LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 14
Interventi di ristrutturazione edilizia
eseguiti in assenza di titolo abilitativo,
in totale difformita' o con variazioni essenziali
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, di cui
alla lettera f) dell'allegato alla legge regionale n. 31 del 2002,
eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformita' o
con variazioni essenziali da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico edilizi entro il congruo termine, non superiore a
centoventi giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con
propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a
cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, lo Sportello unico per
l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a
seguito della avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione
tecnica, l'impossibilita' della rimozione o demolizione delle opere
abusive, in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che
sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il
Comune puo' prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere
l'intervento piu' consono al contesto ambientale, assegnando un
congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per
l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi
i quali la richiesta stessa si intende rifiutata.
3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili non
vincolati compresi nei centri storici e negli insediamenti storici,
di cui rispettivamente agli articoli A-7 e A-8 dell'allegato alla
legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio), lo Sportello unico per l'edilizia, ai
fini di provvedere sulla richiesta dell'interessato, acquisisce il
parere della Commissione per la qualita' architettonica e il
paesaggio circa la restituzione in pristino o la irrogazione della
sanzione pecuniaria di cui al comma 2. Qualora il parere non venga
reso entro sessanta giorni dalla richiesta, lo Sportello unico per
l'edilizia provvede autonomamente.
4. Qualora, ai sensi del comma 2, non si disponga la demolizione
delle opere, e' dovuto il contributo di costruzione di cui
all'articolo 27 della legge regionale n. 31 del 2002.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo della lettera f) dell'allegato alla legge regionale 25
novembre 2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e'
il seguente:
"ALLEGATO - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
(omissis)
f) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti, nonche' la realizzazione di volumi tecnici
necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successivi
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e
per l'installazione di impianti tecnologici;
(omissis).".
Comma 3
2) Il testo dell'art. A-7 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. A-7 - Centri storici
1. Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica
formazione che hanno mantenuto la riconoscibilita' della loro
struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro
formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria,
spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai
centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante
interesse storico, nonche' le aree che ne costituiscono
l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica.
2. Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico
del territorio regionale operata dal PTPR, come specificata ed
integrata dal PTCP, il PSC definisce la perimetrazione del centro
storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialita' di
qualificazione e sviluppo, nonche' gli eventuali fattori di abbandono
o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce inoltre
la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di
salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di
rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con
riguardo alla presenza di attivita' commerciali e artigianali e alla
tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.
3. Nei centri storici:
a) e' vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed
edilizia, nonche' i manufatti anche isolati che costituiscono
testimonianza storica o culturale;
b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in
atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di
commercio di vicinato;
c) non e' ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non
possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi
perche' destinati ad usi urbani o collettivi nonche' quelli di
pertinenza dei complessi insediativi storici.
4. Il PSC puo' prevedere, per motivi di interesse pubblico e in
ambiti puntualmente determinati, la possibilita' di attuare specifici
interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 3. Nell'ambito
di tali previsioni, il PSC puo' inoltre individuare le parti del
tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici,
culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi
incongrui e del miglioramento della qualita' urbanistica ed
edilizia.
5. Il POC, coordinando e specificando le previsioni del PSC,
disciplina gli interventi diretti: al miglioramento della vivibilita'
e qualita' ambientale del centro storico; alla sua riqualificazione e
allo sviluppo delle attivita' economiche e sociali; alla tutela e
valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio
edilizio.
6. Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a
strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di
riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.".
3) Il testo dell'art. A-8 dell'allegato alla legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' il seguente:
"Art. A-8 - Insediamenti e infrastrutture storici del territorio
rurale
1. Gli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale
sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate
da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonche'
dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono
elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio,
quali: il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze
piantumate; la viabilita' storica extraurbana; il sistema storico
delle acque derivate e delle opere idrauliche; la struttura
centuriata; le sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui le
piantate, i maceri e i filari alberati; il sistema storico delle
partecipanze, delle universita' agrarie e delle bonifiche.
2. Il PTCP, in conformita' alle disposizioni del PTPR, contiene una
prima individuazione dei sistemi e degli immobili di cui al comma 1 e
detta la disciplina generale per la loro tutela, nonche' le
condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso. Il PTCP
provvede inoltre ad una prima individuazione e regolazione delle aree
d'interesse archeologico, nel rispetto delle competenze statali,
sviluppando ed integrando quanto previsto dal PTPR.
3. Il PSC recepisce e integra nel proprio quadro conoscitivo i
sistemi e gli immobili individuati a norma del comma 2 e specifica la
relativa disciplina di tutela.
4. Il POC puo' prevedere interventi di valorizzazione e conservazione
degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani.
Comma 4
4) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 27 - Contributo di costruzione
1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'art. 30, il
proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il
rilascio del permesso o per presentare la denuncia e inizio attivita'
e' tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione.
2. Il contributo di costruzione e' quantificato dal Comune per gli
interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero
dall'interessato per quelli da realizzare con denuncia di inizio
attivita'.
3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e'
corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero
all'atto della presentazione della denuncia e inizio attivita'. Il
contributo puo' essere rateizzato, a richiesta dell'interessato.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione e'
corrisposta in corso d'opera, secondo le modalita' e le garanzie
stabilite dal Comune.
5. Una quota parte del contributo di costruzione potra' essere
utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del
territorio e sulle attivita' edilizie previste nella presente
legge.".