LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 9
Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale
1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, possono
prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale
e della relativa documentazione depositata e presentare, in forma
scritta, osservazioni alla Provincia.
2. La Provincia comunica le osservazioni al gestore, il quale ha
facolta' di presentare le proprie controdeduzioni entro il
sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della
procedura relativa alla autorizzazione integrata ambientale.
3. Qualora il gestore intenda introdurre modifiche all'impianto in
conseguenza delle osservazioni o contributi espressi, ne da'
comunicazione alla Provincia. La comunicazione interrompe il
procedimento.
4. Si applicano inoltre le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1,
punti 3 e 6, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del
pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE
relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla
giustizia".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 4
1) Il testo dell'art.4, comma 1, punti 3 e 6 della Direttiva
2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003
concernente Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni
piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del
Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del
pubblico e all'accesso alla giustizia e' il seguente:
"Art. 4 - Modifica della direttiva 96/61/CE
La direttiva 96/61/CE e' modificata come segue:
(omissis)
3) L'articolo 15 e' modificato come segue:
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri provvedono affinche' al pubblico interessato
vengano offerte tempestive ed effettive opportunita' di
partecipazione alla procedura relativa:
- al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti,
- al rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali nel
funzionamento dell'impianto,
- all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di
autorizzazione relative a un impianto a norma dell'articolo 13,
paragrafo 2, primo trattino.
Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita
nell'Allegato V.;
b) e' aggiunto il seguente paragrafo:
5. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorita'
competente informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende
disponibili allo stesso le seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione, compresa una copia
dell'autorizzazione nonche' delle eventuali condizioni e degli
eventuali successivi aggiornamenti;
b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico
interessato, i motivi e le considerazioni su cui e' basata la
decisione, incluse informazioni relative al processo di
partecipazione del pubblico;
(omissis)
6) e' aggiunto l'Allegato V di cui all'Allegato II della presente
direttiva.".