DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2004, n. 2209
Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2 della L.R. 26 luglio 2003, n. 14
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande" ed, in
particolare, l'art. 4 "Programmazione delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande";
considerato che ai sensi del predetto art. 4 la Giunta regionale
fissa le direttive di carattere generale sulla base delle quali i
Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle
autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande;
sentite le rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni del
commercio, del turismo e dei servizi e delle associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative;
acquisite le indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui
all'articolo 4, comma 3 della L.R. n. 14 del 2003;
esaminata la proposta di direttive elaborata dal Servizio regionale
competente;
sentita la competente Commissione consiliare che ha espresso parere
favorevole nella seduta del 4 novembre 2004;
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
deliberazione 447/03 del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio,
Turismo, dr. Andrea Vecchia;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le direttive generali per la fissazione, da parte dei
Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle
autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2 della L.R. 26 luglio 2003,
n. 14, allegate alla presente deliberazione quale parte sostanziale
ed integrante;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei
criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Oggetto
1.1. Le presenti direttive, in attuazione dell'art. 4, comma 2 della
L.R. 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande" costituiscono riferimento
per i Comuni ai fini della definizione dei criteri di programmazione
per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande.
Nello stabilire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per
gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i Comuni
debbono tenere conto delle finalita' e dei principi generali fissati
nella L.R. n. 14 del 2003.
La programmazione comunale persegue i seguenti obiettivi prioritari:
- l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi. A
tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono:
- la qualita' del lavoro;
- la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- la trasparenza e la qualita' del mercato, la libera concorrenza e
la liberta' d'impresa, al fine di realizzare:
a) le migliori condizioni dei prezzi;
b) la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
- la tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza,
corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
- la valorizzazione della attivita' di somministrazione al fine di
promuovere la qualita' sociale delle citta' e del territorio, il
turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attivita'
economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di
formule innovative.
2. Attivita' escluse dalla programmazione comunale
Sono escluse dalla programmazione comunale le attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, comma 5
della L.R. n. 14 del 2003.
Ai fini dell'applicazione della norma predetta, si forniscono le
seguenti indicazioni.
Le attivita' escluse dalla programmazione comunale sono quelle che
avvengono:
a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attivita' di
spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da
gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi,
cinema, teatri ed esercizi similari;
b) in tutti i casi in cui l'attivita' di somministrazione e'
esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri
agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc. Nelle fattispecie di cui
alle precedenti lettere a) e b) l'attivita' di somministrazione non
e' soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si
verificano entrambe le seguenti due condizioni: - l'attivita' di
somministrazione e' funzionalmente e logisticamente collegata
all'attivita' principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di
natura accessoria rispetto all'attivita' prevalente; - la superficie
dedicata all'attivita' di somministrazione non e' prevalente rispetto
all'attivita' principale. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12
della L.R. n. 14 del 2003, la semplice musica di accompagnamento e
compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo con le
modalita' stabilite dal Comune non costituisce attivita' di
spettacolo, trattenimento e svago in quanto e' la stessa
autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione.
Le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ove si
effettuino tali attivita' rientrano pertanto tra quelle soggette ai
criteri di programmazione comunale;
c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle
strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e
sui mezzi di trasporto pubblico;
d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di
distribuzione carburanti purche' si concretizzino tutte le seguenti
condizioni: - l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del
sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis della
Legge 28 dicembre 1999, n. 496; - l'attivita' di somministrazione sia
funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attivita'
di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da
essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di
pertinenza del distributore; - l'autorizzazione sia rilasciata
esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di
distribuzione carburanti rilasciata dall'UTF;
e) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
f) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della L.R. 5
luglio 1999, n. 14, nei quali l'attivita' commerciale puo' essere
associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di
interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti
pubblici o privati;
g) nelle mense aziendali e nelle altre attivita' di somministrazione
non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
h) nelle attivita' soggette alle disposizioni di cui alle lettera b)
dell'art. 2, comma 4 della Legge n. 14 del 2003. Trattasi di: -
somministrazione esercitata da coloro che svolgono attivita'
ricettiva ai sensi della Legge n. 135 del 2001. In virtu' di questa
deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non
e' assoggettata ai criteri di programmazione comunale.
Alle attivita' di bed and breakfast di cui alla lett. d) dell'art. 2,
comma 4 della Legge n. 14 del 2003, in virtu' della disciplina
contenuta all'art. 13 della Legge n. 16 del 28 luglio 2004
"Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita'" e'
preclusa la possibilita' della fornitura di servizi aggiuntivi a
quelli specificamente indicati nel suddetto art. 13.
I Comuni rilasciano le autorizzazioni per le sopraindicate attivita'
dalla lettera a) alla lettera h) nel rispetto delle disposizioni
della L.R. n. 14 del 2003 ad esclusione di quelle di cui al comma 2
dell'art. 4. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione,
vincola l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande al collegamento funzionale e logistico con le attivita'
sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attivita' non
risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente
all'attivita' principale cui si riferiscono.
i) nelle attivita' svolte in forma temporanea, disciplinate all'art.
10 della legge regionale, per il periodo di svolgimento della
manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;
l) al domicilio del consumatore. Al riguardo va precisato che: - per
"somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere
l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di
somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al
consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui
invitate; - per "domicilio del consumatore" si deve intendere non
solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore
si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di
cerimonie, convegni e congressi.
3. Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle
autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande
3.1 I Comuni, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e
dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative, adottano i criteri di
programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei seguenti
indirizzi:
- favorire l'efficacia e la qualita' del servizio da rendere al
consumatore con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e
all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto
sociale ed ambientale;
- salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico,
architettonico, archeologico, e ambientale attraverso la presenza di
attivita' di somministrazione adeguate;
- salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente
popolate che a volte manifestano fenomeni di desertificazione, in
particolare nei comuni montani, rurali e nei centri minori.
In considerazione degli obiettivi di programmazione (funzionalita'
del servizio al consumatore, produttivita' del servizio per le
imprese del settore, equilibrio fra domanda ed offerta) e dei
parametri da assumersi come riferimento (popolazione residente e
fluttuante, abitudini di consumo extradomestico, caratteristiche e
vocazioni del territorio), la programmazione comunale puo' attuarsi
anche attraverso la definizione di parametri numerici in riferimento
alle nuove autorizzazioni rilasciabili.
Si ritiene tuttavia che vada escluso l'utilizzo di "contingenti di
superficie" e l'individuazione di "distanze minime" fra gli
esercizi.
I Comuni, nel definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per i pubblici esercizi, tengono conto dei seguenti elementi:
- evoluzione demografica;
- evoluzione delle dinamiche dei consumi;
- offerta complessiva presente nell'area, compresa quella relativa ad
attivita' non soggette ad autorizzazione di pubblico esercizio;
- vocazione delle diverse parti del territorio comunale;
- priorita' di ordine urbanistico;
- presenza di progetti di valorizzazione commerciale;
- previsione di insediamento di grandi strutture di vendita;recupero
di aree o edifici di particolare pregio.
Evoluzione delle dinamiche dei consumi e dell'offerta complessiva
presente nell'area
L'obiettivo e' la definizione di un quadro di riferimento che
evidenzi, anche in relazione alle probabili evoluzioni del settore,
le esigenze del consumatore e le opportunita' di crescita
dell'offerta di pubblici esercizi.
L'analisi della evoluzione dei consumi deve tener conto, da un lato,
dell'andamento della popolazione presente: residente, gravitante sul
comune e presenze turistiche; dall'altro, dell'evoluzione dei consumi
extra domestici, sia da un punto di vista quantitativo (consumi
pro-capite) che qualitativo (abitudini di consumo).
La programmazione deve poi basarsi sulla rilevazione dell'offerta e
delle sue caratteristiche fondamentali.
A tal fine si prevede la strutturazione, all'interno
dell'Osservatorio regionale del commercio e nell'ambito del
coordinamento del Comitato consultivo regionale costituito ai sensi
della L.R. n. 14 del 2003, di un'attivita' di elaborazione dati,
facendo riferimento alle varie fonti esistenti, in grado di fornire
alle Amministrazioni comunali supporti adeguati alle fasi preliminari
della programmazione. Tali dati potranno poi essere implementati con
ricerche e analisi realizzate dagli Enti locali interessati.
Offerta complessiva presente nell'area
L'analisi qualitativa delle imprese esistenti nel territorio
costituisce un importante abbinamento con le analisi sull'evoluzione
dei consumi e il necessario termine di paragone. La programmazione
deve pertanto essere preceduta dalla rilevazione dell'offerta e delle
sue caratteristiche fondamentali.
La vocazione delle diverse parti del territorio comunale
La individuazione della vocazione delle diverse parti del territorio
comunale costituisce un ulteriore elemento di notevole interesse dal
punto di vista qualitativo: puo' permettere infatti di sviluppare
scelte strategiche collegate alla qualita' della vita e della
gestione del territorio.
Il criterio puo' essere utilizzato per vincolare l'apertura di
esercizi al possesso di determinate caratteristiche coerenti con
quelle dell'area in cui vanno a collocarsi. Tali scelte possono
comportare la forte integrazione con le normative urbanistiche e
igienico-sanitarie.
In relazione alle differenti aree i Comuni possono procedere
all'individuazione di requisiti prestazionali obbligatori o vincoli
correlati alle caratteristiche delle aree.
I vincoli potranno riguardare, fra gli altri:
- gli orari di apertura e di chiusura dell'attivita';
- la dimensione degli esercizi;
- la tipologia degli alimenti e delle bevande somministrate;
- le modalita' di erogazione del servizio, soprattutto se svolto in
aree esterne o visibili all'esterno.
Priorita' di ordine urbanistico
Questo criterio puo' consentire di effettuare le scelte sulla base di
elementi concreti e immediatamente verificabili.
Sulla base di tali priorita' le nuove autorizzazioni possono essere
rilasciate prioritariamente ai soggetti che dimostrino la
disponibilita' di locali a norma con le vigenti normative e in
possesso degli standard urbanistici previsti.
Presenza di progetti di valorizzazione commercialeL'approvazione di
un progetto di valorizzazione commerciale, ai sensi dell'articolo 8
della L.R. n. 14 del 1999, e' un elemento rilevante rispetto alla
possibilita' di prevedere l'insediamento di nuovi esercizi sulla base
di precisi elementi che devono essere indicati nel progetto
medesimo.
Aree di interesse storico-archeologico
L'esercizio della somministrazione in tali aree, che vanno
espressamente individuate da parte dei Comuni alla luce delle
indicazioni stabilite nei criteri di programmazione, puo' essere
sottoposto a divieti o a semplici limitazioni.
Tali limitazioni possono riguardare:
- il dimensionamento dell'esercizio (superficie di somministrazione
non superiore ad una certa soglia);
- le modalita' di erogazione del servizio (ad esempio, limiti sui
prodotti somministrabili o altri anche derivanti dall'applicazione di
altre normative di settore);
- la tipologia architettonica (insegne, arredi, apparecchiature,
ecc.).
4. Autorizzazione in deroga ai criteri comunali di programmazione
Nell'ambito dei criteri comunali si ritiene che i Comuni possano
prevedere la possibilita' di rilasciare autorizzazioni in deroga ai
criteri medesimi nei seguenti casi:
- nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui
all'art. 8 della L.R. n. 14 del 1999 o di altri progetti volti al
recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore
storico;
- all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi
della L.R. 14/99.
5. Criteri di priorita' nel rilascio delle autorizzazioni
Il rilascio di autorizzazioni, in caso di domande concorrenti, deve
tener conto dei seguenti criteri di priorita':
- soggetti che dimostrino la disponibilita' di locali a norma con le
vigenti normative e in possesso degli standard urbanistici previsti;
- altri criteri fissati dal Comune.
6. Attivita' stagionali
Nell'ambito dei criteri di programmazione i Comuni stabiliscono i
criteri relativi all'apertura e al trasferimento delle attivita'
stagionali.
Tali attivita' possono costituire una modalita' efficace per
realizzare l'equilibrio fra domanda ed offerta in contesti
territoriali fortemente caratterizzati dalla stagionalita' della
domanda di consumo extradomestico.
E' facolta' dei Comuni stabilire altresi' le condizioni per
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione in forma stagionale.
Tali condizioni potranno avere ad oggetto, fra gli altri, i seguenti
aspetti:
- la zonizzazione del territorio;
- la apertura o la chiusura obbligatoria in determinati periodi
dell'anno solare.
7. Autorizzazioni temporanee
7.1. Nell'ambito dei criteri di programmazione i Comuni possono
determinare il termine temporaneo che deve intercorrere fra le
autorizzazioni temporanee, di cui all'art. 10 della L.R. n. 14 del
2003, rilasciate al medesimo organizzatore, nello stesso luogo e/o
con l'utilizzo delle medesime strutture.
8. Disciplina dei piccoli trattenimenti
Definizione dei piccoli trattenimenti.
8.1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 14 del 2003, le
autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e
bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti
musicali senza ballo, come meglio definiti ai successivi punti.
8.2. Vanno intesi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti
musicali senza ballo:
a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni,
cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e
consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere
artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di
conferenze e manifestazioni similari;
b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti,
attrazioni, cui il pubblico puo' attivamente partecipare, fatta salva
l'esclusione di trattenimenti danzanti.
8.3. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve
comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi precedenti, in modo
tale di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico
spettacolo.
8.4. I Comuni possono definire le caratteristiche e le modalita' di
svolgimento di questi trattenimenti.
Tali limiti potranno, fra gli altri, incidere:
1) sugli orari di effettuazione;
2) sulle modalita' di pubblicizzazione;
3) sul tipo degli strumenti musicali utilizzati.
9. La somministrazione di bevande alcoliche
Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e
prevenire l'abuso di alcolici i Comuni, sentito il parere degli
Assessorati competenti per i settori sociale e sanitario, possono
impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a
comprovate esigenze di interesse pubblico e possono altresi' graduare
il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle
diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio
comunale.
Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e' un
provvedimento dell'Amministrazione comunale che puo' essere adottato,
per comprovate esigenze di interesse pubblico:
- come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di
un'area ovvero come prescrizione temporanea o permanente per
determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del TULPS;
- per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla
somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di
tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in
determinate fasce orarie.
10. Durata
La programmazione comunale dovra' avere una durata sufficientemente
ampia per evitare eccessivi adempimenti in tempi ristretti ma,
contemporaneamente, dovra' avere un'efficacia temporale non troppo
lunga considerate le evoluzioni del mercato. Si prevede, quindi, una
revisione con cadenza almeno quinquennale.