DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 6 settembre 2004, n. 12044
R.R. 17/03 - Anagrafe delle Aziende agricole - Attivazione dell'Anagrafe delle Aziende agricole per i procedimenti amministrativi collegati al DLgs 99/04 - Rilascio degli attestati da parte dell'Amministrazione procedente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la L.R. 30 maggio 1997, n.15 "Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto
1983, n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503
"Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle Aziende
agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del DLgs 30 aprile
1998, n. 173";
- il Regolamento regionale del 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina
dell'Anagrafe delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il
quale si e' data attuazione alla normativa sopra citata;
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese dell'8 ottobre 2003, n. 12818, "Regolamento regionale 17/03 -
Anagrafe delle Aziende agricole. Determinazione dei contenuti
informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale";
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese del 28 novembre 2003, n. 16309, "Regolamento regionale 17/03
- Anagrafe delle Aziende agricole. Disposizioni in merito ad
attivazione dell'Anagrafe delle Aziende agricole
dell'Emilia-Romagna";
- il DLgs 29 marzo 2004, n. 99 recante "Disposizioni in materia di
soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere
d), f), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 , n. 38";
considerato che:
- il Regolamento regionale n. 17 del 15/9/2003 stabilisce, fra
l'altro, che le aziende agricole, che intendono intrattenere rapporti
a qualsiasi titolo con la pubblica Amministrazione, devono essere
preventivamente iscritte all'anagrafe;
- il richiedente la qualifica di IAP o di coltivatore diretto, e'
tenuto ad evidenziare se l'azienda, nella quale esercita o
esercitera' la sua professione di imprenditore agricolo
professionale, e' iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole.
Qualora l'azienda non sia iscritta nell'Anagrafe delle Aziende
agricole questa dovra' essere registrata prima della presentazione
della domanda di riconoscimento della qualifica;
- l'Amministrazione procedente al riconoscimento della qualifica di
IAP o di coltivatore diretto deve avvalersi, ai sensi del comma 2,
art. 2 del R.R. 17/03, delle informazioni relative alle condizioni
soggettive ed oggettive registrate nell'anagrafe debitamente validate
a norma dell'art.4 comma 5 del Regolamento citato;
ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire il regolare
rilascio degli attestati da parte del l'Amministrazione procedente
all'attivazione dell'Anagrafe delle Aziende agricole anche per i
procedimenti amministrativi collegati al citato DLgs 99/04;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37;
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del
17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati
conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della
Direzione, nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del
5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della deliberazione 447/03;
determina:
1) di avvalersi, ai sensi del comma 2, art. 2 del R.R. 17/03, delle
informazioni relative alle condizioni soggettive ed oggettive
registrate nell'anagrafe, debitamente validate, anche per i
procedimenti amministrativi collegati al citato DLgs 99/04, al fine
di consentire il regolare rilascio degli attestati da parte
dell'Amministrazione procedente;
2) di disporre che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Teresita Pergolotti