REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

                 TITOLO II                                                      
        AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE                                     
          Art. 9                                                                
Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale                         
1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla              
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, possono                   
prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale           
e della relativa documentazione depositata e presentare, in forma               
scritta, osservazioni alla Provincia.                                           
2. La Provincia comunica le osservazioni al gestore, il quale ha                
facolta' di presentare le proprie controdeduzioni entro il                      
sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della              
procedura relativa alla autorizzazione integrata ambientale.                    
3. Qualora il gestore intenda introdurre modifiche all'impianto in              
conseguenza delle osservazioni o contributi espressi, ne da'                    
comunicazione alla Provincia. La comunicazione interrompe il                    
procedimento.                                                                   
4. Si applicano inoltre le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1,           
punti 3 e 6, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del            
Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del                 
pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia               
ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE                        
relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla                 
giustizia".                                                                     
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art.4, comma 1, punti 3 e 6 della Direttiva                    
2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003            
concernente Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che                
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni              
piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del             
Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del           
pubblico e all'accesso alla giustizia e' il seguente:                           
"Art. 4 - Modifica della direttiva 96/61/CE                                     
La direttiva 96/61/CE e' modificata come segue:                                 
(omissis)                                                                       
3) L'articolo 15 e' modificato come segue:                                      
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:                                   
1. Gli Stati membri provvedono affinche' al pubblico interessato                
vengano offerte tempestive ed effettive opportunita' di                         
partecipazione alla procedura relativa:                                         
- al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti,                          
- al rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali nel                
funzionamento dell'impianto,                                                    
- all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di                 
autorizzazione relative a un impianto a norma dell'articolo 13,                 
paragrafo 2, primo trattino.                                                    
Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita                
nell'Allegato V.;                                                               
b) e' aggiunto il seguente paragrafo:                                           
5. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorita'                     
competente informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende            
disponibili allo stesso le seguenti informazioni:                               
a) il contenuto della decisione, compresa una copia                             
dell'autorizzazione nonche' delle eventuali condizioni e degli                  
eventuali successivi aggiornamenti;                                             
b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico                  
interessato, i motivi e le considerazioni su cui e' basata la                   
decisione, incluse informazioni relative al processo di                         
partecipazione del pubblico;                                                    
(omissis)                                                                       
6) e' aggiunto l'Allegato V di cui all'Allegato II della presente               
direttiva.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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