DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2004, n. 1822
Revisione delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico interessate da eventi alluvionali nella regione Emilia-Romagna approvate, ai sensi dell'art. 20 della Legge 30 marzo 1998, n. 61, con delibera di Giunta regionale n. 1071 del 29 giugno 1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che con DL 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni in
Legge 30 marzo 1998, n. 61 "Ulteriori interventi urgenti in favore
delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi", e' stato stabilito all'art. 20 che nei
territori interessati dagli eventi calamitosi riferiti agli eventi
alluvionali dell'ottobre e dicembre 1996 nelle province di Bologna,
Ravenna, Ferrara, Forli'-Cesena e Rimini "e' vietato procedere alla
ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi
insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle
Direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei Lavori
pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno
essere individuate e perimetrate dalle Regioni entro novanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto";
- che con la L.R. n. 24 del 3 luglio 1998, sono state dettate le
disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la
realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel
territorio della regione Emilia-Romagna relativi agli eventi
calamitosi dell'anno 1996, disciplinati dal DL 6/98 convertito in
Legge 61/98;
- che con propria deliberazione 517/98 del 14 aprile 1998 sono state
attivate le procedure di attuazione del DL 6/98 convertito in Legge
61/98, individuando tra gli adempimenti immediati ed urgenti i
compiti di cui alle disposizioni del comma 4 dell'art. 20 della Legge
61/98 a cura della Direzione generale Ambiente - Servizio Difesa del
suolo, d'intesa con il Servizio Protezione civile e le Autorita' di
Bacino;
- che con propria deliberazione 1071/98 del 29 giugno 1998 sono state
approvate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della Legge
61/98 sopracitato, le perimetrazioni delle aree interessate dagli
eventi alluvionali dell'ottobre e dicembre 1996 nelle province di
Bologna, Ravenna, Forli'-Cesena, Rimini, Ferrara, distinte in aree
allagate (A) ed inondate (B) nonche' la relativa normativa;
considerato che l'art. 4 delle norme citate "Procedure per il
superamento o la modifica dei vincoli" di cui alla propria
deliberazione 1071/98 dispone che la Giunta regionale provveda alla
revisione delle perimetrazioni e delle relative normative, sulla base
della verifica dello stato di realizzazione degli interventi di cui
al Piano finanziato dall'art. 17 della Legge 61/98, nonche' delle
indicazioni della pianificazione di bacino sulle aree stesse;preso
atto:
- che in data 3 ottobre 2002 e' stato adottato, con deliberazione n.
3/2 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali
Romagnoli, il "Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico",
successivamente approvato con propria deliberazione n. 350 del 17
marzo 2003;
- che in data 30 marzo 2004 e' stato adottato, con deliberazione n. 2
del Comitato Istituzionale dell'Autorita' Interregionale di Bacino
Marecchia-Conca, il "Piano Stralcio l'Assetto idrogeologico per il
Bacino Marecchia-Conca";
- che in data 6 dicembre 2002 e' stato adottato, con deliberazione n.
1/1 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Reno, il
"Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico" per il bacino del fiume
Reno e dei torrenti Idice, Santerno e Sillaro, successivamente
approvato con propria deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003;
- che in data 16 novembre 2001 e' stato adottato, con deliberazione
n. 3/4 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Reno,
il "Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia",
successivamente approvato con propria deliberazione n. 1559 del 9
settembre 2002;
- che in data 26 aprile 2001 e' stato adottato, con deliberazione n.
18 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po,
il "Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico per il bacino
idrografico del fiume Po (PAI)", successivamente approvato con DPCM
24 maggio 2001;
considerato che, in adempimento alla propria deliberazione 1071/98,
e' necessario procedere alla revisione delle perimetrazioni ivi
approvate ed alla relativa normativa secondo le modalita' in essa
previste;
dato atto che, a tal fine, si e' proceduto:
- alla verifica dello stato di realizzazione degli interventi
programmati con Legge 61/98, attraverso il coinvolgimento dei Servizi
Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna nonche' degli altri
Enti che hanno eseguito e stanno eseguendo gli interventi di
riduzione del rischio, tra cui i Consorzi di Bonifica ed i Comuni
interessati;
- alla verifica dell'eventuale recepimento, nei rispettivi Piani per
l'assetto idrogeologico di cui alla Legge 3 agosto 1998, n. 267,
delle perimetrazioni e della relativa normativa in oggetto o,
comunque, delle problematiche di rischio idraulico proprie di tali
aree e della conseguente adozione di misure adeguate all'effettivo
rischio presente;
preso atto delle informazioni e dei dati forniti dalle strutture e
dai soggetti sopra menzionati in merito all'esecuzione delle opere di
riduzione del rischio nelle aree perimetrate che si trattengono agli
atti del Servizio Pianificazione di Bacino e della Costa;
preso atto altresi' che nei Piani per l'assetto idrogeologico sopra
citati si e' provveduto ad individuare le aree a rischio idraulico,
tra cui alcune di cui alla propria deliberazione 1071/98;
ritenuto necessario, al fine di razionalizzare e semplificare
l'attivita' di revisione ed aggiornamento delle suddette
perimetrazioni, suddividere le aree perimetrate con deliberazione
1071/98 in tre gruppi omogenei, sulla base dei seguenti criteri:
a) la realizzazione delle opere di riduzione del rischio programmate
in attuazione della Legge 61/98 o finanziate con altre leggi;
b) l'eventuale recepimento, nei citati Piani, delle perimetrazioni e
della relativa normativa in oggetto o, comunque, delle problematiche
di rischio idraulico proprie di tali aree e della conseguente
adozione di misure adeguate all'effettivo rischio presente;
i tre gruppi cosi' distinti sono:
1) aree nelle quali non sono state realizzate le opere di riduzione
del rischio e che non sono state recepite nei Piani per l'assetto
idrogeologico (Elenco 1);
2) aree nelle quali sono state realizzate le opere di riduzione del
rischio o che sono state recepite nei relativi Piani per l'assetto
idrogeologico (Elenco 2);
3) aree nelle quali sono state realizzate parzialmente le opere di
riduzione del rischio, nelle quali e' pertanto tuttora presente un
rischio residuo, e che non sono state recepite nei relativi Piani per
l'assetto idrogeologico (Elenco 3);
ritenuto:
- di revocare le perimetrazioni e la relativa normativa per le aree
di cui all'Elenco 2, pur affermando, per i casi in cui non sia
avvenuto il recepimento nei rispettivi piani di bacino,
l'opportunita' di mantenere particolare attenzione nell'esecuzione di
interventi di trasformazione d'uso del territorio, in quanto possono
permanere residui, seppur modesti, livelli di rischio;
- di confermare le perimetrazioni e la relativa normativa per le aree
di cui agli Elenchi 1 e 3, in attesa che vengano realizzate o
completate le opere previste o che le stesse siano recepite nei
rispettivi piani di bacino;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa della presente
delibera espresso dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e
della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37,
comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa -
Protezione civile, Marioluigi Bruschini;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la
revisione delle perimetrazioni prevista dalla propria deliberazione
1071/98 ed i conseguenti Elenchi 1, 2 e 3 allegati quale parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2) di disporre che:
a) per le aree di cui all'Elenco 1, nelle quali non sono state
realizzate opere di riduzione del rischio e che non sono state
recepite nei Piani per l'assetto idrogeologico, sono confermate le
perimetrazioni e le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della
normativa approvata con propria deliberazione 1071/98;
b) per le aree di cui all'Elenco 2, nelle quali sono state realizzate
le opere di riduzione del rischio o che sono state recepite nei Piani
per l'assetto idrogeologico, sono revocate le perimetrazioni e la
relativa normativa di cui alla propria deliberazione 1071/98,
riaffermando comunque l'opportunita' che i Comuni, in occasione di
trasformazioni edilizie o urbanistiche, verifichino l'eventuale
rischio residuo;
c) per le aree di cui all'Elenco 3, nelle quali sono state realizzate
parzialmente le opere di riduzione del rischio e nelle quali e'
pertanto tuttora presente un rischio residuo e che non sono state
recepite nei Piani per l'assetto idrogeologico, sono confermate le
perimetrazioni e le relative disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e
3 della normativa approvate con propria deliberazione 1071/98;
3) di stabilire che le decisioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)
producano i loro effetti dalla data di approvazione della presente
delibera;
4) di stabilire che per le aree di cui alle lettere a) e c) di cui al
precedente punto 2) siano revocate le perimetrazioni e la relativa
normativa, senza necessita' di ulteriori atti di revisione regionali,
ad emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione delle opere di riduzione del rischio programmate
o quando le stesse aree saranno recepite nei relativi strumenti della
pianificazione di bacino, con l'applicazione di un grado di tutela
adeguato al verificato rischio residuo;
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)