LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 50
Modifica alla legge regionale n. 31 del 2002
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 25 novembre
2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) e' inserito il
seguente comma:
"7 bis. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il soggetto
interessato, deposita la domanda di cui al comma 1 ed in attesa del
sopralluogo, puo' presentare allo Sportello unico per l'edilizia una
dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata da
certificazione di conformita' dei lavori eseguiti con la quale si
attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia
edilizia. Lo Sportello unico rilascia all'interessato ricevuta
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione del professionista,
che costituisce certificato provvisorio di conformita' edilizia e
agibilita', salvo quanto dovesse emergere dal controllo di cui al
comma 4 e quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.".
NOTE ALL'ART. 50
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 22 - Procedimento per il rilascio del certificato di
conformita' edilizia e agibilita'
1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei
lavori il soggetto interessato presenta allo Sportello unico per
l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformita'
edilizia e agibilita' corredata:
a) dalla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista,
sottoscritta dal richiedente, che lo Sportello unico per l'edilizia
provvede a trasmettere al catasto;
b) da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi
allegati.
2. Lo Sportello unico per l'edilizia comunica il nome del
responsabile del procedimento, il quale puo' richiedere, entro i
successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti
integrativi non a disposizione dell'Amministrazione o che non possono
essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe
il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per
intero dal ricevimento degli atti.
3. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' e' rilasciato
entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.
4. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello unico
per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del
certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza
dell'intervento realizzato agii elaborati di progetto approvati o
presentati.
5. Il Comune con il R.U.E. individua le modalita' per effettuare il
controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai
diversi ambiti del territorio.
6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la
conformita' edilizia e agibilita' si intende attestata secondo quanto
dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In
tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato
di conformita'.
7. La conformita' edilizia e agibilita' comunque attestata non
impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di
un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi
strutturali.".