla ditta esecutrice dei lavori sulla base di una                   
progettazione esecutiva;                                                        
r) di dare atto che la Societa' RFI, con nota prot.                             
RFI/DMA.DIBO.TC.OC3/0138PA_03 del 10 ottobre 2003, acquisita al prot.           
n. 31313/VIM del 21 ottobre 2003 di questa Regione, si e' impegnata a           
dare attuazione alle richieste della Societa' "Autostrade per                   
l'Italia", inviate con nota prot. 4136 dell'11 settembre 2003,                  
acquisita al prot. 27345/VIM del 17 settembre 2003 di questa Regione,           
che conferma le osservazioni precedentemente inviate con nota prot.             
n. 2738 del 7 febbraio 2003;                                                    
s) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 9/99, che            
la durata della presente valutazione di impatto ambientale e'                   
stabilita in anni 4;                                                            
t) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,              
copia del presente atto deliberativo al proponente RFI SpA - Zona               
territoriale Centro Nord - Direzione compartimentale infrastrutture -           
Bologna;                                                                        
u) di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99                
copia del presente atto deliberativo al Ministero delle                         
Infrastrutture, Soprintendenza per i Beni archeologici, Autorita' di            
Bacino del Po, ANAS e Societa' "Autostrade per l'Italia", anche ai              
fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 14-ter, comma 7           
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                   
v) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,              
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva                    
competenza, copia del presente atto deliberativo alla Provincia di              
Modena, al Comune di Modena, all'ARPA Sezione di Modena, all'Azienda            
Unita' sanitaria locale di Modena;                                              
w) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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