REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E SANZIONI                         
CAPO I - Principi generali                                                      
          Art.  1 - Finalita' della legge                                       
          Art.  2 - Vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia               
          Art.  3 - Vigilanza su opere di Amministrazioni statali e             
su opere della Regione, delle Province e dei Comuni                             
          Art.  4 - Sospensione dei lavori ed assunzione dei                    
provvedimenti sanzionatori                                                      
          Art.  5 - Compiti della Provincia                                     
          Art.  6 - Compiti della Regione                                       
          Art.  7 - Rilevamenti periodici delle trasformazioni del              
territorio                                                                      
          Art.  8 - Responsabilita' del titolare del titolo                     
abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei                
lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di           
servizi pubblici                                                                
CAPO II - Sanzioni                                                              
          Art.  9 - Salvaguardia delle aree inedificabili e delle               
aree soggette a tutela                                                          
          Art.  10 - Salvaguardia degli edifici vincolati                       
          Art.  11 - Tutela dei suoli di proprieta' degli enti                  
pubblici                                                                        
          Art.  12 - Lottizzazione abusiva                                      
          Art.  13 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in                
assenza del titolo abilitativo, in totale difformita' o con                     
variazioni essenziali                                                           
          Art.  14 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti           
in assenza di titolo abilitativo, in totale difformita' o con                   
variazioni essenziali                                                           
          Art.  15 - Interventi eseguiti in parziale difformita' dal            
titolo abilitativo                                                              
          Art.  16 - Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o             
in difformita' dal titolo abilitativo                                           
          Art.  17 - Accertamento di conformita'                                
          Art.  18 - Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di            
inizio attivita'                                                                
          Art.  19 - Interventi eseguiti in base a permesso                     
annullato                                                                       
          Art.  20 - Ritardato od omesso versamento del contributo di           
costruzione                                                                     
          Art.  21 - Sanzioni pecuniarie                                        
          Art.  22 - Riscossione                                                
          Art.  23 - Demolizione di opere abusive                               
          Art.  24 - Selezione provinciale delle imprese abilitate              
agli interventi di demolizione                                                  
          Art.  25 - Fondo regionale di rotazione per le spese di               
demolizione TITOLO II - NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO                    
CAPO I - Disposizioni generali                                                  
          Art.  26 - Ambito di applicazione                                     
          Art.  27 - Modalita' procedurali per il rilascio del titolo           
in sanatoria                                                                    
          Art.  28 - Contributo di costruzione e opere di                       
urbanizzazione                                                                  
          Art.  29 - Asseverazione del professionista                           
          Art.  30 - Parere della Commissione per la qualita'                   
architettonica e il paesaggio                                                   
          Art.  31 - Quota integrativa dell'oblazione                           
CAPO II - Condizioni e limiti al rilascio del titolo in sanatoria               
          Art.  32 - Interventi non suscettibili di sanatoria                   
          Art.  33 - Interventi di nuova costruzione                            
          Art.  34 - Interventi di ristrutturazione edilizia                    
          Art.  35 - Opere di restauro scientifico e interventi di              
restauro e risanamento conservativo                                             
          Art.  36 - Interventi di manutenzione straordinaria e opere           
minori                                                                          
          Art.  37 - Mutamento di destinazione d'uso e aumento delle            
superfici utili                                                                 
          Art.  38 - Interventi conformi alla pianificazione                    
urbanistica vigente                                                             
TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art.  39 - Norma transitoria                                          
          Art.  40 - Disapplicazione di norme statali                           
          Art.  41 - Abrogazioni                                                
          Art.  42 - Norma finanziaria                                          
          Art.  43 - Entrata in vigore                                          
TITOLO I                                                                        
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA                                               
E SANZIONI                                                                      
CAPO I                                                                          
Principi generali                                                               
          Art. 1                                                                
Finalita' della legge                                                           
1. La presente legge, in ossequio al principio di leale                         
collaborazione istituzionale, persegue la salvaguardia del territorio           
e dell'ambiente, quale interesse primario della comunita' regionale.            
2. Le norme in materia di vigilanza e controllo dell'attivita'                  
urbanistico edilizia stabilite dalla presente legge sono ispirate               
all'esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio                  
secondo quanto previsto dalla pianificazione territoriale e                     
urbanistica, garantendo la tutela assoluta delle risorse ambientali e           
demaniali, del paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico             
presenti nella regione.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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