LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
Art. 5
Compiti della Provincia
1. La Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati e
degli elementi conoscitivi sull'abusivismo edilizio, nell'ambito
delle attivita' di monitoraggio previste dall'articolo 6, comma 2,
lettera a). Essa fornisce agli Sportelli unici per l'edilizia il
supporto tecnico e giuridico-amministrativo per l'esercizio delle
funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' urbanistico
edilizia.
2. La Giunta provinciale assume in via sostitutiva i provvedimenti
eventualmente necessari di sospensione dei lavori e di irrogazione
delle sanzioni amministrative stabilite dal Capo II della presente
legge in caso di inerzia dello Sportello unico per l'edilizia,
protrattasi per quindici giorni dalla scadenza del termine:
a) per la verifica della regolarita' delle opere, di cui all'articolo
2, comma 4;
b) per l'emanazione dell'ordine di sospensione dei lavori, di cui
all'articolo 4, comma 1;
c) per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori definitivi, di cui
all'articolo 4, comma 3;
d) per l'attuazione delle demolizioni delle opere abusive, di cui
all'articolo 23, comma 1.
3. I provvedimenti sostitutivi previsti dal comma 2 sono emanati
anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, previa diffida
a provvedere, entro un congruo termine comunque non inferiore a
quindici giorni, al compimento degli atti dovuti ovvero alla
comunicazione delle ragioni del ritardo. I medesimi provvedimenti
sono inviati all'Amministrazione comunale e alla Regione e sono
contestualmente comunicati alla competente Autorita' giudiziaria, ai
fini dell'esercizio dell'azione penale.
4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, la Provincia
puo' richiedere allo Sportello unico per l'edilizia informazioni ed
elementi conoscitivi in merito agli esiti istruttori delle verifiche
realizzate e allo stato dei procedimenti sanzionatori.