DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2004, n. 1891
Delibera di Giunta regionale n. 1350 del 5/7/2004. Proroga dei termini di scadenza del bando 2004 - Attuazione Misura 5.2 D - Piano triennale 2003-2005
LA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria deliberazione n. 1350 del 5/7/2004 recante ad
oggetto "Intervento a sostegno di iniziative aggregate strutturate
rappresentative di filiera di promozione, penetrazione commerciale e
cooperazione industriale. Attuazione Misura 5.2 azione D. Piano
triennale 2003-2005. Approvazione bando 2004";
dato atto che:
- con la citata deliberazione e' stato approvato il bando che ne
definisce i criteri, le modalita', i soggetti beneficiari e
promotori, le spese ammissibili, la determinazione del contributo, la
definizione delle procedure per la concessione, la liquidazione dello
stesso e ogni altra indicazione tecnico-operativa;
- il bando ammette al beneficio esclusivamente i progetti presentati
dalle associazioni imprenditoriali regionali e settoriali, in
qualita' di promotori, per conto di aggregazioni di piccole e medie
imprese;
- i progetti devono identificare una filiera produttiva specializzata
e definire chiaramente un "percorso strutturato di
internazionalizzazione";
- ogni progetto deve contemplare un numero di imprese aggregate non
inferiore ad 8;
- il bando si applica con le limitazioni previste dalla disciplina
comunitaria nel Regolamento 69701 della Commissione Europea del 12
gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di importanza minore, "de minimis";
- ai sensi dell'art. 5 del bando e' responsabilita' del promotore la
raccolta della documentazione attestante il rispetto della normativa
de minimis con riferimento alle singole imprese e la presentazione
medesima alla Regione;
- il termine perentorio per la presentazione delle domande di
contributo e' fissato nel 30/9/2004 con le modalita' previste dal
bando medesimo;
- il bando e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale n.
66 del 21/7/2004;
rilevato che:
- il bando ha suscitato fra le imprese e le associazioni regionali un
forte interesse e numerose si sono rivolte agli uffici regionali per
l'assistenza tecnica;
- il bando presenta elementi di innovativita' e particolare
complessita' nella raccolta della documentazione che le imprese
devono produrre;
- i promotori dei progetti devono predisporre aggregazioni di imprese
che si impegnano fin dal momento della presentazione della domanda a
costituirsi in Associazione Temporanea di Impresa per realizzare
progetti di qualita';ritenuto opportuno prorogare, per le motivazioni
premesse e per consentire l'aggregazione e qualita' delle proposte,
la scadenza del bando dal 30 settembre al 22 ottobre 2004;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali" ed in particolare il punto 4.1.1. dell'allegato;
dato atto:
- dell'istruttoria svolta per quanto di competenza del Servizio
Sportello regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese;
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale alle Attivita' produttive, Commercio e Turismo dott. Andrea
Vecchia, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente riportate, dal 30 settembre al 22 ottobre 2004, la
scadenza per la presentazione delle domande per il bando di cui alla
propria deliberazione n. 1350 del 5/7/2004;
2) di disporre l'immediata pubblicazione della presente deliberazione
sui siti: www.sprint-er.it e www.ermesimprese.it;
3) di disporre che il presente atto sia pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.