REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 2                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione esercita le funzioni concernenti:                                 
a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER)           
di cui agli articoli 8 e 9, nonche' il suo periodico aggiornamento              
sulla base dei risultati ottenuti;                                              
b) l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale,            
nonche' la definizione di politiche energetiche relative al settore             
industriale;                                                                    
c) la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti              
locali, di cui agli articoli 3 e 4;                                             
d) la promozione di attivita' di ricerca applicata, nonche' di                  
attivita' sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche              
convenzioni con enti e istituti di ricerca;                                     
e) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse           
regionale;                                                                      
f) la promozione di forme associative e consortili, anche riferite              
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del              
decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali                        
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni               
pubbliche), che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei            
del mercato elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni            
vigenti;                                                                        
g) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel                    
territorio regionale;                                                           
h) la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, e           
 dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000,             
n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni             
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della             
Legge 17 maggio 1999, n. 144);                                                  
i) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi            
di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse                     
geotermiche di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto                    
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti           
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), entro i                
limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera i), del              
medesimo decreto;                                                               
j) le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla            
costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia             
di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti                        
convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle                  
competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative                  
vigenti;                                                                        
k) il rilascio dell'intesa di cui alla Legge 9 aprile 2002, n. 55               
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7                   
febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la                    
sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformita' agli                 
indirizzi di cui al comma  3;                                                   
l) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti                  
attribuiti agli enti locali ai sensi della presente legge;                      
m) l'esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di             
persistente inattivita' degli stessi nell'esercizio delle funzioni ad           
essi attribuite, con le modalita' e nel rispetto dei termini previsti           
dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma             
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e                 
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con           
l'Universita');                                                                 
n) l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali             
prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuita'               
degli approvvigionamenti, in condizioni normali e non di                        
funzionamento, dei tradizionali sistemi di fornitura, anche sulla               
base di accordi con le imprese del settore;                                     
o) l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di           
energia e di misure a sostegno della sicurezza degli                            
approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati;                          
p) le intese e le iniziative di raccordo con lo Stato e le altre                
Regioni per lo sviluppo di attivita' e servizi che interessano il               
territorio di piu' regioni, nonche' per l'adozione di provvedimenti             
in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile del sistema                    
energetico regionale;                                                           
q) tutte le funzioni amministrative in materia di energia non                   
attribuite allo Stato e agli enti locali.                                       
2. In materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia,             
nonche' di fonti rinnovabili e assimilate, la Regione esercita le               
funzioni ed i compiti concernenti:                                              
a) la concessione di contributi per la progettazione, la                        
realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con                       
caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o                    
organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate di                 
energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto           
impatto ambientale, l'adozione di misure di risparmio energetico e di           
efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici               
pubblici e gli impianti produttivi;                                             
b) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per                 
l'attuazione del Titolo II della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme             
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso               
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle             
fonti rinnovabili di energia);                                                  
c) la promozione di attivita' di informazione e orientamento riguardo           
alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i               
consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilita'                 
ambientale dell'utilizzo dell'energia a parita' di servizio reso;               
d) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli             
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,                     
installazione, esercizio e controllo degli impianti energetici anche            
ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti           
termici di cui all'articolo 123 della legge regionale 21 aprile 1999,           
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);                                  
e) l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di             
specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione              
delle fonti rinnovabili ed assimilate e l'individuazione di aree                
territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui            
rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia           
elettrica e del gas naturale, in conformita' alle disposizioni                  
adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo             
16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante               
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonche'            
dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000;             
f) la disciplina degli attestati di certificazione energetica degli             
edifici, in conformita' alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento                
energetico nell'edilizia;                                                       
g) la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di linee           
guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e                
impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto                
conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme               
tecniche nazionali.                                                             
3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari              
competenti, definisce, in coerenza con gli obiettivi del PER di cui             
all'articolo 8, gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico                 
regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il                        
raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza,                   
continuita' ed economicita' degli approvvigionamenti in quantita'               
commisurata al fabbisogno interno. La Giunta regionale, nel                     
predisporre tali indirizzi, tiene conto dei dati inerenti la domanda,           
le potenzialita' del risparmio e di aumento dell'efficienza del                 
sistema, i flussi di energia, lo sviluppo della rete nazionale e                
l'evoluzione della potenza richiesta che il Gestore della rete di               
trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo           
n. 79 del 1999, provvede a trasmettere alla Regione in attuazione di            
apposito protocollo d'intesa promosso dalla Regione medesima.                   
4. La Regione inoltre:                                                          
a) promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza                   
energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti                
rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici                 
localizzati sul territorio regionale;                                           
b) applica i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema           
energetico regionale, d'intesa con il ministero competente, in                  
conformita' alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per             
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella                  
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;                   
c) promuove la partecipazione del sistema produttivo regionale allo             
sviluppo di progetti di intervento volti alla riduzione delle                   
emissioni gas serra in adesione ai meccanismi di flessibilita'                  
previsti dal protocollo di Kyoto.                                               
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo               
2001, n. 165 concernente Norme generali sull'ordinamento del lavoro             
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e' il seguente:                 
"Art. 1 - Finalita' ed ambito di applicazione                                   
(Art. 1 del DLgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del DLgs           
n. 80 del 1998)                                                                 
(omissis)                                                                       
2. Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le                          
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di              
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed                   
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le             
Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e                     
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi               
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e                 
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non                    
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le                 
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la           
rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le            
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 lulio 1999, n. 300.                    
(omissis)".                                                                     
2) Il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio             
2000, n. 164 concernente "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE                
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma           
dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n.144 e' il seguente:                  
"Art. 4 - Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di              
gas                                                                             
(omissis)                                                                       
5. A decorrere dall'1 gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo           
Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione da           
parte dei titolari di concessione di coltivazione e' destinato ad un            
contributo, in misura non superiore al 40%, relativamente al costo              
per rilievi geofisici di cui al presente articolo condotti dai                  
titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione. Sono             
esclusi dal contributo i rilievi geologici e il riprocessamento di              
dati geofisici.                                                                 
(omissis)".                                                                     
3) Il testo dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio            
2000, n.164 concernente Attuazione della direttiva n. 98/30/CE                  
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma           
dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e' il seguente:                 
"Art. 13 - Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle                  
capacita' di stoccaggio                                                         
1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del              
presente decreto il Ministero dell'industria, del commercio e                   
dell'artigianato emana le norme tecniche per l'effettuazione delle              
operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi           
da quelli di idrocarburi, ed in unita' geologiche profonde, con                 
riferimento alle normative europee in materia, e con il fine di                 
ampliare le capacita' di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle               
norme di sicurezza e tutela del territorio.                                     
2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto del                   
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in                   
funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio.                 
3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale           
dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un                
maggiore grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a                    
decorrere dall'1 gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo                
Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione e'           
destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione           
o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati            
per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad              
accertare l'idoneita' del giacimento all'attivita' di stoccaggio o              
all'incremento della capacita' di stoccaggio.                                   
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in lire                
annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del           
Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della Legge 16 aprile            
1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della              
Legge 21 dicembre 1999, n. 526.                                                 
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e                     
dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro             
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono             
stabiliti criteri e modalita' per la concessione del contributo di              
cui al comma 3 ad opera della Regione interessata.                              
6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di           
idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al           
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,                     
direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte            
a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed                      
economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.              
7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,           
sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia,                 
riconosca per un giacimento la possibilita' di cui sopra, valutate              
altresi' le necessita' di incrementare le capacita' di stoccaggio               
disponibili nel quadro della programmazione del sistema del gas,                
pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale degli                
idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la                     
presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso            
dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una                     
concessione di stoccaggio.                                                      
8. Resta ferma la facolta' del titolare della concessione di                    
coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di           
concessione di stoccaggio con le modalita' di cui all'articolo 11.              
9. In caso di concorrenza tra piu' domande, la concessione e'                   
attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la                
geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non                  
discriminatori da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 e previa                 
corresponsione al titolare della relativa concessione di                        
coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo            
da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero            
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'           
per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla               
data di entrata in vigore del presente decreto.                                 
10. In caso di assenza di presentazione di domande di concessione di            
stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione              
prosegue l'attivita' di coltivazione secondo il programma di                    
coltivazione approvato.".                                                       
4) Il testo dell'art. 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31               
marzo 1998, n. 112 concernente Conferimento di funzioni e compiti               
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 34 - Conferimento di funzioni alle Regioni                                
(omissis)                                                                       
4. E' altresi' delegata alle Regioni la determinazione delle tariffe            
entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera               
i).                                                                             
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono           
devoluti alle Regioni territorialmente interessate, le quali                    
provvedono altresi' alla loro determinazione entro i limiti fissati             
ai sensi dell'articolo 33, lettera c).                                          
(omissis)".                                                                     
5) Il testo dell'art. 33, comma 1, lettera i), del decreto                      
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente Conferimento di                   
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli              
enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.             
59 e' il seguente:                                                              
"Art. 33 - Funzioni e compiti riservati allo Stato                              
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative                        
concernenti:                                                                    
(omissis)                                                                       
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da                        
corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche,              
collaudi, ove non siano stabiliti con legge;                                    
(omissis)".                                                                     
6) La legge 9 aprile 2002, n. 55 concerne Conversione in legge, con             
modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante                 
misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico                 
nazionale.                                                                      
7) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6              
concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.              
Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e                        
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:                     
"Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della              
legge regionale n. 3 del 1999                                                   
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel             
rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere              
sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e            
persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni                 
amministrative e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema             
regionale e locale.                                                             
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti           
designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui                     
all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza              
dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna                 
all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a                 
trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.                      
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli           
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche               
attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla              
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di            
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che           
si intendono modificati.                                                        
5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 e' abrogato.".             
Comma 2                                                                         
8) La Legge 9 gennaio 1991, n. 10 concerne Norme per l'attuazione del           
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,            
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di                
energia.                                                                        
9) Il testo dell'art.123 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 123 - Impianti termici                                                    
1. E' delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla                 
conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi              
corsi di formazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84              
del DLgs n. 112 del 1998.                                                       
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalita' e             
le procedure indicate all'art. 16 della Legge 13 luglio 1966, n.                
615.".                                                                          
10) Il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo             
1999, n. 79 concernente Attuazione della direttiva 96/92/CE recante             
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 9 - L'attivita' di distribuzione                                          
1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle                  
proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza                  
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate            
le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita'              
per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed           
oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in                
vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai             
propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di           
cui all'articolo 4, numero 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643,             
continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di                
concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro                      
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il           
31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i               
responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario,               
dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi           
di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle                      
informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra               
l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi              
finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con                
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato           
di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla            
data di entrata in vigore del presente decreto.                                 
(omissis)".                                                                     
11) Il testo dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio           
2000, n.164 concernente Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante           
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma                   
dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e' il seguente:                 
"Art. 16 - Obblighi delle imprese di distribuzione                              
(omissis)                                                                       
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e             
lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi                
nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal                    
protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento              
dei risultati sono individuati con decreto del Ministro                         
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il            
Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare             
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.            
Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento,              
utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative             
di cui al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le                 
imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di                 
pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di                   
raccordo Regione-Autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e'           
verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con                
quelli nazionali.                                                               
(omissis)".                                                                     
12) La direttiva 2002/91/CE concerne Direttiva del Parlamento europeo           
e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia.                        
13) Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79           
concernente Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni            
per il mercato interno dell'energia elettrica e' il seguente:                   
"Art. 3 - Gestore della rete di trasmissione nazionale                          
1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito                  
"gestore", esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento               
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete           
di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla           
rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano                 
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche'            
siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente              
articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di                     
interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il            
gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente           
motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale           
fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete             
dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione                   
nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento               
sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita'              
delle reti interconnesse.                                                       
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi            
di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi             
ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo             
volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il            
minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la                
rete, di cui puo' essere proprietario, senza discriminazione di                 
utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione           
e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della               
rete, o a carico delle societa' proprietarie, in modo da assicurare             
la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti, nonche' lo              
sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del                   
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Al gestore           
sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e              
pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa               
vigente con riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso.             
Il gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto             
sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello              
svolgimento della sua attivita'.                                                
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni             
atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso           
a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del                   
servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale               
competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu' efficiente               
utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel            
sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici              
della rete. L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione            
prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti                    
energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.            
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore            
del presente decreto l'ENEL SpA costituisce una societa' per azioni             
cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni,               
eccettuata la proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti              
all'attivita' del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti            
afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le             
attivita' di competenza. Con propri decreti il Ministro                         
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'           
dell'energia elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi              
alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori           
conferimenti necessari all'attivita' del gestore e approva i                    
conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con proprio                   
provvedimento la data in cui la societa' assume la titolarita' e le             
funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla                 
medesima data le azioni della suddetta societa' sono assegnate a                
titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della                   
programmazione economica. I diritti dell'azionista sono esercitati              
d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della                       
programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio            
e dell'artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del gestore           
sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e                     
dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL SpA e' responsabile              
del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e               
delle attivita' di dispacciamento nonche' di quanto previsto dal                
comma 12.                                                                       
5. Il gestore della rete e' concessionario delle attivita' di                   
trasmissione e dispacciamento; la concessione e' disciplinata, entro            
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente                 
decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e               
dell'artigianato. Con analogo decreto, si provvede ad integrare o               
modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche               
nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il                   
Ministro delle attivita' produttive lo ritenga necessario, per la               
migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle           
attivita' riservate al gestore.                                                 
6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il                
dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e                
degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sulla base di                
direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas               
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente               
decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale adotta                 
regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in               
materia di progettazione e funzionamento degli impianti di                      
generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature                 
direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee           
dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di           
trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione                    
operativa tra le reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas             
verifica la conformita' delle regole tecniche adottate dal gestore              
alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il                  
gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga              
entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso            
possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di            
trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilita',            
fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale             
in relazione alle attivita' di trasmissione e di dispacciamento,                
diritti di esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di           
alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete di            
trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non             
puo' comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della               
rete stessa per le finalita' disciplinate dal presente decreto. Le              
regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella                  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla             
Commissione delle Comunita' Europee a norma dell'articolo 8 della               
direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.                           
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente            
decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e                            
dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per l'energia elettrica e il              
gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito            
della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di                 
tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi              
tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri              
funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il                  
gestore puo' affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro               
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di                
convenzioni approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il               
gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione                
nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta                 
giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di             
trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne              
hanno comunque la disponibilita', costituiscono una o piu' societa'             
di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono                 
trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le                
passivita', relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il                 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il                  
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica              
possono promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in             
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori            
del mercato.                                                                    
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le societa' che                    
dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli                     
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi           
di interconnessione con altre reti nel caso in cui non ne sia                   
proprietario; altrimenti il gestore risponde direttamente nei                   
confronti del Ministero delle attivita' produttive della tempestiva             
esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete               
deliberati. Le suddette convenzioni, sono stipulate in conformita' ad           
una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata             
in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro            
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta                   
dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a norma della Legge            
n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi            
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.                                 
Tale convenzione tipo prevede:                                                  
a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di             
manutenzione, gestione e sviluppo della rete;                                   
b)  un'adeguata remunerazione delle attivita' e degli investimenti,             
tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;                 
c) le modalita' di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la            
determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilita' di                
interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;               
d) le modalita' di coinvolgimento delle Regioni interessate in ordine           
agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle              
reti.                                                                           
9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni                          
dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di                     
trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni con le              
societa' che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono              
definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con                 
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e                            
dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica            
ed il gas. Fino alla assunzione della titolarita' da parte del                  
gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano            
responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e           
dei dispositivi di loro proprieta'; i costi relativi possono essere             
riconosciuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale                   
nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali inadempienze o                
disservizi sono sanzionati dall'Autorita' per l'energia elettrica ed            
il gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla che i            
rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle               
disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste           
dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della Legge 14 novembre 1995,            
n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino                   
l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione           
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del           
presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro                  
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.                               
10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e'               
dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente                
dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei              
clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori.            
La misura del corrispettivo e' determinata dall'Autorita' per                   
l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in               
vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai           
compiti previsti al comma 12 ed e' tale da incentivare il gestore               
allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo                  
criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento                    
l'Autorita' disciplina anche il periodo transitorio fino                        
all'assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al comma           
4.                                                                              
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente                
decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro                        
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il            
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,             
su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono               
altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema                    
elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca            
e le attivita' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e).                     
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente            
adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del            
corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti               
finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo di energia,             
e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.              
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con           
proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina           
la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di           
energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da           
parte dell'ENEL SpA al gestore della rete di trasmissione nazionale.            
Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di cui al comma 3                
dell'articolo 22 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai                  
produttori a prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia                    
elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato.              
Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro                    
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorita'            
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' ceduti al gestore, da           
parte dell'imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed            
i relativi diritti di cui al Titolo IV, lettera B), del provvedimento           
CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni e' fissata in otto anni            
a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il                 
prezzo corrisposto include anche il costo evitato.                              
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento             
di merito economico il gestore, restando garante del rispetto delle             
clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12           
al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti              
dal gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas include               
negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del                
gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia              
sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3                       
dell'articolo 11.                                                               
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette e'                  
rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere del                  
gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto                 
dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato.                           
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per           
gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, puo'              
avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto                  
tecnico del gestore.".                                                          
14) La direttiva 2003/87/CE concerne Direttiva del Parlamento europeo           
e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di            
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la             
direttiva 96/61/CE del Consiglio.                                               
15) La direttiva 96/61/CE concerne Direttiva del Consiglio sulla                
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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