LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
CAPO II
Condizioni e limiti al rilascio del titolo in sanatoria
Art. 36
Interventi di manutenzione straordinaria
e opere minori
1. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti
dalla lettera b) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002,
in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31
marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria e' consentito a
condizione che le opere non abbiano interessato elementi strutturali
dell'edificio ne' abbiano comportato aumento delle unita'
immobiliari.
2. Il professionista abilitato, nell'ambito della dichiarazione
prevista dall'articolo 29, assevera altresi' l'osservanza delle
condizioni di cui al comma 1 e che le opere realizzate rientrano
nella nozione di manutenzione straordinaria.
3. Le opere non valutabili in termini di superficie o di volume
edilizio, sono sanabili purche' conformi alla legislazione
urbanistica vigente alla data del 31 marzo 2003.
4. La sanatoria di interventi pertinenziali, non conformi agli
strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, e'
consentita alle condizioni previste dall'articolo 33, comma 8.