LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni concernenti:
a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER)
di cui agli articoli 8 e 9, nonche' il suo periodico aggiornamento
sulla base dei risultati ottenuti;
b) l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale,
nonche' la definizione di politiche energetiche relative al settore
industriale;
c) la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti
locali, di cui agli articoli 3 e 4;
d) la promozione di attivita' di ricerca applicata, nonche' di
attivita' sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche
convenzioni con enti e istituti di ricerca;
e) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse
regionale;
f) la promozione di forme associative e consortili, anche riferite
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei
del mercato elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni
vigenti;
g) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel
territorio regionale;
h) la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, e
dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della
Legge 17 maggio 1999, n. 144);
i) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi
di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse
geotermiche di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), entro i
limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera i), del
medesimo decreto;
j) le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia
di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti
convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle
competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative
vigenti;
k) il rilascio dell'intesa di cui alla Legge 9 aprile 2002, n. 55
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformita' agli
indirizzi di cui al comma 3;
l) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti
attribuiti agli enti locali ai sensi della presente legge;
m) l'esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di
persistente inattivita' degli stessi nell'esercizio delle funzioni ad
essi attribuite, con le modalita' e nel rispetto dei termini previsti
dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita');
n) l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali
prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuita'
degli approvvigionamenti, in condizioni normali e non di
funzionamento, dei tradizionali sistemi di fornitura, anche sulla
base di accordi con le imprese del settore;
o) l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di
energia e di misure a sostegno della sicurezza degli
approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati;
p) le intese e le iniziative di raccordo con lo Stato e le altre
Regioni per lo sviluppo di attivita' e servizi che interessano il
territorio di piu' regioni, nonche' per l'adozione di provvedimenti
in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile del sistema
energetico regionale;
q) tutte le funzioni amministrative in materia di energia non
attribuite allo Stato e agli enti locali.
2. In materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia,
nonche' di fonti rinnovabili e assimilate, la Regione esercita le
funzioni ed i compiti concernenti:
a) la concessione di contributi per la progettazione, la
realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con
caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o
organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate di
energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto
impatto ambientale, l'adozione di misure di risparmio energetico e di
efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici
pubblici e gli impianti produttivi;
b) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per
l'attuazione del Titolo II della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia);
c) la promozione di attivita' di informazione e orientamento riguardo
alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i
consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilita'
ambientale dell'utilizzo dell'energia a parita' di servizio reso;
d) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti energetici anche
ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti
termici di cui all'articolo 123 della legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
e) l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di
specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate e l'individuazione di aree
territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui
rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia
elettrica e del gas naturale, in conformita' alle disposizioni
adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonche'
dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000;
f) la disciplina degli attestati di certificazione energetica degli
edifici, in conformita' alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico nell'edilizia;
g) la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di linee
guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e
impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto
conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme
tecniche nazionali.
3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari
competenti, definisce, in coerenza con gli obiettivi del PER di cui
all'articolo 8, gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico
regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il
raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza,
continuita' ed economicita' degli approvvigionamenti in quantita'
commisurata al fabbisogno interno. La Giunta regionale, nel
predisporre tali indirizzi, tiene conto dei dati inerenti la domanda,
le potenzialita' del risparmio e di aumento dell'efficienza del
sistema, i flussi di energia, lo sviluppo della rete nazionale e
l'evoluzione della potenza richiesta che il Gestore della rete di
trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 79 del 1999, provvede a trasmettere alla Regione in attuazione di
apposito protocollo d'intesa promosso dalla Regione medesima.
4. La Regione inoltre:
a) promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza
energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti
rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici
localizzati sul territorio regionale;
b) applica i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema
energetico regionale, d'intesa con il ministero competente, in
conformita' alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
c) promuove la partecipazione del sistema produttivo regionale allo
sviluppo di progetti di intervento volti alla riduzione delle
emissioni gas serra in adesione ai meccanismi di flessibilita'
previsti dal protocollo di Kyoto.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2001, n. 165 concernente Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' ed ambito di applicazione
(Art. 1 del DLgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del DLgs
n. 80 del 1998)
(omissis)
2. Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 lulio 1999, n. 300.
(omissis)".
2) Il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 concernente "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n.144 e' il seguente:
"Art. 4 - Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di
gas
(omissis)
5. A decorrere dall'1 gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo
Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione da
parte dei titolari di concessione di coltivazione e' destinato ad un
contributo, in misura non superiore al 40%, relativamente al costo
per rilievi geofisici di cui al presente articolo condotti dai
titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione. Sono
esclusi dal contributo i rilievi geologici e il riprocessamento di
dati geofisici.
(omissis)".
3) Il testo dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n.164 concernente Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e' il seguente:
"Art. 13 - Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle
capacita' di stoccaggio
1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato emana le norme tecniche per l'effettuazione delle
operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi
da quelli di idrocarburi, ed in unita' geologiche profonde, con
riferimento alle normative europee in materia, e con il fine di
ampliare le capacita' di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle
norme di sicurezza e tutela del territorio.
2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio.
3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale
dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un
maggiore grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a
decorrere dall'1 gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo
Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione e'
destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione
o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati
per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad
accertare l'idoneita' del giacimento all'attivita' di stoccaggio o
all'incremento della capacita' di stoccaggio.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in lire
annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del
Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della Legge 16 aprile
1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della
Legge 21 dicembre 1999, n. 526.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti criteri e modalita' per la concessione del contributo di
cui al comma 3 ad opera della Regione interessata.
6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di
idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte
a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed
economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.
7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia,
riconosca per un giacimento la possibilita' di cui sopra, valutate
altresi' le necessita' di incrementare le capacita' di stoccaggio
disponibili nel quadro della programmazione del sistema del gas,
pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la
presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso
dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una
concessione di stoccaggio.
8. Resta ferma la facolta' del titolare della concessione di
coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di
concessione di stoccaggio con le modalita' di cui all'articolo 11.
9. In caso di concorrenza tra piu' domande, la concessione e'
attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la
geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non
discriminatori da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 e previa
corresponsione al titolare della relativa concessione di
coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo
da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
10. In caso di assenza di presentazione di domande di concessione di
stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione
prosegue l'attivita' di coltivazione secondo il programma di
coltivazione approvato.".
4) Il testo dell'art. 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 concernente Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il
seguente:
"Art. 34 - Conferimento di funzioni alle Regioni
(omissis)
4. E' altresi' delegata alle Regioni la determinazione delle tariffe
entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera
i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono
devoluti alle Regioni territorialmente interessate, le quali
provvedono altresi' alla loro determinazione entro i limiti fissati
ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
(omissis)".
5) Il testo dell'art. 33, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59 e' il seguente:
"Art. 33 - Funzioni e compiti riservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
(omissis)
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da
corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche,
collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
(omissis)".
6) La legge 9 aprile 2002, n. 55 concerne Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante
misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale.
7) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:
"Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della
legge regionale n. 3 del 1999
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel
rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere
sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e
persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni
amministrative e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema
regionale e locale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti
designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui
all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza
dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna
all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a
trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche
attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla
Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.
5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 e' abrogato.".
Comma 2
8) La Legge 9 gennaio 1991, n. 10 concerne Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia.
9) Il testo dell'art.123 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 123 - Impianti termici
1. E' delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla
conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi
corsi di formazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84
del DLgs n. 112 del 1998.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalita' e
le procedure indicate all'art. 16 della Legge 13 luglio 1966, n.
615.".
10) Il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 concernente Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e' il
seguente:
"Art. 9 - L'attivita' di distribuzione
1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle
proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate
le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed
oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai
propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di
cui all'articolo 4, numero 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di
concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il
31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i
responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario,
dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi
di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle
informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra
l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi
finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
(omissis)".
11) Il testo dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n.164 concernente Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e' il seguente:
"Art. 16 - Obblighi delle imprese di distribuzione
(omissis)
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e
lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi
nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal
protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento
dei risultati sono individuati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento,
utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative
di cui al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le
imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di
pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di
raccordo Regione-Autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e'
verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con
quelli nazionali.
(omissis)".
12) La direttiva 2002/91/CE concerne Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia.
13) Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
concernente Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e' il seguente:
"Art. 3 - Gestore della rete di trasmissione nazionale
1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito
"gestore", esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete
di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla
rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche'
siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente
articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente
motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete
dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione
nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento
sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita'
delle reti interconnesse.
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi
di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi
ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo
volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la
rete, di cui puo' essere proprietario, senza discriminazione di
utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione
e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della
rete, o a carico delle societa' proprietarie, in modo da assicurare
la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti, nonche' lo
sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Al gestore
sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e
pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa
vigente con riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso.
Il gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto
sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello
svolgimento della sua attivita'.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni
atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso
a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del
servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale
competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu' efficiente
utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel
sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici
della rete. L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione
prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti
energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto l'ENEL SpA costituisce una societa' per azioni
cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni,
eccettuata la proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti
all'attivita' del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti
afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le
attivita' di competenza. Con propri decreti il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
dell'energia elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi
alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori
conferimenti necessari all'attivita' del gestore e approva i
conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con proprio
provvedimento la data in cui la societa' assume la titolarita' e le
funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla
medesima data le azioni della suddetta societa' sono assegnate a
titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I diritti dell'azionista sono esercitati
d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del gestore
sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL SpA e' responsabile
del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e
delle attivita' di dispacciamento nonche' di quanto previsto dal
comma 12.
5. Il gestore della rete e' concessionario delle attivita' di
trasmissione e dispacciamento; la concessione e' disciplinata, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Con analogo decreto, si provvede ad integrare o
modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche
nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il
Ministro delle attivita' produttive lo ritenga necessario, per la
migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle
attivita' riservate al gestore.
6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il
dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e
degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sulla base di
direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale adotta
regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in
materia di progettazione e funzionamento degli impianti di
generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature
direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee
dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione
operativa tra le reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
verifica la conformita' delle regole tecniche adottate dal gestore
alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il
gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga
entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso
possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di
trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilita',
fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale
in relazione alle attivita' di trasmissione e di dispacciamento,
diritti di esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di
alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete di
trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non
puo' comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della
rete stessa per le finalita' disciplinate dal presente decreto. Le
regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla
Commissione delle Comunita' Europee a norma dell'articolo 8 della
direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito
della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di
tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi
tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri
funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il
gestore puo' affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di
convenzioni approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione
nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta
giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di
trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne
hanno comunque la disponibilita', costituiscono una o piu' societa'
di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono
trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le
passivita', relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
possono promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori
del mercato.
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le societa' che
dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi
di interconnessione con altre reti nel caso in cui non ne sia
proprietario; altrimenti il gestore risponde direttamente nei
confronti del Ministero delle attivita' produttive della tempestiva
esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete
deliberati. Le suddette convenzioni, sono stipulate in conformita' ad
una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a norma della Legge
n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Tale convenzione tipo prevede:
a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di
manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e degli investimenti,
tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;
c) le modalita' di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la
determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilita' di
interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalita' di coinvolgimento delle Regioni interessate in ordine
agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle
reti.
9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni
dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di
trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni con le
societa' che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono
definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas. Fino alla assunzione della titolarita' da parte del
gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano
responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e
dei dispositivi di loro proprieta'; i costi relativi possono essere
riconosciuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale
nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali inadempienze o
disservizi sono sanzionati dall'Autorita' per l'energia elettrica ed
il gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla che i
rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle
disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste
dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della Legge 14 novembre 1995,
n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino
l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del
presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e'
dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente
dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei
clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori.
La misura del corrispettivo e' determinata dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai
compiti previsti al comma 12 ed e' tale da incentivare il gestore
allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo
criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento
l'Autorita' disciplina anche il periodo transitorio fino
all'assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al comma
4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca
e le attivita' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente
adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del
corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti
finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo di energia,
e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina
la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di
energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da
parte dell'ENEL SpA al gestore della rete di trasmissione nazionale.
Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di cui al comma 3
dell'articolo 22 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai
produttori a prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato.
Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' ceduti al gestore, da
parte dell'imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed
i relativi diritti di cui al Titolo IV, lettera B), del provvedimento
CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni e' fissata in otto anni
a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il
prezzo corrisposto include anche il costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento
di merito economico il gestore, restando garante del rispetto delle
clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12
al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti
dal gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas include
negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del
gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia
sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3
dell'articolo 11.
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette e'
rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere del
gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto
dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, puo'
avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto
tecnico del gestore.".
14) La direttiva 2003/87/CE concerne Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio.
15) La direttiva 96/61/CE concerne Direttiva del Consiglio sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.