LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 10
Salvaguardia degli edifici vincolati
1. Lo Sportello unico per l'edilizia, qualora accerti l'inizio o
l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformita' dallo
stesso su edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto
legislativo n. 42 del 2004, ordina la sospensione dei lavori e
irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione pecuniaria da 2.000 a
20.000 Euro, trasmettendo il provvedimento al competente organo
periferico del Ministero per i beni e le attivita' culturali, al fine
dell'assunzione delle determinazioni di cui all'articolo 160 dello
stesso decreto legislativo.
2 Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili vincolati
in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, lo
Sportello unico per l'edilizia ordina la sospensione dei lavori e
dispone, acquisito il parere della Commissione per la qualita'
architettonica e il paesaggio, la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalita'
diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una
sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 Euro. Su richiesta motivata
dell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei
lavori, lo Sportello unico per l'edilizia irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione
tecnica, l'impossibilita' della restituzione in pristino a causa
della compromissione del bene tutelato. In tale ipotesi il Comune
puo' prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento
consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per
l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si
pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la
richiesta stessa si intende rifiutata.
3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su edifici vincolati
in base alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo
Sportello unico per l'edilizia, acquisito il parere della Commissione
per la qualita' architettonica e il paesaggio, provvede ai sensi
dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo ed irroga, per
l'illecito edilizio, una sanzione da 2.000 a 20.000 Euro.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) La Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
concernente Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 concerne:
"Parte seconda - Beni culturali"
2) Il testo dell'art. 160 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 concernente Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e' il seguente:
"Art. 160 - Ordine di reintegrazione
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e
conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I
della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero
ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere
necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo
urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento
finale sono comunicati anche alla Citta' metropolitana o al Comune
interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma
1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese
dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle
forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva
delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e'
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa
perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e'
accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno dall'obbligato e un terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.".
Comma 3
3) La Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
concernente Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e' citata alla
nota 6 all'articolo 9.
4) Il testo dell'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 concernente Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e' il seguente:
"Art. 167 - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di
indennita' pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal
Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' tenuto, secondo che
l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga
piu' opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati
nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al
pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno
arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma
e' determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al
trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e
rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono
utilizzate per finalita' di salvaguardia, interventi di recupero dei
valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.".