REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 14                                                               
Controllo per la prevenzione                                                    
degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici                      
1. Nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14130 - Controllo e prevenzione             
degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici, e'                  
disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo              
sottoindicato:                                                                  
a) Cap. 37090 "Spese per attrezzature finalizzate al controllo ed               
alla prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici e relative            
manutenzioni straordinarie (articolo 2, L.R. 22 gennaio 1980, n. 6;             
artt. 121 e 122, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" Esercizio 2005: Euro               
300.000,00.                                                                     
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 6             
concernente Nuovi interventi della Regione per il controllo e la                
prevenzione degli inquinamenti atmosferici e idrici e' il seguente:             
"Art. 2 - Centro regionale di coordinamento delle reti                          
Al fine di potenziare il rendimento delle reti periferiche ed                   
esaltarne l'efficacia previsionale, esse sono poste in collegamento             
con la postazione centrale regionale avente il compito di registrare            
i dati dalle stesse provenienti, di omogeneizzarli e renderli                   
confrontabili su tutto il territorio regionale.                                 
Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, il centro operativo             
regionale viene posto a disposizione del Comitato di cui all'art. 6             
della Legge n. 615 del 1966.                                                    
La Giunta regionale adotta le iniziative necessarie per il                      
potenziamento del centro ed il suo adeguamento a nuove esigenze.                
Essa dispone altresi' per la manutenzione ordinaria e straordinaria             
del centro stesso e per il suo collegamento con le reti periferiche,            
nonche' per il trattamento e la gestione scientifica dei dati.".                
2) Il testo dell'art. 121 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3            
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 121 - Funzioni della Regione in materia di inquinamento                   
atmosferico                                                                     
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203,            
la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento                       
atmosferico:                                                                    
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone               
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento                   
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla                  
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;                           
b) determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare una             
speciale protezione, valori di qualita' dell'aria piu' restrittivi di           
quelli fissati dalla normativa statale;                                         
c) determina valori limite di emissione nonche' particolari                     
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi            
e di servizio con emissioni in atmosfera;                                       
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di              
rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione                     
dell'inventario delle emissioni;                                                
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di             
emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di              
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti                  
normative statali.                                                              
3) Il testo dell'art. 122 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3            
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 122  - Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento              
atmosferico                                                                     
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati              
dalla Regione, individuano le zone per le quali e' necessario                   
predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo              
anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonche'             
di episodi acuti.                                                               
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi               
necessari ad assicurare valori di qualita' dell'aria entro i limiti             
determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato e'                   
trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi              
entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo'              
essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere                  
qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non puo'           
essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse,                
ovvero non vincolanti e in tal caso il piano puo' essere                        
motivatamente approvato.                                                        
3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato:                                     
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;              
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il           
territorio di piu' comuni;                                                      
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati,             
qualora riguardi il territorio di piu' province.                                
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni                   
amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche                   
direttive regionali:                                                            
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui             
agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, secondo le             
modalita' e le procedure fissate nel decreto medesimo;                          
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in            
atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988;               
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR n.             
203 del 1988, per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW           
termici.                                                                        
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite                
fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle           
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del              
DPR n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e           
33 del DLgs  n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle                   
attivita' di recupero dei rifiuti.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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