LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E SANZIONI
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Finalita' della legge
Art. 2 - Vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia
Art. 3 - Vigilanza su opere di Amministrazioni statali e
su opere della Regione, delle Province e dei Comuni
Art. 4 - Sospensione dei lavori ed assunzione dei
provvedimenti sanzionatori
Art. 5 - Compiti della Provincia
Art. 6 - Compiti della Regione
Art. 7 - Rilevamenti periodici delle trasformazioni del
territorio
Art. 8 - Responsabilita' del titolare del titolo
abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei
lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di
servizi pubblici
CAPO II - Sanzioni
Art. 9 - Salvaguardia delle aree inedificabili e delle
aree soggette a tutela
Art. 10 - Salvaguardia degli edifici vincolati
Art. 11 - Tutela dei suoli di proprieta' degli enti
pubblici
Art. 12 - Lottizzazione abusiva
Art. 13 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in
assenza del titolo abilitativo, in totale difformita' o con
variazioni essenziali
Art. 14 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti
in assenza di titolo abilitativo, in totale difformita' o con
variazioni essenziali
Art. 15 - Interventi eseguiti in parziale difformita' dal
titolo abilitativo
Art. 16 - Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o
in difformita' dal titolo abilitativo
Art. 17 - Accertamento di conformita'
Art. 18 - Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di
inizio attivita'
Art. 19 - Interventi eseguiti in base a permesso
annullato
Art. 20 - Ritardato od omesso versamento del contributo di
costruzione
Art. 21 - Sanzioni pecuniarie
Art. 22 - Riscossione
Art. 23 - Demolizione di opere abusive
Art. 24 - Selezione provinciale delle imprese abilitate
agli interventi di demolizione
Art. 25 - Fondo regionale di rotazione per le spese di
demolizione TITOLO II - NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 26 - Ambito di applicazione
Art. 27 - Modalita' procedurali per il rilascio del titolo
in sanatoria
Art. 28 - Contributo di costruzione e opere di
urbanizzazione
Art. 29 - Asseverazione del professionista
Art. 30 - Parere della Commissione per la qualita'
architettonica e il paesaggio
Art. 31 - Quota integrativa dell'oblazione
CAPO II - Condizioni e limiti al rilascio del titolo in sanatoria
Art. 32 - Interventi non suscettibili di sanatoria
Art. 33 - Interventi di nuova costruzione
Art. 34 - Interventi di ristrutturazione edilizia
Art. 35 - Opere di restauro scientifico e interventi di
restauro e risanamento conservativo
Art. 36 - Interventi di manutenzione straordinaria e opere
minori
Art. 37 - Mutamento di destinazione d'uso e aumento delle
superfici utili
Art. 38 - Interventi conformi alla pianificazione
urbanistica vigente
TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 39 - Norma transitoria
Art. 40 - Disapplicazione di norme statali
Art. 41 - Abrogazioni
Art. 42 - Norma finanziaria
Art. 43 - Entrata in vigore
TITOLO I
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA
E SANZIONI
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalita' della legge
1. La presente legge, in ossequio al principio di leale
collaborazione istituzionale, persegue la salvaguardia del territorio
e dell'ambiente, quale interesse primario della comunita' regionale.
2. Le norme in materia di vigilanza e controllo dell'attivita'
urbanistico edilizia stabilite dalla presente legge sono ispirate
all'esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio
secondo quanto previsto dalla pianificazione territoriale e
urbanistica, garantendo la tutela assoluta delle risorse ambientali e
demaniali, del paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico
presenti nella regione.