REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2004, n. 1814

Istituzione della Commissione regionale in materia di pubblici esercizi ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della L.R. 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:1) La Commissione regionale per la programmazione           
delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e'                    
istituita presso il Servizio Programmazione della distribuzione                 
commerciale;                                                                    
2) la Commissione regionale provvede alle seguenti attivita':                   
a) fornisce indicazioni ai fini dell'elaborazione, da parte della               
Giunta regionale, delle Direttive regionali di carattere generale               
sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di                       
programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di           
somministrazione di alimenti e bevande;                                         
b) esprime indicazioni ai fini dell'aggiornamento delle Direttive               
succitate;                                                                      
c) elabora e diffonde a tutti i soggetti interessati le basi                    
conoscitive e i dati aggregati per la programmazione nel settore dei            
pubblici esercizi, per la conoscenza del settore dei pubblici                   
esercizi e del processo di evoluzione della rete;                               
d) fornisce elementi conoscitivi e propone indicazioni ai fini della            
promozione di interventi coordinati fra enti e imprese del settore,             
volti all'ammodernamento della rete, per migliorare l'efficienza                
complessiva del sistema distributivo al fine di favorire il                     
contenimento dei prezzi, l'incremento anche qualitativo dei servizi             
resi all'utenza e la salvaguardia della distribuzione nelle zone                
svantaggiate rurali e montane;                                                  
3) la Commissione regionale di cui all'art. 4 della L.R. 26 luglio              
2003, n. 14 e' composta da:                                                     
- l'Assessore regionale al Turismo. Commercio o suo sostituto, che la           
presiede;                                                                       
- 4 componenti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali di           
cui uno in rappresentanza dei Comuni Montani;                                   
- 3 componenti in rappresentanza della FIPE-Confcommercio;                      
- 2 componenti in rappresentanza della FIePET-Confesercenti;                    
- 1 componente designato dalle Associazioni dei Consumatori;                    
- 1 componente designato dalle Organizzazioni sindacali dei                     
lavoratori dipendenti;                                                          
4) il Presidente della Commissione puo' con proprio atto ammettere              
esperti per specifiche tematiche.                                               
La Commissione e' nominata con decreto dell'Assessore al Turismo.               
Commercio e permane in carica tre anni.                                         
In caso di mancata indicazione dei componenti della Commissione da              
parte delle Associazioni e degli enti sopraindicati, si procedera'              
comunque alla istituzione della Commissione.                                    
La partecipazione alle riunioni della Commissione e' a titolo                   
gratuito.                                                                       
Le funzioni di Segreteria della Commissione sono svolte dal                     
Responsabile del Servizio Programmazione della distribuzione                    
commerciale;                                                                    
5) il presente provvedimento e' pubblicato, per estratto, nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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