REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 9                                                                
Salvaguardia delle aree inedificabili                                           
e delle aree soggette a tutela                                                  
1. Lo Sportello unico per l'edilizia, quando accerti l'inizio o                 
l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformita' dallo           
stesso, su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre            
norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilita' o destinate           
ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia                      
residenziale pubblica, di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167                 
(Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per              
l'edilizia economica e popolare), ordina l'immediata sospensione dei            
lavori e ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso di               
provvedere entro novanta giorni alla demolizione delle opere e al               
ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel provvedimento l'area           
che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza, ai sensi              
del comma 2.                                                                    
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di                    
ripristino dello stato dei luoghi, si verifica l'acquisizione di                
diritto delle opere abusive e delle aree di pertinenza delle stesse a           
favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza           
del vincolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 6.             
Tali Amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive            
ed al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile               
dell'abuso. Nell'ipotesi di concorso di vincoli, l'acquisizione si              
verifica a favore del patrimonio del Comune.                                    
3. Qualora l'inizio o l'esecuzione di opere realizzate senza titolo o           
in difformita' dallo stesso contrasti con le previsioni di piani                
urbanistici adottati, che dispongano i vincoli di inedificabilita' o            
di destinazione indicati al comma 1, lo Sportello unico per                     
l'edilizia ordina l'immediata sospensione dei lavori, fino alla                 
conclusione dell'iter approvativo, e, a seguito dell'approvazione del           
medesimo piano, ingiunge la demolizione delle opere secondo quanto              
disposto dallo stesso comma 1.                                                  
4. L'inizio o l'esecuzione di opere senza titolo o in difformita' da            
esso su aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30                
dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in           
materia di boschi e terreni montani), o su aree appartenenti ai beni            
disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in                
legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento             
degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che               
modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16               
maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del            
R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) ovvero su aree di cui al decreto                 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del             
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137),           
comporta l'ordine di sospensione e di demolizione e ripristino dello            
stato dei luoghi a cura e spese del responsabile dell'abuso. L'ordine           
e' comunicato dallo Sportello unico per l'edilizia alle                         
Amministrazioni competenti alla tutela, le quali, in caso di                    
inottemperanza, possono procedere in luogo del Comune alla                      
demolizione e al ripristino.                                                    
5. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati                  
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o                   
dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del                 
decreto legislativo n. 42 del 2004, o su beni di interesse                      
archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su                   
immobili soggetti a vincolo di inedificabilita' assoluta in                     
applicazione delle disposizioni della Parte terza del decreto                   
legislativo n. 42 del 2004, il competente organo periferico del                 
Ministero per i beni e le attivita' culturali, su richiesta della               
Regione, della Provincia, del Comune o delle altre autorita' preposte           
alla tutela, ovvero decorso il termine di sessanta giorni                       
dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione e al                  
ripristino dello stato dei luoghi.                                              
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge 18 aprile 1962, n. 167 concerne Disposizioni per favorire           
l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e                  
popolare.                                                                       
Comma 4                                                                         
2) Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 concerne Riordinamento            
e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani.            
3) La Legge 16 giugno 1927, n. 1766 concerne Conversione in legge del           
RD 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi               
civici nel Regno, del RD 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art.           
26 del RD 22 maggio 1924, n. 751, e del RD 16 maggio 1926, n. 895,              
che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del RDL 22 maggio 1924,             
n. 751.                                                                         
4) Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 concerne Codice dei            
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge           
6 luglio 2002, n. 137.                                                          
Comma 5                                                                         
5) Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.            
42 concernente Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi              
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e' il seguente:              
"Art. 13 - Dichiarazione dell'interesse culturale                               
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma             
oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.                    
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'articolo             
10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i            
soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro                 
natura giuridica.".                                                             
6) La Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42                
concernente Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi                 
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 concerne:                    
"Parte terza - Beni paesaggistici"                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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