DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 giugno 2004, n. 42
Variazione all'art. 15 e all'art. 29 dello Statuto sociale
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis) delibera:
- di integrare l'art. 15 dello Statuto comunale cosi' come detto
nella premessa dando atto che la sua formulazione risulta ora cosi'
scritta:
"Art. 15
Attribuzioni
1. Il Sindaco quale organo di amministrazione:
a) dirige e coordina l'attivita' politica e amministrativa del Comune
nonche' l'attivita' della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il
Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del DLgs
18/8/2000, n. 267;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene
opportuno, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia
stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del
Direttore;
g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad
esigenze effettive e verificabili.
2. Il Sindaco quale organo di vigilanza:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi
informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove indagini e verifiche amministrative sulle attivita' del
Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
3. Il Sindaco, quale titolare di attribuzioni dell'organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del
Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
provvede alla convocazione del Consiglio comunale quando la richiesta
e' formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare da esso presieduti, nei
limiti previsti dalla legge;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la
convocazione e la presiede;
d) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
e) nomina, designa, revoca i rappresentanti del Comune presenti in
aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio;
f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da
sottoporre al Consiglio;
g) delega ai Consiglieri della maggioranza competenze precise e
limitate meramente propositive e di consulenza, finalizzate ad una
migliore azione di governo e ad una piu' incisiva partecipazione dei
Consiglieri.".
(omissis)
delibera:
di cambiare l'art. 29 dello Statuto comunale cosi' come detto nella
premessa dando atto che la sua formulazione risulta ora cosi'
scritta:
"Art. 29
Composizione della Giunta comunale
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice
Sindaco.
2. Il numero degli Assessori e' 5 i quali possono essere anche
cittadini non consiglieri, purche' eleggibili e compatibili alla
carica di Consiglieri comunali ed in possesso dei documentati
requisiti di prestigio, professionalita', competenza amministrativa.
3. Gli Assessori non Consiglieri sono equiparati a tutti gli effetti
agli Assessori - Consiglieri comunali. Partecipano alle sedute del
Consiglio con funzioni di relazione e diritto di intervento, senza
diritto al voto.
4. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' Assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al
provvedimento.".
Si da' atto che ai sensi dell'art. 6 del DLgs 267/00, le variazioni
allo Statuto qui apportate sono definitive, avendo riportato il voto
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.