REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1692

L.R. 28/99. Modifiche alla deliberazione 640/00 concernente criteri e modalita' per l'uso del marchio collettivo "Qualita' controllata"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti               
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente           
e della salute dei consumatori. Abrogazione delle LL.RR. 29/92 e                
51/95";                                                                         
richiamata la propria deliberazione n. 640 dell'1 marzo 2000 recante            
"L.R. 28/99 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed                     
alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della               
salute. Criteri e modalita' di richiesta e di concessione dell'uso              
del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione              
delle sanzioni", come modificata con la successiva deliberazione n.             
840 del 22 maggio 2001;                                                         
vista la lettera B) del dispositivo della predetta deliberazione                
640/00, nella quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per           
la concessione del marchio collettivo "Qualita' controllata";                   
richiamato, in particolare, il punto 3. della citata lettera B) , a             
norma del quale le concessioni dell'uso del marchio collettivo sono             
valide fino alla disdetta da parte del concessionario, ovvero alla              
comminazione della sanzione di decadenza di cui, all'art. 7, comma 3            
della predetta legge;                                                           
considerata 1'opportunita' di disciplinare anche 1'ipotesi in cui il            
concessionario del marchio intenda rinunciare solo temporaneamente al           
suo utilizzo, integrando a tal fine la predetta lettera B);                     
vista, inoltre, la lettera E) del dispositivo della stessa                      
deliberazione 640/00, quale risulta modificata dalla gia' citata                
deliberazione 840/01, che specifica i criteri e le modalita' per la             
comminazione delle sanzioni ai concessionari dell'uso del marchio               
inadempienti, ed in particolare:                                                
- il punto 8. della predetta lettera E), il quale dispone che con               
atto formale del Direttore generale Agricoltura - da trasmettere al             
concessionario con raccomandata a.r. e da pubblicare nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - sia comminata la decadenza             
dall'uso del marchio a seguito di ogni infrazione accertata fra                 
quelle indicate al medesimo punto 8.;                                           
- il punto 9. della medesima lettera E), il quale stabilisce che il             
provvedimento di decadenza riguarda il divieto di utilizzare il                 
marchio su tutte le produzioni per la campagna in corso al momento              
della decadenza, e per almeno le due annualita' di valorizzazione               
successive, fino ad un massimo di cinque annualita';                            
considerato:                                                                    
- che, negli ultimi anni, si e' verificato un aumento del livello di            
aggregazione delle aziende agricole singole che danno origine a                 
concessionari di tipo associato e consortile di I e II grado,                   
costituiti in centri di lavorazione, trasformazione e stoccaggio;               
- che in tali organizzazioni di I e II grado la commercializzazione e           
la conseguente valorizzazione delle produzioni a marchio sono                   
delegate alle strutture che detengono il prodotto;                              
ritenuto, pertanto, opportuno modificare anche la citata lettera E),            
con l'obiettivo di qualificare l'assunzione di responsabilita' da               
parte di tutti i concessionari del marchio, in qualunque forma                  
costituiti, nonche' da parte di tutti i soggetti della filiera, in              
analogia con quanto gia' stabilito in ordine alla sanzione della                
sospensione secondo la disciplina dettata con la piu' volte                     
richiamata deliberazione 840/01;                                                
dato atto che quanto previsto ai punti 10, 11 e 12 della piu' volte             
citata lettera E) risulta non piu' applicabile per effetto delle                
modifiche qui approvate;                                                        
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare 1'art. 37, comma 4;                                           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 in data 24 marzo               
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e               
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in             
merito alla presente deliberazione, ai sensi dei predetti articoli di           
legge e deliberazione;                                                          
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la lettera            
B) della deliberazione n. 640 dell'1 marzo 2000, inserendo dopo il              
punto 3 i seguenti ulteriori punti:                                             
"4. E' facolta' del concessionario di avvalersi della possibilita' di           
esprimere la rinuncia temporanea all'utilizzo del marchio. Tale                 
rinuncia deve essere presentata, per iscritto, alla Direzione                   
generale Agricoltura, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna e per                  
conoscenza all'organismo di controllo prescelto.                                
5. In caso di rinuncia temporanea, il concessionario che intende                
avvalersi nuovamente della possibilita' d'utilizzo del marchio, per             
le successive campagne di valorizzazione, dovra' comunicare per                 
iscritto, entro il 31 marzo, tale decisione. La comunicazione dovra'            
essere completata da:                                                           
- indicazione dell'Organismo di controllo prescelto;                            
- copia del piano di controllo;                                                 
- elenco delle specie e/o dei prodotti oggetto della valorizzazione;            
- elenco delle aziende agricole coinvolte nel programma di                      
valorizzazione.";                                                               
2) di sostituire integralmente, ugualmente per le motivazioni                   
espresse in premessa, i punti 8. e 9. della lettera E) del                      
dispositivo della propria deliberazione n. 640 dell'1 marzo 2000,               
come segue:                                                                     
"8. La decadenza viene comminata dal Responsabile del Servizio                  
competente con proprio atto formale, da trasmettere con raccomandata            
a.r. al destinatario del provvedimento ed all'organismo incaricato              
del controllo e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna.                                                                 
I casi per cui si puo' incorrere nel provvedimento di decadenza sono            
i seguenti:                                                                     
a) frode;                                                                       
b) pubblicita' ingannevole;                                                     
c) mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti            
agricoli ed alimentari;                                                         
d) uso del marchio per produzioni per le quali non e' stata ottenuta            
la concessione;                                                                 
e) l'impedire o il rendere artificiosamente difficoltoso lo                     
svolgimento dei controlli;                                                      
f) mancato rispetto dei tempi di sospensione eventualmente stabiliti            
ai sensi dei sopracitati punti 6. e 7.;                                         
g) comminazione del secondo richiamo conseguente all'applicazione di            
un provvedimento di decadenza nei confronti di una impresa collegata,           
entro un lasso di tempo di tre anni;                                            
h) comminazione del secondo provvedimento di sospensione a carico del           
concessionario, entro un lasso di tempo di tre anni;                            
i) mancato rispetto delle modalita' previste per i controlli, anche             
se imputabile all'Organismo di controllo;                                       
l) mancata presentazione, al termine della campagna di                          
valorizzazione, della relazione finale sulle attivita' realizzate.              
La decadenza si applica nei confronti dell'impresa singola,                     
concessionaria del marchio, sia essa di produzione agricola, di                 
lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio, di commercializzazione           
o esportazione che incorre nelle violazioni sopra descritte.                    
La decadenza si applica altresi' nei confronti dell'impresa                     
associata, concessionaria del marchio, sia essa di produzione                   
agricola, di lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio, di                  
commercializzazione o esportazione, qualora direttamente responsabile           
delle violazioni. Nell'ipotesi in cui le violazioni predette siano              
imputabili ad un'impresa collegata al concessionario associato, il              
provvedimento di decadenza dall'utilizzo del marchio sara' comminato            
all'impresa stessa mentre il concessionario verra' sanzionato con un            
provvedimento di richiamo. Dopo due provvedimenti di richiamo si                
configura 1'ipotesi di decadenza anche per il concessionario come               
previsto nella precedente lettera g).".                                         
"9. Il provvedimento di decadenza riguarda il divieto di utilizzare             
il marchio per la produzione non conforme, a partire dalla campagna             
in cui e' stata notificata la non conformita'. Il soggetto a cui e'             
stato comminato un provvedimento di decadenza non puo' effettuare               
valorizzazione commerciale delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99           
prima che siano trascorse due annualita'";                                      
3) di dare atto che, per effetto di quanto stabilito ai precedenti              
punti 1 e 2, i punti 10, 11 e 12 della lettera E) del dispositivo               
della deliberazione 640/00 non sono piu' applicabili;                           
4) di confermare quanto altro disposto nella delibera 640/00 e sue              
successive modifiche;                                                           
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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