LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 11
Promozione della ricerca e della formazione in sanita'
1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e la formazione continua del personale del Ssr, la
Regione puo' promuovere, previe opportune intese con l'Universita',
forme di organizzazione che integrino le competenze scientifiche,
tecniche e professionali presenti, anche attraverso l'istituzione di
fondazioni per la promozione della ricerca e della formazione in
sanita', cui possono partecipare, con propria determinazione, le
Aziende sanitarie della provincia interessata.
2. Le risorse destinate a strutture, servizi ed interventi
nell'ambito del Ssr da parte delle fondazioni di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1
della Legge 23 dicembre 1998, n. 461) sono deliberate secondo il
principio della leale collaborazione, tenendo conto delle priorita' e
degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 2
1) Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 concerne Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11,
comma 1, del DLgs 20 novembre 1990, n. 356.