REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI RUSSI (RAVENNA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) relativa - Progetto di realizzazione di ampliamento della cava di argilla per laterizi "Ca' Babini" in comune di Russi, localita' San Pancrazio da parte della ditta Gattelli SpA

L'Autorita' competente Comune di Russi comunica la decisione relativa           
alla procedura di verifica (screening), concernente il                          
- progetto: realizzazione di ampliamento della cava di argilla per              
laterizi "Ca' Babini" in comune di Russi, localita' San Pancrazio da            
parte della ditta Gattelli SpA";                                                
- localizzato: Via Torre n. 2 - San Pancrazio di Russi (RA);                    
- presentato da: ditta Gattelli SpA con sede legale in Via Faentina             
Nord n. 32 - 48026 Russi (RA).                                                  
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4) - Cave e                 
torbiere.                                                                       
Il progetto e' localizzato: Via Torre n. 2 - San Pancrazio di Russi             
(RA).                                                                           
Il progetto interessa il territorio del comune di Russi e della                 
provincia di Ravenna.                                                           
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Auotorita'                     
competente, Comune di Russi, con deliberazione della Giunta comunale            
n. 213 del 20 novembre 2003 ha assunto la seguente decisione:                   
delibera:                                                                       
1) di dichiarare l'esito della procedura di screening relativa al               
progetto di cui in premessa come segue: verifica positiva del                   
progetto di "Realizzazione di ampliamento della cava di argilla per             
laterizi Ca' Babini" in comune di Russi, localita' San Pancrazio" ed            
esclusione dall'ulteriore procedura di VIA con le prescrizioni di               
seguito riportate:                                                              
A. dovranno essere chiarite alcune considerazioni in merito                     
relativamente alla stabilita' della scarpata di scavo quali: -                  
coefficiente di stabilita' con azione sismica per il lungo periodo; -           
stabilita' a lungo termine dei cumuli provvisori; sarebbe oltremodo             
opportuno fare delle valutazioni in senso piu' cautelativo,                     
relativamente alle variazioni di pendenza nonche' individuare la                
pendenza della scarpata transitoria in fase di tombamento;                      
B. e' necessario ricordare che l'utilizzo di materiale di defecazione           
dello zuccherificio, deve risultare compatibile alle caratteristiche            
agronomiche dell'area in oggetto e comunque deve essere autorizzato             
dalla Provincia. Risulta altresi' importante sottolineare che                   
l'utilizzo di altro materiale inerte per il riempimento dell'area di            
cava deve essere conforme a quanto previsto dalla delibera della                
Giunta regionale Emilia-Romagna del 28/7/2003, n. 1530 la quale                 
riporta nell'allegato "Primi indirizzi operativi per l'applicazione             
della nuova disciplina sulle discariche di rifiuti di cui al DLgs               
13/1/2003, n. 36 e DM 13/3/2003", all'art. 3, comma 2 alla lettera b            
- Ambito di applicazione: "l'impiego di rifiuti inerti idonei per il            
recupero ambientale di cave esaurite deve essere approvato dal Comune           
nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle attivita'                   
estrattive ed e' esculo dal campo di applicazione del DLgs 36/03 solo           
nel caso di utilizzo di rifiuti di cui all'art. 2, lett. e) del                 
medesimo decreto. Tale utilizzo deve comunque essere ricondotto                 
nell'ambito delle procedure previste dal DLgs 22/97, artt. 27 e 28,             
31 e 33.". In ogni caso, l'utilizzo di altro materiale inerte, cosi'            
come dichiarato dal proponente, deve comunque essere autorizzato                
dall'ente di competenza, ovvero la Provincia;                                   
C. deve essere presentata la documentazione richiesta relativamente             
alla relazione agronomica e ai piani di monitoraggio delle acque di             
falda (sia prima del ripristino che dopo il ripristino); il progetto            
esecutivo deve tener conto delle prescrizioni individuate ed essere             
coerente con quanto indicato nella relazione tecnica e negli                    
elaborati progettuali presentati, per la valutazione di screening,              
dal proponente;                                                                 
2) di dare mandato allo Sportello Unico del Comune di Russi:                    
- di trasmettere la presente delibera al proponente e a tutte le                
Amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,                  
autorizzazioni, licenze pareri, nulla osta, assensi comunque                    
denominati, necessari per la realizzazione del progetto, in base alla           
vigente normativa, nonche' agli enti e agli organi competenti in                
materia di controllo nelle materie ambientali;                                  
- di pubblicare nel Bollettino Ufficiale regionale della Regione                
Emilia-Romagna, per estratto, la decisione in merito alla procedura             
di verifica (screening) ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R.               
9/99 e successive modifiche ed integrazioni;                                    
3) di dare atto che le spese di istruttoria, che il proponente dovra'           
corrispondere alla Autorita' competente - Comune di Russi - ai sensi            
dell'art. 28 della L.R. 9/99, ammontano complessivamente a Euro                 
164,90 corrispondenti allo 0,02% del costo di realizzazione del                 
progetto pari ad Euro 824.500,00, comunicato dal proponente stesso              
nella domanda di attivazione della procedura di verifica (screening)            
in data 17/1/2003, prot. n. 668;                                                
4) di introitare la somma di Euro 32,98 al Cap. 2120 (Diritti di                
Segreteria per lo Sportello Unico) del Bilancio di previsione del               
2003 (Acc. 621/03);                                                             
5) di introitare la somma di Euro 131,92 al Cap. 5500 (Rimborso spese           
per servizi per conto terzi) del Bilancio di previsione del 2003                
(Acc. 622/03);                                                                  
6) di impegnare la somma di Euro 131,92 al Cap. 23500 (Spese per                
servizi per conto terzi) del Bilancio di previsione del 2003 (Imp.              
2484/03) e da liquidare dietro presentazione di regolare fattura di             
ARPA - Servizio provinciale di Ravenna presso Banca Unicredit ABI               
2008 CAB 02450 c/c di Tesoreria;                                                
7) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai            
sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs n. 267 del 18/8/2000.                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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