DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1692
L.R. 28/99. Modifiche alla deliberazione 640/00 concernente criteri e modalita' per l'uso del marchio collettivo "Qualita' controllata"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente
e della salute dei consumatori. Abrogazione delle LL.RR. 29/92 e
51/95";
richiamata la propria deliberazione n. 640 dell'1 marzo 2000 recante
"L.R. 28/99 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed
alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della
salute. Criteri e modalita' di richiesta e di concessione dell'uso
del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione
delle sanzioni", come modificata con la successiva deliberazione n.
840 del 22 maggio 2001;
vista la lettera B) del dispositivo della predetta deliberazione
640/00, nella quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per
la concessione del marchio collettivo "Qualita' controllata";
richiamato, in particolare, il punto 3. della citata lettera B) , a
norma del quale le concessioni dell'uso del marchio collettivo sono
valide fino alla disdetta da parte del concessionario, ovvero alla
comminazione della sanzione di decadenza di cui, all'art. 7, comma 3
della predetta legge;
considerata 1'opportunita' di disciplinare anche 1'ipotesi in cui il
concessionario del marchio intenda rinunciare solo temporaneamente al
suo utilizzo, integrando a tal fine la predetta lettera B);
vista, inoltre, la lettera E) del dispositivo della stessa
deliberazione 640/00, quale risulta modificata dalla gia' citata
deliberazione 840/01, che specifica i criteri e le modalita' per la
comminazione delle sanzioni ai concessionari dell'uso del marchio
inadempienti, ed in particolare:
- il punto 8. della predetta lettera E), il quale dispone che con
atto formale del Direttore generale Agricoltura - da trasmettere al
concessionario con raccomandata a.r. e da pubblicare nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - sia comminata la decadenza
dall'uso del marchio a seguito di ogni infrazione accertata fra
quelle indicate al medesimo punto 8.;
- il punto 9. della medesima lettera E), il quale stabilisce che il
provvedimento di decadenza riguarda il divieto di utilizzare il
marchio su tutte le produzioni per la campagna in corso al momento
della decadenza, e per almeno le due annualita' di valorizzazione
successive, fino ad un massimo di cinque annualita';
considerato:
- che, negli ultimi anni, si e' verificato un aumento del livello di
aggregazione delle aziende agricole singole che danno origine a
concessionari di tipo associato e consortile di I e II grado,
costituiti in centri di lavorazione, trasformazione e stoccaggio;
- che in tali organizzazioni di I e II grado la commercializzazione e
la conseguente valorizzazione delle produzioni a marchio sono
delegate alle strutture che detengono il prodotto;
ritenuto, pertanto, opportuno modificare anche la citata lettera E),
con l'obiettivo di qualificare l'assunzione di responsabilita' da
parte di tutti i concessionari del marchio, in qualunque forma
costituiti, nonche' da parte di tutti i soggetti della filiera, in
analogia con quanto gia' stabilito in ordine alla sanzione della
sospensione secondo la disciplina dettata con la piu' volte
richiamata deliberazione 840/01;
dato atto che quanto previsto ai punti 10, 11 e 12 della piu' volte
citata lettera E) risulta non piu' applicabile per effetto delle
modifiche qui approvate;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare 1'art. 37, comma 4;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in
merito alla presente deliberazione, ai sensi dei predetti articoli di
legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la lettera
B) della deliberazione n. 640 dell'1 marzo 2000, inserendo dopo il
punto 3 i seguenti ulteriori punti:
"4. E' facolta' del concessionario di avvalersi della possibilita' di
esprimere la rinuncia temporanea all'utilizzo del marchio. Tale
rinuncia deve essere presentata, per iscritto, alla Direzione
generale Agricoltura, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna e per
conoscenza all'organismo di controllo prescelto.
5. In caso di rinuncia temporanea, il concessionario che intende
avvalersi nuovamente della possibilita' d'utilizzo del marchio, per
le successive campagne di valorizzazione, dovra' comunicare per
iscritto, entro il 31 marzo, tale decisione. La comunicazione dovra'
essere completata da:
- indicazione dell'Organismo di controllo prescelto;
- copia del piano di controllo;
- elenco delle specie e/o dei prodotti oggetto della valorizzazione;
- elenco delle aziende agricole coinvolte nel programma di
valorizzazione.";
2) di sostituire integralmente, ugualmente per le motivazioni
espresse in premessa, i punti 8. e 9. della lettera E) del
dispositivo della propria deliberazione n. 640 dell'1 marzo 2000,
come segue:
"8. La decadenza viene comminata dal Responsabile del Servizio
competente con proprio atto formale, da trasmettere con raccomandata
a.r. al destinatario del provvedimento ed all'organismo incaricato
del controllo e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
I casi per cui si puo' incorrere nel provvedimento di decadenza sono
i seguenti:
a) frode;
b) pubblicita' ingannevole;
c) mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti
agricoli ed alimentari;
d) uso del marchio per produzioni per le quali non e' stata ottenuta
la concessione;
e) l'impedire o il rendere artificiosamente difficoltoso lo
svolgimento dei controlli;
f) mancato rispetto dei tempi di sospensione eventualmente stabiliti
ai sensi dei sopracitati punti 6. e 7.;
g) comminazione del secondo richiamo conseguente all'applicazione di
un provvedimento di decadenza nei confronti di una impresa collegata,
entro un lasso di tempo di tre anni;
h) comminazione del secondo provvedimento di sospensione a carico del
concessionario, entro un lasso di tempo di tre anni;
i) mancato rispetto delle modalita' previste per i controlli, anche
se imputabile all'Organismo di controllo;
l) mancata presentazione, al termine della campagna di
valorizzazione, della relazione finale sulle attivita' realizzate.
La decadenza si applica nei confronti dell'impresa singola,
concessionaria del marchio, sia essa di produzione agricola, di
lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio, di commercializzazione
o esportazione che incorre nelle violazioni sopra descritte.
La decadenza si applica altresi' nei confronti dell'impresa
associata, concessionaria del marchio, sia essa di produzione
agricola, di lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio, di
commercializzazione o esportazione, qualora direttamente responsabile
delle violazioni. Nell'ipotesi in cui le violazioni predette siano
imputabili ad un'impresa collegata al concessionario associato, il
provvedimento di decadenza dall'utilizzo del marchio sara' comminato
all'impresa stessa mentre il concessionario verra' sanzionato con un
provvedimento di richiamo. Dopo due provvedimenti di richiamo si
configura 1'ipotesi di decadenza anche per il concessionario come
previsto nella precedente lettera g).".
"9. Il provvedimento di decadenza riguarda il divieto di utilizzare
il marchio per la produzione non conforme, a partire dalla campagna
in cui e' stata notificata la non conformita'. Il soggetto a cui e'
stato comminato un provvedimento di decadenza non puo' effettuare
valorizzazione commerciale delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99
prima che siano trascorse due annualita'";
3) di dare atto che, per effetto di quanto stabilito ai precedenti
punti 1 e 2, i punti 10, 11 e 12 della lettera E) del dispositivo
della deliberazione 640/00 non sono piu' applicabili;
4) di confermare quanto altro disposto nella delibera 640/00 e sue
successive modifiche;
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.