DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2833
Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di realizzazione dello scalo merci di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio Villanova - Modena - Marzaglia, in comune di Modena. Presa d'atto delle determinazioni della CDS del 13 ottobre 2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di
Servizi del 13 ottobre 2003, contenute nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di realizzazione dello scalo merci
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna", che costituisce
l'Allegato 1, quale sua parte integrante e sostanziale, della
presente deliberazione, il progetto di realizzazione dello scalo
merci ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio
Villanova - Modena - Marzaglia e', nel complesso, ambientalmente
compatibile e quindi e' possibile realizzare l'infrastruttura in
oggetto con le prescrizioni citate all'interno del Rapporto nei punti
1.C., 2.C., 3.C. che sono riportate qui di seguito:
1) per quanto concerne le interferenze con la viabilita' si prescrive
che il progetto esecutivo preveda i necessari elaborati in cui siano
esplicitate le interazioni con le opere esistenti e con quelle in
fase di progettazione (IV corsia Autostrada A1 Milano-Bologna,
bretella autostradale da Modena a Sassuolo, tangenziale Nord di
Modena, variante nord alla Via Emilia); in tale senso dovra' essere
preventivamente verificata la fattibilita' degli interventi e
prodotto un preciso coordinamento attuativo, ovvero dovranno essere
individuate le opere che dovranno essere assunte come invarianti e
vincoli per i soggetti che interverranno successivamente e dovranno
essere individuate puntualmente le modalita' attuative in caso di
intervento disgiunto;
2) in relazione all'esistenza, all'altezza del Canalazzo di
Cittanova, di un ponte situato su un vecchio manufatto idraulico
utilizzato per il transito della ciclopedonale Modena Ponte Alto -
Sassuolo Pescale ed in considerazione della previsione di un
rifacimento delle sponde del corso d'acqua, si prescrive che: - deve
essere assicurata l'integrita' del percorso ciclopedonale lungo il
fiume Secchia e la regolare transitabilita' su di esso; - deve essere
garantita la transitabilita' di pedoni e ciclisti anche durante la
fase di esecuzione dei lavori; - per qualsiasi intervento che
interferisca con il percorso ciclopedonale deve essere data
preventiva comunicazione alla Provincia di Modena UO Parchi - Foreste
- Educazione ambientale; - devono essere realizzate opportune
schermature verdi tra la ferrovia ed il percorso ciclopedonale nei
punti di maggiore vicinanza;
3) si prescrive che, relativamente al terzo binario, i progetti
relativi alla soluzione delle interferenze con la viabilita'
preesistente, pur proposti e attuati preventivamente dalla Soc. ASG
Scarl per conto di Cepav, nell'ambito degli interventi riguardanti la
variante alla linea FS storica, tengano conto degli ingombri e delle
esigenze attuative del terzo binario; tali progetti dovranno essere
sottoposti al Comune di Modena ed approvati dal Comune di Modena per
quanto afferente alla viabilita' comunale;
4) si prescrive che per la realizzazione dell'impianto areale merci
di prima fase, sia individuata un'area di cantiere all'interno del
perimetro di acquisizione dello scalo nel suo sviluppo a ovest del
Canalazzo, o, in alternativa, all'interno del perimetro dell'area di
futura espansione a est del Canalazzo medesimo, e ne sia proposto il
recepimento nel Piano di cantierizzazione gia' approvato, previa
domanda di variante che dovra' essere approvata, secondo quanto
stabilito attraverso l'accordo procedimentale integrativo del 31
luglio 1998, dal Comune di Modena;
5) si prescrive che per la realizzazione degli elementi significativi
del terzo binario, che dovranno intervenire contestualmente con la
realizzazione della prima fase dello scalo merci (impianto areale) e
della rilocalizzazione della linea FS storica, si dia luogo ad
un'organizzazione delle attivita' e delle lavorazioni, d'intesa col
soggetto attuatore delle opere relative alla rilocalizzazione della
linea FS storica, che, senza investire nuove aree, garantisca
tuttavia la contestualita' degli interventi;
6) ove il cantiere impiantato in ottemperanza alla precedente
prescrizione relativa all'impianto areale di prima fase possa
compromettere o ritardare la realizzazione della II fase
dell'intervento, RFI procedera' allo smantellamento di detta area e a
riproporne ove necessario una ulteriore, anche in questo caso con
procedura di variante al Piano di cantierizzazione approvato;
9) indipendentemente dalla tempistica di attuazione delle opere di
propria competenza, RFI dovra' procedere alla contestualita' dei
negoziati per l'acquisizione bonaria, o per l'eventuale esproprio,
delle relative aree, quando le proprieta' interferite risultino o
siano risultate interessate dalle acquisizioni per le infrastrutture
ferroviarie e/o connesse opere provvisionali e di mitigazione per la
realizzazione del progetto di rilocalizzazione della linea storica,
conferendo in tal senso pieno mandato al Consorzio Cepavuno, che
applichera' le condizioni e i criteri valutativi adottati per le
altre acquisizioni gia' eseguite; cio' fermo restando che, in caso di
esproprio, i pagamenti potranno intervenire solo ad intervenuta
dichiarazione della pubblica utilita';
10) il complesso degli interventi di cui al progetto preliminare
sottoposto alla presente procedura di VIA, potra' trovare attuazione
in fasi successive, anche se i singoli interventi dovranno comunque
risultare tratti da una progettazione esecutiva dell'opera completa,
rendendosi RFI garante della loro fattibilita' parziale nonche'
garante della compiuta realizzazione delle opere nel loro complesso;
9) si prescrive che il progetto esecutivo contenga studi su: -
situazione ante-operam e post-operam relativamente alla viabilita'
stradale con individuazione dei percorsi probabili per le
movimentazioni delle merci in uscita e in ingresso dallo scalo merci
di Marzaglia; - modifiche alla qualita' dell'aria indotte dalle opere
in esame a regime; - definizione precisa delle attivita' di cantiere
con specificazione dei percorsi utilizzati anche sulla viabilita'
ordinaria; - stima dell'impatto sulla qualita' dell'aria nella fase
di cantiere, individuazione dei ricettori impattati in modo non
trascurabile, opere di mitigazione ed attivita' di controllo e
verifica dell'efficacia dei provvedimenti presi;
10) e', inoltre, necessario approfondire il tema relativo allo scalo
merci individuando le problematiche, i ricettori impattati, le opere
di mitigazione e le attivita' di controllo e verifica dell'efficacia
dei provvedimenti presi;
11) relativamente alle opere di mitigazione, durante le attivita' di
cantiere e' necessario siano rispettate le seguenti prescrizioni di
carattere gestionale: a) realizzazione di dispositivi per la pulizia
delle ruote all'ingresso e all'uscita dai cantieri; b) adeguata
pavimentazione delle aree interessate dallo spostamento dei mezzi
d'opera; c) delimitazione delle aree e delle piste di accesso ai
cantieri con opportuni sistemi di schermatura (barriere di
contenimento per la diffusione di polveri); d) delimitazione e
compartimentazione delle aree destinate allo stoccaggio del materiale
a possibile diffusione di polveri; e) bagnatura periodica dell'area
di cantiere con frequenza congrua al periodo meteorologico; f)
utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di
approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
g) utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze
comunali e provinciali, nonche' alle normative ambientali relative
alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi; h) obbligo di
velocita' ridotta sulla viabilita' di servizio al fine di contenere
il sollevamento delle polveri; i) verifica dell'esistenza di
emissioni fisse e dell'eventuale applicazione delle disposizioni di
cui al DPR 203/88;
12) in fase di progetto esecutivo, inoltre, si prescrive la
predisposizione di un adeguato piano di monitoraggio da sottoporre
preventivamente a valutazione degli organi competenti. Il piano
dovra' essere articolato in due fasi, una ante-operam, che si
conclude prima dell'inizio dell'attivita', e una in corso d'opera che
riguarda l'intero periodo di realizzazione delle opere. Il piano di
monitoraggio, inoltre, dovra' indicare almeno: - le metodiche di
rilevamento, analisi ed elaborazione dati; - i criteri per la
determinazione delle aree e dei punti da sottoporre al controllo
ambientale; - l'articolazione temporale delle attivita' e la
frequenza delle misure; - i parametri da rilevare nel periodo di
osservazione; - l'ubicazione dei punti ritenuti significativi per i
rilievi; - le modalita' per la gestione e rappresentazione dei
risultati (ad esempio relazioni a cadenza prestabilita in cui
vengono valutati i risultati delle campagne di monitoraggio);
13) in sede di progetto esecutivo si prescrive che sia effettuato,
per l'area in cui il binario merci indipendente interessa acquiferi
sotterranei tutelati, un apposito studio contenente l'esame degli
aspetti concernenti l'effettivo grado di potenziale esposizione
dell'acquifero a fattori di inquinamento. Sara' necessario
predisporre un'apposita campagna di sondaggi e prove penetrometriche
in grado di evidenziare litologia di superficie, altezza del tetto
delle ghiaie, soggiacenza della falda e caratterizzazione dei
litotipi, dalla superficie topografica al tetto delle ghiaie, da
concordare preventivamente con ARPA territorialmente competente;
14) nel tratto iniziale della linea che interferisce con il perimetro
di protezione primaria (PA1) dei pozzi di Marzaglia 1 (campo
acquifero META - acquiferi vulnerabili), identificati dal n. 30 e n.
31 della cartografia del Piano regolatore, si prescrive che siano
attuate tutte le misure di protezione efficaci, atte a preservare la
falda, ad evitare ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo
mediante il convogliamento delle acque meteoriche verso recettori
superficiali opportunamente specificati, e che siano predisposti
tutti i presidi di intervento in caso di situazioni di sversamenti
accidentali di sostanze inquinanti;
15) in particolare si prescrive che il progetto esecutivo contenga: -
la specificazione del dimensionamento, delle caratteristiche tecnico
costruttive, delle modalita' di funzionamento del sistema di
collettamento, raccolta e trattamento delle acque meteoriche in
particolare per quanto riguarda la galleria e lo scavalco della linea
storica e dei liquidi accidentalmente sversati sulla sede stradale; -
in corrispondenza dei tratti di scavalcamento dei corsi d'acqua, le
soluzioni tecnico-costruttive piu' idonee ad evitare, in caso di
eventi incidentali, la caduta di veicoli in alveo; - per tutte le
opere profonde, le opportune modalita' volte a scongiurare
possibilita' di inquinamento delle falde sotterranee; - soprattutto
nei tratti presenti su zone ad alta vulnerabilita' A, tutte le misure
di protezione efficaci ad evitare ristagni idrici e dispersioni di
agenti inquinanti nel suolo: a) le acque meteoriche siano convogliate
verso recettori superficiali opportunamente specificati; b) nel caso
di stoccaggio di sostanze pericolose, si provvedera' ad individuare
un'area adeguata; tale area dovra' essere recintata e posta lontano
dai baraccamenti e dalla viabilita' di transito dei mezzi di
cantiere; c) lo stoccaggio e la gestione di tali sostanze verranno
effettuati con l'intento di proteggere il sito da potenziali agenti
inquinanti; d) le sostanze pericolose dovranno essere contenute in
contenitori idonei e protetti; e) dovranno essere inoltre fornite
accurate istruzioni ai lavoratori al fine di prevenire sversamento di
sostanze pericolose; f) il serbatoio del carburante dovra' essere
posto all'interno di una vasca di contenimento di capacita' pari o
superiore a quella dello stesso serbatoio; questa dovra' essere posta
in un'area pavimentata, per impedire la contaminazione del suolo
durante le operazioni di rifornimento, e protetta da una tettoia;
16) per l'approvvigionamento idrico si prescrive l'utilizzo della
risorsa idrica superficiale per tutti gli usi compatibili, al fine di
garantire la priorita' dell'uso idropotabile alla risorsa sotterranea
pregiata per la quale risulta necessario che siano avviati i
procedimenti di autorizzazione alla concessione di acqua pubblica,
presso l'Ente competente;
17) per quanto riguarda lo smaltimento degli scarichi civili e
industriali, si prescrive che il progetto esecutivo indichi la
tipologia degli scarichi, la georeferenziazione dei punti, e nel caso
di scarico in acque superficiali l'indicazione del primo corpo
recettore e del percorso delle acque reflue fino al corpo idrico
significativo (definiti dalla delibera della Giunta regionale
1420/02);
18) si ribadisce che gli scarichi industriali in acque superficiali
e/o in fognatura devono rispettare i limiti specifici indicati
rispettivamente in Tabella 3, Allegato 5 del DLgs 152/99, mentre gli
scarichi domestici, i limiti di Tabella II della L.R. 7/83; inoltre
lo scarico puo' essere effettuato solo previa autorizzazione
rilasciata dall'Ente competente;
19) per quanto riguarda le lavorazioni in vicinanza di corsi d'acqua
dovra' essere limitato l'impatto sulla sezione idraulica e sulla
produzione di sedimenti, in accordo con i Consorzi di bonifica e/o
gli Enti competenti;
20) per i processi che lo consentono, nella fase di cantierizzazione
si prescrive che siano progettati ed utilizzati sistemi di massimo
ricircolo della risorsa idrica (l'utilizzo della risorsa deve
rispettare le direttive di risparmio idrico indicate nel documento
"Proposta di provvedimenti volti alla riduzione della concentrazione
di nitrati nelle acque sotterranee ed alla riduzione del consumo
idrico in provincia di Modena", approvata con delibera della Giunta
provinciale n. 465 del 12 novembre 2002);
21) per quanto riguarda il sistema idrico superficiale e sotterraneo,
per lo scalo merci, si prescrive: a) la dorsale principale costituita
dal manufatto scatolare in c.a. (2,50 x 1,30), che raccoglie le acque
meteoriche e quelle provenienti dall'impianto di sedimentazione -
disoleazione afferente al Canalazzo di Cittanova, dovra' essere
dotata nel punto di innesto di appositi accorgimenti in grado di
annullare l'effetto del rigurgito del Canalazzo, in quanto esso e'
tributario del fiume Secchia e soggiacendo quindi ai livelli
idrometrici prodotti dal fiume stesso; b) occorre l'acquisizione del
parere di merito dell'Autorita' idraulica competente per lo scarico
delle acque bianche nel Canalazzo di Cittanova comporta
l'attraversamento dell'arginatura da questi posseduta; c)
l'interferenza con il rio Ghiarola deve essere risolta avendo a
riferimento anche le altre opere infrastrutturali in progetto
riferibili all'intervento, risultando comunque non condivisibile
l'ipotizzata soluzione a "falsa rinaturalizzazione" del tratto
adiacente alla Via Emilia, che si propone in un contesto
profondamente alterato; d) le acque reflue prodotte dai servizi
igienici degli edifici destinati ad uffici, dovranno essere dotate di
apposito impianto di depurazione prima dell'immissione nella rete
idrografica superficiale;
22) per quanto riguarda il sistema idrico superficiale e sotterraneo,
per il terzo binario, si rileva che, in quanto nel SIA vengono
riportati i commenti ad uno studio condotto sulle interferenze con i
corpi idrici sotterranei, senza riportare tale studio, si prescrive
che detto studio debba essere fornito agli Enti competenti;
23) si prescrive che le indicazioni sopra esposte debbano essere
soggette a verifica d'ottemperanza da parte del Comune di Modena;
24) si prescrive il riutilizzo del materiale di scavo per il
ripristino di cave a seguito di analisi, da inoltrare preventivamente
agli Enti di controllo competenti, che ne dimostrino la conformita' a
quanto previsto dalle NTA del PAE;
25) si prescrive che il progetto esecutivo completi l'analisi
dell'impatto da rumore e quindi valuti gli effetti acustici del nuovo
progetto sui 4 ricettori scelti per caratterizzare l'ante-operam
(punti PMA, PMB, PMC, PMD);
26) si prescrive, inoltre, che il progetto esecutivo completi
l'analisi dell'impatto da rumore e quindi estenda lo studio di
impatto acustico al futuro scalo merci;
27) si prescrive che il progetto esecutivo riconsideri le ipotesi
mitigatorie adottate (barriere acustiche fonoassorbenti/trasparenti)
nel caso specifico di ricettori posti a lunga distanza (oltre 150
m.);
28) per quanto riguarda le opere di mitigazione dell'impatto acustico
si prescrive che sia presentato al Comune di Modena, di intesa tra i
proponenti interessati, un progetto unitario e condiviso - che dal
Comune medesimo dovra' essere poi validato a fini di verifica
d'ottemperanza - dal quale emergano: a) le condizioni di esposizione
a regime tenuto conto dei coesistenti fattori di alterazione del
clima acustico derivanti dall'esercizio dell'impianto merci, della
linea storica e del terzo binario; b) la rappresentazione della
cartografia tematica delle curve isofoniche, per verificare gli
effetti reali di alterazione del clima acustico derivante dalla
realizzazione dell'intervento mitigato, e l'ottimizzazione della
scelta allocativa per la ricostruzione, ai sensi della L.R. 38/98, di
eventuali edifici colpiti dalla dichiarazione di oggettiva
incompatibilita'; a tal riguardo si evidenzia che dovra' essere
specificamente valutato il ruolo del terzo binario ai fini della
dichiarazione di oggettiva incompatibilita' di edifici disposti lungo
la linea, con uno specifico elaborato che identifichi e motivi le
variazioni rispetto alle precedenti proposte, ovvero le conferme; c)
i dispositivi di mitigazione consistenti in barriere, schermi,
interventi sui ricettori, individuando nuove previsioni e
modificazioni di gia' previsti dispositivi, a causa della presenza
del terzo binario e/o dello scalo; d) dovra' essere documentato,
all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie, il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento sul
rumore ferroviario, e all'esterno di essa il rispetto dei limiti
previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale e dei
limiti differenziali; e) una esatta rappresentazione della variazione
indotta, malgrado i dispositivi di mitigazione posti in atto, a
carico di tutti i ricettori abitativi compresi nella fasce di 250
dalle infrastrutture, con evidenziazione dei livelli equivalenti
differenziali ante e post operam, al fine di consentire la puntuale
identificazione di quelli in corrispondenza dei quali e' ipotizzato
il conseguimento di un incremento superiore ai 3 dB(A), cui compete
ai sensi dell'accordo integrativo locale in materia di espropri ed
indennizzi la corresponsione di un indennizzo pecuniario; f) la
scansione temporale degli interventi, qualora diversi tempi di
realizzazione delle opere inducano i proponenti a ipotizzare tempi
diversi di realizzazione o completamento o integrazione degli
interventi di mitigazione, con precisazione del soggetto attuatore -
RFI SpA o CEPAV - degli interventi stessi, fermo restando l'obbligo
di documentare, in caso di interventi ad attuazione o completamento
differiti, il pieno rispetto delle norme nel periodo transitorio;
29) si prescrive che il progetto esecutivo valuti, in base alla norma
tecnica presa a riferimento (UNI 9614), i livelli di vibrazione
massimi sui ricettori e proponga un'ipotesi mitigatoria, sul disturbo
da vibrazioni per il rientro nei valori limite suggeriti dalla norma
da concordare con gli organi istituzionalmente competenti (Provincia,
Comune, ARPA);
30) per quanto riguarda le opere a verde di mitigazione paesaggistica
si prescrive quanto segue: a) le aree e gli impianti lineari
finalizzati alla congiunta mitigazione paesaggistica del terzo
binario di immissione in linea dallo scalo merci e della linea
storica, - ovvero alla congiunta mitigazione paesaggistica
dell'impianto areale dello scalo e della linea storica, - previa
intesa tra i soggetti proponenti, siano contemplati in un unico
progetto definitivo da presentare e da sottoporre all'approvazione
del Comune di Modena, comprensivo anche del relativo piano parcellare
d'esproprio, da redigersi in conformita' a quanto previsto
dall'accordo procedimentale integrativo del 1998, e nel rispetto
della prassi di concertazione - negoziazione con le Associazioni
professionali agricole e con le stesse proprieta' interferite gia'
posta in atto per la linea veloce e per la linea storica; b) un
apposito elaborato di tale progetto definitivo evidenzi le parti in
cui l'attuazione delle opere a verde debba essere differita in
relazione alla successiva realizzazione di opere connesse al terzo
binario, stabilendo nel contempo anche gli eventuali interventi
compensativi; c) per quanto riguarda le aree di mitigazione a verde
esclusivamente riferite all'impianto areale dello scalo merci e'
posta in facolta' del proponente l'opzione tra integrazione delle
relative previsioni nel sopra citato progetto comune col verde di
mitigazione della linea storica, o presentazione al Comune di Modena
di un progetto definitivo ad hoc, fermo restando l'assoggettamento
alle modalita' operative e allo schema procedimentale sopra
richiamati per il progetto "comune". E' comunque prescritta
l'unificazione delle connesse procedure espropriative;
31) le precedenti prescrizioni sono soggette a verifica
d'ottemperanza da parte del Comune di Modena;
32) in considerazione della complessita' e della molteplicita' dei
temi che richiedono una verifica successiva sia in fase progettuale
che in fase operativa, si ritiene necessario la istituzione di un
organismo di verifica e controllo di natura simile a quella
dell'Osservatorio ambientale gia' attivato per altri progetti a
livello nazionale (TAV);
b) di dare atto che il parere sull'impatto ambientale previsto al
comma 2 dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996 da parte
dell'Amministrazione comunale di Modena e dell'Amministrazione
provinciale di Modena e' ricompresa nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di realizzazione dello scalo merci
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna", ai sensi
dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni;
c) di dare atto che il Comune di Modena, con atto prot. n. PG
126584/03 del 25 settembre 2003, a firma del Dirigente responsabile,
Marco Stancari, che costituisce l'Allegato 2, quale sua parte
integrante e sostanziale, della presente deliberazione, ha attestato
che il progetto di realizzazione dello scalo merci ferroviario di
Marzaglia e del binario indipendente merci bivio Villanova - Modena -
Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di Modena, presentato
da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord - Direzione
compartimentale Infrastrutture - Bologna, e' conforme al Piano
regolatore generale vigente ed alla variante art. 15, L.R. 47/78
adottata con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 7 aprile 2003,
attualmente in salvaguardia;
d) di dare atto che il progetto di realizzazione dello scalo merci
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -
Direzione compartimentale infrastrutture - Bologna, e' coerente con i
vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed in
particolare e' conforme al Piano regolatore generale vigente del
Comune di Modena ed alla variante art. 15, L.R. 47/78 adottata con
delibera del Consiglio comunale di Modena n. 20 del 7 aprile 2003,
attualmente in salvaguardia;
e) di dare atto che il Comune di Modena, con il medesimo atto prot.
n. PG 126584/03 del 25 settembre 2003, a firma del Dirigente
responsabile, Marco Stancari, che costituisce l'Allegato 2, quale sua
parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione, ha,
inoltre, attestato che il progetto di realizzazione dello scalo merci
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna non rientra nelle
aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267/23;
f) di dare atto che il Comune di Modena, con atto prot. n. PG
126584/03 del 31 ottobre 2003, a firma del Dirigente responsabile,
Alessandro Annovi, che costituisce l'Allegato 3, quale sua parte
integrante e sostanziale, della presente deliberazione, ha rilasciato
l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 29 ottobre 1999, n.
490 e della L.R. 1 agosto 1978, n. 26 relativa al progetto di
realizzazione dello scalo merci ferroviario di Marzaglia e del
binario indipendente merci bivio Villanova - Modena - Marzaglia, nel
comune di Modena, in provincia di Modena, presentato da RFI SpA -
Zona territoriale Centro Nord - Direzione compartimentale
Infrastrutture - Bologna;
g) di dare atto che i pareri di competenza dell'ARPA - Sezione
provinciale di Modena sono ricompresi nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di realizzazione dello scalo merci
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna";
h) di dare atto che i pareri di competenza dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Modena sono ricompresi nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di realizzazione dello scalo merci
ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nord -
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna";
i) di dare atto che i nulla ota all'attraversamento delle strade
provinciali e comunali interferite sono ricompresi nel "Rapporto
sull'impatto ambientale del progetto di realizzazione dello scalo
merci ferroviario di Marzaglia e del binario indipendente merci bivio
Villanova - Modena - Marzaglia, nel comune di Modena, in provincia di
Modena, presentato da RFI SpA - Zona territoriale Centro Nrd -
Direzione compartimentale Infrastrutture - Bologna";
j) di fare proprie le richieste della Soprintendenza per i Beni
archeologici, inviate con nota prot. n. 10864 del 25 settembre 2003,
acquisita al prot. 28393/VIM del 26 settembre 2003 di questa Regione,
relative all'approfondimento degli aspetti del "rischio archeologico"
secondo le consuete modalita' adottate per le opere pubbliche di
particolare impatto: ricerche bibliografiche, archivistiche, esame
della foto aerea, ricognizioni di superficie, sondaggi di verifica;
tali indagini conoscitive si devono considerare del tutto preliminari
e dovranno essere realizzate, sotto la direzione della
Sovrintendenza, da ditta specializzata in attivita' archeologiche;
k) di dare atto che il Ministero delle Infrastrutture non ha
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai
fini dell'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 151
del DLgs 490/99, e trova quindi applicazione il disposto dell'art.
14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
l) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni ambientali ed
architettonici non ha partecipato alla riunione conclusiva della
Conferenza di Servizi, ai fini dell'esercizio del potere di
annullamento di cui all'art. 151 del DLgs 490/99, trova quindi
applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
m) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni archeologici non ha
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai
fini dell'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 151
del DLgs 490/99, trova quindi applicazione il disposto dell'art.
14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
n) di dare atto che l'Autorita' di Bacino del Po non ha partecipato
alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai fini del
rilascio del proprio parere di competenza, trova quindi applicazione
il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;
o) di dare atto che l'ANAS non ha partecipato alla riunione
conclusiva della Conferenza di Servizi, ai fini dell'esercizio del
potere di annullamento di cui all' art. 151 del DLgs 490/99, trova
quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
p) di dare atto che la Societa' "Autostrade per l'Italia" non ha
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai
fini dell'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 151
del DLgs 490/99, trova quindi applicazione il disposto dell'art.
14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
q) di dare atto che sia necessario, come previsto nelle prescrizioni
contenute nel "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di
realizzazione dello scalo merci ferroviario di Marzaglia e del
binario indipendente merci bivio Villanova - Modena - Marzaglia, nel
comune di Modena, in provincia di Modena, presentato da RFI SpA -
Zona territoriale Centro Nord - Direzione compartimentale
Infrastrutture - Bologna", per la carenza degli elementi progettuali
al livello di approfondimento necessario e poiche' esse non vengono
acquisite all'interno della procedura di VIA, che le autorizzazioni
relative alle attivita' da svolgersi nella fase di cantiere siano
acquisite dalla ditta esecutrice dei lavori sulla base di una
progettazione esecutiva;
r) di dare atto che la Societa' RFI, con nota prot.
RFI/DMA.DIBO.TC.OC3/0138PA_03 del 10 ottobre 2003, acquisita al prot.
n. 31313/VIM del 21 ottobre 2003 di questa Regione, si e' impegnata a
dare attuazione alle richieste della Societa' "Autostrade per
l'Italia", inviate con nota prot. 4136 dell'11 settembre 2003,
acquisita al prot. 27345/VIM del 17 settembre 2003 di questa Regione,
che conferma le osservazioni precedentemente inviate con nota prot.
n. 2738 del 7 febbraio 2003;
s) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 9/99, che
la durata della presente valutazione di impatto ambientale e'
stabilita in anni 4;
t) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,
copia del presente atto deliberativo al proponente RFI SpA - Zona
territoriale Centro Nord - Direzione compartimentale infrastrutture -
Bologna;
u) di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99
copia del presente atto deliberativo al Ministero delle
Infrastrutture, Soprintendenza per i Beni archeologici, Autorita' di
Bacino del Po, ANAS e Societa' "Autostrade per l'Italia", anche ai
fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 14-ter, comma 7
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
v) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza, copia del presente atto deliberativo alla Provincia di
Modena, al Comune di Modena, all'ARPA Sezione di Modena, all'Azienda
Unita' sanitaria locale di Modena;
w) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.