REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 50                                                               
Modifica alla legge regionale n. 31 del 2002                                    
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 25 novembre           
2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) e' inserito il                  
seguente comma:                                                                 
"7 bis. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il soggetto           
interessato, deposita la domanda di cui al comma 1 ed in attesa del             
sopralluogo, puo' presentare allo Sportello unico per l'edilizia una            
dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata da              
certificazione di conformita' dei lavori eseguiti con la quale si               
attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia                   
edilizia. Lo Sportello unico rilascia all'interessato ricevuta                  
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione del professionista,             
che costituisce certificato provvisorio di conformita' edilizia e               
agibilita', salvo quanto dovesse emergere dal controllo di cui al               
comma 4 e quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.".                  
NOTE ALL'ART. 50                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 25 novembre 2002,            
n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:             
"Art. 22 - Procedimento per il rilascio del certificato di                      
conformita' edilizia e agibilita'                                               
1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei                 
lavori il soggetto interessato presenta allo Sportello unico per                
l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformita'                
edilizia e agibilita' corredata:                                                
a) dalla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista,            
sottoscritta dal richiedente, che lo Sportello unico per l'edilizia             
provvede a trasmettere al catasto;                                              
b) da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi                     
allegati.                                                                       
2. Lo Sportello unico per l'edilizia comunica il nome del                       
responsabile del procedimento, il quale puo' richiedere, entro i                
successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti           
integrativi non a disposizione dell'Amministrazione o che non possono           
essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe            
il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per               
intero dal ricevimento degli atti.                                              
3. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' e' rilasciato            
entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.                             
4. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello unico           
per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del                    
certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza                       
dell'intervento realizzato agii elaborati di progetto approvati o               
presentati.                                                                     
5. Il Comune con il R.U.E. individua le modalita' per effettuare il             
controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai               
diversi ambiti del territorio.                                                  
6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la                
conformita' edilizia e agibilita' si intende attestata secondo quanto           
dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In              
tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato             
di conformita'.                                                                 
7. La conformita' edilizia e agibilita' comunque attestata non                  
impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di            
un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del                       
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi                        
strutturali.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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