REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 10                                                               
Salvaguardia degli edifici vincolati                                            
1. Lo Sportello unico per l'edilizia, qualora accerti l'inizio o                
l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformita' dallo           
stesso su edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto            
legislativo n. 42 del 2004, ordina la sospensione dei lavori e                  
irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione pecuniaria da 2.000 a             
20.000 Euro, trasmettendo il provvedimento al competente organo                 
periferico del Ministero per i beni e le attivita' culturali, al fine           
dell'assunzione delle determinazioni di cui all'articolo 160 dello              
stesso decreto legislativo.                                                     
2 Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili vincolati           
in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, lo                
Sportello unico per l'edilizia ordina la sospensione dei lavori e               
dispone, acquisito il parere della Commissione per la qualita'                  
architettonica e il paesaggio, la restituzione in pristino a cura e             
spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalita'                
diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una           
sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 Euro. Su richiesta motivata               
dell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei            
lavori, lo Sportello unico per l'edilizia irroga una sanzione                   
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile                 
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi                
dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione              
tecnica, l'impossibilita' della restituzione in pristino a causa                
della compromissione del bene tutelato. In tale ipotesi il Comune               
puo' prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento           
consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per               
l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si                   
pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la              
richiesta stessa si intende rifiutata.                                          
3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su edifici vincolati           
in base alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo             
Sportello unico per l'edilizia, acquisito il parere della Commissione           
per la qualita' architettonica e il paesaggio, provvede ai sensi                
dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo ed irroga, per               
l'illecito edilizio, una sanzione da 2.000 a 20.000 Euro.                       
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) La Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42              
concernente Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi                 
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 concerne:                    
"Parte seconda - Beni culturali"                                                
2) Il testo dell'art. 160 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.           
42 concernente Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi              
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e' il seguente:              
"Art. 160 - Ordine di reintegrazione                                            
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e               
conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I            
della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero            
ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere                     
necessarie alla reintegrazione.                                                 
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo            
urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento                
finale sono comunicati anche alla Citta' metropolitana o al Comune              
interessati.                                                                    
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma            
1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese                       
dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle              
forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva               
delle entrate patrimoniali dello Stato.                                         
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e'                
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa           
perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.                         
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e'                
accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una                 
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,              
uno dall'obbligato e un terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese            
relative sono anticipate dall'obbligato.".                                      
Comma 3                                                                         
3) La Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42                
concernente Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi                 
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e' citata alla               
nota 6 all'articolo 9.                                                          
4) Il testo dell'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.           
42 concernente Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi              
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e' il seguente:              
"Art. 167 - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di                 
indennita' pecuniaria                                                           
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal             
Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' tenuto, secondo che              
l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga           
piu' opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati                
nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al             
pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno             
arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma           
e' determinata previa perizia di stima.                                         
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al                       
trasgressore un termine per provvedere.                                         
3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta               
alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e           
rende esecutoria la nota delle spese.                                           
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono             
utilizzate per finalita' di salvaguardia, interventi di recupero dei            
valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.".              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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