PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione della centrale di termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani di Forli'

L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena, comunica la                  
decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto                     
ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione della                
centrale di termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani di Forli'.              
Il progetto e' presentato da HERA SpA, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 -           
Bologna.                                                                        
Il progetto appartiene alla seguente categoria: A.2.3) della L.R.               
9/99 e successive modifiche ed integrazioni.                                    
Il pogetto e' localizzato in Via Grigioni n. 17 - localita' Coriano -           
comune di Forli'.                                                               
Il progetto interessa il territorio del comune di Forli' e della                
provincia di Forli'-Cesena.                                                     
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                   
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.             
66128/323 del 2/9/2004, ha assunto la seguente decisione:                       
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA                                      
(omissis)  delibera:                                                            
a) di assumere quale determinazione conclusiva della Conferenza di              
Servizi l'orientamento maggioritario espresso nell'ambito della                 
Conferenza tenutasi in data 18 agosto 2004;                                     
b) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto in esame, presentato da HERA SpA, poiche'            
il progetto in oggetto, secondo le determinazioni assunte al                    
precedente punto a), e' nel complesso ambientalmente compatibile;               
c) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in              
oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito            
sinteticamente riportate ed indicate:                                           
1) nella configurazione progettuale e gestionale indicata dal                   
progetto e dallo studio d'impatto ambientale, ovvero nell'assunzione            
che le due linee di incenerimento esistenti (L1 e L2) siano, ad                 
avvenuta messa in esercizio della nuova linea di incenerimento,                 
utilizzate unicamente quale riserva, ovvero utilizzate in caso di               
malfunzionamenti e fermate per manutenzione programmate della nuova             
linea, si ritiene che il progetto presentato sia conforme alle                  
previsioni del vigente Piano infraregionale per lo smaltimento dei              
rifiuti solidi urbani e speciali, a condizione che la capacita'                 
massima di termodistruzione del nuovo impianto non sia superiore a              
89.500 t/a;                                                                     
2) conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 9 del PTCP, in           
fase di realizzazione del presente progetto non dovranno essere ne'             
abbattuti ne' danneggiati i filari individuati nella Tavola 3 del               
Piano provinciale nell'area di intervento;                                      
3) dovranno essere rispettate integralmente le prescrizioni                     
costruttive dell'art. 6 "Prescrizioni per le nuove attivita'                    
produttive" dell'Allegato A "Prescrizioni, criteri ed indirizzi per             
l'attuazione degli interventi costruttivi" delle Norme tecniche di              
attuazione del PRG del Comune di Forli', compresa                               
l'impermeabilizzazione di una superficie intorno agli edifici per una           
distanza di almeno due metri;                                                   
6) per quanto riguarda il recupero dell'eventuale percolato, raccolto           
nella fossa rifiuti in ingresso all'impianto, non si ritiene                    
accettabile la soluzione progettata, ovvero un sistema con pompa                
calata manualmente. Pertanto dovra' essere predisposto un sistema di            
raccolta fisso ed automatico;                                                   
7) dovra' essere prevista una vasca di raccolta separata per le acque           
di prima pioggia, distinta e separata dalla vasca di laminazione;               
8) considerata la generale necessita' di limitare i quantitativi di             
acque meteoriche afferenti al reticolo scolante e di razionalizzare             
l'uso della risorsa idrica, si ritiene necessario prevedere il                  
recupero delle acque provenienti dalle sole coperture, destinandole             
al riutilizzo, per irrigare il verde aziendale e/o per effettuare               
operazioni di lavaggio di attrezzature e piazzali, previa la verifica           
della qualita' di tali acque e quindi dell'effettiva possibilita' del           
loro riutilizzo;                                                                
9) deve essere assicurato il recupero dei metalli ferrosi e non                 
ferrosi dal rifiuto termovalorizzato, la cui effettiva                          
realizzabilita' sia dimostrata dal proponente o dal gestore prima del           
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28 del            
DLgs 22/97. Il suddetto recupero dovra' avvenire attraverso metodiche           
di separazione degli stessi metalli dal rifiuto destinato alla                  
termovalorizzazione, ed in subordine da analoghe metodiche di                   
separazione da eseguire sulle ceneri prodotte dal processo di                   
termovalorizzazione dei rifiuti;                                                
10) non dovranno essere smaltiti nell'impianto in progetto i fanghi             
biologici prodotti dagli impianti di depurazione civile;                        
11) l'attuale impianto di preselezione dovra' essere propedeutico               
all'ingresso dei rifiuti nel progettato impianto di                             
termoutilizzazione; in particolare si ritiene necessario che nel                
sopra richiamato preselettore venga trattato un quantitativo di                 
rifiuti quantomeno doppio rispetto a quello attuale, che risulta pari           
a circa 30.000 t/a;                                                             
12) si richiede, come peraltro avanzato al punto 25 delle richieste             
di integrazioni al SIA, di formulare per ogni singola struttura in              
progetto un parere di fattibilita' geotecnica, a firma del                      
progettista strutturale, in relazione all'interazione fra strutture             
di progetto e terreno. Tale prescrizione potra' essere superata con             
l'invio della documentazione richiesta preliminarmente alla chiusura            
dei lavori della Conferenza di VIA;                                             
13) alla richiesta avanzata in fase di integrazioni di procedere ad             
una caratterizzazione del livello argilloso scuro rilevato nel corso            
dell'indagine geognostica promossa sull'area d'intervento nel                   
sondaggio P3 nelle integrazioni pervenute non risulta verificabile              
l'effettivo campionamento del livello in questione: le analisi                  
fornite si riferiscono infatti a tre campioni di terreno prelevati su           
tre diverse verticali delle quali non e' peraltro indicata la quota             
di campionamento. Analogamente l'analisi pervenuta, relativamente               
alla qualita' dell'acqua di falda, e' riferita, come risulta da                 
certificato allegato, ad un'acqua naturale profonda. Si prescrive               
pertanto che: - siano accertate la natura e l'origine dello strato di           
terreno rilevato nel sondaggio n. 3 procedendo ad uno specifico                 
campionamento del livello di argilla maleodorante individuato a                 
debole profondita' sulla verticale del sondaggio in parola. Tale                
campione dovra' successivamente essere sottoposto ad analisi, secondo           
un profilo analitico che accerti l'eventuale presenza di sostanze               
indicatrici di un inquinamento in atto, definendo le implicazioni con           
la falda e le possibili azioni di bonifica da mettere in atto; - sia            
effettuata un'analisi della qualita' della falda freatica                       
superficiale rilevata sull'area indagata a 2-3 metri di profondita'             
dal piano di campagna; - i prelievi e le analisi suddette, sia del              
terreno sia dell'acqua di falda, dovranno essere eseguiti sotto il              
controllo dei tecnici di ARPA;                                                  
14) devono essere progettate e realizzate, entro e non oltre la data            
di rilascio di autorizzazione ex art. 28, DLgs 22/97, tutte le misure           
di mitigazione e bonifica acustica previste e descritte nello studio            
previsionale, al fine di ottenere gli abbattimenti acustici previsti,           
tra le quali: - barriera di altezza pari a 4,5 m e lunghezza pari a             
55 m totali in prossimita' del lato prospiciente il ricettore 2;                
15) durante le attivita' di cantiere dovranno essere eseguiti,                  
secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, rilievi                 
fonometrici del livello di rumore ambientale in periodo diurno, di              
durata non inferiore alle 24 ore in continuo, in prossimita' dei                
ricettori maggiormente prossimi all'area dell'impianto (punti A, 1 e            
3) in facciata degli edifici. I dati elaborati di Leq, Lmax, Lmin               
dovranno essere riferiti a periodi pari a 10 minuti e all'ora e                 
dovranno essere forniti i dati relativi ai Leq diurni, ai Leq                   
notturni, l'analisi statistica, i profili temporali delle misure. Le            
rilevazioni nei singoli ricettori vanno effettuate in periodo di                
attivita' di cantiere maggiormente gravoso da un punto di vista                 
acustico sia per le tipologie di attivita' svolte particolarmente               
rumorose sia per la dislocazione delle attivita' in aree maggiormente           
prossime al ricettore monitorato;                                               
16) durante le attivita' di cantiere dovranno comunque essere messi             
in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni            
sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti           
in conformita' alle Direttive CE in materia di emissione acustica               
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita', sia mediante la realizzazione di misure di mitigazione               
temporanee eventualmente necessarie, al fine di garantire il rispetto           
dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti                 
durante le fasi di cantiere previste e nei periodi di loro                      
attivita';                                                                      
17) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori            
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in                  
prossimita' dei ricettori presenti maggiormente prossimi all'area               
dell'impianto (Ricettore A, 1, 2, 3, 4). Tali rilievi vanno eseguiti            
all'interno degli ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in           
totale assenza di funzionamento di tutti gli impianti Hera                      
(condizioni di fermo totale dell'impianto HERA esistente) e il                  
livello equivalente di rumore ambientale con impianto di progetto in            
attivita' (in periodo seguente alla messa a regime dell'impianto in             
progetto e della realizzazione di tutte le misure di mitigazione e              
bonifica acustica previste);                                                    
18) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, rilievi in esterno del livello di rumore                     
ambientale in periodo diurno, di durata non inferiore alle 24 ore in            
continuo, in prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area           
dell'impianto (Ricettore A, 1, 2, 3, 4). Le rilevazioni vanno                   
effettuate e ripetute sia allo stato attuale (funzionamento                     
dell'impianto HERA esistente nella configurazione impiantistica                 
attuale e caratterizzato dalla portata di rifiuti da incenerire                 
autorizzata), sia in condizioni di totale fermo impianto di tutti gli           
impianti Hera esistenti, sia in periodo seguente alla messa a regime            
dell'impianto Hera previsto da progetto e della realizzazione di                
tutte le misure di mitigazione e bonifica acustica previste. I dati             
elaborati di Leq, Lmax, Lmin dovranno essere riferiti a periodi non             
superiori all'ora e dovranno essere forniti i dati relativi ai Leq              
diurni, ai Leq notturni, l'analisi statistica, i profili temporali              
delle misure e almeno nei punti A e 1 l'analisi in frequenza dei                
dati;                                                                           
19) il monitoraggio e le analisi di cui a tutti i punti precedenti              
dovranno essere eseguiti e conclusi da ARPA, entro e non oltre 6 mesi           
dalla data di rilascio della autorizzazione ex art. 28, DLgs 22/97,             
in condizioni di funzionamento a regime dell'impianto, secondo le               
modalita' e i criteri da essa definiti e con oneri a carico della               
societa' proponente. Tutti i risultati e le relative elaborazioni e             
conclusioni (in forma di relazioni ed altri elaborati grafici                   
ritenuti necessari) dovranno essere trasmessi all'Amministrazione               
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e            
Servizio Ambiente ed alla societa' proponente entro un mese dalla               
esecuzione dei rilievi sia per quanto riguarda le attivita' di                  
cantiere sia per quanto riguarda il funzionamento dell'impianto;                
20) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei             
limiti vigenti, sia durante le attivita' di cantiere, sia durante il            
funzionamento dell'impianto in progetto, dovranno essere progettati e           
realizzati dalla societa' proponente, a proprio carico e entro 1 mese           
per le attivita' di cantiere e entro 5 mesi per l'attivita' di                  
funzionamento dell'impianto dal ricevimento da parte di ARPA dei                
risultati del monitoraggio effettuato, ulteriori interventi di                  
mitigazione e bonifica acustica necessari per garantire il rispetto             
di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti. Per                
quanto riguarda il funzionamento dell'impianto, tali misure di                  
mitigazione dovranno prendere in considerazione sia le sorgenti                 
sonore interne all'impianto in oggetto individuate come maggiormente            
rilevanti e responsabili del rilevato mancato rispetto dei limiti               
vigenti sia eventuali misure aggiuntive ritenute e valutate                     
necessarie (ad esempio barriere acustiche);                                     
21) le comunicazioni di messa a regime dell'impianto dovranno essere            
trasmesse a cura del proponente, ad ARPA ed all'Amministrazione                 
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;             
22) eventuali modifiche relative alla modalita' di esecuzione dei               
rilievi fonometrici di cui ai sopracitati punti o al termine entro              
cui tali attivita' devono essere eseguite, potranno essere disposte             
dai competenti uffici tecnici provinciali su proposta motivata di               
ARPA, ferme restando le finalita' di controllo del rispetto dei                 
limiti disposti dalla normativa vigente;                                        
23) le concentrazioni medie giornaliere su base media annuale a                 
camino dovranno rispettare i valori limite di seguito riportati                 
(Tabella 1), da verificare sulla base dei risultati del monitoraggio            
a camino a cadenza annuale durante i periodi di effettivo                       
funzionamento, comprese le fasi di avvio e di spegnimento: Tabella 1            
Inquinante  Conc. media annuale                                                 
  L3 mg/Nm3                                                                     
HC1  5                                                                          
CO  15                                                                          
NOx  50                                                                         
SO2  5                                                                          
HF  0,1                                                                         
PTS  2                                                                          
COT  1,5                                                                        
Hg(*)  0,004                                                                    
Cd + Tl (*)  0,002                                                              
Somma 10 met. (*)  0,05                                                         
IPA (**)  0,00002                                                               
PCDD/PCDF (**)  1,00E-08                                                        
NH3  5                                                                          
PM10  1                                                                         
(*) = media dei valori medi rilevati per un periodo di campionamento            
di 1 ora (**) = media dei valori medi rilevati per un periodo di                
campionamento di 8 ore Il sistema di monitoraggio a camino (in                  
continuo o mediante misurazioni periodiche secondo le migliori                  
tecnologie disponibili) dovra' monitorare anche i seguenti parametri:           
NH3, PM10. Dovranno essere inoltre rispettati su base media                     
giornaliera i valori limite di emissione medi giornalieri individuati           
e fissati nell'ambito delle successive fasi autorizzative                       
dell'impianto, che in ogni caso non potranno essere superiori a                 
quelli indicati nella Tabella 2 di seguito riportata e che, una volta           
individuati, dovranno essere inseriti come valori limite di emissione           
giornalieri nella autorizzazione alle emissioni in atmosfera per                
l'impianto in oggetto ai sensi della normativa vigente. Tabella 2               
  Inquinante  Valori limite                                                     
  mg/Nm3                                                                        
  A  C  D                                                                       
HC1  10  -   -                                                                  
CO  30  -   -                                                                   
NOx  70  -   -                                                                  
SO2  10  -   -                                                                  
HF  0,5  -   -                                                                  
PTS  3  -   -                                                                   
COT  5  -   -                                                                   
Hg  -  0,03  -                                                                  
Cd + Tl  -  0,03  -                                                             
Somma 10 metalli  -  0,4   -                                                    
IPA  -  -   0,005                                                               
PCDD + PCDF (*)  -  -   0,05                                                    
A = valore medio giornaliero C = valore medio rilevato per un periodo           
di campionamento di 1 ora D = valore medio rilevato per un periodo di           
campionamento di 8 ore (*) = espresso come nanogrammi su metro cubo             
(ng/mc) Per gli inquinanti per i quali non e' previsto un valore                
limite medio giornaliero i limiti assoluti di riferimento sopra                 
indicati in Tabella 2 non superabili nell'ambito dell'individuazione            
dei valori limite di emissione sono da riferirsi a valore medio                 
rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora e di 8 ore;                   
24) l'impianto in progetto dovra' in ogni caso garantire le seguenti            
caratteristiche costruttive e condizioni di flusso dei fumi a camino:           
- l'altezza del camino non dovra' essere inferiore a 60 m; -                    
temperatura dei fumi: non inferiore a 443 K; - velocita' fumi: non              
inferiore a 20 m/s;                                                             
25) le misurazioni periodiche a camino delle concentrazioni delle               
sostanze inquinanti da autorizzare, ad eccezione di quelle gia'                 
sottoposte a misurazioni in continuo, dovranno avere frequenza                  
trimestrale;                                                                    
26) tenuto conto che nell'area di Coriano e' in atto uno studio                 
ambientale territoriale, sulla base di quanto disposto e previsto               
dalla convenzione firmata in data 12/2/2003 tra Provincia di                    
Forli'-Cesena, Comune di Forli', HERA SpA, Mengozzi Srl, ARPA                   
Emilia-Romagna e Universita' degli Studi di Bologna, con tempi e                
modalita' gia' fissati e previsti, si ritiene che sia necessario                
comunque pianificare, predisporre e dare avvio, ad un ulteriore piano           
di monitoraggio specifico della qualita' dell'aria, di ulteriore                
approfondimento e verifica, seguendo le indicazioni operative di                
seguito riportate: - il monitoraggio dei dati di qualita' dell'aria             
dovra' essere effettuato da HERA SpA - preferibilmente in accordo con           
le altre realta' a maggiore impatto presenti nell'area industriale e            
cosi' come verranno identificate dalle Autorita' competenti                     
(Provincia, Comune, ARPA e AUSL) - in posizioni da definire, sulla              
base delle indicazioni tecniche fornite da ARPA e nelle zone di                 
massima ricaduta e concentrazione al suolo degli inquinanti                     
atmosferici prodotti; - il monitoraggio di cui al punto precedente              
dovra' comunque essere avviato entro 6 mesi dalla data di rilascio di           
autorizzazione ex art. 28, DLgs 22/97; - a tal fine e' necessario               
installare una stazione (centralina) fissa di monitoraggio dei dati             
di qualita' dell'aria e meteorologici in posizione da definire sulla            
base delle indicazioni fornite da ARPA, dei risultati dello studio              
presentato e in relazione alle zone di massima ricaduta e                       
concentrazione al suolo degli inquinanti atmosferici dovuta alle                
emissioni presenti e previste (anche alla luce dei risultati dello              
"Studio ambientale e territoriale dell'area industriale urbana                  
'Coriano' del Comune di Forli' - Rapporto finale"); - la stazione di            
monitoraggio dovra' acquisire in continuo, secondo le modalita' e le            
metodologie definite e concordate con ARPA, i parametri meteorologici           
piu' significativi, quali a titolo esemplificativo: - velocita'                 
vento; - direzione vento; - radiazione solare; - umidita'; -                    
piovosita'; - temperatura; - dovranno essere monitorati, secondo le             
modalita' e le metodologie (rilevazioni in continuo o mediante                  
misurazioni periodiche a seconda delle tipologie di parametri e delle           
migliori tecnologie disponibili sul mercato) definite e concordate              
con ARPA, i parametri chimici sottoindicati: - PTS; - PM10; - PM2,5;            
- CO; - NOX; - SO2; - NH3; - HC1; - HF; - Pb; - Cd; - Ni; - Hg; -               
IPA; - PCDD, PCDF; - per quanto riguarda i parametri monitorati in              
continuo la stazione di monitoraggio dovra' essere dotata di sistema            
di comunicazione e trasmissione dati con la sede di ARPA di Forli' e            
tutti i dati acquisiti (sia in continuo che a campione) dovranno                
essere inviati a cadenza stabilita da ARPA al centro di elaborazione            
dati presso ARPA di Forli' secondo le modalita' stabilite da ARPA               
stessa; - tutti i dati di cui ai punti precedenti acquisiti ed                  
elaborati, dovranno essere inviati sotto forma di relazione tecnica a           
cadenza almeno annuale all'Amministrazione provinciale di Forli' -              
Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e Servizio Risorse                 
idriche atmosferiche e smaltimento rifiuti e al Comune di Forli';               
27) e' istituito presso la Provincia di Forli'-Cesena un Comitato               
tecnico permanente (costituito da Amministrazione provinciale di                
Forli'-Cesena, ARPA, AUSL, Comune di Forli', HERA SpA) che ha il                
compito di valutare, verificare e consuntivare i risultati dei                  
monitoraggi sopra descritti e i risultati dei monitoraggi a camino,             
allo scopo di valutare livelli prestazionali dell'impianto con                  
particolare riferimento alle rese di abbattimento degli inquinanti, i           
livelli presenti e generati nell'ambiente degli inquinanti con                  
particolare riferimento a quelli critici individuati nelle                      
valutazioni per i quali non si garantisce una invarianza del livello            
di pressione ambientale al suolo e a quelli critici per il livello              
della qualita' dell'aria in relazione al contesto territoriale e                
emissivo in cui l'opera si inserisce; il Comitato ha altresi' il                
compito di valutare e prescrivere al gestore dell'impianto gli                  
eventuali miglioramenti impiantistici nonche' gestionali e operativi            
ritenuti necessari a valle dei risultati del monitoraggio descritto             
volti all'aumento delle rese di abbattimento dei singoli inquinanti             
emessi individuati come critici sia dall'analisi iniziale che dai               
risultati del monitoraggio stesso;                                              
28) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure           
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'            
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e               
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e           
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il                  
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa             
vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di              
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla             
movimentazione dei materiali di costruzione, dall'esercizio di                  
impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di             
cantiere si prescrive quanto segue: a) per eventuali impianti di                
betonaggio e altri impianti fissi, e' necessario prevedere sistemi di           
abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da                   
serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la                       
lavorazione; b) si dovra' prevedere la copertura o in alternativa               
all'umidificazione periodica dei depositi temporanei di terre, dei              
depositi di materie prime ed inerti, ponendo particolare attenzione a           
non localizzarli in prossimita' delle aree residenziali poste a                 
margine dell'area di cantiere; c) le vie di transito non asfaltate,             
soprattutto quando si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano,            
nonche' le ruote degli automezzi, dovranno essere adeguatamente                 
periodicamente umidificate; d) i cassoni per il trasporto degli                 
inerti dovranno essere ricoperti con teloni; e) dovranno inoltre                
essere messe in atto tutte le misure di mitigazione previste nello              
studio presentato;                                                              
29) considerato che negli elaborati integrativi forniti dalla ditta             
proponente viene confermato che vi sono tutte le condizioni per                 
utilizzare il calore prodotto tramite una rete di teleriscaldamento,            
HERA SpA dovra' proporre al Comune di Forli' un progetto per il                 
teleriscaldamento entro 12 mesi dalla data del rilascio, ai sensi               
dell'art 27 del DLgs 22/97, dell'autorizzazione alla realizzazione              
del nuovo impianto di termovalorizzazione in oggetto (linea L3).                
Coerentemente all'accordo quadro fra Comune di Forli' ed HERA SpA per           
la realizzazione di interventi e misure per il risparmio energetico e           
lo sviluppo delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla           
realizzazione di reti di teleriscaldamento (deliberazione Consiglio             
comunale n. 71 del 27 aprile 2004), si conferma la necessita' di un             
ruolo competitivo nella realizzazione dei progetti di                           
teleriscaldamento prevedendo, in particolare, formule di                        
incentivazione al fine di assicurare un effettivo riscontro economico           
per l'utenza;                                                                   
30) considerato che la ditta ha espresso, anche se in termini                   
generici, l'intenzione di svecchiare l'eta' dei veicoli, di ridurre             
il numero dei mezzi disponibili, di utilizzare combustibili                     
alternativi come biodiesel o gasolio bianco e di acquistare mezzi a             
metano, e valutato che la sostituzione di un mezzo pesante con motore           
tipo E3 con un mezzo a metano porta ad una diminuzione molto                    
significativa, per singolo inquinante, delle emissioni in atmosfera,            
si ritiene necessario, al fine di migliorare la qualita' dell'aria,             
procedere alla sostituzione di tutti i veicoli costituenti il parco             
mezzi a servizio dell'inceneritore di progetto, con mezzi che                   
utilizzano combustibili eco-compatibili (metano, gpl, elettrici,                
ecc.) nella misura non inferiore al 50% entro il 31/12/2005 e per la            
quota residua mezzi entro il 31/12/2007;                                        
31) posto che e' stata valutata positivamente la realizzazione di               
un'area verde arborata quale contributo alla mitigazione ed al                  
recupero degli impatti prodotti sulla matrice aria, si ritiene                  
necessario individuare un'area, in prossimita' del Fiume Ronco e                
possibilmente in continuita' con quella che verra' realizzata dalla             
Ditta Mengozzi, che abbia un'estensione pari a 8 ha, nella quale                
realizzare una compagine boschiva con copertura non inferiore al 60%            
e che sia costituita da essenze arboree compatibili con l'ambito                
perifluviale di riferimento. Le aree, esemplificatamente, individuate           
come idonee alla realizzazione di tali interventi compensativi sono             
indicate alla Tavola riportata in allegato al presente rapporto                 
(Tavola 2 - Ambiti preferenziali aree di compensazione);d) di dare              
atto che nella numerazione progressiva delle prescrizioni del                   
Rapporto ambientale (Allegato 1 del presente atto) e sopra riportate            
si riscontra un salto di numerazione che non viene modificato in                
questa sede, per non ingenerare differenti rimandi al testo del                 
Rapporto;                                                                       
e) di dare atto che la presente procedura valuta gli impatti                    
ambientali di un impianto con una potenzialita' di 120.000 t/a, ma              
che, fino a quando non verra' approvato il nuovo Piano provinciale di           
gestione dei rifiuti urbani e speciali, la capacita' massima di                 
termodistruzione del nuovo impianto autorizzabile non dovra' essere             
superiore a 89.500 t/a, cio' al fine di rendere il progetto                     
presentato conforme alle previsioni del vigente Piano infraregionale            
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali;                        
f) di esprimersi in merito alle osservazioni presentate dai soggetti            
privati ed alle controdeduzioni presentate da HERA SpA, conformemente           
a quanto indicato dalla Conferenza di servizi nell'Allegato C del               
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto per la realizzazione             
della centrale di termoutilizzazione rifiuti solidi urbani di                   
Forli'", Rapporto che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e              
sostanziale della delibera;                                                     
g) di esprimersi in merito alle controdeduzioni presentate da HERA              
SpA in data 3 agosto 2004, con nota acquisita al prot. prov. n. 59913           
del 3/8/2004, in merito allo schema di rapporto ambientale inviatole            
con nota prot. n. 58651 del 28/7/2004, coerentemente alle                       
determinazioni assunte al precedente punto a) e conformemente a                 
quanto indicato dalla Conferenza di Servizi nel paragrafo 4                     
"Conclusioni" del sopra richiamato Rapporto sull'impatto ambientale             
(Allegato 1 del presente provvedimento);                                        
h) di dare atto che gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8                        
costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera;                    
i) di dare atto che il parere previsto dal comma 2 dell'art. 5 del              
DPR 12 aprile 1996 di competenza dell'Amministrazione comunale di               
Forli' e' contenuto nella nota acquisita al prot. prov. n. 45987 del            
9/6/2004, integrata dalle note acquisite al prot. prov. n. 48770 del            
17/6/2004 e n. 58113 del 27/7/2004, che costituiscono rispettivamente           
l'Allegato 3, 4 e 5 del presento atto;                                          
j) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia              
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata           
in anni 3;                                                                      
k) di quantificare in Euro 24.500,00, pari allo 0,05% del valore                
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese                  
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive             
modifiche ed integrazioni, sono a carico della societa' proponente;             
l) di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile stante                   
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del           
DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;                                                   
m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
deliberazione alla societa' proponente HERA SpA;                                
n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della deliberazione al Servizio Pianificazione territoriale ed            
al Servizio Risorse idriche, atmosferiche e Smaltimento rifiuti della           
Provincia di Forli'-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di           
Forli', all'Azienda U.S.L. di Forli', all'ARPA Sezione provinciale di           
Forli'-Cesena, al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;                   
o) di trasmettere copia della presente deliberazione al Consorzio di            
Bonifica della Romagna Centrale, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della           
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e             
per consentire al suddetto Ente l'esercizio delle facolta' previste             
dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e                   
successive modifiche ed integrazioni;p) di pubblicare, per estratto,            
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi                  
dell'art. 16 , comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive             
modifiche ed integrazioni, il partito di deliberazione.                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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