COMUNICATO
Titolo III - Decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione della centrale di termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani di Forli'
L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena, comunica la
decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto
ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione della
centrale di termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani di Forli'.
Il progetto e' presentato da HERA SpA, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 -
Bologna.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: A.2.3) della L.R.
9/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Il pogetto e' localizzato in Via Grigioni n. 17 - localita' Coriano -
comune di Forli'.
Il progetto interessa il territorio del comune di Forli' e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
66128/323 del 2/9/2004, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) di assumere quale determinazione conclusiva della Conferenza di
Servizi l'orientamento maggioritario espresso nell'ambito della
Conferenza tenutasi in data 18 agosto 2004;
b) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto in esame, presentato da HERA SpA, poiche'
il progetto in oggetto, secondo le determinazioni assunte al
precedente punto a), e' nel complesso ambientalmente compatibile;
c) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in
oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito
sinteticamente riportate ed indicate:
1) nella configurazione progettuale e gestionale indicata dal
progetto e dallo studio d'impatto ambientale, ovvero nell'assunzione
che le due linee di incenerimento esistenti (L1 e L2) siano, ad
avvenuta messa in esercizio della nuova linea di incenerimento,
utilizzate unicamente quale riserva, ovvero utilizzate in caso di
malfunzionamenti e fermate per manutenzione programmate della nuova
linea, si ritiene che il progetto presentato sia conforme alle
previsioni del vigente Piano infraregionale per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e speciali, a condizione che la capacita'
massima di termodistruzione del nuovo impianto non sia superiore a
89.500 t/a;
2) conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 9 del PTCP, in
fase di realizzazione del presente progetto non dovranno essere ne'
abbattuti ne' danneggiati i filari individuati nella Tavola 3 del
Piano provinciale nell'area di intervento;
3) dovranno essere rispettate integralmente le prescrizioni
costruttive dell'art. 6 "Prescrizioni per le nuove attivita'
produttive" dell'Allegato A "Prescrizioni, criteri ed indirizzi per
l'attuazione degli interventi costruttivi" delle Norme tecniche di
attuazione del PRG del Comune di Forli', compresa
l'impermeabilizzazione di una superficie intorno agli edifici per una
distanza di almeno due metri;
6) per quanto riguarda il recupero dell'eventuale percolato, raccolto
nella fossa rifiuti in ingresso all'impianto, non si ritiene
accettabile la soluzione progettata, ovvero un sistema con pompa
calata manualmente. Pertanto dovra' essere predisposto un sistema di
raccolta fisso ed automatico;
7) dovra' essere prevista una vasca di raccolta separata per le acque
di prima pioggia, distinta e separata dalla vasca di laminazione;
8) considerata la generale necessita' di limitare i quantitativi di
acque meteoriche afferenti al reticolo scolante e di razionalizzare
l'uso della risorsa idrica, si ritiene necessario prevedere il
recupero delle acque provenienti dalle sole coperture, destinandole
al riutilizzo, per irrigare il verde aziendale e/o per effettuare
operazioni di lavaggio di attrezzature e piazzali, previa la verifica
della qualita' di tali acque e quindi dell'effettiva possibilita' del
loro riutilizzo;
9) deve essere assicurato il recupero dei metalli ferrosi e non
ferrosi dal rifiuto termovalorizzato, la cui effettiva
realizzabilita' sia dimostrata dal proponente o dal gestore prima del
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28 del
DLgs 22/97. Il suddetto recupero dovra' avvenire attraverso metodiche
di separazione degli stessi metalli dal rifiuto destinato alla
termovalorizzazione, ed in subordine da analoghe metodiche di
separazione da eseguire sulle ceneri prodotte dal processo di
termovalorizzazione dei rifiuti;
10) non dovranno essere smaltiti nell'impianto in progetto i fanghi
biologici prodotti dagli impianti di depurazione civile;
11) l'attuale impianto di preselezione dovra' essere propedeutico
all'ingresso dei rifiuti nel progettato impianto di
termoutilizzazione; in particolare si ritiene necessario che nel
sopra richiamato preselettore venga trattato un quantitativo di
rifiuti quantomeno doppio rispetto a quello attuale, che risulta pari
a circa 30.000 t/a;
12) si richiede, come peraltro avanzato al punto 25 delle richieste
di integrazioni al SIA, di formulare per ogni singola struttura in
progetto un parere di fattibilita' geotecnica, a firma del
progettista strutturale, in relazione all'interazione fra strutture
di progetto e terreno. Tale prescrizione potra' essere superata con
l'invio della documentazione richiesta preliminarmente alla chiusura
dei lavori della Conferenza di VIA;
13) alla richiesta avanzata in fase di integrazioni di procedere ad
una caratterizzazione del livello argilloso scuro rilevato nel corso
dell'indagine geognostica promossa sull'area d'intervento nel
sondaggio P3 nelle integrazioni pervenute non risulta verificabile
l'effettivo campionamento del livello in questione: le analisi
fornite si riferiscono infatti a tre campioni di terreno prelevati su
tre diverse verticali delle quali non e' peraltro indicata la quota
di campionamento. Analogamente l'analisi pervenuta, relativamente
alla qualita' dell'acqua di falda, e' riferita, come risulta da
certificato allegato, ad un'acqua naturale profonda. Si prescrive
pertanto che: - siano accertate la natura e l'origine dello strato di
terreno rilevato nel sondaggio n. 3 procedendo ad uno specifico
campionamento del livello di argilla maleodorante individuato a
debole profondita' sulla verticale del sondaggio in parola. Tale
campione dovra' successivamente essere sottoposto ad analisi, secondo
un profilo analitico che accerti l'eventuale presenza di sostanze
indicatrici di un inquinamento in atto, definendo le implicazioni con
la falda e le possibili azioni di bonifica da mettere in atto; - sia
effettuata un'analisi della qualita' della falda freatica
superficiale rilevata sull'area indagata a 2-3 metri di profondita'
dal piano di campagna; - i prelievi e le analisi suddette, sia del
terreno sia dell'acqua di falda, dovranno essere eseguiti sotto il
controllo dei tecnici di ARPA;
14) devono essere progettate e realizzate, entro e non oltre la data
di rilascio di autorizzazione ex art. 28, DLgs 22/97, tutte le misure
di mitigazione e bonifica acustica previste e descritte nello studio
previsionale, al fine di ottenere gli abbattimenti acustici previsti,
tra le quali: - barriera di altezza pari a 4,5 m e lunghezza pari a
55 m totali in prossimita' del lato prospiciente il ricettore 2;
15) durante le attivita' di cantiere dovranno essere eseguiti,
secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, rilievi
fonometrici del livello di rumore ambientale in periodo diurno, di
durata non inferiore alle 24 ore in continuo, in prossimita' dei
ricettori maggiormente prossimi all'area dell'impianto (punti A, 1 e
3) in facciata degli edifici. I dati elaborati di Leq, Lmax, Lmin
dovranno essere riferiti a periodi pari a 10 minuti e all'ora e
dovranno essere forniti i dati relativi ai Leq diurni, ai Leq
notturni, l'analisi statistica, i profili temporali delle misure. Le
rilevazioni nei singoli ricettori vanno effettuate in periodo di
attivita' di cantiere maggiormente gravoso da un punto di vista
acustico sia per le tipologie di attivita' svolte particolarmente
rumorose sia per la dislocazione delle attivita' in aree maggiormente
prossime al ricettore monitorato;
16) durante le attivita' di cantiere dovranno comunque essere messi
in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni
sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti
in conformita' alle Direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la realizzazione di misure di mitigazione
temporanee eventualmente necessarie, al fine di garantire il rispetto
dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti
durante le fasi di cantiere previste e nei periodi di loro
attivita';
17) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in
prossimita' dei ricettori presenti maggiormente prossimi all'area
dell'impianto (Ricettore A, 1, 2, 3, 4). Tali rilievi vanno eseguiti
all'interno degli ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in
totale assenza di funzionamento di tutti gli impianti Hera
(condizioni di fermo totale dell'impianto HERA esistente) e il
livello equivalente di rumore ambientale con impianto di progetto in
attivita' (in periodo seguente alla messa a regime dell'impianto in
progetto e della realizzazione di tutte le misure di mitigazione e
bonifica acustica previste);
18) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno, di durata non inferiore alle 24 ore in
continuo, in prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area
dell'impianto (Ricettore A, 1, 2, 3, 4). Le rilevazioni vanno
effettuate e ripetute sia allo stato attuale (funzionamento
dell'impianto HERA esistente nella configurazione impiantistica
attuale e caratterizzato dalla portata di rifiuti da incenerire
autorizzata), sia in condizioni di totale fermo impianto di tutti gli
impianti Hera esistenti, sia in periodo seguente alla messa a regime
dell'impianto Hera previsto da progetto e della realizzazione di
tutte le misure di mitigazione e bonifica acustica previste. I dati
elaborati di Leq, Lmax, Lmin dovranno essere riferiti a periodi non
superiori all'ora e dovranno essere forniti i dati relativi ai Leq
diurni, ai Leq notturni, l'analisi statistica, i profili temporali
delle misure e almeno nei punti A e 1 l'analisi in frequenza dei
dati;
19) il monitoraggio e le analisi di cui a tutti i punti precedenti
dovranno essere eseguiti e conclusi da ARPA, entro e non oltre 6 mesi
dalla data di rilascio della autorizzazione ex art. 28, DLgs 22/97,
in condizioni di funzionamento a regime dell'impianto, secondo le
modalita' e i criteri da essa definiti e con oneri a carico della
societa' proponente. Tutti i risultati e le relative elaborazioni e
conclusioni (in forma di relazioni ed altri elaborati grafici
ritenuti necessari) dovranno essere trasmessi all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e
Servizio Ambiente ed alla societa' proponente entro un mese dalla
esecuzione dei rilievi sia per quanto riguarda le attivita' di
cantiere sia per quanto riguarda il funzionamento dell'impianto;
20) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti, sia durante le attivita' di cantiere, sia durante il
funzionamento dell'impianto in progetto, dovranno essere progettati e
realizzati dalla societa' proponente, a proprio carico e entro 1 mese
per le attivita' di cantiere e entro 5 mesi per l'attivita' di
funzionamento dell'impianto dal ricevimento da parte di ARPA dei
risultati del monitoraggio effettuato, ulteriori interventi di
mitigazione e bonifica acustica necessari per garantire il rispetto
di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti. Per
quanto riguarda il funzionamento dell'impianto, tali misure di
mitigazione dovranno prendere in considerazione sia le sorgenti
sonore interne all'impianto in oggetto individuate come maggiormente
rilevanti e responsabili del rilevato mancato rispetto dei limiti
vigenti sia eventuali misure aggiuntive ritenute e valutate
necessarie (ad esempio barriere acustiche);
21) le comunicazioni di messa a regime dell'impianto dovranno essere
trasmesse a cura del proponente, ad ARPA ed all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
22) eventuali modifiche relative alla modalita' di esecuzione dei
rilievi fonometrici di cui ai sopracitati punti o al termine entro
cui tali attivita' devono essere eseguite, potranno essere disposte
dai competenti uffici tecnici provinciali su proposta motivata di
ARPA, ferme restando le finalita' di controllo del rispetto dei
limiti disposti dalla normativa vigente;
23) le concentrazioni medie giornaliere su base media annuale a
camino dovranno rispettare i valori limite di seguito riportati
(Tabella 1), da verificare sulla base dei risultati del monitoraggio
a camino a cadenza annuale durante i periodi di effettivo
funzionamento, comprese le fasi di avvio e di spegnimento: Tabella 1
Inquinante Conc. media annuale
L3 mg/Nm3
HC1 5
CO 15
NOx 50
SO2 5
HF 0,1
PTS 2
COT 1,5
Hg(*) 0,004
Cd + Tl (*) 0,002
Somma 10 met. (*) 0,05
IPA (**) 0,00002
PCDD/PCDF (**) 1,00E-08
NH3 5
PM10 1
(*) = media dei valori medi rilevati per un periodo di campionamento
di 1 ora (**) = media dei valori medi rilevati per un periodo di
campionamento di 8 ore Il sistema di monitoraggio a camino (in
continuo o mediante misurazioni periodiche secondo le migliori
tecnologie disponibili) dovra' monitorare anche i seguenti parametri:
NH3, PM10. Dovranno essere inoltre rispettati su base media
giornaliera i valori limite di emissione medi giornalieri individuati
e fissati nell'ambito delle successive fasi autorizzative
dell'impianto, che in ogni caso non potranno essere superiori a
quelli indicati nella Tabella 2 di seguito riportata e che, una volta
individuati, dovranno essere inseriti come valori limite di emissione
giornalieri nella autorizzazione alle emissioni in atmosfera per
l'impianto in oggetto ai sensi della normativa vigente. Tabella 2
Inquinante Valori limite
mg/Nm3
A C D
HC1 10 - -
CO 30 - -
NOx 70 - -
SO2 10 - -
HF 0,5 - -
PTS 3 - -
COT 5 - -
Hg - 0,03 -
Cd + Tl - 0,03 -
Somma 10 metalli - 0,4 -
IPA - - 0,005
PCDD + PCDF (*) - - 0,05
A = valore medio giornaliero C = valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 1 ora D = valore medio rilevato per un periodo di
campionamento di 8 ore (*) = espresso come nanogrammi su metro cubo
(ng/mc) Per gli inquinanti per i quali non e' previsto un valore
limite medio giornaliero i limiti assoluti di riferimento sopra
indicati in Tabella 2 non superabili nell'ambito dell'individuazione
dei valori limite di emissione sono da riferirsi a valore medio
rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora e di 8 ore;
24) l'impianto in progetto dovra' in ogni caso garantire le seguenti
caratteristiche costruttive e condizioni di flusso dei fumi a camino:
- l'altezza del camino non dovra' essere inferiore a 60 m; -
temperatura dei fumi: non inferiore a 443 K; - velocita' fumi: non
inferiore a 20 m/s;
25) le misurazioni periodiche a camino delle concentrazioni delle
sostanze inquinanti da autorizzare, ad eccezione di quelle gia'
sottoposte a misurazioni in continuo, dovranno avere frequenza
trimestrale;
26) tenuto conto che nell'area di Coriano e' in atto uno studio
ambientale territoriale, sulla base di quanto disposto e previsto
dalla convenzione firmata in data 12/2/2003 tra Provincia di
Forli'-Cesena, Comune di Forli', HERA SpA, Mengozzi Srl, ARPA
Emilia-Romagna e Universita' degli Studi di Bologna, con tempi e
modalita' gia' fissati e previsti, si ritiene che sia necessario
comunque pianificare, predisporre e dare avvio, ad un ulteriore piano
di monitoraggio specifico della qualita' dell'aria, di ulteriore
approfondimento e verifica, seguendo le indicazioni operative di
seguito riportate: - il monitoraggio dei dati di qualita' dell'aria
dovra' essere effettuato da HERA SpA - preferibilmente in accordo con
le altre realta' a maggiore impatto presenti nell'area industriale e
cosi' come verranno identificate dalle Autorita' competenti
(Provincia, Comune, ARPA e AUSL) - in posizioni da definire, sulla
base delle indicazioni tecniche fornite da ARPA e nelle zone di
massima ricaduta e concentrazione al suolo degli inquinanti
atmosferici prodotti; - il monitoraggio di cui al punto precedente
dovra' comunque essere avviato entro 6 mesi dalla data di rilascio di
autorizzazione ex art. 28, DLgs 22/97; - a tal fine e' necessario
installare una stazione (centralina) fissa di monitoraggio dei dati
di qualita' dell'aria e meteorologici in posizione da definire sulla
base delle indicazioni fornite da ARPA, dei risultati dello studio
presentato e in relazione alle zone di massima ricaduta e
concentrazione al suolo degli inquinanti atmosferici dovuta alle
emissioni presenti e previste (anche alla luce dei risultati dello
"Studio ambientale e territoriale dell'area industriale urbana
'Coriano' del Comune di Forli' - Rapporto finale"); - la stazione di
monitoraggio dovra' acquisire in continuo, secondo le modalita' e le
metodologie definite e concordate con ARPA, i parametri meteorologici
piu' significativi, quali a titolo esemplificativo: - velocita'
vento; - direzione vento; - radiazione solare; - umidita'; -
piovosita'; - temperatura; - dovranno essere monitorati, secondo le
modalita' e le metodologie (rilevazioni in continuo o mediante
misurazioni periodiche a seconda delle tipologie di parametri e delle
migliori tecnologie disponibili sul mercato) definite e concordate
con ARPA, i parametri chimici sottoindicati: - PTS; - PM10; - PM2,5;
- CO; - NOX; - SO2; - NH3; - HC1; - HF; - Pb; - Cd; - Ni; - Hg; -
IPA; - PCDD, PCDF; - per quanto riguarda i parametri monitorati in
continuo la stazione di monitoraggio dovra' essere dotata di sistema
di comunicazione e trasmissione dati con la sede di ARPA di Forli' e
tutti i dati acquisiti (sia in continuo che a campione) dovranno
essere inviati a cadenza stabilita da ARPA al centro di elaborazione
dati presso ARPA di Forli' secondo le modalita' stabilite da ARPA
stessa; - tutti i dati di cui ai punti precedenti acquisiti ed
elaborati, dovranno essere inviati sotto forma di relazione tecnica a
cadenza almeno annuale all'Amministrazione provinciale di Forli' -
Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e Servizio Risorse
idriche atmosferiche e smaltimento rifiuti e al Comune di Forli';
27) e' istituito presso la Provincia di Forli'-Cesena un Comitato
tecnico permanente (costituito da Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, ARPA, AUSL, Comune di Forli', HERA SpA) che ha il
compito di valutare, verificare e consuntivare i risultati dei
monitoraggi sopra descritti e i risultati dei monitoraggi a camino,
allo scopo di valutare livelli prestazionali dell'impianto con
particolare riferimento alle rese di abbattimento degli inquinanti, i
livelli presenti e generati nell'ambiente degli inquinanti con
particolare riferimento a quelli critici individuati nelle
valutazioni per i quali non si garantisce una invarianza del livello
di pressione ambientale al suolo e a quelli critici per il livello
della qualita' dell'aria in relazione al contesto territoriale e
emissivo in cui l'opera si inserisce; il Comitato ha altresi' il
compito di valutare e prescrivere al gestore dell'impianto gli
eventuali miglioramenti impiantistici nonche' gestionali e operativi
ritenuti necessari a valle dei risultati del monitoraggio descritto
volti all'aumento delle rese di abbattimento dei singoli inquinanti
emessi individuati come critici sia dall'analisi iniziale che dai
risultati del monitoraggio stesso;
28) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali di costruzione, dall'esercizio di
impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di
cantiere si prescrive quanto segue: a) per eventuali impianti di
betonaggio e altri impianti fissi, e' necessario prevedere sistemi di
abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da
serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la
lavorazione; b) si dovra' prevedere la copertura o in alternativa
all'umidificazione periodica dei depositi temporanei di terre, dei
depositi di materie prime ed inerti, ponendo particolare attenzione a
non localizzarli in prossimita' delle aree residenziali poste a
margine dell'area di cantiere; c) le vie di transito non asfaltate,
soprattutto quando si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano,
nonche' le ruote degli automezzi, dovranno essere adeguatamente
periodicamente umidificate; d) i cassoni per il trasporto degli
inerti dovranno essere ricoperti con teloni; e) dovranno inoltre
essere messe in atto tutte le misure di mitigazione previste nello
studio presentato;
29) considerato che negli elaborati integrativi forniti dalla ditta
proponente viene confermato che vi sono tutte le condizioni per
utilizzare il calore prodotto tramite una rete di teleriscaldamento,
HERA SpA dovra' proporre al Comune di Forli' un progetto per il
teleriscaldamento entro 12 mesi dalla data del rilascio, ai sensi
dell'art 27 del DLgs 22/97, dell'autorizzazione alla realizzazione
del nuovo impianto di termovalorizzazione in oggetto (linea L3).
Coerentemente all'accordo quadro fra Comune di Forli' ed HERA SpA per
la realizzazione di interventi e misure per il risparmio energetico e
lo sviluppo delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla
realizzazione di reti di teleriscaldamento (deliberazione Consiglio
comunale n. 71 del 27 aprile 2004), si conferma la necessita' di un
ruolo competitivo nella realizzazione dei progetti di
teleriscaldamento prevedendo, in particolare, formule di
incentivazione al fine di assicurare un effettivo riscontro economico
per l'utenza;
30) considerato che la ditta ha espresso, anche se in termini
generici, l'intenzione di svecchiare l'eta' dei veicoli, di ridurre
il numero dei mezzi disponibili, di utilizzare combustibili
alternativi come biodiesel o gasolio bianco e di acquistare mezzi a
metano, e valutato che la sostituzione di un mezzo pesante con motore
tipo E3 con un mezzo a metano porta ad una diminuzione molto
significativa, per singolo inquinante, delle emissioni in atmosfera,
si ritiene necessario, al fine di migliorare la qualita' dell'aria,
procedere alla sostituzione di tutti i veicoli costituenti il parco
mezzi a servizio dell'inceneritore di progetto, con mezzi che
utilizzano combustibili eco-compatibili (metano, gpl, elettrici,
ecc.) nella misura non inferiore al 50% entro il 31/12/2005 e per la
quota residua mezzi entro il 31/12/2007;
31) posto che e' stata valutata positivamente la realizzazione di
un'area verde arborata quale contributo alla mitigazione ed al
recupero degli impatti prodotti sulla matrice aria, si ritiene
necessario individuare un'area, in prossimita' del Fiume Ronco e
possibilmente in continuita' con quella che verra' realizzata dalla
Ditta Mengozzi, che abbia un'estensione pari a 8 ha, nella quale
realizzare una compagine boschiva con copertura non inferiore al 60%
e che sia costituita da essenze arboree compatibili con l'ambito
perifluviale di riferimento. Le aree, esemplificatamente, individuate
come idonee alla realizzazione di tali interventi compensativi sono
indicate alla Tavola riportata in allegato al presente rapporto
(Tavola 2 - Ambiti preferenziali aree di compensazione);d) di dare
atto che nella numerazione progressiva delle prescrizioni del
Rapporto ambientale (Allegato 1 del presente atto) e sopra riportate
si riscontra un salto di numerazione che non viene modificato in
questa sede, per non ingenerare differenti rimandi al testo del
Rapporto;
e) di dare atto che la presente procedura valuta gli impatti
ambientali di un impianto con una potenzialita' di 120.000 t/a, ma
che, fino a quando non verra' approvato il nuovo Piano provinciale di
gestione dei rifiuti urbani e speciali, la capacita' massima di
termodistruzione del nuovo impianto autorizzabile non dovra' essere
superiore a 89.500 t/a, cio' al fine di rendere il progetto
presentato conforme alle previsioni del vigente Piano infraregionale
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali;
f) di esprimersi in merito alle osservazioni presentate dai soggetti
privati ed alle controdeduzioni presentate da HERA SpA, conformemente
a quanto indicato dalla Conferenza di servizi nell'Allegato C del
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto per la realizzazione
della centrale di termoutilizzazione rifiuti solidi urbani di
Forli'", Rapporto che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della delibera;
g) di esprimersi in merito alle controdeduzioni presentate da HERA
SpA in data 3 agosto 2004, con nota acquisita al prot. prov. n. 59913
del 3/8/2004, in merito allo schema di rapporto ambientale inviatole
con nota prot. n. 58651 del 28/7/2004, coerentemente alle
determinazioni assunte al precedente punto a) e conformemente a
quanto indicato dalla Conferenza di Servizi nel paragrafo 4
"Conclusioni" del sopra richiamato Rapporto sull'impatto ambientale
(Allegato 1 del presente provvedimento);
h) di dare atto che gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera;
i) di dare atto che il parere previsto dal comma 2 dell'art. 5 del
DPR 12 aprile 1996 di competenza dell'Amministrazione comunale di
Forli' e' contenuto nella nota acquisita al prot. prov. n. 45987 del
9/6/2004, integrata dalle note acquisite al prot. prov. n. 48770 del
17/6/2004 e n. 58113 del 27/7/2004, che costituiscono rispettivamente
l'Allegato 3, 4 e 5 del presento atto;
j) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
k) di quantificare in Euro 24.500,00, pari allo 0,05% del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, sono a carico della societa' proponente;
l) di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;
m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
deliberazione alla societa' proponente HERA SpA;
n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della deliberazione al Servizio Pianificazione territoriale ed
al Servizio Risorse idriche, atmosferiche e Smaltimento rifiuti della
Provincia di Forli'-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di
Forli', all'Azienda U.S.L. di Forli', all'ARPA Sezione provinciale di
Forli'-Cesena, al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;
o) di trasmettere copia della presente deliberazione al Consorzio di
Bonifica della Romagna Centrale, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e
per consentire al suddetto Ente l'esercizio delle facolta' previste
dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni;p) di pubblicare, per estratto,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi
dell'art. 16 , comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, il partito di deliberazione.