REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2004, n. 2209

Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2 della L.R. 26 luglio 2003, n. 14

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle            
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande" ed, in                     
particolare, l'art. 4 "Programmazione delle attivita' di                        
somministrazione di alimenti e bevande";                                        
considerato che ai sensi del predetto art. 4 la Giunta regionale                
fissa le direttive di carattere generale sulla base delle quali i               
Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle           
autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e                 
bevande;                                                                        
sentite le rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni del           
commercio, del turismo e dei servizi e delle associazioni dei                   
consumatori maggiormente rappresentative;                                       
acquisite le indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui             
all'articolo 4, comma 3 della L.R. n. 14 del 2003;                              
esaminata la proposta di direttive elaborata dal Servizio regionale             
competente;                                                                     
sentita la competente Commissione consiliare che ha espresso parere             
favorevole nella seduta del 4 novembre 2004;                                    
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della               
deliberazione 447/03 del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio,           
Turismo, dr. Andrea Vecchia;                                                    
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le direttive generali per la fissazione, da parte dei           
Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle                     
autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e                 
bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2 della L.R. 26 luglio 2003,           
n. 14, allegate alla presente deliberazione quale parte sostanziale             
ed integrante;                                                                  
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO                                                                        
Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei                  
criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli            
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande                              
1. Oggetto                                                                      
1.1. Le presenti direttive, in attuazione dell'art. 4, comma 2 della            
L.R. 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attivita'           
di somministrazione di alimenti e bevande" costituiscono riferimento            
per i Comuni ai fini della definizione dei criteri di programmazione            
per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di                          
somministrazione di alimenti e bevande.                                         
Nello stabilire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per              
gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i Comuni                 
debbono tenere conto delle finalita' e dei principi generali fissati            
nella L.R. n. 14 del 2003.                                                      
La programmazione comunale persegue i seguenti obiettivi prioritari:            
- l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi. A              
tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono:                       
- la qualita' del lavoro;                                                       
- la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;                 
- la trasparenza e la qualita' del mercato, la libera concorrenza e             
la liberta' d'impresa, al fine di realizzare:                                   
a) le migliori condizioni dei prezzi;                                           
b) la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;                 
- la tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza,                   
corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;             
- la valorizzazione della attivita' di somministrazione al fine di              
promuovere la qualita' sociale delle citta' e del territorio, il                
turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;                       
- l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attivita'             
economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di                
formule innovative.                                                             
2. Attivita' escluse dalla programmazione comunale                              
Sono escluse dalla programmazione comunale le attivita' di                      
somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, comma 5               
della L.R. n. 14 del 2003.                                                      
Ai fini dell'applicazione della norma predetta, si forniscono le                
seguenti indicazioni.                                                           
Le attivita' escluse dalla programmazione comunale sono quelle che              
avvengono:                                                                      
a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attivita' di                   
spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da               
gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi,               
cinema, teatri ed esercizi similari;                                            
b) in tutti i casi in cui l'attivita' di somministrazione e'                    
esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri                    
agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc. Nelle fattispecie di cui             
alle precedenti lettere a) e b) l'attivita' di somministrazione non             
e' soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si                    
verificano entrambe le seguenti due condizioni: - l'attivita' di                
somministrazione e' funzionalmente e logisticamente collegata                   
all'attivita' principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di              
natura accessoria rispetto all'attivita' prevalente; - la superficie            
dedicata all'attivita' di somministrazione non e' prevalente rispetto           
all'attivita' principale. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12              
della L.R. n. 14 del 2003, la semplice musica di accompagnamento e              
compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo con le                  
modalita' stabilite dal Comune non costituisce attivita' di                     
spettacolo, trattenimento e svago in quanto e' la stessa                        
autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione.            
Le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ove si                   
effettuino tali attivita' rientrano pertanto tra quelle soggette ai             
criteri di programmazione comunale;                                             
c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle              
strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e              
sui mezzi di trasporto pubblico;                                                
d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di                
distribuzione carburanti purche' si concretizzino tutte le seguenti             
condizioni: - l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del             
sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis della                
Legge 28 dicembre 1999, n. 496; - l'attivita' di somministrazione sia           
funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attivita'           
di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da              
essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di             
pertinenza del distributore; - l'autorizzazione sia rilasciata                  
esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di                        
distribuzione carburanti rilasciata dall'UTF;                                   
e) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;                 
f) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della L.R. 5                 
luglio 1999, n. 14, nei quali l'attivita' commerciale puo' essere               
associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di                  
interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti                 
pubblici o privati;                                                             
g) nelle mense aziendali e nelle altre attivita' di somministrazione            
non aperte al pubblico individuate dai Comuni;                                  
h) nelle attivita' soggette alle disposizioni di cui alle lettera b)            
dell'art. 2, comma 4 della Legge n. 14 del 2003. Trattasi di: -                 
somministrazione esercitata da coloro che svolgono attivita'                    
ricettiva ai sensi della Legge n. 135 del 2001. In virtu' di questa             
deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non            
e' assoggettata ai criteri di programmazione comunale.                          
Alle attivita' di bed and breakfast di cui alla lett. d) dell'art. 2,           
comma 4 della Legge n. 14 del 2003, in virtu' della disciplina                  
contenuta all'art. 13 della Legge n. 16 del 28 luglio 2004                      
"Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita'" e'               
preclusa la possibilita' della fornitura di servizi aggiuntivi a                
quelli specificamente indicati nel suddetto art. 13.                            
I Comuni rilasciano le autorizzazioni per le sopraindicate attivita'            
dalla lettera a) alla lettera h) nel rispetto delle disposizioni                
della L.R. n. 14 del 2003 ad esclusione di quelle di cui al comma 2             
dell'art. 4. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione,              
vincola l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e            
bevande al collegamento funzionale e logistico con le attivita'                 
sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attivita' non               
risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente             
all'attivita' principale cui si riferiscono.                                    
i) nelle attivita' svolte in forma temporanea, disciplinate all'art.            
10 della legge regionale, per il periodo di svolgimento della                   
manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;                         
l) al domicilio del consumatore. Al riguardo va precisato che: - per            
"somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere               
l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di                
somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al                
consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui                    
invitate; - per "domicilio del consumatore" si deve intendere non               
solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore            
si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di                
cerimonie, convegni e congressi.                                                
3. Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle                     
autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e                 
bevande                                                                         
3.1 I Comuni, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e            
dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei                  
consumatori maggiormente rappresentative, adottano i criteri di                 
programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di           
somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei seguenti               
indirizzi:                                                                      
- favorire l'efficacia e la qualita' del servizio da rendere al                 
consumatore con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e               
all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto                
sociale ed ambientale;                                                          
- salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico,           
architettonico, archeologico, e ambientale attraverso la presenza di            
attivita' di somministrazione adeguate;                                         
- salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente              
popolate che a volte manifestano fenomeni di desertificazione, in               
particolare nei comuni montani, rurali e nei centri minori.                     
In considerazione degli obiettivi di programmazione (funzionalita'              
del servizio al consumatore, produttivita' del servizio per le                  
imprese del settore, equilibrio fra domanda ed offerta) e dei                   
parametri da assumersi come riferimento (popolazione residente e                
fluttuante, abitudini di consumo extradomestico, caratteristiche e              
vocazioni del territorio), la programmazione comunale puo' attuarsi             
anche attraverso la definizione di parametri numerici in riferimento            
alle nuove autorizzazioni rilasciabili.                                         
Si ritiene tuttavia che vada escluso l'utilizzo di "contingenti di              
superficie" e l'individuazione di "distanze minime" fra gli                     
esercizi.                                                                       
I Comuni, nel definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni           
per i pubblici esercizi, tengono conto dei seguenti elementi:                   
- evoluzione demografica;                                                       
- evoluzione delle dinamiche dei consumi;                                       
- offerta complessiva presente nell'area, compresa quella relativa ad           
attivita' non soggette ad autorizzazione di pubblico esercizio;                 
- vocazione delle diverse parti del territorio comunale;                        
- priorita' di ordine urbanistico;                                              
- presenza di progetti di valorizzazione commerciale;                           
- previsione di insediamento di grandi strutture di vendita;recupero            
di aree o edifici di particolare pregio.                                        
Evoluzione delle dinamiche dei consumi e dell'offerta complessiva               
presente nell'area                                                              
L'obiettivo e' la definizione di un quadro di riferimento che                   
evidenzi, anche in relazione alle probabili evoluzioni del settore,             
le esigenze del consumatore e le opportunita' di crescita                       
dell'offerta di pubblici esercizi.                                              
L'analisi della evoluzione dei consumi deve tener conto, da un lato,            
dell'andamento della popolazione presente: residente, gravitante sul            
comune e presenze turistiche; dall'altro, dell'evoluzione dei consumi           
extra domestici, sia da un punto di vista quantitativo (consumi                 
pro-capite) che qualitativo (abitudini di consumo).                             
La programmazione deve poi basarsi sulla rilevazione dell'offerta e             
delle sue caratteristiche fondamentali.                                         
A tal fine si prevede la strutturazione, all'interno                            
dell'Osservatorio regionale del commercio e nell'ambito del                     
coordinamento del Comitato consultivo regionale costituito ai sensi             
della L.R. n. 14 del 2003, di un'attivita' di elaborazione dati,                
facendo riferimento alle varie fonti esistenti, in grado di fornire             
alle Amministrazioni comunali supporti adeguati alle fasi preliminari           
della programmazione. Tali dati potranno poi essere implementati con            
ricerche e analisi realizzate dagli Enti locali interessati.                    
Offerta complessiva presente nell'area                                          
L'analisi qualitativa delle imprese esistenti nel territorio                    
costituisce un importante abbinamento con le analisi sull'evoluzione            
dei consumi e il necessario termine di paragone. La programmazione              
deve pertanto essere preceduta dalla rilevazione dell'offerta e delle           
sue caratteristiche fondamentali.                                               
La vocazione delle diverse parti del territorio comunale                        
La individuazione della vocazione delle diverse parti del territorio            
comunale costituisce un ulteriore elemento di notevole interesse dal            
punto di vista qualitativo: puo' permettere infatti di sviluppare               
scelte strategiche collegate alla qualita' della vita e della                   
gestione del territorio.                                                        
Il criterio puo' essere utilizzato per vincolare l'apertura di                  
esercizi al possesso di determinate caratteristiche coerenti con                
quelle dell'area in cui vanno a collocarsi. Tali scelte possono                 
comportare la forte integrazione con le normative urbanistiche e                
igienico-sanitarie.                                                             
In relazione alle differenti aree i Comuni possono procedere                    
all'individuazione di requisiti prestazionali obbligatori o vincoli             
correlati alle caratteristiche delle aree.                                      
I vincoli potranno riguardare, fra gli altri:                                   
- gli orari di apertura e di chiusura dell'attivita';                           
- la dimensione degli esercizi;                                                 
- la tipologia degli alimenti e delle bevande somministrate;                    
- le modalita' di erogazione del servizio, soprattutto se svolto in             
aree esterne o visibili all'esterno.                                            
Priorita' di ordine urbanistico                                                 
Questo criterio puo' consentire di effettuare le scelte sulla base di           
elementi concreti e immediatamente verificabili.                                
Sulla base di tali priorita' le nuove autorizzazioni possono essere             
rilasciate prioritariamente ai soggetti che dimostrino la                       
disponibilita' di locali a norma con le vigenti normative e in                  
possesso degli standard urbanistici previsti.                                   
Presenza di progetti di valorizzazione commercialeL'approvazione di             
un progetto di valorizzazione commerciale, ai sensi dell'articolo 8             
della L.R. n. 14 del 1999, e' un elemento rilevante rispetto alla               
possibilita' di prevedere l'insediamento di nuovi esercizi sulla base           
di precisi elementi che devono essere indicati nel progetto                     
medesimo.                                                                       
Aree di interesse storico-archeologico                                          
L'esercizio della somministrazione in tali aree, che vanno                      
espressamente individuate da parte dei Comuni alla luce delle                   
indicazioni stabilite nei criteri di programmazione, puo' essere                
sottoposto a divieti o a semplici limitazioni.                                  
Tali limitazioni possono riguardare:                                            
- il dimensionamento dell'esercizio (superficie di somministrazione             
non superiore ad una certa soglia);                                             
- le modalita' di erogazione del servizio (ad esempio, limiti sui               
prodotti somministrabili o altri anche derivanti dall'applicazione di           
altre normative di settore);                                                    
- la tipologia architettonica (insegne, arredi, apparecchiature,                
ecc.).                                                                          
4. Autorizzazione in deroga ai criteri comunali di programmazione               
Nell'ambito dei criteri comunali si ritiene che i Comuni possano                
prevedere la possibilita' di rilasciare autorizzazioni in deroga ai             
criteri medesimi nei seguenti casi:                                             
- nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui                  
all'art. 8 della L.R. n. 14 del 1999 o di altri progetti volti al               
recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore               
storico;                                                                        
- all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi               
della L.R. 14/99.                                                               
5. Criteri di priorita' nel rilascio delle autorizzazioni                       
Il rilascio di autorizzazioni, in caso di domande concorrenti, deve             
tener conto dei seguenti criteri di priorita':                                  
- soggetti che dimostrino la disponibilita' di locali a norma con le            
vigenti normative e in possesso degli standard urbanistici previsti;            
- altri criteri fissati dal Comune.                                             
6. Attivita' stagionali                                                         
Nell'ambito dei criteri di programmazione i Comuni stabiliscono i               
criteri relativi all'apertura e al trasferimento delle attivita'                
stagionali.                                                                     
Tali attivita' possono costituire una modalita' efficace per                    
realizzare l'equilibrio fra domanda ed offerta in contesti                      
territoriali fortemente caratterizzati dalla stagionalita' della                
domanda di consumo extradomestico.                                              
E' facolta' dei Comuni stabilire altresi' le condizioni per                     
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione in forma stagionale.             
Tali condizioni potranno avere ad oggetto, fra gli altri, i seguenti            
aspetti:                                                                        
- la zonizzazione del territorio;                                               
- la apertura o la chiusura obbligatoria in determinati periodi                 
dell'anno solare.                                                               
7. Autorizzazioni temporanee                                                    
7.1. Nell'ambito dei criteri di programmazione i Comuni possono                 
determinare il termine temporaneo che deve intercorrere fra le                  
autorizzazioni temporanee, di cui all'art. 10 della L.R. n. 14 del              
2003, rilasciate al medesimo organizzatore, nello stesso luogo e/o              
con l'utilizzo delle medesime strutture.                                        
8. Disciplina dei piccoli trattenimenti                                         
Definizione dei piccoli trattenimenti.                                          
8.1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 14 del 2003, le               
autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e               
bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti               
musicali senza ballo, come meglio definiti ai successivi punti.                 
8.2. Vanno intesi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti            
musicali senza ballo:                                                           
a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni,           
cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e                      
consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere             
artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di                 
conferenze e manifestazioni similari;                                           
b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti,                    
attrazioni, cui il pubblico puo' attivamente partecipare, fatta salva           
l'esclusione di trattenimenti danzanti.                                         
8.3. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve                  
comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi precedenti, in modo             
tale di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico             
spettacolo.                                                                     
8.4. I Comuni possono definire le caratteristiche e le modalita' di             
svolgimento di questi trattenimenti.                                            
Tali limiti potranno, fra gli altri, incidere:                                  
1) sugli orari di effettuazione;                                                
2) sulle modalita' di pubblicizzazione;                                         
3) sul tipo degli strumenti musicali utilizzati.                                
9. La somministrazione di bevande alcoliche                                     
Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e           
prevenire l'abuso di alcolici i Comuni, sentito il parere degli                 
Assessorati competenti per i settori sociale e sanitario, possono               
impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a                
comprovate esigenze di interesse pubblico e possono altresi' graduare           
il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle            
diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio                  
comunale.                                                                       
Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e' un                       
provvedimento dell'Amministrazione comunale che puo' essere adottato,           
per comprovate esigenze di interesse pubblico:                                  
- come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di                 
un'area ovvero come prescrizione temporanea o permanente per                    
determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del TULPS;                            
- per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla               
somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di           
tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in              
determinate fasce orarie.                                                       
10. Durata                                                                      
La programmazione comunale dovra' avere una durata sufficientemente             
ampia per evitare eccessivi adempimenti in tempi ristretti ma,                  
contemporaneamente, dovra' avere un'efficacia temporale non troppo              
lunga considerate le evoluzioni del mercato. Si prevede, quindi, una            
revisione con cadenza almeno quinquennale.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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